ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 170

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
23 giugno 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 922/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 923/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005 relativi all’apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dagli organismi d’intervento polacco, ungherese, austriaco, slovacco e ceco

3

 

 

Regolamento (CE) n. 924/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 874/2006

5

 

 

Regolamento (CE) n. 925/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 30a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

7

 

*

Regolamento (CE) n. 926/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

8

 

*

Regolamento (CE) n. 927/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

12

 

*

Regolamento (CE) n. 928/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda alcuni nuovi contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT

14

 

 

Regolamento (CE) n. 929/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

17

 

 

Regolamento (CE) n. 930/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

19

 

 

Regolamento (CE) n. 931/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

21

 

 

Regolamento (CE) n. 932/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 23 giugno 2006

23

 

 

Regolamento (CE) n. 933/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

25

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.6.2006   

IT

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L 170/1


REGOLAMENTO (CE) N. 922/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

65,7

204

44,1

999

54,9

0707 00 05

052

122,5

999

122,5

0709 90 70

052

96,3

999

96,3

0805 50 10

388

67,1

528

59,8

999

63,5

0808 10 80

388

95,2

400

97,8

404

101,4

508

84,3

512

84,1

524

55,6

528

78,8

720

97,1

804

107,0

999

89,0

0809 10 00

052

220,6

204

61,1

624

217,3

999

166,3

0809 20 95

052

316,2

068

111,4

999

213,8

0809 40 05

624

194,6

999

194,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.6.2006   

IT

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L 170/3


REGOLAMENTO (CE) N. 923/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005 relativi all’apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dagli organismi d’intervento polacco, ungherese, austriaco, slovacco e ceco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 1164/2005 (2), (CE) n. 1165/2005 (3), (CE) n. 1168/2005 (4), (CE) n. 1700/2005 (5) e (CE) n. 1845/2005 (6) della Commissione hanno aperto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dagli organismi d’intervento polacco, ungherese, austriaco, slovacco e ceco. Tali gare scadono il 28 giugno 2006.

(2)

Per garantire agli allevatori e all’industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi per l’inizio della campagna 2006/2007, è opportuno continuare a rendere disponibili sul mercato dei cereali le scorte di granturco detenute dagli organismi d’intervento polacco, ungherese, austriaco, slovacco e ceco.

(3)

Nell’ambito di tale proroga non sono state tuttavia precisate le settimane a decorrere dal 28 giugno 2006 nel corso delle quali non saranno effettuate gare. Gli operatori potrebbero quindi in perfetta buona fede presentare offerte nelle settimane suddette, nel corso delle quali non sono previste riunioni del comitato di gestione.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   All’articolo 4, paragrafo 1, dei regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 agosto 2006, il 16 agosto 2006 e il 23 agosto 2006, settimane nel corso delle quali non sono effettuate gare.»

2.   All’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, dei regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005, la data «28 giugno 2006» è sostituita dalla data «13 settembre 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 714/2006 (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 11).

(3)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1990/2005 (GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 23).

(4)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 7).

(5)  GU L 273 del 19.10.2005, pag. 3.

(6)  GU L 296 del 12.11.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 703/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 7).


23.6.2006   

IT

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L 170/5


REGOLAMENTO (CE) N. 924/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 874/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 874/2006 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 874/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 874/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 10.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 23 GIUGNO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2652

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


23.6.2006   

IT

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L 170/7


REGOLAMENTO (CE) N. 925/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 30a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 30a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 29,359 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


23.6.2006   

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L 170/8


REGOLAMENTO (CE) N. 926/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 (2) della Commissione sono indicati i contingenti tariffari non suddivisi per paese d'origine da importare nel periodo contingentale.

(2)

Il regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede nell’ambito del contingente annuale di importazione un’assegnazione supplementare di burro ed altre materie grasse provenienti dal latte.

(3)

Il regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4) prevede nell’ambito del contingente annuale di importazione assegnazioni supplementari per diversi contingenti di formaggi.

(4)

È quindi necessario adeguare i quantitativi dei contingenti di cui trattasi indicati nell’allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 591/2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 11).

(3)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1.

(4)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1.


ALLEGATO

«I.A

CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE

Numero del contingente

Codice NC

Designazione (2)

Paese di origine

Contingente annuo

Contingente semestrale

Dazio doganale

(EUR/100 kg di peso netto)

09.4590

0402 10 19

Latte scremato in polvere

Tutti i paesi terzi

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

Tutti i paesi terzi

11 360

5 680

94,80

in equivalente burro

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

Tutti i paesi terzi

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Emmental fuso

Tutti i paesi terzi

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Emmentaler

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Gruyère fuso

Tutti i paesi terzi

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione (3)

Tutti i paesi terzi

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Tutti i paesi terzi

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591

Tutti i paesi terzi

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Altri formaggi grattugiati o in polvere

94,10

0406 30 31

Altri formaggi fusi

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Formaggi a pasta erborinata

70,40

0406 90 17

Bergkäse e Appenzell

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or e Tête de Moine

 

 

 

75,50

0406 90 23

Edam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Feta, di pecora o di bufala

0406 90 33

Feta, altri

0406 90 35

Kefalo-Tyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Altri

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 %

0406 90 87

superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 %

0406 90 88

superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %

0406 90 93

superiore al 72 %

92,60

0406 90 99

Altri

106,40


(1)  1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.

(2)  Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(3)  Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»


23.6.2006   

IT

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L 170/12


REGOLAMENTO (CE) N. 927/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede una riserva speciale per la ristrutturazione per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, da liberare a partire dal 1o aprile 2006 a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito rispetto al 1998 o al 2000, a seconda del paese.

(2)

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno presentato alla Commissione una relazione che espone in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese, e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.

(3)

Secondo tali relazioni, in tutti questi Stati membri si è registrata una diminuzione del consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari.

(4)

Dalle statistiche di produzione disponibili risulta che una parte crescente della produzione lattiera è commercializzata sotto forma di consegne ed una parte decrescente sotto forma di vendite dirette.

(5)

È quindi opportuno liberare la riserva speciale per la ristrutturazione per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, e provvedere all’attribuzione dei quantitativi che ne risultano alla parte «consegne» del loro quantitativo nazionale di riferimento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È liberata la riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia. I quantitativi liberati sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I quantitativi indicati nell'allegato sono versati nella riserva nazionale, come previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1788/2003, e destinati alle consegne.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).


ALLEGATO

(tonnellate)

Stato membro

Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione

Repubblica ceca

55 788

Estonia

21 885

Lettonia

33 253

Lituania

57 900

Ungheria

42 780

Polonia

416 126

Slovenia

16 214

Slovacchia

27 472


23.6.2006   

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L 170/14


REGOLAMENTO (CE) N. 928/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda alcuni nuovi contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2006/333/CE (2) il Consiglio ha approvato l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nel corso del processo di adesione all’Unione europea.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America prevede nuovi contingenti tariffari annuali per alcune merci.

(3)

Il regolamento (CE) n. 32/2000 ha recato apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle dichiarazioni in dogana.

(4)

Per applicare alcuni nuovi contingenti tariffari annuali previsti dall’accordo in forma di scambio di lettere, occorre modificare il regolamento (CE) n. 32/2000.

(5)

Il regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede l’applicazione dei nuovi contingenti tariffari sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento di attuazione della Commissione deve pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2158/2005 della Commissione (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 61).

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Nella tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 sono inserite le righe seguenti:

«09.0084

1702 50 00

 

Fruttosio chimicamente puro

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

1 253 tonnellate

20

09.0085

1806

 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

107 tonnellate

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, escluse le paste alimentari farcite delle sottovoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

532 tonnellate

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Preparazioni alimentari a base di cereali

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

191 tonnellate

33

09.0088

2106 90 98

 

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

921 tonnellate

18»


23.6.2006   

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L 170/17


REGOLAMENTO (CE) N. 929/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006, possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

(in t)

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 550,000

P2

100,0

1 970,750

P3

1,488031

175,000

P4

11,125945

250,000

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


23.6.2006   

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L 170/19


REGOLAMENTO (CE) N. 930/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

(in t)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


23.6.2006   

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L 170/21


REGOLAMENTO (CE) N. 931/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

(in t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


23.6.2006   

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L 170/23


REGOLAMENTO (CE) N. 932/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 23 giugno 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 23 giugno 2006

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

10,92

0

1703 90 00 (2)

11,08

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


23.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/25


REGOLAMENTO (CE) N. 933/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 16 al 22 giugno 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).