ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 922/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 22 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
65,7 |
204 |
44,1 |
|
999 |
54,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
122,5 |
999 |
122,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
96,3 |
999 |
96,3 |
|
0805 50 10 |
388 |
67,1 |
528 |
59,8 |
|
999 |
63,5 |
|
0808 10 80 |
388 |
95,2 |
400 |
97,8 |
|
404 |
101,4 |
|
508 |
84,3 |
|
512 |
84,1 |
|
524 |
55,6 |
|
528 |
78,8 |
|
720 |
97,1 |
|
804 |
107,0 |
|
999 |
89,0 |
|
0809 10 00 |
052 |
220,6 |
204 |
61,1 |
|
624 |
217,3 |
|
999 |
166,3 |
|
0809 20 95 |
052 |
316,2 |
068 |
111,4 |
|
999 |
213,8 |
|
0809 40 05 |
624 |
194,6 |
999 |
194,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 923/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
che modifica i regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005 relativi all’apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dagli organismi d’intervento polacco, ungherese, austriaco, slovacco e ceco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti (CE) n. 1164/2005 (2), (CE) n. 1165/2005 (3), (CE) n. 1168/2005 (4), (CE) n. 1700/2005 (5) e (CE) n. 1845/2005 (6) della Commissione hanno aperto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dagli organismi d’intervento polacco, ungherese, austriaco, slovacco e ceco. Tali gare scadono il 28 giugno 2006. |
(2) |
Per garantire agli allevatori e all’industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi per l’inizio della campagna 2006/2007, è opportuno continuare a rendere disponibili sul mercato dei cereali le scorte di granturco detenute dagli organismi d’intervento polacco, ungherese, austriaco, slovacco e ceco. |
(3) |
Nell’ambito di tale proroga non sono state tuttavia precisate le settimane a decorrere dal 28 giugno 2006 nel corso delle quali non saranno effettuate gare. Gli operatori potrebbero quindi in perfetta buona fede presentare offerte nelle settimane suddette, nel corso delle quali non sono previste riunioni del comitato di gestione. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. All’articolo 4, paragrafo 1, dei regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 agosto 2006, il 16 agosto 2006 e il 23 agosto 2006, settimane nel corso delle quali non sono effettuate gare.»
2. All’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, dei regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005, la data «28 giugno 2006» è sostituita dalla data «13 settembre 2006».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 714/2006 (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 11).
(3) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1990/2005 (GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 23).
(4) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 7).
(5) GU L 273 del 19.10.2005, pag. 3.
(6) GU L 296 del 12.11.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 703/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 7).
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 924/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 874/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 874/2006 della Commissione (2). |
(2) |
Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 874/2006, è opportuno modificare tali restituzioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 874/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 10.
ALLEGATO
IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 23 GIUGNO 2006 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,40 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,41 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,40 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,41 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2652 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,52 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,36 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,36 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2652 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 925/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 30a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 30a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 29,359 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 926/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 (2) della Commissione sono indicati i contingenti tariffari non suddivisi per paese d'origine da importare nel periodo contingentale. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede nell’ambito del contingente annuale di importazione un’assegnazione supplementare di burro ed altre materie grasse provenienti dal latte. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4) prevede nell’ambito del contingente annuale di importazione assegnazioni supplementari per diversi contingenti di formaggi. |
(4) |
È quindi necessario adeguare i quantitativi dei contingenti di cui trattasi indicati nell’allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 591/2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 11).
(3) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1.
(4) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1.
ALLEGATO
«I.A
CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE
Numero del contingente |
Codice NC |
Designazione (2) |
Paese di origine |
Contingente annuo |
Contingente semestrale |
Dazio doganale (EUR/100 kg di peso netto) |
09.4590 |
0402 10 19 |
Latte scremato in polvere |
Tutti i paesi terzi |
68 000 |
34 000 |
47,50 |
09.4599 |
0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 (1) 0405 90 90 (1) |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte |
Tutti i paesi terzi |
11 360 |
5 680 |
94,80 |
in equivalente burro |
||||||
09.4591 |
ex 0406 10 20 ex 0406 10 80 |
Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 % |
Tutti i paesi terzi |
5 360 |
2 680 |
13,00 |
09.4592 |
ex 0406 30 10 |
Emmental fuso |
Tutti i paesi terzi |
18 438 |
9 219 |
71,90 |
0406 90 13 |
Emmentaler |
85,80 |
||||
09.4593 |
ex 0406 30 10 |
Gruyère fuso |
Tutti i paesi terzi |
5 413 |
2 706,5 |
71,90 |
0406 90 15 |
Gruyère, Sbrinz |
85,80 |
||||
09.4594 |
0406 90 01 |
Formaggi destinati alla trasformazione (3) |
Tutti i paesi terzi |
20 007 |
10 003,5 |
83,50 |
09.4595 |
0406 90 21 |
Cheddar |
Tutti i paesi terzi |
15 005 |
7 502,5 |
21,00 |
09.4596 |
ex 0406 10 20 |
Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591 |
Tutti i paesi terzi |
19 525 |
9 762,5 |
92,60 |
ex 0406 10 80 |
106,40 |
|||||
0406 20 90 |
Altri formaggi grattugiati o in polvere |
94,10 |
||||
0406 30 31 |
Altri formaggi fusi |
69,00 |
||||
0406 30 39 |
71,90 |
|||||
0406 30 90 |
102,90 |
|||||
0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90 |
Formaggi a pasta erborinata |
70,40 |
||||
0406 90 17 |
Bergkäse e Appenzell |
85,80 |
||||
09.4596 |
0406 90 18 |
Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or e Tête de Moine |
|
|
|
75,50 |
0406 90 23 |
Edam |
|||||
0406 90 25 |
Tilsit |
|||||
0406 90 27 |
Butterkäse |
|||||
0406 90 29 |
Kashkaval |
|||||
0406 90 31 |
Feta, di pecora o di bufala |
|||||
0406 90 33 |
Feta, altri |
|||||
0406 90 35 |
Kefalo-Tyri |
|||||
0406 90 37 |
Finlandia |
|||||
0406 90 39 |
Jarlsberg |
|||||
0406 90 50 |
Formaggi di pecora o di bufala |
|||||
ex 0406 90 63 |
Pecorino |
94,10 |
||||
0406 90 69 |
Altri |
|||||
0406 90 73 |
Provolone |
75,50 |
||||
ex 0406 90 75 |
Caciocavallo |
|||||
ex 0406 90 76 |
Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø |
|||||
0406 90 78 |
Gouda |
|||||
ex 0406 90 79 |
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin |
|||||
ex 0406 90 81 |
Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey |
|||||
0406 90 82 |
Camembert |
|||||
0406 90 84 |
Brie |
|||||
0406 90 86 |
superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 % |
|||||
0406 90 87 |
superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 % |
|||||
0406 90 88 |
superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 % |
|||||
0406 90 93 |
superiore al 72 % |
92,60 |
||||
0406 90 99 |
Altri |
106,40 |
(1) 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.
(2) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(3) Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 927/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede una riserva speciale per la ristrutturazione per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, da liberare a partire dal 1o aprile 2006 a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito rispetto al 1998 o al 2000, a seconda del paese. |
(2) |
In conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno presentato alla Commissione una relazione che espone in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese, e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato. |
(3) |
Secondo tali relazioni, in tutti questi Stati membri si è registrata una diminuzione del consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari. |
(4) |
Dalle statistiche di produzione disponibili risulta che una parte crescente della produzione lattiera è commercializzata sotto forma di consegne ed una parte decrescente sotto forma di vendite dirette. |
(5) |
È quindi opportuno liberare la riserva speciale per la ristrutturazione per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, e provvedere all’attribuzione dei quantitativi che ne risultano alla parte «consegne» del loro quantitativo nazionale di riferimento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È liberata la riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia. I quantitativi liberati sono indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I quantitativi indicati nell'allegato sono versati nella riserva nazionale, come previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1788/2003, e destinati alle consegne.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).
ALLEGATO
(tonnellate) |
|
Stato membro |
Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione |
Repubblica ceca |
55 788 |
Estonia |
21 885 |
Lettonia |
33 253 |
Lituania |
57 900 |
Ungheria |
42 780 |
Polonia |
416 126 |
Slovenia |
16 214 |
Slovacchia |
27 472 |
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 928/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda alcuni nuovi contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2006/333/CE (2) il Consiglio ha approvato l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nel corso del processo di adesione all’Unione europea. |
(2) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America prevede nuovi contingenti tariffari annuali per alcune merci. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 32/2000 ha recato apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle dichiarazioni in dogana. |
(4) |
Per applicare alcuni nuovi contingenti tariffari annuali previsti dall’accordo in forma di scambio di lettere, occorre modificare il regolamento (CE) n. 32/2000. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede l’applicazione dei nuovi contingenti tariffari sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento di attuazione della Commissione deve pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2158/2005 della Commissione (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 61).
(2) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.
(3) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Nella tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 sono inserite le righe seguenti:
«09.0084 |
1702 50 00 |
|
Fruttosio chimicamente puro |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
1 253 tonnellate |
20 |
09.0085 |
1806 |
|
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
107 tonnellate |
43 |
09.0086 |
1902 11 00 1902 19 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 1902 40 |
|
Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, escluse le paste alimentari farcite delle sottovoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
532 tonnellate |
11 |
09.0087 |
1901 90 99 1904 30 00 1904 90 80 1905 90 20 |
|
Preparazioni alimentari a base di cereali |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
191 tonnellate |
33 |
09.0088 |
2106 90 98 |
|
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
921 tonnellate |
18» |
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 929/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006, possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006 |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 (in t) |
|||
E1 |
— |
67 500,000 |
|||
E2 |
42,686820 |
1 750,000 |
|||
E3 |
100,0 |
5 593,513 |
|||
P1 |
63,681183 |
1 550,000 |
|||
P2 |
100,0 |
1 970,750 |
|||
P3 |
1,488031 |
175,000 |
|||
P4 |
11,125945 |
250,000 |
|||
|
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 930/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006 |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 (in t) |
|||
1 |
1,030927 |
1 775,001 |
|||
2 |
— |
5 100,000 |
|||
3 |
1,076426 |
825,000 |
|||
4 |
1,555209 |
450,000 |
|||
5 |
3,086419 |
175,000 |
|||
|
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 931/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006 |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 (in t) |
|||
I1 |
100,0 |
381,50 |
|||
I2 |
— |
136,25 |
|||
|
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 932/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 23 giugno 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 23 giugno 2006
(EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
10,92 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
11,08 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 933/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 16 al 22 giugno 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).