ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 162

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
14 giugno 2006


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2006, recante modalità d’applicazione della decisione 2004/904/CE del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese nell’ambito delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati attuate negli Stati membri [notificata con il numero C(2006) 51/1]

1

 

*

Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2006, recante modalità d’applicazione della decisione 2004/904/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure di rettifica finanziaria nell’ambito delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati [notificata con il numero C(2006) 51/2]

11

 

*

Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2006, recante modalità d’applicazione della decisione 2004/904/CE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri e le norme di gestione amministrativa e finanziaria di progetti cofinanziati dal Fondo europeo per i rifugiati [notificata con il numero C(2006) 51/3]

20

 

*

Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2006, che istituisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica ( 1 )

78

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

14.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2006

recante modalità d’applicazione della decisione 2004/904/CE del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese nell’ambito delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati attuate negli Stati membri

[notificata con il numero C(2006) 51/1]

(I testi in lingua ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2006/399/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 11, paragrafo 3, della decisione 2004/904/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’efficacia del Fondo europeo per i rifugiati negli Stati membri, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, è opportuno adottare una serie di norme comuni relative all’ammissibilità delle spese a titolo del Fondo.

(2)

In conformità dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito partecipa all’adozione della decisione 2004/904/CE e di conseguenza alla presente decisione.

(3)

In conformità dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda partecipa all’adozione della decisione 2004/904/CE e di conseguenza alla presente decisione.

(4)

In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della decisione 2004/904/CE e non è vincolata dalle sue disposizioni né da quelle della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica al cofinanziamento delle azioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della decisione 2004/904/CE, la cui gestione compete agli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«Progetto»: l’insieme dei mezzi concretamente utilizzati dai beneficiari delle sovvenzioni per attuare in tutto o in parte un’operazione. Per ogni progetto occorre specificare chiaramente contenuti, durata, dotazione di bilancio, finalità, personale assegnato e denominazione dell’entità giuridica o del gruppo di entità giuridiche responsabili.

2)

«Beneficiario» delle sovvenzioni: l’entità giuridica (ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro, società di diritto pubblico o privato, organizzazioni internazionali) responsabile dell’esecuzione dei progetti.

Articolo 3

1.   L’ammissibilità delle spese sostenute per le azioni finanziate nel quadro dei programmi annuali di cui all’articolo 16 della decisione 2004/904/CE è determinata in base alle norme contenute nell’allegato della presente decisione.

2.   Gli Stati membri possono applicare, in materia di ammissibilità, disposizioni nazionali più rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione.

Articolo 4

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, 20 gennaio 2006.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 381 del 28.12.2004, pag. 52.


ALLEGATO

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE A TITOLO DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI (2005-2010)

1.   REGOLE GENERALI

Regola n. 1

I costi devono essere direttamente connessi agli obiettivi di cui all’articolo 1 della decisione 2004/904/CE del Consiglio.

Regola n. 2

I costi devono riferirsi ai progetti nei settori di cui agli articoli da 4 a 7 della decisione 2004/904/CE del Consiglio.

Regola n. 3

I costi devono riferirsi ai progetti attuati a beneficio dei gruppi destinatari di cui all’articolo 3 della decisione 2004/904/CE del Consiglio.

Regola n. 4

I costi devono essere funzionali alla realizzazione dei progetti inclusi nei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione.

Regola n. 5

I costi devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economia e di efficienza (ad esempio, i costi di personale connessi alla gestione e all’attuazione del progetto devono essere commisurati alle dimensioni dello stesso). Le spese sono considerate ammissibili integralmente o in parte, a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dal progetto cofinanziato.

Regola n. 6

Oltre ad essere stati effettivamente sostenuti e a corrispondere ai pagamenti effettuati dai beneficiari, i costi devono figurare nei libri contabili o nei documenti fiscali del beneficiario della sovvenzione e devono essere individuabili e controllabili.

Di norma, i pagamenti effettuati dai beneficiari devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili o giustificativi aventi forza probatoria equivalente.

1.

Le spese connesse ai progetti di cui agli articoli 5 e 6 della decisione 2004/904/CE del Consiglio devono essere state sostenute nel territorio dello Stato membro in questione. Le spese connesse ai progetti di cui all’articolo 7 della decisione 2004/904/CE del Consiglio possono essere state sostenute sia sul territorio dello Stato membro in questione sia nel paese o nella regione d’origine o di precedente residenza.

2.

I documenti giustificativi (fatture quietanzate, ricevute, altre prove di pagamento o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a ciascun progetto devono essere registrati, numerati e conservati dal beneficiario in un luogo specifico, di norma la sede centrale del beneficiario stesso, per cinque anni a decorrere dalla conclusione del progetto al fine di consentire eventuali verifiche. La Commissione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento, a sua richiesta, tutte le fatture o i documenti giustificativi relativi a spese connesse ai progetti. Ove il beneficiario non sia in grado di produrre dette fatture o documenti, la spesa in questione viene considerata non ammissibile al cofinanziamento.

I beneficiari mantengono un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto.

Regola n. 7

I progetti che beneficiano di un sostegno del Fondo sono cofinanziati da fonti pubbliche o private e non sono ammessi a finanziamenti da altre fonti a carico del bilancio comunitario. Le entrate del progetto sono costituite dai contributi finanziari concessi al progetto dal Fondo, da fonti pubbliche o private, compreso il contributo dei beneficiari stessi, nonché da eventuali entrate generate dal progetto.

Ai fini della presente regola, per «entrate» si intendono le entrate generate da un progetto durante il periodo del suo cofinanziamento da parte del Fondo attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, compresi gli interessi generati dal prefinanziamento dei fondi comunitari concessi al progetto.

I progetti sovvenzionati dal Fondo non devono perseguire scopi lucrativi. Se, alla fine del progetto, le fonti di introiti, tra cui le entrate, sono superiori all’importo delle spese, la partecipazione del Fondo europeo per i rifugiati al progetto viene ridotta di conseguenza.

Tutte le fonti di introiti del progetto devono essere registrate nei libri contabili o nei documenti fiscali del beneficiario e devono essere individuabili e controllabili.

2.   CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI (A LIVELLO DI PROGETTO)

2.1.   Costi diretti ammissibili

I costi diretti ammissibili del progetto sono quelli che, nel rispetto delle condizioni generali di ammissione a beneficiarne di cui alla parte I sopra, possono essere identificati come costi specifici direttamente connessi alla realizzazione del progetto e oggetto di imputazione diretta. Sono ammissibili i costi diretti di seguito riportati.

Regola n. 8

costi di personale

Sono ammissibili i costi per il personale assegnato al progetto — vale a dire le retribuzioni effettive, i contributi previdenziali e gli altri oneri aggiuntivi — purché non siano superiori a quelli normalmente sostenuti dal beneficiario e a quelli più bassi nel mercato di riferimento. Tuttavia, le imposte, le tasse o gli oneri di altro tipo (in particolare le imposte dirette e i contributi previdenziali su salari e stipendi) che derivano dal cofinanziamento da parte del Fondo europeo per i rifugiati, non costituiscono una spesa ammissibile se non sono effettivamente e definitivamente pagati dal beneficiario delle sovvenzioni.

I costi connessi alla retribuzione di dipendenti pubblici sono ammissibili al cofinanziamento soltanto nel caso di attività che non fanno parte della normale routine degli stessi e per compiti specificamente connessi all’attuazione del progetto, come indicato qui di seguito:

a)

personale della pubblica amministrazione o altri dipendenti pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell’autorità competente e incaricati della realizzazione di un progetto;

b)

altro personale impiegato esclusivamente per la realizzazione di un progetto.

Regola n. 9

spese di viaggio e soggiorno

Sono ammissibili le spese di viaggio effettivamente sostenute.

I livelli di rimborso sono determinati in base alla tariffa più economica di trasporto pubblico; di norma il viaggio aereo deve essere riservato alle tratte superiori agli 800 km (andata e ritorno) oppure ai casi in cui la località di destinazione lo giustifichi. In caso di spostamento in autovettura privata, il rimborso viene solitamente accordato sulla base del costo dei trasporti pubblici oppure di un’indennità chilometrica, conformemente alle norme ufficiali pubblicate nello Stato membro in questione.

Le spese di soggiorno sono rimborsate sulla base delle spese effettivamente sostenute o sotto forma di diaria. Per quanto concerne le spese quotidiane di soggiorno, si applicano — ove esistenti — le diarie previste dall’organizzazione in oggetto, entro massimali stabiliti dallo Stato membro conformemente alle normative e alle consuetudini nazionali. Di norma le diarie coprono le spese di trasporto locale (tra cui il taxi), il vitto, l’alloggio, le telefonate urbane e le spese minute.

Regola n. 10

acquisto di terreni

Fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose, le spese per l’acquisto di terreni non edificati sono ammissibili al cofinanziamento se vengono soddisfatte le tre condizioni indicate qui di seguito:

a)

sussiste un nesso diretto fra l’acquisto dei terreni e le finalità del progetto cofinanziato;

b)

la spesa per l’acquisto di terreni non supera il 10 % della spesa ammissibile totale del progetto, a meno che nella decisione di cofinanziamento approvata dalla Commissione sia stata fissata una percentuale superiore;

c)

un certificato rilasciato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato attesta che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

Regola n. 11

Acquisto, costruzione, ristrutturazione o affitto di beni immobili

Fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose, la spesa per l’acquisto di beni immobili (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) o per la costruzione o la ristrutturazione di beni immobili è ammissibile al cofinanziamento ove sussista un chiaro nesso fra l’acquisto e le finalità del progetto in questione e vengano soddisfatte le condizioni indicate qui di seguito:

a)

un certificato rilasciato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato attesta che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, che l’immobile è conforme alla normativa nazionale, oppure specifica i punti non conformi quando l’azione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;

b)

l’immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe origine a un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento da parte del Fondo europeo per i rifugiati;

c)

l’immobile è destinato all’uso dichiarato nel progetto per un minimo di cinque anni dalla data di conclusione del progetto, a meno che la Commissione non abbia concesso una deroga specifica;

d)

l’immobile è utilizzato esclusivamente per la realizzazione del progetto.

In caso di ristrutturazione si applicano unicamente le condizioni di cui alle lettere c) e d).

Fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose, la spesa per l’affitto di beni immobili è ammissibile al cofinanziamento ove sussista un chiaro nesso fra l’acquisto e le finalità del progetto in questione e vengano soddisfatte le condizioni indicate qui di seguito:

a)

l’acquisto dell’immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe origine a un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell’affitto da parte del Fondo europeo per i rifugiati;

b)

l’immobile è utilizzato esclusivamente per la realizzazione del progetto.

Che si tratti dell’acquisto, della costruzione, della ristrutturazione o dell’affitto di un immobile, le caratteristiche tecniche di quest’ultimo devono essere adeguate alle esigenze del progetto ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

L’affitto di uffici per le attività ordinarie del beneficiario deve essere classificato come un costo indiretto (cfr. regola n. 22).

Regola n. 12

Acquisto di attrezzature

Per beni quali computer, mobili e autovetture è di norma preferibile la locazione finanziaria («leasing») (regola n. 13).

Ove il leasing o l’affitto non siano praticabili per la breve durata del progetto o la rapida obsolescenza del bene in questione sono ammissibili i costi di acquisto di materiale nuovo.

Le caratteristiche tecniche del materiale acquistato sono adeguate alle esigenze del progetto e sono conformi alle norme e agli standard applicabili.

I costi per l’acquisto di attrezzature sono ammissibili purché corrispondano a quelli normali di mercato e purché il valore dei beni acquistati sia ammortizzato conformemente alla normativa fiscale e contabile applicabile al beneficiario. Viene considerata soltanto la quota di ammortamento del bene relativa alla durata del progetto.

Fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose, la spesa sostenuta per l’acquisto di materiale usato è ammissibile al cofinanziamento se vengono soddisfatte le due condizioni indicate qui di seguito:

a)

il venditore rilascia una dichiarazione che attesta l’origine esatta del materiale e conferma che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

b)

il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo.

Regola n. 13

Locazione finanziaria («Leasing»)

Fatto salvo quanto disposto ai punti A e B, la spesa sostenuta in relazione a operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento.

A.   AIUTO ATTRAVERSO IL LOCATORE

A.1.   Il locatore è il beneficiario indiretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l’importo dei canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

A.2.   I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell’aiuto comunitario devono comportare un’opzione di riscatto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

A.3.   In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa autorizzazione delle autorità nazionali competenti, il locatore si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo europeo per i rifugiati) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.

A.4.   L’esborso per l’acquisto del bene da parte del locatore, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L’importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.

A.5.   Le spese non indicate al punto A.4 connesse al contratto di locazione finanziaria (in particolare: tasse, margine del locatore, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi) non sono ammissibili al cofinanziamento.

A.6.   L’aiuto comunitario versato al concedente deve essere impiegato interamente a vantaggio dell’utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni nel periodo contrattuale.

A.7.   Il locatore deve dimostrare che il beneficio dell’aiuto comunitario verrà trasferito interamente all’utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.

A.8.   I costi indicati al punto A.5, il godimento di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto devono equivalere a quanto applicabile in assenza di interventi finanziari della Comunità.

B.   AIUTO ALL’UTILIZZATORE

B.1.   L’utilizzatore è il destinatario diretto del cofinanziamento comunitario.

B.2.   I canoni pagati dall’utilizzatore al locatore, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.

B.3.   Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono un’opzione di riscatto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l’importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene stesso. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.

B.4.   L’aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto B.3 è versato all’utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale del progetto a titolo dell’intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni dovuti e pagati dall’utilizzatore entro la data di chiusura del progetto a titolo del cofinanziamento comunitario.

B.5.   Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un’opzione di riscatto e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata del progetto ammissibile. L’utilizzatore deve tuttavia essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l’uso del bene. Qualora dovesse risultare che i costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un metodo alternativo (ad esempio il noleggio del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

Regola n. 14

Acquisto di beni di consumo e forniture

Sono ammissibili i costi dei materiali consumabili e delle forniture purché siano identificabili e direttamente impiegati per il progetto. Essi comprendono materiali o assistenza forniti alle persone facenti parte dei gruppi destinatari di cui all’articolo 3 della decisione 2004/904/EC del Consiglio, ad esempio derrate alimentari, abbigliamento, assistenza medica e materiali per la ricostruzione degli alloggi. Tra le forniture rientrano le derrate alimentari per le persone facenti parti dei gruppi destinatari di cui all’articolo 3 della decisione suindicata.

Tuttavia, i costi relativi alle forniture per ufficio e cancelleria (penne, carta, cartelle, cartucce d’inchiostro, dischetti), la corrente elettrica per gli uffici, i servizi telefonici e postali, il tempo di collegamento a Internet, il software, ecc. vanno considerati come costi indiretti qualora siano destinati al gruppo incaricato dell'esecuzione del progetto (cfr. regola n. 22).

Regola n. 15

Spese di subappalto

Di norma i beneficiari devono essere in grado di svolgere il lavoro autonomamente. Il subappalto costituisce una deroga a questa regola e deve limitarsi a casi specifici.

Il subappalto può coprire solo l’esecuzione di una parte limitata del progetto. In linea di massima gli elementi principali del progetto non possono quindi essere subappaltati.

Per tutti i contratti di subappalto, i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di gestione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Se del caso, il subappalto di parti del progetto viene intrapreso dai beneficiari del progetto conformemente alle norme vigenti sugli appalti pubblici.

I beneficiari aggiudicano il contratto all’offerta più economica, ossia a quella che presenta il miglior rapporto qualità-prezzo, conformemente ai principi della trasparenza e della parità di trattamento dei contraenti potenziali, evitando conflitti d’interesse.

Fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose, non sono ammissibili al cofinanziamento da parte del Fondo europeo per i rifugiati le spese relative ai contratti di subappalto che:

a)

contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione del progetto senza alcun valore aggiunto proporzionato;

b)

sono stipulati con intermediari o consulenti pagati in percentuale del costo totale del progetto, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all’effettivo valore dell’opera o dei servizi prestati.

Regola n. 16

Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento comunitario

Sono ammissibili al cofinanziamento i costi connessi alla pubblicità (divulgazione delle informazioni, valutazione specifica del progetto, traduzione e riproduzione) da dare al progetto e al cofinanziamento comunitario.

Regola n. 17

Oneri relativi ai conti bancari

Ove il cofinanziamento da parte del Fondo europeo per i rifugiati richieda l’apertura di uno o più conti bancari distinti per l’esecuzione di ciascun progetto, le spese di apertura e di gestione dei suddetti conti sono ammissibili.

Regola n. 18

Spese di consulenza

I costi relativi alle parcelle per consulenze legali, alle parcelle notarili, alle spese per consulenze tecniche o finanziarie o per valutazioni indipendenti, nonché le spese per contabilità o revisione contabile sono ammissibili quando sono direttamente legate al progetto e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero se sono connesse a requisiti imposti dall’autorità responsabile.

Regola n. 19

Spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari

Tali spese sono ammissibili quando le garanzie sono richieste dalla normativa nazionale o comunitaria ovvero dalla decisione della Commissione che autorizza il cofinanziamento.

Regola n. 20

IVA e altre imposte e tasse

L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell’ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati membri. L’IVA che può in qualche modo essere recuperata non costituisce una spesa ammissibile anche se non viene effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario dell’aiuto.

Ove il beneficiario finale o il singolo destinatario siano assoggettati a un regime forfettario ai sensi del capo XIV della sesta direttiva del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (direttiva 77/388/CEE del Consiglio), l’IVA versata è considerata recuperabile ai fini della lettera a).

Regola n. 21

Spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche in relazione all’esecuzione di progetti

La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuori dell’assistenza tecnica se si riferisce all’esecuzione di un progetto, purché non rientri nelle competenze istituzionali della pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:

a)

costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell’esecuzione di un’azione. Tali costi devono essere fatturati a un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti aventi forza probatoria equivalente che permettono di identificare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in questione in relazione a tale progetto;

b)

costi relativi all’esecuzione di un progetto, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegua un progetto senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società. Tali costi devono riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per il progetto cofinanziato ed essere certificati in base a documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti dal servizio pubblico in riferimento al progetto stesso.

2.2.   Costi indiretti ammissibili

Regola n. 22

Costi indiretti

Se inclusa nel bilancio di previsione del progetto, è ammissibile come costo indiretto una percentuale fissa di spese generali in misura non superiore al 7 % del totale dei costi diretti ammissibili. I costi indiretti sono ammissibili se non comprendono quelli imputati ad altre voci del bilancio del progetto, se non possono essere imputati come costi diretti e se non sono finanziati da altre fonti. Non sono invece ammissibili se la convenzione di sovvenzione o lo strumento giuridico equivalente concluso con il beneficiario riguarda il finanziamento di un progetto condotto da un ente che già riceve una sovvenzione di funzionamento dalla Commissione e/o da un’autorità nazionale.

3.   SPESE NON AMMISSIBILI

Regola n. 23

Costi non ammissibili

1)

Non sono ammissibili i seguenti costi: remunerazione del capitale, debiti ed oneri relativi, interessi debitori, spese e perdite di cambio, copertura di perdite o possibili passività future, interessi maturati, IVA (salvo che sia soggetta alle condizioni di cui alla regola n. 20), crediti dubbi, penali, spese per controversie e spese eccessive o sconsiderate.

2)

Le spese di intrattenimento a beneficio esclusivo del personale assegnato al progetto non sono ammissibili. Sono ammessi i costi per la partecipazione ad eventi sociali giustificati dal progetto, come la fine del progetto oppure le riunioni del gruppo direttivo del progetto, purché in misura ragionevole.

3)

I costi dichiarati dal beneficiario relativi a un altro progetto o programma di lavoro che riceve una sovvenzione comunitaria non sono ammissibili.

Regola n. 24

Contributi in natura

Di norma gli apporti in natura non costituiscono costi rimborsabili.

Nel caso di un cofinanziamento in natura, gli apporti così valutati sono registrati con lo stesso importo nei costi del progetto, come costi non rimborsabili, e nelle entrate dell’azione.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, il cofinanziamento del progetto può essere costituito in parte da contributi in natura da terzi. Tali contributi non possono superare il 30 % dei costi ammissibili del progetto (il 20 % per gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione).

In particolare, si applicano le seguenti regole:

i contributi in natura consistono unicamente nella fornitura di attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite; il costo di terreni o immobili non può in alcun caso essere considerato come un contributo in natura,

il valore di contributi in natura può essere valutato e controllato in modo indipendente e non può superare i costi effettivamente sostenuti e debitamente giustificati dai documenti contabili dei terzi che hanno fornito i contributi al beneficiario a titolo gratuito ma che sostengono i costi attinenti e non possono superare i costi generalmente accettati sul mercato in questione per il tipo di contributo in causa quando non vengono sostenuti costi; in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attività eseguita.

4.   CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO A TITOLO DI «ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA»

Sono ammissibili al finanziamento a titolo dell’assistenza tecnica prevista all’articolo 18 della decisione 2004/904/CE del Consiglio i seguenti costi:

a)

costi connessi alla preparazione, selezione, valutazione e seguito delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati. Rientrano tra questi costi in particolare studi, seminari, azioni di informazione, valutazione nonché acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione;

b)

spese relative alla revisione contabile e ai controlli in loco dei progetti;

c)

costi connessi alla visibilità del cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati;

d)

spese per riunioni dei comitati relative all’attuazione dei programmi annuali e pluriennali. Tali spese possono comprendere anche le spese per esperti e altri partecipanti a tali comitati, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza indispensabile ai fini dell’efficace attuazione del cofinanziamento da parte del Fondo.

Le spese connesse alle retribuzioni, compresi i contributi previdenziali, sono ammissibili solo nei seguenti casi:

personale di ruolo distaccato temporaneamente con decisione formale dell’autorità responsabile per l’espletamento dei compiti elencati alle lettere a) e b),

agenti temporanei o personale del settore privato impiegati esclusivamente per l’espletamento dei compiti di cui alle lettere a) e b).

Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l’ammissibilità della spesa fissato nella decisione di cofinanziamento approvata dalla Commissione.

Le spese per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri dipendenti pubblici che eseguono tali azioni non è ammissibile se le azioni rientrano nelle competenze istituzionali della pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità.


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/92/CE (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19).


14.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2006

recante modalità d’applicazione della decisione 2004/904/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure di rettifica finanziaria nell’ambito delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati

[notificata con il numero C(2006) 51/2]

(I testi in lingua ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2006/400/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di consentire il recupero, a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE, degli importi indebitamente versati, è necessario che gli Stati membri segnalino alla Commissione i casi di irregolarità individuati e forniscano informazioni sullo svolgimento delle procedure amministrative o giudiziarie.

(2)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE, gli Stati membri procedono alle necessarie rettifiche finanziarie connesse con irregolarità sporadiche o sistemiche che comportano la soppressione totale o parziale del contributo comunitario. Al fine di garantire un’applicazione uniforme di tale disposizione in tutta la Comunità, occorre definire le norme per la determinazione delle rettifiche da effettuare e disporre che la Commissione ne sia informata.

(3)

Se uno Stato membro non adempie agli obblighi che gli incombono in forza dell’articolo 25 della decisione 2004/904/CE, la Commissione stessa può effettuare rettifiche finanziarie a norma dell’articolo 26 della decisione 2004/904/CE. Al fine di garantire un’applicazione trasparente di tale disposizione da parte della Commissione, occorre definire le norme per la determinazione delle rettifiche da effettuare da parte di quest’ultima e disporre che gli Stati membri possano presentare le loro osservazioni.

(4)

Queste norme devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (in appresso «modalità di esecuzione del regolamento finanziario»)

(5)

In conformità dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito partecipa all’adozione della decisione 2004/904/CE del Consiglio e di conseguenza alla presente decisione.

(6)

In conformità dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda partecipa all’adozione della decisione 2004/904/CE del Consiglio e di conseguenza alla presente decisione.

(7)

In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della decisione 2004/904/CE del Consiglio e non è vincolata dalle sue disposizioni né da quelle della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le indagini sulle irregolarità sistemiche condotte a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE, riguardano tutti i progetti che potrebbero esserne oggetto.

2.   Quando sopprimono in tutto o in parte il contributo comunitario, gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità, nonché della perdita finanziaria per il Fondo.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in allegato alla relazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE, l’elenco delle procedure di soppressione del contributo avviate nel corso dell’esercizio precedente.

Articolo 2

1.   Quando devono essere recuperati taluni importi a seguito della soppressione del contributo comunitario a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE, il servizio o l’organismo competente avvia la procedura di recupero e ne dà comunicazione all’autorità responsabile. Le informazioni sui recuperi sono comunicate alla Commissione e la contabilità viene tenuta conformemente all’articolo 3 della presente decisione.

2.   Nella relazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità da essi decise o proposte per il riutilizzo dei fondi soppressi.

Articolo 3

1.   Un organo funzionale dello Stato membro o un ente pubblico nazionale dallo stesso designato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE (di seguito l’«autorità responsabile») tiene una contabilità degli importi recuperabili sui pagamenti di contributi comunitari già effettuati e prove a che gli importi siano recuperati senza indugio. Dopo il recupero, l’autorità responsabile riduce la successiva dichiarazione di spesa indirizzata alla Commissione a concorrenza degli importi recuperati o, se detto importo è insufficiente, effettua un rimborso alla Comunità. Gli importi dovuti maturano interessi di mora, calcolati dalla data di scadenza, al tasso stabilito conformemente all’articolo 86 delle modalità di attuazione del regolamento finanziario.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, assieme alla relazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE, un elenco dei casi di irregolarità individuati, specificando gli importi recuperati o in attesa di recupero e, eventualmente, le procedure amministrative e giudiziarie avviate ai fini del recupero degli importi indebitamente pagati.

Articolo 4

1.   L’entità delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, lettera b), della decisione 2004/904/CE per irregolarità sporadiche o sistemiche è determinata, per quanto possibile e attuabile, sulla base dei singoli fascicoli e deve essere pari all’importo della spesa erroneamente imputata al Fondo tenuto conto del principio di proporzionalità.

2.   Qualora non sia possibile o attuabile quantificare con esattezza l’importo della spesa irregolare o qualora la soppressione totale della spesa in questione sia una misura sproporzionata, la Commissione stabilisce le rettifiche finanziarie su una delle seguenti basi:

a)

per estrapolazione, attraverso un campione rappresentativo di operazioni con caratteristiche omogenee,

oppure

b)

su base forfettaria, valutando in tale ipotesi l’importanza dell’infrazione alle norme, nonché l’entità e le conseguenze finanziarie dell’irregolarità riscontrata.

3.   Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE.

4.   Il termine entro il quale lo Stato membro interessato può rispondere alla richiesta di osservazioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2004/904/CE è fissato a due mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione può accordare un periodo più lungo.

5.   Se la Commissione propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame dei fascicoli pertinenti, che la portata reale dell’irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Lo Stato membro può, d’accordo con la Commissione, limitare detto esame ad una porzione o ad un campione adeguato dei fascicoli di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione di tale esame è limitato a due mesi, decorrenti dalla fine del periodo di due mesi di cui al paragrafo 4. La Commissione tiene conto delle eventuali prove fornite dallo Stato membro entro i termini stabiliti.

6.   Nei casi in cui la Commissione abbia sospeso i pagamenti a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE o se al termine del periodo stabilito al paragrafo 4 sussistono ancora le ragioni che hanno giustificato la sospensione, oppure se lo Stato membro interessato non ha comunicato alla Commissione le misure adottate per porre rimedio alle irregolarità, si applica l’articolo 26, paragrafo 3.

7.   Gli orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative che i servizi della Commissione devono applicare per determinare le rettifiche finanziarie sono specificati all’allegato della presente decisione.

Articolo 5

1.   Qualsiasi importo dovuto alla Commissione in forza dell’articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2004/904/CE è rimborsato entro il termine fissato nell’ordine di recupero emesso a norma dell’articolo 81 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario.

2.   Qualsiasi ritardo nel rimborso determina interessi di mora, con decorrenza dalla data di cui al paragrafo 1 e fino alla data dell’effettivo recupero. Il tasso d’interesse applicabile è quello stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione.

3.   Le rettifiche finanziarie a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE sono operate fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di procedere ai recuperi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE e all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, nonché fatte salve le disposizioni relative al recupero degli aiuti di Stato come previsto all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

Articolo 6

Gli Stati membri possono applicare per le rettifiche finanziarie norme nazionali più rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione.

Articolo 7

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, 20 gennaio 2006.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 381 del 28.12.2004, pag. 52.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).


ALLEGATO

ORIENTAMENTI RELATIVI AI PRINCIPI, AI CRITERI E ALLE PERCENTUALI INDICATIVE CHE I SERVIZI DELLA COMMISSIONE DEVONO APPLICARE PER DETERMINARE LE RETTIFICHE FINANZIARIE A NORMA DEGLI ARTICOLI 25 E 26 DELLA DECISIONE 2004/904/CE DEL CONSIGLIO

1.   PRINCIPI GENERALI

Lo scopo delle rettifiche finanziarie è di ripristinare una situazione in cui la totalità delle spese dichiarate ai fini del cofinanziamento da parte del Fondo sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria applicabile. A tal fine è utile enunciare una serie di principi basilari che i servizi della Commissione devono applicare nel determinare le rettifiche finanziarie.

a)

La definizione di irregolarità figura all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2988/95 (1). Le irregolarità possono essere sporadiche o sistemiche.

b)

Un’irregolarità sistemica è un errore ricorrente imputabile a gravi lacune nei sistemi di gestione e di controllo destinati a garantire una contabilità corretta e il rispetto della normativa.

Se la normativa applicabile viene rispettata e se vengono adottate tutte le misure necessarie per prevenire, individuare e rettificare le frodi e le irregolarità, non è necessario imporre rettifiche finanziarie.

Se la normativa applicabile viene rispettata, ma i sistemi di gestione e di controllo necessitano di miglioramenti, occorre formulare opportune raccomandazioni allo Stato membro, ma non è necessario prevedere rettifiche finanziarie.

Se vengono riscontrati unicamente errori per importi inferiori a 4 000 euro, lo Stato membro dovrà essere esortato a correggere gli errori ma non sarà necessario ricorrere all’apertura della procedura sulle rettifiche finanziarie di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE del Consiglio.

Se esistono gravi lacune nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero determinare irregolarità sistemiche, in particolare il mancato rispetto della normativa applicabile, è opportuno applicare sempre le rettifiche finanziarie.

c)

L’entità delle rettifiche finanziarie è determinata, per quanto possibile e attuabile, sulla base dei singoli fascicoli e deve essere pari all’importo della spesa erroneamente imputata al Fondo nei casi considerati. Tuttavia, non sempre è possibile o attuabile applicare rettifiche quantificate sui singoli progetti in questione, oppure la soppressione totale della spesa in questione potrebbe costituire una misura sproporzionata. In questi casi la Commissione deve stabilire le rettifiche per estrapolazione o su base forfettaria.

d)

Laddove risulti evidente che singole irregolarità quantificabili della medesima natura si sono verificate per un numero elevato di altre operazioni o si ripetono per la medesima misura o programma, e che determinare la spesa irregolare per ogni singolo progetto comporterebbe un costo sproporzionato, la rettifica finanziaria può avvenire per estrapolazione.

Si può ricorrere all’estrapolazione solo quando è possibile identificare una popolazione omogenea o un insieme di progetti aventi caratteristiche analoghe ed è inoltre possibile dimostrare l’impatto delle medesime carenze. In tal caso, occorre effettuare un’analisi approfondita di un campione rappresentativo dei singoli fascicoli, selezionato a caso, e quindi procedere a un’estrapolazione dei risultati di tale analisi per tutti i fascicoli che compongono la popolazione, secondo le norme di revisione contabile generalmente accettate.

e)

Nel caso di infrazioni individuali o irregolarità sistemiche le cui conseguenze finanziarie non sono precisamente quantificabili perché dipendono da troppe variabili o comportano effetti diffusi come quelli dovuti alla mancata effettuazione dei controlli intesi a prevenire o individuare le irregolarità o al mancato rispetto dei requisiti per la concessione degli aiuti oppure di una determinata norma comunitaria, ma laddove risulterebbe sproporzionato rifiutare la totalità del contributo, è opportuno applicare rettifiche forfettarie.

Le rettifiche forfettarie sono stabilite in funzione della gravità della carenza del sistema di gestione e di controllo o dell’infrazione individuale e delle conseguenze finanziarie dell’irregolarità. Al punto 2.2 figura un elenco degli elementi che la Commissione considera essenziali o ausiliari per la valutazione della gravità delle carenze, mentre il punto 2.3 contiene uno schema indicativo delle percentuali delle rettifiche forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono applicate a tutte le spese della misura o delle misure di cui trattasi, salvo che le carenze siano limitate a determinate categorie di spesa (singoli progetti o tipo di progetti), nel qual caso sono applicate unicamente alle summenzionate categorie di spesa. Di norma la stessa spesa non deve essere oggetto di più di una rettifica.

f)

Nei settori in cui vi è un certo margine di discrezionalità nel valutare la gravità dell’infrazione, ad esempio se non si è tenuto conto delle condizioni ambientali, le rettifiche si effettuano solo se si riscontra un’inosservanza sostanziale della normativa ed una correlazione ben precisa con l’azione cofinanziata.

g)

A prescindere dal tipo di rettifiche proposte dalla Commissione, allo Stato membro deve essere sempre concessa la possibilità di dimostrare che il danno o il rischio effettivo per il Fondo e l’entità o la gravità dell’irregolarità sono inferiori alla valutazione fatta dai servizi della Commissione. La procedura e i termini per reagire alle proposte di rettifiche finanziarie figurano all’articolo 13, paragrafi da 4 a 6, della presente decisione.

h)

A differenza delle rettifiche applicate dallo Stato membro a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE, le rettifiche finanziarie stabilite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della citata decisione comportano sempre una riduzione netta del finanziamento comunitario destinato al programma in questione.

i)

Se le irregolarità sono individuate dal sistema di revisione contabile dello Stato membro - Corte dei conti, revisione contabile interna o esterna - e se lo Stato membro ha adottato, entro un termine ragionevole, appropriate misure a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE, la Commissione non può imporre rettifiche finanziarie a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE e lo Stato membro ha la facoltà di riutilizzare i fondi. In altri casi, la Commissione può decidere rettifiche sulla base dei risultati dei controlli effettuati da organismi di revisione contabile nazionali, come avviene quando un organismo di revisione contabile dell’UE accerta delle irregolarità. Se la Commissione fonda la sua posizione su fatti accertati e debitamente documentati da altri organismi di revisione contabile UE, essa formulerà le sue conclusioni in relazione alle conseguenze finanziarie previo esame di tutte le eventuali risposte fornite dallo Stato membro.

2.   CRITERI E PERCENTUALI DELLE RETTIFICHE FORFETTARIE

2.1.   Criteri

Come osservato al precedente punto 1c), le rettifiche forfettarie possono essere prese in considerazione se le informazioni ottenute con l’indagine non consentono di valutare precisamente l’impatto finanziario di un singolo caso o di più casi d’irregolarità mediante modalità statistiche o facendo riferimento ad altri dati verificabili, ma consentono di giungere alla conclusione che lo Stato membro non ha proceduto alle adeguate verifiche sull’ammissibilità delle domande che hanno dato luogo ai pagamenti.

Le rettifiche forfettarie vanno prese in considerazione quando la Commissione constata che un controllo esplicitamente prescritto da un regolamento o implicitamente previsto per rispettare una disposizione esplicita, e la cui mancanza potrebbe condurre ad irregolarità sistemiche, non è stato effettuato in modo appropriato (ad esempio, la limitazione dell’aiuto ad un determinato tipo di progetti). Tali rettifiche devono altresì essere prese in considerazione quando la Commissione constata carenze gravi nei sistemi di gestione e di controllo che comportano infrazioni su vasta scala delle norme applicabili oppure quando individua singole infrazioni. Inoltre, le rettifiche forfettarie possono risultare opportune quando i servizi di controllo degli Stati membri individuano le irregolarità ma lo Stato membro non adotta appropriate misure entro un periodo di tempo ragionevole.

All’atto di decidere se applicare una rettifica finanziaria e, se del caso, la percentuale da applicare, il criterio generale deve essere quello di valutare l’entità del rischio di perdite al quale sono esposte le casse comunitarie in seguito alle carenze dei controlli. La rettifica deve quindi essere calcolata conformemente al principio della proporzionalità. Occorre tener conto dei seguenti elementi specifici:

1)

se l’irregolarità riguarda un caso singolo, più casi o tutti i casi;

2)

se le carenze riguardano l’efficacia globale del sistema di gestione e di controllo, l’efficacia di un elemento specifico del sistema, ad esempio l’espletamento di particolari funzioni necessarie per garantire la legalità, la regolarità e l’ammissibilità della spesa dichiarata ai fini del cofinanziamento da parte del Fondo in base alla normativa nazionale e comunitaria applicabile (cfr. punto 2.2 seguente);

3)

l’entità delle carenze nell’ambito dei previsti controlli amministrativi, materiali o di altro tipo;

4)

la misura in cui le operazioni si prestano a frodi, con particolare riguardo all’incentivo economico.

2.2.   Classificazione degli elementi dei sistemi di gestione e di controllo ai fini dell’applicazione delle rettifiche finanziarie forfettarie per carenze sistemiche o singole infrazioni

I sistemi di gestione e di controllo del Fondo comprendono vari elementi o funzioni di maggiore o minore importanza per garantire la legalità, regolarità e ammissibilità della spesa dichiarata ai fini del cofinanziamento. Per determinare le rettifiche forfettarie connesse a carenze di detti sistemi o ad infrazioni specifiche, è opportuno classificare le funzioni dei sistemi di gestione e di controllo in elementi essenziali e ausiliari.

Gli elementi essenziali sono quegli elementi che risultano di fondamentale importanza per garantire la legalità, la regolarità e la sostanza stessa dei progetti sovvenzionati dal Fondo, mentre gli elementi ausiliari sono quegli elementi che contribuiscono a migliorare la qualità dei sistemi di gestione e di controllo e che consentono loro di funzionare in modo efficace per l’espletamento delle funzioni basilari.

L’elenco di seguito riportato contiene la maggior parte degli elementi che fanno parte di un sano sistema di gestione e di controllo e di un corretto sistema di revisione dei conti. La gravità delle carenze dei sistemi e delle infrazioni individuali varia sensibilmente, per cui ogni caso sarà valutato dalla Commissione con riferimento, in particolare, al successivo punto 2.4.

2.2.1.   Elementi essenziali per garantire l’ammissibilità al cofinanziamento

1)

Definizione e applicazione di procedure per l’istruttoria delle domande di contributo, la valutazione delle domande, la selezione dei progetti ai fini del finanziamento e la selezione dei contraenti/fornitori, l’adeguata pubblicazione dei bandi di gara, conformemente alle procedure vigenti del programma:

a)

rispetto, ove del caso, delle norme in materia di pubblicità, di pari opportunità e di appalti pubblici, nonché delle norme e dei principi del trattato relativi alla parità di trattamento e alla non-discriminazione laddove le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici non sono applicabili;

b)

valutazione delle domande di contributo conformemente ai criteri e alle procedure vigenti del programma, tra cui il rispetto delle norme relative alla valutazione dell’impatto ambientale e delle norme in materia di pari opportunità e delle politiche connesse;

c)

selezione dei progetti ai fini del finanziamento:

i progetti selezionati sono conformi agli obiettivi e ai criteri pubblicati del programma;

motivazioni chiare per l’accettazione o il rifiuto della domanda;

rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato;

rispetto delle norme in materia di ammissibilità;

inclusione delle condizioni di finanziamento nella decisione di approvazione.

2)

Adeguata verifica della fornitura dei prodotti/prestazione di servizi per i quali è stato concesso il finanziamento e dell’ammissibilità delle spese imputate al programma da parte dell’autorità responsabile a norma dell’articolo 13 della decisione 2004/904/CE e degli organismi intermedi che intervengono fra il beneficiario delle sovvenzioni e l’autorità responsabile:

a)

verifica dell’esistenza degli «elementi da fornire» (servizi, opere, forniture, ecc.) sulla scorta di piani, fatture, documenti di accettazione, perizie di esperti ecc. e, ove del caso, verifica in loco;

b)

verifica del rispetto delle condizioni di approvazione della sovvenzione;

c)

verifica dell’ammissibilità delle spese per le quali è presentata la domanda di sovvenzione;

d)

adeguato esame di tutte le questioni irrisolte prima dell’accettazione della domanda;

e)

applicazione di un sistema contabile appropriato e affidabile;

f)

applicazione di una pista di controllo a tutti i livelli, da parte del beneficiario delle sovvenzioni, attraverso tutti gli elementi del sistema;

g)

adozione di misure appropriate per accertare che le dichiarazioni di spesa certificate alla Commissione dall’autorità responsabile sono corrette nella misura in cui:

la spesa è stata sostenuta durante il periodo di ammissibilità per i progetti selezionati ai fini del cofinanziamento, conformemente alle consuete procedure e nel rispetto di tutte le condizioni applicabili;

i progetti cofinanziati sono stati effettivamente realizzati.

3)

Controlli a campione dei progetti sufficienti, sul piano quantitativo e qualitativo, e verifica appropriata:

a)

vengono effettuati controlli per campione su almeno il 10 % della spesa totale ammissibile, conformemente all’articolo 4 della presente decisione, corredati di una relazione sul lavoro svolto dal revisore contabile;

b)

il campione è rappresentativo e l’analisi dei rischi è appropriata;

c)

distinzione adeguata delle funzioni rispetto all’organizzazione gerarchica per garantire l’indipendenza;

d)

controlli intesi a garantire:

una valutazione appropriata dei risultati e l’eventuale applicazione di rettifiche finanziarie;

un’azione a livello generale intesa a correggere irregolarità sistemiche.

2.2.2.   Elementi ausiliari

a)

Controlli amministrativi soddisfacenti sotto forma di checklist standard o di mezzi equivalenti e adeguata documentazione dei risultati, onde garantire:

che le domande non abbiano ottenuto pagamenti anteriormente e che le transazioni (contratti, ricevute, fatture, pagamenti) possano essere identificati;

la concordanza, nell’ambito del sistema contabile, fra le dichiarazioni e le spese registrate;

b)

adeguata supervisione delle procedure di pagamento e di autorizzazione;

c)

procedure soddisfacenti intese a garantire un’adeguata divulgazione delle informazioni sulla normativa comunitaria;

d)

garanzia di pagamento tempestivo del contributo comunitario ai beneficiari.

2.3.   Percentuali indicative per le rettifiche forfettarie

Rettifica del 100 %

La percentuale di rettifica può essere fissata al 100 % qualora le carenze nel sistema di gestione e di controllo di uno Stato membro o un’infrazione individuale siano tanto gravi da configurare l’assoluta violazione delle norme comunitarie e quindi l’irregolarità di tutti i pagamenti.

Rettifica del 25 %

Una rettifica del 25 % appare giustificata in caso di gravi omissioni da parte di uno Stato membro nell’applicazione del suo sistema di gestione e di controllo, nonché di comprovate irregolarità diffuse e di negligenza nella lotta contro le pratiche irregolari o fraudolente, in quanto si può ragionevolmente presumere che la possibilità di presentare impunemente domande irregolari determini un danno finanziario eccezionalmente elevato per il Fondo. Una rettifica della medesima percentuale è altresì giustificata per le irregolarità relative a singoli casi gravi ma che non invalidano l’intero progetto.

Rettifica del 10 %

Qualora uno o più elementi essenziali del sistema non funzionino o funzionino in modo tanto carente o sporadico da risultare inefficaci a garantire l’ammissibilità della domanda o la prevenzione delle irregolarità, si giustifica una rettifica del 10 %, in quanto si può ragionevolmente concludere che si configura un rischio elevato di grave danno finanziario per il Fondo. Tale percentuale di rettifica è altresì giustificata per irregolarità individuali di modesta gravità in relazione a elementi essenziali del sistema.

Rettifica del 5 %

Qualora tutti gli elementi essenziali del sistema funzionino, ma non secondo la coerenza, la frequenza o l’intensità imposti dalla normativa, si giustifica una rettifica del 5 %, in quanto si può ragionevolmente concludere che non vengono fornite garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande e che si configura un rischio significativo di danno per il Fondo. Una rettifica del 5 % è altresì appropriata per irregolarità meno gravi di singoli progetti in relazione ad elementi essenziali.

Il fatto che le modalità di funzionamento del sistema possano essere migliorate non giustifica, di per sé, l’applicazione di una rettifica finanziaria. Deve esservi una carenza grave quanto al rispetto di norme comunitarie o criteri comunitari specifici di buona pratica e la carenza deve costituire un rischio effettivo di irregolarità di perdita per il Fondo.

Rettifica del 2 %

Quando la procedura è soddisfacente in relazione agli elementi essenziali del sistema, ma uno o più degli elementi ausiliari non sono stati affatto attuati, si giustifica una rettifica del 2 % in considerazione del minore rischio di danno finanziario per il Fondo e della minore incidenza dell’infrazione.

Una rettifica del 2 % sarà portata al 5 % in caso di recidiva nella stessa inadempienza in data posteriore alla prima rettifica e se lo Stato membro non ha adottato misure correttive appropriate per quella parte del sistema in cui sono state constatate carenze dopo la prima rettifica.

Una rettifica del 2 % è altresì giustificata quando la Commissione, senza imporre rettifiche, ha informato lo Stato membro che occorre migliorare taluni elementi ausiliari del sistema, che non funzionano in modo soddisfacente, ma lo Stato membro non ha adottato le opportune misure.

Le rettifiche per carenze di elementi ausiliari dei sistemi di gestione e di controllo vengono applicate unicamente quando non vengano riscontrate carenze in relazione agli elementi essenziali. Se vengono constatate carenze in merito agli elementi essenziali e agli elementi ausiliari, le rettifiche vengono effettuate limitatamente alla percentuale applicabile agli elementi essenziali.

2.4.   Casi particolari

Qualora la rettifica risultante da un’applicazione rigorosa dei presenti orientamenti sia chiaramente sproporzionata, può essere proposta una percentuale inferiore.

Ad esempio, qualora le carenze siano imputabili a difficoltà di interpretazione delle norme o dei criteri comunitari (esclusi i casi in cui si può ragionevolmente presumere che lo Stato membro interpelli la Commissione in proposito) e le autorità nazionali abbiano adottato misure efficaci per rimediare alle insufficienze non appena queste sono emerse, si potrà tenere conto di questi fattori attenuanti e applicare una percentuale più bassa o non applicare alcuna rettifica. Analogamente, particolare attenzione deve essere prestata alle richieste relative alla certezza giuridica qualora le carenze non siano state notificate dopo i precedenti controlli dei servizi della Commissione.

In generale, il fatto che sistemi di gestione o di controllo insufficienti vengano immediatamente migliorati dopo la notifica allo Stato membro delle carenze accertate non può costituire un fattore attenuante per la valutazione dell’incidenza finanziaria delle irregolarità sistemiche prima che siano intervenuti i miglioramenti.

2.5.   Base della valutazione

Ogniqualvolta ricorra la stessa situazione in altri Stati membri, la Commissione dovrebbe operare un raffronto per garantire la parità di trattamento per quanto riguarda le percentuali di rettifica da applicare.

La percentuale di rettifica deve essere applicata alla quota di spesa esposta al rischio. Qualora la carenza sia dovuta alla mancata adozione di un adeguato sistema di controllo da parte dello Stato membro, la rettifica dovrà essere applicata al totale della spesa che doveva essere oggetto del sistema di controllo. Qualora vi sia motivo di ritenere che la carenza riguardi esclusivamente l’applicazione da parte di una determinata autorità o di una regione del sistema di controllo adottato dallo Stato membro, la rettifica dovrebbe essere limitata alla spesa controllata da quella autorità o da quella regione. Se, ad esempio, la carenza riguarda la verifica dei criteri in base ai quali può essere concessa un’aliquota di aiuto più elevata, la rettifica dovrebbe essere fondata sulla differenza tra l’aliquota maggiore e quella minore.

Di norma, la rettifica dovrebbe riguardare la spesa relativa alla misura nel periodo preso in esame, ad esempio un esercizio finanziario. Tuttavia, quando l’irregolarità è imputabile a carenze sistemiche, palesemente protratte e ricorrenti per diversi anni, la rettifica si dovrebbe applicare all’insieme delle spese dichiarate dallo Stato membro durante il periodo in cui si è verificata la carenza, fino al mese in cui vi si è posto rimedio.

Qualora nello stesso sistema vengano rilevate diverse carenze, le rettifiche forfettarie non vengono cumulate in quanto la carenza più grave viene considerata indicativa dei rischi connessi al sistema di controllo nel suo insieme (2). Le percentuali di rettifica si applicano alla spesa previa detrazione degli importi relativi a singole pratiche di cui si rifiuta il finanziamento. In caso di mancata applicazione da parte dello Stato membro delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria, la rettifica finanziaria dovrebbe essere pari all’importo delle sanzioni non applicate, maggiorato del 2 % dell’importo delle rimanenti domande, in quanto la mancata applicazione di sanzioni aumenta il rischio di presentazione di domande irregolari.

3.   APPLICAZIONE E INCIDENZA DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE NETTE

Se lo Stato membro applica la rettifica finanziaria proposta, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE, la Commissione non deve necessariamente imporre una riduzione netta del contributo del Fondo, ma può autorizzare lo Stato membro a riassegnare gli importi disimpegnati. Tuttavia, le rettifiche finanziarie imposte mediante una decisione della Commissione a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE, dopo il completamento della procedura prevista dall’articolo 26, paragrafi 3 e 4, della citata decisione, comportano, in ogni caso, una riduzione netta della ripartizione indicativa degli stanziamenti del Fondo.

Si applica automaticamente una rettifica netta qualora la Commissione ritenga che lo Stato membro non abbia dato un seguito sufficiente alle risultanze delle indagini condotte da organi di controllo nazionali o comunitari e/o nel caso in cui l’irregolarità sia dovuta a gravi carenze del sistema di gestione o di controllo dello Stato membro, dell’autorità di gestione o dell’autorità di pagamento.

Gli importi da restituire in seguito all’applicazione delle rettifiche nette devono essere versati alla Commissione con i relativi interessi a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, della decisione 2004/904/CE e in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione.


(1)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(2)  Cfr. punto 2.3 (rettifica del 2 %).


14.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2006

recante modalità d’applicazione della decisione 2004/904/CE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri e le norme di gestione amministrativa e finanziaria di progetti cofinanziati dal Fondo europeo per i rifugiati

[notificata con il numero C(2006) 51/3]

(I testi in lingua ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2006/401/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire una sana gestione finanziaria dei contributi erogati nell'ambito del Fondo europeo per i rifugiati (in appresso «Fondo»), è necessario adottare orientamenti comuni in materia di organizzazione dei compiti assegnati alle autorità responsabili dell'esecuzione delle azioni cofinanziate.

(2)

Per un impiego dei fondi comunitari conforme ai principi di sana gestione finanziaria, è opportuno predisporre sistemi di gestione e di controllo idonei a garantire un'adeguata pista di controllo e fornire alla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione dei controlli, segnatamente a campione.

(3)

Al fine di garantire un impiego efficace e adeguato dei fondi comunitari, è opportuno stabilire criteri uniformi per i controlli effettuati dagli Stati membri a norma dell'articolo 25 della decisione 2004/904/CE.

(4)

Per garantire un trattamento uniforme delle dichiarazioni di spesa per le quali è richiesto il contributo del Fondo ai sensi dell'articolo 24 della decisione 2004/904/CE, occorre definire un modello standard di dichiarazione di spesa.

(5)

In conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito partecipa alla decisione 2004/904/CE e di conseguenza alla presente decisione.

(6)

In conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda partecipa alla decisione 2004/904/CE e di conseguenza alla presente decisione.

(7)

In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa alla decisione 2004/904/CE e non è vincolata dalle sue disposizioni né da quelle della presente decisione.

(8)

Le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della decisione 2004/904/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le modalità d'applicazione della decisione 2004/904/CE per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo e le norme di gestione amministrativa e finanziaria del contributo concesso nell'ambito del Fondo europeo per i rifugiati (in appresso il «Fondo») e gestito dagli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«autorità responsabile»: organo funzionale dello Stato membro ovvero organismo pubblico nazionale designato dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE.

2)

«autorità delegata»: pubblica amministrazione o persona giuridica di diritto privato regolata dal diritto dello Stato membro ed investita di una funzione di pubblico servizio, cui l'autorità responsabile delega alcuni o tutti i suoi compiti esecutivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE.

3)

«autorità di certificazione»: individuo o servizio operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile o dalle autorità delegate, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE.

4)

«autorità di controllo»: individuo o servizio operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile o dalle autorità delegate, designato dallo Stato membro per effettuare i controlli e le verifiche delle azioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/904/CE.

CAPITOLO II

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 3

Principi generali

I sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri prevedono:

1)

una chiara definizione delle funzioni degli organismi e/o degli individui che partecipano alla gestione e al controllo e una precisa ripartizione delle competenze all'interno di ciascuno di essi;

2)

una netta separazione delle funzioni tra gli organismi, i servizi e/o gli individui preposti alla gestione, al controllo e alla certificazione delle spese;

3)

per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo;

4)

efficaci dispositivi di controllo interno per l'autorità responsabile e altre autorità delegate;

5)

sistemi informatici e affidabili di contabilità, monitoraggio e rendicontazione finanziaria;

6)

un sistema efficace di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'esecuzione dei compiti venga affidata a terzi;

7)

l'esistenza di manuali di procedura dettagliati relativi alle funzioni da espletare;

8)

dispositivi efficaci di verifica del funzionamento del sistema;

9)

sistemi e procedure per garantire una pista di controllo soddisfacente;

10)

procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 4

Designazione delle autorità

1.   Gli stati membri designano le seguenti autorità:

un’autorità responsabile,

un’autorità di certificazione,

un’autorità di controllo.

2.   Fatte salve le disposizioni della presente decisione, gli Stati membri stabiliscono le modalità concernenti le relazioni tra dette autorità, le quali operano nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche e finanziarie dello Stato membro interessato.

3.   Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, punto 2, alcune o tutte le funzioni di gestione, certificazione e controllo possono essere attuate nell’ambito di uno stesso organismo.

Articolo 5

Autorità responsabile

1.   L’autorità responsabile è incaricata dell’efficace ed corretta gestione e attuazione dei programmi pluriennali o annuali finanziati dal Fondo, e in particolare deve:

a)

presentare alla Commissione il programma pluriennale redatto secondo il modello di cui all’allegato 1;

b)

presentare alla Commissione il programma annuale redatto secondo il modello di cui all’allegato 2;

c)

garantire che i progetti da finanziare vengano selezionati conformemente alle condizioni e ai criteri indicati negli articoli 14 e 20 della decisione 2004/904/CE e con le procedure standard stabilite all'articolo 10 della presente decisione, fatti salvi gli eventuali altri criteri definiti nelle normative comunitaria e nazionale applicabili;

d)

garantire un’efficace gestione amministrativa, contrattuale e finanziaria delle azioni, conformemente alle procedure standard stabilite all'articolo 11 della presente decisione;

e)

garantire la legalità e la regolarità delle transazioni.

2.   L’autorità responsabile istituisce procedure atte a garantire che la documentazione relativa alle spese e ai controlli necessari per una pista di controllo adeguata sia tenuta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9.

3.   L’autorità responsabile provvede affinché l’autorità di controllo riceva, ai fini dei controllo e delle verifiche di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/904/CE, tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate e sui progetti cofinanziati dal Fondo.

4.   L’autorità responsabile provvede affinché l’autorità di certificazione riceva, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate, sui progetti cofinanziati dal Fondo e sui risultati dei controlli effettuati dall’autorità di controllo.

5.   L’autorità responsabile riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione ed è incaricata di effettuare i pagamenti ai beneficiari. Essa presenta alla Commissione le richieste di pagamento redatte secondo il modello di cui all'allegato 5, se del caso corredate da una relazione sullo stato di avanzamento o da una relazione finale redatte secondo i modelli indicati negli allegati 3 e 4 e dalla dichiarazione di spesa redatta conformemente all’allegato 6, debitamente certificata dall’autorità di certificazione.

6.   L’autorità responsabile provvede affinché le relazioni sull’attuazione e sulla valutazione delle azioni cofinanziate dal Fondo vengano presentate secondo il calendario stabilito all’articolo 28 della decisione 2004/904/CE.

Articolo 6

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autorità delegata, l'autorità responsabile definisce con esattezza la portata dei compiti delegati e fissa procedure dettagliate per la loro esecuzione, che devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 3.

Tali procedure prevedono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

I compiti che vengono delegati dall'autorità responsabile vengono comunicati all'autorità delegata e da quest’ultima assunti.

Articolo 7

Autorità di controllo

1.   L’autorità di controllo è incaricata dell’organizzazione dei controlli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/904/CE, secondo le norme internazionali.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 devono vertere su un campione materiale dei progetti cofinanziati, selezionato in base a un’analisi dei rischi e rappresentativo di almeno il 10 % della spesa totale ammissibile per ciascun programma annuale. Il metodo di campionamento deve tenere conto delle seguenti condizioni:

a)

includere progetti di natura e d'ampiezza sufficientemente varie;

b)

tener conto di eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari e degli aspetti costi/benefici, sulla base dei controlli effettuati in precedenza;

c)

garantire che il metodo di campionamento utilizzato per i controlli di cui all’articolo 25 selezioni progetti rappresentativi della popolazione compresa in ciascun programma annuale.

3.   Nel corso dei controlli, l’autorità di controllo verifica:

a)

l'applicazione concreta dei sistemi di gestione e di controllo, le eventuali carenze e la loro gravità;

b)

che la pista di controllo sia adeguata;

c)

se vi sia corrispondenza tra un numero adeguato di documenti contabili e i relativi documenti giustificativi conservati dall’autorità responsabile o dalle autorità delegate, dai beneficiari delle sovvenzioni e, eventualmente, da altri organismi o imprese che danno esecuzione ai progetti;

d)

che le voci di spesa siano conformi ai requisiti di ammissibilità stabiliti nella decisione C(2006)51 def./1 della Commissione, alle esigenze stabilite in occasione della procedura nazionale di selezione, alle disposizioni della convenzione di sovvenzione o dell'atto giuridico di concessione della sovvenzione e alle opere effettivamente realizzate;

e)

che la destinazione effettiva o prevista del progetto corrisponda agli obiettivi descritti agli articoli da 4 a 7 della decisione 2004/904/CE e vada a beneficio dei beneficiari indicati all'articolo 3 della decisione 2004/904/CE;

f)

che siano rispettate le condizioni indicate all'articolo 20 della decisione 2004/904/CE e ogni altro limite imposto dalle disposizioni comunitarie applicabili ai contributi finanziari della Comunità e che questi ultimi siano corrisposti ai beneficiari delle sovvenzioni senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;

g)

che il pertinente cofinanziamento sia realmente disponibile.

4.   La relazione finale sull’attuazione del programma annuale di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE comprende i risultati di tutte le verifiche effettuate dall’autorità di controllo nonché una descrizione dei provvedimenti adottati dall'autorità responsabile a fronte delle anomalie e delle irregolarità riscontrate.

Articolo 8

Autorità di certificazione

L’autorità di certificazione è incaricata di certificare le dichiarazioni di spesa redatte dall’autorità responsabile conformemente all'articolo 24 della decisione 2004/904/CE, sulla base del modello di cui all'allegato 6.

La certificazione deve garantire:

1)

che la dichiarazione delle spese sia corretta, provenga da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili,

(2)

che le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e siano state sostenute in rapporto ai progetti selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma annuale e alle norme comunitarie e nazionali applicabili;

3)

che ai fini della certificazione, l’autorità di certificazione abbia ricevuto dall’autorità responsabile tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate, sui progetti cofinanziati dal Fondo e sui controlli effettuati dall’autorità di controllo sulle spese incluse nelle dichiarazioni di spesa;

4)

che vengano tenuti in debito conto i risultati di tutte le verifiche effettuate dall'autorità di controllo;

5)

che il recupero di eventuali importi di fondi comunitari indebitamente versati a seguito delle irregolarità riscontrate, se del caso maggiorato degli interessi, sia stato correttamente detratto dalla dichiarazione di spesa.

Articolo 9

Pista di controllo

1.   I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri assicurano un'adeguata pista di controllo.

2.   La pista di controllo è considerata sufficiente quando permette:

a)

di confrontare le dichiarazioni certificate di spesa presentate alla Commissione con le singole registrazioni di spesa e i relativi documenti giustificativi tenuti ai vari livelli dell'amministrazione dell’autorità responsabile e dell’autorità delegata e dal beneficiario delle sovvenzioni;

nonché

b)

di controllare l'assegnazione e i trasferimenti dei fondi comunitari concessi a titolo del Fondo e delle fonti di cofinanziamento del progetto.

3.   L'autorità responsabile predispone procedure volte a garantire che venga registrata l’ubicazione di tutti i documenti riguardanti determinati pagamenti effettuati nell'ambito del Fondo europeo per i rifugiati e che i documenti possano essere messi a disposizione per fini ispettivi su richiesta:

a)

dell’Autorità di controllo;

b)

dell’Autorità di certificazione;

c)

dei funzionari e degli agenti delegati dalla Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti.

4.   Per i cinque anni successivi al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo a ciascun programma annuale, l’autorità responsabile tiene a disposizione della Commissione, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti tutti i documenti giustificativi — originali o copie certificate conformi agli originali su supporti di dati generalmente accettati — relativi alle spese e ai controlli inerenti al progetto interessato. Detto periodo è sospeso in caso di procedimento giudiziario, o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

CAPO III

NORME DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEI PROGETTI DA PARTE DELL’AUTORITÀ RESPONSABILE

Articolo 10

Procedure di selezione e di assegnazione delle sovvenzioni

L’autorità responsabile stabilisce procedure dettagliate per la selezione delle azioni destinate ad essere cofinanziate dal Fondo, che riguardano, in particolare:

a)

l’organizzazione delle procedure di selezione e di assegnazione conformemente ai principi di trasparenza e parità di trattamento e, se del caso, alle norme in materia di appalti pubblici, con l’adozione delle misure necessarie ad evitare possibili conflitti d’interesse;

b)

la pubblicizzazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara attraverso i circuiti appropriati a livello nazionale e regionale;

c)

il ricevimento delle domande, l’avviso di ricevimento, la registrazione e l’archiviazione delle domande di cofinanziamento;

d)

l’analisi e la valutazione formale, qualitativa e finanziaria delle domande in base ai criteri definiti negli inviti a presentare proposte e nei bandi di gara;

e)

l’organizzazione di incontri e i rapporti con i comitati di selezione e valutazione;

f)

le consultazioni con gli organismi competenti circa la complementarità delle azioni proposte con altri strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari;

g)

l’adozione della decisione sulla selezione dei progetti al livello competente dell’autorità responsabile;

h)

la pubblicazione dei risultati della procedura di selezione e assegnazione;

i)

la comunicazione per iscritto a ciascun richiedente dei risultati del processo di selezione, con una spiegazione relativa alle decisioni di selezione.

Articolo 11

Procedure per la gestione amministrativa, contrattuale e finanziaria delle azioni

1.   L’autorità responsabile stabilisce procedure dettagliate per la gestione delle azioni, che riguardano, in particolare:

a)

la firma dei contratti, delle convenzioni di sovvenzione o delle altre forme equivalenti di atto giuridico con i beneficiari selezionati;

b)

il seguito riservato alle convenzioni e alle eventuali loro modifiche attraverso la creazione di un sistema di controllo amministrativo dei progetti (scambio di corrispondenza, comunicazione e sorveglianza delle modifiche e lettere di sollecito, ricevimento e analisi delle relazioni, ecc.);

c)

l’analisi delle relazioni di attività e relazioni finanziarie sui progetti, la verifica della consegna dei prodotti e dei servizi cofinanziati e, ove del caso, la verifica in loco;

d)

la verifica dell’esistenza della spesa dichiarata per i progetti e della loro conformità con le condizioni stabilite nella decisione C(2006)51 def./1 e con la normativa nazionale;

e)

le condizioni di ricezione, di verifica e di convalida delle domande di pagamento, nonché le procedure di messa in pagamento, di pagamento e di contabilità delle spese;

f)

il recupero dei fondi inutilizzati o dei fondi utilizzati dai beneficiari per spese inammissibili.

2.   I contratti o le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1, lettera a) devono precisare, tra l’altro:

a)

l’importo della sovvenzione e la percentuale massima dei costi ammissibili e totali del progetto;

b)

una descrizione dettagliata e il calendario del progetto;

c)

il bilancio di previsione approvato e il piano finanziario del progetto;

d)

il calendario e le disposizioni di attuazione della convenzione (obblighi di comunicazione, modifiche, risoluzione …);

e)

una definizione dei costi ammissibili;

f)

condizioni relative al pagamento della sovvenzione e la tenuta dei libri contabili.

3.   L’autorità responsabile istituisce un sistema per registrare e conservare in forma elettronica i documenti contabili dettagliati di ciascun progetto nell’ambito dei programmi annuali e provvede alla raccolta dei dati relativi all’attuazione dei progetti ai fini della gestione finanziaria, della sorveglianza, del controllo e della valutazione.

CAPO IV

CONTROLLO

Articolo 12

Competenze degli Stati membri

1.   Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria delle azioni finanziate dal Fondo e la legalità e regolarità delle operazioni attinenti. Essi provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di controllo e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all’apprestamento dei sistemi di gestione e controllo atti a garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo siano predisposti come prescritto dagli articoli da 3 a 11. Essi sono responsabili del corretto funzionamento dei sistemi per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo.

3.   All’atto della presentazione della proposta di programma annuale del 2005, gli Stati membri presentano alla Commissione una descrizione dei sistemi relativi all’organizzazione e alle procedure dell’autorità responsabile, delle autorità delegate, delle autorità di certificazione e delle autorità di controllo, conformemente alle disposizioni degli articoli da 3 a 11.

4.   Gli Stati membri forniscono una descrizione aggiornata dei sistemi di gestione e di controllo ogniqualvolta vengano effettuate modifiche dei sistemi e delle procedure.

Articolo 13

Competenze della Commissione

1.   Entro 12 mesi dal ricevimento della descrizione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, la Commissione svolge un’analisi documentale dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro, nonché un controllo in loco delle procedure di attuazione, dei sistemi di controllo, delle procedure contabili e delle procedure di appalto e di assegnazione delle sovvenzioni messe in atto dall’autorità responsabile e dalle autorità delegate. La Commissione informa lo Stato membro di eventuali carenze o mancanze riscontrate nei sistemi e delle eventuali misure correttive necessarie.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 26 della decisione 2004/904/CE del Consiglio, la Commissione riesamina le procedure o i sistemi istituiti dagli Stati membri ogniqualvolta vengano effettuate modifiche sostanziali.

Articolo 14

Cooperazione con le autorità di controllo degli Stati membri

1.   La Commissione collabora con le autorità di controllo designate dagli Stati membri per coordinare i rispettivi piani di controllo e i metodi di audit e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni dei lavori.

2.   La Commissione e le autorità di controllo si riuniscono periodicamente, almeno una volta l’anno, per esaminare insieme i risultati dei controlli oggetto delle relazioni annuali presentate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE e per procedere a uno scambio di opinioni sui temi relativi al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

CAPO V

ACCORDI PER L’UTILIZZAZIONE DELL’EURO

Articolo 15

Programmi pluriennali e annuali

1.   I progetti di programmi pluriennali e annuali di cui all’articolo 16 della decisione 2004/904/CE sono presentati alla Commissione in euro.

2.   Gli Stati membri la cui valuta non è l’euro alla data della presentazione del progetto di programma pluriennale o annuale forniscono le informazioni finanziarie di cui agli allegati 1 e 2 della presente decisione sia in euro che nella valuta nazionale. Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta nazionale in euro è il tasso del giorno pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il penultimo giorno lavorativo, per la Commissione, del mese precedente quello in cui viene presentato alla Commissione il progetto di programma pluriennale o annuale.

Articolo 16

Relazioni, dichiarazioni di spesa e domande di pagamento.

1.   Le relazioni sullo stato di avanzamento, le relazioni finali di esecuzione e le domande di pagamento di cui alla decisione 2004/904/CE sono presentate alla Commissione in euro.

2.   Gli Stati membri la cui valuta non è l’euro alla data della presentazione delle relazioni possono fornire le informazioni finanziarie di cui agli allegati 3, 4 e 6 sia in euro che nella valuta nazionale. In questo caso, il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta nazionale in euro per le spese sostenute nella valuta nazionale è il tasso del giorno pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il penultimo giorno lavorativo, per la Commissione, del mese precedente quello in cui la spesa è stata registrata nei libri contabili dell’autorità responsabile.

3.   Quando l’euro diventa la valuta di uno Stato membro che ha attuato la procedura di conversione descritta al paragrafo 2, detta procedura continua ad applicarsi a tutte le spese registrate nei libri contabili dall'autorità responsabile prima dell'entrata in vigore del tasso fisso di conversione tra la valuta nazionale e l'euro.

CAPITOLO VI

LIQUIDAZIONE DEI CONTI

Articolo 17

Liquidazione dei conti

1.   Entro nove mesi dalla data finale di ammissibilità dei costi stabilita nella decisione annuale di cofinanziamento da parte del Fondo, l’autorità responsabile presenta alla Commissione la seguente documentazione:

a)

la relazione finale sull’attuazione del programma annuale redatta conformemente al modello di cui all’allegato 4;

b)

la dichiarazione finale di spesa redatta conformemente al modello di cui all’allegato 6, certificata dall’autorità di certificazione;

c)

la relazione redatta dall’autorità di controllo sui controlli effettuati;

d)

una domanda di pagamento o una dichiarazione di rimborso, redatte secondo il modello di cui all’allegato 5.

2.   Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 si interrompe qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2004/904/CE.

3.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 26 della decisione 2004/904/CE, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1, comunica allo Stato membro l'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute a carico del bilancio. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

4.   Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme versate agli Stati membri.

5.   Qualora l’autorità responsabile ometta di fornire, entro la data prescritta e in un formato accettabile, la documentazione indicata al paragrafo 1, la Commissione annulla automaticamente il cofinanziamento da parte del Fondo per il periodo oggetto della decisione di cofinanziamento, emette un ordine di recupero per tutti gli importi già erogati a titolo di prefinanziamento a norma della decisione di cofinanziamento e disimpegna tutti i relativi importi residui.

6.   La procedura di annullamento automatico di cui al paragrafo 5 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, sia in corso nello Stato membro un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale parziale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Disposizioni finali

Gli Stati membri possono applicare norme di controllo nazionali più rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione.

Articolo 19

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2006.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente della Commissione


(1)  GU L 381 del 28.12.2004, pag. 52.


ALLEGATO 1

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

PROGETTO DI PROGRAMMA PLURIENNALE (2005-2007)

1.   STATO MEMBRO

2.   AUTORITÀ RESPONSABILE DI CUI ALL’ARTICOLO 13 DELLA DECISIONE FER (ORGANO FUNZIONALE DELLO STATO MEMBRO OVVERO ORGANISMO PUBBLICO NAZIONALE)

Autorità responsabile ai sensi dell'articolo 13 della decisione 2004/904/CE

Nome: …

Indirizzo: …

Nome della persona responsabile: …

Persona da contattare: …

Qualifica della persona da contattare: …

Telefono: …

Fax: …

E- mail: …

Autorità delegata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE (se del caso)

(allegare l’atto ufficiale con cui l’autorità responsabile ha delegato la responsabilità dell'attuazione delle azioni FER all’autorità delegata)

Nome: …

Indirizzo: …

Nome della persona responsabile: …

Persona da contattare: …

Qualifica della persona da contattare: …

Telefono: …

Fax: …

E- mail: …

3.   SITUAZIONE NELLO STATO MEMBRO

Fornire una descrizione della situazione attuale nel vostro paese, per quanto concerne le condizioni d'accoglienza, le procedure d'asilo, d'integrazione e di rimpatrio volontario dei gruppi destinatari di cui all'articolo 3 della decisione 2004/904/CE. Tale descrizione dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

1)

un quadro generale delle tendenze riguardo ai gruppi destinatari di cui all’articolo 3 a partire dal 2003, compresa una descrizione sommaria della situazione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli sfollati (se del caso reinsediamento);

2)

un'indicazione delle risorse pubbliche effettivamente spese per misure di accoglienza, procedure di asilo, integrazione e rimpatrio volontario dall’inizio del 2003;

3)

i principali risultati di azioni/progetti finanziati con risorse nazionali (escluso il FER) dal 2003 in materia di accoglienza, procedure di asilo, integrazione e rimpatrio volontario. Si prega di fornire una valutazione globale dell'impatto di tali azioni/progetti;

4)

i principali risultati di azioni/progetti cofinanziati nel vostro paese dal Fondo europeo per i rifugiati nell’anno precedente/negli anni precedenti in materia di accoglienza, procedure di asilo, integrazione e rimpatrio volontario. Si prega di fornire una valutazione globale dell'impatto di tali progetti;

5)

un’analisi delle carenze nel vostro paese in materia di accoglienza, procedure di asilo, integrazione e rimpatrio volontario.

4.   ANALISI DELLE NECESSITÀ DELLO STATO MEMBRO

Fornire un'analisi delle necessità del vostro paese in materia di accoglienza, procedure d'asilo, integrazione e rimpatrio volontario e un'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo oggetto del programma (2005-2007), tenuto conto degli orientamenti di pianificazione pluriennale della Commissione sulle priorità in appresso elencate:

Priorità 1

Attuazione delle principali azioni, in particolare quelle relative all’integrazione indicate negli atti seguenti:

a)

regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (1), del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo;

b)

regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio (2), dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;

c)

regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio (3), del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;

d)

direttiva 2001/55/CE del Consiglio (4), del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

e)

direttiva 2003/9/CE del Consiglio (5), del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

f)

direttiva 2003/86/CE del Consiglio (6), del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, limitatamente alle disposizioni sui rifugiati;

g)

direttiva 2004/83/CE del Consiglio (7), del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Priorità 2

Preparazione dell’attuazione dei principi e delle misure previste nella direttiva del Consiglio recante norme minime sulle procedure negli Stati membri per la concessione e la revoca dello status di rifugiato negli Stati membri, che sarà adottata nel 2005.

Priorità 3

Attuazione delle azioni dirette a migliorare la qualità delle procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale negli Stati membri, tramite per esempio:

l'introduzione di una procedura unica per l'esame delle domande di protezione internazionale;

una migliore raccolta e valutazione e un uso più efficace delle informazioni sui paesi o sulle regioni d'origine;

strategie per far fronte alle particolari sollecitazioni cui sono sottoposti i sistemi d'asilo e le capacità di accoglienza degli Stati membri, a causa tra l'altro della posizione geografica;

l'analisi indipendente e qualitativa dei sistemi d'asilo negli Stati membri, svolta in cooperazione con le autorità competenti;

il miglioramento del processo decisionale nella fase iniziale per sveltire l'intero procedimento e garantire la solidità delle decisioni finali;

azioni dirette a preservare l’integrità dei sistemi d'asilo degli Stati membri, in particolare grazie al rimpatrio volontario delle persone che soddisfano le condizioni richieste;

strategie volte a individuare e risolvere i casi in cui può essere opportuno applicare una procedura semplificata o accelerata ovvero modalità d'accoglienza specifiche.

Priorità 4

Attuazione di misure in relazione ai richiedenti asilo, ai rifugiati o agli eventuali beneficiari di una protezione temporanea o sussidiaria e ai minori, nel rispetto del principio dell'interesse superiore del minore.

Priorità 5 (facoltativa)

Per gli Stati membri che abbiano istituito programmi di reinsediamento o intendano farlo, azioni riguardanti in particolare l'accoglienza e l'orientamento dei soggetti ammessi negli Stati membri nell'ambito di quei programmi, e gestione di questi ultimi.

5.   STRATEGIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTI OBIETTIVI

a)

Si prega di presentare una strategia appropriata per il raggiungimento degli obiettivi elencati sopra (4) e la priorità accordata alla loro realizzazione. Si prega di fornire una breve descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità. Specificare in che modo queste disposizioni permettono di realizzare le priorità sopra indicate.

b)

Descrivere il processo di concertazione intrapreso con i partner appropriati di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2004/904/CE.

6.   COMPATIBILITÀ CON ALTRI STRUMENTI

Si prega di indicare il grado di compatibilità di questa strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari.

7.   PIANO FINANZIARIO INDICATIVO

Si prega di preparare un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascun anno e ciascuna azione, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati.

Piano finanziario indicativo (periodo di programmazione pluriennale di 3 anni)

 

Fondi pubblici

privati

Totale

Comunità (FER)

Stato

Regioni

Autorità locali

Procedure di accoglienza e di asilo

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

 

 

 

 

 

0,00

2006

 

 

 

 

 

0,00

2007

 

 

 

 

 

0,00

Integrazione

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

 

 

 

 

 

0,00

2006

 

 

 

 

 

0,00

2007

 

 

 

 

 

0,00

Rimpatrio volontario

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

 

 

 

 

 

0,00

2006

 

 

 

 

 

0,00

2007

 

 

 

 

 

0,00

Assistenza tecnica

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

 

 

 

 

 

0,00

2006

 

 

 

 

 

0,00

2007

 

 

 

 

 

0,00

Totale

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cfr. art. 15 della presente decisione.

8.   VISIBILITÀ DEL COFINANZIAMENTO FER

Il finanziamento FER deve essere indicato chiaramente per tutte le attività connesse alle azioni finanziate nel quadro del programma. La visibilità può essere garantita come segue:

Apponendo il logo UE e indicando il cofinanziamento FER su tutti i materiali prodotti dall'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del programma nazionale (inviti a presentare proposte, guide, moduli di domanda, lettere ai richiedenti, ecc.)

Informando tutti i beneficiari del progetto in merito al cofinanziamento FER

Apponendo il logo UE su tutte le attrezzature acquistate per il progetto

Apponendo il logo UE e indicando il cofinanziamento FER sul materiale pubblicitario, gli opuscoli, la carta intestata, i lavori di pubbliche relazioni ecc.

Apponendo il logo UE e indicando il cofinanziamento FER nella sede dei beneficiari della sovvenzione (sulle pareti degli uffici, agli ingressi, ecc.)

Informando il pubblico del cofinanziamento FER quando i progetti vengono citati in seminari e conferenze.

Per indicare il cofinanziamento FER, si deve utilizzare la seguente dicitura: «progetto cofinanziato dal Fondo europeo per i rifugiati».

Il logo UE può essere scaricato dal seguente sito: http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_en.htm

In tutte le pubblicazioni in cui si fa riferimento al cofinanziamento FER si deve specificare che la pubblicazione esprime il punto di vista dell'autore e che la Commissione non è responsabile dell'utilizzo che può essere fatto delle informazioni fornite.


(1)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

(4)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(5)  GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

(6)  GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

(7)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

Allegato (i)

del Programma pluriennale

Descrizione del sistema di gestione e controllo istituito dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del FER II

Tenuto conto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la gestione dei progetti finanziati dal FER conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2004/904/CE, si prega di descrivere il sistema di attuazione istituito per: a) assicurare il coordinamento e la coerenza della azioni; b) selezionare i progetti e garantire la trasparenza della procedura; c) assicurare la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei progetti.

Il sistema di attuazione deve rispettare le disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, della decisione 2004/904/CE.

Ai fini della descrizione del sistema di attuazione, si prega di utilizzare il questionario di cui all’allegato (i). Il questionario deve essere trasmesso unitamente alla proposta di programma annuale 2005.

Si noti che una descrizione aggiornata dei sistemi di gestione e di controllo deve essere fornita alla Commissione ogniqualvolta vengano apportate modifiche sostanziali ai sistemi e alle procedure.

Data:

1.   QUADRO D’AZIONE

1.1.   Quadro normativo

(Specificare la normativa e le disposizioni nazionali in materia di procedure di gestione e controllo delle azioni del FER)

Normativa nazionale in materia di gestione del FER

Disposizioni nazionali specifiche adottate per la gestione del FER

1.2.   Autorità responsabile e autorità delegata

Autorità responsabile ai sensi dell'articolo 13 della decisione 2004/904/CE

(allegare l’atto ufficiale che designa l’organismo pubblico in questione come «autorità responsabile» della gestione del FER)

Nome: …

Indirizzo: …

Nome della persona responsabile: …

Persona da contattare: …

Funzione della persona da contattare: …

Telefono: …

Fax: …

E- mail: …

Autorità delegata ai sensi dell'articolo 13 della decisione 2004/904/CE (se del caso)

(allegare l’atto ufficiale con cui l’autorità responsabile ha delegato la responsabilità dell’attuazione delle azioni FER all’organismo intermediario)

Nome: …

Indirizzo: …

Nome della persona responsabile: …

Persona da contattare: …

Funzione della persona da contattare: …

Telefono: …

Fax: …

E- mail: …

2.   STRUTTURA E RISORSE DELL’AUTORITÀ RESPONSABILE/DELEGATA

Allegare un organigramma dettagliato nonché una descrizione sintetica delle funzioni. Se l’attuazione del FER è stata delegata, allegare un organigramma e una descrizione sintetica delle funzioni dell’autorità delegata.

2.1.   Forma giuridica dell’autorità responsabile/autorità delegata

Qual è la forma giuridica dell'autorità responsabile?

Organismo pubblico

Organizzazione o agenzia di diritto pubblico

Qual è la forma giuridica dell'autorità delegata?

Organismo pubblico

Organizzazione o agenzia di diritto pubblico

Organismo privato

Altro (specificare) …

2.2.   Lista del personale

Autorità responsabile (principali membri del personale incaricati della gestione dei fondi del FER)

Funzione

Nome

Qualifica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autorità delegata (se del caso)

Funzione

Nome

Qualifica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.   Ricorso ad organismi esterni

(specificare se l’autorità responsabile/l’organismo intermediario ha fatto ricorso ad organismi esterni per la realizzazione di uno o più compiti ad essa/o affidati e descrivere eventualmente le relative modalità)

3.   DESCRIZIONE DEI COMPITI INERENTI AI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

3.1.   Distribuzione dei compiti

Incarichi

Unità/Servizi/persone responsabili

Preparazione del programma nazionale pluriennale o annuale

 

Pubblicazione degli inviti a presentare proposte (sovvenzioni)

 

Ricevimento e registrazione delle proposte

 

Analisi amministrativa delle proposte (ammissibilità)

 

Analisi finanziaria delle proposte

 

Valutazione delle proposte

 

Analisi tecnica delle proposte

 

Selezione delle proposte (decisione)

 

Notifica delle decisioni ai richiedenti

 

Preparazione delle relative convenzioni di sovvenzione

 

Firma delle convenzioni di sovvenzione

 

Controllo dell'esecuzione dei progetti

 

Ricevimento delle domande di pagamento/fatture

 

Analisi delle domande di pagamento/fatture dei beneficiari

 

Ordinazione dei pagamenti

 

Controllo dei progetti (1)

 

Modalità di esecuzione dei pagamenti

 

Preparazione e pubblicazione dei bandi di gara

 

Ricevimento e registrazione delle offerte

 

Analisi amministrativa delle offerte

 

Analisi finanziaria delle offerte

 

Analisi tecnica delle offerte

 

Procedura di aggiudicazione della gara

 

Firma dei contratti

 

Elaborazione della relazione annuale di esecuzione

 

Elaborazione delle dichiarazioni di spesa dello Stato membro da inviare alla Commissione europea

 

Elaborazione delle domande di pagamento dello Stato membro da inviare alla Commissione europea

 

Invio delle domande di pagamento dallo Stato membro alla Commissione europea

 

Verifica dei sistemi di gestione (2)

 

Valutazione (1)

 

3.2.   Separazione dei compiti

(se i compiti di gestione, pagamento e controllo vengono effettuati nell’ambito della stessa unità (servizio), specificare in quale modo queste attività sono nettamente distinte l’una dall’altra).

Registrazione contabile degli introiti e delle spese a titolo del FER

3.2.1.   Disposizioni in materia di contabilità

Quale strumento di contabilità viene impiegato per registrare gli stanziamenti del FER?

Linea di bilancio specifica nel bilancio nazionale

Voce fuori bilancio

Apposito conto bancario

Altro (specificare) …

3.2.2.   Descrizione del circuito di messa a disposizione e trasmissione dei fondi dal conto di arrivo nello Stato membro fino al conto specifico del beneficiario finale

Livelli

Intestazione del conto

Persona responsabile

Image

 

 

 

Arrivo dei fondi versati dalla CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiario finale

 

 

Il circuito di autorizzazione dei versamenti del FER è simile a quello applicato al bilancio nazionale?

No

In caso negativo, descrivere le differenze, specificandone i motivi

3.2.3.   Descrizione delle norme applicabili (se del caso) al riporto degli stanziamenti del FER e degli stanziamenti del cofinanziamento nazionale, se si tratti di fondi pubblici

4.   ANALISI DEL PROCESSO DI GESTIONE — DESCRIZIONE DEI CIRCUITI E DELLE PROCEDURE

4.1.   Preparazione del programma nazionale pluriennale e annuale

Chi elabora i programmi pluriennali e annuali che devono essere presentati alla Commissione?

In particolare, in che modo vengono elaborati i piani finanziari inclusi in questi programmi?

Questa preparazione comporta dei contatti con i partner appropriati per elaborare il programma di lavoro pluriennale o con i destinatari potenziali per elaborare il programma annuale (invito a manifestare interesse, invito a presentare proposte, procedure di gara)?

4.2.   Inviti a presentare proposte e selezione delle proposte/procedure di gara

Esistono documenti (manuali, circolari, guide alle procedure) adottati dall’autorità responsabile/delegata che stabiliscono le procedure descritte in appresso?

Si

No

4.2.1.   Preparazione degli inviti a presentare proposte/bandi di gara

Preparazione e convalida degli inviti a presentare proposte/bandi di gara

È previsto?

S/N/NA

Organismo/servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

Documenti da allegare

 

 

 

invito a presentare proposte 2005 (compresi moduli di domanda), bandi di gara

Chi viene consultato prima della stesura definitiva degli inviti a presentare proposte/bandi di gara?

Altri servizi

Altre autorità nazionali

Commissione europea

Altri

 (precisare) …

4.2.2.   Pubblicazione degli inviti a presentare proposte/bandi di gara

È previsto?

S/N/NA

Organismo/servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 


Modalità di pubblicazione:

 

Gazzetta ufficiale nazionale e Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (se previsto dalla procedura d'appalto)

 

siti web specifici

 

stampa generale

 

stampa specializzata

 

opuscoli e pieghevoli

Altro

 (specificare) …

4.2.3.   Assistenza ai richiedenti per l’elaborazione delle proposte/bandi (documenti o servizi che spiegano gli inviti a presentare proposte/bandi di gara, come le guide per i richiedenti, ecc.)

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

Documenti da allegare

 

 

 

Documenti esistenti o progetti

4.2.4.   Ricevimento e registrazione delle proposte/Documentazione relativa all’offerta

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

Il ricevimento della proposta/offerta è confermato da:

ricevuta di ritorno

lettera/fax/e-mail

altro

 (specificare) …

nessuna conferma

Verifica del rispetto delle date di spedizione/ricevimento e della completezza delle proposte/documentazione relativa all’offerta:

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

4.2.5.   Analisi delle proposte/documentazione relativa all’offerta

a)

Analisi amministrativa

(informazioni sui candidati, verifica dei criteri di ammissibilità, ecc.)

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

b)

Analisi tecnica

(analisi in base ai criteri di selezione e aggiudicazione definiti nell’invito a presentare proposte/specifiche della gara)

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

Sono stati definiti criteri precisi di selezione e aggiudicazione?

Si

No

In caso affermativo, vengono presentati in un documento (checklist analitica, ecc.)?

Si

No

c)

Analisi finanziaria

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

Sono stati definiti criteri precisi (valori di riferimento/massimali per tipo di spesa)?

Si

No

In caso affermativo, vengono presentati in un documento (checklist, ecc.)?

Si

No

4.2.6.   Relazioni con altre iniziative o programmi comunitari

Viene verificata l’eventuale sovrapposizione con le azioni/progetti finanziati nel vostro Stato membro nell’ambito di altre iniziative o programmi, come ad esempio EQUAL?

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

4.2.7.   Valutazione e selezione delle proposte/Procedure di aggiudicazione delle gare

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

(Descrivere le parti interessate (valutazione interna, revisori esterni, comitati di valutazione) nella valutazione delle proposte/offerte presentate)

4.2.8.   Decisione di selezionare/respingere proposte/offerte

Chi è ufficialmente responsabile della decisione di selezionare o respingere le proposte?

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

4.2.9.   Notifica delle decisioni di respingere le proposte/offerte

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Dipartimento responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

Viene inviata al candidato/offerente una lettera che spiega i motivi del rifiuto?

Si

No

Questa lettera di notifica specifica i motivi del rifiuto?

Si

No

4.2.10.   Accettazione del progetto/decisione di finanziamento/aggiudicazione della gara

Disposizioni contabili relative ai progetti selezionati

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

Chi firma la convenzione di finanziamento/decisione di aggiudicazione a nome dell’autorità responsabile/delegata?

(allegare copia di una convenzione standard e i modelli delle relazioni inviate ai beneficiari)

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

Documenti da allegare

 

 

 

Modello di convenzione di sovvenzione

4.3.   Gestione e pagamento della sovvenzione

4.3.1.   Modalità di pagamento definite nella/e convenzione/i di sovvenzione con il beneficiario

Pagamento

Importo

(% del totale)

Condizioni di pagamento

(relazioni da presentare a cura dei beneficiari)

Data prevista

(in relazione al completamento del progetto)

Primo prefinanziamento

 

 

 

Secondo prefinanziamento

 

 

 

Saldo

 

 

 

Sono state elaborate relazioni sullo stato di avanzamento e relazioni finali di valutazione ad uso dei beneficiari? (allegare i modelli di relazioni sullo stato di avanzamento e di relazioni di valutazione)

Si

No

Sono stati elaborati modelli di relazioni finanziarie/domande di pagamento ad uso dei beneficiari? (allegare i modelli di relazioni finanziarie e di domande di pagamento)

Si

No

4.3.2.   Sorveglianza dell’esecuzione dei progetti

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

La sorveglianza comprende verifiche in loco?

Si

No

In caso affermativo, con quali modalità (frequenza, verifica delle attività/aspetti finanziari dei progetti, ecc.) vengono effettuate?

4.3.3.   Ricevimento e analisi delle domande di pagamento presentate per progetto

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

L’esame delle domande di pagamento comprende le verifiche seguenti:

 

Primo prefinanziamento

(S/N)

Secondo prefinanziamento

(S/N)

Saldo

(S/N)

Corrispondenza tra l’importo oggetto della domanda e l’importo previsto nella convenzione

 

 

 

Conformità del richiedente e validità delle coordinate del conto sul quale deve essere versata la sovvenzione

 

 

 

Realizzazione del progetto conformemente alla convenzione di sovvenzione

 

 

 

Elenco esaustivo e dettagliato delle spese del progetto

 

 

 

Verifica dei calcoli che figurano nella dichiarazione di spesa del beneficiario

 

 

 

Conformità della spesa dichiarata con la previsione di spesa

 

 

 

Documenti giustificativi delle spese dichiarate

 

 

 

Percentuale delle spese dichiarate verificata sulla base dei documenti giustificativi: … %

 

 

 

Certificazione della spesa da parte di un organismo esterno (contabile, revisore, ecc.)

 

 

 

Conformità delle spese dichiarate con le norme stabilite nella decisione della Commissione

 

 

 

4.3.4.   Avvio della procedura di pagamento/recupero presso i beneficiari

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

4.3.5.   Ordine di pagamento/recupero

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

4.3.6.   Esecuzione del pagamento/recupero

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

L’esecuzione del pagamento/recupero comprende le seguenti verifiche:

 

Primo prefinanziamento Anticipo

(S/N)

Secondo prefinanziamento intermedio

(S/N)

Saldo

(S/N)

Esistenza di un impegno giuridico valido per il progetto (convenzione di sovvenzione)

 

 

 

Autorizzazione di pagamento/recupero valida (checklist)

 

 

 

Ordine di pagamento/recupero debitamente firmato dal firmatario autorizzato

 

 

 

Forma giuridica e coordinate bancarie esatte del beneficiario

 

 

 

Iscrizione contabile corretta della domanda di pagamento/recupero

 

 

 

4.3.7.   Modalità di pagamento

Con quali modalità vengono pagati i beneficiari?

Bonifico bancario

Assegno

Altro

4.3.8.   Verifica del rimborso

(Quali disposizioni vengono adottate per controllare e garantire il rimborso degli ordini di recupero emessi in relazione ai progetti?)

4.3.9.   Procedure di riassegnazione dei fondi rimborsati nell’ambito del FER (se del caso)

4.4.   Dichiarazioni di spesa e domande di pagamento degli Stati membri

4.4.1.   Dichiarazione di spesa

Quale servizio/organismo redige le dichiarazioni di spesa inviate alla Commissione europea?

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

Quale autorità certifica le dichiarazioni di spesa inviate alla Commissione europea?

È previsto?

S/N/NA

Persona/Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

4.4.2.   Domanda di pagamento

Quale servizio redige la domanda di pagamento inviata alla Commissione europea (articolo …)

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

5.   CONTROLLI E VERIFICHE

5.1.   Servizi responsabili dei controlli sui progetti (definiti all’articolo 25, lettera a)

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile (3)

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

5.2.   Caratteristiche del controllo dei progetti

Indicatori

Si

No

Struttura dei controlli:

centralizzati

 

 

decentrati

 

 

esternalizzati

 

 

Numero di persone incaricate dei controlli

 

 

Tipo di controlli:

Controlli fondati sull’analisi dei rischi?

ex ante

 

 

durante l’attuazione del progetto

 

 

ex post

 

 

Viene stabilito un programma annuale tenendo conto dei metodi di campionamento di cui all’articolo 7

 

 

Le attività di controllo comprendono:

 

Si

No

Verifica del rispetto delle procedure di selezione dei progetti

 

 

Verifica della finalità del progetto rispetto agli obiettivi descritti nel programma nazionale di attuazione del FER

 

 

Verifica della corrispondenza tra le spese riportate dai beneficiari delle sovvenzioni e i documenti giustificativi

 

 

Verifica della conformità delle spese con le esigenze comunitarie, con le esigenze stabilite all’atto della procedura nazionale di selezione, con le disposizioni del contratto o dello strumento che concede la sovvenzione e con le azioni realmente realizzate

 

 

Verifica della realtà del cofinanziamento nazionale

 

 

Verifica del rispetto delle procedure e dei circuiti definiti dall’autorità responsabile/organismo intermediario per quanto riguarda l’analisi, l’autorizzazione e l’esecuzione dei pagamenti ai beneficiari

 

 

Verifica dell’importo delle sovvenzioni per quanto riguarda i massimali di cui all'articolo 23 della decisione 2004/904/CE

 

 

Verifica del versamento effettivo delle sovvenzioni ai beneficiari

 

 

Verifica della pista di controllo

 

 

Verifica della corrispondenza tra le spese e gli introiti accettati a titolo dei progetti e gli importi delle spese e degli introiti dichiarati dall’autorità responsabile nelle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione europea

 

 

5.3.   Seguito dei controlli

a)

A chi vengono inviate le relazioni?

beneficiari dei progetti controllati

consiglio di amministrazione dell'autorità responsabile

servizio di audit interno dell'autorità responsabile

autorità nazionali di audit

altri (precisare) …

b)

Quale seguito viene riservato a tali relazioni:

al livello dei progetti in questione (rettifiche finanziarie, controlli di altri progetti avviati dagli stessi beneficiari, ecc.)

al livello dell’autorità responsabile/organismo intermediario (modifiche e rettifiche delle procedure/manuali di procedure, checklist, ecc.)

5.4.   Verifica dell’autorità responsabile/organismo intermediario

L’autorità responsabile/organismo intermediario vengono sottoposti a verifiche?

Si

No

Quali sono i servizi o le autorità che hanno il potere di svolgere questa verifica?

Servizio di audit interno dell'autorità responsabile/organismo intermediario

Servizio di audit di un altro organismo

Organismo nazionale di audit (Corte dei conti)

È stata effettuata una verifica di questo tipo dall’entrata in vigore della decisione 2004/904/CE del Consiglio?

Si

No

In caso affermativo:

In che data? …

A cura di quale autorità? …

La/le relazione/i è/sono disponibili? …

Quali disposizioni sono state adottate in seguito a questa relazione?

6.   PISTA DI CONTROLLO

Dove vengono conservati i documenti in appresso elencati?

Documenti

Unità/servizio responsabile

Per quanto tempo?

Programma nazionale pluriennale e annuale

 

 

Decisione della Commissione europea sul programma nazionale pluriennale e annuale

 

 

Invito a presentare proposte/bando di gara

 

 

Fascicoli di candidatura/fascicoli dei contratti

 

 

Analisi amministrativa, tecnica e finanziaria delle proposte ricevute (griglie di valutazione) e relazioni del comitato di valutazione

 

 

Decisione di finanziamento o di rifiuto

 

 

Convenzione di sovvenzione del progetto

 

 

Decisioni d’impegno finanziario corrispondenti ai progetti

 

 

Relazioni sullo stato di avanzamento e relazioni finali presentate dai beneficiari delle sovvenzioni

 

 

Relazioni finanziarie e domande di pagamento presentate per i progetti beneficiari di sovvenzioni

 

 

Documenti giustificativi delle spese e degli introiti dei progetti beneficiari di sovvenzioni

 

 

Autorizzazioni di pagamento/recupero delle sovvenzioni (checklist)

 

 

Ordini di pagamento/recupero delle sovvenzioni

 

 

Prova di pagamento/recupero delle sovvenzioni

 

 

Relazioni sui controlli effettuati sui progetti

 

 

Relazioni sui controlli effettuati a livello nazionale sui sistemi di gestione e controllo

 

 

Dichiarazioni di spesa inviate alla Commissione europea

 

 

Domande di pagamento inviate alla Commissione europea

 

 

Relazioni finali di esecuzione inviate alla Commissione europea

 

 

Prova dei pagamenti ricevuti dalla Commissione europea

 

 

7.   VALUTAZIONE

7.1.   Servizi incaricati della valutazione

È previsto?

S/N/NA

Organismo/Servizio responsabile (4)

Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

 

 

 

7.2.   Calendario della valutazione

Con quale frequenza sarà effettuata la valutazione delle azioni del FER?

Valutazione intermedia

Valutazione finale

7.3.   Indicatori

Sono stati definiti indicatori ai fini della sorveglianza e della valutazione dei progetti e dei programmi nazionali e vengono essi rilevati durante la fase di gestione?

Si

No

Sono stati stabiliti indicatori dettagliati per ciascun tipo di azione prevista agli articoli 4, 5, 6 e 7 della decisione 2004/904/CE?

 

Indicatori delle risorse e della realizzazione dei progetti

(indicare X in caso affermativo)

Indicatori della realizzazione dei progetti

(indicare X in caso affermativo)

Indicatori di risultato delle azioni

(indicare X in caso affermativo)

Indicatori d’impatto (conseguenze)

delle azioni (indicare X in caso affermativo)

1.

Condizioni di accoglienza e procedure di asilo

 

 

 

 

aiuto alle persone

 

 

 

 

assistenza strutturale

 

 

 

 

2.

Integrazione

 

 

 

 

assistenza strutturale

 

 

 

 

aiuto alle persone

 

 

 

 

3.

Rimpatrio volontario

 

 

 

 

aiuto alle persone

 

 

 

 

assistenza strutturale

 

 

 

 


(1)  Indicare, se del caso, i consulenti esterni.

(2)  NB: Verifiche che devono essere effettuate dall’autorità responsabile o sotto la sua responsabilità (revisori esterni, organismi pubblici) a fini di controllo (articolo 25, lettera a), cioè non direttamente collegate alla sorveglianza della gestione corrente del progetto (analisi e decisione, domande di pagamento), ecc.

(3)  Indicare anche i casi in cui i controlli venivano effettuati da organismi esterni.

(4)  indicare, se del caso, anche i consulenti esterni.


ALLEGATO 2

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

PROGETTO DI PROGRAMMA ANNUALE 2005

1.   STATO MEMBRO

2.   MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE AZIONI DA FINANZIARE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le modalità generali di selezione dei progetti da finanziare a titolo del programma annuale sono conformi a quelle stabilite nel programma pluriennale? In caso negativo, fornire delle precisazioni sulle eventuali modifiche.

3.   AZIONI

3.1.   Azione A): Condizioni di accoglienza e procedure di asilo

i.

Necessità che giustificano l'attuazione dell’azione

ii.

Oggetto dell’azione

iii.

Piano finanziario  (1)

Stanziamenti del Fondo europeo per i rifugiati

A

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti dello Stato

B

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti delle regioni

C

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti delle autorità locali

D

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti nazionali

E = B+C+D

0,00 €

0,00 %

Totale stanziamenti pubblici

F = A+E

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti privati

G

0,00 €

0,00 %

Costo totale

H = F+G

0,00 €

0,00 %

iv.

Calendario

(I progetti devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno del programma. A titolo eccezionale, i progetti a titolo del programma 2005 devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2006. Per il programma annuale 2005, le spese connesse ai progetti possono essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2005)

Data di inizio: …

Data di conclusione: …

v.

Azioni da realizzare (presentazione operativa)

Riferirsi alle azioni di cui all'articolo 5 della decisione 2004/904/CE.

vi.

Gruppi destinatari

Persone di cui all'articolo 3 della decisione FER 2004/904/CE (specificare il loro status giuridico)

vii.

Beneficiari della sovvenzione

(ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro …)

viii.

Autorità nazionali interessate

Specificare se sono interessate autorità diverse dall'autorità responsabile di cui all'articolo 13 della decisione FER.

ix.

Risultati attesi in termini quantitativi

L’elenco di esempi in appresso è illustrativo e non esaustivo:

Miglioramento dell'infrastruttura o dei servizi di accoglienza (quantificare)

Fornitura di aiuti materiali e di cure mediche o psicologiche

Assistenza sociale, fornitura di informazioni o di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative

Fornitura di servizi di sostegno, quali servizi di traduzione e di formazione, diretti ad aiutare a migliorare le condizioni di accoglienza e l’efficienza e la qualità delle procedure di asilo

Miglioramento delle informazioni per le comunità locali che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante

Tipo e entità dell'assistenza speciale alle categorie vulnerabili

Tempo di contatto (da parte di consulenti specializzati in campo legale o di altri tipo) con i gruppi beneficiari

Numero di utenti dei prodotti realizzati dai progetti (risorse per l'informazione, traduzione di documenti, ecc.)

Miglioramenti concreti nel trattamento delle richieste di asilo

Miglioramenti delle istanze di rappresentanza dei richiedenti asilo (es.: assistenza legale)

Altro (specificare)

x.

Visibilità del cofinanziamento FER

Descrivere i meccanismi volti a garantire la visibilità del finanziamento FER per tutte le attività collegate ai progetti finanziati a titolo della misura in questione.

xi.

Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti e addizionalità rispetto alle misure nazionali

Dimostrare che le azioni proposte sono pienamente integrate e coordinate con azioni simili finanziate da altri strumenti nazionali o comunitari e anche che esse completano, non sostituiscono, le azioni nazionali.

3.2.   Azione B): Integrazione delle persone di cui all'articolo 3 della decisione 2004/904/CE il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha un carattere durevole e stabile

i.

Necessità che giustificano l'attuazione dell’azione

ii.

Oggetto dell’azione

iii.

Piano finanziario  (2)

Stanziamenti del Fondo europeo per i rifugiati

A

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti dello Stato

B

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti delle regioni

C

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti delle autorità locali

D

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti nazionali

E = B+C+D

0,00 €

0,00 %

Totale stanziamenti pubblici

F = A+E

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti privati

G

0,00 €

0,00 %

Costo totale

H = F+G

0,00 €

0,00 %

iv.

Calendario

(I progetti devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno del programma. A titolo eccezionale, i progetti a titolo del programma 2005 devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2006. Per il programma annuale 2005, le spese connesse ai progetti possono essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Data di inizio: …

Data di conclusione: …

v.

Azioni da realizzare (presentazione operativa)

Riferirsi alle azioni di cui all'articolo 6 della decisione 2004/904/CE

vi.

Gruppi destinatari

Persone di cui all'articolo 3 della decisione FER, il cui soggiorno nello Stato membro abbia carattere duraturo e/o stabile (attenzione: non devono essere coinvolti i richiedenti asilo, gli immigrati illegali o gli immigrati)

vii.

Beneficiari della sovvenzione

(ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro …)

viii.

Autorità nazionali interessate

Specificare se sono interessate autorità diverse dall'autorità responsabile di cui all'articolo 13 della decisione FER 2004/904/CE.

ix.

Risultati attesi in termini quantitativi

L’elenco di esempi in appresso è illustrativo e non esaustivo:

Fornitura di consulenza e assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mercato del lavoro, le cure mediche e psicologiche e l'assistenza sociale; materiali e servizi forniti

Numero di azioni che consentono l'adattamento dei beneficiari alla società dello Stato membro, in termini socioculturali, e la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Fornitura di azioni destinate a promuovere una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale

Valore finanziario del sostegno diretto (cibo, vestiario, alloggio, ecc.)

Numero di servizi sanitari forniti

Numero di ore di istruzione o formazione fornite (es. formazione linguistica o professionale)

Tempo di contatto dedicato dai consulenti ai gruppi beneficiari

Numero di utenti dei prodotti realizzati dai progetti (risorse per l'informazione, traduzione di documenti, ecc.)

Miglioramenti concreti nell'integrazione dei rifugiati

Fornitura di azioni destinate a promuovere la parità di condizioni di accesso e di trattamento per quanto riguarda il rapporto di tali persone con le istituzioni pubbliche

Altro (specificare)

x.

Visibilità del cofinanziamento FER

Descrivere i meccanismi volti a garantire la visibilità del finanziamento FER per tutte le attività collegate ai progetti finanziati a titolo della misura in questione.

xi.

Complementarità con misure simili finanziate da altri strumenti e addizionalità rispetto alle misure nazionali

Lo Stato membro dovrebbe dimostrare che le misure proposte sono pienamente integrate e coordinate con misure simili finanziate da altri strumenti nazionali o comunitari e anche che esse completano, non sostituiscono, le misure nazionali.

3.3.   Azione C): Rimpatrio volontario delle persone di cui all’articolo 3 della decisione 2004/904/CE a condizione che non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano abbandonato il territorio dello Stato membro

i.

Necessità che giustificano l'attuazione dell’azione

ii.

Oggetto dell’azione

iii.

Piano finanziario  (3)

Stanziamenti del Fondo europeo per i rifugiati

A

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti dello Stato

B

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti delle regioni

C

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti delle autorità locali

D

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti nazionali

E = B+C+D

0,00 €

0,00 %

Totale stanziamenti pubblici

F = A+E

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti privati

G

0,00 €

0,00 %

Costo totale

H = F+G

0,00 €

0,00 %

iv.

Calendario

(I progetti devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno del programma. A titolo eccezionale, i progetti a titolo del programma 2005 devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2006. Per il programma annuale 2005, le spese connesse ai progetti possono essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2005)

Data di inizio: …

Data di conclusione: …

v.

Azioni da realizzare (presentazione operativa)

Riferirsi alle azioni di cui all'articolo 7 della decisione 2004/904/CE

vi.

Seguito del rientro

Descrivere il sistema istituito per garantire la sorveglianza e il seguito dopo il rimpatrio volontario.

vii.

Gruppi destinatari

Persone di cui all'articolo 3 della decisione FER, che non abbiano acquisito una nuova nazionalità (persone naturalizzate) o non abbiano abbandonato il territorio dello Stato membro (specificare)

viii.

Beneficiari della sovvenzione

(ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro …)

ix.

Autorità nazionali interessate

Specificare se sono interessate autorità diverse dall'autorità responsabile di cui all'articolo 13 della decisione FER 2004/904/CE.

x.

Risultati attesi in termini quantitativi

L’elenco di esempi in appresso è illustrativo e non esaustivo:

Numero di utenti dell’informazione e di servizi di consulenza relativi ai programmi di rimpatrio volontario

Numero di individui (lavoratori, capi famiglia, membri della famiglia) che tornano nel paese di origine

Numero di persone rimaste, che hanno ricevuto un sostegno connesso al rimpatrio

Vantaggio economico supplementare per il paese di origine (es. numero di posti di lavoro creati, imprese costituite, ecc.)

Fornitura di informazioni su aspetti rilevanti per il rientro, compresa la situazione economica, amministrativa e politica nel paese di origine, opportunità di lavoro, diritti di proprietà e altre questioni giuridiche

Valore dell'assistenza finanziaria a coloro che rientrano

Cooperazione con progetti simili in altri Stati membri

Tempo di contatto dedicato dai consulenti ai gruppi beneficiari

Numero di utenti dei prodotti realizzati dai progetti (informazione relativa alla situazione nei paesi o nelle regioni d'origine o della precedente residenza abituale)

Impatto quantificato delle azioni delle comunità d'origine residenti nell'Unione europea che facilitano il rimpatrio volontario delle persone considerate nella decisione 2004/904/CE del Consiglio

Fornitura delle azioni che agevolano l'organizzazione e l'attuazione di programmi o iniziative nazionali di rimpatrio volontario

Altro (specificare)

xi.

Visibilità del cofinanziamento FER

Descrivere i meccanismi volti a garantire la visibilità del finanziamento FER per tutte le attività collegate ai progetti finanziati a titolo della misura in questione.

xii.

Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti e addizionalità rispetto alle azioni nazionali

Lo Stato membro dovrebbe dimostrare che le azioni proposte sono pienamente integrate e coordinate con azioni simili finanziate da altri strumenti nazionali (anche regionali o locali), o comunitari e anche che esse completano, non sostituiscono, le azioni nazionali.

4.   ASSISTENZA TECNICA

i.

Necessità che giustificano il ricorso all’assistenza tecnica

Descrizione dettagliata delle risorse disponibili e delle necessità supplementari che giustificano l'attuazione della misura

ii.

Oggetto dell’assistenza tecnica (Articolo 18 della decisione 2004/904/CE)

iii.

Piano finanziario  (4)

Stanziamenti del Fondo europeo per i rifugiati

A

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti dello Stato

B

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti delle regioni

C

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti delle autorità locali

D

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti nazionali

E = B+C+D

0,00 €

0,00 %

Totale stanziamenti pubblici

F = A+E

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti privati

G

0,00 €

0,00 %

Costo totale

H = F+G

0,00 €

0,00 %

iv.

Calendario

(I progetti devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno del programma. A titolo eccezionale, i progetti del programma 2005 devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2006. Per il programma annuale 2005, le spese connesse ai progetti possono essere ammissibili dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006)

Data di inizio: …

Data di conclusione: …

v.

Azioni da realizzare (presentazione operativa)

Azioni a titolo dell’assistenza tecnica e amministrativa legata alla preparazione, sorveglianza e valutazione delle azioni del programma, ad esempio:

a)

Costi connessi alla preparazione, selezione, valutazione e seguito delle operazioni cofinanziate dal FER. Rientrano in questa categoria i costi di locazione finanziaria o acquisto di sistemi informatici la cui necessità sia debitamente giustificata dall’autorità responsabile e che siano proporzionati alle dimensioni del programma. Il materiale ottenuto in locazione finanziaria o acquistato può essere usato esclusivamente per l’attuazione del programma. Valgono le regole di ammissibilità previste per la locazione finanziaria.

b)

Azioni informative e costi connessi alla visibilità del cofinanziamento FER.

c)

Spese relative a revisione contabile e controlli in loco dei progetti.

d)

Sono ammissibili al cofinanziamento le spese connesse alle retribuzioni (inclusi i contributi previdenziali) delle categorie indicate qui di seguito:

e)

Funzionari permanenti, temporaneamente distaccati con decisione ufficiale dell'autorità responsabile, incaricati dell'esecuzione dei compiti di cui ai punti 2-4 qui sopra.

f)

Agenti temporanei o personale del settore privato assunto esclusivamente al fine di svolgere i compiti di cui ai punti 2-4 qui sopra.

vi.

Procedura di aggiudicazione

L'autorità pubblica che attua il programma FER (e altri organismi esecutivi che partecipano all'attuazione, se pertinente). Specificare in particolare in base a quali procedure di aggiudicazione degli appalti debba essere gestita la spesa relativa all’assistenza tecnica.

vii.

Autorità nazionali interessate

Specificare se sono interessate autorità diverse dall'autorità responsabile di cui all'articolo 13 della decisione FER.

viii.

Risultati attesi in termini quantitativi

ad esempio:

Miglioramento quantificato nell'attuazione del FER

Miglioramenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e nella preparazione del programma (specificare n. persone/giorno)

Valutazione delle proposte di progetto (specificare numero)

Selezione di progetti (numero previsto)

Seguito dei progetti e gestione del programma (specificare n. persone/giorno)

Verifica e controlli in loco (specificare numero di verifiche/visite)

Relazioni di valutazione (specificare n. persone/giorno)

Iniziative pubblicitarie (specificare)

Attrezzature noleggiate o acquistate (specificare)

Altro (specificare)

ix.

Visibilità del cofinanziamento FER

Il finanziamento FER dovrà essere chiaramente visibile per ogni attività connessa ai progetti finanziati nel quadro della presente misura.

x.

Complementarità con misure simili finanziate da altri strumenti e addizionalità rispetto alle misure nazionali

Lo Stato membro dovrebbe dimostrare che le misure proposte sono pienamente integrate e coordinate con misure simili finanziate da altri strumenti nazionali, comunitari o internazionali e anche che esse completano, non sostituiscono, le misure nazionali.

5.   PIANO FINANZIARIO INDICATIVO PER L’ANNO (5)

Stanziamenti del Fondo europeo per i rifugiati

A

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti dello Stato

B

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti delle regioni

C

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti delle autorità locali

D

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti nazionali

E = B+C+D

0,00 €

0,00 %

Totale stanziamenti pubblici

F = A+E

0,00 €

0,00 %

Stanziamenti privati

G

0,00 €

0,00 %

Costo totale

H = F+G

0,00 €

0,00 %


(1)  Cfr. art. 15 della presente decisione.

(2)  Cfr. art. 15 della presente decisione.

(3)  Cfr. articolo 15 della presente decisione.

(4)  al massimo il 7 % degli stanziamenti annuali di uno Stato membro, maggiorato di 30 000 EUR. Non c’è obbligo di cofinanziamento. Cfr. art. 15 della presente decisione

(5)  Cfr. art. 15 della presente decisione.


ALLEGATO 3

MODELLO DI RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO

(Articolo 23, paragrafo 3, della decisione 2004/1999/CE)

Da inviare a:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza

Unità B/4 Fondo europeo per i rifugiati

B-1049 Bruxelles

Stato membro: …Anno del programma annuale: …Autorità responsabile: …(nome della persona da contattare, servizio o organizzazione, indirizzo, fax, telefono, e-mail)Data prevista: quando è stato versato al beneficiario finale il 70 % dell’importo del primo pagamento.

A.   AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA

(1)   Descrizione delle strutture di gestione del programma annuale, dei circuiti finanziari, del metodo e dei criteri di selezione dei progetti, del sistema di sorveglianza (se le informazioni sono identiche a quelle fornite nella domanda di cofinanziamento, fare riferimento a quest’ultima):

(2)   Selezione dei progetti: misure prese e risultati ottenuti (ad es. data di pubblicazione degli inviti a presentare proposte, numero di candidati, numero di progetti selezionati, costo medio dei progetti selezionati). Descrizione delle attività di assistenza tecnica intraprese nel quadro dell’attuazione del programma:

(3)   Informazione e pubblicità: attività intraprese. Descrizione dettagliata delle modalità prescelte per garantire visibilità al cofinanziamento UE. Tutta la documentazione e le pubblicazioni relative al progetto devono indicare il cofinanziamento comunitario con la dicitura: «Progetto cofinanziato dal Fondo europeo per i rifugiati»:

(4)   Informazioni sui controlli effettuati conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE:

(5)   Informazioni sui rischi legati alle attività (per rischio si intende la possibilità che si verifichi un evento che avrà un'incidenza sulla realizzazione degli obiettivi)

B.   ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

(1)   Calendario

Data di inizio dell’attuazione del programma nazionale annuale:

Data di chiusura del programma nazionale annuale (data ultima per l’esecuzione delle spese, indicata nella decisione di cofinanziamento):

(2)   Aspetti finanziari

Bilancio finanziario al (indicare data – non anteriore a un mese prima della presentazione della relazione di sintesi)

RELAZIONE FINANZIARIA

(Relazione sullo stato di avanzamento art. 23, par. 3)

PROGRAMMI NAZIONALI FER

PAESE

Situazione al

Anno del Programma


 

Programmato

(1)

Stanziamenti d’impegno

(2)

Pagamenti

(3)

% pagamenti

(4=3/2)

 

 

Costo totale

(a)

Finanziamento FER

(b)

Costo totale

(a)

Totale costi ammissibili

(b)

Finanziamento FER

(c)

Costo totale

(a)

Totale costi ammissibili

(b)

Importo definitivo del finanziamento FER

(c)

Finanziamento FER versato

(d)

Costo totale

(a)

Importo definitivo del finanziamento FER

(b)

Finanziamento FER versato

(c)

Finanziamento FER ancora da versare/recuperare da parte dell’AR

(5)

Attività A – Procedure di accoglienza e asilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale attività A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Attività B - Integrazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale attività B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Attività C – Rimpatrio volontario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale attività C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Attività D – Progetti riguardanti più di una attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale attività D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

TOTALE AZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Totale E Assistenza tecnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

(1)

Programmato = programmato nel programma annuale approvato (in alcuni casi mancano in questa fase i dettagli dei progetti).

(1a)

Costo totale = costo totale delle azioni previsto nel programma annuale approvato.

(1b)

Finanziamento FER = importo del finanziamento FER per l'azione previsto nel programma annuale approvato.

(2)

Impegnato = approvato nella convenzione di cofinanziamento/decisione di finanziamento tra l’autorità responsabile e l’organismo beneficiario.

(2a)

Costo totale = costo totale dell’azione approvato nella convenzione/decisione di finanziamento.

(2b)

Costo totale ammissibile = costo totale dell’azione approvato nella convenzione/decisione di finanziamento (= costo totale – contributi in natura).

(2c)

Finanziamento FER = importo massimo del finanziamento FER approvato nella convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento tra l’autorità responsabile e il beneficiario.

(3)

Pagato = effettivamente sostenuto e pagato ad oggi.

(3a)

Costo totale = costo totale dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile.

(3b)

Costo totale ammissibile = costo totale ammissibile dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile (= costo totale – contributi in natura).

(3c)

Importo definitivo del finanziamento FER = importo definitivo del finanziamento FER dovuto al beneficiario, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento e spesa approvata dall’autorità responsabile.

(3d)

Finanziamento FER versato = importo del finanziamento FER corrisposto dall’autorità responsabile al beneficiario ad oggi (comprese le somme recuperate).

(4)

Differenza tra gli impegni e i pagamenti ad oggi.

(4a)

Costo totale = costo totale dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile (3a)/ costo totale dell'azione approvato nella convenzione di sovvenzione o nella decisione di finanziamento (2a).

(4b)

Importo definitivo del finanziamento FER = importo definitivo del finanziamento FER dovuto (3c) / importo del finanziamento FER destinato all’azione (2b).

(4c)

Finanziamento FER versato = importo definitivo del finanziamento FER versato al beneficiario ad oggi, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento (3d)/ importo del finanziamento FER destinato all'azione (2b).

(5)

FER da versare/recuperare = differenza tra l’importo definitivo del finanziamento FER dovuto al beneficiario conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento e l’importo del finanziamento FER pagato dall’autorità responsabile al beneficiario ad oggi (comprese le somme recuperate) - (5) = 3(c) - 3(d).

DICHIARAZIONE DI SPESA — PROGRAMMA ANNUALE FER

(Articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24 della decisione del Consiglio)

Numero di riferimento della Commissione:

Paese:

Data:

(in euro)

Attività

Totale spese

Spese ammissibili

Contributi in natura

Totale spese

Costi diretti ammissibili

Costi indiretti ammissibili

Totale spese ammissibili

Procedure di accoglienza e asilo Azione 1

 

 

 

 

 

Procedure di accoglienza e asilo Azione 2

 

 

 

 

 

Procedure di accoglienza e asilo Azione 3

 

 

 

 

 

(A)

Totale procedure di accoglienza e asilo

 

 

 

 

 

Integrazione Azione 1

 

 

 

 

 

Integrazione Azione 2

 

 

 

 

 

(B)

Totale integrazione

 

 

 

 

 

Rimpatrio volontario Azione 1

 

 

 

 

 

Rimpatrio volontario Azione 2

 

 

 

 

 

(C)

Totale rimpatrio volontario

 

 

 

 

 

Azione mista 1

 

 

 

 

 

Azione mista 2

 

 

 

 

 

(D)

Totale progetti riguardanti più di una attività

 

 

 

 

 

(E)

Assistenza tecnica

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 

b)   Pagamenti ricevuti dalla Commissione, con le date corrispondenti:

(3)   Attuazione delle azioni del programma

a)   Obiettivi principali dei progetti selezionati per attività (utilizzare gli indicatori appropriati descritti nella domanda di cofinanziamento; fornire esempi dei progetti selezionati):

b)   Quantificazione dei risultati previsti (aggiornare la quantificazione degli indicatori per ciascuna misura che figura nella domanda di cofinanziamento):

c)   Problemi incontrati durante l’attuazione del programma nazionale annuale:

d)   Eventuali altre osservazioni sull’attuazione:


ALLEGATO 4

MODELLO DI RELAZIONE FINALE

(Articolo 23, paragrafo 4, della decisione 2004/904/CE)

Da inviare a:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza

Unità B/4 Fondo europeo per i rifugiati

B-1049 Bruxelles

Stato membro: …Anno del programma annuale: …Autorità responsabile: …(nome della persona da contattare, servizio o organizzazione, indirizzo, fax, telefono, e-mail)Data prevista: non oltre nove mesi dopo il termine di ammissibilità del programma annuale.

A.   CONTESTO OPERATIVO

(1)   Descrizione di eventuali sviluppi significativi intervenuti nello Stato membro rispetto alla situazione descritta nel programma annuale:

(2)   Conseguenze di questi sviluppi sull’attuazione del programma:

(3)   Misure intraprese per garantire la coerenza e la complementarità con altre politiche nazionali o europee collegate (in particolare la politica della concorrenza, degli appalti pubblici, delle pari opportunità e dell’ambiente)

B.   AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA

(1)   Descrizione delle strutture di gestione del programma, dei circuiti finanziari, del metodo e dei criteri di selezione dei progetti, del sistema di monitoraggio e controllo (se le informazioni sono identiche a quelle indicate nella domanda di cofinanziamento, fare riferimento a quest’ultima):

(2)   Modifiche apportate ai sistemi di gestione e monitoraggio:

(3)   Descrizione delle attività di assistenza tecnica intraprese nell’ambito dell’attuazione del programma: risultati ottenuti:

(4)   Informazione e pubblicità: attività intraprese. Descrizione dettagliata delle modalità prescelte per garantire visibilità al cofinanziamento UE. Tutta la documentazione e le pubblicazioni relative al progetto devono indicare il cofinanziamento comunitario con la dicitura: «Progetto cofinanziato dal Fondo europeo per i rifugiati». (Allegare copia di tutte le pubblicazioni, articoli ecc. relativi al progetto):

(5)   Informazioni sui controlli effettuati conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE, spiegando i costi/benefici del metodo di campionamento conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della decisione:

(6)   Informazioni sui rischi collegati alle attività: (per rischio si intende la possibilità che si verifichi un evento che avrà un'incidenza sulla realizzazione degli obiettivi)

C.   ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

(1)   Calendario

Data di inizio dell’attuazione del programma nazionale annuale

Data di chiusura del programma nazionale annuale (data ultima per l’esecuzione delle spese, indicata nella decisione di cofinanziamento):

(2)   Aspetti finanziari

Bilancio finanziario al (specificare la data - non anteriore a un mese prima della presentazione della relazione di sintesi)

RELAZIONE FINANZIARIA

(Relazione finale art. 23, par. 3, art. 24, par. 3 e art. 28, par. 2)

PROGRAMMI NAZIONALI FER

PAESE

Situazione al

Anno del Programma


 

Programmato

(1)

Stanziamenti d’impegno

(2)

Pagamenti

(3)

% pagamenti

(4=3/2)

 

 

Costo totale

(a)

Finanziamento FER

(b)

Costo totale

(a)

Totale costi ammissibili

(b)

Finanziamento FER

(c)

Costo totale

(a)

Totale costi ammissibili

(b)

Importo definitivo del finanziamento FER

(c)

Finanziamento FER versato

(d)

Costo totale

(a)

Importo definitivo del finanziamento FER

(b)

Finanziamento FER versato

(c)

Finanziamento FER ancora da versare/recuperare dall’AR

(5)

Attività A – Procedure di accoglienza e asilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale attività A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Attività B - Integrazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale attività B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Attività C – Rimpatrio volontario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale attività C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Attività D – Progetti riguardanti più di una attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale attività D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

TOTALE AZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Totale E Assistenza tecnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

(1)

Programmato = programmato nel programma annuale approvato (in alcuni casi mancano in questa fase i dettagli dei progetti).

(1a)

Costo totale = costo totale delle azioni previsto nel programma annuale approvato.

(1b)

Finanziamento FER = importo del finanziamento FER per l'azione previsto nel programma annuale approvato.

(2)

Impegnato = approvato nella convenzione di cofinanziamento/decisione di finanziamento tra l’autorità responsabile e l’organismo beneficiario.

(2a)

Costo totale = costo totale dell’azione approvato nella convenzione/decisione di finanziamento.

(2b)

Costo totale ammissibile = costo totale dell’azione approvato nella convenzione/decisione di finanziamento (= costo totale – contributi in natura).

(2c)

Finanziamento FER = importo massimo del finanziamento FER approvato nella convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento tra l’autorità responsabile e il beneficiario.

(3)

Pagato = effettivamente sostenuto e pagato ad oggi.

(3a)

Costo totale = costo totale dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile.

(3b)

Costo totale ammissibile = costo totale ammissibile dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile (= costo totale – contributi in natura).

(3c)

Importo definitivo del finanziamento FER = importo definitivo del finanziamento FER dovuto al beneficiario, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento e spesa approvata dall’autorità responsabile.

(3d)

Finanziamento FER versato = importo del finanziamento FER corrisposto dall’autorità responsabile al beneficiario ad oggi (comprese le somme recuperate).

(4)

Differenza tra gli impegni e i pagamenti ad oggi.

(4a)

Costo totale = costo totale dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile (3a)/ costo totale dell'azione approvato nella convenzione di sovvenzione o nella decisione di finanziamento (2a).

(4b)

Importo definitivo del finanziamento FER = importo definitivo del finanziamento FER dovuto (3c) / importo del finanziamento FER destinato all’azione (2b).

(4c)

Finanziamento FER versato = importo definitivo del finanziamento FER versato al beneficiario ad oggi, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento (3d)/ importo del finanziamento FER destinato all'azione (2b).

(5)

FER da versare/recuperare = differenza tra l’importo definitivo del finanziamento FER dovuto al beneficiario conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento e l’importo del finanziamento FER pagato dall’autorità responsabile al beneficiario ad oggi (comprese le somme recuperate) - (5) = 3(c) - 3(d).

DICHIARAZIONE FINALE DI SPESA — PROGRAMMA ANNUALE FER

(Articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24, paragrafo 3 della decisione del Consiglio)

Numero di riferimento della Commissione:

Paese:

Data:

(in euro)

Attività

Totale spese

Spese ammissibili

Contributi in natura

Totale spese

Costi diretti ammissibili

Costi indiretti ammissibili

Totale spese ammissibili

Procedure di accoglienza e asilo Azione 1

 

 

 

 

 

Procedure di accoglienza e asilo Azione 2

 

 

 

 

 

Procedure di accoglienza e asilo Azione 3

 

 

 

 

 

(A)

Totale procedure di accoglienza e asilo

 

 

 

 

 

Integrazione Azione 1

 

 

 

 

 

Integrazione Azione 2

 

 

 

 

 

(B)

Totale integrazione

 

 

 

 

 

Rimpatrio volontario Azione 1

 

 

 

 

 

Rimpatrio volontario Azione 2

 

 

 

 

 

(C)

Totale rimpatrio volontario

 

 

 

 

 

Misto Azione 1

 

 

 

 

 

Misto azione 2

 

 

 

 

 

(D)

Totale progetti riguardanti più di una attività

 

 

 

 

 

(E)

Assistenza tecnica

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 


Attività

Fonti di entrate

Pubbliche

Private

Contributi in natura

Totale

Comunità (FER)

(Importo massimo del finanziamento FER)

Stato

Regioni

Autorità locali

Procedure di accoglienza e asilo Azione 1

 

 

 

 

 

 

0,00

Procedure di accoglienza e asilo Azione 2

 

 

 

 

 

 

0,00

Procedure di accoglienza e asilo Azione 3

 

 

 

 

 

 

0,00

(A)

Totale Procedure di accoglienza e asilo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Integrazione Azione 1

 

 

 

 

 

 

0,00

Integrazione Azione 2

 

 

 

 

 

 

0,00

(B)

Totale Integrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rimpatrio volontario Azione 1

 

 

 

 

 

 

0,00

Rimpatrio volontario Azione 2

 

 

 

 

 

 

0,00

(C)

Totale rimpatrio volontario

 

 

 

 

 

 

0,00

Misto Azione 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Misto Azione 2

 

 

 

 

 

 

0,00

(D)

Totale progetti che riguardano più di una attività

 

 

 

 

 

 

0,00

(E)

Assistenza tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale complessivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Appendice alla dichiarazione di spesa

Importi recuperati inclusi nella presente dichiarazione di spesa

Procedure di accoglienza e asilo del progetto - Azione 2

Importo da rimborsare

 

Debitore

 

Data di emissione del titolo di riscossione

 

Autorità che ha emesso il titolo di riscossione

 

Data dell’effettivo recupero

 

Importo recuperato

 


Procedure di accoglienza del progetto - Azione 3

Importo da rimborsare

 

Debitore

 

Data di emissione del titolo di riscossione

 

Autorità che ha emesso il titolo di riscossione

 

Data dell’effettivo recupero

 

Importo recuperato

 

b)   Pagamenti ricevuti dalla Commissione con le date corrispondenti:

(3)   Attuazione e misure del programma

a)   Descrizione dei mezzi utilizzati in pratica per attuare le azioni previste nel programma nazionale annuale

Esempio:

Azione

Progetto descritto nel programma nazionale di attuazione

Attuazione

A - Accoglienza

Progetto 1 - Creazione di infrastrutture di accoglienza per 1 000 persone

realizzazione di un centro di accoglienza per 450 persone a …

aumento della capacità dei centri esistenti a … a 500 persone

b)   Risultati ed effetti ottenuti (descrizione qualitativa e quantitativa con l’ausilio di indicatori definiti nella domanda di cofinanziamento), valutazione dell’efficacia (rispetto alle previsioni) e del rapporto costo/benefici.

c)   Eventuali altre osservazioni circa l’attuazione

(4)   Se del caso, descrizione di eventuali attività transnazionali e/o impatto del programma:

(5)   Descrizione dettagliata dei problemi riscontrati nell’attuare il programma nazionale annuale:

E.   RELAZIONE DELL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

(1)   Eventuali modifiche apportate al sistema di controllo:

(2)   Risultati delle attività, irregolarità individuate e segnalate, misure prese dall’autorità responsabile:

(3)   Eventuali disposizioni prese dall’autorità responsabile in seguito alle osservazioni scaturite dalle missioni di controllo realizzate dall’Unione europea (Corte dei conti, Commissione europea):

(4)   Informazioni precise sui casi di irregolarità riscontrati, qualora si sospetti una frode e possa essere valutata l’eventualità di adottare opportuni provvedimenti:

ALLEGATI ALLA RELAZIONE FINALE

A.   Elenco dei progetti approvati per attività

B.   Descrizione sommaria dei singoli progetti (mezza pagina), con gli indicatori finanziari, il bilancio stanziato per progetto sotto forma di tabella e le spese definitive per progetto

C.   Valutazione indipendente


ALLEGATO 5

COMMISSIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

DOMANDA DI PAGAMENTO

(da trasmettere per via ufficiale all’Unità B4 della DG Giustizia, libertà e sicurezza, Rue de la Loi 46 - 1049 Bruxelles)

Nome del programma: …

Decisione della Commissione N … del …

In conformità dell’articolo 13 della decisione 2004/904/CE, il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell’autorità competente), rappresentante dell'autorità responsabile dell'esecuzione del Fondo europeo per i rifugiati, chiede il pagamento dell’importo di EUR … a titolo di secondo prefinanziamento/saldo. Questa domanda soddisfa i criteri di ammissibilità perché:

Cancellare la dicitura non pertinente

a)

la relazione sullo stato di avanzamento del programma annuale e la dichiarazione delle spese relativa ad almeno il 70 % dell’importo del primo prefinanziamento, di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della decisione 2004/904/CE

sono state fornite

figurano in allegato

b)

la relazione finale sull’attuazione del programma annuale e la dichiarazione finale di spesa di cui all’articolo 24, paragrafo 3 e all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE

sono state fornite

figurano in allegato

c)

le decisioni dell’autorità responsabile sono compatibili con l’importo totale del contributo del Fondo alle priorità in questione

 

d)

eventuali raccomandazioni al fine di migliorare gli accordi relativi alla sorveglianza e alla gestione presi dalla Commissione in applicazione dell’articolo 27 della decisione 2004/904/CE

hanno formato l’oggetto di un’azione

sono state fornite spiegazioni

nessuna raccomandazione

e)

eventuali domande di misure correttive conformemente all'articolo 26 della decisione 2004/904/CE

hanno formato l’oggetto di un’azione

hanno formato l’oggetto di osservazioni

nessuna spesa inclusa

nessuna domanda

Il pagamento deve essere effettuato a:

Beneficiario

 

Banca

 

Numero di conto corrente

 

Titolare del conto (se diverso dal beneficiario)

 


Data

Nome (in stampatello), timbro, qualifica e firma dell’autorità competente


ALLEGATO 6

COMMISSIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI SPESA (ARTICOLO 25)

alla Commissione europea, Direzione Generale Giustizia, libertà e sicurezza

DICHIARAZIONE DELL’AUTORITÀ RESPONSABILE

(da trasmettere per via ufficiale all’Unità B4 della DG Giustizia, libertà e sicurezza, Rue de la Loi 46 - 1049 Bruxelles)

(1)

Il sottoscritto, … (nome in stampatello, qualifica e servizio) presenta la dichiarazione finale di spesa a titolo del programma annuale del Fondo europeo per i rifugiati dell’anno … e la domanda di pagamento del saldo del finanziamento comunitario indirizzata alla Commissione.

(2)

Il sottoscritto può garantire, per quanto riguarda il programma annuale nazionale dell’anno …, che:

a)

la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

b)

le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma annuale e alle norme comunitarie e nazionali applicabili;

c)

ai fini della certificazione, l’autorità di certificazione ha ricevuto dall’autorità responsabile tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate, sui progetti cofinanziati dal Fondo e sui risultati dei controlli effettuati dall’autorità di controllo sulle spese incluse nelle dichiarazioni di spesa;

d)

sono stati tenuti in debito conto i risultati di tutte le verifiche effettuate dall'autorità di controllo;

e)

il recupero di eventuali importi di fondi comunitari indebitamente versati a seguito delle irregolarità riscontrate, se del caso maggiorato degli interessi, è stato correttamente detratto dalla dichiarazione di spesa.

Data

Nome (in stampatello), timbro, qualifica e firma dell’autorità responsabile

SPESA PER ATTIVITÀ

Numero di riferimento della Commissione:

Nome:

Data:

in euro

Attività

Totale spese ammissibili ed effettivamente pagate (1)

Pubblico

Privato

Totale

Comunità (FER)

Stato

Regioni

Autorità locali

(A)

Procedure di accoglienza e asilo

 

 

 

 

 

 

(B)

Integrazione

 

 

 

 

 

 

(C)

Rimpatrio volontario

 

 

 

 

 

 

(D)

Progetti riguardanti più di una attività

 

 

 

 

 

 

(E)

Assistenza tecnica

 

 

 

 

 

 

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale FER

 

 

 

 

 

 

Appendice alla dichiarazione di spesa

Recuperi effettuati dopo l’ultima dichiarazione di spesa e compresi nella presente dichiarazione di spesa (raggruppati per misura)

Importo da rimborsare

 

Debitore

 

Data di emissione del titolo di riscossione

 

Autorità che ha emesso il titolo di riscossione

 

Data dell’effettivo recupero

 

Importo recuperato

 


Data

Nome (in stampatello), timbro, qualifica e firma dell’autorità responsabile

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto, … (nome in stampatello, qualifica e servizio) ha esaminato la dichiarazione finale di spesa per il programma annuale del Fondo europeo nel periodo … (indicare il periodo in questione) e la domanda inviata alla Commissione per il pagamento del saldo.

PORTATA DELL’ESAME

La certificazione garantisce che:

a)

la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

b)

le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma annuale e alle norme comunitarie e nazionali applicabili;

c)

ai fini della certificazione, l’autorità di certificazione ha ricevuto dall’autorità responsabile tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate, sui progetti cofinanziati dal Fondo e sui risultati dei controlli effettuati dall’autorità di controllo sulle spese incluse nelle dichiarazioni di spesa;

d)

sono stati tenuti in debito conto i risultati di tutte le verifiche effettuate dall'autorità di controllo;

e)

il recupero di eventuali importi di fondi comunitari indebitamente versati a seguito delle irregolarità riscontrate, se del caso maggiorato degli interessi, è stato correttamente detratto dalla dichiarazione di spesa.

OSSERVAZIONI

(1)

La portata dell’esame è stata limitata dai seguenti fattori:

a)

b)

c)

ecc

(Indicare gli ostacoli incontrati durante il lavoro di controllo, ad esempio problemi sistemici, carenze di gestione, mancanza di pista di controllo, mancanza di documenti giustificativi, procedimenti legali in corso, ecc.; valutare l'importo di spesa interessato da questi ostacoli e il corrispondente cofinanziamento comunitario).

(2)

Dal controllo effettuato dal sottoscritto e dalle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali ha potuto avere accesso è emersa una bassa/alta frequenza (indicare a seconda dei casi; se la frequenza è alta, fornire le necessarie spiegazioni) di errori/irregolarità. Gli errori/irregolarità segnalati sono stati risolti in modo soddisfacente dalle autorità responsabili e non sembrano avere un’incidenza sull’importo del cofinanziamento comunitario da pagare, se si eccettua quanto segue:

(a)

(b)

(c)

ecc.

(Indicare gli errori/le irregolarità che non hanno dato luogo ad un adeguato intervento e, per ciascun caso, il possibile carattere sistemico, la portata del problema e l'importo del cofinanziamento comunitario interessato.)

CONCLUSIONI

Se durante l’esame non è stato incontrato alcun ostacolo, la frequenza degli errori individuati è bassa e tutti i problemi sono stati risolti in modo soddisfacente:

a)

Alla luce dell’esame e delle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali ha potuto avere accesso, il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa rispecchi in modo sostanzialmente corretto le spese effettuate conformemente alla decisione 2004/904/CE e che la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario debba essere considerata valida.

Oppure:

Se durante l’esame sono stati incontrati alcuni ostacoli, ma la frequenza degli errori individuati non è elevata o se alcuni problemi non sono stati risolti in modo soddisfacente:

b)

In base al controllo effettuato e alle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali ha potuto avere accesso, il sottoscritto ritiene, se si eccettuano gli aspetti di cui al precedente punto 1 e/o gli errori/le irregolarità di cui al precedente punto 2 che non sono stati adeguatamente trattati, che la dichiarazione finale di spesa rispecchi in modo sostanzialmente corretto le spese effettuate conformemente alla decisione 2004/904/CE e alle relative modalità d'applicazione e che la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario debba essere considerata valida.

Oppure:

Se durante l’esame sono stati incontrati ostacoli di rilievo o se la frequenza degli errori individuati è elevata, anche se gli errori/le irregolarità riportati sono stati risolti in modo soddisfacente:

c)

In considerazione degli aspetti di cui al precedente punto 3 e/o vista l'alta frequenza di errori indicata al punto 4, il sottoscritto non è in grado di esprimere un giudizio sulla dichiarazione finale di spesa e sulla richiesta di pagamento del saldo del cofinanziamento comunitario.

Data

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell’autorità di certificazione


(1)  Cfr. art. 16 della presente decisione.


14.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/78


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2006

che istituisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/402/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che la Commissione deve elaborare un piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica.

(2)

Il piano di lavoro comprende una strategia per lo sviluppo del sistema di assegnazione del marchio, la definizione di obiettivi a favore dell’ambiente e della diffusione sul mercato, un elenco non definitivo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'azione comunitaria e i piani di coordinamento e di cooperazione tra il sistema comunitario e altri sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica negli Stati membri.

(3)

Il piano di lavoro comprende altresì le misure di esecuzione della strategia e include il finanziamento previsto del sistema.

(4)

Il piano di lavoro riesaminato deve essere elaborato facendo riferimento all’esperienza acquisita nel corso dell’attuazione del primo piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica (2).

(5)

Il piano di lavoro deve essere riesaminato periodicamente.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il piano di lavoro, riesaminato, relativo al marchio comunitario di qualità ecologica, di cui in allegato, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.

Articolo 2

Il riesame del piano di lavoro deve avere inizio anteriormente al 31 dicembre 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 7 dell’11.1.2002, pag. 28.


ALLEGATO

PIANO DI LAVORO RELATIVO AL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

INTRODUZIONE

Il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) è stato introdotto nel 1992 per incoraggiare le imprese a sviluppare beni e servizi con un impatto ambientale ridotto durante tutto il loro ciclo di vita e a fornire ai consumatori informazioni più adeguate al riguardo.

Il sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica rientra in una più ampia strategia destinata a promuovere la sostenibilità della produzione e dei consumi. Questo obiettivo può essere conseguito nell’ambito di una politica di prodotto integrata che tenga conto dell’intero ciclo di vita, come indicato nel Sesto programma d’azione a favore dell’ambiente. Gli obiettivi principali si possono riassumere nella necessità di garantire un livello di protezione elevato e di disaccoppiare le pressioni esercitate sull’ambiente dalla crescita economica, in linea con la strategia di Lisbona dell'Unione europea relativa ad un programma di rinnovamento economico e sociale (2000) (1) e con la strategia per lo sviluppo sostenibile (Göteborg, 2001) (2).

In particolare, la comunicazione sulla politica integrata dei prodotti (3) (IPP) propone una nuova strategia per rafforzare e ricentrare le politiche ambientali in materia di prodotti e sviluppare un mercato di prodotti più ecologici. Il marchio comunitario di qualità ecologica — l’Ecolabel — è uno degli strumenti che possono servire allo scopo. Nell’ambito del sistema di assegnazione del marchio si ritrovano notevoli informazioni e competenze su una politica di prodotto basata sul concetto del ciclo di vita, che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le parti interessate coinvolte nell’ulteriore sviluppo della politica IPP.

Per andare verso un consumo e una produzione sostenibili, le nuove direttive sugli appalti pubblici (4), che integrano i criteri ambientali negli appalti pubblici, e il manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili, pubblicato di recente, offrono nuove opportunità per il marchio ecologico comunitario. Se da un lato gli acquirenti pubblici non possono chiedere esplicitamente nei bandi di gara che i prodotti e i servizi da appaltare rechino il marchio comunitario di qualità ecologica, dall’altro le nuove direttive consentono di utilizzare i criteri definiti nel sistema di assegnazione del marchio o altri criteri equivalenti per formulare prescrizioni ambientali funzionali o basate sulle prestazioni. Tali prescrizioni dovrebbero incoraggiare le autorità pubbliche a prendere la decisione politica di rendere i loro acquisti più ecologici attraverso l'Ecolabel comunitario e i criteri ad esso applicabili o altri sistemi equivalenti, che garantiscono una solida base di informazioni sul prodotto.

Il marchio comunitario di qualità ecologica interagisce anche con un’ampia varietà di strumenti che puntano ad una produzione e ad uno sviluppo più ecologici e all’uso delle tecnologie ambientali. È ormai assodato che le strutture e le procedure del sistema e le conoscenze che mette a disposizione rappresentano solidi punti di partenza per elaborare le misure di applicazione della proposta di direttiva sulla progettazione ecologica dei prodotti che consumano energia. Una delle attività prioritarie previste dal Piano d’azione sulle tecnologie ambientali (ETAP), vale a dire la progettazione e l’applicazione di obiettivi di prestazione, comprende la possibilità di valutare il nesso tra il concetto di «obiettivi di prestazione» e le prestazioni ambientali di beni e servizi che rientrano in iniziative dell’UE come il sistema del marchio comunitario di qualità ecologica.

Con l’adesione di 10 nuovi Stati membri nel maggio 2004 sono venuti a crearsi nuovi presupposti per lo sviluppo del marchio comunitario di qualità ecologica e per dare un contributo in termini di comunicazione e sensibilizzazione ambientali. La presenza di un marchio ecologico riconoscibile e paneuropeo, come il Fiore, potrebbe aiutare i consumatori ad acquistare prodotti ecologici in tutta Europa e a comprendere meglio le etichette ISO tipo I.

I consumatori saranno sempre attratti da sistemi di etichettatura ecologica ben congegnati e basati sul mercato perché ne apprezzano l’immediatezza e la semplicità e perché sistemi simili migliorano e rendono più accessibili le informazioni ambientali per i cittadini. Sono inoltre positivi per le imprese, visto che promuovono prodotti che offrono vantaggi di marketing al punto vendita se sono sviluppati in collaborazione con i fabbricanti e se presentano costi ragionevoli per le imprese.

È evidente che il marchio comunitario di qualità ecologica non è ancora abbastanza diffuso sul mercato. Oggi la situazione è sicuramente migliore rispetto al passato, visto il costante aumento della gamma di gruppi di prodotti (beni e servizi) ai quali si applica e considerate le nuove applicazioni che si aggiungono continuamente, ma è chiaro che il sistema deve essere rivisto se vuole raggiungere opportunamente gli obiettivi originari e soprattutto se deve essere adottato fattivamente dall’industria. In previsione del riesame del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica è in corso uno studio di valutazione per verificare l’efficacia globale del sistema nel ridurre gli impatti negativi sull’ambiente. In quest’ambito si procederà a valutare come il sistema contribuisce alla sostenibilità dei consumi e della produzione e verranno presentate proposte su come un eventuale riesame potrebbe servire a promuovere meglio lo sviluppo sostenibile in Europa e a rendere il sistema più interessante agli occhi degli operatori economici, in particolare delle PMI. Il presente piano di lavoro deve sostenere pienamente la valutazione e la revisione del sistema di marcatura ecologica, senza limitare in alcun modo la possibilità di apportare eventuali modifiche al sistema al momento del riesame del regolamento.

La finalità principale del presente piano di lavoro, riesaminato, è pertanto di partire dagli insegnamenti e dalle esperienze acquisiti con l'applicazione del sistema dell’Ecolabel per arrivare a stilare il programma di lavoro per i prossimi tre anni, con i seguenti obiettivi:

trasformare il marchio comunitario di qualità ecologica in uno strumento più adeguato ed efficace per migliorare la qualità ambientale di beni e servizi;

sostenere la valutazione, attualmente in corso, del sistema dell'Ecolabel e il prossimo riesame del regolamento;

continuare a dare un contributo alla maggiore sostenibilità dei consumi e agli obiettivi politico-strategici definiti nella strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile e nel Sesto programma d’azione per l’ambiente;

impiegare nel modo più efficace possibile le risorse assegnate al sistema dalla Commissione, dagli Stati membri e dai membri del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) (5).

STRATEGIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA

2005-2007

1.   Politica e strategia in previsione del riesame del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica

Il marchio comunitario di qualità ecologica è in continua evoluzione e adegua costantemente le proprie politiche e strategie di lungo termine. Deve pertanto integrarsi profondamente con il dibattito e le attività in corso per l’attuazione della comunicazione sulla politica integrata dei prodotti dell'UE e con altri strumenti legislativi in via di definizione (ad esempio la proposta di direttiva sulla progettazione ecologica dei prodotti che consumano energia, la direttiva quadro 92/75/CEE sugli apparecchi domestici e la decisione del Consiglio sul marchio «Energy Star» per le apparecchiature da ufficio, il piano d’azione ETAP, il Sesto programma d’azione per l’ambiente e la strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile). Il sistema comunitario dell’Ecolabel deve inoltre seguire da vicino i più ampi sviluppi a livello di etichettatura ecologica dei prodotti nonché dei marchi etici, di qualità e salute, garantendo anche che vengano adeguatamente coinvolti i vari comitati scientifici per rafforzare la base scientifica alla quale si ispirano i criteri ecologici. Altrettanto importanti sono gli sviluppi nel settore dei sistemi di gestione ambientale, con particolare riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Per gestire in maniera più efficace i vari dibattiti e flussi di informazioni in materia, sia nell’ambito del sistema comunitario che rispetto ad altre istanze esterne, e preparare e orientare il dibattito sul futuro del sistema, nel primo piano di lavoro sul marchio comunitario di qualità ecologica veniva istituito un gruppo di gestione strategica. Quest’ultimo ha dato un apporto molto prezioso alle future politiche e strategie del sistema, posto che ha affrontato gli aspetti dell’integrazione con altre politiche ambientali, delle sinergie con altri strumenti d’informazione e vari altri temi di politica a lungo termine. Ha inoltre definito chiaramente i principali problemi che interessano attualmente il sistema, apportando al dibattito numerose idee sulla valutazione e la revisione dello stesso, idee che dovrebbero essere riprese nel dibattito sul riesame del sistema dove gli incontri con le parti interessate devono essere considerati un elemento prioritario.

Obiettivo

Il CUEME, gli Stati membri e la Commissione dovrebbe mirare in via prioritaria ad elaborare e adeguare la politica e la strategia a lungo termine del sistema comunitario di etichettatura ecologica tenendo presente il prossimo riesame del regolamento in materia. Dovrebbero inoltre adoperarsi per integrare il marchio comunitario di qualità ecologica nei vari elementi nuovi delle politiche a favore del consumo sostenibile (come la strategia IPP, i prodotti che consumano energia, gli appalti pubblici ecocompatibili, un più vasto sistema di etichettatura, una riduzione delle imposte per i prodotti ecologici, le tecnologie ambientali ecc.).

Azioni

Il CUEME, gli Stati membri e la Commissione devono darsi come obiettivo prioritario la possibilità di contribuire alla valutazione e al riesame del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica per svilupparne e adeguarne la politica e la strategia di lungo termine. Tale contributo deve concretizzarsi sotto forma di riunioni mirate, indagini e mobilitazione di competenze specialistiche dopo la pubblicazione dei risultati dello studio.

2.   Obiettivi ai fini di migliorare la situazione ambientale e la penetrazione del mercato

Gli obiettivi in termini di miglioramento dell’ambiente e penetrazione del mercato saranno fissati alla luce del riesame del sistema. Si tratterà in particolare di:

a)

aumentare il numero di mercati potenzialmente aperti ai prodotti muniti di marchio ecologico, ampliando progressivamente il ventaglio dei gruppi di prodotti ai quali assegnare il marchio e rendendoli più interessanti per i fabbricanti;

b)

aumentare sensibilmente, all’interno di tali mercati e/o gruppi di prodotti, la visibilità del marchio di qualità ecologica (cioè il numero dei prodotti muniti di marchio presenti sul mercato);

c)

tener conto dei benefici ambientali complessivi del sistema e del contributo che esso fornisce ai fini di una maggiore sostenibilità dei consumi;

d)

sviluppare ulteriormente le potenziali sinergie tra il marchio comunitario di qualità e il sistema EMAS.

a)   Selezione dei gruppi di prodotti

Per il momento esistono criteri per 23 gruppi di prodotti (e servizi): tessuto-carta, lavastoviglie, ammendanti del suolo, materassi, pitture e vernici per interni, calzature, prodotti tessili, PC, detersivi per bucato, detersivi per lavastoviglie, carta per fotocopie, lampadine, computer portatili, frigoriferi, lavatrici, detersivi multiuso e per sanitari, detersivi per piatti, televisori, coperture dure per pavimenti, aspirapolvere, servizi turistico-ricettivi, servizio di campeggio e lubrificanti.

Un gruppo di prodotti può essere considerato prioritario per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica solo se risponde a una serie di criteri. L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1980/2000, in particolare, definisce alcuni requisiti di base per l'assegnazione del marchio comunitario. Tra questi citiamo i seguenti: il prodotto deve rappresentare un volume significativo di vendite e di scambi nel mercato interno e deve essere venduto per il consumo o l’utilizzo finali; deve comportare impatti ambientali significativi che possono essere influenzati positivamente dalle scelte dei consumatori; i fabbricanti e i rivenditori devono essere disposti ad apporre il marchio sui loro prodotti.

Il primo piano di lavoro presentava una lista di domande che è servita per uno studio inteso a definire le priorità (6); l’appendice 1 contiene l’elenco dei gruppi di prodotti stilato in base a tali priorità. In vista del riesame del sistema, il CUEME e gli Stati membri devono continuare a sviluppare la metodologia per definire le priorità nella scelta dei gruppi di prodotti sulla base dello studio svolto e secondo le raccomandazioni a proseguire le attività e i miglioramenti contenute nei risultati dello studio. Deve inoltre essere estesa la valutazione dei benefici ambientali e delle prospettive di commercializzazione dei gruppi di prodotti potenzialmente inseribili nel sistema. Occorre infine approfondire l’analisi dei requisiti particolari applicabili per valutare il livello di priorità da attribuire ai servizi.

Una metodologia perfezionata dovrebbe offrire uno strumento obiettivo per determinare le priorità dei vari gruppi di prodotti, sia per i prodotti veri e propri che per i servizi. Dovrebbe inoltre verificare se un determinato prodotto o servizio presenta un nesso evidente con gruppi di prodotti esistenti.

Occorre istituire un apposito gruppo di gestione incaricato di indicare, in maniera obiettiva e trasparente, i gruppi di prodotti assolutamente prioritari.

Le attività svolte per determinare i gruppi di prodotti non devono tuttavia impedire di modificare le modalità secondo le quali vengono presi in considerazione i gruppi di prodotti nell'ambito del riesame del sistema comunitario di marcatura ecologica.

Obiettivo

In vista del riesame del sistema occorre definire una serie di gruppi di prodotti che rappresentino un ventaglio sufficientemente completo e gestibile di prodotti in grado di attrarre i rivenditori, i fabbricanti, comprese le PMI, e i consumatori.

Utilizzare al meglio le risorse attribuite per la definizione dei gruppi di prodotti, incentrando l’attenzione su quelli che meglio si adattano al sistema comunitario di marcatura ecologica.

Nel giro di cinque anni i gruppi di prodotti selezionati dovrebbero passare a 30-35.

Azioni

L’elenco dei gruppi di prodotti prioritari deve essere aggiornato periodicamente, previa consultazione del CUEME che, in occasione del riesame di ciascun gruppo, deve rivederne la priorità assegnata.

Basandosi sullo studio svolto nell’ambito del precedente piano di lavoro per determinare le priorità, gli organismi competenti e il CUEME devono continuare a perfezionare i metodi in questo campo, in particolare per cercare di ottenere un’adeguata ponderazione dei vari «elementi per la definizione delle priorità» presentati nello studio. Tra i vari fattori di cui tener conto si ricordano il fatto che i gruppi di prodotti prescelti si siano rivelati adeguati o meno, i benefici ambientali derivanti dai gruppi proposti e i criteri particolari applicabili per valutare il grado di priorità dei servizi sulla base dei risultati e degli orientamenti emersi dalla valutazione del sistema attualmente in corso.

Oltre a procedere ai riesami necessari, la Commissione, il CUEME e gli Stati membri dovrebbero definire due nuovi gruppi di prodotti l'anno e, in genere, i criteri applicabili a ciascun groppo dovrebbero essere validi per quattro-cinque anni (con eventuali eccezioni in base al caso).

Sarebbe opportuno istituire un gruppo di gestione ad hoc del CUEME con l'incarico di riunirsi una volta all'anno per presentare raccomandazioni sui gruppi di prodotti ritenuti di massima priorità e sui tempi per il riesame dei gruppi di prodotti esistenti. Il gruppo avrà anche il compito di elaborare i metodi per definire l’eventuale urgenza di modificare i criteri alla luce delle innovazioni tecnologiche nei settori interessati.

La definizione di gruppi di prodotti nuovi non deve tuttavia andare a discapito della necessità di destinare tempo e risorse per il processo di riesame del sistema comunitario di marcatura ecologica.

b)   Penetrazione del mercato, visibilità e sensibilizzazione dei consumatori

La visibilità del marchio di qualità ecologica si misura in base a quattro parametri:

imprese: numero di imprese alle quali è assegnato il marchio,

prodotti: numero di prodotti per i quali tali imprese hanno ottenuto il marchio,

articoli: numero di articoli dei prodotti in questione commercializzati con il marchio,

valore: fatturato franco fabbrica rappresentato da tali articoli.

A maggio 2005 erano più di 250 (rispetto alle 87 dell’agosto 2001) le imprese che utilizzavano il marchio comunitario di qualità ecologica su centinaia di prodotti. Il numero più elevato di domande riguarda i prodotti tessili, le pitture e le vernici per interni e i servizi turistico-ricettivi. Le imprese cui è stato assegnato il marchio (e i prodotti che ne sono muniti) sono distribuiti in maniera alquanto eterogenea all’interno dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, anche se oggi la diffusione è migliore e più equilibrata rispetto al passato.

Secondo i dati disponibili, nel 2004 sono stati venduti circa 400 milioni di articoli muniti del marchio comunitario di qualità ecologica (rispetto ai 54 milioni nel 2001), con un fatturato franco fabbrica presunto di 700 milioni di EUR rispetto ai 114 milion del 2001.

Quando si esamina l’effettiva penetrazione del mercato, tuttavia, i prodotti muniti di Ecolabel rappresentano ancora una percentuale relativamente insignificante, visto che sono molto meno dell’1 % del mercato complessivo di tutti i gruppi di prodotti.

L’obiettivo principale del sistema deve pertanto essere quello di diventare molto più interessante per i soggetti economici e di aumentare sensibilmente il numero di prodotti muniti di marchio, per rendere quest’ultimo visibile sul mercato e incrementarne l’impatto ambientale. D’altra parte, devono proseguire gli sforzi per aumentarne costantemente la visibilità e poter raggiungere la penetrazione di mercato teoricamente possibile, che in genere si attesta tra il 5 e il 25 % del mercato complessivo (in funzione del gruppo di prodotti interessato e della selettività dei criteri applicati).

In questo senso gli organismi competenti in materia di marchio di qualità ecologica negli Stati membri devono proseguire nell’impegno di individuare i gruppi di prodotti che potrebbero ottenere il marchio. Una strategia di commercializzazione integrata potrebbe servire ad orientare molto meglio le scelte dei consumatori e ad aumentare considerevolmente l’interesse del mercato, come ha dimostrato il successo della Settimana europea del Fiore, organizzata nell’ottobre 2004.

Dalle esperienze fatte finora si può dedurre che il lato «domanda» merita di essere considerato in modo più proattivo e la recente esperienza della Settimana europea del Fiore 2004 dimostra che una strategia combinata in termini di domanda e offerta potrebbe fare la differenza.

È estremamente importante promuovere il riconoscimento del marchio comunitario di qualità ecologica all’interno di tutti gli Stati membri e motivare le imprese a chiederlo, mettendo l’accento sui benefici concreti che potrebbero ricavare.

Nel corso dell’attuazione del primo piano di lavoro le attività del gruppo di gestione del marketing hanno evidenziato la necessità di disporre di metodi comuni per lo svolgimento di indagini presso i consumatori. Tali indagini servono a verificare la riconoscibilità del marchio comunitario e a seguire come evolve la sensibilizzazione dei consumatori. Sarà importante incentivare il riconoscimento del marchio comunitario di qualità ecologica in tutti gli Stati membri e al contempo promuovere lo scambio di esperienze tra Stati membri «nuovi» e «vecchi» riguardo alla sua applicazione.

La Commissione sta preparando una serie di opuscoli destinati a illustrare il significato e le finalità dell'Ecolabel per gruppi di prodotti specifici, che andranno a corredare i prodotti muniti di marchio al momento della vendita. Sono stati preparati anche vari opuscoli intesi a fornire informazioni ai produttori e ai rivenditori sui criteri applicati ai principali gruppi di prodotti (generali, prodotti tessili, calzature, detersivi per bucato, pitture e vernici). Questa documentazione deve essere ulteriormente migliorata e distribuita sistematicamente dai membri del CUEME.

Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse di commercializzazione gli Stati membri dovrebbero collaborare con i fabbricanti e organizzare campagne comuni di marketing nei rispettivi paesi.

Obiettivi

Ottenere un incremento annuo minimo del 50 % del valore e/o del numero di articoli muniti di marchio.

Conseguire, prima della scadenza del piano di lavoro, un livello minimo di visibilità in tutti gli Stati membri e disporre di una metodologia per quantificare tale visibilità in maniera economicamente efficace.

Tutti i fabbricanti e i rivenditori interessati dovrebbero conoscere il marchio comunitario di qualità ecologica e, a più lungo termine, più della metà dei consumatori europei dovrebbe considerare il logo del marchio come un segno di eccellenza ambientale.

Azioni

Nell'arco del primo anno di attuazione del presente piano di lavoro il gruppo di gestione del marketing dovrà presentare raccomandazioni, con il contributo degli Stati membri, su come quantificare la penetrazione sul mercato, la visibilità e la sensibilizzazione dei consumatori e definire i livelli di sensibilizzazione cui ambire, anche alla luce delle esperienze acquisite con la Settimana del Fiore 2004.

Il CUEME deve migliorare il meccanismo di comunicazione delle informazioni (rapporti) già istituito per elaborare statistiche annuali in grado di verificare la penetrazione del mercato dei vari gruppi di prodotti.

Il CUEME, gli Stati membri e la Commissione devono promuovere il marchio comunitario di qualità ecologica per conseguire gli obiettivi concertati, in particolare presso i rivenditori e i responsabili degli appalti pubblici (cfr. sotto). Almeno una volta all’anno sarà necessario riferire su queste azioni (e scambiare informazioni in merito) nel corso delle riunioni del CUEME. Parallelamente, occorre cercare sistematicamente di ottenere un feedback dai soggetti interessati e tener conto delle loro osservazioni.

A tal fine ogni Stato membro deve elaborare una strategia di marketing comprendente le attività del caso, in ordine di priorità.

Occorre costituire intese con tutti i soggetti interessati (ad esempio ONG, produttori, organizzazioni di consumatori e rivenditori) per far meglio conoscere il sistema e incentivare la commercializzazione del Fiore attraverso le loro reti di contatti.

Il CUEME, gli Stati membri e la Commissione devono infine promuovere lo scambio di esperienze acquisite con l’attuazione del marchio di qualità ecologica tra Stati membri «vecchi» e «nuovi» (ad esempio attraverso sedute didattiche organizzate).

Cfr. anche le iniziative promozionali congiunte [punti 4 b) e 5].

c)   Benefici ambientali

L’obiettivo generale del marchio comunitario di qualità ecologica è quello di promuovere prodotti per i quali è possibile ridurre l'impatto negativo sull’ambiente — sulla base di dati scientifici e secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1980/2000 sul marchio di qualità ecologica — rispetto agli altri prodotti nell'ambito dello stesso gruppo. In questo modo contribuisce all'utilizzo efficace delle risorse e garantisce un'elevata tutela dell'ambiente, oltre a rendere i consumi più sostenibili e a realizzare gli obiettivi politici definiti nella strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile (ad esempio nel campo dei cambiamenti climatici, dell’efficienza delle risorse e dell’ecotossicità), nel Sesto programma d’azione per l’ambiente e nella comunicazione sulla politica integrata dei prodotti.

Studi e rapporti precedenti hanno dimostrato come sia complicato calcolare i benefici ambientali specifici connessi ai marchi di qualità ecologica perché è difficile isolarli e quantificarli rispetto ai benefici ambientali ottenuti con altri provvedimenti ambientali. I benefici diretti riguardano principalmente i risparmi per l’ambiente ottenibili se si aumentasse la quota di mercato riservata ai prodotti muniti di marchio ecologico, mentre quelli indiretti tengono conto di altri effetti positivi che il marchio ha avuto o potrebbe avere in futuro. Uno studio ultimato di recente sui benefici diretti e indiretti del marchio comunitario di qualità ecologica dimostra che, aumentando del 20 % la diffusione sul mercato del marchio comunitario, si otterrebbero notevoli risparmi grazie ai benefici indiretti, in quanto sarebbe uno degli strumenti più efficaci sotto il profilo economico per ridurre le emissioni di CO2 rispetto ad un paniere di altre attività strategiche e programmi.

Gli appalti pubblici rappresentano circa il 16 % (7) del PIL dell’UE: per questo occorre incoraggiare gli acquirenti delle imprese e di altre organizzazioni governative e non ad utilizzare più sistematicamente i criteri dell’Ecolabel o altri criteri equivalenti nei bandi di gara che pubblicano. Il manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato di recente offre un contributo importante in questo senso.

Gli acquirenti non sono tuttavia ancora sensibilizzati a sufficienza per incidere in maniera significativa sul mercato. Un obiettivo specifico in questa fase deve pertanto essere quello di incrementare la domanda di prodotti ecologici nei prossimi tre anni, soprattutto nel settore pubblico. Occorre pertanto esaminare quali provvedimenti adottare per incrementare tale domanda.

Obiettivi

Rafforzare i consumi sostenibili e gli obiettivi politici definiti nella strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile, nel Sesto programma d’azione per l’ambiente e nella comunicazione sulla politica integrata dei prodotti.

I responsabili degli appalti pubblici devono essere informati al più presto della possibilità di utilizzare i criteri applicabili al marchio comunitario di qualità ecologica o ad altri marchi di qualità nei bandi di gara.

Azioni

Il CUEME deve proseguire le attività finalizzate a stimare i benefici ambientali diretti e indiretti del marchio di qualità ecologica nel suo complesso. Vanno inoltre stimati sistematicamente anche i benefici potenziali di tutti i criteri applicabili ai gruppi di prodotti, nuovi o riesaminati che siano.

Il CUEME, gli Stati membri e la Commissione devono informare i responsabili degli appalti (pubblici e privati) delle opportunità offerte dall’utilizzo dei criteri applicabili per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica nei bandi di gara di loro competenza.

d)   Sinergie tra il marchio comunitario di qualità ecologica e il sistema EMAS

Occorre analizzare la complementarità e il sostegno reciproco tra l’Ecolabel e il sistema EMAS, perché questi si trasformino in una vera «collaborazione» in vista del riesame dei due sistemi. Il loro successo può essere assicurato da una stretta cooperazione e dalla conoscenza dei rispettivi funzionamenti. Come già dichiarato nel precedente piano di lavoro, è evidente che un'impresa che aderisce a EMAS o applica la norma ISO 14001 è gestita in maniera sistematica per quanto riguarda l'aspetto ambientale e punta a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali anche al di là delle prescrizioni minime di legge. Un prodotto che vanta il marchio comunitario di qualità ecologica è evidentemente uno dei migliori sotto il profilo ambientale. Un’impresa che aderisce a EMAS trarrebbe benefici dall’applicazione alla propria politica ambientale dei criteri applicabili ai fini dell'Ecolabel, in quanto essi rappresenterebbero un obiettivo ambientale chiaro e positivo per i suoi prodotti. L'applicazione dei criteri utili ai fini dell'Ecolabel serve anche a determinare traguardi chiari di prestazione ambientale. Un’impresa alla quale è stato (o verrà) assegnato il marchio di qualità ecologica per i suoi prodotti potrebbe trarre dei vantaggi dal sistema EMAS, per gestire e mantenere la conformità a tutti i criteri ad esso connessi, sfruttando al contempo le maggiori opportunità di marketing. Nell’ambito del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica è ormai possibile ottenere riduzioni delle spese e dei diritti, ad esempio per le imprese che hanno ottenuto la certificazione EMAS o ISO 14001, le PMI e le imprese che si lanciano in attività di avanguardia.

3.   Cooperazione, coordinamento e collegamenti tra il sistema UE e altri regimi di etichettatura ecologica di tipo I in uso negli Stati membri

Come anticipato nel precedente piano di lavoro, il coordinamento e la cooperazione tra il sistema comunitario dell'Ecolabel e le altre etichettature ecologiche usate negli Stati membri dovrebbero gradualmente diventare più sistematici e generali. Ciò servirebbe a rendere il sistema più efficiente sotto il profilo economico e a ridurre le potenziali distorsioni a livello di scambi. A tal fine è stato istituito il gruppo permanente di gestione della cooperazione e del coordinamento, che si è riunito mediamente quattro volte l’anno.

In base all’esperienza maturata negli ultimi tre anni in seno al gruppo, si può affermare che gli obiettivi connessi alla cooperazione e al coordinamento rimangono validi, anche se il gruppo non ha realizzato tutte le potenzialità che teoricamente ha.

I principali risultati positivi riguardano in particolare due ambiti: il gruppo è riuscito ad ottenere molte informazioni sulle modalità di funzionamento degli organismi competenti e, di conseguenza, sono state intraprese azioni per armonizzare le procedure dei vari organismi. Si tratta di un importante passo avanti: la credibilità del sistema si fonda, infatti, sull’applicazione di procedure uniformi da parte di tutti gli organismi competenti.

Il cammino verso la cooperazione e il coordinamento totali tra il sistema comunitario e gli altri sistemi di etichettatura ecologica esistenti negli Stati membri è, tuttavia, ancora lungo, visto che una cooperazione spinta richiede un impegno notevole di tutte le parti interessate.

Per migliorare questa situazione nell’ambito del precedente piano di lavoro sono state approvate varie iniziative. Tra queste si ricorda l’avvio di contatti con i vari sistemi nazionali di etichettatura ecologica per incentivarne la cooperazione con le iniziative comunitarie per il marchio di qualità ecologica. Tra le iniziative del gruppo di gestione della cooperazione e del coordinamento figurano l’organizzazione di una riunione tra il marchio comunitario di qualità ecologica e i presidenti o i rappresentati delle organizzazioni nazionali che si occupano di etichettatura ecologica, e le attività volte a sondare le analogie tra il sistema comunitario e i vari sistemi nazionali in termini di coinvolgimento dei soggetti interessati e di verifica. Infine si ricordano gli interventi finalizzati a verificare la possibilità di armonizzare i criteri applicabili ai gruppi di prodotti, che in alcuni Stati membri, come l’Austria, hanno dato risultati incoraggianti. In questo settore sono ancora in corso importanti iniziative.

Come già indicato nel precedente piano di lavoro, con un migliore coordinamento a livello di sviluppo dei gruppi di prodotti sarebbe possibile ottenere un notevole risparmio di risorse.

Un ultimo elemento, non certo meno importante, è l’adesione dei dieci nuovi Stati membri, che ha aggiunto alcuni nuovi marchi ecologici nazionali, aprendo così la strada a nuove opportunità di cooperazione ma anche a nuove sfide.

Obiettivo

Sfruttare le sinergie tra il marchio comunitario di qualità ecologica e altre etichettature ecologiche impiegate negli Stati membri, rafforzando progressivamente e in maniera sistematica la cooperazione, il coordinamento e i legami tra i vari strumenti, in particolare nell’ottica del riesame del sistema comunitario di marcatura ecologica.

Azioni

Il gruppo di gestione della cooperazione e del coordinamento dovrebbe preparare e mettere in atto una strategia per incentivare i sistemi nazionali che impiegano marchi ecologici di tipo I a cooperare maggiormente e creare contatti con il sistema dell’Ecolabel comunitario.

a)   Coordinamento per lo sviluppo dei gruppi di prodotti

Tra il sistema comunitario e gli altri marchi ecologici dovrebbe esserci uno scambio sistematico di informazioni sui gruppi di prodotti definiti in ciascun sistema e sui rispettivi programmi di sviluppo dei gruppi; ove opportuno, sarebbe inoltre necessario coordinare le attività, mettere insieme le risorse, le competenze e i risultati. Tutto ciò porterebbe a risparmi per tutti, verrebbero chiariti i ruoli dei vari sistemi in uso e l'opera di armonizzazione ne risulterebbe agevolata (nel caso in cui marchi simili presentino obiettivi analoghi). Tutti gli organismi interessati dovrebbero adoperarsi e presentare la propria visione delle migliori interazioni possibili tra il marchio comunitario e gli altri marchi ecologici sul lungo termine, in previsione del prossimo riesame del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica.

Ciò è già stato fatto nell’ambito del precedente piano di lavoro (ad esempio con i marchi «Nordic Swan» e «Stichting Milieukeur») ma non si è trattato di una cooperazione sistematica ed è necessario un maggior impegno per realizzare un’armonizzazione minima. L’impegno di coordinamento tra il sistema comunitario e gli altri marchi sarà ora incentrato sui seguenti aspetti: definizione dei gruppi di prodotti da sviluppare in via prioritaria; convergenza; sensibilizzazione rispetto alle esigenze e alle condizioni specifiche a livello nazionale. Tutte queste attività devono essere finalizzate al riesame del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica.

Per una maggiore chiarezza e sistematicità del processo di coordinamento sarebbe opportuno che gli Stati membri esprimessero chiaramente la propria posizione rispetto alla strategia relativa ai vari sistemi nazionali di attribuzione dei marchi ecologici sin dall’inizio dei lavori di sviluppo o revisione di un gruppo di prodotti. In particolare, nei casi in cui esistano già dei criteri nell’ambito del marchio comunitario di qualità ecologica per un gruppo di prodotti, sarebbe logico che i lavori per la definizione dei criteri e delle condizioni nazionali specifiche fossero discussi in sede di CUEME.

Obiettivo

Rafforzare progressivamente il coordinamento per lo sviluppo dei gruppi di prodotti nell’ambito dei vari sistemi di etichettatura esistenti nell’UE, in particolare in vista del riesame del sistema comunitario.

Azioni

Il CUEME dovrebbe incentivare la cooperazione con i sistemi nazionali in vigore negli Stati membri per riesaminare e catalogare tutti i gruppi di prodotti cui si applicano i marchi ecologici nell’UE e proseguire le attività per istituire e aggiornare un registro centrale di tali gruppi di prodotti e relativi criteri. Queste attività dovrebbero rappresentare una base per valutare come il riesame del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica possa contribuire a rafforzare il coordinamento con i sistemi di etichettatura ecologica nazionali e internazionali.

Il CUEME e gli altri sistemi di marcatura ecologica negli Stati membri dovrebbero coordinare progressivamente i propri programmi di lavoro e scambiarsi sistematicamente informazioni.

Il CUEME dovrebbe tener conto delle attività svolte dalla Global Eco-labelling Network (GEN), sempre nell’ottica del riesame del sistema comunitario.

b)   Iniziative comuni per incentivare il sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica e altri marchi analoghi negli Stati membri, e i prodotti così etichettati, per sensibilizzare i consumatori e far comprendere meglio le funzioni comuni e complementari dei vari sistemi

Già il precedente piano di lavoro sottolineava la necessità di informare i diversi soggetti interessati e illustrare il valore ambientale dei vari marchi di qualità ecologica diffusi in Europa, presentandoli non come sistemi concorrenti ma complementari.

Questa impostazione richiede un intenso scambio di vedute tra il sistema comunitario dell'Ecolabel e i sistemi analoghi nazionali per giungere ad una comprensione e ad una presentazione comuni dei vari sistemi nonché degli obiettivi e delle funzioni comuni e complementari che essi svolgono.

In questo senso occorre studiare più a fondo la possibilità di ricorrere a strumenti quali campagne promozionali congiunte per definire gruppi di prodotti comuni, un sito web/un database comune, meccanismi di riconoscimento reciproco e diritti mirati per i produttori che applicano i due sistemi (comunitario e nazionale).

Obiettivo

Esaminare casi concreti nei quali il marchio comunitario e altri marchi impiegati negli Stati membri presentano forti elementi di complementarità, valutando la possibilità di interventi comuni.

Azioni

Il gruppo di gestione della cooperazione e del coordinamento, la Commissione, gli Stati membri e gli altri sistemi nazionali di etichettatura ecologica dovrebbero definire insieme un elenco di regole e obiettivi comuni per i marchi nazionali e il marchio comunitario.

Il CUEME e gli altri marchi ecologici degli Stati membri dovrebbero esaminare le possibilità di creare un «negozio ecologico» (Green Store) comune su Internet dove presentare prodotti muniti del marchio ecologico (e/o altre iniziative connesse). Se questa ipotesi si rivelasse fattibile, sarebbe opportuno proporre i tempi e i finanziamenti necessari per realizzarla.

La Commissione, previa consultazione del CUEME, ha adeguato i costi/diritti per l’ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica, in modo da offrire adeguati sconti a chiunque chieda di ottenere il marchio comunitario e uno o più marchi ecologici degli Stati membri  (8) . I sistemi nazionali dovrebbero essere incentivati a fare lo stesso.

4.   Iniziative comuni per promuovere i marchi

Un sistema volontario ha successo, e dunque può avere una forte incidenza sul mercato, solo se offre un incentivo economico ai potenziali interessati e se è sostenuto da consistenti attività di marketing e promozione. L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1980/2000, riesaminato, invita gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con i membri del CUEME, a incentivare l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica organizzando azioni di sensibilizzazione e campagne d’informazione per consumatori, produttori, commercianti, dettaglianti e il più vasto pubblico. È infatti cruciale coinvolgere i vari interessati, in particolare quelli che hanno un ruolo «moltiplicatore» (come il settore della vendita al dettaglio, i consumatori e le ONG ambientaliste).

Il CUEME dovrebbe continuare ad organizzare periodicamente (almeno due volte l’anno) riunioni del gruppo di gestione del marketing dedicate principalmente alle attività di marketing, promozione e allo sviluppo strategico.

L’impiego congiunto delle risorse esistenti potrebbe consentire di organizzare campagne più ambiziose rivolte ai consumatori, come la «Settimana del Fiore» dell’ottobre 2004.

Obiettivo

Il CUEME, la Commissione e gli Stati membri devono coordinare, nella misura adeguata, le proprie attività di marketing e preparare e mettere in atto iniziative congiunte.

Azioni

Il gruppo di gestione del marketing dovrebbe riunirsi almeno due volte l’anno per discutere gli aspetti del marketing e della promozione nell’ambito dello sviluppo strategico del sistema di marcatura ecologica.

Come illustrato nel precedente piano di lavoro, il CUEME, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero individuare i vari gruppi principali di destinatari, definendo e mettendo in atto una strategia in proposito.

a)   Attività congiunte di promozione per sensibilizzare maggiormente gli interessati

L’obiettivo principale deve essere quello di informare con continuità i fabbricanti, i consumatori e chi svolge funzioni di «moltiplicazione» (come i dettaglianti e le ONG), ovvero tutti gli interessati, sul marchio comunitario di qualità ecologica e sugli sviluppi in atto.

Tra gli strumenti da utilizzare figurano il materiale stampato (opuscoli, notiziari e articoli) e il sito web. Parallelamente sarebbe fondamentale ricevere sistematicamente le opinioni e i commenti degli interessati e tenerne conto nelle iniziative intraprese.

La Commissione e vari organismi competenti hanno preparato diversi opuscoli, che sono regolarmente diffusi agli interessati e soggetti ad aggiornamenti e miglioramenti periodici. Negli ultimi tre anni si è tentato di sfruttare al meglio le limitate risorse disponibili per la preparazione di opuscoli, notiziari e altro materiale informativo e di divulgare tale documentazione con maggiore sistematicità ai principali gruppi di destinatari. Anche il sito web dell’Ecolabel (http://europa.eu.int/ecolabel), con i suoi continui aggiornamenti, è stato un prezioso strumento di divulgazione delle informazioni: il numero di visitatori è in costante aumento e oggi si attesta sui 75 000 al mese circa. Per rafforzarne la credibilità e la trasparenza tutti i soggetti interessati (industria, consumatori e ONG ambientaliste) sono stati invitati a contribuirvi con regolarità. È importante proseguire su questa linea e sviluppare ancora il sito web per sfruttarne tutte le potenzialità.

Oltre a fornire gli opportuni strumenti d’informazione è importante valutare anche il ruolo di manifestazioni come mostre o fiere, nelle quali presentare il marchio comunitario ad un pubblico più vasto. Ad oggi non è disponibile alcuna analisi sistematica delle mostre o fiere che potrebbero rivelarsi più adatte a promuovere il sistema comunitario; questa operazione è stata tuttavia fatta per singoli eventi, in particolare nel corso di azioni di marketing mirate. Un altro aspetto preso in esame riguarda la possibilità di utilizzare prodotti muniti del marchio di qualità ecologica nel corso di eventi di portata eccezionale come campionati mondiali, Olimpiadi, festival o altre iniziative. I risultati ottenuti sono stati molto positivi, come testimoniano le Olimpiadi di Atene del 2004 e le prossime Olimpiadi invernali di Torino.

Gli obiettivi e le misure per realizzarli presentati nel precedente piano di lavoro sono ancora validi nell’ambito del nuovo piano.

Obiettivo

Informare continuamente tutti gli interessati in merito al marchio comunitario di qualità ecologica e agli sviluppi in atto. Parallelamente sarebbe fondamentale ricevere sistematicamente le opinioni e i commenti degli interessati e tenerne conto nelle iniziative intraprese.

Azioni

Il CUEME e gli Stati membri devono collaborare da vicino con la Commissione al fine di:

aggiornare e migliorare il sito web dell’Ecolabel,

continuare a preparare e distribuire opuscoli e altro materiale stampato per incrementare la sensibilizzazione,

mettere a disposizione degli interessati informazioni che diano un’idea più chiara delle procedure, dei tempi e dei costi legati all’ottenimento del marchio comunitario,

stilare una lista di iniziative di promozione dell'Ecolabel.

Il CUEME deve valutare quali altri strumenti d’informazione mettere a disposizione di coloro che intendono chiedere l’assegnazione del marchio (basi dati, linee guida o altro).

Gli organismi competenti e l‘apposito sportello (helpdesk) devono raccogliere informazioni dai titolari delle licenze per conoscere i punti vendita dei rispettivi prodotti.

b)   Attività di promozione congiunte per una maggiore sensibilizzazione degli acquirenti pubblici e privati

Gli acquirenti ricevono informazioni sia sul quadro normativo (cioè su come possono introdurre i criteri del marchio di qualità ecologica nei rispettivi bandi di gara) sia sui requisiti ambientali basati sulle prestazioni, descritti nei documenti relativi ai criteri dell’Ecolabel per i vari gruppi di prodotti. In questo contesto, il ruolo del sito web del marchio di qualità ecologica è determinante. Occorre invece preparare materiale adeguato per agevolare l’impiego dei criteri applicabili per l’assegnazione del marchio comunitario agli acquisti pubblici: si pensi, ad esempio, a liste di controllo semplificate per tutti i gruppi di prodotti. Sarebbe inoltre importante organizzare incontri congiunti tra il CUEME e gli acquirenti pubblici e prendere in considerazione l’eventualità di organizzare campagne su scala nazionale e/o regionale.

Obiettivo

A breve termine, informare i responsabili degli appalti pubblici della possibilità di utilizzare, nei bandi di gara di loro competenza, i criteri applicabili al marchio comunitario di qualità ecologica o altri criteri equivalenti.

Azioni

Il CUEME, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero formulare, in collaborazione con i responsabili degli appalti pubblici «verdi» delle amministrazioni pubbliche, una strategia comune e una serie di azioni congiunte per promuovere l’applicazione dei criteri del marchio comunitario di qualità ecologica o altri criteri equivalenti nell’ambito degli appalti pubblici e privati.

Il CUEME, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la massima diffusione del manuale sugli appalti ecocompatibli agli acquirenti pubblici e preparare materiale in proposito. Dovrebbero infine organizzare incontri di formazione e informazione e altre azioni opportune in collaborazione con il sistema EMAS. Tutte le informazioni utili dovrebbero essere pubblicate sul sito web dell’Ecolabel comunitario.

c)   Attività congiunte di promozione e sostegno destinate alle PMI e ai distributori

Negli ultimi tre anni una delle priorità principali nell’ambito del marchio comunitario di qualità ecologica ha riguardato la partecipazione delle PMI alle riunioni generali e ai gruppi di lavoro per la definizione dei criteri applicabili ai vari gruppi di prodotti. Non sempre le PMI dispongono degli strumenti o delle informazioni più adeguati per valutare le opportunità offerte dall'Ecolabel e per richiederne correttamente l'assegnazione. Dovrebbero pertanto essere assistite da reti formate da altri richiedenti, gruppi di interesse, organismi competenti e altre organizzazioni interessate, come le associazioni di imprese o le amministrazioni regionali.

Anche i dettaglianti — anello di collegamento tra fabbricanti e consumatori — possono svolgere un ruolo importante: potrebbero, ad esempio, utilizzare il marchio di qualità ecologica per rafforzare l’immagine di qualità dei prodotti «senza marca» che propongono oppure potrebbero offrire ai clienti altri prodotti muniti di marchi ecologici. Creare collaborazioni strategiche con i dettaglianti dovrebbe dunque essere un’iniziativa prioritaria.

Azioni

Il CUEME deve predisporre una strategia e iniziative per creare reti di supporto per le PMI in relazione al marchio comunitario di qualità ecologica.

Gli organismi competenti del CUEME devono istituire collaborazioni strategiche con i dettaglianti.

5.   Finanziamento previsto del sistema

Visto il numero elevato di organizzazioni diverse coinvolte, tra cui le amministrazioni pubbliche, negli ultimi tre anni è stato difficile definire bilanci precisi (il bilancio della Commissione, per citare un esempio, è annuale).

Il bilancio destinato al sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica ha due componenti principali: le risorse necessarie alla definizione dei gruppi di prodotti e le risorse destinate alle attività di marketing e promozione.

Le risorse stimate stanziate per il sistema nel 2003 dalla Commissione e dagli Stati membri ammontavano a circa 3,2 milioni di EUR (esclusi gli stipendi). I finanziamenti ottenuti dal pagamento delle spese e dei diritti erano pari a circa 370 000 EUR, pari all’11,5 % del bilancio. In altri termini, la capacità del sistema di autofinanziarsi è di poco superiore al 10 %, percentuale ben lontana da quella necessaria per una completa autosufficienza.

Le risorse stanziate negli ultimi tre anni si sono rivelate sufficienti per la definizione e la revisione dei gruppi di prodotti e sono state impiegate in maniera molto efficace. Il numero sempre crescente di gruppi di prodotti e la maggiore attività di marketing che ne conseguirà porteranno, logicamente, ad un aumento del fabbisogno di finanziamento. Occorre pertanto esaminare il bilancio in collegamento con la strategia complessiva riguardante la definizione dei criteri applicabili ai vari gruppi di prodotti.

Obiettivo

A lungo termine, garantire che il sistema possa autofinanziarsi; a breve termine, definire obiettivi realistici per conseguire tale scopo e monitorarne la realizzazione.

Azioni

Prima della scadenza del presente piano di lavoro, il CUEME dovrebbe incaricarsi di svolgere un’analisi finalizzata a preparare una strategia coerente e realistica per garantire l’autofinanziamento del sistema. Tale strategia dovrebbe comprendere una metodologia per quantificare, secondo modalità comuni, le spese e le entrate del sistema di assegnazione del marchio comunitario in ciascuno Stato membro e per presentare i dati sul finanziamento.


(1)  COM 2000/7: http://europa.eu.int/growthandjobs/key/index_en.htm.

(2)  COM(2001) 264 def.: http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/cnc/2001/com2001_0264it01.pdf.

(3)  COM(2003) 302 def.: http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/cnc/2003/com2003_0302it01.pdf.

(4)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1 e pag. 114.

(5)  Nota: la Commissione svolge le funzioni di segreteria per il CUEME e partecipa a tutte le iniziative di quest’ultimo.

(6)  AEAT in Confidence, Prioritisation of New Ecolabel Product Groups, A Report for the European Commission, DG Ambiente, maggio 2004.

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/product/pg_prioritisation_en.htm.

(7)  Relazione della Commissione sugli effetti economici degli appalti pubblici, A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the application of EU directives and challenges for the future, 3.2.2004.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/docs/public-proc-market-final-report_en.pdf.

(8)  Decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18). Decisione 2000/393/CE della Commissione, del 22 maggio 2003, recante modifica della decisione 2000/728/CE che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (GU L 135 del 3.6.2003, pag. 31).

Appendice 1

Elenco non definitivo dei gruppi di prodotti prioritari (1)

Nuovi gruppi di prodotti possibili:

 

Servizi di trasporto passeggeri

 

Giocattoli e giochi

 

Impianto di riscaldamento (di locali)

 

Commercio al dettaglio

 

Sacchetti della spesa

 

Prodotti da toilette

 

Sacchi per rifiuti

 

Adesivi

 

Impianti di riscaldamento acqua

 

Componenti per l’edilizia, compreso l’isolamento

 

Pneumatici

 

Piccoli elettrodomestici

 

Prodotti sanitari

 

Servizi di lavaggio auto

 

Prodotti in pelle, compresi i guanti

 

Servizi di pulitura a secco

 

Servizi di costruzione

 

Fotocopiatrici

 

Fondi di investimento socialmente responsabile (ISR)

 

Servizi di riparazione meccanica

 

Stoviglie

 

Servizi di consegna

 

Impianti di condizionamento


(1)  Si sottolinea che si tratta di un elenco non esaustivo, come stabilito all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1980/2000. La Commissione può in qualsiasi momento incaricare il CUEME di preparare e modificare periodicamente i criteri ecologici, nonché i requisiti per la valutazione e la verifica, per i gruppi di prodotti che non figurano nell’appendice 1. L’elenco può (deve) essere inoltre aggiornato nel corso del periodo di validità del presente piano di lavoro (secondo la procedura istituita dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000), con la possibilità di aggiungere nuovi gruppi di prodotti.