ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 106

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
19 aprile 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 598/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 599/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

3

 

*

Regolamento (CE) n. 600/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati

7

 

*

Regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, che adegua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio tramite l’aggiornamento dei requisiti relativi ai dati

10

 

 

Regolamento (CE) n. 603/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

12

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 30 marzo 2006, che istituisce il gruppo di esperti dei mercati europei dei valori mobiliari, incaricato di prestare consulenza legale ed economica sull’applicazione delle direttive UE riguardanti i valori mobiliari

14

 

*

Decisione della Commissione, del 12 aprile 2006, recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione garanzia per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 [notificata con il numero C(2006) 1542]  ( 1 )

18

 

*

Decisione della Commissione, del 18 aprile 2006, che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che alcune regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica e che la Slovacchia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2006) 1551]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/1


REGOLAMENTO (CE) N. 598/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

84,0

204

65,0

212

139,0

624

108,6

999

99,2

0707 00 05

052

117,8

204

47,4

999

82,6

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

98,5

204

54,1

999

76,3

0805 10 20

052

63,9

204

29,0

212

49,5

220

36,2

624

68,7

999

49,5

0805 50 10

624

60,8

999

60,8

0808 10 80

388

83,1

400

125,3

404

90,3

508

75,2

512

78,1

528

79,6

720

77,8

804

108,7

999

89,8

0808 20 50

052

75,0

388

92,6

512

106,9

528

74,8

720

76,1

999

85,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


19.4.2006   

IT

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L 106/3


REGOLAMENTO (CE) N. 599/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2006

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese de commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 2 al 3 maggio 2006.

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso indicativo delle restituzioni

(EUR/t peso netto)

Quantitativi previsti

(in t)

0702 00 00 9100

F08

40

24 952

0805 10 20 9100

A00

49

38 757

0805 50 10 9100

A00

70

6 667

0808 10 80 9100

F09

43

76 161


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

(2)  I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03

:

tutte le destinazioni tranne la Svizzera;

F04

:

Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica;

F08

:

tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria;

F09

:

le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/5


REGOLAMENTO (CE) N. 600/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2006

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


ALLEGATO

Descrizione del prodotto

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Prodotto liquido, di colore rosso scuro, non spumante, senza sedimenti, con un titolo alcolometrico volumico acquisito di circa 16 %, di cui almeno la metà non proviene da uve secondo le analisi effettuate dal laboratorio.

Il prodotto è ottenuto a partire da un mosto di uva al quale, durante il processo di fermentazione, sono aggiunti zucchero di barbabietola e alcol etilico ottenuto dal mais.

Valore dei parametri:

:

contenuto totale degli zuccheri

:

169,7 g/l,

:

acido citrico

:

1,4 g/l,

:

acido tartarico

:

1,4 g/l,

:

acido malico

:

0,2 g/l,

:

acide acetico

:

0,3 g/l.

Il prodotto ha un gusto dolce, leggermente acidulo, aspro, aromatico e leggermente speziato.

Il prodotto è destinato al consumo diretto come bevanda. È presentato in bottiglie da 0,75 l.

2206 00 59

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota complementare 5, lettera c), del capitolo 22 e del testo dei codici NC 2206 00 e 2206 00 59.

Il prodotto rimane classificato alla voce 2206, benché sia arricchito di alcol, poiché conserva le caratteristiche dei prodotti di tale voce (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2206, terzo comma).

Il prodotto non può essere classificato come altri vini della voce 2204, in quanto l’alto livello di acido citrico e di zucchero alterano le caratteristiche di un vino di uve fresche di cui alla voce 2204.

Il testo delle note esplicative del SA alla voce 2204, paragrafo 1, punto 4, descrive i vini da dessert (o liquorosi) talvolta ottenuti dall’aggiunta di alcol. Il prodotto in questione non può nemmeno essere considerato come un vino liquoroso nell’ambito della voce 2204, poiché la nota complementare 5, lettera c), del capitolo 22 ammette solo l’aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino.


19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/7


REGOLAMENTO (CE) N. 601/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2006

recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero.

(2)

Occorre specificare il formato dei dati e la procedura di trasmissione degli stessi al fine di produrre dati comparabili e armonizzati fra gli Stati membri, ridurre il rischio di errori nella trasmissione e aumentare la velocità con la quale i dati raccolti sono elaborati e messi a disposizione degli utilizzatori. Occorre pertanto definire norme di attuazione per completare le istruzioni contenute nel vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti, che viene riveduto annualmente.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti istituito dal regolamento (CE) n. 184/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati in formato elettronico, tramite un punto unico d’ingresso, gestito dalla Commissione (Eurostat).

La Commissione (Eurostat) mette a disposizione una documentazione dettagliata relativa al punto unico d’ingresso e fornisce linee guida sulle relative modalità compatibili per effettuare la trasmissione dei dati.

Articolo 2

Formato dei dati

Gli Stati membri utilizzano il formato «Gesmes», conformemente alle norme per gli scambi specificate dalla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) mette a disposizione una documentazione dettagliata relativa alle norme in questione e fornisce linee guida sulle modalità per applicare le norme conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

È vietato l’uso di altri formati brevettati.

Articolo 3

Specifiche tecniche del formato dei dati

Le specifiche tecniche della struttura dei dati figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23.


ALLEGATO

Specifiche tecniche della struttura dei dati

INTRODUZIONE

La standardizzazione delle strutture dei record è fondamentale per un’elaborazione efficiente dei dati e costituisce una fase necessaria per fornire dati conformi alle norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat). Il formato Gesmes è l’unico formato da utilizzare per la trasmissione di dati statistici sulla bilancia dei pagamenti dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).

SERIE DI DATI

Per riferire in merito alla bilancia dei pagamenti, vengono usati i seguenti cinque gruppi di dati:

Identificatore del gruppo di dati

Descrizione

BOP_EUR_Q

Indicatori in euro

BOP_FDI_A

Investimenti diretti all’estero

BOP_ITS_A

Scambi internazionali di servizi

BOP_POS_A

Posizioni di investimenti diretti all’estero

BOP_Q_Q

Statistiche trimestrali

STRUTTURA DEI DATI, ELENCO DEI CODICI E ATTRIBUTI

Questa sezione fornisce una rassegna della struttura dei dati, degli elenchi dei codici e degli attributi da utilizzare. I valori disponibili per gli attributi figurano nella versione più recente del vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti.

1)   Frequenza

a)

Definizione: frequenza delle serie

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_FREQ

c)

Formato: AN1

2)   Area di riferimento o dichiarante

a)

Definizione: paese o gruppo geografico/politico di paesi interessato dal fenomeno economico osservato. Questa entità viene definita anche «dichiarante»

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_AREA_EE

c)

Formato: AN2

d)

Abbreviazioni utilizzate: COU paese, ECO zona economica, GEO zona geografica, ORG organizzazione internazionale

3)   Indicatore delle rettifiche

a)

Definizione: indica se è stata applicata o meno una procedura di destagionalizzazione e/o di correzione per il diverso numero di giorni lavorativi

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_ADJUSTMENT

c)

Formato: AN1

4)   Tipo di dati

a)

Definizione: descrive il tipo di dati delle statistiche della bilancia dei pagamenti, ad esempio stock, flusso

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_DATA_TYPE_BOP

c)

Formato: AN1

5)   Voci della BOP

a)

Definizione: elemento codificato della disaggregazione della bilancia dei pagamenti (BOP)

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_BOP_ITEM

c)

Formato: AN8

d)

Abbreviazioni utilizzate: STD componente standard, MEM voci per memoria, SUP informazioni supplementari, XOE voce Eurostat/OCSE o Eurostat, ECB voce BEC, IIP posizione patrimoniale sull’estero

6)   Ripartizione per valuta

a)

Definizione: si riferisce alla ripartizione per valuta relativa alle transazioni e alle posizioni

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_CURR_BRKDWN

c)

Formato: AN1

7)   Area di contropartita

a)

Definizione: paese o gruppo geografico/economico di paesi nell’ambito del quale il dichiarante o l’area di riferimento (ref_area) ha effettuato la transazione

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_AREA_EE

c)

Formato: AN2

8)   Denominazione delle serie

a)

Definizione: valuta di denominazione (valuta comune, ad esempio euro o ECU o dollari US o valuta nazionale, ecc.) o diritti speciali di prelievo

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_SERIES_DENOM

c)

Formato: AN1

9)   Attività economica dei residenti

a)

Definizione: attività economica dei residenti

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Formato: N4

10)   Attività economica dei non residenti

a)

Definizione: attività economica dei non residenti

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Formato: N4

11)   Status dell’osservazione (obbligatorio)

a)

Definizione: informazioni sulla qualità del dato o su un dato anomalo o mancante

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_OBS_STATUS

c)

Formato: AN1

12)   Riservatezza dell’osservazione (facoltativo)

a)

Definizione: informazioni sull’opportunità o meno di rendere pubblica l’osservazione al di fuori dell’istituzione destinataria

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_OBS_CONF

c)

Formato: AN1

13)   Organizzazione segnalante

a)

Definizione: organizzazione che invia i dati

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_ORGANISATION

c)

Formato: AN3

14)   Destinatario

a)

Definizione: organizzazione che riceve i dati

b)

Denominazione dell’elenco dei codici: CL_ORGANISATION

c)

Formato: AN3


19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/10


REGOLAMENTO (CE) N. 602/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2006

che adegua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio tramite l’aggiornamento dei requisiti relativi ai dati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero.

(2)

È necessario aggiornare regolarmente i requisiti relativi ai dati e adeguare il livello di disaggregazione richiesto per far fronte ai nuovi bisogni determinati dagli sviluppi economici e tecnici.

(3)

Nel settore degli investimenti di portafoglio la misurazione diretta delle passività extra UE risulta difficile. Dato che nella pratica le passività extra UE sono determinate sottraendo le attività nette intra UE dal totale delle passività del mondo, per il loro calcolo è necessario disporre dei dati sulle attività nette intra UE.

(4)

Al fine di migliorare la qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti e di soddisfare più efficacemente le esigenze degli utenti è opportuno modificare alcune disaggregazioni geografiche.

(5)

Allo scopo di evitare interpretazioni errate è necessario disporre di definizioni corrette e precise di tutti i concetti e di tutti i termini impiegati nell’allegato del regolamento (CE) n. 184/2005.

(6)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti istituito in forza dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 184/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 è modificato come segue.

1)

Nella sezione III «Conto finanziario» della tavola 2 «Statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti», il testo relativo ai dati per gli investimenti di portafoglio è sostituito dal seguente:

 

Attività nette

Passività nette

Saldo netto

«Investimenti di portafoglio

Intra UE

Extra UE

Mondo»

 

2)

Riguarda solo la versione in lingua inglese.

3)

Nella tavola 6 «Livelli di ripartizione geografica», sono inseriti nella colonna dal titolo «Livello 1» in giustapposizione alle corrispondenti voci nella colonna dal titolo «Livello 2», i seguenti paesi:

a)

«RU

Federazione russa»

b)

«BR

Brasile»

c)

«CN

Cina»

d)

«HK

Hong Kong»

e)

«IN

India».

4)

Nella colonna «Livello 2» della tavola 7 «Livelli di ripartizione per attività» la definizione della sezione K, divisione 74, classi 7414, 7415, è sostituita dalla seguente:

«Consulenza amministrativo-gestionale, incluse le attività delle holding».


19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/12


REGOLAMENTO (CE) N. 603/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 10.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 19 aprile 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,66

0,59

1701 11 90 (1)

35,66

4,21

1701 12 10 (1)

35,66

0,45

1701 12 90 (1)

35,66

3,91

1701 91 00 (2)

39,39

5,65

1701 99 10 (2)

39,39

2,52

1701 99 90 (2)

39,39

2,52

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che istituisce il gruppo di esperti dei mercati europei dei valori mobiliari, incaricato di prestare consulenza legale ed economica sull’applicazione delle direttive UE riguardanti i valori mobiliari

(2006/288/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La piena integrazione e l’efficienza dei mercati finanziari è d’importanza fondamentale per il funzionamento delle moderne economie. Completare il mercato unico dei servizi finanziari è quindi un elemento cruciale nella strategia di Lisbona per le riforme economiche ed è essenziale per la competitività dell’UE nel mondo.

(2)

Il Libro bianco sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 (il «Libro bianco») (1) presenta le priorità politiche della Commissione europea per i servizi finanziari fino al 2010. Uno degli obiettivi di tale politica della Commissione consiste nell’attuare, far applicare e sottoporre a valutazione continua il corpus legislativo in vigore e seguire rigorosamente, per le future iniziative, l’impegno di «legiferare meglio».

(3)

Nel Libro bianco si delineano varie iniziative pratiche, il cui scopo è comprendere meglio come il diritto comunitario è applicato in concreto e assicurare effettivamente il grado di coerenza giuridica di cui necessitano i mercati, secondo il suddetto impegno della Commissione di «legiferare meglio». Poiché il primo controllo della coerenza settoriale avverrà nel settore dei valori mobiliari, si è deciso di costituire un gruppo di operatori e di esperti dei mercati dei valori mobiliari, perché assista la Commissione nell’analizzare i principali problemi in tale settore. Il che comprende l’esigenza di esaminare il recepimento e l’attuazione dei testi legislativi comunitari a livello nazionale, proprio per comprendere meglio come il diritto comunitario viene applicato in concreto e per assicurare effettivamente il grado di coerenza giuridica di cui necessitano i mercati dei servizi transfrontalieri d’investimento e dei valori mobiliari.

(4)

Oltre alla consulenza degli operatori su questioni riguardanti la valutazione in termini giuridici delle direttive UE riguardanti i valori mobiliari, la Commissione ritiene importante che il gruppo di esperti analizzi l’incidenza economica di tali direttive e la loro attuazione e applicazione negli Stati membri. Di conseguenza, il gruppo di esperti coadiuverà la Commissione anche nel preparare le relazioni sull’applicazione delle diverse disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (2), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (3), della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (4), e della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (5). Inoltre, a richiesta della Commissione, il gruppo di esperti le presterà consulenza tecnica su questioni d’interesse attuale nei mercati UE dei valori mobiliari, quali le agenzie di rating e gli analisti finanziari.

(5)

Il gruppo di esperti dovrà comprendere persone in possesso di competenza giuridica o di esperienza commerciale diretta nelle questioni formanti oggetto del mandato. Sarà prevista anche la partecipazione di esperti od osservatori appartenenti ad altri gruppi di esperti o ad associazioni di consumatori o investitori.

(6)

Con la presente decisione, la Commissione adempie all’impegno assunto nel Libro bianco di costituire il gruppo di esperti e determina le procedure per la sua composizione ed i metodi operativi.

(7)

Poiché le attività del gruppo di esperti devono avere durata limitata, il gruppo si costituirà nel 2006 e si scioglierà alla fine del 2009, salvo che la Commissione decida di prorogarne il mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione istituisce un gruppo di esperti dei mercati europei dei valori mobiliari, indicato nel presente testo come «il gruppo».

Articolo 2

Mandato

Il gruppo è incaricato di:

prestare consulenza alla Commissione nella sua analisi della coerenza giuridica del corpus legislativo UE ed eventualmente della sua attuazione nel diritto nazionale, controllando la coerenza settoriale delle direttive UE riguardanti i valori mobiliari e procedendo a un esame comparativo dei pertinenti atti legislativi, allo scopo d’individuare nel complesso di tali atti — secondo la prospettiva degli operatori e degli utenti dei mercati disciplinati dalle direttive comunitarie — elementi d’incertezza giuridica che possano incidere negativamente sul funzionamento di questi mercati,

assistere la Commissione prestandole consulenza, per contribuire alla redazione delle sue relazioni sull’applicazione delle diverse disposizioni delle direttive 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2004/109/CE e sul funzionamento della direttiva 2003/6/CE. Per prestare la sua consulenza, il gruppo procederà anche all’analisi dell’incidenza economica di tali direttive,

prestare consulenza tecnica alla Commissione, a sua richiesta, su questioni d’interesse attuale nei mercati UE dei valori mobiliari, quali le agenzie di rating e gli analisti finanziari. Per quanto riguarda le agenzie di rating, la Commissione intende vagliare i pareri dei partecipanti al mercato, e specialmente di chi acquista strumenti finanziari complessi, chiedendo la consulenza del gruppo su questioni specifiche relative all’operato di tali agenzie. Per quanto riguarda gli analisti finanziari, la Commissione potrà chiedere il parere del gruppo sull’adeguatezza delle attuali condizioni normative.

Il gruppo presenterà regolarmente relazioni alla Commissione, compendiando le sue analisi e pareri. La posizione assunta dal gruppo non sarà vincolante per la Commissione e non inciderà sulle opinioni di altri gruppi di esperti istituiti dalla Commissione per questioni correlate a quelle formanti oggetto del mandato di cui nella presente decisione. Per evitare sovrapposizioni operative, il gruppo assicurerà il suo opportuno coordinamento con i suddetti altri gruppi di esperti della Commissione.

Articolo 3

Composizione — Nomine

1.   Il gruppo comprende al massimo 20 membri.

2.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione in base alle candidature che, in risposta all’invito a manifestare interesse, saranno presentate da esperti di alto livello provvisti di esperienza pratica, appartenenti al mondo finanziario ed accademico e alla società civile, ivi inclusi rappresentanti dei consumatori e degli investitori, operanti nel settore dei servizi d’investimento e dei valori mobiliari.

3.   La Commissione valuterà in base ai seguenti criteri l’ammissibilità dei singoli esperti che risponderanno all’invito a manifestare interesse:

comprovata competenza ed esperienza pratica recente, anche a livello europeo o internazionale, nelle questioni relative al settore dei servizi d’investimento e dei valori mobiliari e/o nell’incidenza che su tali questioni esercitano le direttive UE riguardanti i valori mobiliari,

capacità di ogni singolo esperto d’influire sulle opinioni del mondo finanziario e accademico e della società civile riguardo alle questioni formanti oggetto del mandato,

documentazione da accludere alla risposta all’invito a manifestare interesse, che deve essere tale da comprovare che l’esperto soddisfa ai suddetti requisiti,

competenze linguistiche dell’esperto in una lingua di uso abituale nel mondo della finanza, a un livello che gli consenta di partecipare ai dibattiti e di redigere relazioni in quella lingua.

4.   Nel selezionare gli esperti, la Commissione terrà conto anche dell’esigenza di disporre di competenze relative a tutte le funzioni ed a tutti i prodotti del settore dei valori mobiliari.

Inoltre, sulla scorta delle risposte ricevute, la Commissione assicurerà nella massima misura possibile un’ampia rappresentatività geografica all’interno del gruppo, includendovi esperti aventi conoscenza diretta di un’ampia serie di mercati UE, compresi i mercati nazionali.

5.   Si applicano le seguenti disposizioni:

i membri sono nominati a titolo personale, il che esclude la possibilità che ai dibattiti del gruppo partecipino membri in alternanza o sostituti, e devono prestare consulenza alla Commissione indipendentemente da ogni loro relazione professionale o influsso esterno,

ogni membro ha un mandato di due anni, con possibilità di rinnovo,

i membri sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni del gruppo e ad almeno uno dei sottogruppi di cui all’articolo 4, paragrafo 2,

i membri non più in grado di contribuire effettivamente ai dibattiti del gruppo, che presentino le dimissioni o che non rispettino le disposizioni del presente articolo o dell’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, possono essere sostituiti dalla Commissione per il rimanente periodo del loro mandato,

la Commissione pubblicherà sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno e dei servizi i nomi dei membri da essa nominati. I dati personali dei membri saranno raccolti, elaborati e resi pubblici nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

Articolo 4

Funzionamento

1.   La Commissione organizza e presiede le riunioni del gruppo. Il gruppo si riunisce quattro volte all’anno in seduta plenaria e varie volte all’anno in sottogruppi.

2.   La Commissione può costituire uno o più sottogruppi perché esaminino questioni specifiche e ne determina il mandato. Ognuno di tali sottogruppi verrà sciolto non appena avrà adempiuto alla sua funzione specifica.

3.   La Commissione preparerà un programma di lavoro per ogni anno civile, determinando i temi di discussione del gruppo o di ciascuno dei sottogruppi e fissando il calendario per i progetti di relazione da presentare alle riunione plenaria del gruppo. La consulenza e le analisi del gruppo consentiranno alla Commissione di procedere alla valutazione che è tenuta ad effettuare.

4.   La Commissione può chiedere ad altri esperti od osservatori aventi competenza specifica su un punto dell’ordine del giorno di partecipare, se ciò è utile o necessario, ai dibattiti del gruppo o sottogruppo. Si potranno quindi invitare esperti appartenenti ad altri gruppi di esperti della Commissione od osservatori membri di associazioni di rappresentanza dei consumatori o degli investitori.

5.   Gli esperti od osservatori sono tenuti a non diffondere le informazioni ottenute partecipando ai dibattiti del gruppo o sottogruppo, se la Commissione le considera riservate.

6.   Il gruppo ed i sottogruppi si riuniscono di norma presso gli uffici della Commissione, secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione provvede ai servizi di segreteria.

7.   Il gruppo adotterà il proprio regolamento interno in base al progetto presentatogli dalla Commissione.

8.   La Commissione pubblicherà sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno e dei servizi, nella lingua originale, le conclusioni e relazioni del gruppo ed i sunti delle riunioni del gruppo stesso o del/dei sottogruppi.

Articolo 5

Spese di riunione

1.   La Commissione rimborserà, secondo le disposizioni presso di essa vigenti, le spese di viaggio e di soggiorno dei membri in connessione con le attività del gruppo. I membri non ricevono una remunerazione per il loro operato.

2.   Le spese di riunione saranno rimborsate entro i limiti degli stanziamenti attribuiti al servizio interessato secondo la procedura annuale di ripartizione delle risorse.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica sino a tutto il 2009, salvo che, prima di tale data, la Commissione decida di prorogare il mandato del gruppo o dei sottogruppi eventualmente costituitisi.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  Libro bianco sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010, COM(2005) 629 def., del 1o dicembre 2005.

(2)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 45 del 16.2.2005, pag. 18.

(3)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(4)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(5)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2006

recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione garanzia per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006

[notificata con il numero C(2006) 1542]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/289/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 1999/659/CE (2) la Commissione ha stabilito gli stanziamenti iniziali per Stato membro per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEAOG — sezione garanzia per il periodo 2000-2006.

(2)

L’articolo 1, terzo comma, della decisione 1999/659/CE limita l’importo massimo ammissibile al FEAOG per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006. In conformità delle misure transitorie contenute nell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), tale disposizione non è più applicabile.

(3)

A norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli stanziamenti iniziali sono modificati in base a spese effettive e a previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli obiettivi dei programmi.

(4)

A norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4), la Commissione adatta, entro due mesi dall’adozione del bilancio del relativo esercizio, gli stanziamenti iniziali per Stato membro, stabiliti dalla decisione 1999/659/CE.

(5)

Gli adattamenti degli stanziamenti iniziali devono tenere conto delle spese effettive degli Stati membri negli anni 2000-2005 e delle previsioni rivedute per l’esercizio 2006, presentate entro il 1o ottobre 2005. Le previsioni di spesa per il 2006, trasmesse in conformità delle disposizioni dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, indicano che un certo importo delle dotazioni di bilancio per il 2006 non sarà speso. In applicazione dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione ripartisce i fondi inutilizzati tra gli Stati membri che prevedono di utilizzare completamente le loro dotazioni finanziarie per il periodo di programmazione 2000-2006, sulla base del criterio di distribuzione degli stanziamenti iniziali indicato nella decisione 1999/659/CE.

(6)

A norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (5), gli importi risultanti dall’applicazione della modulazione sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(7)

Con decisione della Commissione C(2005) 5314 del 19 dicembre 2005 (6), gli importi risultanti dall’applicazione della modulazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 1782/2003 sono stati assegnati agli Stati membri. Occorre aggiungere detti stanziamenti agli stanziamenti iniziali assegnati agli Stati membri per l’esercizio di bilancio 2006 stabiliti dalla decisione 1999/659/CE.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 1999/659/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/659/CE è così modificata:

a)

all'articolo 1 è soppresso il terzo comma;

b)

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

(2)  GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/361/CE (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 35).

(3)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(4)  GU L 153 del 30.4.2004, pag. 31. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 55).

(5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).

(6)  Decisione rettificata dalla decisione C(2006) 311.


ALLEGATO

Sostegno allo sviluppo rurale a carico della sezione «Garanzia» del FEAOG (2000-2006)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (1)

2006

Totale periodo (stanziamento modificato senza modulazione)

Totale dotazione «Berlino»

Totale periodo (stanziamento modificato compresa la modulazione)

Spesa effettiva

Stanziamento iniziale

Previsione (2)

Stanziamento modificato (senza modulazione)

Stanziamento modificato (compresa la modulazione) (3)

Belgio

25,9

31,7

47,9

46,2

49,1

56,1

54,3

67,8

67,8

75,9

324,7

379,0

332,8

Danimarca

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

46,2

63,9

57,7

57,7

74,4

313,4

348,8

330,1

Germania

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

803,8

781,3

784,1

835,4

940,6

5 359,9

5 308,6

5 465,1

Grecia

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

157,3

178,1

191,5

201,1

228,5

1 003,0

993,4

1 030,4

Spagna

395,3

539,8

448,5

500,1

512,0

533,9

542,6

551,4

585,2

692,2

3 514,8

3 481,0

3 621,8

Francia

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

879,5

1 105,3

1 048,5

1 048,5

1 197,0

5 361,6

5 763,4

5 510,1

Irlanda

344,4

326,6

333,0

341,0

350,0

357,5

337,3

336,4

359,8

378,4

2 412,3

2 388,9

2 430,9

Italia

755,6

658,7

649,9

652,5

635,1

679,8

474,0

480,7

524,3

592,6

4 555,9

4 512,3

4 624,2

Lussemburgo

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

16,0

13,9

12,9

13,9

14,5

92,0

91,0

92,6

Paesi Bassi

59,8

54,8

48,9

69,4

67,6

63,5

48,5

53,0

57,1

71,1

421,1

417,0

435,1

Austria

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

479,1

450,0

449,6

480,5

500,1

3 239,0

3 208,1

3 258,6

Portogallo

132,1

197,8

167,7

153,1

193,9

178,9

254,1

229,2

229,2

252,1

1 252,7

1 516,8

1 275,6

Finlandia

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

336,9

219,9

216,4

237,9

247,8

2 220,8

2 199,3

2 230,7

Svezia

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

170,7

140,2

140,1

150,9

164,2

1 140,7

1 129,9

1 154,0

Regno Unito

151,2

180,5

162,3

148,7

156,0

155,6

188,6

202,8

213,9

288,8

1 168,2

1 168,0

1 243,1

non ancora assegnati

 

 

 

 

 

 

167,8

 

 

 

 

 

 

Totale

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 702,4

4 751,1

4 914,8

5 019,8

4 822,1

5 063,2

5 718,2

32 380,1

32 905,5

33 035,1

 

 

 

 

 

 

 

43,4

riporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 063,2

 

 

 

 

 

 


(1)  Dati relativi alla spesa 2005 prima della liquidazione dei conti definitiva

(2)  Importo massimo ammissibile in applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 817/2004

(3)  Compresa la ridistribuzione di 197,7 Mio EUR (eccedenza disponibile dopo la ridistribuzione fino al 100 % del massimale di Berlino) + 43,4 Mio EUR del riporto + 655 Mio EUR provenienti dalla modulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003


19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2006

che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che alcune regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica e che la Slovacchia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2006) 1551]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/290/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

(2)

Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2).

(3)

L’Italia ha inoltrato alla Commissione una documentazione in base alla quale la regione Friuli-Venezia Giulia risulta conforme alle pertinenti condizioni della direttiva 64/432/CEE, in modo che tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(4)

L’Italia ha inoltre trasmesso alla Commissione una documentazione in base alla quale la regione Molise risulta conforme alle pertinenti condizioni della direttiva 64/432/CEE, in modo che tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(5)

La Slovacchia ha trasmesso alla Commissione una documentazione che dimostra la conformità alle pertinenti condizioni della direttiva 64/432/CEE, in modo che l’intero territorio della Slovacchia possa essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(6)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Molise vanno dichiarate ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi bovina e da leucosi bovina enzootica.

(7)

In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Slovacchia l’intero territorio di tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(8)

Occorre pertanto modificare la decisione 2003/467/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati in conformità dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/169/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 35).


ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati nel modo seguente:

1.

Nell'allegato I il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio

Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno

Regione Toscana: province di Grosseto e Prato

Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento.»

2.

Nell'allegato III, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

ES

Spagna

FR

Francia

IE

Irlanda

CY

Cipro

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»

3.

Nell'allegato III, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara

Regione Emilia Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio: province di Frosinone e Rieti

Regione Liguria: provincia di Imperia

Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese

Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro

Regione Molise

Regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli

Regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena

Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento

Regione Umbria: province di Perugia e Terni

Regione Val d’Aosta: provincia di Aosta.»