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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Direttiva 2006/55/CE della Commissione, del 12 giugno 2006, che modifica l’allegato III della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso massimo di lotti di sementi ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 9 giugno 2006, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim [notificata con il numero C(2006) 1632] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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13.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 856/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 12 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
78,2 |
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204 |
33,8 |
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999 |
56,0 |
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0707 00 05 |
052 |
70,8 |
|
068 |
47,7 |
|
|
999 |
59,3 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
96,4 |
|
999 |
96,4 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
51,3 |
|
388 |
63,4 |
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508 |
52,0 |
|
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528 |
48,5 |
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|
999 |
53,8 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
93,2 |
|
400 |
111,3 |
|
|
404 |
82,8 |
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508 |
85,5 |
|
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512 |
85,9 |
|
|
524 |
45,3 |
|
|
528 |
108,3 |
|
|
720 |
93,7 |
|
|
804 |
102,8 |
|
|
999 |
89,9 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
278,4 |
|
204 |
61,1 |
|
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999 |
169,8 |
|
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0809 20 95 |
052 |
357,3 |
|
068 |
95,0 |
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|
999 |
226,2 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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13.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 857/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per la frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
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(2) |
Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
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(3) |
Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa. |
|
(4) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
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(6) |
La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. |
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(7) |
Le mandorle sgusciate e le nocciole e le noci comuni con guscio possono attualmente formare oggetto di esportazioni rilevanti sul piano economico. |
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(8) |
Dato che la frutta a guscio è un prodotto con una relativa capacità di magazzinaggio, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate con una periodicità più lunga. |
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(9) |
Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo il sistema A1. |
|
(10) |
I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. |
|
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I tassi di restituzione all'esportazione della frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A1 è di tre mesi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione del 12 giugno 2006 che fissa le restituzioni all'esportazione della frutta a guscio (sistema A1)
Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno 2006 al 24 dicembre 2006.
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Codice del prodotto (1) |
Destinazione (2) |
Tasso di restituzione (in EUR/t peso netto) |
Quantitativi previsti (in t) |
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0802 12 90 9000 |
F08 |
45 |
1 200 |
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0802 21 00 9000 |
F08 |
53 |
600 |
|
0802 22 00 9000 |
F08 |
103 |
4 000 |
|
0802 31 00 9000 |
F08 |
66 |
600 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
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F08 |
: |
tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria e la Romania. |
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13.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 858/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
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(3) |
Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa. |
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(4) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
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(6) |
La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. |
|
(7) |
I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
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(8) |
Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B. |
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(9) |
I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. |
|
(10) |
Il comitato di gestione per gli ortofrurticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 12 giugno 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)
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Codice del prodotto (1) |
Destinazione (2) |
Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione: 24.6.2006-24.10.2006 |
Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 1.7.2006-31.10.2006 |
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|
Tasso di restituzione (EUR/t nette) |
Quantità previste (t) |
Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette) |
Quantità previste (t) |
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|
0702 00 00 9100 |
F08 |
20 |
|
20 |
2 667 |
|
0805 10 20 9100 |
F08 |
29 |
|
29 |
10 000 |
|
0805 50 10 9100 |
F08 |
50 |
|
50 |
1 667 |
|
0806 10 10 9100 |
F08 |
12 |
|
12 |
16 667 |
|
0808 10 80 9100 |
F04 , F09 |
23 |
|
23 |
23 333 |
|
0809 30 10 9100 0809 30 90 9100 |
F03 |
11 |
|
11 |
13 333 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
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F03 |
: |
Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera, dalla Bulgaria e dalla Romania. |
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F04 |
: |
Sri Lanka, Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone. |
||||||
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F08 |
: |
Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria e dalla Romania. |
||||||
|
F09 |
: |
Le seguenti destinazioni:
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13.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 859/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione (2), ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). |
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(4) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
|
(5) |
Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
|
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione. |
|
(7) |
Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
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(8) |
Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti. |
|
(9) |
I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. |
|
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 12 giugno 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)
Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno al 24 ottobre 2006.
Periodo di assegnazione dei titoli: da luglio a ottobre 2006.
|
Codice del prodotto (1) |
Codice di destinazione (2) |
Tasso di restituzione (EUR/t netta) |
Quantitativi previsti (in t) |
|
0812 10 00 9100 |
F06 |
50 |
3 000 |
|
2002 10 10 9100 |
F10 |
45 |
43 500 |
|
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 |
F06 |
153 |
600 |
|
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 |
F08 |
59 |
500 |
|
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 |
F08 |
5 |
0 |
|
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150 |
F08 |
29 |
0 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
F06 |
Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale, la Romania e la Bulgaria. |
|
F08 |
Tutte le destinazioni tranne la Bulgaria e la Romania. |
|
F10 |
Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America, la Bulgaria e la Romania. |
|
13.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 860/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2006
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 13 giugno 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 731/2006 della Commissione (3). |
|
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 731/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 731/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
(3) GU L 128 del 16.5.2006, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 755/2006 (GU L 132 del 19.5.2006, pag. 17).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 13 giugno 2006
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
15,23 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
54,38 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
55,31 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
55,31 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
54,38 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(31.5.2006-9.6.2006)
1)
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:|
Quotazioni borsistiche |
Minneapolis |
Chicago |
Minneapolis |
Minneapolis |
Minneapolis |
Minneapolis |
|
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) |
HRS2 |
YC3 |
HAD2 |
qualità media (*1) |
qualità bassa (*2) |
US barley 2 |
|
Quotazione (EUR/t) |
148,94 (*3) |
78,92 |
154,94 |
144,94 |
124,94 |
86,30 |
|
Premio sul Golfo (EUR/t) |
— |
10,68 |
— |
|
|
— |
|
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) |
25,71 |
— |
— |
|
|
— |
2)
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 17,58 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 21,85 EUR/t.
3)
|
Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: |
0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). |
(*1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
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13.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/13 |
DIRETTIVA 2006/55/CE DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2006
che modifica l’allegato III della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso massimo di lotti di sementi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 21 bis,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Sono state riviste ultimamente le norme internazionali relative ai pesi massimi dei lotti di sementi di talune specie di cereali, segnatamente delle specie triticum aestivum, triticum durum, triticum spelta, secale cereale, triticosecale e oryza sativa, avena sativa e hordeum vulgare. |
|
(2) |
Occorre adattare i pesi massimi dei lotti di sementi delle specie previste dal diritto comunitario. |
|
(3) |
La direttiva 66/402/CEE va pertanto modificata di conseguenza. |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella seconda colonna della tabella dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE, «25» è sostituito da «30».
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE della Commissione (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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13.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2006
recante nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni
(2006/408/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010. |
|
(2) |
Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Jochen RIEBEL, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominato membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2010, il Sig. Volker HOFF, «Ministro dell'Assia per gli affari federali e europei e commissario del Land dell'Assia alla Federazione», in sostituzione del Sig. Jochen RIEBEL.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
Commissione
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13.6.2006 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2006
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim
[notificata con il numero C(2006) 1632]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/409/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 1998 la Spagna riceveva dalla società BASF AG una domanda concernente l’iscrizione della sostanza attiva profoxydim (precedente denominazione: clefoxydim, BAS 625H) nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 1999/43/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva. |
|
(2) |
La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione riguardante la valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni della direttiva. |
|
(3) |
Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 28 marzo 2001 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il progetto di relazione di valutazione. |
|
(4) |
In seguito alla presentazione del progetto di relazione di cui sopra da parte dello Stato membro relatore è stato necessario domandare al richiedente ulteriori informazioni, che lo Stato membro relatore ha dovuto esaminare presentando una sua valutazione. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
|
(5) |
Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità delle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame del fascicolo. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale iscrizione del profodyxim all’allegato I. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti profodyxim per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).