ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 61

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
2 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 361/2006 della Commissione, del 1o marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 362/2006 della Commissione, del 1o marzo 2006, recante apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento britannico

3

 

 

Regolamento (CE) n. 363/2006 della Commissione, del 1o marzo 2006, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)

9

 

 

Regolamento (CE) n. 364/2006 della Commissione, del 1o marzo 2006, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 2 marzo 2006

10

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2004, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE (Caso COMP/M.3099 — Areva/Urenco) [notificata con il numero C(2004) 3676]

11

 

*

Decisione della Commissione, del 3 maggio 2005, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.3178 — Bertelsmann/Springer/JV) [notificata con il numero C(2005) 1368]  ( 1 )

17

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2006/172/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che attua la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005)

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

2.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/1


REGOLAMENTO (CE) N. 361/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

86,5

204

42,4

212

139,7

624

92,6

999

90,3

0707 00 05

052

122,1

068

138,2

204

68,2

628

155,5

999

121,0

0709 10 00

220

57,6

999

57,6

0709 90 70

052

132,8

204

57,4

999

95,1

0805 10 20

052

56,9

204

44,8

212

45,1

220

39,4

400

61,8

624

58,4

999

51,1

0805 50 10

052

49,2

624

67,2

999

58,2

0808 10 80

388

115,2

400

134,0

404

105,3

528

89,4

720

89,3

999

106,6

0808 20 50

220

60,6

388

76,0

400

77,1

512

65,7

528

72,5

720

45,0

999

66,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


2.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/3


REGOLAMENTO (CE) N. 362/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2006

recante apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento britannico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato è opportuno aprire una gara permanente per l’esportazione di 29 361 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento britannico.

(4)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l’opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara aperta con il presente regolamento.

(6)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo di intervento britannico apre, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l’esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 29 361 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell’ambito della gara aperta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate in applicazione dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 9 marzo 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno effettuate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l’organismo di intervento britannico al seguente indirizzo:

Rural Payment Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne,

NE4 7YH

Tel. (44-19) 12 26 58 82

Fax (44-19) 12 26 58 24

Articolo 6

L’organismo di intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L’organismo di intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (6),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve; oppure

b)

rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo di intervento di fornirgli un’altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.

L’aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.

Articolo 9

1.   Se l’uscita dell’orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi di cui all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a carico di quest’ultimo.

Articolo 10

In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell’allegato II.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L’organismo di intervento britannico comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo riportato nell’allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.


ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento britannico

[Regolamento (CE) n. 362/2006]

Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data dell’aggiudicazione:

Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario:


Numero della partita

Quantitativo in tonnellate

Indirizzo del silo

Giustificazione del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altro


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 10

:

in spagnolo

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 362/2006

:

in ceco

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 362/2006

:

in danese

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 362/2006

:

in tedesco

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 362/2006

:

in estone

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 362/2006

:

in greco

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 362/2006

:

in inglese

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 362/2006

:

in francese

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 362/2006

:

in italiano

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 362/2006

:

in lettone

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 362/2006

:

in lituano

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 362/2006

:

in ungherese

:

Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 362/2006/EK rendelet

:

in neerlandese

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 362/2006

:

in polacco

:

Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 362/2006

:

in portoghese

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 362/2006

:

in slovacco

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 362/2006

:

in sloveno

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 362/2006

:

in finlandese

:

Interventioohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 362/2006

:

in svedese

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 362/2006.


ALLEGATO III

Gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento britannico

Modulo (1)

[Regolamento (CE) n. 362/2006]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità in tonnellate

Prezzo di offerta

(in EUR/t) (2)

Maggiorazioni (+)

detrazioni (–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende gli abbuoni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini di intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo di intervento nel semestre precedente l’apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


2.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/9


REGOLAMENTO (CE) N. 363/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2006

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell’8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2044/2005 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportati dopo il 2 marzo 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2044/2005 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 2 e prima del 17 marzo 2006, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 54.


2.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/10


REGOLAMENTO (CE) N. 364/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2006

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 2 marzo 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati (1), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli di importazione per il riso Basmati, per un quantitativo di 289 488 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2005 al 28 febbraio 2006. Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati deve quindi essere modificato.

(2)

Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 65 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 30).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2004

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE

(Caso COMP/M.3099 — Areva/Urenco)

[notificata con il numero C(2004) 3676]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2006/170/CE)

Il 6 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una decisione su un caso di concentrazione in conformità del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale Concorrenza, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   LA RICHIESTA CONGIUNTA DI RINVIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI

(1)

L’8 e il 26 aprile 2004 è pervenuta alla Commissione, conformemente all’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (2) («il regolamento sulle concentrazioni»), la richiesta congiunta di rinvio da parte delle autorità di Francia, Svezia e Germania, che chiedevano di avviare l’indagine in merito al progetto di concentrazione con il quale l’impresa Société de participations du Commissariat à l’Energie Atomique SA («Areva», Francia) acquisisce il controllo in comune dell’impresa Enrichment Technology Company Limited («ETC», Regno Unito), in precedenza controllata al 100 % dall’impresa Urenco Limited («Urenco», Regno Unito).

II.   LE PARTI

(2)

Areva è controllata dal Commissariato per l’energia atomica (Commissariat à l’Energie Atomique — «CEA»), a sua volta controllato dallo Stato francese. Areva opera soprattutto in tre settori: a) in tutte le fasi della produzione dell’energia nucleare; b) nel settore dei connettori; e c) nel settore della trasmissione e della distribuzione di elettricità. L’impresa è presente in particolare sul mercato dei servizi di arricchimento dell’uranio tramite la controllata Eurodif, e possiede il più grande impianto di arricchimento d’Europa. Si tratta di un vecchio impianto, che utilizza la tecnologia obsoleta e costosa della diffusione gassosa. Eurodif ha una capacità nominale di produzione pari a 10,8 milioni di unità di lavoro separativo («ULS») all’anno. Nel 2002 Eurodif ha effettuato consegne per circa 9 milioni di ULS.

(3)

Urenco Limited è stata costituita agli inizi degli anni ’70 nel quadro del trattato di Almelo, concluso tra Germania, Paesi Bassi e Regno Unito per sviluppare e utilizzare la tecnologia di centrifugazione per l’arricchimento dell’uranio. Urenco è la holding del gruppo Urenco, le cui società principali sono Uranium Enrichment Company («UEC») e Enrichment Technology Company («ETC»). UEC opera a livello mondiale nel settore dei servizi di arricchimento dell’uranio con la tecnologia moderna ed efficiente della centrifugazione. ETC è attiva nel settore dello sviluppo, della progettazione e della fabbricazione di centrifughe per l’arricchimento dell’uranio. Fra gli azionisti di Urenco figurano British Nuclear Fuels, RWE e EON.

III.   L’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

(4)

Il progetto di concentrazione prevede l’acquisizione da parte di Areva di una partecipazione del 50 % in ETC, che diventerà così un’impresa comune tra Areva e Urenco. Le attività di ETC si limiteranno al settore a monte della ricerca e sviluppo, della progettazione e della costruzione di impianti di centrifugazione, mentre Areva e Urenco proseguiranno le loro attività sul mercato a valle dell’arricchimento di uranio.

(5)

Urenco ha trasferito a ETC tutte le risorse necessarie per la progettazione e la fabbricazione degli impianti di centrifugazione, ivi compresi gli impianti di produzione, la tecnologia (diritti di proprietà intellettuale), le risorse finanziarie e il personale. L’impresa comune è stata pertanto messa in grado di effettuare tutte le funzioni legate al suo settore di attività.

(6)

Per un certo tempo l’impresa comune venderà essenzialmente impianti di centrifugazione alle imprese madri. Tuttavia, dati i tempi di messa a punto particolarmente lunghi vigenti nel settore nucleare, questo potrebbe essere considerato un periodo iniziale, al termine del quale, come è ipotizzabile, altri operatori diventeranno clienti di ETC. La Commissione ritiene pertanto che l’impresa comune eserciterà stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e che, quindi, il progetto di operazione configuri una concentrazione. Questo parere è condiviso dalle autorità di Germania e Francia.

IV.   LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

(7)

Non raggiungendo le soglie di fatturato di cui all’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, la concentrazione non è di dimensione comunitaria. Le parti hanno notificato la concentrazione alle autorità garanti della concorrenza di Regno Unito, Francia, Germania e Svezia. Il Regno Unito ha concluso che, ai sensi delle norme nazionali, la concentrazione non soddisfaceva i criteri per l’avvio di un’indagine. Gli altri tre Stati membri, invece, hanno chiesto congiuntamente alla Commissione di esaminare la concentrazione, in conformità all’articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni. I tre Stati membri interessati hanno ritenuto che, creando un legame strutturale tra i due principali fornitori europei di servizi di arricchimento dell’uranio, la concentrazione minacciasse di creare o di rafforzare una posizione dominante, e che, dato che i mercati geografici erano da ritenersi estesi quanto meno al SEE, l’operazione avrebbe inciso sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ha ritenuto che la domanda congiunta di rinvio soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, e si è pertanto dichiarata competente per l’esame del caso.

V.   I MERCATI RILEVANTI

I mercati rilevanti del prodotto

(8)

Il processo di produzione del combustibile nucleare si articola nelle seguenti fasi: conversione, arricchimento e fabbricazione del combustibile. La produzione di energia nei reattori nucleari avviene soprattutto grazie alla fissione, ovvero alla separazione degli atomi di U235, un processo che libera energia sotto forma di calore. L’U235 è il principale isotopo fissile dell’uranio. L’arricchimento, che è la fase più costosa della fabbricazione del combustibile nucleare, consente di aumentare la percentuale di isotopi fissili U235 presenti nell’uranio rispetto agli isotopi U238. Per la produzione di elettricità nucleare a fini civili, il tasso di arricchimento varia dal 3 % al 5 %; l’uranio così ottenuto è denominato «uranio leggermente arricchito» (Low Enriched Uranium — «LEU»). Nella maggior parte dei casi, l’impresa che effettua l’arricchimento presta servizi di arricchimento o fornisce uranio arricchito alle imprese di elettricità, trasformando l’uranio fornito da queste ultime in LEU conforme agli standard internazionali. Tuttavia, in alcuni casi l’LEU viene direttamente venduto alle imprese di elettricità, anziché essere arricchito per loro conto (fornitura di LEU).

(9)

I servizi di arricchimento dell’uranio sono di due tipi: l’arricchimento dell’uranio in centrifughe o in impianti di diffusione gassosa, o la diluizione di uranio altamente arricchito (3) («HEU»), proveniente dallo smantellamento dell’arsenale nucleare russo, per produrre uranio leggermente arricchito. Dall’indagine di mercato condotta dalla Commissione è emerso chiaramente che, sul versante della domanda, l’HEU diluito e l’uranio naturale arricchito sono prodotti fungibili.

(10)

L’uranio utilizzato come combustibile può essere suddiviso in tre tipi di LEU: l’uranio naturale arricchito (Enriched Natural Uranium — «ENU»), l’uranio riprocessato arricchito (Enriched Reprocessed Uranium — «ERU») e gli ossidi misti (Mixed Oxide — «MOX»). L’indagine di mercato ha confermato che questi prodotti non sono fungibili e che costituiscono pertanto mercati del prodotto distinti.

(11)

Si può concludere che il mercato del prodotto comprende l’uranio naturale arricchito, l’uranio impoverito arricchito e l’HEU diluito con un contenuto di U235 oscillante tra il 3 % e il 6 %. L’uranio riprocessato arricchito e gli ossidi misti, date le loro caratteristiche diverse, non sono da includere nel mercato rilevante del prodotto.

I mercati geografici rilevanti

(12)

Vi sono elementi che sembrano indicare un’estensione europea del mercato, in particolare i seguenti: i) la stabilità delle quote di mercato: nel corso degli ultimi tredici anni le due imprese di arricchimento europee si sono ripartite costantemente circa l’80 % del mercato europeo; ii) nelle varie regioni del mondo in cui l’LEU viene utilizzato, i fornitori locali detengono una posizione di forza sul mercato nazionale (Russia, Stati Uniti, Asia), mentre nell’UE la somma delle quote di mercato detenute dalle imprese di arricchimento asiatiche e statunitensi è rimasta nettamente al di sotto del 5 % per tutto il periodo; iii) la pressione esercitata dai fornitori extracomunitari è limitata, in particolare a causa della messa in atto della cosiddetta dichiarazione di Corfù, il cui obiettivo è la sicurezza degli approvvigionamenti ad opera delle imprese di arricchimento europee e la limitazione delle importazioni dalla Russia ad una soglia massima del 20 %.

(13)

Tuttavia, la Commissione ha anche tenuto conto del fatto che il fornitore russo Tenex potrebbe esercitare una certa pressione concorrenziale sulle parti, e che le condizioni di concorrenza potrebbero cambiare nel prossimo futuro, in quanto USEC potrebbe riorientare una parte delle sue capacità verso l’Europa. In ogni caso, ai fini della presente decisione, la questione dell’estensione del mercato geografico può essere lasciata aperta, dato che gli impegni presentati dalle parti il 20 agosto 2004 consentono di sciogliere le serie riserve formulate della Commissione in merito alla compatibilità del progetto di concentrazione con il mercato comune, indipendentemente dall’estensione del mercato.

VI.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

(14)

Le riserve sotto il profilo della concorrenza suscitate dal progetto di concentrazione possono essere raggruppate nei seguenti elementi principali:

a)

l’impresa comune permetterebbe alle parti di controllare le rispettive decisioni sull’aumento delle capacità di arricchimento;

b)

il controllo dei livelli di capacità potrebbe condurre ad un aumento dei prezzi nell’UE e, in una misura più limitata, nel resto del mondo (coordinamento esplicito in materia di capacità); e

c)

l’impresa comune favorirebbe il coordinamento tacito dell’offerta nell’UE.

(15)

Controllo delle decisioni in materia di capacità. In accordo con l’operazione notificata, né Areva né Urenco potrebbero acquistare centrifughe da ETC senza il previo accordo esplicito dell’altra impresa madre. In altri termini, ognuna delle parti potrà impedire all’altra di aumentare le sue capacità. In tal modo, l’impresa comune metterebbe ciascuna delle parti in condizioni di controllare le capacità dell’altra parte.

(16)

Coordinamento delle capacità. Nel settore della tecnologia di centrifugazione, esiste un nesso molto stretto tra i livelli di capacità e la produzione totale. Dal punto di vista tecnico, la tecnologia impone che, una volta avviate, le centrifughe non possano più essere fermate per tutto il corso della loro durata di vita ([…]). L’arresto e il riavvio delle centrifughe aumenta considerevolmente il rischio di danni. Inoltre, l’industria dell’arricchimento è un’industria ad alta intensità di capitale, con costi marginali molto bassi. Pertanto, tenuto conto di queste limitazioni tecnologiche e commerciali, la produzione delle centrifughe è di regola prossima al livello massimo di capacità.

(17)

I livelli di capacità (produzione) rappresentano uno dei principali fattori che determinano i prezzi sul mercato dell’arricchimento. A seguito dell’operazione, i due principali concorrenti sul mercato dell’arricchimento dell’uranio (le due imprese di arricchimento europee Areva e Urenco detengono da tredici anni circa l’80 % del mercato europeo e il 40 % del mercato mondiale) potranno procedere ad un coordinamento perfetto delle decisioni in materia di capacità. Ciò rischia di generare pressioni al rialzo dei prezzi nell’UE e nel resto del mondo.

(18)

Coordinamento tacito dell’offerta nell’UE. Oltre alla probabile incidenza negativa sui prezzi risultante dalle decisioni comuni in materia di capacità, l’operazione può anche favorire il coordinamento tacito dell’offerta nell’UE. Invece di un coordinamento tacito diretto sui prezzi, che appare difficile su questo mercato, sarebbe possibile coordinare l’offerta mediante il mantenimento della ripartizione di ampie quote di mercato nell’UE. In ultima analisi, il coordinamento dell’offerta avrà l’effetto di alzare il livello dei prezzi sul mercato (o a di impedirne l’abbassamento, qualora i costi di Areva dovessero diminuire).

(19)

I fattori che rendono più probabile il coordinamento dell’offerta a seguito dell’operazione rispetto a quanto fosse possibile prima dell’operazione sono i) la centralizzazione delle decisioni in materia di capacità nell’ambito di ETC, ii) il nesso strutturale con ETC, e iii) le maggiori possibilità di scambio di informazioni.

—   Il raggiungimento di un’intesa

(20)

Va notato che nell’ipotesi di un mercato geografico esteso all’UE, l’intesa dovrebbe essere raggiunta solo tra due operatori di mercato, Areva e Urenco. L’USEC non dovrebbe rappresentare una minaccia concorrenziale nel prossimo futuro, e Tenex è soggetto a restrizioni regolamentari sulle sue forniture nell’UE.

(21)

Il coordinamento dell’offerta non è in sé eccessivamente difficile, dato l’esiguo numero di clienti sul mercato dell’UE. Non presentando un’offerta per un determinato contratto o presentando un’offerta che preveda condizioni non interessanti si lascia un cliente (o una possibilità di vendita) all’altra parte, in modo da mantenere una ripartizione di ampie quote di mercato nell’UE. Le imprese di elettricità (nell’UE a 15) che gestiscono centrali nucleari sono solo 13. Il numero di possibilità di fornitura, ad esempio le gare d’appalto per l’approvvigionamento (parziale) delle imprese elettriche europee, o le possibilità di proroga dei contratti, sono anch’esse in certo modo limitate (dell’ordine di 10-20 all’anno).

—   La trasparenza

(22)

Il grado di trasparenza su questo mercato sembra sufficiente per mantenere il coordinamento dell’offerta sul mercato europeo. Come indicato in precedenza, i clienti europei sono in numero limitato e vi sono poche possibilità di fornitura ogni anno. Ma soprattutto, il coordinamento dovrebbe essere attuato unicamente tra due operatori, Areva e Urenco.

(23)

Il controllo in comune di ETC da parte di Areva e di Urenco accrescerà la trasparenza tra le parti per quanto riguarda i piani di ciascuna in materia di capacità e altri parametri concorrenziali. Ciò è dovuto soprattutto ai flussi di informazioni tra ETC e i suoi azionisti e, in particolare, al ruolo determinante del consiglio di amministrazione di ETC, che è nominato da Areva e da Urenco.

—   I meccanismi di disciplina

(24)

Le possibilità di eludere l’intesa e di aumentare le vendite nell’UE appaiono limitate. Se una delle parti non dovesse rispettare l’intesa, l’altra parte potrebbe come rappresaglia ritornare temporaneamente ad una situazione di intensa concorrenza. Inoltre, il fatto che ogni parte dipende dall’altra per decisioni strategiche fondamentali, come le decisioni in materia di capacità, aumenta le probabilità che le imprese rispettino l’intesa.

—   Le reazioni dei concorrenti o dei clienti

(25)

Nell’ipotesi di un mercato esteso all’UE, i terzi, quali i concorrenti o i clienti, potrebbero non essere in grado di opporsi al coordinamento dell’offerta da parte delle due principali imprese di arricchimento dell’UE. I due unici concorrenti significativi, Tenex e USEC, potrebbero non essere in grado di destabilizzare l’intesa tra le due parti.

(26)

Allo stesso modo, non è ipotizzabile che i clienti possano impedire il coordinamento dell’offerta tra le due parti. EDF potrebbe rappresentare l’unica eventuale eccezione. Viste le sue dimensioni, è da ritenere che possa mantenere almeno un certo grado di concorrenza tra le due parti. Tuttavia, quando il margine di manovra a livello di capacità globale delle due parti è limitato, l’influenza di EDF rischia di essere relativamente più debole.

(27)

Conclusione. Per questi motivi, la Commissione ha espresso seri dubbi, ritenendo che la prevista operazione porterebbe probabilmente alla creazione di una posizione dominante collettiva di Areva e di Urenco sul mercato dell’arricchimento eventualmente esteso all’UE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

(28)

Date le maggiori possibilità di coordinamento a valle della capacità di arricchimento e della produzione sul mercato europeo, offerte alle parti dall’impresa comune ETC, un coordinamento di questo tipo presenterebbe un legame di causalità con la creazione dell’impresa comune. È per questo che la Commissione ha ritenuto che la partecipazione di Areva all’impresa comune restringerebbe in misura significativa la concorrenza, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, sia sul mercato europeo che sul mercato mondiale. Non si può concludere con sufficiente certezza che sono soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato. In particolare, non vi sono elementi che consentano di concludere che un eventuale coordinamento tra Areva e Urenco possa arrecare vantaggi ai consumatori o che le restrizioni imposte dagli accordi relativi alla prevista operazione siano indispensabili.

VII.   IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI

(29)

Il 20 agosto 2004 le parti hanno presentato un pacchetto di impegni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, successivamente modificato dalle parti il 3 settembre 2004. La Commissione ritiene che gli impegni affrontino e risolvano in maniera soddisfacente i problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione.

Sintesi degli impegni proposti dalle parti

(30)

Gli impegni proposti consistono nei seguenti elementi principali: i) soppressione del diritto di veto delle parti sugli aumenti di capacità; ii) rafforzamento delle barriere al flusso di informazioni tra le parti e tra l’impresa comune e le parti; e iii) trasmissione di informazioni all’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom per consentirle di monitorare l’evoluzione dei prezzi dell’arricchimento e, eventualmente, di adottare misure correttive, ad esempio l’aumento delle importazioni dei terzi.

i)   Soppressione del diritto di veto sugli aumenti di capacità

(31)

L’accordo iniziale tra gli azionisti relativo all’impresa comune prevede che la fornitura di centrifughe a Areva e a Urenco, che essa rientri o no nel piano aziendale e/o di bilancio dell’impresa comune, richieda l’accordo unanime del consiglio di amministrazione di ETC. Dato che le due parti dovrebbero nominare un numero uguale di membri del consiglio di amministrazione, tanto Areva che Urenco sarebbero in grado di impedire all’altra parte di procedere ad un aumento di capacità superiore a quanto previsto dal vigente piano aziendale.

(32)

Per sciogliere le riserve della Commissione, le parti si sono impegnate a modificare l’accordo tra gli azionisti, in maniera tale che, qualora venga proposta la stipula da parte dell’impresa comune di un nuovo contratto di fornitura di centrifughe ad una delle parti, la relativa decisione non richieda l’accordo del consiglio di amministrazione ma sia lasciata ai dirigenti, a condizione che: a) le condizioni non siano più favorevoli di quelle previste da altri contratti stipulati con Areva o Urenco; b) i contratti siano subordinati all’autorizzazione del comitato misto e del comitato quadripartito, o all’ottenimento dell’autorizzazione di ogni altro organismo governativo di regolamentazione competente o al soddisfacimento dei requisiti da questo fissati; e c) i previsti costi supplementari dell’investimento non superino [< 20] milioni.

(33)

Grazie alla soppressione del diritto di veto sulla fornitura di centrifughe, le parti non potranno porre il veto all’espansione delle capacità dell’altra parte. I dirigenti, che non sono membri del consiglio di amministrazione, eseguiranno gli ordini impartiti dalle imprese madri solo se detti ordini non sono contrari all’interesse economico dell’impresa comune. Inoltre, i revisori indipendenti dell’impresa comune riferiranno periodicamente alla Commissione sul rispetto di questo elemento degli impegni.

ii)   Barriere al flusso di informazioni e impegni connessi

(34)

Per sciogliere le riserve della Commissione sul fatto che la creazione dell’impresa comune possa favorire il coordinamento tra Areva e Urenco a seguito delle maggiori possibilità di scambio di informazioni tramite ETC, le parti si sono impegnate a rafforzare le barriere al flusso di informazioni tra le parti e ETC, da un lato, e tra di esse, dall’altro.

(35)

Il meccanismo di barriera si articola in una serie di punti specifici miranti a ridurre il flusso di informazioni tra ETC e le imprese madri e viceversa. Esso prevede che Areva e Urenco non abbiano accesso ad informazioni commerciali sensibili riguardanti il gruppo ETC, che Areva e Urenco, a loro volta, non partecipino alla gestione quotidiana di ETC e che il dirigenti di ETC siano indipendenti dalle parti. Esso fissa anche specifici obblighi per i membri del consiglio di amministrazione di ETC, che non potranno ricoprire incarichi commerciali nel settore dell’arricchimento dell’uranio né per l’una né per l’altra parte. Nessun membro del consiglio di amministrazione di ETC potrà richiedere o ricevere informazioni commerciali sensibili che non siano connesse a questioni riservate al consiglio di amministrazione, né potrà utilizzare o divulgare informazioni commerciali sensibili a qualsiasi altro fine. Inoltre, nessun membro del consiglio di amministrazione potrà partecipare alle trattative su contratti con gli azionisti o con terzi, e le informazioni relative a detti contratti non potranno essere divulgate agli azionisti. Il consiglio di amministrazione di ETC riceverà unicamente le informazioni necessarie per permettere ai suoi membri di adempiere i loro obblighi fiduciari. Inoltre, i revisori indipendenti dall’impresa comune riferiranno periodicamente alla Commissione sul rispetto di questo elemento degli impegni.

iii)   Monitoraggio da parte dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

(36)

Per rafforzare il compito di monitoraggio dell’Agenzia, le parti si sono inoltre impegnate a trasmetterle tutti gli elementi pertinenti contenuti nei contratti relativi all’arricchimento. Tra queste informazioni rientrano quelle sui prezzi e sulle condizioni di pagamento, nonché qualsiasi altra pertinente informazione sui prezzi richiesta dall’Agenzia riguardante i contratti relativi all’arricchimento stipulati con i clienti, indipendentemente dal fatto che questi abbiano sede nell’UE o fuori di essa. Le informazioni permetteranno all’Agenzia di seguire da vicino l’evoluzione dei prezzi dell’uranio arricchito praticati da ciascuna delle parti. Se in futuro le parti dovessero aumentare i prezzi, l’Agenzia, sulla base di dette informazioni, potrà modificare la sua politica di approvvigionamento, aumentando le importazioni di uranio arricchito non europeo per contrastare eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi applicati dalle parti. La Commissione ritiene che l’Agenzia sia già autorizzata a monitorare i prezzi dei contratti relativi all’arricchimento e che disponga del potere discrezionale necessario per adeguare la sua politica di approvvigionamento. L’Agenzia ha confermato di essere pronta ad assumere il compito di monitoraggio.

Valutazione degli impegni proposti dalle parti

(37)

Grazie alla soppressione del diritto di veto sulla fornitura di centrifughe, le parti non potranno porre il veto all’espansione delle capacità dell’altra parte. I dirigenti, che non sono membri del consiglio di amministrazione, eseguiranno gli ordini impartiti dalle imprese madri solo se detti ordini non sono contrari all’interesse economico dell’impresa comune. La Commissione ritiene che questo impegno consenta di sciogliere le riserve in merito al possibile coordinamento degli aumenti di capacità sulla base dei diritti del consiglio di amministrazione.

(38)

La Commissione ritiene che il miglior meccanismo di barriera attenuerà sensibilmente il flusso di informazioni tra le parti, riducendo in tal modo la trasparenza derivante dalla proprietà comune di ETC.

(39)

La trasmissione all’Agenzia dell’approvvigionamento dell’Euratom di informazioni complete sui contratti consentirà all’Agenzia di monitorare il comportamento delle parti sotto il profilo dei prezzi e, se le informazioni sui prezzi dovessero essere considerate non in linea con l’evoluzione generale del mercato dell’arricchimento, di adottare misure correttive, in particolare aumentando le importazioni di uranio arricchito dalla Russia. Secondo la Commissione ciò disciplinerà il comportamento delle parti in materia tariffaria.

(40)

Nel complesso, il test di mercato ha evidenziato che, salvo alcune modifiche, gli impegni proposti consentono di sciogliere le riserve della Commissione. Negli impegni modificati il 3 settembre 2004, le parti si sono inoltre impegnate a permettere agli ispettori esterni di ETC di riferire alla Commissione nel quadro della loro verifica annuale sul rispetto degli elementi degli impegni relativi alla modifica dell’accordo tra gli azionisti e alla creazione di barriere al flusso di informazioni.

(41)

Il 23 settembre 2004 il comitato consultivo in materia di concentrazioni ha formulato parere favorevole sul progetto di decisione e ne ha approvato l’adozione.

VIII.   CONCLUSIONE

(42)

Per questi motivi, si conclude che gli impegni proposti dalle parti modificano la concentrazione notificata nel senso di sciogliere le serie riserve della Commissione in merito alla compatibilità dell’operazione di concentrazione con il mercato comune. La concentrazione viene pertanto dichiarata compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 57 dello stesso accordo, subordinatamente al rispetto degli impegni.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica nella GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica nella GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).

(3)  La percentuale di U235 presente nell’HEU supera il 20 %, mentre varia tra il 3 % e il 5 % nell’uranio arricchito utilizzato nei reattori nucleari civili.


2.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2005

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso COMP/M.3178 — Bertelsmann/Springer/JV)

[notificata con il numero C(2005) 1368]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/171/CE)

Il 3 maggio 2005 la Commissione ha adottato una decisione su un caso di concentrazione in conformità del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra le imprese (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale Concorrenza, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

Il 4 novembre 2004 la Commissione ha ricevuto la notifica, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento sulle concentrazioni»), di una concentrazione mediante la quale le imprese tedesche Bertelsmann AG («Bertelsmann»), la sua affiliata Gruner+Jahr AG & Co. KG («G+J»), che è sotto il controllo esclusivo della stessa Bertelsmann, e la società Axel Springer AG («Springer») intendono acquisire il controllo in comune dell’impresa tedesca NewCo («NewCo»), acquistando quote azionarie di questa società di nuova costituzione, che si configurerebbe come una joint venture. Nel presente testo, Bertelsmann (e G+J) e Springer sono indicate collettivamente come «le parti».

(2)

Il 29 novembre 2004 l’autorità garante della concorrenza in Germania, il Bundeskartellamt, ha informato la Commissione che la concentrazione prevista rischiava d’incidere gravemente sulla concorrenza sul mercato tedesco della stampa in rotocalcografia oppure sul mercato tedesco dei prodotti tipografici soggetti a rigorose scadenze temporali, in particolare le riviste.

(3)

Con decisione del 23 dicembre 2004, la Commissione ha constatato che l’operazione notificata faceva sorgere seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE. Riguardo a tale caso, la Commissione ha quindi iniziato il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni e ha deciso di esaminare essa stessa, in forza dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, gli elementi indicati dall’autorità tedesca garante della concorrenza.

(4)

La Bertelsmann è una società internazionale operante nel settore dei mass media. Le sue attività tipografiche si concentrano nella sua affiliata Arvato AG («Arvato»), che controlla la tipografia in rotocalco Maul-Belser di Norimberga, la tipografia offset Mohn Media di Guetersloh e varie altre tipografie in Europa, quali le tipografie in rotocalco Eurogravure S.p.A. in Italia ed Eurohueco S.A. in Spagna. Inoltre, l’Arvato progetta di aprire entro due anni una nuova tipografia in rotocalco a Liverpool (UK). La società editrice G+J, che è sotto il controllo esclusivo della Bertelsmann, pubblica, stampa e distribuisce quotidiani e riviste in due tipografie in rotocalco in Germania, una a Itzehoe (nelle vicinanze di Amburgo) e l’altra a Dresda.

(5)

La società Springer pubblica, stampa e distribuisce quotidiani e riviste e ha partecipazioni azionarie in emittenti televisive e radiofoniche. La Springer ha due tipografie in rotocalco in Germania, una ad Ahrensburg (nelle vicinanze di Amburgo) e l’altra a Darmstadt, e tre tipografie offset, che stampano esclusivamente quotidiani.

(6)

La concentrazione in oggetto consiste nel contributo che forniranno alla NewCo le cinque tipografie in rotocalco, che si trovano tutte in Germania, dell’Arvato, della G+J e della Springer e della tipografia in rotocalco che l’Arvato progetta di aprire nel Regno Unito. Dopo tale operazione, la Bertelsmann e la G+J deterranno ciascuna il 37,45 % della NewCo, mentre la Springer ne deterrà il 25,1 %, con diritto di veto in caso di decisioni strategiche. La NewCo costituisce una joint venture pienamente operativa, controllata in comune dalla Bertelsmann e dalla Springer.

(7)

Il 22 aprile 2005, alla sua 131a riunione, il Comitato consultivo in materia di concentrazioni ha approvato a maggioranza la proposta della Commissione di decidere il non luogo a procedere (2).

(8)

Il consigliere auditore, nella sua relazione del 27 aprile 2005, ha ritenuto che è stato rispettato il diritto delle parti all’audizione (3).

I.   I MERCATI RILEVANTI

I mercati rilevanti del prodotto

(9)

Per quanto riguarda i mercati rilevanti del prodotto, il sondaggio del mercato effettuato dalla Commissione si è incentrato sull’interrogativo se e in quale misura le tecniche tipografiche rispettivamente in rotocalco e offset siano intercambiabili e se i diversi stampati da produrre, ossia le riviste, i cataloghi e il materiale pubblicitario, costituiscano mercati distinti.

(10)

Il sondaggio del mercato ha mostrato che, in genere, la stampa in rotocalco non può essere sostituita dalla stampa offset: la rotocalcografia è utilizzata soprattutto per le ordinazioni di grandi quantitativi, ossia per un gran numero di copie e di pagine, mentre la tecnica offset si limita perlopiù a quantitativi inferiori. I costi della stampa variano di molto tra l’offset e la rotocalcografia, in funzione dell’entità dell’ordinazione. Le macchine rotocalcografiche sono caratterizzate da maggiori costi fissi, ma hanno migliori capacità e sono più efficienti, poiché consentono di stampare un gran numero di pagine in tempi più brevi e con un maggiore rendimento in rapporto ai costi. Le macchine offset presentano maggiori limitazioni per quanto riguarda il numero di pagine diverse che si possono stampare in un’unica operazione (72 pagine al massimo, rispetto alle 192 pagine della rotocalcografia). Il sondaggio del mercato ha confermato che la stampa offset non costituisce una restrizione della concorrenza nei confronti della stampa in rotocalco di riviste di oltre 64 pagine in più di 360 mila copie e di cataloghi e materiale pubblicitario di oltre 64 pagine in più di 450 mila copie.

(11)

Una macchina rotocalcografica può stampare riviste, materiale pubblicitario e cataloghi. Tuttavia, almeno per le riviste vi è un mercato distinto del prodotto. Nel caso delle riviste, i limiti di tempo sono molto più vincolanti che non per il materiale pubblicitario ed i cataloghi, data la specificità del loro contenuto e le scadenze temporali per l’inserimento degli annunci pubblicitari. Inoltre, la stampa di riviste è soggetta a condizioni più rigorose in termini di rifinitura, in particolare per l’aggiunta d’inserti e di campioni di prodotti. Le macchine rifinitrici sono disponibili quasi sempre all’interno o nelle vicinanze della tipografia, in modo che le riviste siano pronte in tempo, mentre la rifinitura dei cataloghi, per esempio, è più spesso affidata a terzi. Inoltre, il sistema di distribuzione delle riviste differisce di molto da quello dei cataloghi e del materiale pubblicitario, e quindi la loro stampa deve essere adattata alle condizioni specifiche loro necessarie. Per i cataloghi e il materiale pubblicitario, si può lasciare aperto l’interrogativo se essi costituiscano un unico mercato del prodotto o mercati distinti, dato che non sorgono problemi di concorrenza qualunque sia la definizione del mercato.

I mercati geografici rilevanti

(12)

Almeno per la Germania, si deve presumere che vi sia un mercato geografico nazionale della stampa di riviste. Per il resto del SEE, si può lasciare irrisolta la questione del mercato geografico della stampa di riviste, poiché neanche secondo la definizione più ristretta (mercati nazionali) sorgono problemi di concorrenza.

(13)

Le riviste tedesche sono stampate quasi esclusivamente in Germania, se non altro per il carattere imperativo delle scadenze temporali, poiché il rischio di ritardi nelle consegne aumenta in funzione della distanza tra la località in cui si effettua la stampa e la zona di distribuzione. Inoltre, molte tipografie estere attualmente hanno qualche problema a lavorare per gli editori tedeschi: il sistema tedesco di distribuzione delle riviste è comparativamente più complesso, a causa della struttura decentrata della Germania (al contrario, per esempio, della Francia, dove Parigi è il nodo centrale di distribuzione). Perdipiù, gli editori suddividono la Germania in diverse zone, denominate «Nielsen-areas», nelle quali i gruppi a cui è destinato il materiale pubblicitario hanno composizioni differenti. Le relative operazioni di stampa devono essere adeguate di conseguenza, il che è difficile per molti tipografi attivi fuori della Germania.

(14)

Per quanto riguarda i cataloghi, il sondaggio del mercato ha mostrato che le ordinazioni di stampa sono suddivise, di norma, tra vari tipografi, per garantire la sicura e puntuale consegna degli alti quantitativi richiesti. È stato ampiamente confermato che non soltanto i clienti di cataloghi in altri Stati importano servizi tipografici, perlopiù dalla Germania, ma che anche i clienti tedeschi considerano i tipografi esteri come alternative valide. Per i cataloghi, il mercato geografico rilevante può essere definito come la Germania più i paesi vicini (Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Danimarca) oltre all’Italia e alla Slovacchia. Tale mercato comprende le grandi tipografie di queste zone, quali Quebecor, RotoSmeets, Mondadori, Ilte, Rotocalcografica e Ringier.

(15)

A quanto consta, la stampa del materiale pubblicitario per i clienti tedeschi viene effettuata in ampia misura in Germania. Tuttavia, nonostante che il tasso d’importazioni di materiale pubblicitario stampato sia inferiore a quello dei cataloghi, i clienti tedeschi potrebbero certamente rivolgersi a tipografi esteri affidabili. La stampa di materiale pubblicitario non presenta difficoltà specifiche paragonabili a quelle del mercato della stampa di riviste, quali le finiture speciali o le condizioni specifiche di distribuzione. Inoltre, per il materiale pubblicitario le scadenze temporali sono in genere non così vincolanti come per le riviste. Poiché la massima parte degli editori dei principali cataloghi pubblicano anche materiale pubblicitario, sarebbe loro agevole servirsi dei contatti che già hanno con tipografie estere anche per ordinare la stampa di materiale pubblicitario. Per questo motivo, si può ritenere che l’estensione geografica del mercato della stampa in rotocalco di materiale pubblicitario coincida con quello dei cataloghi, ossia la Germania, i paesi vicini, l’Italia e la Slovacchia.

Per il resto del SEE, si può lasciare irrisolta la questione del mercato geografico della stampa di cataloghi e/o di materiale pubblicitario, poiché neanche secondo la definizione più ristretta (mercati nazionali) sorgono problemi di concorrenza.

II.   VALUTAZIONE

(16)

La joint venture prevista opererà sui mercati della stampa in rotocalco di riviste, cataloghi e materiale pubblicitario in vari paesi del SEE. Gli effetti più considerevoli della concentrazione — data l’ubicazione delle cinque tipografie attualmente operative che forniranno il loro contributo all’impresa joint venture — si faranno sentire in Germania.

1.   Il mercato della stampa in rotocalco di cataloghi e di materiale pubblicitario

(17)

La Commissione ha rilevato che, secondo le stime effettuate dalle parti in base ai quantitativi del 2003, per la stampa in rotocalco di cataloghi e di materiale pubblicitario la quota di mercato della NewCo sarebbe del [20-25] % (4) in un mercato comprendente la Germania, i paesi vicini, l’Italia e la Slovacchia. Mantenendo distinti i mercati rispettivamente per i cataloghi e per il materiale pubblicitario, la joint venture prevista avrebbe una quota del [15-20] % (4) del mercato della stampa dei cataloghi e del [20-25] % (4) di quello del materiale pubblicitario. Per le attività della Bertelsmann nella stampa in rotocalco che resterebbero fuori della joint venture, a ciascuna delle suddette quote di mercato si deve aggiungere un altro [0-5] % (4). Sui mercati distinti e anche sul mercato combinato della stampa di cataloghi e di materiale pubblicitario, seguirebbero a breve distanza Schlott e Quebecor, con quote di mercato tra il [10-15] % (4) e il [10-15] % (4), e TSB con circa il [10-15] % (4). Su un tale mercato, quindi, non sorgono problemi di concorrenza né considerando un mercato combinato della stampa di cataloghi e di materiale pubblicitario né distinguendo i due mercati. A parte quanto si è detto, in tutti gli altri possibili mercati geografici del SEE le quote di mercato della joint venture non fanno sorgere problemi di concorrenza (5).

2.   Il mercato della stampa in rotocalco di riviste

(18)

Sul mercato tedesco delle vendite della stampa in rotocalco di riviste, la joint venture deterrà una quota di circa il [0-50] % (4). Seguirebbero TSB e Schlott con circa il [20-25] % (4) ciascuna e Burda con il [0-5] % (4). Le importazioni costituiscono il [0-5] % (4), provenienti in amplissima parte dalle tipografie della Burda a Vieux-Thann, in Francia, ed a Bratislava, in Slovacchia. Oltre a queste importazioni, soltanto una rivista tedesca viene stampata all’estero, dalla tipografia olandese RotoSmeets. Sugli altri mercati nazionali interessati all’interno del SEE, le quote di mercato della joint venture non fanno sorgere problemi di concorrenza. La Commissione ha quindi esaminato soltanto il mercato tedesco.

(19)

Su uno o l’altro dei mercati tedeschi della stampa in rotocalco di riviste, i clienti (ossia gli editori) potrebbero essere danneggiati se la NewCo fosse in grado di rialzare i prezzi ed i clienti, invece, non fossero in grado, per la mancanza di capacità disponibili, di contrastare tali rincari ricorrendo ad altri tipografi. I quantitativi che le parti hanno fornito al mercato delle vendite nel 2003 sono stati di [150-200 kt] (4) ([100-150 kt] (4) per la Bertelsmann e di [45-50 kt] (4) per la Springer). Nel frattempo, è stato possibile acquisire altre [10-15 kt] (4) delle forniture, poiché le parti hanno comprato case editrici. Tenuto conto di tutto ciò, i quantitativi che le parti hanno fornito al mercato delle vendite sono stati in totale di [100-150 kt] (4).

(20)

La Commissione ha esaminato se: 1) i concorrenti dispongano attualmente di capacità residua sufficiente per sostituire in misura significativa tali vendite; 2) i concorrenti possano rendere disponibile una simile capacità convertendo la propria capacità alla stampa di riviste; 3) le previste estensioni della capacità renderanno disponibili capacità supplementari; 4) i potenziali concorrenti possano contribuire a rendere disponibile una capacità supplementare per la stampa di riviste in caso di aumento dei prezzi.

(21)

Capacità residua attuale: negli ultimi anni l’impiego della capacità era molto elevato in questo settore. In base a una cauta ipotesi d’impiego massimo delle capacità al 95 % e in base alle cifre indicate per il 2003, sembra plausibile presumere che i concorrenti tedeschi dispongano di una capacità residua di stampa di riviste per 17 kt.

(22)

Capacità mediante conversione: le tipografie in rotocalcografia possono convertire soltanto in misura limitata la propria capacità dalla stampa di cataloghi e di materiale pubblicitario alla stampa di riviste. I motivi sono le differenze nella periodicità, i tempi di stampa ed i quantitativi diversi dei prodotti da fornire. Le riviste sono stampate periodicamente (ogni settimana, ogni due settimane od ogni mese) e, proprio perché la loro pubblicazione è periodica ed a lungo termine, costituiscono il «carico basilare» della tipografia e impegnano le macchine per tutto il corso dell’anno. Invece i cataloghi delle società che vendono per posta o degli operatori turistici ecc. di solito vengono pubblicati soltanto due volte all’anno, in quantitativi molto elevati (in termini di numero di copie e anche in numero di pagine) e richiedono tempi di stampa più lunghi (fino a varie settimane). Di norma, la stampa dei cataloghi viene effettuata in maggio/giugno e in ottobre sino a dicembre e costituisce un «carico di punta» per le tipografie. La terza categoria di stampati, il materiale pubblicitario, serve essenzialmente per sfruttare appieno la capacità di stampa tra le stagioni di stampa dei cataloghi e nei giorni della settimana in cui le riviste da stampare sono in numero inferiore. Date queste caratteristiche temporali, la maggior parte delle tipografie hanno informato che non sarebbe attuabile una conversione illimitata dai cataloghi/materiale pubblicitario alle riviste.

(23)

Di conseguenza, i concorrenti che hanno risposto al sondaggio del mercato della Commissione fornendo cifre hanno indicato tassi di conversione dalla stampa di materiale pubblicitario e cataloghi alla stampa di riviste fino al [15-20] % (4) della loro capacità totale. Una tipografia tedesca non ha indicato nessuna cifra. A titolo di cauta ipotesi e sulla scorta degli altri risultati del suo sondaggio del mercato, la Commissione ha presunto che questa tipografia, la quale attualmente detiene una quota relativamente bassa della stampa di riviste, possa dedicare a tale attività un altro [10-15] % (4) della sua capacità. Su tale base, le tre tipografie tedesche potrebbero rendere disponibili per la stampa di riviste, complessivamente, una capacità di circa 130 kt, il che costituirebbe un’amplissima quota dell’intera capacità sfruttata dalle parti per la stampa di riviste edite da terzi ([150-200 kt] (4) nel 2003). In genere, stampare riviste è più redditizio che stampare materiale pubblicitario o una combinazione di materiale pubblicitario e di cataloghi. Dunque, i concorrenti avrebbero non soltanto la possibilità ma anche un incentivo a convertire la loro capacità alla stampa di riviste.

(24)

Previste estensioni della capacità: le tre maggiori concorrenti tedesche delle parti, Schlott, TSB e Burda, progettano di accrescere la loro capacità netta di almeno 50 kt nei prossimi due-tre anni. Inoltre, esse potrebbero ancora aumentare la loro capacità netta, almeno temporaneamente, ritardando il previsto smantellamento graduale delle macchine tipografiche vecchie ma ancora operative.

(25)

Concorrenza potenziale: che sul mercato tedesco della stampa di riviste si verifichi un aumento dei prezzi è ancor più improbabile per il fatto che vi sono numerosi concorrenti potenziali affidabili, in particolare RotoSmeets (Paesi Bassi), Quebecor (Francia), Mondadori (Italia) e in minor misura Ringier (Svizzera), le cui tipografie sono abbastanza vicine alla frontiera tedesca. Di conseguenza, queste tipografie sarebbero in grado di rispettare le costrizioni temporali per la stampa di riviste, almeno utilizzando gli impianti più vicini alla frontiera. Le differenze nel sistema di distribuzione e nei metodi di rifinitura richiederebbero ai tipografi esteri qualche adattamento e una stretta collaborazione con i clienti tedeschi. L’esempio della Roto Smeets, che attualmente è l’unica tipografia estera che stampa una rivista tedesca, mostra che un simile adeguamento è fattibile. Attualmente, RotoSmeets, Quebecor e Mondadori non utilizzano, come minimo, 32 kt della loro capacità, che potrebbero certamente mettere a disposizione degli editori tedeschi di riviste. Altra capacità potrebbe essere ottenuta in tempi brevi in seguito alle previste estensioni e alla pure prevista conversione alla produzione mista.

(26)

Oltre alle considerazioni relative alla capacità, un altro danno concorrenziale potrebbe aversi, in teoria, se la concentrazione comportasse la scomparsa di un’impresa concorrente. La concentrazione eliminerà Springer come concorrente indipendente, ma, anche prendendo in considerazione soltanto le tipografie tedesche in rotocalcografia, i clienti sono pur sempre in grado di rivolgersi agli altri tre maggiori operatori, Schlott, TSB e Burda, che dispongono d’impianti di grande capacità. Inoltre, possono presentarsi sul mercato altri potenziali concorrenti affidabili.

(27)

In base ai suddetti calcoli, i tra massimi concorrenti tedeschi, ossia Schlott, TSB e Burda, sarebbero in grado di offrire per la stampa di riviste circa altre 197 kt (17 kt di capacità residua, 130 kt grazie alla conversione della capacità e 50 kt grazie all’estensione della capacità netta), come reazione a un potenziale aumento dei prezzi per la stampa di riviste tedesche, mentre il volume delle vendite delle parti è di [100-150 kt] (4). Inoltre, RotoSmeets, Quebecor e Mondadori possono essere considerati potenziali concorrenti affidabili, ai quali potrebbero rivolgersi i clienti editori di riviste tedesche se la joint venture rialzasse i prezzi.

3.   Coordinamento sul mercato editoriale delle riviste

(28)

La Commissione ha valutato anche, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, se costituendo la joint venture si arriverebbe a un coordinamento del comportamento concorrenziale tra la Bertelsmann (inclusa la G+J) e la Springer sul mercato editoriale delle riviste, che si situa a valle. Considerata la percentuale relativamente bassa dei costi tipografici sul totale dei costi di una rivista e data la prevalente importanza delle attività editoriali delle parti rispetto alle loro attività tipografiche in rotocalcografia, la Commissione ha concluso che nel settore della pubblicazione di riviste un simile coordinamento è improbabile.

III.   CONCLUSIONE

(29)

Per i motivi sin qui esposti, la Commissione ha concluso che la concentrazione prevista non costituisce un grave ostacolo a un’effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte considerevole, in particolare in quanto darebbe luogo a una posizione dominante o lo rafforzerebbe, e che essa non comporta restrizioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 81 del trattato. Di conseguenza, si deve dichiarare tale concentrazione compatibile con il mercato comune, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, e con l’accordo SEE, a norma del suo articolo 57.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 52 del 2.3.2006, pag. 2.

(3)  GU C 52 del 2.3.2006, pag. 3.

(4)  Alcune parti del presente testo sono state redatte in modo da evitare di diffondere informazioni riservate. Si tratta delle parti racchiuse in parentesi quadre e contrassegnate da un asterisco.

(5)  Anche in un ipotetico mercato nazionale tedesco della stampa di cataloghi e/o di materiale pubblicitario, la joint venture arriverebbe a quote di mercato tra il 22 % e il 35 %, ma non supererebbe l'azienda leader su questi mercati, la Schlott.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/21


DECISIONE 2006/172/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

che attua la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/852/PESC (1), in particolare l’articolo 6, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio al fine di attuare le misure nei confronti della Costa d’Avorio imposte dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), di seguito «UNSCR 1572 (2004)».

(2)

Il 7 febbraio 2006 il comitato istituito dal paragrafo 14 della UNSCR 1572 (2004) ha approvato l’elenco delle persone soggette alle misure imposte dai paragrafi 9 e 11 della UNSCR 1572 (2004) e prorogate dal paragrafo 1 della risoluzione UNSC 1643 (2005).

(3)

L’allegato della posizione comune 2004/852/PESC dovrebbe essere completato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L’elenco di persone di cui all’allegato della presente decisione è inserito nell’allegato della posizione comune 2004/852/PESC.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2006/30/PESC (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 36).


ALLEGATO

Elenco di persone di cui all’articolo 1

«1)

Cognome, nome: BLÉ GOUDÉ, Charles

Funzioni: leader della COJEP (“Giovani patrioti”)

Data di nascita: 1.1.1972

Numero passaporto o carta d’identità: PD.AE/088 DH 12

Cittadinanza: ivoriana

2)

Cognome, nome: DJUÉ, Eugène Ngoran Kouadio

Data di nascita: 20.12.1969 o 1.1.1966

Cittadinanza: ivoriana

3)

Cognome, nome: FOFIE, Martin Kouakou

Funzioni: comandante “Chief corporal” delle “New Forces”, settore di Korhogo

Data di nascita: 1.1.1968

Cittadinanza: ivoriana».


Rettifiche

2.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/23


Rettifica del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 22 del 26 gennaio 2005 )

A pagina 1, considerando 8:

anziché:

«… stimolanti del tipo anfetamine, …»,

leggi:

«… stimolanti del tipo amfetamine, …».

A pagina 2, articolo 1, primo comma:

anziché:

«… e alle attività intermedie.»,

leggi:

«… e alle attività di intermediazione.»

A pagina 2, articolo 2, lettera a):

anziché:

«a)

«sostanze classificate»: tutte le sostanze elencate nell'allegato, comprese miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici;»,

leggi:

«a)

«sostanze classificate»: tutte le sostanze elencate nell'allegato, comprese le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi i medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, i preparati farmaceutici, le miscele, i prodotti naturali ed altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici;».

A pagina 3, articolo 2, lettera f):

anziché:

«… o svolga attività intermedie ad esse …»,

leggi:

«… o svolga attività di intermediazione ad esse …».

A pagina 3, articolo 2, lettera g):

anziché:

«… e giuridici con le sostanze classificate e il destinatario …»,

leggi:

«… e giuridici con le sostanze classificate e con il destinatario ….».

A pagina 3, articolo 2, lettera h):

anziché:

«… e giuridici con le sostanze classificate e lo speditore …»,

leggi:

«… e giuridici con le sostanze classificate e con lo speditore …».

A pagina 3, articolo 3:

a)

primo comma, prima riga:

anziché

:

«… o attività intermedie relative …»,

leggi

:

«… o attività di intermediazione relative …»;

b)

secondo comma, lettera c):

anziché

:

«… attività intermedie.»,

leggi

:

«… attività di intermediazione.»

A pagina 3, articolo 6, paragrafo 1:

anziché:

«… di importazione, esportazione o intermedie …»,

leggi:

«… di importazione, di esportazione o di intermediazione …».

A pagina 4, articolo 7, paragrafo 1:

anziché:

«… di importazione, esportazione o intermedie …»,

leggi:

«… di importazione, di esportazione o di intermediazione ….».

A pagina 4, articolo 9:

a)

paragrafo 1:

anziché

:

«… , esportazione o attività intermedie …»,

leggi

:

«… , esportazione o attività di intermediazione …»;

b)

paragrafo 2:

anziché

:

«… o intermedie. Si applica …»,

leggi

:

«… o di intermediazione. Si applica …».

A pagina 4, articolo 10:

a)

paragrafo 1:

anziché

:

«… aggiornate linee direttrici.»,

leggi

:

«… aggiornate linee guida.»;

b)

paragrafo 2:

anziché

:

«2.   Tali linee direttrici …»,

leggi

:

«2.   Tali linee guida …»;

c)

paragrafo 3 (due volte):

anziché

:

«… linee direttrici …»,

leggi

:

«… linee guida …».

A pagina 6, articolo 20:

anziché:

«… figuranti nella categoria I …»,

leggi:

«… figuranti nella categoria 1 …».