ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 171

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
23 giugno 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

1

 

*

Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri

35

 

*

Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

90

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/1


REGOLAMENTO (CE) N. 883/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2006

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 ha istituito un Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ed un Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) operanti nell’ambito della gestione concorrente delle spese e delle entrate con destinazione specifica del bilancio comunitario. Esso stabilisce le condizioni e le norme generali applicabili alla tenuta dei conti ed alle dichiarazioni delle spese e delle entrate da parte degli organismi pagatori, nonché al rimborso di tali spese da parte della Commissione. Le suddette norme e condizioni devono essere precisate distinguendo le modalità d’applicazione comuni ai due Fondi da quelle specifiche dell’uno o dell’altro di essi.

(2)

Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti aperti per i due Fondi nel bilancio delle Comunità europee, è indispensabile che ciascun organismo pagatore tenga una contabilità riservata esclusivamente alle spese a carico del FEAGA da un lato e del FEASR dall’altro. A tale scopo, la contabilità tenuta dagli organismi pagatori deve indicare distintamente, per ciascuno dei due Fondi, le spese sostenute e le entrate riscosse rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 e degli articoli 4 e 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e permettere di mettere tali spese ed entrate in relazione con i mezzi finanziari messi a disposizione dal bilancio comunitario.

(3)

La politica agricola comune è finanziata in euro, anche se gli Stati membri che non appartengono alla zona euro sono autorizzati ad effettuare i pagamenti ai beneficiari nella loro moneta nazionale. Al fine di permettere il consolidamento delle spese e delle entrate, è quindi necessario prevedere che gli organismi pagatori interessati siano in grado di fornire i dati relativi alle spese ed alle entrate sia in euro che nella moneta nella quale le stesse sono state sostenute o riscosse.

(4)

Per garantire una buona gestione dei flussi finanziari, in particolare in considerazione del fatto che gli Stati membri mobilitano i mezzi finanziari per coprire le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 o beneficiano di un anticipo per quelle di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento prima che la Commissione finanzi dette spese sotto forma di rimborsi delle spese effettuate, è opportuno che gli Stati membri raccolgano le informazioni necessarie per detti rimborsi e le tengano a disposizione della Commissione o le trasmettano periodicamente a quest’ultima man mano che si procede all’esecuzione delle spese e delle entrate di cui trattasi. A tal fine occorre tenere conto delle modalità di gestione specifiche del FEAGA e del FEASR e organizzare la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione secondo una periodicità adeguata alle modalità di gestione di ciascuno dei Fondi, fatto salvo l’obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione tali informazioni in modo da permettere un controllo adeguato dell’andamento delle spese.

(5)

Gli obblighi generali relativi alla tenuta dei conti degli organismi pagatori fanno riferimento a dati dettagliati, necessari per la gestione dei fondi comunitari e per il relativo controllo, mentre per i rimborsi delle spese non è richiesto questo livello di dettaglio. Occorre quindi precisare quali sono le informazioni e i dati relativi alle spese a carico del FEAGA o del FEASR che devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione.

(6)

Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest’ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti del FEAGA e del FEASR, nonché per i relativi pagamenti. Per raggiungere questo obiettivo, occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica o in forma digitalizzata. Potendo tuttavia risultare necessaria la trasmissione con altri mezzi, occorre prevedere in quali casi l’obbligo suddetto è giustificato.

(7)

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede che per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR debbano essere trasmesse alla Commissione le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, corredate delle informazioni richieste. Per permettere agli Stati membri ed agli organismi pagatori di predisporre dette dichiarazioni di spesa secondo norme armonizzate e consentire alla Commissione di esaminare le domande di pagamento, occorre determinare le modalità secondo cui dette spese possono essere imputate ai bilanci rispettivi del FEAGA e del FEASR e le norme applicabili alla contabilizzazione delle spese e delle entrate, in particolare delle entrate con destinazione specifica e delle eventuali rettifiche da effettuare, nonché alla loro dichiarazione materiale.

(8)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978 (2), relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», ha previsto che l’importo da erogare a titolo di una misura d’intervento è calcolato sulla base di conti annuali elaborati dagli organismi pagatori. Tale regolamento ha anche determinato le norme e le modalità relative ai conti suddetti. Dal momento che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) è stato soppresso dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e sostituito con il FEAGA, occorre precisare le modalità secondo le quali il finanziamento delle suddette misure da parte del FEAGA si inserisce nel sistema delle dichiarazioni mensili di spesa e di pagamento.

(9)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 le spese del mese di ottobre sono imputate al mese di ottobre se effettuate dal 1° al 15 ottobre e al mese di novembre se effettuate dal 16 al 31 ottobre. Tuttavia, per le spese relative all’ammasso pubblico, le spese contabilizzate nel mese di ottobre sono integralmente imputate all’esercizio finanziario dell’anno N + 1. Occorre, quindi, prevedere che le spese finanziate dal FEAGA, risultanti da operazioni di ammasso pubblico realizzate in settembre, siano contabilizzate al più tardi il 15 ottobre.

(10)

I tassi di cambio applicabili devono essere fissati tenendo conto dell’esistenza o no di un fatto generatore come definito nella legislazione agricola. Per evitare l’applicazione, da parte degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall’euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell’organismo pagatore, occorre prevedere che gli Stati membri interessati applichino per le loro dichiarazioni di spesa, relative al FEAGA, lo stesso tasso di cambio utilizzato per le entrate o i pagamenti ai beneficiari. Inoltre, per semplificare le formalità amministrative relative ai recuperi riguardanti più operazioni, occorre prevedere per la contabilizzazione di detti recuperi un tasso di cambio unico. Tale misura deve essere tuttavia limitata alle operazioni effettuate prima della data di applicazione del presente regolamento.

(11)

La Commissione effettua a favore degli Stati membri pagamenti mensili o periodici sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi. Essa deve tuttavia tenere conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori, per conto del bilancio comunitario. Occorre quindi stabilire le modalità secondo cui devono essere effettuate talune compensazioni tra spese ed entrate nell’ambito del FEAGA e del FEASR.

(12)

La Commissione, dopo avere deciso i pagamenti mensili, mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese a carico del FEAGA e del FEASR, secondo modalità pratiche e condizioni che occorre determinare sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri e dei sistemi informatici istituiti dalla Commissione.

(13)

Nei casi in cui all’apertura dell’esercizio il bilancio comunitario non sia ancora stato adottato, l’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) prevede che le operazioni di pagamento possano essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per tale capitolo per l’esercizio precedente. In tale caso, ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell’ambito del FEAGA ed i pagamenti periodici nell’ambito del FEASR siano effettuati limitatamente ad una percentuale, fissata per capitolo, delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che l’importo non saldato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili o periodici successivi.

(14)

Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa ricevute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA, l’importo globale degli impegni anticipati che potrebbero essere autorizzati, ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, supera la metà del totale dei corrispondenti stanziamenti dell’esercizio in corso, la Commissione è tenuta a ridurre gli importi suddetti. Per ragioni di sana gestione, è opportuno ripartire tale riduzione in maniera proporzionale tra tutti gli Stati membri, sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi trasmesse. In tale caso, ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell’ambito del FEAGA siano versati limitatamente ad una percentuale, fissata per capitolo, delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che l’importo non saldato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili successivi.

(15)

La normativa agricola comunitaria prevede nell’ambito del FEAGA alcuni termini per l’erogazione degli aiuti ai beneficiari, che devono essere rispettati dagli Stati membri. Ogni pagamento effettuato dopo questi termini regolamentari, il cui ritardo non sia giustificato, deve essere considerato una spesa irregolare e come tale non dovrebbe essere oggetto di rimborsi da parte della Commissione. Tuttavia, per modulare l’impatto finanziario in modo proporzionale al ritardo constatato al momento del pagamento, è opportuno che la Commissione proceda ad una riduzione graduata dei pagamenti in funzione dell’entità del superamento dei termini. Occorre inoltre prevedere un margine forfettario, che consenta in particolare di non applicare le riduzioni quando i ritardi di pagamento derivano da procedimenti contenziosi.

(16)

Nell’ambito della riforma della politica agricola comune e dell’attuazione del regime di pagamento unico, il rispetto dei termini di pagamento da parte degli Stati membri è essenziale ai fini della corretta applicazione delle regole della disciplina finanziaria. È quindi opportuno prevedere regole specifiche che permettano di evitare, per quanto possibile, rischi di superamento degli stanziamenti annui disponibili nel bilancio comunitario.

(17)

A norma degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, può ridurre o sospendere i pagamenti agli Stati membri, qualora questi ultimi non rispettino i termini fissati per i pagamenti e non trasmettano i dati relativi alle spese o le informazioni previste dal medesimo regolamento per verificarne la coerenza. Con riguardo al FEASR, ciò vale anche nel caso in cui gli Stati membri non trasmettano le informazioni richieste in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (4) e delle relative modalità d’applicazione, compresa la relazione di valutazione intermedia dei programmi. In tale contesto occorre fissare le modalità di esecuzione delle riduzioni e sospensioni, con riferimento rispettivamente alle spese del FEAGA e del FEASR.

(18)

A norma dell’articolo 180 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, le spese negative agricole sono sostituite a decorrere dal 1o gennaio 2007 da entrate con destinazione specifica, imputate secondo la loro provenienza o agli stanziamenti del FEAGA o agli stanziamenti del FEASR. A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli importi recuperati dagli organismi pagatori in seguito a irregolarità o negligenze devono essere da questi ultimi imputati alle entrate con destinazione specifica. Taluni importi fissati in seguito ad irregolarità o a riduzioni apportate in caso di non conformità alle condizioni applicabili in materia di rispetto dell’ambiente sono di natura simile alle entrate risultanti da irregolarità o negligenze di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e devono essere pertanto trattati in modo analogo. Occorre quindi che gli importi corrispondenti siano contabilizzati secondo le stesse modalità previste per le entrate con destinazione specifica provenienti direttamente dalle irregolarità di cui al suddetto articolo 32.

(19)

Le spese cofinanziate dal bilancio comunitario e dai bilanci nazionali per il sostegno dello sviluppo rurale nell’ambito del FEASR si basano su programmi stabiliti per misura. Le spese suddette devono quindi essere controllate e contabilizzate su questa base in modo che sia possibile identificare tutte le operazioni per programma e per misura e verificare altresì che i mezzi finanziari messi a disposizione siano commisurati alle spese sostenute. In tale contesto occorre precisare gli elementi che gli organismi pagatori devono considerare e prevedere in particolare che nella contabilità relativa ai finanziamenti effettuati sia chiaramente indicata l’origine dei fondi pubblici e comunitari e che gli importi da recuperare presso i beneficiari così come gli importi recuperati siano precisati ed identificati con riferimento alle operazioni da cui provengono.

(20)

Quando nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR un’operazione di pagamento o di recupero è effettuata in una moneta nazionale diversa dall’euro, occorre convertire in euro gli importi corrispondenti e prevedere quindi l’applicazione di un tasso di cambio unico per tutte le operazioni contabilizzate nel corso di un dato mese, da utilizzare per le dichiarazioni di spesa.

(21)

Per la sua gestione finanziaria e di bilancio la Commissione deve disporre della previsione degli importi che devono essere ancora finanziati dal FEASR nel corso di un dato anno civile nonché delle stime delle domande di finanziamento per l’anno civile successivo. Per permettere alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi, occorre trasmetterle nei termini opportuni le informazioni corrispondenti ed in ogni caso due volte all’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio.

(22)

Per poter convalidare il piano di finanziamento di ogni programma di sviluppo rurale, prevederne gli eventuali adattamenti ed effettuare i controlli necessari, la Commissione deve ricevere alcune informazioni. A tale riguardo, è necessario che le autorità di gestione dei programmi introducano nel sistema informatico comune del FEASR le informazioni necessarie, per permettere alla Commissione di determinare, in particolare, l’importo massimo del contributo del FEASR, la sua ripartizione annuale, la ripartizione per asse e per misura ed i tassi di cofinanziamento applicabili per ciascun asse. Occorre anche stabilire le modalità secondo cui sono effettuate le registrazioni degli importi cumulativi nel sistema informatico comune.

(23)

A norma dell’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento n. 1290/2005, la periodicità secondo cui sono elaborate le dichiarazioni di spesa relative alle operazioni effettuate nell’ambito del FEASR deve essere fissata dalla Commissione. Tenuto conto delle specificità delle norme contabili applicate per il FEASR, dell’utilizzo di un prefinanziamento e del finanziamento delle misure per anno civile, le spese suddette andranno dichiarate secondo una periodicità adeguata a tali condizioni particolari.

(24)

Gli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica o in forma digitalizzata. Per migliorare e generalizzare tali scambi di informazioni nell’ambito del FEAGA e del FEASR, occorre adeguare i sistemi informatici esistenti o istituirne di nuovi. Le azioni suddette dovranno essere realizzate dalla Commissione ed attuate previa informazione degli Stati membri tramite il comitato dei Fondi agricoli.

(25)

Le modalità di trattamento delle informazioni mediante tali sistemi informatici nonché la forma ed il contenuto dei documenti da trasmettere in applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 richiedono adattamenti frequenti per tenere conto dell’evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze legate alla gestione. È altresì necessaria una presentazione uniforme dei documenti che devono essere forniti dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici di cui trattasi, è opportuno che la forma ed il contenuto dei documenti siano definiti sulla base di modelli, al cui adattamento e aggiornamento provvederà la Commissione, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.

(26)

La gestione ed il controllo della legalità delle spese del FEAGA e del FEASR sono di competenza degli organismi pagatori. I dati relativi alle transazioni finanziarie devono quindi essere comunicati o inseriti nei sistemi informatici e devono essere aggiornati, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore, dall’organismo pagatore stesso o dall’organismo al quale questa funzione è stata delegata, se necessario tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti.

(27)

Per alcuni documenti o procedure, previsti dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e dalle relative modalità d’applicazione, è necessaria la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura. I sistemi informatici realizzati per la trasmissione di detti documenti devono in tali casi permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche nelle diverse fasi della procedura. Ciò deve essere garantito in particolare per le dichiarazioni di spesa e per la dichiarazione di affidabilità unita ai conti annuali, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) ed iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, e per i documenti trasmessi per via elettronica nell’ambito di tali procedure.

(28)

Le norme applicabili alla trasmissione dei documenti elettronici e digitalizzati sono state definite a livello comunitario, relativamente alle modalità di trasmissione, alle condizioni di validità nei riguardi della Commissione nonché alle condizioni di conservazione, d’integrità e di leggibilità nel tempo. Nella misura in cui la gestione concorrente del bilancio comunitario nell’ambito del FEAGA e del FEASR riguarda i documenti elaborati o ricevuti dalla Commissione o dagli organismi pagatori e le procedure attuate per il finanziamento della politica agricola comune, occorre prevedere l’applicazione della normativa comunitaria per la trasmissione dei documenti elettronici e digitalizzati effettuata nell’ambito del presente regolamento e fissare i termini di conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati.

(29)

In alcune situazioni tuttavia la trasmissione delle informazioni per via elettronica può risultare impossibile. Per rimediare ad eventuali disfunzioni di un sistema informatico o ad un collegamento instabile, lo Stato membro deve potere inviare i documenti in un’altra forma, secondo modalità da stabilire.

(30)

In applicazione dell’articolo 39, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1290/2005, le risorse finanziarie disponibili in uno Stato membro alla data del 1o gennaio 2007 in seguito a riduzioni o soppressioni di importi di pagamenti dallo stesso effettuati su base volontaria, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004 (5), recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, o a seguito di sanzioni, a norma degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (6), devono essere utilizzate da tale Stato membro per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale. Se gli Stati membri non utilizzano tali risorse finanziarie entro un certo termine gli importi corrispondenti sono riversati nel bilancio del FEAGA. Per stabilire le condizioni di applicazione di tali misure occorre determinare le modalità di contabilizzazione e di gestione degli importi di cui trattasi da parte degli organismi pagatori, nonché la loro presa in considerazione per le decisioni di pagamento della Commissione.

(31)

In applicazione dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri che facevano parte dell’Unione europea prima del 1o maggio 2004 possono essere autorizzati dalla Commissione, in casi giustificati e a certe condizioni previste nella suddetta lettera, a proseguire fino al 31 dicembre 2006 i pagamenti relativi ai programmi di sviluppo rurale del periodo 2000-2006. Per consentire l’applicazione di tale deroga, occorre definire la procedura da seguire e i termini da rispettare da parte degli Stati membri, nonché le relative condizioni di attuazione.

(32)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (7) e la decisione C/2004/1723 del 26 aprile 2004 che stabilisce la forma della documentazione che deve essere trasmessa dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG sezione «garanzia» (8).

(33)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI AL FEAGA E AL FEASR

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa alcune condizioni e norme specifiche applicabili alla gestione concorrente delle spese e delle entrate del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), alla tenuta dei conti ed alle dichiarazioni delle spese e delle entrate degli organismi pagatori, nonché al rimborso delle spese da parte della Commissione, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 2

Contabilità degli organismi pagatori

1.   Ciascun organismo pagatore tiene una contabilità, riservata esclusivamente all’imputazione delle spese e delle entrate di cui all’articolo 3, paragrafo 1, ed agli articoli 4 e 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e all’utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Detta contabilità deve permettere di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari del FEAGA e del FEASR.

2.   Gli organismi pagatori degli Stati membri non appartenenti alla zona euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella moneta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o riscosse. Per permettere nondimeno il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in moneta nazionale e in euro.

Tuttavia, per le spese e le entrate del FEAGA diverse da quelle di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri che non fossero in grado di organizzare per il 16 ottobre 2006 una contabilità rispondente ai suddetti criteri possono, previa informazione della Commissione entro il 15 settembre 2006, rinviare tale scadenza al 16 ottobre 2007.

CAPO 2

CONTABILITÀ FEAGA

Articolo 3

Messa a disposizione delle informazioni da parte degli Stati membri

Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse ogni settimana, con le seguenti modalità:

a)

al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall’inizio del mese fino alla fine della settimana precedente;

b)

al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi, le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente.

Articolo 4

Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) ed ii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, per via elettronica, le informazioni e documenti seguenti, secondo le modalità definite agli articoli 5 e 6 del presente regolamento:

a)

Al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni mese, le informazioni riguardanti l’importo globale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, sulla base del modello riportato nell’allegato I, e tutte le informazioni atte a spiegare le differenze rilevanti tra le previsioni stabilite conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto iii), e le spese sostenute o le entrate con destinazione specifica riscosse.

b)

Al più tardi il 10 di ogni mese, la dichiarazione delle spese di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, in cui figuri l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, nonché la dichiarazione delle spese relative all’ammasso pubblico, sulla base del modello riportato nell’allegato II del presente regolamento. Tuttavia la comunicazione relativa alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse tra il 1° e il 15 ottobre è trasmessa al più tardi il giorno 25 dello stesso mese.

La dichiarazione delle spese comprende la ripartizione delle spese e delle entrate con destinazione specifica per articolo della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e, per i capitoli relativi all’audit delle spese agricole e alle spese con destinazione specifica, la ripartizione complementare per voce. Tuttavia, per determinate esigenze di controllo finanziario, la Commissione può chiedere una ripartizione più dettagliata.

c)

Al più tardi il giorno 20 di ogni mese, un fascicolo per l’imputazione nel bilancio comunitario delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall’organismo pagatore nel corso del mese precedente, ad eccezione del fascicolo per l’imputazione delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dal 1° al 15 ottobre, che è trasmesso al più tardi il 10 novembre.

d)

Al più tardi il 20 maggio ed il 10 novembre di ogni anno, a complemento del fascicolo di cui alla lettera c), gli importi trattenuti ed utilizzati in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004.

2.   Il fascicolo, di cui al paragrafo 1, lettera c), è costituito da:

a)

un rendiconto (T 104, riportato nell’allegato V), redatto da ciascun organismo pagatore, relativo ai dati ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio delle Comunità europee, per tipo di spesa e di entrata, secondo una nomenclatura dettagliata, messa a disposizione degli Stati membri, riguardante:

i)

le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente,

ii)

le spese e le entrate con destinazione specifica cumulate sostenute e riscosse dall’inizio dell’esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente,

iii)

le previsioni di spese e di entrate con destinazione specifica, riguardanti, a seconda dei casi:

solamente il mese in corso e i due mesi successivi,

il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell’esercizio;

b)

un riepilogo (T103, riportato nell’allegato IV) dei dati di cui alla lettera a), per Stato membro, per tutti gli organismi pagatori di quest’ultimo;

c)

uno stato di concordanza dei dati (T 101, riportato nell’allegato III) tra le spese dichiarate in conformità del paragrafo 1, lettera b), e quelle dichiarate in conformità della lettera a) del presente paragrafo, se del caso con una giustificazione di tale differenza;

d)

conti giustificativi delle uscite e delle entrate relative all’ammasso pubblico, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (9), presentati sotto forma di tabelle (Tabelle e.faudit), in conformità dell’allegato III del suddetto regolamento;

e)

tabelle (da T 106 a T 109, riportate negli allegati VI, VII, VIII ed IX) complementari a quelle di cui alle lettere a) e b), per le comunicazioni del 20 maggio e del 10 novembre, di cui al paragrafo 1, lettera d), che mostrano la situazione dei conti alla fine del mese d’aprile ed alla fine dell’esercizio finanziario, comprendenti:

la comunicazione degli importi trattenuti da ciascun organismo pagatore in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004, compresi gli eventuali interessi (T 106 e T 107),

lo stato di utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore degli importi corrispondenti, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004 (T 108),

il riepilogo globale, a livello di ciascuno Stato membro, dei dati di cui al primo e secondo trattino del presente punto e degli interessi generati dai fondi non utilizzati (T 109).

3.   Il riepilogo dei dati (T103) di cui al paragrafo 2, lettera b) è trasmesso alla Commissione anche su supporto cartaceo.

4.   Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.

Tuttavia:

per le tabelle di cui al paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri utilizzano la stessa moneta utilizzata per l’esercizio in cui è stata effettuata la trattenuta,

per le dichiarazioni di spesa e di detrazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri utilizzano la moneta nazionale.

Inoltre, per le informazioni finanziarie relative all’esercizio finanziario 2007 diverse da quelle di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento effettuano le comunicazioni in moneta nazionale.

Articolo 5

Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all’ammasso pubblico di cui all’articolo 6, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti ed agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.

Tali spese ed entrate sono imputate al bilancio del FEAGA per un esercizio finanziario «N» che inizia il 16 ottobre dell’anno «N-1» e va fino al 15 ottobre dell’anno «N».

Tuttavia:

a)

le spese che possono essere pagate prima che acquisti efficacia la disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:

nel mese nel corso del quale acquista efficacia la disposizione suddetta

oppure

nel mese successivo all’entrata in applicazione di tale disposizione;

b)

le entrate con destinazione specifica di cui lo Stato membro è debitore verso la Commissione sono dichiarate nel mese durante il quale scade il termine di versamento delle somme corrispondenti, previsto dalla normativa comunitaria;

c)

le rettifiche decise dalla Commissione, nell’ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità, sono detratte o aggiunte direttamente dalla Commissione ai pagamenti mensili di cui, a seconda dei casi, all’articolo 10, paragrafo 2 o all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (10). Tuttavia gli Stati membri indicano gli importi relativi a tali rettifiche nella dichiarazione redatta per il mese per il quale sono effettuate dette rettifiche.

2.   Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell’organismo. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l’organismo interessato ha emesso ed inviato ad un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l’esercizio finanziario.

3.   Le spese da dichiarare non tengono conto delle riduzioni operate in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004.

4.   Le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate in conformità del paragrafo 1 possono comportare rettifiche dei dati dichiarati nei mesi precedenti dello stesso esercizio finanziario.

Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche eccedentarie sono rinviate al mese successivo. Se del caso, esse sono regolarizzate al momento della liquidazione contabile dell’anno di cui trattasi.

5.   Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l’annullamento sono segnalati all’organismo pagatore.

6.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:

a)

alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,

b)

alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.

7.   I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili a un dato esercizio, da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre, possono essere rettificati unicamente nell’ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 6

Norme specifiche applicabili alla dichiarazione di spesa relativa all’ammasso pubblico

Le operazioni da prendere in considerazione per la compilazione della dichiarazione di spesa relativa all’ammasso pubblico sono quelle, approvate alla fine di un dato mese nei conti dell’organismo pagatore, che si sono prodotte dall’inizio dell’esercizio contabile, definito all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 884/2006, fino alla fine di tale mese.

Detta dichiarazione di spese comprende i valori e gli importi, determinati in conformità degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 884/2006, imputati dagli organismi pagatori nel corso del mese successivo a quello al quale si riferiscono le operazioni.

Tuttavia:

a)

per le operazioni realizzate nel corso del mese di settembre, i valori e gli importi sono imputati dagli organismi pagatori al più tardi il 15 ottobre;

b)

per gli importi globali del deprezzamento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 884/2006, gli importi sono imputati alla data fissata dalla decisione che li prevede.

Articolo 7

Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

1.   Per la redazione delle dichiarazioni di spesa, gli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano lo stesso tasso di cambio da essi utilizzato quando hanno effettuato i pagamenti ai beneficiari o riscosso entrate, in conformità del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione (11) e della normativa agricola del settore.

2.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, e in particolare per le operazioni per le quali la legislazione agricola del settore non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale è dichiarata la spesa o l’entrata con destinazione specifica.

3.   Il tasso di cambio di cui al paragrafo 2 si applica anche ai recuperi effettuati globalmente per più operazioni eseguite anteriormente al 16 ottobre 2006 o al 16 ottobre 2007, in caso di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 8

Decisione di pagamento della Commissione

1.   Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la Commissione decide e versa i pagamenti mensili, fatte salve le rettifiche di cui tenere conto nelle decisioni successive e l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2.   Se all’apertura dell’esercizio il bilancio comunitario non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili sono concessi limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse dagli Stati membri, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

3.   Se gli impegni anticipati di cui all’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 superano la metà degli stanziamenti corrispondenti dell’esercizio in corso, i pagamenti mensili sono concessi limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse dagli Stati membri. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

Articolo 9

Riduzione dei pagamenti da parte della Commissione

1.   Le spese pagate oltre i termini o le scadenze prescritti sono imputate con una riduzione dei pagamenti mensili secondo le seguenti modalità:

a)

quando le spese pagate con ritardo rappresentano fino al 4 % delle spese pagate rispettando i termini e le scadenze, non è operata alcuna riduzione;

b)

una volta superato il margine del 4 %, le spese supplementari effettuate con ritardo sono ridotte secondo le seguenti modalità:

per un ritardo fino ad un massimo di un mese, la spesa è ridotta del 10 %,

per un ritardo fino ad un massimo di due mesi, la spesa è ridotta del 25 %,

per un ritardo fino ad un massimo di tre mesi, la spesa è ridotta del 45 %,

per un ritardo fino ad un massimo di quattro mesi, la spesa è ridotta del 70 %,

per un ritardo di più di quattro mesi, la spesa è ridotta del 100 %.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i pagamenti diretti di cui all’articolo 12, al titolo III o, se del caso, al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (12), effettuati per l’anno N, il cui pagamento al di là dei termini e delle scadenze prescritti avverrebbe dopo il 15 ottobre dell’anno N+1, si applicano le seguenti modalità:

a)

quando il margine del 4 % di cui al paragrafo 1, lettera a), non è utilizzato completamente per pagamenti effettuati entro il 15 ottobre dell’esercizio N+1 e la parte rimanente di detto margine supera il 2 %, il margine è ridotto al 2 %;

b)

in ogni caso, i pagamenti effettuati nel corso degli esercizi finanziari N+2 e successivi sono ammissibili per lo Stato membro interessato soltanto nel limite del suo massimale nazionale, di cui agli allegati VIII o VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o della sua dotazione finanziaria annuale, stabilita in conformità dell’articolo 143 ter, paragrafo 3, del medesimo regolamento, per l’anno che precede quello dell’esercizio finanziario durante il quale è effettuato il pagamento, a seconda dei casi aumentato degli importi relativi al premio per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96, del medesimo regolamento, e dell’importo supplementare dell’aiuto previsto dall’articolo 12 dello stesso, ridotto della percentuale di cui all’articolo 10 e corretto mediante l’adeguamento di cui all’articolo 11, tenendo conto dell’articolo 12 bis del medesimo regolamento e degli importi fissati all’articolo 4 del regolamento (CE) n.188/2005 della Commissione (13);

c)

superati i margini di cui alla lettera a), le spese contemplate dal presente paragrafo sono ridotte del 100 %.

3.   La Commissione applica una ripartizione temporale diversa da quella prevista ai paragrafi 1 e 2 e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate.

Tuttavia, per i pagamenti di cui al paragrafo 2, il primo comma del presente paragrafo si applica nei limiti dei massimali di cui alla lettera b) del suddetto paragrafo 2.

4.   Nell’ambito dei pagamenti mensili sull’imputazione delle spese, il controllo del rispetto dei termini e delle scadenze è effettuato due volte nel corso dell’esercizio di bilancio:

sulle spese effettuate fino al 31 marzo,

sulle spese effettuate fino al 31 luglio.

Gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre sono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile, di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

5.   La Commissione, dopo aver informato gli Stati membri interessati, può tuttavia differire il versamento dei pagamenti mensili agli Stati membri, quale previsto dall’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, se le comunicazioni di cui all’articolo 4 del presente regolamento le pervengono in ritardo o contengono discordanze che richiedono verifiche supplementari.

6.   Le riduzioni di cui al presente articolo e le eventuali altre riduzioni effettuate in applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono operate fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all’articolo 31 del medesimo regolamento.

Articolo 10

Contabilizzazione e riscossione delle entrate con destinazione specifica

1.   Alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano in quanto compatibili gli articoli 150 e 151 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2.   Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione effettua il pagamento del saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro diminuite dell’importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione delle spese. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti.

3.   Gli stanziamenti d’impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall’assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio. La destinazione avviene al momento della contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica, nei due mesi successivi alla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari

1.   La Commissione, dopo avere deciso in merito ai pagamenti mensili, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio mette a disposizione degli Stati membri, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l’importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica.

Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione, una volta dedotte le entrate con destinazione specifica, danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni eccedentarie sono rinviate ai mesi successivi.

2.   L’intestazione e il numero del conto di cui al paragrafo 1 sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il modello fornito dalla Commissione.

3.   Se uno Stato membro di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, continua a redigere in moneta nazionale le sue dichiarazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2007, il tasso di cambio applicato dalla Commissione per i pagamenti corrispondenti è quello del 10 del mese successivo a quello in cui è redatta la dichiarazione o, nel caso in cui a tale data non vi sia una quotazione generale, quello del primo giorno precedente la data per la quale vi sia una quotazione generale.

Articolo 12

Importi considerati entrate con destinazione specifica

1.   Sono considerate entrate con destinazione specifica alla stregua delle somme recuperate a seguito di irregolarità o di negligenze di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005:

a)

gli importi pagabili al bilancio comunitario, riscossi in seguito a penalità o sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalle legislazioni agricole settoriali;

b)

gli importi corrispondenti alle riduzioni o alle esclusioni dai pagamenti applicate in conformità delle norme relative alla condizionalità previste dal titolo II, capo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Alle entrate suddette si applicano in quanto compatibili le norme previste per le entrate con destinazione specifica diverse da quelle di cui al paragrafo 1. Tuttavia, gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), trattenuti prima del pagamento dell’aiuto oggetto dell’irregolarità o della negligenza, sono dedotti dalla spesa corrispondente.

CAPO 3

CONTABILITÀ FEASR

Articolo 13

Contabilità dei programmi di sviluppo rurale

1.   Ogni organismo pagatore designato per un programma di sviluppo rurale tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per programma e per misura. In tale contabilità figurano in particolare:

a)

l’importo della spesa pubblica e l’importo del contributo comunitario pagato per ogni operazione;

b)

gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate;

c)

gli importi recuperati, con identificazione dell’operazione di origine.

2.   Per la redazione delle loro dichiarazioni di spesa in euro, gli organismi pagatori degli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano, per ogni operazione di pagamento o di recupero, il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese durante il quale le operazioni sono registrate nei conti dell’organismo pagatore.

Articolo 14

Previsione del fabbisogno finanziario

Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, secondo il modello riportato nell’allegato X del presente regolamento, due volte all’anno, insieme alle dichiarazioni di spesa da trasmettere entro il 31 gennaio e il 31 luglio, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR per l’anno in corso, nonché una stima, aggiornata, delle domande di finanziamento per l’anno successivo.

Articolo 15

Piano di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale

1. Nel piano di finanziamento di ciascun programma di sviluppo rurale sono specificati, tra l’altro, l’importo massimo del contributo del FEASR, la sua ripartizione annuale, la ripartizione per asse e per misura ed il tasso di cofinanziamento applicabile per ogni asse.

Il piano di finanziamento entra in vigore dopo l’adozione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. Gli adattamenti successivi del piano di finanziamento che non richiedono l’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione entrano in vigore previa convalida mediante il sistema protetto di scambio di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri istituito ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli adattamenti del piano di finanziamento che richiedono l’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione entrano in vigore dopo l’adozione della nuova decisione.

Il piano di finanziamento di ciascun programma di sviluppo rurale e i relativi adattamenti sono inseriti dall’autorità di gestione del programma di cui trattasi nel sistema protetto di scambio di informazioni di cui al secondo comma.

Articolo 16

Dichiarazioni di spesa

1.   Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale. Tali dichiarazioni riguardano, per ciascuna misura di sviluppo rurale, l’importo della spesa pubblica ammissibile per la quale l’organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante il periodo di riferimento.

2.   Una volta approvato il programma, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1290/2005, le dichiarazioni di spesa, per via elettronica, secondo le modalità definite all’articolo 18 del presente regolamento, rispettando la periodicità ed i termini seguenti:

a)

entro il 30 aprile per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo;

b)

entro il 31 luglio per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno;

c)

entro il 10 novembre per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre;

d)

entro il 31 gennaio per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.

Le spese dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario.

Tuttavia, se un programma di sviluppo rurale non è stato approvato dalla Commissione al 31 marzo 2007, le spese effettuate in anticipo dall’organismo pagatore sotto la propria responsabilità, nei periodi precedenti l’adozione di tale programma, sono dichiarate alla Commissione globalmente nella prima dichiarazione di spesa successiva all’adozione del programma.

3.   Le dichiarazioni di spesa sono redatte sulla base del modello riportato nell’allegato XI. Per i programmi di sviluppo rurale che coprono regioni che beneficiano di tassi di cofinanziamento diversi, in conformità dell’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la domanda include una tabella distinta delle spese per ciascun tipo di regione.

4.   Se sono constatate discordanze, divergenze di interpretazioni o incoerenze relative alle dichiarazioni di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 e relative modalità d’applicazione, per le quali sono necessarie verifiche supplementari, si chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni supplementari. Dette informazioni sono fornite attraverso il sistema protetto di scambio di informazioni di cui all’articolo 15, secondo comma, del presente regolamento.

Il termine di pagamento di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 può essere in tal caso interrotto, per tutto l’importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, a partire dalla data di trasmissione della domanda di informazioni fino alla ricezione delle informazioni richieste e al più tardi fino alla dichiarazione di spesa del periodo successivo.

Qualora non venga trovata alcuna soluzione entro il termine suddetto, la Commissione può sospendere o ridurre i pagamenti in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

5.   I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili ad un dato esercizio finanziario, da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre, possono essere rettificati esclusivamente nell’ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 17

Calcolo dell’importo da pagare

1.   Il contributo comunitario da pagare per le spese pubbliche ammissibili dichiarate nell’ambito di ciascun asse per ogni periodo di riferimento è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo.

2.   Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del FEASR recuperati presso i beneficiari nell’ambito del programma di sviluppo rurale di cui trattasi sono dedotti dall’importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo.

3.   Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione contabile, effettuata in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, che possono essere riutilizzati nell’ambito del programma di sviluppo rurale, sono aggiunti o dedotti dall’importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione di liquidazione.

4.   Fatto salvo il massimale di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il totale programmato per un dato asse del programma di sviluppo rurale, l’importo da pagare è limitato all’importo programmato per tale asse. Le spese pubbliche così escluse possono essere imputate in una dichiarazione di spesa posteriore, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.

5.   Il pagamento del contributo comunitario è effettuato dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, sul conto o sui conti aperti da ciascuno Stato membro.

Le intestazioni o i numeri dei conti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il modello fornito dalla Commissione.

CAPO 4

DISPOSIZIONI COMUNI AL FEAGA E AL FEASR

Articolo 18

Scambio elettronico delle informazioni e dei documenti

1.   La Commissione istituisce sistemi informatici che permettano scambi di documenti e di informazioni, per via elettronica, tra di essa e gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni previste dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e relative modalità di applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei Fondi agricoli.

2.   I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare:

a)

i dati necessari alle transazioni finanziarie, in particolare quelli relative ai conti mensili ed annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui agli articoli 5, 11, 15 e 17 del presente regolamento, all’articolo 6 del regolamento (CE) n.885/2006 ed agli articoli 2, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 884/2006;

b)

i documenti di comune interesse che permettono il controllo dei conti e la consultazione delle informazioni e dei documenti che l’organismo pagatore deve mettere a disposizione della Commissione;

c)

i testi comunitari e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agraria comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, nonché gli orientamenti relativi all’applicazione armonizzata delle normative di cui trattasi.

3.   La forma ed il contenuto dei documenti di cui agli articoli 4, 14 e 17 del presente regolamento, all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del regolamento (CE) n. 885/2006 ed agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 884/2006 sono definiti dalla Commissione sulla base dei modelli riportati negli allegati da II a XI del presente regolamento, negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 885/2006 e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 884/2006.

Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.

4.   I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentano alla Commissione di accedere ai dati e di gestire i conti del FEAGA e del FEASR, nonché quelli necessari per calcolare le spese forfettarie o le spese che richiedono l’impiego di metodi uniformi, con particolare riguardo alle spese finanziarie e ai deprezzamenti.

5.   I dati relativi alle transazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall’organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

6.   Quando un documento o una procedura, previsti dal regolamento (CE) n. 1290/2005 o dalle relative modalità di applicazione, richiedono la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa comunitaria. Per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa e la dichiarazione di affidabilità unita ai conti annuali, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i) e lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, i documenti trasmessi per via elettronica sono conservati, nella loro forma originale, dagli organismi pagatori o, se del caso, dagli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

7.   La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati deve essere garantita per tutto il periodo richiesto in applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 885/2006.

8.   In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l’accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un’altra forma, secondo modalità da essa determinate.

CAPO 5

MISURE TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Contabilizzazione dei fondi provenienti dalla modulazione o dal rispetto delle condizioni in materia ambientale

1.   Gli importi trattenuti in conformità degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 sono accreditati dallo Stato membro su un conto specifico aperto per ciascun organismo pagatore o su un conto specifico aperto nello Stato membro. La contabilizzazione deve permettere di identificare l’origine dell’importo accreditato in relazione al pagamento del relativo aiuto al beneficiario.

2.   Gli Stati membri possono ridistribuire agli organismi pagatori di loro scelta gli importi raccolti di cui al paragrafo 1 ai fini di una loro utilizzazione. Detti importi sono accreditati sul conto o sui conti di cui al paragrafo 1 ed utilizzati esclusivamente per il finanziamento del sostegno comunitario supplementare di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 o per le misure di accompagnamento di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1655/2004.

Gli interessi generati dai fondi non utilizzati sono aggiunti al saldo disponibile alla fine di ogni esercizio finanziario ed utilizzati per il finanziamento delle medesime misure.

3.   Per le spese relative alle misure di cui al paragrafo 2, la contabilità degli organismi pagatori è tenuta separata dalle altre spese relative allo sviluppo rurale e comporta, per ciascun pagamento, una distinzione contabile tra i fondi nazionali ed i fondi provenienti dall’applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004.

4.   Gli importi trattenuti in conformità degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e gli interessi da essi eventualmente generati che non sono stati pagati in conformità dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione (14) o dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004, sono dedotti dai pagamenti mensili quando la Commissione adotta la decisione relativa alle spese di ottobre dell’esercizio di cui trattasi, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Se del caso, il tasso di cambio da utilizzare è quello di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 20

Spese del FEAOG, sezione «garanzia», per lo sviluppo rurale, effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006

Lo Stato membro che, in conformità dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (CE) n. 1290/2005, nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 prevede di effettuare pagamenti relativi alla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) fino al 31 dicembre 2006, ne fa richiesta alla Commissione entro il 1o luglio 2006, presentando le giustificazioni pertinenti. Nella domanda sono precisati il programma o i programmi e le misure di cui trattasi.

In caso di applicazione del primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2007, per ogni programma e per ogni misura, la data in cui sono stati effettuati i pagamenti per il FEAOG, sezione «garanzia».

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 296/96 e la decisione C/2004/1723 del 26 aprile 2004 sono abrogati a decorrere dal 16 ottobre 2006.

Tuttavia il regolamento (CE) n. 296/96, eccetto l’articolo 3, paragrafo 6 bis, lettera a), e la decisione C/2004/1723 continuano ad applicarsi per tutte le spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del FEAOG, sezione «garanzia», fino al 15 ottobre 2006.

I riferimenti al regolamento e alla decisione abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato XII.

Articolo 22

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006, per le entrate riscosse e per le spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA e del FEASR, per gli esercizi 2007 e successivi. Tuttavia, l’articolo 20 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 del 11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(2)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(5)  GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/2005 (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 12).

(8)  Notificata il 26 aprile 2004, modificata da ultimo dalla decisione C/2005/3741, notificata il 30 settembre 2005.

(9)  Cfr. la pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  Cfr. la pagina 90 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36

(12)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(13)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 6.

(14)  GU L 136 del 18.5.2001, pag. 4.


TABELLA DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I

IMPORTO GLOBALE DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RISCOSSE NEL CORSO DI UN MESE (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A))

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DELLE SPESE MENSILI DEL FEAGA (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA B))

ALLEGATO III

T 101 – STATO DI CONCORDANZA DEI DATI (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA C))

ALLEGATO IV

T 103 – RIEPILOGO (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA B))

ALLEGATO V

T 104 - DATI RIPARTITI SECONDO LA NOMENCLATURA DEL BILANCIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, PER TIPO DI SPESA E DI ENTRATA (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A))

ALLEGATO VI

T 106 – IMPORTI TRATTENUTI IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/99 (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA E))

ALLEGATO VII

T 107 – IMPORTI TRATTENUTI IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/99 O DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004 (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA E))

ALLEGATO VIII

T 108 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI TRATTENUTI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/99 O DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004 (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA E))

ALLEGATO IX

T 109 – RIEPILOGO DELL’UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI TRATTENUTI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/99 O DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004 (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA E))

ALLEGATO X

PREVISIONI DI SPESA DEL FEASR (ARTICOLO 14)

ALLEGATO XI

DICHIARAZIONE DELLE SPESE MENSILI DEL FEASR (ARTICOLO 17)

ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA

ALLEGATO I

IMPORTO GLOBALE DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RISCOSSE NEL CORSO DI UN MESE (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A))

IDES

Contenuto della dichiarazione

Intestazione della dichiarazione

L’intestazione della dichiarazione comprende i seguenti elementi:

Un identificatore del tipo di messaggio e dello Stato membro che trasmette l’informazione. Detto identificatore sarà comunicato dalla Commissione.

Il periodo cui si riferisce la dichiarazione.

Informazioni relative alle spese e alle entrate del periodo considerato:

Importo complessivo esclusa liquidazione

Previsioni esclusa liquidazione

Liquidazione

Informazioni relative all’ammasso pubblico

Corpo della dichiarazione

Il corpo della dichiarazione comprende i seguenti elementi:

Identificatore della voce o dell’articolo

Importi dichiarati e previsioni

Giustificazione delle differenze rispetto alle previsioni.

Sezione finale

Nella sezione finale della dichiarazione è riportata una somma di controllo che corrisponde al totale di tutti gli importi dichiarati nell’intestazione e nel corpo della dichiarazione stessa.

Sintassi del messaggio

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Descrizione dei campi

Denominazione

Formato

Descrizione

Intestazione della dichiarazione: occorrenza dei dati = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Codice di identificazione assegnato dalla Commissione

[BEGINDATE] *

Data (GGMMAAAA)

Data di inizio della dichiarazione

[ENDDATE] *

Data (GGMMAAAA)

Data di fine della dichiarazione

[EXPENDITURE]*

Numero (30,2)

Importo complessivo del mese esclusa liquidazione

[FORECAST] *

Numero (30,2)

Previsioni

[CLEARANCE] *

Numero (30,2)

Liquidazione

[PUBLIC STORAGE]*

Numero (30,2)

Spese relative all’ammasso pubblico

Corpo della dichiarazione: occorrenza dei dati = da 1 ad n

[ITEM]

Numero (8)

Linea di bilancio (voce o articolo)

[AMOUNT]

Numero (30,2)

Importo delle spese/entrate

[FORECAST]

Numero (30,2)

Importo delle previsioni

[DIFF1]

Numero (30,2)

Differenza rispetto ai mesi precedenti

[DIFF2]

Numero (30,2)

Previsione della differenza riportata ai mesi successivi

[DIFF3]

Numero (30,2)

Differenza rispetto ai mesi successivi

[DIFF4]

Numero (30,2)

Errori di previsione

Sezione finale: Occorrenza dei dati = 1

[CHECKSUM] *

Numero (30,2)

Valore di controllo: somma di tutti gli importi del messaggio

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Esempio

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Stato membro

Data di trasmissione:

Referente:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Spese per il periodo dal … al …

in EUR

Importo complessivo del mese esclusa liquidazione (1):

Previsioni esclusa liquidazione (2):

Differenza = (1) – (2):

Liquidazione:

Importo complessivo del mese inclusa liquidazione:

Di cui spese per l’ammasso pubblico (categoria 2)

 

 

 

 


Obbligatorio per l’ultimo fax settimanale del mese o su espressa richiesta della Commissione

Nomenclatura appropriata

Spese/entrate (1)

Previ-sioni (2)

Differen-ze = (1)-(2)

Giustificazione delle principali differenze in milioni di euro

Derivanti dai mesi precedenti

Riporto ai mesi successivi

Derivanti dai mesi successivi

Errore di previsione

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DELLE SPESE MENSILI DEL FEAGA (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA B))

Contenuto della dichiarazione

Intestazione della dichiarazione

L’intestazione della dichiarazione comprende i seguenti elementi:

Un identificatore del tipo di messaggio e dello Stato membro che trasmette l’informazione. Si tratta di un codice riconosciuto dalla Commissione, che consente di identificare il tipo di dichiarazione trasmessa e lo Stato membro interessato. (Avvertenza: l’identificatore serve in particolare a garantire che chi trasmette la dichiarazione sia effettivamente abilitato a effettuare dichiarazioni per lo Stato membro considerato). L’identificatore sarà comunicato dalla Commissione.

Periodo di spesa cui si riferisce la dichiarazione. Esempio: 1105 per il periodo di spesa 11-2005 e la dichiarazione del 10.12.2005.

Nome, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica del responsabile della dichiarazione.

Corpo della dichiarazione

Il corpo della dichiarazione comprende i seguenti elementi per ciascun articolo della nomenclatura del FEOGA:

Identificatore dell’articolo (ad esempio 050201) o della voce

Importo dichiarato in euro

Sezione finale

Nel riepilogo finale sono riportate le seguenti informazioni:

Totale dichiarato in euro

Sezione osservazioni

Il messaggio termina con un campo per eventuali osservazioni, costituito da zero a cento linee di testo. Questo campo è utilizzato per fornire complementi di informazione specificamente richiesti dalla Commissione.

Sintassi del messaggio

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Descrizione dei campi

Denominazione

Formato

Descrizione

Intestazione della dichiarazione: Occorrenza dei dati = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Codice di identificazione assegnato dalla DG AGRI

[PERIOD] *

Data (MMAA)

Periodo cui si riferisce il fax

[RESPNAME] *

Testo libero (250 caratteri)

Cognome e nome del responsabile della dichiarazione

[RESPPHONE]

Testo libero (50 caratteri)

Telefono del responsabile della dichiarazione

[RESPFAX]

Testo libero (50 caratteri)

Indirizzo di posta elettronica del responsabile della dichiarazione

[RESPEMAIL]

Testo libero (50 caratteri)

Fax del responsabile della dichiarazione

Corpo della dichiarazione: Occorrenza dei dati = da 1 ad n

[ITEM]

Testo (8 caratteri)

Voce o capitolo per il quale è presentata la dichiarazione

[AMOUNT]

Numero (15,2)

Importo in euro

Sezione finale: Occorrenza dei dati = 1

[TOT AMOUNT]

Numero (15,2)

Importo totale della dichiarazione in euro

Sezione osservazioni: Occorrenza dei dati = da 1 ad n

[COMMENT]

Testo libero (200 caratteri)

Osservazioni

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Esempio

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Osservazione – Prima riga

<C>999<V>Osservazione – Seconda riga

Print format

Image

FEAGA Dichiarazione del 10 del mese: Spese ed entrate

 

Stato membro:

 

 

 

Responsabile:

 

 

 

Numero di telefono:

 

 

 

Numero di fax:

 

 

 

Indirizzo di posta elettronica:

 

 

 

Mese:

 

 

Pagina 1: Importi

 

Data

Spese ed entrate

 

EURO

articolo o voce 1

denominazione

 

articolo o voce 2

denominazione

 

 

 

 

 

 

articolo o voce n

denominazione

 

 

TOTALE DA INSERIRE

 

 

CAMPO DI CONTROLLO

 

 

TOTALE CALCULATO

0,00

Pagina 2: Osservazioni

ALLEGATO III

 

Riservato

 

Da compilare

STATO MEMBRO:

TABELLA 101

ESERCIZIO FINANZIARIO

STATO DI CONCORDANZA DEI DATI COMUNICATI

in euro

 

1)

La spesa totale e le entrate con destinazione specifica relative al mese di … ammontano a

 

2)

Le spese e le entrate con destinazione specifica relative a tale mese e notificate il … ammontano a

 

3) Eventuale differenza = (1) - (2)

0,00

GIUSTIFICAZIONE DELLA DIFFERENZA DI CUI AL PUNTO 3)

 

1) Linee di bilancio della spesa:

 

2) Linee di bilancio delle entrate con destinazione specifica:

 


Data:

 

Funzionario responsabile

 

ALLEGATO IV

 

Riservato

 

Da compilare


TABELLA 103

DATI RELATIVI ALLA SPESA E ALLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA E PREVISIONI SCHEDA RIEPILOGATIVA

STATO MEMBRO:

Esercizio

in euro

Organismo pagatore

Spese cumulate dichiarate n+1 n-1

Spese per il mese di …

Spese dal 16.10.2005 al …

Verifica del cumulo

Previsioni di spesa

mese n+1

mesi n+2 e n+3

n+4 fino al 15 ottobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DA INSERIRE

 

 

 

 

 

 

 

Verifica deL TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE CALCOLATO

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Organismo pagatore

Entrate con destinazione specifica cumulate dichiarate n+1

Entrate con destinazione Specifica per il mese di …

Entrate con destinazione Specifica dal 16.10.2005 al …

Verifica del cumulo

Previsioni delle entrate con destinazione specifica

mese n+1

mesi n+2 e n+3

n+4 fino al 15 ottobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DA INSERIRE

 

 

 

 

 

 

 

Verifica deL TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE CALCOLATO

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Organismo pagatore

Spese cumulate ed entrate con destinazione specifica dichiarate n+1

Spese e entrate con destinazione specifica per il mese di …

Spese e entrate con destinazione specifica dal 16.10.2005 al …

Verifica del cumulo

Previsioni delle spese e delle entrate con destinazione specifica

mese n+1

mesi n+2 e n+3

n+4 fino al 15 ottobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DA INSERIRE

 

 

 

 

 

 

 

Verifica del TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE CALCOLATO

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Data:

 

Firmatario autorizzato:

 

Timbro (1):

 


(1)  Applicabile solo se la tabella è inviata su carta

ALLEGATO V

T 104 - DATI RIPARTITI SECONDO LA NOMENCLATURA DEL BILANCIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, PER TIPO DI SPESA E DI ENTRATA

Contenuto della dichiarazione

Intestazione della dichiarazione

L’intestazione della dichiarazione comprende i seguenti elementi:

Un identificatore del tipo di messaggio e dell’organismo pagatore che trasmette l’informazione. (Avvertenza: l’identificatore serve in particolare a garantire che chi trasmette la dichiarazione sia effettivamente abilitato a effettuare dichiarazioni per lo Stato membro considerato). L’identificatore sarà comunicato dalla Commissione.

Periodo di spesa cui si riferisce la dichiarazione. Esempio: 200511 per il periodo di spesa 11-2005 e il T104 del 20.12.2005.

Lingua della dichiarazione

Corpo della dichiarazione

Il corpo della dichiarazione comprende i seguenti elementi per ciascuna sottovoce della nomenclatura del FEOGA:

Identificatore della sottovoce (ad esempio 050201043010001 o 050201049999999 se la sottovoce non è nota).

Denominazione della sottovoce nella lingua scelta nell’intestazione della dichiarazione.

Importo dichiarato per il periodo considerato (N), importo cumulativo dichiarato dall’inizio dell’esercizio, previsioni per i periodi N+1, N+2… N+3 e N+4… fine esercizio. Tutti gli importi debbono essere dichiarati in EUR.

Sezione finale

Dopo l’elenco di tutte le voci figurano i seguenti elementi:

Il totale dichiarato per il periodo considerato (N), il totale dell’importo cumulativo dichiarato dall’inizio dell’esercizio, il totale delle previsioni per i periodi N+1, N+2… N+3 e N+4… fine esercizio.

Giustificazione dell’utilizzo delle sottovoci «9999999»

Un campo per osservazioni libere

Sintassi del messaggio

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Descrizione dei campi

Denominazione

Formato

Descrizione

Intestazione della dichiarazione: Occorrenza dei dati = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Codice di identificazione assegnato dalla DG AGRI

[PERIOD] *

Data (AAAAMM)

Periodo di spesa

[LANGUAGE] *

2 caratteri

Codice ISO della lingua

Corpo della dichiarazione: Occorrenza dei dati = da 1 ad n

[SUBITEM] *

Numero (15)

Sottovoce

[DESCRIZIONE] *

Testo libero (600)

Denominazione della sottovoce

[AMOUNT] *

Numero (15,2)

Importo dichiarato

[AMOUNT CUMUL] *

Numero (15,2)

Importo cumulativo

[PRE1] *

Numero (15,2)

Importo delle previsioni per il periodo successivo

[PRE2] *

Numero (15,2)

Importo delle previsioni per il periodo N+2… N+3

[PRE3] *

Numero (15,2)

Importo delle previsioni per il periodo N+4… fine esercizio

Sezione finale: Occorrenza dei dati = 1

[AMOUNT TOT] *

Numero (15,2)

Importo totale dichiarato

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Numero (15,2)

Importo totale cumulativo

[PRE1 TOT] *

Numero (15,2)

Importo totale delle previsioni per il periodo successivo

[PRE2 TOT] *

Numero (15,2)

Importo totale delle previsioni per il periodo N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Numero (15,2)

Importo totale delle previsioni per il periodo N+4… fine esercizio

[EXPLANATION]

Testo libero (80)

Giustificazione delle sottovoci 9999999

[COMMENT]

Testo libero (80)

Osservazioni

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Esempio

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

ALLEGATO VI

TABELLA 106

IMPORTI DETRATTI A TITOLO DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1259/99

(dal 16/10/N-1 al …)

STATO MEMBRO:

 

ESERCIZIO FINANZIARIO:

N

ORGANISMO PAGATORE:

 

 

 


Unità monetaria:

 


Sottovoci di bilancio:

Rubrica

Importi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettifiche relative all'esercizio finanziario (N-1, 2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0,00


Data:

 

Firmatario autorizzato:

 

ALLEGATO VII

TABELLA 107

IMPORTI DETRATTI A TITOLO DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/99 O DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004

(dal 16/10/N-1 al …)

STATO MEMBRO:

 

ESERCIZIO FINANZIARIO:

N

ORGANISMO PAGATORE:

 

 

 


Unità monetaria:

 


Sottovoci di bilancio:

Rubrica

Importi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettifiche relative all'esercizio finanziario (N-1, 2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0,00


Data:

 

Firmatario autorizzato:

 

ALLEGATO VIII

TABELLA 108

UTILIZZO DEGLI IMPORTI DETRATTI A TITOLO DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/1999 O DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004

(dal 16/10/N-1 al …)

ANNO DELLA DETRAZIONE N

STATO MEMBRO:

 

ORGANISMO PAGATORE:

 


Unità monetaria:

 


 

 

Spese effettuate nel corso degli esercizi finanziari

VOCE DI BILANCIO

Titolo

N

N+1

N+2

N+3

TOTALE

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Importi totali utilizzati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Data:

 

Firmatario autorizzato:

 

ALLEGATO IX

TABELLA 109

SOMMARIO DELL'UTILIZZO DEGLI IMPORTI DETRATTI A TITOLO DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/1999 O DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004

(dal 16/10/N-1 al …)

ANNO DELLA DETRAZIONE N

STATO MEMBRO:

 


Unità monetaria:

 


 

IMPORTI DETRATTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO N (1)

 

 

Spese effettuate nel corso degli esercizi finanziari

ORGANISMO PAGATORE:

N

N+1

N+2

N+3

TOTALE

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rettifiche sugli importi detratti

 

 

 

 

0,00

Interessi prodotti dai fondi non utilizzati

 

 

 

 

0,00

Saldo

 

 

 

 

0,00


Data:

 

Firmatario autorizzato:

 


(1)  Questo importo deve essere uguale alla somma dei totali delle tabelle 106 e 107 stabiliti in data …

ALLEGATO X

A)

PREVISIONI DELL’IMPORTO A CARICO DEL FEASR, DA PRESENTARE ENTRO IL 31 GENNAIO

Stima degli importi in euro a carico del FEASR nell’anno «N» per:

N. del programma

Gennaio - Marzo

Aprile - Giugno

Luglio - Ottobre

 

 

 

 

Stima dell’importo in euro a carico del FEASR nell’anno «N+1» per:

Ottobre -Dicembre

Gennaio - Marzo

Aprile - Giugno

Luglio - Ottobre

 

 

 

 

B)

PREVISIONI DELL’IMPORTO A CARICO DEL FEASR, DA PRESENTARE ENTRO IL 31 LUGLIO

Stima degli importi in euro a carico del FEASR nell’anno «N» per:

N. del programma

Gennaio - Marzo

Aprile - Giugno

Luglio - Ottobre

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Stima dell’importo in euro a carico del FEASR nell’anno «N+1» per:

Ottobre - Dicembre

Gennaio – Marzo

Aprile - Giugno

Luglio - Ottobre

 

 

 

 

ALLEGATO XI

A)   DICHIARAZIONE DELLE SPESE

Programma di sviluppo rurale _________________________ n. CCI__________

Elenco delle operazioni per le quali l’organismo pagatore ha versato il contributo comunitario tra il __/__/__ e il __/__/__

Asse/Misura

Spesa pubblica all’origine del finanziamento comunitario

Misura 111

(importo in euro)

Misura 112

(importo in euro)

 

Misura 1xy

(importo in euro)

Totale Asse I

(calcolo automatico)

Misura 211

(importo in euro)

Misura 212

(importo in euro)

 

Misura 2xy

(importo in euro)

Totale Asse II

(calcolo automatico)

Misura 311

(importo in euro)

Misura 312

(importo in euro)

 

Misura 3xy

(importo in euro)

Totale Asse III

(calcolo automatico)

Azioni Leader tipo Asse I (411)

(importo in euro)

Azioni Leader tipo Asse II (412)

(importo in euro)

Azioni Leader tipo Asse III (413)

(importo in euro)

Progetti di cooperazione (421)

(importo in euro)

Funzionamento dei GAL (431)

(importo in euro)

Totale Asse Leader

(calcolo automatico)

Totale Misure

(calcolo automatico)

Assistenza tecnica

(importo in euro)

TOTALE

(calcolo automatico)

B)   RIEPILOGO SPESA PUBBLICA

Asse prioritario

Totale spese pubbliche

Tasso di cofinanziamento

Contributo pubblico

Nazionale

Comunitario

Asse I

(calcolo automatico)

(fissato nel programma)

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

Asse II

(calcolo automatico)

(fissato nel programma)

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

Asse III

(calcolo automatico)

(fissato nel programma)

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

Asse LEADER

(calcolo automatico)

(fissato nel programma)

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

Ass. Tecnica

(calcolo automatico)

(fissato nel programma)

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

TOTALE

(calcolo automatico)

 

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

C)   DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo totale del FEASR corrispondente alle spese dichiarate

(calcolo automatico)

Recuperi effettuati duarante il periodo della dichiarazione (-)

euro

Regolarizzazione del massimale o riduzione della dichiarazione precedente (+)

euro

Saldo (eventuale +/-) della decisione di liquidazione dell’anno x

euro

Importo domandato al FEASR

euro

Per l’organismo pagatore, data, nome e qualifica della persona che compila la dichiarazione

Per l’organismo di coordinamento, data, nome e qualifica della persona che autorizza la trasmissione alla Commissione

ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 296/96

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3 bis

Articolo 18, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 6 bis, lettera a)

Soppresso

Articolo 3, paragrafo 6 bis, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 7

Soppresso

Articolo 3, paragrafo 8

Soppresso

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 10

Soppresso

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 7

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8

Articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Soppresso

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Soppresso

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 6

Soppresso

Articolo 8

Articolo 18

Articolo 9

Articolo 21

Articolo 10

Articolo 22


23.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/35


REGOLAMENTO (CE) N. 884/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2006

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Al finanziamento delle misure di intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, provvede la Comunità alle condizioni previste dalla normativa agricola settoriale. Per le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 l’importo che deve essere finanziato dalla Comunità è determinato dai conti annuali stabiliti dagli organismi pagatori. Tale regolamento ha anche fissato le regole e le condizioni relative a tali conti. È opportuno prevedere le corrispondenti modalità di applicazione in seguito all’istituzione, con il regolamento (CE) n. 1290/2005, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) che sostituisce la sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(2)

A norma dell’articolo 10 regolamento (CE) n. 1290/2005 le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono essere finanziate soltanto se le relative spese sono state eseguite dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l’esecuzione dei compiti relativi alla gestione e al controllo delle misure di intervento può essere delegata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del medesimo regolamento. È necessario che tali compiti possano essere eseguiti per il tramite di vari organismi pagatori. È altresì opportuno disporre che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a terzi, enti pubblici o privati, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore. Di conseguenza è opportuno definire l’ambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisare i loro obblighi e stabilire secondo quali condizioni e quali regole sia possibile affidare a terzi, pubblici o privati, la gestione di determinate misure di ammasso pubblico. In quest’ultimo caso è altresì opportuno imporre che gli enti interessati agiscano sulla scorta di contratti che tengono conto degli obblighi e dei principi generali stabiliti dal presente regolamento.

(3)

Le spese relative alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono essere di varia natura. È quindi necessario precisare, per ogni categoria di operazioni, quali siano le spese ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario e in particolare le condizioni di detto finanziamento, fissando i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di calcolo. In tale contesto occorre, in particolare, precisare in quali casi tali spese debbano essere prese in considerazione in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori oppure in base a importi forfettari stabiliti dalla Commissione.

(4)

Per permettere agli Stati membri che non appartengono alla zona euro di consolidare le loro spese in moneta nazionale e in euro in maniera armonizzata, è necessario prevedere le modalità di registrazione delle operazioni relative all’ammasso pubblico nei libri contabili e stabilire il tasso di cambio applicabile.

(5)

Per determinare l’importo del finanziamento comunitario delle spese di ammasso pubblico, tenendo conto della natura molto variegata delle misure e dell’assenza di fatti generatori omogenei, è opportuno stabilire un fatto generatore unico basato sui conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, nei quali sono iscritti, rispettivamente al passivo ed all’attivo, i vari elementi che compongono le spese e gli introiti constatati dai medesimi organismi.

(6)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2006 del21 giugno 2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (3), per ottenere il pagamento delle spese di ammasso pubblico gli organismi pagatori sono tenuti a inserire nella dichiarazione delle spese i valori e gli importi registrati nella contabilità nel corso del mese successivo al mese a cui si riferiscono le operazioni di ammasso pubblico. Per permettere il corretto svolgimento di questa procedura è opportuno stabilire le modalità di comunicazione alla Commissione delle informazioni necessarie per il calcolo delle spese.

(7)

La contabilità delle scorte pubbliche detenute nell’ambito dell’intervento deve permettere non solo di stabilire l’importo del finanziamento comunitario, ma anche di conoscere la reale situazione delle scorte di prodotti in regime di intervento. È opportuno prevedere a tal fine che gli organismi pagatori tengano una contabilità di magazzino distinta dai conti finanziari, comprensiva degli elementi necessari per il controllo delle scorte e la gestione del finanziamento delle spese e delle entrate generate dalle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico.

(8)

Gli organismi pagatori hanno l’obbligo di contabilizzare gli elementi relativi ai quantitativi, ai valori e a determinate medie. Sarebbe tuttavia opportuno, in funzione delle circostanze, non prendere in considerazione alcune operazioni o spese, oppure tenerne conto in base a norme specifiche. Per evitare disparità di trattamento e garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità occorre precisare i suddetti casi e circostanze e le relative modalità di contabilizzazione.

(9)

La data di registrazione nella contabilità delle varie voci di spesa e di entrata inerenti alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni e può essere stabilita nell’ambito della normativa agricola settoriale pertinente. Appare opportuno prevedere una norma generale secondo cui la contabilizzazione di tali voci si effettua alla data in cui ha luogo l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento e i casi particolari da prendere in considerazione.

(10)

Nell’ambito della loro responsabilità generale è necessario che gli organismi pagatori procedano regolarmente e periodicamente al controllo delle scorte dei prodotti in regime d’intervento. Per garantire l’applicazione uniforme di tale obbligo da parte di tutti gli organismi pagatori è opportuno stabilire la periodicità e i principi generali applicabili ai controlli e agli inventari.

(11)

Il valore attribuito alle operazioni relative all’ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni stesse e può essere stabilito nell’ambito della normativa agricola settoriale pertinente. È pertanto opportuno stabilire una norma generale secondo cui il valore degli acquisti e delle vendite è uguale alla somma dei pagamenti o degli incassi, eseguiti o da eseguire, relativi alle operazioni materiali e definire le regole specifiche o i casi particolari da prendere in considerazione.

(12)

È opportuno stabilire la forma e il contenuto dei documenti che è necessario comunicare nell’ambito delle misure relative all’ammasso pubblico di prodotti all’intervento, nonché le condizioni e le modalità di trasmissione e di conservazione di tali documenti da parte degli Stati membri. Per ragioni di coerenza con le norme fissate in altri settori che beneficiano del finanziamento della politica agricola comune, è necessario che le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal presente regolamento siano effettuati alle condizioni e secondo le modalità definite all’articolo 18 del regolamento n. 883/2006.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sostituiscono le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d’interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita (4), (CEE) n. 1643/89 della Commissione, del 12 giugno 1989, che definisce gli importi forfettari destinati al finanziamento delle operazioni materiali inerenti all’ammasso pubblico dei prodotti agricoli (5), (CEE) n. 2734/89 della Commissione, dell’8 settembre 1989, che determina gli elementi da prendere in considerazione per calcolare le spese derivanti dell’applicazione dell’articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, che devono essere finanziate dal FEAOG, sezione garanzia (6), (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico (7), (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d’intervento implicanti l’acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d’intervento (8), (CEE) n. 147/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all’intervento pubblico (9) e (CE) n. 2148/96 della Commissione dell’8 novembre 1996 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d’intervento pubblico (10).

(14)

È opportuno pertanto abrogare i regolamenti CEE) n. 411/88, (CEE) n. 1643/89, (CEE) n. 2734/89, (CEE) n. 3492/90, (CEE) n. 3597/90, (CEE) n. 147/91 e (CE) n. 2148/96.

(15)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

MISURE DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI OPERAZIONI DI AMMASSO PUBBLICO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole applicabili al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), delle spese connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico, alla gestione e al controllo delle operazioni corrispondenti da parte degli organismi pagatori di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005, alla contabilità delle spese e delle entrate corrispondenti del FEAGA e alla comunicazione alla Commissione delle informazioni e dei documenti pertinenti.

Articolo 2

Responsabilità e obblighi dell’organismo pagatore

1.   Gli organismi pagatori provvedono alla gestione e al controllo delle operazioni connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico, sotto la loro responsabilità, alle condizioni definite nell’allegato I e, se del caso, dalla normativa agricola settoriale, in particolare in base alle percentuali minime di controllo fissate nello stesso allegato.

Essi hanno la facoltà di delegare le proprie competenze ad organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento all’allegato I, punto 1.C) del regolamento (CE) n. 885/2006 o di intervenire per il tramite di altri organismi pagatori (11).

2.   Gli organismi pagatori o gli organismi di intervento possono, ferma restando la loro responsabilità globale nell’ambito dell’ammasso pubblico:

a)

affidare la gestione di alcune misure di ammasso pubblico a persone fisiche o giuridiche che provvedono all’ammasso dei prodotti agricoli di intervento, di seguito denominati «enti assuntori». In tal caso la gestione avviene obbligatoriamente nell’ambito di contratti di ammasso, in base agli obblighi e ai principi generali definite nell’allegato II,

b)

incaricare persone fisiche o giuridiche dell’assolvimento di alcuni compiti specifici previsti dalla normativa settoriale.

3.   Gli obblighi a carico degli organismi pagatori, ai fini dell’ammasso pubblico, sono in particolare i seguenti:

a)

tenere una contabilità di magazzino e finanziaria per ogni prodotto oggetto di una misura di intervento di ammasso pubblico, con riferimento alle operazioni che realizzano nel periodo compreso tra il 1o ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell’anno successivo, periodo detto «esercizio contabile»;

b)

tenere aggiornato un elenco degli enti assuntori con cui hanno stipulato un contratto di ammasso pubblico. Tale elenco contiene gli elementi tecnici che consentono di determinare con precisione tutti i luoghi di magazzinaggio, le rispettive capacità, il numero di capannoni, di celle frigorifere e di sili, le piante e gli schemi;

c)

tenere a disposizione della Commissione i contratti tipo utilizzati per l’ammasso pubblico, le regole definite per la presa in consegna dei prodotti, l’ammasso e l’uscita dei prodotti dai magazzini degli assuntori, nonché le regole applicabili alla responsabilità di questi ultimi;

d)

tenere una contabilità di magazzino centralizzata e informatizzata, che fa riferimento a tutti i siti di magazzinaggio, a tutti i prodotti, con le rispettive quantità e qualità, e che precisa per ciascun prodotto il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume;

e)

effettuare sotto la propria responsabilità tutte le operazioni relative all’immagazzinamento, alla conservazione, al trasporto o ai trasferimenti dei prodotti di intervento in conformità delle normative comunitarie e nazionali, fatta salva la responsabilità degli acquirenti, degli altri organismi pagatori che intervengono nell’ambito di un’operazione o delle persone a tal fine delegate;

f)

effettuare durante tutto l’anno, a intervalli irregolari e senza preavviso, i controlli sui luoghi di magazzinaggio dei prodotti di intervento. Tali controlli sono effettuati a intervalli regolari e senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso di durata limitata allo stretto necessario, senza compromettere la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 24 ore, salvo in casi debitamente giustificati;

g)

effettuare un inventario annuo alle condizioni stabilite all’articolo 8.

Se in uno Stato membro le gestione dei conti dell’ammasso pubblico per uno o più prodotti è affidata a vari organismi pagatori, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alle lettere a) e d) sono consolidate a livello di Stato membro prima che siano comunicate le informazioni corrispondenti alla Commissione.

4.   Gli organismi pagatori prendono le misure necessarie a garantire:

a)

la buona conservazione dei prodotti oggetto di misure di intervento comunitarie. Essi controllano almeno una volta all’anno la qualità dei prodotti immagazzinati,

b)

l’integrità delle scorte d’intervento.

5.   Gli organismi pagatori informano immediatamente la Commissione:

a)

dei casi in cui la proroga del periodo di ammasso di un prodotto può provocarne il deterioramento,

b)

delle perdite quantitative o del deterioramento di un prodotto a causa di calamità naturali.

Se la Commissione viene messa a conoscenza di situazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), le decisioni del caso sono adottate:

a)

per le situazioni di cui alla lettera a), secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio (12) oppure, secondo la procedura prevista all’articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

b)

per le situazioni di cui alla lettera b), secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.

6.   Le conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione del prodotto oggetto di intervento comunitario, in particolare a causa dell’inadeguatezza dei metodi di ammasso, sono a carico degli organismi pagatori. La responsabilità finanziaria incombe agli organismi pagatori, ferma restando la possibilità di ricorso nei confronti degli enti assuntori in caso di inadempimento dei rispettivi impegni o obblighi.

7.   L’organismo pagatore garantisce agli agenti della Commissione o alle persone da essa incaricate l’accessibilità in via permanente, per via elettronica o presso la propria sede, alla contabilità dell’ammasso pubblico e a tutti i documenti, i contratti e i fascicoli costituiti o ricevuti nell’ambito dell’intervento.

8.   Gli organismi pagatori comunicano:

a)

a richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 7 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell’applicazione e della gestione delle misure di intervento;

b)

secondo la periodicità prevista all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 le informazioni relative all’ammasso pubblico in base ai modelli riportati nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico

Le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono comprendere le operazioni di acquisto, di ammasso, di trasporto e di trasferimento di scorte, nonché le vendite e altri tipi di smaltimento dei prodotti agricoli alle condizioni previste dalla normativa agricola settoriale pertinente e dal presente regolamento.

Articolo 4

Finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico

1.   Nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico di cui all’articolo 3, il FEAGA finanza a titolo di intervento, a meno che le spese corrispondenti non siano state fissate dalla pertinente normativa agricola settoriale, le spese seguenti:

a)

le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato IV

b)

le spese per le operazioni materiali connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti (entrata all’ammasso pubblico, permanenza e uscita dei prodotti dall’ammasso pubblico), elencate all’allegato V, in base ad importi forfettari uniformi per la Comunità, calcolati secondo le modalità definite nell’allegato VI

c)

le spese per le operazioni materiali non necessariamente connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti, in base ad importi forfettari o non forfettari secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione nell’ambito della normativa agricola settoriale per i rispettivi prodotti e nell’allegato VII

d)

il deprezzamento dei prodotti agricoli in giacenza, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato VIII;

e)

le differenze (ricavi e perdite) tra il valore contabile e il prezzo di smercio dei prodotti o differenze risultanti da altri fattori.

2.   Per gli Stati membri che non appartengono alla zona euro, fatti salvi le norme e i fatti generatori specifici previsti negli allegati del presente regolamento o dalla normativa agricola, in particolare dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (13), le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, calcolate in base ad importi fissati in euro, e le spese o le entrate in moneta nazionale realizzate in virtù del presente regolamento, sono convertite in moneta nazionale o in euro, secondo i casi, in base all’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente all’esercizio contabile nel corso del quale le operazioni sono registrate nella contabilità dell’organismo pagatore. Il medesimo tasso di cambio si applica anche alle contabilizzazioni relative ai vari casi specifici di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tuttavia, per l’esercizio contabile 2007 gli Stati membri di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. Agri/64597/2005, applicano i tassi di cambio di cui all’articolo 13 del presente regolamento.

CAPITOLO 2

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI AMMASSO PUBBLICO

Articolo 5

Contenuto della contabilità delle scorte pubbliche tenuta dagli organismi pagatori

1.   Nella contabilità di magazzino di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), sono registrate distintamente le seguenti categorie di voci:

a)

le quantità di prodotti constatate in entrata e in uscita dalle scorte, con o senza movimento fisico;

b)

le quantità utilizzate ai fini della distribuzione gratuita agli indigenti, in virtù del regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio (14), e contabilizzate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 3149/92 della Commissione (15), distinguendo quelle trasferite in un altro Stato membro;

c)

le quantità oggetto di prelievo di campioni, con indicazione distinta dei prelievi eseguiti dagli acquirenti;

d)

le quantità che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell’inventario annuale o all’atto di un controllo dopo la presa in consegna all’intervento e che sono vendute mediante trattativa privata;

e)

le quantità mancanti per cause identificabili o non identificabili, comprese quelle corrispondenti alle tolleranze ammesse;

f)

le quantità deteriorate;

g)

le quantità in eccesso;

h)

le quantità mancanti che superano i limiti di tolleranza;

i)

le quantità entrate in magazzino che risultano non soddisfare i requisiti previsti, la cui presa in consegna è pertanto rifiutata;

j)

le quantità nette in giacenza alla fine di ogni mese o alla fine dell’esercizio contabile, che sono riportate al mese o all’esercizio contabile successivo.

2.   La contabilità finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), contiene:

a)

il valore delle quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indicando separatamente il valore delle quantità acquistate e delle quantità vendute;

b)

il valore contabile delle quantità utilizzate o imputate al regime di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;

c)

le spese finanziarie, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

d)

le spese relative alle operazioni materiali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c);

e)

gli importi derivanti dai deprezzamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d);

f)

gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori diversi da quelli di cui all’articolo 11, paragrafo 2;

g)

l’importo ottenuto dalle vendite mediante trattativa privata realizzate dopo l’inventario annuale o dopo i controlli successivi alla presa in consegna dei prodotti nelle scorte di intervento;

h)

le perdite e i ricavi sulle uscite di prodotti, tenendo conto dei deprezzamenti di cui alla lettera e) del presente paragrafo;

i)

gli altri elementi di credito o di debito, in particolare quelli corrispondenti ai quantitativi a cui si riferisce il disposto al paragrafo 1, lettere da c) a g) del presente articolo;

j)

il valore contabile medio, per tonnellata o per ettolitro a seconda dei casi.

Articolo 6

Contabilizzazione

1.   Le voci di cui all’articolo 5 sono contabilizzate per i quantitativi, i valori, gli importi e le medie effettivamente constatati dagli organismi pagatori o per i valori e gli importi calcolati in base a forfait fissati dalla Commissione.

2.   Le constatazioni e i calcoli di cui al paragrafo 1 si effettuano fatta salva l’applicazione delle regole seguenti:

a)

le spese di uscita, relative a quantitativi mancanti o deteriorati constatati secondo le regole di cui agli allegati X e XII, sono contabilizzate solo limitatamente alle quantità effettivamente vendute e uscite dai magazzini,

b)

le quantità risultate mancanti in occasione di un trasferimento tra Stati membri non sono considerate entrate in magazzino nello Stato membro di destinazione e non beneficiano di spese forfettarie di entrata,

c)

in caso di trasporto o di trasferimento, le spese di entrata e le spese di uscita fissate forfettariamente sono contabilizzate qualora, secondo la normativa comunitaria, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto,

d)

fatte salve disposizioni particolari della normativa comunitaria, non sono contabilizzati nei libri contabili del FEAGA eventuali importi provenienti dalla vendita di prodotti deteriorati, né eventuali altri importi riscossi in questo contesto,

e)

le quantità in eccesso eventualmente constatate sono contabilizzate in negativo nella situazione e nei movimenti delle scorte tra i quantitativi mancanti. Tali quantità entrano nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza,

f)

i campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti sono contabilizzati a norma dell’allegato XII, punto 2, lettera a).

3.   La Commissione informa il comitato dei Fondi agricoli delle rettifiche apportate ai dati di cui all’articolo 5 dell’esercizio contabile in corso. Tali rettifiche possono essere comunicate agli Stati membri nell’ambito di una decisione di pagamento mensile o, in mancanza di essa, nell’ambito della decisione relativa alla liquidazione dei conti. Esse sono contabilizzate dagli organismi pagatori alle condizioni indicate in tale decisione.

Articolo 7

Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti

1.   Le varie voci di spesa e di entrata sono contabilizzate alla data in cui avviene l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento.

Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

a)

la data alla quale acquista efficacia il contratto di magazzinaggio di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (16), per quanto riguarda lo zucchero bianco e lo zucchero greggio, per i quantitativi presi in consegna sulla scorta di un contratto di magazzinaggio concluso, prima del trasferimento delle scorte, tra l’offerente e l’organismo pagatore,

b)

il giorno dell’incasso, per gli importi riscossi o recuperati, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere f) e g),

c)

la data del pagamento effettivo delle spese relative alle operazioni materiali se tali spese non sono coperte da importi forfettari.

2.   Le varie voci relative ai movimenti fisici dei prodotti e alla gestione delle scorte sono contabilizzate alla data in cui avviene l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento.

Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

a)

la data della presa in consegna dei prodotti da parte dell’organismo pagatore, a norma del regolamento relativo all’organizzazione comune dei mercati del prodotto di cui trattasi, per i quantitativi che entrano all’ammasso pubblico senza cambiamento di luogo di ammasso,

b)

la data di constatazione dei fatti per i quantitativi mancanti o deteriorati e per i quantitativi in eccesso,

c)

il giorno dell’uscita effettiva dei prodotti dal magazzino, per le vendite mediante trattativa privata di prodotti che restano in magazzino e che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell’inventario annuale o all’atto di un controllo dopo la presa in consegna all’intervento,

d)

la fine dell’esercizio contabile per le eventuali perdite che superano il limite di tolleranza.

Articolo 8

Inventario

1.   Gli organismi pagatori procedono, nel corso di ogni esercizio contabile, alla compilazione di un inventario per tutti i prodotti che hanno formato oggetto di interventi comunitari.

Essi confrontano i risultati dell’inventario con i dati contabili. Le differenze di quantità constatate e gli importi risultanti dalle differenze quantitative scoperte in occasione di verifiche sono contabilizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

2.   I quantitativi mancanti connessi a normali operazioni di ammasso sono soggetti ai limiti di tolleranza figuranti nell’allegato XI e corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche che risultano dall’inventario contabile, da un lato, e, dall’altro, le scorte reali riscontrate in base all’inventario di cui al paragrafo 1 ovvero le scorte contabili sussistenti dopo l’esaurimento delle scorte reali di un magazzino.

CAPITOLO 3

VALORI DEI CONTI

Articolo 9

Valore delle operazioni relative all’ammasso pubblico

1.   Il valore degli acquisti e delle vendite è pari alla somma dei pagamenti e degli incassi, realizzati o da realizzare, per le operazioni materiali, salvo disposizione specifica prevista dal presente articolo e fatte salve le disposizioni previste:

a)

dall’allegato IX è per i prodotti della distillazione (alcole misto),

b)

dall’allegato X per i quantitativi mancanti,

c)

dall’allegato XII per i prodotti deteriorati o distrutti,

d)

dall’allegato XIII per i prodotti entrati in magazzino, di cui è stata rifiutata la presa in consegna.

2.   Il valore degli acquisti è determinato per i quantitativi di prodotti che entrano in magazzino in base al prezzo di intervento, tenendo conto delle maggiorazioni, degli abbuoni, delle detrazioni, delle percentuali e dei coefficienti da applicare ai prezzi di intervento al momento dell’acquisto del prodotto, secondo i criteri stabiliti dalla normativa agricola settoriale.

Tuttavia, per le situazioni e i casi definiti nell’allegato X e nell’allegato XII, punto 2, lettere a) e c), non si prendono in considerazione le maggiorazioni, gli abbuoni, le detrazioni, le percentuali e i coefficienti.

3.   Le spese versate o riscosse per le operazioni materiali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), in conformità della normativa comunitaria, all’atto dell’acquisto di prodotti sono contabilizzate tra le spese o le entrate relative a spese tecniche distinguendole dal prezzo di acquisto.

4.   Nei conti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 2, i quantitativi di prodotti che si trovano in giacenza alla fine dell’esercizio contabile e che devono essere riportati all’esercizio contabile successivo sono valutati al valore contabile medio (prezzo di riporto) determinato dal conto mensile dell’ultimo mese dell’esercizio contabile.

5.   I quantitativi entrati magazzino che non risultano soddisfare le condizioni per l’ammasso sono contabilizzati come una vendita, al momento dell’uscita dal magazzino, al prezzo al quale sono stati acquistati.

Tuttavia, se al momento dell’uscita fisica di un prodotto sussistono i requisiti per l’applicazione dell’allegato X, lettera b), la Commissione deve essere consultata prima dell’uscita della merce.

6.   L’eventuale saldo creditore di un conto è detratto dalle spese dell’esercizio contabile in corso.

7.   In caso di modifica degli importi forfettari, dei termini pagamento, dei tassi di interesse o di altri elementi di calcolo, che intervenga dopo il primo giorno di un dato mese, i nuovi elementi si applicano a partire dalle operazioni materiali del mese successivo.

CAPITOLO 4

IMPORTI FINANZIATI E DICHIARAZIONE DI SPESE E DI ENTRATE

Articolo 10

Importo finanziato

1.   L’importo da finanziare per una misura di intervento contemplata all’articolo 3 è determinato in base ai conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), nei quali sono addebitati e accreditati i vari elementi che compongono le spese e le entrate di cui all’articolo 5, prendendo in considerazione, se del caso, gli importi delle spese fissate dalla normativa agricola settoriale.

2.   L’organismo pagatore trasmette alla Commissione, ogni mese e ogni anno, per via elettronica, le informazioni necessarie per il finanziamento delle spese di ammasso pubblico e i conti giustificativi delle spese e delle entrate relative all’ammasso pubblico, in forma di tabelle (Tabelle e-FAUDIT), secondo i modelli riportati nell’allegato III del presente regolamento, entro i termini fissati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2006 e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

Articolo 11

Dichiarazioni di spese ed entrate

1.   Il finanziamento da parte del FEAGA è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall’organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e indicate dall’organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese compilata a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2006.

2.   Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, rispondenti ai criteri di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2006, sono dichiarati nel bilancio del FEAGA secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

CAPITOLO 5

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Articolo 12

Sistemi informatici

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal presente regolamento, nonché la compilazione dei documenti i cui modelli figurano nell’allegato III, sono trasmessi attraverso sistemi informatici che permettono lo scambio elettronico sicuro, alle condizioni e secondo le modalità definite all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006.

CAPITOLO 6

MISURE TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Transizione

1.   Per gli Stati membri che non appartengono alla zona euro, il valore dei quantitativi netti riportati dall’esercizio contabile 2006 all’esercizio 2007, previa detrazione del secondo deprezzamento alla fine dell’esercizio 2006, è convertito in euro in base all’ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima dell’esercizio contabile 2007.

2.   Se uno Stato membro che non appartiene alla zona euro continua a tenere i conti in moneta nazionale per l’esercizio contabile 2007, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006, i tassi di cambio da applicare nel corso e alla fine di tale esercizio sono i seguenti:

a)

l’ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima dell’esercizio contabile 2007 per la conversione in moneta nazionale:

degli importi forfettari relativi alle spese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento,

del valore dei quantitativi mancanti che superano i limiti di tolleranza, di conservazione e di trasformazione, di cui all’allegato X, lettera a), del presente regolamento,

del valore dei quantitativi deteriorati o distrutti in seguito a sinistri, di cui all’allegato XII, punto 2, lettera a), del presente regolamento,

del valore dei campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento,

degli importi forfettari relativi ai quantitativi di cui è rifiutata la presa in consegna, di cui all’allegato XIII, punto 1, lettere a) e b), del presente regolamento;

b)

l’ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima del primo giorno di ogni trimestre dell’esercizio contabile 2007, iniziando dal 1o ottobre 2006, per la conversione in moneta nazionale:

del valore dei quantitativi mancanti in seguito a furto o altre cause identificabili, di cui all’allegato X, lettera a), del presente regolamento,

del valore dei quantitativi mancanti in seguito al trasferimento o al trasporto, di cui all’allegato X, lettera c), del presente regolamento,

del valore dei quantitativi deteriorati o distrutti in seguito a cattive condizioni di conservazione, di cui all’allegato XII, punto 2, lettera c), del presente regolamento;

c)

l’ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima dell’esercizio contabile 2008, per la conversione in euro del valore dei quantitativi netti che saranno riportati dall’esercizio contabile 2007 all’esercizio 2008, previa detrazione del secondo deprezzamento alla fine dell’esercizio 2007.

Articolo 14

Abrogazione

I regolamenti CEE) n. 411/88, (CEE) n. 1643/89, (CEE) n. 2734/89, (CEE) n. 3492/90, (CEE) n. 3597/90, (CEE) n. 147/91 e (CE) n. 2148/96 sono abrogati a decorrere dal 1o ottobre 2006.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVI.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(3)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/2005 (GU L 164 del 24.6.2005, pag. 8).

(5)  GU L 162 del 13.6.1989, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 269/91 (GU L 28 del 2.2.1991, pag. 22).

(6)  GU L 263 del 9.9.1989, pag. 16.

(7)  GU L 337 del 4.12.1990, pag. 3.

(8)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 (GU L 190 del 19.7.1997, pag. 22).

(9)  GU L 17 del 23.1.1991, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 652/92 (GU L 70 del 17.3.1992, pag. 5).

(10)  GU L 288 del 9.11.1996, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 808/1999 (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 70).

(11)  Cfr. la pagina 90 della presente Gazzetta ufficiale.

(12)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(13)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(14)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1.

(15)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50.

(16)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48.


TABELLA DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I

OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANISMI PAGATORI E PROCEDURE DI ISPEZIONE MATERIALE, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3

ALLEGATO II

OBBLIGHI E PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ASSUNTORI CHE DEVONO ESSERE INSERITI NEI CONTRATTI DI AMMASSO STIPULATI TRA UN ORGANISMO PAGATORE E UN ENTE ASSUNTORE, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2

ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A COMUNICARE, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, mediante il sistema informatico di cui all’articolo 12 (Tabelle e-FAUDIT)

ALLEGATO IV

CALCOLO DELLE SPESE FINANZIARIE, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) + APPENDICE con i tassi di interesse di riferimento

ALLEGATO V

OPERAZIONI MATERIALI COPERTE DAGLI IMPORTI FORFETTARI, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

ALLEGATO VI

IMPORTI FORFETTARI PER LA COMUNITÀ, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

ALLEGATO VII

ELEMENTI SPECIFICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LE SPESE E LE ENTRATE RELATIVE A TALUNI PRODOTTI

ALLEGATO VIII

DEPREZZAMENTO DEI PRODOTTI IN GIACENZA, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

ALLEGATO IX

VALORE DELLE SCORTE DEI PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE (ALCOLE MISTO)

ALLEGATO X

VALORE DEI QUANTITATIVI MANCANTI

ALLEGATO XI

LIMITI DI TOLLERANZA

ALLEGATO XII

VALORE DEI QUANTITATIVI DETERIORATI O DISTRUTTI

ALLEGATO XIII

NORME CONTABILI APPLICABILI AI PRODOTTI ENTRATI IN MAGAZZINO DI CUI È STATA RIFIUTATA LA PRESA IN CONSEGNA

ALLEGATO XIV

MODELLO DI DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ENTI ASSUNTORI ALL’ORGANISMO PAGATORE

ALLEGATO XV

MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEGLI ENTI ASSUNTORI ALL’ORGANISMO PAGATORE

ALLEGATO XVI

TAVOLA DI CONCORDANZA

ALLEGATO I

OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANISMI PAGATORI E PROCEDURE DI ISPEZIONE MATERIALE (articolo 2, paragrafo 3)

A.   OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

I.   Controlli

1.   Periodicità e rappresentatività

Almeno una volta l’anno, in ciascun luogo di magazzinaggio, viene effettuato un controllo conforme alle disposizioni di cui al punto B, riguardante in particolare:

la procedura di raccolta delle informazioni relative all’ammasso pubblico;

la conformità dei dati contabili in possesso dell’ente assuntore con quelli trasmessi all’organismo pagatore;

la presenza fisica in magazzino dei quantitativi menzionati nelle registrazioni contabili dell’ente assuntore e costituenti la base dell’ultimo resoconto mensile da questi trasmesso, valutata a vista o, in caso di dubbio o contestazione, mediante pesatura o misurazione;

la qualità sana e mercantile dei prodotti immagazzinati.

La presenza fisica deve essere accertata attraverso un’ispezione materiale sufficientemente rappresentativa, vertente almeno sulle percentuali indicate al punto B, che consenta di concludere circa l’effettiva presenza nelle scorte dell’insieme dei quantitativi iscritti nella contabilità di magazzino.

I controlli di qualità consistono in verifiche visive, organolettiche e olfattive e, in caso di dubbio, si procede ad analisi approfondite.

2.   Controlli supplementari

Qualora l’ispezione riveli la presenza di anomalie, deve essere ispezionata una percentuale supplementare dei quantitativi immagazzinati secondo lo stesso metodo. L’ispezione si spingerà, se necessario, sino alla pesatura dell’insieme dei prodotti contenuti nella partita o nel magazzino oggetto del controllo.

II.   Verbali dei controlli

1.   L’organismo di controllo interno dell’organismo pagatore o l’organismo da quest’ultimo incaricato redige un verbale per ciascuno dei controlli o delle ispezioni materiali effettuati.

2.   Il verbale reca almeno le seguenti informazioni:

a)

designazione dell’ente assuntore, l’indirizzo del magazzino visitato e la designazione delle partite controllate;

b)

data e ora dell’inizio e della fine delle operazioni di controllo;

c)

indicazione del luogo in cui il controllo viene effettuato e descrizione delle condizioni di magazzinaggio, di imballaggio e di accessibilità;

d)

generalità complete delle persone che procedono al controllo, loro qualifica professionale e descrizione del mandato;

e)

azioni di controllo effettuate e modalità di misurazione volumetrica applicate (in particolare metodi di misurazione, calcoli effettuati e risultati intermedi e finali ottenuti, conclusioni);

f)

per ciascuna partita o qualità in giacenza nel magazzino, il quantitativo indicato nei registri dell’organismo pagatore, quello indicato nei registri del magazzino e le eventuali discrepanze rilevate tra i due registri;

g)

per ciascuna partita o qualità sottoposta a ispezione materiale, le informazioni di cui alla lettera f), nonché il quantitativo accertato in loco e le eventuali discrepanze; il numero della partita o della qualità, le palette, i cartoni, i sili, le cisterne o gli altri recipienti, la qualità, il peso (se del caso, netto e lordo) o il volume;

h)

dichiarazioni del titolare del magazzino in caso di discrepanze o divergenze;

i)

luogo, data e firma dell’estensore del verbale, nonché dell’ente assuntore o del suo rappresentante;

j)

eventuale espletamento di un controllo più esteso in caso di anomalia, precisando la percentuale dei quantitativi immagazzinati sottoposta a tale controllo, le divergenze constatate e le spiegazioni fornite.

3.   I verbali devono essere inviati immediatamente al caposervizio dell’organismo responsabile della contabilità dell’organismo pagatore. Immediatamente dopo il ricevimento del verbale la contabilità dell’organismo pagatore è rettificata in funzione delle divergenze e delle discordanze accertate.

4.   I verbali vengono conservati presso la sede dell’organismo pagatore e possono essere consultati dagli agenti della Commissione e dai suoi incaricati.

5.   L’organismo pagatore redige un documento di sintesi indicante:

i controlli effettuati, distinguendo tra essi le ispezioni materiali (controlli d’inventario);

i quantitativi verificati;

le anomalie constatate e le ragioni di tali anomalie rispetto ai resoconti mensili e annuali.

Iquantitativi verificati e le anomalie riscontrate sono indicati, per ciascun prodotto interessato, in massa o volume e percentuale dei quantitativi totali detenuti.

Nel documento di sintesi figurano in maniera distinta i controlli effettuati per verificare la qualità dei prodotti immagazzinati. Il documento è trasmesso alla Commissione insieme ai conti annuali di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Il documento di sintesi è redatto e comunicato alla Commissione per la prima volta con riferimento all’esercizio contabile 2006.

B.   PROCEDURA D’ISPEZIONE MATERIALE PER SETTORE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE NEL CORSO DEI CONTROLLI DI CUI AL PUNTO A

I.   Burro

1.   La selezione di partite di cui è previsto il controllo corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale giacente all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.   La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:

identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei cartoni sulla base delle ricevute d’acquisto o d’entrata;

pesatura delle palette (1 su 10) e dei cartoni (1 per paletta);

verifica visiva del contenuto di un cartone (una paletta su cinque);

stato dell’imballaggio.

3.   La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

II.   Latte scremato in polvere

1.   La selezione di partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale giacente all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.   La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:

identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle ricevute d’acquisto o di entrata;

pesatura delle palette (1 su 10) e dei sacchi (1 su 10);

verifica visiva del contenuto di un sacco (una paletta su cinque)

stato dell’imballaggio.

3.   La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

III.   Cereali

1.   Procedura di ispezione materiale

a)

Selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente ad almeno il 5 % del quantitativo totale di cereali e riso in giacenza per conto dell’intervento pubblico.

La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

b)

Ispezione materiale:

verifica della presenza di cereali o di riso nelle celle o magazzini selezionati;

identificazione dei cereali o del riso,

controllo delle condizioni di magazzinaggio e verifica della qualità dei prodotti immagazzinati alle condizioni previste all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (1) per quanto concerne i cereali e all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 708/1998 della Commissione (2) per quanto concerne specificamente il riso,

raffronto del luogo di magazzinaggio e dell’identità dei cereali o del riso con i dati della contabilità di magazzino del deposito;

valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo preventivamente riconosciuto dall’organismo pagatore e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.

c)

In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio.

In ciascun magazzino i cereali o il riso devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l’esecuzione di una verifica volumetrica.

2.   Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze.

È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applicano le norme dell’allegato II, punto II, quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell’ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e uguale o superiore al 6 % per quanto riguarda il riso per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in magazzini piani.

Nel caso di cereali o di riso immagazzinati in un deposito è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell’entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest’ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

L’organismo pagatore può avvalersi di questa possibilità qualora le circostanze, valutate caso per caso, lo giustifichino, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale di controllo attenendosi al seguente modello indicativo:

(Modello indicativo)

CEREALI — CONTROLLO DELLE SCORTE

Prodotto

Ente assuntore:

Magazzino, silo:

Numero di cella:

Data:

Partita:

Quantità secondo la contabilità:


A.   Scorte in silo

Numero di camera:

Volume in base al registro m3 (A)

Volume libero constatato m3 (B)

Volume dei cereali giacenti m3 (A – B)

Peso specifico constatato kg/hl = 100

Peso dei cereali o del riso

 

 

 

 

 

 

 

Total (A): …


B.   Scorte in magazzini piani

 

Camera n.

Camera n.

Camera n.

Superficie occupata: …

… m2

… m3

… m2

… m3

… m2

… m3

Altezza: …

… m

… m

… m

Rettifiche: …

 

… m3

 

… m3

 

… m3

Volume: …

… m3

… m3

… m3

Peso specifico: …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Peso totale: …

… tonnellate

… tonnellate

… tonnellate

 

Totale (B):

 

Peso totale in magazzino:

 

Differenza rispetto al peso contabile:

 

In %:

…, il …

 

 

Controllore dell’organismo pagatore:

(Timbro e firma)

IV.   Alcole

1.   La selezione delle cisterne di cui è previsto il controllo corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza per conto dell’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.   Controllo dei sigilli doganali, ove essi siano previsti dalla normativa nazionale.

3.   La verifica in loco della presenza delle cisterne e del loro contenuto è effettuata mediante:

identificazione delle cisterne in base al loro numero e al tipo di alcole contenuto;

verifica dell’identità delle cisterne e del loro contenuto raffrontando i dati della contabilità di magazzino del deposito con i dati che figurano nei libri dell’organismo pagatore;

verifica organolettica della presenza di alcole, del tipo di alcole e del quantitativo presente nelle cisterne;

esame delle condizioni di magazzinaggio mediante verifica visiva di altre cisterne.

4.   La descrizione delle cisterne sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

V.   Carni bovine

1.   La selezione di partite di cui è previsto il controllo corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza per conto dell’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.   La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione comporta per quanto riguarda le carni disossate:

l’identificazione delle partite e delle palette e la verifica del numero di cartoni;

la verifica del peso del 10 % delle palette o dei contenitori;

la verifica del peso del 10 % dei cartoni di ciascuna paletta pesata;

la verifica visiva del contenuto dei cartoni e dello stato di imballaggio nei cartoni.

La selezione delle palette deve tener conto dei differenti tipi di tagli immagazzinati.

3.   La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

VI.   Zucchero alla Rinfusa (3)

1.   Procedura di ispezione materiale per le giacenze pubbliche di zucchero a partire dalla campagna di commercializzazione 2006-2007

a)

Selezione dei sili, delle celle o delle camere da controllare, corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale di zucchero alla rinfusa in giacenza per conto dell’intervento pubblico.

La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

b)

Ispezione materiale:

verifica della presenza dello zucchero alla rinfusa nei sili, nelle celle o nelle camere selezionati,

raffronto tra i dati contabili dell’ente assuntore e quelli dell’organismo pagatore,

identificazione dello zucchero alla rinfusa,

controllo delle condizioni di magazzinaggio e raffronto del luogo di magazzinaggio e dell’identità dello zucchero alla rinfusa con i dati della contabilità dell’ente assuntore;

valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo preventivamente riconosciuto dall’organismo pagatore e la cui descrizione dettagliata deve essere conservata presso la sede del medesimo.

c)

In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o camera di magazzinaggio;

Lo zucchero alla rinfusa deve essere immagazzinato in modo da consentire una verifica volumetrica.

2.   Procedura di ispezione materiale per le giacenze pubbliche di zucchero a partire dalle campagne di commercializzazione 2004-2005 e 2005-2006

a)

Qualora le procedure di inventario sopra descritte al punto 1 non siano applicabili, l’organismo pagatore procede all’apposizione di sigilli ufficiali di piombo su tutti i punti di accesso o di uscita dal silo/luogo di magazzinaggio. L’organismo pagatore ispeziona mensilmente l’integrità dei sigilli per assicurarsi che restino intatti. Le ispezioni formano oggetto di un rapporto dettagliato; l’accesso alle scorte è ammesso esclusivamente alla presenza di un ispettore dell’organismo pagatore.

Lo Stato membro applica una procedura di apposizione dei sigilli tale da garantire l’integrità dei prodotti di immagazzinati all’intervento.

b)

Deve essere effettuata almeno una volta l’anno anche un’ispezione per verificare le condizioni di magazzinaggio e la buona conservazione dei prodotti.

3.   Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze

In sede di verifica volumetrica si applica un margine di tolleranza.

Si applica l’allegato II quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell’ispezione fisica (determinazione volumetrica) e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per il magazzinaggio in silo o in magazzini piani.

Per il magazzinaggio di zucchero alla rinfusa in silo/deposito, è possibile tener conto dei quantitativi valutati con la pesatura al momento dell’entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti con la valutazione volumetrica, qualora quest’ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

L’organismo pagatore si avvale della possibilità di cui al capoverso precedente se le circostanze, valutate caso per caso, lo giustificano, e comunque sotto la sua responsabilità. In tal caso, è tenuto ad indicarlo nel verbale.

VII.   Zucchero Confezionato (4)

1.   Procedura di ispezione materiale per le giacenze pubbliche di zucchero a partire dalla campagna di commercializzazione 2006-2007

a)

Selezione di partite corrispondenti almeno al 5 % del quantitativo totale di zucchero giacente all’intervento pubblico. La selezione delle partite da controllare è effettuata prima della visita del luogo di magazzinaggio in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

b)

Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione:

identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle bolle d’acquisto o di entrata;

raffronto tra i dati contabili dell’ente assuntore e quelli dell’organismo pagatore,

stato dell’imballaggio.

Per quanto riguarda lo zucchero condizionato in sacchi da 50 kg:

pesatura delle palette (1 su 20) e dei sacchi (1 per paletta);

verifica visiva del contenuto di un sacco (un sacco su dieci palette).

Per quanto riguarda lo zucchero condizionato in sacchi «grandi»:

pesatura di un sacco su 20,

verifica visiva del contenuto di un sacco grande su 20.

c)

Descrizione, nel verbale di inventario, delle partite sottoposte ad ispezione fisica e dei difetti constatati.

2.   Procedura di ispezione materiale per le giacenze pubbliche di zucchero a partire dalle campagne di commercializzazione 2004-2005 e 2005-2006

a)

Qualora le procedure di inventario sopra descritte al punto 1 non siano applicabili, l’organismo pagatore procede all’apposizione di sigilli ufficiali di piombo su tutti i punti di accesso o di uscita dal luogo di magazzinaggio. L’organismo pagatore ispeziona mensilmente l’integrità dei sigilli per assicurarsi che restino intatti. Le ispezioni formano oggetto di un rapporto dettagliato. L’accesso alle scorte è ammesso esclusivamente alla presenza di un ispettore dell’organismo pagatore.

Lo Stato membro applica una procedura di apposizione dei sigilli tale da garantire l’integrità dei prodotti di immagazzinati all’intervento pubblico

b)

Deve essere effettuata almeno una volta l’anno anche un’ispezione per verificare le condizioni di magazzinaggio e la buona conservazione dei prodotti.


(1)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

(2)  GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 (GU L 211 del 12.6.2004, pag. 14).

(3)  L’inventario sarà realizzato sulle scorte oggetto di un contratto di magazzinaggio.

(4)  L’inventario sarà realizzato sulle scorte oggetto di un contratto di magazzinaggio.

ALLEGATO II

OBBLIGHI E PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ASSUNTORI CHE DEVONO ESSERE INSERITI NEI CONTRATTI DI AMMASSO STIPULATI TRA UN ORGANISMO PAGATORE E UN ENTE ASSUNTORE (articolo 2, paragrafo 2)

L’ente assuntore è responsabile della buona conservazione dei prodotti oggetto di misure di intervento comunitarie. Esso si fa carico delle conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione dei prodotti.

I.   Qualità dei prodotti

In caso di deterioramento della qualità dei prodotti giacenti all’intervento a causa delle cattive condizioni di magazzinaggio o a condizioni di magazzinaggio inadeguate, le perdite sono imputate all’ente assuntore e vengono contabilizzate, come perdite dovute a deterioramento del prodotto dovuto alle condizioni di magazzinaggio (riga 900.001 della tabella 53), nei conti dell’ammasso pubblico.

II.   Quantitativi mancanti

1.   L’ente assuntore è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei resoconti sullo stato delle scorte trasmessi all’organismo pagatore.

2.   I quantitativi mancanti, qualora superino il/i limite/i di tolleranza applicabili a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato I, punto B.III, paragrafo 2 e dell’allegato XI, o previsti dalla normativa settoriale vengono totalmente imputati all’ente assuntore come perdita non identificabile. Qualora contesti i quantitativi mancanti, l’ente assuntore può esigere che il prodotto sia pesato o misurato: in tal caso le spese relative all’operazione sono a suo carico, salvo se risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti oppure che lo scarto non supera il limite o i limiti di tolleranza applicabili, nel qual caso le spese di pesatura o di misurazione sono imputate all’organismo pagatore.

I limiti di tolleranza previsti all’allegato I, punto B.III, paragrafo 2, e punto B.VI, paragrafo 3, si applicano fatte salve le altre tolleranze di cui al primo comma.

III.   Documenti giustificativi e dichiarazioni mensili e annuali

1.   Documenti giustificativi e dichiarazione mensile:

a.

I documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti, che servono da base alla stesura dei conti annuali, devono essere in possesso dell’ente assuntore e contenere quantomeno i dati seguenti:

luogo di magazzinaggio (con indicazione, se del caso, della cella o cisterna),

quantitativo riportato dal mese precedente,

entrata e uscita di ciascuna partita,

scorte al termine del periodo considerato.

Detti documenti devono consentire un’identificazione certa dei quantitativi in giacenza in qualsiasi momento, tenuto conto in particolare degli acquisti e delle vendite già conclusi, ma riguardanti merci non ancora entrate o uscite dal magazzino.

b.

I documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti sono comunicati dall’ente assuntore all’organismo pagatore almeno una volta al mese sulla base di un riepilogo mensile dei quantitativi in giacenza e devono pervenire all’organismo pagatore anteriormente al giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

c.

Un modello di riepilogo mensile dei quantitativi immagazzinati è riportato nell’allegato XIV e messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

2.   Dichiarazione annuale

a.

Un resoconto annuale sullo stato delle scorte è redatto dall’ente assuntore sulla base dei riepiloghi mensili di cui al punto 1 ed è trasmesso all’organismo pagatore al più tardi il 15 ottobre successivo alla chiusura dell’esercizio contabile.

b.

Il resoconto annuale sullo stato delle scorte contiene un riepilogo dei quantitativi immagazzinati, suddiviso per prodotto e per luogo di magazzinaggio e recante, per ciascun prodotto, i quantitativi in giacenza, i numeri delle partite (eccettuati i cereali), l’anno di inizio del magazzinaggio (escluso l’alcole) e chiarimenti circa le eventuali anomalie riscontrate.

c.

Un modello del riepilogo annuale dei quantitativi immagazzinati è riportato nell’allegato XV e messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

IV.   Contabilità di magazzino informatizzata e messa a disposizione delle informazioni

Il contratto di ammasso pubblico concluso tra l’organismo pagatore e l’ente assuntore contiene disposizioni che permettono di garantire il rispetto della normativa comunitaria.

Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

la tenuta di una contabilità informatizzata delle scorte d’intervento,

la messa a disposizione diretta e immediata di un inventario permanente,

la messa a disposizione in qualsiasi momento dell’insieme dei documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti immagazzinati nonché di tutti i documenti contabili e dei verbali redatti in applicazione del presente regolamento e detenuti dall’ente assuntore,

l’accesso permanente a tali documenti da parte del personale dell’organismo pagatore e della Commissione e di tutte le persone da essi debitamente autorizzate.

V.   Forma e contenuto dei documenti trasmessi all’organismo pagatore

La forma e il contenuto dei documenti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III sono stabiliti alle condizioni e secondo le modalità definite all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006.

VI.   Conservazione dei documenti

I documenti giustificativi relativi a tutti gli atti delle operazioni di ammasso pubblico sono conservati dall’ente assuntore per tutto il periodo previsto dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 885/2006, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili.

ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A COMUNICARE, IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, MEDIANTE IL SISTEMA INFORMATICO DI CUI ALL’ARTICOLO 12

TABELLE PER L'APPLICAZIONE INFORMATICA E-FAUDIT (1)

(art. 2§8 b), art. 10§2 e art. 12)

1

Calcolo mensile e annuale di perdite su vendite e deprezzamento

2

Differenze di prezzo e altri elementi

3

Calcolo delle spese tecniche

4

Calcolo delle spese finanziarie.

8

Situazione e movimenti dell’ammasso pubblico

9

Calcolo del valore delle perdite superiori alle perdite ammesse durante le operazioni di disossamento (carne bovina)

13

Rimborso delle spese sostenute a seguito del rifiuto della merce (Spese tecniche) – R. (CE) N°…./2006 (Allegato XIII 1a e 1b)

14

Rimborso delle spese sostenute a seguito del rifiuto della merce (Spese finanziarie) – R. (CE) N°…./2006 (Allegato XIII 1c e art. 9§5)

28

Giustificazione dei trasferimenti da altri Stati membri

52

Tabella riassuntiva per la determinazione degli importi mensili da contabilizzare

53

Informazioni dettagliate relative agli smerci

54

Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura di derrate alimentari destinate agli indigenti nella Comunità (R. (CEE) N° 3730/87) (esclusa la carne bovina)

55

Carne bovina - Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura di derrate alimentari destinate agli indigenti nella Comunità (R. (CEE) N° 3730/87)

56

Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura gratuita di derrate alimentari

99

Determinazione del valore da riportare all'inizio dell'esercizio contabile

Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 1

Calcolo mensile e annuale di perdite su vendite e deprezzamento

Euro — Tonnellate

N. della linea

Metodo di calcolo o riferimenti ad altre tabelle

Descrizione

Quantitativi (t o hl)

Importo unitario

Valore

Colonna

a

b

c

d

e

001

T99/010 e 050

Quantitativi riportati dall’esercizio precedente al valore contabile medio di riporto

0,000

0,00

002

Deprezzamento straordinario

Voce di bilancio:

0,00

003

=001e-002e

Valore totale dei quantitativi in giacenza all’inizio dell’esercizio

0,00

004

Quantitativi e valore degli acquisti durante il periodo

005

=004e × coefficiente

Deprezzamento all’acquisto (Allegato VIII §1)

0,00

006

T28/910

Quantitativi ricevuti a seguito di trasferimenti, fino alla fine del mese precedente

0,000

008

T28/910

Valore da contabilizzare a seguito dei trasferimenti

0,00

009

=001c + 004c + 006c

Quantitativi riportati, acquistati o trasferiti

0,000

010

=003e + 004e – 005e + 008e

Valore contabile totale

0,00

011

=010e/009c

Valore contabile medio

0,00

020

T53/997

Quantitativi usciti alla fine del … (comprese perdite non identificabili)

0,000

021

T53/999

Entrate relative ai quantitativi smaltiti alla fine del … (comprese le perdite non identificabili)

0,00

025

= 009c - 020c

Quantitativi alla fine del …

0,000

031

=011d periodo 12

Valore contabile medio dell’ultimo periodo da riportare al prossimo esercizio

0,00

034

=025c × 031d

Valore teorico dei quantitativi da riportare

0,00

050

Deprezzamento complementare (Allegato VIII §3 e 4)

Voce di bilancio:

0,00


Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 2

Differenze di prezzo e altri elementi

Euro — Tonnellate

Numero di linea

Metodo di calcolo o riferimenti ad altre tabelle

Descrizione

Quantità (Tonn. o El.)

Prezzo unitario

Tasso

Coefficiente o %

Valori

Colonna

a

b

c

d

e

f

g

DEBITO

001

Tab. 001 - Linea 9

Quantitativi riportati, acquistati o trasferiti

0,000

002

Tab. 001 – Linea 10

Valore dei quantitativi riportati, acquistati o trasferiti

0,00

003

Altri elementi di debito

004

TOTALE DEBITO

0,00

CREDITO

005

T 53 – Linea 993

Quantitativi smaltiti e loro valore compresi i sinistri e le perdite identificabili

0,000

0,00

006

= 1c – 5c – 9c

Perdite non attribuibili a cause identificabili

0,000

007

= 1c × % limite

Limite di tolleranza: con limite di tolleranza

0,000

0,050

008

= 6c – 7c

Quantitativi che superano il limite e il loro valore

0,000

0,000

1,000000

1,050

0,00

009

Tab. 001 – Linee 025 e 034

Quantitativi da riportare e loro valore

0,000

0,00

010

Importi riscossi e cauzioni incamerate

011

Tab. 016, 017

Rimborso spese e penalità

012

Tab. 028 – Linea 990

Valore quantitativi ricevuti a seguito trasferimenti

0,00

013

Tab. 053 o 007 - Linea 998

Perdite constatate all’atto di transferimento verso altri Stati membri

0,00

014

Tab. 009 - Linea 600

Superamento limite di tolleranza trasformazione

0,00

015

Altri elementi di credito

016

TOTALE CREDITO

0,00

017

= 4g - 16g

SALDO DEBITO/CREDITO

0,00


Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 3

Calcolo delle spese tecniche

Euro — Tonnellate

N. di linea

Descrizione

Da (gg/mm/aaaa)

A (gg/mm/aaaa)

Quantitativi (in t. o hl.)

Importi unitari in EURO

Tasso

Valore

a

b

c

d

e

f

g

h = e×f×g

A.   

Spese forfetarie

010

Spese di entrata con movimento fisico (T08/c+h)

010.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

030

Spese di entrata senza movimento fisico (T08/d)

030.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

050

Spese di uscita con movimento fisico (T08/e)

050.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

070

Spese di uscita senza movimento fisico (T08/f)

070.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

090

Costi di magazzinaggio

090.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

130

Spese di dentatura o colorazione (unicamente maggiorazione)

130.001

1,000000

0,00

160

Spese per etichettatura e marcatura (unicamente maggiorazione)

160.001

0,00

1,000000

0,00

180

Spese di uscita e ricollocamento in magazzino

180.001

0,00

1,000000

0,00

500

Spese forfettarie di trasporto

560

Rimborso spese tecniche quantitativi rifiutati (T13/100)×(-1)

0,00

B.   

Spese non forfetarie

600.1

Spese effettive di trasporto primario all’acquisto – positivo

600.2

Spese effettive di trasporto primario all’acquisto – negativo

601.1

Spese di trasporto – Esportazione - positivo

601.2

Spese di trasporto – Esportazione - negativo

602.1

Spese di trasporto – Trasferimento S.M. - positivo

602.2

Spese di trasporto – trasferimenti verso S.M. – valori negativi

603.1

Spese di trasporto dopo l’intervento – valori positivi

603.2

Spese di trasporto dopo l’intervento – valori negativi

610.1

Spese di trasformazione – valori positivi

610.2

Spese di trasformazione – valori negativi

620.1

Altre spese – valori positivi

620.2

Altre spese – valori negativi

999

TOTALE SPESE TECNICHE

0,00


Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 4

Calcolo delle spese finanziarie.

Euro — Tonnellate

Numero di linea

Periodo

Somma delle scorte all’inizio di ogni mese

Somma delle scorte alla fine di ogni mese (2)

Scorta media

Acquisti del periodo

Riduzione termini di pagamento

Scorta media negativa precedente

Scorta media per calcolo

Valore contabile medio

Tasso %

Costi finanziari

da (mm/aaaa)

a (mm/aaaa)

Colonna

a1

a2

b

c

d

e

f

g

h

i

i1

j

001.001

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,00

2,300

0,00

100

TOTALE PARZIALE SPESE DI FINANZIAMENTO

0,00

105

Detrazione dovuta a rifiuti (linea 050, tab. 014)

0,00

110

Detrazione dovuta ai ritardi di ritiro dopo il pagamento dei quantitativi venduti

[Allegato IV (III) §1]

0,00

120

Maggiorazione dovuta ai ritardi di pagamento dopo il ritiro per quantitativi venduti

[Allegato IV (III) §2]

0,00

130

TOTALE SPESE DI FINANZIAMENTO

0,00


Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 8

Situazione e movimenti dell’ammasso pubblico

Tonnellate

N. di linea

Mese Anno (mm/aaaa)

Scorte all’inizio di ogni mese

QUANTITATIVI ENTRANTI

QUANTITATIVI USCITI

Trasferimenti per periodo (Quantitativi ricevuti)

Scorte alla fine di ogni mese compresi i trasferimenti

Scorte alla fine di ogni mese senza trasferimenti

Entrate con movimento fisico

Entrate senza movimento fisico

Uscite con movimento fisico + campioni

Uscite senza movimento fisico

Quantitativi mancanti (perdite identificabili o no, furti, sinistri, ecc.) + uscite dopo il termine per cereali (fino a ottobre ’91) e riso

Colonna

a

b

c

d

e

f

g

h

i = b+c+ d-e-f-g+h

j = b+c+d-e-f-g

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

2

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

3

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

4

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

5

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

6

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

7

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

8

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

9

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

10

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

11

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

12

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

99

Totale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 9

Calcolo del valore delle perdite superiori alle perdite ammesse durante le operazioni di disossamento (carne bovina)

Euro — Tonnellate

Numero di linea

Periodi

Quantitativi sottoposti a disossamento o a trasformazione (peso reale) (2)

Quantitativi prodotti (peso reale) (2)

Coefficiente di %

Prezzo d’intervento

Tasso

Importo da accreditare al FEAOG

Colonna

a

b

c

d

e

f

g

100

Quantitativi sottoposti a trasformazione alla fine dell’esercizio e trasformati durante questo esercizio

200

Quantitativi sottoposti a trasformazione e trasformati durante questo esercizio

300

Totale quantitativi sottoposti a trasformazione e dei quantitativi

= 100 + 200

0,000

0,000

400

Rendimento minimo prescritto

= 300 col. (b)*{1-400 col.(d)}

0,000

1,00

500

Perdite eccedenti il rendimento minimale

=300 - 400

0,000

600

Importo da accreditare al FEAOG

= T009/500/c (se negativo)× T009/600/e × T009/600/f

1,00

0,00

1,000000

0,00

700

Quantitativi ancora in corso di trasformazione alla fine dell’esercizio (per carni bovine disossate)


Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 13

Rimborso delle spese sostenute a seguito del rifiuto della merce (Spese tecniche) (Allegato XIII 1a e 1b)

Euro — Tonnellate

A.   

SPESE PER QUANTITATIVI IN ENTRATAI E IN USCITA

N. della linea

Mese/anno dell’uscita (mm/aaaa)

Tonnellate rifiutate

Codici 1 o 2 o 3 o 4 (3)

Somme di importi forfettari validi nel mese di uscita

Tasso applicabile agli importi forfettari

Valore

Colonna

a

b

c

d

e

f = b×d×e

001.001

 

 

 

 

1,000000

0,00

050

0,000

0,00

B.   

SPESE DI MAGAZZINAGGIO

N. della linea

Mese/anno dell’uscita (mm/aaaa)

Numero di mese di magazzinaggio

Tonnellate rifiutate

Somme di importi forfettari validi nel mese di uscita

Tasso applicabile agli importi forfettari

Valore

051.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

099

0,000

0,00

100 TOTALE

(=> T03/560)

0,00


Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 14

Rimborso delle spese sostenute a seguito del rifiuto della merce (Spese finanziarie) (Allegato XIII 1c e art. 9§5)

Euro — Tonnellate

1.   

SPESE DI FINANZIAMENTO

N. della linea

Mese e anno dell’uscita (mm/aaaa)

Tonnellate rifiutate

Numero di mesi di magazzinaggio

Numero di mesi dal termine minimo di pagamento all’entr.

Numero di mesi da prendere in considerazione per il calcolo

Valore contabile medio di riporto

Tasso delle spese di finanziamento (%)

Valore

Colonna

a

b

c

d

e+c-d

f

g

h+b*e*f*(g/12)

001.001

 

 

 

0

0

 

0,000

 

050

0,000

(=> T04/105)

0,00

2.   

VALORE DEGLI ACQUISTI (Senza deprezzamento all’acquisto)

N. della linea

Tonnellate rifiutate

Valore d’acquisto/t.

Valore totale

051.001

 

 

0,00

200 Totale parziale

0,000

(=> T53/950)

0,00


Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 28

Giustificazione dei trasferimenti da altri Stati membri

Euro — Tonnellate

N. della linea

Mese e anno

Paese d’origine

Regolamento (CE)

Quantitativi ricevuti alla fine del periodo

Prezzo

Tasso di conversione

Valore

Colonna

a

b

c

d

e

f

g

TRASFERIM. DELL’ULTIMO MESE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

001.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

TRASFERIMENTI DELL’ESERCIZIO IN CORSO

002.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

TRASFERIMENTI DEL PERIODO IN CORSO

003.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

910 Totale

senza il periodo in corso

(=> T01/006)

0,00

(=> T01/008)

0,00

990 Totale

senza 001

(=> T02/012)

0,00

(=> T52/040)

0,00

Questa tabella non dovrebbe essere riempita in caso di Distribuzione gratuita


Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 52

Quadro riepilogativo per la determinazione degli importi mensili da contabilizzare

Euro — Tonnellate

Linea n.

DESCRIZIONE

Spese tecniche

Spese finanziarie

Altre spese

Deprezzamento all’acquisto

Colonna

a

b

c

d

e

020

Rettifica art. 6 § 3 – decisione del

0

0

0

0

030

Spese per operazioni materiali dal … al …

0,00

0,00

0,00

0,00

052

Valore dei quantitativi ricevuti mediante trasferimento o distribuzione gratuita (T54,55/390f)

053

Valore negativo dei quantitativi riportati (T99/065)

0,00

400

Totale da contabilizzare fino al …

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Importi contabilizzati alla fine del mese precedente

 

 

 

 

420

Importi da contabilizzare in …

0,00

0,00

0,00

0,00


Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 53

Informazioni dettagliate relative agli smerci

Euro — Tonnellate

N. di linea

Descrizione

Data (mm/aaaa)

R.

Paese d’origine

Paese di destinazione

Quantitativi (t/hl)

Coefficiente

Prezzo d’intervento

Tasso

Valore.

Colunna

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j = f×g×h×i

001.001

Smaltimenti a condizioni normali

201.001

Misure speciali

400

Aiuto alimentare

500

Campioni prelevati agli aggiudicatari

501.001

Campioni (altri)

0,00

0,00

1,000000

0,00

502

Vendite a trattativa privata nell’ambito dell’inventario (art. 5 § 2g e 7 § 2c)

851

Distribuzione gratuita

860

Riassuntivo azione d’urgenza

900.001

Deterioramento della qualità del prodotto dovuto alle condizioni di magazzinaggio

0,00

0,00

1,000000

0,00

910.001

Deterioramento della qualità del prodotto dovuto all’eccessiva durata del magazzinaggio

920.001

Calamità naturali

930.001

Perdite identificabili

0,00

0,00

1,000000

0,00

940.001

Sinistri

0,00

0,00

1,000000

0,00

950

Rifiuto a seguito controlli di qualità (T14/200)

0,000

0,00

991.001

Trasferimenti verso altri Stati membri er distribuzione gratuita

0

0

0,00

992.001

Trasferimenti ad altri Stati membri Altri trasferimenti

0

0

0,00

993

Totale parziale rubriche da 001 a 992 T02/005c, e

0,000

0,00

996.001

Perdite non identificabili costatate

0,00

0,00

1,000000

0,00

997

Totale parziale rubriche 993 + 996 (nella colonna quantitativi)

0,000

998.001

Perdite su trasferimenti (distribuzione gratuita o tra Stati membri) T02/013

0,00

0,00

1,000000

0,00

999

TOTALE (esclusivamente valore) – T01/021e

0,00


Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 

Tabella 54

Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura di derrate alimentari destinate agli indigenti nella Comunità (R. (CEE) N° 3730/87 Prodotti diversi dalle carni bovine

Euro — Tonnellate

Da scorte proprie:

Pianificazione dell’esercizio:


Linea n.

Descrizione

Data

Quantitativi smaltiti (tonnellate)

Prezzo d’intervento

Tasso di cambio

Valore dei quantitativi smaltiti

Colonna

a

b

c

d

e

f = c×d×e

002

— Rettifiche art. 6 § 3 – decisione del

030.001

0,00

300

Totale (030):

0,00

310

Altri elementi di debito (positivo)

320

Altri elementi di credito (negativo – inserire il segno –)

330

Cauzioni incamerate

390

Totale (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Totale dei quantitativi smaltiti e importo da contabilizzare fino al … (001 + 002 + 390):

0,00

410

Importo contabilizzato fino alla fine del mese precedente (…)

0,00

420

(400 - 410) Importi da contabilizzare in …

0,00

Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 

Tabella 55

Carni bovine

Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura di derrate alimentari destinate agli indigenti nella Comunità (R. (CEE) N° 3730/87)

Euro — Tonnellate

Da scorte proprie:

Pianificazione dell’esercizio:


Linea n.

Descrizione

Data

Quantitativi smaltiti (tonnellate)

Coefficiente

Prezzo di intervento

Tasso

Valore dei quantitativi smaltiti

Colonna

a

b

c

d

e

f

g = c×d×e×f

002

- Rettifiche art. 6 § 3 – decisione del

030.010

Quarti anteriori

0,35

0,00

1,000000

0,00

030.020

Quarti posteriori

0,50

0,00

1,000000

0,00

300

Totale (030):

0,000

0,00


Linea n.

Descrizione

Data dal/al

Quantitativi smaltiti (tonnellate)

Prezzo di intervento

Tasso di cambio

Valore dei quantitativi smaltiti

Colonna

a

b

c

d

e

f

310

Altri elementi di debito (positivo)

320

Altri elementi di credito (negativo – inserire il segno –)

330

Cauzioni incamerate

390

Totale (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Totale dei quantitativi smaltiti e importi da contabilizzare fino al … (001 + 002 + 390):

0,000

0,00

410

Importi contabilizzati fino alla fine del mese precedente (…)

0,00

420

(400 - 410) Importi da contabilizzare in …

0,00

Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

 

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 

Tabella 56

Determinazione mensile delle perdite dovute alla fornitura gratuita di derrate alimentari a

Euro — Tonnellate

Destinazione:

Regolamento:

Da scorte proprie:

Pianificazione dell’esercizio:


Linea n.

Descrizione

Data

Quantitativi smaltiti (tonnellate)

Prezzo di intervento

Tasso

Valore dei quantitativi smaltiti

Colonna

a

b

c

d

e

f = 2×d×e

2

- Rettifiche art. 6 § 3 – decisione del:

030.001

 

 

0,00

1,000000

0,00

300

Totale da 30 a 200

0,000

0,00


Linea n.

Descrizione

Data da/a

Quantitativi smaltiti (tonnellate)

Prezzo di intervento

Tasso

Valore dei quantitativi smaltiti

Colonna

a

b

c

d

e

f

310

Altri elementi di debito (positivo)

320

Altri elementi di credito (negativo: inserire il segno –)

330

Cauzioni incamerate

390

Totale (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Totale dei quantitativi smaltiti e importo da contabilizzare fino al … (001 + 002 + 390)

0,000

0,00

410

Importi contabilizzati fino alla fine del mese precedente (…)

0,00

420

(400 - 410) Importi da contabilizzare in …

0,00

Stato membro

Esercizio contabile

Con massima tolleranza

X

Prodotto

OPERAZIONI DA

A

senza massima tolleranza

 


Tabella 99

Determinazione del valore da riportare all’inizio dell’esercizio contabile

Euro — Tonnellate

N. della linea

Criteri di calcolo o riferimenti ad altre tabelle

Descrizione

Quantitativi (t o hl)

Valore

Colonna

a

b

c

d

010

T01/025c Esercizio precedente

Quantitativi in giacenza alla fine dell’esercizio precedente

0,000

020

T01/031d Esercizio precedente

Valore contabile medio (dichiarazione 10 novembre - esercizio precedente, in EUR)

030

= 010c × 020d

Valore teorico dei quantitativi riportati all’esercizio in corso (in EUR)

0,00

040

Deprezzamento complementare Allegato VIII §3 e 4 (in EUR)

0,00

050

Valore dei quantitativi riportati al presente esercizio (in EUR)

0,00

055

Valore dei quantitativi riportati al presente esercizio (in EUR) =>T01/001

0,00

057

Valore contabile medio dell’esercizio precedente (in EUR) =>T14/001f

060

Valore negativo dei quantitativi riportati al presente esercizio (in EUR)

0,00

065

Valore negativo dei quantitativi riportati nell’esercizio in corso (in EUR) =>T52/053

0,00


(1)  Alcune specificità della forma e il contenuto delle tabelle di base presentate in questo allegato possono cambiare nell'applicazione e-FAUDIT a seconda del prodotto e del periodo di riferimento.

(2)  I quantitativi sono espressi in tonnellate e sono riportati con tre cifre decimali dopo la virgola

(3)  Codice:

1= Entrata con MF e Uscita con MF

2= Entrata senza MF e Uscita senza MF

3= Entrata con MF e Uscita senza MF

4= Entrata senza MF e Uscita con MF

(MF: Movimento Fisico).

ALLEGATO IV

CALCOLO DELLE SPESE FINANZIARIE,

in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

I.   Tassi di interesse applicabili

1.   Per il calcolo delle spese finanziarie che il FEAGA deve sostenere per le risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti all’intervento, la Commissione fissa un tasso di interesse uniforme per la Comunità all’inizio di ciascun esercizio contabile. Il tasso di interesse uniforme corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente punto e applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.

2.   Per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, il tasso medio di interesse da essi realmente sostenuto nel corso di un periodo di riferimento corrispondente ai sei mesi precedenti la richiesta della Commissione.

Se il tasso di interesse comunicato dagli Stati membri è superiore al tasso di interesse uniforme fissato per la Comunità nel periodo di riferimento, si applica il tasso di interesse uniforme. Se il tasso di interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per la Comunità nel periodo di riferimento, a tale Stato membro si applica un tasso di interesse pari a quello comunicato.

In assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro, il tasso di interesse da applicare è quello uniforme fissato dalla Commissione. Tuttavia, se rileva che il livello dei tassi di interesse per tale Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme, la Commissione fissa per detto Stato membro un tasso di interesse pari al livello inferiore rilevato. Per rilevare il tasso di interesse la Commissione si basa sulla media dei tassi di interesse di riferimento riportati in appendice al presente allegato e relativi al periodo di riferimento di cui al primo comma, maggiorati di un punto percentuale. Se non sono disponibili tutti i tassi di interesse di riferimento per l’intero periodo di riferimento, si utilizzano i tassi disponibili per tale periodo.

II.   Calcolo delle spese finanziarie

1.   Il calcolo delle spese finanziarie è suddiviso secondo i periodi di validità dei tassi di interesse fissati dalla Commissione conformemente alle norme di cui al punto I.

2.   Le spese finanziarie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) sono calcolate applicando il tasso di interesse dello Stato membro al valore medio della tonnellata di prodotto oggetto dell’intervento e moltiplicando il risultato così ottenuto per la scorta media dell’esercizio contabile.

3.   Per l’applicazione del paragrafo 2 vigono le seguenti disposizioni:

il valore medio della tonnellata di prodotto è calcolato dividendo la somma dei valori dei prodotti in giacenza il primo giorno dell’esercizio contabile e di quelli acquistati nel corso di tale esercizio per la somma dei quantitativi di prodotti in giacenza il primo giorno dell’esercizio contabile e quelli acquistati nel corso dell’esercizio medesimo;

la scorta media dell’esercizio contabile è calcolata dividendo la somma delle giacenze all’inizio di ogni mese e di quelle a fine mese per un numero pari a due volte il numero di mesi dell’esercizio contabile.

4.   Qualora per un prodotto venga fissato un coefficiente di deprezzamento conformemente all’allegato VIII, paragrafo 1, il valore dei prodotti acquistati durante l’esercizio contabile è calcolato detraendo dal prezzo di acquisto l’importo del deprezzamento risultante da tale coefficiente.

5.   Qualora per un prodotto venga fissato un secondo deprezzamento conformemente all’allegato VIII, paragrafo 3, secondo comma, il calcolo della scorta media deve essere effettuato prima dell’applicazione di ogni deprezzamento di cui il valore medio tiene conto.

6.   Qualora, nella normativa che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati, sia previsto che il pagamento del prodotto acquistato dall’organismo pagatore possa aver luogo soltanto dopo lo scadere di un termine minimo di un mese successivamente alla data di presa in consegna, la scorta media calcolata è ridotta nei conti di una quantità che risulta dal seguente calcolo:

Formula

dove

Q

=

quantitativi acquistati durante l’esercizio contabile,

N

=

numero di mesi del termine minimo per il pagamento.

Ai fini di tale calcolo, il termine minimo indicato nella normativa deve essere considerato come termine di pagamento. Un mese si considera costituito da trenta giorni. Ogni frazione di mese che superi i quindici giorni è considerata come un mese intero; ai fini di questo calcolo non viene presa in considerazione una frazione uguale o inferiore a quindici giorni.

Qualora, dopo la riduzione di cui al primo comma, il calcolo della scorta media dia un risultato negativo alla fine dell’esercizio contabile, il saldo negativo è riportato alla scorta media calcolata per l’esercizio contabile successivo.

III.   Disposizioni particolari sotto la responsabilità dell’organismo pagatore

1.   Qualora, per la vendita del prodotto da parte dell’organismo pagatore, la normativa che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati, o i bandi di gara emanati per tali vendite, prevedano un eventuale termine di prelievo del prodotto, successivamente al pagamento da parte dell’acquirente, e qualora detto termine sia superiore a trenta giorni, le spese finanziarie, calcolate in base alle disposizioni del punto II, sono ridotte nei conti da parte degli organismi pagatori dell’importo risultante dal seguente calcolo:

Formula

dove

V

=

importo pagato dall’acquirente,

J

=

numero dei giorni che intercorrono tra il ricevimento del pagamento e il prelievo del prodotto, diminuito di 30 giorni,

i

=

tasso di interesse applicabile per l’esercizio contabile.

2.   Per le vendite di prodotti agricoli da parte dell’organismo pagatore in applicazione di specifici regolamenti comunitari, qualora il termine effettivo del pagamento dopo il ritiro dei prodotti sia superiore a trenta giorni, gli organismi pagatori maggiorano nei conti le spese finanziarie calcolate secondo le disposizioni del punto II di un importo risultante dalla seguente formula:

Formula

dove

M

=

importo pagato dall’acquirente,

D

=

numero dei giorni che intercorrono tra il ritiro del prodotto e il ricevimento del pagamento, diminuito di 30 giorni,

i

=

tasso di interesse applicabile per l’esercizio contabile.

3.   Le spese finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 alla fine dell’esercizio contabile devono essere contabilizzate a titolo di tale esercizio per il numero di giorni trascorsi fino a tale data e, per la parte residua, a titolo del nuovo esercizio contabile.

APPENDICE

TASSI DI INTERESSE DI RIFERIMENTO di cui all’allegato IV

1.

Repubblica ceca

Prague interbank borrowing offered rate a 3 mesi (PRIBOR)

2.

Danimarca

Copenhagen interbank borrowing offered rate a 3 mesi (CIBOR)

3.

Estonia

Talin interbank borrowing offered rate a 3 mesi (TALIBOR)

4.

Cipro

Nicosia interbank borrowing offered rate a 3 mesi (NIBOR)

5.

Lettonia

Riga interbank borrowing offered rate a 3 mesi (RIGIBOR)

6.

Lituania

Vilnius interbank borrowing offered rate a 3 mesi (VILIBOR)

7.

Ungheria

Budapest interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BUBOR)

8.

Malta

Malta interbank borrowing offered rate a 3 mesi (MIBOR)

9.

Polonia

Warszawa interbank borrowing offered rate a 3 mesi (WIBOR)

10.

Slovenia

Interbank borrowing offered rate a 3 mesi (SITIBOR)

11.

Slovacchia

Bratislava interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BRIBOR)

12.

Svezia

Stockholm interbank borrowing offered rate a 3 mesi (STIBOR)

13.

Regno Unito

London interbank borrowing offered rate a 3 mesi (LIBOR)

14.

Per gli altri Stati membri

Euro interbank borrowing offered rate a 3 mesi (EURIBOR)

ALLEGATO V

OPERAZIONI MATERIALI COPERTE DAGLI IMPORTI FORFETTARI

di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO

I.   IMPORTO FORFETTARIO PER L’IMMISSIONE IN DEPOSITO

a)

Movimenti fisici dei cereali dal mezzo di trasporto all’arrivo alla cella di magazzinaggio (silo o camera del deposito) – primo trasbordo.

b)

pesatura;

c)

prelievo di campioni/analisi/constatazione della qualità.

II.   IMPORTO FORFETTARIO PER LA CONSERVAZIONE IN DEPOSITO

a)

affitto dei locali al prezzo contrattuale;

b)

spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

c)

misure di lotta contro i parassiti [quando non sono comprese nella lettera a)];

d)

inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)];

e)

eventuali spese di ventilazione [quando non sono comprese nella lettera a)].

III.   IMPORTO FORFETTARIO PER L’USCITA DAL DEPOSITO

a)

pesatura dei cereali;

b)

prelievo di campioni/analisi (se a carico dell’intervento);

c)

uscita fisica dal deposito e carico dei cereali sul primo mezzo di trasporto.

SETTORE DELLO ZUCCHERO

I.   IMPORTO FORFETTARIO PER L’IMMISSIONE IN DEPOSITO

a)

movimentazione fisica dello zucchero dal mezzo di trasporto all’arrivo alla cella di magazzinaggio (silo o locale di deposito) – primo trasbordo;

b)

pesatura;

c)

prelievo di campioni/analisi/constatazione della qualità;

d)

condizionamento dello zucchero in sacchi (in caso di esecuzione di tale operazione).

II.   IMPORTO FORFETTARIO SUPPLEMENTARE PER IL TRASPORTO

a)

nolo per classe di distanza.

III.   IMPORTO FORFETTARIO PER LA CONSERVAZIONE IN DEPOSITO

a)

affitto dei locali al prezzo contrattuale;

b)

spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

c)

misure di lotta contro i parassiti [quando non sono comprese nella lettera a)];

d)

inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

IV.   IMPORTO FORFETTARIO PER L’USCITA DAL DEPOSITO

a)

pesatura;

b)

prelievo di campioni/analisi (se a carico dell’intervento);

c)

uscita fisica dal deposito e carico dello zucchero sul primo mezzo di trasporto.

SETTORE DELLE CARNI BOVINE

I.   PRESA IN CONSEGNA, DISOSSAMENTO ED ENTRATA IN MAGAZZINO (CARNI DISOSSATE)

a)

controllo qualitativo delle carni non disossate;

b)

pesatura delle carni non disossate;

c)

manutenzione;

d)

costo del contratto di disossamento, comprendente:

refrigerazione iniziale,

trasporto dal centro d’intervento al laboratorio di sezionamento (tranne nel caso in cui il venditore consegni la merce al laboratorio medesimo),

disossamento, rifilatura, pesatura, imballaggio e congelamento rapido,

magazzinaggio provvisorio dei tagli; carico, trasporto e ricollocazione nel magazzino frigorifero del centro d’intervento,

spese per materiali d’imballaggio: sacchi di polietilene, scatoloni, involucri di cotone («stockinettes»),

valore delle ossa, dei pezzi di grasso e degli altri scarti di rifilatura che vengono lasciati al laboratorio di sezionamento (entrate da detrarre dalle spese).

II.   MAGAZZINAGGIO

a)

affitto dei locali al prezzo contrattuale;

b)

spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

c)

regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

d)

inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

III.   USCITA DAL MAGAZZINO

a)

pesatura;

b)

controllo della qualità (se a carico dell’intervento);

c)

movimenti delle carni bovine dal deposito frigorifero alla rampa del deposito in cui vengono immagazzinate.

SETTORE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI: BURRO

I.   PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

a)

movimenti fisici del burro dal mezzo di trasporto all’arrivo alla cella di conservazione;

b)

pesatura ed identificazione dei colli;

c)

prelievo di campioni/controllo della qualità;

d)

immissione nel magazzino frigorifero e congelamento;

e)

secondo prelievo di campioni/controllo qualitativo alla fine del periodo probatorio.

II.   MAGAZZINAGGIO

a)

affitto dei locali al prezzo contrattuale;

b)

spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

c)

regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

d)

inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

III.   USCITA DAL MAGAZZINO

a)

pesatura, identificazione dei colli;

b)

movimenti del burro dalla cella frigorifera alla rampa del deposito se il mezzo di trasporto è un contenitore, ovvero compreso il carico presso la rampa del deposito se il mezzo di trasporto è un automezzo o un carro ferroviario.

IV.   ETICHETTATURA O MARCATURA SPECIFICA

Se l’etichettatura è obbligatoria a norma del regolamento (CE) adottato ai fini dello smercio dei prodotti.

SETTORE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI: LATTE SCREMATO IN POLVERE

I.   PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

a)

movimento del latte scremato in polvere dal mezzo di trasporto, all’arrivo, fino al locale di magazzinaggio;

b)

pesatura;

c)

prelievo di campioni/controllo della qualità;

d)

controllo della marcatura e dell’imballaggio.

II.   MAGAZZINAGGIO

a)

affitto dei locali al prezzo contrattuale;

b)

spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

c)

regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

d)

inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

III.   USCITA DAL MAGAZZINO

a)

pesatura;

b)

prelievo di campioni/analisi della merce (se a carico dell’intervento);

c)

movimento del latte scremato in polvere fino alla rampa del deposito e carico (escluso lo stivaggio) sul mezzo di trasporto, se questo è un automezzo o un carro ferroviario – movimento del latte scremato in polvere fino alla rampa del deposito se si tratta di un altro mezzo di trasporto, in particolare di un contenitore.

IV.   MARCATURA SPECIFICA

Marcatura specifica dei sacchi di imballaggio in caso di vendita, mediante gara, del latte scremato in polvere da destinare a un uso specifico.

SETTORE DELL’ALCOLE (REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999)

I.   PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

a)

verifica/controllo della quantità;

b)

prelievo di campioni/controllo della qualità;

c)

immissione nelle cisterne (tranne quando l’acquisto è effettuato senza movimento dell’alcole).

II.   MAGAZZINAGGIO

a)

prezzo contrattuale o affitto delle cisterne;

b)

spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

c)

regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

d)

inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

III.   USCITA DAL MAGAZZINO

a)

controllo della quantità;

b)

prelievo di campioni/analisi qualitativa (se a carico dell’intervento);

c)

carico sul veicolo o nella cisterna dell’acquirente.

ALLEGATO VI

IMPORTI FORFETTARI PER LA COMUNITÀ

in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

I.   Importi forfettari applicabili

1.   Gli importi forfettari uniformi per la Comunità sono determinati, per prodotto, sulla base dei costi reali più bassi rilevati nel corso di un periodo di riferimento che ha inizio il 1° ottobre dell’anno n e termine il 30 aprile dell’anno successivo.

2.   Per «costi reali rilevati» si intendono i costi reali per le operazioni materiali di cui all’allegato V effettuate nel periodo di riferimento e rilevati sulla base di una fatturazione individuale di dette operazioni o di un contratto firmato a esse relativo. Se, per un dato prodotto, esiste una giacenza nel periodo di riferimento ma non si sono registrate né entrate né uscite, possono essere utilizzati anche i riferimenti dei costi riportati nel contratto di ammasso per tale prodotto.

3.   Entro il 10 maggio al più tardi, gli Stati membri comunicano alla Commissione i costi relativi alle operazioni di cui all’allegato V sostenuti durante il periodo di riferimento. Gli importi forfettari di cui al paragrafo 1 sono stabiliti in euro sulla base della media ponderata dei costi reali rilevati nel periodo di riferimento in almeno quattro degli Stati membri aventi i costi reali più bassi per una data operazione materiale, purché corrispondano ad almeno il 33 % della scorta media totale del prodotto in questione nel periodo di riferimento. Altrimenti vengono inclusi nella ponderazione i costi reali di altri Stati membri, fino a raggiungere il tasso del 33 % dei quantitativi.

4.   Se per un determinato prodotto il numero degli Stati membri che effettuano l’ammasso pubblico è inferiore a quattro, gli importi forfettari per questo prodotto sono determinati sulla base dei costi reali rilevati in detti Stati membri.

5.   Se per un prodotto in giacenza i costi reali dichiarati da uno Stato membro, che rientrano nel calcolo di cui al paragrafo 3, superano di due volte la media aritmetica dei costi reali dichiarati dagli altri Stati membri, i costi di detto Stato membro sono allineati a tale media aritmetica.

6.   I costi reali, considerati ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4 sono ponderati in funzione dei quantitativi immagazzinati dagli Stati membri scelti.

7.   Per gli Stati membri che non appartengono alla zona euro i costi reali dichiarati sono convertiti in euro sulla base del tasso medio delle rispettive valute nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.

II.   Disposizioni particolari

1.   La fissazione degli importi forfettari può comportare una maggiorazione delle spese di uscita dal magazzino a condizione che lo Stato membro dichiari, per tutta la durata dell’esercizio contabile e per tutte le scorte di un prodotto, di rinunciare all’applicazione del limite di tolleranza corrispondente, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e fornisca garanzie sulla quantità.

Tale dichiarazione è indirizzata alla Commissione, cui deve pervenire anteriormente al ricevimento della prima dichiarazione mensile delle spese dell’esercizio contabile considerato o, se il prodotto in questione non è in giacenza all’intervento all’inizio dell’esercizio contabile, al più tardi entro il mese successivo alla prima entrata di tale prodotto tra le scorte di intervento.

La maggiorazione prevista al primo comma è calcolata moltiplicando il prezzo d’intervento del prodotto considerato per il limite di tolleranza previsto per tale prodotto all’articolo 8, paragrafo 2.

2.   Per tutti i prodotti in giacenza, ad eccezione delle carni bovine, gli importi forfettari fissati per le spese di entrata e di uscita dai luoghi di magazzinaggio sono ridotti in assenza di movimenti fisici dei quantitativi interessati. La riduzione è calcolata dalla Commissione in modo proporzionale sulla base della riduzione degli importi forfettari fissati nella decisione adottata dalla Commissione per l’esercizio contabile precedente.

3.   La Commissione può mantenere gli importi forfettari fissati precedentemente per un prodotto, se durante l’esercizio contabile in corso non c’è stato ammasso pubblico o non ci sarà ammasso pubblico.

ALLEGATO VII

ELEMENTI SPECIFICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LE SPESE E LE ENTRATE RELATIVE A TALUNI PRODOTTI, IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

I.   CEREALI

Essiccazione

Le spese supplementari di essiccazione, per abbassare il tasso di umidità al di sotto di quello indicato per la qualità tipo, sono considerate alla stregua di un’operazione materiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), purché la necessità di questa operazione sia stata stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

Ai fini del calcolo per il limite di tolleranza della conservazione non si tiene conto delle perdite di quantità risultanti dall’essiccazione.

II.   ALCOLE ETILICO DI ORIGINE VINICA

1.

Valore dei quantitativi acquistati

Per l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, per quanto riguarda l’acquisto di alcole, gli organismi d’intervento devono detrarre dal prezzo di acquisto dell’alcole un importo equivalente all’aiuto al distillatore da contabilizzare nella voce di bilancio riservata alla distillazione. Il valore dell’alcole, una volta detratto l’aiuto, è contabilizzato per i quantitativi e i valori degli acquisti presi in consegna nel corso del periodo considerato (riga 004 della tabella 1). L’aiuto da detrarre è quello applicabile alla quantità d’alcole consegnata.

2.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato X e dell’allegato XII, punto 2, lettere a) e c), il prezzo da prendere in considerazione è quello da pagare al distillatore previa detrazione dell’aiuto di cui al punto 1 e non il prezzo d’intervento.

III.   CARNI BOVINE

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato X e dell’allegato XII, punto 2, lettere a) e c), il prezzo di base da prendere in considerazione per le carni bovine disossate è il prezzo d’intervento cui si applica il coefficiente di 1,47.

ALLEGATO VIII

DEPREZZAMENTO DEI PRODOTTI IN GIACENZA

in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

1.

Se, per un dato prodotto, le previsioni in materia di prezzi di vendita dei prodotti giacenti all’intervento pubblico sono inferiori al prezzo di acquisto di tale prodotto, al momento dell’acquisto si applica una percentuale di deprezzamento detta «coefficiente k» che viene fissato per ogni prodotto all’inizio di ogni esercizio contabile.

2.

La percentuale di deprezzamento corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile per lo smercio del prodotto in questione.

3.

La Commissione può limitare il deprezzamento al momento dell’acquisto a una frazione di percentuale calcolata conformemente al paragrafo 2. Tale frazione non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento deciso conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

In questo caso la Commissione procede a un secondo deprezzamento alla fine di ciascun esercizio contabile, conformemente al metodo di cui al paragrafo 5.

4.

Nel caso dei deprezzamenti di cui al paragrafo 3, secondo comma, la Commissione fissa importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro entro il 20 ottobre di ogni anno.

A tal fine il prezzo di vendita prevedibile dei prodotti in giacenza è confrontato al valore di riporto stimato per prodotto e per Stato membro. Le differenze tra i valori di riporto stimati e i prezzi di vendita prevedibili moltiplicati per i quantitativi in giacenza stimati a fine esercizio contabile forniscono gli importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro.

5.

La stima dei quantitativi in ammasso pubblico e i valori di riporto per prodotto e per Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, è basata su una comunicazione degli Stati membri inviata alla Commissione al più tardi il 7 settembre dell’anno n+1, e relativa ai prodotti in giacenza al 30 settembre dello stesso anno, con le seguenti indicazioni:

i quantitativi acquistati nel corso di un periodo compreso tra il 1o ottobre di un anno n al 31 agosto dell’anno n+1;

i quantitativi in giacenza al 31 agosto dell’anno n+1;

il valore in euro dei prodotti in giacenza al 31 agosto dell’anno n+1;

le previsioni sui quantitativi in giacenza al 30 settembre dell’anno n+1;

le stime sui quantitativi in acquistati tra il 1o e il 30 settembre dell’anno n+1;

il valore in euro degli acquisti operati tra il 1o e il 30 settembre dell’anno n+1;

6.

I valori nelle valute nazionali, comunicati dagli Stati membri che non fanno parte della zona euro, ai fini del calcolo del deprezzamento di fine esercizio contabile sono convertiti in euro utilizzando i tassi applicabili al momento del calcolo degli importi globali del deprezzamento di fine esercizio contabile.

7.

La Commissione comunica gli importi globali del deprezzamento per prodotto a ciascuno Stato membro interessato per consentirgli di inserirli nell’ultima dichiarazione mensile delle spese al FEAGA per l’esercizio contabile in questione.

ALLEGATO IX

VALORE DELLE SCORTE DEI PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE (ALCOLE MISTO)

I costi risultanti dallo smercio dei prodotti della distillazione, di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, di cui si fa carico il FEAGA, sono pari ai valori di acquisto dell’alcole previa detrazione:

a)

delle entrate derivanti dalla vendita dell’alcole;

b)

del controvalore delle perdite quantitative superiori al limite di tolleranza;

c)

del controvalore dei quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre perdite identificabili;

d)

del controvalore delle quantità deteriorate a causa delle condizioni di magazzinaggio;

e)

del controvalore delle quantità sinistrate;

f)

delle garanzie acquisite nel quadro della normativa comunitaria;

g)

di altre entrate eventuali.

ALLEGATO X

VALORE DEI QUANTITATIVI MANCANTI

Fatte salve le disposizioni particolari dell’allegato VII, il valore dei quantitativi mancanti è calcolato nelle condizioni seguenti:

a)

quando sono superati i limiti di tolleranza relativi al magazzinaggio o alla trasformazione dei prodotti o quando sono accertati quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre cause identificabili, il valore dei quantitativi mancanti è calcolato moltiplicando tali quantitativi per il prezzo di intervento applicabile a ciascun prodotto, secondo la qualità tipo, il primo giorno dell’esercizio contabile in corso, maggiorato del 5 %.

Per quanto concerne l’alcole, il prezzo di intervento è sostituito dal prezzo pagato al distillatore ridotto dell’importo dell’aiuto versatogli.

b)

quando, il giorno in cui sono accertati i quantitativi mancanti il prezzo medio di mercato per la qualità tipo nello Stato membro di magazzinaggio è superiore di oltre il 105 % al prezzo di intervento di base, i titolari del contratto rimborsano agli organismi di intervento il prezzo di mercato accertato dallo Stato membro, maggiorato del 5 %.

Il prezzo medio di mercato è determinato dallo Stato membro sulla base di informazioni che esso comunica regolarmente alla Commissione.

Le differenze fra gli importi incassati applicando il prezzo di mercato e gli importi contabilizzati al FEAGA applicando il prezzo di intervento devono essere accreditate al FEAGA, alla fine dell’esercizio contabile, tra gli altri elementi di credito.

c)

quando sono accertati quantitativi mancanti a seguito del trasferimento o al trasporto dei prodotti da un centro di intervento o da un luogo di magazzinaggio, designato dall’organismo pagatore, verso un altro luogo e la normativa comunitaria settoriale non stabilisce un valore specifico, il valore di tali quantitativi mancanti è determinato conformemente alla lettera a).

ALLEGATO XI

LIMITI DI TOLLERANZA

1.

I limiti di tolleranza, che coprono le perdite di quantità risultanti da normali operazioni di ammasso effettuate secondo le regole, sono fissati come segue per ciascun prodotto oggetto di una misura di ammasso pubblico:

cereali

0,2 %

risone granturco — sorgo

0,4 %

zucchero

0,1 %

alcole

0,6 %

latte scremato in polvere

0,0 %

burro

0,0 %

carni bovine

0,6 %.

2.

La percentuale delle perdite ammesse per il disossamento delle carni bovine è fissata a 32 e si applica all’insieme dei quantitativi lavorati nel corso dell’esercizio contabile.

3.

Il limite di tolleranza per le perdite di quantità ammesse per il magazzinaggio dei prodotti provenienti dalle distillazioni, di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, è quello previsto per i prodotti delle distillazioni di cui all’articolo 39 di tale regolamento.

4.

I limiti di tolleranza di cui al paragrafo 1 sono fissati come percentuale del peso effettivo, senza imballaggio, delle quantità entrate in magazzino e prese in consegna nel corso dell’esercizio contabile, maggiorate delle quantità in giacenza all’inizio di tale esercizio.

Tali tolleranze si applicano all’atto dei controlli fisici delle scorte e sono calcolate, per ciascun prodotto, con riferimento a tutti i quantitativi immagazzinati dall’organismo pagatore.

Il peso effettivo in entrata e in uscita è calcolato detraendo dal peso accertato il peso forfettario d’imballaggio previsto nelle condizioni di acquisto o, in assenza di tali condizioni, il peso medio degli imballaggi utilizzati dall’organismo pagatore.

5.

Il limite di tolleranza non copre le perdite in numero di imballaggi o di pezzi registrati.

6.

I quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre perdite risultanti da cause identificabili non entrano nel calcolo dei limiti di tolleranza di cui ai paragrafi 1 e 2.

7.

I limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati dalla Commissione.

ALLEGATO XII

VALORE DEI QUANTITATIVI DETERIORATI O DISTRUTTI

1.

Fatte salve disposizioni particolari della normativa comunitaria, un prodotto è considerato deteriorato se non presenta più le condizioni di qualità applicabili al momento dell’acquisto.

2.

Il valore dei quantitativi di prodotti deteriorati o distrutti è calcolato, secondo la natura delle cause, nelle condizioni seguenti:

a)

in caso di sinistri, fatte salve le disposizioni particolari di cui all’allegato VII, il valore dei prodotti è calcolato moltiplicando i quantitativi in questione per il prezzo di intervento [di base], in vigore per la qualità tipo, il primo giorno dell’esercizio contabile in corso, ridotto del 5 %;

b)

in caso di calamità naturali, il valore dei quantitativi è determinato da una decisione specifica della Commissione, adottata secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, oppure secondo la procedura prevista all’articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto di ragione.

c)

in caso di cattive condizioni di conservazione, in particolare a causa dell’inadeguatezza delle condizioni di magazzinaggio, il valore del prodotto è contabilizzato conformemente alle lettere a) e b) dell’allegato X;

d)

in caso di magazzinaggio eccessivamente prolungato, il valore di contabilizzazione del prodotto è determinato al momento della messa in vendita dello stesso secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure, secondo la procedura prevista all’articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto di ragione, in base al prezzo di vendita.

La decisione di vendita è adottata sollecitamente in base alla normativa settoriale applicabile per il prodotto considerato. Le entrate derivanti dalla vendita sono contabilizzate a titolo del mese di uscita del prodotto.

ALLEGATO XIII

REGOLE CONTABILI APPLICABILI AI PRODOTTI ENTRATI IN MAGAZZINO DI CUI È STATA RIFIUTATA LA PRESA IN CONSEGNA

1.

Fatte salve disposizioni particolari della normativa comunitaria, le spese di entrata, di uscita, di magazzinaggio e di finanziamento, già contabilizzate a titolo di ciascuno dei quantitativi rifiutati, sono detratte e contabilizzate separatamente alle condizioni seguenti:

a)

le spese di entrata e di uscita da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per i rispettivi importi forfettari in vigore nel mese di uscita;

b)

le spese di magazzinaggio da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per il numero di mesi trascorsi tra l’entrata e l’uscita e per l’importo forfettario in vigore nel mese di uscita;

c)

le spese finanziarie da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per il numero di mesi trascorsi tra l’entrata e l’uscita, detraendovi il numero di mesi del termine di pagamento in vigore all’entrata, per il tasso di finanziamento in vigore il mese di uscita diviso per dodici e per il valore contabile medio di riporto in vigore all’inizio dell’esercizio contabile o nel primo mese di dichiarazione nel caso in cui non esista valore contabile medio di riporto.

2.

I costi previsti al paragrafo 1 sono contabilizzati a titolo delle operazioni materiali del mese di uscita.

ALLEGATO XIV

MODELLO DI DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ENTI ASSUNTORI ALL’ORGANISMO PAGATORE

(Modello indicativo)

RESOCONTO CONTABILE MENSILE

Prodotti:

Ente assuntore:

Mese:

Magazzino:

N.:

Indirizzo:

Partita

Descrizione

Quantità (kg, tonnellate, hl, casse, pezzi, ecc.)

Data

Osservazioni

Entrata

Uscita

 

Quantità riportate

 

 

 

 

 

Quantità da riportare

 

 

 

 

(timbro e firma)

Luogo e data:

Nome:

ALLEGATO XV

MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEGLI ENTI ASSUNTORI ALL’ORGANISMO PAGATORE

(Modello indicativo)

RESOCONTO ANNUALE DELLE SCORTE

Prodotti:

Ente assuntore:

Anno:

Magazzino:

N:

Indirizzo:

Partita

Descrizione

Quantità e/o peso contabilizzati

Osservazioni

 

 

 

 

(timbro e firma)

Luogo e data:

Nome:

ALLEGATO XVI

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Presente regolamento

Articolo 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regolamento (CEE) n. 411/88

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato IV, punto II, paragrafi 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 1

Allegato IV, punto II, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1

Allegato IV, punto II, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 2

Allegato IV, punto II, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 3

Allegato IV, punto III, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

Allegato IV, punto III, paragrafo 2

Articolo 3

Allegato IV, punto I, paragrafo 1

Articolo 4

Allegato IV, punto I, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 6

Allegato

Appendice all’allegato IV


Regolamento (CEE) n. 1643/89

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato VI, punto I, paragrafo 1

Articolo 1 bis

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 2

Allegato VI, punto I, paragrafi 2-6

Articolo 3

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Allegato

Allegato V


Regolamento (CEE) n. 2734/89

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato IX

Articolo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3

Allegato XI, paragrafo 3

Articolo 4


Regolamento (CEE) n. 3492/90

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Allegato XI, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Allegato XI, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 4

Allegato XI, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 4

Allegato XII, punto 1

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 7

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Allegato, punto A

Articolo 4

Allegato, punto B, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1

Allegato, punto B, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera f)


Regolamento (CEE) n. 3597/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1-3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 4

Allegato IV, punto III, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4, secondo comma

Allegato IV, punto II, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Allegato X

Articolo 2, paragrafo 3

Allegato XII

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 5, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 5, secondo e terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 4

Allegato VI, punto II, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Allegato XIII

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 11

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 12

Allegato

Allegato VII


Regolamento (CEE) n. 147/91

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato XI, paragrafi 4 e 5

Articolo 2

Allegato XI, paragrafi 1 e 2

Articolo 3

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6


Regolamento (CEE) n. 2148/96

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi 2 e 3, lettere a) e b) |

Articolo 2

Allegato II, punto III, paragrafo 1

Articolo 3

Allegato II, punto II, paragrafo 2

Articolo 4

Allegato I, punto A. I

Articolo 5

Allegato I, punto A. II

Articolo 6

Allegato II, punto II

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 8

Allegato II, punto IV

Articolo 9

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 10

Articolo 11

Allegato I

Allegato XIV

Allegato II

Allegato XV

Allegato III

Allegato II, punto B


23.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/90


REGOLAMENTO (CE) N. 885/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1 290/2005, è opportuno definire nuove modalità di applicazione per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (2), deve pertanto essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

(2)

Gli organismi pagatori devono essere riconosciuti dagli Stati membri soltanto se rispettano determinati criteri minimi fissati a livello comunitario e relativi a quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. Gli Stati membri devono essere liberi di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento onde tenere conto di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore.

(3)

Gli Stati membri devono essere tenuti a esercitare una costante supervisione sui loro organismi pagatori e a istituire un sistema per lo scambio di informazioni sui possibili casi di infrazione. Per gestire tali casi deve essere istituita una procedura che preveda l’obbligo di redigere un piano di interventi correttivi per rimediare alle carenze individuate entro un termine da stabilirsi. La spesa effettuata dagli organismi pagatori, il cui riconoscimento è mantenuto dagli Stati membri anche se non hanno attuato il piano di cui sopra entro il termine fissato, deve essere soggetta alla procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(4)

Occorre definire nuove modalità di applicazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della dichiarazione di affidabilità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(5)

Occorre definire meglio il ruolo dell’organismo di coordinamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché i criteri per il suo riconoscimento.

(6)

Al fine di garantire che le certificazioni e le relazioni redatte dagli organismi di certificazione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1290/2005 siano utili alla Commissione nella procedura di liquidazione dei conti, è necessario definirne il contenuto.

(7)

Per consentire alla Commissione di effettuare la liquidazione dei conti conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, è necessario specificare il contenuto dei conti annuali degli organismi pagatori e stabilire una data per la trasmissione di detti conti e di altri documenti pertinenti alla Commissione. Deve inoltre essere precisato il periodo durante il quale gli organismi pagatori devono tenere a disposizione della Commissione i giustificativi relativi a tutte le spese e le entrate con destinazione specifica.

(8)

È inoltre opportuno disporre che la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli organismi pagatori sono tenuti a fornire alla Commissione siano definiti da quest’ultima. In questo contesto è altresì opportuno inserire nel presente regolamento le norme relative all’utilizzo di dette informazioni contabili, attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 2390/1999, del 25 ottobre 1999, relativo alla forma e al contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di sorveglianza e di previsione (3). Il regolamento (CE) n. 2390/1999 deve essere pertanto abrogato.

(9)

Occorre disciplinare in dettaglio la procedura di liquidazione dei conti di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e la verifica di conformità di cui all’articolo 31 dello stesso regolamento, introducendo un meccanismo in virtù del quale gli importi risultanti possano essere, a seconda dei casi, detratti dai o aggiunti ai pagamenti successivi erogati agli Stati membri.

(10)

Ai fini della procedura di verifica di conformità, la decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all’istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (4), ha istituito un organo di conciliazione e definito le norme relative alla sua composizione e al suo funzionamento. Per motivi di semplificazione, le norme in questione dovrebbero essere inserite nel presente regolamento e, se necessario, adattate. La decisione 94/442/CE deve essere pertanto abrogata.

(11)

Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1663/95 assume, dopo il 16 ottobre 2006, responsabilità che non aveva prima di tale data, occorre un nuovo riconoscimento relativo a queste nuove responsabilità, secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento. Deve essere consentito, come misura transitoria, che il riconoscimento venga aggiornato entro il 16 ottobre 2007.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

ORGANISMI PAGATORI E ALTRI ORGANISMI

Articolo 1

Riconoscimento degli organismi pagatori

1.   Per essere riconosciuti, gli organismi pagatori, quali definiti all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, devono disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all’allegato I del presente regolamento (di seguito «criteri per il riconoscimento») e relativi ai seguenti aspetti:

a)

ambiente interno;

b)

attività di controllo;

c)

informazione e comunicazione;

d)

monitoraggio.

Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri per il riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo pagatore.

2.   Per ciascun organismo pagatore lo Stato membro designa un’autorità a livello ministeriale competente per il rilascio e il ritiro del riconoscimento dell’organismo e per l’esecuzione dei compiti assegnatigli dal presente regolamento (di seguito «l’autorità competente») e ne informa la Commissione.

3.   L’autorità competente decide, con atto formale, in merito al riconoscimento dell’organismo pagatore sulla base dell’esame dei criteri per il riconoscimento.

L’esame, che deve essere effettuato da un organismo indipendente dall’organismo pagatore in attesa di riconoscimento, comprende, per le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), le modalità per autorizzare ed eseguire i pagamenti, tutelare il bilancio comunitario, garantire la sicurezza dei sistemi informatici, tenere i registri contabili, suddividere le mansioni e operare gli opportuni controlli interni ed esterni.

4.   Qualora l’autorità competente ritenga che l’organismo pagatore non soddisfa i criteri per il riconoscimento, fornisce a quest’ultimo istruzioni indicanti le condizioni da rispettare per ottenere il riconoscimento.

In attesa che vengano attuate le necessarie modifiche, il riconoscimento può essere accordato a titolo provvisorio e per un periodo da fissare in funzione della gravità del problema incontrato, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

5.   Le comunicazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono trasmesse immediatamente dopo il primo riconoscimento dell’organismo pagatore e, in ogni caso, prima che qualunque spesa da esso sostenuta sia addebitata al FEAGA o al FEASR. Esse sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:

a)

le attribuzioni dell’organismo pagatore;

b)

la ripartizione di tali attribuzioni tra i servizi interni;

c)

i suoi rapporti con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell’esecuzione delle misure in forza delle quali l’organismo effettua l’imputazione delle spese al FEAGA o al FEASR;

d)

le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande e di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;

e)

le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi di informazione.

6.   La Commissione comunica al comitato dei Fondi agricoli gli organismi pagatori riconosciuti in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

Riesame del riconoscimento

1.   L’autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e tiene sotto sorveglianza le eventuali carenze constatate. Ogni tre anni, l’autorità competente informa per iscritto la Commissione dei risultati di tale supervisione, indicando se gli organismi pagatori soddisfano ancora i criteri per il riconoscimento.

2.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri per il riconoscimento sia sollecitamente comunicata all’autorità competente.

3.   Quando, in relazione a un organismo pagatore, uno o più criteri per il riconoscimento non sono più rispettati, o presentano lacune tali da incidere sulla capacità dell’organismo pagatore di effettuare le operazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, l’autorità competente sottopone a verifica il riconoscimento dell’organismo pagatore e stabilisce un piano di interventi correttivi per rimediare alle lacune accertate in un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

4.   L’autorità competente informa la Commissione in merito ai piani stabiliti conformemente al paragrafo 3 e alla loro esecuzione.

5.   In caso di revoca del riconoscimento, l’autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore, secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dall’articolo 1 del presente regolamento, per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.

6.   Se la Commissione ritiene che l’autorità competente non abbia ottemperato al proprio obbligo di stabilire un piano per porre rimedio alle lacune accertate, come previsto dal paragrafo 3, o se accerta che l’organismo pagatore continua a essere riconosciuto, pur non avendo attuato integralmente tale piano nel periodo previsto, essa persegue eventuali altre lacune nell’ambito della verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 3

Dichiarazione di affidabilità

1.   La dichiarazione di affidabilità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005 deve essere redatta in tempo per permettere all’organismo di certificazione di emettere il parere di cui all’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del presente regolamento.

La dichiarazione di affidabilità è riportata nell’allegato II e può essere corredata di riserve finalizzate a quantificare l’impatto finanziario potenziale. In questo caso deve contenere un piano d’azione con interventi correttivi e un dettagliato calendario di attuazione.

2.   La dichiarazione di affidabilità si fonda su un’effettiva supervisione del sistema di gestione e di controllo utilizzato nel corso dell’anno.

Articolo 4

Organismo di coordinamento

1.   L’organismo di coordinamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR per quanto riguarda:

a)

la distribuzione dei testi e dei relativi orientamenti comunitari agli organismi pagatori e agli altri organismi responsabili della loro attuazione, promuovendo un’applicazione armonizzata di tali testi;

b)

la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

c)

la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo.

2.   L’organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.

3.   Nell’espletamento dei suoi compiti l’organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.

4.   Lo Stato membro interessato decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell’organismo di coordinamento, qualora abbia accertato che il funzionamento amministrativo dell’organismo offre sufficienti garanzie che quest’ultimo è in grado di svolgere i compiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Per ottenere il riconoscimento, l’organismo di coordinamento deve adottare procedure atte a garantire che:

a)

tutte le dichiarazioni inviate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate;

b)

le dichiarazioni da inviare alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della loro trasmissione;

c)

esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione;

d)

le informazioni trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato cartaceo o elettronico.

5.   La riservatezza, l’integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell’organismo di coordinamento devono essere garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all’ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L’impegno finanziario e tecnologico deve essere proporzionale ai rischi effettivi.

6.   Le comunicazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono trasmesse immediatamente dopo il primo riconoscimento dell’organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa di cui esso è responsabile sia addebitata al FEAGA o al FEASR. Esse sono corredate dell’atto di riconoscimento dell’organismo e di informazioni circa le modalità amministrative, contabili e di controllo interno relative al suo funzionamento.

Articolo 5

Certificazione

1.   L’organismo di certificazione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1290/2005 è designato dall’autorità competente. Esso è operativamente indipendente dall’organismo pagatore e dall’organismo di coordinamento e possiede le necessarie competenze tecniche.

2.   L’organismo di certificazione esamina l’organismo pagatore attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute e tenendo conto di tutti gli orientamenti per l’applicazione di tali norme definiti dalla Commissione.

L’organismo di certificazione effettua i controlli nel corso e alla fine di ogni esercizio finanziario.

3.   L’organismo di certificazione redige un certificato, precisando in particolare se abbia ottenuto sufficienti garanzie che i conti da presentare alla Commissione sono completi, esatti e veritieri e che le procedure di controllo interno hanno funzionato in modo soddisfacente.

Il certificato si basa su un esame delle procedure e di un campione di operazioni. La struttura amministrativa dell’organismo pagatore viene esaminata soltanto nell’intento di accertare se essa sia in grado di verificare la conformità con la normativa comunitaria prima che il pagamento sia eseguito.

4.   L’organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. Nella relazione sono prese in considerazione anche le funzioni delegate o esercitate dalle autorità doganali nazionali. La relazione indica:

a)

se l’organismo pagatore soddisfa i criteri per il riconoscimento;

b)

se le procedure applicate dall’organismo pagatore offrono adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità alle norme comunitarie delle spese imputate al FEAGA e al FEASR e quali raccomandazioni sono state formulate e messe in atto per apportare eventuali migliorie;

c)

se i conti annuali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, concordano con i libri e registri contabili dell’organismo pagatore;

d)

se le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d’intervento possono essere considerate come registrazioni veritiere, esatte e complete di operazioni imputate al FEAGA e al FEASR;

e)

se gli interessi finanziari della Comunità sono debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d’intervento e gli importi da percepire.

La relazione è corredata di:

a)

informazioni sul numero e le qualifiche del personale che ha operato la verifica, sul lavoro svolto, sul numero di operazioni esaminate, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, sulle carenze riscontrate e le raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall’organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all’organismo pagatore, da cui l’organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia;

b)

un parere sulla dichiarazione di affidabilità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

CAPO 2

LIQUIDAZIONE DEI CONTI

Articolo 6

Contenuto dei conti annuali

I conti annuali di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005 includono:

a)

le entrate con destinazione specifica di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

b)

le spese del FEAGA, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio comunitario;

c)

le spese del FEASR, ripartite per programmi e misure;

d)

dati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica, oppure la dichiarazione che i dati relativi a ciascuna operazione sono tenuti a disposizione della Commissione, su supporto informatico;

e)

una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programmi e misure, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (5), per quanto riguarda il FEAGA, e all’articolo 16, paragrafo 2, dello stesso regolamento, per quanto riguarda il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;

f)

la tabella degli importi da recuperare alla fine dell’esercizio, secondo il modello di cui all’allegato III;

g)

un sommario delle operazioni di intervento, con l’indicazione dell’entità e dell’ubicazione delle scorte alla fine dell’esercizio finanziario;

h)

la dichiarazione che i dati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono disponibili presso l’organismo pagatore.

Articolo 7

Trasmissione di informazioni

1.   Ai fini della liquidazione dei conti di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a)

gli elementi che compongono i conti annuali, secondo il disposto dell’articolo 6 del presente regolamento;

b)

le certificazioni e le relazioni dell’organismo o degli organismi di certificazione, come indicato all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;

c)

la registrazione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo;

d)

la dichiarazione o le dichiarazioni di affidabilità di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

2.   I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 1° febbraio dell’anno successivo alla fine dell’esercizio finanziario considerato. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del suddetto paragrafo sono inviati in un’unica copia, più una copia elettronica, secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006.

3.   Su richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest’ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

4.   La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e sempreché la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso.

5.   Se uno Stato membro ha riconosciuto più di un organismo pagatore, esso invia inoltre alla Commissione, entro il 15 febbraio dell’anno successivo alla fine dell’esercizio finanziario considerato, una sintesi redatta dall’organismo di coordinamento che presenta un riepilogo delle dichiarazioni di affidabilità di cui all’articolo 3 e delle certificazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 8

Forma e contenuto delle informazioni contabili

1.   La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2.   Le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di:

a)

svolgere le proprie funzioni nell’ambito della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;

b)

monitorare gli sviluppi e fornire previsioni nel settore agricolo.

La Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono accedere a tali informazioni ai fini dell’esercizio delle loro funzioni.

3.   I dati personali contenuti nelle informazioni contabili raccolte sono trattati esclusivamente per gli scopi indicati al paragrafo 2. In particolare, se le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione per gli scopi indicati al paragrafo 2, lettera b), la Commissione rende tali dati anonimi e li tratta esclusivamente in forma aggregata.

4.   Eventuali richieste relative al trattamento dei propri dati personali sono indirizzate dalle persone interessate alla Commissione come indicato nell’allegato IV.

5.   La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni contabili.

Articolo 9

Conservazione delle informazioni contabili

1.   I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEAGA sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui la Commissione liquida i conti per l’esercizio finanziario considerato, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2.   I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l’organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.

3.   Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati al FEAGA o al FEASR o a quello in cui le conseguenze finanziarie di un mancato recupero sono determinate ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, o dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

4.   Nel caso della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.

Articolo 10

Liquidazione dei conti

1.   La decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 determina l’ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l’esercizio finanziario in questione, che sono riconosciute imputabili al FEAGA e al FEASR sulla base dei conti di cui all’articolo 6 del presente regolamento e delle eventuali riduzioni e sospensioni di cui agli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Per quanto riguarda il FEAGA, la decisione di liquidazione dei conti determina anche gli importi a carico della Comunità e dello Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Per quanto riguarda il FEASR, l’importo determinato nella decisione di liquidazione dei conti comprende i fondi che possono essere riutilizzati dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 33, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2.   Per quanto riguarda il FEAGA, l’importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge agli stessi.

Per quanto riguarda il FEASR, l’importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti intermedi successivi o dal pagamento finale, o lo aggiunge agli stessi.

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche, nonché le eventuali modifiche proposte.

4.   Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro prima del 30 aprile dell’anno successivo, la Commissione notifica allo Stato membro stesso le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

5.   Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 11

Verifica di conformità

1.   Qualora, a seguito di un’indagine, la Commissione ritenga che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato e indica i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse.

La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo. Lo Stato membro risponde entro due mesi dal ricevimento della comunicazione e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.

Alla scadenza del termine utile per la risposta, la Commissione convoca una riunione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell’inosservanza e del danno finanziario causato alla Comunità.

2.   Entro due mesi dalla data di ricevimento dei verbali della riunione bilaterale di cui al paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri comunicano le informazioni richieste nel corso di tale riunione o qualsiasi altra informazione ritenuta utile per la verifica in corso.

In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga del termine di cui al primo comma. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza di tale termine.

Dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, la Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito della procedura di verifica di conformità. La comunicazione in questione valuta la spesa che la Commissione prevede di escludere dal finanziamento comunitario ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e fa riferimento all’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   Lo Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme comunitarie e della data effettiva della loro attuazione.

La Commissione, dopo aver esaminato le eventuali relazioni redatte dall’organo di conciliazione a norma del capo 3 del presente regolamento, adotta, se necessario, una o più decisioni ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 per escludere dal finanziamento comunitario la spesa interessata dall’inosservanza delle norme comunitarie, fino a quando lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi.

Nel valutare la spesa da escludere dal finanziamento comunitario, la Commissione può tenere conto delle informazioni comunicate dallo Stato membro dopo la scadenza del termine indicato al paragrafo 2, se ciò è necessario per valutare meglio il danno finanziario arrecato al bilancio comunitario, a condizione che la trasmissione tardiva delle informazioni sia giustificata da circostanze eccezionali.

4.   Per quanto riguarda il FEAGA, le detrazioni dal finanziamento comunitario sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento comunitario sono operate dalla Commissione sul successivo pagamento intermedio o sul pagamento finale.

Tuttavia, su richiesta dello Stato membro e se ciò è giustificato dall’entità della detrazione, la Commissione può, dopo aver consultato il comitato dei Fondi agricoli, decidere di operare le detrazioni in date diverse.

5.   Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

CAPO 3

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Articolo 12

Organo di conciliazione

Ai fini della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, viene istituito presso la Commissione un organo di conciliazione con i seguenti compiti:

a)

esaminare i ricorsi presentati da uno Stato membro che ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento compresa una valutazione della spesa che la Commissione intende escludere dal finanziamento comunitario;

b)

cercare di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato;

c)

al termine della valutazione, redigere una relazione sui risultati della sua opera di conciliazione, formulando le osservazioni che ritiene opportune nel caso in cui i punti controversi siano rimasti del tutto o in parte irrisolti.

Articolo 13

Composizione dell’organo di conciliazione

1.   L’organo di conciliazione è composto da cinque membri scelti tra personalità eminenti che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che siano altamente qualificate in materia di finanziamento della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale, o di pratiche di audit finanziario.

I membri devono essere cittadini di differenti Stati membri.

2.   Il presidente, i membri e i membri supplenti sono nominati dalla Commissione per un primo mandato della durata di tre anni, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli.

Il mandato può essere rinnovato una sola volta per la durata di un anno, informando il comitato dei Fondi agricoli. Tuttavia, se il presidente da nominare è già membro dell’organo di conciliazione, il suo primo mandato come presidente ha durata di tre anni.

I nominativi del presidente, dei membri e dei membri supplenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

3.   I membri dell’organo di conciliazione sono remunerati in funzione del tempo che dedicano a questo incarico. I costi delle comunicazioni e dei trasporti sono rimborsati conformemente alle norme in vigore.

4.   Alla scadenza del loro mandato, il presidente e i membri restano in carica sino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

5.   Previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, la Commissione può mettere fine al mandato di un membro che non soddisfa più le condizioni richieste per l’espletamento dei suoi compiti in seno all’organo di conciliazione o che, per qualunque ragione, non è disponibile per un lasso di tempo indeterminato.

In questo caso il membro in questione è sostituito da un membro supplente per la durata residua del suo mandato, informando il comitato dei Fondi agricoli.

Se il mandato del presidente viene interrotto, la Commissione, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, nomina in tale carica un membro che svolge le funzioni di presidente per la durata residua del mandato per cui il presidente sollevato dall’incarico era stato originariamente nominato.

Articolo 14

Indipendenza dell’organo di conciliazione

1.   I membri dell’organo di conciliazione svolgono le loro funzioni in tutta indipendenza, senza chiedere o accettare indicazioni da qualsiasi governo o organismo.

Nessun membro può partecipare ai lavori dell’organo di conciliazione o firmarne una relazione se, nel corso di precedenti incarichi, si è occupato personalmente delle questioni in discussione.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 287 del trattato, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori dell’organo di conciliazione. Tali informazioni sono riservate e soggette all’obbligo del segreto professionale.

Articolo 15

Modalità di lavoro

1.   Le riunioni dell’organo di conciliazione si tengono nelle sedi della Commissione. I lavori sono preparati e organizzati dal presidente. In sua assenza, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 5, primo comma, le riunioni sono presiedute dal membro più anziano.

Il segretariato dell’organo di conciliazione è assicurato dalla Commissione.

2.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, le relazioni sono adottate a maggioranza assoluta del membri presenti. Il quorum è fissato a tre.

Le relazioni sono firmate dal presidente e dai membri che hanno preso parte alle deliberazioni e controfirmate dal segretariato.

Articolo 16

Procedura di conciliazione

1.   Uno Stato membro può presentare ricorso all’organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione.

La procedura da seguire e l’indirizzo del segretariato sono notificati agli Stati membri per il tramite del comitato dei Fondi agricoli.

2.   Una richiesta di conciliazione è ammissibile solo quando l’importo che si prevede di escludere dal finanziamento comunitario conformemente alla comunicazione della Commissione:

a)

è superiore a un milione di EUR;

oppure

b)

rappresenta almeno il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro nella voce di bilancio interessata.

Inoltre, se nel corso di precedenti discussioni lo Stato membro ha sostenuto e dimostrato che la questione di cui trattasi è una questione di principio relativa all’applicazione della normativa comunitaria, il presidente dell’organo di conciliazione può dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione. La richiesta non è tuttavia ammissibile se riguarda esclusivamente un problema di interpretazione giuridica.

3.   L’organo di conciliazione esegue le sue ricerche nel modo più sollecito e informale possibile, basandosi sulle informazioni contenute nel fascicolo e su un’audizione imparziale della Commissione e delle autorità nazionali interessate.

4.   Se, entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, l’organo di conciliazione non è stato in grado di conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro, la procedura di conciliazione si considera fallita. La relazione di cui all’articolo 12, lettera c), illustra le ragioni della mancata conciliazione delle posizioni, indicando se, nel corso della procedura, sia stato raggiunto un accordo parziale.

La relazione è inviata:

a)

allo Stato membro interessato;

b)

alla Commissione;

c)

agli altri Stati membri nell’ambito del comitato dei Fondi agricoli.

Capo 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.   Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1663/95 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, l’esame di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento e il nuovo riconoscimento richiesto in conseguenza delle nuove responsabilità assunte devono essere ultimati entro il 16 ottobre 2007.

2.   Per l’esercizio finanziario 2007, la relazione dell’organismo di certificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, contiene, in materia di sicurezza dei sistemi d’informazione, soltanto osservazioni e conclusioni provvisorie, sotto forma di punteggio, sulle misure predisposte dall’organismo pagatore. Le osservazioni si fondano sulle norme di sicurezza applicabili riconosciute a livello internazionale, come indicato al punto 3.B) dell’allegato I, e precisano il grado di efficacia delle misure di sicurezza adottate.

Articolo 18

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CE) n. 1663/95, il regolamento (CE) n. 2390/1999 e la decisione 94/442/CE sono abrogati a decorrere dal 16 ottobre 2006. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1663/95 continua ad applicarsi alla liquidazione dei conti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (6) per tutto l’esercizio finanziario 2006.

Il presidente, i membri e i membri supplenti dell’organo di conciliazione, nominati ai sensi della decisione 94/442/CE, restano in carica fino al termine del loro mandato o fino alla loro sostituzione.

2.   I riferimenti agli atti abrogati di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006. Tuttavia, gli articoli 3 e 5, l’articolo 6, lettere a), b), c), d), e), g) e h), l’articolo 7 e l’articolo 10 si applicano solo in relazione alle spese e alle entrate con destinazione specifica ricadenti nell’esercizio finanziario 2007 e seguenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(2)  GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

(3)  GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1359/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 11).

(4)  GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25).

(5)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


ALLEGATO I

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO

1.   Ambiente interno

A)   Struttura organizzativa

L’organismo pagatore dispone di una struttura organizzativa tale da permettergli di svolgere le funzioni di seguito elencate in relazione alla spesa del FEAGA e del FEASR:

i)

autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l’importo da erogare a un richiedente conformemente alla normativa comunitaria, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco;

ii)

esecuzione dei pagamenti per erogare al richiedente (o a un suo rappresentante) l’importo autorizzato o, nel caso dello sviluppo rurale, la parte del cofinanziamento comunitario;

iii)

contabilizzazione dei pagamenti per registrare (in formato elettronico) tutti i pagamenti nei conti dell’organismo riservati distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali (per il FEASR) e annuali destinate alla Commissione. Nei conti vanno altresì registrati gli attivi finanziati dai Fondi, segnatamente per quanto concerne le scorte d’intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni e i debitori.

La struttura organizzativa dell’organismo pagatore stabilisce in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi e prevede una separazione delle tre funzioni di cui al paragrafo 1, le cui responsabilità sono definite nell’organigramma. Essa comprende i servizi tecnici e il servizio di audit interno di cui al punto 4.

B)   Risorse umane

L’organismo garantisce:

i)

la disponibilità di risorse umane adeguate per l’esecuzione delle operazioni e delle competenze tecniche necessarie ai differenti livelli delle operazioni;

ii)

una ripartizione dei compiti tale da garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione per le somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario;

iii)

che le responsabilità dei singoli funzionari sono definite per iscritto, inclusa la fissazione di limiti finanziari alle loro competenze;

iv)

che è prevista una formazione adeguata del personale a tutti i livelli e che esiste una politica per la rotazione del personale addetto a funzioni sensibili o, in alternativa, per aumentare la supervisione sullo stesso;

v)

che sono adottate misure adeguate per evitare il rischio di un conflitto d’interessi quando persone che occupano una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato in materia di verifica, autorizzazione, pagamento e contabilizzazione delle domande assumono altre funzioni al di fuori dell’organismo pagatore.

C)   Delega

Se uno o più compiti dell’organismo pagatore sono delegati a un altro organismo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

un accordo scritto tra l’organismo pagatore e tale organismo deve specificare la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

ii)

l’organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei Fondi interessati;

iii)

le responsabilità e gli obblighi dell’altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, vanno chiaramente definiti;

iv)

l’organismo pagatore garantisce che l’organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;

v)

l’organismo delegato conferma esplicitamente all’organismo pagatore che è in grado di espletare i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;

vi)

periodicamente l’organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l’operato dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria.

Le suddette condizioni si applicano, mutatis mutandis, ai compiti inerenti alla spesa agricola espletati dalle autorità doganali nazionali.

2.   Attività di controllo

A)   Procedure di autorizzazione delle domande

L’organismo pagatore adotta le seguenti procedure:

i)

stabilisce procedure particolareggiate per il ricevimento, la registrazione e il trattamento delle domande, compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare;

ii)

ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione dispone di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto a effettuare e include, fra i documenti giustificativi della domanda, l’attestato che tali verifiche sono state effettuate. L’attestato può essere in formato elettronico. Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore;

iii)

il pagamento può essere autorizzato solo quando sono stati effettuati controlli sufficienti per verificare che la domanda è conforme alla normativa comunitaria. I controlli includono tutte le verifiche prescritte dalla normativa che disciplina le misure specifiche in base alle quali viene richiesto l’aiuto, nonché dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005, per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai rischi connessi. Per quanto riguarda il FEASR, devono essere inoltre adottate procedure per verificare che siano stati rispettati i criteri per la concessione dell’aiuto e la normativa comunitaria applicabile, in particolare in materia di appalti pubblici e tutela dell’ambiente;

iv)

i dirigenti dell’organismo pagatore, al livello adeguato, vengono informati regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati, perché possano tenere conto in ogni momento dell’adeguatezza dei controlli stessi prima di dare seguito a una domanda;

v)

il lavoro svolto è descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o gruppo di domande o, se del caso, che copre un’intera campagna. La relazione è corredata di un attestato di ammissibilità delle domande approvate e della natura, della portata e dei limiti del lavoro svolto. Per quanto riguarda il FEASR, deve essere inoltre garantito che sono stati rispettati i criteri per la concessione dell’aiuto e la normativa comunitaria applicabile, in particolare in materia di appalti pubblici e tutela dell’ambiente. Se i controlli fisici o amministrativi non sono esaustivi ma a campione, le domande selezionate devono essere identificate e deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate in relazione alle discrepanze e irregolarità riscontrate. I giustificativi devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari in merito all’ammissibilità delle domande autorizzate;

vi)

qualora i documenti (in formato cartaceo o elettronico) relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservati da altri organismi, questi ultimi e l’organismo pagatore devono mettere a punto procedure che consentano di registrare l’ubicazione di tutti i documenti pertinenti ai pagamenti specifici effettuati dall’organismo pagatore.

B)   Procedure di pagamento

L’organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sul conto bancario del richiedente e del suo rappresentante. Il pagamento viene erogato dall’istituto bancario dell’organismo pagatore o, se del caso, da un organismo pagatore governativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di imputazione a carico del FEAGA o del FEASR. Tuttavia, per gli esercizi 2007 e 2008, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante ordine di pagamento. Sono adottate procedure intese a garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti siano nuovamente accreditati ai Fondi. Nessun pagamento viene effettuato in contanti. È ammessa la firma elettronica dell’ordinatore e/o del suo supervisore, a condizione che sia garantita la sicurezza dei mezzi utilizzati e l’identità del firmatario sia riconosciuta dal sistema.

C)   Procedure di contabilità

L’organismo pagatore adotta le seguenti procedure:

i)

procedure contabili per garantire che le dichiarazioni mensili, trimestrali (per il FEASR) o annuali siano complete, esatte e presentate entro i termini previsti e che eventuali errori od omissioni siano individuati e corretti in particolare mediante controlli e verifiche effettuati periodicamente;

ii)

la contabilità relativa alle scorte d’intervento garantisce che i quantitativi e le relative spese siano registrati in modo corretto e in tempi brevi, per partita identificata e nella voce corretta in ogni fase, dall’accettazione dell’offerta fino allo smaltimento materiale del prodotto, conformemente ai regolamenti applicabili, e che i quantitativi e la natura delle scorte nei vari luoghi possano essere determinati in qualsiasi momento.

D)   Procedure in materia di anticipi e cauzioni

I pagamenti degli anticipi sono indicati separatamente nelle registrazioni contabili o secondarie. Devono essere adottate procedure per assicurare che:

i)

le garanzie vengano fornite esclusivamente da istituti finanziari che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1) e che sono stati riconosciuti dalle autorità competenti. Le garanzie rimangono valide sino a liquidazione o incameramento avvenuti e sono esigibili su semplice richiesta dell’organismo;

ii)

gli anticipi vengano liquidati nei termini stabiliti e gli anticipi in ritardo per la liquidazione vengano identificati e le cauzioni prontamente incamerate.

E)   Procedure in caso di debiti

Tutti i criteri di cui ai punti da A) a D) si applicano, mutatis mutandis, ai prelievi, alle cauzioni incamerate, ai pagamenti rimborsati, alle entrate con destinazione specifica, ecc., che l’organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e del FEASR.

L’organismo pagatore istituisce un sistema per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi. Il registro dei debitori deve essere ispezionato a intervalli regolari, adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti.

F)   Pista di controllo

Le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione, la contabilizzazione e il pagamento delle domande di aiuto nonché alla gestione degli anticipi, delle garanzie e dei debiti devono essere disponibili presso l’organismo pagatore per assicurare in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

3.   Informazione e comunicazioni

A)   Comunicazioni

L’organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che qualsiasi modifica dei regolamenti comunitari, in particolare del tasso dell’aiuto applicabile, venga registrata e che le istruzioni, le banche dati e gli elenchi di controllo vengano aggiornati in tempo utile.

B)   Sicurezza dei sistemi di informazione

La sicurezza dei sistemi d’informazione si basa su criteri definiti in una versione applicabile, nell’esercizio finanziario di cui trattasi, di una delle seguenti norme internazionalmente riconosciute:

i)

Organizzazione internazionale per la standardizzazione 17799/norma britannica 7799: Code of practice for Information Security Management (codice di buona pratica per la gestione della sicurezza delle informazioni) (BS ISO/IEC 17799);

ii)

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Ufficio federale per la sicurezza delle tecniche dell’informazione): IT-Grundschutzhandbuch/IT manuale di sicurezza informatica di base (BSI);

iii)

Information Systems Audit and Control Foundation: Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) (obiettivi di controllo nel campo dell’informazione e delle tecnologie correlate).

L’organismo pagatore sceglie una delle norme internazionali di cui al primo comma quale base della sicurezza dei propri sistemi d’informazione.

Occorre che le misure di sicurezza siano adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all’ambiente tecnologico di ciascun organismo pagatore. Lo sforzo finanziario e tecnologico deve inoltre essere proporzionale ai rischi effettivi.

4.   Monitoraggio

A)   Monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne

Le attività di controllo interne devono interessare quantomeno i seguenti settori:

i)

monitoraggio dei servizi tecnici e degli organismi delegati responsabili dell’esecuzione dei controlli e di altre funzioni, finalizzato a garantire un’attuazione adeguata di regolamenti, orientamenti e procedure;

ii)

esecuzione di modifiche dei sistemi per migliorare i sistemi di controllo nella loro globalità;

iii)

revisione delle domande di pagamento e delle richieste inoltrate all’organismo pagatore nonché di altre informazioni che diano adito a sospetti di irregolarità.

Il monitoraggio continuo è parte integrante delle normali e ricorrenti attività operative dell’organismo pagatore. A tutti i livelli, le operazioni quotidiane e le attività di controllo dell’organismo pagatore sono monitorate costantemente per assicurare una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

B)   Valutazione distinta da parte del servizio interno di controllo

L’organismo pagatore adotta in tale ambito le seguenti procedure:

i)

il servizio di controllo interno è indipendente dagli altri servizi dell’organismo stesso e deve riferire al direttore dell’organismo;

ii)

il servizio di controllo interno verifica che le procedure adottate dall’organismo pagatore siano adeguate per garantire la conformità con la normativa comunitaria e che la contabilità sia accurata, completa e tempestiva. Le verifiche possono essere limitate a determinate misure o a campioni di operazioni, a condizione che il programma di lavoro garantisca la copertura di tutti i settori importanti, compresi i servizi responsabili dell’autorizzazione per un periodo non superiore a cinque anni;

iii)

l’attività del servizio si svolge conformemente a criteri accettati a livello internazionale, va registrata in documenti di lavoro e deve figurare nelle relazioni e nelle raccomandazioni destinate alla direzione dell’organismo pagatore.


(1)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.


ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Io sottoscritto/a …, direttore/direttrice dell’organismo pagatore …, presento di seguito i conti dell’organismo pagatore da me presieduto relativi all’esercizio finanziario 16/10/XX — 15/10/XX+1.

Sulla base della propria valutazione e delle informazioni di cui dispongo, quali le risultanze dell’operato del servizio di controllo interno, dichiaro quanto segue:

a mia conoscenza i conti in questione forniscono un quadro veridico, completo e accurato delle spese e delle entrate nell’esercizio finanziario sopramenzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le cauzioni e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti,

il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie sulla legalità e regolarità delle transazioni nonché sul fatto che l’ammissibilità delle domande e, nel caso dello sviluppo rurale, la procedura di assegnazione degli aiuti sono gestite, verificate e documentate in conformità della normativa comunitaria.

[Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:]

Io sottoscritto/a confermo inoltre di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici della Comunità.

Firma


ALLEGATO III

MODELLI DI TABELLE DEGLI IMPORTI DA RECUPERARE

Gli Stati membri forniscono, per ciascun organismo pagatore, le informazioni di cui all’articolo 6, lettera f), utilizzando le seguenti tabelle.

Tabella 1

Prospetto riepilogativo dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità concernenti il FEAGA nell’ultimo esercizio finanziario — Procedimenti amministrativi

Tabella da fornire nel 2007

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre 2005

Importi recuperati

(2006)

Importi rettificati

(2006) (1)

Totale importi non liquidati dichiarati irrecuperabili

Importi da recuperare

(15 ottobre 2006)

< 2002

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


Tabella da fornire nel 2008 e successivi esercizi

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre esercizio n-1

Importi recuperati

(esercizio n)

Importi rettificati

(esercizio n) (2)

Importi dichiarati irrecuperabili

(esercizio n)

Importi da recuperare

(15 ottobre esercizio n)

< n – 4 (3)

 

 

 

 

 

n-4

 

 

 

 

 

n-3

 

 

 

 

 

n-2

 

 

 

 

 

n-1

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

Tabella 2

Prospetto riepilogativo dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità concernenti il FEAGA nell’ultimo esercizio finanziario — Procedimenti giudiziari

Tabella da fornire nel 2007

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre 2005

Importi recuperati

(2006)

Importi rettificati

(2006) (4)

Totale importi non liquidati dichiarati irrecuperabili

Importi da recuperare

(15 ottobre 2006)

< 1998

 

 

 

 

 

1998

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


Tabella da fornire nel 2008 e successivi esercizi

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre esercizio n-1

Importi recuperati

(esercizio n)

Importi rettificati

(esercizio n) (5)

Importi dichiarati irrecuperabili (esercizio n)

Importi da recuperare (15 ottobre esercizio n)

< n – 8 (6)

 

 

 

 

 

n-8

 

 

 

 

 

n-7

 

 

 

 

 

n-6

 

 

 

 

 

n-5

 

 

 

 

 

n-4

 

 

 

 

 

n-3

 

 

 

 

 

n-2

 

 

 

 

 

n-1

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

Le tabelle 1 e 2 si utilizzano, mutatis mutandis, in caso di applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Tabella 3

Prospetto riepilogativo dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità concernenti il FEASR nell’ultimo esercizio finanziario — Procedimenti amministrativi

Tabella da fornire nel 2008 e successivi esercizi

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre esercizio n-1

Importi recuperati

(esercizio n)

Importi rettificati

(esercizio n) (7)

Importi dichiarati irrecuperabili (esercizio n)

Importi da recuperare (15 ottobre esercizio n)

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016+4

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


Tabella 4

Prospetto riepilogativo dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità concernenti il FEASR nell’ultimo esercizio finanziario — Procedimenti giudiziari

Tabella da fornire nel 2008 e successivi esercizi

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre esercizio n-1

Importi recuperati

(esercizio n)

Importi rettificati

(esercizio n) (8)

Importi dichiarati irrecuperabili

(esercizio n)

Importi da recuperare

(15 ottobre esercizio n)

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016+8

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

Le tabelle 3 e 4 si utilizzano, mutatis mutandis, in caso di applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Gli Stati membri trasmettono le tabelle 5 e 6 per via elettronica, nel formato indicato dalla Commissione prima del 15 ottobre di ogni anno.

Tabella 5

Importi corrispondenti a singoli casi di irregolarità concernenti il FEAGA

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Numero di identificazione

Codice di identificazione ECR, se previsto (9)

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Soggetto a procedimento giudiziario

Importo originario

Importo totale rettificato (intero periodo di recupero)

Importo totale recuperato (intero periodo di recupero)

Importo dichiarato irrecuperabile (intero periodo di recupero)

Data di accertamento dell’irrecuperabilità

Importo il cui recupero è in corso

Ragioni dell’irrecuperabilità

Importo rettificato (nell’esercizio finanziario n)

Importo recuperato (nell’esercizio finanziario n)

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 6

Importi corrispondenti a singoli casi di irregolarità concernenti il FEASR

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Numero di identificazione

Codice di identificazione ECR, se previsto (10)

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Soggetto a procedimento giudiziario

Importo originario

Importo totale rettificato (intero periodo di recupero)

Importo totale recuperato (intero periodo di recupero)

Importo dichiarato irrecuperabile (intero periodo di recupero)

Data di accertamento dell’irrecuperabilità

Importo il cui recupero è in corso

Ragioni dell’irrecuperabilità

Importo rettificato (nell’esercizio finanziario n)

Importo recuperato (nell’esercizio finanziario n)

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

(2)  Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

(3)  In questa riga sono riportati i recuperi e/o le rettifiche in conformità alle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 5, terzo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(4)  Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

(5)  Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

(6)  In questa riga sono riportati i recuperi e/o le rettifiche in conformità alle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 5, terzo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(7)  Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

(8)  Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

(9)  Codice per l’identificazione univoca dei casi notificati ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11).

(10)  Codice per l’identificazione univoca dei casi notificati ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11).


ALLEGATO IV

TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4

Le richieste di cui all’articolo 8, paragrafo 4, devono essere inviate a:

Commissione europea, DG AGRI-J1, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

oppure

AGRI-J1@cec.eu.int.


ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1663/95

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, lettere b) e c)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, lettera e)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, lettera f)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, lettera g)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 6, lettera h)

Articolo 6

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 11


Regolamento (CE) n. 2390/1999

Presente regolamento

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5


Decisione 94/442/CE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 4, primo comma

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2