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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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15.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 728/2006 DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2006
che sospende e, a talune condizioni, abroga il regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 7 maggio 2003 l’organo di conciliazione (Dispute Settlement Body, DSB) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha autorizzato la Comunità ad applicare contromisure a concorrenza di 4 043 milioni di USD sotto forma di dazi supplementari dell’ordine del 100 % ad valorem su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. L’8 dicembre 2003 la Comunità ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1). |
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(2) |
In attesa dell’esito di una nuova procedura di composizione delle controversie in merito alla compatibilità con le norme dell’OMC delle disposizioni transitorie e di salvaguardia della normativa di abrogazione della legge «Foreign Sale Corporation and Extraterritorial Income Act» del 2000 (FSC/ETI Act) e della legge «American Jobs Creation Act» del 2004 (JOBS Act), la Comunità ha modificato e sospeso l’applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 con l’adozione del regolamento (CE) n. 171/2005. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 171/2005 dispone che l’introduzione di dazi supplementari prende nuovamente effetto soltanto dal 1o gennaio 2006 o 60 giorni dopo che il DSB abbia confermato l’incompatibilità di alcuni aspetti della suddetta legge con le norme OMC, se tale data risulti successiva. |
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(4) |
Il 14 marzo 2006 il DSB ha confermato l’incompatibilità con le norme dell’OMC della legislazione statunitense oggetto della controversia a seguito delle decisioni dell’organo di appello in materia. Il 3 maggio 2006 la Commissione ha reso noto che un dazio supplementare dell’ordine del 14 % ad valorem sarebbe stato applicabile a partire dal 16 maggio 2006. |
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(5) |
Il Congresso americano ha adottato una legge che abroga le disposizioni di salvaguardia del FSC/ETI Act e del JOBS Act per i prossimi anni fiscali e, pertanto, le contromisure imposte in base al regolamento (CE) n. 2193/2003 hanno raggiunto in misura adeguata lo scopo prefissato e la reintroduzione di contromisure risulterebbe del tutto inopportuna. |
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(6) |
Poiché il Presidente degli Stati Uniti deve ancora firmare la legge per promulgarla, la reintroduzione di sanzioni dovrebbe continuare ad essere sospesa fino al momento della firma e l’abrogazione delle contromisure imposte dal regolamento (CE) n. 2193/2003, dovrebbe diventare effettiva soltanto a partire dal momento in cui la firma sarà stata apposta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La sospensione dell’applicazione dei dazi supplementari prevista negli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 171/2005 è prorogata sino al 29 maggio 2006.
2. Qualora il Presidente degli Stati Uniti firmi la legge adottata dal Congresso degli Stati Uniti che abroga le disposizioni di salvaguardia del FSC-ETI Act e del JOBS Act entro il 26 maggio 2006, il regolamento (CE) n. 2193/2003, è abrogato con effetto dal 29 maggio 2006.
3. Una volta apposta la firma suddetta, la Commissione pubblica immediatamente un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con cui si dichiara che la firma è stata apposta e che il regolamento (CE) n. 2193/2003 è abrogato con effetto dal 29 maggio 2006.
4. Qualora la firma non venga apposta entro il 26 maggio 2006, la Commissione pubblica immediatamente un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con cui si dichiara che la firma non è stata apposta e che le contromisure previste dal regolamento (CE) n. 2193/2003 sono nuovamente applicabili a decorrere dal 30 maggio 2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 328 del 17.12.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 171/2005 (GU L 28 dell'1.2.2005, pag. 31).