ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 82

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
21 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 456/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, recante correzione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

1

 

 

Regolamento (CE) n. 457/2006 della Commissione, del 20 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 458/2006 della Commissione, del 20 marzo 2006, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

5

 

 

Regolamento (CE) n. 459/2006 della Commissione, del 20 marzo 2006, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

7

 

 

Regolamento (CE) n. 460/2006 della Commissione, del 20 marzo 2006, concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 393/2006

8

 

 

Regolamento (CE) n. 461/2006 della Commissione, del 20 marzo 2006, concernente il rilascio dei titoli d’importazione per certe conserve di funghi importate nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 392/2006

9

 

*

Direttiva 2006/33/CE della Commissione, del 20 marzo 2006, che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171) ( 1 )

10

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento dei dati API/PNR

14

Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati delle pratiche passeggeri

15

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2006/231/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2005/936/PESC

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

21.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/1


REGOLAMENTO (CE) N. 456/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

recante correzione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il testo del regolamento (CE) n. 1786/2003 (2) contiene diversi errori.

(2)

In seguito ad una modifica della nomenclatura combinata, all’articolo 1 di detto regolamento occorre sostituire i codici NC ex 1214 90 91 ed ex 1214 90 99 con il codice NC ex 1214 90 90.

(3)

All’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento occorre sostituire il quantitativo massimo garantito di 4 855 900 tonnellate con il quantitativo massimo garantito di 4 960 723 tonnellate, che equivale alla somma dei quantitativi nazionali garantiti enumerati al paragrafo 2 del suddetto articolo.

(4)

All’articolo 6 di detto regolamento, occorre riformulare il testo del primo comma in modo da descrivere correttamente il metodo di riduzione dell'aiuto, qualora sia superato il quantitativo massimo garantito. Al secondo comma dello stesso articolo, tutte le versioni linguistiche dovrebbero essere allineate in modo da usare la stessa terminologia per formulare il principio secondo cui non è possibile superare la spesa di bilancio in caso di superamento del quantitativo massimo garantito.

(5)

Occorre correggere di conseguenza il regolamento (CE) n. 1786/2003.

(6)

Poiché le correzioni non hanno effetti negativi sugli operatori economici, è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1786/2003 è corretto come segue:

1)

alla lettera a) della prima colonna della tabella di cui all’articolo 1, i codici «ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99» sono sostituiti dal codice «ex 1214 90 90».

2)

All’articolo 5, paragrafo 1, il quantitativo massimo garantito di «4 855 900» tonnellate è sostituito dal quantitativo massimo garantito di «4 960 723» tonnellate.

3)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Qualora in una campagna di commercializzazione il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto l’aiuto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese in funzione del rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti.

La riduzione è applicata, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ad un livello tale da garantire che la spesa di bilancio espressa in euro non superi quella che si sarebbe dovuta sostenere se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).


21.3.2006   

IT

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L 82/3


REGOLAMENTO (CE) N. 457/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

110,3

204

54,2

212

102,0

624

101,8

999

92,1

0707 00 05

052

139,2

999

139,2

0709 90 70

052

131,7

204

50,4

999

91,1

0805 10 20

052

68,9

204

43,6

212

53,1

220

45,2

400

60,8

448

37,8

624

61,8

999

53,0

0805 50 10

052

65,0

624

67,8

999

66,4

0808 10 80

388

101,4

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

79,2

524

78,8

528

77,8

720

92,1

999

91,1

0808 20 50

388

81,5

512

73,2

528

73,4

720

48,1

999

69,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


21.3.2006   

IT

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L 82/5


REGOLAMENTO (CE) N. 458/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2006

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate dal 1o al 10 marzo 2006 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o aprile 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 marzo 2006, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Germania:

60 t originarie del Botswana,

150 t originarie del Namibia,

 

Regno Unito:

100 t originarie del Botswana,

500 t originarie del Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di aprile 2006 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:

17 936 t,

Kenia:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

11 600 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


21.3.2006   

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L 82/7


REGOLAMENTO (CE) N. 459/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2006

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,897 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


21.3.2006   

IT

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L 82/8


REGOLAMENTO (CE) N. 460/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2006

concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 393/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 393/2006 della Commissione, del 6 marzo 2006, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per l’aglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli presentate dagli importatori tradizionali e nuovi presso le autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 393/2006 superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in quale misura possono essere rilasciati i titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 393/2006 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 16 marzo 2006 sono rilasciati a concorrenza del 2,319 % del quantitativo richiesto.

2.   I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 393/2006 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 16 marzo 2006 sono rilasciati a concorrenza dello 0,857 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2006.

Esso si applica fino al 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 18.


21.3.2006   

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L 82/9


REGOLAMENTO (CE) N. 461/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2006

concernente il rilascio dei titoli d’importazione per certe conserve di funghi importate nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 392/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 392/2006 della Commissione, del 6 marzo 2006, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli presentate dagli importatori tradizionali e nuovi presso le autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 392/2006 superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in quale misura possono essere rilasciati i titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 392/2006 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 16 marzo 2006 sono rilasciati a concorrenza dell’8,587 % del quantitativo richiesto.

2.   I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 392/2006 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 16 marzo 2006 sono rilasciati a concorrenza del 17,391 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2006.

Esso si applica fino al 30 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 14.


21.3.2006   

IT

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L 82/10


DIRETTIVA 2006/33/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2006

che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quando segue:

(1)

La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (2), stabilisce i criteri di purezza per i coloranti menzionati nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (3).

(2)

Il giallo tramonto FCF (E 110) è un colorante autorizzato dalla direttiva 94/36/CE destinato ad essere utilizzato in determinati prodotti alimentari. È scientificamente provato che, in talune circostanze, la fabbricazione di giallo tramonto può dar luogo ad impurità del tipo Sudan I [1-(fenilazo)-2-naftalenolo]. Il Sudan I è un colorante vietato e una sostanza indesiderabile nei prodotti alimentari. La sua presenza nel giallo tramonto dovrà di conseguenza limitarsi ad un tenore inferiore alla soglia di rilevazione, ossia a 0,5 mg/kg. I criteri di purezza per il giallo tramonto devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(3)

È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi che figurano nel Codex alimentarius, così come elaborate dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (CMEAA). Il comitato ha attivato un programma sistematico di sostituzione del test per i metalli pesanti — espressi in piombo — in tutte le specifiche esistenti relative agli additivi alimentari con soglie appropriate per i metalli interessati. Occorre pertanto modificare di conseguenza tali limiti per il giallo tramonto FCF (E 110).

(4)

Il biossido di titanio (E 171) è un colorante autorizzato dalla direttiva 94/36/CE da utilizzarsi in determinati prodotti alimentari. Il biossido di titanio può essere fabbricato in cristalli sotto forma di anatasio o di rutilo. La forma cristallina del biossido di titanio rutilo differisce dall’anatasio per la struttura e le proprietà ottiche (perlescenza). La necessità di utilizzare il biossido di titanio rutilo sotto forma di cristalli come colorante nei prodotti alimentari e nei rivestimenti sottili per compresse di integratori alimentari è dettata da ragioni tecnologiche. Il 7 dicembre 2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha affermato che l’uso del biossido di titanio rutilo in forma cristallina o amorfa non pone problemi dal punto di vista della sicurezza. I requisiti di purezza per il biossido di titanio (E 171) vanno pertanto rivisti al fine di includere la sostanza anche sotto forma di anatasio e di rutilo.

(5)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 95/45/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato alla direttiva 95/45/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 aprile 2007. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e le trasmettono una tabella delle corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/47/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24).

(3)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO

L’allegato della direttiva 95/45/CE, parte B è modificato come segue.

1)

Il testo relativo al giallo tramonto FCF (E 110) è sostituito dal seguente:

«E 110 GIALLO TRAMONTO FCF

Sinonimi

CI giallo per alimenti 3, giallo arancio S

Definizione

Il giallo tramonto FCF è composto essenzialmente dal sale bisodico del 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti.

Il giallo tramonto FCF è descritto come sale sodico. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.

Classe

Coloranti monoazoici

Colour Index n.

15985

EINECS

220-491-7

Denominazione chimica

Disodio 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato

Formula chimica

C16H10N2Na2O7S2

Peso molecolare

452,37

Tenore

Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore all’85 % calcolate come sali sodici

E1 % 1 cm 555 in soluzione acquosa a pH 7, a circa 485 nm

Descrizione

Polvere o granuli di colore rosso-arancione

Identificazione

A.

Spettrometria

Estinzione massima in soluzione acquosa a pH 7, a circa 485 nm

B.

Soluzione acquosa color arancione

 

Purezza

Sostanze insolubili in acqua

Non più di 0,2 %

Coloranti accessori

Non più di 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftalenolo (Sudan I)

Non più di 0,5 mg/kg

Composti organici diversi dai coloranti:

 

acido 4-amminobenzen-1-solfonico

acido 3-idrossinaftalen-2,7-disolfonico

acido 6-idrossinaftalen-2-solfonico

acido 7-idrossinaftalen-1,3-disolfonico

acido 4,4′-diazoamminodi-(benzensolfonico)

acido 6,6′-diazoamminodi-(benzensolfonico)

Totale non superiore a 0,5 %

Ammine primarie aromatiche non solfonate

Non più di 0,01 % (calcolate come anilina)

Sostanze estraibili in etere

Non più di 0,2 % (in condizioni di neutralità)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg»

2)

Il testo relativo al biossido di titanio (E 171) è sostituito dal seguente:

«E 171 BIOSSIDO DI TITANIO

Sinonimi

CI pigmento bianco 6

Definizione

Il biossido di titanio è costituito essenzialmente da anatasio puro di biossido di titanio che può essere ricoperto da piccole quantità di allumina e/o di silice per migliorare le proprietà tecnologiche del prodotto.

Classe

Composti inorganici

Colour Index n.

77891

EINECS

236-675-5

Denominazione chimica

Biossido di titanio

Formula chimica

TiO2

Peso molecolare

79,88

Tenore

Contenuto non inferiore a 99 % in assenza di allumina e silice

Descrizione

Polvere bianca o lievemente colorata

Identificazione

Solubilità

Insolubile in acqua e nei solventi organici. Si scioglie lentamente in acido fluoridrico ed in acido solforico concentrato e caldo.

Purezza

Perdita all’essiccamento

Non più di 0,5 % (per 3 ore a 105 °C)

Perdita alla combustione

Non più di 1,0 % in assenza di prodotti volatili (a 800 °C)

Ossido di alluminio e/o anidride silicica

Totale non superiore a 2,0 %

Sostanze solubili in HCl 0,5 N

Non più di 0,5 % in assenza di allumina e di silice, inoltre, per prodotti contenenti allumina e/o silice, non più di 1,5 % sulla base del prodotto commerciale.

Sostanze solubili in acqua

Non più di 0,5 %

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Antimonio

Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa

Arsenico

Non più di 3 mg/kg dopo dissoluzione completa

Piombo

Non più di 10 mg/kg dopo dissoluzione completa

Mercurio

Non più di 1 mg/kg dopo dissoluzione completa

Zinco

Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

21.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento dei dati API/PNR

(2006/230/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 marzo 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in nome della Comunità un accordo con il Canada sul trattamento e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA).

(2)

L’accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento dei dati API/PNR è approvato in nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (2).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati delle pratiche passeggeri

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DEL CANADA, in appresso denominate le «parti»,

RICONOSCENDO l’importanza di rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, e l’importanza di rispettare tali valori nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata;

VISTO l’obbligo imposto dal governo del Canada ai vettori aerei che assicurano il trasporto di persone verso il Canada di fornire alle competenti autorità canadesi informazioni anticipate sui passeggeri e dati delle pratiche passeggeri (in appresso «API/PNR») nella misura in cui sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze (departure control systems, DCS) dei vettori;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 7, lettera c);

VISTI gli impegni assunti dall’autorità competente rispetto alle modalità di trattamento dei dati API/PNR trasmessi dai vettori aerei (in appresso gli «impegni»);

VISTA la pertinente decisione della Commissione, adottata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE (in appresso «la decisione»), con la quale si considera che la competente autorità canadese assicura un livello di protezione adeguato dei dati API/PNR trasferiti dalla Comunità europea (in appresso «la Comunità») in relazione ai voli passeggeri verso il Canada, conformemente ai pertinenti impegni allegati alla rispettiva decisione;

VISTI gli orientamenti riveduti in materia di API adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane (World Customs Organisation, WCO), dall’Associazione internazionale per il trasporto aereo (International Air Transport Association, IATA) e dall’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (International Civil Aviation Organisation, ICAO);

IMPEGNATI a collaborare per coadiuvare l’ICAO nella definizione di una norma multilaterale per la trasmissione di dati PNR comunicati dalle compagnie aeree commerciali;

VISTA la possibilità di apportare in futuro modifiche all’allegato I del presente accordo secondo procedure semplificate, in particolare rispetto alla garanzia di reciprocità tra le parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

1.   Il presente accordo è inteso a garantire che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo siano forniti nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla privacy.

2.   Per viaggio pertinente all’accordo si intende un trasferimento mediante vettore aereo dal territorio di una parte al territorio della parte richiedente.

Articolo 2

Autorità competenti

Per autorità competente di una parte richiedente si intende un’autorità responsabile in Canada o nell’Unione europea del trattamento dei dati API/PNR di persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo secondo quanto specificato nell’allegato I del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 3

Trattamento dei dati API/PNR

1.   Le parti convengono che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo siano trattati secondo le modalità descritte negli impegni assunti dall’autorità competente che acquisisce i dati API/PNR.

2.   Gli impegni specificano le norme e le procedure per la trasmissione e la tutela dei dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo forniti all’autorità competente.

3.   L’autorità competente elabora i dati API/PNR ricevuti e tratta le persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo alle quali si riferiscono i dati API/PNR in conformità degli obblighi costituzionali e delle leggi pertinenti, senza discriminazioni, in particolare in base alla nazionalità e/o al paese di residenza.

Articolo 4

Accesso, rettifica e annotazione

1.   L’autorità competente consente ad una persona non presente sul territorio che rientra nella sua giurisdizione, alla quale si riferiscono i dati API/PNR trattati a norma del presente accordo, di accedere a tali dati nonché di richiederne la rettifica qualora siano erronei o di aggiungere l’annotazione che è stata presentata richiesta di rettifica.

2.   La possibilità di accesso, rettifica e annotazione rispetto a tali dati prevista dall’autorità competente è offerta in circostanze analoghe a quelle applicabili a persone presenti sul territorio che rientra nella giurisdizione di tale autorità.

Articolo 5

Obbligo di trattamento dei dati API/PNR

1.   In relazione all’applicazione del presente accordo sul territorio comunitario, poiché esso attiene al trattamento di dati personali, i vettori aerei che gestiscono viaggi pertinenti all’accordo dalla Comunità al Canada trattano i dati API/PNR contenuti nei rispettivi sistemi automatizzati di prenotazione e DCS, come richiesto dalle competenti autorità canadesi in applicazione della legislazione canadese. L’elenco degli elementi del PNR che i vettori aerei che gestiscono viaggi pertinenti all’accordo trasferiscono alla competente autorità canadese figura nell’allegato II del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica soltanto fintantoché la decisione è applicabile e decade alla data di abrogazione, sospensione o scadenza senza rinnovo della decisione.

Articolo 6

Comitato misto

1.   È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti di ciascuna parte, i cui nominativi verranno comunicati all’altra parte per via diplomatica. Il comitato misto si riunisce nel luogo, alla data e con l’ordine del giorno stabiliti di comune accordo. La prima riunione ha luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

2.   Il comitato misto è incaricato tra l’altro di:

a)

fungere da canale di comunicazione relativamente all’attuazione del presente accordo ed eventuali questioni connesse;

b)

comporre, per quanto possibile, eventuali controversie riguardanti l’attuazione del presente accordo ed eventuali questioni connesse;

c)

organizzare la revisione congiunta di cui all’articolo 8 e stabilire le relative modalità dettagliate;

d)

adottare il regolamento interno.

3.   Le parti rappresentate in sede di comitato misto possono decidere adattamenti dell’allegato I del presente accordo, le quali si applicano a decorrere dalla data di tale accordo.

Articolo 7

Composizione delle controversie

Le parti si consultano tempestivamente, su richiesta di una di esse, in merito ad eventuali controversie che non abbiano trovato composizione in sede di comitato misto.

Articolo 8

Revisione congiunta

Conformemente all’allegato III del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, le parti procedono annualmente, o secondo la scadenza convenuta, ad una revisione congiunta dell’attuazione del presente accordo e di eventuali questioni connesse, compresi sviluppi quali la definizione da parte dell’ICAO di pertinenti orientamenti in materia di PNR.

Articolo 9

Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell’accordo

1.   Il presente accordo entra in vigore previo scambio tra le parti delle notifiche dell’espletamento delle procedure per l’entrata in vigore dello stesso. Il presente accordo entra in vigore alla data della seconda notifica.

2.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, il presente accordo può essere modificato mediante un accordo tra le parti. Siffatta modifica entra in vigore 90 giorni dopo lo scambio tra le parti delle notifiche di avvenuto espletamento delle pertinenti procedure interne.

3.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna parte in ogni momento, previa notifica scritta non meno di 90 giorni prima della data di denuncia proposta.

Articolo 10

Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alla normativa delle parti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, a Lussemburgo, addì tre ottobre duemilacinque, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese e francese prevale sulle altre versioni linguistiche.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image

ALLEGATO I

Autorità competenti

Ai fini dell’articolo 3, l’autorità competente del Canada è la Canada Border Services Agency (CBSA).

ALLEGATO II

Elementi del PNR da raccogliere

1.

Codice identificativo del PNR

2.

Data di prenotazione

3.

Data/e prevista/e del viaggio

4.

Nome

5.

Altri nomi che compaiono nel PNR

6.

Informazioni su tutte le modalità di pagamento

7.

Indirizzo di fatturazione

8.

Recapiti telefonici

9.

Itinerario completo per lo specifico PNR

10.

Informazioni sui viaggiatori abituali «Frequent flyer» (solo per miglia percorse e indirizzo/i)

11.

Agenzia viaggi

12.

Agente di viaggio

13.

PNR scissi/divisi

14.

Dati sull’emissione del biglietto

15.

Numero del biglietto

16.

Numero del posto

17.

Data di emissione del biglietto

18.

Precedenti assenze all’imbarco

19.

Numero di etichetta dei bagagli

20.

Passeggero senza prenotazione

21.

Informazioni relative al posto

22.

Biglietti di sola andata

23.

Informazioni APIS eventualmente assunte

24.

Standby

25.

Ordine al check in

ALLEGATO III

Revisione congiunta

Anteriormente alla revisione congiunta, le parti si comunicano reciprocamente la composizione dei rispettivi gruppi, che possono comprendere autorità competenti per la protezione della vita privata/la protezione dei dati, dogane, immigrazione, applicazione delle norme, intelligence e interdizione, nonché altre forme di applicazione della legge, sicurezza dei confini e/o dell’aviazione, compresi esperti degli Stati membri dell’Unione europea.

Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla revisione dovranno rispettare la riservatezza delle discussioni ed avere le idonee autorizzazioni di sicurezza. Tuttavia, l’obbligo di riservatezza non precluderà a ciascuna parte la possibilità di riferire nel modo opportuno i risultati della revisione congiunta alle rispettive autorità competenti, compresi il Parlamento del Canada e il Parlamento europeo.

Le parti stabiliscono assieme le modalità dettagliate della revisione congiunta.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

21.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/20


POSIZIONE COMUNE 2006/231/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2005/936/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/936/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

La posizione comune 2001/931/PESC prevede un riesame a intervalli regolari.

(4)

E’stato deciso di aggiornare l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC e di abrogare la posizione comune 2005/936/PESC.

(5)

È stato redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 4 della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato.

Articolo 2

La posizione comune 2005/936/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addi 20 marzo 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 80.


ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articulo 1 (1)

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78 865 693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15 954 596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell’ETA, membro di K.Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipùzcoa), carta di identità n. 44 129 178

9.

ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15 927 207

14.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

15.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell’ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45 625 646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell’ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16 027 051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia saudita, cittadinanza saudita

20.

FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44 556 097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16 255 819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell’ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14 929 950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

25.

LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

27.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72 439 052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15 841 101

31.

NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45 622 851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30 654 356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15. 976 521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30 609 430

36.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1963 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18 197 545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine

42.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H. /Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30 627 290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell’ETA) n. 21.5.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d’identità n. 29 036 694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15 254 214

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)

2.

Brigata dei martiri di Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir e al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti

6.

Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo

8.

Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle

11.

Partito comunista delle Filippine , incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine, incluso NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)

16.

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1o ottobre (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahideen (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

24.

Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)

25.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

26.

Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)

27.

Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional)

28.

* Orange Volunteers (OV)

29.

Fronte di liberazione della Palestina (PLF)

30.

Jihad islamica palestinese (PIJ)

31.

Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)

32.

Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)

33.

* Real IRA

34.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente

35.

* Red Hand Defenders (RHD)

36.

Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)

37.

* Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines

38.

* Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol]

40.

Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)

41.

Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)

42.

* Brigata XX Luglio

43.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

44.

Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

45.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria

46.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria

47.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale


(1)  Le persone, i gruppi e le entità contraddistinti da un * sono soggetti unicamente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.