ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 112

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
26 aprile 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 633/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 634/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1591/87

3

 

*

Regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego ( 1 )

9

 

*

Regolamento (CE) n. 636/2006 della Commissione, del 20 marzo 2006, relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle zone CIEM IVc, VIId per le navi battenti bandiera francese

10

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro, in Islanda o in Norvegia

12

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2006, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole etilico originarie del Guatemala e del Pakistan

13

 

*

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2006, concernente la non iscrizione del metabenztiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2006) 1653]  ( 1 )

15

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2006/303/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2006, che modifica e proroga l’azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

18

 

*

Azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/1


REGOLAMENTO (CE) N. 633/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

132,0

204

65,0

212

139,0

624

138,6

999

118,7

0707 00 05

052

129,4

628

147,3

999

138,4

0709 90 70

052

136,6

204

43,5

999

90,1

0805 10 20

052

37,7

204

35,7

212

51,8

220

40,7

624

66,2

999

46,4

0805 50 10

052

43,0

624

56,2

999

49,6

0808 10 80

388

85,3

400

128,3

404

94,7

508

76,2

512

82,1

524

68,2

528

94,8

720

73,9

804

108,3

999

90,2

0808 20 50

388

85,4

512

82,3

524

57,8

528

83,3

720

91,3

999

80,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


26.4.2006   

IT

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L 112/3


REGOLAMENTO (CE) N. 634/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2006

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1591/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I cavoli figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci (2), è stato modificato più volte. Per motivi di chiarezza, le norme concernenti i cavoli cappucci e verzotti devono essere separate da quelle relative agli altri prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1591/87 e formare oggetto di un regolamento a sé.

(2)

A tale scopo e per preservare la trasparenza sui mercati internazionali, è opportuno tenere conto della norma CEE/ONU FFV-09 riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale dei cavoli cappucci e verzotti, raccomandata dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli istituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

(3)

Gli imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di diverse specie sono sempre più diffusi sul mercato. Occorre pertanto chiarire le disposizioni relative alle indicazioni esterne apposte su questi imballaggi.

(4)

L’applicazione della nuova norma è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(5)

Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata e le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alcune alterazioni, dovute all’evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro maggiore o minore deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione della norma nelle fasi di commercializzazione successive alla spedizione.

(6)

È quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1591/87.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90 figura nell’allegato.

2.   La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

a)

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;

b)

lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1591/87 è così modificato:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

2)

All’articolo 1, paragrafo 1, il primo trattino è soppresso.

3)

L’allegato I è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 146 del 6.6.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI

1.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai cavoli cappucci e verzotti delle varietà (cultivar) derivate dal Brassica oleracea L. var. capitata L. (compresi i cavoli rossi e i cavoli a punta) e dal Brassica oleracea L. var. sabauda L. (cavoli di Milano), destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i cavoli destinati alla trasformazione industriale.

2.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i cavoli cappucci e verzotti devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i cavoli cappucci e verzotti devono essere:

interi; una lieve defogliazione e piccole lacerazioni al torsolo non sono considerate come un difetto,

di aspetto fresco,

non prefioriti,

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

praticamente esenti da parassiti,

praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

privi di umidità esterna anormale,

privi di odori e/o sapori estranei.

Il torsolo deve essere tagliato leggermente al di sotto dell’inserzione delle prime foglie che debbono rimanere ben attaccate; il taglio deve essere netto.

Lo stato dei cavoli cappucci e verzotti deve essere tale da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse,

l’arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B.   Classificazione

I cavoli cappucci e verzotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

i)   Categoria I

I cavoli cappucci e verzotti della categoria I devono essere di buona qualità e devono presentare le caratteristiche della varietà. Devono essere compatti secondo la specie.

I cavoli cappucci e verzotti devono essere adeguatamente mondati. Per i cavoli verdi di Milano e i cavoli primaticci, è ammessa la presenza di un certo numero di foglie di protezione.

Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, purché non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l’aspetto generale del prodotto o la sua presentazione nell’imballaggio:

piccole lacerazioni nelle foglie esterne,

piccole ammaccature e un leggero danneggiamento all’apice,

lievi alterazioni causate dal gelo.

ii)   Categoria II

Questa categoria comprende i cavoli cappucci e verzotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime definite nella sezione A.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i cavoli cappucci e verzotti conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione:

lacerazioni nelle foglie esterne,

maggiore defogliazione, purché siano mantenute le caratteristiche essenziali della varietà,

ammaccature e/o lesioni non più profonde di due foglie esterne,

lievi tracce di danni provocati da attacchi di parassiti o da malattie non più profonde di due foglie esterne,

alterazioni causate dal gelo.

3.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso unitario. Il calibro minimo unitario è pari a 350 grammi.

In uno stesso imballaggio, il peso della palla più pesante non deve superare il doppio di quello della palla più leggera. Quando il peso della palla più pesante è uguale o inferiore a 2 kg, la differenza tra la palla più pesante e la palla più leggera può raggiungere 1 kg.

Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura.

Per «prodotto in miniatura» si intende una varietà o una cultivar di cavoli ottenuta con metodi di selezione delle piante e/o tecniche di coltivazione speciali, ad esclusione dei cavoli delle varietà diverse da quelle in miniatura che non hanno raggiunto il pieno sviluppo o di calibro insufficiente. Tutti gli altri requisiti della norma devono essere soddisfatti.

4.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

ii)   Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti visibilmente affetti da marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non conformi ai requisiti previsti.

Nessun cavolo può tuttavia presentare un peso inferiore a 300 g.

5.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Ogni imballaggio deve contenere soltanto cavoli cappucci e verzotti della stessa origine, varietà e qualità.

I cavoli cappucci e verzotti della categoria I devono avere forma e colorazione omogenee.

I prodotti in miniatura devono essere di dimensioni ragionevolmente omogenee.

Tuttavia, gli imballaggi contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di diverse specie devono comprendere prodotti di qualità omogenea e, per ciascuna specie in questione, dello stesso calibro e della stessa origine.

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.

In deroga alle precedenti disposizioni del presente punto, i prodotti di cui alla presente norma possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi un peso netto inferiore o pari a 3 chilogrammi, con ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (1).

B.   Condizionamento e imballaggio

I cavoli cappucci e verzotti devono essere condizionati in modo tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.

6.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

1.   Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni seguenti:

Α.   Identificazione

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore.

Questa indicazione può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un’abbreviazione equivalente,

solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

«Cavoli rossi», «Cavoli cappucci bianchi», «Cavoli a punta», «Cavoli di Milano» o denominazione equivalente se il contenuto non è visibile dall’esterno,

in caso di miscuglio di diverse specie di cavoli cappucci e verzotti:

l’indicazione «Miscuglio di cavoli cappucci e verzotti», oppure

l’indicazione delle singole specie che compongono il miscuglio e, se il contenuto non è visibile dall’esterno, l’indicazione del numero di pezzi di ciascuna specie.

C.   Origine del prodotto

Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale,

nel caso di imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di specie diverse e con origini differenti, l’indicazione di ciascun paese di origine figura accanto al nome della specie di cui trattasi.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria,

numero di pezzi,

se del caso, «mini-cavoli cappucci», «baby-cavoli cappucci» o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

2.   Non è necessario che le indicazioni di cui al punto 1 figurino sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti ognuno dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.


(1)  GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 65.


26.4.2006   

IT

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L 112/9


REGOLAMENTO (CE) N. 635/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2006

che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 39, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (1), ha raccolto in un testo unico la legislazione riguardante la libera circolazione dei cittadini dell’Unione. All’articolo 17, essa recepisce le norme essenziali del regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (2), e le modifica conferendo ai beneficiari del diritto di rimanere uno statuto più privilegiato, attraverso il diritto di soggiorno permanente.

(2)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1251/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1251/70 è abrogato con effetto dal 30 aprile 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2006.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(2)  GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.


26.4.2006   

IT

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L 112/10


REGOLAMENTO (CE) N. 636/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2006

relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle zone CIEM IVc, VIId per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.


ALLEGATO

N.

03

Stato membro

Francia

Stock

HER/4CXB7D

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

IVc, VIId

Data

1o marzo 2006


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

26.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/12


Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro, in Islanda o in Norvegia

Il summenzionato protocollo dell'accordo tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, che il Consiglio ha concluso il 21 febbraio 2006, entrerà in vigore il 1o maggio 2006, essendo state completate, in data 27 marzo 2006, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 5 del protocollo.


Commissione

26.4.2006   

IT

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L 112/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2006

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole etilico originarie del Guatemala e del Pakistan

(2006/301/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 26 maggio 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) l'avvio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcole etilico, denaturato o non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. originario del Guatemala e del Pakistan, abitualmente dichiarato con i codici 2207 10 00 e ex 2207 20 00.

(2)

Il procedimento antidumping è stato avviato, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, in seguito a una denuncia presentata l’11 aprile 2005 dal Comitato delle industrie produttrici di etanolo industriale dell'Unione europea (in appresso «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 30 %, della produzione comunitaria di alcole etilico.

(3)

La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori del Guatemala e del Pakistan, gli importatori/operatori commerciali, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, il denunciante e tutti gli altri produttori comunitari noti. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura; a tutte le parti sono stati inoltre inviati formulari.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(5)

Con lettera del 31 gennaio 2006 indirizzata alla Commissione, il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia, motivando tale ritiro con la recente importante modifica del Sistema di preferenze generalizzate riguardo all'alcole etilico originario del Pakistan. Secondo il denunciante tale modifica, pur non eliminando le pratiche di dumping, ha contribuito a ridurre in modo significativo le ingenti e pregiudizievoli importazioni dal Pakistan nella Comunità. Considerato che i dati relativi al pregiudizio si fondano sull'effetto combinato delle importazioni dal Guatemala e dal Pakistan, il denunciante ritiene giustificato nella situazione attuale il ritiro della denuncia per entrambi i paesi.

(6)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(7)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni, ma non è pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di tale decisione.

(8)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcole etilico originario del Guatemala e del Pakistan debba essere chiuso senza istituire misure antidumping,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

E' chiuso il procedimento antidumping relativo all'importazione di alcole etilico, denaturato o non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. originario del Guatemala e del Pakistan, abitualmente dichiarato con i codici NC 2207 10 00 e ex 2207 20 00.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 129 del 26.5.2005, pag. 22.


26.4.2006   

IT

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L 112/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2006

concernente la non iscrizione del metabenztiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2006) 1653]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/302/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/20/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (3) stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli delle sostanze attive per le quali un notificante non rispetta gli obblighi previsti da tali regolamenti non vengono controllati per verificarne la completezza, né valutati. Per quanto riguarda il metabenztiazuron non è stato presentato alcun fascicolo entro i tempi previsti. Di conseguenza, tale sostanza attiva non dovrebbe essere inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri dovrebbero ritirare tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.

(3)

Per quanto riguarda le sostanze attive per le quali è previsto soltanto un breve tempo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, un periodo di moratoria non superiore ai 12 mesi al fine di consentire l'utilizzazione delle scorte al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Qualora il tempo di preavviso sia più lungo, il periodo di moratoria può essere abbreviato e concludersi alla fine della stagione di crescita.

(4)

Per il metabenztiazuron sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare ad utilizzare la sostanza in causa. In tali casi occorre adottare misure provvisorie per consentire l'elaborazione di soluzioni alternative.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il metabenztiazuron non è iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri verificano quanto segue:

a)

le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metabenztiazuron siano ritirate entro il 25 ottobre 2006;

b)

a decorrere dal 26 aprile 2006 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metabenztiazuron.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, uno Stato membro elencato nella colonna B dell'allegato può mantenere fino al 30 giugno 2009 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato, per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo.

Lo Stato membro che si avvale della deroga di cui al primo comma garantisce il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;

b)

l'etichettatura dei prodotti fitosanitari che restano in commercio successivamente al 25 ottobre 2006 è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;

c)

sono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

d)

vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).

Articolo 4

Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE è quanto più breve possibile.

Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell'articolo 2 entro il 25 ottobre 2006, tale periodo non è posteriore al 25 ottobre 2007.

Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, entro il 30 giugno 2009, tale periodo non è posteriore al 31 dicembre 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 32.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1044/2003 della Commissione, del 18 giugno 2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).


ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Sostanza attiva

Stato membro

Uso

Metabenztiazuron

Belgio

Porri, piselli

Francia

Piante di Allium

Piante da foraggio

Leguminose


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

26.4.2006   

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L 112/18


AZIONE COMUNE 2006/303/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2006

che modifica e proroga l’azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 maggio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (1) (EUSEC RD Congo) e, successivamente, il 1o dicembre 2005, l’azione comune 2005/868/PESC che modifica l’azione comune 2005/355/PESC per quanto riguarda l’istituzione di un progetto di assistenza tecnica relativo al miglioramento della catena dei pagamenti del ministero della Difesa nella RDC (2).

(2)

Il mandato della EUSEC RD Congo scade il 2 maggio 2006.

(3)

Il comitato politico e di sicurezza ha approvato la proroga del mandato della EUSEC RD Congo fino a fine giugno 2007 e l’adattamento della struttura della missione alla fase post-transizione nella RDC.

(4)

L’azione comune 2005/355/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/355/PESC è modificata come segue:

1)

la lettera b) dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«b)

gli esperti distaccati in particolare presso i seguenti posti chiave dell’amministrazione congolese:

gabinetto del ministro della Difesa,

Stato maggiore generale,

Stato maggiore delle forze di terra,

Stato maggiore delle forze navali, e

Stato maggiore delle forze aeree.»

;

2)

nell’articolo 15, paragrafo 1, la data di applicazione è sostituita dalla seguente:

«30 giugno 2007».

Articolo 2

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione dal 3 maggio 2006 al 30 giugno 2007 è pari a 4 750 000 EUR.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20.

(2)  GU L 318 del 6.12.2005, pag. 29.


26.4.2006   

IT

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L 112/19


AZIONE COMUNE 2006/304/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2006

relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In ottemperanza alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1244, è stato avviato, all'inizio di novembre 2005, un processo per determinare il futuro status del Kosovo, con la nomina dell'inviato delle Nazioni Unite per lo status del Kosovo, sig. Martti Ahtisaari. Il buon esito di questo processo è essenziale, non solo per offrire alla popolazione del Kosovo prospettive più chiare, ma anche ai fini della stabilità globale della regione.

(2)

Le Nazioni Unite rimarranno pienamente impegnate in Kosovo sino alla scadenza dell'UNSCR 1244. Tuttavia, l'ONU ha indicato che non assumerà più la guida di una presenza dopo la determinazione dello status. L'esito positivo di questo processo nonché la responsabilità e i mezzi per contribuire a tale risultato rivestono un interesse cruciale per l'UE. È probabile che l'UE, insieme ad altri partner, fornirà un contributo notevole. L'UE dovrà quindi svolgere in Kosovo un ruolo importante in un contesto complesso. Potrebbe assumersi la responsabilità di operazioni importanti, in particolare in materia di polizia e Stato di diritto.

(3)

Il processo di stabilizzazione e associazione (di seguito «PSA») costituisce il quadro strategico della politica dell'UE nei riguardi della regione dei Balcani occidentali e sono a disposizione del Kosovo i suoi strumenti, fra cui rientrano il partenariato europeo, il dialogo politico e tecnico nel quadro del meccanismo di controllo del PSA, per quanto riguarda, fra l'altro, gli standard in materia di Stato di diritto, ed i relativi programmi di assistenza comunitari.

(4)

Nel giugno 2005, il Consiglio europeo ha sottolineato che a medio termine avrebbe continuato ad essere necessaria in Kosovo una presenza civile e militare per garantire la sicurezza e in particolare la tutela delle minoranze, favorire l'applicazione costante delle norme ed esercitare una sorveglianza adeguata del rispetto delle disposizioni fissate nell'accordo relativo allo status. A tale riguardo, il Consiglio europeo ha sottolineato che l'UE è disposta a prendere pienamente parte a tale processo, in stretta concertazione con i partner e le organizzazioni internazionali interessate.

(5)

Il 7 novembre 2005, il Consiglio ha accolto con soddisfazione il resoconto completo sulla situazione nel Kosovo dell'ambasciatore Kai Eide ed ha espresso il suo pieno sostegno all'intenzione del segretario generale delle Nazioni Unite di avviare un processo politico per determinare il futuro status del Kosovo.

(6)

Nella prospettiva del rafforzamento degli impegni dell'UE in Kosovo, il 7 novembre 2005 il Consiglio ha inoltre invitato il segretario generale/alto rappresentante (di seguito «SG/AR»), unitamente alla Commissione, a proseguire i lavori per identificare il possibile futuro ruolo dell'UE nonché il suo contributo, anche nei settori della polizia, dello Stato di diritto e dell'economia e a presentare prossimamente proposte comuni al Consiglio.

(7)

Il 6 dicembre 2005, l'SG/AR e la Commissione hanno presentato al Consiglio la loro relazione sul ruolo e sul contributo futuri dell'UE in Kosovo. La relazione propone i lineamenti del futuro intervento dell'UE in Kosovo. Sottolinea il desiderio di normalizzare quanto più possibile le relazioni tra l'UE e il Kosovo con il ricorso a tutti gli strumenti esistenti nell'ambito del PSA. Esso evidenzia inoltre la necessità di prepararsi per una futura missione PESD, anche attraverso l'istituzione e l'invio di un gruppo di pianificazione regolare con sufficiente anticipo per avviare a livello UE la pianificazione di una missione integrata dell'UE nei settori, fra l'altro, dello Stato di diritto e della polizia.

(8)

Il 12 dicembre 2005, il Consiglio ha riaffermato il suo pieno appoggio al processo politico per determinare il futuro status del Kosovo e al sig. Martti Ahtisaari. Ha inoltre ribadito la sua determinazione a partecipare pienamente alla definizione dello status del Kosovo e la sua disponibilità a essere strettamente associato ai negoziati e all'attuazione del futuro status del Kosovo, attraverso il rappresentante dell'UE nell'ambito del processo sul futuro status del Kosovo. Il Consiglio ha nuovamente sottolineato l'importanza fondamentale che riveste la progressiva attuazione degli standard, ora e in futuro, per favorire i progressi verso gli standard europei. Le istituzioni provvisorie di autogoverno, in particolare, devono compiere ulteriori progressi per la tutela delle minoranze, il pieno rispetto dello Stato di diritto, un'amministrazione pubblica trasparente e libera da interferenze politiche, un clima favorevole ai ritorni e la protezione dei siti culturali e religiosi.

(9)

Il 12 dicembre 2005, inoltre, il Consiglio «ha accolto con favore la relazione comune elaborata dall'SG/AR e dalla Commissione sul ruolo e sul contributo futuri dell'UE in Kosovo. Ha chiesto all'SG/AR e alla Commissione di proseguire l'esame di tali questioni in coordinamento con altri attori internazionali, in particolare in materia di polizia e Stato di diritto (compreso il piano di contingenza di un'eventuale missione PESD), sviluppo economico e promozione delle prospettive di integrazione europea del Kosovo, e di assicurare che i pertinenti organi del Consiglio siano attivamente impegnati allo scopo di garantire in permanenza la tempestiva preparazione di un ruolo dell'UE in Kosovo.»

(10)

Fra il 19 e il 27 febbraio 2006, il Consiglio e la Commissione hanno svolto una missione conoscitiva congiunta in Kosovo per quanto riguarda un possibile impegno futuro in ambito PESD e comunitario nel settore più ampio dello Stato di diritto. Nella sua relazione, la missione conoscitiva ha raccomandato, fra l'altro, che l'UE istituisca un gruppo di pianificazione con il compito di assicurare che il processo decisionale dell'UE possa poggiare su una base solida e debitamente analizzata, in linea con il processo sul futuro status.

(11)

Il 4 aprile 2006, il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU Jessen-Petersen, in una lettera all'SG/HR, si è compiaciuto della partecipazione dell'UE alle discussioni sul futuro impegno internazionale in Kosovo e ha invitato l'UE a inviare un suo gruppo di pianificazione per il Kosovo (di seguito «EUPT Kosovo») a Pristina.

(12)

Durante la missione conoscitiva e altre consultazioni con l'UE, le istituzioni provvisorie di autogoverno hanno indicato che avrebbero accolto con favore un gruppo di pianificazione dell'UE incaricato di portare avanti la pianificazione di contingenza per un'eventuale missione PESD nel settore dello Stato di diritto.

(13)

L'istituzione di un «EUPT Kosovo» non ipotecherà in alcun modo l'esito del processo di determinazione dello status futuro o qualsiasi decisione successiva dell'UE di avviare una missione PESD in Kosovo.

(14)

Secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo dell'SG/AR, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 26 del trattato.

(15)

L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L’indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea esprime la volontà dell’autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio.

(16)

Si dovrebbe ricorrere per quanto possibile al reimpiego del materiale rimasto da altre attività operative dell'UE in corso o concluse, soprattutto EUPOL Proxima, EUPAT e EUPM, tenuto conto delle necessità operative e dei principi di sana gestione finanziaria.

(17)

L'EUPT Kosovo assolverà il mandato nel contesto di una situazione in cui lo Stato di diritto non è totalmente assicurato e che potrebbe compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Obiettivo

1.   L'Unione europea istituisce un gruppo di pianificazione dell'Unione europea (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo.

2.   L'obiettivo dell'EUPT Kosovo è quello di:

avviare la pianificazione, comprese le necessarie procedure di approvvigionamento, al fine di assicurare una fluida transizione fra determinati compiti dell'UNMIK e una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto e in altri settori che il Consiglio potrebbe individuare nel quadro del processo sul futuro status,

fornire, ove richiesto, una consulenza tecnica per consentire all'UE di contribuire, sostenere e mantenere il dialogo con l'UNMIK in merito ai suoi piani di ridimensionamento e trasferimento delle competenze alle istituzioni locali.

Articolo 2

Compiti

Nel perseguire il suo obiettivo, l'EUPT Kosovo si focalizza sui seguenti compiti.

1)

Aprire un dialogo con la comunità internazionale, le istituzioni kosovare e i soggetti locali interessati intorno alle loro opinioni e considerazioni su questioni operative inerenti alle intese future.

2)

Seguire attentamente ed esaminare la pianificazione dell'UNMIK verso la fine del suo mandato e fornire attivamente consulenza.

3)

Avviare una pianificazione per consentire un fluido trasferimento dell'autorità da determinati compiti dell'UNMIK a una futura operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto e in altri settori che il Consiglio potrebbe individuare nel quadro del processo sul futuro status.

4)

Avviare i lavori intesi a definire i possibili elementi riguardanti mandati, obiettivi, compiti e programmi specifici e consistenza del personale per un'eventuale operazione dell'UE di gestione delle crisi, compreso un progetto di bilancio, che potrebbero servire di base per la successiva adozione di decisioni da parte dell'UE. In tale contesto, l'EUPT Kosovo avvia riflessioni sullo sviluppo di strategie di disimpegno.

5)

Elaborare e predisporre tutti i possibili aspetti delle esigenze di approvvigionamento per l'eventuale operazione dell'UE di gestione delle crisi.

6)

Assicurare un adeguato sostegno logistico per una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi, anche attraverso l'istituzione di una capacità di magazzinaggio che le consenta di conservare, provvedere alla manutenzione e mantenere efficiente il materiale, compreso quello proveniente da altre operazioni dell'UE di gestione delle crisi presenti o passate, laddove ciò contribuisca all'efficacia e all'efficienza complessive dell'eventuale operazione dell'UE di gestione delle crisi.

7)

Elaborare e predisporre un'analisi della minaccia e dei rischi, con la consulenza del Centro di situazione dell'UE e del servizio di sicurezza del Consiglio, per le varie componenti di una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo e predisporre un bilancio indicativo (sulla base dell'esperienza dell'OMIK e dell'UNMIK) per il costo della sicurezza.

8)

Contribuire a un approccio globale e integrato dell'UE, tenendo conto dell'assistenza nei settori di polizia e giudiziario fornita nel quadro del PSA.

9)

Nel contesto della pianificazione di contingenza per una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, scambiare, se opportuno, assistenza specifica con operazioni dell'UE di gestione delle crisi o missioni conoscitive/preparatorie per l'organizzazione di operazioni dell'UE di gestione delle crisi. Tale assistenza è soggetta all'accordo esplicito del capo dell'EUPT Kosovo e ha una durata limitata.

Articolo 3

Struttura

1.   L'EUPT Kosovo ha, in linea di principio, la struttura seguente:

un ufficio del capo dell'EUPT Kosovo,

un'unità «polizia»,

un'unità «giustizia»,

un'unità «amministrazione».

2.   L'EUPT Kosovo istituisce:

un ufficio a Pristina,

un ufficio di coordinamento a Bruxelles.

Articolo 4

Capo dell'EUPT Kosovo e personale

1.   Il capo dell'EUPT Kosovo è responsabile della gestione e del coordinamento delle attività dell'EUPT Kosovo.

2.   Il capo dell'EUPT Kosovo assume la gestione quotidiana dell'EUPT Kosovo ed è responsabile per quanto riguarda il personale e le questioni disciplinari. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

3.   Il capo dell'EUPT Kosovo sottoscrive un contratto con la Commissione.

4.   L'EUPT Kosovo è formato principalmente da personale civile distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dal Kosovo e le indennità diverse da quelle giornaliere.

5.   L'EUPT Kosovo può altresì assumere personale internazionale e personale locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

6.   Pur restando subordinato all'autorità dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE d'origine, tutto il personale presso l'EUPT Kosovo assolve i suoi compiti operando nel solo interesse dell'azione di sostegno dell'UE. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1) (di seguito «norme di sicurezza del Consiglio»).

7.   L'EUPT Kosovo è dispiegato gradualmente, iniziando da un nucleo centrale, a partire da fine aprile 2006, con l'obiettivo di dispiegare il gruppo completo entro il 1o settembre 2006.

Articolo 5

Catena di comando

1.   La struttura dell'EUPT Kosovo ha una catena di comando unificata.

2.   Il CPS assicura il controllo politico e la direzione strategica all'EUPT Kosovo.

3.   L'SG/AR fornisce direttive al capo dell'EUPT Kosovo.

4.   Il capo dell'EUPT Kosovo guida l'EUPT Kosovo e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il capo dell'EUPT Kosovo riferisce all'SG/AR.

Articolo 6

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPT Kosovo.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include il potere di nominare un capo dell'EUPT Kosovo, su proposta dell'SG/AR. Le competenze decisionali in relazione agli obiettivi e allo scioglimento dell'EUPT Kosovo restano attribuite al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente rapporti dal capo dell'EUPT Kosovo, e può chiedere rapporti specifici al medesimo, sull'attuazione dei compiti di cui all'articolo 2 e sul coordinamento con gli altri attori di cui all'articolo 10. Il CPS può invitare, se del caso, alle sue riunioni il capo dell'EUPT Kosovo.

4.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

Articolo 7

Partecipazione di paesi terzi

Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, i paesi aderenti sono invitati a contribuire all'EUPT Kosovo a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'EUPT Kosovo.

Articolo 8

Sicurezza

1.   Il capo dell'EUPT Kosovo è responsabile della sicurezza dell'EUPT Kosovo e, in consultazione con il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, è incaricato di assicurare l'osservanza dei requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione.

2.   L'EUPT Kosovo ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capo dell'EUPT Kosovo.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUPT Kosovo è pari a 3 005 000 EUR.

2.   La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è amministrata secondo le regole e le procedure applicabili al bilancio generale dell'UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   Il capo dell'EUPT Kosovo riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPT Kosovo, compresa la compatibilità del materiale e l'interoperabilità delle unità.

5.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 10

Coordinamento con altri attori

1.   Lo stretto coordinamento tra l'UE e tutti gli attori pertinenti, compresi l'UNMIK dell'ONU, l'OSCE, la KFOR della NATO e altri attori chiave come gli Stati Uniti e la Russia, continua ad assicurare la complementarità e la sinergia degli sforzi della comunità internazionale. Tutti gli Stati membri dell'UE sono tenuti pienamente informati in merito al processo di coordinamento.

2.   Nell'esercizio delle sue funzioni il capo dell'EUPT Kosovo partecipa ai meccanismi di coordinamento dell'UE stabiliti a Pristina, Kosovo.

Articolo 11

Status del personale dell'EUPT Kosovo

1.   Ove necessario, lo status del personale dell'EUPT Kosovo in Kosovo, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dello stesso EUPT Kosovo, è stabilito in un accordo concluso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome.

2.   Lo Stato membro o l'istituzione UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del personale distaccato.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale assunto in loco sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capo dell'EUPT Kosovo e i singoli membri del personale.

Articolo 12

Azione comunitaria

Il Consiglio e la Commissione assicurano, in conformità delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare all'UNMIK dell'ONU e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi dell'EUPT Kosovo, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine, sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (2).

Articolo 14

Clausola di riesame

Entro il 31 ottobre 2006 il Consiglio valuta se il mandato dell'EUPT Kosovo debba essere prolungato oltre il 31 dicembre 2006, tenendo conto della necessità di una fluida transizione a una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo.

Articolo 15

Entrata in vigore e scadenza

1.   La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   Essa scade il 31 dicembre 2006.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

(2)  GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/34/CE, Euratom (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 32).