ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 88

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
25 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 486/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo all’attuazione dell’Accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip tramite modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

1

 

 

Regolamento (CE) n. 487/2006 della Commissione, del 24 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 488/2006 della Commissione, del 24 marzo 2006, recante fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2006 a determinate misure strutturali o ambientali

5

 

*

Regolamento (CE) n. 489/2006 della Commissione, del 24 marzo 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda le varietà di canapa da fibra che possono beneficiare di pagamenti diretti

7

 

*

Direttiva 2006/35/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

9

 

*

Direttiva 2006/36/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, che modifica la direttiva 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE

13

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa all’aiuto di stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH [notificata con il numero C(2003) 1520]  ( 1 )

16

 

*

Decisione della Commissione, del 16 novembre 2004, concernente il regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei produttori tedeschi di acquavite di cereali Kornbranntwein [notificata con il numero C(2004) 3953]  ( 1 )

50

 

*

Decisione della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar [notificata con il numero C(2006) 888]  ( 1 )

63

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2006/242/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, riguardante la conferenza di revisione del 2006 della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC)

65

 

*

Azione comune 2006/243/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

68

 

*

Posizione comune 2006/244/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)

73

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.3.2006   

IT

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L 88/1


REGOLAMENTO (CE) N. 486/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

relativo all’attuazione dell’Accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip tramite modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», ed ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con la decisione 2005/964/CE (2), il Consiglio ha concluso, a nome della Comunità europea, l’accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip (l’accordo MCP).

(3)

Il regolamento proposto azzera l’aliquota di tutti i dazi doganali e degli altri oneri e dazi applicati ai circuiti integrati multichip.

(4)

Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, in quanto depositario designato dell’accordo, ha ricevuto gli strumenti di accettazione da quattro Parti. Conformemente all’articolo 7, paragrafo a), dell’accordo, le quattro Parti in questione hanno convenuto che l’accordo entrerà in vigore il 1o aprile 2006.

(5)

L’accordo andrebbe perciò attuato modificando l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato I, parte prima, titolo II «Disposizioni speciali», del regolamento (CEE) n. 2658/87, è aggiunta la lettera G «Esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip (MCP)» presentata in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).

(2)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 24.


ALLEGATO

«G.   Esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip (MCP)

1)

È prevista l'esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip (multi-chip integrated circuits, MCP) costituiti da due o più circuiti integrati monolitici collegati tra loro, riuniti in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più sostrati isolanti, anche con quadro conduttore (lead frame), ma senza altri elementi attivi o passivi.

2)

Le merci ammissibili all’esenzione dei dazi doganali rientrano nelle voci: 8418, 8422, 8450, 8466, 8473, 8517, 8518, 8522, 8523, 8525, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8543, 8548, 8708, 9009, 9026, 9031, 9504.

3)

Alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di circuiti integrati multichip, il dichiarante inserirà, nella casella 44 del Documento amministrativo unico (DAU), il codice di riferimento C500.»


25.3.2006   

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L 88/3


REGOLAMENTO (CE) N. 487/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

97,9

204

52,9

212

102,0

624

101,8

999

88,7

0707 00 05

052

121,0

999

121,0

0709 10 00

624

103,6

999

103,6

0709 90 70

052

77,4

204

53,8

999

65,6

0805 10 20

052

40,8

204

43,0

212

54,3

220

43,9

624

59,3

999

48,3

0805 50 10

052

42,2

624

67,2

999

54,7

0808 10 80

388

76,6

400

127,9

404

92,9

508

82,7

512

76,3

524

62,5

528

79,9

720

80,0

999

84,9

0808 20 50

388

82,6

512

76,3

524

58,2

528

57,2

720

122,5

999

79,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.3.2006   

IT

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L 88/5


REGOLAMENTO (CE) N. 488/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2006

recante fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2006 a determinate misure strutturali o ambientali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (1),

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale interviene il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel 2006 il tasso di cambio indicato nell’allegato si applica agli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale di cui al regolamento (CE) n. 2808/98, articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76).


ALLEGATO

Tassi di cambio di cui all’articolo 1

(1 EUR = media dal 1o dicembre 2005 al 31 dicembre 2005)

0,573458

sterline cipriote

28,9712

corone ceche

7,45403

corone danesi

15,6466

corone estoni

252,791

fiorini ungheresi

3,4528

litas lituani

0,696729

lats lettoni

0,4293

lire maltesi

3,85493

zloty polacchi

37,8743

corone slovacche

239,505

talleri sloveni

9,43950

corone svedesi

0,679103

lire sterline


25.3.2006   

IT

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L 88/7


REGOLAMENTO (CE) N. 489/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda le varietà di canapa da fibra che possono beneficiare di pagamenti diretti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne, tra l’altro, le condizioni per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa.

(2)

In conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test per determinare i tassi di tetraidrocannabinolo rilevati nelle varietà di canapa seminate nel 2005. Di tali risultati occorre tenere conto nel redigere l’elenco delle varietà di canapa da fibra che possono beneficiare di pagamenti diretti nelle successive campagne di commercializzazione e l’elenco delle varietà autorizzate provvisoriamente per la campagna 2006/2007. Per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo, è opportuno sottoporre alcune di tali varietà alla procedura B descritta nell’allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004.

(3)

Il regolamento (CE) n. 796/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2006/2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 263/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

VARIETÀ DI CANAPA DA FIBRA CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI

a)

Varietà di canapa da fibra

 

Beniko

 

Carmagnola

 

CS

 

Delta-Llosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Felina 34 — Félina 34

 

Ferimon — Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Tiborszállási

 

Uso-31

b)

Varietà di canapa da fibra ammesse per la campagna 2006/2007

 

Białobrzeskie

 

Chamaeleon (1)

 

Cannakomp

 

Fasamo

 

Fibriko TC

 

Finola (1)

 

Kompolti hibrid TC

 

Kompolti

 

Lipko

 

Silesia (2)

 

UNIKO-B


(1)  Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, si applica la procedura B dell’allegato I.

(2)  Esclusivamente in Polonia, come autorizzato dalla decisione 2004/297/CE della Commissione (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 66).»


25.3.2006   

IT

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L 88/9


DIRETTIVA 2006/35/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2006

che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettera c),

consultati gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE verte sui provvedimenti miranti a tutelare l’Unione contro l’introduzione negli Stati membri, da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nonché sull’ istituzione di zone protette.

(2)

Da informazioni fornite dal Portogallo risulta che la Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) si è ora radicata nella regione Alentejo e in alcuni comuni della regione Ribatejo e Oeste. Queste zone del territorio portoghese non vanno pertanto più considerate zone protette per quanto riguarda questo organismo nocivo.

(3)

Da informazioni fornite dalla Slovenia risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ora radicata nelle regioni Gorenjska e Maribor. Queste regioni non vanno più considerate zone protette per quanto riguarda l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(4)

Da informazioni fornite dalla Slovacchia risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ora radicata in alcuni comuni delle province di Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava e Trebišov. Questi comuni non vanno più considerati zone protette per quanto riguarda l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(5)

L’Italia ha fornito informazioni dalle quali risulta che la Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ora radicata in alcune parti del suo territorio. Tali parti del territorio italiano non vanno quindi più considerate zone protette per quanto riguarda l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(6)

La Lituania ha fornito informazioni da cui risulta che il virus del giallume della barbabietola si è ora radicato sul suo territorio. La Lituania non va quindi più considerata zona protetta per quanto riguarda tale virus.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/14/CE della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 24).


ALLEGATO

Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:

1)

La parte B dell’allegato I è modificata come segue:

a)

alla lettera a), punto 1, le parole fra parentesi dopo la sigla «P» sono sostituite dalle seguenti:

«Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes»;

b)

alla lettera b), punto 1, la sigla «LT» è soppressa.

2)

La parte B dell’allegato II è modificata come segue:

alla lettera b), nella terza colonna del punto 2:

a)

dopo le parole «Forlì-Cesena» e «Rimini» sono aggiunte le parole «(ad esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 — Via Emilia)»;

b)

le parole «Trentino-Alto Adige: Provincia autonoma di Trento» sono soppresse;

c)

dopo la sigla «SI» sono inserite le seguenti parole: «(ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor)»;

d)

dopo la sigla «SK» sono inserite le seguenti parole: «[ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (provincia di Levice), Veľké Ripňany (provincia di Topoľčany), Málinec (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (provincia di Trebišov)]».

3)

La parte B dell’allegato III è modificata come segue:

nella seconda colonna dei punti 1 e 2:

a)

dopo le parole «Forlì-Cesena» e «Rimini» sono aggiunte le parole «(ad esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 — Via Emilia)»;

b)

le parole «Trentino-Alto Adige: Provincia autonoma di Trento» sono soppresse;

c)

dopo la sigla «SI» sono inserite le seguenti parole: «(ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor)»;

d)

dopo la sigla «SK» sono inserite le seguenti parole: «[ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (provincia di Levice), Veľké Ripňany (provincia di Topoľčany), Málinec (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (provincia di Trebišov)]».

4)

La parte B dell’allegato IV è modificata come segue:

a)

nella terza colonna del punto 20.1 la sigla «LT» è soppressa;

b)

nella terza colonna del punto 20.2 la sigla «LT» è soppressa;

c)

nella terza colonna del punto 21 le parole «Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento;» sono soppresse;

d)

nella terza colonna dei punti 21 e 21.3:

1.

dopo le parole «Forlì-Cesena» e «Rimini» sono aggiunte le parole «(ad esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 — Via Emilia)»;

2.

dopo la sigla «SI» sono inserite le seguenti parole: «(ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor)»;

3.

dopo la sigla «SK» sono inserite le seguenti parole: «[ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (provincia di Levice), Veľké Ripňany (provincia di Topoľčany), Málinec (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (provincia di Trebišov)]».

e)

nella terza colonna del punto 22 la sigla «LT» è soppressa;

f)

nella terza colonna del punto 23 la sigla «LT» è soppressa;

g)

nella terza colonna dei punti 24.1, 24.2 e 24.3:

le parole fra parentesi dopo la sigla «P» sono sostituite dalle seguenti: «Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes»;

h)

nella terza colonna del punto 25 la sigla «LT» è soppressa;

i)

nella terza colonna del punto 26 la sigla «LT» è soppressa;

j)

nella terza colonna del punto 27.1 la sigla «LT» è soppressa;

k)

nella terza colonna del punto 27.2 la sigla «LT» è soppressa;

l)

nella terza colonna del punto 30 la sigla «LT» è soppressa.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/13


DIRETTIVA 2006/36/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2006

che modifica la direttiva 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/32/CE della Commissione (2) riconosce taluni Stati membri o talune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento viene concesso in modo temporaneo, poiché le informazioni necessarie a dimostrare l’assenza dell’organismo nocivo in questione nello Stato membro o nella zona in questione non sono state fornite.

(2)

Qualora gli Stati membri in questione forniscano successivamente le informazioni necessarie, le zone in questione vanno riconosciute come zone protette in modo permanente.

(3)

Talune regioni del Portogallo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee).

(4)

Il Portogallo ha presentato informazioni secondo le quali l’organismo Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è attualmente stabilito in talune parti del suo territorio. Tali parti del territorio portoghese non devono quindi più essere riconosciute come zona protetta contro quest'organismo nocivo.

(5)

Varie regioni o parti di regioni in Austria e Italia e l’intero territorio dell’Irlanda, della Lituania, della Slovacchia e della Slovenia erano state riconosciute temporaneamente come zone protette per quanto riguarda l’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2006.

(6)

Dalle informazioni fornite da Austria, Italia, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Slovenia risulta che il riconoscimento temporaneo delle zone protette per tali Stati membri nei confronti dell’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe essere esteso in via eccezionale per due anni, affinché i suddetti paesi dispongano del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l'assenza dell'organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure, ove opportuno, a completare le attività di eradicazione dell’organismo in questione.

(7)

Inoltre, poiché l’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è attualmente stabilito in alcune parti dell’Italia, nelle regioni di Gorenjska e Maribor in Slovenia ed in taluni comuni della Slovacchia (contee di Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava e Trebišov), tali parti del territorio italiano, sloveno e slovacco non devono più essere riconosciute quali zona protetta contro l'organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8)

La Lituania era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta contro il virus del giallume necrotico della barbabietola fino al 31 marzo 2006.

(9)

La Lituania ha presentato informazioni secondo le quali il virus in questione è attualmente presente nel suo territorio. Quindi la Lituania non deve più essere riconosciuta come zona protetta contro quest'organismo nocivo.

(10)

Malta era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta contro il virus Citrus tristeza (ceppi europei) fino al 31 marzo 2006.

(11)

Dalle informazioni fornite da Malta risulta che il riconoscimento temporaneo quale zona protetta contro il virus Citrus tristeza (ceppi europei) dovrebbe essere esteso in via eccezionale per due anni, affinché Malta disponga del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l’assenza del virus Citrus tristeza (ceppi europei) oppure, ove opportuno, a completare le attività di eradicazione dell’organismo in questione.

(12)

L’isola di Cipro era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner e Leptinotarsa decemlineata Say fino al 31 marzo 2006.

(13)

Dalle informazioni fornite da Cipro risulta che il riconoscimento temporaneo quale zona protetta contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner e Leptinotarsa decemlineata Say dovrebbe essere esteso in via eccezionale per due anni, affinché Cipro disponga del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l’assenza dei suddetti organismi nocivi oppure, ove opportuno, a completare le attività di eradicazione degli organismi in questione.

(14)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/32/CE.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2001/32/CE è modificata come segue.

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Le zone della Comunità elencate nell'allegato sono riconosciute come zone protette ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nell'allegato di cui alla presente direttiva.»

2)

L’articolo 2 è soppresso.

3)

L'allegato è modificato come segue:

a)

alla lettera a), punto 2, le parole tra parentesi dopo «Portogallo» sono sostituite dalle parole seguenti «Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes»;

b)

alla lettera a), punti 3.1, 11 e 13, dopo la parola «Cipro» sono inserite le parole «(fino al 31 marzo 2008)»;

c)

alla lettera b), il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«—

Spagna, Estonia, Francia (Corsica), Italia (Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), Lettonia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole del Canale),

e, fino al 31 marzo 2008: Irlanda; Italia [Puglia; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena (esclusa l’area provinciale situata a nord della strada statale 9/Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (esclusa l’area provinciale situata a nord della strada statale 9/Via Emilia); Lombardia; Veneto: esclusi, nella provincia di Rovigo i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari]; Lituania; Austria [Burgenland, Carinzia, Austria Inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna]; Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska e Maribor); Slovacchia [esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]»;

d)

alla lettera d), punto 1, è soppressa la parola «Lituania»;

e)

alla lettera d), punto 3, dopo la parola «Malta» sono inserite le parole «(fino al 31 marzo 2008)».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/14/CE della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 24).

(2)  GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/18/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 25).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2003

relativa all’aiuto di stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH

[notificata con il numero C(2003) 1520]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/239/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1), e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 16 novembre 1998 e il 24 marzo 1999 la Commissione ha ricevuto denunce da parte di concorrenti in merito a presunti aiuti di Stato del Land Turingia a favore di Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II), entrambe con sede in Turingia, Germania.

(2)

Dopo un ampio scambio di corrispondenza e in seguito ad incontri con rappresentanti della Germania, il 15 novembre 2000 la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale riguardo agli aiuti ad hoc concessi alle imprese. Al contempo la Commissione ha invitato la Germania a fornire informazioni sufficienti atte ad accertare se talune misure d’aiuto siano compatibili con i regimi di aiuto autorizzati, in forza dei quali sarebbero state concesse.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi. Il 31 luglio 2001 Kahla II ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni, inoltrate alla Germania con lettera del 7 agosto 2001.

(4)

Il 26 marzo 2001 la Germania ha risposto all’ingiunzione di fornire informazioni, ha fornito dati in merito agli aiuti ed ha informato la Commissione di altre misure di aiuto a favore dell’impresa, che non erano state notificate in precedenza. Il 28 maggio 2001 la Commissione ha formulato altri interrogativi cui ha ricevuto risposta il 30 giugno 2001. Altre informazioni aggiuntive sono pervenute il 9 agosto 2001.

(5)

Con lettera del 30 novembre 2001 la Commissione ha comunicato alla Germania l’estensione del procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti non conformi ai regimi autorizzati nel cui ambito essi sarebbero stati concessi, nonché agli aiuti non notificati alla Commissione.

(6)

Il 10 dicembre 2001 il caso è stato discusso approfonditamente con rappresentanti della Germania e dell’impresa.

(7)

La decisione della Commissione di estendere il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto. Alla Commissione sono pervenute le osservazioni del beneficiario dell’aiuto (Kahla II). Tali osservazioni sono state trasmesse alla Germania con lettera del 6 marzo 2002, affinché detto Stato potesse a sua volta esprimersi in merito.

(8)

Il 30 gennaio la Germania ha risposto riguardo alla decisione di estendere il procedimento d’indagine formale e ha comunicato informazioni dettagliate. Altre informazioni sono pervenute con lettera del 30 aprile 2002. La Germania ha trasmesso la sua risposta con lettera del 29 maggio 2002, registrata in quella stessa data.

(9)

Con lettera del 28 febbraio 2002 alla Commissione sono pervenute le osservazioni di Kahla II, trasmesse alla Germania con lettera del 6 marzo 2002. Il 18 marzo 2002 è stata presentata una nuova denuncia in merito al fatto che Kahla II avrebbe ottenuto altri aiuti. Questa informazione è stata comunicata alla Germania con lettera del 30 aprile 2002. La risposta di tale Stato membro alla denuncia è pervenuta il 29 maggio 2002.

(10)

Il 24 luglio 2002 il caso è stato nuovamente discusso con i rappresentanti della Germania. In seguito a questo incontro la Germania ha fornito ulteriori delucidazioni il 7 agosto 2002. Il 30 luglio 2002 Kahla II ha ribadito ancora gli argomenti addotti in precedenza. Con lettera del 1o ottobre 2002, registrata lo stesso giorno, la Germania ha comunicato altre osservazioni.

II.   DESCRIZIONE

A.   L’impresa

(11)

Kahla II è la società succeduta a Kahla I. Entrambe le imprese sono attive nella produzione di vasellame e piatti di porcellana e sono situate in una regione ammessa ad aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(12)

Il 1o marzo 1990 l’impresa VEB Vereinigte Porzellanwerke Kahla è stata trasformata in due società a responsabilità limitata, una delle quali era KAHLA I, conformemente al decreto tedesco sulla trasformazione di complessi industriali, imprese e organismi statali in società di capitali (Verordnung zur Umwandlung von volkseigenen Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen in Kapitaldegellsehalten – UmwandVO). Il 23 aprile 1991 la Treuhandanstalt (THA) ha privatizzato Kahla I mediante vendita al signor Hoffmann (75,1 % del capitale sociale) e al signor Ueing (24,9 % del capitale sociale) dietro pagamento di 2 DEM. La privatizzazione è stata concessa agli unici offerenti, dopo che la THA aveva pubblicato la vendita nell’elenco delle imprese da essa poste in vendita (Hoppenstedt) e dopo aver interpellato associazioni dell’industria della ceramica e le camere di commercio. La Germania ritiene che la liquidazione dell’impresa abbia originato costi elevati per la THA. Secondo la Germania, il contratto di privatizzazione ha acquisito efficacia solo l’11 dicembre 1992.

(13)

La Germania ha comunicato i seguenti dati (fatturato e risultato di gestione in milioni di DEM):

Tabella 1

 

1991

1992

1993

Dipendenti

1 561

827

696

Fatturato

25,4

29,3

27,9

Risultato di gestione

-29,5

-25,8

-13,4

(14)

Il 9 agosto 1993 l’impresa ha dichiarato fallimento. Il procedimento fallimentare è stato avviato il 29 settembre 1993.

(15)

Secondo la Germania, fin dall’avvio del procedimento fallimentare il curatore fallimentare aveva cercato di trovare investitori che rilevassero il capitale fisso. A parere del curatore fallimentare, il miglior prezzo per il capitale fisso si sarebbe ottenuto dalla vendita dell’impresa come impresa avviata.

(16)

Nel novembre 1993 un investitore privato, il signor Raithel, ha costituito Kahla II. Nel gennaio 1994 il curatore fallimentare ha ceduto al signor Raithel i terreni, i macchinari e gli impianti, nonché le forniture dell’impresa Kahla I in fallimento. Sono stati rilevati 380 dipendenti.

(17)

Il prezzo complessivo era originariamente di 7,391 milioni di DEM. Il 5 ottobre 1994 il contratto è stato modificato, stabilendo che il prezzo di 2,05 milioni di DEM per gli impianti, che doveva essere finanziato da una sovvenzione pari a 2,5 milioni di DEM (cfr. misura 15), andava corrisposto alla sottoscrizione del contratto modificato. Diritti, marchi, modelli registrati e know-how sono stati trasferiti per 1 DEM. L’elenco dei clienti e il portafoglio ordini sono stati trasferiti gratuitamente. L’importo pari a 2,136 milioni di DEM, corrispondente alle giacenze di magazzino, doveva essere versato in dieci rate a partire dal 1o marzo 1994. Le proprietà fondiarie sono state vendute esenti da imposte per 3,205 milioni di DEM pagabili entro 14 giorni.

(18)

La Germania sostiene che fino al 1996 sono stati effettuati pagamenti parziali. Un importo pari a 1 milione di DEM è stato infine versato nel 1999, dopo che il curatore fallimentare ha tolto un’ipoteca su una parte della proprietà fondiaria. Il prezzo complessivo da ultimo corrisposto è stato di 6,727 milioni di DEM. Secondo la Germania, la riduzione del prezzo in relazione alle giacenze nell’ordine di 664 000 DEM sarebbe stata riconducibile a danni accertati successivamente alla vendita. Dalle informazioni disponibili emerge che la vendita è stata finanziata principalmente mediante aiuti di Stato. Le risorse proprie che non contenevano alcun elemento di aiuti erano pari solo a 55 000 DEM.

(19)

La vendita della proprietà fondiaria è stata autorizzata il 18 luglio 1994 (4) dalla THA e il 19 ottobre 1995 dall’organismo giuridico ad essa subentrato, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS).

(20)

Il contratto di vendita prevedeva inoltre che la società Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG («TIB»), un’impresa statale costituita dal Land Turingia e controllata da un’istituzione di quest’ultimo, acquisisse una partecipazione tacita del Kahla II. Questa operazione è avvenuta il 5 marzo 1994.

(21)

La Germania ha fornito i seguenti dati relativi alla situazione dell’impresa (fatturato e risultato di gestione espressi in milioni di DEM):

Tabella 2

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Dipendenti

380

369

327

323

307

327

322

Fatturato

23

29

32

39

34

35,8

41,6

Risultato di gestione […] (5)

 

 

 

 

 

 

 

B.   Misure finanziarie

a)   Misure finanziarie a favore di Kahla I

(22)

Le misure finanziarie concesse dallo Stato a Kahla I dalla sua costituzione fino all’istanza di fallimento sono le seguenti (gli importi sono espressi in milioni di DEM):

Tabella 3

Misure a favore di Kahla I

 

Importo

Misure precedenti alla privatizzazione

1

 

THA

Garanzia all’esportazione

4,5

Misure nell’ambito della privatizzazione

2

23.4.1991

THA

Ripresa di oneri pregressi

37,7

3

23.4.1991

THA

Ripresa di debiti pregressi

31,1

4

23.4.1991

THA

Garanzie

24,9

Misure successive alla privatizzazione

5

12.1991

Land

Sovvenzioni all’investimento dirette

1,825

6

5.10.1992

THA

Prestito

4,3

7

1.12.1992

THA

Prestito

1,8

8

1993

THA

Ricavi derivanti dall’utilizzo di terreni

5,676

9

 

Stadtsparkasse Jena

Crediti

3,9

10

1992–1995

Land

Premi all’investimento

0,035

Totale

115,736

(23)

Misura 1: una garanzia all’esportazione concessa prima della privatizzazione di cui, secondo la Germania, non si è mai beneficiato.

(24)

Misure 2 e 3: i debiti sono stati trasferiti alla THA in ordine ai crediti a favore della Dresdner Bank AG precedenti al 1o luglio 1990 e ai prestiti concessi dalla THA prima della privatizzazione.

(25)

Misura 4: la Germania indica che tali garanzie della THA sono state concesse al fine di assicurare investimenti, una copertura di perdite e i crediti della Dresdner Bank AG. Per queste garanzie l’impresa ne ha fornite a propria volta diverse, alle quali la THA ha rinunciato dopo l’avvio del procedimento fallimentare. Quale ulteriore garanzia, alla THA è stato concesso il diritto di disporre dei terreni non direttamente necessari all’attività dell’impresa. Questo patrimonio immobiliare è stato valutato in 13,3 milioni di DEM. I proventi attesi dovevano essere utilizzati per estinguere i crediti garantiti dalla THA. La Germania riconosce che, con il consenso della THA, i crediti assistiti da tali garanzie non sono mai stati recuperati. Alla data della loro entrata in vigore le garanzie in questione erano, interessi inclusi, complessivamente pari a 24,9 milioni di DEM.

(26)

Misura 5: nel dicembre 1991 l’impresa ha ricevuto dal Land Turingia sovvenzioni all’investimento per un importo di 1,825 milioni di DEM.

(27)

Misura 6: il 5 ottobre 1992 la THA ha concesso un prestito pari a 4,2 milioni di DEM al fine di evitare l’insolvenza.

(28)

Misura 7: il 1o dicembre 1992 la THA ha messo a disposizione un ulteriore prestito di 1,8 milioni di DEM.

(29)

Misura 8: i proventi derivanti dall’utilizzo menzionato nella misura 3 delle proprietà immobiliari dell’impresa ammontavano nel complesso a 5,676 milioni di DEM. Nel 1993 3,4 milioni di DEM del totale dei proventi sono stati messi a disposizione di Kahla I e non impiegati per coprire i crediti garantiti dalla Treuhand. La Germania afferma che effettivamente il pagamento di questo importo alla THA è stato prorogato, tuttavia non si è rinunciato al rimborso, in quanto l’importo totale di 5,676 milioni di DEM è stato inserito nella massa fallimentare. Pertanto, le risorse della Treuhand che sono state destinate a favore dell’impresa e non sono state impiegate per il rimborso di crediti erano in totale pari a 5,676 milioni di DEM. La Germania non ha contestato tale fatto.

(30)

Misura 9: due crediti della Kreis- und Stadtsparkasse Jena per un totale di 3,9 milioni di DEM. Questi crediti, con un tasso di interesse rispettivamente del 13,25 % e 17,25 %, sono stati garantiti da ipoteche per un importo di 10 milioni di DEM.

(31)

Misura 10: nel periodo compreso tra il 1992 e il 1995 sono stati versati premi all’investimento per 35 000 DEM.

(32)

Kahla I ha beneficiato di misure finanziarie pubbliche per un totale di 115,736 milioni di DEM. Nonostante questo sostegno finanziario il 29 settembre 1993 è stato avviato il procedimento fallimentare. La Germania afferma che la THA ha iscritto come parte della massa fallimentare obbligazioni per 41,2 milioni di DEM. Questo importo include le misure 3, 6, 7 e 8, interessi inclusi.

(33)

Il 27 settembre 1993 la THA ha deciso di rinunciare a che le garanzie fornite dall’impresa per le garanzie in relazione alla misura 4 producessero effetti. Il 18 luglio 1994 la THA, ovvero l’organizzazione ad essa subentrata, la BvS, ha rinunciato al recupero del terreno cui aveva diritto ai sensi di legge. Secondo la Germania, ciò avrebbe comportato compensazioni a favore di altri creditori e, pertanto, costi aggiuntivi.

b)   Misure finanziarie a favore di KAHLA II

(34)

Le misure finanziarie concesse dallo Stato a Kahla II dalla sua costituzione fino al 1999 sono le seguenti (gli importi sono espressi in milioni di DEM):

Tabella 4

Misure a favore di Kahla II

 

Importo

Misure 1994 – 1996

11

5.4.1994

TIB

Partecipazione

1,975

12

5.4.1994

TIB

Prestito partecipativo

6,0

13

25.3.1994

Land

Garanzia sui crediti del 90 % (16, 18-22)

 

14

25.3.1994

Land

Garanzia del 90 % a fronte di un prestito di 6,5 milioni di DEM concesso da una banca privata

5,85

15

10.5.1994

Land

Sovvenzioni per investimenti delle PMI

2,5

16

4./5.6.1994

Aiuto al capitale proprio del DtA (DtA- Eigenkapitalhilfe)

Prestito

0,2

17

5./6.1994

Creazione di nuove imprese nel quadro del programma ERP (ERP-Existenzgründung)

Prestito

1,8

18

3./4.1995

Ricostruzione ERP (ERP-Aufbau)

Prestito 1

2,0

19

3./4.1995

Regime per piccole e medie imprese del KfW (KfW-Mittelstand)

Prestito

1,0

20

6./26.4.1995

Programma in materia di ambiente della DtA (DtA-Umwelt)

Prestito

1,73

21

7./26.4.1995

Programma di risparmio energetico ERP (ERP-Energiespar)

Prestito

3,45

22

3./25.4.1996

Ricostruzione ERP

Prestito 2

2,0

23

13.2.1996

Land

Garanzia del 90 % a fronte di un prestito di 1 milione di DEM concesso da una banca privata

0,9

24

1994-1996/97

Land

Sovvenzioni dirette all’investimento

3,36

25

1994-1996

Land

Premi all’investimento

0,838

26

1994-1996

Arbeitsamt

Sovvenzioni in conformità della AFG

1,549

27

1994-1996

 

Sovvenzioni diverse

0,492

Misure a partire dal 1997

28

1997-1999

Land

Sovvenzioni dirette all’investimento

1,67

29

1997-1999

Land

Premi all’investimento

0,365

30

3./5.1999

Land

Garanzia del 90 % a fronte di un prestito di 2,32 milioni di DEM concesso da una banca privata

0,042

31

1997-1999

Arbeitsamt

Sovvenzioni in conformità della AFG

0,851

32

1997-1999

 

Sovvenzioni diverse

0,352

33

1994-1999

 

Ammortamento eccezionale (Sonderabschreibung)

0,104

Totale

39,028

(35)

Misura 11: nel marzo 1994 TIB ha rilevato per 1,975 milioni di DEM il 49 % delle azioni di Kahla II. Il 31 dicembre 1999 TIB ha terminato la sua partecipazione nell’impresa e ha ceduto le azioni di Kahla II in suo possesso al signor Raithel e a suo figlio, signor H. Raithel, i quali hanno versato […] (6) di DEM.

(36)

Misura 12: nel marzo 1994 TIB ha concesso un prestito partecipativo dell’importo di 6 milioni di DEM. La Germania afferma che questo prestito non conferisce a TIB alcun diritto di voto aggiuntivo. Al prestito si applicava un interesse del 12 %, sebbene gli interessi fossero limitati al 50 % dell’utile dell’anno. La Commissione osserva che Kahla II ha iniziato a registrare modesti profitti solo a partire dal 1996. Non è stato concordato alcun premio di rischio. La Germania afferma che il prestito è stato rimborsato il 29 dicembre 1999, interessi inclusi, per 1,631 milioni di DEM.

(37)

Misure 13 e 23: nel marzo 1994 il Land Turingia ha assunto una garanzia sussidiaria del 90 % per crediti all’investimento fino ad un importo massimo di 13,5 milioni di DEM. Una volta che i crediti sono stati infine recuperati, la garanzia di cui alla misura 13 ha coperto i crediti da 18 a 22. La garanzia di cui alla misura 23 ha coperto un credito di 1 milione di DEM, concesso da una banca privata nel febbraio 1996 ad un interesse del 6,1 %.

(38)

Misura 14: un’ulteriore garanzia sussidiaria del 90 % fornita dal Land Turingia nel marzo 1994 per crediti al capitale d’impresa pari a 6,5 milioni di DEM. Il credito è stato di fatto concesso nel settembre 1995 da una banca privata ad un interesse dell’8,5 %. Tale garanzia è stata gradualmente ridotta ed è scaduta il 31 dicembre 1999.

(39)

Per queste garanzie l’impresa ha pagato un’imposta dello 0,75 % p. a., ridotta allo 0,5 % a partire dal giugno 1995.

(40)

Misura 15: una sovvenzione per piccole e medie imprese (PMI) per un importo iniziale di 2 milioni di DEM, successivamente aumentato a 2,5 milioni di DEM, concesso il 10 maggio 1994.

(41)

Misura 16: un prestito di aiuto al capitale proprio (EKH-Darlehen) di 200 000 DEM, concesso nel giugno 1994 presumibilmente nel quadro di un regime di aiuti (7) al signor Raithel, l’investitore, in relazione alla costituzione di Kahla II. Conformemente a questo regime, l’investitore doveva fornire l’importo in questione all’impresa sotto forma di capitale proprio. La Germania sostiene che il prestito è stato recuperato il 30 settembre 2001.

(42)

Misura 17: nel maggio 1994 è stato concesso un prestito pari a 1,8 milioni di DEM, presumibilmente nel quadro del programma per la creazione di nuove imprese ERP (8).

(43)

Misura 18: nel marzo 1995 è stato concesso un prestito all’investimento di 2 milioni di DEM, presumibilmente nel quadro del programma di ricostruzione ERP (9).

(44)

Misura 19: un prestito all’investimento pari a 1 milione di DEM, concesso dal Kreditanstalt für Wiederaufbau nel marzo 1993 (10).

(45)

Misura 20: un prestito all’investimento per un importo pari a 1,73 milioni di DEM, concesso nell’aprile 1995 nell’ambito del programma in materia di ambiente della DtA.

(46)

Misura 21: un prestito all’investimento per un importo pari a 3,45 milioni di DEM, presumibilmente concesso nel quadro del programma in materia di ambiente ERP nell’aprile 1995 (11).

(47)

A motivo della diminuzione degli interessi di mercato, il 30 marzo 1998 l’importo non ancora versato dei prestiti previsti nell’ambito delle misure 18-21, pari a 7,329 milioni di DEM, è stato convertito in un prestito di mercato della Hypovereinsbank. Il tasso d’interesse per il nuovo prestito era del 5,9 %, vale a dire superiore al tasso d’interesse di riferimento in vigore del 5,49 %. Tuttavia la Commissione rileva che la garanzia del 90 %, di cui alla misura 13, è stata messa a disposizione per questo nuovo prestito di mercato.

(48)

Misura 22: un prestito all’investimento per un importo di 2 milioni di DEM, concesso presumibilmente nel quadro del programma di ricostruzione ERP nel marzo 1996 (12).

(49)

Misura 23: cfr. punto (37).

(50)

Misura 24: nell’ottobre 1994 il Land Turingia ha corrisposto a Kahla II sovvenzioni all’investimento per un importo di 3,36 milioni di DEM per investimenti nel periodo compreso tra il 1994 e il 1996 (13).

(51)

Misura 25: tra il 1994 e il 1996 l’impresa ha beneficiato di un premio all’investimento per un importo di 838 000 DEM (14).

(52)

Misura 26: sovvenzioni a favore della promozione dell’occupazione per un importo pari a 1,549 milioni di DEM negli anni 1994-1996.

(53)

Misura 27: tra il 1994 e il 1996 l’impresa ha ottenuto sovvenzioni per la partecipazione a fiere per un importo di 122 414 DEM, sovvenzioni per la pubblicità pari a 30 000 di DEM, sovvenzioni a favore della R&S per un importo di 318 000 DEM e sovvenzioni per l’integrazione di lavoratori per 21 000 DEM.

(54)

Misura 28: nel dicembre 1996 sono state concesse ulteriori sovvenzioni all’investimento per un importo pari a 1,67 milioni di DEM per gli anni 1997-1999.

(55)

Misura 29: l’impresa ha ottenuto premi all’investimento per 365 000 DEM per gli anni 1997-1999.

(56)

Misura 30: nel maggio 1999 una banca privata ha concesso un prestito di 2,32 milioni di DEM; anche questo prestito rientrava nella garanzia sussidiaria del 90 %, accordata nel marzo 1994 dal Land Turingia per crediti all’investimento nell’ordine di un importo massimo di 13,5 milioni di DEM (cfr. misure 13 e 23). Il prestito è stato concesso ad un tasso d’interesse del 4,6 %.

(57)

Misura 31: ulteriori sovvenzioni a favore della promozione dell’occupazione per un importo di 851 000 DEM.

(58)

Misura 32: secondo quando emerge dalle relazioni annuali, tra il 1997 e il 1999 l’impresa ha ottenuto sovvenzioni per la partecipazione a fiere, per la pubblicità e per l’integrazione di lavoratori per un importo pari a 342 910 DEM, nonché sovvenzioni per costi di personale in relazione alle attività connesse alla R&S per un totale di 8 602 DEM. Ne consegue che il totale delle sovvenzioni era di 352 000 DEM.

(59)

Inoltre, dopo l’estensione del procedimento d’indagine formale, la Germania ha spiegato che l’impresa avrebbe beneficiato di un regime che le consente di applicare agli investimenti quote di ammortamento inizialmente più elevate e di ridurle poi nell’arco degli anni (Sonderabschreibung). La Germania ammette che questa misura ha costituito di fatto un vantaggio per l’impresa, poiché se è vero che comportava perdite nei primi anni, consentiva anche di pagare meno tasse. La perdita di entrate per lo Stato, dovuta alle diminuzioni delle imposte, deve anche essere considerata come misura di finanziamento dello Stato a favore di Kahla II (in prosieguo: la misura 33).

C.   Il progetto

(60)

Secondo la Germania, il 25 marzo 1994 è stato elaborato un programma per finanziare i bisogni di Kahla II. I costi originariamente pianificati sono stati lievemente ridotti a circa 2 milioni di DEM. Nella tabella 5 figura un elenco dettagliato estratto dai dati forniti dalla Germania (gli importi sono espressi in milioni di DEM):

Tabella 5

Costi

Importo pianificato

Importo effettivo

(1994-1996)

Proprietà fondiarie:

3,200

3,200

Edifici:

 

 

Macchinari/Impianti

2,050

2,050

Merci:

2,136

1,472

Rinnovamento macchinari

14,650

14,977

Beni patrimoniali immateriali

 

 

Capitale d’impresa:

14,854

12,709

Totale

36,890

34,408

(61)

Al fine di coprire questi costi, nel marzo 1994 è stato elaborato un piano di finanziamento, modificato più volte successivamente. La tabella 6 è stata elaborata sulla base dei dati forniti dalla Germania. Le misure in corsivo riguardano presunte risorse private (importi espressi in milioni di DEM):

Tabella 6

Misura

Piano di finanziamento

25.3.1994

26.4.1995

25.4.1996

Importo effettivo

11

Partecipazione di TIB

1,950

1,975

1,975

1,975

12

Prestito partecipativo (TIB)

6,000

6,000

6,000

6,000

15

Sovvenzione destinata alla PMI

2,000

2,500

2,500

2,500

 

Prestiti

13,500

 

 

 

18

Programma di ricostruzione ERP del KfW

 

2,000

2,000

2,000

19

Regime per piccole e medie imprese del KfW

 

1,000

1,000

1,000

20

Programma in materia di ambiente della DtA

 

1,730

1,730

1,730

21

Programma di risparmio energetico ERP

 

3,450

3,450

3,450

22

Programma di ricostruzione ERP del KfW

 

 

2,000

2,000

 

Prestiti bancari

 

5,320

3,320

1,000

(14)

Credito di banche al capitale d’impresa

6,500

6,500

6,500

6,500

24

Sovvenzioni all’investimento

3,370

3,340

3,340

3,360

25

Premi all’investimento

1,020

1,020

1,020

0,838

 

Signor Raithel (proprietario)

2,550

0,055

0,055

0,055

16

Aiuto al capitale proprio della DtA

 

0,200

0,200

0,200

17

Programma per la creazione di nuove imprese ERP del KfW

 

1,800

1,800

1,800

 

Totale

36,890

36,890

36,890

34,408

(62)

Si osserva che, rispetto all’importo inizialmente previsto, nel 1995 la partecipazione di TIB (misura 11) è aumentata di circa 250 000 DEM. Si rileva inoltre che il piano originario prevedeva prestiti nell’ordine di 13,5 milioni di DEM. Per questi prestiti, nonché per un credito di una banca privata al capitale di esercizio pari a 6,5 milioni di DEM, il Land si è fatto carico di garanzie del 90 % (misure 13 e 14). Nel 1994 il credito al capitale di esercizio è stato recuperato. I prestiti pari ad un importo totale di 13,5 milioni di DEM sono stati concessi nel 1995 (misure 18-22) e sono effettivamente stati coperti con la garanzia del 90 %.

(63)

Per quanto riguarda le presunte risorse private, si rileva che il contributo inizialmente previsto da parte dell’investitore pari a 2,555 milioni di DEM è stato ridotto a 2,055 milioni di DEM, vale a dire di 500 000 DEM. La «sovvenzione per le PMI» (misura 15) è stata aumentata di 500 000 DEM, quindi esattamente dell’importo di cui è stato diminuito il contributo dell’investitore. Inoltre, alla data in cui il presunto contributo dell’investitore privato è stato effettivamente apportato, questo si componeva di 55 000 DEM in contanti provenienti dalle risorse proprie dell’investitore e di due prestiti di 2 milioni di DEM, concessi da banche pubbliche sulla base dei regimi di aiuti autorizzati (misure 16 e 17).

(64)

È d’uopo rilevare che nella tabella 6, come trasmessa dalla Germania, non figurano riferimenti alle sovvenzioni concesse nell’ambito delle misure 26 e 27 né al regime di ammortamento eccezionale, di cui, secondo quanto afferma la Germania, l’impresa poteva beneficiare (misura 33). In una tabella separata, fornita il 30 gennaio 2002, la Germania ha indicato che gli investimenti ammortizzati nel 1994 e nel 1995 ammontavano complessivamente a 3,603 milioni di DEM.

(65)

La Germania ha inoltre fornito la tabella riportata di seguito riguardante diversi investimenti effettuati dall’impresa nel 1997 e nel 1998 (gli importi sono espressi in milioni DEM):

Tabella 7

Costi

Importo pianificato

Importo sostenuto

Macchinari/Impianti

5,580

 

Beni patrimoniali immateriali

0,150

 

Totale

5,730

6,769

(66)

Nella tabella 8, come trasmessa dalla Germania, figura in dettaglio il finanziamento di tali costi (gli importi sono espressi in milioni di DEM):

Tabella 8

Misura

Finanziamento

Importo pianificato

Importo effettivo

 

Contributo proprio

1,318

2,406

28

Sovvenzioni all’investimento

1,670

1,670

29

Premi all’investimento

0,279

0,292

 

Altre fonti

2,400

2,400

 

Totale

5,730

6,769

(67)

Si constata che la tabella 8, quale fornita dalla Germania, non contiene riferimenti alle sovvenzioni nel quadro delle misure 31 e 32. Tuttavia, per quanto riguarda il finanziamento dei costi di cui alla tabella 7, la Germania indica che l’impresa avrebbe defalcato investimenti per un importo massimo di 743 000 DEM nell’ambito del regime di ammortamento eccezionale (misura 33). Quest’ultimo importo è presumibilmente incluso nella voce «Altre fonti» della tabella 8.

(68)

La Germania ha inoltre fornito un ulteriore piano d’investimento (15) in cui figurano in dettaglio gli investimenti effettuati tra il 1994 e il 2000, nonché quelli da effettuare nel periodo 2000-2003. Il piano menziona un gran numero soprattutto di macchinari e impianti in cui l’impresa ha investito. I costi totali per il periodo 1994-2000 figurano nella tabella 9, come trasmessa dalla Germania (gli importi sono espressi in milioni di DEM):

Tabella 9

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Tot.

8,504

4,540

1,933

1,846

4,923

1,370

0,790

23,906

(69)

La Commissione osserva che quest’ultimo piano d’investimento raggruppa una parte degli investimenti descritti nelle tabelle 5-8. In tale contesto gli investimenti effettuati nel periodo 1994-1996 sono nel complesso pari a 14,977 milioni di DEM, corrispondenti agli investimenti di fatto realizzati di cui alla voce «Rinnovamento di macchinari» della tabella 5. Quanto al 1997 e al 1998, il totale degli investimenti coincide con gli investimenti effettuati di cui alla tabella 7.

D.   Analisi del mercato

(70)

Sia Kahla I che Kahla II sono attive nella produzione di vasellame e piatti di porcellana per uso domestico. Kahla II ha ampliato il suo settore e produce attualmente anche prodotti per uso professionale, in particolare per il settore alberghiero e per uso ornamentale. I prodotti sono destinati anche all’esportazione.

(71)

Nel settore delle stoviglie e della porcellana ornamentale è in atto tra gli Stati membri un intenso scambio commerciale. Mentre la porcellana ornamentale viene prodotta in tutta Europa, i fabbricanti di porcellana da tavola sono fortemente concentrati a livello regionale nel nord della Baviera (Germania), nello Staffordshire (Regno Unito) e nel Limousin (Francia). Oltre a numerose PMI sono presenti anche varie grandi imprese. Tra queste ultime si annoverano Villeroy&Boch (Germania/Lussemburgo), Hutschenreuther e Rosenthal (Germania), nonché Royal Doulton e Wedgewood (Regno Unito), che rappresentano oltre un terzo della produzione globale comunitaria. In risposta alla specifica esigenza dell’industria alberghiera e della ristorazione è nato il «settore della porcellana per alberghi» che produce una ceramica resistente studiata ad hoc. Il Regno Unito, la Germania e l’Italia sono i principali paesi produttori e consumatori. La stretta relazione con il consumatore finale e la necessaria concorrenza sul piano del design hanno caratterizzato in modo particolare questo settore a forte intensità di manodopera con la sua vasta gamma di prodotti. Se, in termini di valore, le vendite a paesi terzi superano le importazioni comunitarie, sul piano quantitativo, invece, le importazioni sono maggiori delle esportazioni, soprattutto a causa delle importazioni estremamente economiche dalla Cina (16).

(72)

Il settore della porcellana è caratterizzato da sovraccapacità. La produzione e il consumo, che sono continuamente aumentati fra il 1984 e il 1991, hanno subito un calo nel 1992 e 1993. Nel 1994 non si è delineata l’attesa ripresa della produzione. La bilancia commerciale degli ultimi anni è stata positiva, ma la quota delle importazioni ha registrato un netto incremento, in particolare nel settore della ceramica da tavola. La pressione concorrenziale cui è esposto questo settore non può essere controbilanciata da un aumento delle esportazioni. Anzi, la già tesa situazione concorrenziale, dovuta anche alle eccessive capacità esistenti nella Comunità, rischia di aggravarsi ulteriormente con le crescenti importazioni dal sud-est asiatico e dai paesi dell’Europa centrale e orientale (in particolare dalla Repubblica ceca e dall’Ungheria) che beneficiano di accordi commerciali con l’Unione europea (17).

III.   MOTIVI PER L’AVVIO E L’ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(73)

Nell’ambito dell’avvio del procedimento d’indagine formale la Commissione ha esaminato gli aiuti a favore di Kahla I e Kahla II alla luce dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Le misure includevano risorse statali e falsavano o minacciavano di falsare la concorrenza tra gli Stati membri e creavano vantaggi a favore di queste imprese. Nella sua valutazione provvisoria la Commissione ha ritenuto che Kahla I e Kahla II fossero imprese in difficoltà. Inoltre la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che lo Stato, concedendo a queste imprese risorse finanziarie, avesse agito come un imprenditore in economia di mercato. In una valutazione provvisoria siffatte misure sono state considerate come aiuti di Stato.

(74)

Poiché nutriva dubbi in merito alla compatibilità di detti aiuti con il mercato comune, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale riguardo agli aiuti ad hoc accordati a Kahla I e Kahla II. Inoltre la Germania ha sostenuto che numerose misure d’aiuto sono state concesse in conformità di regimi di aiuto autorizzati. Le informazioni a disposizione della Commissione non consentivano a quest’ultima di stabilire se tali misure fossero conformi ai regimi di aiuti approvati, in conformità dei quali si presuppone siano stati concessi. Pertanto, nell’ambito dell’avvio del procedimento d’indagine formale la Commissione ha diretto alla Germania un’ingiunzione di fornire informazioni per chiarire tale punto.

(75)

Le informazioni fornite in risposta a detta ingiunzione non hanno dissipato i dubbi che la Commissione nutriva riguardo alla natura di aiuti esistenti se non nel caso di alcune misure accordate apparentemente in conformità di un regime di aiuti approvato. Inoltre la Commissione ha osservato che numerose misure presentavano particolarità di cui non era stata informata. Di conseguenza la Commissione ha esteso il procedimento d’indagine formale al fine di valutare le misure manifestamente ancora non conformi a regimi di aiuti autorizzati, nonché le misure in merito alle quali era stata informata solo dopo l’avvio della procedura d’indagine formale.

IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA GERMANIA

(76)

Nella sua lettera dell’11 novembre 1999 la Germania ha sostenuto che nessuna delle misure finanziarie menzionate in precedenza dovesse essere notificata alla Commissione. La Germania fa valere che Kahla II è stata costituita ex novo nel febbraio 1994 e non ha proseguito l’attività di Kahla I. Secondo quanto sostiene la Germania, Kahla II non si trova in difficoltà. Nel corso dell’intero procedimento la Germania ha insistito su questo punto. A sostegno di tale argomentazione la Germania ha prodotto anzitutto due relazioni elaborate da consulenti il 29 novembre 1993 e l’11 gennaio 1994. Successivamente all’estensione del procedimento d’indagine formale la Germania ha fornito una relazione del 21 gennaio 2002, elaborata da un altro consulente.

(77)

La Germania ha anzitutto constatato che la maggior parte dei fondi provenienti da organismi pubblici non devono essere considerati come aiuti, in quanto le autorità statali avrebbero agito come un imprenditore in economia di mercato sostenendo finanziariamente Kahla II. Secondo la Germania, le altre misure finanziarie a favore di Kahla II, che esulano dal principio dell’investitore privato che agisce in economia di mercato, non rientrerebbero in regimi di aiuti autorizzati né andrebbero considerate come aiuti de minimis. La Germania ha fornito esaurienti informazioni e documentazione.

(78)

Dopo l’avvio del procedimento d’indagine formale la Germania ha riconosciuto che talune misure potevano costituire aiuti e alcune non potevano rientrare nelle regole de minimis contenute nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis  (18) e nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (19), né in regimi di aiuti autorizzati. Tuttavia la Germania ha ritenuto che in questo caso l’aiuto costituirebbe un aiuto all’investimento, che rispetta i massimali degli aiuti vigenti nella regione considerata. Inoltre la Germania ha trasmesso numerosi piani di investimento e informazioni supplementari al riguardo, inclusa una valutazione dell’intensità degli aiuti delle misure.

(79)

Infine, la Germania ha sostenuto che la Commissione, nel caso in cui non accetti nessuno degli argomenti addotti – in particolare riguardo alla misura 26 –, deve esaminare se l’aiuto possa essere considerato come aiuto all’occupazione compatibile con il mercato comune.

(80)

Nella sua lettera del 1o ottobre 2002 la Germania ha dichiarato, a fronte di tutti gli argomenti che precedono, che, nel caso in cui la Commissione consideri Kahla II come un’impresa in difficoltà, gli aiuti in questione devono essere valutati come aiuti alla ristrutturazione sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (20) (orientamenti per la ristrutturazione).

V.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI

(81)

Dopo l’avvio e l’estensione del procedimento alla Commissione sono pervenute le osservazioni di Kahla II, trasmesse alla Germania con lettere del 7 agosto 2001 e 6 marzo 2002. Gli argomenti addotti da Kahla II coincidono ampiamente con quelli della Germania.

(82)

È stata altresì presentata una nuova denuncia in merito ad altri aiuti concessi a Kahla II. Questa informazione è stata trasmessa alla Germania con lettera del 30 aprile 2002. Il 29 maggio 2002 detto Stato membro ha risposto sostenendo che all’impresa sono state erogate solo le sovvenzioni notificate alla Commissione.

(83)

Il 30 luglio 2002 Kahla II ha inviato alla Commissione le sue osservazioni, che non contenevano nuovi fatti o prove, in cui tuttavia la Germania ha ribadito le argomentazioni da essa addotte in precedenza, sostenendo che l’impresa non si è mai trovata in difficoltà, che talune misure non devono essere considerate come aiuto e che gli aiuti ad hoc dovrebbero essere ritenuti aiuti regionali compatibili.

VI.   VALUTAZIONE

A.   L’impresa

(84)

Nell’ambito dell’avvio del procedimento d’indagine formale la Commissione non ha potuto stabilire, sulla base delle informazioni di cui disponeva, se Kahla I e Kahla II fossero imprese indipendenti né in quale misura Kahla II debba essere considerata come continuazione di un’impresa o come Auffanglösung (società che subentra a una società in difficoltà). Pertanto la Germania è stata invitata a fornire informazioni sufficienti a chiarire questo punto.

(85)

Nella fase di estensione del procedimento d’indagine formale la Commissione è pervenuta alla conclusione che Kahla I e Kahla II sono entità giuridiche distinte. Kahla II è stata considerata come una Auffanggesellschaft, in quanto creata dal signor Raithel quale società di copertura al fine di continuare le attività di Kahla I in liquidazione e di rilevarne i beni patrimoniali. Nella documentazione prodotta Kahla II viene spesso definita Auffanggesellschaft e la Commissione ha rilevato che ha avuto luogo un cambio di controllo, di proprietà e di personalità giuridica. La Germania non ha contestato questa opinione.

(86)

La vendita dei beni patrimoniali a Kahla II non ha avuto luogo nell’ambito di una gara d’appalto pubblica e incondizionata. La Germania dichiara che gli operatori del mercato sono stati informati sul fatto che i beni patrimoniali sono stati offerti in vendita. Secondo la Germania, in seguito a trattative con due potenziali investitori, il signor Raithel è stato scelto dal curatore fallimentare come miglior offerente. A parere del curatore fallimentare, i motivi di tale scelta sono stati sia l’esperienza dell’offerente nel settore della porcellana, sia il fatto che l’offerta del signor Reithel era sostanzialmente superiore a quella dell’altro candidato, che, secondo la Germania, avrebbe offerto 1 DEM. Nondimeno, la Commissione rileva che il signor Raithel avrebbe offerto in realtà più di 1 DEM, tuttavia il prezzo offerto doveva essere finanziato mediante risorse statali. Ciononostante, dalle informazioni disponibili emerge che il signor Raithel ha apportato 55 000 DEM provenienti dalle risorse proprie e quindi un importo superiore a 1 DEM. Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione condivide l’opinione della Germania, secondo cui il signor Raithel era il miglior offerente.

(87)

La Commissione riconosce che il valore dei terreni di Kahla I si fondava su una perizia di esperti indipendenti. La Germania ha spiegato che il valore di impianti e scorte – complessivamente circa 3,5 milioni di DEM – non sarebbe stato determinato sulla base di una perizia, in quanto sarebbero sorti problemi pratici e gran parte degli impianti sarebbe stata in cattivo stato e avrebbe dovuto essere sostituita. Tenuto conto di questi elementi, la Commissione è pervenuta alla conclusione che non vi è motivo di dubitare che il prezzo pagato per i beni patrimoniali di Kahla I non corrispondesse al prezzo di mercato.

(88)

Per quanto attiene alla successiva vendita della quota del 49 % di TIB a Kahla II, nelle sezioni che seguono si analizza la questione se tale percentuale corrisponda al comportamento di un imprenditore in economia di mercato. Tuttavia la Commissione rileva che la cessione, avvenuta il 31 dicembre 1999, di tale quota al signor Raithel e a suo figlio non ha avuto luogo nell’ambito di una gara d’appalto pubblica, trasparente e incondizionata.

(89)

TIB è un’istituzione finanziaria statale. La Commissione, sulla base della giurisprudenza costante della Corte delle Comunità europee e della politica da essa stessa adottata, ritiene che nel caso di una partecipazione pubblica il prezzo di vendita non contenga un elemento di aiuto di Stato se la vendita si svolge attraverso una gara d’appalto pubblica, incondizionata e non discriminatoria. Tuttavia gli Stati membri non sono obbligati a seguire tale procedura per la vendita di partecipazioni pubbliche.

(90)

Qualora non abbia luogo siffatta procedura, il prezzo di vendita può contenere elementi di aiuto di Stato. Pertanto la Commissione può esaminare, se del caso, se il prezzo di vendita corrisponda in maniera adeguata al valore della partecipazione pubblica. A questo riguardo la Commissione osserva che il prezzo versato per le quote cedute al signor Raithel e a suo figlio era superiore al prezzo che la stessa TIB aveva pagato quasi sei anni prima. Si rileva inoltre che la quota costituiva una partecipazione di minoranza. Occorre infine sottolineare che, in relazione all’avvio o all’estensione del procedimento d’indagine formale, nessuna parte ha presentato una denuncia riguardo al fatto di essere stata arbitrariamente esclusa dalla cessione né tantomeno ha presentato un’offerta per la partecipazione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la vendita di tale partecipazione non contenga alcun elemento di aiuto.

B.   Aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(91)

A Kahla I e Kahla II sono stati concessi aiuti finanziari provenienti da risorse statali, che hanno comportato per entrambe le imprese vantaggi rispetto ai loro concorrenti. Dai fatti riportati nei documenti emerge che enti soggetti a controllo statale concedono prestiti e partecipazioni in imprese private, come nel caso di TIB con Kahla II, devono chiaramente imputare le loro attività allo Stato. A tale riguardo si fa riferimento alla relazione di un consulente del 29 novembre 1993, secondo cui l’intero progetto di ristrutturazione di Kahla dev’essere considerato alla luce degli sforzi compiuti dal governo regionale per garantire posti di lavoro presso l’impresa stessa (21). Poiché il mercato della porcellana costituisce un mercato di prodotti europeo altamente competitivo caratterizzato da sovraccapacità, i vantaggi finanziari, che garantiscono ad un’impresa una posizione favorevole rispetto ai suoi concorrenti, minacciano di falsare la concorrenza e pregiudicano il commercio intracomunitario.

(92)

Per quanto riguarda Kahla I, nella fase di estensione del procedimento d’indagine formale la Commissione perviene alla conclusione che le misure 2, 3 e 9 non costituiscono aiuti. Le altre misure concesse dalla Germania continuano ad essere considerate come aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Detto Stato non ha contestato questa opinione, che viene quindi mantenuta.

(93)

Per quanto attiene a Kahla II, la Germania continua a ritenere che si tratti di una nuova impresa, che non garantisce la continuità imprenditoriale di Kahla I e non si è mai trovata in difficoltà. Pertanto le autorità pubbliche, offrendo il loro sostegno finanziario, hanno agito come un imprenditore in economia di mercato. La Commissione esaminerà in primo luogo se gli enti pubblici che hanno fornito a Kahla II aiuto finanziario abbiano agito come imprenditori in economia di mercato. In secondo luogo, la Commissione valuta la questione delle difficoltà incontrate dall’impresa.

(94)

La Germania ha presentato due relazioni elaborate da consulenti a sostegno della sua tesi secondo cui gli enti pubblici responsabili di aver messo a disposizione di Kahla II aiuto finanziario avrebbero agito come investitori che seguono orientamenti di economia di mercato.

(95)

Come osservato al punto 91, la prima relazione del 29 novembre 1993 propone un piano di ristrutturazione relativo alla Auffanggesellschaft evidenziando gli sforzi compiuti dal governo del Land per mantenere posti lavoro presso Kahla (22). La ristrutturazione doveva avvenire nel periodo compreso tra il 1994 e il 1997 e riguardare costi complessivi pari a 18,779 milioni di DEM. Si prevedeva che la soglia di redditività sarebbe stata raggiunta nel 1996 con un risultato positivo di 101 000 DEM.

(96)

La seconda relazione è stata elaborata l’11 gennaio 1994 per TIB, prima che questa rilevasse il 49 % delle azioni dell’impresa. Dallo studio emerge che TIB mirava a mantenere e a creare posti di lavoro in Turingia (23). Nello studio si osserva che il ripristino della redditività avrebbe potuto essere conseguito solo attraverso una ristrutturazione che beneficiasse del sostegno delle pubbliche autorità. Si prevedeva che la soglia di redditività sarebbe stata raggiunta nel 1996 con un risultato positivo di 1,394 milioni di DEM. Inoltre dallo studio risulta che l’impegno dello Stato a favore di Kahla II comportava rischi elevati ed escludeva che l’impresa potesse rimborsare l’aiuto finanziario prima del 1998.

(97)

Alla luce di queste relazioni, la Commissione perviene alla conclusione che gli organismi statali di finanziamento – in particolare TIB –, offrendo a Kahla II aiuto finanziario, non hanno agito come un imprenditore in economia di mercato. Da tali relazioni emerge chiaramente che il governo del Land e i suoi organismi di finanziamento miravano a mantenere posti di lavoro. Questo non costituisce lo scopo principale di un imprenditore che agisce in economia di mercato. Inoltre le relazioni prevedono perdite per almeno due anni e non analizzano possibili contropartite per la partecipazione delle autorità, come sarebbe dovuto avvenire nel caso di un imprenditore che agisca in economia di mercato.

(98)

Per quanto riguarda in particolare la partecipazione di TIB, la Commissione può solo mantenere il suo parere secondo cui detta partecipazione viola il principio dell’investitore privato che agisce in economia di mercato e, di conseguenza, dev’essere considerata come aiuto. Il fatto che cinque anni dopo TIB abbia ceduto la propria quota agli azionisti di maggioranza, il signor Raithel e suo figlio, ed effettivamente ad un prezzo superiore a quello da essa versato nel 1994, non influisce su questa conclusione. Il comportamento di TIB dev’essere valutato ex ante tenuto conto dei potenziali rischi e delle entrate attese. Dalle relazioni disponibili all’epoca emerge che detti rischi erano elevati (24) e che non erano state adottate misure per affrontarli. Inoltre non era stata effettuata alcuna analisi delle entrate future. Per di più, TIB ha di fatto conseguito un reddito di modesta entità.

(99)

Contrariamente a quanto sostiene la Germania, le condizioni della partecipazione di TIB non sono equiparabili a quelle dell’investitore privato, signor Raithel. Si presume che quest’ultimo abbia investito 2,055 milioni di DEM nell’impresa, di cui solo 55 000 DEM provenivano dalle sue risorse proprie private. I restanti 2 milioni di DEM provenivano da fondi statali sotto forma di due prestiti concessi al signor Raithel (misure 16 e 17). Inoltre uno dei prestiti (misura 16) era inserito in una garanzia del Bund nei confronti della Deutsche Ausgleichsbank mutuante, mentre l’altro prestito (misura 17) era garantito da un’ipoteca di primo livello sui terreni di Kahla II (25). Per contro TIB ha fornito all’impresa 1,975 milioni di DEM provenienti dalle risorse proprie sotto forma di partecipazione. Questo importo costituiva capitale proprio di secondo grado in caso di insolvenza. Ne consegue che il rischio assunto da TIB è manifestamente superiore a quello dell’investitore privato. Come verrà illustrato al punto 111, il signor Raithel aveva altresì il diritto di rescindere il contratto in caso di mancato apporto della partecipazione di TIB e/o di altre misure, mentre a TIB non era stato conferito lo stesso diritto. Pertanto la partecipazione di TIB viola il principio dell’investitore privato.

(100)

Per quanto riguarda le altre misure adottate dalla Germania, in considerazione della particolare situazione dell’impresa e del fatto che questa opera in un mercato caratterizzato da sovraccapacità strutturali, un imprenditore che agisce in economia di mercato avrebbe concesso sostegno finanziario solo a condizioni che tengono conto di tali elementi.

(101)

La Commissione esamina anzitutto i crediti concessi da TIB e da banche statali. I crediti in questione sono sintetizzati nella tabella 10.

Tabella 10

Misura

Importo

(DEM)

Tasso d’interesse

Tasso d’interesse di riferimento

Garanzie

12

6 milioni

12 % (26)

6,62 %

16

0,2 milioni

0 % - 5 % (27)

6,62 %

-Garanzia del Bund

17

1,8 milioni

5,5 %

6,62 %

Ipoteca di primo livello su beni immobili per 1,8 milioni di DEM; ipoteca sussidiaria su beni immobili per 20 milioni di DEM

18

2 milioni

6,5 %

8,28 %

Ipoteca di secondo livello su beni immobili per 1,8 milioni di DEM, ipoteca di secondo e terzo livello pari a 20 milioni di DEM, trasferimento di macchinari e diritti a terzi, trasferimento di giacenze di magazzino, trasferimento di crediti nei confronti di clienti, garanzia del 90 % del Land Turingia

19

1 milione

6,75 %

8,28 %

Cfr. misura 18

20

1,73 milioni

6,65 %

8,28 %

Cfr. misura 18

21

3,45 milioni

6,65 %

8,28 %

Cfr. misura 18

22

2 milioni

5 %

7,33 %

Cfr. misura 18

(102)

Dalla tabella 10 emerge che gli enti finanziari statali non hanno agito come un imprenditore in economia di mercato. In particolare, tenuto conto del prestito partecipativo di TIB (misura 12), si rileva che il tasso d’interesse concordato era del 12 %, ma gli interessi erano limitati al 50 % dell’utile annuo. Nelle relazioni si era già evidenziato che Kahla II non avrebbe prodotto utili perlomeno nei primi due anni. Previsione che si è di fatto rivelata corretta. Non è stato concordato alcun tasso d’interesse maggiore come compensazione per gli anni in cui i pagamenti degli interessi erano improbabili. Di conseguenza TIB ha consapevolmente concesso un prestito partecipativo, non vincolato a diritti di voto supplementari, senza richiedere garanzie e ad un tasso d’interesse dello 0 % per un periodo di almeno due anni. Non sono stati concordati premi di rischio per la compensazione dei rischi previsti nella relazione, sulla cui base era stato concesso il prestito partecipativo (e la partecipazione). Per quanto attiene ai restanti prestiti, dalla tabella si evince che erano stati concessi tutti ad un tasso d’interesse inferiore al tasso di riferimento. Inoltre, riguardo alle eventuali garanzie fornite, o queste provenivano dalle autorità o sono stati utilizzati gli stessi beni patrimoniali per tutti i prestiti. Questi beni patrimoniali non sono stati valutati in modo indipendente, pertanto il loro valore effettivo non è certo. Occorre inoltre rammentare che detti beni patrimoniali sono stati finanziati con fondi statali.

(103)

Il contratto di garanzia prevedeva che, in via subordinata, il signor Raithel dovesse stipulare una garanzia pari a 700 000 DEM, a meno che fosse possibile dimostrare che egli aveva fornito una garanzia personale per il prestito a titolo dell’aiuto al capitale proprio (misura 16). Il contratto di prestito relativo alla misura 16 non fa menzione dell'apporto di alcuna garanzia personale, bensì solo di una garanzia del Bund. La Commissione non è tuttavia mai stata informata del fatto che detta garanzia di 700 000 DEM non era mai stata apportata. Per quanto consta alla Commissione, il prestito era corredato da una garanzia del Bund e non da una garanzia personale. Anche qualora tale garanzia personale fosse stata conferita, essa sarebbe subordinata a tutte le altre garanzie e coprirebbe solo una parte estremamente inferiore dell’eventuale elevato rischio d’insolvenza. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione può solo concludere che le banche e gli enti statali non si sono comportati come operatori economici che agiscono in economia di mercato. Inoltre la stessa Germania definisce i prestiti di cui alle misure 16-22 come aiuto (28), anche se come aiuto esistente. La Commissione condivide l’opinione della Germania e ritiene che tali prestiti costituiscano aiuti. Le sezioni seguenti vertono sull’analisi della qualifica di detti prestiti come aiuti esistenti.

(104)

Per quanto riguarda le sovvenzioni (misure 15, 24-29, 31-32), la Commissione ritiene che nessun imprenditore che agisca in economia di mercato avrebbe concesso sovvenzioni a fondo perduto. La Germania non ha contestato questa argomentazione. Quanto alle garanzie del 90 % fornite dal Land (misure 13, 14, 23 e 30), la stessa Germania ammette infine che queste costituiscono aiuti. Tenuto conto dell’elevato rischio connesso e della mancanza di un premio di rischio adeguato, la Commissione condivide pienamente questa tesi. Quindi non è necessario approfondire tale questione. Secondo la Germania le garanzie rientrano nel regime de minimis. La sezione D della valutazione verte sull’esame di quanto precede.

(105)

Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione non può pervenire alla conclusione che gli enti finanziari statali hanno offerto sostegno a Kahla II a condizioni equiparabili a quelle di un imprenditore che agisce in economia di mercato. Ne consegue che tutte le misure adottate dalla Germania vanno come sempre considerate aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(106)

Kahla II è una Auffanglösung, vale a dire un’impresa costituita ex novo, la quale ha rilevato i beni patrimoniali di un’impresa in fallimento. Sebbene siano imprese di nuova creazione, le Auffanglösung, forma particolare di società della Germania orientale, possono essere considerate imprese in difficoltà, in quanto queste società di copertura rilevano i beni patrimoniali di un’impresa in fallimento e ne proseguono l’attività, di fatto solitamente senza procedere prima a ristrutturazioni accettabili. Le Auffanglösung«ereditano» quindi una serie di carenze strutturali e necessitano di modifiche sostanziali per poter essere attive in un’economia di mercato. Dette modifiche includono investimenti per sostituire e modernizzare vecchi macchinari e impianti, cambiamenti nella struttura imprenditoriale (di solito grossi complessi attivi nell’ambito di un’economia pianificata), riduzione del personale (i gruppi della Germania orientale operano di norma con eccessiva forza lavoro), un nuovo orientamento in materia di prodotti, commercializzazione, ecc. Inoltre si deve riacquisire la fiducia di clienti, fornitori e istituti di credito, in quanto la Auffanggesellschaft succede ad un’impresa fallita. In tal senso non sono equiparabili ad altre imprese costituite ex novo.

(107)

L’adeguamento avviene di norma mediante una ristrutturazione che coinvolge nella maggioranza dei casi aiuti di Stato. Tenuto conto della particolare situazione dei nuovi Länder, la Commissione ha adottato un approccio flessibile e generoso che consente alle Auffanglösung di beneficiare di aiuti per la ristrutturazione fino alla fine del 1999. Questo modus operandi è codificato alla nota 10 degli orientamenti in materia di ristrutturazione (1999) (29). La particolare situazione delle Auffanggesellschaft fa sì che esse costituiscano un’eccezione alla regola secondo cui imprese di nuova costituzione non possono essere beneficiarie di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione conformemente agli orientamenti.

(108)

Nell’ambito di un altro procedimento (30) la Germania aveva esplicitamente rilevato, con lettere del 5 e del 6 maggio 1999, che Kahla II costituisce un’impresa in difficoltà. Tuttavia, due anni dopo, con lettera del 26 settembre 2001 detto Stato membro contraddiceva quanto in precedenza affermato e osservava che Kahla II non si sarebbe mai trovata in difficoltà. In relazione a questo procedimento la Germania ha ritenuto che Kahla II non possa essere considerata un’impresa in difficoltà, in quanto non sarebbero soddisfatte tutte le condizioni menzionate negli orientamenti.

(109)

La Commissione osserva che gli orientamenti per la ristrutturazione non definiscono in maniera precisa un’impresa in difficoltà, pur menzionando sintomi tipici. Nel caso di Kahla II è soddisfatto il criterio generale di cui al paragrafo 2.1 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (1994), secondo cui si determina se un’impresa si trovi in difficoltà: le imprese in difficoltà sono imprese «incapaci di riprendersi con le risorse di cui dispongono o ottenendo i fondi necessari dagli azionisti o dal mercato». Questo è quanto si rileva nelle relazioni disponibili all’epoca della costituzione di Kahla II e al momento della concessione dell’aiuto (momento rilevante ai fini dell’analisi) (31); ivi Kahla II è considerata un’impresa in difficoltà e viene descritta una ristrutturazione per il ripristino della redditività (32). Quanto precede viene confermato ex post dal fatto che, secondo le informazioni disponibili, l’impresa non ha mai ottenuto finanziamenti bancari senza aiuti di Stato (33).

(110)

Effettivamente alcuni degli indicatori menzionati negli orientamenti per la ristrutturazione non sono previsti per le Auffanglösung, in quanto queste costituiscono imprese di nuova costituzione e pertanto non si può esaminare l’andamento delle attività nel passato. Di conseguenza, al momento della loro costituzione esse non soffrono di sintomi quali peggioramento della redditività o aumento delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, riduzione del flusso di cassa, aumento degli oneri da interessi, e così via. A questo proposito la Commissione rammenta che le Auffanglösung costituiscono l’eccezione alla regola secondo cui imprese di nuova costituzione non possono essere considerate imprese in difficoltà e pertanto non possono essere beneficiarie di aiuti per la ristrutturazione.

(111)

D’altro canto, alle Auffanglösung sono di fatto applicabili altri indicatori, in particolare il basso valore del capitale netto. Nel caso di Kahla II la Commissione rammenta che la società subentra ad un’impresa in fallimento e, pertanto, ha presumibilmente perso la fiducia di una parte di clienti, fornitori e istituzioni finanziarie. Quindi, persino l’acquisto dei beni patrimoniali era subordinato al sostegno da parte dello Stato. Il contratto di vendita relativo ai beni patrimoniali di Kahla I prevedeva per il nuovo investitore, il signor Raithel, il diritto di rescindere il contratto qualora il finanziamento, che contemplava varie misure statali (quali la partecipazione di TIB e prestiti statali) non fosse garantito (34). Inoltre Kahla II ha rilevato il patrimonio di Kahla I, che non ha mai proceduto ad un’efficace ristrutturazione, e sulla base di questa circostanza ha dovuto dichiarare fallimento. A posteriori emerge che sono stati trasferiti problemi strutturali, in quanto Kahla II non ha ottenuto finanziamenti privati senza sostegno da parte dello Stato.

(112)

Un ulteriore indicatore è l’eccessivo numero di dipendenti. Poiché il sostegno statale concesso alle Auffanglösung è di norma connesso al mantenimento di posti di lavoro, esso comporta per un determinato periodo l’ulteriore difficoltà di salvaguardarne un certo numero. Come indicato nelle relazioni citate al punto 91, il governo del Land mirava principalmente a mantenere posti di lavoro. Negli anni successivi Kahla II ha ridotto il numero dei suoi dipendenti. Di conseguenza se ne deduce che all’inizio detta impresa aveva personale in eccesso.

(113)

Poiché le Auffanglösung sono altresì tenute ad effettuare ristrutturazioni per poter essere attive in un’economia di mercato, nei primi anni si registrano perdite, il flusso di cassa non aumenta e gli investimenti necessari comportano l’aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi. Ciò si è verificato anche nel caso di Kahla II. Sebbene la Germania non abbia mai definito il processo seguito da Kahla II come ristrutturazione di un’impresa in difficoltà, la Commissione rileva tuttavia che nelle due relazioni del novembre 1993 e del gennaio 1994 si prevedeva una ristrutturazione necessaria per ripristinare la redditività dell’impresa. Inoltre, in una relazione elaborata da Projekt Management Eschbach (PME), presentata dalla Germania in relazione ad un altro procedimento (35), Kahla II viene descritta come un’impresa coinvolta in un processo di ristrutturazione che non sarebbe terminato prima del 1996 (36). La Commissione perviene alla conclusione che generalmente non si prevede un siffatto processo per una società solida.

(114)

La Germania ritiene inoltre che le perdite registrate da Kahla II durante i primi anni siano riconducibili esclusivamente all’applicazione di un regime di ammortamento eccezionale (misura 33). Nondimeno, la Commissione sostiene che se può essere vero che l’applicazione di tale regime di ammortamento ha condotto a perdite di entità superiore, tuttavia l’impresa, senza l’aiuto dello Stato, avrebbe senza dubbio registrato perdite sostanzialmente maggiori e sarebbe verosimilmente sparita dal mercato. Si rileva che nelle relazioni del 1993 e del 1994, presentate dalla Germania, il finanziamento pubblico è stato valutato come determinante per l’esistenza dell’impresa e per il ripristino della redditività.

(115)

A sostegno della sua argomentazione, secondo cui Kahla II non si sarebbe mai trovata in difficoltà, la Germania ha presentato una relazione elaborata da un consulente il 21 gennaio 2002.

Tabella 11

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fatturato (milioni di DEM)

23,19

28,95

31,46

39,10

34,34

35,81

41,60

Risultato di gestione al netto delle imposte (milioni di DEM)

[…] (37)

Flusso di cassa (milioni di DEM)

[…]

Scorte

[…]

Utilizzo delle capacità %

[…]

Capitale proprio %

[…]

Capitale esterno %

[…]

(116)

La Commissione rileva che la tabella 11 costituisce una valutazione ex post del trascorso dell’impresa. E’ utile constatare che le principali previsioni delle relazioni disponibili nel 1994 erano corrette: perlomeno nei primi due anni si sarebbero registrate perdite. Tuttavia la Commissione deve procedere alla sua valutazione ex ante, vale a dire accertare se dal 1994 la Germania abbia adempiuto agli obblighi che le incombono in conformità del trattato CE e abbia notificato l’aiuto. Qualora la Germania avesse adempiuto ai suoi obblighi, la Commissione avrebbe condotto la valutazione sulla base delle relazioni disponibili all’epoca. Come già rilevato ai punti 95, 96 e 113, le relazioni in questione si fondano sulla premessa che l’impresa doveva ripristinare la sua redditività e concludono che per conseguire questo scopo era assolutamente determinante il sostegno da parte dello Stato. Alla luce di tali relazioni la Commissione avrebbe considerato Kahla II (una Auffanglösung), conformemente alla sua prassi costante, come un’impresa in difficoltà. Il fatto che le difficoltà siano state superate in breve tempo grazie alla concessione di aiuti di rilevante entità non può influire a posteriori sulla conclusione che precede.

(117)

Nel complesso, tenuto conto delle relazioni disponibili al momento pertinente, la Commissione ritiene che Kahla II non fosse in grado di riprendersi con le proprie risorse o con finanziamenti concessi alle normali condizioni di mercato. La Commissione rileva in particolare che la Germania ha espressamente ammesso questa circostanza già nel 1999. Inoltre, senza aiuto da parte dello Stato l’impresa sarebbe verosimilmente scomparsa dal mercato. Il fatto che a Kahla II non possano applicare tutti gli indicatori riportati negli orientamenti è irrilevante: in detti orientamenti figura un elenco non esaustivo di sintomi tipici e non un elenco esaustivo e cumulativo di criteri.

(118)

Ne consegue che la Commissione ribadisce che Kahla II era un’impresa in difficoltà nel periodo compreso tra il 1994 e la fine del 1996, momento a partire dal quale, presumibilmente grazie all’aiuto concesso, ha conseguito un lieve risultato positivo e la quota di capitale proprio ha iniziato ad aumentare. La Commissione ritiene che l’assenza di finanziamento privato senza sostegno da parte dello Stato e i dati disponibili avvalorano questo punto di vista.

C.   Aiuti apparentemente assistiti da regimi di aiuti approvati

(119)

Una parte delle misure d’aiuto a favore di Kahla I e Kahla II è stata presumibilmente concessa nell’ambito di regimi di aiuto. Poiché nutriva seri dubbi in merito alla conformità di queste misure di aiuto con i regimi di aiuti nel cui ambito sarebbero state apparentemente concesse, la Commissione ha invitato la Germania, a mezzo di un’ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (38), a trasmetterle tutta la documentazione, tutte le informazioni e i dati necessari alla valutazione. Pertanto, poiché le informazioni fornite dalla Germania non consentono di pervenire alla conclusione che tali misure rientrano nel programma pertinente, la Commissione può decidere sulla base delle informazioni disponibili.

(120)

Nella fase di estensione del procedimento d’indagine formale la Commissione è giunta alla conclusione che le misure 1, 4, 5, 6, 7 e 10 a favore di Kahla I costituiscono aiuti esistenti, che non devono essere oggetto di ulteriore valutazione. La Commissione ribadisce che la misura 8 non è stata concessa nel quadro di un regime di aiuti approvato e dev’essere valutata come aiuto ad hoc.

(121)

Per quanto riguarda Kahla II, nell’ambito dell’estensione del procedimento d’indagine formale la Commissione ritiene che le misure 28 e 29 a favore di Kahla II costituiscono aiuti esistenti che non devono più essere oggetto di valutazione da parte della Commissione stessa. La Commissione ribadisce che le misure 11, 12 e 20 non sono state concesse nell’ambito di un regime da essa approvato. Quanto alle restanti misure concesse apparentemente in conformità di un regime di aiuti autorizzato, la Commissione riesaminerà in parte le valutazioni provvisorie effettuate nell’ambito dell’apertura e dell’estensione del procedimento d’indagine formale.

(122)

Misure 13, 14, 23 e 30: queste garanzie statali del 90 % si basano su un regime che non è mai stato notificato alla Commissione. Il regime è stato registrato con il numero NN 46/97 e mai approvato dalla Commissione. Quindi, come constatato nella fase dell’estensione del procedimento d’indagine formale, dette garanzie vanno valutate come aiuti ad hoc. Inoltre, nella decisione relativa alle direttive in materia di garanzie del Land Turingia (39) la Commissione ha constatato l’obbligo della Turingia di non continuare ad applicare il regime non notificato.

(123)

Per quanto attiene all’elemento di aiuto che presentano dette garanzie, la Germania sostiene che, in conformità di un accordo tra questo Stato membro e la Commissione, l’elemento di aiuto della garanzia deve corrispondere allo 0,5 % dell’importo coperto dalla garanzia. La Commissione constata tuttavia che tale accordo riguarda garanzie statali dell’80 %, conformi a regimi di aiuti approvati. Le garanzie in questione superano la soglia del 10 % e non sono state concesse nel quadro di un regime di aiuti approvato, bensì rientrano in un regime non notificato che la Commissione non ha mai approvato. Inoltre, le imprese in difficoltà esulano dal campo di applicazione dell’accordo. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la Germania, il tasso dello 0,5 % non è applicabile a queste garanzie.

(124)

Quanto alle garanzie nel quadro delle misure 13, 14 e 23, la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (40) dispone che «qualora l’inadempimento del mutuatario appaia assai probabile al momento in cui viene concessa la garanzia, ad esempio poiché il medesimo versa in difficoltà finanziarie, il valore della garanzia potrà addirittura coincidere con l’importo da essa effettivamente assistito». Come indicato nella sezione B della valutazione (punti 106-118), alla data della concessione di queste misure Kahla II era un’impresa in difficoltà, il che significa che, per quanto riguarda le garanzie concesse sino al 1996, l’elemento di aiuto delle medesime corrisponde potenzialmente al 90 % dei relativi crediti.

(125)

Per quanto attiene alla misura 30, concessa in un momento in cui l’impresa non si trovava più in difficoltà, la Germania ritiene nuovamente che, sulla base dell’accordo con la Commissione, menzionato al punto 123, l’equivalente sovvenzione debba corrispondere allo 0,5 %. Tuttavia la Commissione rammenta che quest’accordo riguarda garanzie statali dell’80 % concesse nel quadro di regimi di aiuti approvati. Nel caso di specie, la garanzia supera del 10 % la soglia dell’80 % e non è stata concessa nell’ambito di un regime di aiuti autorizzato. Di conseguenza, nella fattispecie non è applicabile l’equivalente sovvenzione dello 0,5 %. Al momento della concessione della garanzia il Land Turingia aveva convenuto di subordinare le garanzie alla decisione della Commissione relativa alle direttive in materia di garanzie del Land Turingia (41), secondo cui nel caso di garanzie dell’80 % concesse nel quadro di regimi di aiuto approvati l’elemento di aiuto doveva essere compreso tra lo 0,5 % e il 2 %. Benché anche questa decisione riguardi garanzie dell’80 %, concesse nell’ambito di regimi di aiuti approvati, la Commissione ritiene opportuno applicare in questo caso il regime in questione per analogia. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la garanzia copriva gran parte dei rischi connessi ai prestiti, il che emerge dal modesto tasso d’interesse stabilito dalla banca privata, la Commissione applicherà alle garanzie il tasso massimo consentito da questo regime, vale a dire il 2 %.

(126)

Analogamente, la Commissione reputa opportuno applicare un elemento di aiuto del 2 % alla garanzia del 90 % di cui alla misura 13 e di fatto a partire dal 30 marzo 1998, data in cui i prestiti previsti dalle misure da 18 a 21 sono stati convertiti in un prestito di mercato. Il tasso d’interesse del prestito di mercato era del 5,90 %. Prima che i prestiti contemplati alle misure da 18 a 21 venissero trasformati, il loro tasso d’interesse era compreso tra il 6,5 % e il 6,75 %. I prestiti ottenuti mediante risorse statali sono pertanto stati trasformati in un prestito privato proprio nel momento in cui l’impresa poteva ottenere un tasso d’interesse per un prestito privato sul mercato inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare nel caso di prestiti coperti da fondi pubblici. A tale riguardo occorre rammentare che detta trasformazione era possibile solo in quanto il nuovo prestito era assistito da una garanzia statale del 90 %.

(127)

La Germania ritiene che tali garanzie rientrino nella regola de minimis. La sezione D della valutazione verte sull’applicazione della regola de minimis.

(128)

Misura 15: concessione di una sovvenzione di 2,5 milioni di DEM apparentemente nel quadro di un regime di aiuti approvato (42). Estendendo il procedimento d’indagine formale la Commissione ha erroneamente ritenuto che questo regime è previsto solo per le PMI. La Germania ha indicato a ragione che nell’ambito di detto regime, ai fini degli aiuti, si possono prendere in considerazione anche grandi imprese a determinate condizioni. Tuttavia, nell’ambito di applicazione del regime non rientrano esplicitamente imprese in difficoltà.

(129)

Di recente la Commissione ha adottato una decisione negativa riguardo a questo regime a motivo di un abuso, in quanto esso è stato applicato, inter alia, a imprese in difficoltà (43). Nella sua decisione la Commissione rileva espressamente che la Germania aveva incluso Kahla II tra le imprese in difficoltà che avevano beneficiato del regime contro le specifiche disposizioni approvate dalla Commissione. Nella sua decisione in merito al regime menzionato, la Commissione ha affermato che la sua decisione relativa al regime sarebbe indipendente dalla decisione nel caso di specie, nel cui contesto è stata esaminata l’applicazione individuale. Nella decisione in questione la Commissione sostiene che, all’epoca della concessione di detto aiuto, Kahla II era un’impresa in difficoltà. Di conseguenza si continua fondatamente a ritenere che questo aiuto vada considerato come nuovo aiuto.

(130)

Misura 16: prestito di 200 000 DEM concesso apparentemente nel quadro di un programma approvato relativo al capitale proprio (44). Il programma è stato definito solo per le PMI. Tuttavia, poiché Kahla II aveva un organico che superava le 250 unità e al momento della concessione della misura non è stata classificata pertanto come PMI, è evidente che l’aiuto non è conforme al regime. Di recente la Germania ha affermato che il prestito non è stato concesso all’impresa, bensì al signor Raithel. In conformità dell’approvazione del regime, in base al quale è stato concesso il prestito, la Commissione ha stabilito che gli investitori beneficiano di un simile sostegno alla sola condizione di apportarlo come capitale nell’impresa. Ciò è quanto ha fatto il signor Raithel. Di conseguenza detto prestito mirava a sostenere un’impresa, anche se direttamente concesso ad una persona privata. Pertanto il prestito dev’essere valutato come nuovo aiuto a favore di Kahla II.

(131)

Misure 17, 18, 19 e 22: nell’ambito dell’esame la Commissione è giunta alla conclusione che nel caso di specie le condizioni stabilite dal regime, secondo cui sono stati concessi questi prestiti (45), sono soddisfatte. Ne consegue che questi finanziamenti costituiscono aiuti esistenti che non devono essere riesaminati dalla Commissione.

(132)

Misura 21: questo prestito è stato concesso apparentemente nel quadro di un regime di aiuto autorizzato (46). Tuttavia il regime prevedeva prestiti per un importo massimo di 2 milioni di DEM a favore di imprese dei nuovi Länder. Il prestito in questione supera questo limite. Di conseguenza la Commissione non può giungere alla conclusione che le condizioni fissate dal regime pertinente sono soddisfatte. Tenuto conto dell’agevolazione d’interessi, del valore ridotto delle garanzie fornite e della concessione di una garanzia del 90 %, che copre quasi interamente il rischio di insolvenza, la Commissione ritiene che al momento della sua concessione l’intero prestito costituiva potenzialmente un aiuto.

(133)

Le misure 24 e 25 sono state concesse nell’ambito di regimi di aiuti approvati e in particolare per coprire gli investimenti specificati nella tabella 5. Inoltre, dalle informazioni fornite dalla Germania emerge che una parte dell’aiuto all’investimento concesso a titolo del regime di ammortamento eccezionale (misura 33) era parimenti volto ad assistere detti investimenti. La Germania ha comprovato la compatibilità di tutte le misure con i regimi nel cui ambito si presume che esse siano state accordate. Ne consegue che le misure 24, 25 e 33 costituiscono aiuti esistenti che la Commissione non deve valutare nuovamente.

(134)

Misure 26: le sovvenzioni concesse per promuovere l’occupazione in relazione agli investimenti in materia di ambiente, concesse apparentemente nel quadro di un regime approvato, non rientrano nella categoria di aiuti (47). Tuttavia, come constatato nella fase di estensione del procedimento d’indagine formale, il regime – per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali – era previsto per eliminare rischi ambientali nelle imprese statali. E’ quindi palese che le sovvenzioni non sono conformi al programma sulla cui base si presume siano state concesse. Con lettera del 29 luglio 1994 (48) la Germania ha spiegato alla Commissione come si debba interpretare tale disposizione. Lo Stato membro in questione ha affermato con chiarezza che siffatte misure possono essere eseguite solo in comuni, città, e così via. Prima della loro privatizzazione le imprese detenute dalla THA potevano anche beneficiare di questo aiuto, in quanto sino a quella data dovevano essere considerate come imprese statali (49). La Commissione ha ritenuto che tali misure non costituissero aiuti, poiché non creavano alcun vantaggio per l’impresa (50).

(135)

Tuttavia, alla data della concessione di queste misure Kahla II era un’impresa privata e non poteva quindi beneficiare dell’aiuto. La Commissione rammenta inoltre che una parte delle sovvenzioni è stata concessa dal Land Turingia, mentre, conformemente al regime applicabile, solo la Bundesanstalt für Arbeit era autorizzata ad accordare tali sovvenzioni. Ne consegue che la Commissione non può concludere che queste misure costituiscono aiuti esistenti (51).

(136)

Dopo aver esteso il procedimento d’indagine formale la Germania ha cambiato opinione e ha affermato che queste misure non avevano creato alcun vantaggio per l’impresa. La Germania ha anzitutto osservato che le misure sarebbero state concesse per l’eliminazione di vecchi impianti, operazione apparentemente rilevante per l’ambiente. Nondimeno, la Commissione non può accogliere che l’eliminazione di vecchi impianti abbia implicato un vantaggio per l’impresa. Operazioni di questa natura comportano necessariamente un aumento della superficie disponibile e un incremento del valore dell’impresa.

(137)

La Germania ha di recente affermato che le misure sarebbero state previste per far fronte ai pericoli ambientali sorti nel luglio 1990. Secondo la prassi della Commissione, tali misure non costituiscono un aiuto. La Germania non ha tuttavia dimostrato che i rischi sarebbero emersi prima del luglio del 1990. Inoltre, sono stati presumibilmente eliminati da Kahla I, che ha beneficiato del sostegno già nel 1991 (misura 2) per l’importo necessario ad affrontarli. La Germania non ha mai provato che i pericoli per l’ambiente non erano ancora stati eliminati all’epoca della vendita dei beni patrimoniali di Kahla I. Anche se ciò fosse avvenuto, l’acquirente avrebbe dovuto verificare in maniera adeguata che i beni patrimoniali non presentassero tali pericoli. In caso contrario, egli non ha usato la necessaria cura e non è pertanto accettabile che in seguito gli aiuti concessi dallo Stato a tal fine vengano contestati. Se si fosse proceduto a una verifica adeguata, il prezzo di vendita avrebbe tenuto conto dell’esistenza di tali pericoli e della necessità di accantonare risorse ai fini della loro eliminazione, ma ciò non sarebbe stato possibile nell’ambito di una successiva richiesta di sostegno statale.

(138)

La Germania ha anche sostenuto che se l’impresa fosse stata a conoscenza del fatto che queste misure costituiscono aiuti, non avrebbe probabilmente eseguito i lavori in questione o avrebbe impiegato il suo personale interno o meno personale o altro personale. La Germania il fatto che la circostanza che, pur approvando il regime, la Commissione non lo abbia classificato come aiuto era sufficiente per far sì che fosse legittimo ritenere che le misure non costituivano aiuti. La Commissione non può accogliere questo argomento, in quanto aveva approvato il regime sulla base della notifica e delle informazioni supplementari fornite dalla Germania. Pertanto quest’ultima non può consapevolmente intervenire contro la notifica né far valere violazioni di legittime aspettative. Neanche il beneficiario può far valere tali aspettative se il regime tedesco prevede chiaramente che queste misure non possono essere applicate nell’interesse di una singola impresa e che esclusivamente la Bundesanstalt für Arbeit era autorizzata a concedere le sovvenzioni, mentre nel caso di specie una parte dell’aiuto è stata accordata dal Land Turingia.

(139)

La Germania ha infine affermato che queste sovvenzioni costituiscono una misura generale di cui possono beneficiare in Germania tutte le imprese indistintamente. Tuttavia la Commissione osserva che quest’argomento contraddice tutte le informazioni precedentemente fornite. Dalle disposizioni della legge tedesca (articolo 249h AFG) e da tutti i documenti trasmessi alla Commissione, che le hanno consentito di approvare il programma pur non classificandolo come aiuto, emerge manifestamente che non tutte le imprese possono beneficiare di tali misure. Al contrario, la legge tedesca e tutti i documenti prodotti dalla Germania al fine di permettere alla Commissione di valutare le disposizioni riguardano persone giuridiche di diritto pubblico ed escludono espressamente misure a favore di una singola impresa. Detta disposizione contiene un chiaro elemento selettivo il quale implica che la misura non può essere valutata come una misura generale.

(140)

Misura 27: sovvenzioni concesse per fini diversi nel 1995 e nel 1996. Poiché non è stata invocata alcuna base giuridica, la Commissione ha provvisoriamente valutato le sovvenzioni come nuovi aiuti. La Germania ha poi sostenuto che le sovvenzioni destinate alla ricerca e allo sviluppo, pari a 318 000 DEM sono state concesse nell’ambito di un regime di aiuti approvato (52). Sulla base delle informazioni disponibili, gli aiuti sono conformi al regime e costituiscono quindi aiuti esistenti che non devono essere riesaminati.

(141)

Per quanto attiene alle sovvenzioni concesse per l’integrazione di lavoratori, pari a 21 000 DEM, la Germania ritiene che esse non costituiscano aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto sono state previste solo per promuovere l’occupazione di persone disabili. Tuttavia la Commissione rileva che non costituiscono aiuti solo le misure che, conformemente agli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (53) (orientamenti in materia di occupazione), si applicano ai singoli sulla base di criteri oggettivi, senza favorire determinate imprese o settori di produzione. Sebbene l’ingiunzione di fornire informazioni riguardi in special modo questo punto, la Germania non ha fornito prove al riguardo. Di conseguenza, alla luce delle informazioni trasmesse, la Commissione giunge alla conclusione che tali misure costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(142)

Le restanti sovvenzioni per la partecipazione a fiere, pari a 122 000 DEM, nonché le sovvenzioni per finanziare la pubblicità, per un importo di 30 000 DEM, rientrano apparentemente nel campo di applicazione della regola de minimis. In prosieguo si procederà a verificare la conformità di tali sovvenzioni con la regola de minimis.

(143)

Misure 28 e 29: come osservato nella fase di estensione del procedimento d’indagine formale, queste misure vengono valutate aiuti esistenti sulla base delle informazioni disponibili. Inoltre dai dati trasmessi dalla Germania emerge che una parte dell’aiuto all’investimento concesso nell’ambito del regime di ammortamento eccezionale (misura 33) era parimenti volto ad assistere questi investimenti. La Germania ha provato la conformità di tutte queste misure con i regimi a titolo dei quali sono state apparentemente accordate. Ne consegue che le misure costituiscono aiuti esistenti che la Commissione non deve riesaminare.

(144)

Misura 31: ulteriori sovvenzioni per promuovere l’occupazione, concesse nell’ambito di un regime di aiuti approvato (54). Sulla base dei dati forniti dalla Germania, la Commissione ritiene che tali sovvenzioni siano conformi al regime nel cui ambito sono state concesse. Di conseguenza esse costituiscono aiuti esistenti che la Commissione non deve riesaminare.

(145)

Misura 32: sovvenzioni concesse per fini diversi. Poiché non è stata invocata alcuna base giuridica, la Commissione ha provvisoriamente valutato le sovvenzioni come nuovi aiuti. Tuttavia, la Germania ha sostenuto che le sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo pari a 9 000 DEM sono state concesse nell’ambito di un regime di aiuti approvato (55). Nondimeno questo programma è definito solo per le PMI. Dalle informazioni disponibili emerge che tra il 1997 e il 1999 Kahla II non è mai stata classificata come PMI, soprattutto perché la soglia di 250 lavoratori non è mai stata mantenuta, neanche escludendo i tirocinanti. Ne consegue che gli aiuti sono chiaramente esclusi dal regime a titolo del quale sono stati apparentemente concessi e vanno valutati come nuovi aiuti.

(146)

Per quanto attiene alle sovvenzioni concesse per l’integrazione di lavoratori, la Germania ha nuovamente spiegato che non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto sono state previste solo per promuovere l’occupazione di persone disabili. Tuttavia, come nel caso delle sovvenzioni di cui alla misura 27, anche nel caso di specie, benché l’ingiunzione di fornire informazioni riguardi in special modo questo punto, la Germania non ha fornito prove in merito. Dai dati contenuti nelle relazioni annuali dell'impresa (56) risulta che le predette sovvenzioni ammontavano a 119 000 DEM per il 1997 e il 1998 e ad una percentuale sconosciuta delle sovvenzioni per fiere e formazione di ammontare pari a 121 000 DEM per il 1999. Di conseguenza, alla luce delle informazioni trasmesse, la Commissione giunge alla conclusione che tali misure costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(147)

Le restanti sovvenzioni concesse per la partecipazione a fiere e le sovvenzioni per la pubblicità pari a 103 000 DEM per il 1997 e il 1998 nonché ad una percentuale sconosciuta delle sovvenzioni per fiere e formazione di ammontare pari a 121 000 DEM per il 1999 rientrano presumibilmente nel campo di applicazione della regola de minimis. La sezione D della valutazione esamina la loro conformità con la regola de minimis.

(148)

Alla luce delle considerazioni che precedono, le misure 17, 18, 19, 22, 24, 25, parte della misura 27, le misure 28, 29, 31, nonché la misura 33 costituiscono aiuti esistenti che la Commissione non deve riesaminare.

D.   Misure che rientrano apparentemente nel campo di applicazione della regola de minimis

(149)

Le misure 13, 14, 23, parte della misura 27, la misura 30, nonché parte della misura 32 rientrano apparentemente nel campo di applicazione della regola de minimis  (57). Conformemente a quest’ultima, l’importo massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100 000 EUR su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis. Tale importo include qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione. I periodi pertinenti sono dal 25 marzo 1994 al 25 marzo 1997 e dal 25 marzo 1997 al 25 marzo 2000.

(150)

Riguardo al primo periodo, vale a dire 1994-1997, le misure 13, 14, 23 e parte della misura 27 rientrano apparentemente nel campo di applicazione della regola de minimis.

(151)

Sebbene la parte apparentemente rientrante nella categoria de minimis delle sovvenzioni concesse nel quadro della misura 27, vale a dire sovvenzioni per la partecipazione a fiere pari a 122 000 DEM e sovvenzioni per la pubblicità per 30 000 DEM, ammonti complessivamente a 152 000 DEM (77 716 EUR), tale importo dovrebbe essere cumulato con l’equivalente sovvenzione delle garanzie accordate nell’ambito delle misure 13, 14 e 23. Come rilevato al punto 124, il valore della garanzia può coincidere con quello dell’importo effettivamente assistito dalla garanzia (58). Ciò significa che, al momento della concessione, l’elemento di aiuto di tali garanzie corrisponde potenzialmente al 90 % dei relativi finanziamenti, ossia supera in ampia misura la regola de minimis. Di conseguenza non è ammissibile che tutte queste misure rientrino nella categoria de minimis.

(152)

Per quanto riguarda il periodo 1997-2000, la garanzia nel quadro della misura 30 e parte della misura 32 rientrano apparentemente nel campo di applicazione della regola de minimis.

(153)

Riguardo alla garanzia nell’ambito della misura 30, l’elemento di aiuto può essere fissato a 41 760 DEM, se, come indicato al punto 125, viene applicato un equivalente sovvenzione del 2 %. La presunta misura 32 rientrante apparentemente nella categoria de minimis include sovvenzioni relative alla partecipazione a fiere per un importo di 294 000 DEM e sovvenzioni per riduzioni dei costi pari a 114 000 DEM. Inoltre, si dovrebbe aggiungere il nuovo valore della garanzia di cui alla misura 13 a partire dalla data in cui essa ha assistito i prestiti di mercato. Come illustrato al punto 47, questi prestiti ammontavano complessivamente a 7,329 milioni di DEM. Applicando in questo caso un equivalente sovvenzione del 2 % sull’importo dei prestiti coperti dalla garanzia, emerge un elemento di aiuto pari a 131 922 DEM. Di conseguenza, le misure apparentemente rientranti nella categoria de minimis nel periodo 1997-1999 sono pari ad un totale di 581 682 DEM. Quest’ultimo importo è ampiamente superiore al massimale della regola de minimis.

(154)

Alla luce di quanto precede, la Commissione non può accogliere che tutte queste misure rientrino nel campo di applicazione della regola de minimis. Di conseguenza esse costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 87, numero 1, del trattato CE.

E.   Nuovi aiuti

(155)

Alla luce delle considerazioni che precedono, la misura 8 a favore di Kahla I, nonché le misure 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 30 e 32 a favore di Kahla II vengono valutate come nuovi aiuti. Sulla base dei dati disponibili la Commissione non può giungere alla conclusione che esse sono conformi a regimi di aiuti approvati.

F.   Compatibilità con il mercato comune

(156)

Il trattato CE prevede alcune eccezioni al principio dell’incompatibilità generale di aiuti di Stato con il mercato comune. Le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non possono essere applicate nel caso di specie, in quanto gli aiuti non costituiscono aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, né aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, né aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania. L’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE disciplina ulteriori deroghe al principio dell’incompatibilità con il mercato comune. L’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) consente alla Commissione di autorizzare aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di alcune regioni. L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) prevede l’approvazione di aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha pubblicato diversi orientamenti in cui vengono precisate le condizioni alle quali possono essere autorizzati aiuti sulla base di detta disposizione.

(157)

La Germania non contesta che gli aiuti a favore di Kahla I, sebbene l’impresa di cui trattasi si trovi in una regione che può beneficiare di aiuti a finalità regionale in conformità dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, vanno valutati nell’ambito degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (1994), poiché lo scopo principale degli aiuti non era di natura regionale, bensì riguardava il ripristino della redditività a lungo termine di un’impresa in difficoltà. La Commissione rammenta a questo punto che occorre valutare solo l’aiuto concesso nell’ambito della misura 8.

(158)

In relazione a Kahla II, la Germania sostiene che lo scopo delle misure valutate come aiuti, non rientranti in regimi di aiuti approvati o non rientranti nella categoria de minimis, non fosse di natura regionale. La Commissione rammenta a questo punto che gli aiuti ad hoc da valutare includono le misure 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 30 e 32.

(159)

La Commissione ritiene che gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (59) (orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale) non siano applicabili in ordine alla valutazione della compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi tra il 1994 e il 1996. La nota 10 di questi orientamenti riporta che: «Gli aiuti ad hoc a favore di imprese in difficoltà sono disciplinati da norme specifiche e non sono concepiti come aiuti regionali in quanto tali». Le norme specifiche cui si fa riferimento sono gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.

(160)

La Commissione rileva che gli attuali orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale non erano applicabili alla data della concessione dell’aiuto. Tuttavia le normative in vigore alla data della concessione, menzionate alla nota 2 dei suddetti orientamenti, stabiliscono chiaramente che non può essere concesso un aiuto di questa natura se così facendo si violano le norme specifiche in materia di aiuti a favore di imprese in difficoltà. Come illustrato nella precedente sezione B della valutazione (punti 106-118), la Commissione è giunta alla conclusione che fino al 1996 Kahla II era un’impresa in difficoltà. Di conseguenza gli aiuti ad hoc non possono essere valutati in base a queste disposizioni. Ciò emerge manifestamente anche sulla base del tipo di costi coperti dagli aiuti. La Commissione rinvia alla tabella 5, da cui si evince che l’80 % delle spese è stato destinato al rinnovamento di macchinari e capitale d’impresa, spese tipiche nell’ambito di una ristrutturazione, ma non nel quadro di un progetto d’investimento.

(161)

Alla luce di quanto precede, la Commissione non può giungere alla conclusione che il totale degli aiuti ad hoc concessi fino al 1996 a favore di Kahla II possono essere considerati come aiuti regionali compatibili con il mercato comune.

(162)

Di recente la Germania ha sostenuto che gli aiuti nell’ambito della misura 26 devono essere valutati come aiuti all’occupazione. Gli orientamenti in materia di occupazione (60) prevedono aiuti per la creazione di nuovi posti di lavoro. Secondo la Germania, le sovvenzioni sono state impiegate per l’eliminazione di una parte degli impianti di Kahla II. Queste operazioni sono state svolte da disoccupati e hanno pertanto comportato un’occupazione temporanea di questi. Tali attività non hanno tuttavia consentito di creare alcun posto di lavoro netto. Neanche quest’aiuto può essere considerato un aiuto per il mantenimento di posti di lavoro, in quanto nell’impresa si è proceduto a una rilevante riduzione di personale (da 380 unità nel 1994 a 327 nel 1996). Inoltre, le spiegazioni della Germania relative all’utilizzo dell’aiuto, vale a dire occupazione temporanea di disoccupati, dimostrano manifestamente la tesi secondo cui non sono stati mantenuti posti di lavoro presso Kahla II. Pertanto la Commissione ritiene che, sulla base degli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione, la misura 26 non possa essere autorizzata come aiuto all’occupazione. Questa tesi della Commissione è valida anche in relazione agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore degli orientamenti, poiché questi ultimi si limitano a concretizzare una prassi già esistente e, in ogni caso, non può essere autorizzato un aiuto all’occupazione se non vengono creati o mantenuti posti di lavoro.

(163)

Poiché al momento della concessione dell’aiuto ad hoc l’impresa si trovava in difficoltà, occorre ora esaminare se l’aiuto accordato a favore di Kahla II fino al 1996 e l’aiuto a favore di Kahla I possano essere considerati compatibili con il mercato comune conformemente agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. A parere della Commissione, nessuno degli altri orientamenti comunitari, quali ad esempio la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo o per la tutela dell’ambiente, gli orientamenti per le PMI o la formazione, è in questo caso applicabile. Poiché tutte le misure di aiuto sono state concesse prima dell’entrata in vigore della versione rivista degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, occorre applicare gli orientamenti del 23 dicembre 1994 (61). Si valuta ora la questione se le più importanti condizioni fissate in questi orientamenti siano soddisfatte.

(164)

Gli aiuti alla ristrutturazione costituiscono di norma una combinazione di aiuti destinati alla copertura di perdite, costi sociali, capitale d’impresa, ecc. e investimenti materiali. Quanto precede può essere chiaramente esaminato sulla base dello scopo degli aiuti a favore di Kahla I e delle misure concesse fino al 1996 a favore di Kahla II (62).

(165)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore di Kahla I, alla Commissione non è mai stato presentato un piano di ristrutturazione, come rilevato nella fase di apertura e di estensione del procedimento d’indagine formale. La mancanza di un piano di ristrutturazione implica che le condizioni necessarie all’autorizzazione della ristrutturazione in conformità degli orientamenti in materia di ristrutturazione non siano soddisfatte, in particolare l’esistenza di un solido piano di ristrutturazione per la concessione dell’aiuto (63). Di conseguenza l’aiuto di cui alla misura 8 dev’essere valutato come incompatibile con il mercato comune.

(166)

Riguardo agli aiuti concessi tra il 1994 e il 1996 a favore di Kahla II, nella fase di apertura e di estensione del procedimento d’indagine formale la Commissione ha rilevato che vi erano elementi atti a far ritenere che l’impressa avesse effettuato una ristrutturazione. Le relazioni trasmesse dalla Germania descrivono misure destinate al ripristino della redditività: nuovo orientamento produttivo, riduzione del personale, sostituzione dei vecchi macchinari e impianti, chiusura di strutture di produzione, investimenti allo scopo di rispettare standard tecnici e norme in materia di ambiente ed elaborazione di una rete di distribuzione. Nel corso del procedimento d’indagine formale la Germania ha indicato che queste misure formavano parte del primo piano economico, successivamente sviluppato, e ha negato che esse potessero essere definite come piano di ristrutturazione. Nella lettera del 1o ottobre 2002 la Germania ha infine chiarito che qualora la Commissione consideri Kahla II come un’impresa in difficoltà, dette misure vanno interpretate come piano di ristrutturazione.

(167)

Tuttavia non è chiaro quale dei documenti trasmessi debba essere considerato come il piano di ristrutturazione rilevante. La Commissione nota che la prima relazione è stata elaborata prima della vendita dei beni patrimoniali e, inoltre, è stata definita esclusivamente per TIB al fine di decidere se fosse opportuno rilevare una partecipazione dell’impresa. Nonostante proponessero entrambe una serie di misure necessarie per la vitalità dell’impresa, a parere della Germania le misure sono state sviluppate dall’investitore. Qualora le relazioni in questione venissero considerate come piano di ristrutturazione, emergerebbe il fatto che le misure previste non costituiscono la versione definitiva del piano, in particolare riguardo all’esame dei costi per le misure proposte. La prima relazione prevedeva costi complessivi pari a 30,945 milioni di DEM, comprendenti investimenti, acquisto dei beni patrimoniali, copertura delle perdite e pagamenti di interessi sui prestiti. La seconda relazione proponeva misure per la ristrutturazione per un importo totale di 27,727 milioni di DEM, che includono investimenti (compreso il rilevamento dei beni patrimoniali), copertura di perdite e capitale d’impresa. Entrambe le relazioni hanno previsto spese che non coincidono con i costi descritti dalla Germania nel «piano d’investimento» e presentate in dettaglio nella tabella 5, sulla cui base si presume che l’aiuto sia stato concesso. L’elenco delle misure previste per finanziare detti costi, riportato in entrambe le relazioni, esclude numerosi aiuti effettivamente concessi a favore dell’impresa (cfr. tabella 4), il che vale parimenti per il «piano d’investimento» (tabelle 5). Qualora uno di questi documenti venisse considerato come piano di ristrutturazione, la Commissione può quindi giungere solo alla conclusione che il piano non era quello definitivo o che l’impresa ha beneficiato di aiuti eccessivi.

(168)

Pur potendo essere considerati come piano di ristrutturazione, i documenti in questione non potrebbero essere valutati come versione definitiva di un tale piano. Inoltre non è chiaro in quale misura siano state effettivamente attuate le fasi proposte.

(169)

Per accertare se i criteri fissati negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione siano soddisfatti, la Commissione deve, da un lato, sapere con precisione quali fasi di ristrutturazione siano state effettuate al fine di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa (64). Nonostante le reiterate richieste della Commissione, la Germania non ha mai trasmesso una versione definitiva del piano di ristrutturazione relativo a Kahla II, né indicato le misure effettivamente attuate al riguardo. La mancanza di un piano di ristrutturazione rende impossibile l’esame dei criteri di questi orientamenti.

(170)

Dall’altro lato, la Commissione rileva che il contributo privato al totale dei costi non può essere considerato come rilevante. Occorre rammentare che la Commissione ha presentato alla Germania un invito formale a trasmettere informazioni su ogni contributo realizzato o da realizzare da parte di un investitore privato. Nella lettera del 1o ottobre 2002 la Germania elenca il presunto finanziamento privato secondo quanto emerge dalla relazione del 29 novembre 1993. Il finanziamento in questione consiste in una partecipazione del signor Raithel pari a 2,055 milioni di DEM, in pagamenti di interessi sui prestiti al signor Raithel per un importo di 986 000 DEM, in un flusso di cassa per 2,217 milioni di DEM e nel conferimento di capitale di TIB per un importo di 7,975 milioni di DEM.

(171)

Il presunto contributo dell’investitore consisteva in due prestiti a tasso agevolato concessi dallo Stato (misure 16 e 17) per un importo totale di 2 milioni di DEM e 55 000 DEM, che l’investitore ha apportato nell’impresa come capitale proprio prelevandolo dalle risorse proprie. Solo l’ultimo contributo era di natura puramente privata. Il prestito di 200 000 DEM, di cui alla misura 16, era assicurato da una garanzia del Bund. Il prestito di 1,8 milioni di DEM, previsto nell’ambito della misura 17, era garantito da un’ipoteca sul patrimonio immobiliare di Kahla II. L’acquisto dei beni patrimoniali è stato finanziato da aiuti di Stato. Tenuto conto del fatto che detti prestiti sono stati concessi mediante risorse statali e alla luce delle garanzie fornite, i prestiti di cui alle misure 16 e 17 non possono essere chiaramente considerati come contributo di un investitore privato. In relazione ai presunti nuovi pagamenti d’interessi per un importo pari a 986 000 DEM, la Commissione non ha mai ottenuto informazioni. Essi si riferiscono probabilmente agli interessi corrisposti dal signor Raithel per i due prestiti di cui alle misure 16 e 17. Tuttavia, questi pagamenti d’interesse non finanziano costi relativi alla ristrutturazione. Per quanto attiene al flusso di cassa, la Commissione rileva che un utile programmato, che dev’essere conseguito dall’impresa, non viene considerato come un contributo rilevante in conformità degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. Inoltre, la Commissione non sa se il flusso di cassa in questione sia stato effettivamente conseguito o se sia stato impiegato per coprire i costi della ristrutturazione.

(172)

Poiché l’impresa ha iniziato a registrare un certo utile, il 30 marzo 1998 l’investitore ha convertito parte dei prestiti pubblici in prestiti privati. Questo contributo era tuttavia incerto al momento della concessione degli aiuti ed è stato apportato solo dopo la ristrutturazione. Si può pertanto ritenere che il successivo contributo sia stato possibile solo grazie al miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa tramite gli aiuti di Stato. La Commissione rileva inoltre che il contributo è stato possibile solo grazie ad una garanzia del 90 % a fronte di detti prestiti (65). Inoltre ciò è nuovamente avvenuto al termine della ristrutturazione, non essendo chiaro né al momento della concessione degli aiuti né ora quali risorse siano state utilizzate a tale scopo. Infine, mancando una distinta dei costi totali relativi alla ristrutturazione, non si può concludere che il contributo privato era rilevante.

(173)

Gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi solo sulla base di un piano di ristrutturazione concludente, che comprenda anche misure atte a compensare i possibili effetti negativi dell’aiuto e un contributo rilevante proveniente da risorse private. Poiché, nonostante l’ingiunzione di fornire informazioni, non esistono elementi che corroborino la concessione dell’aiuto in base ai detti requisiti, emerge che di fatto le condizioni in questione non sono state soddisfatte. Di conseguenza gli aiuti ad hoc concessi a Kahla II fino al 1996 costituiscono aiuti alla ristrutturazione incompatibili con il mercato comune.

(174)

Alla luce di quanto precede, la Commissione non può giungere alla conclusione che gli aiuti ad hoc concessi a Kahla II fino al 1996 possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

(175)

Tenuto conto dei risultati di gestione piuttosto positivi ottenuti dall’impresa, secondo la Commissione, a partire dal 1997 Kahla II non può più essere considerata come impresa in difficoltà. Conformemente alla richiesta della Germania, la Commissione ha valutato gli aiuti concessi a favore di Kahla II nell’ambito degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. La Commissione fa presente che ciò riguarda esclusivamente le misure 30 e 32, che devono essere considerate come aiuti ad hoc, in quanto le restanti misure costituiscono aiuti esistenti.

(176)

Ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, un singolo aiuto ad hoc concesso ad un’unica impresa può avere un’incidenza notevole sulla concorrenza nel mercato interessato, mentre i suoi effetti sullo sviluppo regionale rischiano di essere troppo limitati. Essi si iscrivono generalmente nel quadro di politiche industriali puntuali o settoriali e si discostano spesso dallo spirito della politica degli aiuti regionali in quanto tale. Di conseguenza, salvo prova contraria, questi aiuti non soddisfano le condizioni indicate negli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. La Commissione rileva che il mercato della porcellana è saturo e il settore della porcellana è caratterizzata da sovraccapacità. Ciò si aggiunge alle supposizioni negative in relazione agli aiuti ad hoc, in quanto ogni aiuto all’investimento potrebbe incidere negativamente sul settore.

(177)

Gli aiuti a finalità regionale hanno come oggetto o l’investimento produttivo (investimento iniziale) o la creazione di posti di lavoro connessa con l’investimento. Per investimento iniziale s’intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente o all’avviamento di un’attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento).

(178)

La Commissione rileva anzitutto che una parte degli aiuti interessati (misura 32) consiste in sovvenzioni concesse apparentemente a favore della ricerca e dello sviluppo, dell’integrazione di lavoratori, della partecipazione a fiere e della riduzione dei costi. Tali spese non costituiscono investimenti. Dall’altro canto, la misura 30 è una garanzia a fronte di un prestito che avrebbe potuto essere utilizzato per investimenti, sebbene la Germania non abbia mai fatto valere questo punto.

(179)

La Commissione ha espressamente e formalmente invitato la Germania a elaborare una descrizione degli investimenti effettuati o da effettuare. Ai fini dell’esame della questione relativa alla realizzazione di un investimento iniziale, la Germania ha presentato esclusivamente i piani d’investimento riportati alle tabelle 7 e 9. La Germania non ha trasmesso alcuna descrizione del presunto progetto d’investimento. Secondo questi piani, sono stati effettuati acquisti di macchinari e investimenti in impianti esistenti. Non essendo state fornite ulteriori spiegazioni, la Commissione non può giungere alla conclusione che detti investimenti sono connessi all’ampliamento dello stabilimento o ad un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione.

(180)

Inoltre, anche se così fosse, la Commissione non potrebbe basarsi su informazioni al riguardo. Ne consegue che i costi totali ammissibili non possono essere determinati. Pertanto è impossibile stabilire se l’intensità massima ammissibile dell’aiuto del 35 % venga rispettata in relazione al cumulo con gli altri aiuti all’investimento rientranti in regimi di aiuti approvati (misure 28, 29 e una parte della misura 33).

(181)

Inoltre, conformemente al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, per garantire che gli investimenti produttivi siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, l’apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento deve corrispondere almeno al 25 %. L’apporto minimo deve essere esente da qualsiasi aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratti di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d’aiuto.

(182)

La Commissione ha invitato espressamente e formalmente la Germania a fornire informazioni su ogni apporto effettuato o da effettuare da parte dell’investitore. Dai dati disponibili emerge che il 30 marzo 1998 l’investitore ha trasformato i prestiti pubblici in prestiti di mercato. Tuttavia non è certo che questi prestiti possano essere valutati come un contributo privato esente da aiuti, in quanto essi si riferiscono ad aiuti concessi in precedenza. Inoltre anche detti prestiti di mercato hanno continuato ad essere coperti da una garanzia statale del 90 %. Dalla tabella 8 si evince che il contributo proprio ai presunti investimenti realizzati tra il 1997 e 1998 era pari ad un importo totale di 2,406 milioni di DEM. Tuttavia non è stata fornita alcuna spiegazione in merito alla provenienza di questo apporto. Non esistendo un chiarimento in tal senso, la Commissione non può pervenire alla conclusione che il contributo del beneficiario dell’aiuto corrispondeva a un importo pari ad almeno il 25 % dei costi complessivi di investimento.

(183)

Queste misure non possono neppure essere considerate come aiuti a favore delle imprese compatibili con il mercato comune in quanto non sono soddisfatte le condizioni fissate negli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. Conformemente a tali condizioni, è possibile concedere simili aiuti quando siano giustificati sulla base del contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e la loro entità sia adeguata agli svantaggi da compensare. La Germania non ha dimostrato questi punti. Essa non ha neanche comprovato che l’aiuto è limitato ratione temporis e progressivamente ridotto.

(184)

In sintesi la Commissione non può giungere alla conclusione che i presunti investimenti effettuati da Kahla II a partire dal 1997 costituiscono investimenti ammissibili in conformità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Inoltre non vi è prova del fatto che il 25 % dei costi totali fosse esente da aiuti e sia stato coperto dal beneficiario dell’aiuto. Infine, la Commissione non può concludere che l’aiuto ha un’incidenza positiva sulla regione o sul mercato. Di conseguenza la Commissione non può considerare che gli aiuti possano essere valutati come compatibili con il mercato comune in conformità degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

(185)

La Commissione constata che la Germania ha concesso l’aiuto in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può giungere alla conclusione che gli aiuti ad hoc a favore di Kahla I e Kahla II possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

(186)

Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 (66), gli aiuti incompatibili con il mercato comune devono essere recuperati, a meno che il recupero dell’aiuto sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. A parere della Commissione, il caso di specie non rientra in questa categoria. In particolare, i fatti di specie non dimostrano che il beneficiario possa far valere legittime aspettative.

(187)

Tutti gli aiuti illegali e incompatibili concessi a Kahla I e Kahla II devono pertanto essere recuperati. Per quanto attiene alle misure d’aiuto già rimborsate, deve tuttavia avvenire un rimborso nella misura in cui l’importo recuperato è inferiore a quello inclusivo di interessi sulla base del tasso di riferimento applicabile ad aiuti a finalità regionale.

(188)

L’aiuto da recuperare produce interessi a decorrere dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data di recupero. Gli interessi sono calcolati in base al tasso di riferimento utilizzato per l’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti regionali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di Kahla Porzellan GmbH relativo alla misura 8: i proventi derivanti dall’utilizzo dei terreni dell’impresa e impiegati per la copertura dei crediti garantiti dalla Treuhand, non è compatibile con il mercato comune.

2.   I seguenti aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Kahla/Thüringen Porzellan GmbH sono incompatibili con il mercato comune:

a)

misura 11: una partecipazione di capitale di TIB;

b)

misura 12: un prestito partecipativo di TIB;

c)

misure 13, 14, 23 e 30: garanzie del 90 % del Land Turingia;

d)

misura 15: una sovvenzione del Land Turingia;

e)

misura 16: un prestito coperto da capitale proprio concesso da una banca statale;

f)

misura 21: un prestito concesso da una banca statale;

g)

misura 26: sovvenzioni a favore dell’occupazione;

h)

misura 27: misure per l’integrazione di lavoratori, per la partecipazione a fiere e per la pubblicità;

i)

misura 32: misure a favore di ricerca e sviluppo, integrazione di lavoratori, partecipazione a fiere e riduzioni di costi.

Articolo 2

1.   La Repubblica federale di Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti di cui all’articolo 1, illegittimamente concessi al beneficiario. Se queste misure sono già state rimborsate, ha luogo un rimborso nella misura in cui l’importo recuperato è inferiore a quello comprensivo di interessi sulla base del tasso d’interesse di riferimento applicabile alla data di concessione degli aiuti a finalità regionale.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 185 del 30.6.2001, pag. 45 e GU C 26 del 30.1.2002, pag. 19.

(2)  GU C 185 del 30.6.2001, pag. 45.

(3)  GU C 26 del 30.1.2002, pag. 19.

(4)  Nel caso di istanza di fallimento di imprese detenute in precedenza dalla THA, la proprietà fondiaria è ritornata alla THA che, a sua volta, ha dovuto includerne il valore nella massa fallimentare.

(5)  Informazione riservata. Indicizzato (rispetto all'anno 1994):

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

- 100

- 181

3

70

78

11

186

(6)  Informazione riservata, superiore del 30-40 % al prezzo precedentemente pagato da TIB.

(7)  N 213/93, GU C 302 del 9.11.1993, pag. 6.

(8)  N 108c/1994, SG(94) D/17293 del 1.12.1994, GU C 390 del 31.12.1994, pag. 14.

(9)  N 108b/1994, SG(94) D/17293 del 1.12.1994, GU C 390 del 31.12.1994, pag. 13.

(10)  Regime per piccole e medie imprese del KfW, NN 109/93, SG (94), D/372 del 14.1.94, GU C 373 del 29.12.1994, pag. 3.

(11)  Programma in materia di ambiente ERP, N 563d/94, SG(94), D/17530 del 5.12.1994GU C 390 del 31.12.1994, pag. 16.

(12)  Cfr. nota 7.

(13)  23o programma quadro dell’azione di interesse comune «Miglioramento delle strutture economiche», N 157/94, SG (94) D/ 11038, 1.8.1994.

(14)  N 561/92, SG (92) D/16623 del 24.11.1992 e N 494/A/1995, SG (95) D/17154, 27.12.1995.

(15)  Trasmesso come allegato 17 alla lettera del 15 marzo 2001, registrata dalla Commissione il 26 marzo 2001 (A/32477).

(16)  Dati tratti dal sito web della Cerame-Unie (http://www.cerameunie.org).

(17)  Panorama dell’industria europea 1997, 9-20; NACE (Revisione 1). Cfr. anche decisione della Commissione 1999/157/CE nel caso C 35/97, Triptis Porzellan GmbH (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 48).

(18)  GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(19)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(20)  GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12 e GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(21)  «Das Konzept der Auffanggesellschaft Kahla muss unter den speziellen strukturpolitischen Bedingungen des Landes Thüringen gesehen werden, insbesondere unter dem Aspekt der Bemühungen der Landesregierung, im Rahmen von Förderungsmöglichkeiten bestehende Arbeitsplätze zu erhalten», relazione di Röls Bühler Stüpges Hauck & Partner, trasmessa come allegato 1 alla lettera del 31 gennaio 2000, protocollata il 3 aprile 2000 con il numero A/32839.

(22)  Cfr. nota 19.

(23)  «Zielsetzung der TIB ist die Erhaltung und Schaffung industrieller Arbeitsplätze im Freistaat Thüringen», relazione elaborata da Arthur Andersen, trasmessa come allegato 2 alla lettera del 31 marzo 2000, protocollata il 3 aprile 2000 con il numero A732839.

(24)  «Es bestehen jedoch eine Vielzahl von Risiken, die zum Scheitern des Konzepts führen können» e «Eine Entscheidung für eine Beteiligung an der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH kann daher grundsätzlich befürwortet werden, wenn man sich des verbleibenden, hohen Risikos bewusst ist. Es bedeutet zugleich aber auch eine Absage an andere thüringische Porzellanhersteller, um den Erfolg des Konzepts nicht weiter zu gefährden», relazione elaborata da Arthur Andersen (cfr. nota 23).

(25)  Occorre rammentare che l’acquisto dei beni patrimoniali di Kahla II è stato prevalentemente finanziato da aiuti.

(26)  Il prestito è stato concesso ad un tasso d’interesse del 12 %. Tuttavia i pagamenti degli interessi erano limitati al 50 % dell’utile annuo.

(27)  Durante i primi due anni gli interessi sono stati coperti dal governo federale. Il tasso d’interesse corrispondeva il quarto anno al 2 %, il quinto anno al 3 % e il sesto anno al 5 %.

(28)  Dopo aver esteso il procedimento la Germania ha cambiato opinione e non ha valutato i prestiti di cui alle misure 16 e 17 come aiuto, in quanto, anche se concessi presumibilmente nell’ambito di un programma di aiuti autorizzato, sono stati pagati direttamente al signor Raithel.

(29)  Anche se questi orientamenti, come indicato al punto 163, non sono applicabili ad aiuti concessi nel periodo 1994-1996. La nota 10 degli orientamenti per la ristrutturazione (1999) codifica il modus operandi della Commissione, rilevando quanto segue: Le uniche eccezioni alla regola che imprese di nuova costituzione non possono beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione «sono gli eventuali casi trattati dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben nel quadro della sua missione di privatizzazione e altri casi analoghi nei nuovi Länder, per quanto riguarda le imprese risultanti da una liquidazione o da un rilevamento realizzati fino al 31 dicembre 1999».

(30)  C 69/98, SG (98) D/ 11285 del 4 dicembre 1998.

(31)  «Die Berechnungen des Geschäftsplanes zeigen, dass die Auffanggesellschaft (…) nicht in der Lage (ist), die im Verhältnis zum geplanten Umsatz enormen Finanzierungskosten den Umstrukturierungsprozess alleine zu tragen». Relazione elaborata da Röls Bühler Stüpges Hauck & Partner (cfr. nota 21).

(32)  «Ziel unserer Arbeiten sollte sein, die Sanierungsfähigkeit und Sanierungswürdigkeit des in der Auffanggesellschaft fortgeführten Unternehmens unter besonderer Berücksichtigung der dauerhaft erhaltbaren Arbeitsplätze und der von der TIB als potentiellem Gesellschafter zur Verfügung zu stellenden Finanzmittel zu beurteilen», relazione della Arthur Andersen (cfr. nota 23).

(33)  Tutti i prestiti concessi da banche private, di cui la Commissione è stata informata, rientravano nelle garanzie statali del 90 %.

(34)  «Der Käufer hat das Recht ohne weitere Kostenfolge (…) vom gesamten Vertrag zurückzutreten, wenn (…) die nachfolgende Finanzierung nicht bis zum 31.12.1994 zugesagt ist; dies gilt auch, wenn die Finanzierung nur teilweise zustande kommt». Le misure finanziarie previste in questo contratto riguardano prestiti ERP e del KfW (ERP- und KfW-Darlehen) per un importo di 2,5 milioni di DEM, una partecipazione di TIB pari a 7,95 milioni di DEM, prestiti bancari per 13,35 milioni di DEM e una garanzia statale del 90 % per un importo di 20 milioni di DEM (contratto di vendita tra l’amministratore di Kahla I e il signor Raithel, stipulato il 26.1.1994).

(35)  C 36/2000, Graf von Henneberg Porzellan GmbH.

(36)  «Da auch Kahla sich aktuell im Wiederaufbau befinde und zur Konsolidierung sicherlich noch das volle Jahr 1996 benötige, sei an eine frühere Verlagerung von Produktionsmengen kaum zu denken». Relazione di PME del 24.8.1995.

(37)  Informazione riservata. Vedasi tabella di cui al paragrafo (21)

(38)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(39)  NN 25/95, SG (96) D/ 11031 del 16.12.1996.

(40)  GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14, punto 3.2.

(41)  NN 25/95, SG (96) D/11031 del 16.12.1996.

(42)  N 408/93, SG (93) D/ 19245, 26.11.1993 (GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2).

(43)  C 69/98, SG (2002) D/34461 del 19.6.2002 (non ancora pubblicato).

(44)  Programma relativo all’aiuto al capitale proprio ERP, N 213/93, SG (93) D/16665 del 13.10.1993.

(45)  Programma per la creazione di nuove imprese ERP, N 108c/1994, (cfr. nota 6).

Programma di ricostruzione ERP, N 108b/1994, (cfr. nota 7).

Regime per piccole e medie imprese del KfW, NN 109/93, SG (94), (cfr. nota 8).

(46)  Programma in materia di ambiente ERP N 563d/94, (cfr. nota 9).

(47)  NN 117/92, SG (95) D/ 341 del 13.1.1995.

(48)  Protocollata il 29.7.1994 con il numero A/33865.

(49)  «Träger der Massnahmen nach § 124 h AFG im Bereich Umweltsanierung und Umweltverbesserung sind juristische Personen des öffentlichen Rechts, vor allem die Gebietskörperschaften (Städte, Kreise, Gemeinde u.a.), sowie Regibetriebe der Threuhandanstalt». Lettera del 29.7.1994, (cfr. nota 52).

(50)  «Das bedeutet, dass Massnahmen die im Interesse eines Unternehmens sind, nicht forderfähig sind». Lettera del 29.7.1994, citata alla nota 52.

(51)  Cfr. anche la decisione nel caso C 36/2000, SG (2001) D/ 292014.

(52)  N 660/93, SG D/21632 del 31.12.1993 e N 477/91, SG (91) D/22704 del 25.11.1991.

(53)  GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.

(54)  NN 107/97, in vigore a partire dal 1o aprile 1997, autorizzato con lettera SG (98) 1049 del 6.2.1993.

(55)  NN 331/96, SG (97) D/ 482 del 23.1.1997.

(56)  Relazioni sulla revisione dei bilanci di Kahla/Thringen Porzellan GmbH per gli anni 1997, 1998 e 1999.

(57)  Cfr. note 16 e 17.

(58)  Loc. cit., cfr. nota 37.

(59)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(60)  Cfr. nota 50.

(61)  Il paragrafo 7.5 degli orientamenti (1999) recita quanto segue: «La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia stato concesso senza l’autorizzazione della Commissione e quindi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato», e di fatto «sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell’aiuto».

(62)  Cfr. in particolare la tabella 5.

(63)  Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 22 marzo 2001, causa C-17/99, Repubblica francese/Commissione (Racc. 2001, pag. I-2481, punto 47).

(64)  Cfr. nota 59.

(65)  Il contratto di prestito prevedeva come ulteriori garanzie le stesse ipoteche figuranti nella tabella 10 e il trasferimento dell’assicurazione vita-rischio del signor Raithel pari a 1,8 milioni di DEM.

(66)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2004

concernente il regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei produttori tedeschi di acquavite di cereali «Kornbranntwein»

[notificata con il numero C(2004) 3953]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/240/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

Dopo aver invitato gli interessati, conformemente agli articoli succitati (1), a presentare osservazioni e tenuto conto delle medesime,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 22 novembre 2000 sei industriali tedeschi, membri del sindacato professionale dei produttori industriali di acquavite di cereali (Arbeitsgemeinschaft gewerblicher Kornbrennereien) hanno presentato una denuncia alla Commissione in relazione alla modifica, mediante la Haushaltssanierungsgesetz («HSanG», legge per il risanamento del bilancio) del 22 dicembre 1999 (2), della legge tedesca sul monopolio degli alcool del 2 maggio 1976.

(2)

Obiettivo della denuncia era accertare che, con la modifica della legge sul monopolio degli alcool (3), il legislatore tedesco aveva introdotto un regime contrario all’articolo 87 del trattato CE poiché opera una discriminazione fra produttori industriali e produttori agricoli di Kornbranntwein, poiché questi ultimi restano gli unici a poter beneficiare degli aiuti, che fino a quel momento erano accordati a tutti i produttori senza differenze. I denuncianti fanno valere che il nuovo sistema comporta per i produttori agricoli di Kornbranntwein un vantaggio indiscutibile, che si presenta come un aiuto incompatibile con le norme comunitarie di concorrenza.

(3)

La Commissione ha chiesto per la prima volta alle autorità tedesche informazioni complementari sulle modifiche contestate in data 3 gennaio 2001. Queste ultime hanno risposto con lettera del 14 febbraio, precisando che le misure di aiuto in questione erano state notificate alla Commissione già nel 1976 e che la nuova legge serve esclusivamente a migliorare il meccanismo esistente. Il 16 marzo 2001 la Commissione ha indirizzato ulteriori domande alle autorità tedesche, che chiedevano una proroga dei termini, concessa dalla Commissione con lettera del 9 aprile 2001.

(4)

Il 24 aprile 2001 la Germania ha risposto alla Commissione, la quale, a sua volta, il 19 novembre ha trasmesso le sue prime conclusioni e osservazioni. Con lettera del 19 dicembre 2001 la Germania ha ribadito le proprie posizioni del 14 febbraio 2001 e garantito nuovamente che gli aiuti in questione erano conformi alle disposizioni del diritto comunitario.

(5)

Con lettera del 22 febbraio 2002 la Commissione ha chiesto alla Germania, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (4), di comunicare le proprie osservazioni e formulare le opportune proposte in modo da rendere la sua normativa sugli aiuti ai produttori di Kornbranntwein compatibile con l’articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE. Il 19 marzo 2002 la Germania ha comunicato per iscritto alla Commissione di non ritenere necessarie tali misure poiché non era d’accordo con le conclusioni di quest’ultima, in particolare con la conclusione secondo cui il Kornbranntwein sarebbe un prodotto industriale e non agricolo.

(6)

Con decisione del 19 giugno 2002 la Commissione ha proposto alla Germania una serie di misure opportune per la riforma della legge tedesca sugli aiuti ai produttori di Kornbranntwein. Con lettere del 19 e del 23 luglio 2002 la Germania ha fatto sapere alla Commissione che non intendeva seguire queste raccomandazioni e non era quindi intenzionata ad adottare le misure opportune entro il termine fissato.

(7)

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999, il 16 ottobre 2002 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale riguardo agli aiuti in questione. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’11 settembre 2002 (5); in base ad essa tutti gli interessati venivano invitati a trasmettere osservazioni in merito agli aiuti in questione.

(8)

La Germania ha comunicato le proprie osservazioni sull’avvio del procedimento il 12 novembre 2002.

(9)

La Commissione ha ricevuto complessivamente 54 osservazioni di terzi interessati, fra cui un parere con circa 2 000 firme. Le osservazioni sono state comunicate alla Germania il 7 febbraio 2003, per una presa di posizione. Il 26 febbraio 2003 quest’ultima ha chiesto alla Commissione una proroga del termine per la risposta, che è stata concessa il 27 febbraio. La Germania ha infine trasmesso la propria risposta alla Commissione con lettera del 19 marzo 2003.

(10)

Il 5 giugno 2003, su richiesta della Germania, si è tenuta una riunione; il 4 giugno 2003 la Germania ha indirizzato alla Commissione una lettera preparatoria seguita da un’ulteriore lettera il 2 luglio 2003.

(11)

I denuncianti si sono rivolti alla Commissione con una lettera del 13 agosto 2003, in preparazione di una riunione che, su loro richiesta, si è tenuta il 29 agosto 2003.

(12)

Il 5 marzo 2004 la Commissione ha trasmesso alla Germania la lettera dei denuncianti del 13 agosto 2003. La Germania ha risposto con lettera datata 5 aprile 2004.

II.   DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO IN QUESTIONE

A.   Il monopolio tedesco degli alcool e il suo sviluppo

(13)

Il monopolio tedesco degli alcool è stato introdotto con la legge dell’8 aprile 1922 (6) e modificato – a seguito di una serie di decisioni della Corte di giustizia della Comunità europee, fra cui la sentenza del 17 febbraio 1976 nella causa 45/75 (Rewe-Zentrale) (7) – con la legge del 2 maggio 1976 (8). La nuova legge del 2 maggio 1976 sul monopolio degli alcool ha abolito la politica di sostegno dei prezzi che risultava dalle misure di protezione territoriale, contraria all’articolo 31 del trattato (ex articolo 37), per sostituirla con un meccanismo di compensazione dei prezzi.

(14)

Il 9 aprile 1976 la Germania ha notificato alla Commissione il nuovo testo della legge sul monopolio degli alcool (9) in conformità dell’articolo 93, paragrafo 3 (ora articolo 88, paragrafo 3) del trattato in collegamento con le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (10). L’articolo 4 di detto regolamento prevede che «Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell’articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell’allegato II del Trattato [ora e qui di seguito allegato I del trattato CE; sottolineatura della Commissione]» (11). Tale testo impone agli Stati membri un semplice obbligo di notifica senza bisogno dell’approvazione della Commissione.

(15)

Nella sua lettera di notifica la Germania ha informato la Commissione che continuerà a soddisfare il suo obbligo giuridico di acquistare alcool dai produttori nazionali a un prezzo che copre i loro costi di produzione.

(16)

Nella notifica del 1976 non si distingueva secondo il tipo di prodotto, vale a dire fra alcool neutro e alcool aromatizzato come il Kornbranntwein. All’epoca la Commissione non ha formulato alcun commento sul testo della notifica.

(17)

Dopo la modifica legislativa del 1976 il monopolio ha esercitato una funzione di acquisto e commercializzazione dell’alcool tramite il «Bundesmonopolverwaltung für Branntwein» (amministrazione del monopolio federale per l’acquavite; qui di seguito BfB), sotto il controllo del ministero delle finanze. Il BfB acquista l’alcool a prezzi legalmente garantiti, lo rettifica (12) e lo commercializza a prezzi di mercato. Dal regime è escluso il Kornbranntwein.

(18)

Per quanto riguarda il Kornbranntwein, con legge del 2 maggio 1976 è stato affidato un compito analogo a quello del BfB a Deutsche Kornbranntwein-Vermarktung GmbH (DKV) (13), costituita il 14 giugno 1930, ma esclusivamente per quanto riguarda l’acquisto e la commercializzazione del Kornbranntwein. La legge del 1976 riconosce alla DKV il diritto esclusivo di acquistare il grosso della produzione nazionale di Kornbranntwein a prezzi legalmente garantiti, che coprono i costi dei produttori sia agricoli che industriali (14), e in secondo luogo di commercializzare il prodotto a prezzi di mercato, in taluni casi previa trasformazione e/o rettificazione. Fino all’anno 2000 oltre l’80% del Kornbranntwein prodotto in Germania era commercializzato dalla DKV e il rimanente 20% dalle distillerie stesse (15).

(19)

Per i servizi che offre nel quadro dell’esecuzione del mandato legale affidatole ai sensi dell’articolo 82 della legge sul monopolio degli alcool, la DKV riceve un’indennità che, in mancanza di un prezzo di mercato, viene calcolata sulla base del codice di fissazione dei prezzi per i contratti pubblici sulla base del prezzo di costo (LPS).

(20)

I produttori tedeschi di Kornbranntwein che beneficiano degli aiuti sono soggetti a un obbligo di consegna alla DKV corrispondente alle quote (Brennrechte – diritti di distillazione), fissate annualmente dalle autorità pubbliche. Possono anche produrre una quantità maggiore di alcool, ma senza alcuna garanzia di prezzo. Le distillerie agricole (a differenza di quelle industriali, per motivi evidenti) hanno l’obbligo legale di trasformare le materie prime che producono (cereali) e di reimpiegare nella loro azienda agricola i sottoprodotti della distillazione, ad esempio utilizzando le trebbie [Schlempe – residui solidi contenuti nei mosti dopo la distillazione] prodotte nel corso della distillazione come mangime per gli animali e lo stallatico come fertilizzante.

(21)

Alcuni produttori/distillerie rettificano e commercializzano essi stessi la loro produzione, interamente o in parte, senza ricorrere ai servizi della DKV. In tal caso ricevono dalla DKV, nel quadro dei diritti di distillazione loro attribuiti, le somme corrispondenti ai costi per la rettificazione, il deposito e la commercializzazione che la DKV ha risparmiato. Questi produttori vengono così equiparati finanziariamente a quelli che consegnano la loro produzione alla DKV.

(22)

Con la HsanG sono state introdotte modifiche al monopolio al fine di ridurre gli aiuti. In primo luogo è stato ridotto il numero dei beneficiari e parzialmente riorganizzato il meccanismo di concessione degli aiuti. Dall’entrata in vigore della HSanG solo le distillerie agricole beneficiano integralmente della vecchia normativa poiché, in base all’articolo 40, paragrafo 5 della legge modificata sul monopolio degli alcool, i diritti di distillazione per le distillerie industriali per gli anni di produzione 2000/2001 - 2005/2006 sono stati fissati al 50% dei diritti regolari (16). In secondo luogo, solo i produttori agricoli potranno beneficiare degli aiuti dopo il periodo transitorio fino al 2005/2006 previsto dalla legge.

(23)

Le distillerie industriali, che in base all’articolo 58a della legge sul monopolio degli alcool modificata dalla HsanG, non possono più partecipare al monopolio dopo l’anno di produzione 2006/2007, vale a dire a partire dal 30 settembre 2006, possono tuttavia ritirarsi volontariamente da esso a partire dal 2001. Al fine di compensare le inevitabili perdite delle distillerie industriali, la normativa prevede che coloro che si ritirano anticipatamente dal monopolio, ricevano pagamenti compensativi. Per questo motivo un ampio numero di distillerie industriali ha optato per il ritiro anticipato dal monopolio.

(24)

A fini di equità di trattamento, la legge prevede che anche le distillerie agricole possano, previa richiesta, abbandonare il monopolio, nel qual caso ricevono le stesse somme compensative previste per le distillerie industriali.

(25)

La DKV svolgerà la missione affidatale dalla legge del 2 maggio 1976 fino al 30 settembre 2006 e in seguito tali compiti potrebbero essere trasferiti a BfB.

B.   Descrizione degli aiuti in oggetto

(26)

Lo smantellamento del monopolio nella seconda metà degli anni ‘70 e l’apertura del mercato hanno provocato immediatamente un netto aumento delle importazioni tedesche di alcool e al tempo stesso un netto calo dei relativi prezzi di vendita, senza una diminuzione consistente dei prezzi dei produttori.

(27)

Il monopolio (tramite DKV e BfB) si è adattato alle nuove condizioni di mercato e ridotto a un livello competitivo i propri prezzi di vendita. Il prezzo di vendita dell’alcool è così diminuito in media da 333 DEM/hl nel 1976 a 115 DEM/hl nel periodo 1999/2000.

(28)

Per il 1999/2000 il prezzo di acquisto che la DKV doveva versare per legge ai produttori ammontava a 263 DEM per hl di alcool (a fronte di 296 DEM/hl pagati da BfB ai produttori di altri alcool). Il prezzo di acquisto viene calcolato in modo da coprire i costi dei produttori. I costi di riferimento sono calcolati sulla base dei costi di produzione medi di un determinato produttore per un ettolitro di alcool. Nello stesso periodo il prezzo di vendita di Kornbranntwein da parte della DKV era pari a 157 DEM/hl di alcool (a fronte di 93 DEM/hl per l’alcool neutro).

(29)

Il sistema di compensazione ha dunque inequivocabilmente l’obiettivo di correggere gli effetti di un disavanzo che tocca il monopolio di commercializzazione degli alcool, compresa quindi la DKV. Secondo i dati forniti dalla Germania le sovvenzioni concesse ai produttori di Kornbranntwein per il periodo 1o ottobre 1999 – 30 settembre 2000 ammontavano a 36,6 milioni di DEM (18,7 milioni EUR).

(30)

La differenza fra il prezzo di acquisto e quello di vendita sul mercato (prezzo di mercato) costituisce chiaramente un aiuto. Tale posizione non è contestata dalla Germania.

(31)

Il sistema previsto all’articolo 58 della legge sul monopolio degli alcool deve favorire il ritiro dei produttori di Kornbranntwein dal monopolio. Come precedentemente indicato (cfr. n. 22), fino al settembre 2006 i produttori che sono disposti a ritirarsi anticipatamente dal monopolio ricevono in contropartita di questo atto volontario, in luogo degli aiuti al funzionamento volti a compensare i costi di produzione, importi compensativi decrescenti che vengono versati nei primi quattro mesi dell’anno di produzione. Tramite tali importi compensativi viene offerta ai produttori che lo desiderano la possibilità di restare sul mercato del Kornbranntwein detto «libero», nonostante si siano ritirati dal monopolio (17). Si tratta dunque di una ristrutturazione degli aiuti già esistenti, che possono essere utilizzati dai produttori a loro piacimento.

(32)

Si ricorda che quasi tutti i produttori industriali e anche alcuni di quelli agricoli hanno scelto questa alternativa.

(33)

Il disavanzo derivante dalla differenza fra il prezzo di acquisto e la vendita dei prodotti a prezzo di mercato in Germania è coperto da fondi del bilancio federale. Per compensare tale onere è stata aumentata l’imposta sugli alcool. Si tratta di una tassa al consumo che riguarda tanto l’alcool di produzione nazionale quanto quello importato.

(34)

Alla fine dell’anno di produzione 1999/2000 (prima dell’introduzione della legge) esistevano 68 distillerie industriali e 409 agricole, che producevano complessivamente 253 000 ettolitri di Kornbranntwein. Il 1o ottobre 2001, sotto l’effetto della riforma, erano attive sul mercato solo 11 distillerie industriali con una produzione complessiva di 5 000 ettolitri. Il numero delle distillerie agricole si è ridotto a 340 con una produzione complessiva di 142 000 ettolitri.

(35)

Le 57 distillerie industriali che si sono ritirate anticipatamente dal monopolio hanno ricevuto alla fine dell’anno di produzione 2001/2002 importi compensativi pari complessivamente a 5,9 milioni di EUR, mentre alle sei distillerie agricole sono andati 0,6 milioni di EUR. Le 47 distillerie che commercializzavano da sole la loro produzione (complessivamente 5 400 ettolitri di Kornbranntwein) hanno ricevuto per tale motivo aiuti per 315 000 EUR. Infine, nell’anno di produzione 2001/2002 la DKV ha ricevuto una sovvenzione di 6,6 milioni di EUR.

C.   Osservazioni di terzi

(36)

Dopo la pubblicazione della decisione di avviare il procedimento, sono state trasmesse alla Commissione 54 osservazioni di terzi, provenienti da persone fisiche, imprese, associazioni e organizzazioni professionali. La grande maggioranza (47) respinge le misure proposte dalla Commissione su cui si basa il presente procedimento, mentre tre pareri sono parzialmente positivi e quattro integralmente positivi.

(37)

I quattro pareri positivi provengono da rappresentanti dell’industria degli alcolici, secondo i quali la Commissione, nella sua decisione di avviare il procedimento, sarebbe stata addirittura troppo moderata e il monopolio tedesco sugli alcool dovrebbe essere radicalmente riformato.

(38)

Tutti i 35 produttori agricoli sono contrari alla posizione della Commissione. Nella maggior parte dei casi si tratta di piccole aziende agricole familiari. In linea generale viene messa in discussione la posizione della Commissione secondo cui il Kornbranntwein può essere considerato un prodotto industriale, mentre a loro parere si tratta chiaramente di un prodotto agricolo. Viene criticato anche il concetto di «Kornbranntwein» utilizzato dalla Commissione: per il prodotto consegnato alla DKV sarebbe più appropriata la definizione «alcool grezzo» (Rohalkohol) o anche «alcool grezzo di cereali» (Kornrohalkohol). L’alcool consegnato alla DKV non è un prodotto pronto al consumo ma richiede ulteriore lavorazione e rettificazione. Si sostiene in taluni casi che la situazione dei produttori agricoli non può essere paragonata a quella dei produttori industriali poiché le due categorie non sono soggette agli stessi vincoli. A questo proposito, viene fornita una descrizione dettagliata delle varie fasi del processo di produzione del Kornbranntwein che si basa su un sistema di agricoltura integrata (Kreislaufwirtschaft - produzione di cereali, distillazione, utilizzo della trebbia come mangime e dello stallatico come concime per le culture cerealicole), che richiede un rigoroso rispetto dell’ambiente. Le distillerie agricole sono pertanto del parere che ad esse si devono continuare ad applicare le disposizioni del trattato CE per i prodotti agricoli e che subirebbero chiaramente una discriminazione rispetto ai produttori agricoli che consegnano il proprio alcool a BfB se non venissero più applicate loro tali regole, più favorevoli rispetto alle regole di concorrenza del trattato CE. La fine del monopolio a partire dal 1o gennaio 2004 sarebbe certamente disastrosa poiché molte di essere hanno effettuato investimenti cui non potrebbero più far fronte. In alcuni casi, inoltre, la distilleria costituisce l’elemento centrale dell’azienda agricola e la sua sparizione metterebbe a rischio l’intera azienda. Anche un’associazione professionale che rappresenta le distillerie agricole che commercializzano direttamente il Kornbranntwein, classifica quest’ultimo come prodotto agricolo e ritiene che la Commissione dovrebbe accettare tale classificazione. In numerose osservazioni si sostiene infine che le misure di aiuto non potrebbero falsare la concorrenza o incidere sugli scambi fra Stati membri poiché il Kornbranntwein è un alcool che può essere prodotto solo nei territori di lingua tedesca.

(39)

L’Arbeitsgemeinschaft gewerblicher Kornbrennereien (Associazione delle distillerie industriali) critica l’avvio del procedimento in quanto esso propone la soppressione di tutti gli aiuti di qualsiasi tipo, tanto a favore dei produttori agricoli quanto di quelli industriali. Fa osservare di essere all’origine del procedimento ma si rammarica che la Commissione rimetta in discussione gli importi compensativi per le distillerie industriali, concepiti come incentivo al ritiro anticipato dal monopolio. Tali importi non rappresentano a parere del denunciante un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 88 del trattato CE, ma piuttosto una contropartita corrispondente ai diritti di distillazione a cui, a differenza delle distillerie agricole, hanno dovuto rinunciare. L’autorizzazione degli importi compensativi previsti dalla HSanG era auspicabile esclusivamente per tutelare aspettative legittime e anche essenziale per consentire alle distillerie interessate, entro la scadenza del periodo transitorio, di convertire la loro attività in condizioni economicamente accettabili, soprattutto tenuto conto del fatto che gli importi erano di gran lunga inferiori alle perdite provocate dalla nuova legge. Inoltre i pagamenti non incidono sugli scambi fra Stati membri, poiché non si verifica alcuna distorsione della concorrenza: i membri dell’associazione professionale hanno infatti interrotto la produzione di Kornbranntwein poiché è impossibile sopravvivere su un mercato sovvenzionato senza beneficiare di sovvenzioni. Il denunciante resta peraltro dell’opinione che gli aiuti alle distillerie agricole siano illegittimi, in quanto discriminatori. Tre pareri che provengono direttamente da produttori industriali rivendicano il mantenimento delle disposizioni della HSanG sul versamento di importi compensativi come contropartita per il ritiro anticipato.

(40)

Gli altri pareri, fra cui quello di un terzo che dichiara di aver partecipato come esperto ai lavori preparatori sul regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (18), o quello di un’associazione di consumatori che ha raccolto 2 000 firme, sono nettamente contrari alla posizione espressa dalla Commissione nell’avvio del procedimento; riprendono di norma gli argomenti avanzati dalle distillerie agricole e sostengono in particolare che il Kornbranntwein deve continuare ad essere classificato come prodotto agricolo e che la Commissione non deve metterne in discussione i metodi di produzione tradizionali. La DKV aggiunge che la Commissione, se nella decisione finale mantiene le opportune misure proposte, dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità nella fissazione del termine di trasposizione di dette misure e prorogare il periodo transitorio oltre il 1o gennaio 2004 per consentire alle imprese interessate di convertire la propria attività.

D.   Osservazioni della Germania

(41)

La Germania non contesta che il sistema di compensazione dei costi di produzione da parte della DKV costituisca un aiuto al funzionamento. Ritiene tuttavia che il Kornbranntwein debba continuare a beneficiare delle disposizioni del trattato CE applicabili ai prodotti agricoli e non debba essere considerato dalla Commissione un prodotto industriale. Non condivide affatto la posizione di quest’ultima secondo cui i distillati di cereali prodotti nel quadro del monopolio non costituiscono il prodotto agricolo chiamato «alcol etilico», ma il superalcolico designato come acquavite e quindi un prodotto industriale. Essa giustifica la propria analisi precisando che l’enunciato dell’allegato I del trattato CE è chiaro e che il contenuto di un testo del trattato non può essere messo in discussione da una norma del diritto derivato, come il regolamento (CEE) n. 1576/89.

(42)

A sostegno della sua argomentazione la Germania ricorda che la Corte di giustizia, confermando in varie sentenze (fra cui la sentenza del 13 marzo 1979 nella causa 91/78, Hansen GmbH & Co/Hauptzollamt Flensburg (19) e del 15 gennaio 1985 nella causa 253/83, Sektkellerei C.A Kupferberg & Cie KG a.A/Hauptzollamt Mainz) (20) il carattere non discriminatorio delle tasse sull’alcool, ha riconosciuto la compatibilità di tali tasse con le disposizioni degli articoli 37 e 95 (ora rispettivamente 31 e 90) (21) e quindi indirettamente anche degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(43)

Per quanto riguarda gli importi compensativi per le distillerie che si ritirano anticipatamente dal monopolio, la Germania, dopo aver ricordato che i diritti di distillazione a differenza di quanto sostiene il denunciante non hanno valore patrimoniale, precisa che si tratta di incentivi necessari a causa del vincolo pluriennale esistente fra le distillerie e il monopolio degli alcool. Inoltre, per motivi di parità di trattamento, anche le distillerie agricole hanno la possibilità di ritirarsi dal monopolio alle stesse condizioni di quelle industriali.

(44)

La Germania precisa che – qualora la Commissione mantenga la sua valutazione - un periodo transitorio di vari anni è indispensabile tanto nel caso degli aiuti al funzionamento per le distillerie che restano nel monopolio, quanto in quello degli importi compensativi come contropartita per il ritiro anticipato dal monopolio, a causa del tradizionale legame fra i produttori di Kornbranntwein e il monopolio degli alcool e della tutela delle aspettative legittime ad esso connesso. Le distillerie, sia quelle industriali sia quelle parte di un’azienda agricola, hanno bisogno di tale periodo per adeguare le proprie strutture produttive al mercato libero o riconvertirsi ad altre attività produttive. La Germania ha proposto dunque un periodo transitorio fino al 30 settembre 2006, fornendo alla Commissione motivazioni concrete per cui il periodo transitorio, la cui fine era stata inizialmente fissata dalla Commissione nel quadro delle misure opportune al 1o gennaio 2004, dovrebbe essere prorogato almeno fino all’anno di produzione 2005/2006. Qualsiasi altra decisione comporterebbe la chiusura di numerose distillerie industriali e agricole e la perdita di molti posti di lavoro.

(45)

La Germania contesta l’affermazione del denunciante secondo cui la HSanG del 22 dicembre 1999 è responsabile di una discriminazione a danno delle distillerie industriali in quanto si limita a riorganizzare il monopolio mediante una riduzione minima del numero dei beneficiari, nonché un periodo transitorio di sei anni e una compensazione finanziaria appropriata, che viene versata tanto alle distillerie industriali quanto a quelle agricole.

III.   VALUTAZIONE GIURIDICA

A.   Applicabilità delle regole di concorrenza

(46)

Si è spiegato sopra che la lavorazione del Kornbranntwein era separata, a livello organizzativo, degli altri prodotti di origine agricola oggetto del monopolio (cfr. nn. 16-24). Infatti, nel 1930 per questo prodotto specifico è stato creato un organismo dotato di personalità giuridica, la DKV, nel quadro del monopolio degli alcool. Con la legge del 2 maggio 1976 la Germania ha ribadito la volontà di riservare un trattamento specifico al Kornbranntwein mantenendo due diversi organismi di organizzazione del mercato – BfB e DKV.

(47)

La maggioranza dei prodotti alcolici di base (distillati) consegnati a BfB sono destinati evidentemente alla produzione di alcol neutro, non adatto al consumo, mentre i distillati consegnati alla DKV (definiti dalla Germania «Kornfeindestillat») si caratterizzano per le loro qualità aromatiche e sono pertanto destinati al consumo umano.

(48)

Questa distinzione è giustificata principalmente dalla natura del prodotto di base che le distillerie consegnano alla due organizzazioni di commercializzazione e dalla qualità dei prodotti commercializzati dopo la trasformazione e/o rettificazione dai due servizi.

(49)

La BfB acquista principalmente alcool grezzo (Rohalkohol, a base di frutta, patate, melassa, cereali, ecc.) e lo vende di norma dopo la rettificazione e/o trasformazione come alcool neutro.

(50)

La DKV acquista un distillato, Kornfeindestillat, che è già considerato una bevanda spiritosa, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89. La rettificazione del distillato effettuata dalla DKV consiste principalmente in una standardizzazione del contenuto di alcool presente nel prodotto finale (32% nel prodotto denominato Korn e 37,5% nel Kornbrand).

(51)

L’allegato I del trattato CE, quale modificato dal regolamento n. 7 bis del Consiglio del 18 dicembre 1959 relativo all’inserimento di alcuni prodotti nell’elenco dell’Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (22) riguarda «Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande». Il testo può essere interpretato grazie alle voci ex ex 22.08 e 22.09 (ora 22.07 e 22.08) della nomenclatura tariffaria, che si definiscono alcool, acquaviti, liquori e altre bevande alcoliche.

(52)

Nelle note esplicative alla nomenclatura tariffaria, le acquaviti, che non sono riprese nell’allegato I, vengono definite come segue: «(…) che sono ottenute (senza alcuna aggiunta di aromi) per distillazione da liquidi naturalmente fermentati, quali il vino, il sidro, oppure da frutta, vinacce, granaglie e altri prodotti vegetali fermentati simili. Le acquaviti sono caratterizzate dal fatto che conservano un bouquet o aroma particolare dovuto alla presenza di costituenti aromatici secondari (esteri, aldeidi, acidi, alcoli superiori (volatili) ecc.) che variano in relazione alle materie prime impiegate nella distillazione.»

(53)

La voce comprende anche «Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol […]». Le note esplicative specificano a proposito di questo prodotto: «… destinato sia all’alimentazione umana che ad usi industriali. Anche se adatto all’alimentazione umana, l’alcole etilico si distingue dai prodotti considerati in A [es. acquaviti], per il fatto che è privo di qualsiasi principio aromatico».

(54)

Il Kornbranntwein è dunque un’acquavite caratterizzata dalla presenza di principi aromatici e non può per questo essere considerata alcool etilico. Ciò è confermato peraltro dal punto C.4 delle note alla voce ex ex 22.09 (ora 22.08, punto C.2, dove si mette in rilievo che in questa voce rientrano, oltre all’alcol etilico, anche «il whisky e altre acquaviti ottenute dalla fermentazione e distillazione di mosti di cereali (orzo, avena, segale, grano, mais, ecc.)».

(55)

Nelle sue risposte alla Commissione, la Germania confonde Kornalkohol (alcool di cereali), che può essere considerato alcool etilico se soddisfa le condizioni di cui sopra (cfr. n. 53), e Kornbranntwein, che è una bevanda spiritosa. Valutando sulla base della formulazione della legge sul monopolio degli alcool quale modificata dalla HSanG del 22 dicembre 19999, il legislatore tedesco ha in effetti trattato in modo diverso «Kornalkohol» e «Kornbranntwein», poiché si tratta di prodotti di natura diversa.

(56)

La Commissione resta pertanto del parere che si tratti di prodotti diversi; il primo serve alla produzione di alcool neutro mentre il secondo, oggetto del presente procedimento, è un alcool caratterizzato dai suoi principi aromatici e/o gustativi.

(57)

All’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1576/89 si precisa che il regolamento riguarda la definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose.

(58)

L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento definisce le varie categorie di bevande spiritose. Alla lettera c) la «bevanda spiritosa di cereali» viene definita come segue:

«1.

La bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione di un mosto fermentato di cereali che presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

La denominazione “bevanda spiritosa di cereali” può essere sostituita da Korn e Kornbrand per la bevanda prodotta in Germania e nelle regioni della Comunità in cui una delle lingue ufficiali è il tedesco, con riserva che la produzione di questa bevanda sia tradizionale in tali regioni e se la bevanda spiritosa di cereali è ivi ottenuta senza alcun additivo:

o mediante distillazione esclusivamente di un mosto fermentato di chicchi interi di frumento, orzo, avena, segala o grano saraceno con tutti i loro elementi,

o mediante ridistillazione di un distillato ottenuto secondo le modalità di cui al primo trattino.

2.

Per poter essere denominata “acquavite di cereali” la bevanda spiritosa di cereali deve essere ottenuta mediante distillazione a meno di 95% vol di un mosto fermentato di cereali che presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.»

(59)

Nel caso in oggetto i produttori di Kornbranntwein consegnano alla DKV un prodotto ottenuto mediante il procedimento descritto nel regolamento (CEE) n. 1576/89 (Kornfeindestillat), che in seguito viene eventualmente rettificato e/o trasformato dalla DKV in vista della commercializzazione.

(60)

La Germania contesta il fatto che la Commissione si basi su tale testo, poiché esso fissa esclusivamente regole di commercializzazione delle bevande spiritose al fine di tutelare i consumatori. Pur non contestando che tale sia l’obiettivo del regolamento, la Commissione ritiene che si possa ugualmente fare riferimento ad esso anche per la descrizione e definizione del Kornbranntwein come bevanda spiritosa, direttamente soggetta in quanto tale alle regole di concorrenza. La Commissione è pertanto del parere che, pur senza volere decidere in via definitiva sulla questione, questo testo del diritto derivato sostenga la sua visione quanto alla classificazione del prodotto in questione.

(61)

In una delle sue comunicazioni alla Commissione, la Germania sottolinea che il testo dell’allegato I del trattato CE varia a seconda della versione linguistica. E infatti nelle versioni inglese e neerlandese non figura la parola «acquavite», ma si parla solo di «liquori» e «bevande spiritose». La Commissione osserva a tale proposito che sotto questo aspetto la versione tedesca e altre versioni linguistiche sono chiare e parlano esplicitamente di «acquavite». Le versioni linguistiche che, come quelle inglese e neerlandese, non escludono espressamente l’acquavite, devono essere interpretate e applicate alla luce delle altre versioni linguistiche e possono essere intese solo nel senso che l’acquavite rientra nelle altre bevande spiritose, parimenti escluse dall’ambito di applicazione dell’allegato I.

(62)

Nel quadro del funzionamento e dello sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli, l’8 aprile 2003 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 670/2003 che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell’alcole etilico di origine agricola (23). Obiettivo di tale regolamento è istituire per la prima volta un’organizzazione comune di mercato per l’alcool di origine agricola.

(63)

Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha incluso alcuni elementi di tale regolamento, all’epoca in fase di discussione. Essa ritiene che sia tuttora opportuno fare riferimento tanto ai lavori preparatori a tale atto quanto alla versione definitiva del regolamento in quanto essi confermano la sua analisi secondo cui il Kornbranntwein è un prodotto industriale. All’articolo 1 di un primo progetto, le bevande spiritose nel senso del regolamento (CEE) n. 1576/89 erano escluse esplicitamente dal campo di applicazione del regolamento. Nel testo definitivo di quest’ultimo i prodotti agricoli interessati sono stati definiti sulla base dell’allegato I del trattato CE. Fra le voci della nomenclatura tariffaria di cui all’articolo 1, cui si applica il regolamento, non compaiono le acquaviti di tipo Kornbranntwein, ma solo alcole etilico denaturato o meno e acquavite denaturata.

(64)

La Commissione conclude dunque che il Kornbranntwein è una bevanda spiritosa esclusa dal campo di applicazione dell’allegato I del trattato CE e soggetta quindi alle regole di concorrenza del trattato.

B.   Le misure in questione sono aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(65)

La Commissione ha dimostrato che il Kornbranntwein è un prodotto industriale a cui si applicano le disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(66)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, stabilisce che, «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(67)

La misure in questione procurano un vantaggio ai produttori di Kornbranntwein poiché garantiscono loro la copertura dei costi di produzione nel quadro dei diritti di distillazione (Brennrechte), indipendentemente dal prezzo a cui il prodotto viene infine commercializzato sul mercato tedesco. Si ricorda che nell’anno di produzione 1999/2000 il Kornbranntwein veniva acquistato dalla DKV al prezzo di 263 DEM/hl, per essere commercializzato al prezzo di 157 DEM/hl, il che costituisce, nel periodo in esame, un aiuto pari a 36,6 milioni di DEM (18,7 milioni EUR). I produttori tedeschi di Kornbranntwein possono così vendere la loro produzione a condizioni finanziarie che sono significativamente più favorevoli rispetto a quelle che varrebbero se la loro produzione dovesse essere commercializzata a condizioni di mercato normali – vale a dire senza le consistenti sovvenzioni del monopolio.

(68)

Nei casi in cui la DKV non interviene direttamente nel processo produttivo del Kornbranntwein, i produttori interessati ricevono, in funzione dei diritti di distillazione di cui sono titolari, un’indennità pari ai costi che la DKV non ha dovuto sostenere per la rettificazione, commercializzazione, stoccaggio, ecc.

(69)

Grazie a tali aiuti i produttori tedeschi possono vendere la parte della produzione di Kornbranntwein non coperta da diritti di distillazione, che essi commercializzano direttamente, a prezzi che non potrebbero praticare se non avessero ricevuto, grazie al monopolio, un prezzo di acquisto eccessivo per la produzione consegnata alla DKV.

(70)

Tale vantaggio incide sulle spese correnti di produzione e commercializzazione, vale a dire i costi di funzionamento, delle imprese interessate.

(71)

Un vantaggio per i produttori è costituito anche dai cosiddetti importi compensativi loro concessi al posto della compensazione dei costi di produzione se si ritirano anticipatamente dal monopolio, cosicché possono in taluni casi sopravvivere sul mercato «libero» del Kornbranntwein. Gli importi concessi sostituiscono le sovvenzioni per la produzione e commercializzazione di un determinato prodotto ma sono per natura analoghi ad esse. Non ha rilevanza il fatto che gli importi compensativi possano essere utilizzati anche per scopi diversi dal restare sul mercato «libero» del Kornbranntwein, come la chiusura o ristrutturazione delle distillerie.

(72)

La HsanG, il cui obiettivo era limitare l’importo globale delle sovvenzioni nel quadro del monopolio degli alcool, mira chiaramente a introdurre un meccanismo di transizione equilibrato tale da soddisfare le esigenze di tutti i produttori sulla base delle rispettive particolarità e obiettivi. In questo contesto si ricorda che non tutti i produttori sono soggetti agli stessi vincoli. I produttori agricoli, ad esempio, sono legalmente tenuti a impiegare nella produzione un sistema di agricoltura integrata.

(73)

Gli importi compensativi non sono connessi a investimenti e riguardano quindi il funzionamento corrente delle imprese beneficiarie.

(74)

Le misure in questione, siano esse sovvenzioni ai costi di produzione o importi compensativi, sono finanziate da fondi statali. Il disavanzo derivante dalla differenza fra il prezzo di acquisto e la vendita dei prodotti a prezzo di mercato in Germania è coperto da fondi del bilancio federale. Ciò vale anche per gli importi compensativi a favore dei produttori che si ritirano anticipatamente dal monopolio.

(75)

Obiettivo delle misure è sostenere la produzione di Kornbranntwein e hanno quindi carattere selettivo.

(76)

Le misure distorcono chiaramente la concorrenza nel mercato comune e incidono sugli scambi fra Stati membri poiché i produttori tedeschi sono in concorrenza con i produttori di altri Stati membri che eventualmente potrebbero decidere di commercializzare lo stesso alcool sul mercato tedesco. Come osservano alcuni dei terzi interessati, secondo il già citato regolamento (CEE) n. 1576/89, la denominazione Kornbranntwein può essere utilizzata esclusivamente «per la bevanda prodotta in Germania e nelle regioni della Comunità in cui una delle lingue ufficiali è il tedesco  (24), con riserva che la produzione di questa bevanda sia tradizionale in tali regioni …». Il Kornbranntwein è inoltre in concorrenza con altre acquaviti e bevande spiritose prodotte in altri Stati membri. Il fatto che la Corte, nelle cause Hansen e Sektkellerei C.A. Kupferberg abbia stabilito che gli articoli 95 e 37 del trattato CEE devono essere intesi nel senso che non si oppongono alla riduzione di fatto del prezzo di vendita dell’alcool venduto dall’amministrazione del monopolio, se «l’aliquota di imposizione effettivamente applicata ai prodotti importati non è superiore a quella applicata ai corrispondenti prodotti nazionali», non pregiudica la valutazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione.

(77)

Non ci sono quindi dubbi che le misure in questione sono tali da incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

(78)

Le misure in questione sono quindi aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Poiché hanno l’obiettivo di coprire i costi del funzionamento corrente delle imprese interessate, si tratta di aiuti al funzionamento.

(79)

Sulla base dell’esame dei documenti trasmessi dalla Germania, dai denuncianti e dai terzi interessati, la Commissione stabilisce che obiettivo della HSanG del 22 dicembre 1999 era la riforma del monopolio dell’alcool quale modificato dalla legge del 2 maggio 1976, al fine di ridurre globalmente le sovvenzioni per la produzione di Kornbranntwein. La Commissione constata inoltre che la Germania ha comunicato le misure derivanti dalla legge del 1976 nell’aprile dello stesso anno sulla base delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli e che in tale momento la notifica non ha dato origine ad alcuna osservazione.

(80)

In virtù dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, nonché dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione, giunta alla conclusione che il Kornbranntwein deve essere considerato un prodotto industriale e che le misure in questione costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune, ha raccomandato alla Germania, con decisione del 19 giugno 2002, di adottare le misure opportune, ma quest’ultima si è opposta a tale raccomandazione.

(81)

Gli aiuti di Stato derivanti dalla legge sul monopolio degli alcool, comprese le misure di aiuto per il Kornbranntwein ai sensi della legge del 2 maggio 1976, sono stati regolarmente notificati dalla Germania senza che in quel momento la Commissione esprimesse riserve quanto alla loro compatibilità con le regole di concorrenza comunitarie. La Germania aveva informato all’epoca la Commissione che intendeva applicare dette misure. Si tratta dunque di aiuti di Stato esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), numero iii) del regolamento (CE) n. 659/1999.

(82)

Nella decisione del 19 giugno 2002 sulle misure opportune, la Commissione non ha classificato le misure derivanti dalla legge del 22 dicembre 1999 come nuovi aiuti.

(83)

Il reale obiettivo della HSanG del 22 dicembre 1999 era ridurre il numero dei beneficiari degli aiuti e l’importo delle sovvenzioni concesse. Essa non comporta modifiche sostanziali al sistema introdotto dalla legge del 2 maggio 1976 il cui obiettivo era coprire i costi dei produttori indipendentemente dal prezzo di mercato del Kornbranntwein. Lo stesso vale per gli importi compensativi accordati per il ritiro anticipato dal monopolio, che sostituiscono per un certo periodo le sovvenzioni.

(84)

Di conseguenza la HSanG del 1999 non doveva essere notificata alla Commissione prima della sua entrata in vigore.

(85)

Questa impostazione è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 agosto 1994 nella causa C 44/03 («Namur-Les assurances du crédit SA») (25). In questo caso un organismo pubblico aveva deciso di ampliare le proprie attività con la conseguenza che anche le attività ampliate beneficiavano degli aiuti pubblici che erano stati concessi in forza di una normativa approvata prima dell’entrata in vigore del trattato. La Corte ha stabilito che in tale caso non si poteva sostenere che si trattasse dell’introduzione o della modifica di un aiuto ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, perché la decisione era stata presa senza modificare il regime di aiuti istituito dalla legge.

(86)

Di conseguenza, gli aiuti concessi sulla base di un regime di aiuti esistente prima dell’entrata in vigore del trattato non sono soggetti né all’obbligo di notifica preventiva né al divieto di esecuzione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, ma devono essere oggetto di un esame permanente ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo.

«Non si può infatti, a meno di introdurre un fattore di incertezza giuridica, costringere gli Stati membri a notificare alla Commissione e a sottoporre al suo controllo preventivo non solo i nuovi aiuti o le modifiche di aiuti in senso proprio accordati ad un’ impresa beneficiaria di un regime di aiuti già esistenti, bensì tutte le misure che incidano sull’ attività di quest’ ultima e che possano incidere sul funzionamento del mercato comune, sul gioco della concorrenza o semplicemente sull’ importo effettivo, in un periodo determinato, di aiuti esistenti …»

(87)

La Commissione condivide tale valutazione.

(88)

In tale contesto la Commissione ha avviato il procedimento previsto dal regolamento (CE) n. 659/1999.

a)   Misure preventive ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999

(89)

L’articolo 17 del regolamento CE n. 659/1999, denominato «Cooperazione a norma dell’articolo 93, paragrafo 1 del trattato», dispone:

«1.   La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato.

(2)   Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l’opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese.»

(90)

Con lettera del 22 febbraio 2002 la Commissione ha debitamente informato la Germania che, a seguito dell’esame delle sue risposte e dei fatti comunicati dai denuncianti, era giunta alla conclusione che le regole di concorrenza del trattato si applicano alle misure di aiuto in questione e che non si possono invocare le misure speciali in vigore per i prodotti agricoli perché il Kornbranntwein è un prodotto industriale, escluso, in quanto tale, dall’allegato I del trattato.

(91)

La Commissione, dopo avere accertato che le misure della Germania a favore dei produttori di Kornbranntwein costituiscono aiuti esistenti sulla cui compatibilità con le disposizioni del trattato CE essa nutre dubbi, ha invitato la Germania, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999, a formulare le proprie osservazioni in merito entro un mese dal ricevimento della lettera del 22 febbraio 2002. La Germania è stata inoltre invitata a presentare le proposte opportune al fine di modificare la normativa sui monopoli al fine di renderla compatibile con l’articolo 87 del trattato CE.

(92)

Con lettera del 19 marzo 2002 la Germania ha contestato la valutazione della Commissione e ribadito che il Kornbranntwein deve beneficiare delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli.

b)   Proposta di misure opportune

(93)

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999, in materia di misure opportune, dispone:

«Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell’articolo 17, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre: a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti, b) l’introduzione di obblighi procedurali o c) l’abolizione del regime di aiuti.»

(94)

Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione, con decisione del 19 giugno 2002, ha raccomandato alla Germania misure opportune al fine di riformare le disposizioni specifiche della normativa tedesca sul Kornbranntwein (legge del 2 maggio 1976 e legge del 22 dicembre 1999) come segue:

a)

I produttori agricoli e i produttori industriali di Kornbranntwein non saranno più autorizzati a ricevere aiuti al funzionamento consistenti in sovvenzioni accordate per il mantenimento dei prezzi legalmente garantiti.

b)

I produttori non sono più autorizzati a percepire aiuti, di qualsiasi natura, per compensare la loro eventuale uscita anticipata dal sistema.

c)

Le modifiche legislative dovranno essere effettuate il più rapidamente possibile a partire dall’anno di produzione 2002/2003 ed essere in vigore al più tardi il 1o gennaio 2004.

d)

Le autorità tedesche devono informare la Commissione delle opportune misure adottate con una relazione trasmessa al più tardi alla fine del primo trimestre 2003; una seconda relazione sull’effettiva attuazione di tali misure sarà fatta pervenire alla Commissione entro la fine di novembre 2003.

C.   Valutazione della giurisprudenza invocata dalla Germania a giustificazione del regime di aiuto

(95)

La Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata a più riprese in merito alla compatibilità delle disposizioni legislative sul monopolio tedesco degli alcool con determinate disposizioni del trattato CE (cfr. in particolare le sentenze nelle cause Hansen und Sektkellerei C.A. Kupferberg, cfr. punto 42).

(96)

Nelle sue risposte alla Commissione la Germania fa riferimento a tale giurisprudenza per concluderne che le disposizioni della legge sul monopolio degli alcool del 2 maggio 1976 sono già state esaminate e confermate dalla Corte. Di conseguenza essa stima che la legge sul monopolio degli alcool (quale modificata dalla legge del 22 dicembre 1999) non possa essere contestata dalla Commissione poiché non è stata messa in discussione dalla Corte di giustizia.

(97)

È pertanto opportuno esaminare più in dettaglio gli elementi emersi dalla giurisprudenza in questione.

(98)

Nelle cause citate in questo contesto la Corte di giustizia era stata adita per una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla validità, alla luce degli articoli 37 e 95 del trattato CE (ora articoli 31 e 90), delle disposizioni fiscali introdotte dal monopolio degli alcool. In tale circostanza la Corte si era pronunciata sulla compatibilità delle misure fiscali derivanti dal monopolio degli alcool con le disposizioni del trattato CE.

(99)

Nella sentenza essa si era limitata a ricordare che «per quanto concerne l’attuazione degli artt. 92 e 93, è lasciato ampio spazio all’intervento della Commissione, mentre l’art. 37 è destinato a trovare applicazione diretta», confermando così che la Commissione è autorizzata dal trattato CE a valutare le misure in questione dal punto di vista degli aiuti di Stato.

(100)

La Corte chiarisce inoltre che gli articoli 92 e 93, da un lato, e l’articolo 37, dall’altro, hanno l’obiettivo comune di evitare che gli Stati membri, «con l’azione d’un pubblico monopolio o con l’attribuzione di aiuti», provochino una distorsione delle condizioni di concorrenza nel mercato comune oppure creino discriminazioni a danno della produzione o del commercio di altri Stati membri, che si tratta però di disposizioni che «hanno presupposti d’applicazione differenti, peculiari ai due ordini di provvedimenti statali ch’esse hanno rispettivamente lo scopo di disciplinare». Infine, la Corte ha precisato che nella fattispecie non era necessario esaminare in che misura le disposizioni degli articoli 92 e 93 fossero applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli in oggetto.

(101)

Non si può dedurre da tale motivazione che la Corte di giustizia abbia valutato che le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato non sono applicabili alle sovvenzioni concesse nel quadro del monopolio degli alcool.

(102)

La Germania riconosce che la Corte di giustizia non si è pronunciata direttamente sulla legittimità del monopolio per quanto riguarda gli articoli 92 e 93, ma fa valere che non sussistono dubbi quanto al fatto che la Corte abbia classificato il prodotto in oggetto come prodotto agricolo, che può essere oggetto di un’organizzazione comune di mercato.

(103)

La Commissione osserva che la Corte di giustizia non si è pronunciata sugli aiuti di Stato in oggetto. Essa stima dunque che le sentenze della Corte su cui si basa la Germania a questo proposito non pregiudicano né la qualifica giuridica del prodotto in questione, né una valutazione degli aiuti a favore dei produttori tedeschi di Kornbranntwein. La giurisprudenza citata pertanto non è pertinente nella fattispecie.

D.   Compatibilità dell’aiuto

(104)

L’articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE definisce alcune forme di aiuti che sono compatibili con esso. Tenuto conto della natura e dell’oggetto degli aiuti è evidente che le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettere a), b), e c) non sono applicabili al caso in oggetto.

(105)

L’articolo 87, paragrafo 3 elenca gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. È evidente che il regime in oggetto non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, ovvero a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio nel senso delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

(106)

Per quanto riguarda le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), previste nell’interesse dello sviluppo regionale, va osservato che gli aiuti in questione si applicano senza distinzione a tutte le regioni della Germania. È inoltre evidente che obiettivo degli aiuti non è promuovere misure nel senso della deroga volta ad agevolare lo sviluppo di talune attività (articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nei settori ricerca e sviluppo, tutela dell’ambiente, occupazione o formazione conformemente agli inquadramenti o agli orientamenti comunitari. Poiché non esistono altri motivi relativi allo sviluppo di talune attività, gli aiuti in questione devono essere giudicati incompatibili con il mercato comune.

(107)

La Commissione ritiene tuttavia che esistano motivi specifici che permettono di autorizzare il mantenimento del sistema praticato in Germania ancora per un periodo transitorio.

(108)

A seguito dell’avvio del procedimento, tutte le parti interessate, ad eccezione dei rappresentanti dell’industria degli alcolici, hanno protestato contro il termine proposto dalla Commissione. La Germania ha fatto sapere alla Commissione che è indispensabile un termine di più anni per completare la soppressione degli aiuti in questione in condizioni accettabili, senza mettere in pericolo l’esistenza dei produttori interessati, che fino ad ora hanno beneficiato del sistema di sovvenzioni debitamente notificato alla Commissione decenni fa e non più messo in discussione.

(109)

In primo luogo, la Commissione ha preso atto che, nella produzione del Kornbranntwein, l’anno di produzione comincia il 1o ottobre di ciascun anno e termina il 30 settembre dell’anno successivo. Essa terrà conto di questo elemento per fissare la data in cui la Germania dovrà avere attuato le misure volte a riformare la sua normativa.

(110)

La Germania ha spiegato in modo convincente alla Commissione che i produttori industriali e agricoli, che fino ad ora hanno consegnato i distillati da loro prodotti alla DKV nel quadro del monopolio e che in futuro, con il nuovo sistema, dovranno commercializzare da soli il Kornbranntwein, devono effettuare investimenti rilevanti. Tali investimenti consistono, ad esempio, nell’acquisto di nuovi apparecchi di distillazione o nella costruzione di nuovi edifici e depositi (tini in acciaio, botti in legno, attrezzature da laboratorio, impianti di imbottigliamento, depositi per le merci imballate, ottenimento di permessi di costruzione, ecc.) La Germania valuta che una distilleria con produzione annua di 1 000 hl di Kornalkohol deve investire almeno 400 000 EUR all’anno per la commercializzazione di tale quantitativo di alcool.

(111)

È chiaro che le ristrutturazioni richieste non possono essere realizzate senza un periodo supplementare durante il quale vengono mantenuti gli aiuti finanziari esistenti, sotto forma tanto di compensazione dei costi di produzione quanto di importi compensativi. Ciò vale soprattutto per le piccole distillerie che costituiscono la grande maggioranza delle imprese e/o delle aziende agricole interessate.

(112)

La Commissione riconosce la fondatezza della richiesta della Germania in quanto è stato dimostrato che un’interruzione improvvisa degli aiuti concessi ormai da decenni comprometterebbe l’esistenza di un gran numero di imprese, soprattutto agricole, destinatarie delle misure. Per questo motivo dovrebbe essere previsto un periodo di transizione tale da consentire ai produttori di adeguare la produzione alla nuova situazione.

(113)

La Commissione nota anche che il Kornbranntwein è in concorrenza con altri prodotti che rientrano nell’allegato I del trattato e ricevono aiuti. Poiché nel caso in questione si tratta tuttavia di aiuti al funzionamento, essi devono essere soppressi entro un termine ragionevole: sulla scorta delle considerazioni che precedono il mantenimento del regime per un periodo di circa due anni e mezzo (fino al 30 settembre 2006) dovrebbe in questo caso essere adeguato. Dopo tale data la Germania deve abolire il regime e tutti i suoi effetti.

(114)

La Commissione stabilisce quindi quanto segue:

a)

I produttori agricoli e i produttori industriali di Kornbranntwein non saranno più autorizzati a ricevere aiuti al funzionamento consistenti in sovvenzioni accordate per il mantenimento dei prezzi legalmente garantiti.

b)

Questi produttori non saranno neanche autorizzati a percepire aiuti, di qualsiasi natura, per compensare il loro eventuale ritiro anticipato dal sistema.

c)

Le modifiche legislative dovranno essere effettuate il più rapidamente possibile a partire dall’anno di produzione 2005/2006 ed essere in vigore al più tardi il 30 settembre 2006.

d)

Le autorità tedesche devono informare la Commissione delle misure opportune adottate con una relazione trasmessa al più tardi alla fine del secondo trimestre 2005. Una seconda relazione sull’effettiva attuazione di tali misure sarà fatta pervenire alla Commissione entro fine novembre 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti previsto dalla legge sul monopolio degli alcool a favore dei produttori di Kornbranntwein è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Germania adotta le misure necessarie per abolire il regime di aiuti di cui all’articolo 1 a decorrere dal 30 settembre 2006.

Articolo 3

Al più tardi il 30 giugno 2005 la Germania informa la Commissione in merito alle misure previste per la soppressione del regime di aiuti.

Al più tardi il 31 dicembre 2006 la Germania informa la Commissione sull’effettiva attuazione delle misure adottate.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 269 dell’8.11.2003, pag. 2.

(2)  Gazzetta ufficiale, anno 1999, parte I, n. 58 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 1999 Teil I Nr. 58), pubblicata a Bonn il 28 dicembre 1999. Tale legge di risanamento del bilancio prevede una riforma generale del monopolio degli alcol tedesco. La legge è entrata in vigore il 1o ottobre 2000.

(3)  Legge del 2 maggio 1976 sul monopolio dell’acquavite.

(4)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. modificato dall’atto di adesione 2003.

(5)  GU C 308 dell’11.9.2002, pag. 6.

(6)  Reichsgesetzblatt I, pag. 335, 405.

(7)  Raccolta 1976, pag. 181 (punto 27). Con tale sentenza la Corte ha stabilito in particolare che c’è violazione dell’articolo 37 (oggi articolo 31) del trattato, «quando l’onere imposto sul prodotto importato è diverso da quello a cui è soggetto il prodotto nazionale simile soggetto direttamente o indirettamente a tale monopolio».

(8)  Legge recante modifica della legge sul monopolio degli alcool (Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Branntweinmonopol, Bundesgesetzblatt I N 50 del 7 maggio 1976, pag. 1145).

(9)  La comunicazione riguardava tutti i prodotti oggetto di monopolio, compreso il Kornbranntwein.

(10)  GU 30 del 20.4.1962, pag. 62/993 modificato dal regolamento n. 49 (GU 53 dell’1.7.1962, pag. 62/1571).

(11)  L’allegato II del trattato è diventato allegato I con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Il contenuto è rimasto invariato.

(12)  Rettificazione: elaborazione dell’alcool tramite distillazione, filtraggio o altro procedimento…

(13)  La società di diritto privato DKV (GmbH) istituita nel 1930 mediante regolamento del Reichsmonopolamtes (oggi Bundesmonopolbehörde) e attualmente sottoposta al ministero delle finanze, possiede il diritto esclusivo di commercializzazione del Kornbranntwein.

(14)  Fino all’entrata in vigore della legge del 28 dicembre 1999.

(15)  Secondo i dati della DKV nell’anno di produzione 2000/2001, un anno dopo l’entrata in vigore della HsanG, il 24% e nell’anno di produzione 2001/2002 il 40,6% della produzione di Kornbranntwein è stata prodotta sul mercato libero.

(16)  L’anno di produzione comincia il 1o ottobre di un anno e termina il 30 settembre di quello successivo.

(17)  Nell’anno di produzione 2001/2002 il mercato «libero» del Kornbranntwein ha costituito il 40,8% del mercato.

(18)  GU L 60 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(19)  Raccolta 1979, pag. 935.

(20)  Raccolta 1985, pag. 157.

(21)  L’articolo 90 (precedentemente 95) recita: «Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotto nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.»

(22)  GU 7 del 30.1.1961, pag. 61/71.

(23)  GU L 97 del 15.4.2003, pag. 9.

(24)  Sottolineatura della Commissione.

(25)  Raccolta 1994, pag. I-3829.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2006

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar

[notificata con il numero C(2006) 888]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/241/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/517/CE della Commissione, del 1o agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar (2), è stata modificata in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

Le ispezioni effettuate da funzionari comunitari in Madagascar hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione delle carni e la mancanza di garanzie adeguate quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti. Il regime di polizia sanitaria in Madagascar presenta gravi lacune e mostra che non viene applicata la normativa comunitaria. In questo paese la produzione e la trasformazione di prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, possono comportare rischi per la sanità pubblica.

(3)

Le importazioni di prodotti di origine animale originari del Madagascar, esclusi i prodotti della pesca, non possono pertanto essere più autorizzate fintanto che non venga garantita l'assenza di rischi.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena animale e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La decisione 97/517/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/553/CE (GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31).

(3)  Cfr. allegato I.


ALLEGATO I

Decisione abrogata e sua modificazione successiva

Decisione 97/517/CE della Commissione (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54)

 

Decisione 97/553/CE della Commissione (GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31)

Unicamente per quanto riguarda il riferimento alla decisione 97/517/CE che figura all’articolo 1


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 97/517/CE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 4

Allegato I

Allegato II


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/65


POSIZIONE COMUNE 2006/242/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

riguardante la conferenza di revisione del 2006 della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea considera la Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) un elemento essenziale del contesto internazionale di non proliferazione e disarmo e una pietra angolare negli sforzi volti a impedire, in assoluto, che gli agenti biologici e le tossine possano essere messi a punto e utilizzati come armi. Inoltre l'Unione europea conferma il suo impegno a favore dell'elaborazione di misure intese a verificare il rispetto della BTWC nel lungo termine.

(2)

Il 17 maggio 1999 il Consiglio ha adottato la posizione comune 1999/346/PESC (1) riguardante i progressi verso un protocollo giuridicamente vincolante destinato a consolidare l'osservanza della BTWC e il 25 giugno 1996 aveva adottato la posizione comune 96/408/PESC (2) riguardante la preparazione della quarta conferenza di revisione della BTWC.

(3)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (3). Ai sensi di tale posizione comune la BTWC è compresa come uno di tali accordi multilaterali.

(4)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa volta, tra l'altro, a rafforzare la BTWC, a continuare la riflessione sugli strumenti di verifica della BTWC, a sostenere l'attuazione a livello nazionale della BTWC, anche attraverso norme di diritto penale, e a rafforzare il suo rispetto.

(5)

Il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1540 (2004) in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'attuazione delle disposizioni della suddetta risoluzione contribuisce all'attuazione della BTWC.

(6)

Il 1o giugno 2004 il Consiglio ha adottato una dichiarazione di sostegno all'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(7)

Il 14 novembre 2002 gli Stati parti della BTWC hanno deciso, per consenso, di organizzare tre riunioni annuali degli Stati parti della convenzione, della durata di una settimana, a decorrere dal 2003 fino alla sesta conferenza di revisione, da tenersi entro la fine del 2006. Essi hanno inoltre convenuto che tutte le riunioni degli Stati parti della convenzione sarebbero state preparate da una sessione di esperti, della durata di due settimane, e che la sesta conferenza di revisione avrebbe esaminato i lavori di tali sessioni e deciso riguardo a eventuali ulteriori iniziative. Gli Stati parti della convenzione hanno deciso che la sesta conferenza di revisione si sarebbe tenuta a Ginevra nel 2006 e sarebbe stata preceduta da un comitato preparatorio.

(8)

Il 13 dicembre 1982 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione (A/RES/37/98) sulle armi chimiche e batteriologiche (biologiche), nella quale si chiede al segretario generale delle Nazioni Unite di indagare sulle eventuali informazioni fornitegli riguardo ad attività che potrebbero costituire una violazione del protocollo di Ginevra del 1925. Il 26 agosto 1988 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 620 che, tra l'altro, incoraggia il Segretario generale a effettuare rapidamente indagini sulle asserzioni riguardanti il presunto uso di armi chimiche e batteriologiche (biologiche) o tossiniche, che potrebbe costituire una violazione del protocollo di Ginevra del 1925.

(9)

Il 27 febbraio 2006 l'Unione europea ha convenuto un'azione comune riguardante la BTWC al fine di promuovere la diffusione universale della BTWC e sostenerne l'attuazione ad opera degli Stati parti della convenzione, per far sì che questi ultimi recepiscano nella legislazione nazionale e nei provvedimenti amministrativi gli obblighi internazionali previsti dalla BTWC.

(10)

Parallelamente all'azione comune, l'Unione europea ha convenuto un piano d'azione riguardante la BTWC in cui gli Stati membri si impegnano a presentare alle Nazioni Unite, nell'aprile 2006, i risultati delle misure miranti a rafforzare la fiducia e al segretario generale delle Nazioni Unite gli elenchi dei pertinenti esperti e laboratori, per facilitare eventuali indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche.

(11)

Nella prospettiva della prossima conferenza di revisione della BTWC, tra il 20 novembre e l'8 dicembre 2006, e del relativo comitato preparatorio, dal 26 al 28 aprile 2006, è opportuno aggiornare la posizione dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea si prefigge l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC). L'Unione continua a operare per individuare meccanismi efficaci volti a rafforzare e a verificare il rispetto della BTWC. L'UE si adopera per un risultato positivo della sesta conferenza di revisione del 2006.

Articolo 2

Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione europea:

a)

contribuisce a una completa revisione del funzionamento della BTWC, in sede di sesta conferenza di revisione, che comprenda l'attuazione degli impegni sottoscritti dagli Stati parti della convenzione nel quadro di detta BTWC;

b)

sostiene un ulteriore programma di lavoro intersessionale nel periodo intercorrente tra la sesta e la settima conferenza di revisione e individua aree e procedure specifiche che possono essere migliorate nell'ambito di tale programma di lavoro;

c)

sostiene l'organizzazione di una settima conferenza di revisione della BTWC, entro il 2011;

d)

contribuisce alla formazione di un consenso per un risultato positivo della sesta conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalle conferenze precedenti, e promuove tra l'altro i seguenti temi essenziali:

i)

adesione universale di tutti gli Stati alla BTWC, ivi compresa la richiesta a tutti gli Stati che non ne sono parte di aderirvi senza indugio e di impegnarsi giuridicamente per il disarmo e la non proliferazione delle armi biologiche e tossiniche; in attesa dell'adesione di tali Stati alla BTWC, incoraggiamento di detti Stati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni degli Stati parti della BTWC e ad attuare, su base volontaria, le disposizioni di questa; sforzi volti a far sì che il divieto di armi biologiche e tossiniche sia dichiarato una norma di diritto internazionale universalmente vincolante, anche attraverso l'universalizzazione della BTWC;

ii)

piena osservanza degli obblighi stabiliti dalla BTWC e effettiva applicazione da parte di tutti gli Stati parti della convenzione;

iii)

in relazione alla piena osservanza di tutte le disposizioni della BTWC da parte di tutti gli Stati parti della convenzione, rafforzamento, se necessario, delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme di diritto penale, e del controllo sui microrganismi e le tossine patogeni nel quadro della BTWC; sforzi volti a individuare meccanismi efficaci per rafforzare e verificare la conformità nell'ambito della BTWC;

iv)

sforzi intesi a migliorare la trasparenza attraverso un accresciuto scambio di informazioni fra gli Stati parti della BTWC, anche attraverso lo scambio annuale di informazioni tra tali Stati [misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM)]; individuazione di misure per valutare e migliorare la copertura del paese e l'utilità del meccanismo di CBM ed esplorazione dell'importanza di ogni eventuale ampliamento del suo ambito di applicazione;

v)

rispetto degli obblighi previsti dalla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare per eliminare i rischi che le armi biologiche e tossiniche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il possibile accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze specialistiche che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi biologiche e tossiniche;

vi)

i programmi del Partenariato G8 globale volti a sostenere il disarmo, il controllo e la sicurezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili;

vii)

esame e decisioni di azioni ulteriori in merito ai lavori intrapresi nell'ambito del programma intersessionale per il periodo dal 2003 al 2005 e agli sforzi intesi a discutere e promuovere un'intesa comune e un'azione efficace per quanto concerne: l'adozione delle necessarie misure nazionali volte a mettere in atto i divieti previsti dalla BTWC, compresa l'attuazione delle norme penali; i meccanismi nazionali per realizzare e mantenere la sicurezza e il controllo sui microrganismi e le tossine patogeni; il rafforzamento delle capacità internazionali per far fronte a casi di presunto utilizzo di armi biologiche o tossiniche o di insorgenza sospetta di malattie, nonché per indagare su tali eventi e attenuarne gli effetti; il rafforzamento e l'estensione degli sforzi istituzionali compiuti a livello nazionale e internazionale e dei meccanismi esistenti per il controllo, la rilevazione, la diagnosi delle malattie infettive che colpiscono esseri umani, animali e vegetali e per la lotta contro tali malattie; il contenuto, la promulgazione e l'adozione di codici di condotta per gli scienziati. Si rileva che per migliorare l'attuazione della BTWC occorre lo sforzo costante di tutti gli Stati parti della convenzione per quanto concerne i punti suindicati.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 2, l'azione dell'Unione europea comprende:

a)

un accordo degli Stati membri su proposte specifiche, pratiche e fattibili intese a rafforzare effettivamente l'attuazione della BTWC, proposte che saranno sottoposte, a nome dell'Unione europea, all'esame degli Stati parti della convenzione nella sesta conferenza di revisione;

b)

se opportuno, le iniziative della presidenza, ai sensi dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea, volte a:

i)

promuovere l'adesione universale alla BTWC;

ii)

promuovere l'attuazione della BTWC a livello nazionale da parte degli Stati parti della convenzione;

iii)

esortare gli Stati parti della convenzione a sostenere una revisione effettiva e completa della BTWC, a partecipare a tale processo e a ribadire in tal modo il loro impegno nei confronti di questo strumento internazionale di fondamentale importanza contro le armi biologiche;

iv)

promuovere le proposte indicate in precedenza, sottoposte dall'Unione europea all'esame degli Stati parti della convenzione, intese a rafforzare ulteriormente la BTWC;

c)

dichiarazioni dell'Unione europea fatte dalla presidenza nel periodo precedente la sesta conferenza di revisione e durante tale conferenza.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dal giorno della sua adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 133 del 28.5.1999, pag. 3.

(2)  GU L 168 del 6.7.1996, pag. 3.

(3)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/68


AZIONE COMUNE 2006/243/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere attuate sia nell'UE sia nei paesi terzi.

(2)

L'Unione europea sta attivamente attuando la strategia dell'UE e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali.

(3)

Gli Stati firmatari del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996, hanno deciso di istituire una commissione preparatoria dotata di capacità giuridica, al fine di realizzare l'effettiva attuazione del CTBT, in attesa della creazione dell'Organizzazione del CTBT (CTBTO).

(4)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1).

(5)

La rapida entrata in vigore e l'universalizzazione del CTBT ed il rafforzamento del sistema di controllo e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(6)

La commissione preparatoria della CTBTO persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando 4 e 5 ed è già impegnata ad individuare in che modo il proprio sistema di verifica potrebbe essere rafforzato al meglio, tramite la tempestiva fornitura di competenza e di formazione al personale degli Stati firmatari che partecipano all'attuazione del regime di verifica. È opportuno pertanto affidare alla commissione preparatoria della CTBTO l'attuazione tecnica della presente azione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Al fine dell'attuazione immediata e pratica di alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione europea sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria della CTBTO nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica per conseguire i seguenti obiettivi:

potenziare la prestazione operativa del sistema di verifica della commissione preparatoria della CTBTO,

migliorare la capacità degli Stati firmatari del CTBT di assolvere le loro responsabilità di verifica ai sensi del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del trattato e delle potenziali applicazioni civili e scientifiche.

2.   Il progetto della commissione preparatoria della CTBTO, che corrisponde a misure della strategia dell'UE, ha i seguenti obiettivi:

fornire formazione allo scopo di sviluppare capacità per quanto attiene al sistema di verifica della commissione preparatoria della CTBTO,

fornire accesso elettronico interattivo ai corsi di formazione e ai workshop tecnici nonché accesso continuo ai moduli di formazione.

Il progetto è svolto a beneficio di tutti gli Stati firmatari del CTBT.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente azione comune, in piena associazione con la Commissione delle Comunità europee.

2.   La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario di cui all'articolo 3.

3.   L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO, che assolve questo compito sotto la responsabilità della presidenza e sotto il controllo del SG/AR. A tal fine, il SG/AR conclude gli accordi necessari con la commissione preparatoria della CTBTO.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 133 000 EUR.

2.   La gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea specificate nel paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie che si applicano alle questioni di bilancio, restando inteso che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   Ai fini dell'esecuzione delle spese di cui al paragrafo 1, la Commissione conclude uno specifico accordo di finanziamento con la commissione preparatoria della CTBTO conformemente alla regolamentazione e alle norme della CTBTO. Esso dispone che la commissione preparatoria della CTBTO assicura la visibilità del contributo comunitario in funzione della sua entità.

Articolo 4

La presidenza, assistita dal SG/AR, riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente azione comune sulla base di relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria della CTBTO. La Commissione è pienamente associata e fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa scade 15 mesi dopo l’adozione.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.


ALLEGATO

Sostegno dell'UE alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Descrizione

La commissione preparatoria della CTBTO sta istituendo un regime di verifica globale consistente in 321 stazioni di rilevamento, 16 laboratori di riferimento, il centro dati internazionale (IDC) e una capacità di ispezione in loco (OSI). Una caratteristica essenziale del regime è la sua natura decentrata, per cui i dati raccolti dalle stazioni sono distribuiti agli Stati firmatari insieme con i prodotti dell'IDC per l'analisi finale e le squadre di ispezione in loco saranno costituite attingendo ad un registro internazionale. Il regime si appoggia pertanto sulla disponibilità di esperti negli Stati firmatari per far funzionare le stazioni e utilizzare i dati del sistema internazionale di monitoraggio (IMS) e i prodotti dell'IDC tramite i loro centri dati nazionali (NDC), nonché sulla disponibilità di capacità per le squadre OSI.

Per migliorare la capacità degli Stati firmatari del CTBT di assolvere le loro responsabilità di verifica ai sensi del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del trattato, la commissione preparatoria della CTBTO fin dalla sua creazione ha sottolineato l'importanza della formazione e dello sviluppo di capacità. Oltre ai metodi di formazione tradizionali le nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni offrono una gamma di possibilità per approfondire ed ampliare lo sviluppo di capacità nel futuro.

Il progetto di formazione on line è di natura globale. Raggiungerà tutti gli Stati firmatari del CTBT e fornirà accesso elettronico interattivo ai corsi di formazione e ai workshop tecnici agli utenti autorizzati, nonché accesso continuo ai moduli di formazione tramite il sistema di comunicazione per esperti della commissione preparatoria della CTBTO.

2.   Descrizione del progetto

Un progetto pilota è stato avviato nel novembre 2005 per esplorare le opzioni tecnologiche disponibili per la diffusione in rete e le conferenze in rete nonché per la formazione assistita tramite computer con gli Stati firmatari del CTBT selezionati in tutte le regioni. Sulla base dei risultati di questa fase pilota, che attribuirà particolare attenzione ai diversi contesti tecnologici in cui i metodi di formazione on line dovrebbero essere usati, saranno sviluppate la metodologia, l'infrastruttura tecnica e la sostanza delle azioni di sviluppo di capacità.

Il progetto riguarderà il potenziamento e l'attuazione dello sviluppo di capacità sulla base del seguente concetto:

formazione assistita tramite computer/autoformazione (CBT).

La formazione assistita tramite computer/autoformazione (CBT) permette un certo livello di interattività e la disponibilità continua di moduli di formazione per l'utente autorizzato. La CBT necessita di un lungo periodo di sviluppo, in quanto lo storyboard dev'essere elaborato, esaminato, testato e revisionato molte volte prima della divulgazione agli studenti. Se il materiale di insegnamento non cambia molto, può essere un metodo efficace per fornire coerente materiale formativo a un'ampia utenza. Ad esempio, il personale degli NDC ha bisogno di una familiarizzazione di base con i concetti e gli strumenti utilizzati in seno al segretariato tecnico provvisorio. Dovranno essere formati numerosi partecipanti alle attività di OSI (esperimento integrato sul campo 2008).

Dopo la fase pilota, finanziata tramite contributi volontari bilaterali, il progetto sarà attuato in due fasi.

Fase 1: sviluppo di un sistema prototipo di apprendimento per via elettronica e introduzione di software didattico

I risultati della fase pilota dovrebbero consentire l'identificazione di un concetto che risponda alle diverse esigenze dei destinatari potenziali in termini sia tecnici sia di sostanza.

Saranno sviluppati e testati moduli prototipo per la formazione assistita tramite computer.

Le componenti che dovrebbero essere considerate per l'apprendimento a distanza includono:

moduli di formazione on line per elementi del sistema,

pacchetti di formazione e lezioni che presentino informazioni statiche o processi maturi,

fornitura di materiale di formazione, compresa la documentazione tecnica e politica disponibile su un sito web,

sistemi di prova in cui gli operatori delle stazioni possono svolgere sessioni fittizie relative alle procedure operative e di manutenzione di routine,

formazione pratica in Geotool sulla base dell'eserciziario guidato. Potrebbe essere parte della formazione preparatoria per un corso di formazione di maggiore specializzazione,

moduli del ciclo di formazione per i partecipanti all'esercitazione integrata sul campo dell'OSI.

Fase 2: piena implementazione del software didattico

Nella seconda fase saranno sviluppati e attuati tutti i moduli restanti per la formazione assistita tramite computer. Lo sviluppo del contenuto di determinati moduli sarà affidato all'esterno a istituti partner negli Stati firmatari del CTBT, che hanno contribuito utilmente allo sviluppo di tecniche e procedure usate all'interno della commissione preparatoria della CTBTO. I moduli sviluppati nella fase 2 trarranno vantaggio dall'esperienza acquisita nello sviluppo del prototipo durante la fase 1.

È prevista una valutazione approfondita che accompagnerà la fase di sviluppo e attuazione in modo da accordare la metodologia e le tecnologie utilizzate alle varie necessità dei destinatari potenziali. A tal fine, un meccanismo specifico di valutazione sarà aggiunto alla valutazione in corso delle attività di formazione e di sviluppo di capacità della commissione preparatoria della CTBTO. Una serie di Stati firmatari del CTBT di tutte le regioni saranno invitati a cooperare strettamente con la commissione preparatoria della CTBTO per l'intera durata del progetto e forniranno il feedback sull'utilizzabilità dei prodotti per lo sviluppo di capacità. In particolare, l'elemento di formazione tramite computer dovrà passare attraverso numerose prove e circuiti di valutazione prima che possa essere attuato un prodotto finale.

Risultati del progetto:

aumento del numero di esperti formati per testare, valutare e far funzionare provvisoriamente il regime di verifica del CTBT,

migliore preparazione dei partecipanti a workshop tecnici,

aumento del numero dei partecipanti e migliore diffusione e attuazione delle conclusioni di workshop tecnici,

migliore accessibilità dei moduli di formazione indipendentemente dalle zone orarie e dallo sviluppo tecnologico dello Stato destinatario,

fornitura di formazione e di sviluppo di capacità tramite mezzi elettronici a tutti gli Stati firmatari del CTBT.

3.   Durata

La durata totale stimata delle due fasi consecutive del progetto sarà di 15 mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari della formazione on line sono tutti gli Stati firmatari del CTBT. La capacità di questi Stati di attuare il CTBT e il suo regime di verifica e di beneficiare pienamente della partecipazione ai lavori della commissione preparatoria della CTBTO è essenziale per il corretto funzionamento del CTBT. Sarà prestata debita attenzione alla diversità linguistica dei beneficiari, comprese, ove opportuno, le versioni linguistiche dei moduli di formazione.

5.   Ente incaricato dell'attuazione del progetto

La commissione preparatoria della CTBTO sarà incaricata dell'attuazione del progetto. Il progetto sarà attuato direttamente dal personale del segretariato tecnico provvisorio della commissione preparatoria della CTBTO, dagli esperti o contraenti degli Stati firmatari della commissione preparatoria della CTBTO. Per i contraenti l'appalto di merci, opere o servizi da parte della commissione preparatoria della CTBTO nel contesto della presente azione comune sarà effettuato conformemente alle norme e alle procedure applicabili della commissione preparatoria della CTBTO, come specificato nell'accordo con la commissione preparatoria della CTBTO sul contributo comunitario.

6.   Partecipanti terzi

Il progetto sarà finanziato al 100 % dalla presente azione comune. Gli esperti degli Stati firmatari della commissione preparatoria della CTBTO possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti della commissione preparatoria della CTBTO.

7.   Stima dei mezzi necessari

Il contributo dell'UE coprirà l'attuazione completa delle due fasi del progetto di cui al presente allegato. I costi stimati sono i seguenti:

fase 1 (termini di riferimento, sviluppo del prototipo, comprese le prove dei primi moduli):

519 400 EUR

fase 2 (sviluppo dei moduli restanti, prove e valutazione dei moduli con beneficiari prescelti):

580 600 EUR

È inoltre inclusa una riserva per imprevisti pari al 3 % circa dei costi ammissibili (per un totale di 33 000 EUR).

8.   Importo di riferimento finanziario per coprire i costi del progetto

Il costo totale del progetto è pari a 1 133 000 EUR.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/73


POSIZIONE COMUNE 2006/244/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base della posizione comune 2001/869/PESC (1) l'Unione europea ha partecipato all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO), al fine di contribuire a trovare una soluzione globale al problema della non proliferazione nucleare nella penisola coreana.

(2)

La strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, annette particolare importanza al fatto che tutte le parti rispettino le disposizioni del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari.

(3)

Nel partecipare alla KEDO, l'Unione europea contribuisce all'obiettivo che si è prefisso, vale a dire trovare una soluzione globale al problema della proliferazione nucleare nella penisola coreana in conformità degli obiettivi dei colloqui esapartiti.

(4)

Vi è un consenso fra i membri del Comitato esecutivo della KEDO a favore della cessazione nei tempi più brevi del progetto di reattore nucleare ad acqua leggera (di seguito «progetto LWR») della KEDO e dello scioglimento regolare di questa organizzazione entro la fine del 2006.

(5)

A tal fine, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ha negoziato il rinnovo della sua adesione alla KEDO allo scopo specifico di sostenere l'obiettivo di porre fine al progetto LWR e di sciogliere la KEDO.

(6)

Dovrebbero essere mantenute le modalità attuali di rappresentanza dell'Unione europea in seno al Comitato esecutivo della KEDO. Al riguardo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che, se il Comitato esecutivo della KEDO dovesse trattare una materia che esula dalle competenze dell'Euratom, spetterebbe alla presidenza del Consiglio esprimere una posizione al riguardo.

(7)

La posizione comune 2001/869/PESC è scaduta il 31 dicembre 2005 e dovrebbe essere sostituita da una nuova posizione comune,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Lo scopo della presente posizione comune è quello di consentire all'Unione europea di partecipare al processo inteso a porre fine al progetto LWR nei tempi più brevi e a provvedere allo scioglimento regolare della KEDO entro la fine del 2006.

Articolo 2

1.   Per le materie che esulano dalle competenze dell'Euratom, la posizione in seno al Comitato esecutivo della KEDO è definita dal Consiglio ed espressa dalla presidenza.

2.   Pertanto, la presidenza è strettamente associata ai lavori del Comitato esecutivo della KEDO ed è immediatamente informata delle questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune che devono essere discusse nelle riunioni di detto Comitato esecutivo.

3.   La Commissione riferisce regolarmente e ove necessario al Consiglio, sotto l'autorità della presidenza assistita dal segretario generale del consiglio/alto rappresentante per la PESC.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione. Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2006 fino allo scioglimento della KEDO o, se precedente, fino al 31 dicembre 2006.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 1.