ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 700/2006 DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2006
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3690/93 (2) è basato sul regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura (3), il quale è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (4). I riferimenti e le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 3690/93 non sono più compatibili con questo nuovo regolamento, il quale stabilisce nuove disposizioni sulla gestione della capacità di pesca espressa nelle licenze di pesca. |
(2) |
A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione è autorizzata a stabilire le modalità di applicazione per la gestione delle licenze di pesca e delle capacità di pesca. |
(3) |
Il 3 agosto 2005 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1281/2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza (5), il quale deve applicarsi a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93. |
(4) |
È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3690/93, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il regolamento (CE) n. 3690/93 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1281/2005 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93.
(3) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).
(4) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(5) GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.
ALLEGATO
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 3690/93 |
Regolamento (CE) n. 1281/2005 |
Articolo 1 |
Articoli 1 e 3 |
Articolo 2 |
Articolo 5 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
— |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
Articoli 8 e 9 |
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 701/2006 DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2006
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma e l’articolo 5, paragrafo 3,
visto il parere della Banca centrale europea (2), richiesto a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA») sono dati armonizzati sull’inflazione necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per svolgere le loro funzioni in conformità dell’articolo 121 del trattato. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti internazionali dell’inflazione dei prezzi al consumo e costituiscono indicatori importanti per la gestione della politica monetaria. |
(2) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2494/95 ciascuno Stato membro, nel contesto dell’attuazione di tale regolamento, è tenuto a produrre un IPCA a decorrere dall’indice del gennaio 1997. |
(3) |
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 dispone che l'IPCA si basi sui prezzi dei beni e dei servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (3) definisce la copertura degli IPCA come i beni e i servizi inclusi nella spesa monetaria per i consumi finali delle famiglie sostenuta nel territorio economico dello Stato membro in uno dei periodi di tempo confrontati o in entrambi. |
(5) |
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1749/96 prevede che gli IPCA siano elaborati sulla base di campioni mirati che comportano prezzi sufficienti all'interno di ogni aggregato elementare per tener conto della variazione di prezzo nella popolazione. |
(6) |
Le differenze tra i periodi di rilevazione dei prezzi possono comportare significative differenze nella stima della variazione dei prezzi relativa ai periodi di tempo raffrontati. |
(7) |
Occorre pertanto un’impostazione armonizzata per la copertura temporale degli IPCA, in modo che gli IPCA così ottenuti rispettino le prescrizioni in tema di comparabilità, affidabilità e pertinenza di cui all’articolo 4, terzo comma e all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95. |
(8) |
Per l'elaborazione dell'indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPCUM) e dell'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) è necessaria una concezione armonizzata della copertura temporale degli IPCA. Questo non dovrebbe tuttavia impedire la diffusione di IPCA provvisori o di stime rapide dell’IPCA sulla variazione media dei prezzi basate su parte delle informazioni sui prezzi registrate nel mese cui si riferisce l’indice considerato. |
(9) |
A norma del regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (4) le modifiche del sistema di norme armonizzate non dovrebbero richiedere revisioni, tuttavia, se necessario, vanno effettuate stime dell’impatto sui tassi di variazione annui dell'IPCA. |
(10) |
Il Comitato del programma statistico è stato consultato a norma dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Scopo
Scopo del presente regolamento è definire norme minime relative ai periodi di rilevazione dei prezzi, al fine di migliorare le comparabilità, l’affidabilità e la pertinenza dell'IPCA.
Articolo 2
Rappresentazione
L’IPCA è una statistica basata su un campione che rappresenta la variazione media dei prezzi tra il mese civile dell’indice considerato e il periodo al quale è raffrontato.
Articolo 3
Norme minime per la rilevazione dei prezzi
1. I prezzi sono rilevati durante un periodo minimo di una settimana lavorativa alla o verso la metà del mese civile cui si riferisce l’indice.
2. Nel caso di prodotti caratterizzati da variazioni dei prezzi drastiche e irregolari la rilevazione dei prezzi va inoltre estesa a più di una settimana lavorativa.
Questa norma si applica in particolare ai seguenti prodotti:
a) |
prodotti energetici; e |
b) |
prodotti freschi, quali frutta e verdura. |
Articolo 4
Modalità di attuazione
Le disposizioni del presente regolamento sono attuate entro il dicembre 2007 e prendono effetto con l’indice del gennaio 2008.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) Parere del 27 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1708/2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).
(4) GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49.
(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 702/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
97,3 |
204 |
125,9 |
|
212 |
127,8 |
|
999 |
117,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
114,3 |
628 |
155,5 |
|
999 |
134,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
116,5 |
204 |
25,1 |
|
999 |
70,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
46,6 |
204 |
39,6 |
|
212 |
60,2 |
|
220 |
41,5 |
|
400 |
40,9 |
|
448 |
49,4 |
|
624 |
56,8 |
|
999 |
47,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
42,3 |
388 |
50,9 |
|
508 |
39,2 |
|
528 |
37,6 |
|
624 |
62,6 |
|
999 |
46,5 |
|
0808 10 80 |
388 |
85,1 |
400 |
129,5 |
|
404 |
101,8 |
|
508 |
79,6 |
|
512 |
78,5 |
|
524 |
87,6 |
|
528 |
80,9 |
|
720 |
90,0 |
|
804 |
107,6 |
|
999 |
93,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 703/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1845/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ceco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1845/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 31 185 tonnellate di granturco detenute dall’organismo d’intervento ceco. |
(2) |
Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di granturco posti in vendita dall’organismo d’intervento ceco sul mercato interno portando la gara permanente a 131 185 tonnellate. |
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1845/2005. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1845/2005 è modificato come segue:
all’articolo 1, il quantitativo «31 185 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «131 185 tonnellate».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 296 del 12.11.2005, pag. 3.
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 704/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2006
relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’elenco CXL dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario annuo per l’importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (numero d’ordine 09.4003). Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l’anno contingentale 2006/2007 che inizia il 1o luglio 2006. |
(2) |
Il contingente 2005/2006 è stato gestito secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006) (2). Tale regolamento ha introdotto un metodo di gestione basato su un criterio che valuta i risultati delle importazioni in modo da garantire che il contingente sia attribuito a operatori professionisti in grado di importare carni bovine senza indebite speculazioni. |
(3) |
L’applicazione di questo metodo ha dato risultati positivi ed è perciò opportuno mantenere lo stesso metodo di gestione per il contingente relativo al periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007. |
(4) |
In considerazione dell’imminente entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fermo restando l’articolo 39 del suddetto trattato e al fine di consentire agli operatori dei due paesi in questione di beneficiare di tale contingente alla data della loro adesione, è necessario suddividere il periodo contingentale in due sottoperiodi e ripartire il quantitativo disponibile nell’ambito del suddetto contingente su tali sottoperiodi, tenendo conto dei flussi commerciali tradizionali fra la Comunità e i paesi fornitori nell’ambito di tale contingente. |
(5) |
Occorre definire un periodo di riferimento per le importazioni ammissibili la cui durata consenta di disporre di risultati rappresentativi, ma anche sufficientemente recenti e indicativi dell’andamento degli scambi commerciali. |
(6) |
Ai fini del controllo, è necessario che le domande di diritti d’importazione siano presentate negli Stati membri nei quali l’operatore è iscritto nel registro dell’IVA. |
(7) |
Per evitare operazioni speculative, è necessario fissare una cauzione relativa ai diritti d’importazione per ciascun richiedente nell’ambito del contingente. |
(8) |
Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli d’importazione per tutti i diritti d’importazione loro assegnati, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (3). |
(9) |
È opportuno applicare ai titoli d’importazione rilasciati a norma del presente regolamento il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5), fatte salve le deroghe eventualmente necessarie. |
(10) |
Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007 è aperto un contingente tariffario di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.
Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4003.
2. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.
3. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono suddivisi nel modo seguente:
a) |
37 000 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006; |
b) |
16 000 tonnellate per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007. |
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento:
a) |
100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata; |
b) |
per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C. |
Articolo 3
1. Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d’importazione per un quantitativo di riferimento corrispondente ai quantitativi di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 oppure 0206 29 91, importati dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1o maggio 2005 e il 30 aprile 2006.
Fatta salva l’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania al 1o gennaio 2007, gli operatori di questi paesi possono presentare domanda di diritti d’importazione con riguardo ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo di tale contingente, indicati all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), sulla base delle importazioni effettuate durante tale periodo e per i prodotti di cui al primo comma del presente paragrafo.
2. Una società nata dalla fusione di società che dispongano ciascuna di importazioni di riferimento può utilizzare tali importazioni di riferimento come base per la presentazione della domanda.
3. La domanda di diritti d’importazione è corredata della prova delle importazioni di cui al paragrafo 1, costituita da una copia rilasciata al destinatario della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistata.
Tuttavia, gli operatori che abbiano presentato tale prova assieme alla loro domanda di diritti d’importazione relativa ai quantitativi disponibili per il primo sottoperiodo di tale contingente, indicati all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), sono esonerati dall’obbligo di presentare la suddetta prova per le domande di diritti d’importazione relative ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo di tale contingente, indicati all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b).
Articolo 4
1. Le domande di diritti d’importazione devono pervenire all’autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente è iscritto nel registro dell’IVA:
a) |
entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per le domande relative al sottoperiodo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a); |
b) |
entro le ore 13 (ora di Bruxelles), del 12 gennaio 2007, per le domande relative al sottoperiodo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b). |
Tutti i quantitativi presentati come quantitativo di riferimento, in applicazione dell’articolo 3, costituiscono i diritti d’importazione oggetto della domanda.
2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il terzo venerdì successivo allo scadere dei rispettivi periodi per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, un elenco degli operatori che hanno richiesto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, recante in particolare il nome e l’indirizzo degli stessi nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato.
3. Le comunicazioni delle informazioni di cui al paragrafo 2, comprese le comunicazioni negative, avvengono a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando il modulo che figura nell’allegato I.
Articolo 5
La Commissione decide quanto prima in quale misura possono essere concessi diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Se i diritti d’importazione per i quali sono state presentate domande superano il quantitativo disponibile di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione.
Articolo 6
1. La domanda di diritti d’importazione è ammissibile solo se corredata di una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso equivalente di carne disossata.
2. Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 5 risultano meno diritti d’importazione da assegnare rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.
3. La presentazione di una domanda per uno o più titoli d’importazione per un quantitativo equivalente al totale dei diritti d’importazione assegnati costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Articolo 7
1. L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d’importazione.
2. Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha ottenuto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Ciascun titolo d’importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d’importazione ottenuti.
3. Le domande di titolo ed i titoli recano:
a) |
nella casella 16, l’indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:
|
b) |
nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato II. |
Articolo 8
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
2. In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo d’importazione è riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.
3. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2007.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 121 del 13.5.2005, pag. 48.
(3) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
(5) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
ALLEGATO I
Fax CE (32-2) 292 17 34
E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int
Applicazione del regolamento (CE) n. 704/2006
ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b)
— |
: |
in spagnolo |
: |
Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006] |
— |
: |
in ceco |
: |
Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 704/2006) |
— |
: |
in danese |
: |
Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006) |
— |
: |
in tedesco |
: |
Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006) |
— |
: |
in estone |
: |
Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006) |
— |
: |
in greco |
: |
Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 704/2006] |
— |
: |
in inglese |
: |
Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006) |
— |
: |
in francese |
: |
Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006] |
— |
: |
in italiano |
: |
Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006] |
— |
: |
in lettone |
: |
Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006) |
— |
: |
in lituano |
: |
Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006) |
— |
: |
in ungherese |
: |
Fagyasztott szarvasmarhahús (704/2006/EK rendelet) |
— |
: |
in maltese |
: |
Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 704/2006) |
— |
: |
in nederlandese |
: |
Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006) |
— |
: |
in polacco |
: |
Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 704/2006) |
— |
: |
in portoghese |
: |
Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006] |
— |
: |
in slovacco |
: |
Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č. 704/2006] |
— |
: |
in sloveno |
: |
Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006) |
— |
: |
in finlandese |
: |
Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006) |
— |
: |
in svedese |
: |
Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006) |
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 705/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 22/2006 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi d’intervento belga, ceco, francese, irlandese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, svedese e ungherese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi di zucchero da rivendere di cui al regolamento (CE) n. 22/2006 della Commissione (2) rispecchiano la situazione delle scorte d’intervento al 31 dicembre 2005. Posteriormente a quella data, ingenti quantitativi di zucchero sono stati presi in consegna dagli organismi d’intervento di alcuni degli Stati membri summenzionati e anche da quelli della Germania e della Slovenia. |
(2) |
Detti quantitativi devono essere inclusi nella gara permanente per la vendita sul mercato interno comunitario. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) 22/2006. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 22/2006 è modificato come segue:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Gli organismi d’intervento belga, ceco, irlandese, italiano, polacco, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 1 493 136,672 tonnellate di zucchero ammesso all’intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno. Gli Stati membri detentori e i quantitativi corrispondenti sono riportati nell’allegato I.»; |
3) |
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 5 del 10.1.2006, pag. 3.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Stati membri detentori di scorte d’intervento di zucchero
Stato membro |
Organismo d’intervento |
Quantitativi detenuti dall’organismo d’intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno (in tonnellate) |
|||||||
Belgio |
|
40 648,092 |
|||||||
Repubblica ceca |
|
77 937,72 |
|||||||
Germania |
|
40 000 |
|||||||
Spagna |
|
8 300 |
|||||||
Irlanda |
|
12 000 |
|||||||
Italia |
|
784 974,7 |
|||||||
Ungheria |
|
232 311,9 |
|||||||
Polonia |
|
208 226,26 |
|||||||
Slovenia |
|
9 700 |
|||||||
Slovacchia |
|
20 000 |
|||||||
Svezia |
|
59 038» |
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 706/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro può emettere approvazioni di durata limitata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2). |
(2) |
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che, in deroga al punto 21.A.159 del suo allegato, gli Stati membri possono emettere approvazioni di durata limitata fino al 28 settembre 2005. |
(3) |
L’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») effettuerà, nei tempi prescritti, una valutazione dell’implicazione delle disposizioni di quel regolamento sulla durata della validità delle approvazioni, al fine di fornire un parere destinato alla Commissione, comprese possibili variazioni ad esso. |
(4) |
L’agenzia ha effettuato tale valutazione e ha concluso che è opportuno fissare un nuovo termine, in modo da consentire agli Stati membri di adeguare la loro legislazione nazionale al sistema di approvazioni di durata illimitata. |
(5) |
Non è più necessario che l’Agenzia fornisca una valutazione; tale disposizione deve essere depennata. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1702/2003 deve essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall’Agenzia conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato come segue:
a) |
al paragrafo 2, «28 settembre 2005» è sostituito da «28 settembre 2007»; |
b) |
il paragrafo 5 è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
(2) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6 Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 381/2005 (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 3).
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 707/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2), e dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (3). |
(2) |
L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2042/2003 stabilisce che, ai sensi degli allegati II e IV, gli Stati membri possono emettere approvazioni di durata limitata fino al 28 settembre 2005. |
(3) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») ha avviato una valutazione dell’implicazione delle disposizioni relative alla durata della validità delle approvazioni e ha concluso che è opportuno stabilire una nuova scadenza, in modo da consentire che gli Stati membri possano adattare la loro legislazione nazionale al sistema di approvazioni di durata illimitata. |
(4) |
Le risultanze dell’indagine svolta sugli incidenti intervenuti nel passato, relativa all’invecchiamento degli aeromobili ed alla sicurezza dei serbatoi del combustibile, sottolineano la necessità di tenere conto di istruzioni di manutenzione, nuove o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo e di rivedere regolarmente il programma di manutenzione. |
(5) |
È opportuno precisare che il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di mostrare il possesso della propria qualifica. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 deve essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri espressi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 7, paragrafo 4, «28 settembre 2005» è sostituito da «28 settembre 2007»; |
2) |
all’allegato I, paragrafo M.A.302, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):
|
3) |
all’allegato III, è inserito il seguente paragrafo: «66.A.55 Prova del possesso della propria qualifica Il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di dimostrare il possesso della propria qualifica.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
(2) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.
(3) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 381/2005 (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 3).
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 708/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 21 e l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002. |
(2) |
Il 24 novembre 2005 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate, nel seguito «IFRIC 7». L’IFRIC 7 chiarisce le disposizioni dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate riguardanti il modo in cui le imprese debbano rideterminare i propri valori di bilancio a norma dello IAS 29 il primo anno in cui individuano l'esistenza di un'iperinflazione nell'economia della loro valuta funzionale. |
(3) |
Il 15 dicembre 2005, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Modifiche allo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere — Investimento netto in una gestione estera, per chiarire le disposizioni dello IAS 21 riguardanti gli investimenti di un’entità in gestioni estere. Le imprese avevano espresso preoccupazione in ordine al trattamento dei finanziamenti che fanno parte di un investimento di un’entità in una gestione estera, poiché lo IAS 21 contiene disposizioni che prevedono che tali finanziamenti devono essere denominati nella valuta funzionale dell’entità o della gestione estera, in modo tale che le differenze di cambio derivanti possano essere rilevate nel patrimonio netto del bilancio consolidato. Tuttavia, in pratica tali finanziamenti possono essere denominati in un’altra valuta (una terza valuta). Lo IASB è giunto alla conclusione che non aveva inteso imporre tale restrizione e pertanto ha pubblicato le predette modifiche per consentire che tali finanziamenti siano denominati in una terza valuta. |
(4) |
La consultazione degli esperti del settore ha confermato che l’IFRIC 7 e le Modifiche allo IAS 21 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:
1) |
L’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate viene inserita come indicato all’allegato del presente regolamento; |
2) |
il principio contabile internazionale IAS 21 viene modificato in conformità alle Modifiche allo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere — Investimento netto in una gestione estera, come indicato all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
1. Le imprese applicano l’IFRIC 7 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio o febbraio, nel qual caso applicano l’IFRIC 7 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2007.
2. Le imprese applicano le Modifiche allo IAS 21 quali riportate nell’allegato al presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 108/2006 (GU L 24 del 27.1.2006, pag. 1).
ALLEGATO
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)
IFRIC 7 |
Interpretazione IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate |
IAS 21 |
Modifiche allo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere — Investimento netto in una gestione estera |
«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»
INTERPRETAZIONE IFRIC 7
Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29
Informazioni contabili in economie iperinflazionate
Riferimenti
— |
IAS 12 Imposte sul reddito |
— |
IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate |
Premessa
1 |
La presente interpretazione fornisce indicazioni su come applicare i requisiti dello IAS 29 in un esercizio in cui un'entità individui (1) l'esistenza di un'iperinflazione nell'economia della sua valuta funzionale, che nell'esercizio precedente non era iperinflazionata, e proceda pertanto alla rideterminazione dei propri valori di bilancio conformemente allo IAS 29. |
Problemi
2 |
La presente Interpretazione prende in esame:
|
Interpretazione
3 |
Nell'esercizio in cui l'entità constata l'esistenza di un'iperinflazione nell'economia della sua valuta funzionale, che in precedenza non era iperinflazionata, l'entità applica i requisiti dello IAS 29 come se l'economia fosse sempre stata iperinflazionata. Pertanto, per quanto riguarda gli elementi non monetari iscritti al costo storico, si procede alla rideterminazione dello stato patrimoniale di apertura dell'entità all'inizio del primo periodo presentato nel bilancio, in modo da riflettere l'effetto dell'inflazione a partire dalla data in cui le attività sono state acquisite e le passività sostenute o assunte fino alla data dello stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio. Per gli elementi non monetari valutati nello stato patrimoniale di apertura ai valori correnti ad una data diversa dalla data in cui sono stati acquisiti o sostenuti, la rideterminazione riflette invece l'effetto dell'inflazione a partire dalla data di determinazione del valore contabile fino alla data dello stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio. |
4 |
Alla data dello stato patrimoniale di chiusura le voci relative a imposte differite sono contabilizzate e valutate in conformità allo IAS 12. Tuttavia, i dati relativi alle imposte differite nello stato patrimoniale di apertura dell'esercizio vengono determinati come segue:
L'entità applica il metodo di cui alla lettera a) e b) per la rideterminazione delle voci relative a imposte differite nello stato patrimoniale di apertura di ogni periodo comparativo nel bilancio rideterminato per l'esercizio in cui l'entità applica lo IAS 29. |
5 |
Una volta che l'entità ha proceduto alla rideterminazione del bilancio, tutti i dati corrispondenti nel bilancio dell'esercizio successivo, incluse le voci relative a imposte differite, sono rideterminati applicando la variazione dell'unità di misura corrente per il successivo esercizio unicamente al bilancio rideterminato del precedente esercizio. |
Data di entrata in vigore
6 |
L’entità deve applicare la presente Interpretazione nei bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata l’applicazione anticipata. Se l'entità applica la presente Interpretazione ad un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. |
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere Investimento netto in una gestione estera
Il presente documento espone le modifiche allo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Tali modifiche recepiscono le proposte contenute nel Draft Technical Correction 1«Proposte di modifica allo IAS 21 Investimento netto in una gestione estera» pubblicato nel settembre del 2005.
Le entità devono applicare le modifiche contenute nel presente documento a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
Investimento netto in una gestione estera
«15A |
L’entità che ha un elemento monetario da incassare o da pagare nei confronti di una gestione estera, quale descritto al paragrafo 15, può essere una controllata qualsiasi del gruppo. Ad esempio, un’entità ha due controllate, A e B. La controllata B è una gestione estera. La controllata A concede un finanziamento alla controllata B. Il credito per finanziamento della controllata A nei confronti della controllata B sarebbe una parte dell’investimento netto dell’entità nella controllata B se il regolamento di tale prestito non è pianificato né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro. Quanto precede sarebbe valido anche se la controllata A fosse essa stessa una gestione estera.» |
Rilevazione delle differenze di cambio
«33 |
Quando un elemento monetario è parte dell’investimento netto in una gestione estera di un’entità che redige il bilancio ed è espresso nella valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio, insorge una differenza di cambio nel bilancio individuale della gestione estera secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Se tale elemento è espresso nella valuta funzionale della gestione estera, si genera una differenza di cambio nel bilancio separato dell’entità che redige il bilancio secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Se tale elemento è espresso in una valuta differente dalla valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio o della gestione estera, si genera una differenza di cambio nel bilancio separato dell’entità che redige il bilancio e nel bilancio individuale della gestione estera secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Tali differenze di cambio sono riclassificate in una componente separata di patrimonio netto nel bilancio che include la gestione estera e l'entità che redige il bilancio (ossia il bilancio in cui la gestione estera è consolidata, consolidata proporzionalmente o contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto).» |
«58A |
La modifica allo IAS 21 intitolata «Investimento netto in una gestione estera», emessa nel dicembre del 2005, ha aggiunto il paragrafo 15A e ha modificato il paragrafo 33. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.» |
(1) The identification of hyperinflation is based on the entity’s judgement of the criteria in paragraph 3 of IAS 29.
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 709/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2006
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 9 maggio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 665/2006 della Commissione (3). |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 665/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 665/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
(3) GU L 116 del 29.4.2006, pag. 41. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 678/2006 (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 5).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 9 maggio 2006
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
2,31 |
|
di bassa qualità |
22,31 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
54,48 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
57,64 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
57,64 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
54,48 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(1.5.2006-5.5.2006)
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 16,33 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 20,37 EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 710/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2006
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell’8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 230/2006 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B. |
(2) |
Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
(3) |
Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportati dopo l’8 maggio 2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 230/2006 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo l’8 maggio e prima del 16 maggio 2006, sono respinte.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 39 del 10.2.2006, pag. 10.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2006
recante nomina di due membri titolari cechi e di due membri supplenti cechi del Comitato delle regioni
(2006/332/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo ceco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. Frantisek DOHNAL; un altro seggio di membro è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Martin TESAŘÍK. Un seggio di supplente diverrà vacante in seguito alla nomina a membro del Sig. Stanislav JURÁNEK, attualmente supplente. Un altro seggio di supplente diverrà vacante in seguito alla nomina a membro del Sig. Petr OSVALD, attualmente supplente, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2010:
a) |
quali membri titolari:
|
b) |
quali membri supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
Rettifiche
9.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/30 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2005 della Commissione, del 2 dicembre 2005, che modifica gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda laboratori nazionali di riferimento e materiale a rischio specifico
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 317 del 3 dicembre 2005 )
A pagina 7, allegato, punto 2), lettera a) [che modifica l’allegato XI, parte A, punto 1) a) i)]:
anziché:
«i) |
il cranio — esclusa la mandibola — encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e trasverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi, nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;», |
leggi:
«i) |
il cranio — esclusa la mandibola — encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e trasverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi, nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;». |