ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 113

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
27 aprile 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 637/2006 della Commissione, del 26 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 638/2006 della Commissione, del 26 aprile 2006, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2006 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005

3

 

 

Regolamento (CE) n. 639/2006 della Commissione, del 26 aprile 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

4

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 26 aprile 2006, recante modifica della decisione 2006/274/CE che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania [notificata con il numero C(2006) 1716]  ( 1 )

6

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 193/04/COL, del 14 luglio 2004, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

10

 

*

Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 194/04/COL, del 14 luglio 2004, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come inserita nell’accordo sullo Spazio economico europeo

18

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 319/05/COL, del 14 dicembre 2005, relativa alle modifiche alla decisione del Collegio n. 195/04/COL sulle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/1


REGOLAMENTO (CE) N. 637/2006 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

130,1

204

75,3

212

139,0

999

114,8

0707 00 05

052

109,9

628

147,3

999

128,6

0709 90 70

052

97,7

204

46,1

999

71,9

0805 10 20

052

37,7

204

38,0

212

45,4

220

44,5

624

65,3

999

46,2

0805 50 10

052

43,0

508

30,4

624

59,0

999

44,1

0808 10 80

388

83,2

400

119,3

404

94,7

508

83,2

512

85,8

524

68,2

528

93,4

720

98,8

804

104,8

999

92,4

0808 20 50

388

92,5

512

82,4

524

29,4

528

77,1

720

51,8

999

66,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


27.4.2006   

IT

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L 113/3


REGOLAMENTO (CE) N. 638/2006 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2006

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2006 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2005-30 giugno 2006) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 992/2005 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di aprile 2006 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 992/2005 è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 168 del 30.6.2005, pag. 16.


27.4.2006   

IT

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L 113/4


REGOLAMENTO (CE) N. 639/2006 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 628/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 109 del 22.4.2006, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 27 aprile 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

33,94

1,10

1701 11 90 (1)

33,94

4,72

1701 12 10 (1)

33,94

0,97

1701 12 90 (1)

33,94

4,43

1701 91 00 (2)

38,15

6,16

1701 99 10 (2)

38,15

2,89

1701 99 90 (2)

38,15

2,89

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

27.4.2006   

IT

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L 113/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2006

recante modifica della decisione 2006/274/CE che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania

[notificata con il numero C(2006) 1716]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/306/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica.

(2)

La decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/254/CE (2) è stata adottata al fine di mantenere ed estendere i provvedimenti presi dalla Germania in conformità della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3).

(3)

Alla luce delle informazioni epidemiologiche fornite dalla Germania è opportuno modificare alcune disposizioni relative al trasporto dei suini in uscita dalle varie aree della Germania e all'interno di tali aree.

(4)

La 2006/274/CE deve quindi essere modificata.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/274/CE è così modificata:

1)

All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, la Germania può autorizzare:

a)

il trasporto diretto di suini destinati alla macellazione a un macello situato al di fuori del proprio territorio ai fini di una macellazione immediata, purché i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini soddisfino i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e purché i suini provengano da un'unica azienda ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I;

b)

il trasporto di suini destinati alla riproduzione o alla produzione verso un'azienda ubicata al di fuori della Germania, purché i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini soddisfino i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e purché i suini siano rimasti per almeno 45 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda:

i)

ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I;

ii)

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

iii)

nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.»

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1.   La Germania provvede affinché:

a)

fatte salve le misure di cui alla direttiva 2001/89/CE, in particolare agli articoli 9, 10 e 11:

i)

non si effettui il trasporto di suini da e verso aziende ubicate nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A;

ii)

il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende ubicate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A, e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree siano autorizzati solo:

sulle strade principali o su rotaia,

conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall'autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini;

b)

non vengano spediti suini dalle aree elencate nell'allegato I, lettera B, verso altre aree all'interno della Germania, salvo si tratti del trasporto diretto di:

i)

suini destinati alla macellazione diretti a un macello ai fini di una macellazione immediata, purché i suini provengano da un'unica azienda;

ii)

suini destinati alla riproduzione e alla produzione diretti a un'azienda, purché i suini siano rimasti per almeno 45 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda:

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione,

nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda ubicata nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, ma al di fuori di una zona di protezione o sorveglianza:

a)

direttamente ai fini di una macellazione immediata verso un macello ubicato in tali aree oppure, in casi eccezionali, verso macelli designati in Germania ubicati al di fuori di tali aree, purché i suini vengano spediti da un'azienda in cui l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.3, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo;

b)

a un'azienda ubicata all'interno di tali aree, purché tali suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda:

i)

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

ii)

nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda ubicata in una zona di sorveglianza a un'azienda designata in cui non siano presenti suini e che sia situata all'interno della stessa zona di sorveglianza o della zona di protezione in essa compresa, purché:

il trasporto avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE,

nell'azienda dalla quale vengono spediti i suini sia stato eseguito con esito negativo l'esame di cui al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE.

Le autorità tedesche registrano i suddetti trasporti e ne informano immediatamente la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.»

3)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Germania provvede affinché verso altri Stati membri e paesi terzi non vengano spedite partite dei seguenti prodotti:

a)

sperma suino, salvo sperma di verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A;

b)

ovuli ed embrioni di suini, a meno che essi non provengano da animali tenuti in un'azienda ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I, lettera A.»

4)

All'articolo 5, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1)

nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, venga definita dalle autorità competenti almeno una zona a rischio e affinché almeno i servizi forniti da persone a diretto contatto con i suini o che richiedano l'ingresso negli spazi destinati ai suini e i veicoli impiegati per il trasporto di mangimi, concime o animali morti da e verso le aziende suinicole situate nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, siano limitati alle zone definite e non vengano condivisi con altre parti della Comunità, se non dopo un'accurata pulizia e disinfezione dei veicoli, delle attrezzature e di qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia, nonché dopo l'assenza di ogni contatto con suini o aziende suinicole per almeno tre giorni. Si considerano avvenuti all'interno delle zone definite i contatti connessi ai trasporti effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

2)

nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A, vengano applicate misure di sorveglianza conformi ai principi di cui all'allegato II;»

5)

All'articolo 6, il paragrafo 1 e il paragrafo 2, lettera a), sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri non inviano suini a macelli ubicati nelle aree di cui all'allegato I, lettera A.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini in Germania o entrati in un'azienda in Germania in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati due volte dopo l'ultima operazione prima di poter essere utilizzati per il trasporto di suini al di fuori della Germania;»

6)

L'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 99 del 7.4.2006, pag. 36. Decisione modificata dalla decisione 2006/297/CE (GU L 108 del 21.4.2006, pag. 31).

(3)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Aree della Germania di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6:

A.

Nella Renania settentrionale-Vestfalia: il territorio dei “Regierungsbezirke” Arnsberg, Düsseldorf e Münster.

B.

Nella Renania settentrionale-Vestfalia: il territorio dei “Regierungsbezirke” Detmold e Köln.»


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

27.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/10


RACCOMANDAZIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 193/04/COL

del 14 luglio 2004

relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (1),

visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

visto l’atto cui è fatto riferimento al punto 5cl dell’allegato XI all’accordo SEE, modificato dal protocollo 1 all’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo, ossia la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito del nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a contribuire allo sviluppo del mercato interno, inter alia, cooperando in modo trasparente tra di loro e con l’Autorità di vigilanza al fine di garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l’applicazione coerente della direttive che costituiscono il nuovo quadro normativo.

(2)

Onde garantire che le decisioni a livello nazionale non abbiano effetti negativi sul funzionamento dell’accordo SEE o sugli obiettivi perseguiti attraverso il nuovo quadro normativo, le autorità nazionali di regolamentazione devono comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità di vigilanza») e alle altre autorità nazionali di regolamentazione nell’ambito dello Spazio economico europeo («il SEE») i progetti di misure di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

(3)

Un’ulteriore condizione è che le autorità nazionali di regolamentazione ottengano l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza per gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva accesso), cui è fatto riferimento al punto 5cj dell’allegato XI all’accordo SEE, modificato dal protocollo 1 all’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo, il che costituisce una procedura distinta.

(4)

L’Autorità di vigilanza darà alle autorità nazionali di regolamentazione, qualora lo richiedano, la possibilità di discutere qualsiasi progetto di misura prima della notifica formale a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso). Se, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l’Autorità di vigilanza ha comunicato all’autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al funzionamento dell’accordo SEE oppure dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto SEE, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata ha al più presto la possibilità di esprimere la propria opinione in merito alle questioni sollevate dall’Autorità di vigilanza.

(5)

La direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) stabilisce alcuni termini vincolanti per il trattamento delle notifiche ex articolo 7.

(6)

Onde facilitare ed assicurare l’efficacia del meccanismo di cooperazione e di consultazione previsto dall’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e garantire la certezza del diritto, sono necessarie regole chiare per il processo di notifica e il relativo esame da parte dell’Autorità di vigilanza e per calcolare i termini giuridici summenzionati.

(7)

Sarebbe inoltre utile chiarire le modalità procedurali nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

(8)

Onde semplificare ed accelerare l’esame di un progetto di misura notificato, è auspicabile che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino un formato standard per le notifiche (modulo di notificazione sintetico).

(9)

È stabilito, di comune accordo tra gli Stati EFTA, che la lingua inglese è la lingua di lavoro per tutte le comunicazioni tra gli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza, fatto salvo il diritto di privati ed imprese di presentare documenti redatti in qualsiasi lingua SEE, come previsto dall’accordo SEE.

(10)

Onde rispettare gli obiettivi stabiliti nell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ed in particolare la necessità di assicurare lo sviluppo di prassi di regolamentazione coerenti e l’applicazione coerente di detta direttiva, è essenziale che il meccanismo di notifica di cui all’articolo 7 venga pienamente rispettato e sia il più efficace possibile.

(11)

Per consentire un’applicazione coerente del nuovo quadro normativo in tutto il SEE e per trarre pieno beneficio dalla collaborazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, è essenziale che venga garantito il flusso di informazioni tra l’EFTA e il pilastro CE del SEE. Una modifica specifica all’articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), contenuta nella decisione del comitato misto SEE n. 11/2004, prevede: «Lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA, da un lato, e le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell’UE, dall’altro, passa attraverso l’Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione.».

(12)

Il comitato EFTA per le comunicazioni ha espresso il proprio parere favorevole conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro),

RACCOMANDA CHE:

1)

I termini definiti nella direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e nelle direttive specifiche hanno il medesimo significato quando vengono utilizzati nella presente raccomandazione. Inoltre:

per «raccomandazione sui mercati rilevanti» si intende la raccomandazione 194/04/COL dell’Autorità di vigilanza relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

per «notifica» si intende la notifica all’Autorità di vigilanza, da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione, di un progetto di misura a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o di una richiesta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), accompagnata dal modulo di notificazione sintetico di cui alla presente raccomandazione (allegato I).

2)

Le notifiche vanno effettuate, ove possibile, per via elettronica.

L’Autorità di vigilanza realizzerà un sistema elettronico per ricevere le notifiche. Le autorità nazionali di regolamentazione utilizzeranno esclusivamente tale sistema.

I documenti inviati mediante posta elettronica si intendono ricevuti dal destinatario il giorno stesso nel quale sono stati inviati o inseriti nel sistema elettronico.

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 6 sotto, le notifiche ed i documenti giustificativi vengono registrati nell’ordine nel quale vengono ricevuti.

3)

Le notifiche prendono effetto dalla data in cui l’Autorità di vigilanza le registra («data di registrazione»). La data di registrazione è la data in cui l’Autorità di vigilanza riceve una notifica completa.

Tutte le autorità nazionali di regolamentazione vengono informate mediante avviso nel sito web dell’Autorità di vigilanza e per via elettronica della data di registrazione della notifica, dell’argomento della notifica e dell’eventuale documentazione giustificativa ricevuta.

4)

I progetti di misure nazionale, corredati dalle motivazioni sulle quali si basano dette misure, nonché il modulo di notificazione sintetico, vanno redatti in lingua inglese.

5)

I progetti di misura comunicati da un’autorità nazionale di regolamentazione vanno accompagnati dalla documentazione necessaria all’Autorità di vigilanza per svolgere le sue mansioni. I progetti di misura devono essere sufficientemente motivati.

6)

Le notifiche devono includere i seguenti elementi, ove applicabili:

a)

il mercato rilevante dei prodotti o servizi;

b)

il mercato geografico rilevante;

c)

la principale impresa (o imprese) operante sul mercato rilevante;

d)

i risultati dell’analisi del mercato rilevante, in particolare i risultati relativi alla presenza o meno di una concorrenza effettiva, nonché le relative motivazioni;

e)

se del caso, l’impresa o le imprese da designare come aventi, individualmente o assieme ad altre, un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e le motivazioni, le prove e/o qualsiasi altra informazione fattuale pertinente a sostegno di tale designazione;

f)

i risultati della consultazione pubblica preliminare effettuata dall’autorità nazionale di regolamentazione;

g)

il parere espresso dall’autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito;

h)

elementi atti a dimostrare che, al momento della notifica all’Autorità di vigilanza, sono state prese misure adeguate al fine di notificare il progetto di misura alle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli altri Stati EFTA membri del SEE, nella misura in cui non vi sia un sistema elettronico gestito dall’Autorità di vigilanza per garantire detta notifica;

i)

in caso di notifica di progetti di misure che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 5 o dell’articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o dell’articolo 16 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva servizio universale) (2), l’obbligo o gli obblighi di regolamentazione specifici proposti per ovviare alla mancanza di efficace concorrenza nel mercato rilevante interessato oppure, nel caso in cui si accerti che un mercato rilevante è effettivamente concorrenziale e tali obblighi sono già stati imposti, le misure proposte per ritirarli.

7)

Qualora un progetto di misura definisca, a scopi di analisi di mercato, un mercato rilevante che differisce da quelli di cui alla raccomandazione sui mercati rilevanti, le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire motivazioni sufficienti riguardo ai criteri utilizzati per una tale definizione.

8)

Le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) devono inoltre contenere adeguate spiegazioni delle motivazioni in base alle quali dovrebbero essere imposti agli operatori con un significativo potere di mercato obblighi diversi da quelli elencati agli articoli da 9 a 13.

9)

Le notifiche che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) devono inoltre contenere adeguate spiegazioni delle motivazioni in base alle quali le misure progettate vengono richieste per rispettare gli impegni internazionali.

10)

Le notifiche che comprendono le informazioni di cui al punto 6 saranno considerate complete. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notificazione sono incompleti sotto il profilo sostanziale, l’Autorità di vigilanza informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata entro 5 giorni lavorativi, specificando in che misura consideri incompleta la notifica. La notifica non viene registrata fintantoché l’autorità nazionale di regolamentazione interessata non ha fornito le informazioni necessarie. In tali casi, agli scopi dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la notifica prende effetto dalla data in cui l’Autorità di vigilanza riceve le informazioni complete.

11)

Fatte salve le disposizioni del punto 6, a seguito della registrazione di una notifica, l’Autorità di vigilanza, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti all’autorità nazionale di regolamentazione interessata. Le autorità nazionali di regolamentazione devono cercare di fornire le informazioni richieste entro tre giorni lavorativi, qualora esse siano facilmente disponibili.

12)

Qualora formuli osservazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l’Autorità di vigilanza ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e le pubblica sul proprio sito web.

13)

Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione formuli osservazioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), essa comunica tali osservazioni per via elettronica all’Autorità di vigilanza e alle altre autorità nazionali di regolamentazione.

14)

Qualora l’Autorità di vigilanza, nell’applicare l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ritenga che un progetto di misura creerebbe una barriera al funzionamento dell’accordo SEE o abbia seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il diritto SEE ed in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o successivamente

a)

ritiri le suddette obiezioni; o

b)

adotti una decisione che richieda ad un’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare il progetto di misura,

ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e pubblica un avviso sul proprio sito web.

15)

Per quanto riguarda le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), l’Autorità di vigilanza, agendo a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, adotta solitamente una decisione che autorizza o vieta all’autorità nazionale di adottare il progetto di misura entro un periodo non superiore ai tre mesi. L’Autorità di vigilanza può decidere di prolungare questo periodo di altri due mesi in considerazione delle difficoltà provocate.

16)

Un’autorità nazionale di regolamentazione può decidere in qualunque momento di ritirare un progetto di misura notificato; in tal caso la misura comunicata viene tolta dal registro. L’Autorità di vigilanza pubblica un avviso in tal senso nel proprio sito web.

17)

Qualora un’autorità competente nazionale che abbia ricevuto osservazioni dell’Autorità di vigilanza o di un’altra autorità nazionale di regolamentazione formulate a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) adotti il progetto di misura, su richiesta dell’Autorità di vigilanza essa informa quest’ultima e le altre autorità nazionali di regolamentazione del modo in cui ha tenuto nella massima considerazione tali osservazioni.

18)

Su richiesta di un’autorità nazionale di regolamentazione, l’Autorità di vigilanza discute in maniera informale un progetto di misura prima della notifica.

19)

Qualsiasi periodo di tempo di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o alla presente raccomandazione viene calcolato nel modo seguente:

a)

se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non è computato nel periodo;

b)

un periodo di tempo espresso in settimane o in mesi termina con lo scadere del giorno che, nell’ultima settimana o nell’ultimo mese, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale nel quale si è verificato l’evento a partire dal quale viene calcolato il periodo. Se in un periodo di tempo espresso in mesi il giorno determinante per la scadenza manca nell’ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo scadere dell’ultimo giorno di detto mese;

c)

i periodi di tempo comprendono anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche, a meno che non siano espressamente esclusi o che i periodi non siano espressi in giorni lavorativi;

d)

per «giorni festivi» si intendono tutti quelli indicati come tali dallo Stato EFTA interessato o dall’Autorità di vigilanza;

e)

per «giorno lavorativo» si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi.

Se l’ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo scadere dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.

L’Autorità di vigilanza pubblica ogni anno un elenco dei giorni festivi indicati dagli Stati EFTA e dall’Autorità di vigilanza nel supplemento SEE alla Gazzetta ufficiale dell’UE. Su richiesta, gli Stati EFTA trasmettono all’Autorità di vigilanza un elenco dei giorni festivi.

20)

L’Autorità di vigilanza, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, valuterà la necessità di rivedere queste norme, in linea di massima non prima del 1o settembre 2005.

21)

Gli Stati EFTA sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

Presidente


(1)  «L’accordo SEE».

(2)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), cui è fatto riferimento al punto 5cm dell’allegato XI all’accordo SEE, modificato dal protocollo 1 all’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo.


ALLEGATO

MODULO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI PROGETTI DI MISURE A NORMA DELL’ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2002/21/CE (DIRETTIVA QUADRO)

(«Modulo di notificazione sintetico»)

Introduzione

Il presente modulo specifica le informazioni sintetiche che le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire all’Autorità di vigilanza all’atto della notifica dei progetti di misure a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

L’Autorità di vigilanza intende discutere con le autorità nazionali di regolamentazione le questioni relative all’attuazione dell’articolo 7, in particolare nell’ambito di riunioni precedenti alla notifica. Di conseguenza, le autorità nazionali di regolamentazione sono incoraggiate a consultare l’Autorità di vigilanza su qualsiasi aspetto del presente modulo ed in particolare sul tipo di informazioni che sono tenute a fornire o, per contro, sulla possibilità di essere dispensate dall’obbligo di fornire determinate informazioni in merito all’analisi di mercato da esse effettuata a norma dell’articolo 15 e dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Informazioni corrette e complete

Tutte le informazioni presentate dalle autorità competenti nazionali devono essere corrette e complete e venire riprodotte in modo sintetico nel formulario in appresso. Il modulo non intende sostituire il progetto di misura notificato ma deve consentire all’Autorità di vigilanza e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri del SEE di verificare che il progetto di misura notificato contenga in effetti, facendo riferimento alle informazioni contenute nel modulo, tutte le informazioni necessarie all’Autorità di vigilanza per svolgere i propri compiti ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) entro il termine di tempo previsto da detta direttiva.

Le informazioni richieste nel presente modulo vanno precisate nelle varie sezioni e punti del modulo con rimandi al progetto della misura, specificando dove tali informazioni possono essere trovate.

MODULO DI NOTIFICAZIONE SINTETICO

SEZIONE 1

Definizione del mercato

Si prega di indicare (ove applicabile):

1.1.

il mercato rilevante del prodotto/servizio in oggetto. Tale mercato è citato nella raccomandazione sui mercati rilevanti?

1.2.

il mercato geografico rilevante in oggetto;

1.3.

una breve sintesi del parere dell’autorità nazionale responsabile della concorrenza, ove fornito;

1.4.

una breve illustrazione dei risultati della consultazione pubblica sulla definizione del mercato proposta (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordavano con la definizione del mercato proposta e quante no);

1.5.

qualora il mercato rilevante definito sia diverso da quelli elencati nella raccomandazione sui mercati rilevanti, una sintesi delle principali ragioni che giustificano la definizione del mercato proposta con riferimento alla sezione 2 delle linee direttrici dell’Autorità di vigilanza per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (1) e ai tre principali criteri di cui ai considerando da 12 a 19 della raccomandazione sui mercati rilevanti.

SEZIONE 2

Designazione delle imprese che detengono un significativo potere di mercato

Si prega di indicare (ove applicabile):

2.1.

denominazione della o delle imprese designate come aventi, individualmente o congiuntamente, un potere di mercato significativo.

Ove applicabile, denominazione della o delle imprese considerate come non più aventi un potere di mercato significativo;

2.2.

i criteri in base ai quali è stato deciso di designare o meno un’impresa come avente, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo;

2.3.

denominazione della o delle principali imprese concorrenti presenti/attive sul mercato rilevante;

2.4.

quote di mercato delle imprese di cui sopra e base per il calcolo di dette quote (ad esempio fatturato, numero di abbonati).

Si prega di fornire una breve sintesi:

2.5.

del parere dell’autorità nazionale responsabile della concorrenza, ove fornito;

2.6.

dei risultati della consultazione pubblica sulla designazione della o delle imprese aventi un potere di mercato significativo (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordavano con la designazione proposta e quante no).

SEZIONE 3

Obblighi di regolamentazione

Si prega di indicare (ove applicabile):

3.1.

la base giuridica degli obblighi da imporre, mantenere, modificare o ritirare [articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)];

3.2.

le ragioni per le quali l’imposizione, il mantenimento o la modifica di obblighi per le imprese vanno considerati proporzionati e giustificati in base agli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni;

3.3.

se le soluzioni proposte sono diverse da quelle stabilite dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), si prega di specificare le «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, che giustificano la scelta di tali soluzioni. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni.

SEZIONE 4

Rispetto degli obblighi internazionali

In relazione all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), si prega di indicare (ove applicabile):

4.1.

se il progetto di misura proposto intende imporre, modificare o ritirare obblighi per gli operatori del mercato a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);

4.2.

denominazione della o delle imprese in oggetto;

4.3.

quali sono gli impegni internazionali, assunti dagli EFTA, da rispettare.


(1)  Linee direttrici dell’Autorità di vigilanza per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.


27.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/18


RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 194/04/COL

del 14 luglio 2004

relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come inserita nell’accordo sullo Spazio economico europeo

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (1),

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

visto l’atto cui è fatto riferimento al punto 5cl dell’allegato XI all’accordo SEE, modificato dal protocollo 1 all’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo, ossia la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/21/CE («la direttiva quadro») istituisce un nuovo quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche che tenta di rispondere alle tendenze di convergenza includendo nel proprio campo di applicazione tutte le reti e servizi di comunicazione elettronica, al fine di ridurre gradualmente le specifiche norme ex ante settoriali in concomitanza con lo sviluppo della concorrenza sul mercato.

(2)

L’articolo 15 della direttiva quadro prevede che l’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità di vigilanza»), previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione («le ANR»), adotti una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti.

(3)

La Commissione europea ha emesso la raccomandazione 2003/311/CE, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE (3).

(4)

Onde garantire l’applicazione omogenea del diritto SEE in tutto lo Spazio economico europeo, l’Autorità di vigilanza allinea il più possibile la presente raccomandazione alla corrispondente raccomandazione della Commissione europea.

(5)

Scopo della raccomandazione è identificare i mercati di prodotti e servizi in cui si possa applicare una regolamentazione ex ante. Tuttavia, questa prima raccomandazione deve essere compatibile con la transizione dal quadro normativo del 1998 al nuovo quadro. La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (4) («la direttiva accesso») e la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (5) («la direttiva servizio universale») già individuano segmenti di mercato specifici che devono essere analizzati dalle ANR, oltre ai mercati elencati nella presente raccomandazione. Ai sensi della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione definiscono i mercati geografici rilevanti nel loro territorio.

(6)

A norma del quadro normativo del 1998, numerosi segmenti del comparto delle telecomunicazioni sono soggetti a regolamentazione ex ante. Tali segmenti sono stati definiti nelle direttive pertinenti, ma non sempre si tratta di «mercati» ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza SEE. L’allegato I alla direttiva quadro elenca questi segmenti di mercato da inserire nella prima versione della raccomandazione.

(7)

Come risulta chiaro dal titolo stesso dell’allegato I alla direttiva quadro, tutti i segmenti di mercato in esso elencati dovranno figurare nella versione iniziale della raccomandazione, affinché le ANR possano procedere al riesame degli obblighi in vigore imposti in virtù del quadro normativo del 1998.

(8)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva quadro stabilisce che l’Autorità di vigilanza definisca i mercati secondo i principi del diritto SEE della concorrenza. L’Autorità di vigilanza ha pertanto definito i mercati (corrispondenti ai segmenti di mercato enumerati nell’allegato I della direttiva quadro) conformemente ai principi del diritto SEE della concorrenza.

(9)

Nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre considerare almeno due tipi principali di mercati rilevanti: i mercati di servizi e prodotti forniti agli utenti finali (mercati al dettaglio) e i mercati di elementi necessari agli operatori per fornire a loro volta servizi e prodotti agli utenti finali (mercati all’ingrosso). All’interno di questi due tipi di mercati si possono operare ulteriori distinzioni in base alle caratteristiche della domanda e dell’offerta.

(10)

Il punto di partenza, per la definizione e l’individuazione dei mercati, è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità sul lato della domanda e dell’offerta. Una volta caratterizzati e definiti i mercati al dettaglio che comportano domanda e offerta per gli utenti finali, è opportuno individuare mercati all’ingrosso pertinenti, cioè mercati che comportano domanda e offerta a terzi e da parte di terzi interessati a rifornire gli utenti finali.

(11)

Il fatto di definire i mercati secondo i principi del diritto SEE della concorrenza significa che alcuni segmenti di mercato di cui all’allegato I della direttiva quadro comprendono una serie di singoli mercati distinti in termini di caratteristiche della domanda. Ciò si verifica nel caso di prodotti per l’accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e per servizi telefonici forniti in postazione fissa. Il segmento di mercato, di cui all’allegato I, della fornitura all’ingrosso di linee affittate è definito come mercati separati per i segmenti di terminazione (all’ingrosso) e i segmenti di transito (all’ingrosso) in termini di caratteristiche della domanda e dell’offerta.

(12)

Nell’identificare i mercati in base ai principi del diritto SEE della concorrenza, occorre fare riferimento a tre criteri. Il primo criterio è la presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo. Tuttavia, in vista della natura e del funzionamento dinamici dei mercati delle comunicazioni elettroniche, quando si effettua un’analisi in prospettiva per individuare i mercati rilevanti che possano eventualmente essere soggetti alla regolamentazione ex ante, vanno tenute in considerazione anche le possibilità di superare tali ostacoli in tempi adeguati. Per questo motivo, a norma del secondo criterio sono ammissibili esclusivamente quei mercati la cui struttura non tenda a produrre condizioni di concorrenza effettiva nell’arco di tempo considerato. L’applicazione di tale criterio comporta l’esame della situazione della concorrenza fra i soggetti che hanno superato gli ostacoli all’accesso. Il terzo criterio consiste nella constatazione che l’applicazione del diritto SEE della concorrenza non sarebbe di per sé sufficiente a correggere le carenze di mercato esistenti.

(13)

In particolare, due sono le tipologie di ostacoli all’accesso al mercato ai fini della presente raccomandazione: gli ostacoli strutturali e gli ostacoli giuridici o normativi.

(14)

Gli ostacoli strutturali all’accesso al mercato derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l’accesso al mercato da parte di questi ultimi. Ad esempio, si potranno riscontrare forti ostacoli strutturali quando il mercato è caratterizzato da economie di scala considerevoli e/o economie di diversificazione e elevati costi irrecuperabili. Tali barriere ostacolano a tutt’oggi l’installazione e/o la fornitura generalizzata di reti di accesso locali a postazioni fisse. Può esistere inoltre un ostacolo strutturale quando l’offerta del servizio richiede una componente «rete» che non può essere tecnicamente duplicata o che può esserlo solamente a costi tali da rendere l’attività antieconomica.

(15)

Gli ostacoli giuridici o normativi non sono determinati dalle condizioni economiche, ma derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura prese a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato in questione. Ne sono un esempio gli ostacoli giuridici o normativi che impediscono l’accesso ad un mercato in cui si è fissato un numero limite di imprese aventi accesso allo spettro radio per l’offerta dei servizi connessi. Altri esempi di ostacoli di questo genere sono i controlli dei prezzi e altri provvedimenti legati ai prezzi imposti alle imprese, i quali influiscono non solo sull’accesso al mercato ma anche sulla collocazione delle imprese sul mercato stesso.

(16)

Gli ostacoli all’accesso possono inoltre diventare meno importanti per quanto riguarda i mercati guidati dall’innovazione e caratterizzati dal costante progresso tecnologico. In questi mercati, la «pressione» concorrenziale spesso è dovuta alla minaccia innovativa rappresentata dai potenziali concorrenti non ancora presenti sul mercato. In tali mercati innovativi, può instaurarsi una forma di concorrenza dinamica e a lungo termine tra imprese non necessariamente in concorrenza in un mercato «statico» preesistente. La presente raccomandazione non individua mercati per cui si prevede che gli ostacoli all’accesso non si mantengano oltre un periodo prevedibile.

(17)

Anche qualora un mercato sia caratterizzato da forti ostacoli all’accesso, altri fattori strutturali in tale mercato possono indicare la tendenza verso una situazione di concorrenza effettiva nell’arco di tempo considerato. Questo può avvenire ad esempio nei mercati caratterizzati da numero limitato ma sufficiente di imprese con strutture dei costi divergenti e da una domanda elastica rispetto ai prezzi. Potrebbe verificarsi anche una capacità eccessiva in un mercato che permetterebbe ad imprese concorrenti di aumentare rapidamente la produzione in risposta ad un aumento dei prezzi. In tali mercati, le quote di mercato possono modificarsi nel tempo e/o si può osservare un calo dei prezzi.

(18)

La decisione di identificare un mercato quale possibile destinatario di una regolamentazione ex ante deve dipendere anche da una valutazione dell’adeguatezza del diritto SEE della concorrenza a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o ripristinare una concorrenza effettiva. Inoltre, i mercati nuovi ed emergenti, in cui il potere di mercato di un’impresa può essere dovuto al fatto che questa abbia fatto «la prima mossa», non dovrebbero essere soggetti, in linea di principio, ad una regolamentazione ex ante.

(19)

Nell’effettuare riesami periodici dei mercati individuati nella presente raccomandazione, occorre avvalersi dei tre criteri citati. Essi devono essere applicati cumulativamente, in modo tale che se uno solo non è soddisfatto, allora il mercato in esame non dovrà essere identificato in raccomandazioni successive. In sintesi, il fatto che un mercato delle comunicazioni elettroniche figuri nelle successive versioni della raccomandazione ai fini un’eventuale regolamentazione ex ante dipenderà, innanzi tutto, dalla persistenza di elevate barriere all’accesso a tale mercato; dal secondo criterio, che misura il dinamismo della concorrenza e, in terzo luogo, dal fatto che le norme SEE sulla concorrenza (in assenza di regolamentazione ex ante) siano o meno in grado di rimediare a carenze persistenti del mercato. Un mercato può anche essere eliminato da una raccomandazione se vi si comprova l’esistenza di una concorrenza effettiva e sostenibile a livello del SEE, sempreché il decadere degli obblighi regolamentari esistenti non riduca la concorrenza su tale mercato.

(20)

L’allegato alla presente raccomandazione indica in che modo ogni mercato elencato nella raccomandazione è legato ai segmenti di mercato di cui all’allegato I della direttiva quadro. Nel riesaminare gli obblighi imposti nell’ambito del precedente quadro normativo e per stabilire se mantenerli, modificarli o revocarli, l’analisi delle ANR deve basarsi sui mercati individuati nel presente documento, in modo da applicare il requisito secondo cui la definizione dei mercati ai fini dell’applicazione di una regolamentazione ex ante deve fondarsi sui principi del diritto SEE della concorrenza. Fintantoché le ANR non avranno effettuato la prima analisi del mercato nell’ambito del nuovo quadro normativo, vigono gli obblighi attuali.

(21)

Il fatto che la presente raccomandazione individui determinati mercati non osta il fatto che in casi specifici di applicazione del diritto SEE della concorrenza possano essere individuati mercati diversi.

(22)

La varietà di topologie e tecnologie diverse diffuse nello Spazio economico europeo in alcuni casi impone alle ANR di determinare i limiti precisi fra particolari mercati, od elementi di tali mercati, identificati nella raccomandazione, attenendosi ai principi del diritto SEE della concorrenza. Le ANR possono individuare mercati diversi da quelli inclusi nella raccomandazione, purché ciò avvenga conformemente all’articolo 7 della direttiva quadro. Dato che l’imposizione di una regolamentazione ex ante ad un mercato può incidere sul commercio tra le parti contraenti dell’accordo SEE, come indicato nel considerando 38 della direttiva quadro, l’Autorità di vigilanza ritiene che la designazione di mercati diversi da quelli di cui alla raccomandazione sarà probabilmente soggetta alla procedura pertinente prevista dall’articolo 7 della direttiva quadro. La mancata notifica di un mercato che influisce sul commercio fra le parti contraenti dell’accordo SEE può risultare nell’avvio di una procedura di infrazione. L’individuazione di un mercato da parte delle autorità nazionali di regolamentazione deve basarsi sui principi SEE della concorrenza esposti nella comunicazione dell’Autorità di vigilanza sulla definizione di mercato rilevante ai fini del diritto SEE della concorrenza (6), essere coerente con gli orientamenti dell’Autorità di vigilanza per l’analisi del mercato e le modalità di valutazione del rilevante potere di mercato e soddisfare i tre criteri sopra esposti. Qualora ritenga che i modelli di domanda e offerta possano giustificare una definizione di mercato alternativa di un mercato che figura nella presente raccomandazione, l’autorità nazionale di regolamentazione deve attenersi alle procedure pertinenti di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva quadro.

(23)

L’individuazione, nella presente raccomandazione, dei mercati di prodotti e servizi in cui si possa applicare una regolamentazione ex ante non implica che tale regolamentazione possa sempre essere applicata o che tali mercati saranno soggetti all’imposizione di obblighi regolamentari precisati dalle direttive specifiche. La regolamentazione non sarà applicabile in presenza di concorrenza effettiva in quei mercati. In particolare, gli obblighi regolamentari devono essere pertinenti e fondati sulle caratteristiche del problema individuato, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi fissati dalla direttiva quadro, in particolare garantendo un massimo beneficio per gli utenti, garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza, incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l’innovazione e incoraggiando un uso efficace e una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

(24)

La presente raccomandazione è stata sottoposta a consultazione pubblica e alla consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e delle autorità nazionali per la concorrenza,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

1)

Per la definizione dei mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5cl dell’allegato XI all’accordo SEE, modificato dal protocollo 1 all’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo, ossia la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, si raccomanda alle autorità nazionali di regolamentazione di analizzare i mercati di prodotti e servizi specificati nell'allegato.

2)

Gli Stati EFTA sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

Presidente


(1)  «L’accordo SEE».

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(3)  GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 45.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7, cui è fatto riferimento al punto 5cj dell’allegato XI all’accordo SEE, modificato dal protocollo 1 all’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51, cui è fatto riferimento al punto 5cm dell’allegato XI all’accordo SEE, modificato dal protocollo 1 all’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo.

(6)  GU L 200 del 16.7.1998, pag. 48 e supplemento SEE n. 28 del 16.7.1998, pag. 3.


ALLEGATO

Servizi al dettaglio

1.

Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali.

2.

Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali.

3.

Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.

4.

Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.

5.

Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.

6.

Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.

Questi sei mercati sono designati ai fini dell’analisi ai sensi dell’articolo 17 della direttiva servizio universale.

Insieme, questi mercati (da 1 a 6) corrispondono alla «fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse e il suo utilizzo», di cui all’allegato I, punto 1 della direttiva quadro. Questo mercato combinato è previsto anche dall’articolo 19 della direttiva servizio universale (possibilità di imporre un sistema di selezione del vettore per ogni singola chiamata o un sistema di preselezione del vettore).

7.

L’insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all’articolo 18 e all’allegato VII della direttiva servizio universale).

Questo mercato figura nell’allegato I, punto 1 della direttiva quadro in riferimento all’articolo 16 della direttiva servizio universale («la fornitura di linee affittate ad utenti finali»).

Deve essere effettuata un’analisi del mercato ai fini dell’articolo 18 della direttiva servizio universale che riguarda i controlli previsti dalla regolamentazione applicabili alla fornitura di un insieme minimo di linee affittate.

Servizi all’ingrosso

8.

Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. Ai fini della presente raccomandazione, la raccolta delle chiamate comprende l’inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all’allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE («raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa»).

9.

Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.

Ai fini della presente raccomandazione, la terminazione delle chiamate comprende l’inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all’allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE («terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa»).

10.

Servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa.

Ai fini della presente raccomandazione, i servizi di transito sono definiti in modo coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all’allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE («servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa»).

11.

Accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all’allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE [«accesso alla rete telefonica fissa, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete locale (local loop)»] e al mercato di cui all’allegato I, punto 3, della direttiva quadro in riferimento al regolamento (CE) n. 2887/2000.

12.

Accesso a banda larga all’ingrosso.

Questo mercato copre l’accesso a flusso numerico («bit-stream») che consente la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga ed altri tipi di accesso all’ingrosso forniti mediante altre infrastrutture, ove queste comportino elementi equivalenti all’accesso a flusso numerico. Questo mercato comprende «accesso alla rete e accesso speciale alla rete», di cui all’allegato I, punto 2, della direttiva quadro, ma non comprende né il mercato di cui al punto 11 supra, né quello di cui al punto 18.

13.

Fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate.

14.

Fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.

Presi insieme, i mercati all’ingrosso 13 e 14 del presente elenco corrispondono ai mercati di cui all’allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE («interconnessione delle linee affittate») e ai mercati di cui all’allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 92/44/CEE («fornitura all’ingrosso di linee affittate a altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica»).

15.

Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili menzionati separatamente all’allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE.

16.

Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all’allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE («terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica mobile»).

17.

Mercato nazionale all’ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all’allegato I, punto 4, della direttiva quadro.

18.

Servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.

Nota:

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva accesso, le autorità nazionali di regolamentazione godono di poteri discrezionali relativamente all’analisi del mercato per «i sistemi di accesso condizionale ai servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica». Tale disposizione prevede che gli Stati EFTA possono autorizzare l’autorità nazionale di regolamentazione a riesaminare il mercato dei sistemi di accesso condizionale ai servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica, a prescindere dal mezzo trasmissivo utilizzato.


27.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/24


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 319/05/COL

del 14 dicembre 2005

relativa alle modifiche alla decisione del Collegio n. 195/04/COL sulle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l’Accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli 61, 62 e 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 24 e l’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,

CONSIDERANDO che l’Autorità di vigilanza EFTA, il 14 luglio 2004, ha adottato la decisione 195/04/COL relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte,

CONSIDERANDO che l’Autorità di vigilanza EFTA, come previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 195/04/COL, realizzerà un sistema di notifica elettronica a decorrere dal 1o gennaio 2006,

CONSIDERATO che gli Stati EFTA hanno designato un punto di contatto per le notifiche elettroniche e la relativa corrispondenza,

SENTITO, in data 30 novembre 2005, il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato ai sensi della procedura prevista all’articolo 29 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1 bis

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 195/04/COL è sostituito dal testo seguente:

«La notifica deve essere trasmessa all’Autorità di vigilanza dalla Missione presso l’Unione europea dello Stato EFTA interessato o da un altro punto di contatto designato dallo Stato EFTA. Essa è indirizzata alla Direzione della concorrenza e degli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza. La Direzione per la concorrenza e gli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza può nominare punti di contatto per la ricezione delle notifiche».

1 ter

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 195/04/COL è sostituito dal testo seguente:

«L’Autorità di vigilanza, previa consultazione degli Stati EFTA, pubblica nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dettagli delle modalità di invio elettronico delle notifiche, nonché gli indirizzi e le disposizioni necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni».

1 quater

La seconda frase del quarto comma dell’allegato I alla decisione 195/04/COL è sostituita dal testo seguente:

«Il modulo completato deve essere trasmesso all’Autorità di vigilanza dalla Missione dello Stato EFTA interessato o da un altro punto di contatto designato dallo Stato EFTA».

1 quinquies

Negli allegati alla decisione 195/04/COL, la Missione presso l’Unione europea dello Stato EFTA interessato o l’Unità di coordinamento SEE si deve intendere in riferimento alla Missione presso l’Unione europea dello Stato EFTA interessato o ad un altro punto di controllo designato dallo Stato EFTA.

2)

La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia sono destinatari della presente decisione.

3)

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione da parte dell’Autorità di vigilanza.

4)

Fa fede il testo inglese della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Einar M. BULL

Presidente

Kurt JÄGER

Membro del Collegio


(1)  Indicato in appresso come Accordo SEE.

(2)  In appresso denominato accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.