ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Direttiva 2006/33/CE della Commissione, del 20 marzo 2006, che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171) ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
21.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 456/2006 DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 2006
recante correzione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il testo del regolamento (CE) n. 1786/2003 (2) contiene diversi errori. |
(2) |
In seguito ad una modifica della nomenclatura combinata, all’articolo 1 di detto regolamento occorre sostituire i codici NC ex 1214 90 91 ed ex 1214 90 99 con il codice NC ex 1214 90 90. |
(3) |
All’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento occorre sostituire il quantitativo massimo garantito di 4 855 900 tonnellate con il quantitativo massimo garantito di 4 960 723 tonnellate, che equivale alla somma dei quantitativi nazionali garantiti enumerati al paragrafo 2 del suddetto articolo. |
(4) |
All’articolo 6 di detto regolamento, occorre riformulare il testo del primo comma in modo da descrivere correttamente il metodo di riduzione dell'aiuto, qualora sia superato il quantitativo massimo garantito. Al secondo comma dello stesso articolo, tutte le versioni linguistiche dovrebbero essere allineate in modo da usare la stessa terminologia per formulare il principio secondo cui non è possibile superare la spesa di bilancio in caso di superamento del quantitativo massimo garantito. |
(5) |
Occorre correggere di conseguenza il regolamento (CE) n. 1786/2003. |
(6) |
Poiché le correzioni non hanno effetti negativi sugli operatori economici, è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1786/2003 è corretto come segue:
1) |
alla lettera a) della prima colonna della tabella di cui all’articolo 1, i codici «ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99» sono sostituiti dal codice «ex 1214 90 90». |
2) |
All’articolo 5, paragrafo 1, il quantitativo massimo garantito di «4 855 900» tonnellate è sostituito dal quantitativo massimo garantito di «4 960 723» tonnellate. |
3) |
L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Qualora in una campagna di commercializzazione il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto l’aiuto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese in funzione del rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti. La riduzione è applicata, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ad un livello tale da garantire che la spesa di bilancio espressa in euro non superi quella che si sarebbe dovuta sostenere se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
21.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 457/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
110,3 |
204 |
54,2 |
|
212 |
102,0 |
|
624 |
101,8 |
|
999 |
92,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
139,2 |
999 |
139,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
131,7 |
204 |
50,4 |
|
999 |
91,1 |
|
0805 10 20 |
052 |
68,9 |
204 |
43,6 |
|
212 |
53,1 |
|
220 |
45,2 |
|
400 |
60,8 |
|
448 |
37,8 |
|
624 |
61,8 |
|
999 |
53,0 |
|
0805 50 10 |
052 |
65,0 |
624 |
67,8 |
|
999 |
66,4 |
|
0808 10 80 |
388 |
101,4 |
400 |
114,1 |
|
404 |
102,5 |
|
508 |
82,7 |
|
512 |
79,2 |
|
524 |
78,8 |
|
528 |
77,8 |
|
720 |
92,1 |
|
999 |
91,1 |
|
0808 20 50 |
388 |
81,5 |
512 |
73,2 |
|
528 |
73,4 |
|
720 |
48,1 |
|
999 |
69,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
21.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 458/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2006
relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),
visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori. |
(2) |
Le domande di titoli presentate dal 1o al 10 marzo 2006 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti. |
(3) |
Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o aprile 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t. |
(4) |
Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 marzo 2006, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:
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Germania:
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Regno Unito:
|
Articolo 2
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di aprile 2006 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:
Botswana: |
17 936 t, |
Kenia: |
142 t, |
Madagascar: |
7 579 t, |
Swaziland: |
3 363 t, |
Zimbabwe: |
9 100 t, |
Namibia: |
11 600 t. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).
(2) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(3) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
(4) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
21.3.2006 |
IT |
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L 82/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 459/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2006
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,897 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
21.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 460/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2006
concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 393/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 393/2006 della Commissione, del 6 marzo 2006, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per l’aglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli presentate dagli importatori tradizionali e nuovi presso le autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 393/2006 superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in quale misura possono essere rilasciati i titoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 393/2006 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 16 marzo 2006 sono rilasciati a concorrenza del 2,319 % del quantitativo richiesto.
2. I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 393/2006 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 16 marzo 2006 sono rilasciati a concorrenza dello 0,857 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2006.
Esso si applica fino al 30 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 18.
21.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 461/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2006
concernente il rilascio dei titoli d’importazione per certe conserve di funghi importate nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 392/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 392/2006 della Commissione, del 6 marzo 2006, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli presentate dagli importatori tradizionali e nuovi presso le autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 392/2006 superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in quale misura possono essere rilasciati i titoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 392/2006 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 16 marzo 2006 sono rilasciati a concorrenza dell’8,587 % del quantitativo richiesto.
2. I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 392/2006 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 16 marzo 2006 sono rilasciati a concorrenza del 17,391 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2006.
Esso si applica fino al 30 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 14.
21.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/10 |
DIRETTIVA 2006/33/CE DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2006
che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quando segue:
(1) |
La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (2), stabilisce i criteri di purezza per i coloranti menzionati nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (3). |
(2) |
Il giallo tramonto FCF (E 110) è un colorante autorizzato dalla direttiva 94/36/CE destinato ad essere utilizzato in determinati prodotti alimentari. È scientificamente provato che, in talune circostanze, la fabbricazione di giallo tramonto può dar luogo ad impurità del tipo Sudan I [1-(fenilazo)-2-naftalenolo]. Il Sudan I è un colorante vietato e una sostanza indesiderabile nei prodotti alimentari. La sua presenza nel giallo tramonto dovrà di conseguenza limitarsi ad un tenore inferiore alla soglia di rilevazione, ossia a 0,5 mg/kg. I criteri di purezza per il giallo tramonto devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
(3) |
È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi che figurano nel Codex alimentarius, così come elaborate dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (CMEAA). Il comitato ha attivato un programma sistematico di sostituzione del test per i metalli pesanti — espressi in piombo — in tutte le specifiche esistenti relative agli additivi alimentari con soglie appropriate per i metalli interessati. Occorre pertanto modificare di conseguenza tali limiti per il giallo tramonto FCF (E 110). |
(4) |
Il biossido di titanio (E 171) è un colorante autorizzato dalla direttiva 94/36/CE da utilizzarsi in determinati prodotti alimentari. Il biossido di titanio può essere fabbricato in cristalli sotto forma di anatasio o di rutilo. La forma cristallina del biossido di titanio rutilo differisce dall’anatasio per la struttura e le proprietà ottiche (perlescenza). La necessità di utilizzare il biossido di titanio rutilo sotto forma di cristalli come colorante nei prodotti alimentari e nei rivestimenti sottili per compresse di integratori alimentari è dettata da ragioni tecnologiche. Il 7 dicembre 2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha affermato che l’uso del biossido di titanio rutilo in forma cristallina o amorfa non pone problemi dal punto di vista della sicurezza. I requisiti di purezza per il biossido di titanio (E 171) vanno pertanto rivisti al fine di includere la sostanza anche sotto forma di anatasio e di rutilo. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 95/45/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato alla direttiva 95/45/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 aprile 2007. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e le trasmettono una tabella delle corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/47/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24).
(3) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
ALLEGATO
L’allegato della direttiva 95/45/CE, parte B è modificato come segue.
1) |
Il testo relativo al giallo tramonto FCF (E 110) è sostituito dal seguente:
|
2) |
Il testo relativo al biossido di titanio (E 171) è sostituito dal seguente:
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
21.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento dei dati API/PNR
(2006/230/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 marzo 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in nome della Comunità un accordo con il Canada sul trattamento e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA). |
(2) |
L’accordo deve essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento dei dati API/PNR è approvato in nome della Comunità.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (2).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati delle pratiche passeggeri
LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DEL CANADA, in appresso denominate le «parti»,
RICONOSCENDO l’importanza di rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, e l’importanza di rispettare tali valori nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata;
VISTO l’obbligo imposto dal governo del Canada ai vettori aerei che assicurano il trasporto di persone verso il Canada di fornire alle competenti autorità canadesi informazioni anticipate sui passeggeri e dati delle pratiche passeggeri (in appresso «API/PNR») nella misura in cui sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze (departure control systems, DCS) dei vettori;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 7, lettera c);
VISTI gli impegni assunti dall’autorità competente rispetto alle modalità di trattamento dei dati API/PNR trasmessi dai vettori aerei (in appresso gli «impegni»);
VISTA la pertinente decisione della Commissione, adottata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE (in appresso «la decisione»), con la quale si considera che la competente autorità canadese assicura un livello di protezione adeguato dei dati API/PNR trasferiti dalla Comunità europea (in appresso «la Comunità») in relazione ai voli passeggeri verso il Canada, conformemente ai pertinenti impegni allegati alla rispettiva decisione;
VISTI gli orientamenti riveduti in materia di API adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane (World Customs Organisation, WCO), dall’Associazione internazionale per il trasporto aereo (International Air Transport Association, IATA) e dall’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (International Civil Aviation Organisation, ICAO);
IMPEGNATI a collaborare per coadiuvare l’ICAO nella definizione di una norma multilaterale per la trasmissione di dati PNR comunicati dalle compagnie aeree commerciali;
VISTA la possibilità di apportare in futuro modifiche all’allegato I del presente accordo secondo procedure semplificate, in particolare rispetto alla garanzia di reciprocità tra le parti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Finalità
1. Il presente accordo è inteso a garantire che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo siano forniti nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla privacy.
2. Per viaggio pertinente all’accordo si intende un trasferimento mediante vettore aereo dal territorio di una parte al territorio della parte richiedente.
Articolo 2
Autorità competenti
Per autorità competente di una parte richiedente si intende un’autorità responsabile in Canada o nell’Unione europea del trattamento dei dati API/PNR di persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo secondo quanto specificato nell’allegato I del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.
Articolo 3
Trattamento dei dati API/PNR
1. Le parti convengono che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo siano trattati secondo le modalità descritte negli impegni assunti dall’autorità competente che acquisisce i dati API/PNR.
2. Gli impegni specificano le norme e le procedure per la trasmissione e la tutela dei dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo forniti all’autorità competente.
3. L’autorità competente elabora i dati API/PNR ricevuti e tratta le persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo alle quali si riferiscono i dati API/PNR in conformità degli obblighi costituzionali e delle leggi pertinenti, senza discriminazioni, in particolare in base alla nazionalità e/o al paese di residenza.
Articolo 4
Accesso, rettifica e annotazione
1. L’autorità competente consente ad una persona non presente sul territorio che rientra nella sua giurisdizione, alla quale si riferiscono i dati API/PNR trattati a norma del presente accordo, di accedere a tali dati nonché di richiederne la rettifica qualora siano erronei o di aggiungere l’annotazione che è stata presentata richiesta di rettifica.
2. La possibilità di accesso, rettifica e annotazione rispetto a tali dati prevista dall’autorità competente è offerta in circostanze analoghe a quelle applicabili a persone presenti sul territorio che rientra nella giurisdizione di tale autorità.
Articolo 5
Obbligo di trattamento dei dati API/PNR
1. In relazione all’applicazione del presente accordo sul territorio comunitario, poiché esso attiene al trattamento di dati personali, i vettori aerei che gestiscono viaggi pertinenti all’accordo dalla Comunità al Canada trattano i dati API/PNR contenuti nei rispettivi sistemi automatizzati di prenotazione e DCS, come richiesto dalle competenti autorità canadesi in applicazione della legislazione canadese. L’elenco degli elementi del PNR che i vettori aerei che gestiscono viaggi pertinenti all’accordo trasferiscono alla competente autorità canadese figura nell’allegato II del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica soltanto fintantoché la decisione è applicabile e decade alla data di abrogazione, sospensione o scadenza senza rinnovo della decisione.
Articolo 6
Comitato misto
1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti di ciascuna parte, i cui nominativi verranno comunicati all’altra parte per via diplomatica. Il comitato misto si riunisce nel luogo, alla data e con l’ordine del giorno stabiliti di comune accordo. La prima riunione ha luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
2. Il comitato misto è incaricato tra l’altro di:
a) |
fungere da canale di comunicazione relativamente all’attuazione del presente accordo ed eventuali questioni connesse; |
b) |
comporre, per quanto possibile, eventuali controversie riguardanti l’attuazione del presente accordo ed eventuali questioni connesse; |
c) |
organizzare la revisione congiunta di cui all’articolo 8 e stabilire le relative modalità dettagliate; |
d) |
adottare il regolamento interno. |
3. Le parti rappresentate in sede di comitato misto possono decidere adattamenti dell’allegato I del presente accordo, le quali si applicano a decorrere dalla data di tale accordo.
Articolo 7
Composizione delle controversie
Le parti si consultano tempestivamente, su richiesta di una di esse, in merito ad eventuali controversie che non abbiano trovato composizione in sede di comitato misto.
Articolo 8
Revisione congiunta
Conformemente all’allegato III del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, le parti procedono annualmente, o secondo la scadenza convenuta, ad una revisione congiunta dell’attuazione del presente accordo e di eventuali questioni connesse, compresi sviluppi quali la definizione da parte dell’ICAO di pertinenti orientamenti in materia di PNR.
Articolo 9
Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell’accordo
1. Il presente accordo entra in vigore previo scambio tra le parti delle notifiche dell’espletamento delle procedure per l’entrata in vigore dello stesso. Il presente accordo entra in vigore alla data della seconda notifica.
2. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, il presente accordo può essere modificato mediante un accordo tra le parti. Siffatta modifica entra in vigore 90 giorni dopo lo scambio tra le parti delle notifiche di avvenuto espletamento delle pertinenti procedure interne.
3. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna parte in ogni momento, previa notifica scritta non meno di 90 giorni prima della data di denuncia proposta.
Articolo 10
Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alla normativa delle parti.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, a Lussemburgo, addì tre ottobre duemilacinque, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese e francese prevale sulle altre versioni linguistiche.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por el Gobierno de Canadá
Za vládu Kanady
For Canadas regering
Für die Regierung Kanadas
Kanada valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση του Καναδά
For the Government of Canada
Pour le gouvernement du Canada
Per il governo del Canada
Kanādas Valdības vārdā
Kanados Vyriausybės vardu
Kanada kormánya részéről
Għall-Gvern tal-Kanada
Voor de Regering van Canada
W imieniu rządu Kanady
Pelo Governo do Canadá
Za vládu Kanady
Za Vlado Kanade
Kanadan hallituksen puolesta
På Canadas regerings vägnar
ALLEGATO I
Autorità competenti
Ai fini dell’articolo 3, l’autorità competente del Canada è la Canada Border Services Agency (CBSA).
ALLEGATO II
Elementi del PNR da raccogliere
1. |
Codice identificativo del PNR |
2. |
Data di prenotazione |
3. |
Data/e prevista/e del viaggio |
4. |
Nome |
5. |
Altri nomi che compaiono nel PNR |
6. |
Informazioni su tutte le modalità di pagamento |
7. |
Indirizzo di fatturazione |
8. |
Recapiti telefonici |
9. |
Itinerario completo per lo specifico PNR |
10. |
Informazioni sui viaggiatori abituali «Frequent flyer» (solo per miglia percorse e indirizzo/i) |
11. |
Agenzia viaggi |
12. |
Agente di viaggio |
13. |
PNR scissi/divisi |
14. |
Dati sull’emissione del biglietto |
15. |
Numero del biglietto |
16. |
Numero del posto |
17. |
Data di emissione del biglietto |
18. |
Precedenti assenze all’imbarco |
19. |
Numero di etichetta dei bagagli |
20. |
Passeggero senza prenotazione |
21. |
Informazioni relative al posto |
22. |
Biglietti di sola andata |
23. |
Informazioni APIS eventualmente assunte |
24. |
Standby |
25. |
Ordine al check in |
ALLEGATO III
Revisione congiunta
Anteriormente alla revisione congiunta, le parti si comunicano reciprocamente la composizione dei rispettivi gruppi, che possono comprendere autorità competenti per la protezione della vita privata/la protezione dei dati, dogane, immigrazione, applicazione delle norme, intelligence e interdizione, nonché altre forme di applicazione della legge, sicurezza dei confini e/o dell’aviazione, compresi esperti degli Stati membri dell’Unione europea.
Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla revisione dovranno rispettare la riservatezza delle discussioni ed avere le idonee autorizzazioni di sicurezza. Tuttavia, l’obbligo di riservatezza non precluderà a ciascuna parte la possibilità di riferire nel modo opportuno i risultati della revisione congiunta alle rispettive autorità competenti, compresi il Parlamento del Canada e il Parlamento europeo.
Le parti stabiliscono assieme le modalità dettagliate della revisione congiunta.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
21.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/20 |
POSIZIONE COMUNE 2006/231/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 2006
che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2005/936/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1). |
(2) |
Il 21 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/936/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2). |
(3) |
La posizione comune 2001/931/PESC prevede un riesame a intervalli regolari. |
(4) |
E’stato deciso di aggiornare l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC e di abrogare la posizione comune 2005/936/PESC. |
(5) |
È stato redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 4 della posizione comune 2001/931/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato.
Articolo 2
La posizione comune 2005/936/PESC è abrogata.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addi 20 marzo 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
(2) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 80.
ALLEGATO
Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articulo 1 (1)
1. PERSONE
1. |
ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
2. |
ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
3. |
* ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78 865 693 |
4. |
* ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15 954 596 |
5. |
AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
6. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
7. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
8. |
* APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell’ETA, membro di K.Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipùzcoa), carta di identità n. 44 129 178 |
9. |
ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
10. |
ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
11. |
ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
12. |
ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
13. |
* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15 927 207 |
14. |
ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese |
15. |
DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
16. |
DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
17. |
* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell’ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45 625 646 |
18. |
* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell’ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16 027 051 |
19. |
EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
20. |
FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
21. |
* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44 556 097 |
22. |
* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16 255 819 |
23. |
* IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell’ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14 929 950 |
24. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese |
25. |
LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
26. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555 |
27. |
MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
28. |
* MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72 439 052 |
29. |
MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano) |
30. |
* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15 841 101 |
31. |
NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
32. |
* ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45 622 851 |
33. |
* PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30 654 356 |
34. |
* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15. 976 521 |
35. |
* QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30 609 430 |
36. |
RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
37. |
* RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1963 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18 197 545 |
38. |
SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
39. |
SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
40. |
SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
41. |
SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine |
42. |
TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
43. |
* URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H. /Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30 627 290 |
44. |
* VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell’ETA) n. 21.5.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d’identità n. 29 036 694 |
45. |
* VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15 254 214 |
2. GRUPPI E ENTITÀ
1. |
Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti) |
2. |
Brigata dei martiri di Al-Aqsa |
3. |
Al-Aqsa e.V. |
4. |
Al-Takfir e al-Hijra |
5. |
* Nuclei Territoriali Antimperialisti |
6. |
Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare |
7. |
* Nuclei Armati per il Comunismo |
8. |
Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph) |
9. |
Babbar Khalsa |
10. |
* CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle |
11. |
Partito comunista delle Filippine , incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine, incluso NPA) |
12. |
* Continuity Irish Republican Army (CIRA) |
13. |
* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok) |
14. |
Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG) |
15. |
Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C) |
16. |
Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1o ottobre (G.R.A.P.O.) |
17. |
Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem) |
18. |
Hizbul Mujahideen (HM) |
19. |
Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo) |
20. |
International Sikh Youth Federation (ISYF) |
21. |
* Solidarietà Internazionale |
22. |
Kahane Chai (Kach) |
23. |
Khalistan Zindabad Force (KZF) |
24. |
Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL) |
25. |
* Loyalist Volunteer Force (LVF) |
26. |
Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani) |
27. |
Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional) |
28. |
* Orange Volunteers (OV) |
29. |
Fronte di liberazione della Palestina (PLF) |
30. |
Jihad islamica palestinese (PIJ) |
31. |
Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP) |
32. |
Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC) |
33. |
* Real IRA |
34. |
* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente |
35. |
* Red Hand Defenders (RHD) |
36. |
Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) |
37. |
* Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines |
38. |
* Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri |
39. |
Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol] |
40. |
Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso) |
41. |
Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland) |
42. |
* Brigata XX Luglio |
43. |
* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF) |
44. |
Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia) |
45. |
* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria |
46. |
* Nuclei di Iniziativa Proletaria |
47. |
* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale |
(1) Le persone, i gruppi e le entità contraddistinti da un * sono soggetti unicamente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.