ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 80

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
17 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 436/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 437/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 438/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1530/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

6

 

*

Regolamento (CE) n. 439/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese

7

 

*

Regolamento (CE) n. 440/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, relativo al divieto di pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per le navi battenti bandiera polacca

23

 

 

Regolamento (CE) n. 441/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

25

 

 

Regolamento (CE) n. 442/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

27

 

 

Regolamento (CE) n. 443/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

35

 

 

Regolamento (CE) n. 444/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

37

 

 

Regolamento (CE) n. 445/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 17 marzo 2006

38

 

 

Regolamento (CE) n. 446/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

40

 

 

Regolamento (CE) n. 447/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 21a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

42

 

 

Regolamento (CE) n. 448/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

43

 

 

Regolamento (CE) n. 449/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

44

 

 

Regolamento (CE) n. 450/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

45

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 7 marzo 2006, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2006) 683]  ( 1 )

46

 

*

Decisione della Commissione, del 15 marzo 2006, concernente l’istituzione di un gruppo di esperti di alto livello incaricato di consigliare la Commissione sull’attuazione e lo sviluppo della strategia i2010

74

 

*

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2006, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN 143:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri antipolvere — Requisiti, prove, marcatura in conformità alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale [notificata con il numero C(2006) 777]  ( 1 )

76

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/1


REGOLAMENTO (CE) N. 436/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

111,7

204

59,2

212

102,0

624

120,2

999

98,3

0707 00 05

052

144,9

068

143,9

204

36,3

999

108,4

0709 90 70

052

130,9

204

52,2

999

91,6

0805 10 20

052

66,1

204

42,8

212

50,4

220

49,7

400

60,5

448

37,8

512

33,1

624

62,2

999

50,3

0805 50 10

052

74,2

624

63,9

999

69,1

0808 10 80

388

94,2

400

118,7

404

102,0

512

75,7

524

76,3

528

84,9

720

91,5

999

91,9

0808 20 50

388

82,4

400

74,8

512

70,0

528

67,0

720

60,4

999

70,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/3


REGOLAMENTO (CE) N. 437/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'allegato del detto regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.

(3)

Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’allegato del presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di questa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1)

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Indumento leggero monocolore di stoffa a maglia di fibre sintetiche o artificiali (90 % filati di poliammide, 10 % filati di elastomeri) destinato a coprire la parte inferiore del corpo dalla vita a metà coscia avvolgendo ogni gamba separatamente, munito di un'apertura anteriore senza alcun sistema di chiusura e sprovvisto di apertura in vita. L'indumento è stretto in vita da un elastico e presenta un orlo all'estremità delle gambe.

Su ciascuna delle due parti laterali dell'indumento è applicata una tasca munita di una chiusura lampo; ogni tasca contiene una protezione ovale amovibile prodotta in serie. Tali protezioni sono di plastica dura sul lato esterno e sono imbottite con materiale spugnoso all'interno. Le protezioni sono ideate per impedire lesioni ai fianchi in caso di caduta e assorbono gli urti all'altezza dell'anca.

(mutande per uomo)

(cfr. fotografie n. 636 A + B + C) (1)

6107 12 00

La classificazione è determinata dalle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, dal primo paragrafo della nota 9 del capitolo 61 e dal testo dei codici NC 6107 e 6107 12 00.

Le protezioni sono intese ad impedire lesioni ai fianchi in caso di caduta. L'indumento quindi non può essere classificato nella voce 9021 tra gli «oggetti e apparecchi di ortopedia», in quanto le protezioni non prevengono le deformazioni del corpo né sostengono o mantengono a posto degli organi ai sensi del primo paragrafo della nota 6 del capitolo 90.

Mancano quindi all'articolo le caratteristiche essenziali delle merci del capitolo 90, ossia «la rifinitura della loro confezione e la loro grande precisione» di funzionamento [cfr. il punto 37 della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei procedimenti riuniti da C-260/00 a C-263/00 del 7 novembre 2002 (Lohmann) e le note esplicative del Sistema armonizzato, capitolo 90, Considerazioni generali, parte I, primo paragrafo].

Inoltre, le protezioni non sono fatte su misura né sono adattabili alla morfologia specifica di chi indossa l'indumento. Quest' ultimo pertanto è un «prodotto di uso comune» e, come tale, in virtù del punto 37 della sentenza sopraccitata, non rientra nella voce 9021.

La merce è un articolo composto costituito da un paio di mutande in materia tessile e da protezioni in materia plastica. La merce è concepita come mutande che forniscono anche una protezione contro certe lesioni. Pertanto, ai sensi della regola generale 3 b), il carattere essenziale è conferito dalle mutande e non dalle protezioni.

L'indumento è classificato come indumento per uomo o ragazzo ai sensi del primo paragrafo della nota 9 del capitolo 61, in quanto il taglio (specialmente la particolare forma dell'apertura anteriore) indica con chiarezza che è stato progettato come indumento per uomo.

Image

Image

Image


(1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.


17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/6


REGOLAMENTO (CE) N. 438/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1530/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1530/2005 della Commissione (2) è stata aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini da tavola in Italia.

(2)

Essendo contemporaneamente in corso più misure di distillazione, le autorità italiane hanno dovuto constatare che le capacità delle distillerie e degli organi di controllo non sono sufficienti per garantire il buono svolgimento delle distillazioni. Per garantire l’efficacia della misura prevista dal regolamento (CEE) n. 1530/2005, è dunque necessario prorogare fino al 31 maggio 2006 il periodo di consegna dell’alcole all’organismo d’intervento previsto in detto regolamento.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1530/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1530/2005, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 246 del 22.9.2005, pag. 9.


17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/7


REGOLAMENTO (CE) N. 439/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 25 giugno 2005 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel marzo 2005 dalla British Leather Confederation («denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 70 %, della produzione comunitaria totale di cuoi e pelli scamosciati. La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta il denunziante, i produttori comunitari menzionati nella denuncia, tutti gli altri produttori comunitari noti, le autorità della RPC, i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni notoriamente interessate. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Un esportatore della RPC e alcuni produttori e importatori della Comunità hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l’opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(4)

Visto il gran numero di produttori esportatori e di importatori coinvolti nell’inchiesta, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.

(5)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, i produttori esportatori e gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni come indicato nell’avviso di apertura. Nessun produttore esportatore si è manifestato per formulare osservazioni in merito all’eventuale selezione di un campione.

(6)

Sette importatori si sono manifestati e hanno fornito informazioni entro il termine fissato a tal fine, ma soltanto tre società erano disposte a collaborare all’inchiesta. Dato il numero limitato di importatori che hanno risposto al questionario per il campionamento e che si sono dichiarati disponibili a collaborare, si è deciso che non era necessario applicare le tecniche di campionamento. È stato inviato un questionario a tutti e tre i suddetti importatori. In seguito, tuttavia, nessun importatore ha collaborato all’inchiesta né ha inviato alla Commissione il questionario debitamente compilato. Due di essi hanno dichiarato che il prodotto in esame non rappresentava una parte importante della loro attività e che pertanto né le loro risorse disponibili in termini di personale né l’incidenza finanziaria erano tali da permettere la collaborazione all’inchiesta.

(7)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»), a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento individuale («TI»), a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha inviato i relativi formulari alle società cinesi notoriamente interessate. A tal riguardo, nessun produttore esportatore ha chiesto il trattamento TEM o TI.

(8)

Vista l’assenza di risposte da parte dei produttori esportatori della RPC, non è stato necessario selezionare un campione di produttori esportatori. Inoltre, poiché nessun produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni necessarie o ha chiesto il trattamento TEM o TI entro il termine fissato in conformità con il regolamento di base, è stato deciso che le conclusioni relative alla valutazione del dumping sarebbero state elaborate sulla base dell’articolo 18 del regolamento di base. Le autorità della RPC sono state informate di tale decisione e non hanno sollevato obiezioni.

(9)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte da tre produttori comunitari menzionati nella denuncia.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione preliminare del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:

Produttori comunitari

Marocchinerie e Scamoscerie Italiane (MESI), Italia,

Hutchings & Harding Ltd, Regno Unito,

Beaven Ltd, Regno Unito.

(11)

In assenza di richieste di trattamento TEM o TI e vista l’esigenza di determinare il valore normale per i produttori esportatori della RPC, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società, allo scopo di determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento:

Acme Sponge & Chamois Co., Inc., USA.

(12)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del PI («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Considerazioni generali

(13)

I cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati sono solitamente prodotti con pelli di pecora o di agnello, ma anche con pelli di altri animali. Il prodotto è ottenuto da pelli alle quali è stata rimossa la grana superficiale e che, nel caso dei cuoi e delle pelli scamosciati, vengono successivamente conciate utilizzando esclusivamente olio di pesce o altri olii animali e, nel caso degli scamosciati combinati, subiscono una conciatura parziale mediante l’uso di aldeidi o altri agenti concianti e vengono successivamente trattate con olio di pesce o altri olii animali. I cuoi o le pelli ottenuti con la conciatura sono cuoi o pelli scamosciati in crosta, sottoposti solitamente ad un ulteriore processo di finitura (scarnatura) per conferire al prodotto un aspetto soffice, paragonabile a quello della pelle scamosciata. La morbidezza e la capacità di assorbimento, conferite al prodotto mediante la conciatura o la conciatura parziale con olio di pesce o altri olii animali, li rendono particolarmente idonei per la loro funzione principale, ossia le operazioni di pulizia e di lucidatura.

2.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame è costituito da cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta («cuoi e pelli scamosciati»), originari della RPC («prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90. Si è constatato che tutte queste presentazioni sono sufficientemente simili da poter costituire un unico prodotto ai fini del procedimento, poiché hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e lo stesso impiego.

3.   Prodotto simile

(15)

Analizzando le informazioni messe a disposizione dal denunziante, non sono state rilevate differenze tra il prodotto in esame e i cuoi e le pelli scamosciati prodotti e venduti negli USA, scelti come paese di riferimento per determinare il valore normale per quanto riguarda la RPC.

(16)

Analizzando le informazioni messe a disposizione dal denunziante, non sono state rilevate differenze tra il prodotto in esame e i cuoi e le pelli scamosciati prodotti e venduti nella Comunità dall’industria comunitaria.

(17)

Si è quindi concluso in via provvisoria che, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base e ai fini della presente inchiesta, i cuoi e le pelli scamosciati prodotti e venduti sul mercato interno della RPC, quelli prodotti e venduti negli USA e quelli prodotti e venduti nella Comunità dall’industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e lo stesso impiego e vengono pertanto considerati simili al prodotto in esame.

C.   DUMPING

1.   Campionamento

(18)

Come spiegato al considerando 6, a causa dell’assenza di risposte da parte dei produttori esportatori nella RPC, non è stato necessario applicare le tecniche di campionamento nei confronti dei produttori esportatori della RPC.

2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e trattamento individuale

(19)

Come spiegato al considerando 7, a causa dell’assenza di risposte e di richieste di trattamento TEM o TI, a nessun produttore esportatore della RPC è stato concesso tale trattamento.

3.   Valore normale

3.1.   Paese di riferimento

(20)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento. Nell’avviso di apertura era stato previsto di utilizzare gli USA come paese di riferimento adeguato, ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, e le parti interessate sono state invitate a pronunciarsi su tale scelta. Le parti interessate non hanno formulato osservazioni od obiezioni a tal riguardo.

(21)

Ciononostante, attraverso contatti con le associazioni e le camere di commercio individuate nei paesi terzi, è stata esaminata l’idoneità degli altri paesi che si riteneva potessero produrre cuoi e pelli scamosciati. È emerso che nel caso del Brasile e dell’India non esisteva alcun produttore di cuoi e pelli scamosciati e che nessuno vendeva tali prodotti sul mercato interno di questi paesi. Nel caso della Turchia, le informazioni fornite da un produttore turco indicavano che il mercato interno della Turchia è di modeste dimensioni. Alla luce di quanto sopra, è stato deciso di mantenere gli USA come paese di riferimento. La Commissione ha pertanto chiesto e ottenuto la piena collaborazione da parte di un produttore statunitense.

(22)

Il mercato interno degli USA per i cuoi e le pelli scamosciati è relativamente ampio e aperto (protezione tariffaria del 3,2 %) ed è caratterizzato da un gran numero di fornitori e da un notevole volume di importazioni. Inoltre, per la fabbricazione del prodotto in esame vengono utilizzati processi analoghi a quelli della RPC.

3.2.   Determinazione del valore normale

(23)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni ricevute da un produttore di un paese terzo ad economia di mercato e verificate, sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno degli USA, per i tipi di prodotto che risultavano essere venduti nel corso di normali operazioni commerciali.

(24)

Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore statunitense che ha collaborato all’inchiesta.

4.   Prezzo all’esportazione

(25)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat riguardanti il volume e il valore delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RPC, essendo queste le migliori informazioni disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. È stato effettuato un controllo incrociato tra le informazioni utilizzate e quelle fornite da una società commerciale nella RPC. I dati forniti dalla società commerciale erano in linea con i dati statistici utilizzati come base per determinare il prezzo all’esportazione.

5.   Confronto

(26)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Laddove risultavano adeguati e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica, sono stati concessi opportuni adeguamenti per le differenze in termini di caratteristiche fisiche, gli sconti, i trasporti, l’assicurazione, l’imballaggio, il credito e i servizi d’assistenza.

6.   Margine di dumping

(27)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Il margine di dumping unico per l’intero paese così calcolato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 73,5 %.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria

(28)

L’inchiesta ha rivelato che attualmente il prodotto simile viene fabbricato principalmente da otto produttori comunitari che rappresentano circa il 95 % della produzione comunitaria totale, mentre il restante 5 % viene fabbricato da alcune concerie di modeste dimensioni sparse nei vari paesi della Comunità.

2.   Definizione dell’industria comunitaria

(29)

La denuncia era sostenuta da otto produttori comunitari (sei società denunzianti e due società che sostengono la denuncia), mentre tre delle società denunzianti hanno collaborato pienamente all’inchiesta. Una società denunziante non ha fornito una riposta completa al questionario ed è stata quindi considerata come una società che non ha collaborato, sebbene abbia ribadito il suo sostegno alla denuncia. Un altro denunziante e una società che sostiene la denuncia hanno fornito soltanto informazioni limitate riguardo alla loro produzione. Entrambe sono state considerate come società che non hanno collaborato al procedimento. Le restanti due società non hanno collaborato all’inchiesta.

(30)

Le tre società che hanno collaborato rappresentano oltre il 56 % della produzione comunitaria del prodotto in esame. Si ritiene pertanto che detti produttori costituiscano l’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   Consumo nella Comunità

(31)

Il consumo è stato determinato sommando le vendite nella Comunità effettuate dai produttori comunitari che hanno collaborato, la stima delle vendite nella Comunità dei produttori comunitari che non hanno collaborato e le importazioni complessive secondo i dati Eurostat, debitamente adeguati laddove vi erano elementi di prova che dimostravano che per taluni paesi le statistiche erano incorrette. In assenza di altre fonti di informazione, le vendite dei produttori che non hanno collaborato si sono basate sulle informazioni di tre produttori che non hanno collaborato e sulla denuncia. Per quanto riguarda le importazioni, i dati Eurostat erano espressi in tonnellate; pertanto è stato applicato un tasso di conversione per esprimerli in piedi quadrati. Ciò dimostra che la domanda del prodotto in esame nella Comunità è aumentata leggermente (del 5 %) durante il periodo in esame, il che equivale ad una crescita annuale di circa l’1 %.

Consumo apparente nella Comunità

2001

2002

2003

2004

PI

Piedi quadrati (in migliaia)

19 872

20 424

21 565

20 582

20 873

Indice 2001 = 100

100

103

109

104

105

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria sottoposte a verifica; denuncia; Eurostat; informazioni fornite dai produttori che non hanno collaborato.

4.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(32)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC, basato sui dati Eurostat ed espresso in piedi quadrati utilizzando il metodo di cui al considerando 31, è aumentato da circa 2,1 milioni di piedi quadrati nel 2001 a 6,6 milioni di piedi quadrati nel PI.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni (in migliaia di piedi quadrati)

2 130

1 627

5 037

6 273

6 607

Indice 2001 = 100

100

76

236

295

310

(33)

Nel corso del periodo in esame, la quota di mercato comunitario delle importazioni originarie della RPC è passata dal 10,7 % nel 2001 al 31,7 % nel PI. Questo rapido aumento della quota di mercato si è verificato a fronte di una crescita relativamente modesta del consumo.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Quota di mercato

10,7 %

8,0 %

23,4 %

30,5 %

31,7 %

i)   Prezzi all’importazione

(34)

Le informazioni sui prezzi delle importazioni in esame sono state tratte dai dati Eurostat, sulla base dei volumi delle importazioni calcolati con il metodo descritto al considerando 31. Tali informazioni hanno rivelato che i prezzi medi cif delle importazioni originarie della RPC hanno subìto delle fluttuazioni durante il periodo in esame. Inizialmente i prezzi sono saliti del 25 % nel 2002, per poi scendere del 20 % nel 2003. Il 2004 ha registrato un aumento del 9 %, seguito da un ulteriore calo durante il PI.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Prezzi in EUR/piede quadrato di cuoi e pelli scamosciati

0,63

0,79

0,50

0,69

0,66

Indice

100

125

80

109

104

Fonte: Eurostat.

ii)   Sottoquotazione e ribasso dei prezzi

(35)

Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PI, sono stati confrontati i prezzi del prodotto in esame venduto dai produttori dell’industria comunitaria con i prezzi delle importazioni effettuate sul mercato comunitario durante il PI, applicando la media ponderata del prezzo per tutti i tipi di cuoi e pelli scamosciati, basato sui dati Eurostat. I prezzi dell’industria comunitaria sono stati adeguati a livello franco fabbrica. I prezzi delle importazioni in esame erano a livello cif, opportunamente adeguati per tener conto delle differenze in termini di qualità, dei dazi doganali e delle spese successive all’importazione.

(36)

Dal confronto è emerso che durante il PI i prodotti in esame originari della RPC sono stati venduti nella Comunità a prezzi che rappresentavano una sottoquotazione di quelli dell’industria comunitaria pari al 30 %, se espressi come percentuale di questi ultimi.

5.   Situazione economica dell’industria comunitaria

(37)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria ha compreso una valutazione di tutti i fattori economici in rapporto con la situazione dell’industria comunitaria nel periodo in esame.

i)   Capacità di produzione, produzione e livello di utilizzo della capacità produttiva

(38)

La capacità di produzione dell’industria comunitaria è rimasta stabile durante il periodo in esame. Nel corso dello stesso periodo, l’industria comunitaria ha costantemente diminuito la sua produzione (complessivamente del 20 %) e il suo livello di utilizzo della capacità produttiva è sceso dal 71,2 % nel 2001 al 57 % nel PI.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Capacità di produzione in migliaia di piedi quadrati di cuoi e pelli scamosciati

16 754

16 754

16 754

16 754

16 754

Indice 2001 = 100

100

100

100

100

100

Produzione in migliaia di piedi quadrati di cuoi e pelli scamosciati

11 934

11 583

11 262

10 469

9 554

Indice 2001 = 100

100

97

94

88

80

Livelli di utilizzo della capacità produttiva

71,2 %

69,1 %

67,2 %

62,5 %

57,0 %

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria sottoposte a verifica.

ii)   Volume delle vendite e quota di mercato

(39)

Le vendite dell’industria comunitaria nella Comunità sono scese drasticamente (del 17 %) nel periodo in esame, passando da 8,1 milioni di piedi quadrati nel 2001 a circa 6,7 milioni di piedi quadrati nel PI, nonostante l’aumento del consumo verificatosi nello stesso periodo. Tale risultato trova pienamente riflesso nella loro quota di mercato, scesa senza interruzioni dal 41,1 % nel 2001 al 32,3 % nel PI.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Vendite dell’industria comunitaria (in migliaia di piedi quadrati)

8 163

8 166

7 478

6 423

6 746

Indice 2001 = 100

100

100

92

79

83

Quota di mercato

41,1 %

40,0 %

34,7 %

31,2 %

32,3 %

iii)   Scorte

(40)

Nella tabella seguente è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Scorte (in migliaia di piedi quadrati)

4 508

3 321

3 157

4 298

4 243

Indice 2001 = 100

100

74

70

95

94

(41)

Le scorte sono diminuite drasticamente (del 26 %) nel 2002 e sono successivamente aumentate costantemente fino al PI. Questa evoluzione è dovuta all’attività di esportazione dei produttori comunitari che hanno collaborato; dopo un cospicuo aumento nel 2002, riconducibile principalmente ad alcuni grossi contratti di vendita sul mercato statunitense, tale attività è diminuita nel 2004 e nel PI, come dimostrano i dati riportati qui di seguito.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Vendite all’esportazione dell’industria comunitaria (in migliaia di piedi quadrati)

3 068

5 273

4 817

3 825

3 283

Indice 2001 = 100

100

172

157

125

107

(42)

L’industria comunitaria ha asserito che il calo della sua attività di esportazione era dovuto in parte alla concorrenza delle esportazioni cinesi sul mercato USA. A tal riguardo, va rilevato che è stato registrato un notevole aumento delle importazioni del prodotto in esame negli USA originarie della RPC (da 780 mila piedi quadrati nel 2002 a 1 209 mila piedi quadrati nel 2004.

iv)   Crescita

(43)

La produzione dei produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato è diminuita del 20 % durante il periodo in esame, mentre il consumo nella Comunità è salito del 5 % nel corso dello stesso periodo e il volume delle importazioni in esame si è più che triplicato. L’industria comunitaria, quindi, ha perso parte della sua quota di mercato mentre le importazioni in esame sono riuscite ad aumentare la loro quota di mercato.

v)   Occupazione e produttività

(44)

Il livello di occupazione dell’industria comunitaria è diminuito del 6 % nel corso del periodo in esame. Durante lo stesso periodo la produttività dell’industria, misurata in termini di produzione annua per singolo lavoratore, è scesa del 15 %.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Numero di dipendenti

128

129

127

124

120

Indice 2001 = 100

100

101

99

97

94

Produttività (migliaia di piedi quadrati/persona): produzione/dipendente

93

90

89

84

79

Indice 2001 = 100

100

96

95

91

85

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria sottoposte a verifica.

vi)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

(45)

Il prezzo medio netto di vendita dei produttori comunitari è diminuito dell’8 % tra il 2001 e il 2003, per poi risalire dell’1 % nel 2004. Durante il PI i prezzi sono scesi nuovamente del 3 %. Questa evoluzione dimostra la notevole depressione del mercato alla quale l’industria comunitaria ha dovuto far fronte durante il periodo in esame.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Prezzo medio di vendita (EUR/piede quadrato)

1,24

1,22

1,15

1,16

1,13

Indice 2001 = 100

100

98

92

93

90

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria sottoposte a verifica.

vii)   Redditività

(46)

Come dimostrano i dati riportati qui di seguito, gli utili sulle vendite nette nel mercato comunitario realizzati dall’industria comunitaria al lordo delle imposte hanno risentito del deterioramento delle condizioni di mercato.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Redditività

4,2 %

5,5 %

1,3 %

–7,6 %

–6,1 %

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria sottoposte a verifica.

(47)

L’industria comunitaria è stata redditizia nel 2001 e nel 2002. Tuttavia, a partire dal 2003 la redditività ha subìto un forte calo e registrato consistenti perdite nel 2004 e durante il PI.

viii)   Investimenti e utile sul capitale investito

(48)

Gli investimenti nella fabbricazione del prodotto in esame effettuati dai produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato sono saliti da circa 354 000 EUR a circa 407 000 EUR durante il periodo in esame. Tale incremento degli investimenti riguardava soprattutto la sostituzione dei beni e delle attrezzature esistenti e l’acquisto di nuove attrezzature e/o di attrezzature aggiuntive per gestire meglio la produzione esistente.

(49)

L’utile sul capitale investito dei produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato, un indicatore che esprime l’utile al lordo delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell’esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione del prodotto in esame, risultava positivo nel periodo 2001-2003, riflettendo così la situazione redditizia di tali produttori. Nel 2004 e nel PI l’utile sul capitale investito era negativo, il che rifletteva la loro situazione di perdita.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Investimenti in EUR

354 626

691 087

558 887

423 142

407 456

Indice 2001 = 100

100

195

158

119

115

Utile sul capitale investito

40 %

32 %

10 %

–28 %

–37 %

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria.

ix)   Capacità di reperire capitali

(50)

L’industria comunitaria ha dichiarato di non aver incontrato problemi a reperire capitali per le sue attività, né vi sono elementi che indichino l’esistenza di problemi del genere. Va osservato, tuttavia, che le perdite registrate nel 2004 e nel PI hanno creato delle condizioni piuttosto sfavorevoli a tal riguardo. Inoltre, è opportuno ricordare che le piccole imprese e le imprese a conduzione familiare, come ad esempio i produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato, dispongono soltanto di fonti esterne di finanziamento. Solitamente queste imprese non sono disposte ad assumere i rischi che, nel caso dei gruppi di dimensioni più grandi, sono disposte ad assumersi le case madri in un’ottica di lungo termine, ritenendo che la crisi in cui versa il settore sarà superata e che vi sarà in seguito una ripresa.

x)   Flusso di cassa

(51)

I produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato hanno registrato un flusso di cassa netto derivante dalle loro attività operative nel periodo 2001-2003. Tuttavia, il flusso è diventato negativo nel 2004 e nel PI, riflettendo le notevoli perdite registrate nel corso di tale periodo. Lo stesso risultato si ottiene quando il flusso di cassa viene espresso come percentuale del fatturato. Durante il periodo in esame sono state registrate variazioni significative del flusso di cassa a breve termine, dovute a variazioni nel livello delle scorte (cfr. considerando 41).

 

2001

2002

2003

2004

PI

Flusso di cassa in migliaia di EUR

988

2 608

839

–1 650

–1 567

Indice 2001 = 100

100

264

85

– 167

– 159

Fonte: Risposte al questionario da parte dei produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato sottoposte a verifica.

xi)   Salari

(52)

I costi salariali complessivi dei produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato sono rimasti relativamente stabili nel periodo in esame, ad eccezione del calo del 7 % registrato nel 2003. L’evoluzione dei livelli salariali è inferiore a quella del costo della vita.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Salario per dipendente in EUR

27 081

27 375

25 093

27 402

27 373

Indice 2001 = 100

100

101

93

101

101

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria.

xii)   Entità del margine di dumping

(53)

Per quanto riguarda l’incidenza sull’industria comunitaria dell’entità del margine di dumping effettivo, considerando il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC, tale incidenza è da ritenersi significativa.

xiii)   Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

(54)

L’industria comunitaria non si trovava nella situazione di dover superare le conseguenze di precedenti pratiche di dumping pregiudizievole.

6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(55)

Dall’analisi dei fattori summenzionati emerge che tra il 2001 e il PI le importazioni in dumping sono nettamente aumentate sia in termini di volume che di quota di mercato. Infatti il loro volume si è quasi triplicato durante il periodo in esame, mentre la loro quota di mercato ha raggiunto il 31,7 % durante il PI. Va inoltre osservato che, sempre durante il PI, queste importazioni rappresentavano il 72,7 % del totale delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità. Inoltre, sempre durante il PI, i prezzi di vendita praticati dall’industria comunitaria hanno subìto una notevole sottoquotazione, pari al 30 %, da parte dei prezzi delle importazioni in esame.

(56)

Durante il periodo in esame quasi tutti gli indicatori relativi al pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo. La produzione e il tasso di utilizzo della capacità produttiva sono diminuiti (rispettivamente del 20 % e del 14 %), mentre alla luce dell’aumento del 5 % del consumo comunitario nel corso dello stesso periodo tali indicatori avrebbero dovuto mostrare un andamento piuttosto positivo. Anche il volume delle vendite e i prezzi sono diminuiti notevolmente (rispettivamente del 17 % e del 10 %).

(57)

L’industria comunitaria ha registrato una forte perdita in termini di quota di mercato nel periodo in esame, mentre il consumo totale della Comunità è passato da circa 19,8 milioni di piedi quadrati a quasi 20,9 milioni di piedi quadrati. L’industria comunitaria ha subìto un netto deterioramento della redditività (– 10 %), del flusso di cassa (– 20,6 % del fatturato) e dell’utile sul capitale investito (– 37 %).

(58)

Alla luce di quanto sopra si è concluso provvisoriamente che l’industria comunitaria ha subìto un pregiudizio notevole, caratterizzato da un considerevole ribasso dei prezzi, dal calo della redditività e dalla diminuzione dell’utile sul capitale investito, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(59)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in dumping originarie della RPC abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio di portata tale da potersi definire notevole. Sono inoltre stati esaminati i fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’industria comunitaria, per assicurarsi che l’eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

2.   Effetti delle importazioni in dumping

(60)

Le importazioni dalla RPC sono aumentate notevolmente nel periodo in esame, ossia di 4,5 milioni di piedi quadrati in termini di volume e del 21 % in termini di quota di mercato. I prezzi delle importazioni originarie della RPC erano notevolmente inferiori (del 30 %) a quelli dell’industria comunitaria.

(61)

Gli effetti delle importazioni in dumping possono essere illustrati dal fatto che, nel periodo in esame, i produttori della RPC hanno aumentato la propria quota di mercato a scapito dell’industria comunitaria.

(62)

Nel complesso, tra il 2001 e il PI la quota di mercato persa dall’industria comunitaria (8,8 %) è stata totalmente assorbita dall’aumento della quota di mercato delle importazioni originarie della RPC.

(63)

La perdita della quota di mercato e il livello insufficiente dei prezzi dell’industria comunitaria hanno inoltre coinciso con la situazione pregiudizievole dell’industria caratterizzata da pesanti perdite, dal rapido deterioramento in termini di flusso di cassa e di utile sul capitale investito e da un andamento negativo dell’occupazione.

(64)

Questi fattori, associati all’incapacità dell’industria comunitaria di beneficiare della lieve crescita osservata sul mercato comunitario a causa del ribasso dei prezzi, hanno fatto sì che, nonostante gli investimenti destinati a modernizzare le strutture di produzione, essa subisse un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. L’incremento della quota di mercato delle importazioni in dumping e il calo dei prezzi all’importazione hanno coinciso con il rapido deterioramento della situazione dell’industria comunitaria.

3.   Effetti di altri fattori

3.1.   Importazioni da altri paesi

(65)

I volumi e i prezzi delle importazioni originarie degli altri paesi principali sono riportati nella seguente tabella.

Importazioni originarie dei principali paesi terzi

2001

2002

2003

2004

PI

Turchia (in migliaia di piedi quadrati)

353

380

237

893

1 677

Prezzi medi (EUR/piede quadrato)

1,01

0,73

0,33

0,81

0,52

Altri paesi, esclusi i paesi summenzionati: volume (in migliaia di piedi quadrati)

1 732

2 078

1 933

1 825

2 485

Prezzi medi (EUR/piede quadrato)

1,14

0,93

0,79

0,91

0,60

(66)

Le importazioni originarie della Turchia sono aumentate in maniera notevole (+ 6,2 %) durante il periodo in esame in termini di quota di mercato. Tuttavia, l’inchiesta ha dimostrato che nel 2003, nel 2004 e nel PI una parte significativa di tali importazioni è stata effettuata da un produttore comunitario che ha collaborato. Una quota minore di tali importazioni è servita a completare la gamma di prodotti del suddetto produttore, mentre il resto è stato riesportato nei paesi terzi dopo essere stato ritagliato e reimballato. Pertanto, questi quantitativi non possono aver arrecato pregiudizio all’industria comunitaria. I rimanenti quantitativi importati dalla Turchia rappresentano una quota di mercato modesta e relativamente costante (circa il 2 %) durante il periodo in esame, ad eccezione del PI, quando hanno raggiunto il 6 %. I prezzi di tali quantitativi erano inferiori a quelli delle importazioni dalla RPC nel 2002, 2003 e nel PI, ma superiori nel 2001 e 2004. Alla luce di quanto sopra, si può concludere che queste importazioni potrebbero aver contribuito, anche se in maniera non significativa, al pregiudizio notevole subìto dall’industria comunitaria.

(67)

Per quanto riguarda le importazioni da paesi diversi dalla Turchia, sebbene i loro prezzi fossero inferiori a quelli dell’industria comunitaria durante il periodo in esame, essi erano di gran lunga superiori a quelli delle importazioni originarie della RPC durante l’intero periodo in esame, ad eccezione del PI. Il volume delle importazioni è passato da 1,7 milioni di piedi quadrati nel 2001 a 2,5 milioni di piedi quadrati nel PI, il che rappresenta un aumento della quota di mercato del 3,2 % durante il periodo in esame a fronte di un aumento del 21 % durante lo stesso periodo nelle importazioni originarie della RPC. Alla luce di quanto sopra, si è quindi concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non potevano costituire una causa determinante della situazione di pregiudizio dell’industria comunitaria.

3.2.   Risultati registrati dagli altri produttori comunitari

(68)

La quota di mercato dei produttori comunitari del prodotto in esame che non hanno collaborato è scesa dal 40 % nel 2001 a circa il 24 % durante il PI. Durante periodo in esame il volume delle vendite di tali produttori è diminuito considerevolmente (– 36 %). Inoltre, la media dei prezzi dei produttori che non hanno collaborato ha raggiunto lo stesso livello di quella dei produttori denunzianti. Ciò fa ritenere che essi siano in una situazione simile a quella dell’industria comunitaria, ossia che abbiano subìto un pregiudizio a causa delle importazioni in dumping. Non si può pertanto concludere che altri produttori comunitari abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria.

3.3.   Esportazioni dell’industria comunitaria

(69)

Per quanto riguarda le esportazioni dell’industria comunitaria, come risulta dalla tabella di cui al considerando 41, esse sono aumentate del 7 % durante il periodo in esame, contrariamente alle vendite sul mercato UE, che sono scese del 17 % durante lo stesso periodo. Durante il periodo in esame i prezzi delle vendite all’esportazione erano in media a un livello redditizio o di pareggio. Si è quindi concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria non ha contribuito al pregiudizio subìto.

(70)

Non sono stati individuati nel corso dell’inchiesta né segnalati dalle parti interessate altri fattori che avrebbero potuto arrecare nello stesso periodo un pregiudizio all’industria comunitaria.

4.   Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio

(71)

È opportuno sottolineare che in questo caso il pregiudizio consisteva principalmente nella depressione dei prezzi e nel calo delle vendite, con conseguenti perdite significative per l’industria comunitaria. Ciò ha coinciso con il rapido incremento delle importazioni dalla RPC a prezzi di dumping, notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Nulla indica che gli altri fattori menzionati sopra possano aver costituito una causa significativa del notevole pregiudizio subìto dall’industria comunitaria.

(72)

Alla luce di quest’analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell’industria comunitaria, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni in dumping originarie della RPC e il pregiudizio notevole subìto dall’industria comunitaria.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(73)

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping pregiudizievole, l’istituzione di misure antidumping potesse essere contraria agli interessi della Comunità nel suo insieme. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, cioè dell’industria comunitaria, degli importatori e degli operatori commerciali del prodotto in esame.

(74)

Al fine di valutare l’interesse della Comunità, la Commissione ha analizzato i probabili effetti dell’istituzione o della non istituzione di misure antidumping nei confronti degli operatori economici interessati.

1.   Interesse dell’industria comunitaria

(75)

L’industria comunitaria è composta principalmente da piccole società. Attualmente l’attività produttiva equivale solamente al 57 % della capacità di produzione.

(76)

L’istituzione delle misure dovrebbe, secondo le previsioni, prevenire un’ulteriore distorsione del mercato e un nuovo deterioramento dei prezzi. Le misure consentirebbero all’industria comunitaria di aumentare le vendite e recuperare la quota di mercato persa, applicando dei prezzi di vendita che coprirebbero le spese garantendo nel contempo un margine di profitto. In conclusione, si prevede che soprattutto la diminuzione dei costi unitari (dovuta a una maggiore utilizzazione della capacità, attraverso l’aumento delle vendite, e di conseguenza a un incremento di produttività) e, in misura minore, un lieve aumento dei prezzi consentiranno all’industria comunitaria di migliorare la sua situazione finanziaria.

(77)

Se invece le misure antidumping non saranno istituite, è probabile che prosegua l’andamento negativo della situazione finanziaria dell’industria comunitaria. L’industria comunitaria si trova in difficoltà soprattutto a causa della perdita di entrate dovuta al ribasso dei prezzi, alla diminuzione della quota di mercato e alle consistenti perdite. Si può anzi affermare che, qualora le misure antidumping non venissero istituite, dato il calo delle entrate e il pregiudizio notevole subiti durante il PI, con ogni probabilità la situazione finanziaria dell’industria comunitaria peggiorerà ulteriormente. Alla fine si dovranno quindi operare tagli alla produzione e si dovranno chiudere gli impianti di produzione, con conseguenti rischi per l’occupazione e per gli investimenti nella Comunità.

(78)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che l’istituzione di misure antidumping consentirebbe all’industria comunitaria di superare le conseguenze del dumping pregiudizievole subite e sarebbe nell’interesse dell’industria stessa.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità

(79)

Come accennato nel considerando 6, tre importatori si sono manifestati dopo l’apertura dell’inchiesta, ma si sono successivamente rifiutati di collaborare. Nessuno di essi ha formulato un parere in merito all’eventuale istituzione di misure. Non è stato pertanto possibile eseguire una valutazione completa dei possibili effetti dell’istituzione o non istituzione delle misure. Occorre inoltre ricordare che la finalità delle misure antidumping non è quella di impedire le importazioni, ma di assicurare che non vengano realizzate a prezzi di dumping che arrecano pregiudizio. Dal momento che le importazioni a prezzi equi potranno comunque entrare nel mercato comunitario e dato che, inoltre, si continuerà ad importare prodotti dai paesi terzi, è probabile che l’eventuale istituzione di misure antidumping sulle importazioni oggetto di dumping non inciderà in misura sostanziale sull’attività tradizionale degli importatori. Inoltre, va ricordato che le osservazioni formulate dagli importatori che si sono detti contrari all’istituzione di misure non erano suffragate da prove e sono pertanto state respinte.

(80)

Di conseguenza, si può concludere in via provvisoria che i probabili effetti dell’istituzione delle misure antidumping sugli importatori/operatori commerciali indipendenti non sarebbero significativi.

3.   Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(81)

Nessuna associazione di utilizzatori o di consumatori si è manifestata entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Data l’assenza di collaborazione di queste parti, si può concludere in via provvisoria che l’istituzione di eventuali misure antidumping non dovrebbe incidere in misura eccessiva sulla loro situazione. Oltre a ciò, il numero elevato di produttori nella Comunità e le importazioni dagli altri paesi terzi garantiranno agli utilizzatori e ai dettaglianti di poter continuare a disporre di un’ampia scelta tra diversi fornitori del prodotto in esame a prezzi ragionevoli. Le misure determineranno probabilmente un aumento dei prezzi a vantaggio dell’industria comunitaria, consentendo a quest’ultima di tornare ad un livello ragionevole di redditività. Tuttavia, tale aumento non dovrebbe essere notevole, poiché l’esistenza di considerevoli importazioni a prezzi competitivi provenienti da altri paesi impedirà all’industria comunitaria di aumentare i propri prezzi in maniera eccessiva.

4.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(82)

Alla luce di quanto sopra, si è concluso in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure nel presente caso e che l’applicazione di misure non sarebbe contraria all’interesse della Comunità.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(83)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie, al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

(84)

Il livello delle misure provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare gli effetti pregiudizievoli subiti dall’industria comunitaria a causa delle importazioni in dumping, senza tuttavia superare i margini di dumping accertati. In sede di calcolo dell’importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza delle importazioni in dumping.

(85)

Si ritiene che nel periodo 2001-2002 le condizioni della concorrenza sul mercato comunitario fossero normali e cioè che l’industria comunitaria, in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, abbia realizzato un margine di profitto normale pari, in media, al 5 %. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 5 % sul fatturato poteva essere considerato un livello adeguato che l’industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(86)

Il livello di aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all’importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo di vendita applicato da ciascun produttore dell’industria comunitaria in funzione del punto di pareggio e aggiungendo a tale prezzo il suddetto margine di utile. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all’importazione cif.

(87)

Il livello di eliminazione del pregiudizio calcolato sulla base di tali elementi era pari al 62 %.

2.   Misure provvisorie

(88)

Alla luce di quanto sopra, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori al livello di eliminazione del pregiudizio riscontrato, essendo quest’ultimo inferiore al margine di dumping rilevato.

H.   DISPOSIZIONI FINALI

(89)

Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro i termini specificati nell’avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un’audizione. Va inoltre precisato che tutte le risultanze riguardanti l’istituzione dei dazi ed elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90.

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati da tutte le società della Repubblica popolare cinese è del 62 %.

3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono formulare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 154 del 25.6.2005, pag. 12.


17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/23


REGOLAMENTO (CE) N. 440/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2006

relativo al divieto di pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.


ALLEGATO

N.

02

Stato membro

Polonia

Stock

PRA/N3L

Specie

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

Zona

NAFO 3L

Data

24 febbraio 2006


17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/25


REGOLAMENTO (CE) N. 441/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 17 febbraio 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 271/2006 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 271/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 271/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 10.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 marzo 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

20,25

21,93

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

46,72

50,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

52,84

57,50

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

95,92

103,75

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

88,67

96,50


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/27


REGOLAMENTO (CE) N. 442/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c)

dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d)

dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.

(8)

Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.

(9)

Nel determinare i prodotti e le destinazioni ammissibili alle restituzioni, conviene tener conto da una parte del fatto che la posizione competitiva di certi prodotti comunitari non giustifica di incoraggiarne l’esportazione, e dall’altra parte del fatto che la prossimità geografica di certi territori rischia di facilitare certe deviazioni di traffico e abusi.

(10)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

(11)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)  GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L01

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A01

EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,57

A01

EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A01

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L01

EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A01

EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

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A01

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L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01

Ceuta, Melilla, Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L02

Andorra e Gibilterra.

L03

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/35


REGOLAMENTO (CE) N. 443/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 14 marzo 2006.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 14 marzo 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

99,50

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

102,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


17.3.2006   

IT

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L 80/37


REGOLAMENTO (CE) N. 444/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara permanente è indetta in virtù del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2).

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in relazione alla gara succitata, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara avente termine il 14 marzo 2006.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 582/2004, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento per il periodo di gara avente termine il 14 marzo 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


17.3.2006   

IT

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L 80/38


REGOLAMENTO (CE) N. 445/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 17 marzo 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 17 marzo 2006

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

11,85

0

1703 90 00 (2)

11,64

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


17.3.2006   

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L 80/40


REGOLAMENTO (CE) N. 446/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 17 MARZO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,84 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,84 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2717

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

27,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

27,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2717

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


17.3.2006   

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L 80/42


REGOLAMENTO (CE) N. 447/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 21a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 21a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 29,800 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


17.3.2006   

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L 80/43


REGOLAMENTO (CE) N. 448/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 marzo 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


17.3.2006   

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L 80/44


REGOLAMENTO (CE) N. 449/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 marzo 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


17.3.2006   

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L 80/45


REGOLAMENTO (CE) N. 450/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 marzo 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

17.3.2006   

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L 80/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2006

che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2006) 683]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/214/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacultura (1), in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/308/CE della Commissione (2) reca gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute, per quanto concerne determinate malattie, e situate in zone non riconosciute.

(2)

L’Italia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per ottenere per talune zone del suo territorio lo status di zona riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN). In alcune di queste zone, a causa del particolare ciclo produttivo delle aziende che vi sono ubicate, è impossibile effettuare il campionamento a norma della decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE (3).

(3)

Tale tipo di produzione non era previsto all’epoca dell’elaborazione della decisione 2001/183/CE. Tuttavia dalla documentazione prodotta risulta che tali zone assicurano condizioni di polizia sanitaria equivalenti a quelle delle zone in cui il campionamento è stato effettuato conformemente alla decisione 2001/183/CE. Di conseguenza tali zone soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Esse possono quindi ottenere lo status di zona riconosciuta ed è opportuno inserirle nell’elenco delle zone riconosciute.

(4)

La Francia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per ottenere per talune zone del suo territorio lo status di zona riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN). Dalla documentazione prodotta risulta che le zone in questione soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Esse possono pertanto ottenere lo status di zona riconosciuta ed è opportuno inserirle nell’elenco delle zone riconosciute.

(5)

L’Austria, la Germania e l’Italia hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per ottenere, per talune aziende del loro territorio, lo status di azienda di allevamento ittico riconosciuta per quanto concerne la VHS e la IHN. Dalla documentazione prodotta risulta che le aziende in questione soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Tali aziende possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ed è opportuno inserirle nell’elenco delle aziende riconosciute.

(6)

La Germania ha notificato la presenza della IHN in due aziende in precedenza considerate indenni da tale malattia. Tali aziende restano comunque indenni dalla VHS. Di conseguenza tali aziende non devono più figurare nella decisione 2002/308/CE come indenni dalla IHN.

(7)

È pertanto necessario modificare la decisione 2002/308/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/308/CE è modificata come segue:

1)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/813/CE (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 19).

(3)  GU L 67 del 9.3.2001, pag. 65.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.A.   ZONE (1) RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å.

1.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

Danimarca (2).

2.A.   ZONE RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

2.A.1.   BADEN WÜRTTEMBERG (3)

L’Isenburger Tal, dalla sorgente fino allo scarico delle acque dell’azienda Falkenstein,

l’Eyach e i suoi affluenti dalle sorgenti fino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch,

il Lauchert e i suoi affluenti dalle sorgenti fino allo sbarramento della turbina in prossimità della città di Sigmaringendorf,

il Grosse Lauter e i suoi affluenti dalle sorgenti fino allo sbarramento della cascata in prossimità di Lauterach,

il Wolfegger Ach e i suoi affluenti dalle sorgenti fino allo sbarramento della cascata presso Baienfurth,

il bacino idrografico dell’ENZ, costituito dai Grosse Enz, Kleine Enz e Eyach dalle sorgenti allo sbarramento nel centro di Neuenbürg,

l’Erms, dalla sorgente allo sbarramento 200 metri a valle dell’azienda Strobel, Anlage Seeburg,

l’Obere Nagold, dalla sorgente allo sbarramento in prossimità di Neumühle.

2.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

2.B.1.   BADEN WÜRTTEMBERG

L’Andelsbach e i suoi affluenti dalle sorgenti sino allo sbarramento della turbina in prossimità della città di Krauchenweis.

3.   ZONE RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

3.1.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ASTURIE

Zone continentali

Tutti i bacini idrografici delle Asturie.

Zone costiere

L’intero litorale delle Asturie.

3.2.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLA GALIZIA

Zone continentali

I bacini idrografici della Galizia:

compresi i bacini idrografici del fiume Eo, del fiume Sil dalla sorgente nella provincia di Léon, del fiume Miño dalla sorgente allo sbarramento di Frieira e del fiume Limia dalla sorgente fino allo sbarramento Das Conchas,

escluso il bacino idrografico del fiume Tamega.

Zone costiere

La zona costiera della Galizia dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) fino a Punta Picos (foce del fiume Miño).

3.3.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELL’ARAGONA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona,

il fiume Isuela dalla sorgente allo sbarramento di Arguis,

il fiume Flúmen dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsue,

il fiume Guatizalema dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello,

il fiume Cinca dalla sorgente allo sbarramento di Grado,

il fiume Esera dalla sorgente allo sbarramento di Barasona,

il fiume Noguera-Ribagorzana dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana,

il fiume Matarraña dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena,

il fiume Pena dalla sorgente allo sbarramento di Pena,

il fiume Guadalaviar-Turia dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia,

il fiume Mijares dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón.

Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Aragona sono considerati zona tampone.

3.4.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona,

il fiume Bidasoa dalla sorgente alla foce,

il fiume Leizarán dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga).

Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Navarra sono considerati zona tampone.

3.5.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LÉON

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona,

il fiume Duero dalla sorgente fino allo sbarramento di Aldeávila,

il fiume Sil,

il fiume Tiétar dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito,

il fiume Alberche dalla sorgente allo sbarramento di Burguillo.

Gli altri corsi d’acqua della Comunità autonoma di Castilla-León sono considerati zona tampone.

3.6.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CANTABRIA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona,

i bacini idrografici dei seguenti fiumi, dalla sorgente al mare:

Deva,

Nansa,

Saja-Besaya,

Pas-Pisueña,

Asón,

Agüera.

I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera e Campiazo sono considerati zona tampone.

Zone costiere

L’intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all’insenatura di Ontón.

3.7.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalle sorgenti alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona.

3.8.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LA-MANCHA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Río Tajo dalle sorgenti alla diga di Estremera,

il bacino idrografico del fiume Río Tajuña dalle sorgenti alla diga di La Tajera,

il bacino idrografico del fiume Río Júcar dalle sorgenti alla diga di La Toba,

il bacino idrografico del fiume Río Cabriel dalle sorgenti alla diga di Bujioso.

4.A.   ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Bacini idrografici

Il bacino della Charente,

il bacino della Seudre,

i bacini dei fiumi litorali dell’estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime,

i bacini idrografici dei fiumi Nive e Nivelles (Pyrénées-Atlantiques),

il bacino delle Forges (Landes),

il bacino idrografico della Dronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga delle Églisottes a Monfourat,

il bacino idrografico della Beauronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga di Faye,

il bacino idrografico della Valouse (Dordogne), dalla sorgente alla diga dell’Étang des Roches-Noires,

il bacino idrografico della Paillasse, dalla sorgente alla diga di Grand Forge (Gironde),

il bacino idrografico del Ciron, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Castaing (Lot et Garonne, Gironde),

il bacino idrografico della Petite Leyre (Landes), dalla sorgente alla diga del Pont-de-l’Espine a Argelouse,

il bacino idrografico della Pave, dalla sorgente alla diga della Pave (Landes),

il bacino idrografico dell’Escourse, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Barbe (Landes),

il bacino idrografico del Geloux, dalla sorgente alla diga della D38 a Saint-Martin-d’Oney (Landes),

il bacino idrografico dell’Estrigon, dalla sorgente alla diga di Campet-et-Lamolère (Landes),

il bacino idrografico dell’Estampon, dalla sorgente alla diga dell’Ancienne Minoterie a Roquefort (Landes),

il bacino idrografico della Gélise, dalla sorgente alla diga situata a valle del punto di confluenza tra la Gélise e l’Osse (Landes, Lot et Garonne),

il bacino idrografico del Magescq, dalla sorgente alla foce (Landes),

il bacino idrografico del Luys, dalla sorgente alla diga del Moulin-d’Oro (Pyrénées-Atlantiques),

il bacino idrografico del Neez, dalla sorgente alla diga di Jurançon (Pyrénées-Atlantiques),

il bacino idrografico del Beez, dalla sorgente alla diga di Nay (Pyrénées-Atlantiques),

il bacino idrografico del Gaves-de-Cauterets, dalla sorgente alla diga di Calypso della centrale di Soulom (Hautes-Pyrénées).

Zone costiere

Tutto il litorale atlantico compreso tra il confine settentrionale del dipartimento della Vendée e il confine meridionale del dipartimento della Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRA-BRETAGNA

Zone continentali

Tutti i bacini idrografici della regione della Bretagna, esclusi i seguenti:

Vilaine,

la zona a valle del bacino idrografico dell’Elorn,

il bacino della Sèvre-Niortaise,

il bacino del Lay,

i seguenti bacini idrografici della Vienne:

il bacino idrografico della Vienne dalle sorgenti alla diga di Châtellerault (Vienne);

il bacino della Gartempe dalle sorgenti alla diga di Saint Pierre de Maillé (dipartimento della Vienne);

il bacino idrografico della Creuse dalle sorgenti alla diga di Bénavent (Indre);

il bacino idrografico del Suin dalle sorgenti alla diga di Douadic nel dipartimento dell’Indre;

il bacino idrografico della Claise dalle sorgenti alla diga di Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire);

il bacino idrografico dei torrenti Velleches e Trois-Moulins dalle sorgenti alle dighe dei Trois-Moulins (dipartimento della Vienne);

i bacini dei fiumi del litorale atlantico (dipartimento della Vendée).

Zone costiere

L’intero litorale della Bretagna, escluse le seguenti zone:

la rada di Brest,

l’insenatura di Camaret,

il litorale compreso tra la Pointe de Trévignon e la foce della Laïta,

il litorale compreso tra la foce del Tohon e il confine del dipartimento.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Zone continentali

Il bacino della Sélune.

4.A.4.   REGIONE AQUITANIA

Bacini idrografici

Il bacino idrografico della Vignac dalla sorgente allo sbarramento La Forge,

il bacino idrografico della Gouaneyre dalla sorgente alla diga di Maillières,

il bacino idrografico della Susselgue dalla sorgente allo sbarramento di Susselgue,

il bacino idrografico della Luzou dalla sorgente allo sbarramento presso l’azienda di allevamento ittico «di Laluque»,

il bacino idrografico della Gouadas dalla sorgente allo sbarramento dell’Étang de la Glacière a Saint Vincent de Paul,

il bacino idrografico della Bayse dalle sorgenti allo sbarramento del Moulin de Lartia et de Manobre,

il bacino idrografico della Rancez dalle sorgenti allo sbarramento di Rancez,

il bacino idrografico dell’Eyre dalle sorgenti all’estuario di Arcachon,

il bacino idrografico dell’Onesse dalle sorgenti all’estuario di Courant de Contis.

4.A.5.   MIDI-PYRÉNÉES

Bacini idrografici

Il bacino idrografico del Cernon dalla sorgente allo sbarramento di Saint-George-de-Luzençon,

il bacino idrografico del fiume dalle sorgenti del Dordou e del Grauzon allo sbarramento di Vabres-l’Abbaye.

4.A.6.   AIN

La zona continentale degli stagni della Dombes.

4.A.7.   ARTOIS-PICARDIE

La zona continentale della Selle dall’origine sulla Poix fino al punto di confluenza di quest’ultimo con il torrente Evoissons.

4.A.8.   AUVERGNE

La zona continentale della Couze Pavin dalle sorgenti fino allo sbarramento di Besse en-Chandesse.

4.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

4.B.1.   LOIRA-BRETAGNA

Zone continentali

La parte del bacino della Loira costituita dal tratto a monte del bacino idrografico dell’Huisne compreso tra la sorgente dei corsi d’acqua e la diga della Ferté-Bernard.

4.C.   ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

4.C.1.   LOIRA-BRETAGNA

Zone continentali

Il seguente bacino idrografico della Vienne:

il bacino idrografico dell’Anglin dalle sorgenti alle seguenti dighe:

EDF di Châtellerault sulla Vienne nel dipartimento della Vienne,

Saint-Pierre-de-Maillé sulla Gartempe nel dipartimento della Vienne,

Bénavent sulla Creuse nel dipartimento dell’Indre,

Douadic sul Suin nel dipartimento dell’Indre,

Bossay-sur-Claise sulla Claise nel dipartimento dell’Indre-et-Loire.

5.A.   ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

Irlanda (2), esclusa l’isola di Cape Clear.

5.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

Irlanda (2).

6.A.   ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

6.A.1.   REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zone continentali

Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bacino idrografico del fiume Avisio dalla sorgente allo sbarramento di Serra San Giorgio nel comune di Giovo,

zona Valle della Sorna: bacino idrografico del torrente Sorna dalla sorgente allo sbarramento costituito dalla centrale idroelettrica in località Chizzola (Ala), prima della confluenza nell’Adige,

zona del torrente Adanà: bacino idrografico del torrente Adanà dalla sorgente alla serie di sbarramenti a valle dell’azienda Armani Cornelio-Lardaro,

zona Rio Manes: bacino di raccolta delle acque del rio Manes fino allo sbarramento situato 200 metri a valle dell’azienda Troticoltura Giovanelli in località La Zinquantina,

zona Val di Ledro: bacini idrografici dei torrenti Massangla e Ponale dalle sorgenti allo sbarramento costituito dalla centrale idroelettrica di Centrale nel comune di Molina di Ledro,

zona Valsugana: bacino idrografico del fiume Brenta dalle sorgenti alla diga Marzotto a Mantincelli nel comune di Grigno,

zona Val del Fersina: bacino idrografico del torrente Fersina dalle sorgenti allo sbarramento di Ponte Alto.

6.A.2.   REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRESCIA

Zone continentali

Zona Ogliolo: bacino idrografico dalla sorgente dell’Ogliolo fino allo sbarramento situato a valle dall’azienda di allevamento ittico Adamello, alla confluenza dell’Ogliolo nell’Oglio,

zona fiume Caffaro: bacino idrografico dalla sorgente del torrente Caffaro fino allo sbarramento situato 1 km a valle dell’azienda,

zona Val Brembana: il bacino idrografico del fiume Brembo dalle sorgenti allo sbarramento nel comune di Ponte S. Pietro.

6.A.3.   REGIONE UMBRIA

Zone continentali

Fosso di Terrìa: bacino idrografico del fosso di Terrìa dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell’azienda di allevamento ittico Mountain Fish, alla confluenza del Terrìa nel fiume Nera.

6.A.4.   REGIONE VENETO

Zone continentali

Zona Belluno: il bacino idrografico nella provincia di Belluno che si estende dalla sorgente del torrente Ardo fino allo sbarramento a valle (situato prima del punto di confluenza dell’Ardo nel fiume Piave), dell’azienda Centro sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno,

il bacino del torrente Tegorzo: bacino idrografico del torrente Tegorzo dalle sorgenti allo sbarramento presso il ponte sul Tegorzo in località Faveri.

6.A.5.   REGIONE TOSCANA

Zone continentali

Zona valle del fiume Serchio: il bacino idrografico del fiume Serchio dalle sorgenti alla diga di Piaggione,

il bacino del torrente Lucido: il bacino idrografico del torrente Lucido dalle sorgenti alla diga di Ponte del Bertoli,

il bacino del torrente Osca: il bacino idrografico del torrente Osca dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell’azienda Il Giardino,

il bacino del fiume Staggia: il bacino idrografico del fiume Staggia dalle sorgenti allo sbarramento di Calcinaia.

6.A.6.   REGIONE PIEMONTE

Zone continentali

Sorgenti della Gerbola: parte del bacino idrografico del torrente Grana dalle sorgenti del Cavo C e del canale del Molino della Gerbala allo sbarramento a valle dell’azienda denominata Azienda agricola Canali Cavour S.S.,

il bacino del Besante: il bacino idrografico del torrente Besante dalle sorgenti allo sbarramento 500 metri a valle dell’azienda Pastorino Giovanni,

valle di Duggia: il torrente Duggia dalle sorgenti allo sbarramento situato 100 metri a monte del ponte della strada tra Varallo e Locarno,

zona Rio Valdigoja: il torrente Valdigoja dalle sorgenti alla confluenza nel torrente Duggia a monte dello sbarramento della zona riconosciuta denominata Valle di Duggia,

zona Sorgente dei Paschi: il bacino idrografico del fiume Pesio dalle sorgenti allo sbarramento situato a valle dell’azienda dei Paschi,

zona Stura Valgrande: il bacino idrografico del torrente Stura Valgrande dalle sorgenti allo sbarramento situato a valle dell’allevamento ittico Troticoltura delle Sorgenti,

valle Elvo: il bacino idrografico del fiume Elvo dalle sorgenti alla diga Tintoria Europa nel comune di Occhieppo Inferiore,

valle Strona: il bacino idrografico del fiume Strona dalle sorgenti nel comune di Camandona allo sbarramento in prossimità di Vallemosso in località Rovella,

valle Cervo: il bacino idrografico del fiume Cervo dalle sorgenti nel comune di Sagliano Micca allo sbarramento in prossimità del ponte della SS n. 142 nel comune di Biella,

zona Lanca del Boschetto: la porzione del fiume Toce dalle sorgenti nell’azienda Mittag Federico allo sbarramento a valle dell’azienda Moretti Renzo.

6.A.7.   REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Zone continentali

Il bacino Fontanacce-Valdarno: il bacino idrografico dei rii Fontanacce e Valdarno dalle sorgenti allo sbarramento situato 100 metri a valle dell’azienda S.V.A. s.r.l.

6.A.8.   REGIONE LIGURIA

Zone continentali

Il bacino idrografico del torrente Penna dalle sorgenti allo sbarramento alla confluenza con il torrente Borzone.

6.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

6.B.1.   REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zone continentali

Zona Valle dei Laghi: bacino idrografico dei laghi di San Massenza, Toblino e Cavedine fino allo sbarramento a valle, nella parte meridionale del lago di Cavedine che conduce alla centrale idroelettrica ubicata nel comune di Torbole.

6.C.   ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

6.C.1.   REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA

Zona lago Trasimeno: il lago Trasimeno.

6.C.2.   REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zona Val Rendena: bacino idrografico dalla sorgente del fiume Sarca alla diga di Oltresarca nel comune di Villa Rendena.

7.A.   ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

Svezia (2):

esclusa la zona della costa occidentale compresa entro un semicerchio avente un raggio di 20 km attorno all’azienda di allevamento ittico dell’isola di Björkö, nonché gli estuari e i bacini idrografici dei fiumi Göta e Säve fino ai rispettivi primi sbarramenti alla migrazione (situati a Trollhättan e all’entrata nel lago Aspen).

7.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

Svezia (2).

8.   ZONE RICONOSCIUTE NEL REGNO UNITO, NELLE ISOLE NORMANNE E NELL’ISOLA DI MAN PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

Gran Bretagna (2),

Irlanda del Nord (2),

Guernsey (2),

Isola di Man (2).

9.A.   ZONE RICONOSCIUTE IN FINLANDIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

Finlandia (4).

9.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN FINLANDIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

Finlandia (2).


(1)  I bacini idrografici e le rispettive zone costiere.

(2)  Incluse tutte le zone continentali e costiere del proprio territorio.

(3)  Parti dei bacini idrografici.

(4)  Tutte le zone continentali del proprio territorio.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN BELGIO PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkaer Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Ligård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

14.

Danish Aquaculture

DK-6040 Egtved

3.A.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

3.A.1.   BASSA SASSONIA

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(solo incubatoio)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   TURINGIA

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

2.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

3.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle 131/2

D-87764 Mariasteinbach-Legau

4.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

5.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

6.

Falko Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

7.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

8.

Reinhard Lenz

Forsthaus

Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

9.

Stephan Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

10.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

11.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

13.

Stephan Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

14.

Anton Jung

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

15.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

16.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

17.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

18.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

19.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

20.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

21.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

22.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

23.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

24.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

25.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

26.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

27.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

28.

Walter Dietmayer

Höhmühle

D-88353 Kißlegg

29.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

30.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

31.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

32.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

33.

Rainer Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

34.

Andreas Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

35.

Andreas Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

36.

Stephan Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

37.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

38.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

39.

Thomas Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

40.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a. d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

41.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

42.

Andreas Zordel

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

43.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißlegg

44.

Staatliches Forstamt Ravensburg

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i. A.

45.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

46.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

47.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

48.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

49.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

50.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

51.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

52.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißlegg

53.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

54.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

55.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

56.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

57.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

58.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

59.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

60.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

61.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

62.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey

Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

63.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

64.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

65.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

66.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co. KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

67.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

68.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

69.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

70.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

71.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

72.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

73.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

74.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

75.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

76.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

77.

Matthias Grassmann

Fischzucht Grassmann

D-75203 Königsbach-Stein

3.A.4.   RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

7.

Thomas Rameil

Broodhouse Am Gensenberg

Saalhauser Str. 8

D-57368 Lennestadt

8.

Ignaz Brands

Forellenzucht Brands

Völmeder Str. 110

D-59590 Geseke

3.A.5.   BAVIERA

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

9.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen I

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

10.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen II

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

3.A.6.   SASSONIA

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.

Teichwirtschaft Weissig

Helga Bräuer

Am Teichhaus 1

D-01920 Ossling OT Weissig

4.

Teichwirtschaft Zeisholz

Hagen Haedicke

Grüner Weg 39

D-01936 Schwepnitz OT Grüngräbchen

3.A.7.   ASSIA

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

3.B.1.   TURINGIA

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

3.C.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

3.C.1.   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

4.1.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELL’ARAGONA

1.

Truchas del Prado

Alcalá de Ebro, provincia di Saragozza (Aragona)

4.2.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELL’ANDALUSIA

1.

Piscifactoria de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.”

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja-Granada.

E-18313

2.

Piscifactoria Manzanil

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.”

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja-Granada.

E-18313

4.3.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LA-MANCHA

1.

Piscifactoria Rincón de Uña

Junta de Comunidades de Castilla-La-Mancha

S191100ID, Delegación de Medio Ambiente.

C/ Colón no 2-Cuenca

E-16071 V-16-219-094

5.A.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture “Les Fontaines d’Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Seninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture d’Earls Feldmann

76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-Lès-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle, à Ponthoile

Bonnelle 80133 Ponthoile

M. Sohier

26, rue Georges-Deray

F-80100 Abbeville

5.

Pisciculture Bretel, à Gézaincourt

Bretel 80600 Gézaincourt-Doullens

M. Sohier

26 rue Georges-Deray

F-80100 Abbeville

6.

Pisciculture de Moulin Est

Earl Pisciculture Gobert

18, rue Pierre-à-l’Huile

F-80150 Machiel

5.A.3.   AQUITANIA

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Arue

2.

L’EPST-INRA Pisciculture, à Lées-Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lées-Athas

INRA — BP 3

F-64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

3.

Truites de Haut Baretous

Route de la Pierre-Saint-Martin

64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise

Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DRÔME

1.

Pisciculture “Sources de la Fabrique”

40, chemin de Robinson

FF-26000 Valence

2.

Pisciculture Font Rome

F-26400 Beaufort-sur-Gervanne

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

5.A.5.   ALTA NORMANDIA

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

76490 Maulévrier-Sainte-Gertrude

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulévrier-Sainte-Gertrude

5.A.6.   LOIRA-BRETAGNA

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merléac (Côtes d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21, rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9, rue Kerautret-Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRÉNÉS

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPI MARITTIME

1.

Centre Piscicole de Roquebillière

06450 Roquebillière

Fédération des Alpes Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebillière

5.A.13.   HAUTES ALPES

1.

Pisciculture fédérale de La-Roche-de-Rame

Pisciculture fédérale

F-05310 La-Roche-de-Rame

5.A.14.   RHONE ALPES

1.

Pisciculture Petit Ronjon

M. Dannancier Pascal

F-01270 Cormoz

2.

Gaec Piscicole de Teppe

Gaec Piscicole de Teppe

731 chemin de Jouffray

F-01310 Polliat

5.A.15.   LOZÈRE

1.

Ferme aquacole de la source de Frézal

Site aquacole, chemin de Fraissinet

F-48500 La Canourgue

Lycée d’enseignement général et technologique agricole — ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation

5.A.16.   ARDÈCHE

1.

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

5.B.   RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

6.A.1.   REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittiogenico di Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

3.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

4.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

33100 Udine

5.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

S.A.I.S. srl

Loc Blasis Codropio (UD)

Cod. I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

8.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

9.

Avanotteria Valbruna

loc. Valbruna

I022PN002

Az. Agr. Salvador Pier Antonio 1 Claudio s.s. Sacile

Via San Giovanni del Tempio 92

Sacile (PN)

6.A.2.   PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish srl (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura La Fiana

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGIONE UMBRIA

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc. Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Impianto pubblico (provincia di Perugia)

6.A.4.   REGIONE VENETO

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, provincia di Vicenza)

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’ D’Oro 25

Bolzano Vic (VI)

5.

Polo Guerrino,

Via S. Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi s.s.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

9.

Azienda Agricola Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5.   REGIONE VALLE D’AOSTA

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGIONE LOMBARDIA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A. s.s.

Troticoltura Foglio Angelo s.s.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85 — Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura

Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

5.

Incubatoio Ittico U.P.S.L.I

010BS070/l

Giorgio Pezzarossi

Via Cadutin 71

I-25070 Bagulino (BS)

6.

Azienda agricola allevamento e commercio pesci

113PV03

Luigi Montagna

Via Manfredi 1

I-27058 Voghera (PV)

6.A.7.   REGIONE TOSCANA

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc. Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc. Carda

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   REGIONE LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone. Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   REGIONE PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico della valle di Peleussieres

Oulx (TO)

Cod. 175 TO 802

Associazione Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc. Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233 CN 800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

4.

Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO)

278 TO 802

 

5.

Azienda Agricola San Biagio

Fraz. S. Biagio

I-12084 Mondovì

Cod. 130 CN 801

Revelli Delia

Via Roma 36

I-12040 Margarita

Cuneo

6.

Azienda Agricola Ossolana Acque

I-051-VB-801

Paolo Buzzoni

Via dei castani 3

I-28921

Verbania Pallanza (VB)

7.

A.A. San Biagio s.s. di Revelli Delia via S. Stefano

IT144CN802

A.A. San Biagio s.s. di Revelli Delia Fraz. S. Biagio

Mondavì (CN)

6.A.10.   REGIONE ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di Popoli (PE) — Loc. S. Callisto

Nouva Azzurro Spa

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

6.A.12.   REGIONE BASILICATA

1.

Assunta Brancati

Cod. IT089PZ185/I

Via Tirreno 19

Contrada Piano del Greco 1

I-85050 Tito (PZ)

6.A.13.   REGIONE CAMPANIA

1.

Ittica Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella

Loc. Fiume (SA)

Cod. 128SA077

Società cooperative

Ittica Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella

Loc. Fiume (SA)

2.

Ittico Tammaro s.a.s. di Silvana Di Mella

ISTAT 044BN001

Ittico Tammaro s.a.s. di Silvana Di Mella — Contrada Piana 63

Morcone (BN)

6.A.14.   REGIONE MARCHE

1.

Troticoltura Cherubini snc

IT010MC019

Troticoltura Cherubini snc

Valle de Castel

Sant’Angelo sul Nera (MC)

6.B.   AZIENDE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

6.B.1.   REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

1.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

6.B.2.   REGIONE VENETO

1.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

7.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN AUSTRIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a. d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg

6.

Fischzuchtbetrieb Kölbl

Erwin Kölbl

A-8812 Maria Hof

Standort Gemeinde St. Blasen

7.

Forellenzucht Hartl

Teichanlage Nöfing

Peter Hartl

Hagenau 12

A-4963 St. Peter a. Hart»


17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/74


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2006

concernente l’istituzione di un gruppo di esperti di alto livello incaricato di consigliare la Commissione sull’attuazione e lo sviluppo della strategia i2010

(2006/215/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Come indicato nelle conclusioni della comunicazione della Commissione intitolata «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» (1) (di seguito «i2010»), la Commissione «amplierà e rafforzerà il dialogo con i soggetti interessati e collaborerà con gli Stati membri, in particolare per mezzo del metodo aperto di coordinamento». La Commissione, pertanto, potrebbe dover ricorrere alla guida e all’esperienza di un organo consultivo composto da funzionari degli Stati membri specializzati nell’area strategica delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC).

(2)

Il gruppo deve contribuire all’attuazione efficace della strategia i2010.

(3)

Il gruppo deve essere composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri ed essere aperto agli osservatori dei paesi candidati all’adesione e del SEE.

(4)

Occorre pertanto istituire il «Gruppo di esperti di alto livello i2010» e definirne il mandato e le strutture,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione istituisce il «Gruppo di esperti di alto livello i2010» (di seguito «il gruppo»).

Articolo 2

Mandato

La Commissione può consultare il gruppo in merito a qualsiasi questione relativa all’attuazione della strategia i2010.

Il gruppo ha il compito di:

discutere le questioni strategiche relative alle politiche delle TIC nel contesto di i2010 e nel contesto più ampio dell’agenda di Lisbona, riesaminare l’efficacia di i2010 e fornire contributi e consulenze circa gli eventuali miglioramenti e adeguamenti da apportare alle azioni intraprese nell’ambito della strategia i2010, sulla base del monitoraggio dell’attuazione di i2010 e dell’evoluzione della politica in materia,

offrire un ambito di discussioni strategiche e di scambio di esperienze con la partecipazione di tutti i servizi della Commissione, nonché

scambiare pareri sui problemi sollevati dai piani di riforma nazionali nei settori coperti da i2010, in relazione al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e della Commissione. Fatte salve le norme vigenti in materia di rimborsi per le spese di riunione, i rappresentanti degli Stati membri possono essere accompagnati da colleghi esperti nelle questioni oggetto di discussione. I rappresentanti sono funzionari di alto livello che si occupano delle questioni legate alla società dell’informazione a livello nazionale e sono in grado di garantire l’adeguato coordinamento tra le autorità pubbliche nazionali coinvolte nei vari settori oggetto della strategia i2010.

2.   La Commissione può autorizzare la partecipazione di osservatori provenienti dai paesi del SEE e da quelli candidati all’adesione. Tali osservatori sono nominati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri, i paesi del SEE e i paesi candidati all’adesione notificano alla Commissione i nomi e i recapiti delle persone designate, nonché ogni successiva modifica.

4.   L’elenco dei rappresentanti nominati è pubblicato sul sito Internet di i2010 (www.europa.eu.int/i2010). L’elenco dei rappresentanti è aggiornato dalla direzione generale della Società dell’informazione e dei media ogni volta che gli Stati membri notificano delle modifiche.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2.   La Commissione può, dopo aver consultato il gruppo, istituire sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; tali sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato.

3.   La Commissione può chiedere a esperti od osservatori aventi una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, qualora ciò sia considerato utile o necessario.

4.   Le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o del sottogruppo non possono essere divulgate, qualora la Commissione ne precisi la natura riservata.

5.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo (2).

6.   La Commissione può pubblicare qualsiasi sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell’ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica fino al 31 dicembre 2010. Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  COM(2005) 229 def. dell’1.6.2005.

(2)  Allegato III del documento SEC(2005) 1004 del 27.7.2005.


17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN 143:2000 «Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri antipolvere — Requisiti, prove, marcatura» in conformità alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale

[notificata con il numero C(2006) 777]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/216/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato permanente istituito a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/686/CEE stabilisce che i dispositivi di protezione individuale possono essere immessi sul mercato e in servizio soltanto se assicurano la salute e la sicurezza degli utilizzatori, senza compromettere la salute e la sicurezza di altre persone, di animali domestici o di beni, quando sono trattati debitamente e utilizzati conformemente all'impiego.

(2)

A norma dell’articolo 5 della direttiva 89/686/CEE, si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 89/686/CEE e all'allegato II della stessa i dispositivi di protezione individuale muniti del marchio «CE» per i quali il fabbricante sia in grado di presentare la dichiarazione di conformità e l'attestato di certificazione «CE» rilasciato da un organismo notificato che ne dichiari la conformità alle relative norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono pubblicare i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE, la Commissione e la Francia hanno sollevato un’obiezione formale per il fatto che la norma EN 143:2000 «Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri antipolvere — Requisiti, prove, marcatura», approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 7 gennaio 2000, i cui riferimenti sono stati pubblicati per la prima volta nella Gazzetta ufficiale il 24 gennaio 2001 (3), non soddisfa completamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 89/686/CEE per quanto riguarda i filtri antipolvere, la cui efficacia di filtrazione è ottenuta esclusivamente o parzialmente utilizzando materiali basati su fibre non tessute caricate elettricamente, di seguito «filtri elettrostatici».

(4)

I risultati delle prove relative all’efficacia di filtrazione dei diversi tipi di filtri antipolvere dimostrano che la procedura di prova utilizzata per misurare la penetrazione del filtro di cui alle clausole 8.7.2.4, ultima frase, e 8.7.3.4, ultima frase, della norma EN 143:2000, secondo cui la penetrazione è misurata tre minuti dopo l’inizio della prova aerosol, non assicura il rispetto del requisito essenziale di salute e sicurezza 3.10.1 («Protezione respiratoria») dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE per quanto riguarda i filtri elettrostatici.

(5)

In particolare, è stato osservato che l’efficacia di filtrazione di questo tipo di filtro può deteriorarsi rapidamente durante l’utilizzazione. L’efficacia di filtrazione determinata secondo la procedura di prova standardizzata, tre minuti dopo l’inizio della prova, può diventare in qualsiasi momento trascurabile dopo questi tre minuti. La riduzione dell’efficacia di filtrazione può essere drastica e quindi invalidare la classe di efficacia attribuita al filtro elettrostatico e le relative informazioni. Quando l’attribuzione di una classe di efficacia è considerata non corretta durante il periodo di utilizzazione, l’esposizione a polveri pericolose in sospensione nell’aria che può derivarne può nuocere gravemente alla salute e alla sicurezza degli utenti. I risultati delle prove indicano una perdita di efficacia di filtrazione dei filtri elettrostatici anche quando sono utilizzati in modo intermittente.

(6)

In base a questi risultati, le clausole 8.7.2.4, ultima frase, e 8.7.3.4, ultima frase, della norma EN 143:2000 non permettono di assicurare la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 1.1.1 («Ergonomia»), 1.1.2.1 («Livelli di protezione quanto possibile elevati») e 1.1.2.2 («Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio») dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE per quanto riguarda i filtri elettrostatici. La clausola 10 della norma non assicura inoltre la conformità al requisito essenziale di salute e sicurezza 1.4.b) («Nota informativa del fabbricante»), poiché non è richiesta alcuna avvertenza relativa al deterioramento nel tempo dell’efficacia di filtrazione dei filtri elettrostatici.

(7)

Di conseguenza, le altre norme armonizzate connesse, che dispongono che le prove debbano essere effettuate secondo la norma EN 143:2000 o che prevedono una procedura di misura per le prove identica a quella della norma EN 143:2000, non assicurano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva 89/686/CEE di cui sopra per quanto riguarda i filtri elettrostatici.

(8)

Su richiesta della Commissione, l’organismo europeo di normalizzazione — CEN, comitato tecnico CEN/CT 79 «Apparecchi di protezione delle vie respiratorie», ha iniziato la revisione della norma 143:2000 per porre rimedio alle carenze descritte. In attesa di tale revisione, nell’interesse della sicurezza e della certezza del diritto, la pubblicazione dei riferimenti della norma EN 143:2000 deve essere accompagnata da un’avvertenza appropriata, di cui deve essere tenuto conto anche per quanto riguarda le norme armonizzate connesse. Gli Stati membri devono aggiungere un’avvertenza identica nelle norme nazionali che recepiscono la norma armonizzata.

(9)

I riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000 devono quindi essere ripubblicati in modo corrispondente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato.

Articolo 2

Quando pubblicano, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 89/686/CEE, i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono la norma armonizzata di cui all’articolo 1, gli Stati membri aggiungono a tale pubblicazione un'avvertenza identica a quella figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU C 21 del 24.1.2001, pag. 2.


ALLEGATO

Pubblicazione dei riferimenti delle norme europee armonizzate in conformità alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma armonizzata (e documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (2)

CEN

EN 143:2000

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri antipolvere — Requisiti, prove, marcatura

24.1.2001

EN 143:1990

Data scaduta (31.8.2000)

Avvertenza: Per quanto riguarda i filtri antipolvere la cui efficacia di filtrazione è ottenuta esclusivamente o parzialmente utilizzando materiali a base di fibre non tessute caricate elettricamente, questa pubblicazione non concerne le clausole 8.7.2.4, ultima frase, 8.7.3.4, ultima frase, e 10 della norma, per le quali non vi è presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva 89/686/CEE. Quest’avvertenza va tenuta presente anche nell’applicazione delle seguenti norme armonizzate: EN 149:2001; EN 405:2001; EN 1827:1999; EN 12083:1998; EN 12941:1998; EN 12941:1998/A1:2003; EN 12942:1998; EN 12942:1998/A1:2002; EN 13274-7:2002.

NOTA:

Informazioni sulla disponibilità delle norme possono essere ottenute presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione, il cui elenco figura nell’allegato della direttiva 98/34/CE.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questo elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ne cura l'aggiornamento.

Ulteriori informazioni sulle norme armonizzate sono disponibili sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma si segnala agli utenti di queste norme che, in casi eccezionali, può non essere così.