ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 148

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
2 giugno 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio, del 29 maggio 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004

1

 

 

Regolamento (CE) n. 818/2006 della Commissione, del 1o giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

30

 

 

Regolamento (CE) n. 819/2006 della Commissione, del 1o giugno 2006, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 2 giugno 2006

32

 

 

Regolamento (CE) n. 820/2006 della Commissione, del 1o giugno 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

34

 

 

Regolamento (CE) n. 821/2006 della Commissione, del 1o giugno 2006, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 27a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

36

 

 

Regolamento (CE) n. 822/2006 della Commissione, del 1o giugno 2006, recante apertura della gara n. 57/2006 CE per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali

37

 

 

Regolamento (CE) n. 823/2006 della Commissione, del 1o giugno 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

40

 

 

Regolamento (CE) n. 824/2006 della Commissione, del 1o giugno 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

42

 

 

Regolamento (CE) n. 825/2006 della Commissione, del 1o giugno 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 751/2006

44

 

 

Regolamento (CE) n. 826/2006 della Commissione, del 1o giugno 2006, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005

46

 

 

Regolamento (CE) n. 827/2006 della Commissione, del 1o giugno 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

47

 

 

Regolamento (CE) n. 828/2006 della Commissione, del 1o giugno 2006, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

49

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 22 maggio 2006, recante modifica della decisione 2005/1/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica ceca [notificata con il numero C(2006) 1982]

50

 

*

Decisione della Commissione, del 29 maggio 2006, che modifica la decisione 2006/135/CE per quanto riguarda l'istituzione in alcuni Stati membri delle aree A e B in seguito alla comparsa di focolai dell'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2006) 2090]  ( 1 )

53

 

 

Banca centrale europea

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 19 maggio 2006, che modifica la Decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (BCE/2006/7)

56

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2006/386/PESC del Consiglio, del 1o giugno 2006, che attua la posizione comune 2005/411/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/1


REGOLAMENTO (CE) N. 817/2006 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2006

che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 ottobre 1996 il Consiglio, preoccupato per l'assenza di progressi verso la democratizzazione e per il persistere delle violazioni dei diritti dell'uomo nella Birmania/Myanmar, ha istituito determinate misure restrittive nei confronti del paese con la posizione comune 1996/635/PESC (2). Dette misure sono state successivamente prorogate e modificate con la posizione comune 2000/346/PESC (3), abrogate dalla posizione comune 2003/297/PESC (4), quindi rinnovate con la posizione comune 2004/423/PESC (5), rafforzate con la posizione comune 2004/730/PESC (6), modificate con la posizione comune 2005/149/PESC (7) e prorogate e modificate con la posizione comune 2005/340/PESC (8). Alcune delle misure restrittive istituite nei confronti della Birmania/Myanmar sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 (9).

(2)

In considerazione dell’attuale situazione politica in Birmania/Myanmar, caratterizzata:

dall’incapacità dimostrata dalle autorità militari di avviare discussioni concrete con il movimento democratico riguardo ad un processo che porti alla riconciliazione nazionale, al rispetto dei diritti dell'uomo e alla democrazia,

dall’incapacità di consentire una Convenzione nazionale autentica ed aperta,

dal perdurare della detenzione di Daw Aung San Suu Kyi, di altri membri della Lega nazionale per la democrazia (NLD) e di altri detenuti politici,

dalle vessazioni che continuano a subire l'NLD e altri movimenti politici organizzati,

dalle continue e gravi violazioni dei diritti umani, compresa la mancanza di iniziative volte ad eliminare il ricorso al lavoro forzato, conformemente alle raccomandazioni contenute nella relazione 2001 del Gruppo ad alto livello dell'Organizzazione internazionale del lavoro e alle raccomandazioni e proposte delle successive missioni della stessa organizzazione, e

dai recenti sviluppi, quali le sempre maggiori limitazioni imposte alle attività delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative,

la posizione comune 2006/318/PESC stabilisce che siano mantenute le misure restrittive nei confronti del regime militare della Birmania/Myanmar, di coloro che traggono i maggiori benefici dal suo malgoverno e di coloro che ostacolano in modo attivo il processo di riconciliazione nazionale, rispetto dei diritti umani e democratizzazione.

(3)

Le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/318/PESC includono il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, il divieto dell'esportazione di materiali che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, il congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti a membri del governo della Birmania/Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati e il divieto di mettere a disposizione delle imprese statali birmane prestiti o crediti finanziari e di acquisire o aumentare una partecipazione in tali società.

(4)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

Per maggiore chiarezza, è opportuno adottare un nuovo testo contenente tutte le pertinenti disposizioni modificate e sostituire il regolamento (CE) n. 798/2004, che dovrebbe essere abrogato.

(6)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«assistenza tecnica», qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

2)

«fondi», le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

a)

i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b)

i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

c)

i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

d)

gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

e)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

f)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

g)

i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

3)

«congelamento di fondi», il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo, accesso o gestione dei fondi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che ne consente l'uso, compresa la gestione di portafoglio;

4)

«risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

5)

«congelamento delle risorse economiche», il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia;

6)

«territorio della Comunità», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Sono vietati:

a)

la fornitura di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in Birmania/Myanmar;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in Birmania/Myanmar;

c)

la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato l'elusione dei divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 3

È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiali utilizzabili a fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati in Birmania/Myanmar;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai materiali di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati in Birmania/Myanmar;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai materiali di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati in Birmania/Myanmar;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato l'elusione dei divieti di cui alle lettere a), b) o c).

Articolo 4

1.   In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che essi ritengono appropriate:

a)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:

i)

materiale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;

ii)

materiali per le operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

b)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale utilizzabile ai fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

c)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento;

d)

la fornitura di finanziamenti e di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e operazioni di cui alle lettere b) e c);

e)

la fornitura dell'assistenza tecnica connessa al materiale o ai programmi e operazioni di cui alle lettere b) e c).

2.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Birmania/Myanmar da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 6

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti o posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi ad essi associati di cui all'elenco dell'allegato III.

2.   Le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato III non possono né avere la disponibilità né beneficiare direttamente o indirettamente, di nessun fondo o risorsa economica.

3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività che hanno come oggetto o risultato la promozione, diretta o indiretta, delle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

1.   Alle condizioni che ritengono appropriate, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati, siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato III e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché la pertinente autorità competente abbia notificato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

La pertinente autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.

2.   L’articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

i)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

ii)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni più vicine nel tempo del regolamento (CE) n. 1081/2000, del regolamento (CE) n. 798/2004 o del regolamento presente,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a)

forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell’allegato II e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b)

cooperano con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

1.   Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, o l'acquisizione di obbligazioni, di certificati di deposito, di warrant o obbligazioni non garantite, emessi da tali imprese;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo.

2.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato l'elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

3.   Il paragrafo 1 non osta all'esecuzione dei contratti commerciali per la fornitura di merci e servizi alle abituali condizioni commerciali di pagamento e i consueti accordi supplementari in collegamento con l'esecuzione di tali contratti, quali le assicurazioni crediti all'esportazione.

4.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non ostano all'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 25 ottobre 2004.

5.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non impedisce l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l'impresa statale birmana interessata prima del 25 ottobre 2004. La pertinente autorità competente, figurante nell'elenco di cui all'allegato II, e la Commissione sono informate prima dell'esecuzione di qualsiasi operazione di questo tipo. La Commissione informa le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 10

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 11

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 12

La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri,

b)

modificare gli allegati III e IV sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati I e II della posizione comune 2006/318/PESC.

Articolo 13

1.   Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche a tali norme.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.

Articolo 15

Il regolamento (CE) n. 798/2004 è abrogato.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN


(1)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.

(2)  GU L 287 dell’8.11.1996, pag. 1.

(3)  GU L 122 del 24.5.2000, pag. 1.

(4)  GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2003/907/PESC (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 81).

(5)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2005/340/PESC (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 88).

(6)  GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17.

(7)  GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37.

(8)  GU L 108 del 29.4.2005, pag. 88.

(9)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1263/2005 della Commissione (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 25).


ALLEGATO I

Elenco dei materiali previsti dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari.

1.

Elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici, loro componenti appositamente progettati.

2.

Materiale appositamente progettato per il rilevamento delle impronte digitali.

3.

Proiettori con regolatori di potenza.

4.

Materiale da costruzione con protezione balistica.

5.

Coltelli da caccia.

6.

Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di fucili a pompa.

7.

Attrezzature per il caricamento manuale delle munizioni.

8.

Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni.

9.

Rivelatori ottici allo stato solido.

10.

Tubi a intensificazione d'immagine.

11.

Sistemi di puntamento telescopico.

12.

Armi a canna liscia e relative munizioni, diverse da quelle appositamente progettate per usi militari, e loro componenti appositamente progettati, tranne:

le pistole da segnalazione

i fucili ad aria compressa o a cartucce progettati come attrezzi industriali o attrezzi per lo stordimento senza crudeltà degli animali.

13.

Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e loro componenti e accessori appositamente progettati o modificati.

14.

Bombe e granate, diverse da quelle appositamente progettate per usi militari, e loro componenti appositamente progettati.

15.

Giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme o specifiche militari, e loro componenti appositamente progettati.

16.

Veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi.

17.

Cannoni ad acqua e loro componenti appositamente progettati o modificati.

18.

Veicoli dotati di cannone ad acqua.

19.

Veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori, e loro componenti appositamente progettati o modificati a tale scopo.

20.

Dispositivi sonori presentati dal fabbricante o dal fornitore come idonei a fini antisommossa, e loro componenti appositamente progettati.

21.

Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, appositamente progettati per immobilizzare le persone, tranne:

le manette di dimensione totale massima in posizione allacciata non superiore a 240 mm, catene incluse.

22.

Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o gli spray al pepe, e loro componenti appositamente progettati.

23.

Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica [compresi manganelli a scariche elettriche, scudi elettrificati, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)], e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine.

24.

Apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti, e loro componenti appositamente progettati, tranne:

gli apparecchi d'ispezione TV o a raggi X.

25.

Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), appositamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi rudimentali, e loro componenti appositamente progettati.

26.

Apparecchi e dispositivi appositamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati, tranne:

quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad es., gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler).

27.

Apparecchi e dispositivi progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

le coperte antibomba,

i contenitori progettati per racchiudere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali.

28.

Apparecchiature per la visione notturna e a immagine termica, tubi a intensificazione d'immagine o sensori allo stato solido destinati a tali scopi.

29.

Cariche esplosive a taglio lineare.

30.

Esplosivi e sostanze collegate:

amatolo

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)

nitroglicole

tetranitrato di pentaeritrite (PETN)

cloruro di picrile

trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile)

2,4,6-trinitrotoluene (TNT).

31.

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.


ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7, 8, 9 e 12

BELGIO

Per quanto riguarda il congelamento di fondi, finanziamenti e assistenza finanziaria:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Per quanto riguarda i beni, l'assistenza tecnica e altri servizi:

Autorità federali competenti per le vendite, l'acquisto e l'assistenza tecnica delle forze armate e dei servizi di sicurezza belgi, nonché per i servizi finanziari e tecnici connessi alla produzione o alla fornitura di armi e di equipaggiamento militare e paramilitare:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Autorità regionali competenti per altre licenze di esportazione, importazione e transito di armi, equipaggiamento militare e paramilitare:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tel. (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax (32-2) 800 38 20

E-mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tel. 081/649751

Fax 081/649760

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenexport@vlaanderen.be

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. +420 22406 2720

Fax +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 25704 4501

Fax + 420 25704 4502

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Per quanto riguarda il congelamento di fondi, finanziamenti e assistenza finanziaria:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Per quanto riguarda i beni, l'assistenza tecnica e altri servizi:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-61) 96 908-0

Fax (49-61) 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel. +372 6 317 100

Fax +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. +372 6680500

Fax +372 6680501

GRECIA

A.

Congelamento di beni

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel. + 30 210 3332786

Fax + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.

Restrizioni alle importazioni ed esportazioni

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel. + 30 210 3286401-3

Fax + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

SPAGNA

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 209 95 11

Fax (34) 91 209 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel. (33) 1 44 74 48 93

Fax (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 1 44 87 72 85

Fax (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel. (33) 1 43 17 44 52

Fax (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tel. (33) 1 43 17 45 16

Fax (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353) 1 671 66 66

Fax (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 53

Fax (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 25 62

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax (39) 06 5964 7531

CIPRO

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. +357-22-300600

Fax +357-22-661881

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tel. (371) 7016201

Fax (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel. + 7044 431

Fax + 7044 549

LITUANIA

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. +370 5 236 25 16

Fax +370 5 231 30 90

LUSSEMBURGO

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

UNGHERIA

Articolo 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

Articolo 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./Fax +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax +36-1-443-5554

Articolo 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. +356 21 24 28 53

Fax +356 21 25 15 20

PAESI BASSI

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. 050-523 2600

Fax 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel. (31-70) 342 8997

Fax (31-70) 342 7984

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43 1) 313 45-0

Fax (43 1) 313 45-85290

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

SLOVENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. +386 (1) 471 90 00

Fax +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. +386 (1) 478 20 00

Fax +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel. 00421 2 4854 1111

Fax 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel. 00421 2 5958 1111

Fax 00421 2 5249 3048

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

SVEZIA

Articolo 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tel. (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Articolo 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articolo 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Articolo 9

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tel. (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44-207) 215-0594

Fax (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270-5977

Fax (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

Per Gibilterra:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel. (350) 75707

Fax (350) 5875700

COMUNITÀ EUROPEA

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and conflict prevention

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 299 1176/295 5585

Fax (32-2) 299 08 73


ALLEGATO III

Elenco delle persone di cui agli articoli 6, 7 e 12

Note sulle tabelle:

1.

Gli pseudonimi e le variazioni ortografiche sono indicate con il termine «alias»

A.   CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)

 

Nome (nome, cognome, sesso, eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di …)

A1a

Comandante in capo, Gen. Than Shwe

Presidente, nato il 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

moglie del Gen. Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

figlia del Gen. Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

figlia del Gen. Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

figlia del Gen. Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe, alias Tun Tun Naing

figlio del Gen. Than Shwe

A1g

Khin Thanda

moglie del Gen. Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

figlio del Gen. Than Shwe

A1i

Dr. Khin Win Sein

moglie del Gen. Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe, alias Maung Maung

figlio del Gen. Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

figlia del Gen. Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

figlia del Gen. Than Shwe

A2a

Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye

Vicepresidente, nato il 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

moglie del Gen. Maung Aye

A2c

Nandar Aye

figlia del Gen. Maung Aye, moglie del Magg. Pye Aung (D17d)

A3a

Gen. Thura Shwe Mann

Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione), nato l'11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

moglie del Gen. Thura Shwe Mann, nata il 19.6.1947

A3c

Aung Thet Mann

figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company, nato il 19.6.1977, passaporto n. CM102233

A3d

Toe Naing Mann

figlio di Shwe Mann, nato il 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

moglie di Toe Naing Mann, figlia di Khin Shwe (ref J5a), nata il 24.3.1981

A4a

Gen. Soe Win

Primo Ministro dal 19.10.2004, nato nel 1946

A4b

Than Than Nwe

moglie del Gen. Soe Win

A5a

Ten. Gen. Thein Sein

Segretario 1 (dal 19.10.2004) e aiutante generale

A5b

Khin Khin Win

moglie del Ten. Gen. Thein Sein

A6a

Ten. Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura è un titolo) Generale responsabile della logistica di supporto

A6b

Khin Saw Hnin

moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7a

Ten. Gen. Kyaw Win

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Stato Kayah)

A7b

San San Yee, alias San San Yi

moglie del Ten. Gen. Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7d

San Thida Win

moglie di Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7f

Dr. Phone Myint Htun

figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

moglie del Dr. Phone Myint Htun

A8a

Ten. Gen. Tin Aye

Capo dell'approvvigionamento militare, Capo dell'UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

moglie del Ten. Gen. Tin Aye

A8c

Zaw Min Aye

figlio del Ten. Gen. Tin Aye

A9a

Ten. Gen. Ye Myint

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

moglie del Ten. Gen. Ye Myint, nata il 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

figlia del Ten. Gen. Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

figlio del Ten. Gen. Ye Myint, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

figlia del Ten. Gen. Ye Myint

A10a

Ten. Gen. Aung Htwe

Capo dell'addestramento delle forze armate

A10b

Khin Hnin Wai

moglie del Ten. Gen. Aung Htwe

A11a

Ten. Gen. Khin Maung Than

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than

A12a

Ten. Gen. Maung Bo

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

moglie del Ten. Gen. Maung Bo

A12c

Kyaw Swa Myint

figlio del Ten. Gen. Maung Bo, uomo d'affari

A13a

Lt-Gen Myint Swe

Capo della Sicurezza degli affari militari

A13b

Khin Thet Htay

moglie del Ten. Gen. Myint Swe


B.   COMANDANTI REGIONALI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso comando)

B1a

Brig. Gen. Hla Htay Win

Rangoon

B1b

Mar Mar Wai

moglie del Brig. Gen. Hla Htay Win

B2a

Magg. Gen. Ye Myint

Est [Stato Shan (sud)]

B2b

Myat Ngwe

moglie del Magg. Gen. Ye Myint

B3a

Magg. Gen. Thar Aye, alias Tha Aye

Nord-ovest (Divisione Sagaing)

B3b

Wai Wai Khaing, alias Wei Wei Khaing

moglie del Magg. Gen. Thar Aye

B4a

Magg. Gen. Maung Maung Swe

Costa (Divisione Tanintharyi)

B4b

Tin Tin Nwe

moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B5a

Magg. Gen. Myint Hlaing

Nord-est [Stato Shan (nord)]

B5b

Khin Thant Sin

moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing

B5c

Hnin Nandar Hlaing

figlia del Magg. Gen. Myint Hlaing

B5d

Cadetto Thant Sin Hlaing

figlio del Magg. Gen. Myint Hlaing

B6a

Magg. Gen. Khin Zaw

Centro (Divisione Mandalay)

B6b

Khin Pyone Win

moglie del Magg. Gen. Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

figlio del Magg. Gen. Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

figlia del Magg. Gen. Khin Zaw

B7a

Magg. Gen. Khin Maung Myint

Ovest (Stato Rakhine)

B7b

Win Win Nu

moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint

B8a

Magg. Gen. Thura Myint Aung

Sud-ovest (Divisione Irrawaddy)

B8b

Than Than Nwe

moglie del Magg. Gen. Thura Myint Aung

B9a

Magg. Gen. Ohn Myint

Nord (Stato Kachin)

B9b

Nu Nu Swe

moglie del Magg. Gen. Ohn Myint

B10a

Magg. Gen. Ko Ko

Sud (Divisione Pegu)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

moglie del Magg. Gen. Ko Ko

B11a

Magg. Gen. Soe Naing

Sud-est (Stato Mon)

B11b

Tin Tin Latt

moglie del Magg. Gen. Soe Naing

B11c

Wut Yi Oo

figlia del Magg. Gen. Soe Naing

B11d

Capitano Htun Zaw Win

marito di Wut Yi Oo (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

figlia del Magg. Gen. Soe Naing

B11f

Yi Phone Zaw

figlio del Magg. Gen. Soe Naing

B12a

Brig. Gen. Min Aung Hlaing

Triangolo [Stato Shan (est)]


C.   VICECOMANDANTI REGIONALI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso comando)

C1a

Brig. Gen. Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

moglie del Brig. Gen. Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

figlio del Brig. Gen. Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

figlia del Brig. Gen. Wai Lwin

C2a

Brig. Gen. Nay Win

Centro

C2b

Nan Aye Mya

moglie del Brig. Gen. Nay Win

C3a

Brig. Gen. Tin Maung Ohn

Nord-ovest

C4a

Brig. Gen. San Tun

Nord

C4b

Tin Sein

moglie del Brig. Gen. San Tun

C5a

Brig. Gen. Hla Myint

Nord-est

C5b

Su Su Hlaing

moglie del Brig. Gen. Hla Myint

C6

Brig. Gen. Wai Lin

Triangolo

C7a

Brig. Gen. Win Myint

Est

C8a

Col. Zaw Min

Sud-est

C9a

Brig. Gen. Hone Ngaing, alias Hon Ngai

Costa

C10a

Brig. Gen. Thura Maung Ni

Sud

C10b

Nan Myint Sein

moglie del Brig. Gen. Thura Maung Ni

C11a

Brig. Gen. Tint Swe

Sud-ovest

C11b

Khin Thaung

moglie del Brig. Gen. Tint Swe

C11c

Ye Min, alias Ye Kyaw Swar Swe

figlio del Brig. Gen. Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

moglie di Ye Min

C12a

Brig. Gen. Tin Hlaing

Ovest


D.   MINISTRI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso ministero)

D3a

Magg. Gen. Htay Oo

Agricoltura e Irrigazione dal 18.9.2004 (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

moglie del Magg. Gen. Htay Oo

D3c

Thein Zaw Nyo

Cadetto, figlio del Magg. Gen. Htay Oo

D4a

Brig. Gen. Tin Naing Thein

Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: viceministro per le foreste

D4b

Aye Aye

moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein

D5a

Magg. Gen. Saw Tun

Edilizia, nato l'8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

moglie del Magg. Gen. Saw Tun, nata l'11.1.1945

D5c

Me Me Tun

figlia del Magg. Gen. Saw Tun, nata il 26.10.1967, passaporto n. 415194

D5d

Maung Maung Lwin

marito di Me Me Tun, nato il 2.1.1969

D6a

Col. Zaw Min

Cooperative dal 18.9.2004, in precedenza: Presidente Magwe PDC

D6b

Khin Mi Mi

moglie del Col. Zaw Min

D7a

Magg. Gen. Kyi Aung

Cultura

D7b

Khin Khin Lay

moglie del Magg. Gen. Kyi Aung

D8a

Dr. Chan Nyein

Istruzione. In precedenza: E29a Viceministro della scienza e della tecnologia

D8b

Sandar Aung

moglie del Dr. Chan Nyein (in precedenza: E29b)

D9a

Magg. Gen. Tin Htut

Energia elettrica

D9b

Tin Tin Nyunt

moglie del Magg. Gen. Tin Htut

D10a

Brig. Gen. Lun Thi

Energia

D10b

Khin Mar Aye

moglie del Brig. Gen. Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

figlia del Brig. Gen. Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

figlio del Brig. Gen. Lun Thi

D10e

Zar Chi Ko

moglie di Zin Maung Lun

D11a

Magg. Gen. Hla Tun

Finanze e fisco

D11b

Khin Than Win

moglie del Magg. Gen. Hla Tun

D12a

Nyan Win

Affari esteri dal 18.9.2004, in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

moglie di Nyan Win

D13a

Brig. Gen. Thein Aung

Foreste

D13b

Khin Htay Myint

moglie del Brig. Gen. Thein Aung

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Sanità

D14b

Nilar Thaw

moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint

D15a

Magg. Gen. Maung Oo

Interno

D15b

Nyunt Nyunt Oo

moglie del Magg. Gen. Maung Oo

D16a

Magg. Gen. Sein Htwa

Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento

D16b

Khin Aye

moglie del Magg. Gen. Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

Industria 1

D17b

Khin Khin Yi

moglie di Aung Thaung

D17c

Magg. Moe Aung

figlio di Aung Thaung

D17d

Dr Aye Khaing Nyunt

moglie del Magg. Moe Aung

D17e

Nay Aung

figlio di Aung Thaung, uomo d'affari, amministratore delegato Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

moglie di Nay Aung

D17g

Cap. Pyi Aung, alias Pye Aung

figlio di Aung Thaung (sposato con A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

figlia di Aung Thaung

D17i

Dr. Thu Nanda Aung

figlia di Aung Thaung

D17j

Aye Myat Po Aung

figlia di Aung Thaung

D18a

Magg. Gen. Saw Lwin

Industria 2

D18b

Moe Moe Myint

moglie del Magg. Gen. Saw Lwin

D19a

Brig. Gen. Kyaw Hsan

Informazione

D19b

Kyi Kyi Win

moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan

D20a

Brig. Gen. Maung Maung Thein

Allevamento e pesca

D20b

Myint Myint Aye

moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein

D21a

Brig. Gen. Ohn Myint

Miniere

D21b

San San

moglie del Brig. Gen. Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

figlio del Brig. Gen. Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

figlio del Brig. Gen. Ohn Myint

D22a

Soe Tha

Pianificazione nazionale e sviluppo economico

D22b

Kyu Kyu Win

moglie di Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

figlio di Soe Tha

D22d

Wei Wei Lay

moglie di Kyaw Myat Soe

D23a

Col. Thein Nyunt

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo, presumibilmente sindaco di Naypyidaw (Pyinmana)

D23b

Kyin Khaing

moglie del Col. Thein Nyunt

D24a

Magg. Gen. Aung Min

Trasporti ferroviari

D24b

Wai Wai Thar, alias Wai Wai Tha

moglie del Magg. Gen. Aung Min

D25a

Brig. Gen. Thura Myint Maung

Affari religiosi

D25b

Aung Kyaw Soe

figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

moglie di Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung

D26a

Thaung

Scienza e Tecnologia; simultaneamente: Lavoro (dal 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

moglie di Thaung

D27a

Brig. Gen. Thura Aye Myint

Sport

D27b

Aye Aye

moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint

D28a

Brig. Gen. Thein Zaw

Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi e Ministro del settore alberghiero e del turismo

D28b

Mu Mu Win

moglie del Brig. Gen. Thein Zaw

D29a

Magg. Gen. Thein Swe

Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

moglie del Magg. Gen. Thein Swe


E.   VICE-MINISTRI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso ministero)

E1a

Ohn Myint

Agricultura e Irrigazione

E1b

Thet War

moglie di Ohn Myint

E2a

Brig. Gen. Aung Tun

Commercio

E3a

Brig. Gen. Myint Thein

Edilizia

E3b

Mya Than

moglie del Brig. Gen. Myint Thein

E4a

Brig. Gen. Soe Win Maung

Cultura

E4b

Myint Myint Wai, alias Khin Myint Wai

moglie del Brig. Gen. Soe Win Maung

E5a

Brig. Gen. Khin Maung Win

Difesa

E7a

Myo Nyunt

Istruzione

E7b

Marlar Thein

moglie di Myo Nyunt

E8a

Brig. Gen. Aung Myo Min

Istruzione

E8b

Thazin Nwe

moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

Energia elettrica

E9b

Tin Tin Myint

moglie di Myo Myint

E10a

Brig. Gen. Than Htay

Energia (dal 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

moglie del Brig. Gen. Than Htay

E11a

Col. Hla Thein Swe

Finanza e fisco

E11b

Thida Win

moglie del Col. Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

Affari esteri, nato il 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

moglie di Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

Affari esteri dal 18.9.2004

E13b

Dr. Khin Mya Win

moglie di Maung Myint

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Sanità, nato il 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

moglie del Prof. Dr. Mya Oo

E14c

Dr. Tun Tun Oo

figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976

E15a

Brig. Gen. Phone Swe

Interni (dal 25.8.2003)

E15b

San San Wai

moglie del Brig. Gen. Phone Swe

E16a

Brig. Gen. Aye Myint Kyu

Settore alberghiero e turismo

E16b

Khin Swe Myint

moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Immigrazione e popolazione

E17b

Hmwe Hmwe

moglie di Maung Aung

E18a

Brig. Gen. Thein Tun

Industria 1

E19a

Ten. Col. Khin Maung Kyaw

Industria 2

E19b

Mi Mi Wai

moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw

E20a

Brig. Gen. Aung Thein

Informazione

E20b

Tin Tin Nwe

moglie del Brig. Gen. Aung Thein

E21a

Thein Sein

Informazione, membro USDA CEC

E21b

Khin Khin Wai

moglie di Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

figlio di Thein Sein

E21d

Su Su Cho

moglie di Thein Aung Thaw

E22a

Brig. Gen. Win Sein

Lavoro

E22b

Wai Wai Linn

moglie del Brig. Gen. Win Sein

E23a

Myint Thein

Miniere

E23b

Khin May San

moglie di Myint Thein

E24a

Col. Tin Ngwe

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo

E24b

Khin Mya Chit

moglie del Col. Tin Ngwe

E25a

Brig. Gen. Than Tun

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo

E25b

May Than Tun

figlia del Brig. Gen. Than Tun, nata il 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

moglie di May Than Tun

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura è un titolo), Trasporti ferroviari

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

moglie di Thura Thaung Lwin

E27a

Brig. Gen. Thura Aung Ko

(Thura è un titolo), Affari religiosi, membro USDA CEC

E27b

Myint Myint Yee, alias Yi Yi Myint

moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

Scienza e Tecnologia

E29a

Col. Thurein Zaw

Pianificazione nazionale e sviluppo economico

E30a

Brig. Gen. Kyaw Myint

Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento

E30b

Khin Nwe Nwe

moglie del Brig. Gen. Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Ministero dei Trasporti e ministero dei Trasporti ferroviari

E31b

Cho Cho Tun

moglie di Pe Than

E32a

Col. Nyan Tun Aung

Trasporti


F.   ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)

F1a

Cap. (a riposo) Htay Aung

Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Vicedirettore generale, Direzione settore alberghiero e turismo

F3

Soe Thein

Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale)

F4

Khin Maung Soe

Direttore generale

F5

Tint Swe

Direttore generale

F6

Ten. Col. Yan Naing

Direttore generale, Ministero del settore alberghiero e del turismo

F7

Nyunt Nyunt Than

Direttore per la promozione del turismo, Ministero del settore alberghiero e del turismo


G.   ALTI UFFICIALI (grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale)

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

G1a

Magg. Gen. Hla Shwe

Vice aiutante generale

G3a

Magg. Gen. Soe Maung

Giudice, avvocato generale

G4a

Brig. Gen. Thein Htaik, alias Hteik

Ispettore generale

G5a

Magg. Gen. Saw Hla

Capo della polizia militare

G6a

Magg. Gen. Khin Maung Tun

Vicegenerale del commissariato

G7a

Magg. Gen. Lun Maung

Revisore dei conti generale

G8a

Magg. Gen. Nay Win

Assistente militare del Presidente SPDC

G9a

Magg. Gen. Hsan Hsint

Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951

G9b

Khin Ma Lay

moglie del Magg. Gen. Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint

G10a

Magg. Gen. Hla Aung Thein

Comandante in campo, Rangoon

G10b

Amy Khaing

moglie di Hla Aung Thein

G11a

Magg. Gen. Win Myint

Vice capo dell'addestramento delle forze armate

G12a

Magg. Gen. Aung Kyi

Vice capo dell'addestramento delle forze armate

G12b

Thet Thet Swe

moglie del Magg. Gen. Aung Kyi

G13a

Magg. Gen. Moe Hein

Comandante, Accademia della difesa nazionale

G14a

Magg. Gen. Khin Aung Myint

Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica, membro del Consiglio UMEHL

G15a

Magg. Gen. Thein Tun

Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee

G16a

Magg. Gen. Than Htay

Direttore dei rifornimenti e trasporti

G17a

Magg. Gen. Khin Maung Tint

Direttore dell'officina carte valori

G18a

Magg. Gen. Sein Lin

Direttore, Ministero della difesa (Funzioni specifiche ignote. In precedenza direttore dell'approvvigionamento)

G19a

Magg. Gen. Kyi Win

Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL

G20a

Magg. Gen. Tin Tun

Direttore del Genio militare

G21a

Magg. Gen. Aung Thein

Direttore Reinsediamenti

G22a

Magg. Gen. Aye Myint

Ministero della difesa

G23a

Brig. Gen. Myo Myint

Capo dell'archivio dei servizi della difesa

G24a

Brig. Gen. Than Maung

Vice Capo dell'Accademia della difesa nazionale

G25a

Brig. Gen. Win Myint

Rettore del DSTA

G26a

Brig. Gen. Than Sein

Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato il 1.2.1946, Bago

G26b

Rosy Mya Than

moglie del Brig. Gen. Than Sein

G27a

Brig. Gen. Win Than

Direttore delle acquisizioni e amministratore delegato Union of Myanmar Economic Holdings (in precedenza Magg. Gen Win Hlaing, K1a)

G28a

Brig. Gen. Than Maung

Direttore della milizia popolare e forze di confine

G29a

Brig. Gen. Khin Naing Win

Direttore delle industrie della difesa

G30a

Brig. Gen. Zaw Win

Comandante della Stazione di Bahtoo (Stato Shan) e direttore della scuola di addestramento al combattimento dei servizi della difesa (Esercito)

Marina

G31a

Vice-Admiral Soe Thein

Comandante in capo (Marina)

G31b

Khin Aye Kyin

moglie del Contrammiraglio Soe Thein

G31c

Yimon Aye

figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980

G31d

Aye Chan

figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973

G31e

Thida Aye

figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979

G32a

Commodore Nyan Tun

Capo di Stato Magg. (Marina), membro del Consiglio UMEHL

G32b

Khin Aye Myint

moglie di Nyan Tun

Aviazione

G33a

Ten. Gen. Myat Hein

Comandante in capo (Aviazione)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

moglie del Ten. Gen. Myat Hein

G34a

Brig. Gen. Ye Chit Pe

Addetto presso il comandante in capo (Aviazione) Mingaladon

G35a

Brig. Gen. Khin Maung Tin

Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila

G36a

Brig. Gen. Zin Yaw

Capo di Stato Magg. (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL

Divisioni d'infanteria leggera (LID) (grado di Brigadiere Generale)

G39a

Brig. Gen. Tin Tun Aung

33 LID, Sagaing

G41a

Brig. Gen. Thet Oo

55 LID, Kalaw/Aungban

G42a

Brig. Gen. Khin Zaw Oo

66 LID, Pyay/Inma

G43a

Brig. Gen. Win Myint

77 LID, Bago

G44a

Brig. Gen. Aung Than Htut

88 LID, Magwe

G45a

Brig. Gen. Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

Altri Brigadieri Generali

G47a

Brig. Gen. Htein Win

Stazione Taikkyi

G48a

Brig. Gen. Khin Maung Aye

Comandante Stazione Meiktila

G49a

Brig. Gen. Khin Maung Aye

Comando delle operazioni regionali-Kale, Divisione Sagaing

G50a

Brig. Gen. Khin Zaw Win

Stazione Khamaukgyi

G51a

Brig. Gen. Kyaw Aung,

Sud MR, Comandante Stazione Toungoo

G52a

Brig. Gen. Kyaw Aung

Comando delle operazioni militari-8, Stazione Dawei/Tavoy

G53a

Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin

Comando delle operazioni militari Tanai

G54a

Ignoto, Successore del Brig. Gen. Kyaw Thu

Stazione Phugyi

G55a

Brig. Gen. Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Brig. Gen. Myint Hein

Comando delle operazioni militari-3, Stazione Mogaung

G57a

Brig. Gen. Mya Win

Comando delle operazioni militari-10, Stazione Kyigone

G58a

Brig. Gen. Mya Win

Kalaw

G59a

Brig. Gen. Myo Lwin

Comando delle operazioni militari-7, Stazione Pekon

G60a

Brig. Gen. Myint Soe

Comando delle operazioni militari-5, Stazione Taungup

G61a

Brig. Gen. Myint Aye

Comando delle operazioni militari-9, Stazione Kyauktaw

G62a

Brig. Gen. Nyunt Hlaing

Comando delle operazioni militari-17, Stazione Mong Pan

G63a

Brig. Gen. Ohn Myint

Stato Mon, membro USDA CEC

G64a

Brig. Gen. Soe Nwe

Comando delle operazioni militari-21, Stazione Bhamo

G65a

Brig. Gen. Soe Oo

Comando delle operazioni militari-16, Stazione Hsenwi

G66a

Brig. Gen. Than Tun

Stazione Kyaukpadaung

G67a

Brig. Gen. Than Win

Comando delle operazioni regionali-Laukkai

G68a

Brig. Gen. Than Tun Aung

Comando delle operazioni regionali-Sittwe

G69a

Brig. Gen. Thaung Aye

Stazione Mongnaung

G70a

Brig. Gen. Thaung Htaik

Stazione Aungban

G71a

Brig. Gen. Thein Hteik

Comando delle operazioni militari-13, Stazione Bokpyin

G72a

Brig. Gen. Thura Myint Thein

Comando delle operazioni tattiche Namhsan

G73a

Brig. Gen. Win Aung

Mong Hsat

G74a

Brig. Gen. Myo Tint

Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti

G75a

Brig. Gen. Thura Sein Thaung

Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale

G76a

Brig. Gen. Phone Zaw Han

Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005, in precedenza comandate di Kyaukme

G77a

Brig. Gen. Hla Min

Presidente PDC Divisione Pegu ovest

G78a

Brig. Gen Win Myint

Stazione Pyinmana


H.   UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

H1a

Magg. Gen. Khin Yi

Direttore generale forze di polizia di Myanmar

H1b

Khin May Soe

moglie del Magg. Gen. Khin Yi

H2a

Zaw Win

Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedena vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar e ex Brig. Gen. Ex militare

H3a

Aung Saw Win

Direttore generale, Ufficio investigazioni speciali


I.   ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÁ (USDA) (alti funzionari USDA non menzionati altrove)

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

I1a

Brig. Gen. Aung Thein Lin

Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario)

I1b

Khin San Nwe

moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin

I2a

Col. Maung Par

Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC)

I2b

Khin Nyunt Myaing

moglie del Col. Maung Par

I2c

Naing Win Par

figlio del Col. Maung Par


J.   PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa società)

J1a

Tay Za

Amministratore delegato, Htoo Trading Co, nato il 18.7.1964; Passaporto n. 306869; Carta d'identità: MYGN 006415. Padre: U Myint Swe (6.11.1924) Madre: Daw Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

moglie di Tay Za, nata il 24.2.1964, Carta d'identità: KMYT 006865; Passaporto n. 275107. Genitori: Zaw Nyunt (deceduto), Htoo (deceduta)

J1c

Pye Phyo Tay Za

figlio di Tay Za (J1a), nato il 29.1.1987

J2a

Thiha

fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960, Direttore Htoo Trading. Distributore di «London cigarettes» (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win, alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

moglie di Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing, alias Steven Law

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

moglie di Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, nato il 21.1.1952. Vedasi anche A3e

J5b

San San Kywe

moglie di Khin Shwe

J5c

Zay Thiha

figlio di Khin Shwe, nato l'1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., nato il 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

moglie di Htay Myint, nata il 17.11.1957

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai, alias Nang Mauk Lao Hsai

moglie di Kyaw Win

J8a

Ko Lay

Ministro presso il Gabinetto del Primo Ministro fino al febbraio 2004, Sindaco di Rangoon fino all'agosto 2003

J8b

Khin Khin

moglie di Ko Lay

J8c

San Min

figlio di Ko Lay

J8d

Than Han

figlio di Ko Lay

J8e

Khin Thida

figlia di Ko Lay

J9a

Aung Phone

Ex ministro per le foreste, nato il 20.11.1939, a riposo dal luglio 2003

J9b

Khin Sitt Aye

moglie di Aung Phone, nata il 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung, alias Sit Thway Aung

figlio di Aung Phone, nato il 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

moglie di Sitt Thwe Aung, nata il 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung, alias Sit Taing Aung

figlio di Aung Phone, nato il 13.11.1971

J10a

Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004

J10b

Khin Myo Oo

moglie del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

J10c

Kyaw Myo Nyunt

figlio del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

J10d

Thu Thu Ei Han

figlia del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

J11a

Khin Maung Thein

Ex ministro delle finanze e del fisco, a riposo dall'1.2.2003

J11b

Su S Su Su Thein

moglie di Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

figlio di Khin Maung Thein, nato il 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

figlia di Khin Maung Thein, nata il 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

figlio di Khin Maung Thein, nato il 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

figlia di Khin Maung Thein, nata il 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

figlia di Khin Maung Thein, nata il 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

figlia di Khin Maung Thein, nata il 28.7.1966


K.   IMPRESE DI PROPRIETÁ MILITARE

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa società)

K1a

Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing

Ex amministratore delegato, Unione delle imprese economiche di Myanmar, Myawaddy Bank

K1b

Ma Ngeh

figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

Amministratore delegato della Kambawza Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b), e nipote di Aung Ko Win (J3a)

K1d

Win Htway Hlaing

figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO

K2

Col. Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Col. Myint Aung

Amministratore delegato Myawaddy Trading Co.

K4

Col. Myo Myint

Amministratore delegato Bandoola Transportation Co.

K5

Col. (a riposo) Thant Zin

Amministratore delegato Myanmar Land and Development

K6

Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye

UMEHL, Presidente Myanmar Breweries

K7

Col. Aung San

Amministratore delegato Hsinmin Cement Plant Construction Project


ALLEGATO IV

Elenco delle imprese statali birmane di cui agli articoli 9 e 12

Nome

Indirizzo

Nome del Direttore

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

MAJ-GEN WIN HLAING, AMMINISTRATORE DELEGATO

A.   

PRODUZIONE

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL. MAUNG MAUNG AYE, AMMINISTRATORE DELEGATO

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

COMMERCIO

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL. MYINT AUNG AMMINISTRATORE DELEGATO

C.   

SERVIZI

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIG-GEN WIN HLAING E TUN KYI, AMMINISTRATORE DELEGATO

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COL. MYO MYINT, AMMINISTRATORE DELEGATO

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

COL. (A RIPOSO) MAUNG THAUNG, AMMINISTRATORE DELEGATO

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

JOINT VENTURES

A.   

PRODUZIONE

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, DIRETTORE

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

TEN. COL. (A RIPOSO) MAUNG MAUNG AYE PRESIDENTE

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO E/O TEN-COL. TUN MYINT, AMMINISTRATORE DELEGATO

B.   

SERVIZI

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, PRESIDENTE

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

COL. YE HTUT O BRIG. GEN. KYAW WIN, AMMINISTRATORE DELEGATO

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, DIRETTORE GENERALE

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL. KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL. KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW

 


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/30


REGOLAMENTO (CE) N. 818/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

88,0

204

53,2

999

70,6

0707 00 05

052

111,9

999

111,9

0709 90 70

052

97,5

999

97,5

0805 50 10

388

52,6

508

52,4

528

54,0

999

53,0

0808 10 80

388

92,9

400

121,7

404

107,3

508

72,5

512

83,5

524

88,5

528

91,0

720

107,1

804

102,4

999

96,3

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/32


REGOLAMENTO (CE) N. 819/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 2 giugno 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 2 giugno 2006

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

10,88

0

1703 90 00 (2)

10,88

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/34


REGOLAMENTO (CE) N. 820/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 2 GIUGNO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2652

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/36


REGOLAMENTO (CE) N. 821/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 27a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 27a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 31,523 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/37


REGOLAMENTO (CE) N. 822/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

recante apertura della gara n. 57/2006 CE per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, fra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

Conformemente all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all’esportazione a scopi industriali. L’alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3)

Dal 1o gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell’euro (3), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro.

(4)

È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara n. 57/2006 CE di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso la sede dell’organismo d’intervento interessato, detentore dell’alcole oggetto dell’offerta, al seguente indirizzo:

Viniflhor-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tel. (33-5) 57 55 20 00

Telex 57 20 25

Fax (33-5) 57 55 20 59,

oppure spedite all’indirizzo suddetto per raccomandata.

2.   Le offerte vanno poste in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 57/2006 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento interessato entro il 20 giugno 2006 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

4.   Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 11 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 33,5 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e cloralio destinati all’esportazione, 39,5 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 14 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.

L’organismo d’intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).

(3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA N. 57/2006 CE DI ALCOLE DESTINATO A NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro

Ubicazione

Numero delle cisterne

Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol

Riferimento all’articolo del regolamento (CE) n. 1493/1999

Tipo di alcole

Titolo alcolometrico

(in % vol)

FRANCIA

Viniflhor-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 700

27

greggio

+92

20

22 600

27

greggio

+92

17

22 650

28

greggio

+92

7

8 730

27

greggio

+92

7bis

6 120

28

greggio

+92

Viniflhor-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel,

BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

35

4 640

28

greggio

+92

35

3 810

30

greggio

+92

34

8 750

27

greggio

+92

Totale

 

100 000

 

 

 


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/40


REGOLAMENTO (CE) N. 823/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 144 del 31.5.2006, pag. 19.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 2 giugno 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

29,48

2,44

1701 11 90 (1)

29,48

6,79

1701 12 10 (1)

29,48

2,31

1701 12 90 (1)

29,48

6,36

1701 91 00 (2)

35,41

7,53

1701 99 10 (2)

35,41

3,71

1701 99 90 (2)

35,41

3,71

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/42


REGOLAMENTO (CE) N. 824/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 19 maggio 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 754/2006 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 754/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 754/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 132 del 19.5.2006, pag. 15.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 2 giugno 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

26,52

26,52


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/44


REGOLAMENTO (CE) N. 825/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 751/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 751/2006 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 751/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 751/2006 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 132 del 19.5.2006, pag. 7.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 2 GIUGNO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

26,52 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

26,52 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

50,39 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2652 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

26,52 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2652 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2652 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2652 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

26,52 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2652 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/46


REGOLAMENTO (CE) N. 826/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2094/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 26 maggio al 1o giugno 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 51,38 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 27 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 4.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/47


REGOLAMENTO (CE) N. 827/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o giugno 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,22

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

7,68

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

7,08

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

6,54

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,12

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/49


REGOLAMENTO (CE) N. 828/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2006

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 26 maggio al 1 giugno 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 6,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2006

recante modifica della decisione 2005/1/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica ceca

[notificata con il numero C(2006) 1982]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(2006/383/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2005/1/CE della Commissione (2) nella Repubblica ceca è stato autorizzato l’impiego di quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino.

(2)

La Repubblica Ceca ha chiesto alla Commissione di autorizzare due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino ed ha presentato i risultati delle prove di dissezione, riportandoli nella parte II del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3).

(3)

Dall’esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione.

(4)

A causa di particolari circostanze tecniche nei macelli, la Repubblica ceca ha chiesto di fissare il limite di applicazione del metodo di classificazione delle carcasse denominato «Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)» al numero settimanale di capi precedentemente stabilito, espresso però in media annuale.

(5)

La decisione 2005/1/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/1/CE è così modificata:

1)

L’articolo 1 è così modificato:

a)

All’articolo 1, al primo comma sono aggiunti i seguenti quinto e sesto trattino:

«—

l’apparecchio denominato “Ultra-sound IS-D-05” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell’allegato,

l’apparecchio denominato “Needle IS-D-15” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell’allegato.»

b)

Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il metodo di classificazione “Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)” può essere applicato esclusivamente in macelli in cui non siano macellati più di 200 suini la settimana in media annuale.»

2)

L’allegato è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)  GU L 1 del 4.1.2005, pag. 8.

(3)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 2005/1/CE sono aggiunte le seguenti parti 5 e 6:

«PARTE 5

Ultra-sound IS-D-05

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego del metodo denominato “Ultra-sound IS-D-05”.

2.

L’apparecchio di classificazione IS-D-05 è un dispositivo che misura il tenore di carne magra e lo spessore del grasso basandosi sull’analisi della risposta degli impulsi ultrasonici trasmessi in sequenza in un punto determinato della carcassa. La sonda ultrasonica scannerizza la carcassa trattata con una serie di 3 × 100 impulsi ultrasonici ad una frequenza di 4 MHz al momento della scannerizzazione.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 60,69798 – 0,89211 S (IS-D-05) + 0,10560 M (IS-D-05)

dove

Image

= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S (IS-D-05)= spessore, in millimetri, del lardo dorsale, misurato a 70 mm lateralmente alla linea media della carcassa, fra la penultima e la terzultima costola;

M (IS-D-05)= spessore, in millimetri, del muscolo nel punto di misurazione.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

PARTE 6

Needle IS-D-15

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego del metodo denominato “Needle IS-D-15”.

2.

L’apparecchio di classificazione IS-D-15 è un dispositivo che utilizza una sonda ad ago molto appuntita che viene inserita in un dato punto della carcassa; la profondità di inserzione è di circa 140 mm. Dietro l’ago è collocato uno speciale apparecchio ottico che mediante canale ottico illumina il tessuto o la zona circostante e scannerizza la quantità di energia luminosa riflessa con la lunghezza d’onda definita. Il terminale è inoltre munito di un dispositivo di misurazione senza contatto che determina la profondità di inserzione con una precisione dell’ordine dei 46 micrometri.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 60,92452 – 0,77248 S (IS-D-15) + 0,11329 M (IS-D-15)

dove

Image

= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S (IS-D-15)= spessore, in millimetri, del lardo dorsale, misurato a 70 mm lateralmente alla linea media della carcassa, fra la penultima e la terzultima costola;

M (IS-D-15)= spessore, in millimetri, del muscolo nel punto di misurazione.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.»


2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2006

che modifica la decisione 2006/135/CE per quanto riguarda l'istituzione in alcuni Stati membri delle aree A e B in seguito alla comparsa di focolai dell'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2006) 2090]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/384/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Danimarca ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa di un focolaio del virus A, sottotipo H5N1, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame del suo territorio e ha adottato le misure adeguate di cui alla decisione 2006/135/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame della Comunità (5).

(2)

In seguito a tale focolaio, la Danimarca ha adottato le misure necessarie in conformità alla decisione 2006/135/CE. Ricevuta la notifica di tali misure, la Commissione le ha esaminate in collaborazione con lo Stato membro interessato, e ha accertato che le aree A e B delimitate dallo Stato membro si trovano a distanza sufficiente dal focolaio nel pollame. È pertanto necessario istituire le aree A e B in Danimarca e determinare la durata di questa regionalizzazione.

(3)

Tenuto conto del disposto dell’articolo 2, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione 2006/135/CE e dei risultati della valutazione finale della situazione epidemiologica per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in talune parti della Svezia e della Germania, appaiono superflue le misure applicate a tali regioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 2 di detta decisione.

(4)

Occorre quindi modificare le parti A e B dell'allegato I alla decisione 2006/135/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/135/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33). Rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8).

(4)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(5)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/293/CE (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 44).


ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2006/135/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PARTE A

Area A, di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione

Codice

Nome

DK

DANIMARCA

 

Comuni di:

 

ÅRSLEV

 

KERTEMINDE

 

LANGESKOV

 

MUNKEBO

 

NYBORG

 

ODENSE

 

ØRBÆK

 

OTTERUP

 

RINGE

 

RYSLINGE

 

ULLERSLEV

28.6.2006

PARTE B

Area B, di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione

Codice

Nome

DK

DANIMARCA

ADNS

00700

Contea di:

FUNEN»

28.6.2006


Banca centrale europea

2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/56


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 maggio 2006

che modifica la Decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002

(BCE/2006/7)

(2006/385/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 32,

Considerando quanto segue:

(1)

La Decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (1) stabilisce un regime per la distribuzione del reddito monetario delle Banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro. Ai sensi dell’articolo 32.5 dello statuto, la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Al fine di consentire un adeguamento graduale degli stati patrimoniali e dei conti economici delle BCN, la distribuzione del reddito monetario per gli esercizi finanziari dal 2002 al 2007 è stata adeguata per tenere conto delle differenze tra l’ammontare medio per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo compreso tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno 2001 e l’ammontare medio delle banconote che sarebbe stato loro attribuito durante tale periodo secondo lo schema di capitale della BCE. Tali adeguamenti comprendono le passività nette interne all’Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione comprese nell’aggregato del passivo ai fini del calcolo del reddito monetario delle BCN ai sensi dell’articolo 32.2 dello statuto, in quanto equivalenti alle banconote in circolazione.

(2)

Il futuro allargamento dell’Eurosistema rende necessaria una modifica dell’attuale regime per la distribuzione del reddito monetario. Per ragioni di equità, coerenza e parità di trattamento, le nuove BCN dell’Eurosistema dovrebbero ricevere lo stesso trattamento finanziario delle attuali BCN dell’Eurosistema. Ciò significa che dovrebbe essere applicata una procedura di adeguamento ogniqualvolta uno Stato membro adotta l’euro e che tale procedura dovrebbe seguire gli stessi principi che regolano la procedura di adeguamento per gli esercizi compresi tra il 2002 e il 2007. Conseguentemente, potrebbe verificarsi una sovrapposizione dei periodi di adeguamento.

(3)

Il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (2) consente ai nuovi Stati membri partecipanti una certa flessibilità per quanto riguarda la sostituzione delle loro monete nazionali con l’euro e l’introduzione delle banconote e delle monete in euro. Affinché la procedura di adeguamento realizzi soluzioni adeguate dal punto di vista finanziario, devono essere tenuti in considerazione i singoli scenari di transizione,

DECIDE:

Articolo 1

La Decisione BCE/2001/16 è modificata come segue:

1)

L’articolo 1 è modificato come segue:

dopo la definizione di «tasso di riferimento», sono inserite le seguenti definizioni:

«j)

per “data di sostituzione del contante” si intende la data alla quale le banconote e le monete in euro acquistano corso legale in uno Stato membro che ha adottato l’euro;

k)

per “periodo di riferimento” si intende il periodo di 24 mesi che ha inizio 30 mesi prima della data di sostituzione del contante;

l)

per “anno di sostituzione del contante” si intende il periodo di 12 mesi che ha inizio alla data di sostituzione del contante;

m)

per “tasso di cambio giornaliero di riferimento” si intende il tasso di cambio giornaliero di riferimento che si basa sulla regolare procedura di concertazione quotidiana tra le banche centrali all’interno e all’esterno del SEBC, che normalmente ha luogo alle ore 14.15, ora dell’Europa centrale.»

2)

L’articolo 2 è modificato come segue:

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«I saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono calcolati con cadenza mensile e sono registrati nei libri contabili della BCE e delle BCN il primo giorno lavorativo del mese, alla data di valuta dell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Laddove uno Stato membro adotti l’euro, il calcolo dei saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ai sensi del primo sottoparagrafo è registrato nei libri contabili della BCE e delle BCN alla valuta della data di sostituzione del contante.»

3)

L’articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 4

Modifiche ai saldi interni all’Eurosistema

1.   Ai fini del calcolo del reddito monetario, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adeguati per mezzo di un importo compensativo determinato in conformità della seguente formula:

C = (K – A) × S

dove:

C

è l’importo compensativo,

K

è l’importo in euro per ciascuna BCN risultante dall’applicazione dello schema di capitale sottoscritto all’ammontare medio delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, attraverso il quale l’ammontare delle banconote in circolazione denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro che adotta l’euro sono convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento,

A

è l’ammontare medio in euro per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento,

S

è il seguente coefficiente per ciascun esercizio finanziario, a partire dalla data di sostituzione del contante:

Esercizio finanziario

Coefficiente

Anno di sostituzione del contante

1

Anno di sostituzione del contante più un anno

0,8606735

Anno di sostituzione del contante più due anni

0,7013472

Anno di sostituzione del contante più tre anni

0,5334835

Anno di sostituzione del contante più quattro anni

0,3598237

Anno di sostituzione del contante più cinque anni

0,1817225

2.   La somma degli importi compensativi delle BCN è pari a zero.

3.   Gli importi compensativi sono calcolati ogni volta che uno Stato membro adotta l’euro o quando si cambia lo schema di capitale della BCE sottoscritto.

4.   L’importo compensativo di una nuova BCN dell’Eurosistema è attribuito alle BCN dell’Eurosistema esistenti quando tale Stato membro aderisce, proporzionalmente alle quote rispettivamente detenute nello schema di capitale sottoscritto dalle BCN dell’Eurosistema esistenti, con il segno (+/–) invertito, ed è aggiuntivo rispetto ad ogni altro importo compensativo già in vigore per le BCN dell’Eurosistema esistenti.

5.   Gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi sono registrati nei libri contabili di ciascuna BCN in conti separati interni all’Eurosistema alla data di valuta della data di sostituzione del contante e alla stessa data di valuta di ciascun anno del periodo di adeguamento. Le poste contabili per bilanciare i suddetti importi compensativi non sono remunerate.

6.   Qualora l’ammontare delle banconote in euro emesse in circolazione dalla Banque centrale du Luxemburg nel 2002 superi, del 25 % o più, la media dell’ammontare delle sue banconote in circolazione durante il periodo compreso tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno 2001, la lettera “M” nella formula di cui al paragrafo 1 corrisponde, per la Banque centrale du Luxemburg, all’ammontare delle banconote messe in circolazione dalla Banque centrale du Luxemburg nel 2002, fino ad un limite massimo di 2,2 miliardi di euro. All’applicazione di questa deroga, tutti gli importi compensativi calcolati sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, alla fine del 2002 sono soggetti ad adeguamenti retroattivi, al fine di garantire la conformità del paragrafo 2. Tali adeguamenti retroattivi avvengono in proporzione allo schema di capitale sottoscritto.

7.   In deroga al paragrafo 1, in caso di specifiche sopravvenienze relative alle variazioni nei modelli di circolazione delle banconote, come descritto nell’allegato III alla presente decisione, i saldi interni all’Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione devono essere adeguati in conformità delle disposizioni previste in tale allegato.

8.   Gli adeguamenti ai saldi interni all’Eurosistema previsti nel presente articolo cessano di essere applicati a decorrere dal primo giorno del sesto anno successivo all’anno di sostituzione del contante pertinente.»

4)

L’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I alla presente decisione.

5)

L’allegato III è sostituito dall’allegato II alla presente decisione.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 maggio 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55. Decisione modificata dalla decisione BCE/2003/22 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 39).

(2)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

Il paragrafo 1 della parte A dell’allegato I è sostituito dal seguente testo:

«1.

banconote in circolazione

Nell’anno di sostituzione del contante 2002 per ciascuna BCN esistente dell’Eurosistema, o nell’anno di sostituzione del contante per ogni nuova BCN dell’Eurosistema, ai fini del presente allegato le “banconote in circolazione”:

i)

comprendono anche le banconote emesse dalla BCN e denominate nella rispettiva unità monetaria nazionale; e

ii)

devono essere ridotte del valore dei prestiti non remunerati relativi alle banconote in euro predistribuite non ancora addebitate [parte della voce dell’attivo 6 dello stato patrimoniale armonizzato (SPA)].

Successivamente all’anno di sostituzione del contante, ai fini del presente allegato e per ciascuna BCN, le “banconote in circolazione” sono le banconote denominate in euro, con esclusione di ogni altra banconota;»


ALLEGATO II

L’allegato III è sostituito dal seguente testo:

«ALLEGATO III

A.   Primo adeguamento eventuale

Qualora la media totale dell’ammontare delle banconote in circolazione nell’anno di sostituzione del contante sia inferiore alla media totale dell’ammontare in euro delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento (comprese quelle denominate nella valuta nazionale dello Stato membro che ha adottato l’euro e convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento), il coefficiente “C” che si applica all’anno di sostituzione del contante in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, deve essere ridotto, con effetto retroattivo, in una proporzione pari alla diminuzione della media totale delle banconote in circolazione.

Tale riduzione non deve avere quale risultato un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora si applichi tale deroga, un quarto della risultante riduzione degli importi compensativi (“IC”) delle BCN, applicabili nell’anno di sostituzione del contante, deve essere sommato a ciascuno degli importi compensativi delle BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all’anno di sostituzione del contante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.

B.   Secondo adeguamento eventuale

Qualora le BCN per le quali l’importo compensativo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è un numero positivo, paghino una remunerazione netta sui saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in circolazione che, quando sommata alla voce “risultato netto della redistribuzione del reddito monetario” nel proprio conto economico alla fine dell’anno, risulti in una spesa netta, il coefficiente “C” che si applica all’anno di sostituzione del contante in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, deve essere ridotto nella misura necessaria ad eliminare tale condizione.

La riduzione non deve avere quale risultato un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora si applichi tale deroga, un quarto della risultante riduzione degli importi compensativi delle BCN (“IC”), applicabili nell’anno di sostituzione del contante, deve essere sommato a ciascuno degli importi compensativi delle BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all’anno di sostituzione del contante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.»


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/61


DECISIONE 2006/386/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o giugno 2006

che attua la posizione comune 2005/411/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2005/411/PESC (1), in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC al fine di attuare le misure nei confronti del Sudan imposte dalla risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR).

(2)

Il 25 aprile 2006 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1672 (2006) con la quale, in virtù del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso che tutti gli Stati attuano le misure specificate al paragrafo 3 della risoluzione 1591 (2005) per quanto riguarda alcune persone di cui è specificata l'identità nei cui confronti il Comitato istituito dalla risoluzione 1591 (2005) ha fornito la giustificazione dettagliata necessaria. Tale Comitato, inoltre, terrà e aggiornerà l'elenco delle persone, ove opportuno, ed esaminerà le richieste di deroga conformemente al ruolo assegnato al Comitato dal paragrafo 3, lettera a) della risoluzione 1591 (2005).

(3)

L'allegato della posizione comune 2005/411/PESC dovrebbe essere completato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco di persone di cui all'allegato della presente decisione è inserito nell'allegato della posizione comune 2005/411/PESC.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 1o giugno 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. PROKOP


(1)  GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25.


ALLEGATO

«1.

Cognome, nome (nomi): ELHASSAN Gaffar Mohamed

Altre informazioni: Maggiore Generale e Comandante della regione militare occidentale delle forze armate sudanesi

2.

Cognome, nome (nomi): HILAL Sheikh Musa

Altre informazioni: Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale

3.

Cognome, nome (nomi): SHANT Adam Yacub

Altre informazioni: Comandante dell'Armata di liberazione sudanese (SLA)

4.

Cognome, nome (nomi): BADRI Gabril Abdul Kareem

Altre informazioni: Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD)»