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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 22 giugno 2006, che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2006) 2411] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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24.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 934/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 23 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
60,8 |
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204 |
44,1 |
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|
999 |
52,5 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
92,2 |
|
999 |
92,2 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
95,6 |
|
999 |
95,6 |
|
|
0805 50 10 |
388 |
55,2 |
|
528 |
57,7 |
|
|
999 |
56,5 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
90,7 |
|
400 |
104,3 |
|
|
404 |
105,9 |
|
|
508 |
93,6 |
|
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512 |
98,8 |
|
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524 |
55,6 |
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|
528 |
84,2 |
|
|
720 |
112,2 |
|
|
800 |
180,6 |
|
|
804 |
107,6 |
|
|
999 |
103,4 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
185,7 |
|
204 |
61,1 |
|
|
624 |
217,3 |
|
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999 |
154,7 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
315,7 |
|
068 |
107,3 |
|
|
999 |
211,5 |
|
|
0809 40 05 |
624 |
193,7 |
|
999 |
193,7 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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24.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 935/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2006
relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per l’orzo una gara per la restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
|
(2) |
Le modalità di applicazione della procedura di gara sono state stabilite per la fissazione della restituzione all’esportazione con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all’aggiudicazione vi è l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre pertanto determinare l’importo di tale cauzione. |
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(3) |
È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nell’ambito della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2006/2007. |
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(4) |
Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico. |
|
(5) |
Ai fini del corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione occorre prevedere una quantità minima, nonché il periodo di presentazione delle offerte e le modalità di trasmissione di queste ultime ai servizi competenti. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara per la restituzione all’esportazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. La gara ha per oggetto quantitativi di orzo da esportare in Algeria, Arabia saudita, Bahrein, Egitto, Emirati arabi uniti, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Qatar, Siria, Tunisia e Yemen.
3. La gara rimane aperta fino al 28 giugno 2007. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.
In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 luglio 2006.
Articolo 2
Un’offerta è valida soltanto se ha per oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.
Articolo 3
La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.
Articolo 4
1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (3), i titoli d’esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95, ai fini della determinazione del periodo di validità, si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta.
2. I titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.
Articolo 5
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.
Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.
Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
Gara per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi
Modulo (*1)
[Regolamento (CE) n. 935/2006]
(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)
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1 |
2 |
3 |
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Numerazione degli offerenti |
Quantità in tonnellate |
Importo della restituzione all’esportazione in euro/t |
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1 |
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2 |
|
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3 |
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|
|
ecc. |
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(*1) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).
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24.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 936/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2006
relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per il frumento tenero una gara avente a oggetto la restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
|
(2) |
Le modalità d’applicazione della procedura di gara per la fissazione della restituzione all’esportazione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all’aggiudicazione vi è l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre pertanto determinare l’importo di tale cauzione. |
|
(3) |
È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nell’ambito della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2006/2007. |
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(4) |
Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico. |
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(5) |
Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della presente gara. |
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(6) |
Ai fini del corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione occorre prevedere una quantità minima, nonché il termine di presentazione delle offerte e le modalità di trasmissione delle stesse ai servizi competenti. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara per la restituzione all’esportazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso destinazione ad esclusione dell’Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, di Serbia e Montenegro (3) e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Bulgaria, del Liechtenstein, della Romania e della Svizzera.
3. La gara rimane aperta fino al 28 giugno 2007. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.
In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 luglio 2006.
Articolo 2
Un’offerta è valida soltanto se ha ad oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.
Articolo 3
La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.
Articolo 4
1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), ai fini della determinazione del periodo di validità, i titoli d’esportazione rilasciati in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta.
2. I titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.
Articolo 5
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.
Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.
Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
(3) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
ALLEGATO
Gara settimanale per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi
Modulo (*1)
[Regolamento (CE) n. 936/2006]
(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)
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1 |
2 |
3 |
|
Numerazione degli offerenti |
Quantità in tonnellate |
Importo della restituzione all’esportazione in euro/t |
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1 |
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2 |
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3 |
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etc. |
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(*1) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).
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24.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 937/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2006
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di glutine di granturco originario degli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
In virtù dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascun anno civile un contingente tariffario a dazio ridotto, rispetto alla tariffa esterna comune, al tasso del 16 % ad valorem per il glutine di granturco di cui alla sottovoce NC ex 2303 10 11 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, originario degli Stati Uniti d’America. |
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(2) |
Per garantire la corretta gestione di tale contingente tariffario, è opportuno prevedere la possibilità per gli operatori economici di beneficiare di detto contingente conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), prevedendone l’utilizzazione secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana. |
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(3) |
L’origine dei prodotti è determinata in base alle disposizioni vigenti nella Comunità. Per verificare l’origine dei prodotti, occorre tener conto delle misure di controllo istituite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America e prevedere che per l’importazione occorre presentare il certificato d’origine da queste rilasciato, conformemente alla legislazione comunitaria. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le importazioni di glutine di granturco di cui alla sottovoce NC ex 2303 10 11 (suddivisione TARIC 10) originarie degli Stati Uniti d’America beneficiano di un dazio doganale del 16 % ad valorem entro il limite di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate nette per ciascun anno civile a decorrere dal 2006.
A fini di gestione, detto contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.0090.
Articolo 2
1. Il contingente tariffario di cui all’articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Per beneficiare del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è necessario presentare un certificato d’origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America, conformemente alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L’origine dei prodotti interessati dal presente regolamento è stabilita secondo le disposizioni applicabili nella Comunità.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.
(3) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.
(4) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).
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24.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 938/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2006
recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Francia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di aprire una distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata a determinate categorie di vino e/o a determinate zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato. |
|
(2) |
Con lettera dell’8 marzo 2006, il governo francese ha chiesto l’apertura di una distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul proprio territorio, nonché per il mercato dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.). |
|
(3) |
Sul mercato dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. della Francia sono presenti eccedenze considerevoli che hanno determinato una diminuzione dei prezzi e che lasciano prevedere un aumento preoccupante delle scorte al termine della campagna in corso. Per invertire la tendenza negativa e risolvere quindi la difficile situazione del mercato, è necessario ricondurre le scorte di vini francesi ad un livello ritenuto normale per soddisfare il fabbisogno del mercato. |
|
(4) |
Poiché ricorrono le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l’apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 1,5 milioni di ettolitri di vini da tavola e per un volume massimo di 1,5 milioni di ettolitri di v.q.p.r.d. |
|
(5) |
La distillazione di crisi aperta a norma del presente regolamento deve essere conforme alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), in relazione alla misura di distillazione prevista all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell’alcole all’organismo d’intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo. |
|
(6) |
È necessario fissare il prezzo d’acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che, pur permettendo ai produttori di trarre beneficio dalla misura, consenta di risolvere la situazione di squilibrio del mercato. |
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(7) |
Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all’organismo d'intervento in modo da non perturbare il mercato dell’alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto tramite la distillazione di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999. |
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(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È aperta in Francia una distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 1,5 milioni di ettolitri di vini da tavola e per un quantitativo massimo di 1,5 milioni di ettolitri di v.q.p.r.d., conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a detto tipo di distillazione.
Articolo 2
Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito definito «il contratto»), dal 29 giugno al 28 luglio 2006.
Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.
I contratti non sono trasferibili.
Articolo 3
1. Lo Stato membro stabilisce i tassi di riduzione da applicare ai contratti qualora i volumi globali oggetto dei contratti presentati all’organismo di intervento superino quelli fissati all’articolo 1.
2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 22 agosto 2006, i contratti suddetti. Ai fini dell’approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di risolvere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.
Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 29 agosto 2006, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.
3. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere a norma del presente regolamento.
Articolo 4
1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 28 febbraio 2007. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d'intervento, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2007.
2. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore presenta la prova dell’avvenuta consegna in distilleria.
Se non è effettuata alcuna consegna entro i termini previsti dal paragrafo 1, la cauzione è incamerata.
Articolo 5
Il prezzo minimo d’acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 1,914 EUR per % vol/hl per i vini da tavola, e di 3,000 EUR per % vol/hl per i v.q.p.r.d.
Articolo 6
1. Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.
2. Il prezzo che l’organismo d’intervento deve pagare al distillatore per l’alcole grezzo consegnato è di 2,281 EUR per % vol/hl quando l’alcole è ottenuto dalla distillazione di vino da tavola e di 3,367 EUR per % vol/hl quando l’alcole è ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. Il pagamento è effettuato in conformità all’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Il distillatore può ricevere un anticipo su tali importi pari a 1,122 EUR per % vol/hl per l’alcole ottenuto dalla distillazione di vino da tavola e a 2,208 EUR per % vol/hl per l’alcole ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. I prezzi realmente pagati sono in tal caso ridotti dell'importo degli anticipi. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).
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24.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 939/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2006
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto per le pere destinate alla trasformazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), la Commissione pubblica al più tardi il 15 giugno l'importo dell'aiuto applicabile alle pere destinate alla trasformazione. |
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(2) |
La media dei quantitativi di pere trasformate nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne precedenti supera di 8 574 tonnellate il limite comunitario. |
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(3) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione, l'importo dell'aiuto per le pere destinate alla trasformazione per la campagna 2006/2007 deve essere pertanto modificato rispetto al livello fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto per le pere previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è di:
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— |
161,70 EUR/t in Repubblica ceca, |
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— |
101,58 EUR/t in Grecia, |
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— |
150,77 EUR/t in Spagna, |
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— |
161,70 EUR/t in Francia, |
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— |
148,47 EUR/t in Italia, |
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— |
161,70 EUR/t in Ungheria, |
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— |
41,99 EUR/t nei Paesi Bassi, |
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— |
161,70 EUR/t in Austria, |
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— |
161,70 EUR/t in Portogallo. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).
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24.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 940/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2006 per quanto riguarda l’elenco degli Stati membri nei quali sono aperti gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 796/2006 della Commissione, del 29 maggio 2006, recante sospensione degli acquisti di burro al 90 % del prezzo di intervento e apertura degli acquisti mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006 (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 796/2006 ha aperto gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
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(2) |
Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dalla Lettonia, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro hanno raggiunto un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nel suddetto Stato membro siano aperti acquisti all’intervento mediante gara e che il medesimo Stato membro sia aggiunto all’elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 796/2006. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono aperti dal 24 giugno al 31 agosto 2006 negli Stati membri di seguito elencati e secondo le modalità definite nella sezione 3 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999: Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia, Svezia, e Regno Unito.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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24.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante
[notificata con il numero C(2006) 2383]
(2006/428/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l'evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE prevede un sistema comune di marcatura per l'identificazione dei gasoli classificati alla voce NC 2710 00 69 e del petrolio lampante classificato alla voce NC 2710 00 55 , immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d'accisa ridotte. A partire dal 2002, la prima voce è stata suddivisa nelle voci NC 2710 19 41 , 2710 19 45 e 2710 19 49 in base al tenore di zolfo dei gasoli e la seconda voce è stata trasposta nella voce NC 2710 19 25 . |
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(2) |
La decisione 2001/574/CE della Commissione (2) ha scelto il prodotto indicato con il nome scientifico N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124) come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE per la marcatura dei gasoli e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l'aliquota normale dell'accisa in vigore per tali oli minerali usati come carburante. |
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(3) |
L'articolo 2 della decisione 2001/574/CE stabilisce che la decisione è riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2006 alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura, tenendo conto della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte. |
|
(4) |
Nell'ambito del riesame si è proceduto alla consultazione degli Stati membri. Questi ultimi sono in generale convinti che il Solvent Yellow 124 abbia effettivamente consentito di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte. |
|
(5) |
Non sono stati riferiti problemi inerenti agli effetti sanitari o ambientali dell'utilizzo del Solvent Yellow 124. |
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(6) |
Nessun prodotto alternativo, potenziale succedaneo del Solvent Yellow 124 e rispondente a tutti i criteri in base ai quali il Solvent Yellow 124 è stato selezionato come marcatore fiscale comune, è stato finora presentato o corroborato con i pertinenti dati scientifici. |
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(7) |
Di conseguenza, occorre continuare ad utilizzare il Solvent Yellow 124 come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE, alle condizioni stabilite in tale direttiva. |
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(8) |
La presente decisione non libera alcuna impresa dagli obblighi di cui all'articolo 82 del trattato. |
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(9) |
Nel fissare il termine per il riesame della presente decisione, è necessario tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri. |
|
(10) |
Tuttavia, il riesame della presente decisione dovrà essere anticipato rispetto al suddetto termine qualora risulti che il Solvent Yellow 124 è causa di danni supplementari per la salute o l'ambiente. |
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(11) |
Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno sostituire la decisione 2001/574/CE. |
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(12) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 41 , 2710 19 45 e 2710 19 49 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25 è il Solvent Yellow 124 specificato nell'allegato della presente decisione.
Gli Stati membri fissano un livello di marcatura almeno pari a 6 mg di marcatore per litro di olio minerale, ma non superiore a 9 mg.
Articolo 2
La presente decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2011 tenendo conto degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.
Il riesame è anticipato qualora risulti che il Solvent Yellow 124 è causa di danni ulteriori per la salute o l'ambiente.
Articolo 3
La decisione 2001/574/CE è abrogata.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.
(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/900/CE (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 107).
ALLEGATO
1.
Identificazione secondo l'indice «Colore»: Solvent Yellow 124
2.
Nome scientifico: N-etil-N-[2-[1-(2-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina
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24.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici
[notificata con il numero C(2006) 2411]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/429/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (2), nell’intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, persegue l’obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l’autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso. |
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(2) |
Con la decisione 2004/452/CE, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici (3), la Commissione ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici. |
|
(3) |
Il dipartimento di Scienze politiche del Baruch College della City University of New York (Stato di New York, Stati Uniti d’America), la Banca centrale tedesca, l’unità Analisi occupazionale della direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità della Commissione europea, la Banca mondiale e l’Università di Tel Aviv (Israele) sono da considerarsi come enti che soddisfano le condizioni sopraindicate e vanno pertanto inseriti nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002. |
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(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.
(3) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/746/CE (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 16).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici
Banca centrale europea
Banca centrale spagnola
Banca centrale italiana
University of Cornell (Stato di New York, Stati Uniti d’America)
Dipartimento di Scienze politiche, Baruch College, The City University of New York (Stato di New York, Stati Uniti d’America)
Banca centrale tedesca
Unità Analisi occupazionale, direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea
Università di Tel Aviv (Israele)
Banca mondiale»