ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 54

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
24 febbraio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 321/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 322/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 in conseguenza delle disposizioni sull’igiene dei prodotti alimentari e per gli alimenti di origine animale di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004

3

 

*

Regolamento (CE) n. 323/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

5

 

*

Regolamento (CE) n. 324/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) per le navi battenti bandiera francese

6

 

 

Regolamento (CE) n. 325/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, recante fissazione del coefficiente di riduzione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006

8

 

 

Regolamento (CE) n. 326/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo alle domande di titoli d’importazione di riso di origine e di provenienza egiziana nell’ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 196/97

9

 

 

Regolamento (CE) n. 327/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

11

 

 

Regolamento (CE) n. 328/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 278/2006

13

 

 

Regolamento (CE) n. 329/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

15

 

 

Regolamento (CE) n. 330/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

17

 

 

Regolamento (CE) n. 331/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

18

 

 

Regolamento (CE) n. 332/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005

19

 

 

Regolamento (CE) n. 333/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005

20

 

 

Regolamento (CE) n. 334/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

21

 

 

Regolamento (CE) n. 335/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

22

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

23

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

24

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

28

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

29

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 2006, che proroga il periodo d’applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell’isola di Man di applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine

32

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2006, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio con riguardo all'elenco di autorità dei paesi terzi autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali [notificata con il numero C(2006) 284]  ( 1 )

34

 

*

Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2006, concernente un contributo finanziario specifico della Comunità per lo studio sui geni della PrP resistenti alle EST nei caprini presentato da Cipro per il 2006 [notificata con il numero C(2006) 408]

44

 

*

Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2006, relativa all’aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2006 [notificata con il numero C(2006) 418]

47

 

*

Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2006, concernente l'aiuto finanziario della Comunità ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2006 [notificata con il numero C(2006) 328]

50

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 76/2006 della Commissione, del 17 gennaio 2006, recante sessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 12 del 18.1.2006)

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.2.2006   

IT

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L 54/1


REGOLAMENTO (CE) N. 321/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

82,3

204

43,2

212

112,1

624

111,0

999

87,2

0707 00 05

052

137,9

204

90,1

628

131,0

999

119,7

0709 10 00

220

60,4

999

60,4

0709 90 70

052

140,9

204

50,7

999

95,8

0805 10 20

052

49,5

204

51,2

212

42,9

220

49,6

624

62,1

999

51,1

0805 20 10

204

101,2

999

101,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,9

204

126,6

220

48,0

464

141,8

624

75,6

662

54,4

999

84,9

0805 50 10

052

41,4

220

39,9

999

40,7

0808 10 80

400

137,9

404

100,9

528

107,3

720

80,3

999

106,6

0808 20 50

052

105,2

388

85,1

400

94,8

512

69,6

528

63,5

720

46,6

999

77,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


24.2.2006   

IT

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L 54/3


REGOLAMENTO (CE) N. 322/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 in conseguenza delle disposizioni sull’igiene dei prodotti alimentari e per gli alimenti di origine animale di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quando segue:

(1)

A decorrere dal 1o gennaio 2006, la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (2), e la direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (3), sono state abrogate dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e sostituite dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (5), e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6).

(2)

Per ragioni di chiarezza, è opportuno adattare di conseguenza i riferimenti alle direttive 92/46/CEE e 89/437/CEE contenuti nel regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (7).

(3)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1043/2005, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Affinché sia concessa la restituzione, le merci dei codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30, 2105 00 99, 3502 11 90 e 3502 19 90 devono essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 (8) e (CE) n. 853/2004 (9), in particolare devono essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

(3)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

(4)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(7)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22


24.2.2006   

IT

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L 54/5


REGOLAMENTO (CE) N. 323/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(2)

È probabile che le riduzioni dei prezzi d’intervento per il burro e il latte scremato in polvere a partire dal 1o luglio 2006 incidano sulla differenza tra detti prezzi e i prezzi sul mercato mondiale.

(3)

Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un'applicazione speculativa del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore lattiero-caseario, occorre che la validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sia limitata al 30 giugno 2006.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui alle lettere da a) a d) del suddetto articolo, per i quali sono presentate domande a partire dal 1o marzo 2006, sono validi fino al 30 giugno 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


24.2.2006   

IT

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L 54/6


REGOLAMENTO (CE) N. 324/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.


ALLEGATO

N.

01

Stato membro

Francia

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

Data

6 febbraio 2006


24.2.2006   

IT

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L 54/8


REGOLAMENTO (CE) N. 325/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

recante fissazione del coefficiente di riduzione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1),

visto il regolamento (CE) n. 219/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006 (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titolo di importazione presentate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 219/2006 e trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 5 di detto regolamento vertono, per gli operatori di cui al capitolo II del medesimo regolamento, su 146 850 tonnellate, e cioè su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili di cui all’articolo 2, lettera a).

(2)

Occorre pertanto fissare il coefficiente di riduzione da applicare a ciascuna domanda di titolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al capitolo II del regolamento (CE) n. 219/2006 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 146 850 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 45,687 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

(2)  GU L 38 del 9.2.2006, pag. 22.


24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/9


REGOLAMENTO (CE) N. 326/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

relativo alle domande di titoli d’importazione di riso di origine e di provenienza egiziana nell’ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 196/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (2),

visto il regolamento (CE) n. 196/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 196/97, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti qualora le domande di titoli d’importazione superino i quantitativi che possono essere impegnati. Lo stesso articolo dispone inoltre che la Commissione comunichi tale decisione agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di presentazione delle domande di titoli.

(2)

Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 presentate dal 1o settembre 2005 al 14 febbraio 2006 vertono su un quantitativo di 36 579 tonnellate, mentre la quantità massima da impegnare è pari a 32 000 tonnellate di riso del codice NC 1006.

(3)

Occorre pertanto fissare la percentuale di riduzione prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 196/97, per le domande di titoli d’importazione presentate il 14 febbraio 2006 e che beneficiano della riduzione del dazio doganale prevista dal regolamento (CE) n. 2184/96.

(4)

È inoltre necessario che non siano più rilasciati titoli d’importazione che consentano di ottenere una riduzione del dazio doganale per l’attuale campagna di commercializzazione.

(5)

Tenuto conto del loro oggetto, le disposizioni del presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 che beneficiano della riduzione del dazio doganale prevista dal regolamento (CE) n. 2184/96, presentate il 14 febbraio 2006 e comunicate alla Commissione, danno luogo al rilascio dei titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione della percentuale di riduzione dell’85,88 %.

Articolo 2

Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 presentate a decorrere dal 15 febbraio 2006 non danno più luogo al rilascio di titoli d’importazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 2184/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

(3)  GU L 31 dell’1.2.1997, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 132 del 29.11.2005, pag. 18).


24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/11


REGOLAMENTO (CE) N. 327/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 281/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 38.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 24 febbraio 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

38,32

0,00

1701 11 90 (1)

38,32

3,41

1701 12 10 (1)

38,32

0,00

1701 12 90 (1)

38,32

3,11

1701 91 00 (2)

38,91

5,80

1701 99 10 (2)

38,91

2,66

1701 99 90 (2)

38,91

2,66

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


24.2.2006   

IT

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L 54/13


REGOLAMENTO (CE) N. 328/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 278/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 278/2006 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 278/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 278/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 32.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 FEBBRAIO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,53 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,53 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2717

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

25,59

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

25,59

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2717

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/15


REGOLAMENTO (CE) N. 329/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


24.2.2006   

IT

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L 54/17


REGOLAMENTO (CE) N. 330/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 17 al 23 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


24.2.2006   

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L 54/18


REGOLAMENTO (CE) N. 331/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 17 al 23 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


24.2.2006   

IT

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L 54/19


REGOLAMENTO (CE) N. 332/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2094/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 febbraio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 32,47 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 35 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 4.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


24.2.2006   

IT

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L 54/20


REGOLAMENTO (CE) N. 333/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2093/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 febbraio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 32,94 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 30 024 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 3.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


24.2.2006   

IT

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L 54/21


REGOLAMENTO (CE) N. 334/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 17 al 23 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


24.2.2006   

IT

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L 54/22


REGOLAMENTO (CE) N. 335/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3)

In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 22 febbraio 2006, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 marzo 2006, per la zona di destinazione 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 15 al 21 febbraio 2006 e sospendere per questa zona fino al 16 marzo 2006 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 15 al 21 febbraio 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 100,00 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.

2.   Fino al 16 marzo 2006, sono sospesi per la zona di destinazione 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 22 febbraio 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 24 febbraio 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

24.2.2006   

IT

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L 54/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

(2006/136/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1) (di seguito «l’accordo di associazione») è stato firmato il 18 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2005 (2).

(2)

In data 24 novembre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Cile al fine di modificare l’accordo sul commercio dei vini accluso come allegato V (di seguito «l’allegato V») all’accordo di associazione (3). Tali negoziati si sono conclusi con successo.

(3)

Occorre approvare l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’allegato V,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale è abilitato a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(2)  GU L 84 del 2.4.2005, pag. 21.

(3)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1083.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

Bruxelles,

Egregio Signore,

Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 30 dell’allegato V dell’accordo di associazione (accordo sul commercio dei vini). Il comitato congiunto ha raccomandato l’inserimento di modifiche nell’accordo sul commercio dei vini (di seguito «l’allegato V») per tenere conto dell’evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.

Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell’accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l’allegato V sia modificato come indicato nell’appendice acclusa alla presente.

Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Comunità europea

Appendice

L’allegato V è modificato come segue.

1)

All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le denominazioni di cui all’articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano.»

2)

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell’appendice VI.A sono soppressi entro dodici anni per quanto riguarda l’uso sul mercato interno ed entro cinque anni per quanto riguarda l’uso all’esportazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.»;

b)

dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell’appendice VI.B possono essere utilizzati, alle condizioni stabilite nella presente appendice, esclusivamente sul mercato interno e sono soppressi entro dodici anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.»

3)

L’articolo 8 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all’appendice III o IV è omonima di una denominazione di un vino non originario del territorio delle Parti, quest’ultima denominazione può essere utilizzata per descrivere e presentare un vino soltanto se tale uso è riconosciuto dalla normativa interna del paese d’origine e non costituisce una concorrenza sleale e se il consumatore non è tratto in inganno riguardo all’origine, alla natura o alla qualità del vino;»

b)

al paragrafo 5, la lettera c) è abrogata.

4)

L’articolo 9 è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per quanto riguarda il vino originario della Comunità, quelle elencate nell’appendice III;»

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per quanto riguarda il vino originario del Cile, quelle elencate nell’appendice IV.»

5)

L’articolo 10 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La registrazione in una parte del marchio commerciale di un vino che è identico, simile, o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare dell’altra Parte di cui all’appendice III o IV è rifiutata qualora essa riguardi l’uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali detta dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare figura nell’appendice III o IV.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, la registrazione in una Parte del marchio commerciale di un vino che è identico, simile, o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di tale Parte di cui all’appendice III o IV non deve necessariamente essere rifiutata qualora essa riguardi l’uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali essa figura nell’appendice III o IV.»;

c)

il paragrafo 3 è abrogato.

6)

L’articolo 11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, le Parti dichiarano di non essere a conoscenza di marchi commerciali diversi da quelli di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, e all’articolo 10, paragrafo 4, che siano identici, simili, o contengano le indicazioni geografiche o le diciture tradizionali o le menzioni di qualità complementari di cui agli articoli 6 e 10, rispettivamente.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A norma del paragrafo 1, nessuna Parte nega il diritto di usare un marchio commerciale figurante nel registro cileno dei marchi commerciali del 10 giugno 2002, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, e all’articolo 10, paragrafo 4, per il fatto che tale marchio commerciale è identico, simile, o contiene un’indicazione geografica di cui all’appendice I o II o una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all’appendice III o IV.»

7)

All’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. Esso è gestito secondo il regolamento interno dei comitati speciali.»

Santiago del Cile/Bruxelles,

Gentile Signora,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 30 dell’allegato V dell’accordo di associazione (accordo sul commercio dei vini). Il comitato congiunto ha raccomandato l’inserimento di modifiche nell’accordo sul commercio dei vini (di seguito “l’allegato V”) per tenere conto dell’evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.

Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell’accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l’allegato V sia modificato come indicato nell’appendice acclusa alla presente.

Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.».

Mi pregio confermarLe l’accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

Per la Repubblica del Cile


24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

(2006/137/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (1) (in seguito denominato «l'accordo di associazione») è stato firmato il 18 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2005 (2).

(2)

In data 24 novembre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Cile al fine di modificare l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate accluso all'accordo di associazione come allegato VI (qui di seguito «l'allegato VI») (3). Tali negoziati si sono conclusi con successo.

(3)

Occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'allegato VI,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(2)  GU L 84 del 2.4.2005, pag. 21.

(3)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1198.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

Bruxelles,

Egregio signore,

Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall'articolo 17 dell'allegato VI dell'accordo di associazione (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate). Il comitato congiunto ha raccomandato l'inserimento di modifiche nell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (qui di seguito «l'allegato VI») per tenere conto dell'evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.

Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell'accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l'allegato VI sia modificato come indicato nell'appendice acclusa alla presente.

Le sarei grata se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Comunità europea

Appendice

L'allegato VI è così modificato:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le denominazioni di cui all'articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della parte ai quali si applicano»;

2)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In base al registro cileno dei marchi commerciali, istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice II A sono soppressi entro dodici anni per quanto riguarda l'uso sul mercato interno ed entro cinque anni per quanto riguarda l'uso all'esportazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.»;

b)

dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis   In base al registro cileno dei marchi commerciali, istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice II B possono essere utilizzati, alle condizioni stabilite nella presente appendice, esclusivamente sul mercato interno e sono soppressi entro dodici anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.»;

3)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In base al registro cileno dei marchi commerciali, istituito il 10 giugno 2002, le parti dichiarano di non essere a conoscenza di marchi commerciali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, che siano identici/simili a o contengano una designazione protetta di cui all'articolo 6.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A norma del paragrafo 1, le parti non negano il diritto di usare un marchio commerciale figurante nel registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, per il fatto che tale marchio commerciale è identico, simile, o contiene una designazione protetta di cui all'appendice I.»;

4)

all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Esso è gestito secondo il regolamento interno dei comitati speciali.»

Santiago del Cile/Bruxelles,

Gentile Signora,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall'articolo 17 dell'allegato VI dell'accordo di associazione (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate). Il comitato congiunto ha raccomandato l'inserimento di modifiche nell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (qui di seguito “l'allegato VI”) per tenere conto dell'evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.

Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell'accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l'allegato VI sia modificato come indicato nell'appendice acclusa alla presente.

Le sarei grata se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.».

Mi pregio confermarLe l'accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

A nome della Repubblica del Cile


24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2006

che proroga il periodo d’applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell’isola di Man di applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine

(2006/138/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 3 allegato all’atto di adesione del 1972, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 5, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme comunitarie in materia di scambi con i paesi terzi di prodotti agricoli soggetti ad un’organizzazione comune di mercato si applicano all’isola di Man, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3 allegato all’atto di adesione e del regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all’isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (1).

(2)

La produzione di bestiame è un’attività tradizionale nell’isola di Man e svolge un ruolo fondamentale nell’agricoltura dell’isola.

(3)

Nell'ambito del regime commerciale con alcuni paesi terzi disciplinato dell’organizzazione comune di mercato applicabile all’isola di Man, e fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinavano le relazioni dell’isola con la Comunità, era opportuno consentire alle autorità locali di applicare alcune misure intese a tutelare la produzione interna e il funzionamento del regime di sostegno dell’agricoltura applicato nell’isola.

(4)

Pertanto, con la decisione 82/530/CEE (2) del Consiglio, il Regno Unito è stato autorizzato a consentire al governo dell’isola di Man di applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine originarie dei paesi terzi e degli Stati membri della Comunità, fatte salve le misure relative agli scambi con i paesi terzi previste dal regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), e dal regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (4). Detta autorizzazione è stata concessa fino al 31 dicembre 2005.

(5)

Durante l’applicazione del regime l’attività nel settore ovino e caprino dell’isola di Man è stata mantenuta. Tuttavia, la Commissione ha segnalato al Consiglio che alcuni problemi di ordine strutturale nel settore rischiavano di ostacolare la sostenibilità a lungo termine della produzione di bestiame sull’isola. L’attuale regime è quindi prorogato per l’ultima volta in modo da consentire la ristrutturazione dell’industria delle carni ovine e bovine sull’isola di Man.

(6)

Affinché l’attuale regime possa essere applicato senza soluzione di continuità dopo il 31 dicembre 2005, è opportuno fissare al 1o gennaio 2006 la data di applicazione della presente decisione.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 82/530/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 82/530/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2010.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).

(2)  GU L 234 del 9.8.1982, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/665/CE (GU L 278 del 31.10.2000, pag. 25).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(4)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.


Commissione

24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio con riguardo all'elenco di autorità dei paesi terzi autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali

[notificata con il numero C(2006) 284]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/139/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/28/CE stabilisce i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche che si applicano alle importazioni provenienti dai paesi terzi di alcuni animali di razza pura e dei loro sperma, ovuli ed embrioni.

(2)

Fatta salva la legislazione comunitaria sulla salute degli animali e sulla sanità pubblica, in conformità della direttiva 94/28/CE gli animali definiti «di razza pura» o «ibridi» possono essere importati solo nel rispetto di determinate condizioni. In base a una di queste condizioni gli animali vanno iscritti o registrati in un libro genealogico o in un registro tenuto da un organismo definito nella direttiva citata e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni possono essere importati unicamente se provengono da un animale iscritto o registrato in un libro genealogico o in un registro.

(3)

L'Argentina, la Bulgaria, il Canada, Israele, l'Islanda, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti hanno trasmesso alla Commissione un elenco di autorità autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di animali di razza pura da importare a norma della direttiva 94/28/CE.

(4)

Ai fini della direttiva 94/28/CE occorre pertanto definire l'elenco relativo alle autorità autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro sugli animali e i prodotti previsti dalla presente decisione.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della direttiva 94/28/CE, l'elenco delle autorità autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro relativo agli animali riproduttori «di razza pura» delle specie bovina, suina, ovina e caprina — oppure, con riguardo alla specie suina anche «ibridi» — nonché ai loro sperma, ovuli ed embrioni, è definito nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali riproduttori «di razza pura» delle specie bovina, suina, ovina e caprina — oppure, con riguardo alla specie suina, anche «ibridi» — nonché di loro sperma, ovuli e embrioni, soltanto se detti animali sono iscritti o registrati in un libro genealogico o in un registro tenuto da un'autorità che figura nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.


ALLEGATO

I.   Argentina

Specie: bovina, caprina, ovina, suina

Registros Genealógicos de la Sociedad Rural Argentina

domicilio: Florida 460

— CP 1005

— Ciudad de Buenos Aires

II.   Bulgaria (1)

Specie: bovina, caprina, ovina, suina

Executive Agency on Animal Selection and Reproduction

Bistrishko shosse 26, Sofia

III.   Canada

Specie: bovina

 

Canadian Aberdeen-Angus Association — Aberdeen-Angus cattle

c/o Doug Fee

General Manager

214-6715 8th Street N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7H7

Tel. (1-403) 571-3580

Fax (1-403) 571-3599

E-mail: ceo@cdnangus.ca

Web: http://www.cdnangus.ca

 

Ayrshire Breeders' Association of Canada — Ayrshire cattle

c/o Yvon Rioux

Secretary-Manager

4865 Laurier Blvd.,

Saint-Hyacinthe, QC/Canada

J2S 3V4

Tel.: (1-450)778-3535

Fax (1-450)778-3531

E-mail: info@ayrshire-canada.com

Web: http://www.ayrshire-canada.com

 

Canadian Belgian Blue Association — Belgian Blue cattle

c/o Ken Miller

Secretary-Treasurer

Box 392

Avonlea, Sask.

S0H 0C0

Tel. (1-306) 868-4903

Fax (1-306) 868-4903

E-mail: kejab@sk.sympatico.ca

 

Canadian Blonde d'Aquitaine Association — Blonde d'Aquitaine cattle

c/o Heather Groeneveld

Secretary Manager

Suite 116, 2116-27 Ave. N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7A6

Tel. (1-403) 276-5771

Fax (1-403) 276-7577

E-mail: cbda@incentre.net

Web: http://www.airenet.com/canadianblondes

 

Canadian Brown Swiss and Braunvieh Association — Brown Swiss cattle

c/o Jessie Weir

Secretary

R.R. #5, Hwy. #6 North

Guelph, Ont.

N1H 6J2

Tel. (1-519) 821-2811

Fax (1-519) 763-6582

E-mail: brownswiss@gencor.ca

Web: http://www.rkde.com/browncow7

 

Société des éleveurs de bovins canadiens — bovins Canadiens

a/s Jean-Guy Bernier

Secrétaire-trésorier

468 rue Dolbeau

Sherbrooke (Québec)

J1G 2Z7

Tel. (1-819) 346-1258

Fax (1-819) 346-1258

E-mail: jgbern@videotron.ca

Web: http://www.clrc.on.ca/canadien.html

 

Canadian Charolais Association — Charolais cattle

c/o Neil Gillies

General Manager

2320-41st Avenue N.E.

Calgary, Alberta

T2E 6W8

Tel. (1-403) 250-9242

Fax (1-403) 291-9324

E-mail: cca@charolais.com

Web: http://www.charolais.com

 

Canadian Chianina Association — Chianina cattle

Web: http://www.clrc.ca/chianina.shtml

 

Canadian Dexter Cattle Association — Dexter cattle

c/o Ron Black

Secretary

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tel. (1-613) 731-7110

Fax (1-613) 731-0704

E-mail: Dexter.Assoc@clrc.on.ca

Web: http://members.attcanada.ca/~jbush

 

Canadian Galloway Association — Galloway cattle

c/o Ron Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V 0M7

Tel. (1-613) 731-7110 ext. 303

Fax (1-613) 731-0704

E-mail: Galloway.Assoc@clrc.on.ca

Web: http://www.galloway.ca

 

Canadian Gelbvieh Association — Gelbvieh cattle

c/o Wendy G. Belcher

Secretary/Manager

110, 2116-27th Avenue N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7A6

Tel. (1-403) 250-8640

Fax (1-403) 291-5624

E-mail: gelbvieh@gelbvieh.ca

Web: http://www.gelbvieh.ca

 

Canadian Guernsey Association — Guernsey cattle

c/o Vivianne Macdonald

Manager

R.R. #5

Guelph, Ontario

N1H 6J2

Tel. (1-519) 836-2141

Fax (1-519) 763-6582

E-mail: guernsey@gencor.ca

Web: http://www.guernseycanada.ca

 

Canadian Hays Converter Association — Hays Converter cattle

c/o Terri Worms

Secretary-Manager

650, 1207-11 Avenue S.W.

Calgary, Alberta

T3C OM5

Tel. (1-403) 245-6923

Fax (1-403) 244-3128

E-mail: terriworms@home.com

 

Canadian Hereford Association — Hereford cattle

c/o Duncan Porteous

General-Manager

5160 Skyline Way N.E.

Calgary, Alberta

T2E 6V1

Tel. (1-403) 275-2662

Fax (1-403) 295-1333

Cell: (1-403) 818-6868

E-mail: duncan.porteous@hereford.ca

herefords@hereford.ca

Web: http://www.hereford.ca/

 

Canadian Highland Cattle Society — Highland cattle

c/o Margaret Badger

Secretary-Manager

307 Spicer

Knowlton, Québec

J0E 1V0

Tel. (1-450) 243-5543

Fax (1-450) 243-1150

E-mail: highland@chcs.ca

Web: http://www.acbm.qc.ca/chcs/index.htm

 

Holstein Association of Canada — Holstein cattle

c/o Keith Flaman

Secretary Manager

P.O. Box 610

171 Colborne St.

Brantford, Ontario

N3T 5R4

Tel. (1-519) 756-8300

Fax (1-519) 756-5878

E-mail: general@holstein.ca

Web: http://www.holstein.ca

 

Jersey Canada — Jersey cattle

c/o Russell G. Gammon

Secretary-Manager

350 Speedvale West, Unit 9

Guelph, Ontario

N1H 7M7

Tel. (1-519) 821-9150

821-1020

Fax (1-519) 821-2723

E-mail: info@jerseycanada.com

Web: http://www.jerseycanada.com

 

Canadian Limousin Association — Limousin cattle

c/o Tricia Lidberg

Office Manager

2320-41 Ave NE

Calgary, Alberta

T2E 6W8

Tel. (1-403) 253-7309

Fax (1-403) 253-1704

E-mail: limousin@limousin.com

Web: http://www.limousin.com

 

Canadian Lowline Cattle Association — Lowline cattle

c/o Shirley Begrand

General Manager

Box 69

St. Louis, Sask.

S0J 2C0

Tel. (1-306) 422-8516

Fax (1-306) 422-8497

E-mail: s.begrand@sk.sympatico.ca

 

Canadian Luing Cattle Association — Luing cattle

Web: http://www.clrc.ca/luing.shtml

 

Canadian Maine-Anjou Association — Maine-Anjou cattle

Heather Hartman

Office Manager

5160 Skyline Way N.E.

Calgary, Alberta

T2E 6V1

Tel. (1-403) 291-7077

Fax (1-403) 291-0274

E-mail: cmaa@maine-anjou.ca

Web: http://www.maine anjou.ca

 

Canadian Murray Grey Association — Murray Grey cattle

c/o Wendy Adam

Secretary

Box 50, Site 8

R.R. #1

Okotoks, Alberta

T0L 1T0

Tel. (1-403) 938-7643

Fax (1-403) 938-0042

E-mail: damnfarm@worldweb.com

Web: http://www.cdnmurraygrey.ca

 

Canadian Piedmontese Association — Piedmontese cattle

c/o Emma Den Oudsten

Secretary

R.R. #3

Lacombe, Alberta

T0C 1S0

Tel. (1-403) 782-2657

Fax (1-403) 782-6166

 

Canadian Pinzgauer Association — Pinzgauer cattle

c/o Cathy Gallivan

Executive Secretary/Financial Officer

R.R.#1 Site 17 Box 9

Sundre, Alberta

T0M 1X0

Tel. (1-403) 556-2058

1-866-746-9427

Fax (1-403) 556-9937

E-mail: cdnpinz@telusplanet.net

 

Canadian Red Poll Cattle Association — Red Poll cattle

c/o Ronald K. Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, ON

K1V 0M7

Tel. (1-613) 731-7110 ext. 303

Fax (1-613) 731-0704

E Mail: redpoll@clrc.ca

 

Salers Association of Canada — Salers cattle

c/o Daphne Warnes

A/ Secretary

Unit 3A, 3424 - 26th Street N.E.

Calgary, Alberta

T1Y 4T7

Tel. (1-403) 291-2620

Fax: (1-403) 291-2176

E-mail: info@salerscanada.com

Web: http://www.salerscanada.com

 

Canadian Shorthorn Association — Shorthorn cattle

c/o Belinda Wagner

Secretary-Treasurer

Box 3771

Canada Centre Bldg. Exhibition Park

Regina, Sask.

S4P 3N8

Tel. (1-306) 757-2212

Fax (1-306) 525-5852

E-mail: sasklivestock@sk.sympatico.ca

Web: http://www.canadianshorthorn.com

 

Canadian Simmental Association — Simmental cattle

c/o Sharonne Evans

Office Manager

#13, 4101-19th Street N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7C4

Tel. (1-403) 250-7979

Fax (1-403) 250-5121

E-mail: cansim@simmental.com

Web: http://www.simmental.com

 

Canadian South Devon Association — South Devon cattle

c/o Bonnie Lintick

Breed Secretary

Box 333, Rockyford, Alberta

T0J 2R0

Tel. (1-403) 947-2949

Fax (1-403) 947-3201

E-mail: paladin@telusplanet.net

Web: http://www.geocities.com/southdevon_ca

 

Canadian Speckle Park Cattle Association — Speckle Park cattle

c/o Dale Herbert

Chief Executive Officer

Box 284

Neilburg, Saskatchewan

S0M 2C0

Tel. (1-306) 893-4096 (h)

(1-306) 893-4206 (o)

Fax (1-306) 893-4206

E-mail: cspa@sask.sympatico.ca

Web: http://www.specklepark.ca

 

Canadian Tarentaise Association — Tarentaise cattle

c/o Charlene Easton

Secretary/Treasurer

Box 760

Moosomin, Sask.

S0G 3N0

Tel. 1-800-450-4181

(1-306) 646-4667

Fax (1-306) 646-4570

 

Canadian Wagyu Association — Wagyu cattle

c/o Patrick McCarthy

President

3501 - 57 St.

Camrose, Alberta

T4V 4N2

Tel. (1-780) 672-2990

Fax (1-780) 679-8999

Web: http://www.canadianwagyu.ca/index.htm

 

Canadian Welsh Black Cattle Society — Welsh Black cattle

c/o Ron Black

2417 Holly Lane

Ottawa, Ont.

K1V 0M7

Tel. (1-613) 731-7110 ext. 303

Fax (1-613) 731-0704

E-mail: clrc@clrc.on.ca

Specie: caprina

 

Canadian Boer Goat Association — Boer goats

c/o Allison Taylor

P.O. Box 314

Lancaster, Ontario

K0C 1N0

Tel. (1-613) 347-1103

Fax.: (1-613) 347-1105

E mail: registrar@canadianboergoat.com

Web: http://www.canadianboergoat.com

 

Canadian Goat Society — Angora, Toggenburg, Nubian, Saanen, Alpine, Pygmy, Oberhasli, La Mancha, Nigerian Dwarf

c/o Sharon Hunt

Secretary-Manager

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tel. (1-613) 731-9894

Fax (1-613) 731-0704

E-mail: cangoatsoc@travel net.com

Web: http://www.goats.ca

Specie: ovina

 

Canadian Finnsheep Breeders' Association — Finnish Landrace sheep (Finnsheep)

Kathy Playdon (Interim President)

Box 10, Site 10

R.R. #4

Stony Plain, Alberta

T0E 2G0

Tel. (1-780) 963-0416

Web: http://www.clrc.on.ca/finnshee.html

 

Canadian Katahdin Sheep Association — Katahdin sheep

c/o Ron Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tel. (1-613) 731-7110

Fax (1-613) 731-0704

E-mail: Ron.Black@clrc.on.ca

Web: http://www.clrc.on.ca/katahdin.html

 

Canadian Sheep Breeders' Association — Blackface, Berrichon du Cher, Border Cheviot, Border Leicester, British Milk Sheep, Canadian Arcott, Charollais, Clun Forest, Columbia, Coopworth, Corriedale, Cotswold, DLS, Dorper, Dorset, Drysdale, East Friesian Dairy, Est à Laine Merino, Hampshire, English Leicester, Hexham Leicester, Icelandic, Île de France, Jacob, Karakul, Kerry Hill, Lacaune Dairy Sheep, Lincoln, Marshall Romney, Merino, Montadale, North Country Cheviot, Outaouais Arcott, Oxford, Perendale, Polypay, Rambouillet, Rideau Arcott, Romanov, Romnelet, Romney, Rouge de L’Ouest, Ryeland, Shetland, Shropshire, Southdown, South African Meat Merion, Suffolk, Targhee, Texel

c/o Francis Winger

Secretary

R.R. #4

Mount Forest, Ontario

NOG 2GO

Tel. (1-519) 323-0360

Fax (1-519) 323-0468

E-mail: fwinger@log.on.ca

Web: http://sheepbreeders.ca

Specie: suina

Canadian Swine Breeders' Association — Berkshire, British Saddleback, Chester White, Duroc, Hampshire, Lacombe, Landrace, Large Black, Pietrain, Poland China, Red Wattle, Spotted, Tamworth, Welsh, Yorkshire

c/o Serge Charron

2417 Holly Lane, Suite 215

Ottawa, Ontario

K1V 0M7

Tel. (1-613) 731-5531

Fax (1-613) 731-6655

E-mail: canswine@canswine.ca

Web: http://www.canswine.ca

IV.   Islanda

Specie: bovina, caprina, ovina, suina

The Farmers Association of Iceland

Brændahöllini v/Hagatorg

IS 107 Reykjavik

Tel: (354) 563 0300

Fax (353) 562 3058

Web: http://www.bondi.is

V.   Israele

Specie: bovina

SION

SION Israel Company for Artificial Insemination and Breeding ltd.

VI.   Nuova Zelanda

Specie: bovina

Livestock Improvement Corporation Ltd (LIC)

PO Box 3016

Hamilton

Tel. (64-7) 856 0700

Fax (64-7) 858 2741

Web: www.lic.co.nz

VII.   Stati Uniti d'America

Specie: bovina

 

American Angus Association — Angus

3201 Frederick Avenue

St. Joseph,

MO 64506

Tel. (1-816) 383-5100

Fax (1-816) 233-9703

E-mail: angus@angus.org

Web: http://www.angus.org

 

Ayrshire Breeders’ Association

267 Broad St.

Westerville.

OHIO 43081

Tel. (1-614) 882-1057

Fax (1-614) 895-3757

Web: http://www.usayrshire.com

 

Beefmaster Breeders United — Beefmaster

6800 Park Ten Blvd, Suite 290 West

San Antonio

TX 78213

Tel. (1-210) 732-3132

Fax (1-210) 732-7711

E-mail: wshronk@beefmasters.org

Web: http://www.beefmasters.org

 

American Belgian Blue Breeders, Inc. — Belgium Blue

PO Box 35264

Tulsa,

OK 74153-0264

Tel. (1-918) 477-3251

Fax (1-918) 477-3232

Web: http://www.belgianblue.org

 

Belted Galloway Society, Inc. — Belted Galloway

98 Eidson Rd

Staunton,

VA 24401

Tel. (1-540) 885-9887

Fax (1-540) 885-9897

E-mail: jhuff@dixie-net.com

Web: http://www.beltie.org

 

American Blonde d’Aquitaine Association — Blonde d’Aquitaine

PO Box 12341

Kansas City,

MO 64116

Tel. (1-816) 421-1305

Fax (1-816) 421-1991

E-mail: jspawn321@ol.com

 

United Braford Breeders — Braford

422 East Main, Suite 218

Nacogdoches,

TX 75961

Tel. (1-936) 569-8200

Fax (1-936) 569-9556

E-mail: ubb@brafords.org

Web: http://www.brafords.org

 

American Brahman Breeders Association — Brahman

3003 South Loop West, Suite 140

Houston,

TX 77054

Tel. (1-713) 349-0854

Fax (1-713) 349-9795

E-mail: abba@brahman.org

Web: http://www.brahman.org

 

International Brangus Breeders Association — Brangus

PO Box 696020

San Antonio,

TX 78269-6020

Tel. (1-210) 696-4343

Fax (1-210) 696-8718

E-mail: lorenj@int-brangus.org

Web: http://www.int-brangus.org

 

Braunvieh Association of America — Braunvieh

PO Box 6396

Lincoln,

NE 68506

Tel. (1-402) 421-2960

Fax (1-402) 421-2994

E-mail: Braunaa@ibm.net

Web: http://www.braunvieh.org

 

The Brown Swiss Cattle Breeders’ Association

800 Pleasant Rd.

Beloit,

Wisconsin 53511-5456

Tel. (1-608) 365-4474

Fax (1-608) 365-5577

Web: http://www.brownswissusa.com

 

American International Charolais Association — Charolais

PO Box 20247

Kansas City,

MO 64195

Tel. (1-816) 464-5977

Fax (1-816) 464-5759

E-mail: Chjoun@sound.net

Web: http://www.charolaisusa.org

 

American Chianina Association — Chinina

PO Box 890

1708 N Prairie View Road

Platte City,

MO 64079

Tel. (1-816) 431-2808

Fax (1-816) 431-5381

E-mail: aca@sound.net

Web: http://www.chicattle.org

 

North American Corriente Association — Corriente

PO Box 12359

N. Kansas City

MO 64116

Tel. (1-816) 421-1992

Fax (1-816) 421-1991

E-mail: jspawn321@aol.com

 

American Gelbvieh Association — Gelbvieh

10900 Dover Street

Westminster,

CO 80021

Tel. (1-303) 465-2333

Fax (1-303) 465-2339

E-mail: aga@gelbvieh.org

Web: http://www.gelbvieh.org

 

The American Guernsey Association

7614 Slate Ridge Blvd.

PO Box 666

Reynoldsburg,

Ohio 43068-0666

Tel. (1-614) 864-2409

Fax (1-614) 864-5614

Web: http://www.usguernsey.com

 

American Hereford Association — Hereford

1501 Wyandotte

Kansas City

MO 64108

Tel. (1-816) 842-3757

Fax (1-816) 842-6931

E-mail: jrick@hereford.org

Web: http://www.hereford.org

 

Holstein Association USA, Inc

1 Holstein Place

Brattleboro,

Vermont 05302-0808

Tel. (1-800) 952-5200

Fax (1-802) 254-8251

Web: http://www.holsteinusa.com

 

The American Jersey Cattle Association

6486 E. Main Street

Reynoldsburg

OH 43068-2362

Tel. (1-614) 861-3636

Fax (1-614) 861-8040

Web: http://www.usjersey.com

 

North American Limousin Foundation — Limousin

7383 S. Alton Way

Suite 100, Box 4467

Englewood

CO 80112

Tel. (1-303) 220-1693

Fax (1-303) 220-1884

E-mail: jedwards@nalf.org

Web: http://www.nalf.org

 

Longhorn Breeders Association of America — Longhorn

PO Box 4430

Fort Worth,

TX 76164

 

American Maine-Anjou Association — Maine-Anjou

PO Box 1100

Platte City

MO 64079-1100

Tel. (1-816) 431-9950

Fax (1-816) 431-9951

E-mail: maine@ke.m.com

Web: http://www.maine-anjou.org

 

Marky Cattle Association — Marchigiana

Box 198

Walton

KS 67151-0198

Tel. (1-316) 837-3303

Fax (1-316) 283-8379

E-mail: marky@southwind.net

Web: http://www.marchigiana.org

 

American Milking Shorthorn Society

800 Pleasant Street

Beloit,

Wisconsin 53511-5456

Tel. (1-608) 365-3332

Fax (1-210) 365-6644

Web: http://www.agdomain.com/web/usmilkingshorthorn/

 

American Pinzgauer Association — Pinzgauer

PO Box 147

Bethany

MO 64424

Tel. (1-800) 914-9883

E-mail: Apinzgauer@aol.com

Web: http://www.afn.org/-greatcow/

 

Red & White Dairy Cattle Association

3805 S. Valley Rd

Crystal Springs

PA 15536

Tel. (1-814) 735-4221

Fax (1-814) 735-3473

Web: http://www.redandwhitecattle.com/rf.html

 

Red Angus Association of America — Red Angus

4201 N. Interstate 35

Denton

TX 76207-7443

Tel. (1-940) 387-3502

Fax (1-940) 383-4036

E-mail: info@redangus.org

Web: http://www.redangus.org

 

American Red Brangus — Red Brangus

3995 E. Hwy 290

Dripping Springs

TX 78620

Tel. (1-512) 858-7285

Fax (1-512) 858-7084

E-mail: arba@texas.net

Web: http://www.Brangusassc.com

 

American Salers Association — Salers

7383 S. Alton Way, Suite 103

Engelwood

CO 80112

Tel. (1-303) 770-9292

Fax (1-303) 770-9302

E-mail: salersusa.org

Web: http://www.salersusa.org

 

Santa Gertrudis Breeders International — Santa Gertrudis

PO Box 1257

Kinsville

TX 78364

Tel. (1-361) 592-9357

Fax (1-816) 592-8572

E-mail: truegert@aol.com

 

American Highland Cattle Association — Scotch Highland

#200 Livestock Exchange Bldg

4701 Marion Street

Denver

CO 80216

Tel. (1-303) 292-9102

Fax (1-303) 292-9171

E-mail: ahca@envisionet.net

Web: http://www.highlandcattle.org

 

Senopol Cattle Breeders Association — Senopol

PO Box 808

Statham

GA 30666-0808

Tel. (1-800) 736-3765

Fax (1-770) 725-5281

E-mail: lcoley@sales-synergy.com

Web: http://www.senopolcattle.org

 

American Shorthorn Association — Shorthorn

8288 Hascall Street

Omaha

NE 68124

Tel. (1-402) 393-7051

Fax (1-402) 393-7080

E-mail: hunsley@beefshorthornusa.com

Web: http://www.beefshorthornusa.com

 

American Simmental Association — Simmental

1 Simmental Way

Bozeman

MT 59718

Tel. (1-406) 587-4531

Fax (1-406) 587-9301

E-mail: simmental@simmental.org

Web: http://www.simmental.org

Specie: caprina

 

Alpine/Lamancha/Saanen/Toggenburg

American Dairy Goat Association

PO Box 865

Spindale

NC 28160

Tel. (1-828) 286-3801

Fax (1-828) 287-0476

Web: http://www.adga.org

 

American Angora Goat Breeders Association — Angora

PO Box 195

Rocksprings

TX 78880

 

American Boer Goat Association — Boer

232 W Beauregard, Suite 104

San Angelo,

TX 76903

Tel. (1-915) 486-2242

Web: http://www.abga.org

 

American Kiko Goat Association — Kiko

PO Box 186

Lakeland,

GA 31635

Tel. (1-229) 244-6058

Web: http://www.kikogoats.com

 

American Meat Goat Association — Spanish

PO Box 333

Junction

TX 76849

Tel. (1-915) 835-2605

Fax (1-915) 835-2259

Specie: ovina

 

American Corriendale Association, INC. — American Corriendale

PO Box 391

Clay City

IL 62824

Tel. (1-618) 676-1046

 

American Dorper Sheep Breeders’s Society — American Dorper

PO Box 796

1120 Wilkes Blvd

Columbia

MO 65205-0796

Tel. (1-573) 442-8257

 

American Hampshire Sheep Association — American Hampshire

1557-173rd Ave

Milo

IA 50166

Tel. (1-515) 942-6402

 

American Rambouillet Breeders Association — American Rambouillet

2709 Sherwood Way

San Angelo

TX 76901

Tel. (1-915) 949-4414

 

American Shropshire Registry Association — American Shropshire

PO Box 635

Harvard

IL 60033

Tel. (1-815) 943-2034

 

American Southdown Breeders’ Association — American Southdown

HCR 13, Box 220

Fredonia

TX 76842

Tel. (1-915) 429-6226

 

Columbia Sheep Breeders Association of America — Columbia

PO Box 272

State Route 182 East

Upper Sandusky

Ohio 43351

 

Continental Dorset Club — Continental Dorset

PO Box 506

N. Scituate

Rhode Island 02857

Tel. (1-401) 647-4676

 

Katahdin Hair Sheep International — Katahdin

PO Box 778

Fayetteville

Arkansas 72702-0778

Tel. (1-501) 444-8441

 

Montadale Sheep Breeders’ Association — Montadale

PO Box 603

Plainfield

IN 46168

Tel. (1-317) 839-6198

 

Navajo-Churro Sheep Association — Navajo-Churro

Box 94

Ojo Caliente

NM 87549

 

American Polypay Sheep Association — Polypay

1557-173rd Avenue

Milo

Iowa 50166

Tel. (1-641) 942-6402

 

St. Croix Sheep Breeders Association — St. Croix

PO Box 845

Rufus

OR 97050

 

U.S. Targhee Association — Targhee

PO Box 427

Chinook

MT 59523

Tel. (1-406) 357-3337

Fax (1-406) 357-3744

E-mail: schuldt@ttc-cmc-net

 

National Tunis Sheep Registry, Inc. — Tunis

819 Lyons Street

Ludlow

MA 01056

 

United Suffolk Sheep Association — United Suffolk

PO Box 256

Newton

UT 84327

Tel. (1-435) 563-6105

Specie: suina

 

American Landrace Association — American Landrace

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel. (1-765) 463-3593

Fax (1-765) 497-2959

Web: http://www.nationalswine.com

 

American Yorkshire Club — American Yorkshire

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel. (1-765) 463-3593

Fax (1-765) 497-2959

Web: http://www.nationalswine.com

 

Chester White Swine Record Association — Chester White

PO Box 9758

Peoria

Illinois 61615

Tel. (1-309) 691-0151

 

Duroc National Swine Registry — Duroc

PO Box 2417

West Lafayette

IN 47906-2417

Tel. (1-765) 463-3594

 

United Duroc Swine Registry

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel. (1-765) 463-3593

Fax (1-765) 463-2959

Web: http://www.nationalswine.com

 

Hampshire Swine Registry — Hampshire

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel. (1-765) 463-3593

Fax (1-765) 463-2959

Web: http://www.nationalswine.com

 

National Spotted Swine Record — Spots

6320 N Sheridan Road

Peoria

IL 61614

Tel. (1-309) 691-015

Fax (1-309) 691-0168


(1)  Applicabile solo fino all’adesione ufficiale di questo Stato aderente.


24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

concernente un contributo finanziario specifico della Comunità per lo studio sui geni della PrP resistenti alle EST nei caprini presentato da Cipro per il 2006

[notificata con il numero C(2006) 408]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2006/140/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nei piccoli ruminanti, in particolare dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB), riconosciuta come la causa di una variante mortale della malattia di Creutzfeld Jacob nell’uomo, è estremamente importante per la salute degli animali e la protezione dei consumatori.

(2)

Negli ovini, la selezione ai fini dell’ottenimento di geni della proteina prionica (PrP) resistenti è uno strumento essenziale per l’eradicazione delle EST. Pertanto, la decisione 2003/100/CE della Commissione (2) fissa i requisiti minimi per l’istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Le informazioni disponibili sui geni PrP resistenti alle EST nei caprini sono tuttavia molto limitate.

(3)

La verifica dell'esistenza di genotipi resistenti alle EST nei caprini è necessaria per elaborare la normativa comunitaria nel campo veterinario, in particolare in materia di controllo e di un’eventuale eradicazione delle EST in tali animali.

(4)

Le autorità cipriote hanno presentato nel 2005 uno studio biennale sui genotipi resistenti alle EST nei caprini, al fine di ottenere un finanziamento da parte della Comunità. Lo studio intende esaminare in maniera più approfondita il gene PrP nei caprini di Cipro, al fine di confermare i risultati di studi preliminari precedenti, che hanno scoperto polimorfismi specifici di PrP che indicano una resistenza alle EST, nonché valutare i dati per poter determinare la prevalenza di base di geni PrP resistenti alle EST nei caprini. Dal momento che a Cipro la prevalenza delle EST nei caprini è assai elevata, tale Stato membro è il luogo più adatto alla realizzazione del progetto pilota. La data di inizio prevista dello studio è il 1o gennaio 2006.

(5)

Lo studio sarà realizzato dai servizi veterinari del ministero cipriota dell’Agricoltura, delle risorse naturali e dell’ambiente. Il laboratorio comunitario di riferimento per le EST assicurerà la supervisione scientifica dello studio.

(6)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (3), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; per motivi di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(7)

Un contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti. Per ragioni di bilancio, il finanziamento comunitario viene deciso anno per anno.

(8)

Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell'euro (4).

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il programma di studio sui geni PrP resistenti alle EST presentato da Cipro è approvato per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o gennaio 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità al programma di cui al paragrafo 1 copre fino al 100 % dei costi (IVA esclusa) sostenuti dalla Grecia per le prove di laboratorio, conformemente alle disposizioni del capitolo 1 dell’allegato. L’importo massimo del contributo è fissato a 47 500 EUR.

Articolo 2

1.   Il contributo finanziario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è concesso a Cipro a condizione che il programma sia attuato in conformità con le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese le regole sulla concorrenza e sull’aggiudicazione dei pubblici appalti, e fatte salve le condizioni previste alle lettere da a) ad e) seguenti:

a)

attuazione, entro il 1o gennaio 2006, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla realizzazione dello studio;

b)

presentazione, entro e non oltre due mesi dalla fine di tale periodo, di una valutazione tecnica e finanziaria intermedia riguardante i primi otto mesi dello studio. Tale relazione è conforme al modello che figura al capitolo 2 dell'allegato;

c)

presentazione, entro il 31 marzo 2007, di una relazione di sintesi finale sull’esecuzione globale e sui risultati dello studio per l’intero periodo interessato dal contributo finanziario comunitario. Tale relazione contiene una valutazione tecnica e finanziaria relativa al 2006, redatta conformemente al modello figurante al capitolo 2 dell’allegato e corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;

d)

dette relazioni devono fornire informazioni tecniche e scientifiche sostanziali e utili, corrispondenti allo scopo dell'intervento comunitario;

e)

attuazione efficace del programma.

2.   Qualora il termine stabilito al paragrafo 1, lettera c), non sia rispettato, nel 2007 l'aiuto finanziario della Comunità subirà una riduzione del 25 % il 1o maggio, del 50 % il 1o giugno, del 75 % il 1o luglio e del 100 % il 1o settembre.

Articolo 3

Il tasso di conversione applicabile ai pagamenti delle domande di rimborso presentate in valuta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 5

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO

CAPITOLO 1

Contributo finanziario della Comunità

Costi

Numero di unità

Costo unitario in EUR

Costo totale in EUR

Contributo comunitario

Prelievo dei campioni

70 ore

21

1 470

Nessuno

Esame istologico

1 500 analisi

3,5

5 250

Nessuno

Genotipizzazione di PrP

Sequenziamento del DNA

750 analisi

60

45 000

Costi di 750 analisi al prezzo massimo di 60 EUR per analisi

Prove rapide

Kit di analisi e materiali correnti

250 prove

14

3 500

Costi di 250 analisi al prezzo massimo di 10 EUR per analisi

Ore di lavoro

60 ore

20

1 200

Nessuno

Coordinamento e valutazione dei dati

1 778 ore

14,5

25 780

Nessuno

Spese di viaggio e di alloggio di un esperto del laboratorio comunitario di riferimento

1 viaggio

1 300

1 300

Nessuno

 

Totale

Massimo 47 500 EUR

CAPITOLO 2

Relazione tecnica e finanziaria

Sezione A —   Relazione tecnica

 

Periodo oggetto della relazione: dal ...al ...

Determinazione del genotipo PrP tramite sequenziamento del DNA

 

Numero di campioni di amminoacidi a codone 146:

acido aspartico

serina

altro

Istologicamente sospetti di positività alle EST, prove rapide positive

 

 

 

 

Istologicamente sospetti di positività alle EST, prove rapide negative

 

 

 

 

Istologicamente sospetti di negatività alle EST, prove rapide positive

 

 

 

 

Istologicamente sospetti di negatività alle EST, prove rapide negative

 

 

 

 

Gruppi di controllo sani

 

 

 

 

Sezione B —   Dichiarazione sui costi sostenuti per il controllo (1)

 

Periodo oggetto della relazione: dal ...al ...

 

Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa all'aiuto finanziario: ...

Spese sostenute per

Numero di unità

Spese sostenute nel periodo oggetto della relazione (in valuta nazionale)

Genotipizzazione di PrP tramite sequenziamento del DNA. Numero di prove:

 

 

Prove rapide. Numero di prove:

 

 

Prove rapide. Ore di lavoro:

 

 


(1)  Nel presentare la relazione finale di cui all'articolo 2, lettera c), per ogni voce sarà fornito un tabulato di tutte le spese insieme ad una copia dei documenti giustificativi.


24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

relativa all’aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2006

[notificata con il numero C(2006) 418]

(I testi in lingua danese, francese, inglese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2006/141/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno concedere un aiuto finanziario comunitario ai laboratori di riferimento della Comunità, da questa designati, al fine di agevolarli nell’espletamento delle funzioni e dei compiti specificati dalle direttive e dalle decisioni seguenti:

direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2),

direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (3),

direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4),

direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (5),

direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (6),

direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (7),

direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (8),

direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (9),

decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (10),

direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (11),

decisione del Consiglio 96/463/CE, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (12).

(2)

Il contributo finanziario della Comunità va concesso a condizione che gli interventi previsti siano realizzati in maniera efficace e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.

(3)

Per motivi di bilancio, l’aiuto comunitario va concesso per un periodo di un anno.

(4)

In alcuni casi per lo stesso periodo è opportuno concedere un contributo finanziario supplementare per l’organizzazione di un seminario annuale nel settore di competenza dei laboratori di riferimento comunitari.

(5)

I programmi di lavoro e le relative stime di bilancio presentati dai laboratori di riferimento comunitari per il 2006 sono stati valutati dalla Commissione.

(6)

Data l’importanza di tali programmi di lavoro per il conseguimento degli obiettivi comunitari nel settore veterinario e zoosanitario è opportuno fissare il tasso del contributo finanziario della Comunità al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dai laboratori di riferimento comunitari entro i limiti di un importo massimo per ogni laboratorio.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (13), le misure veterinarie e fitosanitarie applicate in conformità delle norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(8)

Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all’assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell’articolo 28 della decisione 90/424/CEE (14) definisce le spese rimborsabili dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono un aiuto finanziario in applicazione dell’articolo 28 della decisione 90/424/CEE nonché le procedure per la dichiarazione di spesa e i controlli finanziari.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la peste suina classica la Comunità concede un aiuto finanziario alla Germania per le funzioni e i compiti di cui all’allegato IV della direttiva 2001/89/CE, che saranno espletati dall’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 202 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule per l’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre suina classica ed è pari all’importo massimo di 18 000 EUR.

Articolo 2

Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/66/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Central Veterinary Laboratory per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 70 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

Articolo 3

Per l’influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/40/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Central Veterinary Laboratory per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 300 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

Articolo 4

Per la malattia vescicolare dei suini la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/119/CEE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Pirbright Laboratory per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 100 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

Articolo 5

Per le malattie dei pesci la Comunità concede un aiuto finanziario alla Danimarca per le funzioni e i compiti di cui all’allegato C della direttiva 93/53/CEE, che saranno espletati dal Danish Institute for Food and Veterinary Research, Aarhus, Danimarca.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Danish Institute for Food and Veterinary Research per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 145 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

Articolo 6

Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all’allegato B della direttiva 95/70/CE, che saranno espletati dall’Ifremer, La Tremblade, Francia.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’Ifremer per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

Articolo 7

Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/35/CEE, che saranno espletati dal Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Spagna.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Laboratorio Central de Veterinaria de Algete per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 20 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Laboratorio Central de Veterinaria de Algete per l’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della peste equina ed è pari all’importo massimo di 20 000 EUR.

Articolo 8

Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all’allegato II della direttiva 2000/75/CE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Pirbright Laboratory per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 175 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Pirbright Laboratory per l’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre catarrale ed è pari all’importo massimo di 25 000 EUR.

Articolo 9

Per i test sierologici della rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all’allegato II della decisione 2000/258/CE, che saranno espletati dal laboratorio dell’AFSSA, Nancy, Francia.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’AFSSA di Nancy per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 165 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

Articolo 10

Per la peste suina africana la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE, che saranno espletati dal Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Centro de Investigación en Sanidad Animal per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 100 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

Articolo 11

Per la valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura e l’uniformazione dei metodi di prova la Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per le funzioni e i compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE, che saranno espletati dall’INTERBULL Centre, Uppsala, Svezia.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’INTERBULL Centre per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 65 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

Articolo 12

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(5)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(6)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(8)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(9)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(10)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

(11)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(12)  GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

(13)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(14)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.


24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2006

concernente l'aiuto finanziario della Comunità ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2006

[notificata con il numero C(2006) 328]

(I testi in lingua francese, inglese, olandese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2006/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce che la Comunità contribuisca a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari tramite la concessione di un aiuto finanziario ai laboratori di riferimento. Qualsiasi laboratorio di riferimento designato tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria può beneficiare di un aiuto comunitario a certe condizioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE (2) stabilisce che il contributo finanziario della Comunità è concesso allorché i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e che i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro certe scadenze.

(3)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l'anno 2006.

(4)

Di conseguenza, il contributo finanziario della Comunità va concesso ai laboratori comunitari di riferimento designati ad espletare le funzioni e i compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3) e al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4).

(5)

Oltre all'aiuto finanziario della Comunità un ulteriore aiuto andrebbe garantito per l'organizzazione di seminari negli ambiti di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento.

(6)

Il regolamento (CE) n. 156/2004 fissa i criteri di ammissibilità per i seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento. Esso limita anche l'assistenza finanziaria a un massimo di 30 partecipanti a simposi. Deroghe a tale limite sono concesse a un laboratorio comunitario di riferimento che necessiti aiuto per consentire l'intervento di più di 30 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei suoi simposi.

(7)

Al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), di Vigo, Spagna, designato quale laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, è stato chiesto di aggiungere al suo programma di lavoro annuale un progetto a sostegno dell’elaborazione di una politica e una legislazione comunitarie in tema di sicurezza alimentare relative al settore della determinazione e del monitoraggio delle biotossine marine, in cui si tenga particolarmente conto dell’elaborazione di norme per il rilevamento delle biotossine marine onde disporre di metodi di rilevamento alternativi.

(8)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate nell'ambito della sezione Garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(9)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

1.   La Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 della decisione n. 882/2004/CEE, da eseguirsi ad opera del «Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo)», di Vigo, Spagna, per il monitoraggio delle biotossine marine.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 360 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Nei limiti dell’importo massimo di cui al secondo comma e fatti salvi i limiti di tempo previsti dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 156/2004, un importo di 140 000 EUR è riservato al progetto finalizzato alla produzione di materiali di riferimento per il rilevamento di saxitossina e simili, acido okadaico e simili, azaspiracid, pectenotossine, palytossina, spirolidi e yessotossina; tale importo è versato direttamente al laboratorio di riferimento di Vigo per il monitoraggio delle biotossine marine alle seguenti condizioni:

a)

presentazione di relazioni intermedie a scadenza mensile relative all'andamento del progetto;

b)

presentazione di una relazione finale entro e non oltre il 31 dicembre 2006;

c)

presentazione entro il 31 marzo 2007 di una relazione di sintesi finale corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 2

Aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

1.   La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, Francia, per l'analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 145 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 27 000 EUR.

Articolo 3

Aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

1.   La Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), di Bilthoven, Paesi Bassi, per quanto riguarda le analisi e i test sulle zoonosi (salmonella).

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 305 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 28 000 EUR.

Articolo 4

Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

1.   La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004/CE da realizzarsi ad opera del laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, di Weymouth, Regno Unito, per il monitoraggio della contaminazione virale e batteriologica dei molluschi bivalvi.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 263 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 5

Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

1.   La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo B dell'allegato X al regolamento (CE) n. 999/2001, da realizzarsi ad opera della Veterinary Laboratories Agency di Addlestone, Regno Unito, per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 731 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 70 000 EUR.

3.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 156/2004, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un'assistenza finanziaria per l'intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 6

Destinatari

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1974/2005 della Commissione (GU L 317 del 3.12.2005, pag. 4).

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


Rettifiche

24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/53


Rettifica del regolamento (CE) n. 76/2006 della Commissione, del 17 gennaio 2006, recante sessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 12 del 18 gennaio 2006 )

1)

A pagina 9, punto 1, alla voce «Altre informazioni»:

anziché:

«c) Partita IVA: BE 454,419,759»,

leggasi:

«c) Partita IVA: BE 454 419 759».

2)

Questa rettifica non riguarda l’edizione italiana.

3)

A pagina 10, punto 8, secondo paragrafo:

anziché:

«(b) 129 Park Road, NW8, Londra, Regno Unito»,

leggasi:

«b) 129 Park Road, London NW8, Regno Unito».

4)

A pagina 10, punto 9, secondo paragrafo:

anziché:

«passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.7.2001)»,

leggasi:

«(passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001)».

5)

A pagina 11, punti 12 e 17, secondo paragrafo, e a pagina 12, punti 20 e 25, secondo paragrafo:

anziché:

«Luogo di nascita: Menzel Temine, Tunisia»,

leggasi:

«Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia».

6)

A pagina 13, punto 28, secondo paragrafo:

anziché:

«(passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999)»,

leggasi:

«(passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004)».

7)

A pagina 14, punto 33, secondo paragrafo:

anziché:

«codice fiscale italiano: (a) DRR KML 67L22 Z352Q»,

leggasi:

«codice fiscale italiano: (a) DDR KML 67L22 Z352Q».

8)

A pagina 14, punto 34, secondo paragrafo:

anziché:

«(passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1995, scaduto il 13.2.2000)»,

leggasi:

«passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000)».

9)

Questa rettifica non riguarda l’edizione italiana.

10)

A pagina 14, punto 38, secondo paragrafo:

anziché:

«Altre informazioni: identificato anche come Ben Narvan Abdel Aziz»,

leggasi:

«Altre informazioni: identificato anche come Abdel Aziz Ben Narvan».

11)

A pagina 15, punto 44, secondo paragrafo:

anziché:

«(passaporto tunisino rilasciato il 28.11.2001, che scade il 27.9.2006)»,

leggasi:

«(passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, che scade il 27.9.2006)».