ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 121

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
6 maggio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 694/2006 del Consiglio, del 27 aprile 2006, che modifica l'elenco delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza

1

 

*

Regolamento (CE) n. 695/2006 del Consiglio, del 5 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

14

 

 

Regolamento (CE) n. 696/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

27

 

 

Regolamento (CE) n. 697/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2006

29

 

*

Regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni ( 1 )

30

 

*

Regolamento (CE) n. 699/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l’accesso del pollame a parchetti all’aperto

36

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2006, relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti [notificata con il numero C(2006) 438]  ( 1 )

38

 

*

Decisione della Commissione, del 5 aprile 2006, recante modifica della decisione 2005/432/CE che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE [notificata con il numero C(2006) 1319]  ( 1 )

43

 

*

Decisione della Commissione, del 5 maggio 2006, che deroga al regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda la proroga della data limite per la consegna del tabacco greggio del raccolto 2005 in Grecia [notificata con il numero C(2006) 1784]

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/1


REGOLAMENTO (CE) N. 694/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

che modifica l'elenco delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (1), in particolare l'articolo 45,

vista la proposta della Commissione,

vista l'iniziativa della Repubblica slovacca (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori a cui si applica il regolamento. L’allegato A di detto regolamento elenca le procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a), di tale regolamento. L’allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all’articolo 2, lettera c), e l'allegato C elenca i curatori di cui all’articolo 2, lettera b), di tale regolamento.

(2)

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003, con l’obiettivo di includere le procedure di insolvenza, le procedure di liquidazione e i curatori dei nuovi Stati membri, e successivamente dal regolamento (CE) n. 603/2005 (3), per modificare i suddetti allegati per quanto riguarda vari Stati membri.

(3)

Il 29 novembre 2005 la Francia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche degli elenchi riportati negli allegati A e C di tale regolamento.

(4)

Il 6 marzo 2006 la Repubblica slovacca ha notificato al segretariato generale del Consiglio, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche agli elenchi riportati negli allegati A, B e C di tale regolamento.

(5)

Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(6)

La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1346/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è modificato come segue:

1)

l'allegato A è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato B è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento;

3)

l'allegato C è sostituito dal testo riportato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. PROKOP


(1)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2005 (GU L 100 del 20.4.2005, pag. 1).

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 100 del 20.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Nucené vyrovnání

Vyrovnání

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Bankrots

Izlīgums

Sanācija

LIETUVA

įmonės restruktūrizavimo byla

įmonės bankroto byla

įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f'każ ta' negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surseance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

O processo de insolvência

O processo de falência

Os processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

A concordata

A reconstituição empresarial

A reestruturação financeira

A gestão controlada

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration»


ALLEGATO II

«ALLEGATO B

Procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Nucené vyrovnání

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Liquidazione coatta amministrativa

Concordato preventivo con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Bankrots

LIETUVA

įmonės bankroto byla

įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta' mandat ta' qbid mill-Kuratur f'każ ta' negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

O processo de insolvência

O processo de falência

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration»


ALLEGATO III

«ALLEGATO C

Curatori di cui all'articolo 2, lettera b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

ČESKÁ REPUBLIKA

Správce podstaty

Předběžný správce

Vyrovnací správce

Zvláštní správce

Zástupce správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l'exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και προσωρινός εκκαθαριστής

Επίσημος παραλήπτης

Διαχειριστής της πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surseance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Ausgleichsverwalter

Sachwalter

Treuhänder

Besondere Verwalter

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

God man

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official receiver

Trustee

Provisional liquidator

Judicial factor»


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/14


REGOLAMENTO (CE) N. 695/2006 DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Inchiesta precedente

(1)

Con il regolamento (CE) n. 397/2004 (2) (di seguito «il regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 13,1 % sulle importazioni di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria del Pakistan.

(2)

Il dazio è stato istituito sulla base dei dati disponibili, dal momento che è risultato impossibile verificare, nel corso della visita in loco, dati e cifre assai poco plausibili indicati nelle risposte al questionario trasmesse dalle sei società selezionate per il campione. Le circostanze che hanno determinato questa decisione sono le seguenti: nel corso delle verifiche presso la seconda società la Commissione ha ricevuto una lettera con minacce di morte rivolte ai funzionari che stavano eseguendo tali verifiche. Dato il carattere specifico e personale della lettera in questione, la Commissione ha ritenuto che non sussistessero le condizioni necessarie per effettuare gli accertamenti e che tali circostanze costituissero un serio ostacolo allo svolgimento dell'inchiesta. Di conseguenza, le visite di verifica hanno dovuto essere interrotte.

(3)

Nel periodo successivo all'istituzione delle misure antidumping la Commissione ha ricevuto informazioni sufficienti a dimostrare che le condizioni di sicurezza erano mutate, cioè che erano stati rimossi gli ostacoli allo svolgimento delle visite di verifica. La Commissione ha deciso, pertanto, di avviare un riesame intermedio, limitato all'analisi degli aspetti relativi al dumping, onde riesaminare le risultanze sulla base di dati scrupolosamente verificati e in grado di fornire un quadro più preciso della situazione degli esportatori pakistani.

2.   Apertura

(4)

Il 3 agosto 2004 la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo (3), annunciava l’apertura d’ufficio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, di un riesame intermedio parziale, limitato al dumping, delle misure antidumping istituite dal regolamento definitivo.

(5)

La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell’inchiesta ai produttori esportatori e agli importatori notoriamente interessati e alle loro associazioni note, nonché alle autorità pakistane e alle associazioni di produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(6)

Un certo numero di produttori esportatori e la Pakistan Bedwear Exporters Association, una delle varie associazioni di produttori di biancheria da letto del Pakistan, come pure l’associazione dei produttori comunitari (Eurocoton), che nell'inchiesta iniziale era il denunciante, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito dimostrando di avere particolari motivi per presentare tale domanda.

3.   Campionamento

(7)

Considerato il numero assai elevato di produttori esportatori e di importatori interessati dalla presente inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(8)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, gli importatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre provveduto a consultare in merito alla selezione del campione per gli esportatori le autorità del Pakistan e le associazioni di produttori/esportatori che si sono manifestate.

(9)

Previo esame delle informazioni presentate, si è deciso che il campionamento era necessario soltanto nel caso degli esportatori. In totale, 110 società hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine previsto e hanno fornito le informazioni richieste. Tuttavia, 11 di queste società non hanno prodotto né esportato il prodotto in esame e, pertanto, non hanno potuto essere considerate parti interessate nel quadro dell'inchiesta. Inoltre, una società ha offerto una collaborazione solo parziale, dal momento che non ha fornito i dati relativi ai suoi volumi di produzione. La Commissione ha quindi considerato che, in totale, 98 società abbiano collaborato all’inchiesta.

(10)

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione è stato selezionato sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni dal Pakistan nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(11)

La Commissione ha informato le autorità pakistane e le associazioni di produttori/esportatori che intendeva selezionare un campione composto di otto società, pari al 31 % delle esportazioni dal Pakistan verso la Comunità. Le autorità del Pakistan e un’associazione di esportatori si sono però opposte e hanno chiesto di limitare il campione a sei società, cioè di utilizzare lo stesso campione dell'inchiesta precedente.

(12)

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, dopo aver valutato tali osservazioni, la Commissione ha deciso in ultima analisi che, ai fini della massima rappresentatività possibile del campione, era opportuno includervi otto società, dal momento che (i) ciò consentiva di inserire un volume maggiore di esportazioni, ivi comprese quelle realizzate da aziende che avevano registrato anche vendite sul mercato interno; e (ii) era possibile esaminare queste otto società entro il periodo di tempo disponibile.

4.   Esame individuale

(13)

È stata presentata richiesta di determinazione di un margine di dumping individuale da parte di 22 società che non sono state inserite nel campione. Tuttavia, considerato il numero elevato di richieste e il volume dei dati da esaminare (per via, tra l’altro, dell’ampia gamma di tipi di prodotto oggetto dell’inchiesta), si è ritenuto che l'esame dei singoli casi sarebbe risultato indebitamente gravoso, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, e tale quindi da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. Le richieste di determinazione di margini individuali, quindi, non sono state prese in esame.

5.   Inchiesta

(14)

La Commissione ha inviato i questionari alle società selezionate per il campione e gli otto produttori esportatori inseriti nel campione hanno tutti rispedito il questionario debitamente compilato. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta. Date le particolari difficoltà incontrate in materia di sicurezza, tuttavia, si è deciso di non effettuare le visite di verifica presso le sedi delle società in questione; il controllo sui dati forniti si è invece svolto in un paese terzo — in questo caso gli Emirati arabi uniti («EAU») — mediante l’impiego di sistemi di comunicazione con le sedi centrali delle aziende oggetto dell'inchiesta. Grazie a questi sistemi è stato possibile ricevere tutti i documenti richiesti senza ritardi di trasmissione. Sono stati verificati i dati forniti dalle seguenti società:

 

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi,

 

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi,

 

Yunus Textile Mills, Karachi,

 

Chenab Ltd, Faisalabad,

 

Nishat Mills Ltd, Faisalabad,

 

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi,

 

Lucky Textile Mills, Karachi,

 

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi.

(15)

L'industria comunitaria ha sostenuto che l'inchiesta avrebbe dovuto essere chiusa, dal momento che le condizioni di sicurezza in Pakistan non erano migliorate; secondo l’industria, quindi, i controlli non avrebbero dovuto essere svolti negli EAU. Si deve osservare che le informazioni fornite nel corso di tali verifiche hanno consentito, in ogni caso, di determinare il livello di dumping. Tuttavia, le osservazioni dell’industria comunitaria a questo proposito sono state prese in considerazione nel valutare il carattere duraturo del mutamento di circostanze (cfr. il considerando 64).

(16)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta» o «PI»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso di cui all’inchiesta iniziale: biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata, originaria del Pakistan, di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codici TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (codice TARIC 6302229019), 6302 31 00 (codice TARIC 6302310090) ed ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302329019) (di seguito «il prodotto in esame»). La biancheria da letto comprende le lenzuola (con angoli o piane), i copripiumino e le federe, confezionati per la vendita separatamente o in «set» (cioè in serie o insiemi coordinati).

(18)

I tessuti di fibre di cotone utilizzati per produrre biancheria da letto sono identificati da due coppie di numeri. La prima indica il numero (o il peso) dei filati utilizzati rispettivamente per l'ordito e per la trama. La seconda indica il numero di fili per centimetro o per pollice rispettivamente dell'ordito e della trama.

(19)

I tessuti sono imbianchiti, tinti o stampati e vengono poi tagliati e cuciti per confezionare lenzuola piane, lenzuola con angoli, copripiumini e federe di dimensioni diverse. Il prodotto finale è confezionato per la vendita separatamente o in «set» (cioè in serie o insiemi coordinati).

(20)

Benché i tipi di prodotto possano essere diversi a causa delle differenze, tra l'altro, di tessitura, finitura, presentazione, dimensioni e imballaggio, essi possono essere considerati un prodotto unico ai fini della presente inchiesta di riesame, poiché presentano le stesse caratteristiche fisiche e hanno sostanzialmente lo stesso impiego.

(21)

Diversi esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno contestato questa definizione del prodotto, senza tuttavia presentare alcuna prova a sostegno della loro tesi. Le loro obiezioni, pertanto, sono state respinte.

2.   Prodotto simile

(22)

Come era emerso nell’inchiesta iniziale, si è accertato che il prodotto in esame e la biancheria da letto prodotta e venduta sul mercato interno del Pakistan presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base. Di conseguenza, questi prodotti sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(23)

Alcuni esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno affermato che il prodotto in esame e la biancheria da letto venduta sul mercato interno del Pakistan costituirebbero prodotti diversi tra loro, dal momento che non presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base. Questa tesi, tuttavia, non è stata corroborata da prove a sostegno e, pertanto, è stata respinta.

C.   DUMPING

1.   Valore normale

(24)

Il valore normale è stato calcolato a norma dell'articolo 2 del regolamento di base. Si è quindi stabilito in primo luogo, per ciascun produttore esportatore incluso nel campione, se le sue vendite totali del prodotto simile realizzate sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue esportazioni totali verso la Comunità del prodotto in esame. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base, si è accertato, per quanto riguarda una delle società incluse nel campione, che le sue vendite del prodotto simile sul mercato interno sono rappresentative, in quanto il volume di tali vendite sul mercato interno è superiore al 5 % del volume totale delle sue esportazioni nella Comunità.

(25)

Oltre a questo esportatore che aveva registrato vendite rappresentative sul mercato interno per un volume superiore al 5 % del volume delle sue esportazioni, anche altri tre esportatori inseriti nel campione avevano registrato vendite sul mercato interno del prodotto in esame, il cui volume però equivaleva, rispettivamente, al 2,2 %, allo 0,5 % e allo 0,2 % del volume delle esportazioni di prodotto in esame nella Comunità. Dopo un attento esame delle caratteristiche del mercato interno e dell’organizzazione delle vendite delle tre società in questione, si è giunti alla conclusione che tali vendite erano trascurabili e non potevano essere considerate rappresentative a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(26)

Nel caso del produttore esportatore che aveva registrato vendite totali sul mercato interno rappresentative, si è poi stabilito se i tipi di biancheria da letto venduti sul mercato interno fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto sul mercato interno a clienti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo identico o direttamente comparabile venduto per l'esportazione nella Comunità.

(27)

Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno della società in questione potessero considerarsi realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali. Per i tipi di prodotto il cui prezzo medio ponderato era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato in base al prezzo medio ponderato effettivamente corrisposto per le vendite totali sul mercato interno di quel determinato tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che tali vendite fossero o no remunerative. Per i tipi di prodotto il cui prezzo medio ponderato era inferiore al costo di produzione, si è ritenuto che il valore normale dovesse essere costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(28)

La società aveva obiettato che le sue vendite non erano state realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali, affermando che gli scampoli venduti sul mercato interno non potevano ritenersi prodotti comparabili ai prodotti venduti per l’esportazione. L’inchiesta ha permesso di accertare che gli scampoli erano quantitativi eccedentari di biancheria da letto fabbricati per l’esportazione e che, di conseguenza, i prodotti venduti sul mercato interno e quelli per l’esportazione sono comparabili. Pertanto, si ritiene che le vendite sul mercato interno della società in questione siano rappresentative e siano state realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali.

(29)

Il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il margine di utile, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(30)

A questo riguardo, la società ha sostenuto che l’importo relativo alle SGAV e al margine di utile dovrebbe essere calcolato sulla base di tutte le transazioni effettuate: considerata la vastissima gamma di prodotti disponibili (l’azienda ha fornito dati relativi a oltre 500 tipi di prodotti diversi), infatti, risulterebbe impossibile determinare con dati attendibili se una determinata transazione è remunerativa o no. È effettivamente vero che nella definizione del prodotto in esame rientra un'ampia gamma di tipi diversi tra loro per dimensioni, design, colori, tessuti ecc. Nel calcolo dei costi di produzione per i vari tipi di prodotto, i metodi generali di ripartizione dei costi utilizzati dall'azienda comportano inesattezze chiaramente non spiegabili con le sole difficoltà che si incontrano di solito nei casi relativi a prodotti complessi. Si è quindi ritenuto che l’importo delle SGAV e del margine di utile usato per costruire il valore normale dovesse essere calcolato sulla base di tutte le transazioni per la totalità delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame.

(31)

L’industria comunitaria ha contestato il metodo applicato per la società in questione, sostenendo che per calcolare la percentuale di utile realizzata dall’azienda nell'ambito di normali operazioni commerciali si sarebbero dovute utilizzare unicamente le transazioni remunerative. L’obiezione è stata respinta, poiché, per i motivi illustrati al considerando 30, non è possibile determinare con certezza e in modo attendibile se una determinata transazione è remunerativa o no. Non solo, ma si è accertato che, nel complesso, le transazioni erano state realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali.

(32)

Nel caso dei restanti sette produttori esportatori inclusi nel campione il valore normale ha dovuto essere costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dal momento che nessuna di queste aziende aveva registrato vendite sul mercato interno rappresentative. Per tutti e sette questi esportatori, pertanto, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità — apportando se necessario a tali costi una correzione, come viene spiegato al considerando 36 — un congruo importo per le SGAV e il margine di utile. Non è stato possibile calcolare gli importi relativi alle SGAV e all’utile in base alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, in quanto una sola azienda aveva registrato vendite sul mercato interno rappresentative. Non è stato possibile calcolarli neppure a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, dato che gli esportatori in questione non avevano registrato vendite rappresentative, nell'ambito di normali operazioni commerciali, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

(33)

Gli importi delle SGAV e del margine di utile sono stati quindi determinati, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, sulla base della media ponderata delle SGAV sostenute e dell’utile realizzato dall’unica società che aveva registrato vendite sul mercato interno rappresentative e dalle due società che avevano registrato vendite sul mercato interno per un volume pari, rispettivamente, al 2,2 % e allo 0,2 %. Si è infatti ritenuto che le vendite sul mercato interno realizzate da queste due ultime aziende, pur non essendo sufficientemente rappresentative affinché si potesse ricorrere ai prezzi applicati dalle aziende stesse sul mercato interno per calcolare il valore normale delle loro vendite, fornissero però sufficienti garanzie per poter considerare attendibili i relativi importi delle SGAV e del margine di utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Non sono invece stati presi in considerazione gli importi delle SGAV e del margine di utile della terza società con vendite sul mercato interno risultate non rappresentative (cfr. il considerando 25), dato che per quanto riguardava tali vendite l’azienda aveva dichiarato gravi perdite finanziarie.

(34)

Una società ha affermato che nel calcolare l'importo delle sue SGAV la Commissione dovrebbe applicare le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base: secondo l’azienda, nel calcolo si dovrebbero utilizzare le SGAV relative a tutte le sue vendite di prodotti sul mercato interno, dal momento che si tratta di prodotti simili al prodotto in esame in quanto appartenenti alla stessa categoria generale. La richiesta è stata respinta poiché si è accertato che le vendite di prodotti che, secondo l’azienda, apparterrebbero alla stessa categoria generale in cui rientra la biancheria da letto erano in realtà costituite, per la maggior parte, da panno grezzo, cioè da un prodotto intermedio venduto a utilizzatori industriali e non da un prodotto di consumo quale è la biancheria da letto.

(35)

La società ha sostenuto inoltre che, qualora venisse comunque applicato l’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, si dovrebbero perlomeno utilizzare nel calcolo gli importi delle SGAV e dell’utile registrati dall’azienda stessa. Ha sottolineato infatti che per costruire il valore normale sono stati utilizzati, in larga misura, le SGAV e il margine di utile di una società con una struttura diversa, paragonabile secondo l’azienda in questione a un grande magazzino. Si deve osservare, tuttavia, che le vendite della società che ha presentato tale richiesta sono costituite da prodotti che non appartengono affatto alla stessa categoria generale del prodotto in esame e che, per di più, ammontano a quantitativi molto modesti: non è opportuno, pertanto, utilizzare per il calcolo importi relativi a SGAV e margine di utile determinati sulla base di dati così poco significativi.

(36)

Alcune società incluse nel campione avevano inserito nelle SGAV diverse voci di spesa che avrebbero invece dovuto indicare tra i costi di produzione: le voci in questione sono state quindi riattribuite ai costi di produzione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. Sono presi inoltre in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. Nel caso di cinque società incluse nel campione la ripartizione dei costi indicata nelle risposte al questionario era stata fatta ad hoc, cioè ai fini dell'inchiesta: tale metodo di ripartizione non ha potuto essere considerato adeguato poiché non era coerente con i conti sottoposti a revisione contabile delle società in questione. Sono pertanto stati applicati degli adeguamenti affinché l’importo dei costi di produzione risultasse più coerente con i conti sottoposti a revisione contabile delle aziende.

(37)

Si sono individuate le diverse voci di costo comprese nei costi di produzione di queste cinque aziende e si è quindi calcolata la percentuale rappresentata dal prodotto in esame sul fatturato totale di ciascuna delle società. A seconda dei dati verificabili di cui era possibile disporre, per calcolare i costi di produzione relativi al prodotto in esame tale percentuale è stata applicata al valore di ciascuna delle voci di costo oppure al valore dei costi totali indicati nei conti sottoposti a revisione contabile delle società.

(38)

Nel caso di una società l’adeguamento descritto al considerando 37 è stato applicato in modo da tener conto della notevolissima differenza tra la struttura dei costi relativa al prodotto «biancheria da letto» e quella riguardante l'altro prodotto (filati) che rappresenta una quota importante delle vendite della società in questione. Il fatto che nella risposta al questionario l’azienda avesse indicato una serie di dati — in modo tale che potessero essere verificati — che consentivano una più esatta ripartizione dei costi tra queste due categorie di prodotti ha reso possibile una più accurata ripartizione sulla base del fatturato, la quale a sua volta ha permesso di attribuire più adeguatamente i costi di produzione.

(39)

L’industria comunitaria ha contestato il metodo applicato per l’azienda in questione, sostenendo che all’interno di quest’ultima non esisteva un sistema di ripartizione dei costi tradizionalmente utilizzato. L’obiezione è stata però respinta, dal momento che la ripartizione dei costi illustrata al considerando 38 non si è basata sulla ripartizione fornita dall'azienda, bensì su dati contabili periodicamente elaborati dalla società e sottoposti a verifica.

(40)

Nel caso di un’altra società è stato poi applicato un ulteriore adeguamento. Poiché gli impianti di produzione dell’azienda sono ubicati in due siti distinti, in uno solo dei quali viene prodotta la biancheria da letto, la Commissione ha ritenuto che il metodo più adeguato consistesse nell’utilizzare unicamente i dati relativi al sito in cui tale prodotto è fabbricato.

(41)

Qualche altra società ha chiesto l'applicazione di ulteriori adeguamenti al calcolo di ripartizione dei costi effettuato dalle istituzioni comunitarie; tuttavia, il metodo di ripartizione dei costi sulla base del fatturato non consente di applicare un metodo diverso e specifico limitatamente a poche voci di costo isolate, a meno che non sia possibile dimostrare che un simile metodo può essere applicato esclusivamente alle voci in questione. Visto che in questo caso non era possibile dimostrarlo e che, come ricordato al considerando 32, i dati e gli elementi di prova forniti da queste aziende in merito ai rispettivi costi di produzione non sono stati ritenuti attendibili, le suddette richieste di ulteriori adeguamenti sono state respinte.

(42)

Nel caso di un'altra società i costi di produzione sono stati calcolati detraendo dal fatturato gli importi dell’utile e delle SGAV che erano stati accertati nel corso della visita di verifica.

(43)

Per le altre due società si è accertato che i costi di produzione erano, in generale, attendibili, benché si siano dovute apportare alcune correzioni sulla base delle informazioni raccolte nel corso della visita di verifica.

(44)

Taluni produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che il costo della materia prima (principalmente panno grezzo) da essi indicato tra i costi di produzione comprendeva già determinate SGAV. Dato che non si trattava di società pienamente integrate, visto che alcune delle fasi di trasformazione erano esternalizzate, i produttori esportatori hanno dichiarato che queste SGAV dovevano essere detratte dai costi di produzione per evitare una doppia contabilizzazione. Tuttavia, va osservato che i valori normali hanno dovuto essere costruiti ricorrendo agli importi delle SGAV e del margine di utile dell’unica società che aveva registrato vendite sul mercato interno rappresentative e delle due aziende che avevano registrato vendite sul mercato interno per un volume pari, rispettivamente, al 2,2 % e allo 0,2 %, e che questi tre esportatori acquistavano essi stessi la quasi totalità del panno grezzo. Occorre poi sottolineare che se per ogni acquisto di materia prima il prezzo corrisposto comprende effettivamente talune spese SGAV, si tratta però di costi del fornitore e non di SGAV sostenute dall’esportatore in questione. L’affermazione di cui sopra è stata quindi respinta.

2.   Prezzo all'esportazione

(45)

Sette dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno effettuato la totalità delle loro vendite per l'esportazione nella Comunità direttamente a clienti indipendenti. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, i loro prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili da questi clienti indipendenti della Comunità.

(46)

L’ottavo e ultimo produttore esportatore incluso nel campione aveva un importatore collegato nella Comunità. I prezzi delle sue esportazioni sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(47)

Tuttavia, come richiesto da un certo numero di società, le vendite all'esportazione di scorte declassate e le vendite consegnate mediante trasporto aereo delle merci (su base CIF o C&F) sono state escluse dai calcoli relativi al dumping, in quanto si tratta di vendite non realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Esse rappresentavano una quota trascurabile (meno del 2 %) del totale delle vendite all'esportazione comunicate.

(48)

L’industria comunitaria ha contestato l’esclusione dal calcolo del dumping delle esportazioni di scorte declassate e delle vendite consegnate mediante trasporto aereo, asserendo che il mezzo di trasporto delle merci utilizzato non costituiva un criterio per stabilire se una vendita era stata effettuata nell’ambito di normali operazioni commerciali; sosteneva pertanto che occorreva tener conto delle esportazioni in questione se vendite di questo tipo erano un fenomeno relativamente comune nel settore interessato. L’obiezione è stata respinta: infatti, sebbene la maggior parte delle aziende abbiano registrato vendite di scorte declassate e vendite consegnate mediante trasporto aereo, non si può affermare che vendite simili siano relativamente comuni nel settore interessato se si considerano i volumi estremamente modesti di merci vendute mediante trasporto aereo e di vendite di scorte declassate menzionati al considerando 47.

3.   Confronto

(49)

Ai fini di un equo confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati concessi opportuni adeguamenti per gli oneri all'importazione e le imposte indirette, gli sconti e le riduzioni, il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori, il credito, le commissioni, i tassi di interesse e le conversioni valutarie, a condizione che fossero ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova verificati. Si è inoltre applicato un adeguamento relativo allo stadio commerciale per tener conto del fatto che le vendite sul mercato interno sono state effettuate direttamente ai clienti finali, mentre le esportazioni sono state effettuate a operatori commerciali, dettaglianti e distributori.

(50)

Un esportatore ha contestato l’adeguamento applicato per le commissioni, affermando che l’operatore commerciale collegato che, in base agli accertamenti della Commissione, svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente remunerato con commissioni, in realtà era semplicemente un’estensione del reparto esportazioni dell’azienda e non un operatore che svolgeva attività commerciali in proprio. L’obiezione è stata respinta e l'adeguamento applicato è stato confermato; si è infatti appurato che l'operatore commerciale collegato in questione non solo svolgeva effettivamente attività di vendita in proprio (ad esempio l’acquisizione e la gestione di una parte del regime dei contingenti) che l’esportatore non era in grado di svolgere ma che, per farlo, sosteneva costi piuttosto elevati. Inoltre, per le sue attività relative alle vendite del prodotto in esame nella Comunità l’operatore otteneva un significativo ricarico di prezzo, il che sostanzialmente non è diverso da una commissione.

(51)

Diversi esportatori hanno chiesto l’applicazione di ulteriori adeguamenti per le spese bancarie e il costo del credito, affermando che di solito per il pagamento gli utilizzatori finali sul mercato interno ricorrevano alle carte di credito. La richiesta è stata però respinta, dal momento che dall’inchiesta è emerso che, per le aziende che ne avevano registrate, le vendite sul mercato interno agli utilizzatori finali erano avvenute dietro pagamento in contanti.

(52)

Una società ha chiesto un adeguamento per un aumento dei prezzi del cotone registrato durante il PI. L’aumento, tuttavia, era dovuto a un rialzo dei prezzi sul mercato mondiale e, pertanto, non era un fenomeno limitato al solo Pakistan. Per di più, l’aumento dei prezzi del cotone ha riguardato, al massimo, un trimestre del periodo dell’inchiesta, mentre le vendite del prodotto in esame si sono verificate durante l'intero PI. Inoltre l’aumento dei prezzi era soltanto temporaneo nel senso che i prezzi sul mercato mondiale sono fluttuanti, un fenomeno normale per questo tipo di materia prima: tali fluttuazioni dei prezzi delle materie prime devono essere considerati come un fattore normale delle operazioni commerciali. Infine, dai dati forniti dalla società sui prezzi degli acquisti di cotone per il periodo 1997-2005 (in rupie pakistane) emerge un andamento al ribasso, con i prezzi più elevati registrati nel 1997. Se si verificano fluttuazioni sostanziali di un determinato fattore produttivo, il problema può normalmente essere risolto effettuando un confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione su base mensile o trimestrale. La società, tuttavia, non ha presentato una richiesta in tal senso e, pertanto, la sua domanda di adeguamento per l’aumento dei prezzi del cotone è stata respinta.

(53)

Tutte le società hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Le richieste di adeguamenti di questo tipo erano state accolte nel quadro dell’inchiesta iniziale nella misura in cui gli oneri erano stati effettivamente sostenuti per il prodotto simile e per i materiali in esso fisicamente incorporati, se destinati al consumo nel paese esportatore, e rimborsati per quanto riguarda il prodotto esportato nella Comunità. Nel corso della presente inchiesta è emerso che gli importi rimborsati dal governo pakistano erano di gran lunga superiori agli oneri all'importazione e alle imposte indirette effettivamente pagati dalle società sui materiali incorporati nel prodotto in esame.

(54)

Gli esportatori inclusi nel campione hanno dichiarato che il governo pakistano aveva introdotto un nuovo sistema per il calcolo del rimborso dei dazi all’importazione corrisposti dai produttori esportatori e che, nel quadro di questo nuovo sistema, vengono applicati determinati criteri per calcolare l’importo rimborsabile.

(55)

Si è esaminato il nuovo sistema per chiarire se si potesse stabilire una relazione diretta tra il dazio pagato dai produttori esportatori e i materiali fisicamente incorporati nel prodotto simile destinato al consumo nel paese esportatore. Nei casi in cui gli esportatori inclusi nel campione sono stati in grado di dimostrare che i dazi all'importazione erano stati effettivamente rimborsati, le istituzioni comunitarie hanno accolto, se del caso, la richiesta di adeguamento per il valore normale nella misura in cui gli oneri erano stati effettivamente sostenuti per il prodotto simile e per i materiali in esso fisicamente incorporati, se destinati al consumo nel paese esportatore, e rimborsati per quanto riguarda il prodotto esportato nella Comunità.

4.   Margini di dumping

(56)

Nel caso dei produttori esportatori inclusi nel campione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, i margini di dumping individuali sono stati determinati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione.

(57)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Yunus Textile Mills, Karachi

8,5 %

Lucky Textile Mills, Karachi

7,2 %

Nishat Mills Ltd, Faisalabad

6,1 %

Chenab Ltd, Faisalabad

5,7 %

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi

5,6 %

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi

3,9 %

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi

3,5 %

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi

1,3 %

(58)

In conformità dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione conclude che il margine di dumping della Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd è irrilevante, essendo inferiore al 2 %.

(59)

Nel caso delle società che hanno collaborato all’inchiesta e che non sono state inserite nel campione, il margine di dumping è stato determinato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, in base al margine di dumping medio ponderato calcolato per le società incluse nel campione. Tale margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 5,8 %.

(60)

Parecchi esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che non sono stati inseriti nel campione hanno dichiarato di ritenere discriminatorio che non venisse attribuito loro il dazio più basso ma, invece, il dazio medio ponderato delle società incluse nel campione. Va ricordato che, nel quadro della presente inchiesta, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, otto esportatori sono stati selezionati per far parte del campione. Le conclusioni elaborate sulla base dei dati forniti da questi esportatori sono considerate rappresentative per l'intera industria pakistana della biancheria da letto. Per quanto riguarda il dazio da applicare agli esportatori non inclusi nel campione, l’applicazione del dazio più basso calcolato per una delle società che fanno parte del campione invece del dazio medio ponderato sarebbe contraria all'obiettivo del metodo del campionamento, dato che il dazio medio ponderato è con tutta evidenza un valore più rappresentativo dell’intera industria. In ogni caso, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, il dazio antidumping applicabile alle importazioni realizzate dagli esportatori che si sono manifestati presso la Commissione ma che non sono stati inseriti nel campione non dev’essere superiore alla media ponderata del margine di dumping stabilita per le parti incluse nel campione, ed è pertanto prassi consolidata delle istituzioni comunitarie applicare il margine medio ponderato. Alla luce di queste considerazioni, l’obiezione è stata respinta.

(61)

Per calcolare il margine di dumping residuo, è stato prima determinato il livello di collaborazione. Dal confronto tra i dati statistici di Eurostat relativi alle importazioni originarie del Pakistan e le risposte al questionario per il campionamento è emerso un livello elevato di collaborazione (superiore all’80 %). Pertanto, e dato che non vi erano indicazioni che le altre società avessero praticato il dumping a un livello inferiore, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per le altre società, che non avevano collaborato all'inchiesta, al livello del margine di dumping più elevato accertato per le società incluse nel campione. Tale metodo è conforme alla prassi usuale delle istituzioni comunitarie e, inoltre, la sua applicazione è stata ritenuta necessaria per non incoraggiare i produttori esportatori a non collaborare. L’aliquota del margine di dumping residuo così calcolata è pari all’8,5 %.

(62)

Alcune società che si è ritenuto non avessero collaborato all'inchiesta hanno dichiarato di aver compilato e debitamente rispedito il questionario per il campionamento entro il termine previsto, direttamente alla Commissione o attraverso le loro rispettive associazioni. È stato perciò chiesto a queste aziende di fornire la prova dell'avvenuto invio del formulario per il campionamento, direttamente o indirettamente, entro le scadenze fissate dalla Commissione, ma poiché nessuna di esse è stata in grado di presentare prove sufficienti al riguardo, le loro contestazioni sono state respinte.

5.   Carattere duraturo del mutamento di circostanze

(63)

Scopo del riesame svolto nel quadro della presente inchiesta era basare le conclusioni sui risultati scaturiti dalla verifica dei dati, verifica resa possibile, in linea di principio, in seguito al mutamento di circostanze per quanto riguardava le condizioni di sicurezza. Non vi sono indicazioni che le nuove conclusioni risultanti da tale verifica non siano di carattere duraturo.

(64)

Va ricordato, tuttavia, che dato che permanevano alcune difficoltà in materia di sicurezza, i controlli sono stati effettuati negli Emirati arabi uniti. Malgrado i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta si siano adoperati per il buon esito dei controlli, una verifica svolta in un paese terzo non è conforme alla prassi usuale, poiché i funzionari della Commissione incaricati dell’inchiesta non hanno avuto un accesso diretto e incondizionato ai documenti contabili e ai sistemi di contabilità degli esportatori. Di conseguenza, sebbene i risultati di tale verifica siano sufficientemente attendibili per giustificare la modifica del livello dei dazi antidumping, le istituzioni comunitarie potranno, di loro iniziativa o dietro richiesta delle parti interessate, riesaminare i dazi antidumping modificati qualora fonti di informazione a loro disposizione mettano in luce una qualche modifica, discrepanza o inesattezza delle risultanze verificate nel paese terzo.

6.   Conclusioni

(65)

Sulla scorta di quanto precede, è opportuno modificare le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie del Pakistan onde tener conto dei nuovi margini di dumping accertati.

(66)

In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo dei dazi non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Dal momento che il presente riesame intermedio è limitato all'analisi degli aspetti relativi al dumping, il livello dei dazi imposti non deve essere superiore al livello di pregiudizio accertato nel corso dell'inchiesta iniziale.

(67)

Come spiegato al considerando 134 del regolamento definitivo, il margine di dumping stabilito nell’inchiesta iniziale era inferiore al livello necessario per eliminare il pregiudizio calcolato in via definitiva, e, pertanto, il dazio antidumping definitivo era stato basato su tale margine di dumping risultato inferiore, pari al 13,1 %. Dal momento che i margini di dumping accertati nell’ambito del presente riesame intermedio risultano pur sempre inferiori al margine di pregiudizio, i dazi antidumping modificati devono basarsi anch’essi su tali margini di dumping risultati inferiori.

(68)

Il livello dei dazi deve pertanto essere fissato al livello dei margini di dumping accertati, tranne nel caso di una società il cui margine di dumping è risultato irrilevante (come viene spiegato al considerando 58):

a)   

Per gli esportatori inclusi nel campione

Yunus Textile Mills, Karachi

8,5 %

Lucky Textile Mills, Karachi

7,2 %

Nishat Mills Ltd, Faisalabad

6,1 %

Chenab Ltd, Faisalabad

5,7 %

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi

5,6 %

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi

3,9 %

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi

3,5 %

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi

0 %

b)

Per gli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta non inclusi nel campione

5,8 %

c)

Per tutte le altre società

8,5 %

(69)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica delle misure in vigore ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni pervenute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti. Inoltre, dopo la divulgazione delle informazioni, a tutte le parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni.

(70)

Per garantire parità di trattamento tra eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato all’inchiesta ma che non sono state inserite nel campione (elencate nell'allegato del presente regolamento), si ritiene opportuno prevedere che il dazio medio ponderato imposto nei confronti di dette società venga applicato anche ai nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

(71)

Un produttore esportatore ha presentato un’offerta di impegno sui prezzi. Tuttavia, la biancheria da letto è un prodotto che si presenta in centinaia di tipi diversi e con determinate caratteristiche non facilmente distinguibili all'atto dell'importazione: è quindi praticamente impossibile fissare un prezzo minimo all'importazione adeguato per ciascun tipo di prodotto, in modo tale che la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri riescano a monitorare correttamente il rispetto di tali prezzi minimi. Si è ritenuto che, a tali condizioni, l’applicazione di un impegno sui prezzi fosse impraticabile e, pertanto, l’offerta del produttore esportatore pakistano non ha potuto essere accettata.

D.   DURATA DELLE MISURE

(72)

Il riesame effettuato non ha ripercussioni sulla data di fine validità del regolamento definitivo, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 397/2004 è così modificato:

1)

l'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Produttore

Aliquota del dazio

%

Codice addizionale TARIC

Yunus Textile Mills

H-23/1, Landhi Industrial Area,

Karachi

8,5

A698

Lucky Textile Mills

L-8, Block 21, F. B Area,

Karachi

7,2

A699

Nishat Mills Ltd

Nishatabad,

Faisalabad

6,1

A700

Chenab Ltd

Nishatabad,

Faisalabad

5,7

A701

Gul Ahmed Textile Mills Ltd

Plot No. HT/3A, Landhi Industrial Area,

Landhi,

Karachi

5,6

A702

Al-Abid Silk Mills Ltd

A-39, S.I.T.E., Manghopir Road,

Karachi

3,9

A704

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd

1st floor, Finlay House, I.I Chundrigar Road,

Karachi

3,5

A703

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd

A/15-D, Binoria Chowk, S.I.T.E.,

Karachi

0

A705

Produttori elencati nell’allegato

5,8

A706

Tutte le altre società

8,5

A999»

2)

Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento diventa allegato del regolamento (CE) n. 397/2004;

3)

All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Se un nuovo produttore esportatore fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

nel periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti nel paragrafo 1,

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e

ha effettivamente esportato i prodotti in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società soggette al dazio medio ponderato del 5,8 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 1.

(3)  GU C 196 del 3.8.2004, pag. 2.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A706):

Ragione sociale

Indirizzo

A.B. Exports (PVT) Ltd

Off. No 6, Ground Floor,

Business Center, New Civil Lines,

Faisalabad

A.S.T. (PVT) Ltd

Saba Square 2-C, Saba Commercial Street No 3,

Phase V Extension, D.H. Authority,

Karachi

Abdur Rahman Corporation (Pvt) Ltd

P-214 Muslim Town #1,

Sarghoda Road,

Faisalabad

Adil Waheed Garments

66-Zubair Colony, Jaranwala Road,

Faisalabad

Afroze Textile Industries (Pvt) Ltd

LA 7/1-7, Block 22 F.B. Area,

Karachi

Al Musawar Textile (PVT) Ltd

Atlas Street, Maqbool Road,

Faisalabad

Al-Karam Textile Mills (PVT) Ltd

3rd floor, K.D.L.B. Building,

58-West Wharf Road,

Karachi

Al-Latif

W,S, 24, Block-2, Azizabad, F.B. Area,

Karachi-75950

Al-Noor Processing & Textile Mills

Sargodha Road,

Near Bava Chak,

Faisalabad

Al-Raheem Textile

F/40, Block-6, P.E.C.H.S.,

Karachi

Ameer Enterprises

3rd floor, Bismillah Centre, St. No. 2,

Karkhana Bazar, Yanr Market,

Faisalabad

Amsons Textile Mills (PVT) Ltd

D-14/B, S.I.T.E.,

Karachi

Amtex (Private) Limited

1-Km, Khurrianwala-Jaranwala Road,

Faisalabad

Anjum Textile Mills (PVT) Ltd

Anjum Street, Nalka Kohala, Sarghoda Road,

Faisalabad

Apex Corporation

1-19, Arkay Square,

PO Box 13373,

Karachi

Arshad Corporation

1088/2, Jail Road

Faisalabad 38000

Arzoo Textile Mills Ltd

2.6 km, Jaranwala Road, Khurrinwala,

Faisalabad

Asia Textile Mills

D-156, S.I.T.E. Avenue,

Karachi

Aziz Sons

D21/Karach, S.I.T.E.,

Karachi-75700

B.I.L. Exporters

15/5, Sector 12/C, North Karachi Industrial Area,

Karachi

Baak Industries

P-107, Akbarabad, Near Allied Hospital,

Faisalabad

Be Be Jan Pakistan Ltd

Square No. 7, Chak No. 204/R.B.,

Faisalabad

Bela Textiles Ltd

A-29/A, S.I.T.E.,

Karachi

Bismillah Fabrics (PVT) Ltd

3 Km, Jhumbra Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Bismillah Textiles (PVT) Ltd

1. KM, Jaranwala Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Classic Enterprises

B-1/1, Sector 15, Korangi Industrial Area,

Karachi

Cotton Arts (PVT) Ltd

613/1, Dagrawaan Road,

Faisalabad

D.L. Nash (Private) Ltd

11, Timber Pond, Keamari Road,

Karachi-75620

Dawood Exports PVT Ltd

P.O. Box 532, Sarghoda Road,

Faisalabad

Decent Textiles

P-1271, Abdullahpur, West Canal Road,

Faisalabad

En Em Fabrics (Pvt) Ltd

10th Km, Sarghoda Road,

Faisalabad

En Em Industries Ltd

10th Km, Sargodha Road,

Faisalabad

Enn Eff Exports

4th floor, Business Centre, New Civil Lines,

Faisalabad

Faisal Industries

Office 205, Madina City Mall,

Abdullah Haroon Road, Saddar,

Karachi

Fashion Knit Industries

5-Business Centre, Ground Floor,

Mumtaz Hassan Road,

Karachi

Fateh Textile Mills Ltd

P.O. Box No 69, Hali Road, S.I.T.E.,

Hyderabad

Gerpak Textile (PVT) Ltd

317 Clifton Centre, Schon Circle,

Kehkashan Clifton,

Karachi

Gohar Textile mills

208 Chak Road, Zia Town,

Faisalabad

H.A. Industries (PVT) Ltd

10 KM, Jaranwala Road,

Faisalabad

Haroon Fabrics (Private) Limited

P-121, Rafique Colony, Jail Road,

Faisalabad

Hay's (PVT) Limited

A-33, (C), Textile Avenue, S.I.T.E.,

Karachi-75700

Homecare Textiles

D-115, S.I.T.E.,

Karachi

Husein Industries Ltd

HT-8 Landhi Industrial & Trading Estate,

Landhi,

Karachi

Ideal International

A-63/A, SIND Industrial Trading Estate,

Karachi-75700

Jaquard Weavers

811 Mahmoodabad Colony,

Multan

Kam International

F-152, S.I.T.E.,

Karachi

Kamal Spinning Mills

4th KM, Jranwala Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Kausar Processing Industries (PVT) Ltd

P-61 Gole Chiniot Bazar,

Faisalabad

Kausar Textile Industries (PVT) Ltd

Maqbool Road,

Faisalabad

Khizra Textiles International

P-68, First Floor, Tawakal Cloth Market,

Gol Chiniot Bazar,

Faisalabad-38000

Kohinoor Textile Mills Limited

Peshawar Road,

Rawalpindi

Latif International (PVT) Ltd

St. No. 1, Abdullahpur,

Faisalabad

Liberty Mills Limited

A/51-A, S.I.T.E.,

Karachi

M/s M.K. SONS Pvt Ltd

2 KM, Khurrianwala, Jarranwala Road,

Faisalabad

M/S Al-Ghani International

202 Bhaiwala, Ghona Road,

Faisalabad

M/S Home Furnishings Ltd

Plot No 1,2,10,11, Sector IX-B.,

Karachi Export Processing Zone,

Karachi

MSC Textiles (PVT) Ltd

P-19, 1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

Mughanum (PVT) Ltd

P-162, Circular Road,

Faisalabad

Mustaqim Dyeing & Printing Industries (Pvt) Ltd

D-14/A, Bada Board, S.I.T.E.,

Karachi

Naseem Fabrics

Suite #404, 4th floor, Faisalcomplex,

Bilal Road, Civil Lines,

Faisalabad

Nawaz Associates

87 D/1 Main Boulevard Gulberg III,

Lahore

Nazir Industries

Suite 3, 7th floor, Textile Plaza,

M.A. Jinnah Road,

Karachi-74000

Niagara Mills (PVT) Ltd

Kashmir Road, Nishatabad,

Faisalabad

Nina Industries Ltd

A-29/A, S.I.T.E.,

Karachi

Nishitex Enterprises

P-224, Tikka Gali No 2, Y.Y. Plaza.,

1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

Parsons Industries (PVT) Ltd

E-53 S.I.T.E.,

Karachi

Popular Fabrics (PVT) Ltd

Plot 115, Landhi Industrial Area,

Karachi

Rainbow Industries

810/A, Khanewal Road,

Multan

Rehman International

P-2, Al Rehman House,

Ghulam Rasool Nagar Main Road,

Sarfraz Colony,

Faisalabad

Sadaqat Textile Mills Pvt Ltd

Sadaqat Street, Sarghoda Road,

Faisalabad

Sadiq Siddique Co.

170-A, Latif Cloth Market, M.A. Jinnah Road,

Karachi

Sakina Exports International

#313, Dada Chambers, M.A. Jinnan Road,

Karachi-74000

Samira Fabrics (PVT) Ltd

401-403, Chapal Plaza, Hasrat Mohani Road,

Karach

Sapphire Textile Mills Ltd

313, 3rd floor, Cotton exchange Bldg. I.I.,

Chundrigar Road,

Karachi

Shahzad Siddique (PVT) Ltd

4,5 KM, Khurrainwala Jaranwala Road,

Faisalabad

Shalimar Cotton Export (PVT) Ltd

Yousaf Chowk, Sarghoda Road,

Faisalabad

Sharif Textiles Industries (PVT) Ltd

P.O. Box 265, Satiana Road,

Faisalabad

Shercotex

39/c, Peoples Colony,

Faisalabad

Sitara Textile Industries Ltd

6- K.M., Sargodha Road,

Faisalabad

South Asian Textile Inds.

St. No. 3, Hamedabad Colony, Vehari Road,

Multan

Sweety Textiles Pvt Ltd

P-237, 2nd floor, Hassan Arcade

Montgomery Bazar,

Faisalabad

Tex-Arts

P-22, 1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

The Crescent Textile Mills Ltd

Sargodha Road,

Faisalabad

Towellers Ltd

WSA 30-31, Block 1, Federal B,

Karachi

Union Exports (PVT) Ltd

D-204/A, S.I.T.E.,

Karachi-75700

United Finishing Mills Ltd

2nd floor, Regency Arcade, The Mall,

Faisalabad

United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd

P.O. Box 194, Maqbool Road,

Faisalabad

Wintex Exports PVT Ltd

P-17/A, Main Road, Sarfaraz Colony,

Faisalabad

Zafar Fabrics (PVT) Ltd

Chak No 119, J.B. (Samana), Sarghoda Road,

Faisalabad

Zamzam Weaving and Processing Mills

Bazar 1, Razabad,

Faisalabad»


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/27


REGOLAMENTO (CE) N. 696/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

106,6

204

90,0

212

127,8

999

108,1

0707 00 05

052

117,7

628

155,5

999

136,6

0709 90 70

052

104,4

204

83,4

999

93,9

0805 10 20

052

46,6

204

37,7

212

60,2

220

45,9

400

50,1

448

49,4

624

58,8

999

49,8

0805 50 10

052

42,3

388

50,1

508

39,2

528

37,6

624

61,7

999

46,2

0808 10 80

388

83,8

400

128,6

404

109,2

508

80,6

512

87,4

524

93,6

528

89,0

720

109,8

804

104,8

999

98,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/29


REGOLAMENTO (CE) N. 697/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nel regolamento (CE) n. 343/2006 della Commissione (3) sono elencati gli Stati membri in cui sono aperti gli acquisti per il burro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2)

Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dal Belgio e dal Lussemburgo a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro sono scesi al di sotto del 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nei suddetti Stati membri siano aperti gli acquisti all’intervento e che i medesimi Stati membri siano aggiunti all’elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 343/2006.

(3)

Il regolamento (CE) n. 343/2006 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 343/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti nei seguenti Stati membri:

Belgio,

Repubblica ceca,

Germania,

Estonia,

Spagna,

Francia,

Italia,

Irlanda,

Lettonia,

Lussemburgo,

Paesi Bassi,

Polonia,

Portogallo,

Finlandia,

Svezia,

Regno Unito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

(3)  GU L 55 del 25.2.2006, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 663/2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 39).


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/30


REGOLAMENTO (CE) N. 698/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2006

che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (1), in particolare l’articolo 11, punto iv),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 530/1999 è stato attuato dai regolamenti della Commissione (CE) n. 452/2000 (2) e (CE) n. 72/2002 (3), che definiscono il contenuto e i criteri di valutazione della relazione sulla qualità presentata alla Commissione (Eurostat) dopo ogni periodo di riferimento.

(2)

Le informazioni fornite nella relazione sulla qualità devono far riferimento a talune variabili. Queste sono definite nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1726/1999 (4) e (CE) n. 1916/2000 (5).

(3)

A seguito delle modifiche apportate ai regolamenti (CE) n. 1726/1999 e (CE) n. 1916/2000 rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1737/2005 e dal regolamento (CE) n. 1738/2005, risulta necessario modificare le disposizioni vigenti in materia di valutazione della qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro. Inoltre, per motivi di chiarezza e per alleviare l’onere gravante sugli istituti nazionali di statistica, appare opportuno armonizzare la valutazione della qualità di tali statistiche.

(4)

I regolamenti (CE) n. 452/2000 e (CE) n. 72/2002 devono pertanto essere sostituiti dal presente regolamento.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il contenuto e i criteri di valutazione della relazione sulla qualità, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 530/1999, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Le variabili indicate nell’allegato del presente regolamento sono definite negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1726/1999 e negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000.

2.   La comunicazione delle informazioni indicate nell’allegato è soggetta alle deroghe contenute nella normativa comunitaria riguardante le statistiche sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro, l’indagine sulle forze di lavoro, le statistiche strutturali sulle imprese e i conti nazionali.

Articolo 2

Salvo diversa disposizione dell’allegato, la relazione sulla qualità è trasmessa a Eurostat entro 24 mesi dalla fine del periodo di riferimento per il quale i dati sono stati rilevati.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 452/2000 e il regolamento (CE) n. 72/2002 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 53.

(3)  GU L 15 del 17.1.2002, pag. 7.

(4)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1737/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11).

(5)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1738/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32).


ALLEGATO

Contenuto e criteri di valutazione per le relazioni riguardanti la qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro

Le relazioni sulla qualità devono includere informazioni su ciascuna delle sei dimensioni della definizione di qualità, ossia sulla pertinenza, sull’accuratezza, su tempestività e puntualità, su accessibilità e chiarezza, sulla comparabilità e sulla coerenza.

1.   Pertinenza

Per «pertinenza» si intende la capacità delle statistiche di soddisfare le esigenze degli utenti attuali e potenziali. Tale nozione riguarda il fatto che vengano prodotte o meno tutte le statistiche necessarie e la misura in cui i concetti impiegati (definizioni, classificazioni, ecc.) rispondano ai bisogni degli utenti.

Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro comprendono:

l’elencazione dei maggiori utenti nazionali,

l’enumerazione delle loro principali esigenze, compresa la valutazione del loro livello di soddisfazione riguardo ai dati offerti,

la descrizione di tutte le carenze (completezza) o di tutte le parti giudicate non più pertinenti dagli utenti (ridondanza). Con riguardo alla completezza, devono essere chiaramente illustrate le variabili mancanti e le disaggregazioni di variabili non disponibili.

La descrizione degli elementi relativi ai principali utenti nazionali e delle loro esigenze è facoltativa, come pure la fornitura di informazioni sul loro grado di soddisfazione.

In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, le informazioni facoltative sul grado di soddisfazione relativo ai dati forniti, se esistenti, sono trasmesse a Eurostat entro 36 mesi dalla fine del periodo di riferimento.

2.   Accuratezza

Per «accuratezza» in comune senso statistico s’intende il grado di corrispondenza tra i calcoli o le stime e i valori reali o esatti delle variabili considerate.

2.1.   Errori campionari

Quale indicatore di accuratezza per le variabili principali di entrambe le indagini, va calcolato e trasmesso il coefficiente di variazione (1).

1)

Nel caso delle statistiche sul costo del lavoro va calcolato e trasmesso il coefficiente di variazione per le variabili:

 

«costi del lavoro annuali» (2)

e

 

«costi del lavoro orari» (3).

Oltre ai coefficienti di variazione per la popolazione complessiva, devono essere resi disponibili coefficienti di variazione distinti per entrambe le variabili relativamente alle seguenti disaggregazioni:

sezioni della NACE,

livello 1 della NUTS (se del caso),

classi di dimensioni [1-9 (se del caso), 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000+].

2)

Nel caso delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni va calcolato e trasmesso il coefficiente di variazione per le variabili:

 

«retribuzione lorda nel mese di riferimento» (4)

e

 

«media della retribuzione oraria lorda nel mese di riferimento» (5).

Oltre ai coefficienti di variazione per la popolazione complessiva, devono essere resi disponibili coefficienti di variazione distinti per entrambe le variabili relativamente alle seguenti disaggregazioni:

occupati a tempo pieno (separatamente per uomini e donne) e a tempo parziale,

sezioni della NACE,

professione (ISCO-88 a livello di 1 cifra),

fasce di età (meno di 20 anni, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 anni e oltre),

livello 1 della NUTS (se del caso),

livello di istruzione (ISCED da 0 a 6),

classi di dimensioni dell’impresa [1-9 (se del caso), 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000+].

La disaggregazione secondo il livello di istruzione è facoltativa.

Inoltre gli Stati membri trasmettono un elenco delle caselle giudicate non sufficientemente attendibili delle tavole multidimensionali del programma di pubblicazioni a livello europeo concordato con gli Stati membri.

Se si utilizza un campionamento non probabilistico va invece fornita una descrizione delle eventuali fonti d’imprecisione connesse alla tecnica di campionamento impiegata e della loro incidenza sulle stime, se disponibile.

2.2.   Errori non campionari

2.2.1.   Errori di copertura

Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere le seguenti informazioni sulla copertura:

descrizione di ogni eventuale differenza nella corrispondenza tra la popolazione di riferimento e quella oggetto di studio,

tassi stimati di sottocopertura e di sovracopertura (6) per la popolazione di riferimento.

2.2.2.   Errori di misurazione e di elaborazione

Le relazioni sulla qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro devono includere le seguenti informazioni sugli errori di misurazione e di elaborazione (7):

informazioni su variabili con errori di misurazione e di elaborazione non irrilevanti,

informazioni riguardanti le principali fonti di errori di misurazione e di elaborazione (non irrilevanti), la loro incidenza sull’accuratezza delle stime e, se disponibili, i metodi di correzione applicati.

2.2.3.   Errori di mancata risposta

Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere le seguenti informazioni sugli errori di mancata risposta:

tasso di risposta totale (8),

tasso di imputazione parziale (9) e incidenza dell’imputazione sull’accuratezza delle stime per le variabili «costi del lavoro annuali» e «retribuzione lorda nel mese di riferimento» definite nel punto 2.1,

tasso di imputazione globale (10). Se le informazioni non sono disponibili per tutte le variabili obbligatorie, il calcolo deve essere basato sulle variabili obbligatorie per le quali sono disponibili le informazioni necessarie.

2.2.4.   Errori di concezione del modello

Se vengono usati modelli, le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere una descrizione dei modelli impiegati e un’indicazione dei loro effetti sulle stime (ad esempio quota stimata sul totale della variabile), quanto meno per le variabili «costi del lavoro annuali» e «retribuzione lorda nel mese di riferimento» definite nel punto 2.1.

Particolare attenzione deve essere rivolta a modelli per la correzione di errori non campionari, riguardanti in particolare la copertura delle unità di tutte le classi di dimensioni richieste o le sezioni NACE, oppure l’imputazione o l’estrapolazione a correzione di mancate risposte totali.

3.   Puntualità e tempestività

La «puntualità» corrisponde all’intervallo di tempo intercorrente fra la data dell’effettiva diffusione dell’informazione prodotta e la data prestabilita, ad esempio quella annunciata nei calendari di pubblicazione ufficiali stabiliti da atti normativi o concordati dai soggetti interessati.

La «tempestività» dei dati corrisponde all’intervallo di tempo intercorrente fra il momento della loro diffusione e l’evento o il fenomeno che essi descrivono.

3.1.   Puntualità

Ai fini dell’analisi e della soluzione dei problemi connessi alla puntualità, vanno fornite le seguenti informazioni sul processo di attuazione dell’indagine a livello nazionale, con particolare riguardo alla corrispondenza tra date programmate e date effettive:

termini per la trasmissione delle risposte da parte dei rispondenti, anche riguardo a solleciti e atti successivi,

periodo di lavoro sul campo,

periodo di elaborazione dei dati,

date di pubblicazione dei primi risultati.

3.2.   Tempestività

Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere informazioni sull’intervallo di tempo intercorrente fra il momento della diffusione dell’informazione prodotta e il relativo periodo di riferimento a livello nazionale.

4.   Accessibilità e chiarezza

Per «accessibilità» si intendono le modalità materiali secondo cui gli utenti possono ottenere i dati: soggetti a cui rivolgersi, modalità di accesso, tempi di consegna, condizioni commerciali (diritto d’autore, ecc.), disponibilità di microdati o di macrodati, formati e supporti disponibili (carta, file, CD-ROM/DVD, Internet, ecc.), ecc.

Per «chiarezza» si intende il grado di comprensibilità dell’informazione fornita, anche con riferimento al contesto (ossia alla presenza di metadati appropriati e di illustrazioni quali diagrammi e cartine), alla disponibilità di informazioni sulla qualità dei dati (inclusi i limiti all’utilizzo) e alla disponibilità di un’assistenza aggiuntiva.

In deroga all’articolo 2 del presente regolamento le informazioni sull’accessibilità e sulla chiarezza sono trasmesse a Eurostat entro 36 mesi dalla fine del periodo di riferimento.

4.1.   Accessibilità

Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere le seguenti informazioni sulle modalità di diffusione dei risultati:

riferimenti alle pubblicazioni dei risultati essenziali, incluse quelle corredate di delucidazioni sotto forma di testi, diagrammi, cartine, ecc.,

informazioni sui risultati eventualmente trasmessi alle unità rispondenti incluse nel campione.

4.2.   Chiarezza

Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere le seguenti informazioni sul grado di comprensibilità dei risultati e sulla disponibilità di metadati:

descrizione dei metadati forniti e relativi riferimenti,

riferimenti a documenti metodologici fondamentali connessi alle statistiche fornite,

descrizione delle principali iniziative adottate dai servizi statistici nazionali per informare gli utenti sui collegamenti ai dati.

5.   Comparabilità

La «comparabilità» mira a determinare la misura in cui le differenze esistenti nei concetti statistici applicati ovvero negli strumenti o nelle procedure di misurazione incidono sul confronto delle statistiche fra aree geografiche, settori non geografici o nel tempo.

5.1.   Comparabilità geografica

Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere informazioni sulle differenze tra concetti europei e nazionali, in particolare su definizioni delle unità statistiche, popolazioni, epoche di riferimento, classificazioni e definizioni di variabili, nonché sull’incidenza che tali differenze hanno sulle stime.

5.2.   Comparabilità nel tempo

Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere informazioni sulle modifiche apportate in materia di definizioni, copertura e metodologia rispetto alle indagini precedenti, e sulle conseguenze che ne derivano per le stime. Non sono tuttavia richieste informazioni sui cambiamenti intervenuti in definizioni, copertura e metodi quando tali cambiamenti sono determinati da modificazioni della normativa comunitaria.

6.   Coerenza

Per «coerenza» delle statistiche s’intende la misura in cui queste possono essere attendibilmente combinate in modi diversi e per vari usi. Generalmente è tuttavia più facile evidenziare i casi di incoerenza che non dimostrare la coerenza dei dati.

Fonti con variabili analoghe o persino identiche a quelle delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro sono l’indagine sulle forze di lavoro, le statistiche strutturali sulle imprese, l’indice del costo del lavoro e i conti nazionali. Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono comprendere confronti relativi alle sottoindicate variabili provenienti da tali fonti (in totale e per sezioni della NACE) e, nel caso di forti divergenze tra i valori, indicarne i motivi.

1)

Nel caso delle statistiche sulla struttura del costo del lavoro vanno operati confronti tra:

il numero di ore effettivamente prestate nell’anno di riferimento, per lavoratore (11), e il numero medio di ore effettivamente lavorate annualmente nella posizione lavorativa principale, sempre per lavoratore, dell’indagine sulle forze di lavoro,

la variabile «retribuzioni», per lavoratore (12), e la stessa variabile, per lavoratore, delle statistiche strutturali sulle imprese,

i tassi di crescita medi annui della variabile «costi del lavoro orari» (13) e il tasso di crescita medio annuo dell’indice del costo del lavoro non destagionalizzato; i tassi di crescita devono essere riferiti all’anno di riferimento dell’indagine e a quello dell’indagine precedente,

la variabile «redditi da lavoro dipendente», per lavoratore (14), e la stessa variabile dei conti nazionali.

2)

Nel caso delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni vanno operati confronti tra:

la variabile «retribuzione annuale lorda nell’anno di riferimento», per lavoratore (15), e la variabile «retribuzioni lorde», per lavoratore, dei conti nazionali.


(1)  Il coefficiente di variazione è il rapporto tra la radice quadrata della varianza dello stimatore e il valore atteso. È calcolato quale rapporto tra la radice quadrata del valore stimato della varianza della distribuzione campionaria e la sua media stimata. Vanno forniti sia il numeratore sia il denominatore del rapporto che definisce il coefficiente di variazione, unitamente al risultante coefficiente di variazione. La stima della varianza campionaria deve tener conto del disegno di campionamento.

(2)  Codice D (costi del lavoro totali), somma dei valori dei codici D1, D2, D3 e D4 meno D5, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1726/1999.

(3)  Codice D (costi del lavoro totali), somma dei valori dei codici D1, D2, D3 e D4 meno D5, divisa per il valore del codice B1 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1726/1999.

(4)  Codice 4.2 (retribuzione lorda totale nel mese di riferimento) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1916/2000.

(5)  Codice 4.3 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1916/2000.

(6)  Per «sottocopertura» si intende l’erronea mancata inclusione di unità nel campione. Per «sovracopertura» si intende l’inclusione di unità che non appartengono al campo di osservazione o che in realtà non esistono.

(7)  Gli errori di misurazione sono gli errori che si verificano al momento della rilevazione dei dati. Le cause sono numerose: lo strumento di indagine, il rispondente, il sistema informatico, le modalità di rilevazione dei dati, l’intervistatore, ecc. Gli errori di elaborazione sono quelli che si verificano nelle fasi successive alla raccolta dei dati, quali le fasi di inserimento, codifica, immissione, editing e ponderazione dei dati e di elaborazione delle tabelle.

(8)  Il tasso di risposta totale è il rapporto espresso in percentuale tra il numero di risposte e il numero totale di rispondenti che appartengono al campo di osservazione.

(9)  Il tasso di imputazione parziale è la percentuale di valori imputati per una determinata variabile sul totale di valori per tale variabile.

(10)  Il tasso di imputazione globale è la percentuale di valori imputati per tutte le variabili sul totale di valori per tali variabili.

(11)  Codice B1, diviso per il valore del codice A1, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1726/1999.

(12)  Codice D11, diviso per il valore del codice A1, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1726/1999.

(13)  Come definita nel punto 2.1.

(14)  Codice D1, diviso per il valore del codice A1, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1726/1999.

(15)  Codice 4.1, diviso per il numero di lavoratori dipendenti, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1916/2000.


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/36


REGOLAMENTO (CE) N. 699/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2006

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l’accesso del pollame a parchetti all’aperto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo i principi del metodo biologico di produzione agricola, il bestiame deve avere accesso a spiazzi all’aperto o a superfici di pascolamento ogni volta che le condizioni atmosferiche lo consentono.

(2)

L’attuale normativa sulla produzione biologica prevede un’eccezione a tale principio per i mammiferi, nel caso in cui vi siano requisiti comunitari o nazionali relativi a specifici problemi di salute degli animali che impediscano agli animali suddetti di accedere a superfici all’aperto. Non sono invece previste eccezioni per il pollame biologico.

(3)

Alla luce delle attuali preoccupazioni circa la diffusione dell’influenza aviaria occorre tenere conto di misure precauzionali che potrebbero richiedere di tenere il pollame al chiuso. Ai fini di una maggiore coerenza e chiarezza e per garantire la continuità del sistema di produzione del pollame biologico, è opportuno consentire ai produttori di tenere il pollame al chiuso, senza che esso perda la sua condizione di pollame biologico qualora determinate restrizioni, anche di ordine veterinario, introdotte sulla base della normativa comunitaria al fine di proteggere la salute pubblica o animale, vietino al pollame di accedere a spiazzi all’aperto o a superfici di pascolamento.

(4)

La restrizione dell’accesso ai parchetti esterni può compromettere il benessere del pollame abituato ad avere permanentemente accesso a spazi esterni. Per ridurre l’impatto negativo di tali misure gli animali dovranno avere permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti che consentano a ciascun volatile di alimentarsi, di razzolare e di fare bagni di polvere secondo le sue esigenze.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono urgenti, dal momento che in alcuni Stati membri sono già applicate restrizioni. Occorre pertanto che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è aggiunto il seguente punto 8.4.7:

«8.4.7.

Nonostante le disposizioni contenute nei punti 8.4.2 e 8.4.5, il pollame può essere tenuto al chiuso qualora determinate restrizioni, anche di ordine veterinario, introdotte sulla base della normativa comunitaria al fine di proteggere la salute pubblica o animale, vietino o limitino l’accesso del pollame a parchetti all’aperto.

Il pollame tenuto al chiuso ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche.

La Commissione esamina entro il 15 ottobre 2006 l’applicazione del presente paragrafo, con particolare riguardo ai requisiti in materia di benessere degli animali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2006 della Commissione (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 13).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

6.5.2006   

IT

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L 121/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2006

relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti

[notificata con il numero C(2006) 438]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/329/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri, che erano tenuti a dare attuazione alla direttiva 2000/76/CE entro il 28 dicembre 2002, dovranno ora trasmettere una relazione sulla sua applicazione, basata su un questionario elaborato dalla Commissione.

(2)

Lo scopo generale del questionario è raccogliere informazioni sull’applicazione della direttiva 2000/76/CE utilizzando a tal fine le risposte fornite dagli Stati membri e individuare le soluzioni adottate dagli Stati membri per la regolamentazione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento.

(3)

Il periodo di riferimento della relazione deve corrispondere al primo periodo completo di tre anni a partire dal 28 dicembre 2002 e deve essere definito tenendo conto degli obblighi in materia di relazioni previsti dalle direttive 94/67/CE e 96/61/CE. Tenuto conto del fatto che a decorrere dal 28 dicembre 2005 la direttiva 2000/76/CE è pienamente applicabile a tutti gli impianti esistenti e che la maggior parte degli impianti in funzione nell’Unione europea rientra fra gli impianti esistenti, che la direttiva 94/67/CE è abrogata dal 28 dicembre 2005 e che la relazione di cui alla direttiva 96/61/CE riguarda il triennio fino al 2008 compreso, il periodo di riferimento più adatto ai fini della prima relazione è il triennio compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2008.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Ai fini delle relazioni sull’applicazione della direttiva 2000/76/CE previste all’articolo 15 della stessa, gli Stati membri utilizzano il questionario riportato in allegato.

2.   La prima relazione riguarda il triennio che inizia il 1o gennaio 2006 ed è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2009.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(2)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.


ALLEGATO

Questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti

Avvertenza: Per identificare le informazioni già trasmesse alla Commissione, fornire gli opportuni riferimenti.

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

Articolo 2, paragrafo 1

1.

Si prega di indicare a quanti impianti di incenerimento e a quanti impianti di coincenerimento è applicabile la direttiva 2000/76/CE nel Suo Stato membro.

Articolo 3

2.

Descrivere eventuali problemi incontrati in relazione alle definizioni dell’articolo 3 durante la fase di recepimento e di applicazione della direttiva.

Articolo 4, paragrafo 1

3.

Indicare quante autorizzazioni sono state rilasciate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, per:

(a)

impianti di incenerimento nuovi;

(b)

impianti di incenerimento esistenti;

(c)

impianti di coincenerimento nuovi;

(d)

impianti di coincenerimento esistenti.

Nota: gli impianti «esistenti» sono definiti all’articolo 3, paragrafo 6. Tutti gli altri impianti sono considerati «nuovi».

4.

Sono state rilasciate in virtù della presente direttiva autorizzazioni per impianti mobili?

5.

Indicare per quanti impianti di incenerimento e per quanti impianti di coincenerimento deve ancora essere rilasciata un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 4, paragrafo 4

6.

Se i dati sono disponibili, indicare la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata per:

(a)

gli impianti di incenerimento nuovi;

(b)

gli impianti di incenerimento esistenti;

(c)

gli impianti di coincenerimento nuovi;

(d)

gli impianti di coincenerimento esistenti.

7.

Quali categorie di rifiuti (se possibile secondo la classificazione del catalogo europeo dei rifiuti) sono coincenerite nei cementifici?

8.

Quali categorie di rifiuti (se possibile secondo la classificazione del catalogo europeo dei rifiuti) sono coincenerite in:

(a)

impianti di combustione diversi dai cementifici (per es. centrali elettriche)?

(b)

settori industriali non contemplati dall’allegato II.1 o II.2 che effettuano il coincenerimento dei rifiuti?

9.

Se i dati sono disponibili, indicare la quantità di rifiuti che può essere coincenerita in questi impianti.

Articolo 4, paragrafo 5

10.

Cosa dispone l’autorizzazione per quanto riguarda:

(a)

l’identificazione delle quantità e delle categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati?

(b)

i flussi di massa minimi e massimi di rifiuti pericolosi da trattare?

(c)

l’intervallo dei valori calorifici autorizzati per i rifiuti pericolosi e il contenuto massimo di inquinanti (per esempio PCB, PCP, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti)?

Articolo 5, paragrafo 4

11.

Quali tipi di rifiuti sono stati considerati «inopportuni» per il prelievo di campioni rappresentativi?

Articolo 6, paragrafo 4

12.

In relazione ai tempi di permanenza e alle temperature dei gas nei forni di cui all’articolo 6, paragrafo 1:

(a)

sono state concesse deroghe alle condizioni di esercizio, in conformità con l’articolo 6, paragrafo 4? (Sì/No)

(b)

in caso di risposta affermativa al quesito a), quante deroghe sono state concesse?

(c)

se i dati sono disponibili, descrivere per ogni caso le motivazioni in base alle quali è stata concessa la deroga specificando quanto segue:

(i)

la capacità dell’inceneritore o del coinceneritore;

(ii)

l’età approssimativa dell’inceneritore o del coinceneritore, oppure se si tratta di un impianto «esistente» secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 6 o di un impianto nuovo;

(iii)

il tipo di rifiuti inceneriti;

(iv)

le modalità con cui si garantisce che non siano presenti una maggiore quantità di residui o residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai livelli previsti per un impianto non soggetto a deroghe;

(v)

le condizioni di esercizio stabilite nell’autorizzazione;

(vi)

i valori limite di emissione che ogni singolo impianto deve rispettare.

Articolo 6, paragrafo 6

13.

Per gli impianti di incenerimento:

(a)

quanti impianti «esistenti» recuperano il calore generato dal processo di incenerimento?

(b)

quanti impianti «nuovi» recuperano il calore generato dal processo di incenerimento?

14.

Per gli impianti di coincenerimento:

(a)

quanti impianti «esistenti» recuperano il calore generato dal processo di coincenerimento?

(b)

quanti impianti «nuovi» recuperano il calore generato dal processo di coincenerimento?

Articolo 7, paragrafo 1

15.

Per gli impianti di incenerimento, quali misure si applicano (oltre all’eventuale relazione prevista all’articolo 12, paragrafo 2) per assicurare che gli impianti siano progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione (stabiliti nell’allegato V della direttiva)?

Articolo 7, paragrafo 2

16.

Per gli impianti di coincenerimento, quali misure si applicano (oltre all’eventuale relazione prevista all’articolo 12, paragrafo 2) per assicurare che gli impianti siano progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione (stabiliti nell’allegato II della direttiva)?

17.

Per i forni per cemento che coinceneriscono i rifiuti, sono state concesse deroghe ai limiti di emissione di NOx, polveri, SO2 o TOC in conformità con l’allegato II.1? (Sì/No)

(a)

in caso di risposta affermativa, quante deroghe sono state concesse?

(b)

se i dati sono disponibili, descrivere per ogni caso le motivazioni in base alle quali è stata concessa la deroga specificando quanto segue:

(i)

la capacità dell’impianto;

(ii)

l’età dell’impianto;

(iii)

il tipo di rifiuti coinceneriti;

(iv)

le condizioni di esercizio stabilite nell’autorizzazione;

(v)

i valori limite di emissione che ogni singolo impianto deve rispettare.

Articolo 7, paragrafi 2 e 4

18.

Quanti impianti di coincenerimento sono soggetti ai limiti di emissione previsti dall’allegato V della direttiva (applicabili in caso di coincenerimento di rifiuti urbani non trattati oppure quando più del 40 % del calore liberato è prodotto da rifiuti pericolosi)?

Articolo 7, paragrafo 5

19.

Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sono stati fissati ulteriori valori limite di emissione in atmosfera oltre a quelli stabiliti nell’allegato II o, a seconda dei casi, nell’allegato V? (Sì/No)

In caso di risposta affermativa e se i dati sono disponibili, specificare quanto segue:

(a)

a quali impianti si applicano (impianti di incenerimento o coincenerimento)?

(b)

quali di questi impianti sono «nuovi» o «esistenti»?

(c)

a quali inquinanti si applicano?

(d)

perché sono applicati?

(e)

quali sono i valori limite?

(f)

il monitoraggio è continuo o discontinuo?

Articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5

20.

Come sono determinati i valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue in ambiente idrico provenienti da impianti di depurazione dei gas di scarico?

Articolo 8, paragrafo 6, lettera a)

21.

Quali disposizioni prevede l’autorizzazione per controllare le emissioni delle sostanze elencate nell’allegato IV?

Articolo 8, paragrafo 6, lettera b)

22.

Quali parametri di controllo operativo sono fissati nell’autorizzazione per lo scarico di acque reflue?

Articolo 8, paragrafo 7

23.

Quali provvedimenti sono stati adottati per assicurare la protezione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7?

24.

Quali criteri sono adottati per assicurare che la capacità di stoccaggio sia sufficiente a garantire che le acque possano essere analizzate e trattate, se necessario, prima dello scarico?

Articolo 8, paragrafo 8

25.

Se sono stati fissati valori limiti di emissione per altri inquinanti oltre a quelli di cui all’allegato IV:

(a)

a quali impianti si applicano (impianti di incenerimento o coincenerimento, «nuovi» o «esistenti»)?

(b)

a quali inquinanti si applicano?

(c)

perché sono applicati?

(d)

quali sono i valori limite?

Articolo 9

26.

In generale, quali provvedimenti sono stati adottati per ridurre al minimo la quantità e la nocività dei residui prodotti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento?

Articolo 10, paragrafo 1

27.

Quali provvedimenti sono stati adottati per sorvegliare i parametri, le condizioni e le concentrazioni di massa inerenti ai processi di incenerimento?

28.

Quali provvedimenti sono stati adottati per sorvegliare i parametri, le condizioni e le concentrazioni di massa inerenti ai processi di coincenerimento?

Articolo 11

29.

Quali provvedimenti sono stati adottati per assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafi da 2 a 12 e 17, per quanto riguarda l’atmosfera, nonché paragrafi 9 e da 14 a 17 per quanto riguarda le acque?

Articolo 11, paragrafo 11

30.

Si prega di descrivere quali orientamenti sono stati elaborati per ottenere valori medi giornalieri di emissione convalidati.

Articolo 11, paragrafo 17

31.

Quali sono le procedure per informare l’autorità competente dell’eventuale superamento di un limite di emissione?

Articolo 12, paragrafo 1

32.

Quali provvedimenti sono adottati per assicurare la partecipazione del pubblico al processo di autorizzazione?

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

33.

Per quanto riguarda la disponibilità di informazioni durante il processo di autorizzazione:

(a)

esistono informazioni relative ad aspetti ambientali che non sono disponibili al pubblico per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione, il processo decisionale e il successivo rilascio dell’autorizzazione?

(b)

se i dati sono disponibili, specificare:

se tali informazioni sono disponibili gratuitamente (sì/no);

in caso di risposta negativa, qual è il corrispettivo richiesto e in quali circostanze è applicato.

Articolo 12, paragrafo 2

34.

Per gli impianti di incenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l’ora, quali provvedimenti sono adottati per imporre al gestore di trasmettere all’autorità competente una relazione annuale sul funzionamento e sulla sorveglianza dell’impianto?

35.

Per gli impianti di coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l’ora, quali provvedimenti sono adottati per imporre al gestore di trasmettere all’autorità competente una relazione annuale sul funzionamento e sulla sorveglianza dell’impianto?

36.

In caso di trasmissione di una relazione annuale:

(a)

quali informazioni contiene?

(b)

in che modo può un privato cittadino/un membro del pubblico accedere alla relazione?

37.

Come sono identificati pubblicamente gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l’ora?

Articolo 13, paragrafo 1

38.

Quali disposizioni prevede l’autorizzazione per controllare il periodo di esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento in condizioni anomale (arresti, disfunzionamenti o guasti dei sistemi di abbattimento o di monitoraggio)?

39.

Per i processi di incenerimento e coincenerimento, quali sono i periodi massimi ammissibili di funzionamento in condizioni anomale (prima dell’arresto dell’impianto)?

Articolo 16

40.

Si dispone di informazioni in base alle quali si suggerisce la modifica degli articoli 10, 11 e 13 e degli allegati I e III della direttiva?


6.5.2006   

IT

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L 121/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2006

recante modifica della decisione 2005/432/CE che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE

[notificata con il numero C(2006) 1319]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/330/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare la prima frase dell'articolo 8, il primo comma del punto 1) dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 4), l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (3), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e delle carni fresche provenienti da tali animali, escluse però le preparazioni di carni.

(2)

La decisione 2005/432/CE della Commissione (4) definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità delle partite di determinati prodotti a base di carne, oltre a stabilire gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di tali prodotti. Tale decisione definisce inoltre i modelli di certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative ai trattamenti prescritti per i medesimi prodotti.

(3)

Occorre garantire un'idonea correlazione con l'eventuale regionalizzazione dei paesi terzi — in particolare Brasile, Namibia e Sud Africa — operata ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità, in modo da assicurare che le carni utilizzate nei prodotti a base di carne non derivino da animali provenienti da luoghi sottoposti a restrizioni dovute a malattie; occorre inoltre chiarire l'impiego delle frattaglie in alcuni prodotti a base di carne e indicare chiaramente le prescrizioni applicabili alle carni della selvaggina di penna utilizzate nei prodotti a base di carne.

(4)

La Serbia e il Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati. Dovrebbero pertanto figurare come voci separate nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carne.

(5)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/432/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/432/CE è così modificata:

1)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne

Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell'allegato I, punti 1 e 2, autorizzano l'importazione dei prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi e di parti dei medesimi:

a)

i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii);

b)

i paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).»

2)

Gli allegati I, II e III sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

I certificati sanitari e di polizia sanitaria rilasciati prima della data di applicazione della presente decisione possono tuttavia essere utilizzati fino al 1o ottobre 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/259/CE della Commissione (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 65).

(4)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

1.

I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera a), devono contenere carne di cui sia ammessa l'importazione nella Comunità quale carne fresca e/o quali prodotti a base di carne di una o più specie o animali, che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 4.

2.

I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera b), devono soddisfare le condizioni di cui alle lettere a), b) o c):

a)

i prodotti a base di carne devono:

i)

contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi;

ii)

essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;

oppure

b)

per i prodotti a base di carne:

i)

essi devono contenere, secondo quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, carni fresche, semilavorate o trasformate, di più specie o di più animali, miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4;

ii)

il trattamento finale di cui sub i) deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;

oppure

c)

per i prodotti finali a base di carne:

i)

essi devono essere preparati mediante la miscelazione delle carni precedentemente trattate di più specie o animali;

ii)

il trattamento precedente di cui sub i), cui ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, deve essere perlomeno equivalente al trattamento pertinente previsto nell'allegato II, parte 4, per la specie o l'animale interessati, secondo quanto indicato nella colonna corrispondente.

3.

I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione delle carni delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II. Le frattaglie, qualora non siano autorizzate in ragione di restrizioni di polizia sanitaria, possono comunque essere utilizzate in un prodotto a base di carne purché sia effettuato il trattamento pertinente di cui all'allegato II, parte 2. Uno stabilimento può inoltre essere autorizzato a fabbricare prodotti a base di carne sottoposti ai trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche nel caso in cui esso sia ubicato in un paese terzo o in una parte di un paese terzo dal quale non è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche.

ALLEGATO II

PARTE 1

Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

Paese

Territorio

Delimitazione del territorio

Codice ISO

Versione

Argentina

AR

01/2004

Tutto il paese

AR-1

01/2004

Tutto il paese ad eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

AR-2

01/2004

Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

Bulgaria (1)

BG

01/2004

Tutto il paese

BG-1

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

BG-2

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

Brasile

BR

01/2004

Tutto il paese

BR-1

01/2005

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Parti dello stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá);

stato del Paraná;

stato di São Paulo;

parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

stato di Espíritu Santo;

stato di Rio Grande do Sul;

stato di Santa Catarina;

stato di Goiás;

parte dello stato del Mato Grosso, comprendente:

la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

Malaysia

MY

01/2004

Tutto il paese

MY-1

01/2004

Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

Namibia

NA

01/2005

Tutto il paese

NA-1

01/2005

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam a est

Sud Africa

ZA

01/2005

Tutto il paese

ZA-1

01/2005

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

PARTE 2

Paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne

Codice ISO

Paese d'origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame domestico

2.

Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)

Ratiti di allevamento

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (2)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (2)

A (3)

A (3)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australia

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgaria (6)BG

D

D

D

A

A

A

A

D

D

XXX

A

A

XXX

Bulgaria BG-1

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

Bulgaria BG-2

D

D

D

A

A

A

A

D

D

XXX

A

A

XXX

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasile

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brasile BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bielorussia

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Svizzera

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

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CL

Cile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Cina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopia

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenlandia

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croazia

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israele

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islanda

B

B

B

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corea del Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marocco

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurizio

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Messico

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaysia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaysia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (2)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nuova Zelanda

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Romania (6)

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Russia

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailandia

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisia

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turchia

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ucraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Stati Uniti

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

XM

Montenegro (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

XS

Serbia (5)  (7)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ZA

Sud Africa (2)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (2)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Non è previsto alcun certificato e i prodotti a base di carne contenenti carni di questa specie non sono autorizzati.

PARTE 3

Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati

Codice ISO

Paese d'origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame domestico

2.

Selvaggina da penna di allevamento

Ratiti

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibia

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibia NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

ZA

Sud Africa

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Sud Africa ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

PARTE 4

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3

TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Trattamento generico

A

=

per il prodotto a base di carne non è richiesta una specifica temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Ciononostante la carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.

Trattamenti specifici enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

B

=

trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

C

=

durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C nell'intera massa.

D

=

durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

E

=

per i prodotti assimilabili al biltong un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

F

=

trattamento termico in base al quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (Vp) pari o superiore a 40.

ALLEGATO III

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»

(1)  Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.

(2)  Cfr. la parte III del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.

(3)  Per i prodotti a base di carne preparati con carne fresca proveniente da animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Serbia e Montenegro sono repubbliche ciascuna con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati; per questo motivo devono essere elencati separatamente.

(6)  Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

(7)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

XXX

Non è previsto alcun certificato e i prodotti a base di carne contenenti carni di questa specie non sono autorizzati.


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2006

che deroga al regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda la proroga della data limite per la consegna del tabacco greggio del raccolto 2005 in Grecia

[notificata con il numero C(2006) 1784]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2006/331/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (2), fissa all’articolo 16 le date limite entro cui i produttori devono consegnare il tabacco greggio alle imprese di trasformazione. Nonostante il regolamento (CE) n. 2848/98 sia stato abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2006, dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3), esso continua tuttavia ad applicarsi per il raccolto 2005 in virtù dell’articolo 172, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 1973/2004.

(2)

In seguito a condizioni meteorologiche particolarmente difficili in Grecia, con un livello di precipitazioni di gran lunga superiore alla media stagionale e temperature nettamente inferiori, le attività di condizionamento e di consegna del tabacco hanno subito un notevole ritardo.

(3)

Occorre pertanto differire le date limite per la consegna del tabacco alle imprese di prima trasformazione in Grecia.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2848/98, per il raccolto 2005 in Grecia le date limite fissate al suddetto articolo sono prorogate di trenta giorni.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 263/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24).