ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 118

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
3 maggio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 675/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1980/2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate ( 1 )

3

 

 

Regolamento (CE) n. 677/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006, che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999

4

 

 

Regolamento (CE) n. 678/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 3 maggio 2006

5

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 30 giugno 2004, relativa alle misure notificate dall’Italia in favore dell’editoria [notificata con il numero C(2004) 2215]  ( 1 )

8

 

*

Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006, che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE riguardo alla proroga del periodo in cui esse si applicano a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania, Turchia e Croazia [notificata con il numero C(2006) 1710]  ( 1 )

18

 

*

Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2005 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2006) 1750]

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

3.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/1


REGOLAMENTO (CE) N. 675/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

136,2

204

92,3

212

139,0

999

122,5

0707 00 05

052

129,4

628

155,5

999

142,5

0709 90 70

052

122,2

204

92,6

999

107,4

0805 10 20

052

46,6

204

38,6

212

56,9

220

39,3

624

56,8

999

47,6

0805 50 10

508

30,4

624

58,1

999

44,3

0808 10 80

388

89,7

400

113,7

404

102,1

508

81,4

512

82,2

528

88,5

720

100,9

804

107,3

999

95,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


3.5.2006   

IT

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L 118/3


REGOLAMENTO (CE) N. 676/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1980/2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, che comprendono dati trasversali e longitudinali tempestivi e comparabili sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell’emarginazione sociale a livello nazionale ed europeo.

(2)

In seguito all’adesione, il 1o maggio 2004, di nuovi Stati membri all’Unione europea (2), il regolamento (CE) n. 1177/2003 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1553/2005, per adattare le dimensioni del campione e dare tempo ai nuovi Stati membri di adeguare i loro sistemi rispettivi a definizioni e metodi armonizzati all’atto della compilazione delle statistiche comunitarie.

(3)

Risulta inoltre che alcuni dei nuovi Stati membri, come anche alcuni Stati membri originari, abbiano bisogno di maggior tempo per fornire tutti i dati sul reddito lordo secondo quanto specificato nel regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione (3).

(4)

Il regolamento (CE) n. 1980/2003 va pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1980/2003 è sostituito dal seguente:

«In deroga al paragrafo 2, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Polonia e Lettonia possono non trasmettere dati sul reddito lordo dal primo anno di funzionamento. Questi paesi, tuttavia, presentano tali dati al più presto e comunque non oltre il 2007.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1553/2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6).

(2)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6.

(3)  GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1.


3.5.2006   

IT

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L 118/4


REGOLAMENTO (CE) N. 677/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2006

che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 20 bis, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

L'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingentale 2006/2007 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, e presentate per il periodo 1o luglio 2006-30 giugno 2007 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

0,621034, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999,

0,063817, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 508/2006 (GU L 92 del 30.3.2006, pag. 10).


3.5.2006   

IT

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L 118/5


REGOLAMENTO (CE) N. 678/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2006

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 3 maggio 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 665/2006 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 665/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 665/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 41.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 3 maggio 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

16,14

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

54,48

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

57,64

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

57,64

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

54,48


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 1o.5.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

155,54

145,54

125,54

87,13

Premio sul Golfo (EUR/t)

12,74

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

26,30

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 16,35 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 20,34 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

3.5.2006   

IT

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L 118/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2004

relativa alle misure notificate dall’Italia in favore dell’editoria

[notificata con il numero C(2004) 2215]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/320/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni (1) e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Con lettere del 19 dicembre 2002, n. 15808 e 15809, registrate il 31 dicembre 2002, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, regimi di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore editoriale italiano.

(2)

Con lettera del 29 ottobre 2003, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle due misure notificate.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi.

(4)

Con lettera del 2 dicembre 2003, le autorità italiane hanno chiesto una proroga del termine stabilito per l’invio delle loro osservazioni rispetto alla decisione della Commissione di avviare il procedimento, proroga che la Commissione ha concesso con lettera del 10 dicembre 2003.

(5)

Le autorità italiane hanno inviato osservazioni e fornito ulteriori informazioni con lettera del 9 gennaio 2004, registrata il 14 gennaio 2004.

(6)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da terzi interessati che ha trasmesso alle autorità italiane, fornendo loro l’occasione di replicare; i commenti delle autorità italiane sono pervenuti alla Commissione con lettera del 3 marzo 2004, registrata il 4 marzo 2004.

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE D’AIUTO

(7)

Le due misure di aiuto notificate dalle autorità italiane riguardano aiuti concessi rispettivamente sotto forma di contributi in conto interessi su finanziamenti bancari accordati a società attive nel settore editoriale e sotto forma di crediti d'imposta a favore di imprese produttrici di prodotti editoriali (3).

2.1.   Aiuto sotto forma di contributo in conto interessi

(8)

Il primo regime di aiuto in questione è disciplinato dagli articoli da 4 a 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (4), recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» (di seguito legge n. 62/2001) e dal decreto del presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 142, recante il «Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale» (5) (di seguito «DPR n. 142/2002»).

(9)

L'aiuto consiste in contributi in conto interessi su finanziamenti decennali, concessi da istituti bancari a progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva, acquisto, ampliamento e ammodernamento delle attrezzature tecniche, con particolare riferimento al potenziamento della rete informatica dell’hardware e del software, anche in connessione all’utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti per il miglioramento della distribuzione; spese per la formazione professionale.

(10)

È ammissibile ad aiuto il 90 % del costo totale del progetto (6). Il contributo corrisponde alla differenza tra il piano di ammortamento, calcolato al tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro e i pagamenti dovuti secondo lo stesso piano calcolati in base a metà di detto tasso. In pratica, utilizzando un tasso di riferimento del 5 %, lo Stato contribuisce per circa il 13 % del costo totale del progetto, percentuale che si riduce al 10 % circa qualora il contributo sia richiesto in forma attualizzata.

(11)

I beneficiari sono le imprese operanti nell’intero ciclo editoriale (7). In particolare: le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici, distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico ed elettronico, le emittenti di radiodiffusione sonore e televisiva, nonché le imprese che effettuano, esclusivamente o prevalentemente, la commercializzazione di prodotti editoriali e le imprese editrici di giornali italiani all’estero. Il regime è destinato a imprese aventi sede in uno degli Stati membri UE. Il numero stimato di beneficiari va da 101 a 500.

(12)

La durata prevista del regime è di 10 anni (8). Lo stanziamento complessivo a carico del bilancio dello Stato per gli anni 2001, 2002 e 2003 ammonta a circa 26,3 milioni di EUR (9), cui vanno aggiunti 50,8 milioni di EUR per stanziamenti precedenti non esauriti. L’aiuto concesso nell’ambito del presente regime è unicamente cumulabile con l’aiuto disposto dall’articolo 8 della medesima legge descritta di seguito (10).

(13)

Le agevolazioni disposte dagli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 62/2001 saranno erogate da un fondo ad hoc istituito e gestito dalla presidenza del Consiglio dei ministri (11). L’aiuto sarà concesso o in base alla procedura automatica (12) oppure tramite una procedura di valutazione individuale. In base alla procedura automatica, il finanziamento del progetto non supera l’importo di circa 0,5 milioni di EUR (13) e il progetto sovvenzionabile deve essere completato entro due anni dalla concessione dell’aiuto. I progetti che comportano finanziamenti più ingenti sono sottoposti ad una procedura di valutazione individuale svolta da un comitato ad hoc istituito dalla presidenza del Consiglio dei ministri. L’agevolazione massima consentita in base al presente regime è limitata a circa 15,5 milioni di EUR (14) e i progetti valutati nell’ambito di tale procedura sono comunque soggetti al requisito dei due anni per quanto riguarda il loro completamento. Entrambe le procedure di erogazione richiedono, tra l’altro, l’invio di informazioni dettagliate e di documentazioni attestanti l’esistenza e i fabbisogni del progetto, l’ammissibilità del beneficiario, i costi ammissibili effettivamente sostenuti (15), nonché una copia del contratto del mutuo bancario. La misura di cui trattasi contiene inoltre disposizioni per il recupero delle agevolazioni indebitamente erogate.

(14)

L’aiuto concesso nel quadro di detto regime si prefigge di preservare il pluralismo dell’informazione, conformemente all’articolo 21 della Costituzione italiana.

2.2.   Aiuto sotto forma di credito d’imposta

(15)

Il secondo regime notificato è disciplinato dall'articolo 8 della legge n. 62/2001 e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2002, n. 143, recante la «Disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali» (di seguito «decreto n. 143/2002»).

(16)

Il regime prevede la concessione alle imprese operanti nel settore dell’editoria di agevolazioni, accordate sotto forma di credito d’imposta annuo per un periodo di 5 anni consecutivi, equivalenti ad un’agevolazione fiscale totale del 15 % del costo totale degli investimenti (16). Il credito d’imposta deve essere detratto dall’onere fiscale e può essere riportato per 4 anni.

(17)

Sono ammessi al credito d’imposta gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla produzione di prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, periodici, riviste, libri, nonché prodotti editoriali multimediali. Sono ammessi del pari investimenti in impianti, sistemi e brevetti per tutte le fasi del ciclo di produzione, nell’ambito di progetti di ristrutturazione tecnico-economica.

(18)

L’applicazione del regime si limita agli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2004. Gli stanziamenti complessivi per l’intero periodo a carico del bilancio dello Stato ammontano a circa 102 milioni di EUR (17). Le agevolazioni concesse nel quadro del regime in questione sono cumulabili unicamente con gli aiuti disposti dagli articoli da 4 a 7 della succitata legge (18). La misura contiene disposizioni per la verifica dell’esistenza e fattibilità dei progetti nonché per il recupero di agevolazioni debitamente concesse.

(19)

Il credito d’imposta è concesso ad imprese produttrici di prodotti editoriali (19). In tale definizione rientrano le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico ed elettronico, le emittenti di radio diffusione sonora e televisiva ed infine le imprese editrici di giornali italiani all’estero. Il regime è destinato a imprese che abbiano sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea. Il numero stimato di beneficiari va da 101 a 500.

(20)

L’aiuto concesso nel quadro del regime in questione è destinato a promuovere la cultura e a preservare il pluralismo dell’informazione ai sensi dell'articolo 21 della costituzione italiana.

3.   MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(21)

Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha concluso che i due regimi di aiuto configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha espresso dubbi per quanto concerne sia l’incidenza delle misure notificate sugli scambi che la loro compatibilità con il mercato comune.

(22)

Inoltre la Commissione ha ritenuto che l’avvio del procedimento permettesse l’invio di informazioni e osservazioni atte a dissipare i dubbi sussistenti.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(23)

Successivamente all’avvio del procedimento, varie parti interessate hanno inviato osservazioni al riguardo. I paragrafi successivi contengono una sintesi delle loro osservazioni in materia.

(24)

Con lettera del 18 dicembre 2003, la Federazione degli editori europei (FEP-FEE) ha affermato che le misure d’aiuto in questione non violano la legislazione comunitaria in quanto:

i)

l’editoria, diversamente da qualsiasi altra attività industriale, è legata in maniera determinante alla lingua e quindi il sostegno dello Stato all’editoria ha scarse probabilità di incidere sugli scambi transfrontalieri nell’Unione europea;

ii)

l’entità degli aiuti previsti è alquanto modesta;

iii)

le agevolazioni sono destinate a tipi di investimento riguardanti specifiche zone linguistiche e le pubblicazioni che fruiscono dell’aiuto di Stato sono unicamente quelle in lingua italiana. L’aiuto di Stato si prefigge di stimolare gli investimenti privati per far fronte alla concorrenza tra editori ed altre società nello stesso settore concorrenziale, che è nazionale.

(25)

Con lettera del 19 dicembre 2003, l’Associazione portoghese degli editori di libri (APEL) ha ritenuto che le misure di aiuto in causa non costituiscono una violazione della legislazione comunitaria:

i)

per motivi identici a quelli espressi dalla FEE; e

ii)

in quanto gli investimenti ammissibili non sono diretti all’esportazione o ad azioni nel contesto internazionale.

(26)

Inoltre, nel quadro dell’indagine, alla Commissione sono pervenute le seguenti osservazioni da terzi interessati più di un mese dopo la pubblicazione dell’avvio del procedimento.

(27)

Con lettera dell’8 gennaio 2004, la Federazione spagnola degli editori (FGEE) ha affermato che le misure di aiuto in esame non costituiscono una violazione della legislazione comunitaria per gli stessi motivi invocati dall’Associazione portoghese degli editori di libri.

(28)

Con lettera del 12 gennaio 2004, l’Association éuropéenne des éditeurs de journaux (ENPA) ha ritenuto che le misure in esame non costituiscono una violazione della legislazione comunitaria in quanto:

i)

il commercio transfrontaliero di quotidiani è irrilevante e non suscita problemi di concorrenza tra Stati membri. Ciò vale in particolare per i quotidiani regionali che operano soltanto entro un’area ben definita sul mercato nazionale; la natura specifica della concorrenza in questo settore resta a livello di mercato nazionale;

ii)

la percentuale di giornali venduti all’estero a cittadini ivi residenti che desiderano mantenersi aggiornati rispetto al loro paese di origine è molto ridotta. Per questo numero relativamente limitato di consumatori, la possibilità di accedere ad una fonte di informazione in italiano e ad un marchio conosciuto è estremamente importante sia dal punto di vista linguistico che culturale e ciò può essere fornito unicamente da editori italiani;

iii)

affinché i giornali continuino ad essere competitivi con altre forme di media, ad esempio Internet, l’industria ha disperatamente bisogno delle risorse che sono fornite tramite i due regimi di aiuto in esame. Se non ricevesse tale sostegno crisi economiche della gravità di quella registrata più di recente, che ha profondamente danneggiato la maggior parte del settore dei quotidiani in Europa a causa del calo delle vendite di inserzioni pubblicitarie, comprometteranno seriamente il futuro dell’industria nazionale.

(29)

Con lettera del 7 gennaio 2004, la Federazione italiana editori giornali (FIEG) ha svolto un’argomentazione dettagliata per sostenere la tesi che le misure in esame non devono essere considerate come una violazione della legislazione comunitaria in quanto:

i)

non costituiscono aiuto di Stato;

ii)

non costituiscono aiuto rispetto ad attività per le quali non vi è commercio transfrontaliero o concorrenza tra Stati membri e il SEE;

iii)

sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.

5.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

5.1.   Osservazioni rispetto all’avvio del procedimento

(30)

Per fugare i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, le autorità italiane hanno fornito ulteriori dati e spiegazioni a conferma della tesi da esse sostenuta circa l’incidenza marginale delle misure in esame sugli scambi e la loro compatibilità.

(31)

Le autorità italiane affermano che l’aiuto al settore editoriale avrà un effetto molto limitato sugli scambi intracomunitari data la diffusione praticamente inesistente di prodotti editoriali in lingua italiana al di fuori del mercato nazionale italiano. In particolare, a sostegno della loro analisi, invocano l’interpretazione dei principi generali enunciati nella sentenza CELF (20) nonché i dati statistici e le spiegazioni fornite nella replica all’avvio del procedimento.

(32)

Quanto ai principi enunciati nella sentenza CELF, rispetto ai libri, le autorità italiane sostengono che tali principi dovrebbero anche essere applicabili agli altri prodotti editoriali tenuto conto delle loro caratteristiche analoghe e del fatto che il numero di lettori di prodotti editoriali in italiano nell’UE è ancora più ridotto di quello dei lettori in francese. I due principi citati sono:

i)

«La concorrenza nel settore del libro (può) essere comunque limitata da talune barriere di ordine linguistico e culturale e, di conseguenza, gli effetti sugli scambi intracomunitari dovrebbero essere limitati.» (21);

ii)

«Il settore europeo della tipografia e dell’editoria continua ad essere più una giustapposizione di mercati nazionali che un mercato integrato su scala europea, come mostra il basso livello delle esportazioni nel settore in termini di fatturato. La molteplicità delle lingue parlate all’interno della Comunità costituisce una barriera aggiuntiva alla “europeizzazione” del settore.» (22).

(33)

Quanto alla situazione del mercato editoriale italiano e ai limitati scambi intracomunitari di prodotti editoriali, le autorità italiane hanno presentato dati statistici che confermano la loro affermazione e ulteriori chiarimenti concernenti i beneficiari. In particolare, dai dati statistici forniti risulta che:

i)

negli ultimi 20 anni, per quanto concerne i giornali in italiano si constata che il mercato è stato caratterizzato da una sostanziale stagnazione benché nello stesso periodo il sistema produttivo italiano sia molto cambiato (23). Nel 2003 il numero di copie vendute quotidianamente è sceso al livello del 1984;

ii)

la diffusione giornaliera media di quotidiani e il numero di copie vendute per 1 000 abitanti in Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, indica che l’Italia è senz’altro deficitaria rispetto agli altri grandi Stati membri dell’UE (24) e che è inferiore la domanda potenziale di prodotti editoriali che un paese con il reddito pro capite come l’Italia è in grado di esprimere;

iii)

nel 2001 la diffusione di quotidiani italiani nell’UE è stata pari all’1,3 % della tiratura totale, percentuale che scende allo 0,8 nel settore dei settimanali e mensili;

iv)

tra il 1996 e il 2001, i dati statistici forniti alla Commissione indicano che le esportazioni totali (sia infra UE che extra UE) di pubblicazioni quotidiane, settimanali e mensili rappresentano dallo 0,7 % al 2,5 % della tiratura totale;

v)

riguardo ai prodotti multimediali a carattere editoriale, le autorità italiane hanno fornito dati concernenti le esportazioni complessive di libri, prodotti e servizi multimediali editoriali, sia infra che extra EU nel 2001, da cui risulta che le esportazioni totali ammontano al 5 % del totale delle vendite per detti prodotti. Tuttavia le autorità italiane precisano che le esportazioni all’UE rappresentano soltanto una frazione di detta percentuale e che i cd-rom e i servizi editoriali, nonché i prodotti editoriali multimediali, rappresentano soltanto una parte molto piccola di detta frazione. Pertanto le autorità italiane concludono che la diffusione di prodotti multimediali a carattere editoriale nell’UE è del tutto trascurabile;

vi)

quanto alle attività di stampa di giornali e libri, le autorità italiane sottolineano che i prodotti editoriali di solito sono stampati vicino ai mercati di diffusione, per evitare di penalizzarli con ritardi, e tenuto conto dell’incidenza dei costi di trasporto sul valore del prodotto;

vii)

quanto alle agenzie di stampa, le autorità italiane inizialmente osservano che la concorrenza internazionale può solo essere riferita ai notiziari in lingua straniera. L’unica agenzia italiana che realizza notiziari in lingua straniera è l’agenzia ANSA, il cui fatturato per tali notiziari ammonta allo 0,3 % del suo fatturato totale.

viii)

Concludendo, in merito alla limitata incidenza commerciale delle misure in questione, le autorità italiane indicano che il mercato dei prodotti editoriali italiani diffusi in ambito UE si attesta appena allo 0,3-0,5 % del mercato europeo.

(34)

In base alle informazioni di cui sopra, e conformemente ai principi enunciati nella sentenza nella causa SIDE (25), le autorità italiane sostengono che il mercato dei prodotti editoriali in italiano dovrebbe considerato come un mercato distinto (26).

(35)

Inoltre, per sottolineare il fatto che a loro parere entrambe le misure dovrebbero essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, le autorità italiane invocano:

i)

l’articolo 151, paragrafo 1, del trattato CE il quale stabilisce che «la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture negli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziandone nel contempo il retaggio culturale comune»;

ii)

la risoluzione del Consiglio del 12 febbraio 2001 relativa all'applicazione dei sistemi nazionali di fissazione del prezzo dei libri (27) e in particolare l’invito del Consiglio alla Commissione «a tener conto, nell’applicazione delle norme in materia di concorrenza e di libera circolazione delle merci, del valore culturale e peculiare del libro e della sua importanza nella promozione della diversità culturale, oltreché della dimensione transnazionale del mercato del libro» (28). Inoltre esse richiamano un altro considerando di detta risoluzione in base al quale «le zone linguistiche omogenee costituiscono uno spazio importate di diffusione del libro ed aggiungono al mercato del libro una dimensione transnazionale di cui occorre tener conto» (29);

iii)

la risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 concernente la promozione della diversità linguistica dell’apprendimento delle lingue nel quadro dell’attuazione degli obiettivi dell’anno europeo delle lingue 2001 (30);

iv)

l’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (31), che riafferma il principio secondo cui l’Unione europea rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica nell’ambito degli Stati membri;

v)

l’articolo 21 della Costituzione italiana che garantisce il diritto alla libertà di espressione e al pluralismo intesi come libertà democratiche fondamentali; le autorità italiane dichiarano che i prodotti editoriali sono un mezzo per esercitare tale diritto (32);

vi)

il trattato di Maastricht che introduce la deroga culturale in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, al fine di superare le restrizioni all’applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), rispetto agli incentivi al settore culturale.

(36)

In conclusione, le autorità italiane dichiarano che nel quadro del presente procedimento, data l’assoluta peculiarità del mercato editoriale, l’esistenza di un intervento pubblico per invertire un trend decrescente di consolidata natura strutturale nella diffusione di prodotti editoriali sul mercato nazionale e la limitata diffusione della lingua italiana a livello UE, la Commissione potrebbe unicamente concludere che la valorizzazione massima della eccezione linguistica è uno dei fattori chiave su cui si basa la deroga culturale di cui 87, paragrafo 3, lettera d). Pertanto le misure in esame, che favoriscono la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana sul mercato nazionale, dovrebbero essere considerate compatibili con il mercato comune.

5.2.   Commenti alle osservazioni formulate dai terzi interessati

(37)

Con lettera del 24 febbraio 2004, le autorità italiane hanno trasmesso i loro commenti alle osservazioni formulate dai terzi interessati in merito all’avvio del procedimento. Le autorità italiane rilevano la concordanza complessiva dei commenti con la loro propria valutazione dell’incidenza sugli scambi e della compatibilità delle misure in esame. I loro principali commenti si possono riassumere nelle seguenti quattro considerazioni:

i)

le osservazioni pervenute successivamente all’invito della Commissione sono state inviate dalle cinque parti indicate nella sezione 4 della presente decisione, che rappresentano editori di libri e giornali dei 15 Stati membri dell’UE nonché di Cipro, Croazia, Lituania, Norvegia e Slovenia;

ii)

le osservazioni pervenute dai terzi interessati sono conformi a quelle formulate dell’Italia sulla non violazione del diritto comunitario della concorrenza;

iii)

come sottolineato dall’ENPA, il mercato dei periodici opera essenzialmente a livello nazionale e il criterio della proporzionalità della misura è rispettato dal momento che il mercato dei prodotti editoriali, per la sua propria struttura, non è in grado di produrre significative distorsioni degli scambi transfrontalieri;

iv)

come dichiarato dalla FGEE, l’ammontare degli aiuti in esame è limitato. Le misure di aiuto avranno peraltro scarsa incidenza sugli scambi tra Stati membri in quanto l’attività imprenditoriale è per definizione incentrata su aree linguistiche omogenee che registrano soltanto un volume limitato di scambi transfrontalieri.

6.   VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

6.1.   Esistenza di aiuti di Stato

(38)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

6.1.1.   Risorse statali che favoriscono talune imprese/attività economiche

(39)

La Commissione rileva che le risorse destinate a finanziare entrambi i regimi di aiuto notificati provengono dal bilancio del governo centrale e possono pertanto essere considerate come risorse statali. Inoltre, i regimi in questione, data la loro definizione, favoriscono specifici settori di attività economica, in particolare quello dell’editoria, in cui i beneficiari svolgono un’attività economica e possono essere considerati come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

6.1.2.   Selettività

(40)

Entrambi i regimi notificati sono selettivi in quanto sono destinati rispettivamente ad imprese operanti nell’editoria e ad imprese che producono prodotti editoriali. Pertanto entrambi i regimi concedono aiuti settoriali.

6.1.3.   Vantaggio economico

(41)

I due regimi di aiuto notificati conferiscono un duplice vantaggio economico ai beneficiari.

(42)

In base al primo regime, i beneficiari ricevono un’agevolazione sotto forma di contributo in conto interessi per finanziamenti bancari destinati a progetti specifici, che effettivamente riduce i costi di finanziamento delle imprese beneficiarie.

(43)

In base al secondo regime, le imprese ammissibili beneficiano di un vantaggio fiscale accordato sotto forma di credito d’imposta agli investimenti, alleviando quindi i beneficiari degli oneri fiscali che normalmente dovrebbero sostenere (33).

6.1.4.   Incidenza sugli scambi intracomunitari e distorsione della concorrenza

(44)

La Commissione rileva che le regole della concorrenza in generale si applicano a tutte le attività economiche che comportano scambi tra Stati membri e che la produzione di prodotti editoriali può essere considerata come un’attività economica. Si tratta di stabilire se l’aiuto a detta attività effettivamente o potenzialmente incida sugli scambi tra Stati membri, considerata la asserita natura nazionale e quindi interna del mercato italiano dei prodotti editoriali in lingua italiana. Da notare che il mercato editoriale comprende il mercato dei diritti, della pubblicità, della stampa e della distribuzione. L’aiuto a un editore può incidere su una o l’altra di tali attività.

(45)

Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione osserva che nel campo dei prodotti editoriali interessati dalle misure di aiuto in esame esistono scambi commerciali fra gli Stati membri (34). Pertanto, tali misure potrebbero alterare la concorrenza tra le imprese qualora, ad esempio, imprese editoriali svolgessero la loro attività in diversi Stati membri, producendo pubblicazioni in diverse lingue, e quindi fossero in concorrenza in materia di diritti editoriali e pubblicità.

(46)

La Commissione riconosce che le informazioni e i chiarimenti forniti dalle autorità italiane comprovano l’entità limitata degli scambi intracomunitari, nel campo dei prodotti editoriali in lingua italiana interessati dalle due misure in esame.

(47)

Malgrado tale considerazione, alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che benché sia limitato, l’effetto delle misure in causa sugli scambi non possa essere escluso. Di conseguenza i due regimi in esame costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

6.2.   Compatibilità

(48)

Qualora le misure costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, il trattato stabilisce che sono compatibili o possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

(49)

La Commissione osserva che le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere a) e b), del trattato CE, evidentemente non sono applicabili alle misure in questione.

(50)

Successivamente all’avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni e chiarimenti dalle autorità italiane nonché osservazioni da terzi interessati. In base a quanto sopra, risulta che gli scambi intracomunitari di prodotti editoriali in lingua italiana sono limitati e che le misure potrebbero essere considerate compatibili in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere c) o d), del trattato.

6.2.1.   Compatibilità ex articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE

(51)

Per quanto concerne la compatibilità delle misure in esame ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), la Commissione non concorda con la valutazione effettuata dalle autorità italiane e ritiene che ai regimi di aiuto in questione non sia applicabile la deroga culturale.

(52)

Infatti, benché l'articolo 151 del trattato CE (35) stabilisca che la Comunità contribuisce alla diversità culturale, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 62/2001 non sono state indicate disposizioni concernenti lo stanziamento di fondi per la promozione esplicita della cultura, anzi i fondi sono utilizzati interamente a sostegno più genericamente di investimenti realizzati da imprese che producono prodotti editoriali in lingua italiana. Quanto alla misura di aiuto concessa sotto forma di contributo in conto interessi (36), ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 62/2001, soltanto una quota del 5 % dei fondi disponibili per le agevolazioni di credito è espressamente riservata per le imprese impegnate «in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero». Inoltre la Commissione osserva che ove non fosse utilizzata per lo scopo iniziale, tale quota del 5 % può riaffluire al fondo per finanziare le altre azioni contemplate dalle misure in esame, che comprendono, tra l’altro, aiuti alla formazione e aiuti agli investimenti. Inoltre, le pubblicazioni in lingua italiana sovvenzionabili includono giornali, riviste, periodici, libri e prodotti multimediali. Tuttavia la Commissione osserva che i due regimi non contengono alcuna indicazione specifica rispetto all’allocazione di risorse a singoli tipi di pubblicazione, al contenuto dei prodotti editoriali ammissibili né citano i valori culturali da contenere o promuovere (37).

(53)

Analogamente, si può osservare che la lingua italiana risulta essere il comune denominatore dei due regimi. Ciononostante, benché le misure di cui trattasi possano in ultima analisi favorire l’apprendimento e la diffusione della lingua e della cultura italiana, data l’assenza nelle misure in causa di qualsiasi indicazione specifica di ordine pedagogico o di apprendimento linguistico, il fatto di considerarle come misure basate sulla cultura equivarrebbe ad attribuire alla cultura un significato indebitamente vasto.

(54)

Inoltre, in risposta all’argomentazione svolta dalle autorità italiane che abbinano la promozione della cultura a quella del pluralismo dell’informazione disposta dalle misure in esame, la Commissione ha già dichiarato in precedenti decisioni (38) che le esigenze educative e democratiche di uno Stato membro sono da considerarsi distinte dalla promozione della cultura.

(55)

Pertanto, data l’ampiezza delle misure in esame e considerata la descrizione estremamente generica delle pubblicazioni sovvenzionabili, le misure in causa sembrano essenzialmente destinate a promuovere la diffusione di prodotti editoriali in italiano, lingua che è il comune denominatore dei due regimi, anziché a promuovere la cultura e la lingua italiana.

(56)

Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le misure in questione non soddisfino l’interpretazione restrittiva richiesta ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), ed enunciata nella comunicazione sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radio diffusione (39). Inoltre l’accettazione della deroga culturale sarebbe contraria all’interpretazione della Commissione già illustrata in decisioni anteriori (40).

6.2.2.   Compatibilità ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

(57)

Conformemente agli obiettivi stabiliti, le misure in esame avrebbero come obiettivo ultimo la promozione di prodotti editoriali in lingua italiana e la preservazione del pluralismo dell’informazione, mentre sembrerebbe invece necessario un intervento pubblico per invertire un trend decrescente di natura strutturale nella diffusione di prodotti editoriali sul mercato nazionale.

(58)

La Commissione riconosce che ai fini della valutazione della tipologia di misure in esame non esistono discipline od orientamenti applicabili. Pertanto non sembra che ai regimi notificati, quali attualmente descritti, possa essere applicata alcuna clausola di compatibilità a prescindere dall'applicazione generica, sempre possibile, dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE secondo cui possono considerarsi compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

(59)

Come stabilito nella sentenza CELF, la Commissione rileva che nel settore del libro sembrano esistere barriere linguistiche e culturali che limitano la concorrenza e il commercio transfrontaliero tra gli Stati membri. Del pari, sembrerebbe che «il settore europeo della tipografia e dell’editoria continua ad essere più una giusta posizione dei mercati nazionali che un mercato integrato su scala europea come mostra il basso livello delle esportazioni nel settore in termini di fatturato. La molteplicità delle lingue parlate all’interno della Comunità costituisce una barriera aggiuntiva alla “europeizzazione” del settore» (41).

(60)

Ciononostante, per quanto riguarda sia i libri che gli altri prodotti editoriali interessati dalle misure in questione, va sottolineato che l’esistenza delle indicate limitazioni è confermata dai dati statistici forniti dall’Italia che comprovano l’incidenza limitata sugli scambi transfrontalieri nell’UE dei prodotti in questione.

(61)

Inoltre, dato che l’aiuto è destinato principalmente a pubblicazioni in lingua italiana, è improbabile che pubblicazioni in un’altra lingua costituiscano sostituti effettivi e che le sovvenzioni provochino il trasferimento a loro favore di abbonamenti e pubblicità. Sembra quindi che la distorsione degli scambi intracomunitari e della concorrenza sia molto limitata. Inoltre è interesse comunitario garantire l’ammissibilità e la parità di trattamento alle domande di aiuto presentate da candidati aventi sede in altri Stati membri.

(62)

Del resto, l’obiettivo dichiarato dell’aiuto è la preservazione del pluralismo dell’informazione, che è un obiettivo sancito dall’articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (42).

(63)

Infine, la valutazione relativa alla distorsione potenzialmente limitata degli scambi e della concorrenza provocato dalle misure in esame e, in particolare, alla loro proporzionalità agli obiettivi dichiarati, è corroborata anche dai seguenti fattori: la durata dei regimi, che è di 5-10 anni; il numero elevato di beneficiari che si prevede raggiunga il numero di 500 imprese per ciascuna misura; l’entità limitata dei fondi disponibili che ammontano complessivamente a circa 179,3 milioni di EUR per l’intero periodo.

7.   CONCLUSIONI

(64)

Ciò premesso, la Commissione ha constatato che le misure in esame costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(65)

Le informazioni concrete e i dati statistici forniti dalle autorità italiane hanno comprovato l’effetto verosimilmente limitato sugli scambi delle misure in esame.

(66)

La distorsione limitata degli scambi e della concorrenza, la proporzionalità delle misure alla finalità perseguita, ossia la promozione dei prodotti editoriali in lingua italiana, sono confermate dalla durata dei regimi, dal vasto numero di beneficiari e dalla limitata entità complessiva dei fondi disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi dall’Italia, sotto forma di sovvenzione in conto interessi, a favore di imprese operanti nel settore editoriale, nonché sotto forma di credito d’imposta, a favore di imprese che producono prodotti editoriali, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Articolo 2

Alla Commissione sono inviate relazioni annuali contenenti informazioni dettagliate sull’attuazione di ciascuna misura. Dette relazioni contengono, in particolare: una sintesi dell’applicazione delle singole misure durante l’anno di calendario, l’elenco e la descrizione dei progetti sovvenzionati, i prodotti editoriali sovvenzionati, gli importi accordati per progetto, l’identità di beneficiari.

Alla Commissione è inoltre inviato un aggiornamento dei dati statistici concernenti gli scambi intracomunitari dei prodotti editoriali interessati, in modo da consentire il monitoraggio degli sviluppi sui mercati.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 285 del 28.11.2003, pag. 14.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Intendendo per prodotto ammissibile il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, ad esclusione dei prodotti che riproducono suoni e voci, dei prodotti discografici o cinematografici e della documentazione contenente informazioni di società sia ad uso interno che esterno.

(4)  Le autorità italiane indicano che l’agevolazione in esame sostituisce i regimi d'aiuto esistenti disposti rispettivamente dalle leggi n. 416 del 5.8.1981 e n. 67 del 25.2.1987, entrambe approvate dalla Commissione rispettivamente il 18.11.1983, con lettera n. 1398, e il 7.7.1988, con lettera n. 8232, n. di aiuto C 25/87.

(5)  I termini, l’ammontare delle risorse disponibili e le modalità di ammissione delle imprese editoriali ai benefici di cui all’articolo 6 della legge n. 62/2001, sono definiti nel decreto del capo dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio del 13 dicembre 2002, GU 297 del 19.12.2002, p. 29.

(6)  Inoltre, il disegno di legge di iniziativa governativa — atto camera 4163 «Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica» — introduce un’ulteriore modifica all'articolo 5 della legge n. 62/2001, che esplicitamente esclude dai costi ammissibili tutte le spese non destinate alla realizzazione del prodotto editoriale, in particolare le spese promozionali e di pubblicità. I costi ammissibili possono ammontare al 100 % unicamente nel caso di cooperative di giornalisti secondo l'articolo 6 della legge n. 416 del 5.8.1981.

(7)  Ai sensi del decreto del capo dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio del 13 dicembre 2002 sulla legge de qua, sono espressamente escluse le imprese in difficoltà.

(8)  La scadenza decennale è stata disposta esplicitamente, dopo la notifica, con modifica normativa inserita nel disegno di legge di iniziativa governativa presentata alla Camera dei deputati il 16 luglio 2003, a.c. 4163 «Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica». Tale disegno di legge è attualmente in discussione presso la Commissione cultura del Parlamento.

(9)  I fondi stanziati dallo Stato ammontano rispettivamente a circa 4,1 milioni di EUR nel 2001, 12,6 milioni di EUR nel 2002, e circa 9,7 milioni di EUR nel 2003.

(10)  Il DPR n. 142/2002 dispone, all’articolo 8, il divieto di cumulo delle agevolazioni — di cui agli articoli da 4 a 7 della legge n. 62/2001 — con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti. Le suddette agevolazioni risultano invece cumulabili con il credito d’imposta di cui all’articolo 8 della stessa legge.

(11)  Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 62/2001, il fondo denominato «Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale».

(12)  L’articolo 1 del DPR n. 142/2002 stabilisce che le imprese possono presentare un unico progetto alla volta in base alla procedura automatica.

(13)  Il finanziamento non deve superare 1 miliardo di ITL ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 62/2001.

(14)  L’aiuto massimo non può superare i 30 miliardi di ITL ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 62/2001.

(15)  Le procedure e i requisiti per accedere alle agevolazioni sono illustrati ai commi da 2 a 6 dell'articolo 7 della legge n. 62/2001, nonché nel DPR n. 142/2002.

(16)  In base al regime in questione, l’importo massimo è fissato in percentuale del valore dell’investimento anziché per beneficiario, ma comunque è limitato dal massimale dei fondi totali disponibile.

(17)  I fondi stanziati dallo Stato ammontano rispettivamente a circa 5,7 milioni di EUR nel 2001, 11,3 milioni di EUR nel 2002, 28,4 milioni di EUR per ciascun anno dal 2003 al 2005.

(18)  Cfr. nota 11.

(19)  La definizione di impresa produttrice di prodotti editoriali è più restrittiva di quella utilizzata negli articoli 4, 5 e 7 della legge in esame. Innanzitutto, riguarda unicamente pubblicazioni in lingua italiana. In secondo luogo, riguarda unicamente imprese produttrici di prodotti editoriali, mentre, in base all’altro regime potenziali beneficiari sono tutte le imprese attive nel ciclo di produzione e di distribuzione del prodotto editoriale.

(20)  Sentenza della Corte del 22 giugno 2000 nella causa C 332/98, Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, Aiuto alla coopérative d’exportation du livre français (CELF), Raccolta 2000, pag. I-4833.

(21)  Cfr. nota 20. Punto VIII della sentenza.

(22)  Commenti formulati dalla Commissione nel documento «Panorama dell’industria comunitaria» del 1997.

(23)  I dati statistici forniti dall’Italia indicano che nel 2003 è proseguito il calo delle vendite di quotidiani in Italia, calo iniziato nel 1990, per ritornare al livello del 1984 ossia 5,8 milioni di copie.

(24)  Dati forniti dall’Osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie d’informazione — «L’industria dei quotidiani in Italia — Monografia macro settoriale» — 2000.

(25)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 28 febbraio 2002 nella causa T-155/98, Raccolta della giurisprudenza 2002, pag. II-1179.

(26)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 21 ottobre 1997 nella causa T-229/94, Deutsche Bahn AG contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta della giurisprudenza 1997, pag. II-1689. 54 e giurisprudenza ivi citata.

(27)  GU C 73 del 6.3.2001, pag. 5.

(28)  Le autorità italiane sottolineano che, benché la risoluzione del Consiglio CE del 12.2.2001 si riferisca espressamente ai libri, i principi ivi enunciati, in particolare quelli al considerando 2, sono estensibili a tutti i casi in cui un bene (ad esempio i prodotti editoriali) presenti un «carattere duplice», essendo «al tempo stesso un veicolo di valori culturali e una merce».

(29)  Cfr. nota 27. Considerando 7 della risoluzione.

(30)  GU C 50 del 23.2.2002, pag. 1.

(31)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(32)  Cfr. sentenza della Corte costituzionale nelle cause n. 348/1990, n. 105/1972, n. 225/1974 e n. 94/1997.

(33)  Cfr. comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(34)  Inoltre la dimensione transfrontaliera dell'editoria, in particolare per quanto concerne i libri, è stata riconosciuta dalla risoluzione del Consiglio del 12 febbraio 2001 e dai dati statistici forniti dalle autorità italiane.

(35)  Cfr. in particolare i paragrafi 1 e 4.

(36)  In particolare, il comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 62/2001.

(37)  Di fatto, potrebbero essere ammessi a fruire delle agevolazioni prodotti vari, tra cui sport e altri prodotti editoriali che non presentano necessariamente alcun contenuto o caratteristica culturale.

(38)  Decisione della Commissione nei seguenti casi di aiuti di Stato: NN 88/98, «Finanziamento da parte della BBC, tramite il canone, di un notiziario operante 24 ore su 24 senza pubblicità» (GU C 78 del 18.3.2000, pag. 6); e NN 70/98, «Aiuto di Stato ai canali pubblici “Kinderkanal and Phoenix”» (GU C 238 del 21.8.1999, pag. 3).

(39)  GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

(40)  Cfr. nota 38.

(41)  Commenti formulati dalla Commissione nel documento «Panorama dell’industria comunitaria» del 1997.

(42)  Cfr. nota 31.


3.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE riguardo alla proroga del periodo in cui esse si applicano a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania, Turchia e Croazia

[notificata con il numero C(2006) 1710]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/321/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Esiste il rischio che, attraverso il commercio internazionale di pollame vivo, di volatili vivi diversi dal pollame e di alcuni prodotti da essi derivati, l’agente della malattia sia introdotto nella Comunità.

(2)

A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all’epidemia d’influenza aviaria. Tali misure comprendono in particolare la decisione 2005/710/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania (3), la decisione 2005/733/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia e che abroga la decisione 2005/705/CE (4) e la decisione 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE (5).

(3)

Dopo l’adozione delle decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE nel corso della sorveglianza sono stati osservati più volte nuovi casi di influenza aviaria in Romania, Turchia e Croazia. È perciò opportuno continuare l’applicazione delle restrizioni contenute nelle decisioni di cui sopra riguardo ai suddetti paesi, estendendone il periodo di applicazione fino al 31 luglio 2006.

(4)

È anche opportuno modificare di conseguenza il testo delle decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 4 della decisione 2005/710/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».

Articolo 2

All’articolo 6 della decisione 2005/733/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».

Articolo 3

All’articolo 5 della decisione 2005/758/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 269 del 14.10.2005, pag. 42. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/24/CE (GU L 17 del 21.1.2006, pag. 30).

(4)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 102.

(5)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/256/CE (GU L 92 del 30.3.2006, pag. 15).


3.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2005 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

[notificata con il numero C(2006) 1750]

(2006/322/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

I conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999 devono essere liquidati sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie. La liquidazione si riferisce alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi, alla luce delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (2), le spese prese in considerazione per l’esercizio 2005 sono le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2004 al 15 ottobre 2005.

(3)

Sono scaduti i termini accordati agli Stati membri per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 ed all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (3).

(4)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato agli Stati membri, entro il 31 marzo 2006, il risultato delle sue verifiche, corredato delle modifiche necessarie.

(5)

Secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, la decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 determina, fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, l’importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l’esercizio finanziario in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei conti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 e delle riduzioni e sospensioni di anticipi per l’esercizio in questione, comprese le riduzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 296/96. Secondo il disposto dell’articolo 154 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), il risultato della decisione di liquidazione che costituisce l’eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell’esercizio in questione, in applicazione dell’articolo 151, paragrafo 1, e dell’articolo 152, ed il totale delle spese liquidate dalla Commissione nella presente decisione è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno. Per le spese relative allo sviluppo rurale di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (5), il risultato della decisione di liquidazione è detratto o aggiunto ai successivi pagamenti effettuati dalla Commissione.

(6)

Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, tenuto conto delle verifiche effettuate. Il dettaglio di tali importi è stato descritto nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo simultaneamente alla presente decisione.

(7)

Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere alla liquidazione dei loro conti nella presente decisione.

(8)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, in combinato disposto con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, concernente la disciplina di bilancio (6), prevede che il pagamento da parte degli Stati membri di spese effettuate al di là dei termini prescritti comporta la riduzione degli anticipi sulle spese imputate. Tuttavia, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96, i superamenti dei termini che si verificano nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora siano constatati prima dell’ultima decisione di anticipo dell’esercizio. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del suddetto periodo è stata effettuata al di là dei termini regolamentari e per alcune misure la Commissione non ha accettato circostanze attenuanti. La presente decisione deve quindi stabilire le riduzioni corrispondenti. Tali riduzioni e qualsiasi altra spesa identificata come effettuata al di là dei termini saranno successivamente oggetto di una decisione a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, che stabilirà in modo definitivo le spese non ammesse al finanziamento comunitario.

(9)

La Commissione, in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, ha ridotto o sospeso alcuni anticipi mensili sulla contabilizzazione delle spese per l’esercizio 2005. Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o soltanto temporaneo degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione, con la riserva di esaminarli ulteriormente a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(10)

L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma sono calcolati detraendo gli anticipi versati durante l’esercizio finanziario considerato, nella fattispecie il 2005, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi del primo comma. Tali importi sono detratti o aggiunti agli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti. Per le spese relative allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 27/2004, gli importi da recuperare o da pagare in virtù della decisione di liquidazione dei conti sono detratti o aggiunti ai pagamenti successivi.

(11)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione non osta all’adozione di ulteriori decisioni della Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con la normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 2, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2005 sono liquidati dalla presente decisione.

Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione sono indicati nell’allegato I.

Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nell’ambito delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono indicati nell’allegato II.

Articolo 2

Per l’esercizio finanziario 2005, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, indicati nell’allegato III sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.

Per l’esercizio finanziario 2005, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, indicati nell’allegato IV, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/2005 (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 12).

(3)  GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36.

(6)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.


ALLEGATO I

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

Esercizio 2005

Importo da recuperare o da pagare allo Stato Membro

SM

 

Spese dell'esercizio 2005 per gli Organismi pagatori presso i quali i conti sono

Total a + b

Riduzioni e sospensioni durante tutto l'esercizio (2)

Totale tenuto conto delle riduzioni e delle sospensioni

Antitcipi versati agli Stati Membri nel corso dell'esercizio

Importo da recuperare (–) o da pagare (+) allo Stato Membro (1)

appurati

disgiunti

spese dichiarate nelle dichiarazioni annuali

cumulo delle spese delle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

AT

EUR

1 235 678 100,68

0,00

1 235 678 100,68

– 577,47

1 235 677 523,21

1 235 677 523,21

0,00

BE

EUR

1 034 501 918,71

0,00

1 034 501 918,71

–45 406,30

1 034 456 512,41

1 034 518 724,44

–62 212,03

CY

CYP

19 368 736,27

0,00

19 368 736,27

0,00

19 368 736,27

19 368 736,27

0,00

CZ

CZK

8 436 717 595,53

0,00

8 436 717 595,53

0,00

8 436 717 595,53

8 437 379 327,77

– 661 732,24

DE

EUR

6 476 183 914,94

26 602 227,25

6 502 786 142,19

– 189 199,45

6 502 596 942,74

6 503 133 482,71

– 536 539,97

DK

DKK

9 111 733 318,84

0,00

9 111 733 318,84

– 939 910,00

9 110 793 408,84

9 109 588 541,01

1 204 867,83

EE

EEK

423 453 085,44

0,00

423 453 085,44

0,00

423 453 085,44

423 237 451,97

215 633,47

EL

EUR

2 756 080 246,12

0,00

2 756 080 246,12

–4 686 597,76

2 751 393 648,36

2 753 988 810,29

–2 595 161,93

ES

EUR

6 410 489 074,04

0,00

6 410 489 074,04

–7 601 145,47

6 402 887 928,57

6 406 487 931,36

–3 600 002,79

FI

EUR

901 479 761,41

0,00

901 479 761,41

– 930 760,36

900 549 001,05

902 887 172,34

–2 338 171,29

FR

EUR

9 969 472 798,46

0,00

9 969 472 798,46

– 935 034,13

9 968 537 764,33

9 968 932 409,11

– 394 644,78

HU

HUF

0,00

127 438 017 534,00

127 438 017 534,00

–10 699 420,33

127 427 318 113,67

127 427 318 113,67

0,00

IE

EUR

1 807 166 374,14

0,00

1 807 166 374,14

–3 495 598,23

1 803 670 775,91

1 806 207 799,03

–2 537 023,12

IT

EUR

1 676 725 661,88

3 832 317 956,68

5 509 043 618,56

–12 280 400,87

5 496 763 217,69

5 499 732 003,37

–2 968 785,68

LT

LTL

438 876 923,13

0,00

438 876 923,13

0,00

438 876 923,13

438 873 203,94

3 719,19

LU

EUR

0,00

45 072 490,21

45 072 490,21

– 103 737,13

44 968 753,08

44 968 753,08

0,00

LV

LVL

19 175 999,48

0,00

19 175 999,48

0,00

19 175 999,48

19 175 999,48

0,00

MT

MTL

0,00

372 670,01

372 670,01

0,00

372 670,01

372 670,01

0,00

NL

EUR

1 256 378 655,27

0,00

1 256 378 655,27

– 266 960,04

1 256 111 695,23

1 256 334 767,29

– 223 072,06

PL

PLN

3 552 993 325,28

0,00

3 552 993 325,28

0,00

3 552 993 325,28

3 553 194 048,50

– 200 723,22

PT

EUR

801 251 123,20

91 524 070,22

892 775 193,42

– 521 198,20

892 253 995,22

891 857 592,63

396 402,59

SE

SEK

8 759 589 454,05

0,00

8 759 589 454,05

0,00

8 759 589 454,05

8 759 589 995,32

– 541,27

SI

SIT

7 892 952 269,55

0,00

7 892 952 269,55

0,00

7 892 952 269,55

7 892 952 269,55

0,00

SK

SKK

4 408 731 468,27

0,00

4 408 731 468,27

0,00

4 408 731 468,27

4 408 731 468,27

0,00

UK

GBP

2 911 077 146,20

0,00

2 911 077 146,20

–6 934 201,25

2 904 142 944,95

2 903 870 049,01

272 895,94


(1)  Per il calcolo dell'importo da recuperare o da pagare allo Stato Membro, l'importo in questione è, o il totale della dichiarazione annuale delle spese appurate (col. a), o il cumulo delle dichiarazioni mensili delle spese disgiunte (col. b)

(2)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in conto nel sistema degli anticipi, alle quali si aggiungono in particolare le correzioni per il non rispetto dei termini di pagamento costatato nel mese di agosto, settembre e ottobre 2005.


ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

Esercizio finanziario 2005 — Spese relative allo sviluppo rurale nei nuovi Stati membri

Importi che devono essere recuperati da o pagati agli Stati membri

SM

 

Spese relative agli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni

Totale

Pagamenti intermedi rimborsati agli Stati membri per l'esercizio finanziario

Importi da recuperare dagli Stati membri (–) da pagare agli Stati membri (+)

liquidati

disgiunti

= spese dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale dei pagamenti intermedi rimborsati agli Stati membri per l'esercizio finanziario

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

CZ (1)

EUR

145 160 424,74

 

145 160 424,74

– 200,74

145 160 224,00

138 765 552,00

6 394 672,00

CY

EUR

5 089 164,79

 

5 089 164,79

–0,47

5 089 164,32

0,00

5 089 164,32

EE

EUR

40 256 477,53

 

40 256 477,53

–6 140,53

40 250 337,00

39 166 211,00

1 084 126,00

HU (2)

EUR

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LT

EUR

108 795 353,62

 

108 795 353,62

–2,40

108 795 351,22

100 100 908,00

8 694 443,22

LV

EUR

71 209 927,88

 

71 209 927,88

– 375,88

71 209 552,00

58 883 374,00

12 326 178,00

MT (3)

EUR

 

6 295 789,00

6 295 789,00

0,00

6 295 789,00

6 295 789,00

0,00

PL

EUR

490 144 049,15

 

490 144 049,15

–28 310,27

490 115 738,88

459 432 020,00

30 683 718,88

SI

EUR

73 713 041,59

 

73 713 041,59

–74 188,40

73 638 853,19

72 971 254,00

667 599,19

SK

EUR

91 911 345,08

 

91 911 345,08

– 176 761,62

91 734 583,46

81 245 095,00

10 489 488,46


SM

 

Anticipi pagati ma ancora da liquidare per l'attuazione programma [articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio] (Allegato 4)

CZ

EUR

86 848 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  L'importo è il totale delle spese per gli esercizi finanziari 2004 e 2005.

(2)  Nessun pagamento intermedio è stato rimborsato allo Stato membro per l'esercizio finanziario 2005. Le spese dichiarate ammontavano a 37 275 229,64 EUR.

(3)  Per l'esercizio finanziario 2005 è stato rimborsato allo SM un pagamento intermedio di 6 295 789 EUR. Le spese dichiarate ammontavano a 6 464 227,06 EUR.


ALLEGATO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

Esercizio 2005

Lista degli Organismi pagatori presso i quali i conti sono stati disgiunti e saranno oggetto di una ulteriore decisione

Stato membro

Organismi pagatori

Germania

Bayern Umwelt

Ungheria

ARDA

Italia

AGEA

Lussemburgo

Ministère de l'Agriculture

Malta

MRAE

Portogallo

IFADAP


ALLEGATO IV

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

Esercizio finanziario 2005 — Spese relative allo sviluppo rurale

Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e formano oggetto di una decisione di liquidazione successiva

Stato membro

Organismo pagatore

Ungheria

ARDA

Malta

MRAE