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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Regolamento (CE) n. 831/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006, recante modificazione del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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3.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 829/2006 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 2 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
78,4 |
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204 |
48,6 |
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999 |
63,5 |
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0707 00 05 |
052 |
71,3 |
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999 |
71,3 |
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|
0709 90 70 |
052 |
85,8 |
|
999 |
85,8 |
|
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0805 50 10 |
388 |
56,4 |
|
508 |
52,4 |
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528 |
56,0 |
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999 |
54,9 |
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0808 10 80 |
388 |
90,3 |
|
400 |
114,3 |
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|
404 |
107,1 |
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508 |
73,8 |
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512 |
86,6 |
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|
524 |
88,5 |
|
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528 |
88,5 |
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|
720 |
103,9 |
|
|
804 |
104,7 |
|
|
999 |
95,3 |
|
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0809 10 00 |
052 |
208,4 |
|
999 |
208,4 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
227,5 |
|
999 |
227,5 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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3.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 830/2006 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda le importazioni di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 24, secondo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (3), recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, ammette l’importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali, di cereali e di riso originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia e del Kosovo. |
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(2) |
Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (4), gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande di titoli di importazione o di esportazione. In queste comunicazioni non è richiesta l’indicazione dell’origine per i cereali diversi dal frumento tenero. |
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(3) |
Per consentire un’attenta sorveglianza delle importazioni di cereali e di riso, è opportuno che gli Stati membri comunichino l’origine di tutti i cereali e del riso, quale indicata nei titoli di importazione. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1342/2003. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per quanto concerne i titoli d’importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto di titoli per ogni codice di prodotto e per origine e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità. L’origine è ugualmente indicata nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione di riso.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).
(3) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).
(4) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 9).
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3.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 831/2006 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2006
recante modificazione del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (1) in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme fondamentali comuni relative alla sicurezza aerea in tutta l’Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (2) è stato il primo atto a contenere tali misure. |
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(2) |
È necessario adottare misure volte a precisare le norme fondamentali comuni. |
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(3) |
Per quanto attiene alle misure di attuazione delle norme applicabili al materiale del vettore aereo e alle merci, al corriere espresso e ai colli espressi, il contenuto del regolamento (CE) n. 622/2003 deve essere rivisto alla luce dell’esperienza acquisita. |
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(4) |
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3) prevede idonee garanzie di sicurezza per la concessione dello status di operatore economico autorizzato. All’atto di designare, autorizzare o iscrivere in un registro un operatore come agente regolamentato l’autorità competente di uno Stato membro deve considerare l’ipotesi di tener conto delle informazioni pertinenti fornite dall’autorità doganale. |
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(5) |
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento. |
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(6) |
Occorre modificare il regolamento (CE) n. 622/2003 di conseguenza. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
In considerazione della riservatezza dell’allegato, si applica l’articolo 3 del regolamento in questione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 240/2006 (GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 3).
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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3.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 832/2006 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2006
sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, e l’articolo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede che gli Stati membri stabiliscano i quantitativi di riferimento individuali dei produttori. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore è possibile effettuare la conversione tra un quantitativo di riferimento e l’altro. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 490/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2004/2005 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (2), stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito. |
|
(3) |
Per la Polonia e la Slovenia la base per i quantitativi di riferimento individuali era stata definita nella tabella f) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003. |
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(4) |
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette. |
|
(5) |
L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede che la parte del quantitativo di riferimento nazionale della Finlandia destinata alla consegne di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento possa essere aumentata per compensare i produttori «SLOM» fino ad un massimo di 200 000 t. In conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, del 29 marzo 1995, che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari in Austria e in Finlandia (4), la Finlandia ha comunicato i quantitativi in causa per la campagna di commercializzazione 2005/2006. |
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(6) |
È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali applicabili per il periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006, fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali applicabili per il periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006, fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, è stabilita nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).
(2) GU L 81 del 30.3.2005, pag. 38.
(3) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.
(4) GU L 70 del 30.3.1995, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95 (GU L 135 del 21.6.1995, pag. 4).
ALLEGATO
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(t) |
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Stati membri |
Consegne |
Vendite dirette |
|
Belgio |
3 241 729,385 |
68 701,615 |
|
Repubblica ceca |
2 678 931,873 |
3 211,127 |
|
Danimarca |
4 454 890,422 |
457,578 |
|
Germania |
27 768 465,858 |
95 361,430 |
|
Estonia |
604 421,618 |
20 061,382 |
|
Grecia |
819 675,000 |
838,000 |
|
Spagna |
6 049 899,450 |
67 050,550 |
|
Francia |
23 880 183,860 |
355 614,140 |
|
Irlanda |
5 391 601,672 |
4 162,328 |
|
Italia |
10 284 048,141 |
246 011,859 |
|
Cipro |
141 234,000 |
3 966,000 |
|
Lettonia |
677 568,191 |
17 826,809 |
|
Lituania |
1 520 288,261 |
126 650,739 |
|
Lussemburgo |
268 554,000 |
495,000 |
|
Ungheria |
1 801 879,062 |
145 400,938 |
|
Malta |
48 698,000 |
0,000 |
|
Paesi Bassi |
11 000 292,000 |
74 400,000 |
|
Austria |
2 636 060,676 |
114 329,036 |
|
Polonia |
8 637 939,612 |
326 077,388 |
|
Portogallo (1) |
1 911 803,000 |
8 658,000 |
|
Slovenia |
518 213,850 |
42 210,150 |
|
Slovacchia |
1 004 991,065 |
8 324,935 |
|
Finlandia |
2 399 925,465 |
7 862,542 |
|
Svezia |
3 300 000,000 |
3 000,000 |
|
Regno Unito |
14 486 038,657 |
123 708,344 |
(1) Ad eccezione di Madera.
|
3.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 833/2006 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2006
che stabilisce l’importo dell’aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2005 e l’importo unitario degli anticipi per il 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, e l’articolo 14,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 404/93, l’aiuto compensativo per l’eventuale perdita di reddito concesso ai produttori comunitari è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità durante un determinato anno. |
|
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane (2), ha fissato il reddito forfettario di riferimento a 64,03 EUR/100 kg di peso netto per le banane verdi in fase di uscita dal capannone di condizionamento. |
|
(3) |
Per l’anno 2005 il reddito medio alla produzione, calcolato sulla base della media, da un lato, dei prezzi delle banane commercializzate al di fuori delle regioni di produzione nella fase «primo porto di sbarco-merce non scaricata» e, dall’altro, dei prezzi di vendita sui mercati locali per le banane commercializzate nelle regioni di produzione, tenuto conto dell’importo forfettario di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, è inferiore al reddito forfettario di riferimento applicabile per il 2005. Occorre pertanto fissare l’importo dell’aiuto compensativo da concedere nel 2005. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 404/93, un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il loro reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario. |
|
(5) |
Nel corso del 2005 il reddito medio annuo alla produzione ottenuto dalla commercializzazione di banane prodotte in Martinica, in Guadalupa e in Grecia è risultato significativamente inferiore alla media comunitaria. Per tale motivo è opportuno accordare un aiuto integrativo nelle regioni produttrici della Martinica, della Guadalupa e della Grecia. Sulla base dei dati relativi al 2005, dai quali risultano condizioni di produzione e di commercializzazione molto difficili, occorre stabilire un aiuto integrativo che copra il 75 % della differenza tra il reddito medio comunitario e quello constatato al momento della commercializzazione dei prodotti di queste regioni. |
|
(6) |
A norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1858/93, l’importo di ogni anticipo e quello della relativa cauzione dipendono dall’importo dell’aiuto versato per l’anno precedente. |
|
(7) |
Non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare in precedenza l’importo dell’aiuto compensativo per il 2005. Occorre prevedere che il pagamento del saldo dell’aiuto per il 2005 e il pagamento dell’anticipo per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2006 siano effettuati entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’importo dell’aiuto compensativo di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803 , prodotte e commercializzate allo stato fresco nella Comunità nel corso del 2005, escluse le banane da cuocere, è fissato a 5,90 EUR/100 kg.
2. L’importo dell’aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 11,27 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Martinica, di 12,12 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Guadalupa e di 7,76 EUR/100 kg per le banane prodotte in Grecia.
Articolo 2
L’importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a dicembre 2006 ammonta a 4,13 EUR/100 kg. L’importo della relativa cauzione è di 2,06 EUR/100 kg.
Articolo 3
In deroga all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti degli Stati membri, dopo aver effettuato le verifiche previste dall’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, versano l’importo corrispondente al saldo dell’aiuto compensativo per il 2005 nonché l’importo dell’anticipo da concedere per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2006.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2005 (GU L 132 del 26.5.2005, pag. 13).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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3.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2006
che autorizza il Regno di Spagna ad introdurre una misura di deroga all’articolo 11 e all’articolo 28 sexies della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
(2006/387/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. |
|
(2) |
Con lettera datata 21 giugno 2005 e pervenuta al segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2005, il Regno di Spagna ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE che disciplinano la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). |
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(3) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato, con lettera datata 7 ottobre 2005, gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno di Spagna. Con lettera del 10 ottobre 2005, la Commissione ha comunicato alla Spagna che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, la base imponibile ai fini dell'IVA di una cessione o prestazione è costituita da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato per l’operazione. L’articolo 28 sexies, paragrafo 1, della stessa direttiva disciplina la base imponibile degli acquisti intracomunitari in riferimento all’articolo 11, parte A. |
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(5) |
La misura che necessita della concessione di una deroga mira a contrastare le perdite di gettito dovute alla manipolazione della base imponibile delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari soggetti ad IVA laddove un venditore applica un prezzo ridotto ad un acquirente collegato che non ha diritto all'intera deduzione. |
|
(6) |
La misura dovrebbe essere mirata e quindi essere applicata soltanto in caso di frode o evasione dell’IVA e soltanto quando sono soddisfatte alcune condizioni. La misura è pertanto proporzionata al fine perseguito. |
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(7) |
Deroghe analoghe sono state concesse ad altri Stati membri per contrastare la frode o l’evasione fiscale e sono risultate efficaci. |
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(8) |
Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE volte a contrastare la frode dell’IVA legata alla base imponibile delle cessioni o prestazioni tra parti collegate figurano nella proposta di direttiva della Commissione, del 16 marzo 2005, che razionalizza alcune delle deroghe concesse a norma di tale articolo (2). Occorre pertanto che il periodo d’applicazione della presente deroga giunga a termine all’entrata in vigore di tale direttiva. |
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(9) |
La deroga permetterà di garantire il versamento dell’IVA dovuta allo stadio del consumo finale e non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28 sexies della direttiva 77/388/CEE, il Regno di Spagna è autorizzato a disporre che la base imponibile di una cessione di beni o prestazione di servizi o di un acquisto intracomunitario di beni sia pari al valore normale, quale definito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, se il corrispettivo è notevolmente inferiore al valore normale e il cessionario o committente, o, nel caso di un acquisto intracomunitario, l’acquirente, non ha diritto all'intera deduzione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE.
La misura può essere utilizzata soltanto allo scopo di impedire la frode o l’evasione fiscale e qualora il corrispettivo su cui sarebbe altrimenti basata la base imponibile sia influenzato da vincoli familiari, gestionali, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dalla normativa nazionale. A tal fine, i vincoli giuridici comprendono il rapporto formale tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.
Articolo 2
L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe concesse in virtù dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE per contrastare la frode o l’evasione dell’IVA attraverso la determinazione del valore delle operazioni tra parti collegate, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.
Articolo 3
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).
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L 150/13 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2006
che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
(2006/388/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. |
|
(2) |
Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 28 giugno 2005, la Repubblica di Lituania (di seguito «Lituania») ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure di deroga all’articolo 21 della direttiva 77/388/CEE. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione, con lettera del 22 agosto 2005, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 23 agosto 2005, la Commissione ha comunicato alla Lituania che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per valutare la richiesta. |
|
(4) |
L'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell'articolo 28 octies, stabilisce che, in regime interno, il soggetto passivo che fornisce beni o servizi è di norma tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). |
|
(5) |
La deroga richiesta dalla Lituania mira a designare il destinatario, a determinate condizioni, quale debitore dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi in caso di procedure concorsuali o procedure di risanamento soggette a controllo giurisdizionale, operazioni relative al legname, cessioni di materiali di scarto ferrosi e non ferrosi e fornitura di lavori di costruzione. |
|
(6) |
A causa delle loro difficoltà finanziarie, i soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento soggette a controllo giurisdizionale spesso non riescono a pagare l’IVA fatturata sulle cessioni e prestazioni effettuate. Il destinatario tuttavia può detrarre l’IVA anche se non è stata pagata dal fornitore. |
|
(7) |
Nel mercato del legname lituano si riscontrano problemi dovuti alla natura del mercato e delle sue imprese. Il mercato è dominato da piccoli operatori locali, spesso rivenditori o intermediari, difficilmente controllabili dalle autorità fiscali. La forma più diffusa di evasione consiste nella fatturazione dell’operazione da parte dell’impresa, che poi scompare senza versare l’imposta, lasciando tuttavia al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale. |
|
(8) |
Problemi analoghi di mancato versamento dell’IVA fatturata si riscontrano in Lituania nel settore del riciclaggio dei metalli ferrosi e non ferrosi. |
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(9) |
Simili problemi si rilevano anche nel settore edile lituano, in particolare in relazione all’IVA fatturata da subappaltatori che successivamente scompaiono. |
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(10) |
Designando il destinatario quale debitore dell'IVA nei casi sopra citati, in cui è recato pregiudizio alle finanze pubbliche, la deroga permette di superare i problemi incontrati senza modificare l'importo dell'imposta dovuta. Ne conseguono una semplificazione del lavoro di riscossione dell’imposta da parte delle autorità fiscali e l’eliminazione di talune frodi o evasioni fiscali. |
|
(11) |
La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi generalmente, ma solo a operazioni e settori specifici in cui sussistono notevoli problemi di riscossione dell’imposta o di frodi o evasioni fiscali. |
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(12) |
Deroghe analoghe sono state concesse ad altri Stati membri e sono risultate efficaci. |
|
(13) |
È opportuno limitare l’autorizzazione al 31 dicembre 2009, in modo da poter valutare se la deroga rimane giustificata in base ai dati raccolti fino a quel momento. Il 16 marzo 2005, tuttavia, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che razionalizza alcune delle deroghe concesse in virtù dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE (2). È pertanto necessario che il periodo di applicazione delle parti della decisione che rientrano nell’oggetto della proposta giunga a termine all’entrata in vigore di tale direttiva. |
|
(14) |
La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell'articolo 28 octies, la Lituania è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2.
Articolo 2
Il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi può essere designato quale debitore dell'IVA nei seguenti casi:
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1) |
cessione di beni o prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale; |
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2) |
cessione di legname; |
|
3) |
cessione di materiali di scarto e di rottami ferrosi, residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi; |
|
4) |
fornitura di lavori di costruzione da parte di un subappaltatore a un appaltatore principale, a un altro subappaltatore o a un’impresa che esegue i propri lavori di costruzione. |
Articolo 3
L'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 scade il 31 dicembre 2009. Tuttavia i punti 3 e 4 dell’articolo 2 cessano di avere effetto alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe concesse in virtù dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE e che includa un regime specifico per l’applicazione dell’IVA nel settore in questione, sempre che tale data sia anteriore al 31 dicembre 2009.
Articolo 4
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).
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3.6.2006 |
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L 150/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2006
che autorizza la Repubblica di Lituania ad introdurre una misura di deroga all’articolo 11 e all’articolo 28 sexies della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
(2006/389/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. |
|
(2) |
Con lettere datate 3 agosto 2004 e 16 dicembre 2004, la Repubblica di Lituania (di seguito «Lituania») ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE che disciplinano la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). |
|
(3) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato, con lettera datata 7 giugno 2005, gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera datata 14 giugno 2005, la Commissione ha notificato alla Lituania che disponeva di tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per valutare la richiesta. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, ai fini dell'IVA la base imponibile di una cessione o prestazione è costituita da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato per l'operazione. L’articolo 28 sexies, paragrafo 1, della stessa direttiva disciplina la base imponibile degli acquisti intracomunitari in riferimento all’articolo 11, parte A. |
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(5) |
La misura che necessita della concessione di una deroga mira a contrastare le perdite di gettito dovute alla manipolazione della base imponibile delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari soggetti ad IVA laddove una delle parti non ha diritto all'intera deduzione. |
|
(6) |
La misura dovrebbe essere mirata e quindi essere applicata soltanto in caso di frode o evasione dell’IVA e soltanto quando sono soddisfatte alcune condizioni. La misura è pertanto commisurata all’obiettivo perseguito. |
|
(7) |
Deroghe analoghe sono state concesse ad altri Stati membri per contrastare la frode o l’evasione fiscale e sono risultate efficaci. |
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(8) |
Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE volte a contrastare la frode dell’IVA legata alla base imponibile delle cessioni o prestazioni tra parti collegate figurano nella proposta di direttiva del 16 marzo 2005 presentata dalla Commissione che razionalizza alcune delle deroghe concesse a norma di tale articolo (2). Occorre pertanto che il periodo d’applicazione della presente deroga giunga a termine all’entrata in vigore di tale direttiva. |
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(9) |
La deroga permetterà di garantire il versamento dell’IVA dovuta allo stadio del consumo finale e non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28 sexies della direttiva 77/388/CEE, la Lituania è autorizzata a disporre che la base imponibile di una cessione di beni o prestazione di servizi o di un acquisto intracomunitario di beni sia pari al valore normale, quale definito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, nei due seguenti casi:
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a) |
se il corrispettivo è notevolmente inferiore al valore normale e il cessionario o committente, o, nel caso di un acquisto intracomunitario, l’acquirente, non ha diritto all'intera deduzione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE; |
|
b) |
se il corrispettivo è notevolmente superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha diritto all'intera deduzione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE. |
La misura può essere utilizzata soltanto allo scopo di impedire la frode o l’evasione fiscale e qualora il corrispettivo su cui sarebbe altrimenti basata la base imponibile sia influenzato da vincoli familiari, gestionali, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dalla normativa nazionale. A tal fine, i vincoli giuridici comprendono il rapporto formale tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.
Articolo 2
L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe concesse in virtù dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE per contrastare la frode o l’evasione dell’IVA attraverso la determinazione del valore delle operazioni tra parti collegate, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.
Articolo 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).
Commissione
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3.6.2006 |
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L 150/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2006
sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica ceca in applicazione dell’articolo 95, paragrafo 4 del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi
[notificata con il numero C(2006) 2036]
(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/390/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
I. FATTI
|
(1) |
Con lettera del 1o dicembre 2005, trasmessa dalla rappresentanza permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea, il governo ceco, in applicazione dell’articolo 95, paragrafo 4 del trattato, ha notificato alla Commissione le disposizioni nazionali relative al tenore di cadmio nei concimi che esso ritiene necessario mantenere in vigore dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1). |
1. ARTICOLO 95, PARAGRAFI 4 E 6 DEL TRATTATO
|
(2) |
I paragrafi 4 e 6 dell'articolo 95 del trattato stabiliscono quanto segue: «4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio e della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente e dell'ambiente di lavoro, esso notifica tale disposizione alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. (…) 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 (…) sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.» |
2. NORMATIVA COMUNITARIA
|
(3) |
La direttiva 76/116/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/97/CE (3), stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi sul mercato con l’indicazione di «concimi CE». La direttiva 76/116/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 2003/2003. |
|
(4) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, attinenti ad esempio alla composizione, che ogni concime CE deve soddisfare. I concimi CE dell'elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del contenuto di elementi fertilizzanti primari, vale a dire azoto, fosforo e potassio. |
|
(5) |
Le norme che disciplinano la composizione dei concimi oggetto del regolamento (CE) n. 2003/2003 non prevedono alcun limite per il tenore di cadmio dei concimi CE. |
|
(6) |
Secondo l’articolo 5 gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione di concimi contrassegnati con il marchio «concimi CE» e conformi alle norme del presente regolamento per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio. |
|
(7) |
Il considerando 15 del regolamento annuncia che la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e all’occorrenza redigere una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
(8) |
I lavori per la preparazione di una proposta della Commissione sul cadmio nei concimi sono in corso. |
3. DEROGHE NAZIONALI CONCESSE AD AUSTRIA, FINLANDIA E SVEZIA
|
(9) |
Le preoccupazioni ambientali suscitate dal cadmio nei concimi sono state sollevate per la prima volta a livello comunitario durante i negoziati per l'adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia. Nell’atto di adesione di questi tre Stati membri è stata prevista una deroga temporanea alla legislazione comunitaria sui concimi per consentire un'accurata valutazione dei rischi a livello comunitario dovuti al cadmio nei concimi. |
|
(10) |
In base alle conclusioni delle valutazioni nazionali dei rischi nel 2002 la Commissione ha prorogato le deroghe concesse ad Austria (4), Finlandia (5) e Svezia (6) fino al 31 dicembre 2005. A causa dei ritardi nell’adozione della legislazione comunitaria relativa al tenore di cadmio nei concimi a base di fosforo, tali deroghe sono state prorogate ancora una volta nel gennaio 2006. |
|
(11) |
Attualmente sono applicabili le seguenti disposizioni:
|
|
(12) |
Tali deroghe sono valide fino all’adozione a livello comunitario di misure armonizzate relative al cadmio nei concimi. |
4. LEGISLAZIONE NAZIONALE CECA
|
(13) |
Le disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica ceca sono state introdotte dall’atto sui concimi (10). L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) vieta l'immissione sul mercato nazionale di concimi con un contenuto di sostanze pericolose superiore al limite stabilito dalla legge. |
|
(14) |
Il decreto 474/2000 del 13 dicembre 2000, che stabilisce le prescrizioni relative ai concimi (11) fissa, tra l’altro, il tenore massimo di cadmio nei concimi minerali. Conformemente all’allegato I il tenore di cadmio nei concimi minerali a base di fosforo (5 % di P2O5 o superiore) non deve essere superiore a 50 mg/kg di P2O5. |
|
(15) |
Il 1o maggio 2004 la Repubblica ceca ha aderito all’Unione europea. L’atto di adesione non contiene disposizioni transitorie relative all’uso e alla vendita del cadmio nel territorio nazionale. |
|
(16) |
Il decreto 209/2005 del 20 maggio 2005 che modifica il decreto 474/2000 che stabilisce le prescrizioni relative ai concimi (12), adegua le norme nazionali alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003. L’articolo 1, paragrafo 1) del decreto dispone che le restrizioni di mercato riguardanti il cadmio nei concimi sono applicabili soltanto ai concimi nazionali. Esso non si applica ai concimi di tipo CE. |
II. PROCEDURA
|
(17) |
Con lettera del 1o dicembre 2005 le autorità ceche hanno notificato alla Commissione le disposizioni nazionali riguardanti il tenore di cadmio nei concimi che intendono mantenere dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
|
(18) |
Con lettera del 13 dicembre 2005 la Commissione ha informato il governo ceco del ricevimento della notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato, indicando il periodo di sei mesi previsto per l’esame a norma dell'articolo 95, paragrafo 6 decorreva dal 6 dicembre 2005, il giorno successivo al ricevimento della notifica. |
|
(19) |
Con lettera del 2 febbraio 2006 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della notifica della Repubblica ceca. La Commissione ha pubblicato inoltre un avviso riguardante la notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (13) al fine di informare gli interessati delle disposizioni nazionali che la Repubblica ceca intende mantenere in vigore, nonché delle motivazioni presentate. |
III. VALUTAZIONE
1. VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ
|
(20) |
L'articolo 95, paragrafo 4 del trattato prevede che se, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura d'armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento. |
|
(21) |
Con la notifica del 1 dicembre 2005, le autorità ceche intendono ottenere l’autorizzazione di mantenere norme nazionali incompatibili con le disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 riguardanti la composizione dei «concimi CE». |
|
(22) |
Come indicato sopra, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 vieta agli Stati membri di limitare, per motivi di composizione, l’immissione in commercio di concimi recanti l’indicazione «concime CE», ma le norme che disciplinano la composizione non stabiliscono un valore limite per il tenore di cadmio. Ne consegue che a norma dell'articolo 5 i concimi recanti l'indicazione «concime CE» conformi alle prescrizioni di tale regolamento possono essere immessi in commercio indipendentemente dal tenore di cadmio. |
|
(23) |
Alla luce di quanto precede, è evidente che le disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica ceca sono più restrittive di quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003, poiché vietano l'immissione in commercio di «concimi CE» a base di fosforo con un tenore di cadmio superiore ai 50 mg/kg di P2O5. |
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(24) |
Come indicato sopra, la Commissione ha già concesso deroghe per mantenere le leggi nazionali di Austria, Finlandia e Svezia. Sebbene l’atto di adesione contenga già disposizioni transitorie, le deroghe sono state rinnovate in base alle conclusioni delle valutazioni dei rischi messe a disposizioni dalle autorità nazionali e basate su una metodologia comune approvata dalla Commissione europea. |
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(25) |
Secondo l’articolo 95, paragrafo 4 la notifica delle disposizioni nazionali deve precisare le esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro che la giustificano. La notifica presentata dalla Repubblica ceca contiene la dicitura esatta delle disposizioni nazionali e uno studio (14) di valutazione dei rischi dell’impiego di concimi a base di fosforo contenenti cadmio che, al parere delle autorità ceche, giustificano il mantenimento delle disposizioni nazionali. La valutazione nazionale dei rischi segue la metodologia approvata dalla Commissione europea. |
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(26) |
Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ritiene che la notifica trasmessa dalle autorità della Repubblica ceca al fine di ottenere l'autorizzazione al mantenimento delle disposizioni nazionali in deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 sia da considerarsi ammissibile a norma dell’articolo 95, paragrafo 4 del trattato CE. |
2. VALUTAZIONE DI MERITO
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(27) |
A norma dell’articolo 95 del trattato la Commissione deve garantire che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste in tale articolo. |
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(28) |
In particolare, la Commissione deve valutare se le disposizioni comunicate dallo Stato membro siano giustificate da esigenze importanti, di cui all'articolo 30 del trattato, o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. |
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(29) |
Inoltre, a norma dell'articolo 95, paragrafo 6 del trattato la Commissione, se ritiene che le norme nazionali siano giustificate, deve verificare se esse siano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
|
(30) |
La Repubblica ceca ha fondato la sua richiesta sulla necessità di proteggere la salute umana e l’ambiente. La presenza di cadmio nei concimi è considerata una minaccia per l'ambiente e per la salute umana. A sostegno della sua richiesta, la Repubblica ceca fa riferimento alle conclusioni di uno studio nazionale che contiene una valutazione dei rischi che comportano i concimi contenenti cadmio. |
2.1. GIUSTIFICAZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLE ESIGENZE IMPORTANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 O RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE O DELL'AMBIENTE DI LAVORO
2.1.1. Informazioni generali sul cadmio
|
(31) |
Il cadmio è un metallo pesante naturalmente presente nell'ambiente, ma la maggior parte delle sue emissioni è dovuta a diverse attività umane (produzione di metalli non ferrosi, combustione di combustibili fossili, applicazione di concimi, ecc.). |
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(32) |
Si sta procedendo ad una valutazione di portata generale dei rischi relativi al cadmio e all'ossido di cadmio a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presenti nelle sostanze esistenti (15). La funzione di relatore è affidata al Belgio. Detta valutazione affronterà tutti gli usi e le emissioni di cadmio rilevanti. Attualmente solo un progetto di relazione è in discussione a livello tecnico. |
|
(33) |
Dai dati scientifici finora disponibili si può concludere che il cadmio e l'ossido di cadmio costituiscono un grave rischio per la salute umana, in particolare per i reni e le ossa. Inoltre, l’ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena della categoria 2. Viene anche generalmente riconosciuto che il cadmio nei concimi è di gran lunga la fonte più importante d’immissione del cadmio nel terreno e nella catena alimentare. Il progetto di valutazione generale dei rischi invita alla prudenza, poiché il rischio per la salute umana non può essere escluso per le situazioni locali e regionali; inoltre, anche i fattori di rischio inferiori a 1,0 non possono essere di una tutela sufficiente per tutta la popolazione a causa della grande variabilità delle concentrazioni di cadmio negli alimenti, delle abitudini alimentari e dello status nutrizionale. |
2.1.2. Il cadmio nei concimi
|
(34) |
Allo stato naturale il cadmio è presente nelle rocce minerali di fosfato, estratte come materia prima per fabbricare concimi minerali a base di fosfato. Come prodotti finiti, questi concimi contengono sempre una certa quantità di cadmio, a seconda del contenuto originale della roccia fosfatica. |
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(35) |
Il cadmio è considerato nocivo sia per l'ambiente che per la salute umana. I concimi fosfatici sono stati identificati come un'importante fonte di cadmio nei terreni arabili, dove col tempo esso tende ad accumularsi. I raccolti assorbono il cadmio dal terreno e la sua concentrazione nei prodotti alimentari, principale fonte di cadmio per l'uomo, è divenuta preoccupante per la salute umana. Una volta ingerito con gli alimenti, il cadmio si accumula nei reni fino a condurre a disfunzioni renali in soggetti vulnerabili. |
|
(36) |
Il problema dei rischi per l'ambiente che presenta il cadmio nei concimi è stato per la prima volta sollevato a livello comunitario nel corso dei negoziati per l'adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia. Come si è detto, a questi tre Stati membri sono state concesse deroghe temporanee alla legislazione comunitaria sui concimi in modo da poter procedere ad un'accurata valutazione a livello comunitario dei rischi che presenta il cadmio nei concimi. |
|
(37) |
In questo contesto, la Commissione ha dapprima raccolto tutti i dati e le informazioni disponibili sulla situazione nella Comunità europea per quanto riguarda l'esposizione al cadmio contenuto nei concimi. Poiché non erano disponibili dati sufficienti per tutti gli Stati membri, la Commissione ha ordinato due studi per elaborare una metodologia e delle procedure allo scopo di valutare i rischi per la salute e l'ambiente dovuti al cadmio nei concimi (16). Gli Stati membri sono stati successivamente invitati ad effettuare valutazioni dei rischi a livello nazionale utilizzando i metodi e le procedure messi a punto. |
|
(38) |
Nove Stati membri hanno completato la valutazione dei rischi relativi al cadmio nei concimi. Tali valutazioni sono state rese pubbliche nel settembre 2001 sul sito web della Commissione (17). Inoltre, è stato pubblicato uno studio che analizza le valutazioni e sono state sviluppate su scala comunitaria varie opzioni per gestire i rischi legati al cadmio nei concimi (18). |
|
(39) |
Le valutazioni nazionali sopra menzionate sono state presentate al Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) (19) per la valutazione. In particolare, a questo comitato è stato chiesto di indicare la concentrazione massima di cadmio tollerabile nei concimi, per evitare un aumento significativo del tenore di cadmio nei terreni agricoli. Il comitato ha concluso che il tenore di cadmio nei concimi deve essere limitato al fine di evitare l’accumulazione di cadmio nel terreno. In alcuni terreni l’accumulo può verificarsi anche quando i concimi contengono concentrazioni di cadmio molto basse; inoltre in altri l’accumulo non potrà essere osservato nemmeno se vengono utilizzati concimi con tenori di cadmio molto elevati. Tuttavia, per la maggior parte dei terreni si prevede che i concimi con un tenore inferiore a 20 mg Cd/kg di P2O5 non comportino un accumulo a lungo termine se non vengono presi in considerazione altri apporti di Cd, mentre per i concimi con un tenore superiore a 60 mg Cd/kg di P2O5 si prevede un accumulo nel terreno a lungo termine. Quindi il limite per il tenore di cadmio nei concimi a base di fosforo deve essere basato su una valutazione dei rischi, tenendo conto di tutte le fonti di cadmio (20). |
|
(40) |
Il completamento della valutazione generale dei rischi del cadmio e dell’ossido di cadmio ha richiesto un periodo relativamente lungo; attualmente non è disponibile una valutazione definitiva dei rischi del cadmio che riguardi tutta l'UE. La stesura finale della valutazione generale dei rischi del marzo 2005 sostiene il parere del CSTEE sull'accumulo di cadmio nel terreno. Anche se afferma che il tenore di cadmio nei concimi potrebbe in sé non essere sufficiente a provocare rischi gravi e immediati per la salute umana e per l’ambiente, è necessario usare prudenza, dal momento che il rischio per la salute umana non può essere escluso in tutte le situazioni locali e regionali, a causa della grande variabilità delle concentrazioni di cadmio negli alimenti, delle abitudini alimentari e dello stato di nutrizione. |
|
(41) |
In attesa che siano completati la valutazione generale del rischio del cadmio e dell’ossido di cadmio e l’eventuale lavoro di seguito riguardante misure di riduzione del rischio, la proposta della Commissione sul cadmio nei concimi ha subito un certo ritardo. |
2.1.3. La valutazione dei rischi effettuata dalla Repubblica ceca
|
(42) |
A sostegno della richiesta di tenore massimo del cadmio nei concimi a base di fosforo le autorità ceche hanno presentato una valutazione nazionale dei rischi. Lo schema utilizzato dalla Repubblica ceca per eseguire la valutazione del rischio si articola su tre moduli. |
2.1.3.1. Modulo dell'accumulo
|
(43) |
Secondo questo modulo, l'accumulo netto di cadmio nel terreno e nella soluzione del terreno (o acqua interstiziale) (21), dovuto all'applicazione di concime, viene calcolato nel tempo e allo stato stazionario. Il modulo dell'accumulo consente di tener conto di una gamma di parametri, tra cui ad esempio tassi di applicazione medi ed estremi. La valutazione del rischio della Repubblica ceca evidenzia che sono stati considerati i seguenti parametri:
|
2.1.3.2. Modulo dell'esposizione
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(44) |
Secondo questo modulo, l'assorbimento del cadmio attraverso il suolo da parte delle piante coltivate e la successiva assunzione di cadmio dagli esseri umani vengono calcolati utilizzando parametri di esposizione che caratterizzano scenari di esposizione attuale ed estrema. |
2.1.3.3. Modulo della caratterizzazione dei rischi
|
(45) |
Questo modulo consente alla Repubblica ceca di stimare l'incidenza e la gravità degli effetti negativi che potrebbero verificarsi a causa di un'esposizione reale o probabile al cadmio. I calcoli sono eseguiti per tre scenari e per quattro valori PNEC (22). |
2.1.4. Risultato della valutazione del rischio
|
(46) |
L’applicazione dei moduli ha prodotto indici di rischio (rapporti PEC/PNEC) (23) in una scala da 0,1 a 1,19, con un valore per lo scenario estremo di 0,93 che viene evidenziato come giustificazione delle restrizioni nazionali, a condizione che il tenore di cadmio nei concimi minerali a base di fosforo non superi 50 mg/kg di P2O5. |
2.1.5. Valutazione della posizione della Repubblica ceca
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(47) |
La valutazione del rischio presentata dalle autorità ceche è stata eseguita conformemente alla metodologia e alle procedure definite a livello comunitario, che si ritiene garantiscano un livello elevato di affidabilità delle informazioni ottenute. |
|
(48) |
Visto che il valore proposto dalla Repubblica ceca per giustificare il mantenimento delle disposizioni nazionali si avvicina ad un rapporto PEC/PNEC di 1, si è ritenuto opportuno presentare la valutazione dei rischi al Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (SCHER) per un’attenta valutazione. |
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(49) |
Al comitato SCHER è stato chiesto in particolare di:
|
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(50) |
La valutazione della posizione della Repubblica ceca è quindi deferita fino al ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato scientifico. |
2.2. RICORSO ALL’ARTICOLO 95, PARAGRAFO 6, TERZO COMMA DEL TRATTATO
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(51) |
Dopo un attento esame di questi dati la Commissione ritiene che le condizioni di cui all’articolo 95, paragrafo 6, terzo comma del trattato siano soddisfatte e quindi essa ha la facoltà di prorogare il periodo di sei mesi di cui dispone per approvare o respingere le disposizioni nazionali di cui a detto articolo. |
2.2.1. Giustificazione basata sulla complessità della questione
|
(52) |
In vista dello studio presentato dalle autorità ceche, che conclude che il rapporto PEC/PNEC si avvicina al valore di 1, un esame da parte del comitato SCHER è necessario per chiarire se esiste effettivamente un rischio per l’ambiente e per la salute umana. Il comitato scientifico della Commissione è stato consultato in passato quando Austria, Finlandia e Svezia hanno presentato studi simili a sostegno della propria richiesta di deroga nazionale. La decisione della Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, primo comma deve quindi attendere il risultato di tale esame. In queste circostanze la Commissione ritiene giustificato prorogare il periodo di sei mesi di cui essa dispone per approvare o respingere le disposizioni nazionali di un ulteriore periodo in modo da consentire un’attenta valutazione e la formulazione di un parere da parte del comitato scientifico, nonché per trarre le relative conclusioni sulle disposizioni nazionali. A questo fine occorre un ulteriore periodo di tempo che termina il 6 dicembre 2006. |
2.2.2. Assenza di rischio per la salute umana
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(53) |
In base alle ipotesi e agli scenari utilizzati, la relazione ceca conclude che attualmente l'impiego di cadmio nei concimi non pone un rischio per la salute umana. |
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(54) |
La dose settimanale tollerabile consentita (PTWI) di cadmio fissata dall’Organizzazione mondiale della sanità corrisponde a 7 μg/kg/settimana. Tale limite equivale a 60 μg/giorno per un individuo con un peso medio di 60 kg. Nella Repubblica ceca l’assunzione giornaliera di cadmio da parte di un adulto è stata stimata a 12-27 μg/giorno nel 2000, a seconda dello scenario previsto, che corrisponde a circa il 19 %-45 % del limite fissato dall’OMS. |
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(55) |
Nel modulo della caratterizzazione dei rischi per gli essere umani fornito dalle autorità ceche, le dosi di cadmio individuate nei diversi scenari sono state confrontate con i valori limiti raccomandati dall’OMS. Il risultato corrisponde al cosiddetto margine di sicurezza (MOS). Quando il margine di sicurezza supera il valore di 1, la situazione esaminata può essere considerata una fonte di potenziale rischio per la salute di una persona esposta. In base alle ipotesi e alla metodologia utilizzate nella relazione ceca, che è allo studio del comitato scientifico, il rapporto limite MOS di 1 non è stato superato in alcuno scenario di esposizione, incluso lo scenario con i valori più elevati, vale a dire che il 100 % degli alimenti forniti è prodotto in aree in cui vengono utilizzati i concimi e che il tenore di cadmio corrisponde al livello di 90 mg/kg di P2O5. |
IV. CONCLUSIONE
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(56) |
Alla luce di quanto sopra la Commissione conclude che la domanda a lei notificata da parte della Repubblica ceca il 1o dicembre 2005 allo scopo di ottenere l’approvazione delle disposizioni nazionali sul limite del tenore di cadmio nei concimi sia ammissibile. |
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(57) |
Tuttavia, vista la complessità della questione e l’assenza di dati comprovanti il rischio per la salute umana, la Commissione ritiene giustificato prorogare il periodo di cui all'articolo 95, paragrafo 6, primo comma fino al 6 dicembre 2006, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, terzo comma del trattato il periodo di cui al primo comma di detto articolo per approvare o respingere le disposizioni nazionali relative al cadmio nei concimi notificate dalla Repubblica ceca il 1o dicembre 2005 in applicazione dell’articolo 95, paragrafo 4 è prolungato fino al 6 dicembre 2006.
Articolo 2
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(2) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21.
(3) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.
(4) Decisione 2002/366/CE della Commissione del 15 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica dell'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 65).
(5) Decisione 2002/398/CE della Commissione del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 15).
(6) Decisione 2002/399/CE della Commissione del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 24).
(7) GU L 129 del 17.5.2006, pag. 31.
(8) GU L 129 del 17.5.2006, pag. 25.
(9) GU L 129 del 17.5.2006, pag. 19.
(10) Atto 156/1998 del 12 giugno 1998 relativo ai concimi, alle sostanze supplementari per il terreno, alle preparazioni e ai sottostrati vegetali supplementari e ai test agrochimici del terreno agricolo (Sbírka zákonů České Republiky n. 54 del 13.7.1998, pag. 6709).
(11) Sbírka zákonů České Republiky n. 137 del 20.12.2000, pag. 7404.
(12) Sbírka zákonů České Republiky n. 75 del 20.5.2005, pag. 3928.
(13) GU C 29 del 4.2.2006, pag. 8.
(14) Čupr, P., Sáňka, M., Holoubek, I.: Studio di valutazione dei rischi per l’ambiente e per la salute derivanti dall’utilizzo di concimi a base di fosforo contenenti cadmio, Novembre 2005; RECETOX Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Masaryk University; TOCOEN REPORT No 285 — http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/sctee.pdf
(15) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(16) ERM, Studi sulla necessità di dati e programma per la produzione e la raccolta di dati per sostenere una futura valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dal cadmio nei concimi, marzo 1999; Cfr. anche ERM, Studio per istituire un programma di procedure dettagliate per la valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dal cadmio nei concimi, febbraio 2000.
(17) http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/reports_en.htm
(18) ERM, Analisi e conclusioni della valutazione degli Stati membri del rischio per la salute e per l’ambiente derivante dal cadmio nei concimi, ottobre 2001.
(19) La nuova denominazione è «Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali».
(20) Parere del CSTEE sulle valutazioni degli Stati membri del rischio per la salute e per l’ambiente derivante dal cadmio nei concimi. Parere espresso alla 33a riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 24 settembre 2002. http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/sctee.pdf
(21) Per acqua interstiziale s'intende quella parte di acqua contenuta nel terreno che viene mantenuta per capillarità tra le particelle solide del terreno.
(22) PNEC: Predictable No Effect Concentration: Prevedibile concentrazione priva di effetti.
(23) La metodologia di valutazione dei rischi di cui al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, ulteriormente descritta nel documento Technical Guidance Document on risk assessment for new and existing substances, consiste nel calcolare i rapporti tra la Predicted Environmental Concentration (PEC) (concentrazione prevedibile nell’ambiente) e la Predicted No-Effect Concentration (PNEC) (concentrazione prevedibile senza effetti) della sostanza in qualsiasi compartimento ambientale specifico. Il rischio è quantificato dal rapporto PEC/PNEC, una quantità citata nella relazione della Repubblica ceca come l’indice di rischio. Un rapporto PEC/PNEC inferiore ad 1 indica che non esiste un rischio per l’ambiente, mentre un rapporto pari o superiore a 1 indica una situazione di rischio vero o potenziale; più è alto il valore, maggiore è la portata degli effetti. Sono opportune misure proporzionali di gestione dei rischi se il rapporto PEC/PNEC è superiore ad 1.
|
3.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2006
che modifica la decisione 2006/346/CE che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania
[notificata con il numero C(2006) 2058]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/391/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f),
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
a seguito del manifestarsi di focolai di peste suina classica in Germania, sono state immediatamente stabilite attorno a tali focolai zone di protezione e di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2001/89/CE. |
|
(2) |
Inoltre, al fine di mantenere ed estendere le misure adottate dalla Germania in applicazione della direttiva 2001/89/CE, è stata adottata la decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/274/CE (4). |
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(3) |
Le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche sono stabilite dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5). Tuttavia, a norma della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, la bollatura sanitaria non può essere apposta sulle carni fresche di suini provenienti da un’azienda situata all’interno di una zona di sorveglianza. |
|
(4) |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2002/99/CE, la Germania ha presentato una domanda di deroga riguardante la bollatura sanitaria di cui alla direttiva 2001/89/CE e l’uso delle carni di suini provenienti da aziende situate nelle zone di sorveglianza stabilite nel Land Renania settentrionale-Vestfalia e macellati su autorizzazione specifica rilasciata dall’autorità competente. |
|
(5) |
In considerazione della situazione epidemiologica della peste suina classica nel Land Renania settentrionale-Vestfalia e della rapida propagazione di questa malattia, l’apposizione della bollatura sanitaria di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 sulle carni fresche di suini provenienti da zone di sorveglianza situate in alcune aree della Renania settentrionale-Vestfalia conformemente alle condizioni e alle prove di cui alla presente decisione non dovrebbe modificare il rischio di propagazione della malattia. Si può anche considerare che la commercializzazione delle carni fresche senza trasformazione né trattamento conformemente a tali condizioni non dovrebbe avere effetti sulla protezione contro il rischio di propagazione della malattia. |
|
(6) |
In base alle informazioni comunicate dalla Germania, è opportuno rivedere le misure di protezione contro la peste suina classica in questo paese per quanto riguarda la durata di applicazione di tali misure nelle zone di protezione e di sorveglianza stabilite attorno ai focolari a norma della direttiva 2001/89/CE. |
|
(7) |
È inoltre necessario reintrodurre il divieto per gli Stati membri di spedire suini verso i macelli situati nelle aree del Land Renania settentrionale-Vestfalia nelle quali sono stati segnalati focolai di peste suina classica, divieto revocato dalla decisione 2006/346/CE. |
|
(8) |
La decisione 2006/346/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/346/CE è così modificata:
|
1) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La Germania provvede affinché non vengano spediti suini verso altri Stati membri e paesi terzi:
|
|
2) |
È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis 1. In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino della direttiva 2001/89/CE, la Germania è autorizzata, per le carni suine ottenute nei modi precisati al paragrafo 2:
2. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f) e paragrafo 2, quando la Germania applica la deroga di cui al paragrafo 1, le carni sono ottenute da suini macellati entro 12 ore dal loro arrivo al macello e provenienti:
3. La Germania provvede affinché il macello designato in applicazione dei paragrafi 1 e 2:
4. La Germania provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini di cui al paragrafo 2 siano puliti e disinfettati due volte dopo ogni trasporto.» |
|
3) |
È inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis 1. La Germania provvede affinché, per le carni suine di cui all’articolo 3 bis della presente decisione:
2. La Germania provvede affinché alla Commissione e agli Stati membri siano comunicate le seguenti informazioni circa i suini di cui all’articolo 3 bis:
|
|
4) |
L’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. La Germania provvede affinché:
2. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera d) sono adottate senza pregiudizio della decisione 90/424/CEE.» |
|
5) |
È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE, in particolare degli articoli 10, paragrafo 4, e 11, paragrafo 3, la Germania provvede affinché nelle aree elencate nell’allegato I, punto A:
|
|
6) |
L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Gli Stati membri diversi dalla Germania provvedono affinché:
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7) |
L’allegato II della decisione 2006/346/CE è sostituito dall’allegato I della presente decisione. |
|
8) |
Il testo dell’allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato III. |
Articolo 2
Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati agli scambi per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamentro europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) GU L 128 del 16.5.2006, pag. 10.
(5) GU L 155 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
In conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), la Germania provvede affinché nelle aree elencate nell’allegato I siano applicate le seguenti misure di sorveglianza:
|
a) |
ogni caso di malattia contagiosa rilevato nelle aziende suinicole che richieda un trattamento antibiotico o con altri farmaci antibatterici è immediatamente notificato alle autorità veterinarie competenti prima dell’inizio della terapia; |
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b) |
nelle aziende suinicole di cui alla lettera a) un veterinario effettua immediatamente gli esami clinici e applica le procedure di campionamento di cui all’allegato, capitolo IV, parte A, della decisione 2002/106/CE della Commissione.» |
ALLEGATO II