ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 76

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
15 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 425/2006 della Commissione, del 14 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2006, che costituisce un gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione

3

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 marzo 2006, in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, si applica alla produzione di energia elettrica in Inghilterra, in Scozia e nel Galles [notificata con il numero C(2006) 690]  ( 1 )

6

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

15.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/1


REGOLAMENTO (CE) N. 425/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

95,0

204

60,5

212

102,0

624

120,2

999

94,4

0707 00 05

052

127,9

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

119,3

0709 10 00

220

46,4

999

46,4

0709 90 70

052

83,8

204

56,4

999

70,1

0805 10 20

052

56,0

204

41,0

212

44,6

220

51,3

400

60,8

512

33,1

624

61,0

999

49,7

0805 50 10

052

60,2

624

65,6

999

62,9

0808 10 80

388

94,2

400

134,7

404

105,1

512

72,5

524

76,3

528

76,5

720

76,1

999

90,8

0808 20 50

388

82,0

400

74,8

512

63,3

528

64,5

720

49,4

999

66,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

15.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2006

che costituisce un gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione

(2006/210/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 marzo 2005, la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea  (1), in cui annunciava l'intenzione di costituire, nel corso del 2005, un gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione, al fine di agevolare l’elaborazione di provvedimenti intesi a migliorare la normativa a livello sia nazionale che europeo.

(2)

Tale gruppo ha il compito di fornire alla Commissione una consulenza su questioni generali finalizzate al miglioramento della regolamentazione; non formulerà pareri su iniziative o progetti riguardanti l’elaborazione di proposte legislative specifiche.

(3)

Il gruppo deve essere composto da esperti nazionali ad alto livello nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri ed essere aperto ad osservatori dei paesi in via di adesione.

(4)

Il gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione va quindi costituito, precisandone competenze e struttura,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione costituisce un «gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione», di seguito «gruppo».

Articolo 2

Funzioni

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione attinente alla politica di miglioramento della regolamentazione e all’elaborazione dei relativi provvedimenti a livello sia nazionale sia europeo.

Il gruppo ha il compito di:

costituire un’efficace interfaccia tra la Commissione e le autorità nazionali, al fine di aiutare la Commissione a migliorare il contesto normativo per le imprese, l’industria, i consumatori, le parti sociali e i cittadini in generale,

contribuire alla diffusione delle prassi ottimali adottate, sia a livello nazionale sia a livello dell'UE, per migliorare la normativa in ambito europeo,

rafforzare la collaborazione tra Commissione e Stati membri per consentire l’attuazione di una migliore normativa a livello nazionale, specie esaminando insieme come la legislazione dell’UE viene recepita ed attuata dagli Stati membri (ad esempio mediante l’inserimento di ulteriori requisiti o procedure al momento del recepimento),

contribuire all’elaborazione di un insieme coerente di indicatori comuni, in modo da seguire i progressi compiuti per migliorare qualitativamente il quadro normativo a livello dell’UE e nei singoli Stati membri, come base per un’analisi comparata dei rispettivi programmi nazionali volti a conseguire gli obiettivi di Lisbona,

fornire alla Commissione una consulenza su questioni attinenti al miglioramento della regolamentazione, quali in particolare: la semplificazione; la valutazione dell’impatto economico, sociale ed ambientale, inclusi i costi amministrativi; i processi consultivi e i vari modi di procedere ad una regolamentazione.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   La Commissione affida al segretario generale il compito di nominare i membri del gruppo sulla base dei candidati proposti dagli Stati membri.

2.   Il gruppo è composto da uno oppure, in via eccezionale (2), due membri per Stato membro. Il segretario generale della Commissione può nominare, su proposta degli Stati membri, supplenti che sostituiscano automaticamente i membri in caso di assenza o impedimento.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni:

i membri sono alti funzionari con esperienza nel settore interessato che rappresentino un’amministrazione pubblica,

i membri sono nominati per un anno e il loro mandato è rinnovabile. Restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino al termine del mandato,

i membri che non sono più in grado di contribuire in modo efficace alle deliberazioni del gruppo, che rassegnano le loro dimissioni o che non rispettano le condizioni di cui al primo e secondo trattino del presente paragrafo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato,

i nomi dei membri designati sono pubblicati sul sito Internet della Commissione.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2.   In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal gruppo; vengono sciolti non appena eseguito il mandato.

3.   Il presidente può invitare esperti aventi una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno, nonché osservatori, anche dei paesi in via di adesione (3), a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi, qualora ciò sia utile e/o necessario.

4.   Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione chiede la riservatezza.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono normalmente in una delle sedi della Commissione e dei suoi servizi, secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (4).

7.   La Commissione provvede alla segreteria del gruppo e di qualsiasi sottogruppo creato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

8.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella/e lingua/e di lavoro del gruppo, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo. I documenti di lavoro sono pubblicati nelle diverse versioni linguistiche disponibili.

Articolo 5

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, ove appropriato, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le norme interne sul rimborso spese di esperti esterni. La Commissione rimborsa le spese di un membro del gruppo per Stato membro. I membri non sono pagati per l’esercizio delle loro funzioni.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo da parte dei servizi competenti della Commissione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte della Commissione. Si applica fino al 31 dicembre 2009.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2005) 97 def. del 16 marzo 2005.

(2)  La Commissione può nominare due membri per Stato membro in caso di condivisione di competenze a livello amministrativo nazionale.

(3)  Gli esperti dei paesi in via di adesione che hanno firmato il trattato di adesione, conformemente alla comunicazione «Verso un'Unione ampliata — Documento di strategia e relazione della Commissione europea sui progressi fatti da ciascuno dei paesi candidati verso l'adesione», del 9 ottobre 2002 [COM(2002) 700 def.], e all’articolo 7 della decisione C(2005) 874 della Commissione, del 24 marzo 2005, per favorire il graduale inserimento dei paesi in via di adesione nelle strutture comunitarie.

(4)  Cfr. l’allegato III del documento SEC(2005) 1004 adottato dalla Commissione il 27 luglio 2005.


15.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2006

in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, si applica alla produzione di energia elettrica in Inghilterra, in Scozia e nel Galles

[notificata con il numero C(2006) 690]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/211/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito il 2 novembre 2005 per posta elettronica e confermata con un fax firmato dell’8 novembre 2005 nonché le informazioni supplementari richieste dai servizi della Commissione per posta elettronica in data 2 dicembre 2005 e trasmesse dal Regno Unito per posta elettronica il 12 gennaio 2006,

viste le conclusioni dell’amministrazione nazionale indipendente, l’Office of the Gas and Electricity Markets (OFGEM, Ufficio del mercato del gas e dell’elettricità), secondo cui le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE sono rispettate,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che i contratti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L’accesso al mercato è ritenuto libero se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione comunitaria che dà accesso a un determinato settore, o parte di esso. Tale legislazione figura nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE, che per il settore dell’elettricità rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (2). La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (3), la quale impone un grado di apertura del mercato anche maggiore.

(2)

A norma dell’articolo 62, punto 2), della direttiva 2004/17/CE, il titolo III della direttiva stessa, che stabilisce norme applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi, non si applica ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sia stata stabilita da una decisione della Commissione o in merito alla quale il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.

(3)

La richiesta presentata dal Regno Unito riguarda la produzione di elettricità in Inghilterra, in Scozia e nel Galles. Dato il carattere unificato dei mercati di queste tre zone geografiche e la limitata capacità (4) di connessione tra le reti del Regno Unito e quelle di altre regioni della Comunità, è opportuno ritenere che l’Inghilterra, la Scozia e il Regno Unito costituiscano il mercato pertinente per valutare le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE. Tale conclusione concorda con una delle constatazioni della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Relazione sullo stato di avanzamento della creazione del mercato interno del gas e dell'elettricità» (5) (di seguito «relazione del 2005»), secondo cui «l’ambito economico dei mercati […] dell’elettricità nell’UE resta nazionale».

(4)

Tale valutazione, come qualsiasi altra che figura nella presente decisione, è fatta unicamente ai fini della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l’applicazione delle regole di concorrenza.

(5)

Il Regno Unito ha applicato non solo la direttiva 96/92/CE, ma anche la direttiva 2003/54/CE. In conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato va pertanto considerato liberamente accessibile.

(6)

L'esposizione diretta alla concorrenza dev’essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante di per sé. Nella relazione del 2005 la Commissione indica che «molti mercati nazionali sono caratterizzati da un elevato grado di concentrazione dell’industria che osta allo sviluppo di un’effettiva concorrenza» (6). In riferimento alla produzione di energia elettrica essa conclude pertanto che «un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali è rappresentato dalla quota di mercato totale dei tre principali produttori» (7). In base alle più recenti informazioni disponibili, sul mercato all’ingrosso la quota aggregata dei tre maggiori produttori è pari al 39 % (8), un livello sufficientemente basso per considerare il mercato direttamente esposto alla concorrenza.

(7)

Anche il meccanismo dei mercati di compensazione va considerato un indicatore. Gli operatori di mercato che non riescono facilmente ad adattare la produzione alle caratteristiche dei loro clienti, rischiano infatti di essere penalizzati dalla differenza tra il prezzo al quale il GRT (gestore della rete di trasmissione) vende l’energia di compensazione e il prezzo al quale acquista la produzione eccedente. I prezzi possono essere direttamente imposti al GRT dall’autorità di regolamentazione, oppure fissati mediante un meccanismo basato sul mercato, in cui il prezzo è determinato dalle offerte di altri produttori che intendono regolare la loro produzione al rialzo o al ribasso. I piccoli operatori incontrano particolari difficoltà allorché il rischio che il divario tra il prezzo di acquisto dal GRT e il prezzo di vendita sia significativo. È quanto accade in diversi Stati membri, pregiudicando probabilmente lo sviluppo della concorrenza. Un divario notevole può essere indicativo di un insufficiente livello di concorrenza nel mercato di compensazione dominato solo da uno o due produttori principali. Tali difficoltà sono aggravate se gli utenti della rete non sono in grado di adeguare le loro posizioni in tempo quasi reale (9). Dall’introduzione dei British Electricity Trading and Transmission Arrangements (BETTA, sistemi britannici per il commercio e la trasmissione di energia elettrica) esiste un mercato di compensazione unificato per l'Inghilterra, la Scozia e il Galles. Le caratteristiche principali di questo mercato (prezzi basati sul mercato, chiusure ogni mezz’ora e divario relativamente ridotto) sono inoltre tali che è opportuno considerarlo un indicatore di esposizione diretta alla concorrenza.

(8)

Date le caratteristiche del prodotto interessato (l’elettricità) e la scarsità o l’indisponibilità di adeguati prodotti o servizi sostitutivi, la concorrenza in termini di prezzi e la formazione dei prezzi assumono maggiore importanza nella valutazione del grado di concorrenza dei mercati dell’elettricità. Il numero dei clienti che cambiano fornitore costituisce un indicatore di una reale concorrenza sui prezzi e quindi, indirettamente, «un indicatore naturale dell'efficacia della concorrenza. Se tale numero è basso, è probabile che ci si trovi di fronte ad un problema di funzionamento del mercato, anche se non vanno ignorati i vantaggi che comporta la possibilità di rinegoziare con il fornitore storico» (10). Inoltre, l’esistenza di prezzi regolamentati per gli utenti finali è indubbiamente un fattore determinante del comportamento della clientela. Sebbene il mantenimento di controlli possa essere giustificato in un periodo di transizione, tale scelta comporterà sempre più distorsioni con lo svilupparsi del bisogno d’investimenti (11).

(9)

Nel Regno Unito la percentuale dei cambi di fornitore delle tre categorie di utenti (i grandi e grandissimi utenti industriali, le piccole e medie imprese industriali e commerciali nonché le piccolissime imprese e l’utenza domestica) supera il 70 % nelle prime due categorie e si avvicina al 50 % nell’ultima (12); il controllo dei prezzi per i consumatori finali è stato abolito nel 2002 (13). La situazione del Regno Unito è pertanto soddisfacente per quanto riguarda i cambi di fornitore e il controllo dei prezzi per gli utenti finali e va considerata un indicatore dell'esposizione diretta alla concorrenza.

(10)

Alla luce di tali indicatori nonché della situazione generale del settore in Inghilterra, in Scozia e nel Galles (in particolare del grado di dissociazione delle reti di produzione/fornitura e dell’efficace regolamentazione di accesso alla rete) quale risulta dalle informazioni presentate dal Regno Unito, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico, la condizione relativa all’esposizione diretta alla concorrenza di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE va considerata rispettata in riferimento alla produzione di energia elettrica in Inghilterra, in Scozia e nel Galles. Come indicato al considerando 5, l’altra condizione di libero accesso al mercato è da ritenersi soddisfatta. La direttiva 2004/17/CE non si applica quando enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati ad assicurare la produzione di energia elettrica in dette zone geografiche, né quando vi organizzano concorsi per l'esercizio di tale attività.

(11)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del 2 novembre 2005, quale risulta dalle informazioni presentate dal Regno Unito, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicanti e destinati ad assicurare la produzione di energia elettrica in Inghilterra, in Scozia e nel Galles.

Articolo 2

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del 2 novembre 2005, quale risulta dalle informazioni presentate dal Regno Unito, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a sostanziali cambiamenti di fatto o della situazione giuridica, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

(2)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(4)  Dell’ordine di circa il 4 % dei picchi di domanda.

(5)  COM(2005) 568 def. del 15.11.2005.

(6)  Cfr. relazione del 2005, pag. 2.

(7)  Cfr. relazione del 2005, pag. 7.

(8)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato tecnico della relazione del 2005, SEC(2005) 1448 (solo in lingua inglese), tabella 4.1, pag. 44, (di seguito «allegato tecnico»).

(9)  Cfr. allegato tecnico, pag. 67 e 68.

(10)  Cfr. relazione del 2005, pag. 9.

(11)  Cfr. allegato tecnico, pag. 17.

(12)  Cfr. relazione del 2005, pag. 10.

(13)  Cfr. allegato tecnico, pag. 177.