ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 152

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
7 giugno 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 834/2006 della Commissione, del 6 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 835/2006 della Commissione, del 6 giugno 2006, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento polacco

3

 

*

Regolamento (CE) n. 836/2006 della Commissione, del 6 giugno 2006, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento tedesco

6

 

*

Regolamento (CE) n. 837/2006 della Commissione, del 6 giugno 2006, relativo al divieto di pesca dell’ippoglosso nero nelle zone CIEM IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola

9

 

*

Direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6 giugno 2006, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas ( 1 )

11

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 30 maggio 2006, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca per il 2006 [notificata con il numero C(2006) 2062]

22

 

*

Decisione della Commissione, del 31 maggio 2006, che riguarda la designazione di un laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica [notificata con il numero C(2006) 2069]  ( 1 )

31

 

*

Decisione della Commissione, del 31 maggio 2006, che modifica l'appendice dell'allegato XIV all'atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti attivi nei settori delle carni e del pesce in Slovacchia [notificata con il numero C(2006) 2073]  ( 1 )

32

 

*

Decisione della Commissione, del 1o giugno 2006, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2006) 2097]  ( 1 )

34

 

*

Decisione della Commissione, del 2 giugno 2006, che modifica la decisione 2005/710/CE per quanto riguarda certe misure di protezione relativamente all’influenza aviaria ad alta patogenicità rilevata nel pollame in Romania [notificata con il numero C(2006) 2137]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

7.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/1


REGOLAMENTO (CE) N. 834/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

51,0

204

42,5

999

46,8

0707 00 05

052

79,7

999

79,7

0709 90 70

052

89,9

999

89,9

0805 50 10

388

59,0

508

56,7

528

41,1

999

52,3

0808 10 80

388

86,1

400

113,6

404

107,1

508

80,4

512

86,2

528

94,1

720

83,5

804

103,3

999

94,3

0809 10 00

052

194,4

999

194,4

0809 20 95

068

115,5

999

115,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


7.6.2006   

IT

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L 152/3


REGOLAMENTO (CE) N. 835/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2006

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento polacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento (2), detti cereali devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

(2)

La Polonia dispone di scorte d’intervento di frumento tenero che è opportuno riassorbire.

(3)

Tenuto conto della situazione del mercato, in particolare della tensione sui prezzi, è opportuno rendere disponibili sul mercato interno dei cereali le scorte di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento polacco.

(4)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(5)

È inoltre importante mantenere l’anonimato degli offerenti nella comunicazione dell’organismo d’intervento polacco alla Commissione.

(6)

Al fine di ammodernare la gestione, occorre prevedere la trasmissione per via elettronica delle informazioni chieste dalla Commissione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’organismo d’intervento polacco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 150 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.

Articolo 2

La vendita di cui all’articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

a)

le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell’offerta;

b)

il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d’intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili.

Articolo 3

In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

Articolo 4

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 7 giugno 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 28 giugno 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

2.   Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento polacco al seguente indirizzo:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dzial Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Varsavia

Tel. (48) 22 661 78 10

Fax (48) 22 661 78 26

Articolo 5

Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento polacco comunica alla Commissione le offerte ricevute. Tale comunicazione avviene per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 150 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento polacco

Formulario (1)

[Regolamento (CE) n. 835/2006]

1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo d’offerta

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D.2).


7.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/6


REGOLAMENTO (CE) N. 836/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2006

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento (2), detti cereali devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

(2)

La Germania dispone di scorte d’intervento di frumento tenero che è opportuno riassorbire.

(3)

Tenuto conto della situazione del mercato, in particolare della tensione sui prezzi, è opportuno rendere disponibili sul mercato interno dei cereali le scorte di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento tedesco.

(4)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(5)

È inoltre importante mantenere l’anonimato degli offerenti nella comunicazione dell’organismo d’intervento tedesco alla Commissione.

(6)

Al fine di ammodernare la gestione, occorre prevedere la trasmissione per via elettronica delle informazioni chieste dalla Commissione.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’organismo d’intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.

Articolo 2

La vendita di cui all’articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

a)

le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell’offerta;

b)

il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d’intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili.

Articolo 3

In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/t.

Articolo 4

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 7 giugno 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 28 giugno 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

2.   Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento tedesco al seguente indirizzo:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1: (49-228) 68 45-3985

Fax 2: (49-228) 68 45-3276

Articolo 5

Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute. Tale comunicazione avviene per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 100 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento tedesco

Formulario (1)

[Regolamento (CE) n. 836/2006]

1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo d’offerta

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).


7.6.2006   

IT

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L 152/9


REGOLAMENTO (CE) N. 837/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2006

relativo al divieto di pesca dell’ippoglosso nero nelle zone CIEM IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal Regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).


ALLEGATO

N.

06

Stato membro

SPAGNA

Stock

GLH/2A-C46

Specie

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali)

Data

3 maggio 2006


7.6.2006   

IT

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L 152/11


DIRETTIVA 2006/51/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2006

recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e i loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (2), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/55/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE.

(2)

La direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica gli allegati I, II, III, IV e VI, introduce misure di modifica e di attuazione per la durata dei sistemi di controllo delle emissioni, la conformità operativa per un periodo definito e sistemi diagnostici di bordo (OBD) dei nuovi veicoli pesanti e motori.

(3)

In considerazione del progresso tecnico è opportuno introdurre ora ulteriori prescrizioni per la verifica delle condizioni di funzionamento, dei guasti e della dimostrazione del sistema di controllo delle emissioni al momento dell’omologazione.

(4)

È necessario assicurare che il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni non sia ridotto mediante strategie di manomissione.

(5)

I motori a gas non utilizzano tecnologie a base del riciclo dei gas di scarico o di riduzione catalitica selettiva per rispettare le attuali norme relative alle emissioni di NOx. Si considera quindi che a questo stadio i motori a gas e i veicoli con propulsione a gas dovrebbero essere esentati dai requisiti relativi al corretto funzionamento delle misure di controllo del NOx. La deroga può essere revocata quando si prenderanno in considerazione altri stadi di emissione.

(6)

È opportuno modificare la data di applicazione dei punti 6.5.3, 6.5.4 e 6.5.5 dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE in caso di nuove omologazioni.

(7)

La Commissione intende rivedere i valori limite di soglia di OBD allo scopo di adattarli al progresso tecnico.

(8)

Le direttive 2005/55/CE e 2005/78/CE vanno modificate di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico istituito dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 2005/55/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L’allegato IV della direttiva 2005/78/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro l’8 novembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 9 novembre 2006. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/28/CE della Commissione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 27).

(2)  GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/78/CE della Commissione (GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2005/55/CE

L’allegato I è modificato come segue.

1)

Il punto 2.1 è modificato come segue:

a)

la definizione di «strategia di manomissione» è sostituita dalla seguente:

«“strategia di manomissione”:

una AECS che riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni relative alla BECS in condizioni che si possono ragionevolmente verificare durante il normale funzionamento di utilizzo del veicolo,

una BECS che discrimina tra il funzionamento durante una prova di omologazione standard e altre modalità di funzionamento e fornisce un livello inferiore di controllo delle emissioni in condizioni che sostanzialmente non sono incluse nelle procedure di prova per l’omologazione, o

un sistema OBD o una strategia di controllo delle emissioni che discrimina tra il funzionamento durante una prova di omologazione standard e altre modalità di funzionamento e fornisce un livello inferiore di controllo (in termini di durata e di precisione) in condizioni che sostanzialmente non sono incluse nelle procedure di prova per l’omologazione.»;

b)

nella definizione di «modalità standard di emissione stabile» le parole «modalità standard di emissione stabile» sono sostituite dalle parole «modalità standard di emissione»;

c)

è aggiunta la seguente definizione:

«“sistema di controllo delle emissioni”: sistema che assicura il corretto funzionamento delle misure di controllo del NOx effettuato nel sistema dei motori secondo i requisiti del punto 6.5 dell’allegato I.»

2)

Nel secondo trattino del punto 6.1.5.6 le parole «modalità standard di emissione stabili» sono sostituite dalle parole «modalità standard di emissione».

3)

Il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

«6.5.   Requisiti per assicurare il corretto funzionamento delle misure di controllo del NOx

6.5.1.   Aspetti generali

6.5.1.1.   Questa parte si applica ai motori ad accensione spontanea, a prescindere dall’utilizzo di dispositivi necessari per rispettare i valori limite d’emissione di cui alle tabelle al punto 6.2.1.

6.5.1.2.   Date di applicazione

I requisiti di cui ai punti 6.5.3, 6.5.4 e 6.5.5 si applicano dal 9 novembre 2006 per le nuove omologazioni e dal 1o ottobre 2007 per tutte le registrazioni di nuovi veicoli.

6.5.1.3.   Ogni sistema motore che rientra nel campo di applicazione del presente punto deve essere progettato, costruito e installato in modo da rispettare le prescrizioni per tutta la vita utile del motore.

6.5.1.4.   Il costruttore fornisce nell’allegato II della presente direttiva la descrizione delle caratteristiche operative di un sistema motore che rientra nel campo di applicazione del presente punto.

6.5.1.5.   Nella domanda di omologazione il costruttore specifica le caratteristiche di tutti i reagenti consumati da ogni sistema di post trattamento degli scarichi, ad esempio tipo e concentrazioni, condizioni operative relative alla temperatura, riferimento alle norme internazionali, ecc.

6.5.1.6.   In base ai requisiti di cui al punto 6.1, ogni sistema motore che rientra nel punto presente deve mantenere la funzione di controllo delle emissioni in tutte le condizioni normalmente previste nel territorio dell’UE, in particolare a temperature ambiente basse.

6.5.1.7.   Per i sistemi motore che richiedono l’utilizzo di un reagente, ai fini dell’omologazione il costruttore deve dimostrare al servizio tecnico che qualsiasi emissione di ammoniaca non superi, nel ciclo prova applicabile alle emissioni, un valore medio di 25 ppm.

6.5.1.8.   Per i sistemi motore che richiedono l’utilizzo di un reagente, ogni singolo serbatoio di reagente montato su un veicolo deve prevedere un mezzo per prelevare un campione del fluido all’interno del serbatoio. Il punto di campionamento deve essere facilmente accessibile senza l’utilizzo di strumenti o dispositivi speciali.

6.5.2.   Prestazioni relative alla manutenzione

6.5.2.1.   Il costruttore fornisce e fa fornire a tutti i proprietari di veicoli o motori pesanti nuovi istruzioni scritte indicanti che se il sistema di controllo delle emissioni del veicolo non funziona correttamente, il conducente sarà informato del problema mediante la spia di malfunzionamento (MI) e di conseguenza il motore funzionerà con prestazioni ridotte.

6.5.2.2.   Le istruzioni devono indicare le prescrizioni relative all’impiego e alla manutenzione appropriati dei veicoli e, all’occorrenza, all’uso di reagenti consumabili.

6.5.2.3.   Le istruzioni devono essere scritte in modo chiaro e con un linguaggio non tecnico, nonché nella lingua del paese in cui è commercializzato oppure immatricolato il veicolo o il motore pesante nuovo.

6.5.2.4.   Le istruzioni devono specificare se i reagenti consumabili devono essere riforniti dall’operatore del veicolo tra gli intervalli della normale manutenzione e devono indicare il consumo previsto di reagente in base al tipo di veicolo pesante nuovo.

6.5.2.5.   Le istruzioni devono specificare che, qualora sia indicato, l’utilizzo e il rifornimento di un reagente prescritto è obbligatorio in modo che il veicolo sia conforme al certificato di conformità rilasciato per tale veicolo o tipo di motore.

6.5.2.6.   Le istruzioni devono specificare che può costituire reato utilizzare un veicolo che non consuma alcun reagente prescritto, qualora quest’ultimo sia necessario per la riduzione delle emissioni inquinanti e che di conseguenza può decadere qualsiasi condizione favorevole per l’acquisto o l’utilizzo del veicolo ottenuta nel paese d’immatricolazione o in un altro paese in cui il veicolo è utilizzato.

6.5.3.   Controllo del NOx dei sistemi motore

6.5.3.1.   Il malfunzionamento del sistema motore per quanto riguarda il controllo delle emissioni di NOx (ad esempio a causa della mancanza di qualsiasi reagente prescritto, del malfunzionamento del flusso EGR o della disattivazione dell’EGR) è determinato mediante monitoraggio del livello di NOx da parte di sensori posizionati nel flusso di scarico.

6.5.3.2.   Qualsiasi deviazione nel livello di NOx superiore a 1,5 g/kWh oltre il valore limite applicabile di cui alla tabella 1 del punto 6.2.1 dell’allegato I risulterà nell’avviso del conducente mediante l’attivazione della spia MI (secondo quanto indicato al punto 3.6.5 dell’allegato IV della direttiva 2005/78/CE).

6.5.3.3.   Inoltre, un codice di guasto non cancellabile che identifica il motivo del superamento dei valori di NOx di cui al punto 6.5.3.2 va memorizzato conformemente al punto 3.9.2 dell’allegato IV della direttiva 2005/78/CE per almeno 400 giorni o 9 600 ore di funzionamento del motore.

I motivi dell’eccesso di NOx devono almeno essere identificati, ove possibile, nei seguenti casi: serbatoio del reagente vuoto, interruzione dell’attività di dosaggio del reagente, qualità del reagente insufficiente, consumo di reagente troppo basso, malfunzionamento del flusso EGR o disattivazione dell’EGR. In tutti gli altri casi è consentito al costruttore di fare riferimento a un codice di guasto non cancellabile “livello di NOx elevato — causa sconosciuta”.

6.5.3.4.   Se il livello di NOx supera il valore limite OBD di cui alla tabella dell’articolo 4, paragrafo 3, un limitatore di coppia riduce le prestazioni del motore conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.5.5 in modo chiaramente percepibile dal conducente del veicolo. Quando il limitatore di coppia è attivato, il conducente continua ad essere avvisato conformemente alle prescrizioni di al punto 6.5.3.2 mentre un codice di guasto non cancellabile va memorizzato conformemente al punto 6.5.3.3.

6.5.3.5.   Nel caso dei sistemi motore che dipendono dell’uso dell’EGR e da nessun altro sistema di post trattamento per il controllo delle emissioni di NOx, il costruttore può utilizzare un metodo alternativo per rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 6.5.3.1 riguardanti la determinazione del livello di NOx. Al momento dell’omologazione il costruttore deve dimostrare che il metodo alternativo è rapido e preciso nella determinazione del livello di NOx quanto le prescrizioni di cui al punto 6.5.3.1 e che comporta le stesse conseguenze di cui ai punti 6.5.3.2, 6.5.3.3 e 6.5.3.4.

6.5.4.   Controllo del reagente

6.5.4.1.   Per i veicoli nei quali occorre utilizzare un reagente per rispettare le prescrizioni di cui al presente punto, il conducente deve essere informato del livello di reagente nel serbatoio del veicolo mediante un indicatore meccanico o elettronico sul cruscotto del veicolo. L’indicatore deve includere un avviso se il livello di reagente è inferiore:

al 10 % del serbatoio o a una percentuale superiore a scelta del costruttore, oppure

al livello corrispondente alla distanza di guida possibile con il livello di riserva di carburante specificato dal costruttore.

L’indicatore del reagente deve essere ubicato vicino all’indicatore del livello del carburante.

6.5.4.2.   Conformemente alle prescrizioni di cui al punto 3.6.5 dell’allegato IV della direttiva 2005/78/CE, il conducente deve essere informato se il serbatoio di reagente è vuoto.

6.5.4.3.   Se il serbatoio di reagente è vuoto, oltre alle prescrizioni di cui al punto 6.5.5 sono applicabili anche le prescrizioni di cui al punto 6.5.4.2.

6.5.4.4.   Il costruttore può scegliere di applicare i punti da 6.5.4.5 a 6.5.4.12 in alternativa al punto 6.5.3.

6.5.4.5.   I sistemi motore includono un mezzo per verificare se è presente sul veicolo un fluido corrispondente alle caratteristiche dichiarate dal costruttore e registrate all’allegato II della presente direttiva.

6.5.4.6.   Se il fluido nel serbatoio del reagente non corrisponde alle caratteristiche minime dichiarate dal costruttore e registrate all’allegato II della presente direttiva, sono applicabili le prescrizioni di cui al punto 6.5.4.12.

6.5.4.7.   I sistemi motore di cui al presente punto sono dotati di un metodo per determinare il consumo di reagente e per fornire l’accesso esterno alle informazioni sul consumo.

6.5.4.8.   Il consumo medio di reagente e il consumo medio prescritto di reagente per un periodo completo di 48 ore di funzionamento di sistema motore oppure per il periodo necessario per raggiungere un consumo di reagente di almeno 15 litri, adottando il periodo più lungo, sono disponibili tramite la porta seriale del connettore diagnostico standard, secondo quanto indicato al punto 6.8.3 dell’allegato IV della direttiva 2005/78/CE.

6.5.4.9.   Per monitorare il consumo di reagente vanno controllati almeno i seguenti parametri del motore:

il livello di reagente nel serbatoio del veicolo,

il flusso di reagente o iniezione di reagente tecnicamente il più vicino possibile al punto di iniezione in un sistema di post trattamento degli scarichi.

6.5.4.10.   Ogni deviazione superiore al 50 % del consumo medio di reagente e del consumo medio richiesto dal sistema motore nel periodo di cui al punto 6.5.4.8 comporta l’applicazione delle misure di cui al punto 6.5.4.12.

6.5.4.11.   In caso d’interruzione dell’attività di dosaggio del reagente sono applicabili le misure di cui al punto 6.5.4.12. Ciò non è necessario qualora tale interruzione sia richiesta dall’ECU del motore, perché le condizioni operative del motore sono tali che le prestazioni del motore in termini di emissione non richiedono il dosaggio di reagente. Il costruttore deve tuttavia informare chiaramente l’autorità di omologazione delle modalità di applicazione di tali condizioni operative.

6.5.4.12.   Ogni guasto individuato rispetto a quanto indicato ai punti 6.5.4.6, 6.5.4.10 o 6.5.4.11 avrà le stesse conseguenze, nello stesso ordine, stabilite ai punti 6.5.3.2, 6.5.3.3 o 6.5.3.4.

6.5.5.   Misure per scoraggiare la manomissione di sistemi di post trattamento degli scarichi

6.5.5.1.   Ogni sistema motore che rientra nel campo di applicazione del presente punto include un limitatore di coppia che avvisa il conducente che il sistema motore non funziona correttamente oppure che il veicolo non viene utilizzato correttamente e che incoraggia quindi la riparazione immediata di eventuali guasti.

6.5.5.2.   Il limitatore di coppia è attivato la prima volta che il veicolo è stazionario, dopo che si sono verificati gli eventi di cui ai punti 6.5.3.4, 6.5.4.3, 6.5.4.6, 6.5.4.10 o 6.5.4.11.

6.5.5.3.   Se viene attivato il limitatore di coppia, la coppia del motore non supera in alcun caso un valore costante pari a:

60 % della coppia massima del motore, per veicoli di categoria N3 > 16 tonnellate, M1 > 7,5 tonnellate, M3/III e M3/B > 7,5 tonnellate,

75 % della coppia massima del motore, per i veicoli di categoria N1, N2, N3 ≤ 16 tonnellate, 3,5 < M1 ≤ 7,5 tonnellate, M2, M3/I, M3/II, M3/A e M3/B ≤ 7,5 tonnellate.

6.5.5.4.   Le prescrizioni di documentazione e il limitatore di coppia figurano ai punti 6.5.5.5 e 6.5.5.8.

6.5.5.5.   Una descrizione dettagliata scritta delle caratteristiche operative del limitatore di coppia va acclusa conformemente alle prescrizioni di documentazione di cui al punto 6.1.7.1, lettera b). In particolare il produttore deve fornire informazioni sugli algoritmi utilizzati dall’unità di controllo delle emissioni (ECU) per indicare le concentrazioni di NOx alle emissioni specifiche di NOx (in g/kWh) sull’ETC, in conformità con il punto 6.5.6.5.

6.5.5.6.   Se le condizioni per l’applicazione non esistono più, il limitatore di coppia è disattivato quando il motore è a regime minimo. Il limitatore di coppia non viene automaticamente disattivato se non è stato risolto il problema all’origine dell’attivazione.

6.5.5.7.   La disattivazione del limitatore di coppia non è possibile con un interruttore o un utensile.

6.5.5.8.   Il limitatore di coppia non è applicabile ai motori e ai veicoli utilizzati dalle forze armate, dai servizi di soccorso, dai pompieri e dalle ambulanze. La disattivazione stabile può essere effettuata unicamente dal produttore del motore o del veicolo e uno speciale tipo di motore nell’ambito di un gruppo di motori sarà designato per facilitare l’identificazione.

6.5.6.   Condizioni operative del sistema di controllo delle emissioni

6.5.6.1.   Il sistema di controllo delle emissioni è operativo:

a temperatura ambiente compresa tra 266 K e 308 K (–7 °C e 35 °C),

a un’altitudine inferiore a 1 600 m,

a una temperatura del liquido di raffreddamento del motore al di sopra di 343 K (70 °C).

Questo punto non si applica nel caso di controllo del livello del reagente in un serbatoio, poiché il controllo sarà effettuato in tutte le condizioni di utilizzo.

6.5.6.2.   Il sistema di controllo delle emissioni può essere disattivato quando è attivata una strategia di efficienza ridotta, che risulta nella riduzione di coppia superiore ai livelli indicati al punto 6.5.5.3 per la categoria di veicoli interessata.

6.5.6.3.   Se le modalità standard di emissione sono attive, il sistema di controllo delle emissioni rimane operativo e conforme a quanto previsto al punto 6.5.

6.5.6.4.   Il malfunzionamento delle misure di controllo di NOx è individuato mediante quattro cicli di test OBD, come indicato nella definizione al punto 6.1 dell’appendice 1 dell’allegato IV della direttiva 2005/78/CE.

6.5.6.5.   Gli algoritmi utilizzati dall’ECU per indicare l’effettiva concentrazione di NOx alle specifiche emissioni di NOx (in g/kWh) sull’ETC non saranno considerati strategia di manomissione.

6.5.6.6.   Se un’AECS che è stata omologata dall’autorità competente conformemente al punto 6.1.5 diviene operativa, qualunque aumento di NOx provocato dal funzionamento dell’AECS può essere applicato all’adeguato livello di NOx indicato al punto 6.5.3.2. In tutti questi casi, l’influsso dell’AECS sulla soglia di NOx sarà descritto conformemente al punto 6.5.5.5.

6.5.7.   Guasto nel sistema di controllo delle emissioni

6.5.7.1.   Il sistema di controllo delle emissioni viene esaminato per individuare eventuali guasti elettrici o la rimozione/disattivazione dei sensori che potrebbero impedire l’individuazione di un aumento delle emissioni, come previsto ai punti 6.5.3.2 e 6.5.3.4.

Esempi di sensori che influenzano la capacità diagnostica sono quelli che misurano direttamente la concentrazione di NOx, la qualità dell’urea, quelli usati per misurare l’attività di dosaggio dei reagenti, il livello e il consumo di reagente e il tasso di ricircolo dei gas di scarico (EGR).

6.5.7.2.   Se è confermato un guasto nel sistema di controllo delle emissioni, il conducente deve essere immediatamente informato mediante l’attivazione di un segnale di avvertimento, come previsto al punto 3.6.5 dell’allegato IV della direttiva 2005/78/CE.

6.5.7.3.   Il limitatore di coppia viene attivato come previsto al punto 6.5.5, se il guasto non è riparato nelle 50 ore di funzionamento del motore.

Il periodo indicato al primo comma è ridotto a 36 ore a decorrere dalle date indicate all’articolo 2, paragrafi 7 e 8.

6.5.7.4.   Quando il sistema di controllo delle emissioni ha constatato la fine del guasto, il(i) relativo(i) codice(i) di guasto può(possono) essere eliminato(i) dalla memoria del sistema, eccettuati i casi elencati al punto 6.5.7.5, e il limitatore di coppia può essere disattivato secondo quanto indicato al punto 6.5.5.6, se necessario.

Il(I) codice(i) di guasto relativo(i) ad un guasto al sistema di controllo delle emissioni non deve(devono) poter essere eliminato(i) dalla memoria del sistema con uno scanner generico.

6.5.7.5.   Nel caso di rimozione o disattivazione di elementi del sistema di controllo delle emissioni, secondo quanto indicato al punto 6.5.7.1, un codice di guasto non cancellabile va conservato conformemente al punto 3.9.2 dell’allegato IV della direttiva 2005/78/CE per un minimo di 400 giorni o 9 600 ore di funzionamento del motore.

6.5.8.   Dimostrazione del sistema di controllo delle emissioni

6.5.8.1.   Nella domanda di omologazione fornita nella parte 3, il produttore deve dimostrare la conformità a quanto previsto in questa parte con prove al dinamometro secondo quanto indicato ai punti da 6.5.8.2 a 6.5.8.7.

6.5.8.2.   La conformità di una famiglia di motori o di una famiglia di motori OBD ai requisiti di questo punto può essere dimostrata con test al sistema di controllo delle emissioni di uno dei membri della famiglia (motore capostipite), sempre che il costruttore dimostri all’autorità di omologazione che i sistemi di controllo delle emissioni sono simili nell’ambito della famiglia.

Questa dimostrazione può essere effettuata presentando alle autorità di omologazione elementi come algoritmi, analisi funzionali, ecc.

Il motore capostipite è scelto dal produttore in accordo con l’autorità di omologazione.

6.5.8.3.   Il test al sistema di controllo delle emissioni consiste nelle seguenti tre fasi.

 

Selezione

Un funzionamento scorretto delle misure di controllo di NOx o un guasto nel sistema di controllo delle emissioni può essere selezionato dall’autorità in un elenco di operazioni errate fornito dal produttore.

 

Preparazione

L’influenza del funzionamento scorretto è convalidata misurando il livello di NOx sull’ETC in un banco di prova motore.

 

Dimostrazione

La reazione del sistema (riduzione della coppia, segnale di allarme, ecc.) sarà dimostrata facendo funzionare il motore per quattro cicli di prova OBD.

6.5.8.3.1.   Per la fase di selezione, il fabbricante fornisce all’autorità di omologazione una descrizione delle strategie di monitoraggio utilizzate per determinare il potenziale funzionamento corretto delle misure di controllo di NOx e i guasti potenziali nel sistema di controllo delle emissioni che potrebbero attivare il limitatore di coppia o unicamente il segnale d’allarme.

Esempi tipici di funzionamento scorretto per questo elenco sono: il serbatoio del reagente vuoto, un funzionamento scorretto che porta all’interruzione dell’attività di dosaggio del reagente, la qualità insufficiente del reagente, un funzionamento scorretto che porta ad un basso consumo di reagente, un flusso scorretto di EGR o una disattivazione dell’EGR.

L’autorità di omologazione selezionerà da questo elenco un minimo di due e un massimo di tre operazioni scorrette del sistema di controllo di NOx o guasti nel sistema di controllo delle emissioni.

6.5.8.3.2.   Per la fase di certificazione, le emissioni di NOx sono misurate con il ciclo di prova ETC, secondo quanto previsto all’appendice 2 dell’allegato III. I risultati del test ETC sono utilizzati per determinare in che modo il sistema di monitoraggio del NOx dovrebbe reagire durante il processo di dimostrazione (riduzione di coppia e/o segnale d’allarme). Il guasto è simulato in modo che il livello di NOx non superi di oltre 1 g/kWh una qualsiasi delle soglie indicate ai punti 6.5.3.2 o 6.5.3.4.

La certificazione delle emissioni non è richiesta nel caso di serbatoio del reagente vuoto o per dimostrare un guasto nel sistema di controllo delle emissioni.

Il limitatore di coppia va disattivato durante il processo di certificazione.

6.5.8.3.3.   Per la fase di dimostrazione il motore deve funzionare per un massimo di quattro cicli di prova OBD.

Nessun altro guasto oltre quello preso in considerazione per la dimostrazione dovrà essere presente.

6.5.8.3.4.   Prima dell’inizio del test sequenziale di cui al punto 6.5.8.3.3, il sistema di controllo delle emissioni deve essere posizionato su “no failure” (nessun guasto).

6.5.8.3.5.   A seconda del livello di NOx selezionato, il sistema attiverà un segnale l’allarme e, se necessario, il limitatore di coppia in qualunque momento prima della fine della sequenza. Il ciclo di prova può essere arrestato non appena il sistema di controllo di NOx reagisce nel modo previsto.

6.5.8.4.   Nel caso di un sistema di controllo delle emissioni basato principalmente sul controllo del livello di NOx con i sensori posizionati nello scarico, il produttore può scegliere di controllare direttamente talune funzionalità del sistema (ad esempio interruzione dell’attività di dosaggio, valvola EGR chiusa) per determinare la conformità. In tal caso verrà dimostrata la funzionalità prescelta.

6.5.8.5.   Il livello di riduzione di coppia richiesto al punto 6.5.5.3 dal limitatore di coppia sarà approvato con l’approvazione generale delle prestazioni del motore, secondo la direttiva 80/1269/CEE. Per il processo di dimostrazione il produttore deve dimostrare all’autorità di omologazione l’inclusione del limitatore di coppia corretto nell’unità di controllo del motore. Non sono richieste misurazioni separate della coppia durante la dimostrazione.

6.5.8.6.   In alternativa a quanto previsto ai punti 6.5.8.3.3 e 6.5.8.3.5, la dimostrazione dei sistemi di controllo delle emissioni e del limitatore di coppia può essere effettuata provando il veicolo. Il veicolo sarà guidato su strada o in un circuito di prova con i funzionamenti scorretti prescelti o i guasti nel sistema di controllo di emissioni, per dimostrare che il segnale di allarme e l’attivazione del limitatore di coppia funzionano secondo quanto previsto al punto 6.5 e in particolare ai punti 6.5.5.2 e 6.5.5.3.

6.5.8.7.   Nel caso in cui un numero di codice di guasto non cancellabile vada memorizzato nel computer, in conformità con quanto previsto al punto 6.5, vanno rispettate le seguenti tre condizioni alla fine della sequenza di dimostrazione:

che è possibile confermare con lo scanner dell’OBD la presenza, nella memoria del computer dell’OBD, del codice di guasto non cancellabile descritto al punto 6.5.3.3 e si può provare all’autorità di omologazione che lo scanner non può cancellarlo, e

che è possibile confermare il tempo passato durante la sequenza di prova con il segnale d’allarme attivato leggendo il contatore non cancellabile di cui al punto 3.9.2 dell’allegato IV della direttiva 2005/78/CE e si può fornire alle autorità competenti per l’omologazione la prova soddisfacente che lo scanner non può cancellarlo, e

che l’autorità di omologazione ha approvato gli elementi del progetto che dimostrano che questa informazione non cancellabile è memorizzata in conformità con il punto 3.9.2 dell’allegato IV della direttiva 2005/78/CE per un minimo di 400 giorni o 9 600 ore di funzionamento del motore.»


ALLEGATO II

MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2005/78/CE

1)

L’allegato IV è modificato come segue:

a)

al punto 3.6.4 le parole «modalità standard di emissione stabile» sono sostituite dalle parole «modalità standard di emissione»;

b)

al punto 3.7, secondo paragrafo, le parole «modalità standard di emissione stabile» sono sostituite dalle parole «modalità standard di emissione»;

c)

il punto 3.8.3 è sostituito dal seguente:

«3.8.3.

Nel caso di attivazione della spia di malfunzionamento (MI) a causa del cattivo funzionamento del sistema motore per quanto riguarda le misure di controllo del NOx, o un’impropria consumazione o attività di dosaggio del reagente, la spia di malfunzionamento deve essere commutata al precedente stato di attivazione se non sono più applicabili le condizioni di cui ai punti 6.5.3, 6.5.4 e 6.5.7 dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE.»;

d)

il punto 3.9.2 è sostituito dal seguente:

«3.9.2.

A decorrere dal 9 novembre 2006 per le nuove omologazioni e dal 1o ottobre 2007 per tutte le immatricolazioni, nel caso di generazione di un codice di guasto non cancellabile di cui ai punti 6.5.3 o 6.5.4 dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE, il sistema OBD deve mantenere in memoria il codice di guasto e le ore di funzionamento del motore durante l’attivazione della spia di malfunzionamento (MI) per almeno 400 giorni o 9 600 ore di funzionamento del motore.

Il codice di guasto e le corrispondenti ore di funzionamento del motore durante l’attivazione della spia MI non vanno cancellati mediante l’utilizzo di strumenti diagnostici esterni o altri, conformemente al punto 6.8.3 del presente allegato.»

2)

L’allegato V è modificato come segue:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

Esempio dell’applicazione dei requisiti fissati nella presente direttiva e nella direttiva 2005/55/CE per la terza omologazione (sino ad oggi senza estensione) corrispondente alla data di applicazione B1 con la fase OBD I, rilasciata dal Regno Unito:

e11*2005/55*2005/78B*0003*00»;

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

Esempio dell’applicazione dei requisiti fissati nella direttiva 2005/55/CE e che modificano la direttiva 2006/51/CE per la seconda estensione della quarta omologazione corrispondente alla data di applicazione B2, con la fase OBD II, rilasciata dalla Germania:

e1*2005/55*2006/51F*0004*02»;

c)

è inserito il seguente punto 4:

«4)

Tabella indicante i caratteri da utilizzare in rapporto alle varie date di attuazione fissate dalla direttiva 2005/55/CE

Carattere

Riga (1)

OBD fase I (2)

OBD fase II

Durabilità e in uso

Controllo NOx  (3)

A

A

B

B1(2005)

C

B1(2005)

D

B2(2008)

E

B2(2008)

F

B2(2008)

G

B2(2008)

H

C

I

C

J

C

K

C


(1)  Conformemente alla tabella I, punto 6, dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE.

(2)  Conformemente all’articolo 4 della direttiva 2005/55/CE, i motori a gas sono esclusi dalla fase OBD I.

(3)  Conformemente alla parte 6.5 dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

7.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2006

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca per il 2006

[notificata con il numero C(2006) 2062]

(2006/392/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/465/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri (1), modificata dalla decisione 2006/2/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo delle attività di pesca per il 2006, corredati delle domande di partecipazione finanziaria della Comunità alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che formano oggetto di tali programmi.

(2)

Le domande di finanziamento per le azioni elencate nell’articolo 4 della decisione 2004/465/CE del Consiglio possono beneficiare di un contributo comunitario.

(3)

È opportuno stabilire gli importi massimi e l’aliquota della partecipazione finanziaria della Comunità e definire le condizioni alle quali può essere concessa detta partecipazione.

(4)

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (3).

(5)

A norma dell’articolo 8 della decisione 2004/465/CE del Consiglio, gli Stati membri contraggono impegni di spesa entro 12 mesi dalla fine dell’anno nel corso del quale è stata loro notificata la presente decisione. Essi si conformano inoltre alle disposizioni della decisione 2004/465/CE per quanto riguarda l’avvio dei progetti e la presentazione delle domande di rimborso.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2006, una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui all’articolo 4 della decisione 2004/465/CE. Essa stabilisce l’ammontare della partecipazione finanziaria della Comunità per ogni Stato membro, l’aliquota di tale partecipazione e le condizioni alle quali può essere concessa.

Articolo 2

Nuove tecnologie & reti informatiche

Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di attrezzature informatiche, compresa l’assistenza tecnica, nonché per la creazione di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace nell’ambito dell’azione di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato I.

Articolo 3

Dispositivi automatici di localizzazione

1.   Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) beneficiano di una partecipazione finanziaria massima di 4 500 euro per nave fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato II.

2.   Nell’ambito del massimale di 4 500 euro di cui al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria ai primi 1 500 euro di spese ammissibili è del 100 %.

3.   La partecipazione finanziaria alle spese ammissibili comprese tra 1 500 e 4 500 euro per nave non può superare il 50 % di tali spese.

4.   Ai fini dell’ammissibilità, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

Articolo 4

Progetti pilota in materia di nuove tecnologie

Le spese sostenute per progetti pilota relativi all’applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività di pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato III.

Articolo 5

Formazione

Le spese sostenute per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, ispezione e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato IV.

Articolo 6

Valutazione delle spese

Le spese sostenute per l’attuazione di un sistema di valutazione delle spese relative al controllo della politica comune della pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all’allegato V.

Articolo 7

Seminari e sussidi mediali

Le spese sostenute per iniziative, quali seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di promuovere l’applicazione delle norme della politica comune della pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 75 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato VI.

Articolo 8

Navi e aerei pattuglia

Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, limitatamente ai massimali indicati nell’allegato VII, di un tasso di partecipazione finanziaria non superiore al:

50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri che hanno aderito all’UE il 1o maggio 2004,

25 % delle spese ammissibili sostenute dagli altri Stati membri.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 36.

(2)  GU L 2 del 5.1.2006, pag. 4.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.


ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

 

 

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

1 333 334

666 667

Germania

210 000

105 000

Estonia

229 217

114 609

Grecia

2 250 000

1 125 000

Spagna

 

 

Francia

935 000

467 500

Irlanda

250 000

125 000

Italia

4 000 000

2 000 000

Cipro

83 000

41 500

Lettonia

 

 

Lituania

30 000

15 000

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

470 505

235 253

Austria

 

 

Polonia

 

 

Portogallo

735 230

333 895

Slovenia

250 354

125 177

Slovacchia

 

 

Finlandia

402 000

201 000

Svezia

120 000

60 000

Regno Unito

838 148

419 074

Totale

12 136 788

6 034 675


ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

 

 

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

 

 

Germania

 

 

Estonia

 

 

Grecia

 

 

Spagna

 

 

Francia

 

 

Irlanda

 

 

Italia

 

 

Cipro

 

 

Lettonia

 

 

Lituania

 

 

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

190 944

132 972

Paesi Bassi

 

 

Austria

 

 

Polonia

 

 

Portogallo

 

 

Slovenia

25 760

18 880

Slovacchia

 

 

Finlandia

33 000

22 820

Svezia

 

 

Regno Unito

 

 

Totale

249 704

174 672


ALLEGATO III

PROGETTI PILOTA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

 

 

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

275 000

137 500

Germania

 

 

Estonia

 

 

Grecia

 

 

Spagna

 

 

Francia

 

 

Irlanda

 

 

Italia

 

 

Cipro

 

 

Lettonia

 

 

Lituania

 

 

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

 

 

Austria

 

 

Polonia

150 000

75 000

Portogallo

249 700

124 850

Slovenia

 

 

Slovacchia

 

 

Finlandia

 

 

Svezia

130 000

65 000

Regno Unito

 

 

Totale

804 700

402 350


ALLEGATO IV

FORMAZIONE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

10 000

5 000

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

523 199

261 600

Germania

64 000

32 000

Estonia

13 195

6 598

Grecia

 

 

Spagna

86 640

43 320

Francia

58 350

29 175

Irlanda

200 000

100 000

Italia

1 000 000

500 000

Cipro

15 000

7 500

Lettonia

23 300

11 650

Lituania

11 000

5 500

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

8 196

4 098

Paesi Bassi

144 093

72 047

Austria

 

 

Polonia

 

 

Portogallo

25 600

12 800

Slovenia

35 808

17 904

Slovacchia

 

 

Finlandia

24 200

12 100

Svezia

22 000

11 000

Regno Unito

160 305

80 153

Totale

2 424 886

1 212 445


ALLEGATO V

ANALISI E VALUTAZIONE DELLE SPESE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

 

 

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

93 333

46 667

Germania

 

 

Estonia

 

 

Grecia

 

 

Spagna

 

 

Francia

 

 

Irlanda

 

 

Italia

 

 

Cipro

 

 

Lettonia

 

 

Lituania

 

 

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

 

 

Austria

 

 

Polonia

 

 

Portogallo

 

 

Slovenia

 

 

Slovacchia

 

 

Finlandia

 

 

Svezia

 

 

Regno Unito

 

 

Totale

93 333

46 667


ALLEGATO VI

SEMINARI E SUSSIDI MEDIALI

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

5 000

3 750

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

 

 

Germania

 

 

Estonia

 

 

Grecia

660 860

495 645

Spagna

 

 

Francia

 

 

Irlanda

 

 

Italia

 

 

Cipro

 

 

Lettonia

 

 

Lituania

9 000

6 750

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

 

 

Austria

 

 

Polonia

200 000

150 000

Portogallo

68 750

51 563

Slovenia

6 008

4 506

Slovacchia

 

 

Finlandia

 

 

Svezia

210 000

157 500

Regno Unito

37 299

27 974

Totale

1 196 917

897 688


ALLEGATO VII

NAVI E AEREI PATTUGLIA

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

 

 

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

 

 

Germania

1 200 000

225 000

Estonia

751 761

150 352

Grecia

2 789 140

575 328

Spagna

24 683 674

6 170 918

Francia

 

 

Irlanda

 

 

Italia

 

 

Cipro

2 300 000

1 150 000

Lettonia

 

 

Lituania

500 000

250 000

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

565 000

141 250

Austria

 

 

Polonia

 

 

Portogallo

23 234 908

4 110 537

Slovenia

50 792

25 396

Slovacchia

 

 

Finlandia

 

 

Svezia

72 000 000

4 500 000

Regno Unito

17 611 065

4 402 766

Totale

145 686 340

21 701 547


7.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

che riguarda la designazione di un laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica

[notificata con il numero C(2006) 2069]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/393/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/85/CE prevede la designazione di un laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha proceduto ad una gara d’appalto per la selezione del laboratorio comunitario di riferimento, tenendo conto dei criteri di competenza tecnica e scientifica e del personale.

(2)

I laboratori devono rispettare le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

(3)

Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, l’Institute for Animal Health — Pirbright Laboratory, sponsorizzato dal Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), dovrebbe essere designato in quanto laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica per un periodo di cinque anni.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Institute for Animal Health — Pirbright Laboratory del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), nel Regno Unito, è designato come laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissate all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 14).

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).


7.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

che modifica l'appendice dell'allegato XIV all'atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti attivi nei settori delle carni e del pesce in Slovacchia

[notificata con il numero C(2006) 2073]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/394/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'allegato XIV, capitolo 5, sezione B, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Alla Slovacchia è stato concesso un periodo transitorio per taluni stabilimenti elencati nell'appendice (1) dell'allegato XIV dell'atto di adesione del 2003.

(2)

L'appendice B dell'allegato XIV all'atto di adesione del 2003 è stata modificata dalle decisioni della Commissione 2004/463/CE (2), 2005/189/CE (3) e 2005/661/CE (4).

(3)

Da una dichiarazione ufficiale dell’autorità slovacca competente risulta che lo stabilimento del settore delle carni ha ultimato il processo di ammodernamento ed è ora pienamente conforme alla legislazione comunitaria. Uno degli stabilimenti di produzione delle carni iscritto nell'elenco degli stabilimenti in regime di transizione ha in parte cessato l’attività. Uno stabilimento di produzione del pesce è stato chiuso. Occorre pertanto sopprimere questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime di transizione.

(4)

È quindi necessario modificare di conseguenza l'appendice dell'allegato XIV all'atto di adesione del 2003. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituirla.

(5)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice dell'allegato XIV all'atto di adesione del 2003 è sostituita dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 1654.

(2)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 138; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 95.

(3)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 34.

(4)  GU L 245 del 21.9.2005, pag. 18.


ALLEGATO

«Appendice

di cui al capitolo 5, sezione B, dell'allegato XIV (1)

Elenco degli stabilimenti, ivi comprese le relative carenze e i termini entro cui occorre porvi rimedio

Numero di riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Carenze

Data di messa in piena conformità

GA 6-2

Sered'ský MP a.s., Bratislavská 385, Sered'

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b) e g);

 

allegato I, capitolo I, punto 11;

 

allegato I, capitolo II, punto 14, lettera a).

31.12.2006


(1)  Per il testo dell'allegato XIV, cfr. GU L 236 del 23.9.2003, pag. 915


7.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni negli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2006) 2097]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/395/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione.

(2)

Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare le voci degli elenchi relative a detto paese per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni.

(3)

Gli Stati Uniti d'America hanno fornito garanzie di ottemperanza alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 89/556/CEE ed i gruppi interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

(4)

Occorre pertanto modificare la decisione 92/452/CEE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(2)  GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/270/CE (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 27).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:

a)

sono inserite le seguenti righe relative agli Stati Uniti d’America:

«US

 

06UT122

E870

 

Canyon Breeze Genetics

327 W 800 N

Minersville, UT 84752

Dr John M Conrad

US

 

06OH121

E1612

 

Nathan Steiner

10369 Fulton Road

Marshalville, OH 44645

Dr Nathan Steiner

US

 

06MT122

E608

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker Rd

Belgrade, MT 59714

Dr Jon Schmidt

US

 

03FL101

E948

 

Sacramento Farms

104 Crandon Blvd, Suite 420

Key Biscayne, FL 33149

Dr Richard Castleberry»

b)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d’America n. 91KS028 è sostituita dalla seguente:

«US

 

91KS028

E726

 

Sun Valley Embryo Transfer, PA

3104 West Pleasant Hill Rd

Salina, KS 67401

Dr Glenn Engelland»

c)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d’America n. 94OH071 è sostituita dalla seguente:

«US

 

94OH071

E563

 

Moulton Embryos

14318 Moulton-Ft. Amanda Rd

Wapakoneta, OH

Dr Virgil J Brown»


7.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2006

che modifica la decisione 2005/710/CE per quanto riguarda certe misure di protezione relativamente all’influenza aviaria ad alta patogenicità rilevata nel pollame in Romania

[notificata con il numero C(2006) 2137]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/396/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dello scoppio, nel dicembre 2003, di un’epidemia di influenza aviaria nel Sud-est asiatico, causata da un ceppo virale del tipo H5N1 altamente patogeno, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione, in particolare la decisione 2005/710/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania (3).

(2)

La decisione 2005/710/CE prevede la sospensione delle importazioni nella Comunità di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uccelli vivi diversi dal pollame, compresi i volatili da compagnia, le uova da cova di quelle specie e certi altri prodotti ottenuti da volatili, provenienti da certe zone della Romania colpite da tale malattia.

(3)

La Romania ha ora notificato alla Commissione vari casi confermati e diversi nuovi sospetti di influenza aviaria altamente patogena negli allevamenti avicoli della contea di Brasov, che non rientra tra le zone della Romania attualmente oggetto della decisione 2005/710/CE. La Romania ha fatto sapere che in tale contea vengono applicate misure di eradicazione e di controllo. Misure supplementari di biosicurezza sono in vigore in tutte e 42 le contee rumene.

(4)

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Romania, è necessario ampliare l’elenco delle zone della Romania a partire dalle quali le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti sono sospese.

(5)

La decisione 2005/710/CE dovrebbe dunque essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2005/710/CE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva come da ultimo modificata dall’Atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); versione corretta (GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 269 del 14.10.2005, pag. 42. Decisione come da ultimo modificata dalla decisione 2006/321/CE (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 18).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Parti del territorio della Romania di cui all’articolo 1, lettere a) e b)

PARTE A

Codice ISO del paese

Nome del paese

Descrizione della parte di territorio

RO

Romania

Tutto il territorio della Romania


PARTE B

Codice ISO del paese

Nome del paese

Descrizione della parte di territorio

RO

Romania

In Romania, le contee di:

Arges

Bacau

Botosani

Braila

Brasov

Bucuresti

Buzau

Calarasi

Constanta

Covasna

Dimbovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Harghita

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mehedinti

Mures

Neamt

Olt

Prahova

Sibiu

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vilcea

Vrancea»