ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 101

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
11 aprile 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 582/2006 della Commissione, del 10 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 583/2006 della Commissione, del 10 aprile 2006, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

3

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 10 aprile 2006, recante modifica della decisione 95/320/CE che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici

4

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2006/276/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC

5

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/1


REGOLAMENTO (CE) N. 582/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

110,6

204

91,4

212

139,0

624

157,6

999

124,7

0707 00 05

052

130,5

204

66,3

999

98,4

0709 10 00

220

226,6

999

226,6

0709 90 70

052

122,9

204

43,2

999

83,1

0805 10 20

052

50,9

204

39,3

212

47,0

220

32,6

400

62,7

624

66,9

999

49,9

0805 50 10

052

44,7

624

62,8

999

53,8

0808 10 80

388

77,8

400

127,3

404

64,6

508

75,0

512

77,6

524

76,0

528

76,9

720

86,5

804

111,3

999

85,9

0808 20 50

388

84,3

512

79,9

528

71,5

720

69,8

999

76,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


11.4.2006   

IT

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L 101/3


REGOLAMENTO (CE) N. 583/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2006

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 aprile 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di maggio 2006 possono essere presentate domande di titoli per 9 416,696 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

11.4.2006   

IT

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L 101/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2006

recante modifica della decisione 95/320/CE che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici

(2006/275/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 95/320/CE della Commissione (1) istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (di seguito «il comitato»).

(2)

In seguito all’adesione dei nuovi Stati membri nel 2004, le disposizioni della decisione 95/320/CE relative alla composizione di tale comitato risultano ormai inadeguate.

(3)

Per garantire che il comitato emetta pareri scientifici imparziali di alto livello, occorre che i suoi membri siano indipendenti ed altamente qualificati. Occorre inoltre garantire un livello elevato di efficienza del comitato.

(4)

Pertanto, il comitato deve essere composto di un numero massimo di 21 membri, selezionati tra i candidati idonei proposti dagli Stati membri e nominati dalla Commissione.

(5)

La decisione 95/320/CE va quindi modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo unico

Nella decisione 95/320/CE, articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il comitato è composto di ventuno membri al massimo, selezionati tra i candidati idonei proposti dagli Stati membri e tali da riflettere l’intera gamma di competenze scientifiche necessarie a realizzare il mandato di cui all’articolo 2, che includono segnatamente competenze in materia di chimica, tossicologia, epidemiologia, medicina del lavoro e igiene industriale, e competenze generali nella definizione di limiti di esposizione professionale (LEP).

2.   La Commissione nomina i membri del comitato, sulla base della loro competenza ed esperienza scientifica comprovata, tenendo conto del bisogno di assicurare la copertura delle varie aree specifiche.»

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2006.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

11.4.2006   

IT

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L 101/5


POSIZIONE COMUNE 2006/276/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2006

relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/661/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1) nei confronti di taluni funzionari della Bielorussia che, pur essendone tenuti, non hanno disposto l'avvio di un'indagine indipendente e il perseguimento dei presunti reati, nonché di quelli che il rapporto Pourgourides considera come i principali responsabili della sparizione di quattro noti personaggi in Bielorussia nel 1999/2000 e della successiva azione di copertura, per avere manifestamente ostacolato la giustizia.

(2)

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/848/PESC che modifica la posizione comune 2004/661/PESC (2), al fine di estendere la portata delle misure restrittive includendo le persone direttamente responsabili di brogli nelle elezioni e nel referendum tenutisi in Bielorussia il 17 ottobre 2004, e coloro che si sono macchiati di gravi violazioni dei diritti umani nella repressione di manifestanti pacifici a seguito delle elezioni e del referendum tenutisi in Bielorussia.

(3)

Il 23 marzo 2006 il Consiglio europeo ha condannato l'arresto, effettuato il giorno stesso dalle autorità bielorusse, di manifestanti pacifici che esercitavano il loro legittimo diritto di libertà di riunione per protestare contro il modo in cui sono state condotte le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006. Il Consiglio europeo ha deplorato che le autorità bielorusse non abbiano rispettato gli impegni assunti nel quadro dell'OSCE in materia di elezioni democratiche e ritiene che le elezioni presidenziali siano state viziate da irregolarità.

(4)

Il Consiglio europeo ha pertanto deciso che l'UE dovrebbe adottare misure restrittive nei confronti dei responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale, incluso il presidente Lukashenko.

(5)

È necessario anche adottare misure restrittive nei confronti della leadership e dei funzionari bielorussi responsabili della violazione delle norme internazionali in materia elettorale e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica.

(6)

Le misure restrittive imposte dalla posizione comune 2004/661/PESC e le misure restrittive aggiuntive dovrebbero essere consolidate in un unico strumento. E' pertanto opportuno abrogare la posizione comune 2004/661/PESC.

(7)

Con riferimento alle misure di cui al considerando 1, l'UE rivedrà la propria posizione alla luce dei futuri sviluppi, tenendo conto della determinazione mostrata dalle competenti autorità bielorusse nel procedere ad indagini complete e trasparenti sulle sparizioni e nel perseguire i responsabili dei reati.

(8)

Le misure restrittive nei confronti delle persone direttamente responsabili di brogli nelle elezioni e nel referendum del 17 ottobre 2004 in Bielorussia e degli autori di gravi violazioni dei diritti umani, nella repressione di manifestanti pacifici in seguito alle elezioni e al referendum, dovrebbero essere rivedute alla luce delle riforme del Codice elettorale operate per allinearlo agli impegni assunti nel quadro dell'OSCE e alle altre norme internazionali in materia di elezioni democratiche raccomandate dall'OSCE/ODIHR, nonché alla luce delle azioni concrete intraprese dalle autorità per garantire il rispetto dei diritti umani nelle dimostrazioni pacifiche.

(9)

Le misure restrittive nei confronti dei responsabili di violazioni, durante le elezioni del 19 marzo, delle norme internazionali in materia elettorale e della repressione della società civile nel contesto di dette elezioni dovrebbero essere rivedute alla luce della tempestiva liberazione e riabilitazione di tutti i prigionieri politici, nonché alla luce delle riforme del codice elettorale operate per allinearlo agli impegni assunti nel quadro dell'OSCE e alle altre norme internazionali in materia di elezioni democratiche raccomandate dall'OSCE/ODIMR, dello svolgimento di future elezioni e delle azioni concrete intraprese dalle autorità per garantire il rispetto dei valori democratici, dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione, nonché la libertà di riunione e di associazione politica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:

a)

che, pur avendone la responsabilità, non hanno disposto l'avvio di un'indagine indipendente e il perseguimento dei presunti reati, nonché delle persone considerate dal rapporto Pourgourides come i principali responsabili della sparizione di quattro noti personaggi in Bielorussia nel 1999/2000 e della successiva azione di copertura, per avere manifestamente ostacolato la giustizia, elencate nell'allegato I;

b)

responsabili di brogli nelle elezioni e nel referendum tenutisi in Bielorussia il 17 ottobre 2004 e degli autori di gravi violazioni dei diritti umani nella repressione di manifestanti pacifici a seguito delle elezioni e del referendum tenutisi in Bielorussia, elencati nell'allegato II;

c)

responsabili di violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, elencate nell'allegato III.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

i)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

ii)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione o

iii)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità o

iv)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea o ospitate da uno Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Bielorussia.

7.   Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Qualora uno o più membri del Consiglio sollevino obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche agli elenchi riportati negli allegati I, II e III, ove necessario in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.

Articolo 3

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 4

La presente posizione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 5

La posizione comune 2004/661/PESC è abrogata.

Articolo 6

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 67. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2005/666/PESC (GU L 247 del 23.9.2005, pag. 40).

(2)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 35.


ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

1.

SIVAKOV, YURI (YURIJ) Leonidovich, Ministro del turismo e dello sport della Bielorussia, nato il 5 agosto 1946, nella regione di Sakhalin, ex Repubblica socialista federativa sovietica russa.

2.

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Segretario di Stato del Consiglio di sicurezza della Bielorussia, nato il 26 maggio 1958 nella regione di Grodno.

3.

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, capo delle forze speciali del Ministero dell'Interno della Bielorussa, nato a Vitebsk nel 1966.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimïrovich, Ministro dell'interno, nato nel 1956.


ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

1.

Lydia Mihajovua YERMOSHINA, presidentessa della commissione elettorale centrale della Bielorussia, nata il 29 gennaio 1953 a Slutsk (Regione di Minsk).

2.

Yuri Nikolaevich PODOBED, tenente colonnello della milizia, Unità delle forze speciali (OMON), Ministro degli Affari interni, nato il 5 marzo 1962 a Slutsk (Regione di Minsk).


ALLEGATO III

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

1.

LUKASHENKO Aleksandr Grigorievich (30.8.1954, Kopys, regione di Vitebsk), Presidente

2.

NIEVYHLAS Hienadz Mikalayevich; Nevyglas Gennady Nikolaevich (11.2.1954, Parahonsk, distretto di Pinsk), capo dell'amministrazione presidenziale

3.

PETKEVICH Nataliya Vladimirovna (1972, Minsk), vice capo dell'amministrazione presidenziale

4.

RUBINOV Anatoly Nikolaevich (15.4.1939), vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale

5.

PRALIASKOWSKI Alieh Vitoldavich; Proleskovskiy Oleg Vitoldovich (1.10.1963, Zagorsk — Russia, ora Sergijev Posad), assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale

6.

RADKOV Aleksandr Mikhailovich (1.7.1951, Votnya), Ministro dell'istruzione

7.

RUSAKEVICH Vladimir Vasilevich (13.9.1947, Vygonoshchi), Ministro dell'informazione

8.

HALAVANAW Viktar Ryhoravich; Golovanov Viktor Grigorevich (1952, Borisov), Ministro della giustizia (ha sviluppato il sistema giudiziario quale strumento del regime)

9.

ZIMOWSKI Aliaksandr Lieanidavich; Zimovsky Alexander Leonidovich (10.1.1961, forse Ucraina), membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale

10.

KANAPLIOW Uladzimir Mikalayevich; Konoplyev Vladimir Nikolaevich (3.1.1954, Akulintsy), presidente della camera bassa del Parlamento

11.

CHARHINIETS Mikalay Ivanavich; Cherginets Nikolai Ivanovich (17.10.1937, Minsk), presidente del comitato per gli affari esteri della Camera alta

12.

KASTSIAN Siarhiey Ivanavich; Kostyan Sergey Ivanovich (15.1.1941, Usokhi, regione di Mogilev), presidente del comitato per gli affari esteri della Camera bassa

13.

ORDA Mikhail Siarhieyevich, Orda Mikhail Sergeyevich (28.9.1966, Dyatlovo, regione di Grodno), membro della Camera alta, capo del BRSM

14.

LOZOVIK Nikolay Ivanovich (1951, Nevinyany, regione di Minsk), vice presidente della Commissione elettorale centrale

15.

MIKLASHEVICH Pyotr Petrovich (1954, Kosuta, regione di Minsk), procuratore generale

16.

SLIZHEVSKY Oleg Leonidovich, capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

17.

KHARITON Alexandr, consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

18.

SMYRNOV Yevgeny (1949, regione di Ryazan, Russia), primo vice presidente della Corte economica

19.

REUTSKAYA Nadezhda, giudice del distretto Moskovskij di Minsk

20.

TRUBNIKOV Nikolay, giudice del distretto Partizanskiy di Minsk

21.

KUPRIYANOV Nikolai, procuratore di Minsk

22.

SUKHORENKO Stepan Nikolaevich (27.1.1957, Zdudichi, regione di Mogilev), presidente del KGB

23.

DEMENTEI Vasily Ivanovich, primo vicepresidente del KGB

24.

KOZIK Lieanid Piatrovich; Kozik Leonid Petrovich (13.7.1948, Borisov), capo della federazione dei sindacati

25.

KOLEDA Alexandr, presidente della commissione elettorale della regione di Brest

26.

USOV, N.D., presidente della Commissione elettorale centrale della regione di Gomel

27.

LUCHINA Leonid, presidente della Commissione elettorale centrale della regione di Grodno

28.

KRAVCHENKO Tayana Aleksandrovna, presidente della Commissione elettorale centrale della città di Minsk

29.

KURLOVICH Vladimir, presidente della Commissione elettorale centrale della regione di Minsk

30.

METELITSA Nikolai, presidente della Commissione elettorale centrale della regione di Mogilev

31.

PISCHULENOK, M.V., presidente della Commissione elettorale centrale della regione di Vitebsk