ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2006, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio con riguardo all'elenco di autorità dei paesi terzi autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali [notificata con il numero C(2006) 284] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 321/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
82,3 |
204 |
43,2 |
|
212 |
112,1 |
|
624 |
111,0 |
|
999 |
87,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
137,9 |
204 |
90,1 |
|
628 |
131,0 |
|
999 |
119,7 |
|
0709 10 00 |
220 |
60,4 |
999 |
60,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
140,9 |
204 |
50,7 |
|
999 |
95,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
49,5 |
204 |
51,2 |
|
212 |
42,9 |
|
220 |
49,6 |
|
624 |
62,1 |
|
999 |
51,1 |
|
0805 20 10 |
204 |
101,2 |
999 |
101,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
62,9 |
204 |
126,6 |
|
220 |
48,0 |
|
464 |
141,8 |
|
624 |
75,6 |
|
662 |
54,4 |
|
999 |
84,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
41,4 |
220 |
39,9 |
|
999 |
40,7 |
|
0808 10 80 |
400 |
137,9 |
404 |
100,9 |
|
528 |
107,3 |
|
720 |
80,3 |
|
999 |
106,6 |
|
0808 20 50 |
052 |
105,2 |
388 |
85,1 |
|
400 |
94,8 |
|
512 |
69,6 |
|
528 |
63,5 |
|
720 |
46,6 |
|
999 |
77,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 322/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 in conseguenza delle disposizioni sull’igiene dei prodotti alimentari e per gli alimenti di origine animale di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,
considerando quando segue:
(1) |
A decorrere dal 1o gennaio 2006, la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (2), e la direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (3), sono state abrogate dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e sostituite dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (5), e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6). |
(2) |
Per ragioni di chiarezza, è opportuno adattare di conseguenza i riferimenti alle direttive 92/46/CEE e 89/437/CEE contenuti nel regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (7). |
(3) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1043/2005, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Affinché sia concessa la restituzione, le merci dei codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30, 2105 00 99, 3502 11 90 e 3502 19 90 devono essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 (8) e (CE) n. 853/2004 (9), in particolare devono essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.
(3) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.
(4) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(7) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
(8) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(9) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 323/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione. |
(2) |
È probabile che le riduzioni dei prezzi d’intervento per il burro e il latte scremato in polvere a partire dal 1o luglio 2006 incidano sulla differenza tra detti prezzi e i prezzi sul mercato mondiale. |
(3) |
Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un'applicazione speculativa del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore lattiero-caseario, occorre che la validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sia limitata al 30 giugno 2006. |
(4) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui alle lettere da a) a d) del suddetto articolo, per i quali sono presentate domande a partire dal 1o marzo 2006, sono validi fino al 30 giugno 2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 324/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
01 |
Stato membro |
Francia |
Stock |
ANF/8C3411 |
Specie |
Rana pescatrice (Lophiidae) |
Zona |
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) |
Data |
6 febbraio 2006 |
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 325/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
recante fissazione del coefficiente di riduzione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1),
visto il regolamento (CE) n. 219/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006 (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Le domande di titolo di importazione presentate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 219/2006 e trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 5 di detto regolamento vertono, per gli operatori di cui al capitolo II del medesimo regolamento, su 146 850 tonnellate, e cioè su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili di cui all’articolo 2, lettera a). |
(2) |
Occorre pertanto fissare il coefficiente di riduzione da applicare a ciascuna domanda di titolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al capitolo II del regolamento (CE) n. 219/2006 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 146 850 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 45,687 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.
(2) GU L 38 del 9.2.2006, pag. 22.
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 326/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
relativo alle domande di titoli d’importazione di riso di origine e di provenienza egiziana nell’ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 196/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (2),
visto il regolamento (CE) n. 196/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 196/97, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti qualora le domande di titoli d’importazione superino i quantitativi che possono essere impegnati. Lo stesso articolo dispone inoltre che la Commissione comunichi tale decisione agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di presentazione delle domande di titoli. |
(2) |
Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 presentate dal 1o settembre 2005 al 14 febbraio 2006 vertono su un quantitativo di 36 579 tonnellate, mentre la quantità massima da impegnare è pari a 32 000 tonnellate di riso del codice NC 1006. |
(3) |
Occorre pertanto fissare la percentuale di riduzione prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 196/97, per le domande di titoli d’importazione presentate il 14 febbraio 2006 e che beneficiano della riduzione del dazio doganale prevista dal regolamento (CE) n. 2184/96. |
(4) |
È inoltre necessario che non siano più rilasciati titoli d’importazione che consentano di ottenere una riduzione del dazio doganale per l’attuale campagna di commercializzazione. |
(5) |
Tenuto conto del loro oggetto, le disposizioni del presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 che beneficiano della riduzione del dazio doganale prevista dal regolamento (CE) n. 2184/96, presentate il 14 febbraio 2006 e comunicate alla Commissione, danno luogo al rilascio dei titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione della percentuale di riduzione dell’85,88 %.
Articolo 2
Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 presentate a decorrere dal 15 febbraio 2006 non danno più luogo al rilascio di titoli d’importazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 2184/96.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).
(2) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.
(3) GU L 31 dell’1.2.1997, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 132 del 29.11.2005, pag. 18).
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 327/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 281/2006 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.
(4) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 38.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 24 febbraio 2006
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
38,32 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
38,32 |
3,41 |
1701 12 10 (1) |
38,32 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
38,32 |
3,11 |
1701 91 00 (2) |
38,91 |
5,80 |
1701 99 10 (2) |
38,91 |
2,66 |
1701 99 90 (2) |
38,91 |
2,66 |
1702 90 99 (3) |
0,39 |
0,29 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 328/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 278/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 278/2006 della Commissione (2). |
(2) |
Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 278/2006, è opportuno modificare tali restituzioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 278/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 32.
ALLEGATO
IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 FEBBRAIO 2006 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,99 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,53 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,99 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,53 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2717 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
27,17 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,59 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,59 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2717 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 329/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(3) |
Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali. |
(4) |
L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni. |
(5) |
L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione. |
(6) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
|
2309 10 11 9000, |
|
2309 10 13 9000, |
|
2309 10 31 9000, |
|
2309 10 33 9000, |
|
2309 10 51 9000, |
|
2309 10 53 9000, |
|
2309 90 31 9000, |
|
2309 90 33 9000, |
|
2309 90 41 9000, |
|
2309 90 43 9000, |
|
2309 90 51 9000, |
|
2309 90 53 9000. |
Prodotti cerealicoli |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
|
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 330/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 17 al 23 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 331/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 17 al 23 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 332/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2094/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 17 al 23 febbraio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 32,47 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 35 000 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 4.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 333/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2093/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 17 al 23 febbraio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 32,94 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 30 024 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 3.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 334/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 17 al 23 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).
24.2.2006 |
IT |
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L 54/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 335/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2006
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. |
(2) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo. |
(3) |
In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 22 febbraio 2006, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 marzo 2006, per la zona di destinazione 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 15 al 21 febbraio 2006 e sospendere per questa zona fino al 16 marzo 2006 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 15 al 21 febbraio 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 100,00 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.
2. Fino al 16 marzo 2006, sono sospesi per la zona di destinazione 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 22 febbraio 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 24 febbraio 2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
24.2.2006 |
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L 54/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2006
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
(2006/136/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1) (di seguito «l’accordo di associazione») è stato firmato il 18 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2005 (2). |
(2) |
In data 24 novembre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Cile al fine di modificare l’accordo sul commercio dei vini accluso come allegato V (di seguito «l’allegato V») all’accordo di associazione (3). Tali negoziati si sono conclusi con successo. |
(3) |
Occorre approvare l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’allegato V, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.
Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il commissario dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale è abilitato a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER
(1) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.
(2) GU L 84 del 2.4.2005, pag. 21.
(3) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1083.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
Bruxelles,
Egregio Signore,
Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 30 dell’allegato V dell’accordo di associazione (accordo sul commercio dei vini). Il comitato congiunto ha raccomandato l’inserimento di modifiche nell’accordo sul commercio dei vini (di seguito «l’allegato V») per tenere conto dell’evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.
Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell’accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l’allegato V sia modificato come indicato nell’appendice acclusa alla presente.
Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.
Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.
A nome della Comunità europea
Appendice
L’allegato V è modificato come segue.
1) |
All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le denominazioni di cui all’articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano.» |
2) |
L’articolo 7 è modificato come segue:
|
3) |
L’articolo 8 è modificato come segue:
|
4) |
L’articolo 9 è modificato come segue:
|
5) |
L’articolo 10 è modificato come segue:
|
6) |
L’articolo 11 è modificato come segue:
|
7) |
All’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. Esso è gestito secondo il regolamento interno dei comitati speciali.» |
Santiago del Cile/Bruxelles,
Gentile Signora,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 30 dell’allegato V dell’accordo di associazione (accordo sul commercio dei vini). Il comitato congiunto ha raccomandato l’inserimento di modifiche nell’accordo sul commercio dei vini (di seguito “l’allegato V”) per tenere conto dell’evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.
Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell’accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l’allegato V sia modificato come indicato nell’appendice acclusa alla presente.
Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.».
Mi pregio confermarLe l’accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera.
Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.
Per la Repubblica del Cile
24.2.2006 |
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L 54/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2006
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
(2006/137/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (1) (in seguito denominato «l'accordo di associazione») è stato firmato il 18 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2005 (2). |
(2) |
In data 24 novembre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Cile al fine di modificare l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate accluso all'accordo di associazione come allegato VI (qui di seguito «l'allegato VI») (3). Tali negoziati si sono conclusi con successo. |
(3) |
Occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'allegato VI, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER
(1) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.
(2) GU L 84 del 2.4.2005, pag. 21.
(3) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1198.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
Bruxelles,
Egregio signore,
Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall'articolo 17 dell'allegato VI dell'accordo di associazione (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate). Il comitato congiunto ha raccomandato l'inserimento di modifiche nell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (qui di seguito «l'allegato VI») per tenere conto dell'evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.
Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell'accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l'allegato VI sia modificato come indicato nell'appendice acclusa alla presente.
Le sarei grata se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.
Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.
A nome della Comunità europea
Appendice
L'allegato VI è così modificato:
1) |
all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le denominazioni di cui all'articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della parte ai quali si applicano»; |
2) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
4) |
all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Esso è gestito secondo il regolamento interno dei comitati speciali.» |
Santiago del Cile/Bruxelles,
Gentile Signora,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall'articolo 17 dell'allegato VI dell'accordo di associazione (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate). Il comitato congiunto ha raccomandato l'inserimento di modifiche nell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (qui di seguito “l'allegato VI”) per tenere conto dell'evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.
Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell'accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l'allegato VI sia modificato come indicato nell'appendice acclusa alla presente.
Le sarei grata se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.».
Mi pregio confermarLe l'accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera.
Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.
A nome della Repubblica del Cile
24.2.2006 |
IT |
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L 54/32 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2006
che proroga il periodo d’applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell’isola di Man di applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine
(2006/138/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 3 allegato all’atto di adesione del 1972, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 5, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme comunitarie in materia di scambi con i paesi terzi di prodotti agricoli soggetti ad un’organizzazione comune di mercato si applicano all’isola di Man, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3 allegato all’atto di adesione e del regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all’isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (1). |
(2) |
La produzione di bestiame è un’attività tradizionale nell’isola di Man e svolge un ruolo fondamentale nell’agricoltura dell’isola. |
(3) |
Nell'ambito del regime commerciale con alcuni paesi terzi disciplinato dell’organizzazione comune di mercato applicabile all’isola di Man, e fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinavano le relazioni dell’isola con la Comunità, era opportuno consentire alle autorità locali di applicare alcune misure intese a tutelare la produzione interna e il funzionamento del regime di sostegno dell’agricoltura applicato nell’isola. |
(4) |
Pertanto, con la decisione 82/530/CEE (2) del Consiglio, il Regno Unito è stato autorizzato a consentire al governo dell’isola di Man di applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine originarie dei paesi terzi e degli Stati membri della Comunità, fatte salve le misure relative agli scambi con i paesi terzi previste dal regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), e dal regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (4). Detta autorizzazione è stata concessa fino al 31 dicembre 2005. |
(5) |
Durante l’applicazione del regime l’attività nel settore ovino e caprino dell’isola di Man è stata mantenuta. Tuttavia, la Commissione ha segnalato al Consiglio che alcuni problemi di ordine strutturale nel settore rischiavano di ostacolare la sostenibilità a lungo termine della produzione di bestiame sull’isola. L’attuale regime è quindi prorogato per l’ultima volta in modo da consentire la ristrutturazione dell’industria delle carni ovine e bovine sull’isola di Man. |
(6) |
Affinché l’attuale regime possa essere applicato senza soluzione di continuità dopo il 31 dicembre 2005, è opportuno fissare al 1o gennaio 2006 la data di applicazione della presente decisione. |
(7) |
Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 82/530/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione 82/530/CEE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2010.»
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).
(2) GU L 234 del 9.8.1982, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/665/CE (GU L 278 del 31.10.2000, pag. 25).
(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(4) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.
Commissione
24.2.2006 |
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L 54/34 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2006
che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio con riguardo all'elenco di autorità dei paesi terzi autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di determinati animali
[notificata con il numero C(2006) 284]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/139/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 94/28/CE stabilisce i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche che si applicano alle importazioni provenienti dai paesi terzi di alcuni animali di razza pura e dei loro sperma, ovuli ed embrioni. |
(2) |
Fatta salva la legislazione comunitaria sulla salute degli animali e sulla sanità pubblica, in conformità della direttiva 94/28/CE gli animali definiti «di razza pura» o «ibridi» possono essere importati solo nel rispetto di determinate condizioni. In base a una di queste condizioni gli animali vanno iscritti o registrati in un libro genealogico o in un registro tenuto da un organismo definito nella direttiva citata e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni possono essere importati unicamente se provengono da un animale iscritto o registrato in un libro genealogico o in un registro. |
(3) |
L'Argentina, la Bulgaria, il Canada, Israele, l'Islanda, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti hanno trasmesso alla Commissione un elenco di autorità autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro di animali di razza pura da importare a norma della direttiva 94/28/CE. |
(4) |
Ai fini della direttiva 94/28/CE occorre pertanto definire l'elenco relativo alle autorità autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro sugli animali e i prodotti previsti dalla presente decisione. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della direttiva 94/28/CE, l'elenco delle autorità autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro relativo agli animali riproduttori «di razza pura» delle specie bovina, suina, ovina e caprina — oppure, con riguardo alla specie suina anche «ibridi» — nonché ai loro sperma, ovuli ed embrioni, è definito nell'allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali riproduttori «di razza pura» delle specie bovina, suina, ovina e caprina — oppure, con riguardo alla specie suina, anche «ibridi» — nonché di loro sperma, ovuli e embrioni, soltanto se detti animali sono iscritti o registrati in un libro genealogico o in un registro tenuto da un'autorità che figura nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.
ALLEGATO
I. Argentina
Specie: bovina, caprina, ovina, suina
Registros Genealógicos de la Sociedad Rural Argentina |
domicilio: Florida 460 |
— CP 1005 |
— Ciudad de Buenos Aires |
II. Bulgaria (1)
Specie: bovina, caprina, ovina, suina
Executive Agency on Animal Selection and Reproduction |
Bistrishko shosse 26, Sofia |
III. Canada
Specie: bovina
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Canadian Chianina Association — Chianina cattle Web: http://www.clrc.ca/chianina.shtml |
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Canadian Luing Cattle Association — Luing cattle Web: http://www.clrc.ca/luing.shtml |
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Specie: caprina
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Specie: ovina
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Specie: suina
Canadian Swine Breeders' Association — Berkshire, British Saddleback, Chester White, Duroc, Hampshire, Lacombe, Landrace, Large Black, Pietrain, Poland China, Red Wattle, Spotted, Tamworth, Welsh, Yorkshire |
c/o Serge Charron |
2417 Holly Lane, Suite 215 |
Ottawa, Ontario |
K1V 0M7 |
Tel. (1-613) 731-5531 |
Fax (1-613) 731-6655 |
E-mail: canswine@canswine.ca |
Web: http://www.canswine.ca |
IV. Islanda
Specie: bovina, caprina, ovina, suina
The Farmers Association of Iceland |
Brændahöllini v/Hagatorg |
IS 107 Reykjavik |
Tel: (354) 563 0300 |
Fax (353) 562 3058 |
Web: http://www.bondi.is |
V. Israele
Specie: bovina
SION
SION Israel Company for Artificial Insemination and Breeding ltd.
VI. Nuova Zelanda
Specie: bovina
Livestock Improvement Corporation Ltd (LIC) |
PO Box 3016 |
Hamilton |
Tel. (64-7) 856 0700 |
Fax (64-7) 858 2741 |
Web: www.lic.co.nz |
VII. Stati Uniti d'America
Specie: bovina
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Specie: caprina
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Specie: ovina
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Specie: suina
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(1) Applicabile solo fino all’adesione ufficiale di questo Stato aderente.
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/44 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2006
concernente un contributo finanziario specifico della Comunità per lo studio sui geni della PrP resistenti alle EST nei caprini presentato da Cipro per il 2006
[notificata con il numero C(2006) 408]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(2006/140/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
L’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nei piccoli ruminanti, in particolare dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB), riconosciuta come la causa di una variante mortale della malattia di Creutzfeld Jacob nell’uomo, è estremamente importante per la salute degli animali e la protezione dei consumatori. |
(2) |
Negli ovini, la selezione ai fini dell’ottenimento di geni della proteina prionica (PrP) resistenti è uno strumento essenziale per l’eradicazione delle EST. Pertanto, la decisione 2003/100/CE della Commissione (2) fissa i requisiti minimi per l’istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Le informazioni disponibili sui geni PrP resistenti alle EST nei caprini sono tuttavia molto limitate. |
(3) |
La verifica dell'esistenza di genotipi resistenti alle EST nei caprini è necessaria per elaborare la normativa comunitaria nel campo veterinario, in particolare in materia di controllo e di un’eventuale eradicazione delle EST in tali animali. |
(4) |
Le autorità cipriote hanno presentato nel 2005 uno studio biennale sui genotipi resistenti alle EST nei caprini, al fine di ottenere un finanziamento da parte della Comunità. Lo studio intende esaminare in maniera più approfondita il gene PrP nei caprini di Cipro, al fine di confermare i risultati di studi preliminari precedenti, che hanno scoperto polimorfismi specifici di PrP che indicano una resistenza alle EST, nonché valutare i dati per poter determinare la prevalenza di base di geni PrP resistenti alle EST nei caprini. Dal momento che a Cipro la prevalenza delle EST nei caprini è assai elevata, tale Stato membro è il luogo più adatto alla realizzazione del progetto pilota. La data di inizio prevista dello studio è il 1o gennaio 2006. |
(5) |
Lo studio sarà realizzato dai servizi veterinari del ministero cipriota dell’Agricoltura, delle risorse naturali e dell’ambiente. Il laboratorio comunitario di riferimento per le EST assicurerà la supervisione scientifica dello studio. |
(6) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (3), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; per motivi di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999. |
(7) |
Un contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti. Per ragioni di bilancio, il finanziamento comunitario viene deciso anno per anno. |
(8) |
Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell'euro (4). |
(9) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il programma di studio sui geni PrP resistenti alle EST presentato da Cipro è approvato per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o gennaio 2006.
2. Il contributo finanziario della Comunità al programma di cui al paragrafo 1 copre fino al 100 % dei costi (IVA esclusa) sostenuti dalla Grecia per le prove di laboratorio, conformemente alle disposizioni del capitolo 1 dell’allegato. L’importo massimo del contributo è fissato a 47 500 EUR.
Articolo 2
1. Il contributo finanziario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è concesso a Cipro a condizione che il programma sia attuato in conformità con le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese le regole sulla concorrenza e sull’aggiudicazione dei pubblici appalti, e fatte salve le condizioni previste alle lettere da a) ad e) seguenti:
a) |
attuazione, entro il 1o gennaio 2006, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla realizzazione dello studio; |
b) |
presentazione, entro e non oltre due mesi dalla fine di tale periodo, di una valutazione tecnica e finanziaria intermedia riguardante i primi otto mesi dello studio. Tale relazione è conforme al modello che figura al capitolo 2 dell'allegato; |
c) |
presentazione, entro il 31 marzo 2007, di una relazione di sintesi finale sull’esecuzione globale e sui risultati dello studio per l’intero periodo interessato dal contributo finanziario comunitario. Tale relazione contiene una valutazione tecnica e finanziaria relativa al 2006, redatta conformemente al modello figurante al capitolo 2 dell’allegato e corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute; |
d) |
dette relazioni devono fornire informazioni tecniche e scientifiche sostanziali e utili, corrispondenti allo scopo dell'intervento comunitario; |
e) |
attuazione efficace del programma. |
2. Qualora il termine stabilito al paragrafo 1, lettera c), non sia rispettato, nel 2007 l'aiuto finanziario della Comunità subirà una riduzione del 25 % il 1o maggio, del 50 % il 1o giugno, del 75 % il 1o luglio e del 100 % il 1o settembre.
Articolo 3
Il tasso di conversione applicabile ai pagamenti delle domande di rimborso presentate in valuta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.
Articolo 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 5
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).
(2) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.
(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(4) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO
CAPITOLO 1
Contributo finanziario della Comunità
Costi |
Numero di unità |
Costo unitario in EUR |
Costo totale in EUR |
Contributo comunitario |
|
Prelievo dei campioni |
70 ore |
21 |
1 470 |
Nessuno |
|
Esame istologico |
1 500 analisi |
3,5 |
5 250 |
Nessuno |
|
Genotipizzazione di PrP Sequenziamento del DNA |
750 analisi |
60 |
45 000 |
Costi di 750 analisi al prezzo massimo di 60 EUR per analisi |
|
Prove rapide |
Kit di analisi e materiali correnti |
250 prove |
14 |
3 500 |
Costi di 250 analisi al prezzo massimo di 10 EUR per analisi |
Ore di lavoro |
60 ore |
20 |
1 200 |
Nessuno |
|
Coordinamento e valutazione dei dati |
1 778 ore |
14,5 |
25 780 |
Nessuno |
|
Spese di viaggio e di alloggio di un esperto del laboratorio comunitario di riferimento |
1 viaggio |
1 300 |
1 300 |
Nessuno |
|
|
Totale |
Massimo 47 500 EUR |
CAPITOLO 2
Relazione tecnica e finanziaria
Sezione A — Relazione tecnica
|
Periodo oggetto della relazione: dal ...al ... |
Determinazione del genotipo PrP tramite sequenziamento del DNA
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Numero di campioni di amminoacidi a codone 146: |
|||
acido aspartico |
serina |
… |
altro |
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Istologicamente sospetti di positività alle EST, prove rapide positive |
|
|
|
|
Istologicamente sospetti di positività alle EST, prove rapide negative |
|
|
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Istologicamente sospetti di negatività alle EST, prove rapide positive |
|
|
|
|
Istologicamente sospetti di negatività alle EST, prove rapide negative |
|
|
|
|
Gruppi di controllo sani |
|
|
|
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Sezione B — Dichiarazione sui costi sostenuti per il controllo (1)
|
Periodo oggetto della relazione: dal ...al ... |
|
Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa all'aiuto finanziario: ... |
Spese sostenute per |
Numero di unità |
Spese sostenute nel periodo oggetto della relazione (in valuta nazionale) |
Genotipizzazione di PrP tramite sequenziamento del DNA. Numero di prove: |
|
|
Prove rapide. Numero di prove: |
|
|
Prove rapide. Ore di lavoro: |
|
|
(1) Nel presentare la relazione finale di cui all'articolo 2, lettera c), per ogni voce sarà fornito un tabulato di tutte le spese insieme ad una copia dei documenti giustificativi.
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2006
relativa all’aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2006
[notificata con il numero C(2006) 418]
(I testi in lingua danese, francese, inglese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2006/141/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno concedere un aiuto finanziario comunitario ai laboratori di riferimento della Comunità, da questa designati, al fine di agevolarli nell’espletamento delle funzioni e dei compiti specificati dalle direttive e dalle decisioni seguenti:
|
(2) |
Il contributo finanziario della Comunità va concesso a condizione che gli interventi previsti siano realizzati in maniera efficace e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite. |
(3) |
Per motivi di bilancio, l’aiuto comunitario va concesso per un periodo di un anno. |
(4) |
In alcuni casi per lo stesso periodo è opportuno concedere un contributo finanziario supplementare per l’organizzazione di un seminario annuale nel settore di competenza dei laboratori di riferimento comunitari. |
(5) |
I programmi di lavoro e le relative stime di bilancio presentati dai laboratori di riferimento comunitari per il 2006 sono stati valutati dalla Commissione. |
(6) |
Data l’importanza di tali programmi di lavoro per il conseguimento degli obiettivi comunitari nel settore veterinario e zoosanitario è opportuno fissare il tasso del contributo finanziario della Comunità al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dai laboratori di riferimento comunitari entro i limiti di un importo massimo per ogni laboratorio. |
(7) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (13), le misure veterinarie e fitosanitarie applicate in conformità delle norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all’assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell’articolo 28 della decisione 90/424/CEE (14) definisce le spese rimborsabili dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono un aiuto finanziario in applicazione dell’articolo 28 della decisione 90/424/CEE nonché le procedure per la dichiarazione di spesa e i controlli finanziari. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la peste suina classica la Comunità concede un aiuto finanziario alla Germania per le funzioni e i compiti di cui all’allegato IV della direttiva 2001/89/CE, che saranno espletati dall’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 202 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule per l’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre suina classica ed è pari all’importo massimo di 18 000 EUR.
Articolo 2
Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/66/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Central Veterinary Laboratory per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 70 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
Articolo 3
Per l’influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/40/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Central Veterinary Laboratory per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 300 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
Articolo 4
Per la malattia vescicolare dei suini la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/119/CEE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Pirbright Laboratory per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 100 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
Articolo 5
Per le malattie dei pesci la Comunità concede un aiuto finanziario alla Danimarca per le funzioni e i compiti di cui all’allegato C della direttiva 93/53/CEE, che saranno espletati dal Danish Institute for Food and Veterinary Research, Aarhus, Danimarca.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Danish Institute for Food and Veterinary Research per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 145 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
Articolo 6
Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all’allegato B della direttiva 95/70/CE, che saranno espletati dall’Ifremer, La Tremblade, Francia.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’Ifremer per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
Articolo 7
Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/35/CEE, che saranno espletati dal Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Spagna.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Laboratorio Central de Veterinaria de Algete per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 20 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Laboratorio Central de Veterinaria de Algete per l’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della peste equina ed è pari all’importo massimo di 20 000 EUR.
Articolo 8
Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all’allegato II della direttiva 2000/75/CE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Pirbright Laboratory per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 175 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Pirbright Laboratory per l’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre catarrale ed è pari all’importo massimo di 25 000 EUR.
Articolo 9
Per i test sierologici della rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all’allegato II della decisione 2000/258/CE, che saranno espletati dal laboratorio dell’AFSSA, Nancy, Francia.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’AFSSA di Nancy per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 165 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
Articolo 10
Per la peste suina africana la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE, che saranno espletati dal Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Centro de Investigación en Sanidad Animal per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 100 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
Articolo 11
Per la valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura e l’uniformazione dei metodi di prova la Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per le funzioni e i compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE, che saranno espletati dall’INTERBULL Centre, Uppsala, Svezia.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’INTERBULL Centre per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 65 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
Articolo 12
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
(3) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(4) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(5) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(6) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(7) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(8) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(9) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(10) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).
(11) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
(12) GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.
(13) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(14) GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
concernente l'aiuto finanziario della Comunità ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2006
[notificata con il numero C(2006) 328]
(I testi in lingua francese, inglese, olandese e spagnola sono i soli facenti fede)
(2006/142/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce che la Comunità contribuisca a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari tramite la concessione di un aiuto finanziario ai laboratori di riferimento. Qualsiasi laboratorio di riferimento designato tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria può beneficiare di un aiuto comunitario a certe condizioni. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE (2) stabilisce che il contributo finanziario della Comunità è concesso allorché i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e che i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro certe scadenze. |
(3) |
La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l'anno 2006. |
(4) |
Di conseguenza, il contributo finanziario della Comunità va concesso ai laboratori comunitari di riferimento designati ad espletare le funzioni e i compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3) e al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4). |
(5) |
Oltre all'aiuto finanziario della Comunità un ulteriore aiuto andrebbe garantito per l'organizzazione di seminari negli ambiti di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 156/2004 fissa i criteri di ammissibilità per i seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento. Esso limita anche l'assistenza finanziaria a un massimo di 30 partecipanti a simposi. Deroghe a tale limite sono concesse a un laboratorio comunitario di riferimento che necessiti aiuto per consentire l'intervento di più di 30 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei suoi simposi. |
(7) |
Al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), di Vigo, Spagna, designato quale laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, è stato chiesto di aggiungere al suo programma di lavoro annuale un progetto a sostegno dell’elaborazione di una politica e una legislazione comunitarie in tema di sicurezza alimentare relative al settore della determinazione e del monitoraggio delle biotossine marine, in cui si tenga particolarmente conto dell’elaborazione di norme per il rilevamento delle biotossine marine onde disporre di metodi di rilevamento alternativi. |
(8) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate nell'ambito della sezione Garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999. |
(9) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 della decisione n. 882/2004/CEE, da eseguirsi ad opera del «Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo)», di Vigo, Spagna, per il monitoraggio delle biotossine marine.
L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 360 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
Nei limiti dell’importo massimo di cui al secondo comma e fatti salvi i limiti di tempo previsti dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 156/2004, un importo di 140 000 EUR è riservato al progetto finalizzato alla produzione di materiali di riferimento per il rilevamento di saxitossina e simili, acido okadaico e simili, azaspiracid, pectenotossine, palytossina, spirolidi e yessotossina; tale importo è versato direttamente al laboratorio di riferimento di Vigo per il monitoraggio delle biotossine marine alle seguenti condizioni:
a) |
presentazione di relazioni intermedie a scadenza mensile relative all'andamento del progetto; |
b) |
presentazione di una relazione finale entro e non oltre il 31 dicembre 2006; |
c) |
presentazione entro il 31 marzo 2007 di una relazione di sintesi finale corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute. |
2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Articolo 2
Aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, Francia, per l'analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte.
L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 145 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 27 000 EUR.
Articolo 3
Aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
1. La Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), di Bilthoven, Paesi Bassi, per quanto riguarda le analisi e i test sulle zoonosi (salmonella).
L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 305 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 28 000 EUR.
Articolo 4
Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004/CE da realizzarsi ad opera del laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, di Weymouth, Regno Unito, per il monitoraggio della contaminazione virale e batteriologica dei molluschi bivalvi.
L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 263 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Articolo 5
Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo B dell'allegato X al regolamento (CE) n. 999/2001, da realizzarsi ad opera della Veterinary Laboratories Agency di Addlestone, Regno Unito, per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 731 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 70 000 EUR.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 156/2004, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un'assistenza finanziaria per l'intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 6
Destinatari
Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).
(2) GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.
(3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
(4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1974/2005 della Commissione (GU L 317 del 3.12.2005, pag. 4).
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
Rettifiche
24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/53 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 76/2006 della Commissione, del 17 gennaio 2006, recante sessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 12 del 18 gennaio 2006 )
1) |
A pagina 9, punto 1, alla voce «Altre informazioni»: |
anziché:
«c) Partita IVA: BE 454,419,759»,
leggasi:
«c) Partita IVA: BE 454 419 759».
2) |
Questa rettifica non riguarda l’edizione italiana. |
3) |
A pagina 10, punto 8, secondo paragrafo: |
anziché:
«(b) 129 Park Road, NW8, Londra, Regno Unito»,
leggasi:
«b) 129 Park Road, London NW8, Regno Unito».
4) |
A pagina 10, punto 9, secondo paragrafo: |
anziché:
«passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.7.2001)»,
leggasi:
«(passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001)».
5) |
A pagina 11, punti 12 e 17, secondo paragrafo, e a pagina 12, punti 20 e 25, secondo paragrafo: |
anziché:
«Luogo di nascita: Menzel Temine, Tunisia»,
leggasi:
«Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia».
6) |
A pagina 13, punto 28, secondo paragrafo: |
anziché:
«(passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999)»,
leggasi:
«(passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004)».
7) |
A pagina 14, punto 33, secondo paragrafo: |
anziché:
«codice fiscale italiano: (a) DRR KML 67L22 Z352Q»,
leggasi:
«codice fiscale italiano: (a) DDR KML 67L22 Z352Q».
8) |
A pagina 14, punto 34, secondo paragrafo: |
anziché:
«(passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1995, scaduto il 13.2.2000)»,
leggasi:
«passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000)».
9) |
Questa rettifica non riguarda l’edizione italiana. |
10) |
A pagina 14, punto 38, secondo paragrafo: |
anziché:
«Altre informazioni: identificato anche come Ben Narvan Abdel Aziz»,
leggasi:
«Altre informazioni: identificato anche come Abdel Aziz Ben Narvan».
11) |
A pagina 15, punto 44, secondo paragrafo: |
anziché:
«(passaporto tunisino rilasciato il 28.11.2001, che scade il 27.9.2006)»,
leggasi:
«(passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, che scade il 27.9.2006)».