ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
29 maggio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

1

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 141/1


REGOLAMENTO (CE) n. 764/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e il Regno del Marocco hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco.

(2)

È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

(3)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca

Tipo di peschereccio

Stato membro

Licenze o contingente

Pesca artigianale al nord, specie pelagiche

Pescherecci con sciabiche

Spagna

20

Pesca artigianale al nord

Pescherecci con palangari di fondo

< 40 GT

Spagna

20

Portogallo

7

Pescherecci con palangari di fondo

> 40 GT < 150 GT

Portogallo

3

Pesca artigianale al sud

 

Spagna

20

Pesca demersale

Pescherecci con palangari di fondo

Spagna

7

Portogallo

4

Pescherecci da traino

Spagna

10

 

 

Italia

1

Pesca del tonno

Pescherecci con lenze e canne

Spagna

23

Francia

4

Pesca pelagica industriale

 

Germania

4 850 t

Lituania

15 520 t

Lettonia

8 730 t

Paesi Bassi

19 400 t

Irlanda

2 500 t

Polonia

2 500 t

Regno Unito

2 500 t

Spagna

400 t

 

 

Portogallo

1 333 t

 

 

Francia

2 267 t

La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in piena conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2). Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza degli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca marocchina secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (3).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO DI PARTENARIATO

nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata la «Comunità», e

IL REGNO DEL MAROCCO,

di seguito denominato «Marocco»,

di seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Marocco, in particolare nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

VISTE le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, in particolare mediante l'attuazione di un regime di controllo applicabile all'insieme delle attività di pesca, onde garantire l'efficacia delle misure di gestione e di conservazione di tali risorse;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a contribuire, nell'ambito della politica settoriale della pesca del Marocco, all'instaurazione di un partenariato volto in particolare a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle zone di pesca marocchine e per il sostegno della Comunità all'instaurazione di una pesca responsabile in tali zone di pesca;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la realizzazione e lo sviluppo di investimenti con la partecipazione di imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell'instaurazione di una pesca responsabile nelle zone di pesca marocchine, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Marocco,

le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca marocchine,

le modalità di controllo della pesca nelle zone di pesca marocchine, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, del protocollo, nonché dell'allegato, valgono le seguenti definizioni:

a)

«zona di pesca marocchina»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco;

b)

«autorità del Marocco»: il ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca marittima — dipartimento della Pesca marittima;

c)

«autorità della Comunità»: la Commissione europea;

d)

«nave comunitaria»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

e)

«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e del Marocco, le cui funzioni sono descritte all'articolo 10 del presente accordo.

Articolo 3

Principi e obiettivi del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca marocchine, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali zone.

2.   Le parti si impegnano ad applicare i principi del dialogo e della concertazione preliminare, con particolare riguardo all'attuazione della politica settoriale della pesca, da un lato, e delle politiche e misure comunitarie atte ad incidere sul settore della pesca in Marocco, dall'altro.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4.   Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale.

5.   L'ingaggio di marinai marocchini a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1.   Nel periodo di applicazione dell'accordo la Comunità e il Marocco cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nelle zone di pesca marocchine. A tal fine è stata istituita una riunione scientifica congiunta, che si terrà ogni anno alternativamente nella Comunità e in Marocco.

2.   Sulla base delle conclusioni della riunione scientifica annuale e dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

3.   Le parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche e cooperare alla ricerca scientifica nei settori considerati.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca marocchine

1.   Il Marocco si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a operare nelle proprie zone di pesca, in conformità del presente accordo, del protocollo e del relativo allegato.

2.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore in Marocco. Le autorità del Marocco notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione. Fatte salve le disposizioni eventualmente concordate tra le parti, le navi comunitarie sono tenute a conformarsi a tale regolamentazione entro un termine di un mese.

3.   Il Marocco garantisce l'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità marocchine preposte al controllo della pesca.

4.   La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Marocco, in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 6

Condizioni per l'esercizio della pesca

1.   Possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca marocchine solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. L'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità competenti del Marocco su richiesta delle autorità competenti della Comunità.

2.   Le autorità del Marocco possono rilasciare licenze di pesca alle navi comunitarie per categorie di pesca non contemplate dal protocollo vigente. Tuttavia, nello spirito di partenariato instaurato dal presente accordo, la concessione di tali licenze è subordinata al parere favorevole della Commissione europea. La procedura per il rilascio della licenza di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento saranno definiti di comune accordo.

3.   Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le loro autorità competenti.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   La Comunità concede al Marocco una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e nell'allegato. Tale contropartita è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a)

una compensazione finanziaria per l'accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca marocchine, fatti salvi i canoni per le licenze dovuti dalle navi medesime;

b)

un contributo finanziario della Comunità a favore dell'instaurazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque marocchine.

2.   La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca in Marocco in base a una programmazione annuale e pluriennale per l'attuazione di tale politica.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti incoraggiano, in particolare, la promozione degli investimenti di interesse comune, nel rispetto della legislazione vigente in Marocco e nella Comunità.

Articolo 9

Cooperazione amministrativa

Nell'intento di garantire l'efficacia delle misure di gestione e di conservazione delle risorse alieutiche, le parti contraenti:

pongono in essere una cooperazione amministrativa volta a garantire il rispetto, da parte delle loro navi, delle disposizioni del presente accordo e della normativa del Marocco applicabile alla pesca marittima,

cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa.

Articolo 10

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista composta dalle due parti, incaricata di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta inoltre le seguenti funzioni:

a)

controlla l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione dell'accordo;

b)

definisce e valuta l'attuazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

c)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

d)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;

e)

riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

f)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca illegale e di cooperazione amministrativa.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Marocco e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 11

Zona di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio del Marocco e alle acque soggette alla giurisdizione marocchina.

Articolo 12

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di quattro anni, salvo denuncia notificata in conformità dell'articolo 14.

Articolo 13

Composizione delle controversie

Le parti contraenti si consultano in caso di controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

Articolo 14

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di recedere dall'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L'invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15

Sospensione

1.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle disposizioni dell'accordo stesso. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione, fatte salve le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo.

Articolo 16

Il protocollo e l'allegato, con le relative appendici, formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 17

Regime linguistico ed entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua araba, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A decorrere dal 1o marzo 2006 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3.   A norma dell'articolo 6 dell'accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca marocchine soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 144 400 000 EUR (1).

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 10 del presente protocollo.

3.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in ragione di 36 100 000 EUR all'anno durante il periodo d'applicazione del presente protocollo.

4.   Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato dalla Comunità entro il 30 giugno 2006 per il primo anno ed entro il 1o marzo per gli anni successivi.

5.   La contropartita finanziaria è versata al tesoriere generale del Regno su un conto aperto presso la Tesoreria generale del Regno, le cui coordinate sono comunicate dalle autorità marocchine.

6.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo, l'impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Marocco.

Articolo 3

Coordinamento in campo scientifico

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca marocchine, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali zone.

2.   Nel periodo di applicazione del protocollo la Comunità e le autorità del Marocco cooperano al fine di sorvegliare lo stato delle risorse nella zona di pesca marocchina. A tal fine è istituita una riunione scientifica annuale congiunta in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo.

3.   Sulla base delle conclusioni della riunione scientifica annuale e dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 4

Revisione delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all'articolo 3, paragrafo 2, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Marocco. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1.

2.   Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis. Fatto salvo l'articolo 6 del presente protocollo, la Comunità europea ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria qualora lo sforzo di pesca previsto dal presente protocollo non possa essere esercitato nella sua totalità.

3.   Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di pescherecci, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica annuale in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

4.   Le revisioni delle possibilità di pesca previste al paragrafo 1, al paragrafo 2, prima frase, e al paragrafo 3 sono decise di comune accordo dalle due parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Articolo 5

Pesca sperimentale

Le parti promuovono la pesca sperimentale nelle zone di pesca marocchine sulla base dei risultati delle ricerche realizzate sotto la direzione del comitato scientifico congiunto previsto dal presente accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie (quali le spugne), le condizioni ed altri parametri pertinenti.

Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi.

Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, ulteriori possibilità di pesca possono essere concesse alla Comunità per il restante periodo d'applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all'articolo 4. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.

Articolo 6

Contributo dell'accordo di partenariato all'instaurazione di una politica settoriale della pesca in Marocco

1.   Una quota annua pari a 13 500 000 EUR della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinata a contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica settoriale della pesca in Marocco, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque marocchine. Di tale importo, un totale di 10 050 000 EUR è concesso annualmente dalla Comunità a titolo di sostegno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo.

2.   Tale dotazione è impiegata e gestita dal Marocco in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

3.   Fatti salvi gli obiettivi definiti dalle parti e in conformità con le priorità attuali della politica della pesca del Marocco, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore:

a)

una quota dell'importo di cui al paragrafo 1, pari ad almeno 4,75 milioni di EUR all'anno, sarà destinata dal Marocco all'ammodernamento e all'aggiornamento della flotta costiera;

b)

un importo annuo di 1,25 milioni di EUR sarà destinato al programma di ritiro delle reti da posta derivanti;

c)

la quota restante sarà destinata dal Marocco agli altri aspetti della politica nazionale della pesca, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

ricerca scientifica,

ristrutturazione della pesca artigianale,

adeguamento dei circuiti di commercializzazione e promozione del consumo interno,

meccanizzazione dei mezzi di sbarco e di manutenzione,

formazione,

sostegno alle organizzazioni professionali.

Articolo 7

Attuazione del sostegno a favore dell'instaurazione di una pesca responsabile

1.   Su proposta del Marocco e ai fini dell'attuazione delle disposizioni del precedente articolo 6, la Comunità e il Marocco, all'entrata in vigore del protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, concordano nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 10 dell'accordo:

a)

gli orientamenti annuali e pluriennali per l'attuazione delle priorità della politica della pesca in Marocco ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, con particolare riguardo alle priorità previste all'articolo 6, paragrafo 2;

b)

gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere nonché i criteri e gli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

2.   Qualsiasi modifica di tali orientamenti e obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori, è approvata dalle due parti in sede di commissione mista.

3.   Per il primo anno di validità del protocollo, lo stanziamento stabilito dal Marocco del contributo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è comunicato alla Comunità al momento dell'approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e degli obiettivi e dei relativi criteri e indicatori di valutazione. Per gli anni successivi detto stanziamento è comunicato annualmente dal Marocco anteriormente al 30 settembre dell'anno precedente.

4.   Ove la valutazione intermedia dell'attuazione del protocollo lo giustifichi e previa consultazione in sede di commissione mista, la Comunità europea può chiedere un adeguamento di non oltre il 50 % dell'importo previsto all'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo, onde adeguare l'ammontare dei fondi stanziati dal Marocco ai risultati effettivamente conseguiti nell'attuazione della politica nazionale della pesca.

Articolo 8

Integrazione economica degli operatori comunitari nel settore della pesca in Marocco

1.   Le due parti si impegnano a promuovere l'integrazione economica degli operatori comunitari nell'insieme della filiera della pesca in Marocco.

2.   Nel primo anno di applicazione del protocollo sarà avviata un'iniziativa, patrocinata dalla Commissione europea, diretta a sensibilizzare gli operatori privati comunitari alle opportunità commerciali e industriali offerte dalla filiera della pesca marocchina, anche in termini di investimenti diretti.

3.   Inoltre, a tal fine, il Marocco concede a titolo di incentivo una riduzione dei canoni, in conformità delle disposizioni dell'allegato, agli operatori comunitari che sbarcano nei porti marocchini le catture effettuate nella zona di pesca marocchina, in particolare ai fini della vendita alle industrie locali, della valorizzazione in Marocco da parte di tali operatori o del successivo trasporto per via terrestre.

4.   Le due parti convengono inoltre di istituire un gruppo di riflessione incaricato di identificare gli ostacoli agli investimenti diretti comunitari nel settore e le misure atte a rendere più flessibili le condizioni applicabili a tali investimenti.

Articolo 9

Controversie — sospensione dell'applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   L'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l'applicazione dell'accordo almeno tre mesi prima della prevista decorrenza della sospensione stessa.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all'articolo 2 l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti del Marocco notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b)

in mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 4, le autorità competenti del Marocco possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c)

l'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 11

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci operanti in applicazione del presente protocollo e del relativo allegato, con particolare riguardo al trasbordo, all'uso dei servizi portuali e all'acquisto di forniture, sono disciplinate dalle leggi vigenti in Marocco.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Tabella 1: Possibilità di pesca

Tipo di pesca

Pesca artigianale

Pesca demersale

Pesca pelagica industriale

Pesca pelagica al nord: sciabiche

Pesca artigianale al sud: lenze, canne, nasse

Pesca artigianale al nord: palangari di fondo

Pesca tonniera artigianale: pescherecci con lenze e canne

Palangari di fondo, reti a strascico e reti da posta fisse in multifilamento per la pesca in acque profonde

Stock C

 

 

 

 

 

60 000 tonnellate

20 unità

20 unità

30 unità

27 unità

22 unità

 


(1)  A tale importo si aggiungono le risorse seguenti:

nell'ambito dei programmi MEDA attualmente in corso (programma di sostegno alle imprese, alle associazioni professionali, all'attuazione dell'accordo di associazione), una dotazione complessiva di circa 3 milioni di EUR (per un periodo di quattro anni) sarà destinata a misure di accompagnamento a favore degli operatori del settore della pesca (consulenza alle imprese e alle associazioni, accesso al credito per le PMI, ecc.) e all'adeguamento del quadro istituzionale e regolamentare, in collaborazione con le istituzioni e le amministrazioni degli Stati membri,

l'ammontare dei canoni a carico degli armatori ai sensi del capitolo I, punto 4, dell'allegato, versati direttamente al Marocco sul conto di cui al capitolo I, punto 5, dell'allegato, è stimato a circa 3 400 000 EUR all'anno.

ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca nelle zone di pesca marocchine da parte delle navi comunitarie

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA RICHIESTA E AL RILASCIO DELLE LICENZE

1.   Domande di licenza

1.

Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca del Marocco soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.

L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca in Marocco. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione marocchina, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Marocco nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3.

Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca marittima — dipartimento della Pesca marittima (di seguito «il dipartimento»), almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi che intendono esercitare attività di pesca entro i limiti stabiliti nelle schede tecniche allegate al protocollo.

4.

Detti elenchi specificano, per ciascuna categoria e zona di pesca, la stazza utilizzata e il numero di navi, nonché, per ciascuna nave, le principali caratteristiche e l'ammontare dei pagamenti suddivisi per rubriche. Per le categorie «Palangari» e «Pesca artigianale» è inoltre fornita, per ciascuna nave, l'indicazione dell'attrezzo o degli attrezzi che saranno utilizzati nel periodo di validità richiesto.

Alla domanda di licenza è altresì allegato un file contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle licenze di pesca, in un formato compatibile con i software utilizzati dal dipartimento.

5.

Le singole domande sono presentate al dipartimento su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I.

6.

Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

una copia del certificato di stazza, autenticato dallo Stato membro di bandiera, in cui sia indicata la stazza della nave,

una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e certificata conforme e deve avere un formato minimo di 15 × 10 cm,

la prova di pagamento dei diritti di licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori,

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

2.   Rilascio delle licenze

1.

Le licenze di pesca sono rilasciate dal dipartimento alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Marocco (delegazione) per tutte le navi entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

2.

Le licenze di pesca sono compilate sulla base dei dati contenuti nelle schede tecniche allegate al protocollo e recano, in particolare, l'indicazione della zona di pesca, della distanza dalla costa, degli attrezzi autorizzati, delle specie principali, delle dimensioni di maglia autorizzate, delle catture accessorie ammissibili e dei contingenti di cattura per i pescherecci da traino pelagici.

3.

Il rilascio delle licenze di pesca è subordinato all'espletamento di tutte le formalità amministrative a tal fine necessarie.

4.

Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche.

3.   Validità e utilizzo delle licenze

1.

I periodi di validità delle licenze sono definiti nel modo seguente:

primo periodo: dall'entrata in vigore al 31.12.2006,

secondo periodo: dall'1.1.2007 al 31.12.2007,

terzo periodo: dall'1.1.2008 al 31.12.2008,

quarto periodo: dall'1.1.2009 al 31.12.2009,

quinto periodo: dall'1.1.2010 alla data di scadenza del protocollo.

2.

La validità della licenza di pesca è limitata al periodo per il quale è pagato il canone, nonché alla zona di pesca, ai tipi di attrezzi e alla categoria precisati nella licenza stessa.

3.

Ciascuna licenza di pesca è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore debitamente accertata dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e su richiesta della Comunità, la licenza di una nave è sostituita nel più breve tempo possibile da una licenza a nome di un'altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, di stazza non superiore a quella autorizzata.

L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca annullata al dipartimento tramite la delegazione.

4.

La licenza di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave che ne è titolare e, in caso di controllo, deve essere presentata alle autorità a tal fine abilitate.

5.

Le licenze di pesca hanno validità annuale, semestrale o trimestrale. Tuttavia, per la pesca pelagica industriale, possono essere rilasciate e rinnovate licenze di pesca mensili.

4.   Diritti di licenza di pesca e canoni

1.

I diritti annui per le licenze di pesca sono stabiliti dalla legislazione vigente in Marocco.

2.

I diritti di licenza coprono l'anno civile nel quale è rilasciata la licenza e devono essere versati all'atto della prima domanda di licenza dell'anno in corso. Gli importi corrispondenti alle licenze comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.

3.

Oltre ai diritti di licenza di pesca, i canoni sono calcolati per ogni nave sulla base dei tassi fissati nelle schede tecniche allegate al protocollo.

4.

Per il primo e l'ultimo anno di validità dell'accordo, il calcolo del canone è effettuato in proporzione alla durata di validità effettiva della licenza di pesca.

5.

Qualsiasi modifica della normativa applicabile alle licenze di pesca sarà comunicata alla delegazione almeno due mesi prima dell'entrata in vigore.

5.   Modalità di pagamento

Il pagamento dei diritti per le licenze di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori è effettuato a favore del tesoriere generale del Marocco sul conto bancario numero 290 130 0065 A, aperto presso la banca Al Maghrib (Marocco), prima del rilascio delle licenze di pesca.

Il pagamento del canone per le catture realizzate dai pescherecci da traino pelagici è effettuato in rate trimestrali al termine del trimestre successivo a quello della cattura.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DEDITE ALLA PESCA DI SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE (TONNIERE)

1.

Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Marocco.

2.

Le licenze sono rilasciate per un anno civile previo versamento di un anticipo forfettario di 5 000 EUR per nave.

3.

Per il primo e l'ultimo anno dell'accordo, l'anticipo è calcolato in proporzione alla durata di validità della licenza.

4.

I comandanti delle navi titolari di licenze per la pesca di specie altamente migratorie tengono un giornale di bordo secondo il modello riportato nell'appendice 6 dell'allegato e provvedono ad aggiornarlo regolarmente.

5.

Essi trasmettono copia del predetto giornale di bordo alle loro autorità competenti entro 15 giorni lavorativi dalla fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla delegazione, che le inoltra al dipartimento entro la fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento.

6.

Entro il 30 aprile di ogni anno la delegazione presenta al dipartimento il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía), l'INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) e l'INRH (Institut national de recherche halieutique).

7.

Per l'ultimo anno di applicazione dell'accordo il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza dell'accordo.

8.

Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica dell'approvazione dei dati da parte del dipartimento, per assolvere i loro obblighi finanziari presso le rispettive autorità competenti. Il pagamento, da effettuare in euro a favore del tesoriere generale del Marocco sul conto di cui al capitolo I, punto 5, è trasmesso dalla delegazione al dipartimento entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica.

9.

Tuttavia, se il computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

10.

Gli armatori prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che la trasmissione delle copie del giornale di bordo e l'esecuzione di eventuali pagamenti complementari abbiano luogo entro i termini indicati ai punti 6 e 7.

11.

Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai punti 6 e 7, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

CAPITOLO III

ZONE DI PESCA

Le zone di pesca per ogni tipo di pesca nella zona atlantica del Marocco sono definite nelle schede tecniche (appendice 2). La zona mediterranea del Marocco, situata ad est di 35o48′N — 6o20′O (Capo Spartel), è esclusa dal presente protocollo.

CAPITOLO IV

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PESCA SPERIMENTALE

Le due parti decidono di comune accordo in merito agli operatori comunitari autorizzati a praticare la pesca sperimentale, al periodo a tal fine più propizio e alle condizioni applicabili. Al fine di agevolare le attività di esplorazione delle navi, il governo del Regno del Marocco trasmette le informazioni scientifiche e gli altri dati di base disponibili.

L'industria alieutica locale è strettamente associata a tale processo (coordinamento e dialogo sulle condizioni di attuazione della pesca sperimentale).

Le campagne hanno una durata compresa tra un massimo di sei mesi e un minimo di tre mesi, salvo variazioni decise di comune accordo dalle parti.

Selezione dei candidati per l'attuazione di campagne di pesca sperimentale

La Commissione europea comunica alle autorità marocchine le domande di licenza di pesca sperimentale. Essa trasmette a dette autorità un fascicolo tecnico contenente i seguenti elementi:

caratteristiche tecniche della nave,

livello di esperienza degli ufficiali di bordo sulla pesca in questione,

parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

Se lo ritiene necessario, il governo del Regno del Marocco promuove un dialogo sugli aspetti tecnici con la Commissione europea, da un lato, e gli armatori interessati, dall'altro.

Prima dell'inizio della campagna, gli armatori forniscono alle autorità marocchine e alla Commissione europea:

una dichiarazione delle catture già detenute a bordo,

le caratteristiche tecniche dell'attrezzo da pesca che sarà utilizzato nel corso della campagna,

la garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa del Marocco in materia di pesca.

Nel corso della campagna in mare, gli armatori:

trasmettono alle autorità marocchine e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture realizzate giornalmente e per ogni retata, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti),

comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS,

garantiscono la presenza a bordo di un osservatore scientifico marocchino o di un osservatore scelto dalle autorità del Marocco. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa alla durata della permanenza a bordo dell'osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità marocchine. Salvo diverso accordo tra le parti, la nave non può essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi,

su richiesta delle autorità del Marocco, sottopongono la loro nave ad ispezione prima dell'uscita dalle acque marocchine,

rispettano la normativa del Regno del Marocco in materia di pesca.

Le catture realizzate nel corso della campagna scientifica, comprese le catture accessorie, restano di proprietà dell'armatore, purché siano rispettate le disposizioni adottate a tale riguardo dalla commissione mista.

Le autorità del Marocco designano una persona di riferimento incaricata di far fronte ad eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO VIA SATELLITE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ OPERANTI NELLE ZONE DI PESCA MAROCCHINE NELL'AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO

1.

Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in virtù del presente accordo sono soggetti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nelle zone di pesca marocchine.

2.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità marocchine comunicano alla parte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) delle zone di pesca marocchine.

Le autorità del Marocco trasmettono tali informazioni, espresse in gradi minuti secondi, su supporto informatico.

3.

Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

4.

La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

5.

Ogniqualvolta una nave operante nell'ambito dell'accordo e soggetta a sorveglianza via satellite in forza della legislazione comunitaria entra nelle zone di pesca marocchine, il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente al Centro di sorveglianza e di controllo della pesca del Marocco (CSC), ad intervalli massimi di due ore, i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

6.

I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.

7.

In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSC del Marocco. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base bioraria secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al CSC del Marocco. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalle zone di pesca marocchine o rientrare in uno dei porti del Marocco.

8.

I centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nelle acque marocchine ad intervalli di un'ora. Se il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSC del Marocco ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.

9.

Se il CSC del Marocco constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.

10.

I dati relativi alla sorveglianza comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità marocchine, della flotta comunitaria operante nell'ambito dell'accordo di pesca CE/Marocco. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

11.

I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

i dati non siano modificati,

l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo,

l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta,

il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

12.

Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni. Una prima riunione a questo scopo dovrà essere organizzata prima dell'entrata in vigore del protocollo.

13.

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

14.

Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

CAPITOLO VI

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1)   Giornale di bordo

1.

I comandanti delle navi utilizzano il giornale di bordo specificamente previsto per l'esercizio della pesca nella zona di pesca del Marocco e lo aggiornano in conformità di quanto disposto nella relativa nota esplicativa.

2.

Gli armatori trasmettono copia del predetto giornale di bordo alle loro autorità competenti entro 15 giorni lavorativi dalla fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla delegazione, che provvede ad inoltrarle al dipartimento entro la fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento.

3.

Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

2)   Dichiarazioni di cattura trimestrali

1.

Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, la delegazione comunica al dipartimento i quantitativi catturati da tutti i pescherecci della Comunità nel corso del trimestre precedente.

2.

I dati comunicati sono mensili e ripartiti per tipo di pesca, per nave e per ciascuna delle specie indicate nel giornale di bordo.

3.

I dati sono altresì trasmessi al dipartimento in un file informatico che abbia un formato compatibile con i software ivi utilizzati.

3)   Affidabilità dei dati

Le informazioni contenute nei documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, affinché possano costituire una delle basi per il controllo dello stato degli stock.

CAPITOLO VII

IMBARCO DI MARINAI MAROCCHINI

1.

Per tutta la durata della loro permanenza nelle acque del Marocco, gli armatori titolari di una licenza di pesca nell'ambito del presente accordo imbarcano marinai marocchini secondo la seguente ripartizione.

a)

Pescherecci da traino pelagici:

stazza inferiore a 150 GT: imbarco volontario di marinai marocchini,

stazza inferiore a 5 000 GT: 6 marinai,

stazza pari o superiore a 5 000 GT: 8 marinai.

Tuttavia i pescherecci operanti nella zona di pesca marocchina per meno di un mese all'anno sono dispensati dall'obbligo di imbarcare marinai marocchini.

Inoltre, se le licenze di pesca delle navi in questione sono rinnovate per un periodo superiore ad un mese all'anno, gli armatori interessati sono tenuti a pagare l'importo forfettario previsto al punto 10 del presente capitolo per il primo mese. A partire dal primo giorno del secondo mese di validità della licenza di pesca, essi devono conformarsi all'obbligo di imbarcare marinai marocchini.

b)

Pesca artigianale al nord: imbarco volontario di marinai marocchini.

c)

Pesca artigianale al sud: 2 marinai.

d)

Pescherecci con sciabiche al nord: 2 marinai.

e)

Pescherecci da traino e pescherecci con palangari per la pesca in acque profonde: 8 marinai.

f)

Tonniere con lenze e canne: 3 marinai.

2.

Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi.

3.

I contratti di lavoro dei marinai-pescatori sono conclusi tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai-pescatori.

4.

L'armatore o un suo rappresentante comunica al dipartimento i nomi dei marinai marocchini imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.

5.

La dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su pescherecci della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

6.

I contratti di lavoro dei marinai marocchini, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l'autorità competente del Marocco. Tali contratti garantiscono ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7.

Entro due mesi dal rilascio della licenza l'armatore o un suo rappresentante trasmette direttamente al dipartimento una copia del suddetto contratto, debitamente vistata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

8.

Il salario dei marinai marocchini è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai marocchini interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai marocchini non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi marocchini; esse devono essere conformi e, in ogni caso, non inferiori alle norme dell'OIL.

9.

Se uno o più marinai ingaggiati non si presentano all'ora fissata per la partenza della nave, questa è autorizzata a intraprendere la bordata dopo aver informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo aver aggiornato il suo ruolo d'equipaggio. Dette autorità trasmettono tale informazione al dipartimento.

Entro e non oltre la bordata successiva, l'armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo.

10.

In caso di mancato imbarco di marinai marocchini per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di pesca nella zona di pesca marocchina, un importo forfettario di 20 EUR per marinaio. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi.

L'importo in questione, da versare sul conto indicato al punto 5 del capitolo I, è utilizzato per la formazione dei marinai-pescatori marocchini.

11.

Il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno la delegazione comunica al dipartimento l'elenco dei marinai marocchini imbarcati a bordo delle navi della Comunità, con l'indicazione dei dati relativi alla loro iscrizione alla matricola della gente di mare e delle navi su cui ha avuto luogo l'imbarco.

12.

Salvo nel caso previsto al punto 9, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell'obbligo di imbarcare un numero prestabilito di marinai marocchini comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all'adempimento dell'obbligo in questione.

CAPITOLO VIII

CONTROLLO E OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

A.   Osservazione delle attività di pesca

1.

Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca marocchine nell'ambito dell'accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dal Marocco alle condizioni di seguito precisate.

1.1.

Le navi autorizzate di stazza superiore a 100 GT imbarcano osservatori in ragione del 25 % per trimestre.

1.2.

Le navi adibite alla pesca pelagica industriale imbarcano un osservatore scientifico per l'intera durata delle loro attività nelle acque marocchine.

1.3.

Gli altri pescherecci comunitari di stazza pari o inferiore a 100 GT formano oggetto di osservazione per un massimo di 10 bordate all'anno per ciascuna categoria di pesca.

1.4.

Il dipartimento predispone l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono comunicati alla delegazione al momento dell'elaborazione.

1.5.

Il dipartimento comunica agli armatori interessati, tramite la delegazione, il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la data prevista dell'imbarco dell'osservatore.

2.

Nel caso dei pescherecci da traino pelagici l'osservatore è permanentemente presente a bordo. Per le altre categorie di pesca la durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata per peschereccio.

3.

Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità del Marocco.

4.

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca marocchine successivamente alla notifica dell'elenco delle navi designate.

5.

Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti del Marocco previsti per l'imbarco degli osservatori.

6.

In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore del Marocco lascia la zona di pesca marocchina, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.

7.

Qualora il mancato rispetto degli impegni assunti dall'armatore renda inutile la trasferta dell'osservatore scientifico, l'armatore è tenuto a pagare, per i giorni di inattività di detto osservatore, le spese di viaggio e indennità giornaliere di ammontare pari a quelle percepite dai funzionari nazionali marocchini di grado equivalente. Allo stesso modo, se l'imbarco è ritardato per motivi imputabili all'armatore, quest'ultimo versa all'osservatore scientifico le indennità giornaliere sopra specificate.

Qualsiasi modifica della normativa applicabile alle indennità giornaliere è comunicata alla delegazione almeno due mesi prima dell'entrata in vigore.

8.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

9.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

9.1.

osserva le attività di pesca delle navi;

9.2.

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

9.3.

procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito dei programmi scientifici;

9.4.

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

9.5.

verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca marocchine riportati nel giornale di bordo;

9.6.

verifica le percentuali delle catture accessorie e valuta il volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;

9.7.

comunica via fax o via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

10.

Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

11.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

12.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

12.1.

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

12.2.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

13.

Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti del Marocco con copia alla delegazione della Commissione europea. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.

14.

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

15.

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità marocchine competenti.

16.

Al fine di rimborsare al Marocco le spese derivanti dalla permanenza a bordo degli osservatori scientifici, oltre al canone a carico degli armatori è previsto il pagamento di appositi diritti a copertura dei costi di osservazione scientifica, calcolati sulla base di 3,5 EUR/GT/trimestre per ciascuna nave operante nella zona di pesca del Marocco.

Tali diritti sono corrisposti all'atto dei pagamenti trimestrali in conformità delle disposizioni previste al capitolo I, punto 5, dell'allegato.

17.

Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti al precedente punto 4, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

B.   Sistema congiunto di sorveglianza della pesca

Le parti contraenti istituiscono un sistema congiunto di sorveglianza e osservazione dei controlli degli sbarchi a terra volto a rafforzare l'efficacia dei controlli in ottemperanza alle disposizioni del presente accordo.

A tal fine le autorità competenti di ciascuna parte contraente designano un rappresentante incaricato di assistere al controllo degli sbarchi e di osservarne le modalità di svolgimento e comunicano all'altra parte il nominativo del rappresentante designato.

Il rappresentante dell'autorità del Marocco assiste in qualità di osservatore alle ispezioni degli sbarchi delle navi che hanno operato nella zona di pesca marocchina, effettuate dai servizi nazionali di controllo degli Stati membri.

Esso accompagna gli ispettori nazionali nel corso delle loro visite nei porti, a bordo delle navi, al molo, nei mercati di prima vendita, nei centri di vendita all'ingrosso, nei depositi frigoriferi e in altri locali connessi allo sbarco e al magazzinaggio del pescato nella fase precedente la prima vendita, e ha accesso ai documenti che formano oggetto di tali ispezioni.

Il rappresentate dell'autorità del Marocco redige e presenta una relazione sul controllo o i controlli cui ha assistito.

Il dipartimento comunica alla delegazione, con un preavviso di dieci giorni, la sua intenzione di assistere alle missioni di ispezione programmate nei porti di sbarco.

Su richiesta della Commissione europea gli ispettori di pesca della Comunità possono assistere in veste di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità del Marocco sulle operazioni di sbarco dei pescherecci comunitari nei porti marocchini.

Le modalità pratiche di tali operazioni sono definite di comune accordo dalle autorità competenti delle due parti.

CAPITOLO IX

CONTROLLO

1.

La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità del Marocco preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.

Ispezioni tecniche

2.1.

Una volta all'anno, nonché a seguito di eventuali variazioni della stazza o di cambiamenti della categoria di pesca implicanti l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, le navi comunitarie di cui al precedente punto 1 devono presentarsi in un porto del Marocco per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono necessariamente effettuate entro 48 ore dall'arrivo in porto della nave.

2.2.

Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato avente la stessa durata di validità della licenza; la validità dell'attestato è automaticamente prorogata se la licenza è rinnovata nel corso dell'anno, per una durata non superiore a un anno. L'attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave.

2.3.

L'ispezione tecnica è volta a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche degli attrezzi presenti a bordo e l'osservanza delle disposizioni relative all'equipaggio locale.

2.4.

Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa del Marocco. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.

2.5.

Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

3.

Entrata e uscita dalla zona

3.1.

Le navi comunitarie notificano al dipartimento, con un anticipo minimo di quattro ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalle zone di pesca marocchine.

3.2.

Nel notificare l'uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che ne sono sprovviste, via radio (riferimenti riportati nell'appendice 8).

3.3.

Una nave sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il dipartimento è considerata come una nave sprovvista di licenza.

3.4.

Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

4.

Procedure di controllo

4.1.

I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca marocchine permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario marocchino incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.

4.2.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

4.3.

Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

5.

Fermo

5.1.

Entro un termine massimo di 48 ore il dipartimento informa la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca marocchine.

5.2.

Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

6.

Verbale di fermo

6.1.

L'autorità del Marocco preposta al controllo compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante del peschereccio.

6.2.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.

6.3.

Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di controllo del Marocco. La nave che ha violato la normativa marocchina applicabile alla pesca marittima è trattenuta in porto fino all'espletamento delle consuete formalità amministrative.

7.

Risoluzione del fermo

7.1.

Prima di avviare un'azione giudiziaria si cerca di definire l'infrazione con una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

7.2.

In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa marocchina in materia di pesca.

7.3.

Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità marocchine una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.

7.4.

La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità del Marocco.

7.5.

La nave è autorizzata a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 7.3 sia stata depositata e accettata dalle competenti autorità del Marocco, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria.

8.

Trasbordi

8.1.

Nella zona di pesca del Marocco è vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare delle catture. Tuttavia i pescherecci da traino pelagici della Comunità che intendono trasbordare catture nelle acque marocchine effettuano tale operazione in un porto marocchino o in un altro luogo designato dalle autorità competenti del Marocco, previa autorizzazione del dipartimento. Il trasbordo è effettuato sotto la supervisione dell'osservatore o di un rappresentate della delegazione della pesca marittima e delle autorità di controllo. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa marocchina in vigore.

8.2.

Prima di qualsiasi operazione di trasbordo gli armatori delle navi interessate trasmettono al dipartimento, con almeno 24 di anticipo, le seguenti informazioni:

nome delle navi che effettuano il trasbordo,

nome, bandiera, numero di immatricolazione e indicativo di chiamata del cargo vettore,

quantitativo di ogni specie da trasbordare,

destinazione delle catture,

data del trasbordo.

La parte marocchina si riserva il diritto di negare l'autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all'interno o all'esterno delle zone marittime soggette alla giurisdizione del Marocco.

8.3.

Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca marocchina. Le navi devono pertanto trasmettere al dipartimento le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca marocchina.

I comandanti dei pescherecci da traino pelagici della Comunità impegnati in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto marocchino consentono agli ispettori del Marocco di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

CAPITOLO X

SBARCO DELLE CATTURE

Le parti contraenti, consapevoli della necessità di rafforzare l'integrazione per consentire lo sviluppo parallelo dei rispettivi settori della pesca, hanno deciso di adottare le seguenti disposizioni relative allo sbarco nei porti marocchini di parte delle catture effettuate dalle navi comunitarie nelle acque del Marocco.

Lo sbarco obbligatorio è effettuato in base alla ripartizione indicata nelle schede tecniche allegate all'accordo.

Incentivi finanziari

1.

Sbarchi

 

Le tonniere comunitarie che decidono di sbarcare le loro catture in un porto marocchino beneficiano, per ogni tonnellata pescata nelle acque marocchine, di una riduzione di 2,5 EUR sull'importo del canone indicato nella scheda tecnica n. 5.

 

Un'ulteriore riduzione di 2,5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ai mercati generali.

 

Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50 % del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo II dell'allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo.

 

I pescherecci pelagici della Comunità che decidono di sbarcare in un porto marocchino un quantitativo di catture superiore alla percentuale obbligatoria del 25 % prevista nella scheda tecnica n. 6 beneficiano di una riduzione del 10 % del canone per ogni tonnellata sbarcata su base volontaria.

2.

Modalità di applicazione

 

Ai fini della tracciabilità dei prodotti, i mercati generali compilano una distinta di pesatura per ogni operazione di sbarco.

 

Per le vendite effettuate ai mercati generali del pesce è compilato un attestato denominato «computo delle vendite e trattenute» (décompte des ventes et retenues — DVR).

 

Copie delle distinte di pesatura e degli attestati DVR sono trasmesse alla delegazione della pesca marittima del porto di sbarco. Gli importi che formeranno oggetto di restituzione sono notificati agli armatori interessati previa approvazione del dipartimento. Tali importi saranno dedotti dai canoni relativi alle domande di licenza successive.

3.

Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari è adeguato in sede di commissione mista in funzione dell'impatto socio-economico generato dagli sbarchi realizzati nell'anno in questione.

Appendici

1)

Formulario per la domanda di licenza

2)

Schede tecniche

3)

Comunicazione dei messaggi VMS al Marocco, rapporto di posizione

4)

Limiti delle zone di pesca marocchine, coordinate delle zone di pesca

5)

Coordinate del CSC del Marocco

6)

Giornale di bordo

7)

Formulario di dichiarazione delle catture. Modello (da armonizzare)

8)

Caratteristiche della stazione radio del Marocco

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA MAROCCO-COMUNITÀ EUROPEA

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

Image

Appendice 2

Scheda tecnica di pesca n. 1

Pesca artigianale al nord: specie pelagiche

Numero di navi autorizzate

20

Attrezzo autorizzato

Sciabica

Dimensioni massime autorizzate corrispondenti alle condizioni prevalenti nella zona: max. 500 m × 90 m

Divieto di pesca alla lampara

Tipo di nave

< 100 GT

Canone

67 EUR/GT/trimestre

Limite geografico

A nord di 34o18′00″

Al di là delle 2 miglia

Specie bersaglio

Sardine, acciughe e altre specie di piccoli pelagici

Obbligo di sbarco

Primo anno: 25 %; secondo anno: 30 %; terzo anno: 40 %; quarto anno: 50 %

Riposo biologico

Due mesi: febbraio e marzo

Osservazioni

 

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 2

Pesca artigianale al nord

Numero di navi autorizzate

30

Attrezzo autorizzato

Palangaro di fondo

Cat. a) Numero massimo autorizzato di ami per palangaro: 2 000

Cat. b) Il numero massimo autorizzato di ami per palangaro è stabilito dalla commissione mista a una data successiva, in conformità del parere scientifico e della normativa del Marocco

Tipo di nave

a)

< 40 GT: 27 licenze

b)

> 40 GT e < GT 150: 3 licenze

Canone

60 EUR/GT/trimestre

Limite geografico

A nord di 34o18′00″

Al di là delle 6 miglia marine

Specie bersaglio

Pesce sciabola, sparidi e altre specie demersali

Obbligo di sbarco

Sbarco volontario

Riposo biologico

15 marzo-15 maggio

Catture accessorie

0 % di pesci spada e squali pelagici

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 3

Pesca artigianale al sud

Numero di navi autorizzate

20

Attrezzo autorizzato

Lenza, canna e nasse (max. due attrezzi per peschereccio)

È vietato l'impiego di palangari, tramagli, reti da posta fisse, reti da posta derivanti, lenze trainate e reti per la pesca di ombrine

Tipo di nave

< 80 GT

Canone

60 EUR/GT/trimestre

Limite geografico

A sud di 30o40′N

Al di là delle 3 miglia marine

Specie bersaglio

Ombrine e sparidi

Obbligo di sbarco

Sbarco volontario

Riposo biologico

Rete autorizzata

Rete da 8 mm per le catture delle esche, al di là delle 2 miglia marine

Catture accessorie

0 % di cefalopodi e crostacei, ad eccezione del 10 % di granchi; è vietata la pesca diretta del granchio

10 % di altre specie demersali

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 4

Pesca demersale

Numero di navi autorizzate

22 navi con un massimo di 11 pescherecci da traino all'anno

Attrezzo autorizzato

Per i pescherecci con palangari:

palangaro di fondo

rete da posta fissa in multifilamento per la pesca in acque profonde

Per i pescherecci da traino: rete a strascico

Tipo di nave

Stazza media di 275 GT, con una profondità di pesca di oltre 200 m per i pescherecci da traino

Canone

53 EUR/GT/trimestre

Limite geografico

A sud di 29oN

Al di là dell'isobata di 200 m per i pescherecci da traino (e di 12 miglia marine per i pescherecci con palangari)

Specie bersaglio

Merluzzo senegalese, pesce sciabola, leccia/palamita bianca

Obbligo di sbarco

50 % delle catture effettuate in Marocco

Riposo biologico

Applicabile unicamente per i pescherecci da traino

Il periodo di riposo biologico è quello fissato per i cefalopodi

Rete autorizzata

Pesca con reti da traino: rete da 70 mm min.

È vietato doppiare il sacco della rete

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete

Il numero massimo autorizzato di ami per palangaro è stabilito dalla commissione mista a una data successiva, in conformità del parere scientifico e della normativa del Marocco

Catture accessorie

0 % di cefalopodi e crostacei, ad eccezione dei granchi (5 %)

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 5

Pesca del tonno

Numero di navi autorizzate

27

Attrezzo autorizzato

Canna e lenza trainata

Sciabica per la pesca con esche vive

Limite geografico

Al di là delle 3 miglia

Cattura delle esche al di là delle 2 miglia

Tutta la zona atlantica del Marocco, ad eccezione della zona protetta situata ad est della linea che va da 33o30′N/7o35′O a 35o48′N/6o20′O

Specie bersaglio

Tonnidi

Obbligo di sbarco

Una parte in Marocco al prezzo del mercato internazionale

Riposo biologico

No

Rete autorizzata

Cattura delle esche con sciabica da 8 mm

Canoni

25 EUR per tonnellata pescata

Anticipo

All'atto della domanda di licenza annuale è versato un anticipo forfettario di 5 000 EUR

Osservazioni

 

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 6

Pesca pelagica industriale

Attrezzo autorizzato

Pelagico o semipelagico

Contingente assegnato

60 000 t/anno, max. 10 000 t/mese

Tipo di nave

Peschereccio da traino pelagico per la pesca industriale

Numero di navi autorizzate

Massimo:

5-6 navi (1) di stazza superiore a 3 000 GT/nave

2-3 navi di stazza compresa tra 150 e 3 000 GT/nave

10 navi di stazza inferiore a 150 GT/nave

Stazza complessiva delle navi autorizzate

Massimo:

Limite geografico

A sud di 29oN, al di là delle 15 miglia marine dalla costa calcolate a partire dalla linea di bassa marea

Specie bersaglio

Sardine, alacce, sgombri, suri e acciughe

Obbligo di sbarco

Ogni peschereccio dovrà sbarcare in Marocco il 25 % delle catture

Riposo biologico

I pescherecci autorizzati devono osservare i periodi di riposo biologici stabiliti dal ministero nella zona di pesca autorizzata e sospendere qualsiasi attività di pesca in detta zona. L'amministrazione del Marocco notifica anticipatamente tale decisione alla Commissione, specificando il periodo o i periodi di sospensione della pesca e le zone interessate

Rete autorizzata

La dimensione minima di maglia (maglie stirate) della rete da traino pelagica o semipelagica è di 40 mm. Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l'una dall'altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici)

Catture accessorie

Massimo: 3,5 % di altre specie

È rigorosamente vietata la cattura di cefalopodi, crostacei e altre specie demersali e bentoniche

Trasformazione industriale

È rigorosamente vietata la trasformazione industriale delle catture in farina e/o olio di pesce. Tuttavia i pesci danneggiati o deteriorati nonché gli scarti derivanti dalla manipolazione delle catture possono essere trasformati in farina o in olio di pesce a condizione di non superare il 5 % delle catture totali autorizzate

Osservazioni

Le navi si dividono in tre categorie:

Categoria 1: stazza lorda pari o inferiore a 3 000 GT, massimale di 12 500 t/anno/nave

Categoria 2: stazza lorda superiore a 3 000 GT, ma inferiore o pari a 5 000 GT, massimale di 17 500 t/anno/nave

Categoria 3: stazza lorda superiore a 5 000 GT, massimale di 25 000 t/anno/nave

Numero di navi/canoni

Numero max. di navi autorizzate a pescare contemporaneamente: 18

Canone a carico dell'armatore per tonnellata catturata entro il massimale autorizzato: 20 EUR/t

Canone a carico dell'armatore per tonnellata catturata al di là del massimale autorizzato: 50 EUR/t

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.


(1)  Il numero di navi può essere modificato dalle parti di comune accordo. La gestione della pesca pelagica industriale è effettuata limitando il numero di pescherecci operanti contemporaneamente.

Appendice 3

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MAROCCO

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese

Stato di bandiera

FS

F

 

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360o

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione,

un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

Appendice 4

LIMITE DELLE ZONE DI PESCA MAROCCHINE

COORDINATE DELLE ZONE DI PESCA

Scheda tecnica

Categoria

Zona di pesca (latitudine)

Distanza dalla costa

1

Pesca artigianale al nord: specie pelagiche

34o18′00″N-35o48′00″N

Al di là di 2 miglia

2

Pesca artigianale al nord: palangari

34o18′00″N-35o48′00″N

Al di là di 6 miglia

3

Pesca artigianale al sud

A sud di 30o40′00″

Al di là di 3 miglia

4

Pesca demersale

A sud di 29o00′00″

Palangari:

al di là di 12 miglia

Pescherecci da traino:

al di là dell'isobata di 200 metri

5

Pesca del tonno

Tutto l'Atlantico, eccetto la zona delimitata dai seguenti punti:

35o48′N; 6o20′O/33o30′N; 7o35′O

Al di là di 3 miglia (2 miglia per le esche)

6

Pesca pelagica industriale

A sud di 29o00′00″N

Al di là di 15 miglia

Appendice 5

COORDINATE DEL CENTRO DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO DELLA PESCA DEL MAROCCO (CSC)

Nome del centro di controllo: CSC (Centro di sorveglianza e di controllo della pesca)

Tel. VMS: (212) 37 68 81 46

Fax VMS: (212) 37 68 81 34

E-mail VMS: alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma

Tel. DSPCM:

Fax DSPCM:

Indirizzo X25 = X25 non utilizzato

Dichiarazione entrate/uscite: via stazione radio (appendice 8)

Appendice 6

GIORNALE DI BORDO DELL'ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

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Appendice 7

GIORNALE DI PESCA

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Appendice 8

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE RADIO DEL DIPARTIMENTO DELLA PESCA MARITTIMA

MMSI:

242 069 000

Indicativo di chiamata:

CNA 39 37

Ubicazione:

Rabat

Gamma di frequenza:

1,6-30 MHz

Classe di emissione:

SSB-AIA-J2B

Potenza di emissione:

800 W

Frequenze di lavoro

Bande

Canali

Emissione

Ricezione

Banda 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Banda 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Banda 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz

Operatività della stazione

Periodo

Orari

Giorni lavorativi

dalle 8.30 alle 16.30

Sabato, domenica e giorni festivi

dalle 9.30 alle 14.00


VHF:

Canale 16

Canale 70 ASN

Radiotelex:

 

 

 

Tipo:

DP-5

 

Classe di emissione:

ARQ-FEC

 

Numero:

31356

Telefax:

 

 

 

Numeri:

212 37 68 82 13/45