ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 147

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49° anno
1 giugno 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 806/2006 della Commissione, del 31 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 807/2006 della Commissione, del 31 maggio 2006, relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento estone

3

 

*

Regolamento (CE) n. 808/2006 della Commissione, del 31 maggio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola

9

 

 

Regolamento (CE) n. 809/2006 della Commissione, del 31 maggio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

11

 

 

Regolamento (CE) n. 810/2006 della Commissione, del 31 maggio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

13

 

 

Regolamento (CE) n. 811/2006 della Commissione, del 31 maggio 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

15

 

 

Regolamento (CE) n. 812/2006 della Commissione, del 31 maggio 2006, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 giugno 2006

17

 

 

Regolamento (CE) n. 813/2006 della Commissione, del 31 maggio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

18

 

 

Regolamento (CE) n. 814/2006 della Commissione, del 31 maggio 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

20

 

 

Regolamento (CE) n. 815/2006 della Commissione, del 31 maggio 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o giugno 2006

23

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 34/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

53

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

55

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2006, del 10 marzo 2006, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2006, del 10 marzo 2006, che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

58

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 39/2006, del 10 marzo 2006, che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

61

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2006, del 10 marzo 2006, che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

63

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2006, del 10 marzo 2006, che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

64

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/1


REGOLAMENTO (CE) N. 806/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

83,2

204

55,6

999

69,4

0707 00 05

052

77,5

999

77,5

0709 90 70

052

91,2

999

91,2

0805 50 10

388

54,9

508

52,4

528

50,1

999

52,5

0808 10 80

388

88,5

400

127,7

404

101,0

508

74,8

512

81,2

524

88,5

528

89,3

720

92,5

804

103,0

999

94,1

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/3


REGOLAMENTO (CE) N. 807/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento estone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l’esportazione di 28 375 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo d’intervento estone.

(4)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, si ravvisa l’opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara indetta dal presente regolamento.

(6)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo d’intervento estone indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l’esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 28 375 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) del 1o giugno 2006.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì.

Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 29 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l’organismo d’intervento estone al seguente indirizzo:

Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefono: (372) 737 12 00

Fax: (372) 737 12 01

E-mail: pria@pria.ee

Articolo 6

L’organismo d’intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario, a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (6),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve; oppure

b)

rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo d’intervento di fornirgli un’altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all’allegato I.

L’aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.

Articolo 9

1.   Se l’uscita dell’orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a carico di quest’ultimo.

Articolo 10

In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell’allegato II.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l’organismo d’intervento estone comunica alla Commissione per via elettronica le offerte ricevute. Per effettuare tale comunicazione è utilizzato il modulo riportato nell’allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)   GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(5)   GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6)   GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.


ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nell’ambito della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento estone

[Regolamento (CE) n. 807/2006]

Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data dell’aggiudicazione:

Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario:


Numero della partita

Quantità in tonnellate

Indirizzo del silo

Motivo del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altro


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 10

in spagnolo

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 807/2006

in ceco

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 807/2006

in danese

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 807/2006

in tedesco

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 807/2006

in estone

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 807/2006

in greco

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/2006

in inglese

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 807/2006

in francese

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 807/2006

in italiano

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 807/2006

in lettone

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 807/2006

in lituano

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 807/2006

in ungherese

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 807/2006/EK rendelet

in neerlandese

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 807/2006

in polacco

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 807/2006

in portoghese

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 807/2006

in slovacco

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 807/2006

in sloveno

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 807/2006

in finlandese

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 807/2006

in svedese

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 807/2006.


ALLEGATO III

Gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento estone

Modulo  (*1)

[Regolamento (CE) n. 807/2006]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità in tonnellate

Prezzo di offerta

(in EUR/t) (1)

Maggiorazioni

(+)

detrazioni

(–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (2)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 


(*1)  Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).

(1)  Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.

(2)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo d’intervento nel semestre precedente l’apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/9


REGOLAMENTO (CE) N. 808/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza dell’importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4), concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il 2004 e il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1555/96.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)   GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2006 (GU L 111 del 25.4.2006, pag. 3).

(3)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(4)   GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

260 534

78.0020

1o giugno-30 settembre

18 280

78.0065

ex 0707 00 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

9 278

78.0075

1o novembre-30 aprile

11 060

78.0085

ex 0709 10 00

Carciofi

1o novembre-30 giugno

90 600

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Arance

1o dicembre-31 maggio

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e altri ibridi simili di agrumi

1o novembre-fine febbraio

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

301 899

78.0160

1o gennaio-31 maggio

34 287

78.0170

ex 0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

189 604

78.0175

ex 0808 10 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

805 913

78.0180

1o settembre-31 dicembre

80 454

78.0220

ex 0808 20 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

263 711

78.0235

1o luglio-31 dicembre

33 052

78.0250

ex 0809 10 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

4 569

78.0265

ex 0809 20 95

Ciliegie diverse da quelle acide

21 maggio-10 agosto

46 088

78.0270

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

17 411

78.0280

ex 0809 40 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

11 155 »


1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/11


REGOLAMENTO (CE) N. 809/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

6

1o term.

7

2o term.

8

3o term.

9

4o term.

10

5o term.

11

6o term.

12

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

–15,00

–15,00

–15,00

–15,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

–15,00

–15,00

–15,00

–15,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

–15,00

–15,00

–15,00

–15,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

–20,00

–20,00

–20,00

–20,00

1101 00 15 9130

C01

0

–19,00

–19,00

–19,00

–19,00

1101 00 15 9150

C01

0

–18,00

–18,00

–18,00

–18,00

1101 00 15 9170

C01

0

–17,00

–17,00

–17,00

–17,00

1101 00 15 9180

C01

0

–15,00

–15,00

–15,00

–15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/13


REGOLAMENTO (CE) N. 810/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/15


REGOLAMENTO (CE) N. 811/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)   GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

8,56

1101 00 15 9130

8,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

50,72

1102 20 10 9400

43,48

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

65,21

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/17


REGOLAMENTO (CE) N. 812/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 giugno 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 21,564 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 30 giugno 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/18


REGOLAMENTO (CE) N. 813/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie « A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

6

1o term.

7

2o term.

8

3o term.

9

4o term.

10

5o term.

11

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

12

7o term.

1

8o term.

2

9o term.

3

10o term.

4

11o term.

5

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/20


REGOLAMENTO (CE) N. 814/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 , espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10 , espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10 , per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 22 al 26 maggio 2006, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 22 al 26 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)   GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)   GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.-26.5.2006

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

0

Raggiunto

Guiana

100

 

India

0

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Raggiunto

Maurizio

0

Raggiunto

Mozambico

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

0

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Campagna 2006/2007

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.-26.5.2006

Limite

Barbados

 

Belize

100

 

Congo

 

Figi

100

 

Guiana

 

India

100

 

Costa d'Avorio

 

Giamaica

 

Kenya

 

Madagascar

 

Malawi

100

 

Maurizio

 

Mozambico

 

S. Cristoforo e Nevis

 

Swaziland

100

 

Tanzania

 

Trinidad e Tobago

 

Zambia

 

Zimbabwe

 

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.-26.5.2006

Limite

India

0

Raggiunto

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.-26.5.2006

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/23


REGOLAMENTO (CE) N. 815/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o giugno 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o giugno 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,73

di bassa qualità

20,73

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

54,38

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

55,31

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

55,31

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

54,38


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(15.5.2006-30.5.2006)

1)   

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (*1)

qualità bassa (*2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

148,94  (*3)

78,92

149,95

139,95

119,95

86,30

Premio sul Golfo (EUR/t)

10,68

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

25,71

 

 

2)   

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 17,11 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 21,34 EUR/t.

3)   

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00  EUR/t (HRW2)

0,00  EUR/t (SRW2).


(*1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2005 del 21 ottobre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, concernente l’autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l’autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (5),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zzj [Regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«1zzk.

32005 R 0833: Regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 5).

1zzl.

32005 R 0943: Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6).

1zzm.

32005 R 1200: Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, concernente l’autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l’autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6).

1zzn.

32005 R 1206: Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 833/2005, (CE) n. 943/2005, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 1206/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 14 del 19.1.2006, pag. 16.

(2)   GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 5.

(3)   GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.

(4)   GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(5)   GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 19/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2005 del 21 ottobre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1458/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, relativo all'autorizzazione permanente e all'autorizzazione provvisoria di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zzn [Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«1zzo.

32005 R 1458: Regolamento (CE) n. 1458/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, relativo all'autorizzazione permanente e all'autorizzazione provvisoria di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 233 del 9.9.2005, pag. 3).

1zzp.

32005 R 1459: Regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 233 del 9.9.2005, pag. 8).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1458/2005 e (CE) n. 1459/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 14 del 19.1.2006, pag. 16.

(2)   GU L 233 del 9.9.2005, pag. 3.

(3)   GU L 233 del 9.9.2005, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

IT

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L 147/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 20/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2006 del 27 gennaio 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/49/CE della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

Ai punti 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio) e 11 (Direttiva 72/245/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0049: Direttiva 2005/49/CE della Commissione del 25 luglio 2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12).»

2)

Dopo il punto 45zg (Direttiva 2005/30/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«45zh.

32005 L 0049: Direttiva 2005/49/CE della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/49/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 marzo 2006, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 92 de 30.3.2006, pag. 20.

(2)   GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2005 del 30 settembre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/46/CE della Commissione, dell’8 luglio 2005, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz (3),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1)

Al punto 34 (Direttiva 84/500/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«, modificata da:

32005 L 0031: Direttiva 2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005 (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 36).»

2)

Ai punti 38 (Direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (Direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0046: Direttiva 2005/46/CE della Commissione, dell'8 luglio 2005 (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 35).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2005/31/CE e 2005/46/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 339 del 22.12.2005, pag. 16.

(2)   GU L 110 del 30.4.2005, pag. 36.

(3)   GU L 177 del 9.7.2005, pag. 35.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2005 del 30 settembre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 208/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/37/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/389/CE della Commissione, del 18 maggio 2005, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 856/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le Fusarium-tossine (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/38/CE della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari (7),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

Ai punti 38 (Direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0037: Direttiva 2005/37/CE della Commissione, del 3 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 10).»

2)

Al punto 54v (Decisione 1999/217/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 D 0389: Decisione 2005/389/CE della Commissione, del 18 maggio 2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 73).»

3)

Al punto 54zn [Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 R 0208: Regolamento (CE) n. 208/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005 (GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 3),

32005 R 0856: Regolamento (CE) n. 856/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005 (GU L 143 del 7.6.2005, pag. 3).»

4)

Dopo il punto 54zzt (Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«54zzu.

32005 L 0026: Direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33).

54zzv.

32005 L 0038: Direttiva 2005/38/CE della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari (GU L 143 del 7.6.2005, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 208/2005 e (CE) n. 856/2005, delle direttive 2005/26/CE, 2005/37/CE e 2005/38/CE e della decisione 2005/389/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 339 del 22.12.2005, pag. 16.

(2)   GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 3.

(3)   GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33.

(4)   GU L 141 del 4.6.2005, pag. 10.

(5)   GU L 128 del 21.5.2005, pag. 73.

(6)   GU L 143 del 7.6.2005, pag. 3.

(7)   GU L 143 del 7.6.2005, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 23/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2005 del 30 settembre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1567/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54b [Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo, viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 1567: Regolamento (CE) n. 1567/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 (GU L 252 del 28.9.2005, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1567/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 339 del 22.12.2005, pag. 16.

(2)   GU L 252 del 28.9.2005, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 4/2006 del 27 gennaio 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1148/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il penetamato (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1299/2005 della Commissione, dell’8 agosto 2005, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda le sostanze fenossimetilpenicillina, fossima, norgestomet e tiamfenicolo (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1356/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’acido ossolinico e il morantel (4),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 R 1148: Regolamento (CE) n. 1148/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005 (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 20),

32005 R 1299: Regolamento (CE) n. 1299/2005 della Commissione, dell'8 agosto 2005 (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 4),

32005 R 1356: Regolamento (CE) n. 1356/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1148/2005, (CE) n. 1299/2005 e (CE) n. 1356/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 92 del 30.3.2006, pag. 23.

(2)   GU L 185 del 16.7.2005, pag. 20.

(3)   GU L 206 del 9.8.2005, pag. 4.

(4)   GU L 214 del 19.8.2005, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 4/2006 del 27 gennaio 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005, recante modifica degli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, per quanto riguarda l’acetilisovaleriltilosina e il fluazuron (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 1518: Regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005 (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1518/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 92 del 30.3.2006, pag. 23.

(2)   GU L 244 del 20.9.2005, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 26/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 144/2005 del 2 dicembre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/618/CE della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12q (Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 D 0618: Decisione 2005/618/CE della Commissione, del 18 agosto 2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 65).»

Articolo 2

I testi della decisione 2005/618/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 53 del 23.2.2006, pag. 40.

(2)   GU L 214 del 19.8.2005, pag. 65.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 27/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 144/2005 del 2 dicembre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12s [Regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 R 1048: Regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione, del 13 giugno 2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1048/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 53 del 23.2.2006, pag. 40.

(2)   GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 144/2005 del 2 dicembre 2005 (1).

(2)

Occorre rivedere determinate clausole di riesame del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo, oggetto di proroghe o di soppressioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1)

Al punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio) gli adattamenti c) e d) sono sostituiti dal testo seguente:

«c)

Non si applicano alla Norvegia le seguenti disposizioni:

i)

l'articolo 30, in combinato disposto con gli articoli 4 e 5, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze figuranti nell'Allegato I della direttiva e elencati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Denominazione

CAS

Index N.

Einecs

n-esano

110-54-3

601-037-00-0

203-777-6

acrilammide

79-06-1

616-003-00-0

201-173-7

ii)

l'articolo 30, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e elencati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Denominazione

CAS

Index N.

Einecs

acrilammidoglicolato di metile

(contenente tra 0,1 % e 0,01 % di acrilammide)

77402-05-2

[NOR-UNN-02-91]

403-230-3

acrilammidometossiacetato di metile

(contenente tra 0,1 % e 0,01 % di acrilammide)

77402-03-0

[NOR-UNN-03-01]

401-890-7

iii)

per le sostanze di cui all’adattamento c) i), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, che prescrivono l'uso della dicitura “etichetta CE”;

iv)

le Parti contraenti convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1o luglio 2007. Nel quadro della cooperazione per la soluzione dei problemi in sospeso, un riesame della situazione, che riguarderà anche questioni non disciplinate dalla normativa comunitaria, sarà effettuato nel 2006. Qualora uno Stato EFTA ritenga ancora necessaria una deroga per gli atti comunitari relativi alla classificazione e all'etichettatura, le disposizioni in materia non si applicano a tale Stato, a meno che il comitato misto SEE non adotti una soluzione diversa.»

2)

Nella clausola di riesame del punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) i termini «composti di mercurio», «pentaclorofenolo» e «cadmio» sono soppressi.

3)

Nella clausola di riesame del punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio), «2005» è sostituito da «2009».

4)

Nella clausola di riesame del punto 10 (direttiva 91/155/CEE della Commissione), la data «1o luglio 2005» è sostituita da «1o luglio 2007» e «2004» è sostituito da «2006».

5)

Al punto 12r (Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) i testi di modifica d) ed e) sono sostituiti dal testo seguente:

«d)

Non si applicano alla Norvegia le seguenti disposizioni:

i)

l'articolo 18, in combinato disposto con gli articoli 6 e 10, in relazione ai preparati contenenti le sostanze di cui al punto 1, lettera c) i) e ii);

ii)

le Parti contraenti convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1o luglio 2007. Nel quadro della cooperazione per la soluzione dei problemi in sospeso, un riesame della situazione, che riguarderà anche questioni non disciplinate dalla normativa comunitaria, sarà effettuato nel 2006. Qualora uno Stato EFTA ritenga ancora necessaria una deroga per gli atti comunitari relativi alla classificazione e all'etichettatura, le disposizioni in materia non si applicano a tale Stato, a meno che il comitato misto SEE non adotti una soluzione diversa.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 53 del 23.2.2006, pag. 40.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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L 147/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/42/CE della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/52/CE della Commissione, del 9 settembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (Direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 L 0042: Direttiva 2005/42/CE della Commissione, del 20 giugno 2005 (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 17),

32005 L 0052: Direttiva 2005/52/CE della Commissione, del 9 settembre 2005 (GU L 234 del 10.9.2005, pag. 9).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2005/42/CE e 2005/52/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 306 del 24.11.2005, pag. 30.

(2)   GU L 158 del 21.6.2005, pag. 17.

(3)   GU L 234 del 10.9.2005, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 30/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (2), rettificata dalla GU L 225 del 25.6.2004, pag. 3,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1a (Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«—

32004 L 0026: Direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1), come rettificata dalla GU L 225 del 25.6.2004, pag. 3

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/26/CE rettificata dalla GU L 225 del 25.6.2004, pag. 3 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)   GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 31/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/50/CE della Commissione, dell’11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 5 (Direttiva 2003/32/CE della Commissione) del capitolo XXX, dell’allegato II dell’accordo, viene aggiunto il punto seguente:

«6)

32005 L 0050: Direttiva 2005/50/CE della Commissione, dell’11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 210 del 12.8.2005, pag. 41).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/50/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)   GU L 210 del 12.8.2005, pag. 41.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 32/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 118/2005 del 30 settembre 2005 (1).

(2)

Viene integrato nell’accordo il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (2).

(3)

Il titolo del regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 1390/81 (3) che estende tale regolamento ai lavoratori non salariati e ai loro familiari.

(4)

Nell’allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 viene aggiunta una nuova voce relativa alla Norvegia,

DECIDE:

Articolo 1

Nell’adattamento (m), alla voce «ZC. NORVEGIA» del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] dell’allegato VI dell’accordo è aggiunto il testo seguente:

«d)

Sussidi speciali in conformità con la legge n. 21, del 29 aprile 2005, relativa all’indennità supplementare per le persone che risiedono per brevi periodi in Norvegia.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore l’11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 399 del 22.12.2005, pag. 22.

(2)   GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).

(3)   GU L 143 del 29.5.1981, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 33/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2005 del 30 settembre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/69/CE, del 27 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di «banche multilaterali di sviluppo» (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 (Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0069: Direttiva 2004/69/CE della Commissione, del 27 aprile 2004 (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/69/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 399 del 22.12.2005, pag. 26.

(2)   GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 34/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 11/2006 del 27 gennaio 2006 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (2), è stato integrato nell'accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 14/2005 dell'8 febbraio 2005 (3).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 884/2005, del 10 giugno 2005, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (4),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56q [Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«56r.

32005 R 0884: Regolamento (CE) n. 884/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 25).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:

“Nelle rispettive ispezioni, la Commissione può avvalersi di controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA può ricorrere a controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati membri della CE.

La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA possono invitarsi reciprocamente a partecipare alle rispettive ispezioni in qualità di osservatori.”»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 884/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 92 del 30.3.2006, pag. 34.

(2)   GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(3)   GU L 161 del 23.6.2005, pag. 33.

(4)   GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 25.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 35/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 11/2006 del 27 gennaio 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

Al punto 56r [Regolamento (CE) n. 884/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:

«56s.

32005 L 0045: Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).»

2)

Al punto 56j (Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0045: Direttiva 2005/45/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/45/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1) siano pervenute al comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 92 del 30.3.2006, pag. 34.

(2)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 36/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2006 del 27 gennaio 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/438/CE della Commissione, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 32e (Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 D 0438: Decisione 2005/438/CE della Commissione, del 10 giugno 2005 (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19).»

Articolo 2

I testi della decisione 2005/438/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 92 del 30.3.2006, pag. 44.

(2)   GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 37/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 158/2005 del 2 dicembre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1751/2005 della Commissione, del 25 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo IFRS 1, lo IAS 39 e il SIC 12 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1864/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1725/2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) n. 1 ed i principi contabili internazionali IAS 32 e IAS 39 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1910/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 6, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 16, 19, 24, 38 e 39, e le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 4 e 5 (4),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 10ba [Regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 R 1751: Regolamento (CE) n. 1751/2005 della Commissione, del 25 ottobre 2005 (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 3).

32005 R 1864: Regolamento (CE) n. 1864/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 45).

32005 R 1910: Regolamento (CE) n. 1910/2005 della Commissione, dell'8 novembre 2005 (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1751/2005, (CE) n. 1864/2005 e (CE) n. 1910/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua adozione, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 53 del 23.2.2006, pag. 64.

(2)   GU L 282 del 26.10.2005, pag. 3.

(3)   GU L 299 del 16.11.2005, pag. 45.

(4)   GU L 305 del 24.11.2005, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 38/2006

del 10 marzo 2006

che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2006 del 27 gennaio 2006 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (2).

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere il regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (3).

(4)

Il regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. 2152/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell’allargamento dell’Unione europea (4) è stato incorporato mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 (5), dell’8 giugno 2004.

(5)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere il regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (6).

(6)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere il regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (7).

(7)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (8).

(8)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, che modifica la decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (9).

(9)

La cooperazione in relazione al regolamento (CE) n. 2236/95 e le successive modifiche è limitata al settore delle reti transeuropee di telecomunicazione.

(10)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2006,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 2 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1)

Dopo il punto 6 (Promozione dei contenuti digitali europei sulle reti globali) è inserito il punto seguente:

«7.

A decorrere dal 1o gennaio 2006, gli Stati EFTA parteciperanno ad attività che potrebbero risultare dai seguenti atti, nella misura in cui esse siano legate a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazione:

395 R 2236: Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), modificato da:

399 R 1655: Regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1),

32004 R 0788: Regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17),

32004 R 0807: Regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46),

32005 R 1159: Regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

397 D 1336: Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 12), modificata da:

32002 D 1376: Decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1).»

2)

Al punto 2 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«Per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 7, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle linee di bilancio 09 03 04 e 09 01 04 03 (reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni) nonché alle successive linee di bilancio corrispondenti, in conformità con l’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.»

3)

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«A partire dall’inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7, gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione di tali programmi ed azioni.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 92 del 30.3.2006, pag. 46.

(2)   GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

(3)   GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1.

(4)   GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17.

(5)   GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

(6)   GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46.

(7)   GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16.

(8)   GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 12.

(9)   GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 39/2006

del 10 marzo 2006

che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell’11 marzo 2005 (1).

(2)

La decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (2), è stata inclusa nel protocollo 31 dell’accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2001 del 19 giugno 2001 (3).

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d’azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (4).

(4)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa prendere effetto dal 1o gennaio 2006.

(5)

L’inserimento della decisione n. 1554/2005/CE nel protocollo 31 dell’accordo è rilevante unicamente per quanto riguarda la decisione 2001/51/CE del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 5, paragrafo 8, quarto trattino del protocollo 31 dell’accordo (Decisione 2001/51/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 D 1554: Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE effettuata a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(2)   GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

(3)   GU L 238 del 6.9.2001, pag. 43.

(4)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 40/2006

del 10 marzo 2006

che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 74/2005 del 29 aprile 2005 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2006,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 7, paragrafo 5, settimo trattino, del protocollo 31 dell’accordo (Decisione 2000/819/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente sottotrattino:

«—

32005 D 1776: Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005 (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 239 del 15.9.2005, pag. 67.

(2)   GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.6.2006   

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L 147/64


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 41/2006

del 10 marzo 2006

che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo in modo da includervi la decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2006,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 31 dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)   GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.

(2)   GU L 144 del 30.4.2004, pag. 65, rettificata nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

(*1)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

L'articolo 17 [Trasmissione telematica di dati tra amministrazioni (IDA)] del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Trasmissione telematica di dati».

b)

Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   A decorrere dal 1o gennaio 1997, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai progetti e alle attività dei programmi comunitari di cui al paragrafo 5, lettera a), secondo il programma di lavoro di cui all'appendice 3 del presente protocollo, e a decorrere dal 1o gennaio 2006 partecipano ai progetti e alle attività del programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera b), nella misura in cui tali progetti e attività sostengono altre forme di cooperazione tra le parti contraenti.»

c)

Al paragrafo 2, il termine «programma» è sostituito da «programmi», mentre l’espressione «paragrafo 4» è sostituita da «paragrafo 5».

d)

Al paragrafo 3, l’espressione «paragrafo 4» è sostituita da «paragrafo 5, lettera a)».

e)

Dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:

«4.   Dall'avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 5, lettera b), gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni su temi attinenti al SEE del Comitato dei servizi paneuropei di governo elettronico, che assiste la Commissione europea nell'attuazione, la gestione e lo sviluppo di tale programma, per quanto concerne i temi dei progetti del programma attinenti al SEE.»

f)

Il paragrafo 4 diventa paragrafo 5.

g)

Al paragrafo 5, prima del primo trattino è inserita la seguente lettera:

«a)

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 1997:»

h)

Alla fine del paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera:

«b)

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2006:

32004 D 0387: Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 65), rettificata dalla GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25