ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 46

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
16 febbraio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 255/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 256/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d’intervento ceco in Belgio

3

 

*

Regolamento (CE) n. 257/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco in Belgio

9

 

*

Regolamento (CE) n. 258/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco

15

 

*

Regolamento (CE) n. 259/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1516/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento austriaco

16

 

*

Regolamento (CE) n. 260/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1573/2005 della Commissione relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco ai fini della trasformazione in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità

17

 

*

Regolamento (CE) n. 261/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

18

 

*

Regolamento (CE) n. 262/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2729/2000 recante modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo

22

 

*

Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

24

 

 

Regolamento (CE) n. 264/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

26

 

 

Regolamento (CE) n. 265/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 febbraio 2006

28

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2006, relativa alla nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo

31

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2006, che istituisce un gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali

32

 

*

Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante modifica della decisione 2004/370/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito [notificata con il numero C(2006) 213]

34

 

*

Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante modifica della decisione 2005/7/CE, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino a Cipro [notificata con il numero C(2006) 215]

38

 

*

Decisione della Commissione, del 6 febbraio 2006, sull’attuazione di programmi di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri nel 2006 [notificata con il numero C(2006) 251]

40

 

*

Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2006, relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2006 [notificata con il numero C(2006) 250]

47

 

*

Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2006, relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario

52

 

*

Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Germania [notificata con il numero C(2006) 520]

53

 

*

Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Ungheria [notificata con il numero C(2006) 526]

59

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/1


REGOLAMENTO (CE) N. 255/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

112,2

204

44,6

212

139,7

624

111,0

999

101,9

0707 00 05

052

128,6

204

101,3

628

147,3

999

125,7

0709 10 00

220

89,7

624

95,8

999

92,8

0709 90 70

052

116,2

204

69,1

999

92,7

0805 10 20

052

51,0

204

50,1

212

43,6

220

46,1

448

47,7

624

60,6

999

49,9

0805 20 10

204

99,5

999

99,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,0

204

122,3

220

82,2

464

141,5

624

78,7

999

97,1

0805 50 10

052

51,4

220

44,3

999

47,9

0808 10 80

400

114,3

404

99,5

528

80,3

720

73,4

999

91,9

0808 20 50

388

90,1

400

106,9

512

67,9

528

83,3

720

63,0

999

82,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/3


REGOLAMENTO (CE) N. 256/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d’intervento ceco in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 53 665 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d’intervento ceco in Belgio, in forza della decisione della Commissione che autorizza la Repubblica ceca a immagazzinare fuori dal proprio territorio 300 000 tonnellate di cereali prodotti nella campagna 2004/2005 (4).

(4)

Occorre fissare speciali modalità per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle stesse. A tal fine è opportuno richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi voluti, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara aperta a norma del presente regolamento.

(6)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d’intervento ceco procede, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, all’apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto nei luoghi indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 53 665 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi, esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (5) e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell’ambito della gara aperta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (6).

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 23 febbraio 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno effettuate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d’intervento ceco al seguente indirizzo:

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420-2) 22 87 16 67

Fax (420-2) 96 80 64 04.

Articolo 6

L'organismo d’intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L'organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della richiesta dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal magazzino.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (7),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve; oppure

b)

rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita di cui trattasi, compresa la cauzione, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita di cui trattasi, compresa la cauzione, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d’intervento di fornirgli un'altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, compresa la cauzione, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

Articolo 9

1.   Se l'uscita dell’orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi di cui all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle relative alle analisi che determinano i risultati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo all’altro. Le spese di travaso da un silo all’ altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a carico di quest’ultimo.

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell'allegato III.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. Metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'organismo d’intervento ceco comunica alla Commissione per via elettronica le offerte ricevute, utilizzando il modulo riportato nell'allegato IV.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005.

(4)  Notificata alla Repubblica ceca il 17 giugno 2005 e modificata con decisione 4013/2005, notificata alla Repubblica ceca l’11 ottobre 2005.

(5)  Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(7)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).


ALLEGATO I

Luogo di ammasso

Quantitativi

(in tonnellate)

Gent

53 665


ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto e di eventuale sostituzione di partite nell’ambito della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d’intervento ceco in Belgio

[Regolamento (CE) n. 256/2006]

Nome dell’offerente dichiarato aggiudicatario:

Data della gara:

Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario:


Numero della partita

Quantitativo in tonnellate

Indirizzo del silo

Motivo del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altri


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 10

:

in spagnolo

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 256/2006

:

in ceco

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 256/2006

:

in danese

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 256/2006

:

in tedesco

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 256/2006

:

in estone

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 256/2006

:

in greco

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 256/2006

:

in inglese

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 256/2006

:

in francese

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 256/2006

:

in italiano

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 256/2006

:

in lettone

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 256/2006

:

in lituano

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 256/2006

:

in ungherese

:

Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 256/2006/EK rendelet

:

in neerlandese

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 256/2006

:

in polacco

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 256/2006

:

in portoghese

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 256/2006

:

in slovacco

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 256/2006

:

in sloveno

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 256/2006

:

in finlandese

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 256/2006

:

in svedese

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 256/2006.


ALLEGATO IV

Modulo (1)

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d’intervento ceco in Belgio

[Regolamento (CE) n. 256/2006]

1

2

3

4

5

6

7

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo in tonnellate

Prezzo d'offerta

(in EUR/t) (2)

Abbuoni

(+)

detrazioni

(–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende gli abbuoni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l’inizio del periodo di gara e sono espresse in EUR/t.


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/9


REGOLAMENTO (CE) N. 257/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 105 797 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d’intervento ceco in Belgio, in forza della decisione della Commissione che autorizza la Repubblica ceca a immagazzinare fuori dal proprio territorio 300 000 tonnellate di cereali prodotti nella campagna 2004/2005 (4).

(4)

Occorre fissare speciali modalità per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle stesse. A tal fine, è opportuno richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi voluti, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara aperta a norma del presente regolamento.

(6)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d’intervento ceco procede, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, all’apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto nei luoghi indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 105 797 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (5) e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell’ambito della gara aperta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (6).

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 23 febbraio 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno effettuate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d’intervento ceco al seguente indirizzo:

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-11000, Praha 1

Tel. (420-2) 22 87 16 67

Fax (420-2) 96 80 64 04.

Articolo 6

L'organismo d’intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L'organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario, a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della richiesta dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal magazzino.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 75 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell’allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (7),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve; oppure

b)

rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita di cui trattasi, compresa la cauzione, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita di cui trattasi, compresa la cauzione, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d’intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, compresa la cauzione, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

Articolo 9

1.   Se l'uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi di cui all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle relative alle analisi che determinano i risultati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo all’altro. Le spese di travaso da un silo all’altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a carico di quest’ultimo.

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell'allegato III.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. Metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'organismo d’intervento ceco comunica alla Commissione per via elettronica le offerte ricevute, utilizzando il modulo riportato nell'allegato IV.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005.

(4)  Notificata alla Repubblica ceca il 17 giugno 2005, modificata dalla decisione 4013/2005 notificata alla Repubblica ceca l’11 ottobre 2005.

(5)  Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(7)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).


ALLEGATO I

Luogo di ammasso

Quantitativi

(in tonnellate)

Gent

105 797


ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto e di eventuale sostituzione di partite nell’ambito della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco in Belgio

[Regolamento (CE) n. 257/2006]

Nome dell’offerente dichiarato aggiudicatario:

Data della gara:

Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario:


Numero della partita

Quantitativo

in tonnellate

Indirizzo del silo

Motivo del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altri


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 10

:

in spagnolo

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 257/2006

:

in ceco

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 257/2006

:

in danese

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 257/2006

:

in tedesco

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 257/2006

:

in estone

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 257/2006

:

in greco

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 257/2006

:

in inglese

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 257/2006

:

in francese

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 257/2006

:

in italiano

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 257/2006

:

in lettone

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 257/2006

:

in lituano

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 257/2006

:

in ungherese

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 257/2006/EK rendelet

:

in neerlandese

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 257/2006

:

in polacco

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 257/2006

:

in portoghese

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 257/2006

:

in slovacco

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 257/2006

:

in sloveno

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 257/2006

:

in finlandese

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 257/2006

:

in svedese

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 257/2006.


ALLEGATO IV

Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco in Belgio

Modulo (1)

[Regolamento (CE) n. 257/2006]

1

2

3

4

5

6

7

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo in tonnellate

Prezzo d'offerta

(in EUR/t) (2)

Abbuoni (+)

detrazioni (–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende gli abbuoni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l’inizio del periodo di gara e sono espresse in EUR/t.


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/15


REGOLAMENTO (CE) N. 258/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 932 272 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

(3)

La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 150 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1065/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1065/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 1 082 272 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 78/2006 (GU L 14 del 19.1.2006, pag. 3).

(4)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/16


REGOLAMENTO (CE) N. 259/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1516/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1516/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 30 530 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo di intervento austriaco.

(3)

L’Austria ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 32 638 tonnellate la quantità posta in vendita per l'esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta dell’Austria.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1516/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1516/2005 il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 63 168 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 244 del 20.9.2005, pag. 3.

(4)  Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/17


REGOLAMENTO (CE) N. 260/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1573/2005 della Commissione relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco ai fini della trasformazione in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’impiego del bioetanolo ottenuto dalla segala nell’ambito della gara aperta dal regolamento (CE) n. 1573/2005 della Commissione (2) per la produzione finale di biocarburanti comporta l’intervento di diversi operatori economici e il trasporto del bioetanolo fino nei locali delle imprese incaricate di aggiungere bioetanolo agli altri carburanti.

(2)

Tenuto conto del fatto che i circuiti economici utilizzati richiedono il trasporto del bioetanolo, occorre prevedere la possibilità di immagazzinare il bioetanolo presso stabilimenti intermedi mescolando tale prodotto a prodotti identici non ottenuti nell’ambito della gara di cui trattasi. È tuttavia necessario mantenere la tracciabilità dei flussi di quantitativi ottenuti nell’ambito della gara.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1573/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1573/2005, articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la prova dell’utilizzazione conforme della segala si considera addotta se la segala è immagazzinata in uno stabilimento di trasformazione di bioetanolo, se è avvenuta la sua trasformazione in bioetanolo e se il produttore del biocarburante dimostra l’avvenuta trasformazione di detto bioetanolo in biocarburante. La prova relativa alla trasformazione in biocarburante è apportata dalla contabilità di magazzino tenuta dai diversi soggetti intervenienti e dalla presentazione dei documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti. Nel rispetto di tali condizioni, l’immagazzinamento intermedio del bioetanolo può essere effettuato mescolando il prodotto con altri bioetanoli.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 253 del 29.9.2005, pag. 6.


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/18


REGOLAMENTO (CE) N. 261/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 53,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (2), i paesi terzi possono utilizzare, quali indicazioni facoltative, le menzioni tradizionali complementari figuranti nell’allegato III di detto regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo suddetto.

(2)

Il Sudafrica ha chiesto di poter utilizzare sul mercato comunitario le menzioni «ruby», «tawny» e «vintage». Tali menzioni, identiche alle menzioni tradizionali complementari comunitarie elencate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002, sono utilizzate per i vini alcolizzati; esse sono regolamentate in Sudafrica e vengono tradizionalmente utilizzate da oltre 10 anni sul territorio di tale paese. Trattandosi di menzioni rigorosamente definite, così come lo sono per taluni vini della Comunità, e utilizzate su etichette indicanti l’effettivo luogo di origine dei vini in questione, le menzioni di cui trattasi non sono utilizzate in modo da indurre in errore i consumatori. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di dette menzioni sul mercato comunitario.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 753/2002.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

1)

la parte dell’allegato III riguardante il Portogallo è sostituita dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato IX è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 15).


ALLEGATO I

Menzione tradizionale

Vini interessati

Categoria di prodotti

Lingua

Data aggiunta all’allegato III

Paese terzo interessato

«PORTOGALLO

Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29

Denominação de origem (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Denominação de origem controlada (DOC)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Vinho doce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Vinho generoso

DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Menzioni di cui all’articolo 28

Vinho regional

Tutti

VDT con IG

Portoghese

 

 

Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23

Canteiro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Colheita Seleccionada

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

 

 

Crusted/Crusting

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

 

 

Escolha

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

 

 

Escuro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Fino

DO Porto

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Frasqueira

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Garrafeira

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG e V.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Lágrima

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Leve

Table wine with GI Estremadura and Ribatejano

VDT con IG

Portoghese

 

 

DO Madeira, DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Nobre

DO Dão

V.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

 

 

Reserva velha (o grande reserva)

DO Madeira

v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Ruby

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

2006

Sudafrica (1)

Solera

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Super reserva

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Portoghese

 

 

Superior

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

 

 

Tawny

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

2006

Sudafrica (1)

Vintage completato o meno da Late Bottle (LBV) o Character

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

 

 

Vintage

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

2006

Sudafrica (1)


(1)  Le menzioni “Ruby”, “Tawny” e “Vintage” sono utilizzate in associazione con l’indicazione geografica sudafricana “CAPE”.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO IX

Elenco delle organizzazioni professionali rappresentative di cui all’articolo 37 bis e dei loro membri

Paesi terzi

Nome delle organizzazioni professionali rappresentative

Membri delle organizzazioni professionali rappresentative

Sudafrica

South African Fortified Wine Producers Association (SAFPA)

Allesverloren Estate

Axe Hill

Beaumont Wines

Bergsig Estate

Boplaas Wine Cellar

Botha Wine Cellar

Bredell Wines

Calitzdorp Wine Cellar

De Krans Wine Cellar

De Wet Co-op

Dellrust Wines

Distell

Domein Doornkraal

Du Toitskloof Winery

Groot Constantia Estate

Grundheim Wine Cellar

Kango Wine Cellar

KWV International

Landskroon Wine

Louiesenhof

Morgenhog Estate

Overgaauw Estate

Riebeek Cellars

Rooiberg Winery

Swartland Winery

TTT Cellars

Vergenoegd Wine Estate

Villiera Wines

Withoek Estate»


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/22


REGOLAMENTO (CE) N. 262/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2729/2000 recante modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione (2) prevede una verifica sistematica sul posto delle particelle per le quali è stata presentata una domanda di premio di abbandono definitivo.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (3), la procedura che gli Stati membri devono stabilire per la presentazione delle domande relative al premio di abbandono prevede tra l’altro la verifica, successiva alla presentazione della domanda, dell’esistenza dei vigneti di cui trattasi, della loro superficie e della resa media o della capacità produttiva nonché la verifica dell’avvenuta estirpazione.

(3)

Dal momento che grazie agli sviluppi tecnologici il telerilevamento è diventato uno strumento affidabile, è opportuno che agli Stati membri che lo desiderano sia lasciata la possibilità di avvalersi dello strumento suddetto, qualora la sua applicazione consenta di mantenere il livello di verifica.

(4)

Per quanto riguarda il controllo nel corso del quale è constatata l’esistenza dei vigneti di cui trattasi e sono valutate la superficie, la resa media o la capacità produttiva dei vigneti suddetti, è indispensabile una verifica sul posto, perché questi fattori non possono essere controllati mediante telerilevamento.

(5)

Il telerilevamento consente invece di verificare l’avvenuta estirpazione dei vigneti ed è quindi opportuno permetterne l’utilizzazione in questa fase del controllo.

(6)

Dal momento che è difficile calcolare la superficie mediante telerilevamento, occorre limitare l’utilizzazione di questo metodo ai casi in cui l’abbandono riguarda intere particelle vitate.

(7)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2729/2000.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2729/2000, è aggiunto il seguente terzo comma:

«La verifica dell’avvenuta estirpazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1227/2000 può essere effettuata mediante telerilevamento se si tratta dell’abbandono di un’intera particella vitata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2120/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 11).

(3)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/24


REGOLAMENTO (CE) N. 263/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), l) e m),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha predisposto un regime di sostegno per la frutta a guscio, al fine di evitare l’abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali e i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subordinato il pagamento per superficie a una densità minima di alberi e a un’estensione minima delle parcelle agricole.

(3)

Al fine di semplificare la gestione del regime dei pagamenti per superficie per la frutta a guscio, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e degli obiettivi previsti da detto regolamento, è opportuno modificare le condizioni relative all’identificazione delle parcelle agricole e al contenuto delle domande di aiuto previste dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2). È inoltre opportuno adeguare le disposizioni riguardanti le condizioni applicabili al pagamento dell’aiuto per superficie per la frutta a guscio previste dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3).

(4)

Al fine di adeguare il sistema di controllo alla percentuale di controlli standard applicabile ai regimi di aiuto per superficie, occorre modificare le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 796/2004.

(5)

È necessario modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all’articolo 13, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve indicare il numero di alberi di frutta a guscio suddiviso per specie.»;

3)

all’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d)

il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

Articolo 2

Il testo dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1973/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Condizioni per il pagamento dell’aiuto comunitario

1.   Sono ammesse a beneficiare del pagamento per superficie di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che sono conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo alla data fissata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Nel caso di una parcella nella quale sono coltivate diverse specie di alberi da frutta a guscio e se l’aiuto è differenziato in funzione della specie, l’ammissibilità all’aiuto è subordinata al rispetto, per almeno una delle specie di frutta a guscio, del numero minimo di alberi per ettaro fissato al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   L’estensione minima della parcella che può essere ammessa a beneficiare del pagamento per superficie di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissata a 0,10 ettari. Tuttavia gli Stati membri possono fissare un’estensione minima più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari delle superfici di cui trattasi.

3.   Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro non può essere inferiore a:

i)

125 per le nocciole;

ii)

50 per le mandorle;

iii)

50 per le noci comuni;

iv)

50 per i pistacchi;

v)

30 per le carrube.

Tuttavia gli Stati membri possono fissare una densità minima di alberi più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari delle produzioni di cui trattasi.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il livello dell’aiuto da erogare è quello corrispondente alla specie per la quale sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità all’aiuto e per la quale l’importo è più elevato.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate per il 2006 e gli anni successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2184/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 61).

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2184/2005.


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/26


REGOLAMENTO (CE) N. 264/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 6 al 10 febbraio 2006, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 6 al 10 febbraio 2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP–INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 6.2.2006-10.2.2006

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

17,3577

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

0

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 6.2.2006-10.2.2006

Limite

India

0

Raggiunto

ACP

0

Raggiunto


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 6.2.2006-10.2.2006

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/28


REGOLAMENTO (CE) N. 265/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 febbraio 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 febbraio 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

40,33

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

55,13

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

55,13

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

40,33


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 1.2.2006-14.2.2006

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

137,63 (3)

72,62

179,40

169,40

149,40

103,78

Premio sul Golfo (EUR/t)

47,28

16,36

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 15,77 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

relativa alla nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo

(2006/97/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

vista la candidatura presentata dal governo tedesco,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Alfred GEISSLER, che sono state comunicate al Consiglio in data 19 luglio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Wilfried WOLLER è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Alfred GEISSLER per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


Commissione

16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2006

che istituisce un gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali

(2006/98/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea la Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria della Comunità. L’articolo 151 dispone che la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

(2)

Nella comunicazione «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» (1) la Commissione ha annunciato un’iniziativa faro sulle biblioteche digitali.

(3)

Nella comunicazione «i2010: le biblioteche digitali» (2) (in appresso «la comunicazione»), la Commissione ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali che consiglierà la Commissione sul modo migliore di affrontare gli aspetti organizzativi, giuridici e tecnici a livello europeo.

(4)

Il gruppo darà il proprio contributo alla definizione di una strategia condivisa per le biblioteche digitali europee.

(5)

Il gruppo sarà composto da esperti altamente qualificati e dotati di competenze specifiche in materia di biblioteche digitali, nominati a titolo personale.

(6)

È pertanto opportuno istituire il «Gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali» e definirne il mandato e le strutture,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione istituisce il «Gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali», denominato in appresso «il gruppo».

Articolo 2

Mandato

La Commissione può consultare il gruppo in merito a qualsiasi questione relativa all’attuazione dell’iniziativa sulle biblioteche digitali definita nella comunicazione.

Il gruppo ha il compito di:

consigliare la Commissione sul modo migliore di affrontare gli aspetti organizzativi, giuridici e tecnici a livello europeo;

contribuire alla definizione di una strategia condivisa per le biblioteche digitali europee.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   Il Direttore generale della DG «Società dell’informazione e media», o il suo rappresentante, nomina i membri del gruppo in quanto esperti di alto livello con competenze in materia di biblioteche digitali.

2.   Il gruppo è composto da 20 membri.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni:

i membri sono nominati a titolo personale in qualità di esperti di alto livello in materia di biblioteche digitali e hanno l’incarico di fornire consulenze alla Commissione indipendentemente da ogni influenza esterna;

i membri sono nominati in modo da garantire, per quanto possibile, un corretto equilibrio in termini di:

competenze;

origine geografica;

parità tra i sessi;

il gruppo è composto da esperti provenienti dai seguenti settori:

istituti deputati alla conservazione della memoria (biblioteche, archivi, musei);

autori, editori e fornitori di contenuti;

industria delle TIC (ad esempio, motori di ricerca, fornitori di tecnologia);

organismi scientifici e di ricerca, mondo accademico;

i membri non possono designare un supplente in loro rappresentanza;

i membri sono nominati con mandato biennale rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato;

i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui al primo o al quinto trattino del presente articolo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, possono essere sostituiti per la parte restante del mandato;

i membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell’interesse pubblico e confermano altresì l’assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza;

i nomi dei membri sono pubblicati sul sito internet della DG «Società dell’informazione e media» e sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può chiedere di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, se lo ritiene utile o necessario, ad esperti o osservatori che possiedono una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno.

4.   Le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o del sottogruppo non possono essere divulgate qualora la Commissione ne precisi la natura riservata.

5.   I gruppi e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. A tali riunioni possono partecipare eventuali altri funzionari della Commissione interessati.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno attenendosi al modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (3).

7.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento, le sintesi, le conclusioni, le conclusioni parziali o i documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell’ambito delle attività del gruppo possono essere rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. Gli esperti non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica fino al 31 dicembre 2008. Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2006.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  COM(2005) 229 def.

(2)  COM(2005) 465 def.

(3)  SEC(2005) 1004, allegato III.


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2006

recante modifica della decisione 2004/370/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2006) 213]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2006/99/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2004/370/CE della Commissione (2) sono stati autorizzati tre metodi di classificazione delle carcasse di suino nell’Irlanda del Nord.

(2)

Per tener conto di adattamenti tecnici il Regno Unito ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di impiegare nuove formule per due apparecchi utilizzati per la classificazione delle carcasse di suino nell’Irlanda del Nord e l’autorizzazione di due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato a tal fine gli elementi richiesti all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3). L’apparecchio «Fat-O-Meater» non è mai stato utilizzato nell’Irlanda del Nord, per cui è opportuno sopprimerlo dal campo di applicazione della presente decisione per quanto riguarda l’Irlanda del Nord.

(3)

Dall’esame della domanda del Regno Unito risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione delle nuove formule e dei nuovi metodi.

(4)

Occorre pertanto modificare la decisione 2004/370/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/370/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, nell’Irlanda del Nord è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:

l’apparecchio denominato “Intrascope (Optical Probe)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 1 dell’allegato II,

l’apparecchio denominato “Mark II Ulster Probe” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 2 dell’allegato II,

l’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 3 dell’allegato II,

l’apparecchio denominato “Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 4 dell’allegato II.»;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)  GU L 116 del 22.4.2004, pag. 32.

(3)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).


ALLEGATO

L’allegato II della decisione 2004/370/CE è modificato come segue:

1)

il punto 3 della parte 1 [Intrascope (Optical Probe)] è sostituito dal seguente:

«3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 71,4802 – 0,83659 x

dove

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x

=

spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell’ultima costola (chiamata “P2”).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 140 kg.»;

2)

il punto 3 della parte 2 (Mark II Ulster Probe) è sostituito dal seguente:

«3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 71,4384 – 0,84119 x

dove

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x

=

spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell’ultima costola (chiamata “P2”).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 140 kg.»;

3)

la parte 3 è sostituita dal testo seguente:

«PARTE 3

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2.

L’apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama dell’estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR) e una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 4 oppure di un computer ad esso collegato.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 71,5278 – 0,86638 x

dove

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x

=

spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell’ultima costola (chiamata “P2”).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 140 kg.»;

4)

è aggiunta la seguente parte:

«PARTE 4

Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato “Autofom — Fully automatic ultrasonic carcass grading”.

2.

L’apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 16,2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori.

I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso e dello spessore del muscolo.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra mediante un computer.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 127 singoli punti di misurazione, secondo la seguente formula:

Image = b0 + ip1b1 + ip2b2+ ip3b3+… ip127b127.

dove

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

ip1-ip127

=

parametri di ingresso dell’analisi dell’immagine Autofom,

b0-b127

=

costanti derivate dalla calibrazione del modello.

I coefficienti 127 b sono compresi tra IP1 e IP127:

 

– 1,6866978E-002

 

– 2,7395384E-002

 

– 1,9907279E-002

 

– 8,5862307E-003

 

– 1,7233329E-002

 

– 1,2928455E-002

 

– 7,2069578E-003

 

0,0000000E+000

 

0,0000000E+000

 

9,9210571E-003

 

– 2,7280254E-002

 

– 1,1866679E-002

 

– 1,6877903E-002

 

– 3,3714309E-002

 

– 2,2873893E-002

 

– 1,2976709E-002

 

– 1,9736953E-002

 

0,0000000E+000

 

– 1,0441692E-002

 

– 2,6023159E-002

 

– 1,6019909E-002

 

– 1,2085976E-002

 

– 2,0802582E-002

 

– 1,2004912E-002

 

4,9544591E-003

 

2,1012272E-003

 

3,5626963E-003

 

5,4210355E-003

 

2,8231265E-003

 

0,0000000E+000

 

3,4462682E-003

 

4,9613826E-003

 

3,1486694E-003

 

0,0000000E+000

 

3,3405393E-003

 

0,0000000E+000

 

0,0000000E+000

 

1,0592665E-003

 

0,0000000E+000

 

0,0000000E+000

 

2,3835478E-003

 

0,0000000E+000

 

– 2,3957171E-002

 

– 1,6251475E-002

 

0,0000000E+000

 

– 2,1446949E-002

 

0,0000000E+000

 

– 2,4741126E-002

 

– 2,2376098E-002

 

– 1,6962735E-002

 

– 2,8594572E-002

 

– 1,9001560E-002

 

– 2,7471537E-002

 

– 3,2565221E-002

 

– 3,1170983E-002

 

– 2,9708274E-002

 

– 2,7283320E-002

 

– 2,5577871E-002

 

– 3,2280222E-002

 

– 3,1662315E-002

 

– 3,3039205E-002

 

– 3,2290529E-002

 

– 3,0902216E-002

 

– 2,9116826E-002

 

– 2,5646536E-002

 

– 2,3514079E-002

 

– 2,7472775E-002

 

– 2,6122212E-002

 

– 2,3694078E-002

 

– 2,7969513E-002

 

– 2,8660055E-002

 

– 2,8413385E-002

 

– 3,2624107E-002

 

– 3,2517981E-002

 

– 3,1576648E-002

 

– 3,1543616E-002

 

– 3,1162977E-002

 

– 3,0734278E-002

 

– 3,4127805E-002

 

– 3,4164313E-002

 

– 3,4327772E-002

 

– 3,4017213E-002

 

– 3,3313580E-002

 

– 3,3459395E-002

 

– 2,4075206E-002

 

– 2,5336761E-002

 

– 2,6048595E-002

 

– 2,6499119E-002

 

– 2,6947299E-002

 

– 2,7433341E-002

 

– 3,1328205E-002

 

– 3,1818397E-002

 

– 2,7329659E-002

 

6,0837399E-003

 

6,8703182E-003

 

7,7951970E-003

 

8,3265398E-003

 

7,6311678E-003

 

6,6542262E-003

 

5,8027613E-003

 

8,4376512E-003

 

8,3114961E-003

 

8,2320096E-003

 

8,0569442E-003

 

7,7763004E-003

 

7,6648975E-003

 

7,3420489E-003

 

7,2652618E-003

 

7,1755257E-003

 

7,1458751E-003

 

7,1670651E-003

 

6,9467919E-003

 

7,0396927E-003

 

7,2869365E-003

 

5,7384889E-003

 

7,6241307E-003

 

7,3343012E-003

 

6,9868541E-003

 

6,6073379E-003

 

6,9390922E-003

 

6,3295597E-003

 

6,0446505E-003

 

1,0994689E-002

 

9,2938738E-003

 

4,4189114E-003

 

4,3836362E-003

 

4,6389205E-003

Il coefficiente b0 è 6,3457577E+001

4.

La descrizione dei punti di misurazione e del metodo statistico è contenuta nella parte II del protocollo del Regno Unito, presentato alla Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 140 kg.»


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2006

recante modifica della decisione 2005/7/CE, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino a Cipro

[notificata con il numero C(2006) 215]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2006/100/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per ragioni di adattamento tecnico, il governo di Cipro ha chiesto alla Commissione di autorizzare l’applicazione di una nuova formula per il calcolo del tenore di carne magra delle carcasse nell’ambito del metodo di classificazione autorizzato dalla decisione 2005/7/CE della Commissione (2) ed ha fornito gli elementi richiesti dall’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3).

(2)

Dall’esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione della nuova formula.

(3)

La decisione 2005/7/CE va quindi modificata di conseguenza.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2005/7/CE è modificato in conformità all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 19.

(3)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).


ALLEGATO

Il punto 3 dell’allegato della decisione 2005/7/CE è sostituito dal testo seguente:

«3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 61,436 – 0,815 X + 0,144 W

in cui:

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

X

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,

W

=

spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 55 e 120 kg.»


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2006

sull’attuazione di programmi di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri nel 2006

[notificata con il numero C(2006) 251]

(2006/101/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità per la realizzazione di azioni di natura tecnica e scientifica necessarie allo sviluppo della legislazione comunitaria nel settore veterinario e per l’istruzione e la formazione nel settore veterinario.

(2)

Il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali, in una relazione del 27 giugno 2000, e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con il parere del 20 settembre 2005 concernente le specie di volatili selvatici, hanno raccomandato l’effettuazione di indagini su allevamenti di pollame e stormi di volatili selvatici per individuare l’influenza aviaria, in particolare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria.

(3)

La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (2), definisce misure comunitarie di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame. Essa non prevede tuttavia indagini regolari sulla malattia nel pollame e nei volatili selvatici.

(4)

Di conseguenza, le decisioni della Commissione 2002/649/CE (3), 2004/111/CE (4) 2005/464/CE (5) stabiliscono che gli Stati membri presentino alla Commissione programmi relativi all'effettuazione di indagini sull'influenza aviaria.

(5)

Le decisioni della Commissione 2002/673/CE (6), 2004/630/CE (7), e 2005/732/CE (8) hanno approvato i programmi presentati dagli Stati membri per l’effettuazione di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici per i periodi specificati in tali programmi.

(6)

Le indagini hanno consentito di rilevare la presenza di diversi sottotipi debolmente patogeni dei virus H5 e H7 dell’influenza aviaria in alcuni Stati membri. Anche se l’attuale prevalenza di virus dell'influenza aviaria può essere considerata abbastanza bassa, è importante continuare a migliorare la sorveglianza per capire meglio l’epidemiologia dei virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità e impedire la circolazione latente di virus nella popolazione di pollame. I risultati delle indagini effettuate negli Stati membri si sono rivelati molto utili per individuare la presenza di sottotipi del virus dell'influenza aviaria che possono costituire un rischio considerevole in caso di mutazione in forme più virulente. È inoltre opportuno rafforzare la sorveglianza sull’influenza aviaria tenendo conto dell’attuale situazione della malattia in Europa. L’importo totale del contributo comunitario agli Stati membri per queste azioni dovrebbe garantire una maggiore sorveglianza.

(7)

Di conseguenza, per poter fruire del contributo finanziario della Comunità, gli Stati membri devono sottoporre all’approvazione della Commissione i loro programmi di indagini sull’influenza aviaria.

(8)

Per quanto riguarda la sorveglianza dei volatili selvatici, è opportuno prendere in considerazione i risultati dei lavori scientifici attualmente in corso realizzati dall’EFSA e dalla DG Ambiente, quando saranno disponibili. Questi risultati saranno utilizzati anche per riesaminare la presente decisione.

(9)

Tutte le specie selvatiche naturali di uccelli nella Comunità sono coperte dal regime di protezione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (9); qualunque azione di sorveglianza dell’influenza aviaria dovrà quindi garantire il rispetto dei requisiti posti da tale direttiva.

(10)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sottopongono all’approvazione della Commissione, entro il 7 febbraio 2006, i programmi relativi all’effettuazione di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, in conformità dell’allegato.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità per le misure di cui all’articolo 1 è pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, fino a un massimale di 2 000 000 di EUR per l’insieme degli Stati membri.

Articolo 3

Gli importi massimi rimborsati per i costi delle analisi sono i seguenti:

a)

:

test ELISA

:

1 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione su gel di agar

:

1,2 EUR per test;

c)

:

test HI per H5/H7

:

12 EUR per test;

d)

:

test di isolamento dei virus

:

30 EUR per test;

e)

:

test PRC

:

15 EUR per test.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 213 del 9.8.2002, pag. 38.

(4)  GU L 32 del 5.2.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/615/CE (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 59).

(5)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2005/726/CE (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 21).

(6)  GU L 228 del 24.8.2002, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2003/21/CE (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 37).

(7)  GU L 287 dell’8.9.2004, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/679/CE (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 75).

(8)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 95.

(9)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


ALLEGATO

PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELL’INFLUENZA AVIARIA NEL POLLAME E NEI VOLATILI SELVATICI DA REALIZZARE NEGLI STATI MEMBRI NEL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2006

A.   Obiettivi, requisiti e criteri generali per le indagini

A.1.   OBIETTIVI

1.

Individuare l’incidenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria in diverse specie di pollame ripetendo secondo modalità modificate e più mirate le indagini precedenti.

2.

Continuare la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici, al fine di creare un sistema di allarme rapido concernente i ceppi che potrebbero essere introdotti negli allevamenti di pollame dai volatili selvatici.

3.

Contribuire alla conoscenza del rischio che rappresenta per la salute degli animali l’influenza aviaria trasmessa dalla fauna selvatica.

4.

Favorire il collegamento e l’integrazione delle reti di sorveglianza dell’influenza aviaria.

A.2.   REQUISITI E CRITERI GENERALI

1.

Il campionamento non deve estendersi oltre il 31 dicembre 2006.

Per il pollame, il campionamento deve basarsi su scadenze corrispondenti ai periodi di produzione di ciascuna categoria di pollame, secondo le prescrizioni.

2.

La data prevista per la presentazione dei risultati definitivi delle indagini è il 31 marzo 2007.

3.

Le analisi di campioni sono effettuate dai laboratori nazionali per l’influenza aviaria degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e sottoposti a controlli da parte dei laboratori nazionali.

4.

Tutti i risultati (sierologici e virologici) sono inviati per un raffronto al laboratorio comunitario di riferimento. È necessario assicurare un buon flusso di informazioni. Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce assistenza tecnica e dispone di un’ampia scorta di reagenti diagnostici. Esso fornisce ai laboratori nazionali gli antigeni da utilizzare nell’indagine per garantire l’uniformità.

5.

In conformità alla normativa comunitaria, tutti gli isolati di virus d’influenza aviaria sono trasmessi al laboratorio comunitario di riferimento. I virus dei sottotipi H5/H7 sono sottoposti immediatamente alle analisi standard di caratterizzazione (sequenziamento dei nucleotidi/IVPI) a norma della direttiva 92/40/CEE. Il laboratorio comunitario di riferimento esige inoltre che i campioni di siero di anseriformi risultati positivi per H5 e H7 vengano trasmessi «alla cieca» per costituire un archivio e facilitare lo svolgimento futuro delle analisi.

B.   Indagini sul pollame relative all’influenza aviaria

1.

Tutti i risultati positivi sono oggetto di un’indagine retrospettiva nell’allevamento e le conclusioni di tale indagine sono trasmesse alla Commissione e al laboratorio comunitario di riferimento.

2.

Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce protocolli specifici, relativi all’invio del materiale al laboratorio stesso, e tabelle per la raccolta di dati relativi all’indagine, in cui devono essere indicati i metodi utilizzati per le analisi di laboratorio. Le tabelle fornite sono utilizzate per trasmettere i risultati in un unico documento.

3.

In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici da almeno 5-10 capi di ogni specie di pollame, comprese quelle allevate in sistemi all’aperto (eccetto le anatre, le oche e le quaglie); se l’azienda possiede più di un capannone, i campioni devono essere prelevati dai diversi capannoni.

4.

Il campionamento è stratificato su tutto il territorio dello Stato membro, in modo che i campioni possano essere considerati rappresentativi dell’intero Stato membro, tenendo conto:

a)

del numero di aziende da sottoporre a campionamento (escluse anatre, oche e tacchini); tale numero è stabilito in modo da garantire l’identificazione di per lo meno un allevamento infetto, se la percentuale di aziende infette è almeno del 5 %, con un intervallo di confidenza del 95 % (cfr. tabella 1); e

b)

del numero di volatili oggetto di campionamento in ciascun allevamento, stabilito in modo da garantire una probabilità del 95 % di identificare almeno un capo sieropositivo, se la diffusione di volatili sieropositivi è ≥ 30 %.

5.

In base a una valutazione del rischio e alla situazione specifica nello Stato membro interessato, lo schema di campionamento deve inoltre considerare che:

a)

i tipi di produzione e i loro rischi specifici sono limitati alla produzione all’aperto, all’allevamento in spazi liberi e agli animali da cortile, prendendo in considerazione anche fattori come la pluralità di età, l'utilizzazione di acque di superficie, una durata della vita relativamente più lunga, la presenza di diverse specie all'interno dell'azienda o altri fattori rilevanti;

b)

il numero di aziende di allevamento di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento è definito in modo da garantire l'identificazione di per lo meno un allevamento infetto, se la diffusione delle aziende infette è almeno del 5 %, con un intervallo di confidenza del 99 % (cfr. tabella 2);

c)

se uno Stato membro presenta un numero considerevole di aziende di allevamento di ratiti e quaglie, esse sono incluse nel programma. Per quanto riguarda le quaglie, sono sottoposti a campionamento solo i capi da riproduzione (o le ovaiole);

d)

il periodo di campionamento coincide con la produzione stagionale. Tuttavia, se necessario, il campionamento può basarsi su altri periodi determinati a livello locale, nei quali la presenza di altro pollame in un'azienda potrebbe comportare un rischio più grave di introduzione della malattia;

e)

gli Stati membri che sono tenuti ad effettuare un campionamento per la malattia di Newcastle al fine di mantenere lo stato di zona di non vaccinazione contro tale malattia, a norma della decisione 94/327/CE della Commissione (1), possono utilizzare questi campioni prelevati da allevamenti da riproduzione per la sorveglianza degli anticorpi H5/H7.

Tabella 1

Numero di aziende da sottoporre a campionamento per ciascuna categoria di pollame (ad eccezione delle aziende di tacchini, anatre e oche)

Numero di aziende per categoria di pollame per Stato membro

Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento

Fino a 34

Tutti

35-50

35

51-80

42

81-250

53

> 250

60


Tabella 2

Numero di aziende di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento

Numero di aziende per Stato membro

Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento

Fino a 46

Tutti

47-60

47

61-100

59

101-350

80

> 350

90

C.   Requisiti specifici per l'individuazione delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria in anatre, oche e quaglie

1.

I campioni di sangue da utilizzare per i test sierologici devono essere prelevati di preferenza da volatili allevati all'aperto.

2.

Per i test sierologici devono essere prelevati 40-50 campioni di sangue da ogni allevamento selezionato.

D.   Indagine sull’influenza aviaria nei volatili selvatici

D.1.   CONCEZIONE E ATTUAZIONE DELL’INDAGINE

1.

Saranno necessari collegamenti con le associazioni per la protezione e l’osservazione degli uccelli e le stazioni di inanellamento. Il campionamento, se necessario, dovrà essere effettuato sotto la supervisione del personale di queste associazioni e stazioni o da cacciatori.

2.

La sorveglianza attiva sugli uccelli vivi o cacciati dovrà essere concentrata:

a)

sulla popolazione delle specie di volatili selvatici che presentano un rischio più elevato da identificare, sulla base:

i)

dell’origine e delle rotte migratorie;

ii)

del numero di volatili selvatici nella Comunità; e

iii)

della probabilità di un contatto con il pollame domestico;

b)

sull’identificazione dei siti che presentano un rischio, sulla base:

i)

di un insieme di siti che contano un numero elevato di uccelli migratori di diverse specie, in particolare quelle elencate nella parte F;

ii)

della prossimità di allevamenti di pollame domestico; e

iii)

dell’ubicazione lungo le rotte migratorie.

La campionatura deve tener conto del carattere stagionale dei modelli di migrazione, che può variare nei vari Stati membri, e delle specie di uccelli elencati nell'allegato F.

3.

La sorveglianza passiva sui volatili selvatici trovati morti dovrà concentrarsi in primo luogo sulla presenza di mortalità anomala o di focolai importanti della malattia:

a)

nelle specie di volatili selvatici elencate nella parte F e negli altri uccelli selvatici che vivono a contatto con tali specie; e

b)

nei siti indicati al punto 2, lettera b), punto i).

La presenza di mortalità in più specie nello stesso sito sarà un ulteriore fattore da prendere in considerazione.

D.2.   METODO DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

1.

Vanno prelevati tamponi cloacali per l’esame virologico. Oltre che con i volatili nel primo anno di età in autunno, le migliori possibilità di successo si possono avere con le specie ad elevata suscettibilità e più esposte al contatto con il pollame (ad esempio le anatre domestiche).

2.

Oltre ai tamponi cloacali o alle feci fresche, i tessuti (vale a dire il cervello, il cuore, i polmoni, il rene e gli intestini) dei volatili selvatici trovati morti o abbattuti dovranno essere prelevati per l'isolamento del virus e la diagnosi molecolare (PCR). Le tecniche molecolari saranno utilizzate solo in laboratori in grado di garantire la qualità e ricorrendo a metodi riconosciuti dal laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria.

3.

I campioni devono essere prelevati da diverse specie di volatili allo stato libero. Il campionamento dev’essere effettuato principalmente sugli anseriformi (uccelli acquatici) e sui caradriformi (uccelli costieri).

4.

I tamponi contenenti feci, o le feci fresche raccolte con cura, devono provenire da volatili selvatici caduti in trappola, cacciati o morti da poco.

5.

Può essere consentito di raggruppare sino a cinque campioni della stessa specie raccolti sullo stesso sito e nello stesso momento. Al momento della messa in comune dei campioni occorre garantire che, in caso di risultato positivo, i vari campioni possano essere sottoposti a nuove analisi.

6.

Occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e al trasporto dei campioni. Se non è possibile garantire il trasporto al laboratorio entro 48 ore (in un mezzo di trasporto a 4 °C) i campioni devono essere conservati e poi trasportati in ghiaccio secco a – 70 °C (le temperature tra 4 °C e – 70 °C sono consigliate solo per una conservazione molto breve, ma devono essere evitate per quanto possibile).

E.   Prove di laboratorio

1.

Le analisi di laboratorio devono essere eseguite conformemente ai metodi diagnostici per la conferma e la diagnosi differenziale dell’influenza aviaria di cui all’allegato III della direttiva 92/40/CEE (compresa l’analisi del siero da anatre e oche con il test di inibizione dell’emoagglutinazione HI).

2.

Tuttavia, se sono richiesti test non stabiliti dalla direttiva 92/40/CEE e non descritti dal manuale dell'OIE sugli animali terrestri, gli Stati membri forniscono l’opportuna convalida al laboratorio comunitario di riferimento quando presentano il rispettivo programma per l’approvazione.

3.

Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai laboratori nazionali per l’influenza aviaria tramite prova di inibizione dell’emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria:

H5

a)

test iniziale con Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2);

b)

sottoporre ai test con Duck/Denmark/64650/03 (H5N7) tutti i sieropositivi per eliminare l’anticorpo a reazione incrociata N2;

H7

a)

test iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7);

b)

sottoporre ai test con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare l’anticorpo a reazione incrociata N7.

4.

Tutti i campioni raccolti nello studio sull'influenza aviaria nei volatili selvatici (capitolo D) dovranno essere sottoposti quanto prima possibile al test PCR per H5 ma entro due settimane e, in caso di risultato positivo, dovrà essere realizzata quanto prima possibile un'analisi del sito di clivaggio, al fine di determinare se vi sia o no un motivo di influenza aviaria altamente patogena (HPAI) o debolmente patogena (LPAI).

5.

La sorveglianza sierologica non sarà applicata per l’influenza aviaria nei volatili selvatici.

6.

Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione ogni due mesi i campioni positivi H5 e H7 individuati durante la loro sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici. È fatto salvo l’obbligo per gli Stati membri, stabilito dalla legislazione comunitaria, di notificare immediatamente i casi di HPAI alla Commissione indipendentemente dall’organismo ospite.

F.   Lista provvisoria delle specie di volatili selvatici che presentano un rischio più elevato in rapporto all’influenza aviaria (2)

Nome latino

Nome in lingua italiana

1.

Anser albifrons

Oca lombardella

2.

Anser fabalis

Oca granaiola

3.

Anas platyrhynchos

Germano reale

4.

Anas strepera

Canapiglia

5.

Anas acuta

Codone

6.

Anas clypeata

Mestolone

7.

Anas penelope

Fischione

8.

Anas crecca

Alzavola

9.

Anas querquedula

Marzaiola

10.

Aythya ferina

Moriglione

11.

Aythya fuligula

Moretta

12.

Vanellus vanellus

Pavoncella

13.

Philomachus pugnax

Combattente

14.

Larus ridibundus

Gabbiano comune

15.

Larus canus

Gavina


(1)  GU L 146 dell’11.6.1994, pag. 17.

(2)  Il presente elenco non è esaustivo, ma è destinato unicamente a identificare le specie migratorie che possono presentare un rischio più elevato di introduzione di influenza aviaria nella Comunità. L’elenco deve essere costantemente aggiornato sulla base dei risultati degli studi scientifici in funzione della loro disponibilità.


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2006

[notificata con il numero C(2006) 250]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2006/102/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3,

visti i programmi di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentati dalla Francia,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera (2), definisce le misure ammissibili a beneficiare di un finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera.

(2)

Le particolari condizioni di coltivazione dei dipartimenti francesi d'oltremare richiedono un’attenzione particolare ed è necessario che siano adottate o rafforzate in tali regioni le misure riguardanti le produzioni agricole, in particolare le misure in campo fitosanitario. Le misure fitosanitarie da adottare o rafforzare sono particolarmente costose.

(3)

Un programma di misure è stato presentato alla Commissione dalle competenti autorità francesi; tale programma specifica gli obiettivi perseguiti, nonché le azioni da realizzare, precisandone la durata e i costi, in vista di un eventuale contributo finanziario della Comunità.

(4)

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1452/2001, il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 60 % delle spese ammissibili, escluse le misure di protezione relative alle banane.

(5)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (3), le misure veterinarie e fitosanitarie attuate in forza delle norme comunitarie sono finanziate a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Per il controllo finanziario di tali misure valgono le disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento summenzionato.

(6)

Le informazioni tecniche fornite dalla Francia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di esaminare la situazione in modo approfondito e accurato.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata l’erogazione di un contributo finanziario della Comunità a favore del programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali e i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2006.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità a favore del programma 2006 rappresenta il 60 % delle spese relative ai provvedimenti ammissibili secondo quanto definito nella decisione 93/522/CEE, con un massimale fissato a 249 600 EUR (IVA esclusa).

Le spese previste per l'attuazione del programma e le modalità di finanziamento sono illustrate nell'allegato I della presente decisione.

La ripartizione delle spese è specificata nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Un anticipo di 100 000 EUR è versato entro 60 giorni dalla ricezione di una domanda di pagamento proveniente dalla Francia.

Articolo 4

1.   Il periodo di ammissibilità delle spese correlate al progetto inizia il 1o gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2006.

2.   Il periodo può essere eccezionalmente prorogato soltanto previo esplicito accordo scritto del comitato di sorveglianza di cui all’allegato III, punto I.I, anteriormente al completamento delle azioni.

Articolo 5

Il contributo finanziario della Comunità è erogato a condizione che il programma sia attuato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, comprese le norme in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici e purché non sia stato o non venga chiesto un altro contributo comunitario relativamente alle misure in questione.

Articolo 6

1.   Le spese effettivamente sostenute sono notificate alla Commissione, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, in modo da illustrare il loro riferimento al piano finanziario indicativo. Tali notifiche possono essere inoltrate per via elettronica.

2.   Il saldo del contributo finanziario di cui all’articolo 3 è corrisposto a condizione che il documento specificato nell’allegato III, punto I.II.4, secondo paragrafo, sia presentato entro il 15 marzo 2007.

3.   La Commissione può procedere, su richiesta debitamente giustificata della Repubblica francese, ad un adeguamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per l'intero periodo, purché non sia superato l'importo globale delle spese ammissibili previsto dal programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo.

4.   Tutti i contributi erogati dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati alla Repubblica francese, la quale è inoltre responsabile del rimborso alla Comunità di eventuali importi eccedenti.

Articolo 7

La Repubblica francese garantisce l’ottemperanza alle disposizioni in materia di trasmissione alla Commissione delle informazioni indicate nell'allegato III.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1).

(2)  GU L 251 dell’8.10.1993, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/633/CE (GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


ALLEGATO I

PROGRAMMA E SCHEDA FINANZIARIA PER IL 2006

Il programma per il 2006 è composto da tre sottoprogrammi:

1.

un sottoprogramma interdipartimentale per Martinica, Guadalupa, Guyana e La Riunione, suddiviso in due parti:

messa a punto di una base dati sugli organismi nocivi presenti nei dipartimenti francesi d'oltremare,

sviluppo di metodi di individuazione della psorosi degli agrumi a diffusione naturale;

2.

un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Martinica, suddiviso in due parti:

valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici con la collaborazione del laboratorio regionale e della sua unità mobile («labo vert»),

lotta biologica integrata per la produzione ortofrutticola;

3.

un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Guyana:

messa a punto di un sistema di allarme fitosanitario per la produzione di riso,

rafforzamento della capacità di diagnosi con la collaborazione del laboratorio regionale e della sua unità mobile («labo vert»).

Tabella finanziaria per il 2006

(in EUR)

 

Contributo CE

Contributo nazionale

Spese ammissibili 2006

Base dati organismi nocivi

54 000

36 000

90 000

Metodi diagnostici per la psorosi degli agrumi

30 000

20 000

50 000

Martinica

57 600

38 400

96 000

Guyana

108 000

72 000

180 000

Totale

249 600

166 400

416 000


ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER IL 2006

(in EUR)

 

Personale

Attrezzature

Materiali di consumo

Altre spese

Totale

Base dati organismi nocivi

76 000

6 000

4 000

4 000

90 000

Metodi diagnostici per la psorosi degli agrumi

28 500

6 000

13 000

2 500

50 000

Martinica

76 000

2 500

7 500

10 000

96 000

Guyana

155 000

3 000

22 000

0

180 000

Totale

335 500

17 500

46 500

16 500

416 000


ALLEGATO III

I.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

I.   Comitato di sorveglianza

1.   Istituzione

Indipendentemente dal finanziamento della presente azione, viene istituito un comitato di sorveglianza, composto da rappresentanti della Francia e della Commissione, con il compito di fare regolarmente il punto sull'esecuzione del programma, proponendo ove del caso i necessari adeguamenti.

2.   Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia, il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno.

3.   Mandato del comitato di sorveglianza

Il comitato:

è responsabile della corretta esecuzione del programma in vista del conseguimento degli obiettivi stabiliti e la sua competenza si estende alle misure del programma entro i limiti del contributo comunitario erogato; esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle azioni e dei progetti,

sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma,

propone, in caso di ritardo evidenziato dalle informazioni regolarmente fornite dagli indicatori di valutazione e di sorveglianza intermedi, le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma,

esprime un parere sugli adattamenti proposti alla Commissione,

formula un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti nel programma,

si pronuncia sulla relazione finale,

nel periodo in questione riferisce al comitato fitosanitario permanente sull'avanzamento del programma e sulle spese sostenute.

II.   Sorveglianza e valutazione del programma durante il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)

1.   All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate anche la sorveglianza e la valutazione continue del programma.

2.   Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua verte sulle misure contemplate dal programma e fa riferimento a indicatori finanziari e fisici strutturati in modo da consentire di valutare se per ciascuna misura le spese corrispondano a parametri fisici prestabiliti, indicanti il grado di realizzazione della misura stessa.

3.   La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

4.   La Francia comunica alla Commissione, entro un mese dall'adozione del programma, il nome dell'autorità incaricata di elaborare e di presentare la relazione finale d'esecuzione.

La competente autorità presenterà la relazione d’attuazione finale sul presente programma alla Commissione entro e non oltre il 15 marzo 2007 e al comitato fitosanitario permanente appena possibile dopo tale data.

La relazione finale contiene:

una valutazione tecnica sintetica dell'intero programma (grado di conseguimento degli obiettivi fisici e qualitativi e di realizzazione di progressi) e una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato,

una scheda finanziaria riportante le spese e le entrate e una dichiarazione della Francia che nessun altro contributo finanziario della Comunità è stato o sarà chiesto per le misure incluse nel programma.

5.   D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, che, nel quadro della sorveglianza continua, procede alla valutazione continua di cui al punto 3. Tale esperto può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto delle difficoltà incontrate nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli formula un parere sui provvedimenti amministrativi da adottare.

II.   CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE

Il programma va eseguito ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di coordinamento delle politiche comunitarie e di conformità con le stesse. Le seguenti informazioni devono essere fornite dalla Francia nella relazione finale.

Protezione dell'ambiente

a)   Informazioni generali:

descrizione dei problemi e delle caratteristiche principali dell'ambiente della regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili),

descrizione esauriente dei principali effetti positivi e negativi che il programma, visti gli investimenti predisposti, può avere sull'ambiente,

descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o controbilanciare eventuali gravi conseguenze negative per l'ambiente,

relazione sui risultati delle consultazioni con le autorità responsabili per l'ambiente (parere del ministero dell'Ambiente o di un ente equivalente) ed eventualmente con l'opinione pubblica.

b)   Descrizione delle misure previste

Per quanto riguarda le misure del programma suscettibili di avere una grave incidenza negativa sull'ambiente, vanno indicate:

le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma,

i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2006

relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario

(2006/103/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l’articolo 271,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 271, paragrafo 2, prevede la revisione biennale delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici secondo le disposizioni previste dalle direttive relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

(2)

Il controvalore in euro delle soglie fissate nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006,

DECIDE:

Articolo 1

Il controvalore in euro delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è soggetto a revisione, con effetto al 1o gennaio 2006, come indicato nella tabella seguente:

Revisione biennale

Soglia all’1.1.2004

Soglia al 5.8.2005

Soglia all’1.1.2006

Articolo 157, lettera b)

5 923 624 EUR

5 923 000 EUR

5 278 000 EUR

Articolo 158, paragrafo 1, lettera a)

154 014 EUR

154 000 EUR

137 000 EUR

Articolo 158, paragrafo 1, lettera c)

5 923 624 EUR

5 923 000 EUR

5 278 000 EUR

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa è notificata alle altre istituzioni e agli altri organismi a cura del contabile della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2006.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Germania

[notificata con il numero C(2006) 520]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/104/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è un rischio che l’agente della malattia si diffonda dagli uccelli selvatici a quelli domestici, in particolare il pollame, e da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati.

(2)

La Germania ha notificato alla Commissione l’isolamento di un virus H5 dell’influenza aviaria in un caso clinico negli uccelli selvatici. In attesa della determinazione del tipo di neuroaminidasi (N) e dell’indice di patogenicità, il quadro clinico e le circostanze epidemiologiche danno adito al sospetto che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1.

(3)

La Germania ha posto in atto senza indugio alcuni provvedimenti di cui alla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4).

(4)

In considerazione del rischio patogeno occorre adottare misure provvisorie di protezione per affrontare i rischi particolari in diverse aree.

(5)

Per motivi di coerenza è opportuno applicare, ai fini della presente decisione, alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5), alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (6), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (8).

(6)

Occorre stabilire delle zone di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui la malattia è stata rilevata negli uccelli selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l’introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali.

(7)

È opportuno controllare e limitare i movimenti, in particolare, di volatili vivi e uova da cova, permettendo però l’invio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni.

(8)

Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle aree particolarmente a rischio (9) dovrebbero applicarsi alle zone di protezione e sorveglianza indipendentemente dal livello di rischio attribuito all’area in cui l’influenza aviaria ad alta patogenicità è sospettata o confermata per quanto riguarda gli uccelli selvatici.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (10) autorizza l’immissione sul mercato di una serie di sottoprodotti di origine animale, come la gelatina per uso tecnico, materiali per uso farmaceutico e altri, originari di aree della Comunità sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria poiché tali prodotti sono considerati sicuri date le condizioni specifiche di produzione, trattamento e utilizzazione che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili. È quindi appropriato consentire il trasporto dalle zone di protezione di strame usato o concime non trattato affinché sia trattato conformemente al regolamento, nonché dei sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni ivi stabilite.

(10)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (11), prevede organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che deve accompagnare gli animali o i loro gameti nel trasporto tra tali strutture riconosciute nei diversi Stati membri. Si dovrebbe prevedere una deroga alle restrizioni sul trasporto per i volatili provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità della direttiva, o ad essi diretti.

(11)

Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In particolare, l’invio di uova da cova ad altri paesi può essere consentito fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla direttiva 2005/94/CE. In tali casi, i certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 90/539/CEE dovrebbero contenere un riferimento alla presente decisione.

(12)

L’invio dalle zone di protezione di carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne dovrebbe essere consentito a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto di alcune norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (12).

(13)

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (13) stabilisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni, e prevede la possibilità di istituire una speciale bollatura sanitaria e un contrassegno sanitario per le carni di cui non è autorizzata l’immissione sul mercato in ragione di considerazioni di polizia sanitaria. È opportuno consentire l’invio dalle zone di protezione di carni recanti la bollatura sanitaria prevista dalla suddetta direttiva, e di prodotti a base di carne sottoposti al trattamento ivi indicato.

(14)

In attesa che si riunisca il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe adottare misure provvisorie di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione saranno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1.   La presente decisione stabilisce alcune misure provvisorie di protezione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Germania provocata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 di cui sia sospettata l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria dagli uccelli selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, nonché la contaminazione dei prodotti da loro derivati.

2.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«uova da cova»: le uova definite all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE;

b)

«selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e al punto 1.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

«altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2005/94/CE, compresi:

i)

gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003,

ii)

i volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimenti e laboratori di sperimentazione.

Articolo 2

Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza

1.   La Germania istituisce attorno all’area in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:

a)

una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri,

b)

una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione.

2.   L’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.

3.   Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, la Germania collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dell’istituzione delle zone stesse.

4.   La Germania comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo.

Articolo 3

Misure nella zona di protezione

1.   La Germania provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti:

a)

individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

b)

visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;

c)

attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività;

d)

attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

e)

controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame in conformità dell’articolo 9;

f)

monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall’infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili;

g)

campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e i bird-watcher.

2.   La Germania provvede affinché nella zona di protezione siano vietati:

a)

la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti;

b)

la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

c)

il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;

d)

l’invio dalla zona di uova da cova;

e)

l’invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica;

f)

il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell’area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g)

la caccia di uccelli selvatici.

Articolo 4

Misure nella zona di sorveglianza

1.   La Germania provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti:

a)

individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

b)

attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compreso l’uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda;

c)

attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

d)

controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all’interno della zona.

2.   La Germania provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati:

a)

il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all’istituzione della zona stessa;

b)

la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

c)

la caccia di uccelli selvatici.

Articolo 5

Durata delle misure

Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli articoli 3 e 4 sono abrogate.

Se la presenza di un virus dell’influenza A sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici è confermata, le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, per almeno 21 giorni nel caso della zona di protezione e 30 giorni nel caso della zona di sorveglianza a partire dalla data in cui è stato isolato un virus dell’influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.

Articolo 6

Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), la Germania può autorizzare il trasporto di pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso verso le aziende poste sotto controllo ufficiale site nella zona di protezione o di sorveglianza.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), la Germania può autorizzare il trasporto di:

a)

pollame destinato a macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza o, se ciò risulta impossibile, verso un macello designato dall’autorità competente e sito al di fuori della zona;

b)

pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Germania nelle quali non vi siano altro pollame o volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), separati dal pollame;

c)

pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza alle aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Germania;

d)

pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso dalla zona di sorveglianza verso le aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Germania;

e)

volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), verso locali posti sul territorio della Germania in cui non si tenga pollame, se l’invio è costituito al massimo da cinque volatili in gabbia, indipendentemente dalle norme nazionali di cui all’articolo 1, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE;

f)

volatili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto ii), provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità dell’articolo 13 della direttiva 92/65/CEE, o ad essi diretti.

Articolo 7

Deroghe per le uova da cova

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), la Germania può autorizzare:

a)

il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d’incubazione designato sul territorio della Germania;

b)

l’invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d’incubazione situati al di fuori del territorio della Germania, purché:

i)

le uova da cova siano state raccolte da gruppi di animali:

non sospettati di infezione col virus dell’influenza aviaria,

risultati negativi a un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 %;

ii)

siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2005/94/CE.

2.   I certificati di polizia sanitaria di cui al modello 1 dell’allegato IV alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b), inviate verso altri Stati membri recano la dicitura:

«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/104/CE della Commissione.»

Articolo 8

Deroghe per carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), la Germania può autorizzare l’invio dalla zona di protezione di:

a)

carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall’interno o dall’esterno della zona, prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

b)

carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III di tale direttiva;

d)

prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III della direttiva 2002/99/CE;

e)

carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’esterno della zona di protezione, prodotta in stabilimenti all’interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

f)

carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.

2.   La Germania provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) siano accompagnati da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione:

«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/104/CE della Commissione.»

Articolo 9

Condizioni per i sottoprodotti di origine animale

1.   In conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), la Germania può autorizzare l’invio di:

a)

sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite ai capitoli II(A), III(B), IV(A), VI(A e B), VII(A), VIII(A), IX(A) e X(A) dell’allegato VII, e ai capitoli II(B) e III(II)(A) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002;

b)

piume o parti di piume non trasformate conformemente al capitolo VIII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame proveniente dall’esterno della zona di protezione;

c)

piume e parti di piume di pollame trasformate che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad assicurare l’eliminazione degli agenti patogeni;

d)

prodotti ricavati da pollame o altri volatili in cattività che, conformemente alla legislazione comunitaria, non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria né a divieti o restrizioni d’ordine zoosanitario, compresi i prodotti di cui al capitolo VII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002.

2.   La Germania provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), siano accompagnati da un documento commerciale in conformità del capitolo X dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1774/2002 recante, al punto 6.1 del documento, la dichiarazione che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare che non rimangono agenti patogeni.

Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

Articolo 10

Condizioni per i movimenti

1.   Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli da 6 a 9, devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell’influenza aviaria.

2.   Laddove la spedizione, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 7, 8 e 9, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati separatamente da altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell’immissione sul mercato o dell’esportazione verso paesi terzi.

Articolo 11

Rispetto delle norme

La Germania adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(4)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(8)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(9)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/855/CE (GU L 316 del 2.12.2005, pag. 21).

(10)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(11)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

(12)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(13)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.


16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Ungheria

[notificata con il numero C(2006) 526]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(2006/105/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è un rischio che l’agente della malattia si diffonda dagli uccelli selvatici a quelli domestici, in particolare il pollame, e da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati.

(2)

L’Ungheria ha notificato alla Commissione l’isolamento di un virus H5 dell’influenza aviaria in un caso clinico negli uccelli selvatici. In attesa della determinazione del tipo di neuroaminidasi (N) e dell’indice di patogenicità, il quadro clinico e le circostanze epidemiologiche danno adito al sospetto che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1.

(3)

L’Ungheria ha posto in atto senza indugio alcuni provvedimenti di cui alla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4).

(4)

In considerazione del rischio patogeno occorre adottare misure provvisorie di protezione per affrontare i rischi particolari in diverse aree.

(5)

Per motivi di coerenza è opportuno applicare, ai fini della presente decisione, alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5), alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (6), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (8).

(6)

Occorre stabilire delle zone di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui la malattia è stata rilevata negli uccelli selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l’introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali.

(7)

È opportuno controllare e limitare i movimenti, in particolare, di volatili vivi e uova da cova, permettendo però l’invio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni.

(8)

Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle aree particolarmente a rischio (9) dovrebbero applicarsi alle zone di protezione e sorveglianza indipendentemente dal livello di rischio attribuito all’area in cui l’influenza aviaria ad alta patogenicità è sospettata o confermata per quanto riguarda gli uccelli selvatici.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (10) autorizza l’immissione sul mercato di una serie di sottoprodotti di origine animale, come la gelatina per uso tecnico, materiali per uso farmaceutico e altri, originari di aree della Comunità sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria poiché tali prodotti sono considerati sicuri date le condizioni specifiche di produzione, trattamento e utilizzazione che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili. È quindi appropriato consentire il trasporto dalle zone di protezione di strame usato o concime non trattato affinché sia trattato conformemente al regolamento, nonché dei sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni ivi stabilite.

(10)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (11), prevede organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che deve accompagnare gli animali o i loro gameti nel trasporto tra tali strutture riconosciute nei diversi Stati membri. Si dovrebbe prevedere una deroga alle restrizioni sul trasporto per i volatili provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità della direttiva, o ad essi diretti.

(11)

Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In particolare, l’invio di uova da cova ad altri paesi può essere consentito fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla direttiva 2005/94/CE. In tali casi, i certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 90/539/CEE dovrebbero contenere un riferimento alla presente decisione.

(12)

L’invio dalle zone di protezione di carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne dovrebbe essere consentito a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto di alcune norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (12).

(13)

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (13) stabilisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni, e prevede la possibilità di istituire una speciale bollatura sanitaria e un contrassegno sanitario per le carni di cui non è autorizzata l’immissione sul mercato in ragione di considerazioni di polizia sanitaria. È opportuno consentire l’invio dalle zone di protezione di carni recanti la bollatura sanitaria prevista dalla suddetta direttiva, e di prodotti a base di carne sottoposti al trattamento ivi indicato.

(14)

In attesa che si riunisca il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe adottare misure provvisorie di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione saranno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1.   La presente decisione stabilisce alcune misure provvisorie di protezione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Ungheria provocata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 di cui sia sospettata l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria dagli uccelli selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, nonché la contaminazione dei prodotti da loro derivati.

2.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«uova da cova»: le uova definite all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE;

b)

«selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e al punto 1.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

«altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2005/94/CE, compresi:

i)

gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003,

ii)

i volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimenti e laboratori di sperimentazione.

Articolo 2

Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza

1.   L’Ungheria istituisce attorno all’area in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:

a)

una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri,

b)

una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione.

2.   L’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.

3.   Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, l’Ungheria collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dell’istituzione delle zone stesse.

4.   L’Ungheria comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo.

Articolo 3

Misure nella zona di protezione

1.   L’Ungheria provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti:

a)

individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

b)

visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;

c)

attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività;

d)

attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

e)

controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame in conformità dell’articolo 9;

f)

monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall’infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili;

g)

campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e i bird-watcher.

2.   L’Ungheria provvede affinché nella zona di protezione siano vietati:

a)

la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti;

b)

la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

c)

il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;

d)

l’invio dalla zona di uova da cova;

e)

l’invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica;

f)

il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell’area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g)

la caccia di uccelli selvatici.

Articolo 4

Misure nella zona di sorveglianza

1.   L’Ungheria provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti:

a)

individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

b)

attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compreso l’uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda;

c)

attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

d)

controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all’interno della zona.

2.   L’Ungheria provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati:

a)

il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all’istituzione della zona stessa;

b)

la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

c)

la caccia di uccelli selvatici.

Articolo 5

Durata delle misure

Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli articoli 3 e 4 sono abrogate.

Se la presenza di un virus dell’influenza A sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici è confermata, le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, per almeno 21 giorni nel caso della zona di protezione e 30 giorni nel caso della zona di sorveglianza a partire dalla data in cui è stato isolato un virus dell’influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.

Articolo 6

Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l’Ungheria può autorizzare il trasporto di pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso verso le aziende poste sotto controllo ufficiale site nella zona di protezione o di sorveglianza.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), l’Ungheria può autorizzare il trasporto di:

a)

pollame destinato a macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza o, se ciò risulta impossibile, verso un macello designato dall’autorità competente e sito al di fuori della zona;

b)

pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio dell’Ungheria nelle quali non vi siano altro pollame o volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), separati dal pollame;

c)

pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza alle aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio dell’Ungheria;

d)

pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso dalla zona di sorveglianza verso le aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio dell’Ungheria;

e)

volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), verso locali posti sul territorio dell’Ungheria in cui non si tenga pollame, se l’invio è costituito al massimo da cinque volatili in gabbia, indipendentemente dalle norme nazionali di cui all’articolo 1, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE;

f)

volatili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto ii), provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità dell’articolo 13 della direttiva 92/65/CEE, o ad essi diretti.

Articolo 7

Deroghe per le uova da cova

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), l’Ungheria può autorizzare:

a)

il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d’incubazione designato sul territorio dell’Ungheria;

b)

l’invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d’incubazione situati al di fuori del territorio dell’Ungheria, purché:

i)

le uova da cova siano state raccolte da gruppi di animali:

non sospettati di infezione col virus dell’influenza aviaria,

risultati negativi a un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 %;

ii)

siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2005/94/CE.

2.   I certificati di polizia sanitaria di cui al modello 1 dell’allegato IV alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b), inviate verso altri Stati membri recano la dicitura:

«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/105/CE della Commissione».

Articolo 8

Deroghe per carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), l’Ungheria può autorizzare l’invio dalla zona di protezione di:

a)

carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall’interno o dall’esterno della zona, prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

b)

carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III di tale direttiva;

d)

prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III della direttiva 2002/99/CE;

e)

carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’esterno della zona di protezione, prodotta in stabilimenti all’interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

f)

carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.

2.   L’Ungheria provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) siano accompagnati da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione:

«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/105/CE della Commissione».

Articolo 9

Condizioni per i sottoprodotti di origine animale

1.   In conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), l’Ungheria può autorizzare l’invio di:

a)

sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite ai capitoli II(A), III(B), IV(A), VI(A e B), VII(A), VIII(A), IX(A) e X(A) dell’allegato VII, e ai capitoli II(B) e III(II)(A) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002;

b)

piume o parti di piume non trasformate conformemente al capitolo VIII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame proveniente dall’esterno della zona di protezione;

c)

piume e parti di piume di pollame trasformate che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad assicurare l’eliminazione degli agenti patogeni;

d)

prodotti ricavati da pollame o altri volatili in cattività che, conformemente alla legislazione comunitaria, non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria né a divieti o restrizioni d’ordine zoosanitario, compresi i prodotti di cui al capitolo VII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002.

2.   L’Ungheria provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), siano accompagnati da un documento commerciale in conformità del capitolo X dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1774/2002 recante, al punto 6.1 del documento, la dichiarazione che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare che non rimangono agenti patogeni.

Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

Articolo 10

Condizioni per i movimenti

1.   Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli da 6 a 9, devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell’influenza aviaria.

2.   Laddove la spedizione, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 7, 8 e 9, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati separatamente da altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell’immissione sul mercato o dell’esportazione verso paesi terzi.

Articolo 11

Rispetto delle norme

L’Ungheria adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Destinatario

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(4)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(8)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(9)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/855/CE (GU L 316 del 2.12.2005, pag. 21).

(10)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(11)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

(12)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(13)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.