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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia [notificata con il numero C(2006) 417] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 337/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
77,8 |
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204 |
41,4 |
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|
212 |
112,1 |
|
|
999 |
77,1 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
114,8 |
|
204 |
90,1 |
|
|
628 |
131,0 |
|
|
999 |
112,0 |
|
|
0709 10 00 |
220 |
60,4 |
|
999 |
60,4 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
131,0 |
|
204 |
50,0 |
|
|
999 |
90,5 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
47,8 |
|
204 |
50,6 |
|
|
212 |
46,1 |
|
|
220 |
50,6 |
|
|
624 |
61,5 |
|
|
999 |
51,3 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
99,4 |
|
999 |
99,4 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
56,0 |
|
204 |
128,5 |
|
|
220 |
48,0 |
|
|
464 |
141,8 |
|
|
624 |
80,1 |
|
|
662 |
54,4 |
|
|
999 |
84,8 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
76,5 |
|
220 |
39,9 |
|
|
999 |
58,2 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
95,3 |
|
400 |
133,2 |
|
|
404 |
100,9 |
|
|
528 |
87,4 |
|
|
720 |
78,6 |
|
|
999 |
99,1 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
105,2 |
|
220 |
60,6 |
|
|
388 |
92,8 |
|
|
400 |
94,8 |
|
|
512 |
68,8 |
|
|
528 |
71,9 |
|
|
720 |
45,7 |
|
|
999 |
77,1 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 338/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'allegato del detto regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci. |
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(3) |
Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’allegato al presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di questa tabella.
Articolo 2
Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2175/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 9).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione codice NC |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo confezionato di materia tessile (100 % cotone), in tessuto greggio, rettangolare, di dimensioni pari a cm 180 × 90 circa, con orli lungo l’altezza e cimose sulla lunghezza. (biancheria da letto) (Cfr. fotografia n. 638) (1) |
6302 31 00 |
Classificazione a norma delle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 c) della sezione XI, della nota 1 del capitolo 63, nonché del testo dei codici NC 6302 e 6302 31 00. Il manufatto è «confezionato» ai sensi della nota 7 c) della sezione XI poiché presenta due bordi orlati. Tenuto conto delle caratteristiche del manufatto, del fatto che è lavabile, delle sue dimensioni e del materiale di cui è costituito, esso può essere considerato come biancheria da letto poiché protegge il materasso dalla normale usura quando viene sistemato nel senso della sua larghezza. Questo articolo è pertanto classificato come biancheria da letto ai sensi del codice NC 6302 31 00. Si vedano anche il paragrafo 1 e il punto 1) delle note esplicative del SA relative alla voce 6302. |
(1) La fotografia ha carattere puramente informativo.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 339/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
che modifica l’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme relative all’importazione di bovini vivi e di prodotti di origine bovina, ovina e caprina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nei pareri del 2001 sul rischio geografico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in Brasile, Cile, El Salvador, Nicaragua, Botswana, Namibia e Swaziland, il comitato scientifico direttivo (CSD) ha concluso che l’insorgenza della BSE nel bestiame locale di questi paesi era altamente improbabile. Di conseguenza tali paesi sono stati inclusi nell’elenco dei paesi esonerati dall’obbligo di rispettare alcune condizioni commerciali da applicare ai bovini vivi e ai prodotti di origine bovina, ovina e caprina in relazione alle TSE. |
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(2) |
Nei pareri aggiornati adottati nel febbraio e nell’agosto 2005 sul rischio geografico di BSE in alcuni paesi terzi, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l’insorgenza della BSE nel bestiame locale in Brasile, Cile, El Salvador, Nicaragua, Botswana, Namibia e Swaziland non è altamente improbabile. Pertanto questi paesi non dovrebbero più essere esonerati dall’obbligo di rispettare le condizioni commerciali da applicare ai bovini vivi e ai prodotti di origine bovina, ovina e caprina in relazione alle TSE. |
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(3) |
Occorre perciò modificare il regolamento (CE) n. 999/2001. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/2005 della Commissione (GU L 317 del 3.12.2005, pag. 4).
ALLEGATO
L’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:
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a) |
nella parte A, punto 15, lettera b), l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente:
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b) |
nella parte D, il punto 3 è sostituito dal seguente:
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 340/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l’ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2) l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno. |
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(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. |
|
(3) |
Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare le spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall’ammasso, si deve tener conto delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e delle spese finanziarie dell’ammasso. |
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(4) |
Per quanto riguarda il prevedibile andamento dei prezzi, occorre tenere in considerazione le riduzioni dei prezzi di intervento del burro previste dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e il conseguente prevedibile decremento dei prezzi di mercato del burro fresco e del burro all’ammasso; è pertanto opportuno concedere un aiuto di importo superiore per le domande di contratto di ammasso pervenute anteriormente al 1o luglio 2006. |
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(5) |
Per evitare la presentazione di un numero eccessivo di domande di ammasso privato prima di tale data, appare necessario fissare, per il periodo fino al 1o luglio 2006, un quantitativo indicativo e istituire un dispositivo di comunicazione che permetta alla Commissione di stabilire in che momento tale quantitativo viene raggiunto. È opportuno fissare tale quantitativo indicativo basandosi sui quantitativi che sono stati oggetto di contratti di ammasso negli scorsi anni. |
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(6) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, le operazioni di entrata all’ammasso possono avere luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Data la situazione attuale sul mercato del burro, appare giustificato anticipare al 1o marzo, per il 2006, l’inizio delle operazioni di entrata all’ammasso del burro e della crema di latte. Di conseguenza è opportuno derogare all’articolo suddetto. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per i contratti conclusi nel 2006, l’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro o equivalente burro, in base ai seguenti elementi:
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a) |
per tutti i contratti:
e |
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b) |
103,20 EUR per i contratti conclusi sulla scorta delle domande ricevute dall’organismo d’intervento anteriormente al 1o luglio 2006. |
2. L’organismo d’intervento registra la data di ricevimento delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, i quantitativi corrispondenti, le date di fabbricazione e il luogo in cui il burro è immagazzinato.
3. Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente.
4. A partire dal momento in cui la Commissione comunica agli Stati membri che i quantitativi richiesti hanno raggiunto le 80 000 tonnellate, gli Stati membri sono tenuti a comunicare quotidianamente alla Commissione, entro le 12 (ora di Bruxelles), i quantitativi oggetto delle domande presentate il giorno prima.
5. La Commissione sospende l’applicazione del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 4 non appena constati che i quantitativi oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, lettera b), hanno raggiunto le 110 000 tonnellate.
Articolo 2
In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2006 le operazioni di entrata all’ammasso possono avere inizio a partire dal 1o marzo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 341/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2007 per gli infortuni sul lavoro e i problemi di salute connessi al lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 384/2005
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 577/98, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2007 al 2009, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (2) , comprende un modulo ad hoc sugli infortuni sul lavoro e i problemi di salute connessi al lavoro. |
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(2) |
La risoluzione 2002/C 161/01 del Consiglio, del 3 giugno 2002, su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006) (3), invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare i lavori in corso sull’armonizzazione delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali per disporre di dati comparabili che permettano di valutare oggettivamente l’impatto e l’efficacia delle misure adottate nel contesto delle nuove strategie comunitarie. |
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(3) |
La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4), prevede che il datore di lavoro debba tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un’incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro e redigere, per l’autorità competente e conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano stati vittime i suoi lavoratori. Nella sua raccomandazione del 19 settembre 2003, sull’elenco europeo delle malattie professionali (5), la Commissione raccomanda agli Stati membri di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali e di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l’elenco europeo e conformi ai lavori in corso sul sistema d’armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali. La comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2002 (6) sulla nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006, sottolinea che i dati statistici non dovranno limitarsi a misurare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riconosciute o a determinarne le cause e le conseguenze, ma dovranno apportare anche elementi che consentano di quantificare i fattori legati all’ambiente di lavoro che possono provocare tali infortuni o malattie. I dati statistici dovrebbero essere disponibili anche per meglio circoscrivere i fenomeni emergenti, come le malattie legate allo stress e i disturbi del sistema muscolo-scheletrico. |
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(4) |
È anche necessario aggiornare la definizione del campione stabilita al punto 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 384/2005, per assicurare che il campione disponibile per l’analisi nel modulo ad hoc sia il più possibile rivelatore dei problemi. |
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(5) |
Le misure indicate nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'elenco dettagliato dei dati da raccogliere nel 2007 mediante il modulo ad hoc sugli infortuni sul lavoro e i problemi di salute connessi al lavoro, come previsto al punto 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 384/2005, è fissato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Nel punto 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 384/2005, la voce «Campione» è sostituita dal testo seguente:
«Campione: il gruppo di età del campione utilizzato per il presente modulo comprende persone di età uguale o superiore ai 15 anni.»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6).
(2) GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23.
(3) GU C 161 del 5.7.2002, pag. 1.
(4) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(5) GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28.
(6) COM(2002) 118 def. dell’11.3.2002.
ALLEGATO
INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO
Specifiche del formulario ad hoc 2007 sugli infortuni sul lavoro e i problemi di salute connessi al lavoro
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1. |
Stati membri e regioni interessate: tutti. |
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2. |
Le variabili saranno codificate come indicato di seguito. La numerazione delle variabili dell’indagine sulle forze di lavoro nella colonna «Filtri» si riferisce al regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione (1).
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 342/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
che avvia un riesame concernente «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA DI RIESAME
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(1) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernente «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Huvis Sichuan (di seguito «il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese (di seguito «il paese interessato»). |
B. PRODOTTO
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(2) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito «il prodotto in esame»), attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo. |
C. MISURE IN VIGORE
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(3) |
Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio (2) a norma del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dal richiedente, sono soggette a dazi antidumping definitivi del 49,7 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio. |
D. MOTIVAZIONI DEL RIESAME
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(4) |
Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, vale a dire durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (di seguito «il periodo dell'inchiesta iniziale»), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping. |
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(5) |
Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. |
E. PROCEDURA
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(6) |
I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro. |
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(7) |
Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame concernente «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare se il richiedente operi in condizioni di economia di mercato, quali definite dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, se il richiedente soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, in tal caso, il margine di dumping individuale del richiedente, nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità. |
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(8) |
Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale, sarebbe opportuno modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da parte delle imprese non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2005.
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F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
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(9) |
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Parallelamente, tali importazioni vanno sottoposte a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è, tuttavia, possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere. |
G. TERMINI
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(10) |
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
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H. OMESSA COLLABORAZIONE
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(11) |
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili. |
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(12) |
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta vengono basate sui dati disponibili, per la parte in questione l’esito dell'inchiesta potrebbe risultare meno favorevole che nel caso in cui avesse offerto la sua piena collaborazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 428/2005 per stabilire se e in quale misura siano soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie della Repubblica popolare cinese, prodotte ed esportate nella Comunità da Huvis Sichuan (codice addizionale TARIC A736).
Articolo 2
I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 428/2005 sono abrogati con riguardo alle importazioni di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, s’invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
1. Affinché durante l'inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto ed inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento, nonché eventuali altre informazioni, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione.
Entro lo stesso termine di 40 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
2. Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli USA come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire dello status di impresa operante in un’economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Tutte le comunicazioni e richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata (3)» e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, vanno corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale Commercio |
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Direzione B |
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Ufficio: J-79 5/16 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 1).
(3) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. È inoltre protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è considerato un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 343/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, se in uno o più Stati membri i prezzi di mercato del burro raggiungono, nel corso di un periodo rappresentativo, un livello inferiore al 92 % del prezzo d’intervento, gli organismi d’intervento devono procedere all’acquisto di burro. |
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(2) |
Sulla base dei prezzi di mercato comunicati dagli Stati membri, secondo quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2771/1999, la Commissione ha constatato che i prezzi in Germania, in Estonia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Portogallo, i in Svezia e nel Regno Unito per due settimane consecutive sono scesi al di sotto del 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nei suddetti Stati membri siano aperti gli acquisti all’intervento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono aperti gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 nei seguenti Stati membri:
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— |
Germania |
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— |
Estonia |
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— |
Spagna |
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— |
Francia |
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— |
Irlanda |
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— |
Paesi Bassi |
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— |
Polonia |
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— |
Portogallo |
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— |
Svezia |
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— |
Regno Unito. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 344/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 281/2006 della Commissione (4). |
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(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.
(4) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 38.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 25 febbraio 2006
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(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
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1701 11 10 (1) |
36,58 |
0,31 |
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1701 11 90 (1) |
36,58 |
3,93 |
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1701 12 10 (1) |
36,58 |
0,18 |
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1701 12 90 (1) |
36,58 |
3,63 |
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1701 91 00 (2) |
37,34 |
6,56 |
|
1701 99 10 (2) |
37,34 |
3,14 |
|
1701 99 90 (2) |
37,34 |
3,14 |
|
1702 90 99 (3) |
0,37 |
0,30 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2006
relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)
(2006/144/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta dalla Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerato quanto segue:
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(1) |
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede l’adozione, a livello comunitario, di orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale per il periodo di programmazione che va dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, allo scopo di fissare le priorità dello sviluppo rurale. |
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(2) |
Gli orientamenti strategici dovrebbero riflettere il ruolo multifunzionale che l’attività agricola svolge in termini di ricchezza e diversità dei paesaggi, di prodotti alimentari e di retaggio culturale e naturale. |
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(3) |
Tali orientamenti strategici dovrebbero individuare i settori di interesse per la realizzazione delle priorità comunitarie, in particolare in relazione agli obiettivi di sostenibilità di Göteborg e alla strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l’occupazione, fissati rispettivamente dal Consiglio europeo di Göteborg (15 e 16 giugno 2001) e di Salonicco (20 e 21 giugno 2003). |
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(4) |
Sulla base degli orientamenti strategici, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare la propria strategia nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale, |
DECIDE:
Articolo unico
Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) figuranti in allegato, sono adottati.
Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)
1. INTRODUZIONE
Il nuovo regolamento (CE) n. 1698/2005 definisce le finalità e il campo di applicazione del sostegno erogato dal FEASR. Gli orientamenti strategici individuano in questo contesto i settori di interesse per la realizzazione delle priorità comunitarie, in particolare in relazione agli obiettivi di sostenibilità fissati dal Consiglio europeo di Göteborg e alla luce della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l’occupazione.
Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale serviranno a:
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— |
individuare e definire di comune accordo i settori in cui l’erogazione del sostegno UE a favore dello sviluppo rurale crea il maggior valore aggiunto a livello UE, |
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— |
correlarsi alle principali priorità dell’Unione (Lisbona, Göteborg) e dar loro un’attuazione concreta nella politica dello sviluppo rurale, |
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— |
garantire la coerenza con le altre politiche dell’Unione, in particolare con le politiche della coesione e dell’ambiente, |
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— |
accompagnare l’attuazione della nuova politica agricola comune (PAC) orientata al mercato e la necessaria ristrutturazione sia nei nuovi che nei vecchi Stati membri. |
2. LO SVILUPPO RURALE E GLI OBIETTIVI COMUNITARI GENERALI
2.1. La PAC e lo sviluppo rurale
L’agricoltura continua ad essere la principale utilizzatrice dei terreni rurali e a costituire un fattore determinante per la qualità dello spazio rurale e dell’ambiente. Con il recente allargamento dell’Unione europea l’importanza e la pertinenza della PAC e dello sviluppo rurale sono indubbiamente aumentate.
Senza i due pilastri della PAC, vale a dire le politiche di mercato e di sviluppo rurale, molte zone rurali dell’Europa dovrebbero affrontare problemi economici, sociali e ambientali sempre più gravi. Il modello agricolo europeo riflette il ruolo multifunzionale che l’attività agricola svolge in termini di ricchezza e diversità dei paesaggi, di prodotti alimentari e di retaggio culturale e naturale (1).
I principi guida della PAC, ossia il mercato e le politiche di sviluppo rurale, sono stati enunciati dal Consiglio europeo di Göteborg (15 e 16 giugno 2001). In base alle sue conclusioni, una forte crescita economica deve andare di pari passo con un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e una produzione di rifiuti che siano sostenibili, salvaguardando la biodiversità, preservando gli ecosistemi ed evitando la desertificazione. Per far fronte a queste sfide la PAC e il suo sviluppo futuro dovrebbero contribuire, tra gli obiettivi, a realizzare uno sviluppo sostenibile ponendo maggiore enfasi sulla promozione di prodotti sani e di qualità elevata, di metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, incluse la produzione biologica, le materie prime rinnovabili e la tutela della biodiversità.
Tali principi guida sono stati confermati nelle conclusioni sulla strategia di Lisbona del Consiglio europeo di Salonicco (20 e 21 giugno 2003). La nuova PAC e lo sviluppo rurale possono dare un contributo determinante alla competitività e allo sviluppo sostenibile nei prossimi anni.
2.2. Verso un’agricoltura sostenibile: le riforme della PAC del 2003 e del 2004
Le riforme della PAC del 2003 e del 2004 rappresentano due tappe fondamentali sulla via del miglioramento della competitività e dello sviluppo sostenibile dell’attività agricola nell’Unione europea e tracciano il quadro di riferimento delle riforme future. Le riforme successive hanno contribuito alla competitività dell’agricoltura europea riducendo le garanzie di sostegno dei prezzi e incoraggiando l'adeguamento strutturale. L’introduzione dei pagamenti diretti disaccoppiati incoraggia i produttori a reagire ai segnali del mercato conseguenti alla domanda dei consumatori, anziché a contare su incentivi legati alla quantità. Le norme della condizionalità, che includono gli aspetti ambientali, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, rafforzano la fiducia dei consumatori e la sostenibilità ambientale dell’attività agricola.
2.3. Sviluppo rurale 2007-2013
La futura politica dello sviluppo rurale si incentra su tre aree principali: l’economia della produzione agroalimentare, l’ambiente e l’economia rurale e la popolazione nelle zone rurali. La nuova generazione di strategie e programmi di sviluppo rurale sarà imperniata intorno a quattro assi: asse 1: miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; asse 2: miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; asse 3: qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale; asse 4: Leader.
L’asse 1 comprende tutta una serie di misure mirate al capitale umano e fisico nei settori agroalimentare e forestale (promozione del trasferimento di conoscenze e innovazione) e alla produzione di qualità. L’asse 2 contempla misure mirate alla protezione e al rafforzamento delle risorse naturali, alla preservazione dell’attività agricola e dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale, nonché dei paesaggi culturali delle zone rurali europee. L'asse 3 intende sviluppare le infrastrutture locali e il capitale umano nelle zone rurali per migliorare le condizioni della crescita e della creazione di posti di lavoro in tutti i settori e inoltre la diversificazione delle attività economiche. L'asse 4 basato sull’esperienza Leader apre possibilità di governance innovativa, basata su un approccio locale allo sviluppo rurale partecipativo.
2.4. Raccogliere le sfide
Le zone rurali sono caratterizzate da situazioni affatto diverse tra loro, come lo spopolamento che colpisce le zone più isolate e il declino delle aree periurbane che risentono della crescente pressione esercitata dai centri urbani.
Secondo la definizione dell’OCSE, basata sulla densità di popolazione, le zone rurali (2) rappresentano il 92 % del territorio dell’UE. Inoltre il 19 % della popolazione vive in zone prevalentemente rurali e il 37 % in zone significativamente rurali. Queste zone producono il 45 % del valore aggiunto lordo (VAL) dell’UE e forniscono il 53 % dei posti di lavoro, ma tendono ad essere in ritardo per una serie di indicatori socioeconomici rispetto alle zone non rurali, inclusi gli indicatori strutturali. Nelle zone rurali il reddito pro capite è circa di un terzo più basso (3), con tassi di attività femminile anch’essi inferiori, il settore dei servizi è meno sviluppato, l’istruzione superiore è generalmente meno diffusa ed una percentuale inferiore di famiglie ha accesso ad Internet in banda larga. In alcune regioni rurali i problemi più acuti sono quelli della lontananza e della perifericità. Questi svantaggi tendono ad essere acuiti nelle regioni prevalentemente rurali, benché la situazione generale a livello UE presenti notevoli variazioni da Stato membro a Stato membro. Un problema che colpisce particolarmente le donne e i giovani nelle aree rurali più remote è quello della mancanza di opportunità, di contatti e di infrastrutture formative.
L'allargamento ha ridisegnato la cartina dell'agricoltura europea. Nei vecchi Stati membri l’agricoltura rappresenta il 2 % del PIL, nei nuovi Stati membri il 3 % e oltre il 10 % in Romania e in Bulgaria. Nei nuovi Stati membri la quota di occupazione nel settore dell’agricoltura è di tre volte superiore (12 %) rispetto ai vecchi Stati membri (4 %), mentre in Bulgaria e in Romania è molto più elevata.
Il settore agricolo e agroalimentare europeo rappresentano insieme una porzione considerevole dell’economia dell’UE, con 15 milioni di posti di lavoro (8,3 % dell’occupazione totale) e il 4,4 % del PIL. L'UE è il primo produttore mondiale di prodotti alimentari (comprese le bevande), con una produzione complessiva stimata a 675 miliardi di EUR, ma si tratta di un settore che permane altamente polarizzato e frammentato in termini di dimensioni, con grandi opportunità, ma anche grossi rischi per le aziende. Il settore forestale e le attività connesse alla silvicoltura danno lavoro a 3,4 milioni di persone circa, con una cifra d’affari pari a 350 miliardi di EUR, ma attualmente si sfrutta solo il 60 % dell’accrescimento forestale annuo.
L’agricoltura e la silvicoltura rappresentano il 77 % dell’utilizzazione del territorio nell’UE. Negli ultimi anni l’efficacia ambientale dell’agricoltura in termini di preservazione e rafforzamento delle risorse naturali è stata disomogenea. Per quanto riguarda la qualità dell’acqua, dal 1990 ad oggi l’eccesso totale di azoto è leggermente diminuito nella maggior parte dei vecchi Stati membri, anche se alcuni paesi e regioni sono ancora sottoposti alla pressione di una notevole lisciviazione delle sostanze nutritive. In molte zone persistono problemi quali le emissioni di ammoniaca, l’eutrofizzazione, il degrado dei terreni e la perdita di biodiversità. Va detto però anche che una porzione crescente di terreni agricoli viene destinata alla produzione biologica (5,4 milioni di ettari nell'UE) e alle risorse rinnovabili (si stimano a 1,4 milioni di ettari quelli adibiti alla produzione di energia nel 2004 a 0,3 milioni di ettari quelli che hanno fruito del premio alle colture energetiche e a 0,6 milioni di ettari quelli su terreni ritirati dalla produzione). Le tendenze a lungo termine del cambiamento climatico avranno un influsso sempre più determinante sui modelli di attività agricola e silvicola. La tutela della biodiversità ha compiuto progressi grazie all’attuazione di Natura 2000, che ha permesso di designare circa il 12-13 % della superficie agricola e forestale. I sistemi di conduzione agricola ad elevata valenza naturale hanno un ruolo di prim’ordine nella preservazione della biodiversità e degli habitat, così come nella protezione dell’ambiente e della qualità dei suoli. Nella maggior parte degli Stati membri questo tipo di gestione agricola occupa dal 10 % al 30 % della superficie agricola, mentre in alcune zone l’abbandono dell’agricoltura potrebbe comportare gravi rischi ambientali.
Nei prossimi anni le zone rurali dovranno quindi fare i conti con i problemi legati alla crescita, all’occupazione e alla sostenibilità. Ma non vanno dimenticate le opportunità concrete che offrono, in termini di potenziale di crescita in nuovi settori come il turismo e le attività ricreative in ambiente rurale, né l’attrattiva che esercitano come posto dove stabilirsi per vivere e lavorare, né infine il loro ruolo di serbatoio di risorse naturali e ad elevata valenza paesaggistica.
Il settore agroalimentare deve cogliere le opportunità che gli vengono offerte dai nuovi approcci, dalle nuove tecnologie e dall’innovazione per adeguarsi alla mutata domanda del mercato, sia a livello europeo che a livello globale. Più di ogni cosa saranno gli investimenti nelle risorse chiave costituite dal capitale umano a permettere alle zone rurali e al settore agroalimentare di guardare al futuro con fiducia.
In occasione del rilancio della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo ha riaffermato che essa si colloca nel contesto più ampio dello sviluppo sostenibile secondo cui occorre soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri (4). Il nuovo periodo di programmazione rappresenta un’opportunità unica per rifocalizzare sulla crescita, sull’occupazione e sulla sostenibilità il sostegno erogato dal FEASR, del tutto in linea con la Dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile (5) e il nuovo programma d'azione di Lisbona, che intende destinare le risorse a migliorare l’attrattiva dell’Europa come luogo in cui investire e lavorare, a stimolare la conoscenza e l’innovazione al servizio della crescita e a creare nuovi e migliori posti di lavoro.
La politica dello sviluppo rurale deve aiutare le zone rurali a raggiungere questi obiettivi nel periodo 2007-2013. Per questo è necessario un approccio più strategico alla competitività, alla creazione di posti di lavoro e all’innovazione nelle zone rurali e una governance migliore dell’attuazione dei programmi. Nei settori agricolo e forestale occorre puntare maggiormente su investimenti lungimiranti nel capitale umano, nella conoscenza e nei capitali, cercando nuove strade per conseguire servizi ambientali vantaggiosi per tutti e per creare posti di lavoro migliori e più numerosi attraverso la diversificazione, con particolare riguardo per le donne e i giovani. Aiutando le zone rurali dell’UE ad esprimere appieno la loro attrattiva potenziale di luogo dove investire, vivere e lavorare, la politica dello sviluppo rurale può fare la sua parte nel processo di sviluppo sostenibile del territorio europeo.
3. INDIVIDUARE LE PRIORITÀ DELLO SVILUPPO RURALE COMUNITARIO NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Tra gli obiettivi fissati dal regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici di seguito riportati individuano le priorità comunitarie conformemente al suo articolo 9. Gli orientamenti sono destinati ad integrare le principali priorità politiche definite nelle conclusioni dei Consigli europei di Göteborg e Lisbona. Per ogni serie di priorità sono presentate azioni chiave illustrative. Sulla base di tali orientamenti strategici gli Stati membri elaboreranno la propria strategia nazionale quale quadro di riferimento per l’elaborazione dei programmi di sviluppo rurale.
Le risorse che saranno destinate alle priorità comunitarie dello sviluppo rurale (nei limiti regolamentari minimi di finanziamento per ogni asse) dipenderanno dalla situazione particolare, dai punti di forza e di debolezza e dalle possibilità dei settori compresi nel programma. Ogni priorità comunitaria, con il suo contributo agli obiettivi di Lisbona e di Göteborg, dovrà riflettersi, a livello di Stato membro, nel piano strategico nazionale e nei programmi di sviluppo rurale. In molti casi ci saranno priorità nazionali o regionali per problemi specifici legati alla catena agroalimentare, oppure alla situazione ambientale, climatica e geografica dell’agricoltura e delle foreste. Le zone rurali dovranno probabilmente far fronte anche ad altri problemi specifici, come la pressione periurbana, la disoccupazione, la lontananza o la bassa densità di popolazione.
3.1. Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale
Orientamento strategico comunitario
I settori europei dell’agricoltura, della silvicoltura e della trasformazione alimentare hanno un forte potenziale di ulteriore sviluppo di prodotti di alta qualità e di elevato valore aggiunto, rispondenti alla domanda crescente e diversificata dei consumatori europei e dei mercati mondiali.
Le risorse destinate all'asse 1 dovrebbero contribuire a creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico, incentrato sulle priorità del trasferimento delle conoscenze, della modernizzazione, dell’innovazione e della qualità nella catena alimentare e sui settori prioritari degli investimenti nel capitale umano e naturale.
Per concretizzare tali priorità gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere azioni chiave. Tali azioni chiave potrebbero comprendere:
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i) |
la ristrutturazione e la modernizzazione del settore agricolo, che continuano a svolgere un ruolo importante nello sviluppo di molte zone rurali, in particolare nei nuovi Stati membri. L’allargamento ha ridisegnato la cartina dell’agricoltura europea, cosicché la riuscita dell’adeguamento del settore dell’agricoltura può essere la chiave per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale del settore agricolo e per rafforzare l’occupazione e la crescita del resto dell’economia. Ciò comprende la promozione di un adeguamento anticipato ai cambiamenti del settore agricolo nell’ambito della ristrutturazione nonché la modernizzazione e lo sviluppo di un approccio proattivo alla formazione e alla riconversione degli addetti dell’agricoltura, con particolare attenzione per le competenze trasferibili; |
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ii) |
migliorare l’integrazione nella catena agroalimentare. Il settore alimentare europeo è uno dei più competitivi e innovativi del mondo, ma deve fare i conti con la crescente concorrenza a livello globale. L’economia rurale presenta ampie potenzialità che le consentono di creare e commercializzare nuovi prodotti, di conservare nelle zone rurali maggiori ricchezze attraverso i sistemi di qualità e di migliorare l’immagine dei prodotti europei oltre i confini dell’Europa. Il ricorso ai servizi di consulenza e di assistenza per ottemperare ai requisiti comunitari contribuirà al successo di questo processo di integrazione. Un settore agricolo orientato al mercato consentirà di consolidare ulteriormente la posizione di principale datore di lavoro e importante motore di crescita economica del settore agroalimentare europeo; |
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iii) |
agevolare l’innovazione e l’accesso alla ricerca e sviluppo (R&S). L’innovazione è sempre più importante per i settori europei dell’agricoltura, dell’agroalimentare e della silvicoltura. Rispetto alle grandi aziende agroalimentari europee che spesso sono all’avanguardia in fatto di nuove tendenze, l’introduzione di nuovi prodotti e procedimenti potrebbe contribuire in misura significativa a migliorare i risultati di aziende agricole ed industrie di trasformazione più piccole. In particolare nuove forme di cooperazione potrebbero agevolare l’accesso alla R&S, all’innovazione e alle azioni realizzate nell’ambito del settimo programma quadro (6); |
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iv) |
incoraggiare l’adozione e la diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC). È indubbio il ritardo dell’intero settore agroalimentare nell’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare nel caso delle piccole imprese. L’adozione delle applicazioni del commercio elettronico permane bassa se si eccettuano le grandi multinazionali e il loro principali fornitori. Il Fondo per lo sviluppo rurale dovrebbe pertanto completare le future iniziative della Commissione, come l’iniziativa i2010, nel campo del commercio elettronico (con particolare riguardo alle piccole e medie imprese), dell’acquisizione di competenze digitali (e-skills) e dell’apprendimento in linea (e-learning); |
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v) |
stimolare un’imprenditorialità dinamica. Le riforme recenti hanno conferito all’agricoltura europea un orientamento al mercato che apre nuove opportunità alle aziende agricole, ma la realizzazione di questo potenziale economico dipenderà dallo sviluppo di competenze strategiche e organizzative. Incoraggiare l'accesso alla professione ai giovani agricoltori può svolgere un ruolo importante a tale riguardo; |
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vi) |
sviluppo di nuovi sbocchi per i prodotti agricoli e silvicoli. Nuovi sbocchi possono significare maggiore valore aggiunto, in particolare per i prodotti di qualità. Sostenere gli investimenti e la formazione nel campo della produzione per fini non alimentari, nell’ambito dello sviluppo rurale, può completare le misure adottate dal primo pilastro con la creazione di nuovi sbocchi innovativi per la produzione o promuovendo lo sviluppo di materiali energetici rinnovabili, di biocarburanti e di capacità di trasformazione; |
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vii) |
migliorare le prestazioni ambientali dell’agricoltura e della silvicoltura. La sostenibilità a lungo termine dipenderà dalla capacità del settore di produrre nel rispetto di rigorose norme ambientali i prodotti che i consumatori vogliono comprare. Anche gli investimenti destinati a migliorare tali prestazioni ambientali possono sfociare in una maggiore efficienza della produzione, creando benefici reciproci a vantaggio di tutti; |
Per promuovere il rinnovo generazionale nel settore agricolo si possono prendere in esame associazioni di misure, tra quelle contemplate dall’asse 1, adattandole alle esigenze dei giovani agricoltori.
3.2. Migliorare l’ambiente e le zone di campagna
Orientamento strategico comunitario
Per tutelare e rafforzare le risorse naturali dell’UE e i paesaggi nelle zone rurali, le risorse destinate all’asse 2 dovrebbero contribuire in tre aree prioritarie a livello comunitario: la biodiversità e la preservazione e lo sviluppo dell’attività agricola e di sistemi forestali ad elevata valenza naturale e dei paesaggi agrari tradizionali; il regime delle acque e il cambiamento climatico.
Le misure contemplate dall’asse 2 dovranno servire al conseguimento di questi obiettivi ambientali e all’attuazione della rete agricola e forestale Natura 2000, al mantenimento dell’impegno assunto a Göteborg di invertire il declino della biodiversità entro il 2010, agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (7), e a quelli del protocollo di Kyoto per la mitigazione del cambiamento climatico.
Per concretizzare tali priorità gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere azioni chiave. Tali azioni chiave potrebbero comprendere:
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i) |
promuovere servizi ambientali e pratiche agricole e zootecniche rispettose degli animali. I cittadini europei si aspettano che gli agricoltori rispettino una serie di norme obbligatorie, ma molti ritengono anche che sia opportuno ricompensare gli agricoltori che sottoscrivono impegni più ampi, procurando servizi che il mercato non sarebbe in grado di offrire da solo, in particolare se tali servizi riguardano risorse specifiche particolarmente importanti nell'ambito dell'agricoltura e della silvicoltura, come l’acqua e il suolo; |
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ii) |
conservare il paesaggio agricolo e le foreste. In Europa gran parte del prezioso ambiente rurale è stato plasmato dall’agricoltura. Pratiche di gestione sostenibile del territorio possono aiutare a ridurre i rischi connessi all'abbandono, alla desertificazione e agli incendi forestali, in particolare nelle zone svantaggiate. Pratiche agricole appropriate permettono di conservare i paesaggi e gli habitat, come le zone umide, le praterie e i pascoli di montagna. In molte regioni si tratta di un cospicuo patrimonio culturale e naturale, grazie al quale le zone rurali esercitano una forte attrattiva come luoghi in cui vivere e lavorare; |
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iii) |
combattere il cambiamento climatico. L’agricoltura e la silvicoltura si trovano in prima fila nel processo di sviluppo di energie rinnovabili e di materie prime per la filiera bioenergetica. Pratiche agricole e silvicole appropriate possono contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla salvaguardia dell’effetto di deposito di carbonio, svolto dalle foreste, e delle sostanze organiche nella composizione del terreno e possono inoltre agevolare l'adeguamento all'impatto dei cambiamenti climatici; |
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iv) |
consolidare il contributo dell’agricoltura biologica. L’agricoltura biologica rappresenta un approccio globale all’agricoltura sostenibile per cui è opportuno rafforzare il suo contributo agli obiettivi di tutela dell’ambiente e del benessere degli animali; |
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v) |
incoraggiare le iniziative ambientali/economiche che procurano benefici reciproci. La produzione di beni ambientali, in particolare attraverso le misure agroambientali, può rafforzare l’identità delle zone rurali e dei loro prodotti alimentari e costituire la base per la crescita e l’occupazione generate dal turismo e dalla ricettività sviluppata nelle zone rurali, in particolare se legata alla diversificazione delle attività nel turismo, nell’artigianato, nella formazione o nel comparto non alimentare; |
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vi) |
promuovere l’equilibrio territoriale. I programmi di sviluppo rurale possono dare un contributo di prim’ordine all’attrattiva delle zone rurali e contribuire a mantenere un equilibrio sostenibile tra zone urbane e zone rurali nell’ambito di un’economia competitiva e basata sulla conoscenza. Combinate con altri assi del programma, le misure di gestione territoriale possono dare un contributo positivo alla distribuzione nello spazio dell’attività economica e alla coesione territoriale. |
3.3. Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione dell'economia rurale
Orientamento strategico comunitario
Le risorse destinate alla diversificazione dell’economia rurale e alla qualità della vita nelle zone rurali nell’ambito dell'asse 3 dovrebbero contribuire alla priorità assoluta rappresentata dalla creazione di posti di lavoro e delle condizioni per la crescita. Le varie misure disponibili dell’asse 3 dovrebbero essere sfruttate in particolare per promuovere lo sviluppo delle capacità, l’acquisizione di competenze e l’organizzazione mirata allo sviluppo di strategie locali oltre che alla conservazione dell’attrattiva delle zone rurali per le generazioni future. Nel promuovere la formazione, l’informazione e l’imprenditorialità occorre tener conto in particolare delle esigenze delle donne, dei giovani e dei lavoratori anziani.
Per concretizzare tali priorità gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere azioni chiave. Tali azioni chiave potrebbero comprendere:
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i) |
incrementare i tassi di attività e di occupazione nell’economia rurale globalmente. La diversificazione è necessaria per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali e contribuisce a migliorare l’equilibrio territoriale, in termini economici e sociali. Il turismo, l’artigianato e l’offerta di attività ricreative nelle zone rurali sono tutti settori in crescita in molte regioni e offrono potenzialità per la diversificazione dello sfruttamento all'infuori dell'agricoltura e lo sviluppo di microimprese nel contesto più ampio dell’economia rurale; |
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ii) |
incoraggiare l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro. In molte zone rurali strutture di assistenza all'infanzia inadeguate creano barriere specifiche. Le iniziative locali miranti a sviluppare servizi per l’infanzia possono migliorare le opportunità di accesso delle donne al mercato del lavoro. Si pensi ad esempio alla creazione di infrastrutture per la custodia dei bambini, eventualmente combinate ad iniziative volte a incoraggiare la creazione di piccole imprese connesse alle attività rurali e ai servizi locali; |
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iii) |
ridare slancio ai paesi. Iniziative integrate che combinino diversificazione, creazione di imprese, investimenti nel patrimonio culturale, infrastrutture per i servizi locali e rinnovamento possono contribuire a migliorare sia le prospettive economiche che la qualità della vita; |
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iv) |
sviluppare le microimprese e l’artigianato sfruttando competenze tradizionali o introducendo competenze nuove, in particolare attraverso l’acquisto di attrezzature, la formazione e l’accompagnamento, per aiutare a promuovere l’imprenditorialità e a sviluppare il tessuto economico; |
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v) |
insegnare ai giovani le competenze necessarie alla diversificazione dell'economia locale può andare incontro alla domanda di turismo, di attività ricreative, di servizi ambientali, di pratiche rurali tradizionali e di prodotti di qualità; |
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vi) |
incoraggiare l’adozione e la diffusione delle TIC. L’adozione e la diffusione delle TIC è fondamentale per la diversificazione nelle zone rurali, come ai fini dello sviluppo locale è indispensabile disporre di servizi locali e promuovere la e-inclusione. Attraverso iniziative TIC nei paesi, che combinano la disponibilità, nell’ambito di strutture comunitarie, di attrezzature informatiche e di attrezzature per la messa in rete e per lo sviluppo delle competenze digitali, si possono realizzare economie di scala. Si tratta di iniziative in grado di agevolare decisamente l’adozione di attrezzature informatiche e il ricorso al commercio elettronico da parte delle aziende agricole e delle imprese rurali. Occorre sfruttare pienamente le possibilità offerte dalle comunicazioni via Internet e dalla banda larga, ad esempio nell’ambito di programmi regionali finanziati dei Fondi strutturali, per superare gli svantaggi legati alla posizione geografica; |
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vii) |
sviluppare l’offerta e l’uso innovativo di fonti di energia rinnovabili per contribuire a creare nuovi sbocchi per i prodotti agricoli e silvicoli, ad offrire servizi locali e a diversificare l’economia rurale; |
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viii) |
incoraggiare lo sviluppo del turismo. Il turismo è un importante motore di crescita in molte zone rurali e può mettere a frutto il patrimonio culturale e naturale. Un maggior ricorso alle TIC nel campo del turismo, ad esempio per prenotazioni, pubblicità, marketing e per l’ideazione dei servizi e delle attività ricreative può contribuire ad aumentare il numero di visitatori e la lunghezza dei soggiorni specialmente se vengono offerti collegamenti con strutture più piccole e si incoraggia l’agriturismo; |
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ix) |
ammodernare l’infrastruttura locale, in particolare nei nuovi Stati membri. Nei prossimi anni saranno realizzati cospicui investimenti nelle principali infrastrutture delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell’energia e dell’acqua. I Fondi strutturali offriranno un contributo ingente che spazia dalle reti transeuropee allo sviluppo di connessioni con le imprese o con i parchi scientifici. Per il pieno successo dell’effetto moltiplicatore in termini di posti di lavoro e di crescita, l’infrastruttura locale su piccola scala, finanziata nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale, avrà un ruolo centrale nel collegare i suddetti ingenti investimenti alle strategie locali di diversificazione e sviluppo del potenziale agricolo e agroalimentare. |
3.4. Costruire la capacità locale di occupazione e diversificazione
Orientamento strategico comunitario
Le risorse destinate all’asse 4 (Leader) dovrebbero contribuire a conseguire le priorità degli assi 1 e 2 e soprattutto dell’asse 3, ma sono anche determinanti per la priorità orizzontale del miglioramento della governance e per la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali.
Il sostegno nell’ambito dell’asse 4 offre la possibilità, nel contesto della costruzione di una strategia di sviluppo locale guidata dalla Comunità e basata sui bisogni e sui punti di forza locali, di combinare tutti e tre gli obiettivi, ossia la competitività, la tutela dell’ambiente e la qualità della vita attraverso la diversificazione. Grazie ad approcci integrati che coinvolgono gli agricoltori, gli addetti alla silvicoltura e gli altri attori rurali sarà possibile salvaguardare e migliorare il patrimonio culturale e naturale locale, aumentare la presa di coscienza e promuovere gli investimenti nelle specialità alimentari, nel turismo e nelle risorse ed energie rinnovabili.
Per concretizzare tali priorità gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere azioni chiave. Tali azioni chiave potrebbero in particolare essere volte a:
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i) |
rafforzare le capacità di partenariati locali, l’animazione e l’acquisizione di competenze per mobilitare il potenziale locale; |
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ii) |
promuovere il partenariato pubblico-privato. L’iniziativa Leader continuerà a svolgere un ruolo trainante nel suscitare approcci innovativi allo sviluppo rurale e nell’incoraggiare la collaborazione tra settore pubblico e settore privato; |
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iii) |
promuovere la cooperazione e l’innovazione. Le iniziative locali come Leader e la promozione della diversificazione possono avere un ruolo centrale nel mettere le persone in contatto con nuove idee e nuovi approcci, nell’incoraggiare l’innovazione e l’imprenditorialità e promuovere l’inclusione e l’offerta di servizi locali. Le comunità in linea possono contribuire alla diffusione delle conoscenze, allo scambio di buone pratiche e all’innovazione relativa ai prodotti e ai servizi rurali; |
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iv) |
migliorare la governance locale. L’iniziativa Leader può contribuire a sviluppare approcci innovativi per collegare tra loro l’agricoltura, la silvicoltura e l’economia locale contribuendo alla diversificazione dell’attività economica e rafforzando il tessuto socioeconomico delle zone rurali. |
3.5. Assicurare la coerenza della programmazione
Orientamento strategico comunitario
Nel definire le strategie nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire la massima sinergia tra gli assi e all’interno di ogni asse, evitando potenziali contraddizioni. Se del caso, possono sviluppare approcci integrati. Essi potranno anche riflettere su come tener conto di altre strategie attuate a livello UE, come il piano di azione per l’agricoltura biologica, sull'impegno a fare un maggior uso delle fonti di energia rinnovabili (8), sulla necessità di elaborare una strategia dell'UE a medio e a lungo termine per lottare contro i cambiamenti climatici (9) e sulla necessità di anticiparne gli effetti probabili sull’attività agricola e silvicola, sulla strategia forestale dell’Unione europea e sul piano d'azione per le foreste (che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità e nel contempo della crescita e dell’occupazione) e sulle priorità stabilite nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), in particolare quelle caratterizzate dall'esigenza di strategie ambientali tematiche (protezione del terreno, protezione e conservazione dell'ambiente marino, uso sostenibile dei pesticidi, inquinamento dell'aria, ambiente urbano, uso sostenibile delle risorse e riciclaggio dei rifiuti).
Per migliorare la governance e l’attuazione delle politiche disponiamo di numerosi strumenti a livello dell’UE e degli Stati membri. Si può fare ricorso all’assistenza tecnica per costruire reti a livello europeo e nazionale per lo sviluppo rurale con la funzione di piattaforma di scambio di buone pratiche e di esperienze su tutti gli aspetti dell’ideazione, della gestione e dell’attuazione delle politiche tra le parti interessate. Per garantire il coinvolgimento tempestivo di tutti i vari attori sarà opportuno che nella preparazione delle strategie nazionali si prevedano attività di informazione e pubblicità da sviluppare per le fasi successive dell’attuazione.
3.6. Complementarità tra strumenti comunitari
Orientamento strategico comunitario
Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche strutturali, la politica dell’occupazione e la politica dello sviluppo rurale. In questo contesto gli Stati membri hanno il compito di garantire la complementarità e la coerenza tra le azioni che saranno finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo, dal Fondo europeo per la pesca e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in un dato territorio o in un dato settore di attività. I maggiori principi guida per tracciare una linea di demarcazione e i meccanismi di coordinamento tra le azioni finanziate dai vari Fondi dovrebbero essere definiti a livello del quadro strategico di riferimento nazionale e del piano strategico nazionale.
Per gli investimenti nelle infrastrutture, un principio guida potrebbe essere quello dell’ampiezza dell’intervento. Ad esempio, per gli investimenti nel settore dei trasporti o in altre infrastrutture a livello dello Stato membro, regione o subregione sarebbe opportuno utilizzare gli strumenti della politica di coesione, mentre a livello squisitamente locale si dovrebbero usare i servizi di base previsti dall’asse 3 garantendo il nesso tra i livelli locale e regionale.
Per quanto riguarda lo sviluppo del capitale umano, i finanziamenti nell’ambito dello sviluppo rurale dovrebbero essere destinati agli agricoltori e agli attori economici coinvolti nella diversificazione dell’economia rurale. La popolazione delle zone rurali potrebbe beneficiare del sostegno nell’ambito di un approccio integrato bottom-up. Le azioni in questi campi dovrebbero essere attuate compatibilmente con gli obiettivi della strategia europea dell’occupazione fissati negli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione coerentemente con le azioni attuate dai programmi nazionali di riforma nell’ambito del processo di Lisbona. Il programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» mira al conseguimento degli obiettivi di Lisbona sul piano dell’istruzione e della formazione. Al centro del programma troviamo l’apprendimento permanente, che si applica a tutti i livelli e a tutti i tipi di istruzione e formazione, compresi il settore agricolo, agroalimentare e forestale.
4. IL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE
Il regolamento (CE) n. 1688/2005 prevede la sorveglianza strategica delle strategie nazionali e comunitarie. Grazie ad un quadro comune per la sorveglianza e la valutazione stabilito in collaborazione con gli Stati membri sarà possibile procedere ad una rendicontazione regolare dei progressi realizzati.
Il quadro individuerà un numero limitato di indicatori comuni ed una metodologia comune. Esso sarà completato da indicatori specifici al programma che diano conto delle sue caratteristiche tematiche.
Una serie di indicatori comuni permetterà di aggregare le realizzazioni, i risultati e gli impatti a livello comunitario e contribuirà a valutare i progressi compiuti nella realizzazione delle priorità comunitarie. Gli indicatori di base definiti all’inizio del periodo di programmazione permetteranno di valutare la situazione di partenza e costituiranno la base per l’elaborazione della strategia di programma.
L’attività di valutazione sarà permanente e comprenderà per ogni programma una valutazione ex ante, in itinere ed ex post, nonché altre attività di valutazione ritenute utili per migliorare la gestione e l’impatto del programma. Tali attività saranno affiancate da studi tematici e valutazioni di sintesi a livello comunitario, nonché dalle attività della rete europea dello sviluppo rurale che fungerà da piattaforma di scambio e di costruzione di capacità di valutazione negli Stati membri. Lo scambio di buone pratiche e la condivisione dei risultati della valutazione possono contribuire in maniera decisiva all’efficacia dello sviluppo rurale. A questo riguardo, la rete europea dovrebbe avere un ruolo centrale nell’agevolare i contatti.
(1) Conclusioni dei Consigli europei di Lussemburgo (12 e 13 dicembre 1997), Berlino (24 e 25 marzo 1999) e Bruxelles (24 e 25 ottobre 2002).
(2) La definizione dell’OCSE si basa sulla percentuale di popolazione che vive in comuni rurali (ossia con meno di 150 abitanti per km2) in una data regione NUTS III. Cfr. Valutazione di impatto estesa SEC(2004) 931. Questa è la sola definizione di zone rurali riconosciuta a livello internazionale. Tuttavia, in certi casi essa non tiene del tutto conto della popolazione che vive in zone rurali a più elevata densità di popolazione, in particolare nelle zone periurbane. Nel contesto di questi orientamenti viene utilizzata esclusivamente a fini statistici e descrittivi.
(3) Misurato in PIL a parità di potere d'acquisto.
(4) Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (22 e 23 marzo 2005).
(5) Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (16 e 17 giugno 2005).
(6) In questo contesto sarebbe opportuno tener conto anche dell’attività del comitato permanente per la ricerca agricola.
(7) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modifica dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(8) Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (25 e 26 marzo 2004).
(9) Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (22 e 23 marzo 2005).
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2006
relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l’adesione con la Croazia e che abroga la decisione 2004/648/CE
(2006/145/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativo all’istituzione di partenariati europei nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (1), in particolare l’articolo 1 bis e l’articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato l’introduzione dei partenariati quali strumenti utili per dare contenuti concreti alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 533/2004 stabilisce che il Consiglio decida i principi, le priorità e le condizioni da inserire nei partenariati per l’adesione nonché qualsiasi successivo adeguamento. |
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(3) |
Il 13 settembre 2004 il Consiglio ha adottato un partenariato europeo con la Croazia (2). |
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(4) |
Il 3 ottobre 2005 gli Stati membri hanno avviato i negoziati con la Croazia per l’adesione del paese all’Unione europea. Lo stato di avanzamento dei negoziati dipenderà dai progressi compiuti dalla Croazia nei preparativi per l’adesione, progressi che saranno misurati, tra l’altro, rispetto all’attuazione degli obiettivi del partenariato; quest’ultima sarà verificata periodicamente. |
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(5) |
Pertanto, è opportuno adottare un partenariato per l’adesione che costituisca un aggiornamento dell’attuale partenariato, per definire nuove priorità da conseguire ulteriormente sulla base dei risultati illustrati nella relazione periodica del 2005 sui preparativi realizzati dalla Croazia per una maggiore integrazione nell’Unione europea. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 533/2004 stabilisce che l’attuazione dei partenariati per l’adesione venga monitorata tramite i meccanismi istituiti nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione. |
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(7) |
Al fine di prepararsi all’ulteriore integrazione con l’Unione europea, la Croazia deve mettere a punto un programma che indichi la tabella di marcia e le misure specifiche con cui conseguire le priorità stabilite dal presente partenariato per l’adesione. |
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(8) |
Occorre pertanto abrogare la decisione 2004/648/CE, |
DECIDE:
Articolo 1
Conformemente all’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 533/2004, i principi, le priorità e le condizioni contenuti nel partenariato per l’adesione con la Croazia sono definiti nell’allegato della presente decisione, che costituisce parte integrante di quest’ultima.
Articolo 2
L’attuazione del partenariato per l’adesione è monitorata tramite i meccanismi istituiti nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali sui progressi compiuti presentate dalla Commissione.
Articolo 3
La decisione 2004/648/CE è abrogata.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 86 del 24.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 269/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 7).
(2) Decisione 2004/648/CE del Consiglio, del 13 settembre 2004, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni specificate nel partenariato europeo con la Croazia (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 19).
ALLEGATO
CROAZIA: PARTENARIATO PER L’ADESIONE 2005
1. INTRODUZIONE
Il Consiglio europeo di Salonicco ha approvato l’introduzione dei partenariati quali strumenti utili per dare contenuti concreti alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione.
Il 13 settembre 2004 il Consiglio ha adottato un partenariato europeo con la Croazia. Il 3 ottobre 2005 gli Stati membri hanno avviato i negoziati con la Croazia per l’adesione del paese all’Unione europea. È opportuno adottare un partenariato per l’adesione che costituisca un aggiornamento del precedente partenariato sulla base dei risultati illustrati nella relazione periodica della Commissione del 2005 sui progressi compiuti dalla Croazia. Questo nuovo partenariato per l’adesione stabilisce nuove priorità di intervento: queste sono adattate alle esigenze specifiche della Croazia e al suo specifico stadio di preparazione e saranno aggiornate secondo le necessità. Il partenariato per l’adesione fornisce inoltre l’orientamento per l’assistenza finanziaria da erogare al paese.
La Croazia deve mettere a punto un programma che indichi la tabella di marcia e le misure specifiche con cui realizzare le priorità stabilite dal partenariato per l’adesione.
2. PRINCIPI
Il processo di stabilizzazione e di associazione rimane il quadro generale entro cui si inscrive il percorso europeo dei paesi dei Balcani occidentali fino alla loro futura adesione.
Le principali priorità identificate per la Croazia riguardano la sua capacità di registrare progressi nei preparativi per l’adesione, in particolare la capacità di soddisfare i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e le condizioni fissate per il processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente quelle definite dal Consiglio nelle sue conclusioni del 29 aprile 1997 e del 21-22 giugno 1999, dal contenuto della dichiarazione finale del vertice di Zagabria del 24 novembre 2000e dall’Agenda di Salonicco, nonché le condizioni del quadro di negoziazione adottato dal Consiglio il 3 ottobre 2005.
3. PRIORITÀ
Le priorità elencate nel presente partenariato per l’adesione sono state selezionate sulla base dell’ipotesi realistica che la Croazia riesca ad attuarle o a conseguire risultati sostanziali nei prossimi anni. Viene fatta una distinzione tra priorità a breve termine, che dovrebbero essere realizzate in uno o due anni, e priorità a medio termine, che dovrebbero essere realizzate in tre o quattro anni. Le priorità riguardano tanto la legislazione quanto l’attuazione di quest’ultima. Considerati i notevoli costi che comportano l’attuazione e l’effettiva applicazione dell’acquis comunitario, come pure la complessità dei requisiti stabiliti dall’UE in determinati settori, a questo stadio il presente partenariato non fornisce un elenco esaustivo delle azioni essenziali. I partenariati futuri elencheranno le ulteriori priorità stabilite a seconda dei progressi realizzati dal paese.
Tra le priorità a breve termine è stata individuata una serie di priorità fondamentali che vengono illustrate all’inizio della sezione 3.1. Le priorità fondamentali non sono elencate in ordine di importanza.
3.1. PRIORITÀ A BREVE TERMINE
Priorità fondamentali
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Attuare la strategia e il piano di azione per la riforma giudiziaria in consultazione con gli organismi interessati, compresa l’adozione della nuova legislazione necessaria a tal fine. |
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Adottare e avviare l’attuazione di una strategia nazionale di prevenzione e lotta contro la corruzione e garantire il necessario coordinamento tra gli enti e i dipartimenti governativi responsabili dell’attuazione della strategia, segnatamente assicurando la piena operatività dell’Ufficio per la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. |
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Assicurare una più rapida attuazione della legge costituzionale sulle minoranze nazionali: in particolare, occorre adottare misure urgenti per garantire la rappresentanza proporzionale delle minoranze nelle sedi di autogoverno locali e regionali, negli enti amministrativi e negli organi giudiziari dello Stato, nonché negli enti della pubblica amministrazione. |
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Portare a termine il processo di rientro dei profughi, con particolare riguardo alla totalità dei casi di recupero di proprietà, ricostruzione e fornitura di alloggi agli ex titolari di diritti di occupazione/affitto, e rafforzare ulteriormente la cooperazione regionale volta ad accelerare il rientro dei profughi e la loro integrazione a livello locale, in particolare contribuendo all’attuazione della dichiarazione di Sarajevo. |
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Proseguire gli sforzi intesi alla riconciliazione dei cittadini nella regione. |
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Continuare a garantire piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia. |
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Impegnarsi per la risoluzione definitiva di questioni bilaterali rimaste in sospeso, in particolare le vertenze frontaliere con Slovenia, Serbia e Montenegro e Bosnia-Erzegovina. |
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Garantire la piena e corretta attuazione degli impegni sottoscritti nel quadro dell’accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) in settori quali la politica della concorrenza, con particolare riguardo all’esigenza di adottare e attuare un piano di ristrutturazione per il settore siderurgico e in materia di acquisti di beni immobili. Concludere i negoziati in corso e futuri sulle questioni commerciali collegate all’ASA (ad esempio quelli su un protocollo che inserisce un contingente tariffario sullo zucchero, sul protocollo per l’allargamento e su ulteriori concessioni sui prodotti dell’agricoltura e della pesca) e assicurare la corretta attuazione dei risultati di tali negoziati. |
Criteri politici
Democrazia e Stato di diritto
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Procedere verso l’adozione di leggi elettorali coerenti e permanenti che disciplinino la questione delle liste elettorali, delle elezioni all’estero e della trasparenza del finanziamento della campagna elettorale. |
Pubblica amministrazione
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Dare piena attuazione alle misure di riforma della pubblica amministrazione in materia di assunzioni, promozioni e formazione e migliorare la gestione delle risorse umane in tutti gli enti della pubblica amministrazione, per garantire la responsabilità, l’efficienza, l’apertura, la trasparenza e l’assenza di politicizzazione nonché un elevato livello di professionalità del servizio pubblico. |
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Assicurare che vengano prese misure efficaci in merito alle carenze individuate per quanto concerne il controllo civile di tutti i servizi di sicurezza. |
Sistema giudiziario
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Registrare progressi nello smaltimento dell’arretrato giudiziario dei tribunali. |
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Registrare progressi nel razionalizzare l’organizzazione dei tribunali, segnatamente grazie a un maggiore impiego di moderni sistemi informatici. |
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Adottare regole eque e trasparenti in materia di assunzioni, valutazione e promozioni e incentivare la professionalità nel settore giudiziario garantendo adeguati finanziamenti pubblici da destinare a corsi di formazione di elevato livello per giudici, pubblici ministeri e personale amministrativo. |
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Adottare misure per assicurare la piena e corretta esecuzione delle sentenze. |
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Garantire l’accesso alla giustizia e al gratuito patrocinio e rendere disponibili le relative risorse finanziarie; promuovere la formazione in materia di diritto comunitario. |
Politica di lotta alla corruzione
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Continuare il lavoro di redazione di codici di condotta/deontologici per funzionari e rappresentanti eletti nonché l’elaborazione di programmi di azione finalizzati alla prevenzione della corruzione presso i pertinenti organismi incaricati dell’applicazione della legge (polizia di frontiera, forze dell’ordine, dogane, magistratura). |
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Prendere provvedimenti per garantire l’allineamento del quadro normativo in materia di lotta alla corruzione nonché la sua attuazione ed effettiva applicazione in maniera uniforme; assicurare che vengano rafforzate le iniziative per la prevenzione, l’individuazione e la lotta alla corruzione in modo efficace e proattivo, segnatamente per la corruzione ad alto livello. |
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Adottare misure concrete per sensibilizzare maggiormente la popolazione al fatto che la corruzione costituisce un grave reato. |
Diritti umani e tutela delle minoranze
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Promuovere il rispetto e la tutela delle minoranze in conformità della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei principi sanciti dalla convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali, nonché conformemente alle migliori prassi degli Stati membri dell’UE. |
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Garantire che tutti i casi di crimini motivati da discriminazione etnica siano oggetto di indagini e di un’azione penale adeguate. |
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Proseguire l’attuazione della strategia e del programma di azione per la tutela e l’integrazione della popolazione Rom e garantire la disponibilità delle risorse necessarie a tal fine. |
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Elaborare una strategia globale di lotta alla discriminazione e iniziare ad attuarla. |
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Rivedere la normativa sui mezzi di comunicazione audiovisivi alla luce delle raccomandazioni formulate nel febbraio 2004 dalla missione congiunta di esperti del Consiglio d’Europa, della Commissione e dell’OSCE. In particolare, riesaminare la normativa sulle comunicazioni elettroniche onde creare un quadro normativo trasparente, prevedibile ed efficace e garantire l’indipendenza politica e finanziaria del Consiglio per i mezzi di comunicazione elettronici; garantire che la radio e la televisione croate e il relativo Consiglio dei programmi continuino ad operare in piena autonomia e conservino la loro stabilità durante la fase di revisione della legge nazionale per il settore radiotelevisivo. Adottare ulteriori provvedimenti per depenalizzare la diffamazione. |
Questioni regionali e obblighi in campo internazionale
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Registrare sostanziali progressi nei processi intentati in materia di crimini di guerra, segnatamente facendo in modo di porre fine alle discriminazioni etniche nei confronti della popolazione serba e di applicare norme uniformi in materia di responsabilità penale a prescindere dalla nazionalità d’origine. |
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Per quanto riguarda il rientro dei profughi, portare a termine senza ritardi il disbrigo delle domande di ricostruzione di alloggio già inoltrate; procedere, entro la fine del 2005, alla ricostruzione di tutte le abitazioni per le quali la richiesta è stata accolta e, entro la fine del 2006, alla ricostruzione di tutte le altre per le quali l’accettazione della richiesta è imminente. Portare a termine senza ulteriori ritardi il processo di recupero degli alloggi. |
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Avviare con la massima rapidità e portare a termine con urgenza l’attuazione del programma di fornitura di alloggi ai profughi ex titolari di diritti di occupazione/affitto al di fuori delle aree di particolare interesse per lo Stato e accelerare il ritmo di attuazione dello stesso programma per i profughi che decidono di rientrare nelle aree di particolare interesse statale. Assicurare la realizzazione di una campagna pubblicitaria/d’informazione adeguata. |
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Garantire un coordinamento e una cooperazione adeguati tra tutte le autorità competenti, a livello centrale e locale, in materia di rientro dei profughi. |
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Creare le condizioni socioeconomiche per suscitare un clima più favorevole al reinserimento dei profughi e alla loro accettazione da parte delle comunità locali di destinazione, segnatamente tramite programmi di sviluppo regionale nelle aree interessate. Offrire nuovamente la possibilità di presentare domanda di convalida e riesaminare tutte le richieste presentate dalla scadenza del termine precedente. |
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Dare piena attuazione agli accordi già conclusi con i paesi limitrofi, segnatamente in materia di commercio, lotta alla criminalità organizzata, gestione delle frontiere e riammissione, cooperazione transfrontaliera e cooperazione giudiziaria e di polizia, anche in relazione ai crimini di guerra e concludere gli accordi rimasti in sospeso. |
Criteri economici
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Dare attuazione a politiche macroeconomiche prudenti e finalizzate alla stabilità, con particolare riguardo alla creazione di strumenti monetari basati sul mercato che garantiscano una maggiore efficacia della politica monetaria. |
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Rafforzare il risanamento dei conti pubblici per mezzo di misure strutturali permanenti, segnatamente nel settore delle sovvenzioni e della spesa sociale, e risolvere la questione del rimborso del cosiddetto «debito del vecchio sistema pensionistico» senza compromettere il risanamento delle finanze. Avviare l’attuazione di nuovi provvedimenti destinati alla riforma complessiva del settore della sanità con l’obiettivo di migliorarne la situazione finanziaria. |
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Proseguire l’attuazione di riforme strutturali nel settore delle finanze pubbliche, in particolare per quanto riguarda la gestione della spesa. Sviluppare capacità trasparenti ed efficienti di gestione del debito pubblico. |
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Accelerare il processo di privatizzazione delle società incluse nel portafoglio del Fondo statale per la privatizzazione. Accelerare il processo di ristrutturazione e privatizzazione o di liquidazione delle imprese statali di grandi dimensioni, in particolare nei settori agricolo, siderurgico e della cantieristica. Attuare ulteriori misure finalizzate alla ristrutturazione e/o privatizzazione dei servizi pubblici (telecomunicazioni, energia, petrolio, ecc.). Migliorare la trasparenza del processo di privatizzazione. |
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Rendere ancor più favorevole il contesto imprenditoriale con la semplificazione delle norme che regolamentano l’ingresso e l’uscita dal mercato: in particolare, occorre garantire procedure di registrazione più celeri e una migliore applicazione del diritto fallimentare, come pure creare condizioni più favorevoli allo sviluppo dell’imprenditoria privata e agli investimenti esteri diretti, anche mediante un miglioramento dell’efficienza amministrativa. |
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Accelerare l’attuazione della riforma fondiaria, soprattutto per quanto riguarda la registrazione e la privatizzazione delle terre agricole, mediante l’istituzione di un catasto e di un registro fondiario moderni ed efficienti, che consentano di eliminare le carenze che attualmente impediscono lo sviluppo dei mercati fondiario e immobiliare. |
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Compilare statistiche macroeconomiche. |
Capacità di assumersi gli obblighi che comporta l’adesione
Libera circolazione delle merci
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Portare a termine la ristrutturazione dell’attuale quadro normativo e istituzionale per garantire la separazione delle funzioni di normazione, accreditamento, standardizzazione e certificazione dei prodotti e per creare strutture di sorveglianza del mercato conformi all’acquis comunitario. Accelerare l’adozione delle norme europee. Continuare il lavoro di recepimento delle direttive «vecchio approccio» e «nuovo approccio». |
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Avviare un’analisi della legislazione nazionale per individuare le incompatibilità con gli articoli 28, 29 e 30 del trattato CE, programmare la loro eliminazione ed evitare l’introduzione di nuovi ostacoli. |
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi
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Avviare l’allineamento con l’acquis comunitario in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riguardo allo sviluppo delle capacità amministrative necessarie. |
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Avviare un’analisi della legislazione nazionale per individuarne le limitazioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, programmare la loro eliminazione ed evitare l’introduzione di nuovi ostacoli. |
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Potenziare la capacità dell’autorità nazionale di regolamentazione del settore dei servizi postali e garantirne l’indipendenza. |
Libera circolazione dei capitali
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Migliorare la normativa antiriciclaggio del denaro ed avviare un’efficace attuazione della stessa. Potenziare la capacità amministrativa dell’unità di intelligence finanziaria e garantirne una migliore cooperazione con le altre istituzioni coinvolte nella lotta contro il riciclaggio del denaro. |
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Razionalizzare le procedure di autorizzazione all’acquisto nel settore immobiliare da parte di cittadini dell’Unione europea su base non discriminatoria e smaltire gran parte del significativo arretrato nel disbrigo delle domande di autorizzazione. |
Appalti pubblici
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Completare l’allineamento all’acquis della normativa croata sugli appalti e dei relativi regolamenti di attuazione, inclusi i settori degli appalti pubblici, delle concessioni e delle procedure di ricorso. |
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Rafforzare la capacità amministrativa dell’Ufficio per gli appalti pubblici, affinché possa svolgere le funzioni assegnategli dalla legge sugli appalti pubblici. |
Legislazione in materia di proprietà intellettuale
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Assicurare una migliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, in particolare potenziando la capacità amministrativa, soprattutto degli enti incaricati dell’applicazione della legge e della magistratura. |
Concorrenza
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Assicurare l’ulteriore allineamento all’acquis della legislazione primaria e derivata, in modo da consentire una politica antitrust e un controllo degli aiuti di Stato efficaci, con decisioni vincolanti applicabili a tutti i settori economici e, in materia di aiuti di Stato, applicabili tanto ai regimi di aiuti quanto agli aiuti individuali. |
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Potenziare la capacità amministrativa e l’indipendenza dell’Agenzia garante della concorrenza sul mercato sia nel settore degli aiuti di Stato sia in quello dell’antitrust. Assicurare il potenziamento e la formazione della magistratura per le questioni relative alla concorrenza. |
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Ottenere migliori risultati nell’effettiva applicazione della normativa antitrust, in particolare concentrando maggiormente l’azione sulla prevenzione delle gravi distorsioni della concorrenza, nonché introducendo un sistema di sanzioni pecuniarie con effetto deterrente. Ottenere migliori risultati anche nell’effettiva applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, soprattutto garantendo l’osservanza degli obblighi di notifica e grazie a un’analisi proattiva di tutte le misure di aiuto. |
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Assicurare l’effettivo allineamento all’acquis comunitario sugli aiuti di Stato dei regimi di aiuti in vigore e dell’intero corpus normativo in materia di fiscalità. |
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Adottare e avviare l’attuazione di programmi di ristrutturazione validi ed efficienti per il settore siderurgico e quello della cantieristica, in linea con i requisiti stabiliti dall’UE per far sì che tutti gli aiuti siano conformi all’acquis comunitario. |
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Assicurare la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato realizzando un inventario completo delle misure di aiuto in vigore a tutti i livelli amministrativi, oltre a istituire l’obbligo di redigere relazioni in materia, e fare opera di sensibilizzazione sui principi che disciplinano la concorrenza. |
Servizi finanziari
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Rafforzare il quadro normativo e amministrativo per la vigilanza dei servizi finanziari, con particolare riguardo ai preparativi per la transizione verso il funzionamento della progettata autorità di vigilanza integrata dei servizi finanziari non bancari. |
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Preparare l’introduzione del nuovo quadro sui requisiti patrimoniali per gli istituti di credito e le società di investimenti. |
Società dell’informazione e media
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Rafforzare ulteriormente la capacità dell’autorità nazionale di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni e garantirne l’indipendenza. |
Agricoltura e sviluppo rurale
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Assicurare la piena operatività dell’agenzia SAPARD/IPARD. |
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Accelerare i preparativi per l’istituzione di un adeguato sistema di identificazione delle parcelle agricole e di un sistema di identificazione e registrazione del bestiame. |
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Potenziare la raccolta dati e l’elaborazione delle statistiche agricole conformemente alle norme e alla metodologia comunitarie. |
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Elaborare una strategia di sviluppo rurale e strumenti politici per la concezione, l’attuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione di programmi in questo settore. |
Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria
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Proseguire l’allineamento all’acquis nel settore veterinario e fitosanitario, aggiornare le procedure di ispezione e ammodernare gli stabilimenti agroalimentari onde soddisfare i requisiti comunitari in materia d’igiene. |
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Elaborare una strategia globale nei settori della sicurezza alimentare e della politica veterinaria e fitosanitaria. Rafforzare le strutture amministrative necessarie e migliorare il coordinamento tra di esse, in modo da garantire un approccio globale per una maggiore sicurezza lungo l’intera catena alimentare. |
Pesca
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Potenziare le strutture amministrative e, in particolare, quelle incaricate delle ispezioni nel campo della politica della pesca. |
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— |
Avviare la creazione di un registro informatizzato dei pescherecci. |
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Per quanto riguarda la zona ecologica e di pesca, unilateralmente dichiarata protetta dalla Croazia, è necessario proseguire l’attuazione dell’accordo trilaterale raggiunto nel giugno del 2004. |
Politica dei trasporti
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Proseguire l’opera di applicazione delle norme UE in materia di legislazione sociale e tecnica nel settore del trasporto stradale e in materia di standard di sicurezza nel settore dei trasporti marittimi. |
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Rafforzare la capacità amministrativa nel settore ferroviario. |
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Garantire l’istituzione di un organismo indipendente incaricato delle indagini sugli incidenti e rafforzare le autorità nazionali di disciplina del settore dell’aviazione. |
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Concludere un accordo sullo Spazio aereo comune europeo (ECAA) con un protocollo sulle misure transitorie per l’attuazione della legislazione comunitaria nel settore dell’aviazione. |
Energia
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Proseguire l’attuazione dell’acquis comunitario relativo a elettricità e gas. |
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Garantire la capacità operativa e il funzionamento indipendente dell’autorità nazionale di regolamentazione. |
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Iniziare ad attuare gli impegni sottoscritti nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell’energia. |
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Potenziare la capacità amministrativa e registrare maggiori progressi nell’allineamento all’acquis nel campo dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del nucleare, nonché assicurare un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione. |
Fiscalità
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Accelerare l’allineamento all’acquis della legislazione fiscale e garantirne l’effettiva applicazione, in particolare riconducendo le zone franche istituite in Croazia nell’ambito dell’applicazione territoriale del regime IVA e abolendo le aliquote zero dell’IVA in vigore. |
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Avviare l’allineamento all’acquis nel settore della fiscalità diretta, con particolare riguardo alle disposizioni relative allo scambio di informazioni tra Stati membri, onde facilitare l’effettiva applicazione delle misure di lotta all’evasione e all’elusione. |
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— |
Impegnarsi a rispettare i principi del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e assicurare che le nuove misure fiscali siano conformi a tali principi. |
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— |
Potenziare in misura significativa la capacità dell’amministrazione fiscale e doganale, in particolare per quanto riguarda le funzioni di riscossione e di controllo; continuare ad adoperarsi per l’istituzione di un servizio delle accise funzionante e provvisto di un organico adeguato; snellire le procedure per perseguire efficacemente le frodi fiscali. |
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— |
Proseguire il lavoro di messa a punto dei sistemi informatici necessari per lo scambio di dati elettronici con l’UE e con gli Stati membri. |
Statistiche
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— |
Potenziare la capacità amministrativa dell’Istituto statistico croato, riformarne gli uffici regionali e migliorare il coordinamento con gli altri enti incaricati di elaborare statistiche ufficiali nel paese. |
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Elaborare statistiche sociali e relative alle imprese. |
Politica sociale e occupazione
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Proseguire l’opera di allineamento all’acquis nei settori del diritto del lavoro, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, delle pari opportunità e della lotta alla discriminazione. |
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— |
Rafforzare le relative strutture amministrative e di attuazione e potenziare il coordinamento interministeriale. |
Politica industriale e delle imprese
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Snellire e accelerare in misura ancora maggiore le procedure di registrazione delle imprese; rendere possibile per le PMI l’accesso on line a servizi o agevolazioni statali selezionati; sviluppare ulteriormente le iniziative di valutazione d’impatto normativo. |
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— |
Proseguire l’attuazione della Carta europea delle piccole imprese. |
Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali
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— |
Elaborare una strategia globale e coerente in materia di sviluppo regionale. |
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— |
Selezionare e rafforzare le capacità degli enti e delle autorità di gestione essenziali per l’attuazione degli strumenti strutturali. |
Giustizia, libertà e sicurezza
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— |
Rafforzare la gestione delle frontiere, con particolare riguardo al controllo delle frontiere marittime; attuare la strategia di gestione integrata delle frontiere (anche per quanto riguarda la riammissione); aumentare gli investimenti in infrastrutture e apparecchiature tecniche; potenziare gli organici e fornire infrastrutture adeguate per la formazione. |
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— |
Potenziare dispositivi ed attrezzature per l’individuazione di documenti contraffatti o falsificati e offrire la formazione necessaria al personale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari. |
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— |
Provvedere ad allineare ulteriormente all’acquis la legislazione in materia di asilo. Aprire un centro nazionale permanente di accoglienza per i richiedenti asilo. |
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— |
Migliorare il coordinamento tra gli organismi incaricati dell’applicazione della legge e la magistratura, in particolare in materia di lotta alla criminalità economica, alla criminalità organizzata, alle frodi, al riciclaggio del denaro e alla corruzione; dare maggiore impulso alla lotta contro il traffico di stupefacenti e potenziare le misure di prevenzione della tossicodipendenza e di riduzione della domanda di stupefacenti. Adottare misure efficaci per contrastare il traffico di esseri umani e l’immigrazione clandestina, prestando particolare attenzione alla prevenzione, protezione e reintegrazione sociale delle vittime. Fornire la necessaria formazione specializzata al personale degli organismi incaricati dell’applicazione della legge. |
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— |
Intensificare la cooperazione internazionale e dare piena attuazione alle convenzioni internazionali in materia di terrorismo; rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra polizia e servizi di intelligence all’interno del paese e con gli altri Stati; potenziare le attività di prevenzione del finanziamento e della preparazione di atti terroristici. |
Ambiente
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— |
Proseguire nell’elaborazione di una legislazione orizzontale che contempli, tra l’altro, norme sulla valutazione di impatto ambientale e sulla partecipazione dell’opinione pubblica. |
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Definire con chiarezza le responsabilità e potenziare la capacità amministrativa e operativa a livello nazionale e regionale, al fine di garantire la pianificazione, segnatamente l’elaborazione di strategie finanziarie. |
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Potenziare ulteriormente la capacità dei servizi ispettivi nazionali e regionali per permettere loro di applicare in modo efficace la legislazione ambientale. |
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Adottare con urgenza un piano nazionale di gestione dei rifiuti e avviarne quanto prima l’attuazione. |
Unione doganale
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Potenziare ulteriormente la capacità amministrativa e operativa dei servizi doganali, con particolare riguardo al controllo delle norme di origine preferenziale, e accelerare l’allineamento all’acquis comunitario. Assicurare la piena operatività del Centro di formazione delle dogane. |
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— |
Proseguire il lavoro di messa a punto dei sistemi informatici necessari per lo scambio di dati elettronici con l’UE e con gli Stati membri. |
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Adottare e applicare un codice deontologico per i servizi doganali. |
Relazioni esterne
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Proseguire la politica di liberalizzazione degli scambi provvedendo all’attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, degli impegni sottoscritti in ambito OMC e degli accordi bilaterali di libero scambio (ALS). Adoperarsi per la conclusione del futuro accordo regionale di libero scambio nell’Europa sudorientale. |
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Garantire che le misure di difesa commerciale adottate siano compatibili con gli obblighi derivanti dall’accordo di stabilizzazione e di associazione e quelli in ambito OMC. |
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— |
Concludere i negoziati e dare piena attuazione al protocollo che inserisce nell’ASA un contingente tariffario sullo zucchero per preparare il settore dello zucchero croato agli adeguamenti necessari per poter funzionare in un contesto realistico ed economicamente sostenibile. I risultati dei negoziati sul protocollo non pregiudicano l’esito dei negoziati di adesione. |
Controllo finanziario
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— |
Adottare un quadro normativo omogeneo in materia di controllo finanziario pubblico interno sulla base del documento di strategia. |
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— |
Proseguire nell’istituzione e nel rafforzamento delle funzioni di controllo pubblico interno fornendo personale, formazione e attrezzature adeguati. |
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— |
Definire procedure efficaci di individuazione, trattamento e monitoraggio delle irregolarità e dei casi di presunta frode che ledono gli interessi finanziari delle Comunità europee, come pure procedure di informazione della Commissione in proposito, e istituire le strutture amministrative necessarie per garantire una protezione efficace ed equivalente di tali interessi e per la cooperazione con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode. |
3.2. PRIORITÀ A MEDIO TERMINE
Criteri politici
Democrazia e Stato di diritto
Pubblica amministrazione
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Portare avanti il processo di sviluppo delle istituzioni direttamente rilevanti per l’acquis e varare riforme mirate ad una maggiore efficacia della pubblica amministrazione nel suo complesso. |
Sistema giudiziario
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Continuare l’attuazione della riforma giudiziaria (anche in materia di formazione) e adottare provvedimenti volti a ridurre ulteriormente l’arretrato giudiziario in tutti i tribunali. |
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— |
Registrare ulteriori progressi nel razionalizzare l’organizzazione dei tribunali, segnatamente grazie a un maggiore impiego di moderni sistemi informatici. |
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— |
Garantire l’effettiva e regolare esecuzione delle sentenze. |
Politica di lotta alla corruzione
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— |
Registrare nuovi progressi nella lotta alla corruzione e attuare le normative in materia. In particolare, creare delle unità di esperti nella lotta contro la corruzione all’interno dei servizi maggiormente interessati e garantire loro formazione e risorse adeguate. |
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— |
Garantire il rispetto delle norme stabilite dagli strumenti internazionali adottando le adeguate misure legislative e amministrative. |
Diritti umani e tutela delle minoranze
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Garantire la piena attuazione della legge costituzionale sulle minoranze nazionali, soprattutto per quanto riguarda la rappresentanza proporzionale di tali minoranze. |
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— |
Continuare ad attuare una strategia globale di lotta alla discriminazione. |
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Proseguire gli sforzi per migliorare le condizioni della minoranza Rom potenziando l’attuazione della relativa strategia, soprattutto grazie all’attribuzione del necessario sostegno finanziario a livello nazionale e locale e a misure antidiscriminatorie volte a promuovere opportunità di lavoro, una più ampia scolarizzazione e migliori condizioni abitative. |
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Proseguire l’azione intesa a creare le condizioni socioeconomiche per suscitare un clima più favorevole al reinserimento dei profughi e alla loro accettazione da parte delle comunità locali di destinazione. |
Questioni regionali e obblighi in campo internazionale
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Garantire un’attuazione ordinata e regolare degli accordi definitivi conclusi sulle questioni bilaterali attualmente in sospeso, con particolare riguardo alle vertenze frontaliere. |
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Continuare a dare attuazione agli accordi bilaterali in vigore. |
Criteri economici
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Provvedere all’attuazione di un quadro fiscale sostenibile a medio termine tramite un programma di riduzione permanente della spesa pubblica complessiva, del disavanzo pubblico e del debito pubblico complessivi in percentuale del PIL. Definire le priorità in materia di spesa pubblica in modo da liberare risorse a copertura della spesa relativa all’acquis comunitario. Attuare una riforma complessiva del sistema di assistenza sanitaria e del sistema pensionistico. Continuare a ridurre le sovvenzioni versate alle grandi imprese in perdita. |
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Portare a termine la cessione delle quote azionarie di minoranza e di maggioranza detenute dallo Stato nelle società incluse nel portafoglio del Fondo statale per la privatizzazione. |
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Promuovere condizioni ancora più favorevoli alla creazione e allo sviluppo dell’imprenditoria privata e di investimenti esteri diretti. |
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Registrare progressi sostanziali nell’applicazione di una più rigida disciplina finanziaria nelle imprese di grandi dimensioni, soprattutto nei settori siderurgico, ferroviario e della cantieristica. |
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Completare la riforma fondiaria, con una particolare attenzione alla registrazione e alla privatizzazione delle terre agricole. |
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Proseguire l’attuazione delle riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione con l’obiettivo di una maggiore partecipazione della forza lavoro e della crescita dei tassi di occupazione. |
Capacità di assumersi gli obblighi che comporta l’adesione
Libera circolazione delle merci
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Registrare sostanziali progressi nel recepimento delle direttive «vecchio approccio», ad esempio nel settore farmaceutico e chimico, e «nuovo approccio» e nel conseguire la conformità ai requisiti di adesione agli organismi europei di normalizzazione CEN, Cenelec ed ETSI. |
Libera circolazione dei lavoratori
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Eliminare qualsiasi misura discriminatoria nei confronti dei lavoratori migranti dell’UE e dei cittadini dell’UE. |
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Potenziare le strutture amministrative responsabili del coordinamento dei regimi previdenziali. |
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi
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Rimuovere gli ultimi ostacoli allo stabilimento e alla prestazione di servizi transfrontalieri da parte di persone fisiche o giuridiche dell’UE. |
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Registrare sostanziali progressi nel lavoro di allineamento all’acquis comunitario in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, comprese le disposizioni relative alla formazione, e rafforzare ulteriormente le strutture amministrative necessarie. |
Libera circolazione dei capitali
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Registrare sostanziali progressi per quanto riguarda l’eliminazione delle ultime restrizioni ai movimenti di capitali, in particolare all’acquisto di beni immobili, conformemente agli obblighi derivanti dall’ASA. |
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Completare la realizzazione di un meccanismo efficace di lotta contro il riciclaggio del denaro, garantendo in particolare che gli organismi preposti siano pienamente operativi, provvisti di risorse adeguate e agiscano in effettivo coordinamento con gli enti nazionali e internazionali loro omologhi. |
Appalti pubblici
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Introdurre un sistema di appalti pubblici che si avvalga di tutte le pertinenti strutture amministrative e strumenti operativi e compiere sostanziali progressi per portare a compimento l’allineamento all’acquis comunitario, garantendo un’effettiva applicazione delle norme in materia di appalti pubblici da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori a tutti i livelli. Promuovere l’impiego di strumenti elettronici nelle procedure di appalto. |
Legislazione in materia di proprietà intellettuale
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Portare a termine l’allineamento all’acquis in materia di diritti di proprietà intellettuale e industriale e rafforzarne l’applicazione nel campo della lotta contro le merci usurpative e contraffatte. |
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Rafforzare ulteriormente l’effettivo rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e ridurre le attività di pirateria commerciale e di contraffazione. |
Concorrenza
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Rafforzare ulteriormente l’autorità in materia di antitrust e di aiuti di Stato e garantire un’applicazione appropriata della normativa. Conseguire un livello di trasparenza assai più elevato nel settore degli aiuti di Stato. |
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Istituire corsi di formazione sulle normative e sulla politica in materia di concorrenza a tutti i livelli dell’amministrazione e della magistratura. |
Servizi finanziari
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Completare l’allineamento all’acquis comunitario in materia di requisiti prudenziali e rafforzare ulteriormente le prassi di vigilanza. |
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Portare a termine l’attuazione del nuovo quadro sui requisiti patrimoniali per gli istituti di credito e le società di investimenti. |
Società dell’informazione e media
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Adottare la legislazione primaria e derivata necessaria al completamento del quadro normativo e introdurre la concorrenza in tutti i settori. |
Agricoltura e sviluppo rurale
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Potenziare le strutture e capacità amministrative necessarie all’attuazione di politiche di sviluppo rurale e del mercato. |
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Istituire un catasto viticolo conforme alla normativa comunitaria. |
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Continuare i preparativi per l’istituzione di organismi pagatori efficienti e finanziariamente affidabili per la gestione e il controllo dei fondi agricoli, conformemente ai requisiti comunitari e ai principi internazionali di revisione contabile. |
Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria
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Conseguire sostanziali progressi nell’allineamento alla legislazione comunitaria sui prodotti alimentari e potenziare le necessarie strutture di attuazione. |
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Registrare sostanziali progressi nell’allineamento all’acquis nel settore veterinario e fitosanitario, predisponendo, tra l’altro, un sistema di identificazione degli animali e di trattamento delle deiezioni animali, ammodernando gli stabilimenti agroalimentari, mettendo in opera programmi di controllo delle malattie degli animali, di protezione dei vegetali e relativi alle sementi e ai materiali di moltiplicazione dei vegetali; ammodernare e potenziare in misura significativa le strutture ispettive. |
Pesca
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Migliorare in misura sostanziale le strutture amministrative e le attrezzature al fine di garantire un’attuazione effettiva ed efficace della politica comune della pesca, con particolare riguardo alla gestione delle risorse, all’ispezione e al controllo delle attività di pesca, alla politica di mercato, ai programmi strutturali e all’elaborazione di un piano di gestione della capacità della flotta sulla base delle risorse ittiche disponibili. |
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Portare a termine la realizzazione di un registro informatizzato dei pescherecci e un sistema di monitoraggio via satellite delle imbarcazioni. |
Politica dei trasporti
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Proseguire gli sforzi volti a conseguire il completo allineamento all’acquis comunitario nel settore del trasporto stradale. |
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Adottare la normativa di attuazione per il trasporto ferroviario, con particolare riguardo alle disposizioni relative all’interoperabilità e all’assegnazione indipendente della capacità. |
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Adoperarsi per conseguire l’allineamento all’acquis comunitario nel settore del trasporto per vie navigabili interne, segnatamente in materia di sicurezza della navigazione e di servizi di informazione fluviale (River Information Services, RIS). |
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Continuare l’opera di allineamento all’acquis nel settore del trasporto marittimo e garantire un adeguato controllo da parte dello Stato di bandiera. |
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Conseguire il completo allineamento all’acquis comunitario nel settore dell’aviazione. |
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Continuare ad attuare il memorandum d’intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale dell’Europa sudorientale. |
Energia
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Potenziare ulteriormente la capacità amministrativa e registrare nuovi progressi nell’allineamento all’acquis comunitario nel campo dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili, del mercato interno dell’energia (elettricità e gas) e dell’energia nucleare. |
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Disporre di scorte petrolifere che garantiscano un’adeguata sicurezza dell’approvvigionamento energetico. |
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Affrontare adeguatamente la questione della gestione dei rifiuti radioattivi. |
Fiscalità
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Registrare sostanziali progressi onde conseguire il pieno allineamento all’acquis fiscale relativo a IVA, accise e fiscalità diretta, con particolare riguardo al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese. |
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Continuare a potenziare l’amministrazione fiscale, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione, e garantirne un adeguato funzionamento onde poter conseguire la conformità alle norme comunitarie e l’interconnessione dei sistemi informatici. Elaborare e applicare un codice deontologico. |
Politica economica e monetaria
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Migliorare le politiche monetarie al fine di estendere l’uso e potenziare l’efficacia degli strumenti monetari basati sul mercato. |
Statistiche
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Continuare nel lavoro di elaborazione di statistiche macroeconomiche, sociali e relative alle imprese. |
Politica sociale e occupazione
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Continuare l’opera di allineamento all’acquis comunitario e potenziare le relative strutture amministrative e di attuazione, in particolare gli ispettorati del lavoro. |
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Incoraggiare le iniziative di sviluppo di capacità delle parti sociali, segnatamente mediante il dialogo sociale bilaterale autonomo. |
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Elaborare e attuare una strategia globale per l’occupazione, in grado di coinvolgere tutte le parti interessate, in vista della partecipazione alla strategia europea per l’occupazione. Garantire adeguate capacità di analisi, di attuazione e di valutazione. |
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Elaborare e attuare una strategia nazionale nel campo dell’integrazione sociale in conformità con la prassi comunitaria, con particolare riguardo alla raccolta di dati, in vista della partecipazione in futuro alla strategia europea di integrazione sociale. |
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Identificare i fabbisogni sotto il profilo dello sviluppo delle risorse umane per predisporre la partecipazione al Fondo sociale europeo. |
Politica industriale e delle imprese
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Ammodernare e definire meglio l’impostazione di politica per quanto riguarda gli strumenti finanziari destinati alle PMI, in modo da consentire al governo croato di rinunciare alla concessione di prestiti diretti per orientarsi verso meccanismi di sostegno meno rigidi. |
Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali
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Assicurare una chiara ripartizione delle responsabilità e potenziare il coordinamento tanto tra i diversi ministeri quanto tra enti nazionali e regionali. |
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Proseguire il lavoro di sviluppo di capacità delle autorità incaricate della gestione e del pagamento e delle autorità locali. |
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Migliorare la concezione e l’attuazione dei piani di sviluppo regionali. |
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Predisporre adeguati sistemi di monitoraggio e valutazione e rafforzare le procedure di gestione e controllo finanziario. |
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Introdurre l’elaborazione di adeguate statistiche regionali. |
Giustizia, libertà e sicurezza
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Allineare la legislazione croata alle norme e alle migliori prassi comunitarie e rafforzare ulteriormente i controlli alle frontiere; creare banche dati e registri nazionali e garantire il coordinamento tra i servizi competenti. |
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Creare una banca dati nazionale per la registrazione e il confronto dei dati personali dei richiedenti asilo, incluse le impronte digitali, al fine di predisporre la partecipazione al sistema Eurodac. |
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Intensificare le iniziative per l’integrazione dei profughi. |
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Potenziare e migliorare ulteriormente le attrezzature e le infrastrutture di cui dispongono le forze di polizia, compresa la realizzazione di un sistema investigativo informatizzato; rafforzare la cooperazione tra le forze di polizia e gli altri organismi incaricati dell’applicazione della legge; dare maggior impulso alla lotta contro il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata, la criminalità economica (compreso il riciclaggio del denaro e il falso monetario), la frode e la corruzione; migliorare l’allineamento all’acquis della pertinente normativa nazionale nei settori citati. |
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Predisporsi per l’applicazione dei diversi strumenti giuridici nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, offrendo corsi di formazione adeguati sui rapporti tra giurisdizioni e su altri temi pertinenti. |
Scienza e ricerca
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Avviare l’elaborazione e l’attuazione di una politica integrata di ricerca. |
Istruzione e cultura
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Intensificare gli sforzi per creare un moderno sistema di istruzione e formazione professionale e per garantire l’attuazione dei principi della dichiarazione di Bologna nel settore dell’istruzione superiore. |
Ambiente
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Assicurare l’integrazione dei requisiti in materia di tutela ambientale nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche settoriali. Elaborare una strategia di investimenti nel settore dell’ambiente basata sulle stime dei costi dell’allineamento. Proseguire il lavoro di attuazione della legislazione orizzontale. |
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Continuare l’opera di recepimento dell’acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la qualità delle acque e dell’aria, la protezione della natura e la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. Potenziare gli investimenti in infrastrutture ambientali, con particolare riguardo alla raccolta e al trattamento delle acque di scarico, all’approvvigionamento di acqua potabile e alla gestione dei rifiuti. |
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Ratificare il protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. |
Salute e tutela dei consumatori
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Completare l’allineamento all’acquis comunitario in materia di misure collegate alla sicurezza e potenziare la capacità amministrativa necessaria a un’efficace vigilanza del mercato. |
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Proseguire l’allineamento all’acquis comunitario in materia di misure non collegate alla sicurezza. |
Unione doganale
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Potenziare e consolidare la capacità amministrativa ed operativa dei servizi doganali. Promuovere e migliorare la formazione di tutto il personale, assicurare un più largo impiego di tecnologie dell’informazione compatibili con quelle in uso nell’UE e proseguire i preparativi per garantire la possibilità di interconnessione con i sistemi impiegati nell’UE. Potenziare le attività di revisione contabile e il ricorso all’analisi e alla determinazione dei rischi. |
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Registrare sostanziali progressi nell’allineamento all’acquis, segnatamente in materia di zone franche, transito, diritti doganali, contingenti tariffari e controllo delle importazioni ed esportazioni di merci. |
Controllo finanziario
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Potenziare la capacità e l’allineamento all’acquis per quanto riguarda il sistema di controllo finanziario pubblico interno, con particolare riguardo alla responsabilità decentrata della gestione e a una revisione contabile interna funzionalmente indipendente, come pure al coordinamento centrale e all’armonizzazione. |
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Riformare e rafforzare la funzione di revisione contabile esterna conformemente alle migliori prassi internazionali e comunitarie. |
4. PROGRAMMAZIONE
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L’assistenza comunitaria destinata ai paesi dei Balcani occidentali nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione sarà erogata mediante gli strumenti finanziari in vigore, in particolare il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all’assistenza all’Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1) (regolamento CARDS), e gli strumenti di preadesione Phare (2), SAPARD (3) e ISPA (4). Pertanto, la presente decisione non avrà alcuna incidenza finanziaria. La Croazia può inoltre accedere a finanziamenti nel quadro di programmi multinazionali e orizzontali. |
5. CONDIZIONI
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L’assistenza comunitaria ai paesi dei Balcani occidentali nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri di Copenaghen, come pure di progressi nel conseguimento delle specifiche priorità del presente partenariato per l’adesione. Qualora tali condizioni non dovessero essere rispettate, il Consiglio potrebbe adottare misure adeguate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2666/2000. L’assistenza comunitaria è subordinata inoltre alle condizioni definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997 e del 21-22 giugno 1999, in particolare per quanto riguarda l’impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. |
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L’assistenza comunitaria per il finanziamento dei progetti mediante i tre strumenti di preadesione Phare, ISPA e SAPARD è altresì subordinata al rispetto degli impegni assunti dalla Croazia nel quadro dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri di Copenaghen e, in particolare, di progressi nel conseguimento delle specifiche priorità del presente partenariato per l’adesione. |
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Qualora tali condizioni generali non dovessero essere rispettate, il Consiglio potrebbe decidere di sospendere l’assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all’assistenza in favore dei paesi candidati all’adesione all’Unione europea, nell’ambito della strategia di preadesione, e in particolare all’istituzione di partenariati per l’adesione (5). |
6. MONITORAGGIO
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L’attuazione del partenariato per l’adesione è monitorata tramite i meccanismi istituiti nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali presentate dalla Commissione. |
(1) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).
(2) Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.
(4) Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.
Commissione
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/44 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2006
relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia
[notificata con il numero C(2006) 417]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/146/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai passi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 1999/507/CE della Commissione, del 26 luglio 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia (2), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. |
|
(2) |
Le principali norme di polizia sanitaria che gli Stati membri devono rispettare per l'importazione da paesi terzi di cani, gatti e altri animali suscettibili alla rabbia sono contenute nella direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (4). Tuttavia la certificazione veterinaria non è ancora armonizzata. |
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(3) |
Casi di malattia di Hendra e di malattia di Nipah con esito mortale nell'uomo sono stati dichiarati rispettivamente in Australia e in Malaysia. |
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(4) |
Le volpi volanti del genere Pteropus sono considerate l'ospite naturale del virus Hendra e si sospetta costituiscano il serbatoio del virus Nipah. Tuttavia questi mammiferi non presentano sintomi clinici di malattia e possono ospitare il virus in presenza di anticorpi neutralizzanti. |
|
(5) |
Le volpi volanti sono occasionalmente importate da paesi terzi. In attesa di norme comunitarie di polizia sanitaria per l'importazione di volpi volanti da paesi terzi, è necessario introdurre alcune misure di protezione con riguardo alle malattie di Hendra e Nipah. |
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(6) |
La malattia di Hendra può essere veicolata dai gatti e che cani e gatti contraggono la malattia di Nipah. L'esposizione ai rispettivi virus stimola, in animali malati e convalescenti, la sieroconversione evidenziabile con analisi di laboratorio. |
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(7) |
La presenza di tali zoonosi nei paesi in parola può costituire un pericolo per le persone e per gli animali suscettibili della Comunità. |
|
(8) |
È opportuno adottare misure di protezione a livello comunitario applicabili alle importazioni di volpi volanti, cani e gatti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia. |
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(9) |
Tuttavia la malattia di Hendra, per la quale la legge australiana prevede l'obbligo di denuncia, non è stata segnalata in Australia dal 1999. Pertanto non devono essere richieste speciali prove di laboratorio per i gatti importati in provenienza dall'Australia. |
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(10) |
A fini di chiarezza occorre prevedere disposizioni che consentano il transito di cani e gatti attraverso gli aeroporti internazionali della Malaysia. |
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(11) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietate le importazioni di volpi volanti del genere Pteropus dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, le volpi volanti del genere Pteropus possono essere importate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
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a) |
gli animali sono originari di colonie tenute in cattività; |
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b) |
gli animali sono stati isolati in locali di quarantena per almeno 60 giorni; |
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c) |
gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova di sieroneutralizzazione o ad un saggio ELISA riconosciuto per la ricerca di anticorpi dei virus Hendra e Nipah, effettuati presso un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti ai fini dell'esecuzione di tali prove, su due campioni di sangue prelevati con un intervallo di 21-30 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione. |
Articolo 2
1. Sono vietate le importazioni di cani e gatti dalla Malaysia (territorio continentale).
2. In deroga al paragrafo 1, cani e gatti possono essere importati se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
|
a) |
gli animali non sono venuti a contatto con suini almeno durante gli ultimi 60 giorni precedenti l'esportazione; |
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b) |
gli animali non sono stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Nipah; e |
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c) |
gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un saggio Elisa di cattura delle IgG presso un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità veterinarie ai fini dell'esecuzione di prove per la ricerca di anticorpi del virus Nipah, su un campione di sangue prelevato non più di 10 giorni prima dell'esportazione. |
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a cani e gatti in transito, purché essi rimangano entro il perimetro di un aeroporto internazionale.
Articolo 3
1. Sono proibite le importazioni di gatti dall'Australia.
2. In deroga al paragrafo 1, i gatti possono essere importati a condizione che gli animali non siano stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Hendra.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai gatti in transito che rimangono entro il perimetro di un aeroporto internazionale.
Articolo 4
La decisione 1999/507/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 66. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/708/CE (GU L 289 del 16.11.2000, pag. 41).
(3) Cfr. allegato I.
(4) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320); rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).
ALLEGATO I
Decisione abrogata e sue modificazioni successive
|
Decisione 1999/507/CE della Commissione |
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ALLEGATO II
Tavola di concordanza
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Decisione 1999/507/CE |
Presente decisione |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
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Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva |
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Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva |
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Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
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Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Articolo 4 |
— |
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— |
Articolo 4 |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Allegato I |
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Allegato II |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità da virus H5N1 e alle correlate misure riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi
[notificata con il numero C(2006) 630]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
(2006/147/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli animali e, in determinate circostanze, per la salute umana. Vi è un rischio di diffusione dell’agente della malattia ad altre aziende, con una netta riduzione della redditività delle aziende avicole, ai volatili selvatici e da uno Stato membro ad altri Stati membri e paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di volatili vivi o di prodotti da essi derivati. |
|
(2) |
Il virus A, sottotipo H5N1, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità è stato isolato nei volatili selvatici in alcune parti della Comunità e in paesi terzi confinanti con essa o popolati da uccelli migratori nel periodo invernale. La probabilità dell’introduzione del virus mediante i volatili selvatici aumenterà nella stagione migratoria ormai prossima. |
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(3) |
In tutto il territorio dei Paesi Bassi sono stati attuati sistemi di individuazione precoce e misure di biosicurezza atte a ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria a branchi di pollame. |
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(4) |
Nel parere riguardante «Aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali dell’influenza aviaria» del 20 settembre 2005 il comitato per la salute ed il benessere degli animali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) afferma che la vaccinazione preventiva può essere presa in considerazione qualora venga identificato un rischio elevato di introduzione del virus in aree ad alta densità di popolazione avicola. Durante un’epidemia di influenza aviaria vi è sempre un notevole rischio che volatili da compagnia vengano nascosti e costituiscano un pericolo permanente di contagio. Questa eventualità va presa in considerazione e, anziché sopprimere in massa tali volatili, si può raccomandare di incrementare la sorveglianza e la biosicurezza. Inoltre per questo tipo di volatili possono essere considerate come alternative la quarantena e la vaccinazione. Tuttavia tale prassi non dovrebbe compromettere le severe misure di biosicurezza e di altro tipo da attuare in tali zone per eliminare le possibilità di introduzione del virus. La vaccinazione può essere applicata in branchi nei quali i sistemi di gestione generale impiegati impediscono ai volatili di essere permanentemente rinchiusi o sufficientemente protetti dal contatto con volatili selvatici. |
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(5) |
Il 21 febbraio 2006 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione per approvazione un programma di vaccinazione preventiva in considerazione del particolare rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria nel loro territorio. La Commissione ha esaminato immediatamente il suddetto programma in collaborazione con i Paesi Bassi e ritiene che, con taluni adeguamenti, sia conforme alle disposizioni comunitarie in materia. Di conseguenza il programma in questione va approvato. |
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(6) |
Si dovranno utilizzare solo i medicinali veterinari autorizzati conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2) o al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (3). |
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(7) |
Nelle zone dei Paesi Bassi in cui viene praticata la vaccinazione preventiva deve essere predisposto un monitoraggio dei branchi di pollame vaccinati e non vaccinati e devono essere imposte limitazioni ai movimenti dei volatili vaccinati. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
1. La presente decisione istituisce misure da applicare nei Paesi Bassi, nelle zone in cui viene praticata la vaccinazione preventiva in talune aziende avicole particolarmente esposte al rischio di contagio, comprese limitazioni dei movimenti di pollame vaccinato e di taluni prodotti da esso derivati.
2. Ai fini della presente decisione, oltre alle definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE, si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«pollame da cortile» ovvero polli, anatre, tacchini e oche tenuti dai proprietari:
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b) |
«galline ovaiole biologiche» e «galline ovaiole allevate all’aperto», ovvero galline ovaiole secondo la definizione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole e della direttiva 2002/4/CE della Commissione (4) del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio aventi accesso al libero pascolo. |
Articolo 2
Approvazione del programma di vaccinazione
1. Il programma di vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 presentato dai Paesi Bassi alla Commissione il 21 febbraio 2006 viene approvato («il programma di vaccinazione preventiva»).
Secondo il «programma di vaccinazione preventiva» la vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria H5N1 viene eseguito utilizzando un vaccino eterologo inattivato di influenza aviaria del sottotipo H5 oppure, in circostanze eccezionali e solo per galline ovaiole biologiche o allevate all’aperto, utilizzando un vaccino bivalente contenente entrambi i sottotipi di influenza H5 e H7, autorizzato dai Paesi Bassi per il pollame da cortile, per le galline ovaiole biologiche e per le galline ovaiole allevate all'aperto in tutto il territorio dei Paesi Bassi.
2. Secondo il «programma di vaccinazione preventiva» il pollame da cortile e le galline ovaiole biologiche o allevate all’aperto sottoposte a vaccinazione preventiva saranno oggetto di un intenso monitoraggio e di un’accurata sorveglianza.
3. Il programma di vaccinazione preventiva va realizzato in maniera efficace.
4. La Commissione pubblica il programma di vaccinazione preventiva.
Articolo 3
Prescrizioni relative ai movimenti di pollame vivo, uova da tavola, carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame
Le prescrizioni relative ai movimenti di pollame vivo proveniente e/o originario di aziende nelle quali viene eseguita la vaccinazione preventiva e ai movimenti di uova da tavola, carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame derivati da pollame vaccinato nell’ambito del «programma di vaccinazione preventiva» si applicano in conformità degli articoli da 4 a 11 della presente decisione.
Articolo 4
Prescrizioni relative ai movimenti e all’invio di pollame da cortile vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da tale pollame
Le autorità competenti assicurano quanto segue:
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1) |
Il pollame da cortile vaccinato deve essere identificato individualmente e può essere oggetto di movimento verso altri branchi vaccinati all’interno dei Paesi Bassi nel rispetto del «programma di vaccinazione preventiva», secondo il quale va tenuto un registro di tali movimenti. |
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2) |
Il pollame da cortile vaccinato, i pulcini di un giorno e le uova da cova derivanti da tale pollame non possono essere oggetto di movimenti verso aziende avicole commerciali all'interno dei Paesi Bassi o di invii verso altri Stati membri. |
Articolo 5
Prescrizioni relative ai movimenti e all’invio di galline ovaiole biologiche vive e di galline ovaiole allevate all’aperto vive
Le autorità competenti garantiscono che le galline ovaiole biologiche e le galline ovaiole allevate all’aperto, vive, vaccinate possono solo essere oggetto di movimenti verso altre aziende in cui viene effettuata la vaccinazione o verso un macello per la macellazione immediata all’interno dei Paesi Bassi e che non possano uscire dal territorio dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova
I certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti dai Paesi Bassi devono contenere le seguenti diciture:
«Pollame vivo/pulcini di un giorno/uova da cova provenienti da aziende nelle quali non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria».
Articolo 7
Prescrizioni per l’invio di uova da tavola
Le autorità competenti garantiscono che le uova da tavola provenienti da e/o originarie di allevamenti biologici o all’aperto di galline ovaiole nei quali viene effettuata la vaccinazione preventiva siano oggetto d’invio a partire dai Paesi Bassi a condizione che tali uova da tavola:
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a) |
provengano da pollame originario di branchi sottoposti a regolari ispezioni e testati con esito negativo nei confronti dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 nel rispetto del «programma di vaccinazione preventiva», prestando particolare attenzione ai volatili di controllo; nonché |
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b) |
vengano trasportate direttamente:
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Articolo 8
Prescrizioni relative all’invio di carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame
1. Le autorità competenti garantiscono che le carni fresche ottenute da galline ovaiole biologiche o galline ovaiole allevate all’aperto, vaccinate siano oggetto d’invio a partire dai Paesi Bassi solo a condizione che tali carni derivino da pollame che:
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a) |
è originario di branchi sottoposti a regolari ispezioni e testati con esito negativo nei confronti dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 nel rispetto del «programma di vaccinazione preventiva», prestando particolare attenzione ai volatili di controllo; |
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b) |
proviene da branchi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo; |
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c) |
è stato tenuto separato da altri branchi non conformi alle disposizioni del presente articolo; nonché |
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d) |
le carni siano state prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II e allegato III, sezioni II e III, e controllate in conformità del regolamento (CE) n. 854/2004 (7), allegato I, sezioni I, II e III e sezione IV, capitoli V e VII. |
2. Le autorità competenti garantiscono che le carni macinate, le preparazioni a base di carne, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne contenenti carni ottenute da galline ovaiole biologiche o da galline ovaiole allevate all'aperto, vaccinate siano oggetto d’invio a partire dai Paesi Bassi solo qualora le carni rispettino le prescrizioni del paragrafo 1 e siano prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezioni V e VI.
Articolo 9
Documenti commerciali per carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame
I Paesi Bassi garantiscono che le carni fresche, le carni macinate, le preparazioni a base di carne, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne di pollame che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8 siano accompagnate da un documento commerciale dichiarante:
«La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/147/CE della Commissione».
Articolo 10
Informazione degli Stati membri
I Paesi Bassi informano anticipatamente l’autorità veterinaria centrale dello Stato membro di destinazione circa i movimenti delle partite di cui all’articolo 9.
Articolo 11
Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto
I Paesi Bassi assicurano che nelle aziende in cui viene effettuata la vaccinazione preventiva tutti i mezzi impiegati per trasportare pollame vivo, carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne di pollame e mangime vengono puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.
Articolo 12
Sanzioni
I Paesi Bassi determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente decisione e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. I Paesi Bassi notificano le suddette norme alla Commissione entro il 7 marzo 2006 e informano la Commissione di eventuali successive modifiche delle stesse.
Articolo 13
Relazioni
I Paesi Bassi presentano alla Commissione una relazione informativa sull’attuazione del programma di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e trasmettono al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali relazioni mensili a partire dal 7 marzo 2006.
Articolo 14
Riesame delle misure
Le misure vengono riesaminate tenendo conto degli sviluppi della situazione epidemiologica e delle nuove informazioni disponibili.
Articolo 15
Destinatari
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
(3) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44.
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(7) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/51 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate disposizioni per i movimenti di volatili in Francia
[notificata con il numero C(2006) 632]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2006/148/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e turbative e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli animali e, in determinate circostanze, per la salute dell’uomo. Vi è il rischio che l'agente della malattia si diffonda da un’azienda all'altra, riducendo così notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli, e sia trasmesso anche sia ai volatili selvatici sia da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi attraverso il commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati. |
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(2) |
Il virus A, sottotipo H5N1, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità è stato isolato nei volatili selvatici in alcune parti della Comunità, e in paesi terzi confinanti o popolati da uccelli migratori nel periodo invernale. La probabilità dell’introduzione del virus da parte dei volatili selvatici aumenterà nella stagione migratoria ormai prossima. |
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(3) |
La Francia ha messo in atto un sistema di individuazione precoce e misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli. |
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(4) |
Nel parere relativo agli aspetti della salute e del benessere degli animali interessati dall’influenza aviaria, adottato il 20 settembre 2005 il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) raccomanda la vaccinazione preventiva qualora sussista un rischio elevato di introduzione del virus in zone ad alta densità avicola. È tuttavia opportuno che tale pratica non comprometta le rigorose misure di biosicurezza o di altro tipo applicate in tali zone al fine di evitare l’introduzione del virus. |
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(5) |
Il 21 febbraio 2006 la Francia ha sottoposto all’approvazione della Commissione un piano di vaccinazione preventiva alla luce del rischio particolarmente alto di introduzione dell'influenza aviaria in alcune zone del suo territorio. La Commissione ha immediatamente esaminato il piano in collaborazione con la Francia e ritiene che, con alcuni adattamenti, sia conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie. È pertanto opportuno approvare detto piano. |
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(6) |
Conformemente al piano la Francia intende vaccinare anatre ed oche contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1. Tale intervento va considerato un progetto pilota, data l’esperienza limitata relativa alla vaccinazione preventiva di tali specie. |
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(7) |
È opportuno utilizzare solo i vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2) o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (3). |
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(8) |
Nelle zone della Francia in cui viene effettuata la vaccinazione preventiva è necessario monitorare i gruppi di volatili vaccinati e quelli non vaccinati e applicare restrizioni ai movimenti dei volatili vaccinati. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
1. La presente decisione stabilisce alcune misure da applicare in Francia ove sia effettuata una vaccinazione preventiva in determiniate aziende avicole situate in zone particolarmente esposte al rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, nonché disposizioni relative ai movimenti di volatili vaccinati e di alcuni prodotti da essi derivati.
2. Ai fini della presente decisione si applicano, se del caso, le definizioni figuranti all'articolo 2 della direttiva 2005/94/CE.
Articolo 2
Approvazione del programma di vaccinazione
1. Il piano di vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, presentato alla Commissione dalla Francia il 21 febbraio 2006 è approvato (nel seguito «piano di vaccinazione preventiva»).
La vaccinazione preventiva viene effettuata sulle anatre e le oche delle zone elencate nell’allegato («zone di vaccinazione preventiva») con un vaccino eterologo inattivato dell’influenza aviaria di sottotipo H5 autorizzato dalla Francia.
2. Secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione preventiva, le zone interessate vengono sottoposte a un monitoraggio e una sorveglianza intensivi.
3. Il piano di vaccinazione preventiva è realizzato in maniera efficace.
4. La Commissione pubblicherà il piano di vaccinazione preventiva.
Articolo 3
Disposizioni per i movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
Le disposizioni relative ai movimenti di volatili da cortile vivi e uova da cova provenienti e/o originari di aziende in cui viene effettuata la vaccinazione preventiva, nonché ai movimenti di pulcini di un giorno, carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne ottenuti da volatili vaccinati a norma del piano di vaccinazione preventiva soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 della presente decisione.
Articolo 4
Disposizioni per i movimenti e l’invio di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno
1. L’autorità competente assicura che i volatili da cortile vaccinati possano essere spostati solo dalla loro azienda verso:
|
a) |
altre aziende in cui viene effettuata la vaccinazione, oppure |
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b) |
altre aziende in cui vengono tenuti solo volatili vaccinati, oppure |
|
c) |
altre aziende che attuano una completa separazione tra volatili vaccinanti e non vaccinati, oppure |
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d) |
un macello, per essere immediatamente macellati, |
situati all’interno della Francia.
2. I volatili da cortile vivi vaccinati nonché le uova da cova e i pulcini di un giorno di detti volatili non possono essere spediti al di fuori della Francia.
3. I volatili da cortile vivi, le uova da cova e i pulcini di un giorno originari di aziende in cui è stata effettuata la vaccinazione o delle aziende di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c) non possono essere spediti al di fuori della Francia.
Articolo 5
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di volatili da cortile vivi, pulcini di un giorno e uova da cova
Nei certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di partite di volatili da cortile vivi, pulcini di un giorno e uova da cova figura la frase seguente:
«La partita è costituita da volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l’influenza aviaria.»
Articolo 6
Disposizioni per l’invio di carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
1. L’autorità competente assicura che le carni fresche provenienti da volatili da cortile vaccinati in Francia siano commercializzate solo se dette carni provengono da volatili che:
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a) |
siano originari di aziende che sono state regolarmente ispezionate e in cui è stato effettuato con esito negativo un test per l’individuazione dell’influenza aviaria H5N1 conformemente al piano di vaccinazione preventiva, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella; |
|
b) |
siano originari di gruppi che sono stati sottoposti a ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella; |
|
c) |
siano tenuti separati da altri gruppi non conformi alle disposizioni dell’articolo 4 e del presente articolo e |
|
d) |
la cui carne sia stata prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 (4) e controllata a norma delle sezioni I, II e III e dei capitoli V e VII dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004 (5). |
2. L’autorità competente assicura che la carne macinata, i preparati a base di carne, la carne separata meccanicamente e i prodotti a base di carne contenenti carni ottenute da gruppi di anatre e di oche vaccinate siano spediti al di fuori della Francia solo se dette carni sono conformi al paragrafo 1 e sono prodotte in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 7
Documenti commerciali per l’invio di carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
La Francia assicura che le carni fresche di pollame, la carne macinata, i preparati a base di carne, la carne separata meccanicamente e i prodotti a base di carne conformi alle condizioni di cui all'articolo 6 siano accompagnate da documenti commerciali attestati quanto segue:
«La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/148/CE della Commissione.»
Articolo 8
Informazione degli Stati membri
La Francia informa preventivamente l’autorità veterinaria centrale dello Stato membro di destinazione circa i movimenti delle partite di cui all’articolo 7.
Articolo 9
Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto
La Francia assicura che nelle aziende situate nei territori che figurano nell’allegato e in cui viene effettuata la vaccinazione preventiva vengano presi i provvedimenti seguenti:
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a) |
per la raccolta, il magazzinaggio e il trasporto di uova da cova e pulcini di un giorno sono utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati; |
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b) |
tutti i mezzi utilizzati per trasportare volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne sono puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente. |
Articolo 10
Sanzioni
La Francia stabilisce le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni della presente decisione e prende tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. La Francia notifica tali disposizioni alla Commissione entro il 7 marzo 2006 e informa la Commissione di ogni successiva modifica delle stesse.
Articolo 11
Relazioni
Le autorità francesi presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull’efficacia del piano di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e a partire dal 7 marzo 2006 trasmettono relazioni mensili al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Articolo 12
Riesame dei provvedimenti
I provvedimenti sono riesaminati alla luce degli sviluppi della situazione epidemiologica e delle nuove informazioni disponibili.
Articolo 13
Destinatario
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
(3) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
ALLEGATO
ZONE IN CUI VIENE EFFETTUATA LA VACCINAZIONE CONTRO L’INFLUENZA AVIARIA IN ALCUNE AZIENDE AVICOLE
Elenco dei comuni
DÉPARTEMENT DES LANDES
|
|
AIRE-SUR-L'ADOUR |
|
|
ANGRESSE |
|
|
ARBOUCAVE |
|
|
ARTASSENX |
|
|
ARTHEZ-D'ARMAGNAC |
|
|
AUBAGNAN |
|
|
AUDIGNON |
|
|
BAHUS-SOUBIRAN |
|
|
BASCONS |
|
|
BAS-MAUCO |
|
|
BATS |
|
|
BÉNESSE-MAREMNE |
|
|
BENQUET |
|
|
BETBEZER-D'ARMAGNAC |
|
|
BIARROTTE |
|
|
BIAUDOS |
|
|
BISCARROSSE |
|
|
BORDÈRES-ET-LAMENSANS |
|
|
BOSTENS |
|
|
BOUGUE |
|
|
BOURDALAT |
|
|
BRETAGNE-DE-MARSAN |
|
|
BUANES |
|
|
CAPBRETON |
|
|
CASTANDET |
|
|
CASTELNAU-TURSAN |
|
|
CAZÈRES-SUR-L'ADOUR |
|
|
CLASSUN |
|
|
CLÈDES |
|
|
COUDURES |
|
|
CRÉON-D'ARMAGNAC |
|
|
DUHORT-BACHEN |
|
|
DUMES |
|
|
ESCALANS |
|
|
ESTIGARDE |
|
|
EUGÉNIE-LES-BAINS |
|
|
EYRES-MONCUBE |
|
|
FARGUES |
|
|
FRÈCHE (LE) |
|
|
GABARRET |
|
|
GAILLÈRES |
|
|
GEAUNE |
|
|
GRENADE-SUR-L'ADOUR |
|
|
HAGETMAU |
|
|
HAUT-MAUCO |
|
|
HERRÉ |
|
|
HONTANX |
|
|
HORSARRIEU |
|
|
LABASTIDE-CHALOSSE |
|
|
LABASTIDE-D'ARMAGNAC |
|
|
LABENNE |
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|
LACAJUNTE |
|
|
LACQUY |
|
|
LACRABE |
|
|
LAGLORIEUSE |
|
|
LAGRANGE |
|
|
LARRIVIÈRE |
|
|
LATRILLE |
|
|
LAURET |
|
|
LOSSE |
|
|
LUSSAGNET |
|
|
MANT |
|
|
MAURIES |
|
|
MAURRIN |
|
|
MAUVEZIN-D'ARMAGNAC |
|
|
MAZEROLLES |
|
|
MIRAMONT-SENSACQ |
|
|
MOMUY |
|
|
MONGET |
|
|
MONSÉGUR |
|
|
MONT-DE-MARSAN |
|
|
MONTÉGUT |
|
|
MONTGAILLARD |
|
|
MONTSOUÉ |
|
|
MORGANX |
|
|
ONDRES |
|
|
ORX |
|
|
PARLEBOSCQ |
|
|
PAYROS-CAZAUTETS |
|
|
PÉCORADE |
|
|
PERQUIE |
|
|
PEYRE |
|
|
PHILONDENX |
|
|
PIMBO |
|
|
PORT-DE-LANNE |
|
|
POUDENX |
|
|
POUYDESSEAUX |
|
|
PUJO-LE-PLAN |
|
|
PUYOL-CAZALET |
|
|
RENUNG |
|
|
RIMBEZ-ET-BAUDIETS |
|
|
SAINT-AGNET |
|
|
SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX |
|
|
SAINT-BARTHÉLEMY |
|
|
SAINTE-COLOMBE |
|
|
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE |
|
|
SAINT-ÉTIENNE-D'ORTHE |
|
|
SAINTE-FOY |
|
|
SAINT-GEIN |
|
|
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ |
|
|
SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC |
|
|
SAINT-JUSTIN |
|
|
SAINT-LAURENT-DE-GOSSE |
|
|
SAINT-LOUBOUER |
|
|
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE |
|
|
SAINT-MARTIN-DE-HINX |
|
|
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX |
|
|
SAINT-MAURICE-SUR-L'ADOUR |
|
|
SAINT-PIERRE-DU-MONT |
|
|
SAINT-SEVER |
|
|
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE |
|
|
SAMADET |
|
|
SANGUINET |
|
|
SARRAZIET |
|
|
SARRON |
|
|
SAUBION |
|
|
SAUBRIGUES |
|
|
SERRES-GASTON |
|
|
SOORTS-HOSSEGOR |
|
|
SORBETS |
|
|
TARNOS |
|
|
URGONS |
|
|
VIELLE-TURSAN |
|
|
VIGNAU (LE) |
|
|
VILLENEUVE-DE-MARSAN |
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
|
|
ARTHON-EN-RETZ |
|
|
ASSÉRAC |
|
|
AVESSAC |
|
|
BASSE-GOULAINE |
|
|
BAULE-ESCOUBLAC (LA) |
|
|
BATZ-SUR-MER |
|
|
BERNERIE-EN-RETZ (LA) |
|
|
BESNÉ |
|
|
BIGNON (LE) |
|
|
BLAIN |
|
|
BOUAYE |
|
|
BOUÉE |
|
|
BOUGUENAIS |
|
|
BOURGNEUF-EN-RETZ |
|
|
BOUVRON |
|
|
BRAINS |
|
|
CAMPBON |
|
|
CARQUEFOU |
|
|
CHAPELLE-DES-MARAIS (LA) |
|
|
CHAPELLE-GLAIN (LA) |
|
|
CHAPELLE-LAUNAY (LA) |
|
|
CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA) |
|
|
CHAUVÉ |
|
|
CHEIX-EN-RETZ |
|
|
CHÉMÉRÉ |
|
|
CHEVROLIÈRE (LA) |
|
|
CONQUÉREUIL |
|
|
CORDEMAIS |
|
|
CORSEPT |
|
|
COUËRON |
|
|
CROISIC (LE) |
|
|
CROSSAC |
|
|
DONGES |
|
|
DREFFÉAC |
|
|
FAY-DE-BRETAGNE |
|
|
FÉGRÉAC |
|
|
FRESNAY-EN-RETZ |
|
|
FROSSAY |
|
|
GÂVRE (LE) |
|
|
GENESTON |
|
|
GRIGONNAIS (LA) |
|
|
GUÉMÉNÉ-PENFAO |
|
|
GUENROUET |
|
|
GUÉRANDE |
|
|
HERBIGNAC |
|
|
INDRE |
|
|
JUIGNÉ-DES-MOUTIERS |
|
|
LIMOUZINIÈRE (LA) |
|
|
LAVAU-SUR-LOIRE |
|
|
MACHECOUL |
|
|
MALVILLE |
|
|
MARNE (LA) |
|
|
MARSAC-SUR-DON |
|
|
MASSÉRAC |
|
|
MESQUER |
|
|
MISSILLAC |
|
|
MONTAGNE (LA) |
|
|
MONTOIR-DE-BRETAGNE |
|
|
MOUTIERS-EN-RETZ (LES) |
|
|
NANTES |
|
|
NOTRE-DAME-DES-LANDES |
|
|
ORVAULT |
|
|
PAIMBOEUF |
|
|
PELLERIN (LE) |
|
|
PIERRIC |
|
|
PIRIAC-SUR-MER |
|
|
PLAINE-SUR-MER (LA) |
|
|
PLESSÉ |
|
|
PONT-CHÂTEAU |
|
|
PONT-SAINT-MARTIN |
|
|
PORNIC |
|
|
PORNICHET |
|
|
PORT-SAINT-PÈRE |
|
|
POULIGUEN (LE) |
|
|
PRÉFAILLES |
|
|
PRINQUIAU |
|
|
QUILLY |
|
|
REZÉ |
|
|
ROUANS |
|
|
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU |
|
|
SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX |
|
|
SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET |
|
|
SAINT-BRÉVIN-LES-PINS |
|
|
SAINT-COLOMBAN |
|
|
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC |
|
|
SAINT-GILDAS-DES-BOIS |
|
|
SAINT-HERBLAIN |
|
|
SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS |
|
|
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU |
|
|
SAINT-JOACHIM |
|
|
SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES |
|
|
SAINT-LÉGER-LES-VIGNES |
|
|
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE |
|
|
SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS |
|
|
SAINT-LYPHARD |
|
|
SAINT-MALO-DE-GUERSAC |
|
|
SAINT-MARS-DE-COUTAIS |
|
|
SAINT-MÊME-LE-TENU |
|
|
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF |
|
|
SAINT-MOLF |
|
|
SAINT-NAZAIRE |
|
|
SAINT-NICOLAS-DE-REDON |
|
|
SAINTE-PAZANNE |
|
|
SAINT-PÈRE-EN-RETZ |
|
|
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU |
|
|
SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE |
|
|
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE |
|
|
SAINT-VIAUD |
|
|
SAUTRON |
|
|
SAVENAY |
|
|
SÉVERAC |
|
|
SORINIÈRES (LES) |
|
|
TEMPLE-DE-BRETAGNE (LE) |
|
|
TREILLIÈRES |
|
|
TRIGNAC |
|
|
TURBALLE (LA) |
|
|
VAY |
|
|
VERTOU |
|
|
VIGNEUX-DE-BRETAGNE |
|
|
VUE |
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
|
|
AIGUILLON-SUR-MER (L') |
|
|
AIGUILLON-SUR-VIE (L') |
|
|
ANGLES |
|
|
AUZAY |
|
|
AVRILLÉ |
|
|
BARBÂTRE |
|
|
BARRE-DE-MONTS (LA) |
|
|
BEAUVOIR-SUR-MER |
|
|
BENET |
|
|
BERNARD (LE) |
|
|
BESSAY |
|
|
BOIS-DE-CÉNÉ |
|
|
BOISSIÈRE-DES-LANDES (LA) |
|
|
BOUILLÉ-COURDAULT |
|
|
BOUIN |
|
|
BREM-SUR-MER |
|
|
BRÉTIGNOLLES-SUR-MER |
|
|
BRETONNIÈRE (LA) |
|
|
CHAILLÉ-LES-MARAIS |
|
|
CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX |
|
|
CHAIX |
|
|
CHAIZE-GIRAUD (LA) |
|
|
CHAPELLE-ACHARD (LA) |
|
|
CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS |
|
|
CHAMP-SAINT-PÈRE (LE) |
|
|
CHASNAIS |
|
|
CHÂTEAU-D'OLONNE |
|
|
CHÂTEAU-GUIBERT |
|
|
CHÂTEAUNEUF |
|
|
CLAYE (LA) |
|
|
CORPE |
|
|
COUTURE (LA) |
|
|
CURZON |
|
|
DAMVIX |
|
|
DOIX |
|
|
ÉPINE (L') |
|
|
FAUTE-SUR-MER (LA) |
|
|
FENOUILLER (LE) |
|
|
FONTAINES |
|
|
FONTENAY-LE-COMTE |
|
|
GIROUARD (LE) |
|
|
GIVRAND |
|
|
GIVRE (LE) |
|
|
GROSBREUIL |
|
|
GRUES |
|
|
GUÉ-DE-VELLUIRE (LE) |
|
|
GUÉRINIÈRE (LA) |
|
|
ÎLE-D'ELLE (L') |
|
|
ÎLE-D'OLONNE (L') |
|
|
JARD-SUR-MER |
|
|
JONCHÈRE (LA) |
|
|
LAIROUX |
|
|
LANDEVIEILLE |
|
|
LANGON (LE) |
|
|
LIEZ |
|
|
LONGÈVES |
|
|
LONGEVILLE-SUR-MER |
|
|
LUÇON |
|
|
MAGNILS-REIGNIERS (LES) |
|
|
MAILLÉ |
|
|
MAILLEZAIS |
|
|
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS |
|
|
MAZEAU (LE) |
|
|
MONTREUIL |
|
|
MOREILLES |
|
|
MOTHE-ACHARD (LA) |
|
|
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS |
|
|
MOUTIERS-SUR-LE-LAY |
|
|
MOUZEUIL-SAINT-MARTIN |
|
|
NALLIERS |
|
|
NIEUL-LE-DOLENT |
|
|
NIEUL-SUR-L'AUTISE |
|
|
NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE |
|
|
NOTRE-DAME-DE-MONTS |
|
|
OLONNE-SUR-MER |
|
|
ORBRIE (L') |
|
|
OULMES |
|
|
PÉAULT |
|
|
PERRIER (LE) |
|
|
PETOSSE |
|
|
PISSOTTE |
|
|
POIRÉ-SUR-VELLUIRE (LE) |
|
|
POIROUX |
|
|
POUILLÉ |
|
|
PUYRAVAULT |
|
|
ROSNAY |
|
|
SABLES-D'OLONNE (LES) |
|
|
SAINT-AUBIN-LA-PLAINE |
|
|
SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES |
|
|
SAINT-BENOIST-SUR-MER |
|
|
SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS |
|
|
SAINT-DENIS-DU-PAYRÉ |
|
|
SAINT-ÉTIENNE-DE-BRILLOUET |
|
|
SAINTE-FOY |
|
|
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE |
|
|
SAINT-GERVAIS |
|
|
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE |
|
|
SAINTE-HERMINE |
|
|
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ |
|
|
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES |
|
|
SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT |
|
|
SAINT-JEAN-DE-BEUGNÉ |
|
|
SAINT-JEAN-DE-MONTS |
|
|
SAINT-JULIEN-DES-LANDES |
|
|
SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU |
|
|
SAINT-MATHURIN |
|
|
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM |
|
|
SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ |
|
|
SAINTE-PEXINE |
|
|
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX |
|
|
SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS |
|
|
SAINT-RÉVÉREND |
|
|
SAINT-SIGISMOND |
|
|
SAINT-URBAIN |
|
|
SAINT-VINCENT-SUR-GRAON |
|
|
SAINT-VINCENT-SUR-JARD |
|
|
SALLERTAINE |
|
|
SÉRIGNÉ |
|
|
TABLIER (LE) |
|
|
TAILLÉE (LA) |
|
|
TALMONT-SAINT-HILAIRE |
|
|
TRANCHE-SUR-MER (LA) |
|
|
TRIAIZE |
|
|
VAIRÉ |
|
|
VELLUIRE |
|
|
VIX |
|
|
VOUILLÉ-LES-MARAIS |
|
|
XANTON-CHASSENON |