ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 128

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
16 maggio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 729/2006 della Commissione, del 15 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell’11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista ( 1 )

3

 

 

Regolamento (CE) n. 731/2006 della Commissione, del 15 maggio 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 maggio 2006

5

 

 

Regolamento (CE) n. 732/2006 della Commissione, del 15 maggio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

8

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/274/CE [notificata con il numero C(2006) 1945]  ( 1 )

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

16.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/1


REGOLAMENTO (CE) N. 729/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

111,6

204

81,7

212

153,3

999

115,5

0707 00 05

052

105,2

628

155,5

999

130,4

0709 90 70

052

118,7

204

25,1

999

71,9

0805 10 20

204

33,4

212

64,4

220

36,3

400

20,3

448

50,4

624

48,8

999

42,3

0805 50 10

052

43,6

388

59,4

508

40,3

528

56,7

624

54,7

999

50,9

0808 10 80

388

86,7

400

128,1

404

110,0

508

77,2

512

81,8

524

84,1

528

99,1

720

93,4

804

114,7

999

97,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


16.5.2006   

IT

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L 128/3


REGOLAMENTO (CE) N. 730/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’11 maggio 2006

riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (1), in particolare l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato 11 (3) della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale, al capo 2, paragrafo 6, prevede la classificazione dello spazio aereo in sezioni spaziali di dimensioni definite per i servizi di trasporto aereo, designate in ordine alfabetico dalla classe A alla classe G, nelle quali possono essere effettuati tipi specifici di voli e per le quali sono specificati i servizi di traffico aereo e le regole di funzionamento.

(2)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 ha conferito mandato all’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) di esaminare un sistema armonizzato di classificazione dello spazio aereo per il cielo unico europeo. Le relative relazioni sul mandato del 30 dicembre 2004 e del 30 aprile 2005 propongono di introdurre lo spazio aereo di classe C, come classificazione adeguata per lo spazio aereo al di sopra del livello di volo 195. Il presente regolamento tiene pienamente conto di dette relazioni. Ai fini di una coerente applicazione di tale classificazione da parte degli Stati membri, occorre istituire una classificazione armonizzata dello spazio aereo e fornirne l’accesso ai voli effettuati secondo le regole del volo a vista (visual flight rules, VFR).

(3)

Non è fissato un limite superiore per lo spazio aereo, ma la classificazione dello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195 dovrebbe essere coerente per tutti i voli in esso effettuati.

(4)

L’allegato 2 (4) della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale, al capo 4, paragrafo 5, introduce restrizioni riguardanti la riduzione delle minime di separazione per i voli effettuati secondo le regole del volo a vista («voli VFR») al di sopra del livello di volo 290, mentre al capo 4, paragrafo 4, esso richiede che i voli VFR al di sopra del livello di volo 200 siano soggetti ad autorizzazione.

(5)

Le procedure di autorizzazione dei voli VFR allo spazio aereo al di sopra del livello di volo 195, fino al livello di volo 285 incluso, devono essere aperte e trasparenti in tutti gli Stati membri, senza limitare l’accesso legittimo dei voli VFR ovvero la flessibilità dei servizi di trasporto aereo.

(6)

Gli Stati membri devono assicurare una transizione senza rischi verso la classificazione come classe C dello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195. Poiché gli Stati membri hanno bisogno di tempo per modificare la propria classificazione dello spazio aereo, l’applicazione del presente regolamento deve essere differita fino al 1o luglio 2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce una classificazione armonizzata dello spazio aereo da applicarsi al di sopra del livello di volo 195 e fissa requisiti armonizzati per l’accesso a detto spazio aereo dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista.

2.   A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004, il presente regolamento si applica allo spazio aereo dell’Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) nelle regioni Europa (ICAO EUR) e Africa (ICAO AFI), nelle quali gli Stati membri sono responsabili della fornitura di servizi di traffico aereo.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni pertinenti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004, si applicano le definizioni seguenti:

1)

«riserva di spazio aereo»: un volume definito di spazio aereo temporaneamente riservato per uso esclusivo o specifico da parte di categorie di utenti;

2)

«unità per i servizi di traffico aereo»: un’unità, civile o militare, responsabile della fornitura di servizi di traffico aereo;

3)

«voli effettuati secondo le regole del volo strumentale» («voli IFR»): i voli effettuati secondo le regole del volo strumentale conformemente alla definizione di cui all’allegato 2 (5) della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale;

4)

«voli effettuati secondo le regole del volo a vista» («voli VFR»): i voli effettuati secondo le regole del volo a vista conformemente alla definizione di cui all’allegato 2 (6) della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale;

5)

«classificazione dello spazio aereo»: la classificazione dello spazio aereo in spazi aerei per servizi di traffico aereo di dimensioni definite, designati in ordine alfabetico, nei quali possono essere effettuati tipi specifici di volo e per i quali sono specificati i servizi di traffico aereo e le regole di funzionamento. Gli spazi aerei per servizi di traffico aereo sono classificati nelle classi da A a G, secondo quanto indicato al capitolo 2, paragrafo 6.1, dell’allegato 11 (7) della Convenzione di Chicago sull’aviazione internazionale civile.

Articolo 3

Classificazione dello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195

1.   Gli Stati membri classificano tutto lo spazio aereo al di sopra del livello di volo 195 come spazio aereo di classe C.

2.   Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri assicurano che nello spazio aereo di classe C siano autorizzati i voli IFR e VFR, che tutti questi voli usufruiscano di un servizio di controllo del traffico aereo e che i voli IFR siano separati sia da altri voli IFR sia dai voli VFR.

I voli VFR sono separati dai voli IFR e ricevono informazioni di traffico riguardanti altri voli VFR.

Articolo 4

Accesso dei voli VFR al di sopra del livello di volo 195

Nello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195 gli Stati membri possono introdurre, ove praticabile, una riserva di spazio aereo in cui possono essere autorizzati voli VFR.

Nello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195 e fino al livello di volo 285 incluso i voli VFR possono essere autorizzati anche dall’unità responsabile dei servizi di traffico aereo, secondo le procedure di autorizzazione stabilite e pubblicate dagli Stati membri nelle pubblicazioni di informazione aeronautica pertinenti.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  Tredicesima edizione, luglio 2001 (www.icao.int).

(4)  Decima edizione, luglio 2005 (www.icao.int).

(5)  Decima edizione, luglio 2005 (www.icao.int).

(6)  Decima edizione, luglio 2005 (www.icao.int).

(7)  Tredicesima edizione, luglio 2001 (www.icao.int).


16.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/5


REGOLAMENTO (CE) N. 731/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2006

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 maggio 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 maggio 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

6,86

di bassa qualità

26,86

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

56,42

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

60,00

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

60,00

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

56,42


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(1.5.2006-12.5.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

140,18 (3)

75,75

144,71

134,71

114,71

85,15

Premio sul Golfo (EUR/t)

9,75

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

23,04

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 16,53 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 20,45 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


16.5.2006   

IT

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L 128/8


REGOLAMENTO (CE) N. 732/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 639/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 113 del 27.4.2006, pag. 4.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 16 maggio 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

32,62

1,50

1701 11 90 (1)

32,62

5,22

1701 12 10 (1)

32,62

1,37

1701 12 90 (1)

32,62

4,82

1701 91 00 (2)

38,15

6,16

1701 99 10 (2)

38,15

2,89

1701 99 90 (2)

38,15

2,89

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

16.5.2006   

IT

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L 128/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2006

che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/274/CE

[notificata con il numero C(2006) 1945]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/346/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica.

(2)

Considerati gli scambi di suini vivi e di alcuni prodotti da essi derivati, tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri.

(3)

La Germania ha adottato misure nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2).

(4)

La decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/254/CE (3), è stata adottata al fine di mantenere ed estendere i provvedimenti presi dalla Germania in conformità della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (4).

(5)

Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di suini vivi sono definite dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (5).

(6)

Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di sperma di suini sono definite dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (6).

(7)

Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di ovuli ed embrioni di suini sono definite dalla decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina (7).

(8)

La decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (8), stabilisce protocolli di sorveglianza adeguati ai rischi.

(9)

Inoltre la Germania ha vietato, per il periodo dal 6 maggio 2006 al 16 maggio 2006, il trasporto dei suini, salvo quelli destinati alla macellazione immediata, da e verso aziende ubicate in una parte del territorio della Renania settentrionale-Vestfalia, a seguito del sospetto della presenza della peste suina classica in un'azienda ubicata nella Renania settentrionale-Vestfalia.

(10)

In base alle informazioni fornite dalla Germania è opportuno rivedere le misure di protezione contro la peste suina classica in tale Stato membro, in particolare per quanto concerne la Renania settentrionale-Vestfalia.

(11)

È altresì opportuno revocare le misure applicabili al territorio della Germania esclusa la Renania settentrionale-Vestfalia Ai fini degli scambi intracomunitari dei suini la Germania dovrebbe comunque certificare che l'azienda di origine non ha ricevuto dal 15 gennaio 2006 suini provenienti da un'azienda ubicata nella Renania settentrionale-Vestfalia.

(12)

La decisione 90/424/CE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario (9) dispone, all'articolo 3, paragrafo 4, che la Commissione può adottare tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per garantire il successo dell'azione. È opportuno sottoporre a vuoto sanitario preventivo tutte le aziende suinicole ubicate nella zona di protezione di un focolaio confermato nel comune di Borken nella Renania settentrionale-Vestfalia.

(13)

La decisione 2006/274/CE va pertanto abrogata.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania provvede affinché:

1)

non vengano spediti suini dalle aree elencate nell'allegato I verso altri Stati membri e paesi terzi;

2)

nessun suino sia spedito verso altri Stati membri e paesi terzi da aziende del suo territorio, poste al di fuori delle aree elencate nell'allegato I, che abbiano ricevuto, dal 15 gennaio 2006, suini provenienti da un'azienda ubicata nella Renania settentrionale-Vestfalia.

Articolo 2

1.   La Germania provvede affinché:

a)

fatte salve le misure di cui alla direttiva 2001/89/CE, in particolare agli articoli 9, 10 e 11:

i)

non si effettui il trasporto di suini da e verso aziende ubicate nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A;

ii)

il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende ubicate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A, e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree, siano autorizzati solo:

sulle strade principali o su rotaia,

conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall'autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini;

b)

non vengano spediti suini dalle aree indicate nell'allegato I, lettera B, verso altre aree all'interno della Germania, salvo si tratti del trasporto diretto di:

i)

suini destinati alla macellazione diretti a un macello ai fini di una macellazione immediata, purché i suini provengano da un'unica azienda;

ii)

suini destinati alla riproduzione e alla produzione diretti a un'azienda, purché i suini siano rimasti per almeno 30 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda:

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione,

nella quale l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda ubicata nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, ma al di fuori di una zona di protezione o sorveglianza:

a)

direttamente — ai fini di una macellazione immediata — verso un macello ubicato in tali aree oppure, in casi eccezionali, verso macelli designati in Germania ubicati al di fuori di tali aree, purché i suini vengano spediti da un'azienda in cui l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.3, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo;

b)

a un'azienda ubicata all'interno di tali aree, con effettuazione del trasporto in data non anteriore al 16 maggio 2006, purché tali suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda:

i)

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

ii)

nella quale l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda ubicata in una zona di sorveglianza a un'azienda designata in cui non siano presenti suini e che sia situata all'interno della stessa zona di sorveglianza, purché:

il trasporto avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE,

nell'azienda dalla quale vengono spediti i suini sia stato eseguito con esito negativo l'esame di cui all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE.

Le autorità tedesche registrano i suddetti trasporti e ne informano immediatamente la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 3

La Germania provvede affinché verso altri Stati membri e paesi terzi non vengano spedite partite dei seguenti prodotti:

a)

sperma suino, salvo sperma di verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A;

b)

ovuli ed embrioni di suini, a meno che essi non provengano da animali tenuti in un'azienda ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I, lettera A.

Articolo 4

La Germania provvede affinché il certificato sanitario di cui alla:

a)

direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente:

«Animali conformi alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania»;

b)

direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma di verri provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente:

«Sperma conforme alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania»;

c)

decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli e di embrioni di suini provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente:

«Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania».

Articolo 5

1.   Nelle aree di cui all'allegato I, lettera A:

a)

viene definita dalle autorità competenti almeno una zona a rischio;

b)

almeno i servizi forniti da persone a diretto contatto con i suini o i quali richiedano l'ingresso negli spazi destinati ai suini e l'uso dei veicoli adibiti al trasporto di mangimi, concime o animali morti da e verso le aziende suinicole situate nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, sono limitati alle zone definite e non vengono condivisi con altre parti della Comunità, se non dopo un'accurata pulizia e disinfezione dei veicoli, delle attrezzature e di qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia, e se non dopo l'assenza di contatti con suini o aziende suinicole per almeno tre giorni. Si considerano avvenuti all'interno delle zone definite i contatti connessi ai trasporti effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

2.   Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 2001/89/CE, la Germania procede quanto prima all'attuazione del vuoto sanitario preventivo di tutte le aziende suinicole situate nella zona di protezione di un focolaio confermato nel comune di Borken nella Renania settentrionale-Vestfalia.

Le misure di precauzione di cui al primo comma non pregiudicano la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario.

3.   Nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A, vengano applicate misure di sorveglianza conformi ai principi di cui all'allegato II.

4.   Le misure preventive di lotta contro la malattia vengono applicate, ove necessario, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio.

5.   Viene organizzata un'adeguata campagna d'informazione destinata agli allevatori di suini.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché:

1)

i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini nelle zone indicate nell'allegato I, lettera A, o entrati in un'azienda di allevamento suinicolo ubicata in aree di cui all'allegato I, lettera A, vengano puliti e disinfettati due volte dopo ogni operazione;

2)

i trasportatori forniscano all'autorità competente la prova dell'avvenuta disinfezione.

Articolo 7

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2006.

Articolo 9

La decisione 2006/274/CE è abrogata.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 99 del 7.4.2006, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/328/CE (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 25).

(4)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

(5)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(6)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(7)  GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

(8)  GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.

(9)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).


ALLEGATO I

Aree della Germania di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6

A.

Nella Renania settentrionale-Vestfalia: il territorio dei «Regierungsbezirke» di Arnsberg, Düsseldorf e Münster.

B.

Nella Renania settentrionale-Vestfalia: il territorio dei «Regierungsbezirke» di Detmold e Colonia.


ALLEGATO II

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, la Germania provvede affinché nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, vengano applicate le seguenti misure di sorveglianza:

a)

ogni caso di malattia contagiosa rilevato nelle aziende suinicole che richieda un trattamento antibiotico o con altri farmaci antibatterici è immediatamente notificato alle autorità veterinarie competenti prima dell'inizio della terapia;

b)

nelle aziende suinicole di cui alla lettera a) un veterinario effettua immediatamente gli esami clinici e applica le procedure di campionamento di cui all'allegato, capitolo IV, parte A, della decisione 2002/106/CE della Commissione.