ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 47

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
17 febbraio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

1

 

*

Regolamento (CE) n. 268/2006 del Consiglio, del 14 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 269/2006 del Consiglio, del 14 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione

7

 

 

Regolamento (CE) n. 270/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento (CE) n. 271/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

10

 

 

Regolamento (CE) n. 272/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

13

 

 

Regolamento (CE) n. 273/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

17

 

 

Regolamento (CE) n. 274/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

19

 

 

Regolamento (CE) n. 275/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

27

 

 

Regolamento (CE) n. 276/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

29

 

 

Regolamento (CE) n. 277/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 17 febbraio 2006

30

 

 

Regolamento (CE) n. 278/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

32

 

 

Regolamento (CE) n. 279/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

34

 

 

Regolamento (CE) n. 280/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 19a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

37

 

 

Regolamento (CE) n. 281/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

38

 

 

Regolamento (CE) n. 282/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

40

 

 

Regolamento (CE) n. 283/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005

43

 

 

Regolamento (CE) n. 284/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

44

 

 

Regolamento (CE) n. 285/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 11010015

45

 

 

Regolamento (CE) n. 286/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005

46

 

 

Regolamento (CE) n. 287/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

47

 

 

Regolamento (CE) n. 288/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

48

 

 

Regolamento (CE) n. 289/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

50

 

 

Regolamento (CE) n. 290/2006 della Commissione, del 16 febbraio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

51

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

52

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

54

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2006, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

57

 

*

Raccomandazione del Consiglio, del 14 febbraio 2006, relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

58

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2006, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

59

 

*

Decisione n. 34/2005 del Comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 2 febbraio 2006, relativa all'inclusione di un organismo di valutazione della conformità nell'elenco di cui all'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

62

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/1


REGOLAMENTO (CE) N. 267/2006 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con la decisione 2006/106/CE, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (2), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, detto accordo al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve pertanto essere corrispondentemente integrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, allegato I, parte terza, sezione III, l’allegato 7 intitolato «Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire» è integrato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(2)  Cfr. la pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati ex codici NC, le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(L’ammissione al beneficio di questi contingenti è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia)

Codice NC

Designazione delle merci

Altri termini e condizioni

Numero voce tariffaria

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

aumento di 136 t (peso carcassa) del contingente assegnato all’Australia

Numero voce tariffaria

1701 11 10

Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

attribuzione all’Australia di un contingente tariffario di 9 925 t, dazio contingentale di 98 EUR/t (1)

Numero voce tariffaria

0202 20 30

0202 30

0206 29 91

Carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate, e frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti «onglets» e «hampes». Carni destinate alla trasformazione.

aumento di 4 003 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario

Numero voce tariffaria

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95 ed ex 0206 29 91

Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, non disossate o disossate; carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

aumento di 150 t (peso prodotto) del contingente assegnato all’Australia

Numero voce tariffaria

ex 0406 90 21

Formaggio Cheddar

aumento di 461 t del contingente assegnato all’Australia

Numero voce tariffaria

0405 10

0405 90

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

aumento di 1 360 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario


(1)  Dazio applicabile agli zuccheri greggi con una resa del 92 % (cfr. inoltre nota complementare 2 al capitolo 17).


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/3


REGOLAMENTO (CE) N. 268/2006 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1212/2005 (2) («il regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese («l’inchiesta iniziale»).

B.   RIESAMI RELATIVI A NUOVI ESPORTATORI

(2)

Nell’inchiesta iniziale si è effettuato un campionamento dei produttori esportatori cinesi. Alle società non incluse nel campione a cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (“TEM”) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, è stato attribuito un dazio antidumping dello 0 %, che era stato determinato per l’unica società inclusa nel campione a cui era stato concesso il TEM. Alle società non incluse nel campione a cui è stato concesso il trattamento individuale («TI») ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato attribuito un dazio medio ponderato del 28,6 %, che era stato determinato per le società incluse nel campione a cui era stato concesso il TI. Un dazio nazionale del 47,8 % è stato istituito per tutte le altre società.

(3)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, non è stato possibile avviare un riesame relativo ai nuovi esportatori per determinare i margini di dumping individuali nell’ambito di questo procedimento, in quanto nell’inchiesta iniziale si era utilizzato il campionamento. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento fra nuovi produttori esportatori e società che collaborano non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale, si ritiene che si dovrebbe prevedere, rispettivamente, di istituire il dazio applicabile alle società che hanno ricevuto il TEM (0 %) o il dazio medio ponderato delle società con TI (28,6 %) a tutti i nuovi produttori esportatori che possono dimostrare di rispondere ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base per la concessione del TEM o alternativamente ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, per la concessione del TI, e che avrebbero pertanto diritto a un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   IMPEGNI

(4)

Alla pubblicazione del regolamento definitivo, la Commissione non ha potuto accettare impegni. Durante l’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure definitive, vari produttori esportatori hanno manifestato l’intenzione di offrire un impegno sui prezzi, ma non hanno presentato offerte sufficientemente fondate entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, come indicato al considerando 152 del regolamento definitivo, il Consiglio, in considerazione della complessità della questione per gli operatori economici interessati (in prevalenza piccole e medie imprese) e poiché la comunicazione delle conclusioni definitive non è stata preceduta da una comunicazione di conclusioni provvisorie, ha ritenuto che esse dovessero essere autorizzate, in via eccezionale, a completare le loro offerte di impegni oltre detto termine.

(5)

Dopo il termine di cui sopra, la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic products, «CCCME»), unitamente a venti società o gruppi di società che hanno collaborato, ha offerto un impegno congiunto accettabile.

(6)

Con la decisione 2006/109/CE (3), la Commissione ha accettato l’offerta di impegni. La decisione espone in dettaglio i motivi che giustificano l’accettazione del presente impegno. Il Consiglio riconosce che l’offerta di impegni elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e limita in misura sufficiente il rischio di elusione.

(7)

Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia il rispetto dell’impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping dev’essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del presente regolamento. Queste informazioni sono necessarie, inoltre, per consentire alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping.

(8)

Per garantire inoltre l’effettivo rispetto dell’impegno, è opportuno che gli importatori siano consapevoli che un’eventuale violazione dell’impegno può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni. Occorre pertanto attuare disposizioni di legge che prevedano l’insorgenza di un’obbligazione doganale, a concorrenza del dazio antidumping appropriato, ogniqualvolta non sia rispettata una o più delle condizioni richieste per l’esenzione. Un’obbligazione doganale dovrebbe pertanto insorgere ogniqualvolta il dichiarante scelga di immettere le merci in libera pratica, vale a dire senza che venga riscosso il dazio antidumping, e sia accertata l’inosservanza di una o più delle condizioni previste dal summenzionato impegno.

(9)

In caso di violazione dell’impegno, il dazio antidumping può essere recuperato, a condizione che la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con riferimento alla specifica transazione oggetto della violazione e, di conseguenza, con una dichiarazione di invalidità della pertinente fattura corrispondente all’impegno. Di conseguenza, a norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base, ogniqualvolta le autorità doganali accertino che vi sono indicazioni di una violazione dell’impegno, dovrebbero informarne immediatamente la Commissione.

(10)

Le società interessate e la CCCME sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi su cui si basa l’accettazione dell’impegno.

(11)

Va notato che, in caso di violazione o ritiro dell’impegno oppure in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping si applica automaticamente a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1212/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto al paragrafo 1,

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

opera in condizioni di economia di mercato definite nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o alternativamente soddisfa le condizioni per avere un dazio individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2 aggiungendo il nuovo produttore esportatore i) alle società soggette al dazio dello 0 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, oppure ii) alle società soggette al dazio medio ponderato del 28,6 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.»;

2)

dopo l’articolo 1 è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2006/109/CE della Commissione (4), periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità, e

siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato, e

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.

2.   Un’obbligazione doganale insorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte nell’articolo 1 ed esenti dal dazio antidumping alle condizioni elencate nel paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della seconda condizione di cui al paragrafo 1 i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato. Sono considerati inoltre un’inosservanza i casi in cui la fattura corrispondente all’impegno non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l’invalidità della pertinente fattura o delle pertinenti fatture corrispondente/i all’impegno.

3.   Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate nel paragrafo 1 e definite più dettagliatamente nel paragrafo 2 può determinare l’insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (5). Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell'impegno da parte della Commissione.

3)

l’articolo 2 diventa articolo 3;

4)

l’allegato del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 1212/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).»;


ALLEGATO

«ALLEGATO

La fattura commerciale che accompagna le vendite di alcuni tipi di pezzi fusi soggette a un impegno e vendute nella Comunità dall’azienda deve recare le seguenti informazioni:

1.

l’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO”;

2.

la ragione sociale della società che emette la fattura commerciale, figurante nell’articolo 1 della decisione 2006/109/CE con cui la Commissione accetta l’impegno;

3.

il numero della fattura commerciale;

4.

la data di emissione della fattura commerciale;

5.

il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria;

6.

la descrizione esatta delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (ad esempio NCP 1, NCP 2, ecc.),

una descrizione chiara delle merci corrispondente al numero di codice del prodotto in questione,

eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice NC,

la quantità (in tonnellate);

7.

la descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi;

8.

il nome della società operante come importatore nella Comunità, nei confronti della quale la società emette direttamente la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all’impegno;

9.

il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci figuranti nella presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2006/109/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”

»

17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/7


REGOLAMENTO (CE) N. 269/2006 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2004 (2) prevede l’istituzione di partenariati europei nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione per tutti i paesi dei Balcani occidentali.

(2)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha deciso che la Croazia è un paese candidato all’adesione all’Unione europea. I negoziati di adesione con la Croazia sono iniziati il 3 ottobre 2005.

(3)

Occorre quindi stabilire che, nelle sue relazioni con la Croazia, l’Unione europea istituirà un partenariato di adesione, anziché un partenariato europeo, e modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 533/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 533/2004 è modificato come segue.

1)

La parola «europei» è cancellata dal titolo.

2)

All’articolo 1, sono cancellate le parole «la Croazia».

3)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

È istituito un partenariato di adesione per la Croazia nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione. Il partenariato di adesione fornisce un quadro delle priorità risultanti dall'analisi della situazione in Croazia, sulle quali si debbono concentrare i preparativi per l’adesione alla luce dei criteri di Copenaghen stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell'attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compreso l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (3), e, in particolare, la cooperazione regionale.

4)

All’articolo 2, è cancellata la parola «europei».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  Parere del 17.1.2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 86 del 24.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/8


REGOLAMENTO (CE) N. 270/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

86,7

204

48,2

212

83,5

624

111,0

999

82,4

0707 00 05

052

122,5

204

101,3

628

139,2

999

121,0

0709 10 00

220

66,1

624

95,8

999

81,0

0709 90 70

052

144,3

204

66,9

999

105,6

0805 10 20

052

47,9

204

49,7

212

38,6

220

43,6

624

59,6

999

47,9

0805 20 10

204

97,2

999

97,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

58,0

204

118,6

220

80,3

464

127,4

624

73,8

999

91,6

0805 50 10

052

50,9

220

44,2

999

47,6

0808 10 80

400

121,7

404

102,3

528

80,3

720

77,6

999

95,5

0808 20 50

388

88,0

400

105,0

512

67,9

528

79,8

720

63,0

999

80,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/10


REGOLAMENTO (CE) N. 271/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 febbraio 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

9,44

10,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

23,16

25,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

46,72

50,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

51,00

55,50

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

94,09

101,75

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

86,84

94,50


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/13


REGOLAMENTO (CE) N. 272/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 febbraio 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,173

2,173

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,754

1,754

– – negli altri casi

3,385

3,385

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,327

1,327

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,316

1,316

– – negli altri casi

2,539

2,539

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,754

1,754

– altri (incluso allo stato naturale)

3,385

3,385

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,560

1,560

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,754

1,754

– negli altri casi

3,385

3,385

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/17


REGOLAMENTO (CE) N. 273/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato V al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati conformemente all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 febbraio 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

27,17

27,17


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/19


REGOLAMENTO (CE) N. 274/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c)

dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d)

dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.

(8)

Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.

(9)

Nel determinare i prodotti e le destinazioni ammissibili alle restituzioni, conviene tener conto da una parte del fatto che la posizione competitiva di certi prodotti comunitari non giustifica di incoraggiarne l’esportazione, e dall’altra parte del fatto che la prossimità geografica di certi territori rischia di facilitare certe deviazioni di traffico e abusi.

(10)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)  GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4203

A01

EUR/kg

0,5396

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,70

A01

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,23

A01

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,61

A01

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,84

A01

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3470

A01

EUR/kg

0,4455

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3861

A01

EUR/kg

0,4955

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01

Ceuta, Melilla, Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L02

Andorra e Gibilterra.

L03

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/27


REGOLAMENTO (CE) N. 275/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 14 febbraio 2006.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 14 febbraio 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

100,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

121,90


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/29


REGOLAMENTO (CE) N. 276/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 14 febbraio 2006.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 14 febbraio 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 12,20 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/30


REGOLAMENTO (CE) N. 277/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 17 febbraio 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 17 febbraio 2006

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

11,55

0

1703 90 00 (2)

11,76

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/32


REGOLAMENTO (CE) N. 278/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 17 FEBBRAIO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2717

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

27,17

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

27,17

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2717

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/34


REGOLAMENTO (CE) N. 279/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 17 FEBBRAIO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

27,17 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

27,17 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

51,61 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2717 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

27,17 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2717 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2717 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2717 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

27,17 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2717 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/37


REGOLAMENTO (CE) N. 280/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 19a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 19a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 29,908 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/38


REGOLAMENTO (CE) N. 281/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 39 del 10.2.2006, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 17 febbraio 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

36,52

0,33

1701 11 90 (1)

36,52

3,95

1701 12 10 (1)

36,52

0,19

1701 12 90 (1)

36,52

3,65

1701 91 00 (2)

37,55

6,46

1701 99 10 (2)

37,55

3,07

1701 99 90 (2)

37,55

3,07

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/40


REGOLAMENTO (CE) N. 282/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

47,39

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

40,62

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

40,62

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

60,93

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

47,39

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

40,62

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

40,62

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

54,16

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

44,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

50,78

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

38,93

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

8,46

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

54,16

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

54,16

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

54,16

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

54,16

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

53,06

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

40,62

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

53,06

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

40,62

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

40,62

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

53,06

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

40,62

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

55,60

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

38,59

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

40,62

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera e del Liechtenstein.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera e del Liechtenstein.


17.2.2006   

IT

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L 47/43


REGOLAMENTO (CE) N. 283/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2094/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 4.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


17.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/44


REGOLAMENTO (CE) N. 284/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

11,60 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

20,06 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


17.2.2006   

IT

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L 47/45


REGOLAMENTO (CE) N. 285/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 1101 00 15

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 27 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1101 00 15 sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 14, 15 e 16 febbraio 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1101 00 15 presentate il 14, 15 e 16 febbraio 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 9).


17.2.2006   

IT

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L 47/46


REGOLAMENTO (CE) N. 286/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2093/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 febbraio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 32,45 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 49 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 335 del 20.12.2005, pag. 3.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


17.2.2006   

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L 47/47


REGOLAMENTO (CE) N. 287/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


17.2.2006   

IT

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L 47/48


REGOLAMENTO (CE) N. 288/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


17.2.2006   

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L 47/50


REGOLAMENTO (CE) N. 289/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


17.2.2006   

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L 47/51


REGOLAMENTO (CE) N. 290/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

17.2.2006   

IT

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L 47/52


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

(2006/106/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel corso del processo di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT del 1994. È opportuno pertanto approvare detto accordo.

(4)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta le modalità di applicazione dell’accordo in forma di scambio di lettere conformemente alla procedura di cui all’articolo 3 della presente decisione.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, sull’organizzazione comune del mercato dei cereali (2), o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (3).

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(3)  La data dell’entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

Bruxelles, Image

Egregio signore,

a seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, la CE e l’Australia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dall’Australia una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1o gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1o luglio 2006.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Comunità europea

Image

ALLEGATO

Aumento di 136 tonnellate (peso carcassa) della quantità attribuita all’Australia nell’ambito del contingente tariffario comunitario per le carni ovine; «carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate» (voce tariffaria 0204).

Attribuzione all’Australia di un contingente tariffario di 9 925 tonnellate di zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati (voce tariffaria 1701 11 10), dazio contingentale di 98 EUR/t.

Aumento di 4 003 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario di «carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate» e «frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti “onglets” e “hampes”. Carni destinate alla trasformazione» (voci tariffarie 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91).

Aumento di 150 tonnellate (peso prodotto) della quantità attribuita all’Australia nell’ambito del contingente tariffario comunitario per «carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, non disossate o disossate; frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate» (voci tariffarie ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95 ed ex 0206 29 91).

Aumento di 461 tonnellate della quantità attribuita all’Australia nell’ambito del contingente tariffario comunitario per il formaggio Cheddar (voce tariffaria ex 0406 90 21).

Aumento di 1 360 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario di burro (voci tariffarie 0405 10, 0405 90).

Si applicano i dazi contingentali CE 15.

Bruxelles, Image

Egregio signore,

in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

«A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, la CE e l’Australia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dell’Australia una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1o gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1o luglio 2006.»

Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

Per l’Australia

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17.2.2006   

IT

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L 47/57


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

(2006/107/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

considerando che un seggio di membro del Comitato summenzionato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Ib WISTISEN, che sono state comunicate al Consiglio in data 15 novembre 2005,

vista la candidatura presentata dal governo danese,

sentito il parere della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Marie-Louise KNUPPERT è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Ib WISTISEN per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


17.2.2006   

IT

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L 47/58


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

(2006/108/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 122, paragrafo 4, nonché gli articoli 11.2 e 43.3 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

Il mandato del sig. Otmar ISSING scade il 31 maggio 2006. Occorre procedere alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea,

RACCOMANDA:

di nominare il sig. Jürgen STARK membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o giugno 2006.

La presente raccomandazione è sottoposta alla decisione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri della Comunità europea la cui moneta è l'euro, previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


Commissione

17.2.2006   

IT

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L 47/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2006

che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

(2006/109/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con regolamento (CE) n. 1212/2005 (2) («il regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Al momento della pubblicazione del regolamento definitivo, la Commissione non ha potuto accettare alcun impegno. Nel corso dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure definitive, vari produttori esportatori avevano segnalato la propria intenzione di offrire un impegno in materia di prezzi, ma non erano stati in grado di proporre un impegno comprovato da sufficienti elementi di prova entro i termini stabiliti dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Malgrado ciò, come indicato al considerando 152 del regolamento definitivo, il Consiglio, considerata la complessità della questione per gli operatori economici interessati (per lo più piccole e medie imprese) e dato che la comunicazione delle conclusioni definitive non è stata preceduta da quella delle conclusioni provvisorie, ha ritenuto che ai suddetti produttori esportatori dovesse essere eccezionalmente consentito di presentare offerte complete di impegni oltre la scadenza dei termini.

B.   IMPEGNI

(3)

In seguito alla suddetta scadenza dei termini, la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME), unitamente a venti società o gruppi di società cinesi che hanno collaborato, compreso l’importatore collegato di uno dei gruppi («le società»), ha offerto un impegno congiunto. L’impegno sancisce che la sua violazione da parte di una delle società o della CCCME verrà considerata una violazione da parte di tutti i firmatari. Tuttavia, tenuto conto del fatto che le rivendite dell’importatore collegato nella Comunità non vengono effettuate sotto il controllo della CCCME, qualsiasi violazione da parte di tale importatore o dei suoi esportatori collegati nella RPC verrà ritenuta imputabile soltanto a quel particolare gruppo. L’offerta d’impegno ha ricevuto il sostegno delle autorità cinesi.

(4)

Conformemente all’impegno, la CCCME e le società si impegnano a garantire che il prodotto in questione venga esportato a un prezzo pari o superiore a un prezzo minimo stabilito a un livello tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, l’offerta presentata prevede che il prezzo minimo del prodotto in questione sia indicizzato in conformità delle quotazioni pubbliche internazionali della sua principale materia prima, la ghisa grezza, dato che i prezzi dei pezzi fusi variano sensibilmente in funzione dei prezzi della ghisa grezza.

(5)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene possibile accettare l’impegno congiunto offerto dalla CCCME e dalle società, in quanto elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, le relazioni periodiche particolareggiate che la CCCME e le società si sono impegnate a fornire alla Commissione consentiranno un controllo effettivo e si ritiene che il rischio di elusione dell’impegno sia limitato.

(6)

Per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace il rispetto dell’impegno assunto, quando la richiesta d’immissione in libera pratica in conformità dell’impegno è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 268/2006 del Consiglio (3). Queste informazioni sono necessarie anche per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizione e documenti commerciali. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, sarà riscossa l’adeguata aliquota del dazio antidumping fissata nel suddetto regolamento.

(7)

Per garantire inoltre l’effettivo rispetto dell’impegno, con il suddetto regolamento del Consiglio gli importatori sono stati informati del fatto che un’eventuale violazione dell’impegno assunto può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni.

(8)

In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, si applica automaticamente il dazio antidumping istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

DECIDE:

Articolo 1

È accettato l’impegno offerto dalla camera di Commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME) e dai produttori che hanno collaborato, indicati di seguito, in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese.

Società

Codice addizionale TARIC

Beijing Tongzhou Dadusche Foundry Factory, East of Dongtianyang Village, Dadushe, Tongzhou Beijing

A708

Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory, Bai Fo Tang Village, Si Men Cun Town, Bo Tou City, 062159, Hebei Province

A681

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Changle Village, Wangwu Town, Botou City, Hebei Province

A709

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei, Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200

A683

Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd, 260, Jinchang Road, JinJing Town, Changsha, Hunan

A710

Changsha Lianhu Foundry, Lianhu Village, Yuhuating Town, Yuhua District, Changsha, Hunan

A711

Prodotto e venduto da GB Metal Products Co., Ltd Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei, o prodotto da GB Metal Products Co., Ltd Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei, e venduto dalla sua società di vendita collegata GB International Trading Shanghai Co Ltd, B301-310 Yinhai Bldg., 250 Cao Xi Rd., Shanghai

A712

Guiyang Bada Foundry Co., Ltd, Mengguan Huaxi Guiyang, Guizhou

A713

Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory, Nankai District. Xiao Zhai Town, Jize County, Handan City, Hebei

A714

Prodotto e venduto da Hebei Shunda Foundry Co., Ltd Qufu Road, Quyang, 073100, PRC, o prodotto da Hebei Shunda Foundry Co., Ltd Qufu Road, Quyang, 073100, PRC, e venduto dalla sua società di vendita collegata Success Cast Tech-Ltd, 603A Huimei Business Centre 83 Guangzhou Dadao(s), Guangzhou 510300

A715

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Nankai District, Xiao Zhai Town, Handou City, Jize County, Hebei

A716

Prodotto da i) Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, No. 1, Shitanwu, Boyi Road, Boshan District, Zibo City, Shandong China, 255201, ii) Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd, Da Lu Zhuang Village, Bei Zha Kou Town, Jin Nan District, Tianjin, o iii) Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd, Yan Jia Ling Village, Tong Ji Jie Dao Office, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, ed importato esclusivamente da Fundició Dúctil Benito, Via Ausetania, 11, 08560 Manlleu, Barcelona, Spagna

A717

Qingdao Qitao Casting Co., Ltd, Nan Wang Jia Zhuang Village, Da Xin Town, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, 266200

A718

Shandong Huijin Stock Co., Ltd, North of Kouzhen Town, Laiwu City, Shandong Province, 271114

A684

Shane City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shane City, Hebei Province

A719

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002

A680

Tianjin Fu Xing Da Casting Co., Ltd, West of Nan Yang Cun Village, Jin Nan District, 300350, Tianjin

A720

Weifang Jianhua Casting Co., Ltd, Kai Yuan Jie Dao Office, Hanting District, Weifang City, Shandong Province

A721

Zibo City Boshan Guangyuan Casting Machinery Factory, Xiangyang Village, Badou Town, Boshan District, Zibo City Shandong Province

A722

Zibo Dehua Machinery Co., Ltd, North of Lanyan Street, Zibo High-tech Developing Zone

A723

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.


17.2.2006   

IT

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L 47/62


DECISIONE N. 34/2005 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

del 2 febbraio 2006

relativa all'inclusione di un organismo di valutazione della conformità nell'elenco di cui all'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

(2006/110/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il Comitato misto deve prendere una decisione al fine di includere uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1.

L'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.

2.

La portata specifica, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'inclusione in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del Comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l’accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui è apposta l'ultima firma.

Fatto a Washington DC, il 17 gennaio 2006

Per gli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2006

Per la Comunità europea

Andra KOKE


ALLEGATO

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all’elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

EMC Competence Center

Mündelheimer Weg 35

D-40472 Düsseldorf

GERMANIA

Tel.: (49) 211 171 497 12

Fax: (49) 211 171 497 27