ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 168

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
21 giugno 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 904/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 905/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 835/2006 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento polacco

3

 

*

Regolamento (CE) n. 906/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 836/2006 recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall’organismo d’intervento tedesco

4

 

*

Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati III e VII ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 908/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

11

 

*

Regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità ( 1 )

14

 

*

Regolamento (CE) n. 910/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

16

 

 

Regolamento (CE) n. 911/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

28

 

 

Regolamento (CE) n. 912/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

30

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 giugno 2006, in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, si applica alla produzione e alla vendita di energia elettrica in Finlandia, escluse le isole Åland [notificata con il numero C(2006) 2337]  ( 1 )

33

 

*

Decisione della Commissione, del 20 giugno 2006, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio originario della Romania

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

21.6.2006   

IT

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L 168/1


REGOLAMENTO (CE) N. 904/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

73,6

204

44,5

999

59,1

0707 00 05

052

71,1

068

46,6

999

58,9

0709 90 70

052

82,3

999

82,3

0805 50 10

052

54,6

388

59,1

528

51,5

999

55,1

0808 10 80

388

99,3

400

102,2

404

101,4

508

81,6

512

87,6

524

88,5

528

81,6

720

112,6

804

104,9

999

95,5

0809 10 00

052

230,8

204

61,1

624

217,3

999

169,7

0809 20 95

052

315,9

068

127,8

999

221,9

0809 40 05

624

194,4

999

194,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


21.6.2006   

IT

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L 168/3


REGOLAMENTO (CE) N. 905/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 835/2006 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento polacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 835/2006 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 150 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento polacco.

(2)

Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di frumento tenero posti in vendita dall’organismo d’intervento polacco sul mercato interno portando la gara permanente a 250 000 tonnellate.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 835/2006.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 835/2006 è così modificato:

1)

All’articolo 1, il quantitativo «150 000 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «250 000 tonnellate».

2)

Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «150 000 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «250 000 tonnellate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 152 del 7.6.2006, pag. 3.


21.6.2006   

IT

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L 168/4


REGOLAMENTO (CE) N. 906/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 836/2006 recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall’organismo d’intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 836/2006 della Commissione (2) è stata aperta una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall’organismo d’intervento tedesco.

(2)

Tenuto conto del fabbisogno dei mercati e dei quantitativi di cui dispone l’organismo d’intervento tedesco, la Germania ha comunicato alla Commissione che il proprio organismo d’intervento ha intenzione di aumentare di 50 000 tonnellate il quantitativo oggetto della gara. Vista la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 836/2006.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 836/2006 è così modificato:

1)

All’articolo 1, le parole «100 000 tonnellate» sono sostituite dalle parole «150 000 tonnellate».

2)

Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «100 000 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «150 000 tonnellate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 152 del 7.6.2006, pag. 6.


21.6.2006   

IT

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L 168/5


REGOLAMENTO (CE) N. 907/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati III e VII

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 648/2004 provvede alla libera circolazione dei detergenti sul mercato interno garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, fissando norme in materia di biodegradazione completa dei tensioattivi presenti nei detergenti, nonché di etichettatura degli ingredienti dei detergenti.

(2)

Alcuni dei metodi figuranti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 648/2004, ad esempio il metodo di riferimento ISO 14593, possono essere adatti per testare le sostanze scarsamente solubili in acqua purché sia garantita la dispersione adeguata della sostanza analizzata. La norma ISO 10634 fornisce informazioni più dettagliate sulle prove relative alle sostanze scarsamente solubili in acqua. Occorre, tuttavia, aggiungere un metodo di prova supplementare da utilizzare per i tensioattivi scarsamente solubili in acqua. Il nuovo metodo di prova proposto è la norma ISO 10708:1997 «Qualità dell'acqua — Valutazione della biodegradabilità aerobica completa dei composti organici in mezzo acquoso». Il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) ha concluso che la norma ISO 10708 è equiparata ai metodi di prova già figuranti nell'allegato III del regolamento e si è detto favorevole al suo utilizzo.

(3)

Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute, il grande pubblico deve poter accedere più facilmente alle informazioni relative alla composizione dei detergenti. Sull'imballaggio del detergente va pertanto indicato l'indirizzo di un sito web in cui sia facilmente reperibile l'elenco degli ingredienti di cui alla sezione D dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 648/2004.

(4)

È obbligatorio dichiarare le fragranze allergizzanti qualora aggiunte sotto forma di sostanze pure. Tuttavia, tale obbligo non è previsto se tali fragranze sono aggiunte in quanto sostanze costituenti di ingredienti complessi quali oli essenziali o profumi. Al fine di migliorare la trasparenza per il consumatore vanno dichiarate tutte le fragranze allergizzanti contenute nei detergenti a prescindere dal modo in cui esse sono state aggiunte.

(5)

L'elenco degli ingredienti destinato al pubblico in generale che figura nella sezione D dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 648/2004 impone il ricorso ad una nomenclatura scientifica specializzata, suscettibile più di confondere che di aiutare il grande pubblico. Inoltre, le informazioni messe a disposizione del pubblico non sempre corrispondono a quelle ad uso del personale medico figuranti nella sezione C dello stesso allegato. Occorre facilitare la comprensione delle informazioni sugli ingredienti destinate al grande pubblico utilizzando la nomenclatura INCI, già in uso per gli ingredienti cosmetici; le sezioni C e D vanno pertanto rese compatibili tra loro.

(6)

La definizione della nozione di «detergente» contenuta nel regolamento specifica chiaramente che le norme in materia di etichettatura si applicano a tutti i detergenti sia che essi contengano o non contengano tensioattivi. Tuttavia, la sezione D dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 648/2004 fissa norme diverse applicabili ai detergenti industriali o istituzionali che contengono tensioattivi e a quelli che non ne contengono. Tale discordanza negli obblighi di etichettatura non è di alcuna utilità e va pertanto eliminata.

(7)

Gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 648/2004 vanno pertanto modificati di conseguenza. A fini di chiarezza è opportuno sostituire tali allegati.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei detergenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 648/2004 è modificato come segue:

1)

l'allegato III è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato VII è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal giorno che cade sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO III

METODI DI PROVA DELLA “BIODEGRADABILITÀ COMPLETA” (MINERALIZZAZIONE) DEI TENSIOATTIVI CONTENUTI NEI DETERGENTI

A.

Il metodo di riferimento utilizzato per le prove di laboratorio sulla biodegradabilità completa dei tensioattivi nel presente regolamento si basa sulla norma ISO Standard 14593:1999 (CO2 headspace test).

La biodegradabilità dei tensioattivi nei detergenti si considera soddisfacente se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione), misurato in base ad una delle prove seguenti (1), è almeno del 60 % entro un termine di ventotto giorni:

1)

ISO Standard 14593:1999. Qualità dell'acqua — Valutazione della biodegradabilità completa dei composti organici in mezzo acquoso — Metodo dell'analisi del carbonio inorganico in recipiente chiuso (CO2 headspace test). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica. (Metodo di riferimento);

2)

metodo della direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.C [evoluzione del biossido di carbonio (CO2): metodo di Sturm modificato]. Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;

3)

metodo della direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.E (metodo della bottiglia chiusa). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;

4)

metodo della direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.D (respirometria manometrica). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;

5)

metodo della direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.F (MITI, ministero del Commercio internazionale e dell'industria, Giappone). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;

6)

ISO 10708:1997. Qualità dell’acqua — Valutazione della biodegradabilità aerobica completa dei composti organici in mezzo acquoso — Determinazione della domanda chimica in ossigeno col metodo bifase della bottiglia chiusa. Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica.

B.

A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo è possibile usare uno dei metodi di seguito elencati, purché adeguatamente giustificato (2). Si noti che la soglia minima del 70 % di questi metodi deve essere considerata equivalente alla soglia minima del 60 % di cui ai metodi elencati alla lettera A. L'adeguatezza della scelta dei metodi elencati in appresso viene decisa mediante conferma caso per caso conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.

1)

Metodo della direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.A [esaurimento del carbonio organico disciolto (COD)]. Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica. La soglia di biodegradabilità misurata in base al test deve essere almeno del 70 % entro 28 giorni;

2)

metodo della direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.B (screening test OCSE modificato — esaurimento del COD). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica. La soglia di biodegradabilità misurata in base al test deve essere almeno del 70 % entro 28 giorni.

NB: Tutti i suddetti metodi previsti dalla direttiva 67/548/CEE possono essere consultati nella pubblicazione “Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances in the European Union. Part 2: Testing Methods”, Commissione europea, 1997, ISBN 92-828-0076-8.


(1)  Queste prove sono state individuate come le più adatte per i tensioattivi.

(2)  I metodi COD possono fornire risultati sull’eliminazione ma non sulla biodegradazione completa. La respirometria manometrica, il procedimento MITI e il metodo della BOD (domanda di ossigeno biologico) a due fasi non sarebbero adeguati in taluni casi poiché l’elevata concentrazione iniziale potrebbe risultare inibitoria.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO VII

ETICHETTATURA E SCHEDA TECNICA DEGLI INGREDIENTI

A.   Indicazione del contenuto

Le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico.

Le seguenti percentuali in termini di peso:

inferiore al 5 %,

uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %,

uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %,

30 % ed oltre,

vengono utilizzate per indicare il contenuto dei componenti elencati di seguito, qualora presenti in concentrazioni superiori allo 0,2 % in peso:

fosfati,

fosfonati,

tensioattivi anionici,

tensioattivi cationici,

tensioattivi anfoteri,

tensioattivi non ionici,

sbiancanti a base di ossigeno,

sbiancanti a base di cloro,

EDTA ed i sali,

NTA (acido nitrilotriacetico) ed i sali,

fenoli e fenoli alogenati,

paradiclorobenzene,

idrocarburi aromatici,

idrocarburi alifatici,

idrocarburi alogenati,

sapone,

zeoliti,

policarbossilati.

Le seguenti classi di componenti, qualora aggiunti, devono essere riportate indipendentemente dalla concentrazione:

enzimi,

disinfettanti,

sbiancanti ottici,

profumo.

Gli eventuali agenti conservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune definita in base all'articolo 8 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (1), relativa all’armonizzazione degli Stati membri in materia di prodotti cosmetici.

Qualora presenti in quanto tali a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti riportate nell'elenco di sostanze contenute nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE nella versione risultante dalla modifica in virtù della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), intesa ad includere gli ingredienti aromatici allergizzanti dell'elenco stabilito inizialmente dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) con parere SCCNFP/0017/98, vengono elencate utilizzando la nomenclatura di tale direttiva, analogamente ad eventuali altre fragranze allergizzanti successivamente aggiunte all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE in seguito ad adattamenti di detto allegato ai progressi tecnici.

Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l'adesione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra.

Sull’imballaggio va riportato l’indirizzo web contenente l'elenco degli ingredienti figuranti nella sezione D dell'allegato VII.

Per detergenti destinati ad usi industriali ed istituzionali, e non disponibili al pubblico, i requisiti di cui sopra non devono essere soddisfatti purché le informazioni equivalenti vengano fornite mediante schede informative a carattere tecnico, schede di sicurezza o equivalenti.

B.   Informazioni sul dosaggio

Come prescritto dall'articolo 11, paragrafo 4, le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico. L'imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per bucato deve recare le seguenti informazioni:

quantità raccomandate di detersivo da utilizzare, e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio ad uno o due cicli,

per i detersivi normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti “normalmente sporchi” e, per i detersivi per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti leggermente sporchi che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO3/l,

la capacità di ogni misurino fornito deve essere indicata in millilitri o grammi e devono essere previsti segnali per indicare la dose di detersivo adatta ad un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

Il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi per tessuti delicati, conformemente alle definizioni di cui alla decisione 1999/476/CE della Commissione, del 10 giugno 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato (3). Un detersivo viene considerato normale a meno che non venga principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori.

C.   Scheda degli ingredienti

Le disposizioni che seguono si applicano all'elenco degli ingredienti riportato nella scheda informativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

La scheda deve riportare il nome del detergente e quello del fabbricante.

Devono essere elencati tutti gli ingredienti; essi devono essere elencati in ordine decrescente di peso e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso:

uguale o superiore al 10 %,

uguale o superiore all'1 % ma inferiore al 10 %,

uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %,

inferiore allo 0,1 %.

Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti.

La definizione “ingrediente” sta ad indicare ogni sostanza chimica, di origine naturale o sintetica, inclusa intenzionalmente nella composizione di un detergente. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio essenziale o un colorante sarà considerato un singolo ingrediente e non sarà elencata nessuna delle sostanze in esso contenuta, ad eccezione delle fragranze allergizzanti riportate nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE qualora la concentrazione totale della fragranza allergizzante contenuta nel detergente superi il limite indicato nella sezione A.

Per ciascun ingrediente devono essere indicati la denominazione chimica comune oppure la denominazione IUPAC (4) e, se disponibile, la denominazione INCI (5), il numero CAS, nonché la denominazione della farmacopea europea.

D.   Pubblicazione dell'elenco degli ingredienti

I fabbricanti devono rendere disponibile su un sito web la succitata scheda degli ingredienti, fatta eccezione per le seguenti informazioni:

non sono richieste le percentuali in termini di peso,

non sono richiesti i numeri CAS,

per gli ingredienti vanno indicate la denominazione secondo la nomenclatura INCI o, ove questo non sia disponibile, il nome secondo Farmacopea europea. In mancanza di entrambi sarà fornita o la denominazione chimica o la denominazione IUPAC. Per la definizione di profumo va usato il termine “parfum” e per l’agente colorante il termine “colorant”. Un profumo, un olio essenziale o un colorante sarà considerato un singolo ingrediente e non sarà elencata nessuna delle sostanze in esso contenuta, ad eccezione delle fragranze allergizzanti riportate nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE qualora la concentrazione totale della fragranza allergizzante contenuta nel detergente superi il limite indicato nella sezione A.

L’accesso al sito web non è soggetto ad alcuna restrizione o condizione e il suo contenuto va tenuto aggiornato. Il sito contiene un link con il sito della Commissione sui farmaci o eventuale altro sito web ad hoc che fornisce una tavola di corrispondenza tra le denominazioni INCI, la Farmacopea europea e i numeri CAS.

Tale obbligo non si applica ai detergenti industriali o istituzionali, o ai tensioattivi destinati all'uso in detergenti industriali o istituzionali, per i quali è disponibile una scheda informativa tecnica o una scheda informativa sulla sicurezza.


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/80/CE della Commissione (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32).

(2)  GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 26.

(3)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/200/CE (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25).

(4)  International Union of Pure and Applied Chemistry.

(5)  International Nomenclature Cosmetic Ingredient.»


21.6.2006   

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L 168/11


REGOLAMENTO (CE) N. 908/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità (2), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Secondo il regolamento (CEE) n. 2759/75, il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati viene stabilito in base ai prezzi rilevati sui mercati rappresentativi.

(3)

Per l'applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento è necessario stabilire l'elenco dei mercati rappresentativi. Per la fissazione dei prezzi dei suini macellati, è d'uopo prendere in considerazione tanto le quotazioni determinate direttamente sui mercati o nei macelli quanto le quotazioni determinate nei centri di quotazione, il cui insieme costituisce per ciascuno Stato membro un mercato rappresentativo.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I mercati rappresentativi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono costituiti dai mercati indicati all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2123/89 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 203 del 15.7.1989, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2004 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 71).

(3)  Cfr. allegato II.


ALLEGATO I

Stato membro

Tipo di mercato rappresentativo

Mercato/Centro di quotazione

Belgio

Il centro di quotazione seguente:

Bruxelles

Repubblica ceca

Il mercato seguente:

Praga

Danimarca

Il centro di quotazione seguente:

Copenaghen

Germania

I centri di quotazione seguenti:

Kiel, Amburgo, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Treviri, Giessen, Stoccarda, Monaco, Bützow, Potsdam, Magdeburgo, Erfurt, Dresda

Estonia

Il centro di quotazione seguente:

Tallinn

Grecia

I centri di quotazione seguenti:

Preveza, Chalkida, Corinto, Agrinio, Drama, Larissa, Verria

Spagna

I centri di quotazione seguenti:

Ebro, Mercolleida, Campillos, Segovia, Segura, Silleda

e l’insieme dei mercati seguenti:

Murcia, Malaga, Barcellona, Huesca, Burgos, Lleida, Navarra, Pontevedra, Segovia, Ciudad Real

Francia

I centri di quotazione seguenti:

Rennes, Nantes, Metz, Lione, Tolosa

Irlanda

L’insieme dei mercati seguenti:

Waterford, Edenderry

Italia

L’insieme dei mercati seguenti:

Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Perugia

Cipro

Il mercato seguente:

Nicosia

Lettonia

Il mercato seguente:

Riga

Lituania

Il centro di quotazione seguente:

Vilnius

Lussemburgo

L’insieme dei mercati seguenti:

Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Mersch, Wecker

Ungheria

Il centro di quotazione seguente:

Budapest

Malta

Il centro di quotazione seguente:

Marsa

Paesi Bassi

Il centro di quotazione seguente:

Zoetermeer

Austria

Il centro di quotazione seguente

Vienna

Polonia

Il centro di quotazione seguente:

Varsavia

Portogallo

L’insieme dei mercati seguenti:

Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega, Rio Maior

Slovenia

Il centro di quotazione seguente:

Lubiana

Slovacchia

Il centro di quotazione seguente:

Bratislava

Finlandia

Il centro di quotazione seguente:

Helsinki

Svezia

L’insieme dei mercati seguenti:

Helsingborg, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Uppsala, Visby, Kristianstad

Regno Unito

Il centro di quotazione Milton Keynes per l’insieme delle regioni seguenti:

Scozia, Irlanda del Nord, Northern England, Eastern England


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione

(GU L 203 del 15.7.1989, pag. 23)

Regolamento (CEE) n. 1786/90 della Commissione

(GU L 163 del 29.6.1990, pag. 54)

Regolamento (CEE) n. 3787/90 della Commissione

(GU L 364 del 28.12.1990, pag. 26)

Regolamento (CE) n. 3236/94 della Commissione

(GU L 338 del 28.12.1994, pag. 18)

Regolamento (CE) n. 1448/95 della Commissione

(GU L 143 del 27.6.1995, pag. 47)

Regolamento (CE) n. 426/96 della Commissione

(GU L 60 del 9.3.1996, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 532/96 della Commissione

(GU L 78 del 28.3.1996, pag. 14)

Regolamento (CE) n. 1285/98 della Commissione

(GU L 178 del 23.6.1998, pag. 5)

Regolamento (CE) n. 2712/2000 della Commissione

(GU L 313 del 13.12.2000, pag. 4)

Regolamento (CE) n. 1901/2004 della Commissione

(GU L 328 del 30.10.2004, pag. 71)


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2123/89

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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REGOLAMENTO (CE) N. 909/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 definiscono la metodologia e il programma di trasmissione dei dati dei conti economici dell’agricoltura della Comunità (CEA). In seguito alle modifiche del sistema europeo dei conti (SEC 95) relativo al calcolo dei servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM), la metodologia CEA deve essere aggiornata per restare coerente con il SEC, il quadro centrale dei conti nazionali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 138/2004 va pertanto modificato di conseguenza.

(3)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9).

(2)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato come segue:

1)

il paragrafo 2.096 è soppresso;

2)

il seguente paragrafo è inserito dopo il paragrafo 2.107:

«j)   Servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM)

2.107.1.

Secondo la convenzione del SEC 95, il valore dei servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) utilizzati dal settore agricolo dovrebbero essere registrati come consumi intermedi del settore agricolo (cfr. SEC 95, allegato I).»;

3)

il titolo del paragrafo 2.108 è sostituito dal seguente:

«k)   Altri beni e servizi»;

4)

il punto i) del paragrafo 2.108 è sostituito dal seguente:

«i)

Spese bancarie fatturate (esclusi gli interessi su crediti bancari)»;

5)

il paragrafo 3.079 è sostituito dal seguente:

«3.079.

Poiché il valore dei servizi di intermediazione finanziaria è suddiviso tra vari clienti, gli effettivi pagamenti di interessi da o a intermediari finanziari devono essere certificati per eliminare i margini che rappresentano i compensi impliciti dei servizi di tali intermediari. L’ammontare degli interessi versati dai mutuatari agli intermediari finanziari deve essere diminuito di un importo pari al valore stimato dei compensi da versare, nonché l’ammontare degli interessi ricevuti dai depositanti deve essere maggiorato in modo analogo. I compensi sono considerati pagamenti di servizi resi dagli intermediari finanziari ai loro clienti e non corresponsione di interessi [cfr. punti 2.107.1 e 2.108, lettera i); SEC 95, allegato I, punto 4.51].»


ALLEGATO II

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004, la rubrica 19.10 «Altri beni e servizi» è sostituita dalle seguenti due rubriche:

Rubrica

Elenco delle variabili

Trasmissione relativa all’anno di riferimento n

Novembre

anno n

(stime)

Gennaio

anno n + 1

(stime)

Settembre

anno n + 1

«19.10

Servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM)

X

X

X

19.11

Altri beni e servizi

X

X


21.6.2006   

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REGOLAMENTO (CE) N. 910/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 474/2006, del 22 marzo 2006, che istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti ad un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce modalità di applicazione per l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti ad un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione l’identità di altri vettori aerei soggetti ad un divieto operativo nel loro rispettivo territorio, indicando i motivi che giustificano l’adozione dei suddetti divieti, come pure altre informazioni pertinenti.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni pertinenti ai fini dell’aggiornamento dell’elenco comunitario di cui si tratta. Su tale base, la Commissione deve decidere di aggiornare l’elenco comunitario di propria iniziativa o a richiesta degli Stati membri.

(4)

A norma dell'articolo 7 del regolamento di base e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 473/2006 la Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della vigilanza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione che imponga ai vettori il divieto operativo nella Comunità.

(5)

A norma dell'articolo 7 del regolamento di base e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 473/2006, la Commissione ha dato la possibilità ai vettori aerei interessati di consultare i documenti trasmessi dagli Stati membri, di presentare le proprie osservazioni scritte e di essere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea (4).

(6)

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 473/2006, la Commissione e, in alcuni casi individuali, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della vigilanza regolamentare sui vettori aerei interessati.

(7)

Buraq Air ha fornito la prova che le operazioni di trasporto merci che avevano portato alla sua inclusione nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 sono cessate.

(8)

Le autorità libiche responsabili della sorveglianza regolamentare sulla Buraq Air hanno fornito assicurazioni circa il fatto che questa compagnia osserva, nella sua attività, le norme di sicurezza applicabili.

(9)

Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni e fatta salva la facoltà di verificare l'effettiva osservanza delle norme tramite ispezioni a terra, la Commissione conclude che Buraq Air deve essere autorizzata a operare all'interno della Comunità e che pertanto deve essere rimossa dall'allegato B.

(10)

Nell’ultima versione del registro dei codici dell’ICAO si citano vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo, della Guinea equatoriale, della Liberia, della Sierra Leone e dello Swaziland responsabili della sorveglianza regolamentare che non appaiono individualmente nell’elenco comunitario.

(11)

Le autorità della Repubblica democratica del Congo, della Liberia, della Sierra Leone e dello Swaziland responsabili della sorveglianza regolamentare dei suddetti vettori non hanno presentato prove che dimostrino che i vettori in questione hanno cessato le loro attività dietro richiesta della Commissione.

(12)

Le autorità della Guinea equatoriale hanno informato la Commissione di stare procedendo sollecitamente alla revoca dei certificati di operatore aereo (COA) dei vettori che non rispettano le pertinenti norme di sicurezza. Tuttavia, perché la Commissione possa rimuovere i suddetti vettori dall'allegato A, occorre che le autorità della Guinea equatoriale le trasmettano ulteriore materiale tecnico.

(13)

Le autorità della Guinea equatoriale hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver approntato un piano di azione per garantire l'applicazione e l'osservanza delle prescritte norme di sicurezza, in virtù degli obblighi imposti dalla Convenzione di Chicago e che effettueranno i prescritti controlli di sicurezza sui vettori aerei certificati nella Guinea equatoriale. Tuttavia le autorità della Commissione europea hanno affermato che la completa realizzazione del citato piano di azione richiederà ancora del tempo.

(14)

Di conseguenza, per garantire la trasparenza e il rispetto delle regole, è necessario che i vettori certificati nella Repubblica democratica del Congo, nella Guinea equatoriale, nella Liberia, nella Sierra Leone e nello Swaziland, la cui esistenza è attestata dall’ultima versione del registro dei codici ICAO, vengano inclusi nell’allegato A.

(15)

Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Airwest Co. Ltd certificato in Sudan. Tali carenze sono state individuate dalla Germania nel corso di ispezioni a terra effettuate nell’ambito del programma SAFA (5).

(16)

Airwest Co. Ltd ha risposto a una richiesta rivoltale dalle autorità tedesche dell’aviazione civile, asserendo di aver lanciato un piano di azione allo scopo di correggere le carenze di sicurezza individuate nel corso dell’ispezione a terra. Tuttavia, non vi è ancora alcuna prova che sia stato attuato un piano di azione in relazione alle specifiche operazioni per le quali erano state rilevate le suddette carenze.

(17)

Le autorità sudanesi responsabili della sorveglianza regolamentare della compagnia Airwest Co. Ltd non hanno fornito informazioni sufficienti in relazione a queste specifiche operazioni quando la Germania e la Commissione hanno espresso le loro preoccupazioni.

(18)

Una recente ispezione effettuata dalla Germania sull'aeromobile IL-76, numero di registrazione ST-EWX, non ha fatto emergere carenze di rilievo (6).

(19)

Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che il vettore Airwest Co. Ltd non soddisfa i pertinenti requisiti di sicurezza ad eccezione dei voli operati a mezzo dell’aeromobile IL-76, numero di registrazione ST-EWX, e deve quindi essere inserito nell’allegato B.

(20)

Esistono comprovate carenze in relazione all’osservanza di specifiche norme di sicurezza prescritte dalla convenzione di Chicago. Tali carenze sono state individuate dalla Francia nel corso di un’ispezione a terra nell’ambito del programma SAFA (7).

(21)

Blue Wing Airlines non ha risposto in modo adeguato ad una richiesta rivoltale dalle autorità dell’aviazione civile della Francia e dalla Commissione in merito ai profili di sicurezza delle sue operazioni.

(22)

Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che la compagnia Blue Wing Airlines non soddisfa i requisiti pertinenti in materia di sicurezza.

(23)

Il COA della Sky Gate International Aviation è stato rilasciato dalla Repubblica del Kirghizistan, ma risulta che la compagnia aerea non ha la principale sede di attività nel Kirghizistan, come asserito dall’autorità per l’aviazione civile di tale paese, ciò che costituisce violazione delle prescrizioni dell'allegato 6 della Convenzione di Chicago.

(24)

Sky Gate International Aviation non ha fornito un'adeguata risposta alle domande rivoltele dall'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito e dalla Commissione in merito all'ubicazione della sua principale sede di attività.

(25)

Le autorità del Kirghizistan responsabili della sorveglianza regolamentare sulla Sky Gate International Aviation non hanno fornito la prova della loro capacità di effettuare la prescritta sorveglianza sulla sicurezza delle operazioni di questo vettore.

(26)

Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che Sky Gate International Aviation non soddisfa le prescritte norme di sicurezza.

(27)

Il COA della Star Jet è stato rilasciato dal Kirghizistan, ma risulta comprovato che la compagnia non ha la principale sede di attività nel Kirghizistan, in violazione delle prescrizioni dell'allegato 6 della Convenzione di Chicago.

(28)

Star Jet opera 3 aerei Lockheed L-1011 Tristar i cui numeri di serie coincidono con quelli dei tre aerei operati da Star Air certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza regolamentare e colpiti da un divieto operativo nella Comunità.

(29)

Star Jet non ha fornito risposte adeguate alle preoccupazioni espresse dall'autorità dell'aviazione civile del Regno Unito e dalla Commissione in merito all’ubicazione della sua principale sede di attività.

(30)

Le autorità del Kirghizistan responsabili della sorveglianza regolamentare di Star Jet non hanno fornito la prova della loro capcità di effettuare la prescritta sorveglianza sulle operazioni di questo vettore.

(31)

Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che Star Jet non soddisfa le prescritte norme di sicurezza.

(32)

Le autorità del Kazakstan responsabili della supervisione regolamentare della GST Aero Air Company hanno trasmesso all'Italia un elenco di tre aeromobili muniti di certificati di navigabilità validi e dotati delle prescritte attrezzature di sicurezza. Inoltre, hanno informato l'Italia che è stato approntato un piano d’azione allo scopo di correggere le carenze di sicurezza rilevate nel corso di ispezioni a terra effettuate dall’Italia sulla GST Aero Air Company (8).

(33)

Tuttavia non vi è ancora alcuna prova della realizzazione di un piano di azione adeguato diretto a correggere le carenze riscontrate nelle procedure operative di GST Aero Air Company.

(34)

Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che la GST Aero Air Company non soddisfa le prescritte norme di sicurezza e che deve pertanto restare inserita nell'allegato A.

(35)

Come previsto dal considerando 99 del regolamento (CE) n. 474/2006, entro il 23 maggio 2006 la Commissione, assistita dalle autorità degli Stati membri eventualmente interessati, avrebbe dovuto effettuare una valutazione delle autorità della Mauritania responsabili della supervisione regolamentare di Air Mauritanie e delle imprese che ricadono sotto la loro responsabilità. Un gruppo di esperti europei è giunto in Mauritania il 22 maggio 2006 per svolgere l'ispezione di valutazione. Dal rapporto elaborato dal gruppo risulta che i criteri comuni dell’allegato del regolamento di base non sono soddisfatti. Di conseguenza, Air Mauritanie non deve essere inserita nell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità.

(36)

Il settore dell’aviazione civile in Mauritania ha attraversato una fase di profondi cambiamenti, caratteristici dell’adozione di un nuovo quadro legislativo per il settore. Nella prima metà del 2007 verrà effettuata una prima valutazione dell’applicazione della nuova legislazione e delle sue prescrizioni e procedure.

(37)

A tutt'oggi, nonostante le richieste specifiche da essa inoltrate, la Commissione non ha avuto alcuna prova dell’integrale realizzazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori aerei inclusi nell'elenco istituito il 24 marzo 2006 né da parte delle autorità responsabili della supervisione regolamentare dei suddetti vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che questi vettori aerei debbano continuare ad essere soggetti a un divieto operativo.

(38)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è modificato come segue:

1)

l'allegato A è sostituito dall'allegato A del presente regolamento;

2)

l'allegato B è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

(3)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

(4)  Comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sull’armonizzazione dei requisiti tecnici e dei procedimenti amministrativi nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

(5)  LBA/D-2006-94, LBA/D-2006-97.

(6)  LBA/D-2006-294.

(7)  0367-06-DAC AG.

(8)  ENAC-IT-2005-166, ENAC-IT-2005-370.


ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Nome dell’entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero di COA o della licenza di esercizio

Codice ICAO della designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

Air Koryo

Sconosciuto

KOR

Repubblica democratica di Corea (DPRK)

Air Service Comores

Sconosciuto

Sconosciuto

Comore

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Afghanistan

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazakstan

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Suriname

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazakstan

Phoenix Aviation

02

PHG

Kirghizistan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thailandia

Reem Air

07

REK

Kirghizistan

Silverback Cargo Freighters

Sconosciuto

VRB

Ruanda

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirghizistan

Star Jet

30

SJB

Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Repubblica democratica del Congo (RDC), compresi:

 

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICAN BUSINESS AND TRANSPORTATIONS

Sconosciuto

ABB

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

FPY

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

Firma ministeriale

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BOYOMA

Firma ministeriale

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR CHARTER SERVICES (ACS)

Sconosciuto

CHR

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR PLAN INTERNATIONAL

Sconosciuto

APV

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TRANSPORT SERVICE

Sconosciuto

ATS

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ATO — Air Transport Office

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

Firma ministeriale

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CAA — Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CHC STELAVIA

Firma ministeriale

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMAIR

Firma ministeriale

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CONGO AIR

Sconosciuto

CAK

Repubblica democratica del Congo (RDC)

C0-ZA AIRWAYS

Firma ministeriale

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DAHLA AIRLINES

Sconosciuto

DHA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DAS AIRLINES

Sconosciuto

RKC

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICES

Sconosciuto

EPC

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/014/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FUNTSHI AVIATION SERVICE

Sconosciuto

FUN

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM/014/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

Firma ministeriale

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

Firma ministeriale

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ITAB — International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Jetair — Jet Aero Services, SPRL

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KINSHASA AIRWAYS, SPRL

Sconosciuto

KNS

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIVU AIR

Firma ministeriale

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

LAC — Lignes Aériennes Congolaises

Sconosciuto

LCG

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO MAT

Firma ministeriale

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

OKAPI AIRWAYS

Sconosciuto

OKP

Repubblica democratica del Congo (RDC)

RWABIKA «BUSHI EXPRESS»

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/KK/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SCIBE AIRLIFT

Sconosciuto

SBZ

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SHABAIR

Sconosciuto

SHB

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRACEP

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANS SERVICE AIRLIFT

Sconosciuto

TSR

Repubblica democratica del Congo (RDC)

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ZAIRE AERO SERVICE

Sconosciuto

ZAI

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Guinea equatoriale, compresi:

 

 

Guinea equatoriale

AIR BAS

Sconosciuto

RBS

Guinea equatoriale

Air Consul SA

Sconosciuto

RCS

Guinea equatoriale

AIR MAKEN

Sconosciuto

AKE

Guinea equatoriale

AIR SERVICES GUINEA ECUATORIAL

Sconosciuto

SVG

Guinea equatoriale

AVIAGE

Sconosciuto

VGG

Guinea equatoriale

Avirex Guinee Equatoriale

Sconosciuto

AXG

Guinea equatoriale

CARGO PLUS AVIATION

Sconosciuto

CGP

Guinea equatoriale

CESS

Sconosciuto

CSS

Guinea equatoriale

CET AVIATION

Sconosciuto

CVN

Guinea equatoriale

COAGE — Compagnie Aeree de Guinee Equatorial

Sconosciuto

COG

Guinea equatoriale

COMPANIA AEREA LINEAS ECUATOGUINEANAS DE AVIACION SA (LEASA)

Sconosciuto

LAS

Guinea equatoriale

DUCOR WORLD AIRLINES

Sconosciuto

DWA

Guinea equatoriale

Ecuato Guineana de Aviacion

Sconosciuto

ECV

Guinea equatoriale

ECUATORIAL EXPRESS AIRLINES

Sconosciuto

EEB

Guinea equatoriale

Ecuatorial Cargo

Sconosciuto

EQC

Guinea equatoriale

EQUATAIR

Sconosciuto

EQR

Guinea equatoriale

EQUATORIAL AIRLINES, SA

Sconosciuto

EQT

Guinea equatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION

Sconosciuto

EUG

Guinea equatoriale

FEDERAL AIR GE AIRLINES

Sconosciuto

FGE

Guinea equatoriale

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Sconosciuto

GEA

Guinea equatoriale

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Sconosciuto

GET

Guinea equatoriale

GUINEA CARGO

Sconosciuto

GNC

Guinea equatoriale

Jetline Inc.

Sconosciuto

JLE

Guinea equatoriale

KNG Transavia Cargo

Sconosciuto

VCG

Guinea equatoriale

LITORAL AIRLINES, COMPANIA, (COLAIR)

Sconosciuto

CLO

Guinea equatoriale

LOTUS INTERNATIONAL AIR

Sconosciuto

LUS

Guinea equatoriale

NAGESA, COMPANIA AEREA

Sconosciuto

NGS

Guinea equatoriale

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

Sconosciuto

ONM

Guinea equatoriale

PROMPT AIR GE SA

Sconosciuto

POM

Guinea equatoriale

SKIMASTER GUINEA ECUATORIAL

Sconosciuto

KIM

Guinea equatoriale

Skymasters

Sconosciuto

SYM

Guinea equatoriale

SOUTHERN GATEWAY

Sconosciuto

SGE

Guinea equatoriale

SPACE CARGO INC.

Sconosciuto

SGO

Guinea equatoriale

TRANS AFRICA AIRWAYS GESA

Sconosciuto

TFR

Guinea equatoriale

UNIFLY

Sconosciuto

UFL

Guinea equatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

Sconosciuto

UTG

Guinea equatoriale

VICTORIA AIR

Sconosciuto

VIT

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Liberia, compresi:

 

 

Liberia

AIR CARGO PLUS

Sconosciuto

ACH

Liberia

AIR CESS (LIBERIA), INC.

Sconosciuto

ACS

Liberia

AIR LIBERIA

Sconosciuto

ALI

Liberia

ATLANTIC AVIATION SERVICES

Sconosciuto

AAN

Liberia

BRIDGE AIRLINES

Sconosciuto

BGE

Liberia

EXCEL AIR SERVICES, INC.

Sconosciuto

EXI

Liberia

INTERNATIONAL AIR SERVICES

Sconosciuto

IAX

Liberia

JET CARGO-LIBERIA

Sconosciuto

JCL

Liberia

LIBERIA AIRWAYS, INC.

Sconosciuto

LBA

Liberia

LIBERIAN WORLD AIRLINES INC.

Sconosciuto

LWA

Liberia

LONESTAR AIRWAYS

Sconosciuto

LOA

Liberia

MIDAIR LIMITED INC.

Sconosciuto

MLR

Liberia

OCCIDENTAL AIRLINES

Sconosciuto

OCC

Liberia

OCCIDENTAL AIRLINES (LIBERIA) INC.

Sconosciuto

OCT

Liberia

SANTA CRUISE IMPERIAL AIRLINES

Sconosciuto

SNZ

Liberia

SATGUR AIR TRANSPORT, CORP.

Sconosciuto

TGR

Liberia

SIMON AIR

Sconosciuto

SIQ

Liberia

SOSOLISO AIRLINES

Sconosciuto

SSA

Liberia

TRANS-AFRICAN AIRWAYS INC.

Sconosciuto

TSF

Liberia

TRANSWAY AIR SERVICES, INC.

Sconosciuto

TAW

Liberia

UNITED AFRICA AIRLINE (LIBERIA), INC.

Sconosciuto

UFR

Liberia

WEASUA AIR TRANSPORT, CO. LTD

Sconosciuto

WTC

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Sierra Leone, compresi:

 

 

Sierra Leone

AEROLIFT, CO. LTD

Sconosciuto

LFT

Sierra Leone

AFRIK AIR LINKS

Sconosciuto

AFK

Sierra Leone

AIR LEONE, LTD

Sconosciuto

RLL

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Sconosciuto

RUM

Sierra Leone

AIR SALONE, LTD

Sconosciuto

RNE

Sierra Leone

AIR SULTAN LIMITED

Sconosciuto

SSL

Sierra Leone

AIR UNIVERSAL, LTD

00007

UVS

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Sconosciuto

BVU

Sierra Leone

CENTRAL AIRWAYS LIMITED

Sconosciuto

CNY

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Sconosciuto

DTY

Sierra Leone

FIRST LINE AIR (SL), LTD

Sconosciuto

FIR

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

INTER TROPIC AIRLINES (SL) LTD

Sconosciuto

NTT

Sierra Leone

MOUNTAIN AIR COMPANY LTD

Sconosciuto

MTC

Sierra Leone

ORANGE AIR SERVICES LIMITED

Sconosciuto

ORD

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Sconosciuto

ORJ

Sierra Leone

PAN AFRICAN AIR SERVICES LIMITED

Sconosciuto

PFN

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Sconosciuto

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Sconosciuto

SVT

Sierra Leone

SIERRA NATIONAL AIRLINES

Sconosciuto

SLA

Sierra Leone

SKY AVIATION LTD

Sconosciuto

SSY

Sierra Leone

STAR AIR, LTD

Sconosciuto

SIM

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

TRANSPORT AFRICA LIMITED

Sconosciuto

TLF

Sierra Leone

TRANS ATLANTIC AIRLINES LTD

Sconosciuto

TLL

Sierra Leone

WEST COAST AIRWAYS LTD

Sconosciuto

WCA

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare dello Swaziland, compresi:

 

 

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Sconosciuto

RFC

Swaziland

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (PTY) LTD

Sconosciuto

Sconosciuto

Swaziland

AIRLINK SWAZILAND, LTD

Sconosciuto

SZL

Swaziland

AIR SWAZI CARGO (PTY) LTD

Sconosciuto

CWS

Swaziland

EAST WESTERN AIRWAYS (PTY) LTD

Sconosciuto

Sconosciuto

Swaziland

GALAXY AVION (PTY) LTD

Sconosciuto

Sconosciuto

Swaziland

INTERFLIGHT (PTY) LTD

Sconosciuto

JMV

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Sconosciuto

OSW

Swaziland

NORTHEAST AIRLINES, (PTY) LTD

Sconosciuto

NEY

Swaziland

OCEAN AIR (PTY) LTD

Sconosciuto

JFZ

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Sconosciuto

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Sconosciuto

Sconosciuto

Swaziland

SKYGATE INTERNATIONAL (PTY) LTD

Sconosciuto

SGJ

Swaziland

SWAZI AIR CHARTER (PTY) LTD

Sconosciuto

HWK

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Sconosciuto

SWX

Swaziland

VOLGA ATLANTIC AIRLINES

Sconosciuto

VAA

Swaziland


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Sono soggetti a divietto operativo tutti gli aeromobili utilizzati dal vettore Ariana Afghan Airlines, ad eccezione dell'aeromobile A310, numero di registrazione F-GYYY.


ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Nome dell’entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero di COA

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

Tipo di aeromobile

Numero di registrazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione

Stato in cui è registrato

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudan

L’intera flotta, tranne: IL-76

L’intera flotta, tranne: ST-EWX (cons. n. 1013409282)

Sudan

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

L’intera flotta, tranne: L-101

L’intera flotta, tranne: 9Q-CHC (cons. n. 193H-1206

Repubblica democratica del Congo (RDC)


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare unicamente l’aeromobile indicato per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.


21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/28


REGOLAMENTO (CE) N. 911/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate dal 1o al 10 giugno 2006 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o luglio 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno 2006, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Germania:

120 t originarie del Botswana,

450 t originarie del Namibia,

 

Regno Unito:

422 t originarie del Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di luglio 2006 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:

17 609 t,

Kenia:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

9 807 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/30


REGOLAMENTO (CE) N. 912/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 12 al 16 giugno 2006, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 12 al 16 giugno 2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.-16.6.2006

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

100

Raggiunto

Guiana

100

Raggiunto

India

0

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

Raggiunto

Kenya

99,6083

Raggiunto

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

93,6575

Raggiunto

Mozambico

100

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

0

Raggiunto

Swaziland

100

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

Raggiunto


Campagna 2006/2007

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.-16.6.2006

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.-16.6.2006

Limite

India

0

Raggiunto

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.-16.6.2006

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2006

in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, si applica alla produzione e alla vendita di energia elettrica in Finlandia, escluse le isole Åland

[notificata con il numero C(2006) 2337]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/422/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica di Finlandia il 20 febbraio 2006 per posta elettronica nonché le informazioni supplementari richieste dai servizi della Commissione per posta elettronica in data 10 marzo 2006 e trasmesse dalla Repubblica di Finlandia per posta elettronica il 23 marzo 2006,

viste le conclusioni dell’amministrazione nazionale indipendente, la Kilpailuvirasto (autorità finlandese per la concorrenza), secondo cui le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE sono soddisfatte,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che i contratti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L’accesso al mercato è ritenuto libero se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione comunitaria che dà accesso a un determinato settore, o parte di esso. Tale legislazione figura nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE, che per il settore dell’elettricità rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2). La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (3), che impone un grado di apertura del mercato anche maggiore.

(2)

A norma dell’articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE, il titolo III della direttiva che stabilisce norme applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi non si applica ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un’attività in merito alla quale l’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.

(3)

La richiesta presentata dalla Repubblica di Finlandia riguarda la produzione, compresa la cogenerazione, e la vendita (all’ingrosso e al minuto) di energia elettrica. Il mercato all’ingrosso finlandese è in larga misura integrato nel mercato nordico dell’energia (Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia). Esso consiste in un mercato bilaterale tra i produttori, da una parte, e i fornitori e le imprese industriali, dall’altra, con una borsa privata dell’energia per i paesi nordici, chiamata Nordpool, che dispone di un mercato a pronti e di un mercato a lungo termine. Vi è dunque una chiara tendenza verso la costituzione di un mercato all’ingrosso regionale, anche se a volte alcune strozzature nel trasporto dell’elettricità dividono tale mercato in zone tariffarie geograficamente distinte, una delle quali è la Finlandia. Secondo le autorità finlandesi e Nordpool Finland, la Finlandia ha costituito una zona tariffaria distinta durante il 9,3 % del tempo nel 2005 (4). Anche per quanto riguarda la produzione si rileva una chiara tendenza verso un mercato regionale, sebbene le strozzature nel trasporto ed i limiti alla capacità (5) dei collegamenti tra le reti finlandesi e quelle di altre zone della Comunità e della Russia possano avere l’effetto di restringere temporaneamente il mercato al territorio della Finlandia, escluse le isole Åland. Il mercato al minuto corrisponde al territorio della Finlandia, escluse le isole Åland, perché, come confermato dalle autorità finlandesi, i distributori d’elettricità degli altri paesi nordici non stabiliti in Finlandia non costituiscono ancora una vera alternativa per i consumatori e per i clienti piccoli o medi.

(4)

Tale valutazione, come qualsiasi altra che figura nella presente decisione, è fatta unicamente ai fini della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l’applicazione delle regole di concorrenza.

(5)

La Finlandia ha applicato non solo la direttiva 96/92/CE, ma anche la direttiva 2003/54/CE, optando per un frazionamento completo della proprietà delle reti di trasporto e per la separazione giuridica e funzionale delle reti di distribuzione, eccetto per le imprese più piccole. In conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato va pertanto considerato liberamente accessibile.

(6)

L’esposizione diretta alla concorrenza dev’essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante di per sé.

(7)

Nella comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo intitolata Relazione sullo stato di avanzamento della creazione del mercato interno del gas e dell’elettricità (6) (di seguito «la relazione del 2005»), la Commissione indica che «molti mercati nazionali sono caratterizzati da un elevato grado di concentrazione dell’industria che osta allo sviluppo di un’effettiva concorrenza» (7). In riferimento alla produzione di energia elettrica essa conclude pertanto che «un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali è rappresentato dalla quota di mercato totale dei tre principali produttori» (8). Secondo l’«allegato tecnico» (9), la quota di mercato aggregata dei tre maggiori operatori nella produzione totale del mercato nordico è pari al 40 % (10), che è un livello sufficientemente basso. Se calcolate con riferimento al territorio finlandese, le quote di mercato aggregate dei tre maggiori produttori sono, naturalmente, più elevate (11). Tuttavia, i periodi nei quali il mercato finlandese è isolato sono limitati (12). Pertanto, durante parte significativa dell’anno esiste una pressione concorrenziale derivante dalla possibilità di ottenere energia elettrica dall’esterno del territorio finlandese, tanto più che tra i paesi nordici non viene fatta pagare nessuna tassa di trasporto. Il carattere temporaneo delle congestioni fa sì che non si possa investire all’interno del territorio finlandese senza tener conto degli altri produttori nel mercato nordico. Alla luce di questi elementi si dovrebbe concludere che il mercato della produzione è direttamente esposto alla concorrenza, sia che si consideri il mercato nazionale finlandese sia che si consideri il nascente mercato regionale.

(8)

Il grado di concentrazione ed il livello di liquidità sono anch’essi buoni indicatori della concorrenza esistente sul mercato all’ingrosso dell’elettricità. Nel 2004 la quota di mercato di Nordpool Spot AS — la borsa dell’energia dei paesi nordici descritta nel considerando 3 — è stata pari al 42 % delle forniture fisiche nei paesi nordici (13). Per un mercato regionale questo livello è soddisfacente. Inoltre, le condizioni di concorrenza nel commercio all’ingrosso dell’elettricità sono notevolmente influenzate dalle transazioni finanziarie legate all’elettricità nella zona geografica del mercato, che, in termini di volumi negoziati attraverso Nordpool, rappresentavano 1,5 volte la quantità consumata nei paesi nordici (14) [oltre quattro volte tale quantità se si tiene conto di altre transazioni, come le operazioni fuori borsa e le vendite dirette (15)]. Come concluso nell’allegato tecnico (16), questo livello di liquidità dovrebbe essere considerato soddisfacente, cioè come un indicatore del fatto che il mercato regionale de quo funziona bene ed è concorrenziale. Come già detto, la situazione concorrenziale dovrebbe essere esaminata anche con riferimento al solo territorio finlandese. In primo luogo si dovrebbe sottolineare ancora una volta che le suddette strozzature non sono costanti, ma soltanto temporanee. Vi è pertanto una pressione concorrenziale permanente derivante dalla possibilità di ottenere energia elettrica dall’esterno del territorio finlandese, tanto più che tra i paesi nordici non viene fatta pagare nessuna tassa di trasporto. Inoltre, i prezzi per la vendita all’ingrosso di elettricità in Finlandia sono fissati da Nordpool. Alla luce di questi elementi si dovrebbe concludere che il mercato all’ingrosso è direttamente esposto alla concorrenza, sia che si consideri il mercato nazionale finlandese sia che si consideri il nascente mercato regionale.

(9)

Tenendo conto delle dimensioni del paese, è abbastanza alto sia il numero di operatori economici presenti sul mercato al minuto (oltre 60, molti dei quali offrono i loro servizi su tutto il territorio nazionale) sia il numero di società con una quota di mercato superiore al 5 %. Secondo le ultime informazioni disponibili, la quota di mercato aggregata delle tre società più grandi in termini di fornitura tanto alle piccole e medie imprese quanto ai piccolissimi clienti commerciali ed alle famiglie si aggira intorno al 35-40 %, un livello soddisfacentemente basso (17). Alla luce di questi elementi si dovrebbe concludere che il mercato è direttamente esposto alla concorrenza.

(10)

Anche il meccanismo dei mercati di compensazione va considerato come un indicatore, non solo con riferimento alla produzione ma anche per i mercati all’ingrosso e al minuto. Gli operatori del mercato che non riescono facilmente ad adattare la produzione alle caratteristiche dei loro clienti rischiano infatti di essere penalizzati dalla differenza tra il prezzo al quale il GRT (gestore della rete di trasmissione) vende l’energia di compensazione e il prezzo al quale acquista la produzione eccedente. I prezzi possono essere direttamente imposti al GRT dall’autorità di regolamentazione oppure fissati mediante un meccanismo basato sul mercato, in cui il prezzo è determinato dalle offerte di altri produttori che intendono regolare la loro produzione al rialzo o al ribasso. I piccoli operatori incontrano particolari difficoltà in caso di rischio che il divario tra il prezzo di acquisto dal GRT e il prezzo di vendita sia significativo. Ciò accade in diversi Stati membri e probabilmente pregiudica lo sviluppo della concorrenza. Un divario notevole può essere indicativo di un insufficiente livello di concorrenza nel mercato di compensazione dominato solo da uno o due produttori principali. Tali difficoltà sono aggravate se gli utenti della rete non sono in grado di adeguare le loro posizioni in tempo quasi reale (18). Nella zona dei paesi nordici esiste un mercato di compensazione integrato per la fornitura di energia di compensazione e le caratteristiche principali di questo mercato (prezzi basati sul mercato, chiusure ogni ora e divario ridotto) sono tali che è opportuno considerarlo un indicatore di esposizione diretta alla concorrenza.

(11)

Date le caratteristiche del prodotto interessato (l’elettricità) e la scarsità o l’indisponibilità di adeguati prodotti o servizi sostitutivi, la concorrenza in termini di prezzi e la formazione dei prezzi assumono maggiore importanza nella valutazione del grado di concorrenza dei mercati dell’elettricità. Il numero dei clienti che cambiano fornitore costituisce un indicatore di una reale concorrenza sui prezzi e quindi, indirettamente, «un indicatore naturale dell’efficacia della concorrenza. Se tale numero è basso, è probabile che ci si trovi di fronte ad un problema di funzionamento del mercato, anche se non vanno ignorati i vantaggi che comporta la possibilità di rinegoziare con il fornitore storico» (19). Inoltre, l’esistenza di prezzi regolamentati per gli utenti finali è indubbiamente un fattore determinante del comportamento della clientela. Sebbene il mantenimento di controlli possa essere giustificato in un periodo di transizione, tale scelta comporterà sempre più distorsioni con lo svilupparsi del bisogno d’investimenti (20).

(12)

In Finlandia la percentuale dei cambi di fornitore delle tre categorie di utenti — i grandi e grandissimi utenti industriali, le piccole e medie imprese industriali e commerciali nonché le piccolissime imprese e l’utenza domestica — supera il 75 % nelle prime due categorie ed il 30 % nell’ultima (21) e non esiste controllo dei prezzi per i consumatori finali (22): in altri termini i prezzi sono stabiliti dagli stessi operatori economici e non devono essere approvati da nessuna autorità prima di poter essere applicati. La situazione della Finlandia è pertanto soddisfacente per quanto riguarda i cambi di fornitore e il controllo dei prezzi per gli utenti finali e va considerata un indicatore dell’esposizione diretta alla concorrenza.

(13)

Alla luce dei suddetti indicatori e data la situazione generale del settore in Finlandia (in particolare la misura in cui le reti sono state dissociate dalla produzione/fornitura e l’efficace regolamentazione dell’accesso alla rete) quale risulta tanto dalle informazioni presentate dalla Repubblica di Finlandia quanto dalla relazione del 2005 e dal relativo allegato tecnico, la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza prevista dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE va considerata rispettata in riferimento alla produzione e alla vendita di energia elettrica in Finlandia, escluse le isole Åland. Come indicato nel considerando 5, l’ulteriore condizione del libero accesso al mercato è da ritenersi soddisfatta. Pertanto, la direttiva 2004/17/CE non si applica quando enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire la produzione o la vendita di energia elettrica in dette zone geografiche, né quando vi organizzano concorsi per l’esercizio di tale attività.

(14)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del febbraio 2006 quale risulta tanto dalle informazioni presentate dalla Repubblica di Finlandia quanto dalla relazione del 2005 e dal relativo allegato tecnico. Essa può essere rivista qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire la produzione o la vendita di energia elettrica in Finlandia, escluse le isole Åland.

Articolo 2

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del febbraio 2006 quale risulta tanto dalle informazioni presentate dalla Repubblica di Finlandia quanto dalla relazione del 2005 e dal relativo allegato tecnico. Essa può essere rivista qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

(2)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).

(4)  Tale dato è coerente con i risultati della relazione preliminare dell’indagine di settore sulla concorrenza nei mercati del gas e dell’elettricità (di seguito «la relazione preliminare»), allegato B, pag. 197, secondo cui la frequenza di congestione del collegamento Svezia-Finlandia è stata dell’8 % nei primi otto mesi del 2005.

(5)  Dell’ordine di circa il 28 % della domanda di punta.

(6)  COM(2005) 568 def.

(7)  Relazione del 2005, pag. 2.

(8)  Relazione del 2005, pag. 7.

(9)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato tecnico alla relazione del 2005, SEC(2005) 1448.

(10)  Pag. 44, tabella 4.1.

(11)  Secondo la relazione preliminare, allegato C, pag. 201, la quota aggregata era pari al 73,6 % nel 2004.

(12)  Il 9,3 % del tempo nel 2005 (cfr. considerando 3).

(13)  Allegato tecnico, pag. 124.

(14)  Relazione preliminare, pag. 112.

(15)  Cfr. le informazioni fornite dalle autorità finlandesi e l’allegato tecnico, pag. 44, tabella 4.1.

(16)  Allegato tecnico, pagg. 44 e 45.

(17)  Cfr. la richiesta finlandese e l’allegato tecnico, pag. 45.

(18)  Allegato tecnico, pagg. 67 e 68.

(19)  Relazione del 2005, pag. 9.

(20)  Allegato tecnico, pag. 17.

(21)  Relazione del 2005, pag. 10.

(22)  Allegato tecnico, pag. 124.


21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio originario della Romania

(2006/423/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

In data 17 maggio 2005 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di carburo di silicio originarie della Romania sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all’industria comunitaria.

(2)

La denuncia era stata presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell’industria chimica («CEFIC») per conto dei produttori comunitari la cui produzione complessiva costituiva una proporzione del 100 % della produzione comunitaria totale di carburo di silicio ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(3)

La denuncia conteneva prove prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

(4)

La Commissione, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) ha pertanto avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di carburo di silicio comunemente classificato con il codice NC 2849 20 00 e originario della Romania.

(5)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio di un’inchiesta i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni degli importatori o degli esportatori interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, gli utilizzatori, le organizzazioni dei consumatori e il denunziante, ovvero i produttori comunitari. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura; a tutte le parti sono stati inoltre inviati formulari.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6)

In data 1o marzo 2006 il CEFIC ha formalmente ritirato la denuncia.

(7)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

(8)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non è pervenuto alcun commento indicante che tale chiusura è contraria all’interesse della Comunità.

(9)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di carburo di silicio originario della Romania debba essere chiuso senza istituire misure antidumping,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio comunemente classificato con il codice NC 2849 20 00 e originario della Romania.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 159 del 30.6.2005, pag. 4.