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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 6 marzo 2006, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio [notificata con il numero C(2006) 655] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 426/2006 DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2006
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio, la riscossione dei dazi doganali è sospesa, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per talune merci del capitolo 27 che siano destinate a subire un trattamento definito, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(2) |
Taluni residui di oli destinati ad essere riciclati, classificati nel codice NC 2710 99 00, non beneficiano, attualmente, di tale esenzione. |
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(3) |
Lo stesso trattamento tariffario dovrebbe essere concesso, in particolare per ragioni ambientali legate al trattamento degli oli usati, ai residui di oli e agli oli facenti parte dello stesso gruppo, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche e legali. È pertanto nell’interesse della Comunità sospendere, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, la riscossione dei dazi doganali su tali prodotti. |
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(4) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87. |
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(5) |
Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la nomenclatura combinata per il 2006, di cui al regolamento n. 1719/2005 della Commissione (3), è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1o gennaio 2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), sezione V, capitolo 27, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la voce della terza colonna del codice NC 2710 99 00 è sostituita dalla seguente:
«3,5 (4)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2006 (GU L 47 del 17.2 2006, pag. 1).
(2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11).
(3) GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1.
(4) Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice TARIC 2710990010). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].»
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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/2 |
REGOLAMENTO (CE) N. 427/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
117,9 |
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204 |
60,7 |
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212 |
102,0 |
|
|
624 |
120,2 |
|
|
999 |
100,2 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
120,8 |
|
068 |
143,9 |
|
|
204 |
36,3 |
|
|
628 |
169,1 |
|
|
999 |
117,5 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
128,2 |
|
204 |
55,2 |
|
|
999 |
91,7 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
66,2 |
|
204 |
41,8 |
|
|
212 |
49,7 |
|
|
220 |
48,6 |
|
|
400 |
60,8 |
|
|
512 |
33,1 |
|
|
624 |
59,1 |
|
|
999 |
51,3 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
43,6 |
|
624 |
69,4 |
|
|
999 |
56,5 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
94,2 |
|
400 |
121,4 |
|
|
404 |
90,2 |
|
|
512 |
71,7 |
|
|
524 |
76,3 |
|
|
528 |
78,3 |
|
|
720 |
87,3 |
|
|
999 |
88,5 |
|
|
0808 20 50 |
388 |
83,4 |
|
400 |
74,8 |
|
|
512 |
64,9 |
|
|
528 |
56,0 |
|
|
720 |
60,4 |
|
|
999 |
67,9 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 428/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2006
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 292/2006 della Commissione (2) ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati. |
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(2) |
In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi. |
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(3) |
Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 292/2006 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 48 del 18.2.2006, pag. 3.
ALLEGATO
Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
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Prodotto |
Tasso di restituzione massimo (EUR/t netto) |
Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo |
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Pomodori |
40 |
100 % |
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Arance |
50 |
100 % |
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Limoni |
70 |
100 % |
|
Mele |
43 |
100 % |
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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 429/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1383/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento polacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1383/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 20 000 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento polacco. |
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(3) |
La Polonia ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 44 185 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Polonia. |
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(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1383/2005. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1383/2005 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 64 185 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti e la Svizzera.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 220 del 25.8.2005, pag. 21.
(4) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»
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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 430/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2006
recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi eseguite in Senegal prima dell’importazione nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (2), stabilisce le condizioni per la concessione, ai paesi terzi che lo richiedano, del riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità da essi eseguite prima dell’importazione nella Comunità. |
|
(2) |
Le autorità senegalesi hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo eseguite sotto la responsabilità della Direction de la Protection des végétaux du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique. Nella domanda si afferma che il servizio di controllo summenzionato dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dal Senegal verso la Comunità sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione comunitarie. |
|
(3) |
Dai dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione, risulta che, nel periodo dal 2001 al 2005, il numero dei casi di non conformità alle norme di commercializzazione nelle importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dal Senegal è molto ridotto. |
|
(4) |
Occorre pertanto riconoscere le operazioni di controllo della conformità eseguite dal Senegal con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, eseguite dal Senegal prima dell’importazione nella Comunità, sono riconosciute in conformità delle condizioni previste all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.
Articolo 2
Le coordinate del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Senegal, di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, dell’avviso di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo all’istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il Senegal.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).
ALLEGATO
Corrispondente ufficiale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:
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Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique |
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Direction de la Protection des végétaux |
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BP 20054 Thiaroye Dakar |
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Sénégal |
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Tel. (221) 834 03 97 |
|
Fax (221) 834 28 54/834 42 90 |
|
E-mail: almhanne@hotmail.com |
|
almhanne@yahoo.fr |
Servizio di controllo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:
|
Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique |
|
Direction de la Protection des végétaux |
|
Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire |
|
Tel. (221) 834 03 97 |
|
Fax (221) 834 28 54 |
|
E-mail: dpv1@sentoo.sn |
|
almhanne@yahoo.fr |
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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 431/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2006
recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi eseguite in Kenya prima dell’importazione nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (2), stabilisce le condizioni per la concessione, ai paesi terzi che lo richiedano, del riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità da essi eseguite prima dell’importazione nella Comunità. |
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(2) |
Le autorità del Kenya hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo eseguite sotto la responsabilità del Kenya Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS). Nella domanda si afferma che il servizio di controllo summenzionato dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dal Kenya verso la Comunità sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione comunitarie. |
|
(3) |
Dai dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione risulta che, nel periodo dal 2001 al 2005, il numero dei casi di non conformità alle norme di commercializzazione nelle importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dal Kenya è stato molto ridotto. |
|
(4) |
Occorre pertanto riconoscere le operazioni di controllo della conformità eseguite dal Kenya con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, eseguite dal Kenya prima dell’importazione nella Comunità, sono riconosciute in conformità delle condizioni previste all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.
Articolo 2
Nome e indirizzo del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Kenya, di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
I certificati di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all’articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su moduli conformi al modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, dell’avviso di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all’istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il Kenya.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).
ALLEGATO I
Corrispondente ufficiale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:
|
Kenya Plant Health Inspectorate Service |
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Kephis Managing Director |
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PO Box 49592-00100 |
|
Nairobi |
|
Tel. (254 20) 88 25 84 |
|
Fax (254 20) 88 22 65 |
|
E-mail: kephis@nbnet.co.ke |
Servizio di controllo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:
|
Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis |
|
PO Box 49592-00100 |
|
Nairobi |
|
Tel. (254 20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33 |
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ALLEGATO II
|
16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 432/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2), in particolare l’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione (3) ha dimostrato la necessità di precisare la formulazione dell’articolo 9, terzo comma, di detto regolamento. |
|
(2) |
Poiché l’aiuto previsto all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolato in base ai quantitativi potenzialmente ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna in corso e dato che, conformemente all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 382/2005, una parte dei foraggi essiccati usciti dalle imprese di trasformazione durante la campagna di commercializzazione 2005/2006 è già stata imputata alla campagna di commercializzazione 2004/2005, l’aiuto per la campagna 2005/2006 verrebbe fissato in base a quantitativi non rappresentativi della produzione effettiva della campagna di commercializzazione 2005/2006. Occorre pertanto introdurre misure transitorie per le scorte giacenti al 31 marzo 2006. Per evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori, tali misure devono essere applicate a tutti gli Stati membri. È necessario disporre la notifica delle scorte che sono oggetto di dette misure. |
|
(3) |
È opportuno sostituire il riferimento ai massimali di cui all’allegato VII, punto D, del regolamento (CE) n. 1782/2003 con un riferimento ai massimali che figurano nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento (4). |
|
(4) |
Occorre apportare alcuni adeguamenti all’allegato I per poter ottenere un bilancio attendibile del consumo di energia. |
|
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 382/2005. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali e i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 382/2005 è così modificato:
|
1) |
All’articolo 9, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «I foraggi essiccati usciti da un’impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima solo per esservi nuovamente imballati sotto il controllo dell’autorità competente e alle condizioni da questa fissate.» |
|
2) |
L’articolo 33, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
|
3) |
È inserito il seguente articolo 34 bis: «Articolo 34 bis Scorte al 31 marzo 2006 1. I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non siano usciti dall’impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all’articolo 3, lettera a), del presente regolamento entro il 31 marzo 2006, possono beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché:
2. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.» |
|
4) |
L’articolo 35 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 35 Periodo transitorio facoltativo 1. Gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo a norma dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano alle imprese di trasformazione, perché lo trasferiscano ai produttori, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai quantitativi ammissibili per la campagna di commercializzazione 2005/2006. L’aiuto è fissato in base ai quantitativi potenzialmente ammissibili e nei limiti del massimale di bilancio indicato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (5). Per quantitativi potenzialmente ammissibili si intende la somma dei quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto previsto all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006 e dei quantitativi prodotti durante la campagna di commercializzazione 2005/2006 per i quali è stata presentata, secondo il disposto dell’articolo 34 bis, una domanda per beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, del suddetto aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003. I quantitativi potenzialmente ammissibili non comprendono i quantitativi di cui all’articolo 34. 2. Qualora l’impresa di trasformazione si approvvigioni in foraggi provenienti da un altro Stato membro, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato alle imprese di trasformazione affinché lo trasferiscano ai produttori soltanto se questi ultimi si trovano in uno Stato membro che applica il periodo transitorio facoltativo. 3. L’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003. L’aiuto è versato alle imprese di trasformazione entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione pubblica i relativi importi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per i quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto dopo la data di pubblicazione, il pagamento è effettuato entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconoscimento dell’ammissibilità. Le imprese di trasformazione trasferiscono l’aiuto ai produttori entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data del versamento. |
|
5) |
L’allegato I è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).
(3) GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4.
(4) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 570/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 13).
(5) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15.»
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione di foraggi disidratati
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|
Stato membro: |
|
|
Campagna di commercializzazione: |
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|
Voce |
Unità |
Quantità |
|
a |
Produzione di foraggi disidratati |
Tonnellata di foraggi disidratati |
|
|
b |
Umidità media all’entrata |
% |
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|
c |
Umidità media all’uscita |
% |
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|
d |
Temperatura media dell’aria all’entrata dell’essiccatoio |
grado Celsius |
|
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e |
Consumo specifico medio |
megajoule per chilogrammo di foraggi disidratati |
|
|
Compilare per ogni tipo di combustibile utilizzato (1): Tipo di combustibile: |
|||
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f |
Potere calorico specifico medio |
megajoule per tonnellata di combustibile |
|
|
g |
Quantità utilizzata |
tonnellata di combustibile |
|
|
h |
Energia prodotta |
megajoule |
|
(1) Gas, carbone, lignite, gasolio, biomassa, ecc.»
|
16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 433/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1538/91 per quanto riguarda i laboratori di riferimento per il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I paragrafi 10, 12 e 12 bis dell’articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (2), prevedono direttive dettagliate circa i livelli dei controlli e i provvedimenti da prendere da parte dei laboratori di riferimento per quanto riguarda il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame. |
|
(2) |
Il laboratorio comunitario di riferimento «Het Spelderholt» previsto dall’articolo 14 bis, paragrafo 14, del regolamento (CEE) n. 1538/91 non è più in grado di continuare la sua attività. |
|
(3) |
L’esperienza maturata con l’attività dai laboratori di riferimento ha dimostrato che non è più necessario avere un laboratorio comunitario di riferimento distinto e che sarebbe sufficiente istituire un organismo di coordinamento delle attività di analisi svolte dai laboratori nazionali di riferimento. |
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(4) |
L’organismo di coordinamento dovrebbe essere formato da rappresentanti dell’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) della direzione generale Centro comune di ricerca (JRC), della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento. |
|
(5) |
Il rappresentante dell’IRMM dovrebbe assumere la presidenza dell’organismo e designare a rotazione i laboratori nazionali di riferimento. |
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(6) |
Nell’allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 sono riportati i nomi e gli indirizzi di tutti i laboratori di riferimento. Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione una modifica dei dati relativi ai rispettivi laboratori nazionali di riferimento. Malta ha inviato il nome e l’indirizzo del proprio laboratorio nazionale di riferimento che si trova in uno Stato membro vicino. È quindi necessario aggiornare il nome e l’indirizzo di alcuni laboratori di riferimento e inserire il nome e l’indirizzo del laboratorio di riferimento maltese. |
|
(7) |
L’allegato IX del regolamento (CEE) n. 1538/91 descrive le competenze e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento e dei laboratori nazionali di riferimento. I cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa dei laboratori di riferimento per il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame devono essere indicati nell’allegato IX. |
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(8) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1538/91. |
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(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue.
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1) |
L’articolo 14 bis è modificato come segue:
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2) |
L’allegato VIII è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento. |
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3) |
L’allegato IX è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 (GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12).
(2) GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 81/2006 (GU L 14 del 19.1.2006, pag. 8).
ALLEGATO I
«ALLEGATO VIII
ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO
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Belgio
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Repubblica ceca
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Danimarca
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Germania
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Estonia
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Grecia
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Spagna
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Francia
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Irlanda
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Italia
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Cipro
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Lettonia
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Lituania
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Lussemburgo
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Ungheria
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Malta
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Paesi Bassi
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Austria
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|
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Polonia
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Portogallo
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Slovenia
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Slovacchia
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Finlandia
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Svezia
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Regno Unito
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ALLEGATO II
«ALLEGATO IX
Compiti e struttura organizzativa del comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame
Al comitato di esperti di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 14, sono affidati i seguenti compiti:
|
a) |
fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi di analisi e sulle prove comparative del tenore d’acqua nelle carni di pollame; |
|
b) |
coordinare l’applicazione, da parte dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare mediante l’organizzazione di prove comparative e valutative; |
|
c) |
sostenere i laboratori nazionali di riferimento nelle prove valutative prestando assistenza scientifica per la valutazione dei dati statistici e per l’elaborazione di relazioni; |
|
d) |
coordinare la sperimentazione di nuovi metodi di analisi ed informare i laboratori nazionali di riferimento in merito ai progressi compiuti in questo campo; |
|
e) |
prestare assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, segnatamente nei casi di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri. |
Il comitato di esperti di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 14, è organizzato come segue:
Il comitato di esperti per il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame è formato da rappresentanti dell’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) della direzione generale Centro comune di ricerca (JRC), della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento. Il rappresentante dell’IRMM funge da presidente del comitato e designa i laboratori nazionali di riferimento secondo un criterio di rotazione. Le autorità degli Stati membri responsabili del laboratorio nazionale di riferimento designato nominano quindi i singoli esperti nel controllo del tenore d’acqua dei prodotti alimentari che dovranno prestare la loro opera in seno al comitato. Ogni anno a rotazione viene sostituito uno dei laboratori nazionali di riferimento partecipanti, in modo da garantire al comitato una certa continuità. Le spese incorse dagli esperti degli Stati membri e/o dai laboratori nazionali di riferimento nell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente paragrafo sono a carico dei rispettivi Stati membri.
Compiti dei laboratori nazionali di riferimento
Ai laboratori nazionali di riferimento elencati nell’allegato VIII sono affidati i seguenti compiti:
|
a) |
coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell’analisi del tenore d’acqua della carne di pollame; |
|
b) |
assistere l’autorità competente dello Stato membro nell’organizzazione del sistema di controllo del tenore d’acqua della carne di pollame; |
|
c) |
partecipare a prove comparative (prove valutative) tra i vari laboratori nazionali di cui alla lettera a); |
|
d) |
provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal comitato di esperti presso l’autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali di cui alla lettera a); |
|
e) |
collaborare con il comitato di esperti e, nel caso in cui il laboratorio nazionale sia designato a farne parte, preparare i campioni necessari per le prove, incluse le prove di omogeneità e provvedere alla loro spedizione nei modi appropriati.» |
|
16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 434/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 887/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Grecia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 887/2005 della Commissione (2) è stata aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per alcuni vini in Grecia. |
|
(2) |
Essendo contemporaneamente in corso più misure di distillazione, le autorità greche hanno dovuto constatare che le capacità delle distillerie e degli organi di controllo non sono sufficienti per garantire il buono svolgimento delle distillazioni. Per garantire l’efficacia della misura prevista dal regolamento (CE) n. 887/2005 è dunque necessario prorogare fino al 30 aprile 2006 il periodo di consegna dell’alcol all’organismo di intervento previsto in detto regolamento. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 887/2005. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 887/2005, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«L’alcol prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 30 aprile 2006.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 16 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 34.
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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 435/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2006
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 marzo 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
|
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
|
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
|
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 marzo 2006
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
40,27 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
56,28 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
56,28 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
40,27 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 1.3.2006-14.3.2006
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 16,81 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: — EUR/t. |
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3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/25 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2006
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Österreichische Nationalbank
(2006/212/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,
vista la raccomandazione BCE/2006/1 della Banca centrale europea, del 1o febbraio 2006, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Österreichische Nationalbank (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’eurosistema devono essere verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea. |
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(2) |
Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge federale relativa alla Österreichische Nationalbank, l'assemblea generale della Österreichische Nationalbank (ÖNB) nomina ogni anno due revisori e due revisori supplenti. Questi ultimi riceveranno mandato esclusivamente qualora i revisori non siano in grado di svolgere l'attività di revisione. |
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(3) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della ÖNB non può essere ulteriormente rinnovato dopo la revisione per l'esercizio finanziario 2005. Risulta, pertanto, necessario nominare dei revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2006. |
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(4) |
La ÖNB ha selezionato la KPMG Alpen-Treuhand GmbH, la TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, la Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH e la BDO Auxilia Treuhand GmbH quali propri revisori esterni in conformità delle norme comunitarie e austriache in materia di appalti pubblici. La BCE ritiene che essi presentino i requisiti necessari per la nomina. |
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(5) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il mandato dei revisori esterni sia rinnovato annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni. |
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(6) |
È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 9, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:
«9. La KPMG Alpen-Treuhand GmbH e la TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH sono accettate congiuntamente quali revisori esterni della Österreichische Nationalbank (ÖNB) per l'esercizio finanziario 2006.
La Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH e la BDO Auxilia Treuhand GmbH sono accettate congiuntamente quali revisori supplenti della ÖNB per l'esercizio finanziario 2006.
Tale mandato può essere rinnovato annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni che termini, al più tardi, con l'esercizio finanziario 2010.»
Articolo 2
La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER
(1) GU C 34 del 10.2.2006, pag. 30.
(2) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/866/CE (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 25).
Commissione
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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2006
che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio
[notificata con il numero C(2006) 655]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/213/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 89/106/CEE stabilisce che, per tener conto dei diversi livelli di protezione per le opere di costruzione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi di prestazione nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE (2). |
|
(2) |
Con riguardo al requisito essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri. |
|
(3) |
Una delle misure indicate nel documento interpretativo n. 2 è la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un'area determinata grazie alla riduzione del potenziale contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio. |
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(4) |
Tale riduzione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione al fuoco dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale. |
|
(5) |
Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (3). |
|
(6) |
Nel caso di pavimenti in legno e rivestimenti e pannelli in legno massiccio è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE. |
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(7) |
La reazione agli incendi di molti prodotti e/o materiali da costruzione inclusi nella classificazione della decisione 2000/147/CE è solidamente comprovata e ben nota alle autorità responsabili in materia di norme antincendio degli Stati membri e non è quindi necessario effettuare prove su queste particolari caratteristiche. |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano nell'allegato.
Articolo 2
Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti o materiali da costruzione, secondo la classificazione di reazione al fuoco adottata con la decisione 2000/147/CE, figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Se del caso, i prodotti sono considerati in relazione alle condizioni della loro utilizzazione finale.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.
(3) GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2003/632/CE (GU L 220 del 3.9.2003, pag. 5).
ALLEGATO
Le seguenti tabelle elencano i prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove.
Tabella 1
CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER LE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO
|
Descrizione del prodotto (4) |
Densità media minima (5) (kg/m3) |
Spessore totale minimo (mm) |
Condizione di uso finale |
Classe (3) di pavimentazione |
|
|
Pavimenti e parquet in legno |
Pavimenti in quercia o faggio massiccio con verniciatura |
Faggio: 680 Quercia: 650 |
8 |
Incollati al sottostrato (6) |
Cfl - s1 |
|
Pavimenti in quercia, faggio o abete rosso massiccio con verniciatura |
Faggio: 680 Quercia: 650 Abete rosso: 450 |
20 |
Con o senza intercapedine d’aria sottostante |
||
|
Pavimenti in legno massiccio con verniciatura, non specificati sopra |
390 |
8 |
Senza intercapedine d’aria sottostante |
Dfl - s1 |
|
|
20 |
Con o senza intercapedine d’aria sottostante |
||||
|
Parquet in legno |
Parquet multistrati con uno strato superiore in quercia dello spessore di almeno 5 mm con verniciatura |
650 (strato superiore) |
10 |
Incollati al sottostrato (6) |
Cfl - s1 |
|
14 (2) |
Con o senza intercapedine d’aria sottostante |
||||
|
Parquet multistrati con verniciatura, non specificati sopra |
500 |
8 |
Incollati al sottostrato |
Dfl - s1 |
|
|
10 |
Senza intercapedine d’aria sottostante |
||||
|
14 (2) |
Con o senza intercapedine d’aria sottostante |
||||
|
Rivestimenti per pavimenti impiallacciati |
Rivestimenti per pavimenti impiallacciati con verniciatura |
800 |
6 (2) |
Senza intercapedine d’aria sottostante |
Dfl - s1 |
Tabella 2
CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER PANNELLI E RIVESTIMENTI IN LEGNO MASSICCIO
|
Materiali (18) |
Descrizione del prodotto (12) |
Densità media minima (13) (kg/m3) |
Spessore minimo, totale/minimo (14) (mm) |
Condizione di uso finale (11) |
Classe (10) |
|
Pannelli e rivestimenti (8) |
Elementi in legno con o senza incastro maschio/femmina con o senza superficie profilata |
390 |
9/6 |
Senza intercapedine d’aria o con intercapedine d’aria chiuso posteriore |
D-s2, d2 |
|
12/8 |
D-s2, d0 |
||||
|
Pannelli e rivestimenti (9) |
Elementi in legno con o senza incastro maschio/femmina con o senza superficie profilata |
390 |
9/6 |
Con intercapedine d’aria aperta ≤ 20 mm posteriore |
D-s2, d0 |
|
18/12 |
Senza intercapedine d’aria o con intercapedine d’aria aperta posteriore |
||||
|
Elementi nastro di legno (15) |
Elementi in legno montati su una struttura di supporto (16) |
390 |
18 |
Circondati da aria aperta su tutti i lati (17) |
D-s2, d0 |
Figura a
Profili per rivestimenti e pannelli in legno massiccio
Figura b
Superficie esposta massima dell'elemento nastro di legno 2n (t + w) + a ≤ 1,10
(1) Montati in conformità alla norma EN ISO 9239-1, su un sottostrato almeno della classe D-s2, d0 e con una densità minima di 400 kg/m3 o con un’intercapedine d’aria sottostante.
(2) Uno strato intermedio almeno della classe E e con uno spessore massimo di 3 mm può essere incluso nei lavori senza intercapedine d’aria, per prodotti per parquet con uno spessore di 14 mm o più e per rivestimenti per pavimenti impiallacciati.
(3) Classe stabilita nella decisione 2000/147/CE, allegato, tabella 2.
(4) Tipo e quantità di verniciatura compresa: acrilico, poliuretano o sapone, 50-100 g/m2, e olio, 20-60 g/m2.
(5) Condizionamento in conformità della norma EN 13238 (50 % RH 23 °C).
(6) Sottostrato almeno della classe A2 - s1, d0.
(7) Si applica anche ai gradini di scale.
(8) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con un’intercapedine chiusa o riempito con un sottostrato almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m3 o riempito con un sottostrato di materiale isolante di cellulosa almeno della classe E, con o senza barriera vapore posteriore. Il prodotto in legno è ideato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.
(9) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con o senza intercapedine d’aria posteriore. Il prodotto in legno è ideato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.
(10) Classe stabilita nella decisione 2000/147/CE, allegato, tabella 1.
(11) Un’intercapedine d’aria aperta può rendere possibile la ventilazione dietro il prodotto, mentre un’intercapedine d’aria chiusa la impedisce. Il sottostrato dietro l’intercapedine d’aria deve essere almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m3. Dietro l’intercapedine d’aria chiusa di 20 mm al massimo e con elementi di legno verticali, il sottostrato deve essere almeno della classe D-s2, d0.
(12) I giunti comprendono tutti i tipi di giunti, per esempio giunti di testa e giunti maschio/femmina.
(13) Condizionamento in conformità della norma EN 13238.
(14) Come illustrato nella figura sottostante. Superficie profilata del lato esposto del pannello non superiore al 20 % della superficie piana o al 25 % se misurata contemporaneamente sul lato esposto e non esposto del pannello. Per i giunti di testa, lo spessore maggiore si applica all’interfaccia dei giunti.
(15) Elementi rettangolari in legno, con o senza angoli smussati, montati orizzontalmente o verticalmente su una struttura di supporto e circondati d’aria su tutti i lati, utilizzati principalmente accanto ad altri elementi di costruzione, sia per lavori interni che esterni.
(16) Superficie esposta massima (tutti i lati degli elementi rettangolari in legno e della struttura di supporto in legno) non superiore al 110 % della superficie piana totale, vedi figura b sotto.
(17) Gli altri elementi di costruzione a una distanza inferiore a 100 mm dall’elemento nastro di legno (esclusa la struttura di supporto) devono essere almeno della classe A2-s1, d0, a una distanza di 100-300 mm almeno da elementi della classe B-s1, d0 e a una distanza superiore a 300 mm almeno da elementi della classe D-s2, d0.
(18) Si applica anche alle scale.
Rettifiche
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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/32 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 30 luglio 2005 )
A pagina 10, allegato I, Elenco delle autorità di cui agli articoli 8 e 11, punto A. Autorità degli Stati membri, sotto «Cipro», indirizzo in lingua greca:
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a) |
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b) |
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A pagina 18, allegato V, Formulario di autorizzazione di esportazione o di importazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, Note esplicative per il formulario:
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a) |
alla casella 3, terza colonna:
|
|
b) |
alle caselle 6 e 7, terza colonna:
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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/32 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1006/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170 del 1o luglio 2005 )
A pagina 27, articolo 1, lettera f),
anziché:
|
«f) |
All’articolo 10, la frase “i dazi all’importazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento servono …” è sostituita dalla seguente: “il dazio sull’importazione di riso semigreggio, stabilito a norma dell’articolo 1 del presente regolamento oppure, eventualmente, il dazio sull’importazione di riso semigreggio di cui all’articolo 1 ter serve …”.», |
leggi:
|
«f) |
All’articolo 10, la frase “i dazi all’importazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento servono …” è sostituita dalla seguente: “il dazio sull’importazione di riso semigreggio, stabilito a norma dell’articolo 1 del presente regolamento oppure, eventualmente, il dazio sull’importazione di riso lavorato di cui all’articolo 1 ter serve …”.». |