ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 83

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
22 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 462/2006 della Commissione, del 21 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 463/2006 della Commissione, del 21 marzo 2006, recante deroga per l’anno 2006 ai regolamenti (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame

3

 

*

Regolamento (CE) n. 464/2006 della Commissione, del 21 marzo 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 80/2006 recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco

5

 

*

Regolamento (CE) n. 465/2006 della Commissione, del 21 marzo 2006, che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che pone fine alla registrazione di dette importazioni, disposta dal regolamento (CE) n. 1289/2005

6

 

 

Regolamento (CE) n. 466/2006 della Commissione, del 21 marzo 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2006 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

9

 

 

Regolamento (CE) n. 467/2006 della Commissione, del 21 marzo 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2006 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006

11

 

 

Regolamento (CE) n. 468/2006 della Commissione, del 21 marzo 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

13

 

*

Direttiva 2006/34/CE della Commissione, del 21 marzo 2006, modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l’inclusione di alcune sostanze ( 1 )

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 21 marzo 2006, sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2006) 843]  ( 1 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

22.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/1


REGOLAMENTO (CE) N. 462/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

98,7

204

54,3

212

102,0

624

101,8

999

89,2

0707 00 05

052

141,7

999

141,7

0709 10 00

624

103,6

999

103,6

0709 90 70

052

96,3

204

49,9

999

73,1

0805 10 20

052

59,0

204

45,3

212

48,1

220

47,4

400

60,8

448

37,8

624

61,9

999

51,5

0805 50 10

052

42,2

624

48,4

999

45,3

0808 10 80

388

80,3

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

80,6

524

62,5

528

80,2

720

74,2

999

84,6

0808 20 50

388

84,5

512

71,8

524

58,2

528

67,8

720

48,1

999

66,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


22.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/3


REGOLAMENTO (CE) N. 463/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

recante deroga per l’anno 2006 ai regolamenti (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione (3) e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione (4) recanti modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione rispettivamente nel settore delle uova e nel settore delle carni di pollame, i titoli d’esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le domande di titoli, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.

(2)

Tenuto conto dei giorni festivi dell’anno 2006 e del fatto che in tali giorni la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è regolare, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve perché sia garantita una buona gestione del mercato. Occorre pertanto prorogare tale periodo.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, per l’anno 2006 i titoli sono rilasciati nelle date indicate nell’allegato del presente regolamento.

Tale deroga si applica purché prima delle suddette date di rilascio non sia adottata alcuna delle misure specifiche di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1475/2004 (GU L 271 del 19.8.2004, pag. 31).

(4)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2004 (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 8).


ALLEGATO

Periodi per la presentazione delle domande di titoli

Date di rilascio

Dal 10 al 14 aprile 2006

20 aprile 2006

Dal 24 al 28 aprile 2006

4 maggio 2006

Dall'1 al 5 maggio 2006

11 maggio 2006

Dal 29 maggio al 2 giugno 2006

8 giugno 2006

Dal 7 all'11 agosto 2006

17 agosto 2006

Dal 23 al 27 ottobre 2006

3 novembre 2006

Dal 18 al 22 dicembre 2006

28 dicembre 2006

Dal 25 al 29 dicembre 2006

5 gennaio 2007


22.3.2006   

IT

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L 83/5


REGOLAMENTO (CE) N. 464/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 80/2006 recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 80/2006 della Commissione (2) è stata aperta una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco.

(2)

Tenuto conto del fabbisogno dei mercati e dei quantitativi di cui dispone l’organismo d’intervento tedesco, la Germania ha comunicato alla Commissione che il proprio organismo d’intervento ha intenzione di aumentare di 100 000 tonnellate il quantitativo oggetto della gara. Vista la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 80/2006.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 80/2006 è modificato come segue:

all’articolo 1, le parole «100 000 tonnellate» sono sostituite dalle parole «200 000 tonnellate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 14 del 19.1.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 307/2006 (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 11).


22.3.2006   

IT

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L 83/6


REGOLAMENTO (CE) N. 465/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che pone fine alla registrazione di dette importazioni, disposta dal regolamento (CE) n. 1289/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore e inchieste precedenti

(1)

Con il regolamento (CE) n. 408/2002 (2) (di seguito «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi compresi tra il 6,9 % e il 28 % sulle importazioni di ossido di zinco di purezza non inferiore al 93 % (di seguito «ossidi di zinco»), originario della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1623/2003 (3) (di seguito «il regolamento antielusione»), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping del 28 %, istituito sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC, alle importazioni di ossidi di zinco spediti dal Vietnam — indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di tale paese — e agli ossidi di zinco miscelati con silice, originari della RPC.

2.   Domanda

(3)

Il 27 giugno 2005, la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC. La domanda è stata presentata da Eurometaux per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione comunitaria di ossidi di zinco.

(4)

La domanda conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare una modificazione della configurazione degli scambi successiva all'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC. Al forte aumento delle importazioni dello stesso prodotto dal Kazakstan, infatti, è corrisposta, nello stesso periodo di tempo, una notevole flessione delle importazioni dalla RPC.

(5)

La mutata configurazione degli scambi sarebbe attribuibile al trasbordo in Kazakstan degli ossidi di zinco originari della RPC. È stato inoltre affermato che non vi fossero motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a supporto di tali cambiamenti, a parte l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC.

(6)

Secondo il richiedente, infine, gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sugli ossidi di zinco originari della RPC risultavano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzo e si riscontrava un dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza.

3.   Apertura

(7)

Con il regolamento (CE) n. 1289/2005 (4) (di seguito «il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un’inchiesta sulla presunta elusione, invitando, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali a registrare, dal 6 agosto 2005 in poi, le importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan e classificati al codice NC 2817 00 00 (codice TARIC 2817000013), a prescindere dal fatto che fossero dichiarati o meno originari di tale paese.

4.   Inchiesta

(8)

La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e del Kazakstan. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC e del Kazakstan, nonché agli importatori comunitari indicati nella domanda o noti alla Commissione dall'inchiesta iniziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(9)

Un produttore/esportatore della RPC e un produttore/esportatore del Kazakstan hanno inviato una risposta esauriente al questionario. Anche due importatori/operatori commerciali della Comunità hanno inviato risposte complete al questionario. La Commissione ha svolto visite di verifica presso la sede del seguente produttore/esportatore kazako:

JSC Kazzinc, Ust-Kamenogorsk, Kazakstan.

5.   Periodo dell’inchiesta

(10)

L'inchiesta ha interessato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 (di seguito «PI»). Per esaminare il cambiamento nella configurazione degli scambi, sono stati raccolti dati dal 2001 fino al termine del PI.

B.   ESITO DELL'INCHIESTA

1.   Considerazioni generali/livello di collaborazione

a)   RPC

(11)

Un produttore/esportatore di ossidi di zinco della RPC ha collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario. Si è potuto constatare che tale impresa non ha esportato ossidi di zinco nel Kazakstan durante il PI.

b)   Kazakstan

(12)

Un produttore kazako di ossidi di zinco, la JSC Kazzinc, ha collaborato all’inchiesta. Le informazioni trasmesse dalla società sulle sue vendite all’esportazione nella Comunità concordano, in base ai dati Eurostat, con le importazioni dal Kazakstan registrate durante il PI al codice NC 2817 00 00. Esse dimostrano pertanto che durante il PI la JSC Kazzinc è stata l’unico esportatore nella Comunità di ossidi di zinco provenienti dal Kazakstan.

2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(13)

Come indicato nell’inchiesta iniziale, il prodotto oggetto della possibile elusione è l’ossido di zinco (formula chimica: ZnO), di purezza non inferiore al 93 %, originario della RPC, attualmente classificabile al codice NC 2817 00 00.

(14)

Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame viene importato nella Comunità con una purezza non inferiore al 93 % e che gli ossidi di zinco originari del Kazakstan hanno una purezza superiore al 93 %.

(15)

Si è quindi concluso che gli ossidi di zinco esportati nella Comunità dalla PRC e quelli spediti dal Kazakstan hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi utilizzatori. Vanno pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   Mutata configurazione degli scambi

(16)

Come riportato al considerando 5, la mutata configurazione degli scambi sarebbe attribuibile al trasbordo degli ossidi di zinco in Kazakstan.

a)   Ossidi di zinco spediti dal Kazakstan

(17)

Stando ai dati Eurostat, le importazioni di ossidi di zinco dal Kazakstan sono aumentate da 0 tonnellate nel 2001 a 2 700 tonnellate nel 2002. Nel 2003 le importazioni sono ulteriormente cresciute fino a raggiungere le 5 000 tonnellate, arrivando a 5 640 tonnellate alla conclusione del PI. Le importazioni di ossidi di zinco dal Kazakstan sono infatti iniziate nel 2002, vale a dire contemporaneamente all’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC. Inoltre, l’ulteriore forte incremento registrato a partire dal 2003 alla fine del PI ha coinciso con estensione dei dazi antidumping alle importazioni di ossidi di zinco spedite dal Vietnam.

(18)

Come spiegato al considerando 12, i dati forniti dall’impresa che ha collaborato all’inchiesta, vale a dire la JSC Kazzinc, evidenziano come quest’ultima sia stata l’unico esportatore di ossidi di zinco dal Kazakstan durante il PI.

b)   Ossidi di zinco importati dalla RPC

(19)

Le importazioni nella Comunità di ossidi di zinco provenienti dalla RPC hanno registrato una notevole flessione, passando da 37 900 tonnellate nel 2001 a 24 700 tonnellate nel 2002. Durante il PI sono state dichiarate importazioni per 18 500 tonnellate. Ciò evidenzia il forte calo che le importazione dalla RPC hanno subito a seguito dell'avvio dell'inchiesta antidumping iniziale e l'istituzione delle misure definitive.

(20)

Dai dati riportati sopra, si può concludere che vi è stato un chiaro cambiamento nella configurazione degli scambi per le esportazioni dalla RPC e dal Kazakstan nella Comunità, cambiamento che ha coinciso con l’entrata in vigore, nel marzo 2002, delle misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e con l’estensione nel 2003 di tali dazi alle importazioni di ossidi di zinco spediti dal Vietnam.

4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(21)

La JSC Kazzinc ha iniziato a produrre ed esportare ossidi di zinco prima del 2000, anche se le esportazioni non erano destinate alla Comunità. Le esportazioni di ossidi di zinco nella Comunità sono iniziate nel 2002, contemporaneamente all’istituzione dei dazi antidumping definitivi sugli ossidi di zinco originari della RPC. Come indicato al considerando 12, le informazioni presentate dalla società sulle sue vendite all’esportazione nella Comunità nel periodo in esame e durante il PI sono risultate concordare con i dati sulle importazioni riportati da Eurostat. Si è potuto riscontrare che le esportazioni nella Comunità erano destinate ad un unico importatore con sede in Spagna.

(22)

Inoltre, è emerso che né gli ossidi di zinco venduti dalla JSC Kazzinc, né le materie prime destinate alla fabbricazione del prodotto venivano acquistati nella RPC. Infatti tutte le materie finalizzate alla produzione degli ossidi di zinco provengono dagli impianti di produzione della JSC Kazzinc. Pertanto si è concluso che l’impresa va considerata un vero e proprio produttore di ossidi di zinco.

(23)

L’indagine ha inoltre evidenziato come, almeno dal 2002 in poi, la JSC Kazzinc fosse effettivamente in grado di produrre per conto proprio la quantità di ossidi di zinco esportata dal Kazakstan nella Comunità. In tali circostanze, si ritiene che il trasbordo di ossidi di zinco originari della PRC in Kazakstan non abbia avuto luogo. Inoltre, secondo i dati raccolti dal governo kazako, le importazioni di ossidi di zinco provenienti dalla RPC nel Kazakstan ammontavano a 1,5 tonnellate nel 2003, anno in cui sono state avviate, e hanno raggiunto le 42 tonnellate nel corso del 2004.

(24)

Sulla base di tali risultanze, si conclude che l’impresa in questione, e quindi il Kazakstan nel suo complesso, hanno dimostrato l’esistenza di motivi economici ragionevoli, diversi dall’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC, per la mutata configurazione degli scambi di cui ai considerando da 17 a 20.

C.   CHIUSURA DELL’INCHIESTA

(25)

Alla luce delle suddette risultanze, si ritiene opportuno chiudere la presente inchiesta antielusione. Occorre quindi sospendere la registrazione delle importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, istituita dal regolamento di apertura, nonché abrogare detto regolamento.

(26)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione intendeva chiudere l’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiusa l'inchiesta avviata dal regolamento (CE) n. 1289/2005 sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1289/2005.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1289/2005 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 62 del 5.3.2002, pag. 7.

(3)  GU L 232 del 18.9.2003, pag. 1.

(4)  GU L 204 del 5.8.2005, pag. 7.


22.3.2006   

IT

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L 83/9


REGOLAMENTO (CE) N. 466/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2006 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il 2o trimestre 2006 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3)

È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2.   Per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3.   I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2006

1


ALLEGATO II

(t)

Numero del gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006

1

5 250,0


22.3.2006   

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L 83/11


REGOLAMENTO (CE) N. 467/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2006 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2006

G2

100

G3

G4

G5

G6

G7


22.3.2006   

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L 83/13


REGOLAMENTO (CE) N. 468/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del codice NC 1701, in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

Dalla contabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dall'India per il periodo di consegna 2005/2006 per i quali il limite era già stato raggiunto.

(3)

In queste circostanze la Commissione deve indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti degli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dall'India per il periodo di consegna 2005/2006 non sono più raggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


22.3.2006   

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L 83/14


DIRETTIVA 2006/34/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l’inclusione di alcune sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (2), individua alcune categorie di sostanze e per ciascuna di esse indica le sostanze chimiche che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare.

(2)

Dovrebbero essere incluse nell’allegato della direttiva 2001/15/CE le sostanze chimiche che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha sottoposto a valutazione e che sono state oggetto di una valutazione scientifica favorevole.

(3)

L’Autorità ha recentemente espresso e pubblicato una valutazione scientifica favorevole per alcune sostanze vitaminiche e minerali.

(4)

È opportuno sostituire la voce «acido folico» così da tener conto dell’inclusione di altre forme di folato nell’allegato della direttiva 2001/15/CE.

(5)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 2001/15/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2001/15/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 52 del 22.2.2001, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/5/CE (GU L 14 del 21.1.2004, pag. 19).


ALLEGATO

L’allegato della direttiva 2001/15/CE è modificato come segue.

1)

Al punto «Categoria 1. Vitamine»:

a)

la voce «ACIDO FOLICO» è sostituita da «FOLATO»;

b)

alla voce «FOLATO» è aggiunta la seguente riga:

Sostanza

Condizioni d’uso

Tutti gli FPNU

FSMP

«—

L-metilfolato di calcio

 

2)

Al punto «Categoria 2. Minerali» viene aggiunta la seguente riga alla voce «MAGNESIO»:

Sostanza

Condizioni d’uso

Tutti gli FPNU

FSMP

«—

L-aspartato di magnesio

 

3)

Al punto «Categoria 2. Minerali» viene aggiunta la seguente riga alla voce «FERRO»:

Sostanza

Condizioni d’uso

Tutti gli FPNU

FSMP

«—

ferro bisglicinato

 


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

22.3.2006   

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L 83/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2006) 843]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/236/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 97/78/CE e del regolamento (CE) n. 178/2002, occorre adottare i provvedimenti necessari in merito alle importazioni da paesi terzi di prodotti che verosimilmente costituiscono un grave pericolo per la salute umana o degli animali o qualora tale pericolo stia aumentando.

(2)

Nei prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano sono stati rilevati istamina e metalli pesanti. La presenza di tali sostanze negli alimenti costituisce un potenziale rischio per la salute umana.

(3)

La direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (3), fissa la procedura di campionamento e di analisi dell’istamina nonché i tenori consentiti per tale sostanza.

(4)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (4), fissa i tenori massimi di metalli pesanti consentiti nei prodotti ittici.

(5)

Dai risultati delle ultime ispezioni comunitarie in Indonesia sono emerse gravi lacune in materia di igiene nelle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca. Tali carenze comportano l’insufficiente freschezza del pesce e il suo rapido deterioramento, con conseguenti tenori elevati di istamina nelle specie interessate. Le ispezioni hanno altresì messo in luce gravi carenze nella capacità delle autorità indonesiane di effettuare controlli affidabili dei prodotti ittici, in particolare al fine di rilevare l’istamina e i metalli pesanti presenti nelle specie interessate.

(6)

Occorre che gli Stati membri effettuino adeguati controlli dei prodotti della pesca provenienti dall’Indonesia al loro arrivo alle frontiere comunitarie, onde evitare che siano immessi in commercio prodotti inadatti al consumo umano.

(7)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce un sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma relativa all’informazione reciproca di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE. Occorre inoltre che gli Stati membri tengano informata la Commissione mediante relazioni periodiche riguardanti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti della pesca originari dell’Indonesia.

(8)

La presente decisione va riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità indonesiane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Analisi

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano.

Articolo 2

Analisi

1.   Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento e metodi di rilevazione, vegliano affinché ogni partita di prodotti di cui all’articolo 1 formi oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione non superino i tenori massimi di metalli pesanti fissati nel regolamento (CE) 466/2001.

Inoltre, nel caso delle specie appartenenti alle famiglie scombridae, clupeidae, engraulidae e coryphaenidae, occorre effettuare un’analisi al fine di rilevare la presenza di istamina e assicurarsi che il suo tenore resti al di sotto di quello fissato nella direttiva 91/493/CEE.

2.   Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui al paragrafo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

Articolo 3

Risultati sfavorevoli delle analisi

Gli Stati membri vietano le importazioni sul proprio territorio o le spedizioni a destinazione di un altro Stato membro dei prodotti di cui all’articolo 1 che, nelle analisi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, hanno fatto registrare tenori superiori a quelli consentiti.

Articolo 4

Imputazione delle spese

Tutte le spese sostenute per l'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 5

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti presi per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 6

Riesame

La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie fornite dalle competenti autorità indonesiane e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(3)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 34).