ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 130

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
18 maggio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 738/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 739/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 740/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1063/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento ceco

5

 

*

Regolamento (CE) n. 741/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento slovacco

6

 

*

Regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

7

 

 

Regolamento (CE) n. 743/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

17

 

 

Regolamento (CE) n. 744/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

19

 

 

Regolamento (CE) n. 745/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

21

 

 

Regolamento (CE) n. 746/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

23

 

 

Regolamento (CE) n. 747/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

25

 

*

Direttiva 2006/45/CE della Commissione, del 16 maggio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone ( 1 )

27

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [notificata con il numero C(2006) 1244]

29

 

 

Commissione
Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

 

*

Decisione n. 205, del 17 ottobre 2005, relativa alla portata della nozione di disoccupazione parziale applicata ai lavoratori frontalieri ( 2 )

37

 

*

Decisione n. 206, del 15 dicembre 2005, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

39

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione EUPT/1/2006 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 maggio 2006, relativa alla nomina del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed in altri settori eventuali in Kosovo

42

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli (GU L 195 del 29.7.1994)

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

18.5.2006   

IT

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L 130/1


REGOLAMENTO (CE) N. 738/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

100,7

204

49,7

212

153,3

999

101,2

0707 00 05

052

96,4

999

96,4

0709 90 70

052

117,1

999

117,1

0805 10 20

204

34,7

212

64,4

220

38,6

400

20,3

448

46,6

624

49,8

999

42,4

0805 50 10

052

42,4

388

59,4

508

40,3

528

55,5

624

54,7

999

50,5

0808 10 80

388

87,0

400

125,4

404

110,2

508

73,4

512

82,7

524

61,2

528

106,4

720

79,0

804

110,4

999

92,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


18.5.2006   

IT

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L 130/3


REGOLAMENTO (CE) N. 739/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Fogli di materia plastica alveolare microporosa di copolimeri di etilene e acetato di vinile, tagliati in forma rettangolare (dimensioni 15,5 × 10,5 × 0,75 cm) ma non altrimenti lavorati.

I fogli sono destinati ad essere tagliati in piccoli pezzi, inseriti in timbri e utilizzati come serbatoio per l’inchiostro.

3921 19 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, dalla nota 10 del capitolo 39 e dal testo dei codici NC 3921 e 3921 19 00.

Poiché sono semplicemente tagliati in forma di rettangoli, ma non ulteriormente lavorati, i fogli non possono essere classificati come cuscinetti per timbri della voce 9612.


18.5.2006   

IT

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L 130/5


REGOLAMENTO (CE) N. 740/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1063/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento ceco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1063/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 395 911 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento ceco.

(2)

La Repubblica ceca ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 117 358 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Repubblica ceca.

(3)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1063/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1063/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 513 269 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (3) e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 36. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 470/2006 della Commissione (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 3).

(3)  Compreso il Kossovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


18.5.2006   

IT

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L 130/6


REGOLAMENTO (CE) N. 741/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 229 858 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento slovacco.

(2)

La Slovacchia ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 28 820 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Slovacchia.

(3)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1060/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1060/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 258 678 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (3) e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 608/2006 (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 27).

(3)  Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


18.5.2006   

IT

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L 130/7


REGOLAMENTO (CE) N. 742/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3) e il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4), specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio (5) e il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio (6), del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, fissano contingenti per taluni stock per il 2006.

(3)

Alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all’anno successivo parte del loro contingente 2005, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente 2006.

(4)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2006 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. Tali detrazioni si applicano tenendo conto anche delle disposizioni specifiche che disciplinano gli stock che rientrano nel campo di applicazione di organizzazioni di pesca regionali.

(5)

Alcuni Stati membri hanno chiesto, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96, l’autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesci di alcuni stock nel corso del 2005. È tuttavia opportuno che tali quantitativi supplementari siano detratti dai rispettivi contingenti per il 2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti fissati nel regolamento (CE) n. 2270/2004, nel regolamento (CE) n. 51/2006 e nel regolamento (CE) n. 52/2006 sono aumentati come indicato nell’allegato I o ridotti come indicato nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).

(4)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

(5)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.

(6)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 184.


ALLEGATO I

RIPORTO DEI CONTINGENTI AL 2006

Codice paese

Codice stock

Specie

Zona

Quantità modificata 2005

Catture 2005

% quantità modificata

Riporti 2006

Quantità iniziale 2006

Quantità rivista 2006

Nuovo codice

BEL

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

IIa (CE), IV (CE)

335

87,1

26,0

33,5

365

399

 

BEL

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

1 446

878,3

60,7

144,6

2 445

2 590

 

BEL

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa,b,d,e

199

196,2

98,6

2,8

0

3

 

BEL

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

136

116

85,3

13,6

24

38

 

BEL

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

266

225,9

84,9

26,6

236

263

 

BEL

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb, VIa (CE)

18

0,1

0,6

1,8

18

20

 

BEL

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa (CE), IV (CE)

64

60,6

94,7

3,4

22

25

 

BEL

HKE/571214

Nasello

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

210

14,4

6,9

21

226

247

 

BEL

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

469

148,1

31,6

46,9

494

541

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

VIIIa,b,d,e

5

2,6

52,0

0,5

0

1

 

BEL

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa (CE), IV (CE)

567

171,8

30,3

56,7

1 472

1 529

 

BEL

NEP/07.

Scampo

VII

29

5,5

19,0

2,9

0

3

 

BEL

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa,b,d,e

5

0,7

14,0

0,5

0

1

 

BEL

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

629

567

90,1

62

41

103

 

BEL

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId,e

843

771,7

91,5

71,3

843

914

 

BEL

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf,g

183

154,6

84,5

18,3

118

136

 

BEL

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

1 574

1 319,3

83,8

157,4

1 456

1 613

 

BEL

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

721

669,6

92,9

51,4

474

525

 

BEL

SOL/07D.

Sogliola

VIId

1 710

1 049,4

61,4

171

1 540

1 711

 

BEL

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf,g

636

598,6

94,1

37,4

594

631

 

BEL

SOL/8AB.

Sogliola

VIIIa,b

314

280

89,2

31,4

50

81

 

BEL

WHG/07A.

Merlano

VIIa

11

9,3

84,5

1,1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb-k

272

239,6

88,1

27,2

195

222

 

DEU

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa (CE), IV (CE)

246

78,4

31,9

24,6

22

47

 

DEU

POK/561214

Merluzzo carbonaro

Vb (CE), VI, XII, XIV

984

380

38,6

98,4

798

896

 

DEU

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

957

747,5

78,1

95,7

1 165

1 261

 

DEU

WHB/571214

Melù

V, VI, VII, XII, XIV

41 847

20 173,8

48,0

2 167,4

 

 

 

DEU

WHB/8ABDE.

Melù

VIIIa, b, d, e

2 000

 

0,0

200

 

 

 

DEU

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (CE e acque internazionali)

2 367

20 424

22 791

1X14

DNK

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

IIa (CE), IV (CE)

590

323

54,7

59

804

863

 

DNK

COD/03AS.

Merluzzo bianco

Kattegat

615

603,1

98,1

11,9

524

536

 

DNK

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa (CE), IV (CE)

866

677,2

78,2

86,6

891

978

 

DNK

HKE/3A/BCD

Nasello

IIIa, IIIbcd (CE)

1 171

295,2

25,2

117,1

1 219

1 336

 

DNK

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

11 109

9 937,3

89,5

1 110,9

12 273

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa (CE), IV (CE)

1 375

1 293,2

94,1

81,8

1 472

1 554

 

DNK

NEP/3A/BCD

Scampo

IIIa (CE), IIIbcd (CE)

3 454

2 963,8

85,8

345,4

3 800

4 145

 

DNK

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

895

828,1

92,5

66,9

666

733

 

DNK

SPR/3BCD-C

Spratto

IIIb), c), d) (CE)

59 741

50 664,9

84,8

5 974,1

41 512

47 486

 

DNK

WHB/571214

Melù

V, VI, VII, XII e XIV

11 403

9 885,2

86,7

1 140,3

52 529

53 669

1X14

ESP

WHB/571214

Melù

V, VI, VII, XII, XIV

38 244

8 741,1

22,9

3 824,4

 

 

 

ESP

WHB/8ABDE.

Melù

VIIIa, b, d, e

24 404

559,1

2,3

2 440,4

 

 

 

ESP

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (CE e acque internazionali)

6 264,8

44 533

50 798

1X14

ESP

WHB/8C3411

Melù

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

107 382

40 652,1

37,9

10 738,2

46 795

57 533

 

ESP

NEP/5BC6.

Scampo

Vb (CE), VI

56

17,7

31,6

5,6

36

42

 

ESP

NEP/07.

Scampo

VII

881

828,9

94,1

52,1

1 290

1 342

 

ESP

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa, b, d, e

13

3,5

26,9

1,3

242

243

 

ESP

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

140

82,1

58,6

14

140

154

 

ESP

NEP/9/3411

Scampo

IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

135

51,6

38,2

13,5

122

136

 

ESP

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

7 493

6 012,1

80,2

749,3

5 490

6 239

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

VIIIa,b,d,e

1 359

717

52,8

135,9

1 176

1 312

 

ESP

LEZ/8C3411

Lepidorombi

VIIIc, IX, X

1 276

1 025

80,3

127,6

1 171

1 299

 

ESP

ANF/561214

Rana pescatrice

Vb (CE), VI, XII, XIV

119

116,9

98,2

2,1

180

182

 

FRA

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

IIa,IV

27

5,2

19,3

2,7

75

78

 

FRA

ANF/561214

Rana pescatrice

Vb (CE), VI, XII, XIV

2 073

1 307,1

63,1

207,3

2 073

2 280

 

FRA

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

14 137

12 755

90,2

1 382

15 688

17 070

 

FRA

COD/561214

Merluzzo bianco

Vb (CE), VI, XII, XIV

114

105,6

92,6

8,4

97

105

 

FRA

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

79

33,5

42,4

7,9

67

75

 

FRA

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

4 554

2 677,8

58,8

455,4

4 053

4 508

 

FRA

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb (CE), VIa

839

314,1

37,4

83,9

862

946

 

FRA

HER/5B6ANB

Aringa

Vb, VIaN (CE), VIb

623

598

96,0

25

705

730

 

FRA

HER/7G-K.

Aringa

VIIg,h,j,k

805

795,6

98,8

9,4

682

691

 

FRA

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa (CE), IV (CE)

158

156,2

98,9

1,8

197

199

 

FRA

HKE/571214

Nasello

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

7 783

6 483,3

83,3

778,3

11 206

11 984

 

FRA

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa,b,d,e

9 560

6 055,2

63,3

956

11 345

12 301

 

FRA

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX, X COPACE 34.1.1 (CE)

342

276,5

80,8

34,2

409

443

 

FRA

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

14 010

12 877,1

91,9

1 132,9

6 482

7 615

 

FRA

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

5 932

2 332,9

39,3

593,2

6 663

7 256

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

VIIIa,b,d,e

1 093

577,9

52,9

109,3

949

1 058

 

FRA

LEZ/8C3411

Lepidorombi

VIIIc, IX, X

44

16,3

37,0

4,4

59

63

 

FRA

NEP/5BC6.

Scampo

Vb (CE), VI

73

3,8

5,2

7,3

143

150

 

FRA

NEP/07.

Scampo

VII

4 753

3 011,2

63,4

475,3

5 228

5 703

 

FRA

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

22

19,4

88,2

2,2

6

8

 

FRA

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

18

9,1

50,6

1,8

18

20

 

FRA

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId,e

2 809

1 960,7

69,8

280,9

2 810

3 091

 

FRA

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf,g

132

123

93,2

9

213

222

 

FRA

POK/561214

Merluzzo carbonaro

Vb (CE), VI, XII, XIV

11 188

4 381,1

39,2

1 118,8

7 930

9 049

 

FRA

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

678

593,1

87,5

67,8

291

359

 

FRA

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

6

3,1

51,7

0,6

6

7

 

FRA

SOL/07D.

Sogliola

VIId

3 387

1 972

58,2

338,7

3 080

3 419

 

FRA

SOL/07E.

Sogliola

VIIe

326

305,6

93,7

20,4

354

374

 

FRA

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf,g

95

89,6

94,3

5,4

59

64

 

FRA

WHB/571214

Melù

V, VI, VII, XII, XIV

49 809

6 152,2

12,4

4 980,9

 

 

 

FRA

WHB/8ABDE.

Melù

VIIIa, b, d, e

18 936

387,3

2,0

1 893,6

 

 

 

FRA

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (CE e acque internazionali)

6 874,5

36 556

43 431

1X14

FRA

WHG/561214

Merlano

Vb (CE), VI, XII, XIV

185

7

3,8

18,5

166

185

 

FRA

WHG/07A.

Merlano

VIIa

18

15,3

85,0

1,8

15

17

 

FRA

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb-k

14 470

10 344

71,5

1 447

11 964

13 411

 

GBR

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

IIa,IV

8 950

7 899,3

88,3

895

8 392

9 287

 

GBR

ANF/561214

Rana pescatrice

Vb (CE), VI, XII, XIV

1 865

1 505,1

80,7

186,5

1 442

1 629

 

GBR

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

4 992

3 756,2

75,2

499,2

4 757

5 256

 

GBR

COD/561214

Merluzzo bianco

Vb (CE), VI, XII, XIV

486

392,4

80,7

48,6

368

417

 

GBR

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

819

595,2

72,7

81,9

527

609

 

GBR

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

532

488,1

91,7

43,9

439

483

 

GBR

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb (CE), VIa

6 567

2 766,4

42,1

656,7

6 294

6 951

 

GBR

HER/07A/MM

Aringa

VIIa

3 640

3 522,1

96,8

117,9

3 550

3 668

 

GBR

HER/7G-K.

Aringa

VIIg,h,j,k

18

0,6

3,3

1,8

14

16

 

GBR

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa (CE), IV (CE)

262

248,5

94,8

13,5

278

292

 

GBR

HKE/571214

Nasello

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

3 896

2 980

76,5

389,6

4 424

4 814

 

GBR

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

6 590

6 339,9

96,2

250,1

13 266

13 516

 

GBR

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

3 039

1 825,9

60,1

303,9

2 624

2 928

 

GBR

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa (CE), IV (CE)

18 124

17 901,9

98,8

222,1

24 380

24 602

 

GBR

NEP/5BC6.

Scampo

Vb (CE), VI

12 379

10 197,7

82,4

1 237,9

17 257

18 495

 

GBR

NEP/07.

Scampo

VII

6 487

5 474,9

84,4

648,7

7 052

7 701

 

GBR

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

590

420,8

71,3

59

485

544

 

GBR

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId,e

1 477

1 297,6

87,9

147,7

1 498

1 646

 

GBR

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf,g

69

56,1

81,3

6,9

112

119

 

GBR

POK/561214

Merluzzo carbonaro

Vb (EC), VI, XII, XIV

4 141

2 002,9

48,4

414,1

3 592

4 006

 

GBR

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

1 127

975

86,5

112,7

749

862

 

GBR

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

146

102,4

70,1

14,6

213

228

 

GBR

SOL/07D.

Sogliola

VIId

1 170

555

47,4

117

1 100

1 217

 

GBR

SOL/07E.

Sogliola

VIIe

511

505

98,8

6

553

559

 

GBR

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf,g

251

217,8

86,8

25,1

267

292

 

GBR

WHB/571214

Melù

V, VI, VII, XII, XIV

109 678

109 143,2

99,5

534,8

 

 

 

GBR

WHB/8ABDE.

Melù

VIIIa, b, d, e

17 672

0

0,0

1 767,2

 

 

 

GBR

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (CE e acque internazionali)

2 302

68 161

70 463

1X14

GBR

WHG/561214

Merlano

Vb (CE), VI, XII, XIV

917

162

17,7

91,7

780

872

 

GBR

WHG/07A.

Merlano

VIIa

199

46,2

23,2

19,9

169

189

 

GBR

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb-k

2 485

554,5

22,3

248,5

2 140

2 389

 

IRL

ANF/561214

Rana pescatrice

Vb (CE), VI, XII, XIV

496

407,2

82,1

49,6

469

519

 

IRL

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

2 653

2 584,8

97,4

68,2

2 005

2 073

 

IRL

COD/561214

Merluzzo bianco

Vb (CE), VI, XII, XIV

109

40

36,7

10,9

138

149

 

IRL

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

1 116

221,6

19,9

111,6

1 204

1 316

 

IRL

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

820

819,5

99,9

0,5

818

819

 

IRL

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb (CE), VIa

598

1,4

0,2

59,8

615

675

 

IRL

HER/5B6ANB

Aringa

Vb, VIaN (CE), VIb

3 174

2 893

91,1

281

5 036

5 317

 

IRL

HER/6AS7BC

Aringa

VIaS, VIIbc

14 000

13 702

97,9

298

14 000

14 298

 

IRL

HER/07A/MM

Aringa

VIIa

1 160

1 153,3

99,4

6,7

1 250

1 257

 

IRL

HER/7G-K.

Aringa

VIIg,h,j,k

11 236

10 364,1

92,2

871,9

9 549

10 421

 

IRL

HKE/571214

Nasello

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

1 118

1 049,3

93,9

68,7

1 358

1 427

 

IRL

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

3 189

2 239,5

70,2

318,9

3 029

3 348

 

IRL

NEP/5BC6.

Scampo

Vb (CE), VI

192

155,2

80,8

19,2

239

258

 

IRL

NEP/07.

Scampo

VII

7 302

7 029,3

96,3

272,7

7 928

8 201

 

IRL

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

371

274,8

74,1

37,1

1 051

1 088

 

IRL

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf,g

92

43,5

47,3

9,2

33

42

 

IRL

POL/561214

Merluzzo giallo

Vb (CE), VI, XII, XIV

79

27,2

34,4

7,9

63

71

 

IRL

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

92

86,7

94,2

5,3

117

122

 

IRL

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf,g

36

34,1

94,7

1,9

30

32

 

IRL

WHB/571214

Melù

V, VI, VII, XII, XIV

79 393

70 029,2

88,2

7 939,3

40 677

48 616

1X14

IRL

WHG/561214

Merlano

Vb (CE), VI, XII, XIV

478

179,7

37,6

47,8

406

454

 

IRL

WHG/07A.

Merlano

VIIa

286

92,7

32,4

28,6

252

281

 

IRL

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb-k

6 006

5 767,5

96,0

238,5

5 544

5 783

 

NLD

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

IIa,IV

160

21,6

13,5

16

276

292

 

NLD

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

19

16

84,2

1,9

317

319

 

NLD

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

28

11,4

40,7

2,8

34

37

 

NLD

HER/7G-K.

Aringa

VIIghjk

813

798,2

98,2

14,8

682

697

 

NLD

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa (CE), IV (CE)

50

38,2

76,4

5

51

56

 

NLD

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa,b,d,e

14

0,2

1,4

1,4

15

16

 

NLD

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

47 853

42 210,1

88,2

4 785,3

46 801

51 586

 

NLD

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa (CE), IV (CE)

1 035

1 016,2

98,2

18,8

758

777

 

NLD

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

13 578

10 883,7

80,2

1 357,8

13 143

14 501

 

NLD

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa, IIIbcd (CE)

30

10

33,3

3

73

76

 

NLD

WHB/571214

Melù

V, VI, VII, XII, XIV

143 216

123 262,8

86,1

14 321,6

64 053

78 375

1X14

NLD

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb-k

206

187,8

91,2

18,2

97

115

 


ALLEGATO II

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2006

Paese

Specie

Zona

Nome della specie

Nome della zona

Quantità modificata 2005

Margine

Totale quantità modificata 2005

Catture 2005

%

Detrazioni

Quantità iniziale 2006

Quantità rivista 2006

DEU

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I, IIb

2 712

0

2 712

2 716,6

100,2

–4,6

3 023

3 018

DEU

HER

03A.

Aringa

IIIa

751

0

751

759,2

101,1

–8,2

545

537

DEU

LIN

04-N.

Molva

IV (acque comunitarie e acque internazionali)

25

0

25

25,9

103,6

–0,9

25

24

DEU

MAC

2CX14-

Sgombro

II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

10 754

3 866

14 620

14 636,7

100,1

–16,7

14 369

14 352

DNK

NEP

04-N.

Scampo

IV (acque norvegesi)

989

0

989

1 036,9

104,8

–47,9

1 230

1 182

DNK

SOL

3A/BCD

Sogliola

IIIa, IIIb, c, d (acque CE)

803

0

803

813,3

101,3

–10,3

755

745

ESP

ANF

07.

Rana pescatrice

VII

1 952

92

2 044

2 047,6

100,2

–3,6

971

967

ESP

BLI

67-

Molva azzurra

VI, VII (acque comunitarie e internazionali)

124

0

124

178,6

144,0

–54,6

104

49

FRA

ANF

8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, b, d, e

5 199

0

5 199

5 334,8

102,6

– 135,8

6 325

6 189

FRA

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

32

0

32

123,7

386,6

–91,7

2

0

FRA

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

V, VI, VII, XII (acque comunitarie e acque internazionali)

2 497

0

2 497

2 634,4

105,5

– 137,4

2 433

2 296

FRA

GFB

89-

Musdee

VIII, IX (acque comunitarie e acque internazionali)

35

0

35

38,8

110,9

–3,8

15

11

FRA

MAC

2A34.

Sgombro

II (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE), IV

467

262

729

1 022,3

140,2

– 293,3

483

190

FRA

NEP

8ABDE.

Scampo

VIIIa, b, d, e

3 082

0

3 082

3 621,5

117,5

– 539,5

3 788

3 249

FRA

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa, b

3 816

0

3 816

3 918,4

102,7

– 102,4

3 722

3 620

GBR

HER

4AB.

Aringa

IV a nord di 53° 30′ N

94 942

0

94 942

97 102,1

102,3

–2 160,1

63 333

61 173

GBR

HER

5B6ANB

Aringa

Vb, VIaN (acque CE), Vib

17 788

0

17 788

17 960,6

101,0

– 172,6

20 145

19 972

GBR

MAC

2A34.

Sgombro

II (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE), IV

609

37 363

37 972

38 019,9

100,1

–47,9

451

403

GBR

MAC

2CX14-

Sgombro

II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

92 101

0

128 751

157 308

122,2

–28 557

131 713

103 156

IRL

JAX

578/14

Suri n.i.a.

Vb(1), VI, VII, VIIIa), b), d), e), XII, XIV

33 542

0

33 542

35 019,6

104,4

–1 477,6

31 934

30 456

IRL

MAC

2CX14-

Sgombro

II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

31 931

0

45 849

52 426,8

114,3

–6 577,8

47 894

41 316

NLD

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato e rombo liscio

IIa (acque CE), IV (acque non CE)

2 497

0

2 497

2 590,7

103,8

–93,7

2 401

2 307

POL

HER

3BC+24

Aringa

Sottodivisioni 22-24

5 985

0

5 985

6 273,6

104,8

– 288,6

6 181

5 892

PRT

ANF

8C4311

Rana pescatrice

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

334

0

334

348,3

104,3

–14,3

324

310

PRT

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

I, II (acque norvegesi)

2 628

0

2 628

2 629,7

100,1

–1,7

2 550

2 548

PRT

HKE

8C3411

Nasello

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

1 867

0

1 867

1 943,7

104,1

–76,7

1 989

1 912


18.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/17


REGOLAMENTO (CE) N. 743/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 578/2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 7).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 maggio 2006 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

96,7

6

01

106,8

3

02

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

172,0

44

01

208,6

27

02

274,2

8

03

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

170,0

0

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

214,4

25

01

261,2

11

03

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

192,0

28

01

167,9

40

02


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile.»


18.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/19


REGOLAMENTO (CE) N. 744/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3) nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (4).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e nel regolamento (CEE) n. 1907/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(4)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 18 maggio 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 unità

1,35

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 unità

0,70

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E16

tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'Americe, della Romania e della Bulgaria.

E17

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10.

E18

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania e della Bulgaria.


18.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/21


REGOLAMENTO (CE) N. 745/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 18 maggio 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

V02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

V02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

V02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

53,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

53,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

53,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

33,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

33,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

33,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

33,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V02

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, della Romania e degli Stati Uniti d'America.

V03

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


18.5.2006   

IT

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L 130/23


REGOLAMENTO (CE) N. 746/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate dal 1o al 10 maggio 2006 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o giugno 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 maggio 2006, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Germania:

57 t originarie del Botswana,

121 t originarie del Namibia,

 

Regno Unito:

600 t originarie del Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di maggio 2006 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:

17 729 t,

Kenia:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

10 679 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


18.5.2006   

IT

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L 130/25


REGOLAMENTO (CE) N. 747/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 maggio 2006 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

3,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

40,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

20,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

73,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

18,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi, esclusa la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 esportate a partire dal 1o febbraio 2005,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera, la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


18.5.2006   

IT

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L 130/27


DIRETTIVA 2006/45/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Con la direttiva 2003/119/CE (2) il propoxycarbazone è stato iscritto come sostanza attiva all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Nella domanda di iscrizione del propoxycarbazone, il fabbricante, Bayer CropScience, ha presentato una specifica basata su una produzione di piccola scala. Per la produzione su vasta scala la ditta intende modificare la specifica per quanto riguarda la purezza. Essa ha presentato dati che dimostrano che la specifica modificata è conforme alle prescrizioni per l’iscrizione.

(3)

La Germania ha valutato le informazioni ed i dati presentati dalla ditta e ha concluso che la specifica modificata non causa rischi diversi da quelli già presi in considerazione per l’iscrizione del propoxycarbazone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rapporto di revisione della Commissione concernente tale sostanza. Nel luglio del 2005 la Germania ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni.

(4)

È pertanto giustificata la modifica della specifica del propoxycarbazone.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 settembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/39/CE (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30).

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, la riga 77 è sostituita dalla seguente:

«77

Propoxycarbazone

N. CAS 145026-81-9

N. CIPAC 655

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester

≥ 950 g/kg (sotto forma di propoxy-carbazone-sodium)

1o aprile 2004

31 marzo 2014

Se ne può autorizzare l'uso unicamente come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri

devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili,

devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici e in particolare delle piante acquatiche.

Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

18.5.2006   

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L 130/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

[notificata con il numero C(2006) 1244]

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2006/350/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera d), e l’articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vietano, a partire dal 31 dicembre 2004, la produzione, l’importazione e l’immissione sul mercato di bromuro di metile per tutti gli usi fatta eccezione, tra l’altro (2), per gli usi critici, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, punto ii), e dei criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal, nonché degli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti. Le esenzioni per usi critici vanno intese come deroghe limitate e di breve durata per consentire l’adozione di alternative.

(2)

La decisione IX/6 stabilisce che il bromuro di metile deve essere qualificato come «critico» solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità di bromuro di metile per un uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, né sostituti a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e siano idonei alle coltivazioni e alle circostanze designate. La produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici dovrebbero essere eventualmente consentiti soltanto quando siano state prese tutte le misure tecniche ed economiche praticabili per ridurre al minimo gli usi critici e le relative emissioni di tale sostanza. Il richiedente dovrebbe altresì dimostrare che è in atto uno sforzo adeguato per valutare e immettere sul mercato, con le necessarie autorizzazioni nazionali, sostanze alternative e sostituti e che sono stati avviati programmi di ricerca per sviluppare e utilizzare tali alternative e sostituti.

(3)

Alla Commissione sono pervenute 79 proposte di usi critici di bromuro di metile da parte di dieci Stati membri: Belgio (44 070 kg), Francia (259 097 kg), Germania (19 450 kg), Irlanda (1 250 kg), Italia (1 333 225 kg), Polonia (45 900 kg), Portogallo (50 000 kg), Spagna (986 000 kg), Paesi Bassi (120 kg) e Regno Unito (139 285 kg). Complessivamente sono state presentate richieste per l’uso di 2 878 397 kg di bromuro di metile, di cui 2 690 275 kg (94 %) da usarsi nella fase precedente al raccolto e 188 140 kg (6 %) nella fase successiva allo stesso. In seguito, la Germania ha comunicato alla Commissione di avere ritirato tutte le proposte in quanto erano state individuate soluzioni alternative.

(4)

Per determinare i quantitativi di bromuro di metile ammissibili per usi critici nel 2006 la Commissione ha applicato i criteri di cui alla decisione IX/6 e all’articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000. La Commissione ritiene che, da quando gli Stati membri hanno compilato le proposte di uso critico, nella Comunità siano disponibili alternative più adeguate e utilizzate sempre più frequentemente in molti dei paesi firmatari del protocollo di Montreal. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che nel 2006 possono essere usati 1 607 587 kg di bromuro di metile per soddisfare le necessità di usi critici in ciascuno degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un quantitativo pari all’8,4 % del consumo di bromuro di metile registrato nella Comunità europea nel 1991, indicante che più del 91,6 % del bromuro di metile è stato sostituito da sostanze alternative. Le categorie degli usi critici sono simili a quelle definite nella sezione IIB della decisione XVI/2 (3) e nella tabella A della decisione XVII/9 della diciassettesima riunione della parti del protocollo di Montreal (4).

(5)

L’articolo 3, paragrafo 2, punto ii), stabilisce che incombe alla Commissione determinare anche quali utilizzatori possano avvalersi della deroga sugli usi critici. Poiché l’articolo 17, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri definiscono le qualifiche minime per il personale chiamato a utilizzare il bromuro di metile e che l’unico uso di tale sostanza è la fumigazione, la Commissione ha stabilito che i fumigatori che utilizzano bromuro di metile sono gli unici utilizzatori proposti dallo Stato membro e autorizzati dalla Commissione ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici. I fumigatori devono essere muniti di apposita licenza che attesti la loro capacità di utilizzare il prodotto in situazione di sicurezza, diversamente da quanto avviene nel caso di agricoltori o di imprese molitorie, che non sono generalmente qualificati all’utilizzo del bromuro di metile, anche se sono proprietari dei luoghi in cui tale sostanza viene utilizzata. Inoltre gli Stati membri hanno istituito procedure per l’identificazione dei fumigatori presenti nel loro territorio autorizzati ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici.

(6)

La decisione IX/6 stabilisce che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici devono essere consentiti solo se il bromuro di metile non è disponibile nelle scorte esistenti di tale sostanza, immagazzinata o riciclata. L’articolo 3, paragrafo 2, punto ii), sancisce che la produzione e l’importazione di bromuro di metile sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di bromuro di metile riciclato o rigenerato. Conformemente alla decisione IX/6 e all’articolo 3, paragrafo 2, punto ii), la Commissione ha determinato che sono disponibili per usi critici scorte pari a 50 047 kg di bromuro di metile.

(7)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto ii), fatto salvo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori. L’articolo 4, paragrafo 4, prevede che le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, non si applichino all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze controllate se queste servono a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Pertanto, dopo il 31 dicembre 2005, oltre ai produttori e agli importatori, anche i fumigatori registrati dalla Commissione nel 2006 sarebbero autorizzati ad immettere bromuro di metile sul mercato e ad utilizzarlo per usi critici. Un fumigatore ricorre normalmente ad un importatore per l’importazione e la fornitura di bromuro di metile. I fumigatori registrati per usi critici dalla Commissione nel 2005 sarebbero autorizzati a riportare al 2006 eventuali quantitativi residui di bromuro di metile non utilizzati nel 2005 (di seguito «scorte»). La Commissione europea ha istituito procedure di autorizzazione per detrarre dette scorte di bromuro di metile prima che quantitativi aggiuntivi di bromuro di metile siano importati o prodotti al fine di soddisfare le domande autorizzate per usi critici per il 2006.

(8)

Nella presente decisione tre usi di bromuro di metile sono qualificati come usi «biocidi», che formano oggetto di ulteriori restrizioni. Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione (5) registra il bromuro di metile come biocida la cui immissione sul mercato non è consentita successivamente al 1o settembre 2006. La Commissione può autorizzare uno Stato membro ad utilizzare il bromuro di metile successivamente a tale data, a condizione che detto Stato dimostri di soddisfare i criteri relativi all’«uso essenziale» di cui all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003. I quantitativi di bromuro di metile per usi biocidi, per i quali è necessaria un’autorizzazione per «uso essenziale» a norma del regolamento (CE) n. 2032/2003 per qualsiasi uso dopo il 1o settembre 2006, sono precisati negli allegati I, IV e VIII della presente decisione.

(9)

Poiché gli usi critici del bromuro di metile si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006 e allo scopo di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano beneficiare del sistema di autorizzazione, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da tale data.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006 il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono autorizzati ad utilizzare in totale 1 607 587 kg di bromuro di metile per usi critici e nel rispetto delle categorie d’uso e dei quantitativi specifici di cui agli allegati da I a VIII.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono autorizzati ad utilizzare il bromuro di metile per usi biocidi dal 1o settembre al 31 dicembre 2006, a meno che allo Stato membro in questione non sia stata concessa, conformemente alle procedure di cui all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003, un’autorizzazione per «uso essenziale» per gli usi specifici di cui agli allegati I, IV e VIII.

Articolo 3

Le scorte dichiarate disponibili per usi critici dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro sono detratte dai quantitativi che possono essere prodotti o importati per soddisfare le richieste per usi critici in ciascuno Stato membro.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2006 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2006.

Articolo 5

Il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione (GU L 6 dell’11.1.2006, pag. 27).

(2)  Gli altri usi comprendono le applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto, l’utilizzazione come materia prima e l’impiego per scopi di laboratorio e di analisi.

(3)  UNEP/OzL.Pro.16/17. Relazione della sedicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi dal 22 al 26 novembre 2004 a Praga, Repubblica ceca (www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp).

(4)  UNEP/OzL.Pro.17/11. Relazione della diciassettesima riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi dal 12 al 16 dicembre 2005 a Dakar, Senegal (www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp).

(5)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

Regno del Belgio

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse

 

Mulini per farina (17)

2 752

Manufatti (musei/SGS) (1)

307

Totale

3 059

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 479 kg.


(1)  È vietato l’uso di bromuro di metile dal 1o settembre al 31 dicembre 2006, a meno che non sia concessa al Belgio per tale uso biocida un’autorizzazione per uso essenziale a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003.


ALLEGATO II

Regno di Spagna

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse

 

Stoloni di fragole (coltivati in zone di elevata altitudine)

230 000

Fragole (Huelva, coltura protetta)

180 000

Peperoni (coltura protetta, Murcia e sud della Comunidad Valenciana)

50 000

Fiori recisi (Catalogna, garofani, coltura protetta e di pieno campo)

15 000

Fiori recisi (coltura protetta, a Cadice e Siviglia)

39 000

Riso (post-raccolto)

36 000

Totale

550 000

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 41 797 kg.


ALLEGATO III

Repubblica francese

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse

 

Carote per suolo sabbioso (coltivate in Bretagna, raccolte a mano e soggette a Fusarium solani e Rhizoctonia violacea)

5 000

Fiori recisi: ranuncoli, anemoni, peonie e mughetti in campo aperto

12 000

Stoloni di fragole

35 000

Vivaio forestale

1 500

Reimpianto di frutteto

7 500

Vivaio: frutteto, lamponi

2 000

Mulini

8 000

Castagni

1 800

Semi commercializzati dalla società PLAN-SPG

121

Totale

72 921

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 973 kg.


ALLEGATO IV

Repubblica italiana

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse

 

Pomodori (coltura protetta)

495 000

Peperoni (coltura protetta)

73 000

Meloni (coltura protetta)

38 000

Melanzane (coltura protetta)

40 000

Fragole (protette)

75 000

Stoloni di fragole

60 000

Fiori recisi (coltura protetta)

74 000

Mulini e aziende agroalimentari

55 000

Manufatti (1)

5 000

Totale

915 000

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 95 136 kg.


(1)  È vietato l’uso di bromuro di metile dal 1o settembre al 31 dicembre 2006, a meno che non sia concessa all’Italia per tale uso biocida un’autorizzazione per uso essenziale a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003.


ALLEGATO V

Irlanda

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse

 

Mulini per farina

888

Totale

888

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 0 kg.


ALLEGATO VI

Regno dei Paesi Bassi

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse

 

Disinfestazione post-raccolto degli stoloni di fragole

120

Totale

120

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per tale uso critico sono pari a 0 kg.


ALLEGATO VII

Repubblica di Polonia

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse

 

Piante medicinali e funghi secchi (prodotto secco)

2 700

Stoloni di fragole

28 000

Cacao e caffè

1 836

Totale

32 536

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 915,3 kg.


ALLEGATO VIII

Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse

 

Fragole (colture protette e di pieno campo)

10 000

Produzione di piante ornamentali (lotta contro la verticillosi)

2 500

Lamponi

1 500

Mulini per farina e riso

7 900

Depositi di grano, mais e riso gestiti dalle società Quaker Oats, Kellogg’s, Weetabix Ltd, Ryecroft ed EOM

6 098

Impianti di trasformazione gestiti dalla società Warehouse and Spice Grinding Facility (Pataks Foods Ltd); impianti di trasformazione di erbe e spezie gestiti dalle seguenti società: British Pepper e Spice Ltd, Lion Foods e East Anglian Food Ingredients

1 591

Prodotti secchi (noci, frutta secca, riso, fagioli, cereali in grani, semi commestibili) per la società Whitworths Ltd

900

Mulini, zone connesse per la produzione di biscotti, prodotti finiti e magazzini gestiti dalla società Ryvita Company Ltd (Dorset)

839

Strutture/impianti e magazzini, unità di trasformazione e magazzinaggio gestiti dalla società Whitworths Ltd

450

Prodotti a base di spezie sporadicamente infestati (compreso il papadam) trasformati dalle seguenti società: McCormick (UK) Ltd, British Pepper e Spice Ltd, East Anglian Food Ingredients e Pataks Foods Ltd

37

Magazzini specializzati per lo stoccaggio di formaggi (1)

1 248

Totale

33 063

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 5 227 kg.


(1)  È vietato l’uso di bromuro di metile dal 1o settembre al 31 dicembre 2006, a meno che non sia concessa al Regno Unito per tale uso biocida un’autorizzazione per uso essenziale a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003.


Commissione Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

18.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/37


DECISIONE N. 205

del 17 ottobre 2005

relativa alla portata della nozione di «disoccupazione parziale» applicata ai lavoratori frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)

(2006/351/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l’articolo 81, punto a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), in forza del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d’interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,

visto l’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 detta una norma che, per i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa, deroga al principio generale della lex loci laboris enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del medesimo regolamento.

(2)

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che i criteri in base ai quali, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, un lavoratore dipendente frontaliero viene considerato in disoccupazione parziale o totale devono essere uniformi e comunitari e che il giudizio su tale punto non può fondarsi su criteri derivati dal diritto nazionale (2).

(3)

Poiché la prassi delle istituzioni nazionali di sicurezza sociale nei vari Stati membri ha dato luogo a interpretazioni divergenti della definizione del tipo di disoccupazione, è opportuno precisare la portata dell’articolo succitato al fine di adottare criteri uniformi ed equilibrati per la sua applicazione da parte delle istituzioni summenzionate.

(4)

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato che quando il lavoratore frontaliero non ha più alcun legame con lo Stato membro competente ed è in disoccupazione completa, le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima.

(5)

Il giudizio se esista o si mantenga un rapporto di lavoro avviene solo secondo la legislazione nazionale dello Stato in cui è stata effettuata l’attività lavorativa.

(6)

L’obiettivo di tutelare i lavoratori frontalieri, perseguito dall’articolo 71 del regolamento, non potrebbe essere raggiunto se il lavoratore, occupato dalla stessa impresa in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, quando sospende la sua attività dovesse ciononostante essere considerato in disoccupazione completa e dovesse rivolgersi all’istituzione del suo luogo di residenza al fine di beneficiare delle prestazioni di disoccupazione,

DECIDE:

1)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, la definizione della natura della disoccupazione — se, cioè, essa sia parziale o totale — dipende dalla constatazione della presenza o dell’assenza di un vincolo contrattuale tra le parti e non dalla durata di un’eventuale sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

2)

Il lavoratore frontaliero, che è occupato da un’impresa in uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede, la cui attività è sospesa pur mantenendo il diritto a essere reintegrato in qualunque momento al suo posto, viene considerato in disoccupazione parziale e le prestazioni che gli competono sono erogate dall’istituzione competente dello Stato membro in cui effettua l’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71.

3)

Il lavoratore frontaliero che, cessato ogni vincolo contrattuale di lavoro non ha più alcun legame con lo Stato membro in cui ha effettuato l’attività lavorativa — a causa, per esempio, della rescissione e o della scadenza del contratto di lavoro —, viene considerato in disoccupazione completa ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e le prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e a carico della medesima.

4)

La presente decisione sarà applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presidente della commissione amministrativa

Anna HUDZIECZEK


(1)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e dal Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).

(2)  Sentenza «R. J. de Laat/Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen», nella causa C-444/98 del 15 marzo 2001, Raccolta della giurisprudenza 2001, pgg. I-2.229 e ss.


18.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/39


DECISIONE N. 206

del 15 dicembre 2005

riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

(2006/352/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l’articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, conformemente al quale la commissione amministrativa fissa le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti,

viste le decisioni n. 86 del 24 settembre 1973 e n. 159 del 3 ottobre 1995 relative alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione dei conti,

considerando che l’ampliamento dell’Unione europea il 1o maggio 2004 giustifica una revisione delle decisioni precedenti riguardo alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione dei conti,

DECIDE:

1)

Le decisioni n. 86 e n. 159 sono abrogate, e le disposizioni relative alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione dei conti della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti sono sostituite dal testo allegato alla presente decisione.

2)

La presente decisione sarà applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presidente della commissione amministrativa

Anna HUDZIECZEK


ALLEGATO

Modalità di funzionamento e composizione della commissione dei conti della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

1.

La commissione dei conti di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72 per l’esecuzione dei suoi incarichi, definiti agli articoli 102, paragrafo 1 e 113, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72, opera sotto l’autorità della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, dalla quale riceve le direttive.

In questo ambito la commissione dei conti presenta per approvazione alla commissione amministrativa un programma di lavoro a lungo termine. Una volta all’anno, essa presenta alla commissione amministrativa una relazione sull’avanzamento del programma di lavoro.

2.

La commissione dei conti, di massima, si pronuncia sui documenti. Essa può chiedere alle autorità competenti tutte le informazioni o indagini che ritenga necessarie per l'istruttoria delle questioni sottoposte al suo esame. Ove sia necessario, la commissione dei conti, previa approvazione del presidente della commissione amministrativa, può delegare sul posto un membro del segretariato, oppure alcuni membri della commissione dei conti, per procedere ad un'indagine necessaria per il proseguimento dei lavori. Il presidente della commissione amministrativa informa di questa indagine il rappresentante dello Stato membro interessato presso la commissione amministrativa.

La commissione dei conti è assistita da un esperto indipendente in possesso di una formazione professionale e di una esperienza nei campi che rientrano nelle funzioni della commissione dei conti, in particolare riguardo agli incarichi previsti agli articoli 94, 95 e 101 del regolamento (CEE) n. 574/72.

3.

La commissione dei conti è composta da due rappresentanti di ciascuno Stato membro dell’Unione europea designati dalle rispettive autorità competenti.

In caso d'impedimento, ogni membro della commissione dei conti può essere sostituito dal supplente designato a tale scopo dalle autorità competenti.

4.

Le decisioni sono adottate a maggioranza; ogni Stato membro non dispone che di un solo voto.

I pareri della commissione dei conti debbono indicare se sono stati adottati all'unanimità o a maggioranza. Essi debbono eventualmente indicare le conclusioni o le riserve della minoranza.

Ove il parere non sia emesso all'unanimità, la commissione dei conti lo sottopone alla commissione amministrativa, unitamente ad un rapporto recante, in particolare, l'esposizione e la motivazione delle tesi opposte.

Essa nomina inoltre un relatore incaricato di fornire alla commissione amministrativa tutte le informazioni che quest'ultima ritenga opportuno richiedere, affinché essa possa dirimere la controversia.

Il relatore non può essere scelto fra i rappresentanti dei paesi implicati nella controversia.

5.

Il rappresentante della Commissione europea, o il suo supplente presso la commissione amministrativa, ha voto consultivo in seno alla commissione dei conti.

6.

La presidenza della commissione dei conti è esercitata da un membro appartenente allo Stato membro il cui rappresentante presso la commissione amministrativa detiene la presidenza di quest’ultima.

In collaborazione con il segretariato, il presidente della commissione dei conti può intraprendere tutte le iniziative necessarie per risolvere tempestivamente qualsiasi eventuale problema di competenza della commissione dei conti.

Di massima, il presidente della commissione dei conti presiede alle riunioni dei gruppi di lavoro istituiti per esaminare i problemi di competenza della commissione dei conti; tuttavia, in caso di impedimento o di esame di problemi specifici, il presidente può essere rappresentato da un’altra persona da lui designata.

7.

Il segretariato della commissione amministrativa prepara e organizza le riunioni della commissione dei conti e ne redige i relativi verbali. Esso provvede a tutti i lavori necessari per il funzionamento di quest'ultima. L’ordine del giorno, la data e la durata delle sessioni della commissione dei conti sono fissate d’accordo con il presidente.

8.

L'ordine del giorno è inviato dal segretariato della commissione amministrativa ai membri della commissione dei conti e ai membri della commissione amministrativa almeno 20 giorni prima dell'inizio di ogni riunione.

Il segretariato della commissione amministrativa trasmette entro gli stessi termini i documenti relativi alla sessione.

9.

Se del caso, le norme della commissione amministrativa sono applicabili alla commissione dei conti.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

18.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/42


DECISIONE EUPT/1/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 2 maggio 2006

relativa alla nomina del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed in altri settori eventuali in Kosovo

(2006/353/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed in altri settori eventuali in Kosovo (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6 dell'azione comune 2006/304/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato, compreso il potere di nomina, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo).

(2)

Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto la nomina del Sig. Casper KLYNGE,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Casper KLYNGE è nominato capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed in altri settori eventuali in Kosovo.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 2006.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

F. J. KUGLITSCH


(1)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19.


Rettifiche

18.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/43


Rettifica della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 195 del 29 luglio 1994 )

A pagina 54, nell'allegato VII, punto 2.4.2:

anziché:

«2.4.2.

Al montaggio sui rimorchi ad asse centrale la cui massa totale C supera 3,5 t e che comportano più di un asse, gli occhioni ed i timoni devono essere dotati di un dispositivo di ripartizione del carico assiale.»,

leggi:

«2.4.2.

Al montaggio sui rimorchi ad asse centrale la cui massa totale C supera 3,5 t e che comportano più di un asse, i rimorchi devono essere dotati di un dispositivo di ripartizione del carico assiale.»