ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Direttiva 2006/20/CE della Commissione, del 17 febbraio 2006, che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE [notificata con il numero C(2006) 554] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 291/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
89,3 |
204 |
49,0 |
|
212 |
83,5 |
|
624 |
111,0 |
|
999 |
83,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
120,8 |
204 |
89,8 |
|
628 |
131,0 |
|
999 |
113,9 |
|
0709 10 00 |
220 |
66,1 |
624 |
95,8 |
|
999 |
81,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
138,1 |
204 |
61,5 |
|
999 |
99,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
48,4 |
204 |
50,6 |
|
212 |
43,8 |
|
220 |
43,4 |
|
624 |
60,3 |
|
999 |
49,3 |
|
0805 20 10 |
204 |
99,5 |
999 |
99,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
63,4 |
204 |
112,1 |
|
220 |
80,3 |
|
464 |
127,4 |
|
624 |
71,5 |
|
999 |
90,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
55,3 |
220 |
47,9 |
|
999 |
51,6 |
|
0808 10 80 |
400 |
124,1 |
404 |
103,7 |
|
528 |
112,1 |
|
720 |
83,2 |
|
999 |
105,8 |
|
0808 20 50 |
388 |
85,7 |
400 |
80,9 |
|
528 |
83,6 |
|
720 |
68,0 |
|
999 |
79,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 292/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
(2) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. |
(3) |
Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi. |
(4) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. |
(5) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. |
(7) |
I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
(8) |
Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO
Attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
Periodo di presentazione delle offerte: dall’1 al 2 marzo 2006. |
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Codice del prodotto (1) |
Destinazione (2) |
Tasso indicativo delle restituzioni (EUR/t peso netto) |
Quantitativi previsti (in t) |
0702 00 00 9100 |
F08 |
40 |
11 547 |
0805 10 20 9100 |
A00 |
47 |
81 839 |
0805 50 10 9100 |
A00 |
70 |
16 491 |
0808 10 80 9100 |
F09 |
43 |
107 244 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F03 |
: |
tutte le destinazioni tranne la Svizzera; |
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F04 |
: |
Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua-Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica; |
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F08 |
: |
tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria; |
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F09 |
: |
le seguenti destinazioni:
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18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 293/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
||||||
Formula |
A |
B |
||||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
— |
210 |
— |
210 |
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
||
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
— |
79 |
— |
79 |
|
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 294/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
|||||
Formula |
A |
B |
|||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
Importo massimo dell’aiuto |
Burro ≥ 82 % |
38,5 |
35 |
38,5 |
35 |
Burro < 82 % |
— |
34,1 |
— |
— |
|
Burro concentrato |
46 |
42,6 |
46 |
42 |
|
Crema |
— |
— |
18,5 |
15 |
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
42 |
— |
42 |
— |
Burro concentrato |
51 |
— |
51 |
— |
|
Crema |
— |
— |
20 |
— |
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 295/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 98a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita. |
(3) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 98a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14 febbraio 2006, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:
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191,38 EUR/100 kg, |
||
|
35,00 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1194/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 7).
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 296/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %. |
(2) |
Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio. |
(3) |
Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 45 EUR/100 kg.
L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 50 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 297/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 35a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 35a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 febbraio 2006, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 255,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 298/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 34a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001. |
(3) |
Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 34a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 febbraio 2006, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 191,10 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 8).
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 299/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di febbraio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (1),
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (2),
visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di febbraio 2006, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di febbraio 2006 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(2) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(3) GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 22).
ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto di febbraio 2006 e quantità riportate al lotto seguente
Origine/Prodotto |
Percentuale di riduzione |
Quantità riportata al lotto del mese di maggio 2006 (in t) |
||||
Antille olandesi e Aruba |
PTOM meno sviluppati |
Antille olandesi e Aruba |
PTOM meno sviluppati |
|||
PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003]
|
0 (1) |
0 (1) |
5 839,936 |
3 334 |
Origine/Prodotto |
Percentuale di riduzione |
Quantità riportata al lotto del mese di maggio 2006 (in t) |
||
ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]
|
0 (2) |
4 767,115 |
||
ACP [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]
|
0 (2) |
9 164 |
(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.
(2) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/16 |
DIRETTIVA 2006/20/CE DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,
vista la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 70/221/CEE è una delle direttive particolari nel contesto della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano di conseguenza alla direttiva 70/221/CEE. |
(2) |
Per accrescere il grado di protezione, è opportuno prescrivere che i dispositivi di protezione posteriore antincastro debbano poter resistere a un livello di forza superiore e tenere conto dei veicoli equipaggiati con sospensioni pneumatiche. |
(3) |
In considerazione dei progressi tecnici e dell’aumento dell’uso di veicoli attrezzati con sponda elevatrice, è opportuno tener conto delle sponde elevatrici nel contesto dell'installazione dei dispositivi di protezione posteriore antincastro. |
(4) |
La direttiva 70/221/CEE va pertanto modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 70/221/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. A decorrere dall’11 settembre 2007, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro:
a) |
rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo; |
b) |
rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica. |
2. A decorrere dall’11 marzo 2010, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro:
a) |
rifiuta l’immatricolazione o vieta la vendita o la messa in servizio di veicoli; |
b) |
vieta la vendita o la messa in servizio di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica. |
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro l’11 marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’11 marzo 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).
(2) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
ALLEGATO
L'allegato II della direttiva 70/221/CEE è modificato come segue:
1) |
è inserito il seguente punto 5.1 bis:
|
2) |
il testo del punto 5.4.5.2 è sostituito dal seguente:
|
3) |
è inserito il seguente punto 5.4 bis:
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/19 |
DECISIONE N. 6/2005 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE
del 22 novembre 2005
relativa all’uso della rimanenza di 482 milioni di EUR del miliardo di EUR condizionale nel quadro del 9o FES per la cooperazione con i paesi ACP
(2006/111/CE)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,
visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l’allegato I, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della dichiarazione XVIII all’accordo di partenariato ACP-CE, solo 12,5 dei 13,5 miliardi di EUR complessivi destinati dal 9o FES ai paesi ACP sono stati svincolati il 1o aprile 2003, data di entrata in vigore del protocollo finanziario. |
(2) |
Basandosi sull’esito delle revisioni intermedie delle strategie nazionali e sulla sua verifica dei risultati del FES, il Consiglio si pronuncerà entro la fine del 2005 sullo svincolo di una seconda rata di 250 milioni di EUR a favore del fondo per l’acqua e sull’uso dei 500 milioni rimanenti del miliardo di EUR condizionale per il conseguimento di obiettivi da stabilire. |
(3) |
Il 9o FES, comprese le rimanenze trasferite dai FES precedenti, sarà interamente impegnato per la fine del 2007 senza che la Comunità possa rispettare pienamente i suoi impegni internazionali e aderire alle nuove iniziative globali. |
(4) |
È stata selezionata una serie di proposte cui destinare l’importo complessivo di 482 milioni di EUR in base agli obblighi derivanti dall’accordo di partenariato ACP-CE e agli impegni comuni ACP-CE assunti a livello internazionale che finora non sono stati rispettati, tenendo conto dei seguenti principi: urgenza, lotta alla povertà, concentrazione degli aiuti e capacità di assorbimento. |
(5) |
Considerate le attuali modalità operative del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA), il fabbisogno di bilancio annuale è valutato rispettivamente a 18 e 14 milioni di EUR. Si propone pertanto di stanziare 32 milioni di EUR sulla dotazione per lo sviluppo a lungo termine proveniente dalle rimanenze del miliardo di EUR condizionale per finanziare il funzionamento del CSI e del CTA per il 2006, conformemente agli allegati I e III dell’accordo di partenariato ACP-CE. |
(6) |
In considerazione delle notevoli aspettative che ha destato il varo dell’iniziativa europea per l’energia, dell’indispensabile contributo dell’energia alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio e dell’importanza fondamentale che riveste per i poveri l’accesso a servizi energetici efficienti in termini di costi e rispettosi dell’ambiente, si proponeva pertanto di finanziare lo strumento ACP/UE per l’energia mediante un importo indicativo di 220 milioni di EUR provenienti dalla rimanenza del miliardo condizionale e di trasferire a tale scopo l’intera somma alla dotazione intra-ACP. |
(7) |
Al fine di contribuire a ridurre la vulnerabilità dei paesi ACP beneficiari nei confronti delle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti di base, si propone di stanziare un importo indicativo massimo di 25 milioni di EUR sulla rimanenza del miliardo condizionale, onde contribuire allo strumento di finanziamento internazionale per la gestione dei rischi connessi ai prodotti di base, in linea con l’articolo 68, paragrafo 5, dell’accordo di partenariato ACP-CE, e di trasferire a tale scopo l’intera somma alla dotazione intra-ACP. |
(8) |
Si propone di stanziare un importo indicativo pari a 30 milioni di EUR sulla rimanenza del miliardo condizionale per contribuire alla fase iniziale del programma di sviluppo delle capacità, onde aiutare gli ACP ad adeguarsi alle nuove norme sanitarie e fitosanitarie dell’UE, e di trasferire a tale scopo l’intera somma alla dotazione intra-ACP. |
(9) |
Per contribuire al programma panafricano di sostegno, si propone di stanziare un importo indicativo massimo di 50 milioni di EUR sulla rimanenza del miliardo condizionale e di trasferire a tale scopo l’intera somma alla dotazione intra-ACP. |
(10) |
La Fast Track Initiative denominata «Istruzione per tutti» (FTI) utilizza per lo più i meccanismi di finanziamento già esistenti nei paesi partner. Poiché non è stato possibile sostenere sistematicamente la FTI attraverso la revisione intermedia per paese del 2004, si propone di contribuire alla Fast Track Initiative stanziando un importo indicativo di 63 milioni di EUR sulla rimanenza del miliardo condizionale e di trasferire a tale scopo l’intera somma alla dotazione intra-ACP. |
(11) |
Tenuto conto dell’accordo raggiunto in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE il 24 giugno 2005, si propone di destinare 62 milioni di EUR al Fondo mondiale per la lotta contro l’HIB/AIDS, la tubercolosi e la malaria, |
DECIDE:
Articolo 1
L’assegnazione di 482 milioni di EUR del miliardo di EUR condizionale nel quadro del 9o Fondo europeo di sviluppo è svincolata e ripartita come segue:
a) |
352 milioni di EUR alla dotazione per il sostegno dello sviluppo a lungo termine di cui al paragrafo 3, lettera a), del protocollo finanziario; |
b) |
48 milioni di EUR alla dotazione per la cooperazione e l’integrazione regionale di cui al paragrafo 3, lettera b), del protocollo finanziario; |
c) |
82 milioni di EUR al fondo investimenti di cui al paragrafo 3, lettera c), del protocollo finanziario. |
L'assegnazione è allocata a norma dell'articolo 2 della presente decisione, trasferendo 320 milioni di EUR dalla dotazione per lo sviluppo a lungo termine e 82 milioni di EUR dal fondo investimenti all'assegnazione intra-ACP nel quadro della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali.
Articolo 2
L’assegnazione di 482 milioni di EUR contribuirà al finanziamento delle seguenti azioni:
a) |
fino a 220 milioni di EUR a favore dell’iniziativa europea per l’energia; |
b) |
fino a 25 milioni di EUR come contributo allo strumento di finanziamento internazionale per la gestione dei rischi connessi ai prodotti di base a favore dei paesi ACP; |
c) |
un importo indicativo di 30 milioni di EUR per aiutare i paesi ACP ad adeguarsi alle nuove norme sanitarie e fitosanitarie dell’UE; |
d) |
fino a 50 milioni di EUR per migliorare la capacità dell’Unione africana di svolgere il suo mandato panafricano; |
e) |
un importo indicativo di 63 milioni di EUR come contributo alla Fast Track Initiative «Istruzione per tutti». |
f) |
fino a 62 milioni di EUR come contributo al Fondo mondiale per la lotta contro l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria; |
g) |
32 milioni di EUR provenienti dalla dotazione per il sostegno dello sviluppo a lungo termine di cui al paragrafo 3, lettera a), punti i) ed ii), del protocollo finanziario sono destinati a finanziare il bilancio del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA). |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2005.
Per il Consiglio dei Ministri ACP-CE
Il presidente
A. JOHNSON
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/21 |
DECISIONE N. 7/2005 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE
del 22 novembre 2005
relativa alla destinazione di una seconda assegnazione di 250 milioni di EUR del miliardo di EUR condizionale nel quadro del 9o FES a copertura della seconda quota del fondo per l'acqua ACP-UE
(2006/112/CE)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,
visto l'accordo di partenariato ACP-CE (1), in particolare il paragrafo 8 dell'allegato I,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della dichiarazione UE sul protocollo finanziario, allegata come dichiarazione XVIII all'accordo di partenariato ACP-CE, solo 12,5 dei 13,5 miliardi di EUR complessivi destinati dal 9o Fondo europeo per lo sviluppo (FES) ai paesi ACP sono stati svincolati il 1o aprile 2003, data di entrata in vigore del protocollo finanziario. |
(2) |
Il 22 marzo 2004, il Consiglio dell'UE ha deciso di creare un «fondo per l'acqua ACP-UE» a favore dei paesi ACP per un importo pari a 500 milioni di EUR e di erogare una prima assegnazione di 250 milioni di EUR. Questa decisione è stata presa in funzione del livello degli impegni e dei pagamenti alla fine del 2003 e delle previsioni per il periodo 2004-2007 presentate dalla Commissione, da cui risulta che le risorse del 9o FES per i paesi ACP potrebbero essere integralmente impegnate. |
(3) |
La prima assegnazione di 250 milioni di EUR è stata svincolata e ripartita. |
(4) |
Nella stessa decisione veniva specificato che, basandosi sull'esito delle revisioni intermedie delle strategie nazionali e sulla sua verifica dei risultati del FES eseguita prima della fine del 2004, il Consiglio si sarebbe pronunciato entro la fine del 2005 sull'erogazione di una seconda assegnazione di 250 milioni di EUR e sull'uso dei 500 milioni rimanenti del miliardo di EUR condizionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo interno per il conseguimento di obiettivi da stabilire, |
DECIDE:
Articolo 1
La seconda assegnazione di 250 milioni di EUR a favore del fondo per l'acqua ACP-UE proviene dai fondi seguenti:
1) |
185 milioni di EUR dalla dotazione per lo sviluppo a lungo termine di cui al paragrafo 3, lettera a), del protocollo finanziario; |
2) |
24 milioni di EUR dalla dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali di cui al paragrafo 3, lettera b), del protocollo finanziario; |
3) |
41 milioni di EUR dal Fondo investimenti di cui al paragrafo 3, lettera c), del protocollo finanziario. |
Gli importi di cui ai punti 1 e 3 sono trasferiti all'assegnazione intra-ACP nel quadro della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2005.
Per il Consiglio dei ministri ACP-CE
Il presidente
A. JOHNSON
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/22 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2006
concernente la firma a nome della Comunità europea e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006
(2006/113/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania è applicabile dal 1o agosto 2001 fino al 31 luglio 2006 (1). |
(2) |
Alla luce dei pareri scientifici sullo stato delle risorse nella ZEE mauritana, segnatamente dei risultati del quarto e quinto gruppo di lavoro dell’Istituto mauritano per la ricerca oceanografia e la pesca (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches, IMROP) e del gruppo di lavoro scientifico congiunto, e tenuto conto delle conclusioni formulate in occasione della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, le due parti hanno deciso di modificare le attuali possibilità di pesca. |
(3) |
Tali modifiche, che hanno formato oggetto di uno scambio di lettere, riguardano una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi (categoria 5), l’istituzione di un secondo periodo di fermo biologico di un mese per la pesca demersale, l’aumento del numero di tonniere con lenze a canna e di pescherecci con palangari derivanti (categoria 8) nonché di pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica (categoria 9). |
(4) |
Affinché le suddette modifiche delle possibilità di pesca siano applicate quanto prima possibile, occorre firmare l’accordo in forma di scambio di lettere, con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio. |
(5) |
Occorre confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca così modificate, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006 è approvata in nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dalla Comunità a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Articolo 4
A seguito delle modifiche indicate nello scambio di lettere, le nuove possibilità di pesca per le categorie «tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti» (scheda tecnica n. 8 del protocollo) e «pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica» (scheda tecnica n. 9) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
Categoria di pesca |
Stato membro |
Stazza/Numero di navi utilizzabili |
Tonniere con lenze a canna Pescherecci con palangari derivanti (unità) |
Spagna |
20 + 3 = 23 |
Portogallo |
3 + 0 = 3 |
|
Francia |
8 + 1 = 9 |
|
Pelagici (unità) |
|
15 + 10 = 25 |
La sospensione temporanea di cinque (5) licenze di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi prende effetto a decorrere dal 1o gennaio 2005. La futura riattivazione delle cinque (5) licenze suddette sarà decisa di comune accordo, in funzione dello stato delle risorse, nell’ambito di una commissione mista composta da rappresentanti della Commissione e delle autorità mauritane.
Se le domande di licenza degli Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER
(1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 128.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006
Egregio signore,
in riferimento al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006, siglato il 31 luglio 2001, e all’esito della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica islamica di Mauritania è disposto ad applicare, conformemente ai pareri scientifici, una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi quale precisata nella scheda tecnica di pesca n. 5 del protocollo, riducendo temporaneamente di cinque licenze le possibilità di pesca offerte dal protocollo. La futura riattivazione delle cinque licenze suddette sarà decisa di comune accordo in funzione dello stato delle risorse. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania stabilirà inoltre, su base non discriminatoria, un secondo periodo di fermo biologico della durata di un mese per la pesca demersale. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania si impegna altresì ad applicare le modifiche apportate alle disposizioni del protocollo relative alle possibilità di pesca stabilite nella scheda tecnica di pesca n. 8 per la categoria di pesca «tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti», portando da 31 a 35 il numero di navi di tale categoria, e nella scheda tecnica di pesca n. 9 per la categoria di pesca «pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica», portando da 15 a 25 il numero di navi per tale categoria, a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2005, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.
Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.
Voglia accettare i sensi della mia profonda stima.
Per il governo della Repubblica islamica di Mauritania
Egregio signore,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«In riferimento al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006, siglato il 31 luglio 2001, e all’esito della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica islamica di Mauritania è disposto ad applicare, conformemente ai pareri scientifici, una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi quale precisata nella scheda tecnica di pesca n. 5 del protocollo, riducendo temporaneamente di cinque licenze le possibilità di pesca offerte dal protocollo. La futura riattivazione delle cinque licenze suddette sarà decisa di comune accordo in funzione dello stato delle risorse. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania stabilirà inoltre, su base non discriminatoria, un secondo periodo di fermo biologico della durata di un mese per la pesca demersale. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania si impegna altresì ad applicare le modifiche apportate alle disposizioni del protocollo relative alle possibilità di pesca stabilite nella scheda tecnica di pesca n. 8 per la categoria di pesca “tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti”, portando da 31 a 35 il numero di navi di tale categoria, e nella scheda tecnica di pesca n. 9 per la categoria di pesca “pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica”, portando da 15 a 25 il numero di navi per tale categoria, a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2005, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.
Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»
Mi pregio confermarLe l’accordo della Commissione europea su tale applicazione provvisoria.
Voglia accettare i sensi della mia profonda stima.
Per la Comunità europea
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2006
che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE
(2006/114/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
visto l’accordo interno (1) relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2), in particolare l’articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2002/148/CE (3) sono state concluse le consultazioni avviate con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell’allegato di detta decisione. |
(2) |
In forza della decisione 2005/139/CE (4), il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE, prorogato fino al 20 febbraio 2004 dalla decisione 2003/112/CE (5) e fino al 20 febbraio 2005 dalla decisione 2004/157/CE (6), è stato prorogato fino al 20 febbraio 2006. |
(3) |
Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nello Zimbabwe non garantiscono il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. |
(4) |
È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure, |
DECIDE:
Articolo 1
Il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2007. Tali misure sono oggetto di regolare riesame.
La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.
(2) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(3) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64.
(4) GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28.
(5) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.
(6) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60.
ALLEGATO
Bruxelles,
L’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell’accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.
Con lettera del 19 febbraio 2002 l’Unione europea L'ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e di adottare «misure appropriate» ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo stesso.
Con lettere del 19 febbraio 2003, 19 febbraio 2004 e 18 febbraio 2005 l’Unione europea L'ha informata della sua decisione di non revocare l'applicazione delle «misure appropriate» e di prorogarne il periodo di applicazione, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, al 20 febbraio 2005 e al 20 febbraio 2006.
A distanza di dodici mesi, l’Unione europea ritiene che il governo del Suo paese non abbia compiuto progressi significativi nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002.
Alla luce di quanto precede, l’Unione europea ritiene che le misure appropriate non possano essere revocate e ha quindi deciso di prorogarne il periodo di applicazione fino al 20 febbraio 2007. Essa seguirà da vicino gli sviluppi della situazione nello Zimbabwe, ribadisce ancora una volta che non sta penalizzando la popolazione dello Zimbabwe e che continuerà a contribuire alle operazioni umanitarie e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in ambito sociale e quelli riguardanti la democratizzazione, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, ai quali non si applicano le suddette misure.
L’Unione europea desidera ricordare che l’applicazione delle misure appropriate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE non pregiudica lo svolgimento di un dialogo politico secondo le disposizioni dell’articolo 8 dello stesso accordo. Con questo spirito l’Unione europea desidera mettere in rilievo l'importanza da essa attribuita alla futura cooperazione CE-Zimbabwe ed esprimere la sua disponibilità ad impegnarsi, quando ci saranno le condizioni, nell'esercizio di programmazione post 9o FES e ritiene che questa potrebbe essere una possibilità di dialogo tra i due partner.
A tal fine, l’Unione europea invita il Suo governo a prendere tutti i provvedimenti necessari per ristabilire il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’accordo di partenariato affinché, non appena vi saranno i necessari presupposti, possano essere ripristinate le nostre attività di cooperazione.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Commissione
A. PIEBALGS
Per il Consiglio
K.-H. GRASSER
Commissione
18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE
[notificata con il numero C(2006) 554]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/115/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 18,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è un rischio che l'agente della malattia si diffonda dagli uccelli selvatici a quelli domestici, in particolare il pollame, e da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati. |
(2) |
In vari Stati membri si sospettano o sono stati confermati casi di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza aviaria, sottotipo H5N1. La Commissione ha già adottato misure provvisorie di protezione. Tenuto conto della situazione epidemiologica è opportuno adottare le necessarie misure di protezione a livello della Comunità, al fine di prevenire il passaggio della malattia dagli uccelli selvatici al pollame. |
(3) |
Qualora nel territorio di uno Stato membro venga isolato in un caso clinico negli uccelli selvatici il virus dell'influenza aviaria H5 e nel caso in cui, in attesa della determinazione del tipo di neuroaminidasi (N) e dell'indice di patogenicità, il quadro clinico e le circostanze epidemiologiche giustifichino il sospetto che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 oppure sia stata confermata la presenza di detto sottotipo, lo Stato membro in questione adotta determinate misure di protezione volte a ridurre al minimo i rischi per il pollame. |
(4) |
Le misure specifiche di cui alla presente decisione si applicano fermi restando i provvedimenti che gli Stati membri sono tenuti ad adottare nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (4). |
(5) |
Per motivi di coerenza è opportuno applicare, ai fini della presente decisione, alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5), alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (6), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (8). |
(6) |
Occorre stabilire delle zone di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui la malattia è stata rilevata negli uccelli selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l'introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali. |
(7) |
È opportuno controllare e limitare i movimenti, in particolare, di volatili vivi e uova da cova, permettendo però l'invio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni. |
(8) |
Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle aree particolarmente a rischio (9) dovrebbero applicarsi alle zone di protezione e sorveglianza indipendentemente dal livello di rischio attribuito all'area in cui l'influenza aviaria ad alta patogenicità è sospettata o confermata per quanto riguarda gli uccelli selvatici. |
(9) |
La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (10), prevede organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che deve accompagnare gli animali o i loro gameti nel trasporto tra tali strutture riconosciute nei diversi Stati membri. Si dovrebbe prevedere una deroga alle restrizioni sul trasporto per i volatili provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità della direttiva, o ad essi diretti. |
(10) |
Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In particolare, l'invio di uova da cova ad altri paesi può essere consentito fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla direttiva 2005/94/CE. In tali casi, i certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 90/539/CEE dovrebbero contenere un riferimento alla presente decisione. |
(11) |
L'invio dalle zone di protezione di carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne dovrebbe essere consentito a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto di alcune norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (11). |
(12) |
La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (12) stabilisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni, e prevede la possibilità di istituire una speciale bollatura sanitaria e un contrassegno sanitario per le carni di cui non è autorizzata l'immissione sul mercato in ragione di considerazioni di polizia sanitaria. È opportuno consentire l'invio dalle zone di protezione di carni recanti la bollatura sanitaria prevista dalla suddetta direttiva, e di prodotti a base di carne sottoposti al trattamento ivi indicato. |
(13) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (13), autorizza l'immissione sul mercato di una serie di sottoprodotti di origine animale, come la gelatina per uso tecnico, materiali per uso farmaceutico e altri, originari di aree della Comunità sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria poiché tali prodotti sono considerati sicuri date le condizioni specifiche di produzione, trattamento e utilizzazione che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili. |
(14) |
È opportuno riesaminare la presente decisione alla luce dell'attuazione della direttiva 2005/94/CE da parte degli Stati membri. |
(15) |
A seguito della notifica di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, negli uccelli selvatici in Grecia, Italia e Slovenia, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri rispettivamente interessati, ha adottato le decisioni 2006/86/CE (14), 2006/90/CE (15), 2006/91/CE (16), 2006/94/CE (17), 2006/104/CE (18) e 2006/105/CE (19) recanti alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nei rispettivi Stati membri interessati – decisioni che è opportuno abrogare. |
(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
1. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui negli uccelli selvatici nel territorio di uno Stato membro (di seguito «Stato membro interessato») venga isolata l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 di cui sia sospettata o confermata l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria dagli uccelli selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, nonché la contaminazione dei prodotti da loro derivati.
2. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) |
«uova da cova»: le uova definite all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE; |
b) |
«selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e al punto 1.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004; |
c) |
«altri volatili in cattività»: i volatili di cui all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2005/94/CE, compresi:
|
Articolo 2
Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza
1. Lo Stato membro interessato istituisce attorno all'area in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:
a) |
una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri, |
b) |
una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione. |
2. L'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.
3. Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, lo Stato membro interessato collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dell'istituzione delle zone stesse.
4. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo e ove opportuno informa la popolazione delle misure adottate.
Articolo 3
Misure nella zona di protezione
1. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti:
a) |
individuazione di tutte le aziende presenti nella zona; |
b) |
visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio; |
c) |
attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l'allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività; |
d) |
attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE; |
e) |
controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame conformemente a quanto previsto dall'articolo 9; |
f) |
monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall'infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili; |
g) |
campagne di informazione della popolazione e di sensibilizzazione dei proprietari dei volatili, dei cacciatori e dei bird-watcher in merito alla malattia. |
2. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di protezione siano vietati:
a) |
la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall'azienda in cui sono tenuti; |
b) |
la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni; |
c) |
il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata; |
d) |
l'invio dalla zona di uova da cova; |
e) |
l'invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica; |
f) |
il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell'area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002; |
g) |
la caccia di uccelli selvatici. |
Articolo 4
Misure nella zona di sorveglianza
1. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti:
a) |
individuazione di tutte le aziende presenti nella zona; |
b) |
attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l'allevamento, compreso l'uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda; |
c) |
attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE; |
d) |
controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all'interno della zona. |
2. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati:
a) |
il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all'istituzione della zona stessa; |
b) |
la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni; |
c) |
la caccia di uccelli selvatici. |
Articolo 5
Durata delle misure
Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli articoli 3 e 4 sono abolite.
Se la presenza di un virus dell'influenza aviaria A ad alta patogenicità, in particolare del sottotipo H5N1, è confermata negli uccelli selvatici, le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, rispettivamente per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dalla data in cui è stato isolato un virus dell'influenza aviaria H5 in un caso clinico negli uccelli selvatici.
Articolo 6
Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di pollastre mature per la deposizione, tacchini da ingrasso e alto pollame e selvaggina da penna di allevamento verso le aziende poste sotto controllo ufficiale site nella zona di protezione o di sorveglianza.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di:
a) |
pollame destinato a macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza o, se ciò risulta impossibile, verso un macello designato dall'autorità competente e sito al di fuori della zona; |
b) |
pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio purché nell'azienda di destinazione non vi siano altro pollame o volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili da compagnia di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i) che siano tenuti separati dal pollame, oppure purché il trasporto venga effettuato alle condizioni descritte all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2005/94/CE e purché il pollame resti nell'azienda di destinazione per 21 giorni; |
c) |
pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza alle aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio; |
d) |
pollastre mature per la deposizione, tacchini da ingrasso e altro pollame e selvaggina da penna di allevamento dalla zona di sorveglianza verso le aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio; |
e) |
volatili da compagnia di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), verso locali posti sul territorio dello Stato membro interessato in cui non si tenga pollame, se l'invio è costituito al massimo da cinque volatili in gabbia, indipendentemente dalle norme nazionali di cui all'articolo 1, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE; |
f) |
volatili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto ii), provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 92/65/CEE, o ad essi diretti. |
Articolo 7
Deroghe per le uova da cova
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare:
a) |
il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d'incubazione designato sul territorio dello Stato membro interessato; |
b) |
l'invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d'incubazione situati al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, purché:
|
2. I certificati di polizia sanitaria di cui al modello 1 dell'allegato IV alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b), inviate verso altri Stati membri recano la dicitura:
«La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/115/CE della Commissione».
Articolo 8
Deroghe per carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare l'invio dalla zona di protezione di:
a) |
carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall'interno o dall'esterno della zona, prodotta in conformità dell'allegato II e delle sezioni II e III dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004; |
b) |
carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004; |
c) |
carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III di tale direttiva; |
d) |
prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III della direttiva 2002/99/CE; |
e) |
carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall'esterno della zona di protezione, prodotta in stabilimenti all'interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004; |
f) |
carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004. |
2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) siano accompagnati da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione:
«La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/115/CE della Commissione».
Articolo 9
Condizioni per i sottoprodotti di origine animale
1. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare l'invio di:
a) |
sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite ai capitoli II (A), III (B), IV (A), VI (A e B), VII (A), VIII (A), IX (A) e X (A) dell'allegato VII, e ai capitoli II (B) e III (II) (A) dell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002; |
b) |
piume o parti di piume non trattate conformemente al capitolo VIII (A) (1) (a) dell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame proveniente dall'esterno della zona di protezione; |
c) |
piume e parti di piume di pollame trattate che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad assicurare l'eliminazione degli agenti patogeni; |
d) |
prodotti ricavati da pollame o altri volatili in cattività che, conformemente alla legislazione comunitaria, non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria né a divieti o restrizioni d'ordine zoosanitario, compresi i prodotti di cui al capitolo VII (A) (1) (a) dell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002. |
2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo siano accompagnati da un documento commerciale conforme all'allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 1774/2002 che rechi al punto 6.1., nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, la dichiarazione che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare che non rimangano agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
Articolo 10
Condizioni per i movimenti
1. Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli 7, 8 o 9, l'autorizzazione è basata sulla valutazione di rischio, conclusasi con esito favorevole, condotta dalle autorità competenti e devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell'influenza aviaria.
2. Laddove la spedizione, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 7, 8 o 9, nel rispetto di condizioni o restrizioni giustificate, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere la situazione zoosanitaria o altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell'immissione sul mercato o dell'esportazione verso paesi terzi.
Articolo 11
Rispetto delle norme
Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informano immediatamente la Commissione.
Lo Stato membro interessato applica tali misure non appena esista il ragionevole sospetto della presenza del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare quella del sottotipo H5N1.
Lo Stato membro interessato fornisce regolarmente alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni necessarie sull'epidemiologia della malattia e, se del caso, sulle ulteriori misure di lotta e sorveglianza e sulle campagne di sensibilizzazione e in ogni caso informa preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla programmata revoca delle misure conformemente all'articolo 5.
Articolo 12
Abrogazioni
Le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE della Commissione sono abrogate.
Articolo 13
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).
(4) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(5) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(6) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(7) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(8) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).
(9) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/855/CE (GU L 316 del 2.12.2005, pag. 21).
(10) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).
(11) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(12) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(13) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
(14) GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 26.
(15) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 46.
(16) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 52.
(17) GU L 44 del 15.2.2006, pag. 25.
(18) GU L 46 del 16.2.2006, pag. 53.
(19) GU L 46 del 16.2.2006, pag. 59.