ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 126

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
13 maggio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 722/2006 della Commissione, del 12 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 723/2006 della Commissione, del 12 maggio 2006, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

3

 

 

Regolamento (CE) n. 724/2006 della Commissione, del 12 maggio 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

5

 

 

Regolamento (CE) n. 725/2006 della Commissione, del 12 maggio 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

7

 

 

Regolamento (CE) n. 726/2006 della Commissione, del 12 maggio 2006, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 41a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

8

 

*

Regolamento (CE) n. 727/2006 della Commissione, del 12 maggio 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007)

9

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2006, che intima alla Germania, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato che istituisce la Comunità europea, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo

20

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2006, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

23

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

24

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

13.5.2006   

IT

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L 126/1


REGOLAMENTO (CE) N. 722/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

100,5

204

92,4

212

153,3

999

115,4

0707 00 05

052

94,0

628

155,5

999

124,8

0709 90 70

052

112,0

204

25,1

999

68,6

0805 10 20

204

34,0

212

64,4

220

40,9

400

20,3

448

50,4

624

48,0

999

43,0

0805 50 10

052

43,6

388

50,9

508

40,3

528

56,7

624

54,7

999

49,2

0808 10 80

388

86,3

400

124,0

404

104,4

508

79,6

512

81,7

524

84,1

528

94,9

720

79,5

804

111,1

999

94,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


13.5.2006   

IT

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L 126/3


REGOLAMENTO (CE) N. 723/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2006

recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

210

Concentrato

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

79

Concentrato


13.5.2006   

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L 126/5


REGOLAMENTO (CE) N. 724/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell’aiuto

Burro ≥ 82 %

28,5

25

28

25

Burro < 82 %

24,4

24,4

Burro concentrato

34

30,5

34

30,5

Crema

14

10,6

Cauzione di trasformazione

Burro

31

31

Burro concentrato

37

37

Crema

15


13.5.2006   

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L 126/7


REGOLAMENTO (CE) N. 725/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 32,8 EUR/100 kg.

L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 36 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


13.5.2006   

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L 126/8


REGOLAMENTO (CE) N. 726/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2006

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 41a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 41a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 9 maggio 2006, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 255,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).


13.5.2006   

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L 126/9


REGOLAMENTO (CE) N. 727/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio prevede l’apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Inoltre, in esito ai negoziati che hanno condotto ad un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (2), approvato con decisione del Consiglio (CE) n. 2006/106/CE (3), la Comunità si è impegnata a inserire nel proprio elenco per tutti gli Stati membri un aumento pari a 4 003 tonnellate del suddetto contingente tariffario di importazione.

(2)

Occorre definire le modalità di applicazione per l'anno contingentale 2006/2007 che inizia il 1o luglio 2006. Tuttavia, in considerazione dell’imminente entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fermo restando l’articolo 39 del suddetto trattato e al fine di consentire agli operatori di questi due paesi di beneficiare del suddetto contingente a partire dalla data dell’adesione, è necessario suddividere il periodo contingentale in due sottoperiodi e ripartire tra tali sottoperiodi il quantitativo disponibile nell'ambito del suddetto contingente, tenendo conto dei flussi commerciali tradizionali fra la Comunità e i paesi fornitori nell'ambito di tale contingente.

(3)

L'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario è soggetta ai dazi doganali all'importazione e alle condizioni fissate nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4).

(4)

Al fine di evitare operazioni speculative, l’accesso al contingente deve essere consentito solo agli operatori che svolgono un’attività di trasformazione in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5) o, fatta salva l’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007, agli stabilimenti di trasformazione dei suddetti paesi riconosciuti ai fini dell’esportazione nella Comunità di prodotti a base di carne trasformati, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (6).

(5)

A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999, le importazioni nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. I titoli dovrebbero essere rilasciati dopo l'assegnazione dei diritti d'importazione in base alle domande presentate dai trasformatori ammissibili. Ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8).

(6)

Per evitare speculazioni, è opportuno che i titoli d'importazione siano rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione. Allo stesso scopo, inoltre, insieme alla domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione. La richiesta di titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (9).

(7)

L'applicazione del contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza delle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. Occorre quindi autorizzare unicamente la trasformazione nello stabilimento indicato nel titolo d’importazione.

(8)

È inoltre opportuno disporre la costituzione di una cauzione per garantire che le carni importate siano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. È necessario fissare l’importo di detta cauzione tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all’interno e al di fuori del contingente.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007 è aperto, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, un contingente tariffario per l'importazione di 54 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nella Comunità (di seguito «il contingente»).

Articolo 2

1.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenente in peso almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina è determinato secondo il metodo ISO 3496-1994.

Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (10).

Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, «onglets», milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano passante per la parte di maggior spessore.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» si intende un prodotto contenente carni bovine diverso dai:

a)

prodotti specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1254/1999, oppure

b)

prodotti specificati al paragrafo 1.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 3

1.   Il quantitativo globale di cui all’articolo 1 è suddiviso in due parti e ripartito come segue:

a)

43 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A, di cui:

i)

30 000 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006;

ii)

13 000 tonnellate per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007;

b)

11 703 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B, di cui:

i)

8 200 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006;

ii)

3 503 tonnellate per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

2.   Il contingente reca i numeri d’ordine seguenti:

09.4057 per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a),

09.4058 per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   I dazi doganali da applicare all’importazione di carni bovine congelate nell’ambito del contingente sono indicati nell’allegato I.

Articolo 4

1.   Possono presentare, o fare presentare per proprio conto, una domanda di diritti d’importazione esclusivamente stabilimenti di trasformazione riconosciuti in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 che hanno svolto almeno una volta dal 1o luglio 2005 un’attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine.

Fatta salva l’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007, possono presentare una domanda di diritti d’importazione per i quantitativi disponibili nel secondo sottoperiodo del contingente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), gli stabilimenti di trasformazione dei suddetti paesi, riconosciuti in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 ai fini dell’esportazione nella Comunità e che hanno svolto almeno una volta dal 1o luglio 2005 un’attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine.

Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto, nei limiti del 10 % di ciascun quantitativo disponibile.

Le domande di diritti d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato ai fini dell’IVA.

2.   All’atto della presentazione della domanda di diritti d’importazione, è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg.

3.   Le prove del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, sono presentate assieme alla domanda di diritti d’importazione.

L’autorità nazionale competente stabilisce le prove documentali con cui può essere comprovato il rispetto delle suddette condizioni.

Tuttavia, gli operatori che abbiano presentato tali prove assieme alla domanda di diritti di importazione relativa ai quantitativi disponibili per il primo sottoperiodo del presente contingente, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera b), punto i), sono esonerati dall’obbligo di presentare le stesse prove per le domande di diritti di importazione relative ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo del presente contingente, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii).

Articolo 5

1.   Le domande di diritti d’importazione per la fabbricazione di prodotti A o prodotti B sono espresse in equivalente carni non disossate.

Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni bovine non disossate equivalgono a 77 kg di carni bovine disossate.

2.   Le domande di diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B devono pervenire all'autorità competente:

a)

entro e non oltre le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per le domande relative al primo sottoperiodo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera b), punto i);

b)

entro e non oltre le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del 12 gennaio 2007, per le domande relative al secondo sottoperiodo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii).

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il secondo venerdì successivo allo scadere dei rispettivi termini di presentazione delle domande di cui al paragrafo 2, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse per fax o posta elettronica, utilizzando i moduli che figurano negli allegati II e III del presente regolamento.

4.   La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande e fissa, se necessario, una percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti.

Articolo 6

1.   Le importazioni di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d’importazione in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.

2.   Per quanto riguarda la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la domanda di titoli d’importazione per quantitativi equivalenti ai diritti d’importazione assegnati costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Se in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, la Commissione fissa una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.

3.   I trasformatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per i quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente:

a)

nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione;

b)

da parte o per conto di trasformatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione.

4.   All’atto dell’importazione viene depositata presso l’autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati i diritti d’importazione trasformi l’intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti e nel suo stabilimento, specificato nella domanda di titolo, entro tre mesi dalla data d’importazione.

Gli importi della cauzione sono stabiliti nell’allegato IV.

Articolo 7

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 8

1.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, il paese d'origine;

b)

nella casella 16, uno dei codici NC di cui all'articolo 1;

c)

nella casella 20, perlomeno una delle diciture di cui all'allegato V.

2.   La validità dei titoli d’importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2007.

3.   In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

Articolo 9

Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di trasformazione in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione

Il sistema deve prevedere controlli fisici, quantitativi e qualitativi, all’inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A questo fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell’autorità competente, può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

Articolo 10

1.   La cauzione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale, entro sette mesi dalla data d’importazione, è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono state trasformate nei prodotti idonei e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d’importazione.

Se, tuttavia, la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi di cui al primo comma, l'importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 % e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo.

Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi di cui al primo comma ed è fornita entro i 18 mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.

2.   Gli importi non svincolati della cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, vengono incamerati e conservati a titolo di dazi doganali.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.

(3)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52.

(4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/2006 (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 1).

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 (Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 (Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(7)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).

(8)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(9)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

(10)  GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39.


ALLEGATO I

DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Prodotto:

(codice NC)

Per la fabbricazione di prodotti A

Per la fabbricazione di prodotti B

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg peso netto

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg peso netto

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg peso netto

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg peso netto

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg peso netto


ALLEGATO II

Fax: (32.2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 727/2006

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ALLEGATO III

Fax: (32 2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 727/2006

Image


ALLEGATO IV

IMPORTI DELLA CAUZIONE (1)

(in EUR/1000 kg peso netto)

Prodotto:

(codice NC)

Per la fabbricazione di prodotti A

Per la fabbricazione di prodotti B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.


ALLEGATO V

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

:

in spagnolo

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … (productos A) (productos B) (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 727/2006

:

in ceco

:

Licence platná v … (vydávající členský stát)/Maso určené ke zpracování … (výrobky A) (výrobky B) (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/nařízení (ES) č. 727/2006

:

in danese

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/forordning (EF) nr. 727/2006

:

in tedesco

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch für die Verarbeitung zu (A-Erzeugnissen) (B-Erzeugnissen) (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 727/2006

:

in estone

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik)/Liha töötlemiseks … (A toode) (B toode) (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine/määrus (EÜ) nr 727/2006

:

in greco

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … (προϊόντα Α) (προϊόντα Β) (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση)/Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 727/2006

:

in inglese

:

Licence valid in … (issuing Member State)/Meat intended for processing … (A-products) (B-products) (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place)/Regulation (EC) No 727/2006

:

in francese

:

Certificat valable … (État membre émetteur)/viande destinée à la transformation de … (produits A) (produits B) (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu)/règlement (CE) no 727/2006

:

in italiano

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione … (prodotti A) (prodotti B) (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 727/2006

:

in lettone

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju)/pārstrādei paredzēta gaļa … (A produktu) (B produktu) ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde)/Regula (EK) Nr. 727/2006

:

in lituano

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė)/Mėsa skirta perdirbimui … (produktai A) (produktai B) (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.)/Reglamentas (EB) Nr. 727/2006

:

in ungherese

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes./Feldolgozásra szánt hús … (A-termék) (B-termék) (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma)/727/2006/EK rendelet

:

in olandese

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)/Vlees bestemd voor verwerking tot (A-producten) (B-producten) (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 727/2006

:

in polacco

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie)/Mięso przeznaczone do przetworzenia … (produkty A) (produkty B) (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie)/rozporządzenie (WE) nr 727/2006

:

in portoghese

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor)/carne destinada à transformação … (produtos A) (produtos B) (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o 727/2006

:

in slovacco

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát)/Mäso určené na spracovanie … (výrobky A) (výrobky B) (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne)/nariadenie (ES) č. 727/2006

:

in sloveno

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala)/Meso namenjeno predelavi … (proizvodi A) (proizvodi B) (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala)/Uredba (ES) št. 727/2006

:

in finlandese

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on tarkoitettu (A-luokan tuotteet) (B-luokan tuotteet) (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 727/2006

:

in svedese

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat)/Kött avsett för bearbetning … (A-produkter) (B-produkter) (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 727/2006


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

13.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2006

che intima alla Germania, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato che istituisce la Comunità europea, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo

(2006/344/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 9,

vista la raccomandazione della Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita comprende il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1).

(3)

La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam, del 17 giugno 1997, sul patto di stabilità e crescita (2) invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivamente.

(4)

Con decisione 2003/89/CE (3), il Consiglio, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, ha sancito l’esistenza in Germania di un disavanzo eccessivo.

(5)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il 21 gennaio 2003 il Consiglio ha formulato una raccomandazione alla Germania, invitandola a correggere il disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e comunque entro il 2004. La raccomandazione è stata resa pubblica. Come indicato nella comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2004, approvata dal Consiglio il 18 gennaio 2005, in considerazione delle circostanze eccezionali venutesi a creare a seguito delle conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2003 e della sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2004, il 2005 doveva essere considerato il termine pertinente per la correzione del disavanzo eccessivo.

(6)

Il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in Germania è dal 2002 ampiamente superiore al 3 % del PIL, il livello di riferimento indicato nel trattato. Il rapporto debito/PIL, inferiore nel 2001 al 60 % del PIL, il valore di riferimento del trattato, è aumentato e si prevede che raggiunga il 69 % del PIL nel 2006.

(7)

Secondo i dati forniti da Eurostat, nel 2005 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in Germania ammontava al 3,3 % del PIL. Tali dati, in attesa di una valutazione più approfondita della loro qualità, si basano su una notifica provvisoria che la Germania, a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4), ha presentato alla Commissione il 24 febbraio 2006. Inoltre, in base ai dati attualmente disponibili e tenendo conto dei programmi di bilancio finora adottati dal governo tedesco, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche si manterrà anche nel 2006 superiore al valore di riferimento del trattato, il che conferma che il disavanzo eccessivo non è stato corretto.

(8)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97, qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 3605/93 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato, ossia intima allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessarie per correggere la situazione.

(9)

Secondo le proiezioni dell’autunno 2005 dei servizi della Commissione, il disavanzo 2005 ammontava al 3,9 % del PIL (5). A politiche invariate, i servizi della Commissione prevedevano il disavanzo del 2006 e del 2007, rispettivamente, al 3,7 % e al 3,3 % del PIL. La crescita del PIL reale era prospettata allo 0,8 % nel 2005, all’1,2 % nel 2006 e all’1,6 % nel 2007, con il divario fra prodotto effettivo e potenziale non del tutto colmato nel periodo interessato dalla previsione. In tale contesto e considerata la fragilità della congiuntura economica, il governo tedesco costituito dopo le elezioni del 18 settembre 2005 ha elaborato una strategia intesa a riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del valore di riferimento indicato dal trattato entro il 2007. Il governo ha dato inizio all’attuazione di questa strategia di risanamento già nel dicembre 2005 con l’adozione delle prime misure da essa previste. Il 22 febbraio 2006 il governo ha adottato il progetto di bilancio federale per il 2006 nonché, in particolare, il progetto di legge relativo all’aumento della fascia centrale dell’aliquota IVA dal 16 % al 19 % a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(10)

Il 22 febbraio 2006 l’Ufficio statistico federale ha pubblicato i dati relativi alla crescita del PIL e al disavanzo delle pubbliche amministrazioni nel 2005, pari, rispettivamente, allo 0,9 % e al 3,3 % del PIL. La differenza rispetto alle previsioni d’autunno dei servizi della Commissione è in larga misura riconducibile alle entrate superiori al previsto verso la fine del 2005. Secondo le proiezioni intermedie dei servizi della Commissione, pubblicate il 21 febbraio 2006, nel 2006 la crescita del PIL in termini reali si attesterebbe all’1,5 %, ossia sarebbe leggermente superiore al debole tasso di crescita potenziale. Va notato che questa proiezione è al rialzo in quanto presuppone la reazione anticipata della domanda interna all’aumento programmato dell’aliquota IVA. Tenendo conto dei successivi effetti sull’economia, la crescita del PIL nel 2007 è attualmente prevista intorno all’1 %. In linea con le previsioni macroeconomiche sopra illustrate, il disavanzo nominale dovrebbe restare leggermente superiore al 3 % del PIL nel 2006, per poi scendere nettamente al di sotto del valore di riferimento nel 2007. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione, il disavanzo strutturale (ossia il disavanzo corretto per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee), dopo un miglioramento leggermente inferiore allo 0,5 % tra il 2004 e il 2005, dovrebbe restare per lo più invariato in percentuale del PIL fra il 2005 e il 2006, per poi ridursi di almeno l’1 % del PIL nel 2007.

(11)

Nella fissazione del termine per la correzione del disavanzo eccessivo occorre tener conto dei seguenti fattori. In primo luogo, l’aggiustamento di bilancio che viene attuato è parte integrante di una strategia globale e l’adozione delle misure programmate si trova già in uno stadio avanzato; questo riduce l’incertezza circa l’efficacia del risanamento. Tali misure sono di carattere strutturale e non comprendono una tantum. In secondo luogo, gli effetti limitati in termini di riduzione del disavanzo strutturale previsti per il 2006 sono dovuti, almeno in parte, al fatto che alcune delle misure già attuate necessitano di un intervallo di tempo per produrre risultati. In terzo luogo, l’aggiustamento finanziario strutturale di almeno l’1 % del PIL per il 2006 e 2007 programmato dal governo può essere considerato conforme alle disposizioni del patto di stabilità e crescita, in particolare al requisito del miglioramento annuale del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Sulla base della previsione macroeconomica globale di cui al considerando 10, tale aggiustamento, che deve essere attuato in modo rigoroso, sarebbe sufficiente per correggere il disavanzo eccessivo in modo permanente e sostenibile.

(12)

Alla luce di questi fattori, il disavanzo eccessivo dovrebbe essere corretto entro il 2007. Il valore di riferimento dello 0,5 % del PIL per il miglioramento annuale del saldo strutturale dovrebbe essere rispettato cumulativamente negli anni 2006 e 2007.

(13)

Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, secondo comma, del trattato, il Consiglio può chiedere alla Germania di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti dalla Germania per ottemperare alla presente decisione. La Germania dovrebbe presentare alla Commissione una relazione entro il 14 luglio 2006 in cui vengano descritte le misure adottate e da adottare per conformarsi alla presente decisione. La relazione dovrebbe in particolare includere una valutazione finanziaria delle misure di correzione del disavanzo eccessivo che ne quantifichi gli effetti sulla situazione di bilancio del 2006 e del 2007 e un’analisi dei possibili rischi correlati allo scenario macroeconomico considerato. La Commissione valuterà tale relazione al fine di accertare i progressi compiuti per la correzione del disavanzo eccessivo. È opportuno che la Germania presenti altre relazioni conformemente alle scadenze per le comunicazioni relative ai disavanzi pubblici e al debito pubblico previste all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93.

(14)

Le misure di risanamento dovrebbero consentire un miglioramento duraturo del saldo delle amministrazioni pubbliche. Al fine di assicurare un risanamento di bilancio duraturo, che permetta di conseguire l’obiettivo a medio termine della Germania di un bilancio in pareggio in termini strutturali, è necessario che, dopo la correzione del disavanzo eccessivo, sia attuata una riduzione del disavanzo strutturale pari almeno allo 0,5 % del PIL all’anno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Germania pone termine alla presente situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi nel 2007.

2.   Nel 2006 e nel 2007 la Germania assicura un miglioramento cumulativo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee, di almeno un punto percentuale.

Articolo 2

1.   La Germania presenta alla Commissione, entro il 14 luglio 2006, una relazione che descriva le misure adottate per conformarsi alla presente decisione. La Commissione valuterà tale relazione al fine di accertare i progressi compiuti per la correzione del disavanzo eccessivo.

2.   Entro il 1o ottobre 2006, il 1o aprile 2007, il 1o ottobre 2007 e il 1o aprile 2008 la Germania presenta alla Commissione relazioni supplementari in cui esamina i progressi compiuti ai fini dell’attuazione della presente decisione.

Articolo 3

La Germania adotta le misure necessarie affinché, una volta corretto il disavanzo eccessivo, il risanamento finanziario finalizzato al conseguimento dell’obiettivo a medio termine di un bilancio in pareggio in termini strutturali sia proseguito tramite la riduzione del disavanzo strutturale di almeno lo 0,5 % del PIL all’anno.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(2)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(3)  GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 16.

(4)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

(5)  Tale percentuale corrispondeva in linea di massima a quella notificata dalle autorità tedesche il 1o settembre 2005 (il 3,7 % del PIL); la differenza risultava principalmente dalla cartolarizzazione attuata dall’ente pensionistico per gli ex dipendenti del servizio postale pubblico, che non era stata considerata un fattore di riduzione del disavanzo nelle previsioni d’autunno.


13.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/345/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, in seguito denominato «l'accordo», conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(3)

Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. GORBACH


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA MOLDOVA, (di seguito «Moldova»),

dall'altra,

(di seguito «le parti»)

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Moldova sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea.

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi.

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi.

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea.

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Moldova che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Moldova e per garantire la continuità di tali servizi aerei.

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Moldova, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Moldova, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, le definizioni figurano nell'allegato IV.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Moldova, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Moldova rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   La Moldova può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Moldova esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Moldova ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Moldova si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Moldova che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Moldova in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In attesa della sua entrata in vigore a norma del paragrafo 1, le parti applicano il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Moldova che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo in duplice esemplare, l'undicesimo giorno di aprile duemilasei nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e moldova.

Por Ia Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeanā

Image

Image

Por la República de Moldavia

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Per Ia Repubblica moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldovja

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Moldowy

Pela República da Moldávia

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image

ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra la Repubblica moldova e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, firmato a Vienna il 20 luglio 1993 (di seguito «accordo Moldova — Austria»); modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto a Vienna il 10 ottobre 2002,

Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, firmato a Chisinau il 15 luglio 2002 (di seguito «accordo Moldova — Cipro»),

Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, firmato a Chisinau il 24 febbraio 2004 (di seguito «accordo Moldova — Repubblica ceca»),

Accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, firmato Chisinau il 21 maggio 1999 (di seguito «accordo Moldova — Germania»),

Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, firmato ad Atene il 29 marzo 2004 (di seguito «accordo Moldova — Grecia»),

Accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, firmato a Budapest il 19 aprile 1995 (di seguito «accordo Moldova — Ungheria»),

Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, firmato a Roma il 19 settembre 1997 (di seguito «accordo Moldova — Italia»); modificato da ultimo dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 26 gennaio 2005,

Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, firmato a Vilnius il 5 aprile 1996 (di seguito «accordo Moldova — Lituania»),

Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche in materia di servizi aerei, firmato il 17 giugno 1958 e convalidato dalla dichiarazione comune relativa ai trattati bilaterali nelle relazioni tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica moldova, firmata a Chisinau il 29 ottobre 1996 (di seguito «accordo Moldova — Paesi Bassi»),

Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporto aereo civile, firmato a Varsavia il 27 luglio 1995 (di seguito «accordo Moldova — Polonia»),

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, siglato a Chisinau il 18 novembre 1994 (di seguito «accordo Moldova — Regno Unito»);

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Moldova e Stati membri della Comunità europea che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, siglato a Tallinn il 23 settembre 1999 (di seguito «accordo Moldova — Estonia»),

Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, siglato a Chisinau il 29 luglio 1999 (di seguito «accordo Moldova — Francia»),

Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, siglato a Riga il 28 aprile 2004 (di seguito «accordo Moldova — Lettonia»),

Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, siglato a Lisbona il 17 febbraio 2005 (di seguito «accordo Moldova — Portogallo»).

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

Articolo 3, paragrafo 5 dell'accordo Moldova — Austria,

Articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo Moldova — Cipro,

Articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo Moldova — Repubblica ceca,

Articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo Moldova — Estonia,

Articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo Moldova — Francia,

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo Moldova — Grecia,

Articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo Moldova — Ungheria,

Articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo Moldova — Paesi Bassi,

Articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo Moldova — Polonia,

Articolo 4, paragrafo 4 dell'accordo Moldova — Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Austria,

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Cipro,

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo Moldova — Repubblica ceca,

Articolo 4 dell'accordo Moldova — Estonia,

Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Moldova — Francia,

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo Moldova — Grecia,

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Ungheria,

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Lituania,

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Polonia,

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Regno Unito.

c)

Sicurezza:

Articolo 13 dell'accordo Moldova — Cipro,

Articolo 8 dell'accordo Moldova — Repubblica ceca,

Articolo 12 dell'accordo Moldova — Estonia,

Articolo 8 dell'accordo Moldova — Francia,

Articolo 12 dell'accordo Moldova — Germania,

Articolo 7 dell'accordo Moldova — Grecia,

Articolo 16 dell'accordo Moldova — Lettonia.

d)

Tassazione del carburante per aerei:

Articolo 7 dell'accordo Moldova — Austria,

Articolo 7 dell'accordo Moldova — Cipro,

Articolo 9 dell'accordo Moldova — Repubblica ceca,

Articolo 6 dell'accordo Moldova — Estonia,

Articolo 10 dell'accordo Moldova — Francia,

Articolo 6 dell'accordo Moldova — Germania,

Articolo 10 dell'accordo Moldova — Grecia,

Articolo 6 dell'accordo Moldova — Ungheria,

Articolo 7 dell'accordo Moldova — Lettonia,

Articolo 6 dell'accordo Moldova — Lituania,

Articolo 9 dell'accordo Moldova — Polonia,

Articolo 8 dell'accordo Moldova — Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

Articolo 11 dell'accordo Moldova — Austria,

Articolo 16 dell'accordo Moldova — Cipro,

Articolo 13 dell'accordo Moldova — Repubblica ceca,

Articolo 10 dell'accordo Moldova — Estonia,

Articolo 14 dell'accordo Moldova — Francia,

Articolo 10 dell'accordo Moldova — Germania,

Articolo 13 dell'accordo Moldova — Grecia,

Articolo 13 dell'accordo Moldova — Ungheria,

Articolo 8 dell'accordo Moldova — Italia,

Articolo 11 dell'accordo Moldova — Lettonia,

Articolo 10 dell'accordo Moldova — Lituania,

Articolo 8 dell'accordo Moldova — Polonia,

Articolo 7 dell'accordo Moldova — Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)

La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).

ALLEGATO IV

Definizioni

Per «Stato membro» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

Per «stabilimento di un vettore aereo comunitario (aerolinea) sul territorio di uno Stato membro» si intende l'esercizio effettivo e reale di un'attività di trasporto aereo mediante un'organizzazione stabile. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo. Quando un'impresa è stabilita nel territorio di diversi Stati membri, come definito nel trattato, essa dovrebbe assicurare, per evitare che il diritto nazionale venga eluso, che ognuno degli stabilimenti adempia agli obblighi che, conformemente al diritto comunitario, possono essere previsti dal diritto nazionale applicabile alle sue attività (1).

Per «licenza di esercizio» si intende un'autorizzazione concessa dallo Stato membro competente ad un'impresa che le consente di effettuare il trasporto aereo di persone, posta e/o merci, come specificato nella licenza di esercizio, a fronte di un corrispettivo e/o un nolo.

Con «certificato di operatore aereo» si designa un documento rilasciato a un'impresa o ad un gruppo di imprese dalle autorità competenti nel quale si attesta che l'operatore in questione ha le capacità professionali e l'organizzazione per garantire l'impiego sicuro degli aeromobili nei settori dell'aviazione indicati sul certificato.

La prova del «controllo regolamentare effettivo» costituisce un requisito minimo: il vettore aereo detiene una licenza di esercizio valida rilasciata dalle autorità competenti e soddisfa i criteri per l'esercizio di servizi aerei internazionali stabiliti dalle autorità competenti, come la prova della solidità finanziaria, la capacità di soddisfare, se necessario, il requisito dell'interesse pubblico, gli obblighi in materia di assicurazione di servizio, ecc., mentre lo Stato membro che rilascia la licenza attua programmi di controllo in materia di sicurezza aerea quantomeno conformi agli standard dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.


(1)  Regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 3).