ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 44

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
15 febbraio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 251/2006 della Commissione, del 14 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 252/2006 della Commissione, del 14 febbraio 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 253/2006 della Commissione, del 14 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i test diagnostici rapidi e le misure di eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini ( 1 )

9

 

 

Regolamento (CE) n. 254/2006 della Commissione, del 14 febbraio 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

13

 

*

Direttiva 2006/19/CE della Commissione, del 14 febbraio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva 1-metilciclopropene ( 1 )

15

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione n. 1/2006 del Comitato misto CE-Svizzera, del 31 gennaio 2006, che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

18

 

*

Decisione n. 2/2006 del Comitato misto CE-Svizzera, del 31 gennaio 2006, che modifica la tabella I, la tabella II, la tabella IV c) e l’appendice della tabella IV del protocollo n. 2

21

 

*

Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2006, recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Austria [notificata con il numero C(2006) 517]

25

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2006/95/PESC del Consiglio, del 14 febbraio 2006, che proroga misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova

31

 

*

Decisione 2006/96/PESC del Consiglio, del 14 febbraio 2006, che attua la posizione comune 2004/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

15.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/1


REGOLAMENTO (CE) N. 251/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

95,8

204

41,8

212

122,6

624

106,4

999

91,7

0707 00 05

052

147,8

204

101,5

628

155,5

999

134,9

0709 10 00

220

57,6

624

101,9

999

79,8

0709 90 70

052

73,4

204

72,1

999

72,8

0805 10 20

052

51,8

204

49,3

212

41,5

220

42,7

448

47,7

624

59,4

999

48,7

0805 20 10

204

93,1

999

93,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

60,8

204

116,5

464

141,5

624

78,2

999

99,3

0805 50 10

052

57,2

220

44,8

999

51,0

0808 10 80

400

119,2

404

109,1

528

80,3

720

72,3

999

95,2

0808 20 50

388

95,9

400

106,9

512

67,9

528

86,8

720

54,1

999

82,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


15.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/3


REGOLAMENTO (CE) N. 252/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2006

relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3, l'articolo 9D, paragrafo 1, e l'articolo 9E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della sua data di applicazione, a norma della direttiva 70/524/CEE.

(3)

Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'impiego del preparato a base di microrganismi di Enterococcus faecium (NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione (3). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a base di microrganismi a tempo indeterminato, come precisato nell'allegato I.

(6)

L'impiego del preparato enzimatico di 3-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 528.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione (4). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, come precisato nell'allegato II.

(7)

L'impiego del preparato enzimatico di 3-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 528.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per le scrofe e i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (5) ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i maiali da ingrasso e i suinetti dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione (6). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una domanda volta a estendere l'autorizzazione all'impiego di tale preparato enzimatico alle galline ovaiole. Secondo il parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'impiego di questo preparato non presenta rischi per questa ulteriore categoria di animali. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione di tale impiego del preparato. Di conseguenza è opportuno autorizzare provvisoriamente l'impiego di questo preparato enzimatico per un periodo di quattro anni, come precisato nell'allegato III.

(8)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione (7). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta volta a estendere l'autorizzazione all'impiego di tale preparato enzimatico ai suinetti. Secondo il parere espresso dall'EFSA, l'impiego di questo preparato non presenta rischi per questa ulteriore categoria di animali. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione di tale impiego del preparato. Di conseguenza è opportuno autorizzare provvisoriamente l'impiego di questo preparato enzimatico per un periodo di quattro anni, come precisato nell'allegato III.

(9)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall'Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), di alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), di bacillolisina prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato per la prima volta provvisoriamente per i suinetti dal regolamento (CE) n. 2437/2000 della Commissione (8) ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta volta a estendere l'autorizzazione all'impiego di tale preparato enzimatico ai tacchini da ingrasso. Secondo il parere espresso dall'EFSA, l'impiego di questo preparato non presenta rischi per questa ulteriore categoria di animali. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione di tale impiego del preparato. Di conseguenza è opportuno autorizzare provvisoriamente l'impiego di questo preparato enzimatico per un periodo di quattro anni, come precisato nell'allegato III.

(10)

Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (9).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

È autorizzato l'impiego provvisorio per quattro anni, quali additivi nell'alimentazione animale, dei preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21.

(4)  GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

(5)  GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.

(6)  GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.

(7)  GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18).

(8)  GU L 280 del 4.11.2000, pag. 28.

(9)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC per kg di alimento completo

Microrganismi

«E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Preparato di Enterococcus faecium contenente almeno:

 

in forma microincapsulata:

1 × 1010 UFC/g di additivo

 

in forma granulare:

3,5 × 1010 UFC/g di additivo

Suinetti

0,35 × 109

1 × 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

La forma granulare deve essere utilizzata esclusivamente nei succedanei del latte.

3.

Da utilizzare per i suinetti fino a circa 35 kg.

A tempo indeterminato»


ALLEGATO II

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

«E 1632

3-fitasi

EC 3.1.3.8

Preparato di 3-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 528.94) avente un'attività minima della fitasi di:

 

in forma solida: 5 000 PPU (1)/g

 

in forma liquida: 5 000 PPU/g

Polli da ingrasso

250 PPU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

250-750 PPU.

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,22 % di fosforo legato alla fitina.

A tempo indeterminato


(1)  1 PPU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato di sodio, con pH 5 e a 37 °C.»


ALLEGATO III

Numero CE o n.

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

«28

3-fitasi

EC 3.1.3.8

Preparato di 3-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 528.94) avente un'attività minima della fitasi di:

 

in forma solida: 5 000 PPU (1)/g

 

in forma liquida: 5 000 PPU/g

Galline ovaiole

250 PPU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

250-1 000 PPU.

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,22 % di fosforo legato alla fitina.

7.3.2010

39

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) avente un'attività minima di:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 800 U (2)/g

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 800 U (3)/g

Suinetti (slattati)

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

400 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 65 % di orzo.

4.

Per suinetti slattati fino a circa 35 kg.

7.3.2010

Endo-1,4-beta-xilanasi:

400 U

53

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-beta-glucanasi

EC 3.2.1.4

 

Alfa-amilasi

EC 3.2.1.1

 

Bacillolisina

EC 3.4.24.28

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall'Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolisina prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) avente un'attività minima di:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 350 U (4)/g

 

endo-1,4-beta-glucanasi: 4 000 U (5)/g

 

alfa-amilasi: 400 U (6)/g

 

bacillolisina: 450 U (7)/g

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 20 000 U (8)/g

Tacchini da ingrasso

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

587 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 587-2 350 U

 

endo-1,4-beta-glucanasi: 1 000-4 000 U

 

alfa-amilasi: 100-400 U

 

bacillolisina: 112-450 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000-20 000 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e in particolare arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento.

7.3.2010

Endo-1,4-beta-glucanasi

1 000 U

Alfa-amilasi:

100 U

Bacillolisina:

112 U

Endo-1,4-beta-xilanasi:

5 000 U


(1)  1 PPU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato sodico, con pH 5 e a 37 °C.

(2)  1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di orzo, con pH 5,0 e a 30 °C.

(3)  1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di pula di avena, con pH 5,3 e a 50 °C.

(4)  1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di orzo, con pH 7,5 e a 30 °C.

(5)  1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C.

(6)  1 U è la quantità di enzima che idrolizza 1 micromole di legami glicosidici al minuto da un polimero di amido reticolato insolubile in acqua, con pH 7,5 e a 37 °C.

(7)  1 U è la quantità di enzima che rende 1 microgrammo di azocaseina solubile in acido tricloroacetico al minuto, con pH 7,5 e a 37 °C.

(8)  1 U è la quantità di enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.»


15.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/9


REGOLAMENTO (CE) N. 253/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i test diagnostici rapidi e le misure di eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) una volta che sia stata confermata la presenza di TSE in un gregge di ovini o caprini e contiene un elenco dei test diagnostici rapidi approvati per il controllo delle TSE.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 modificato dal regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione (2), dal 1o ottobre 2003 si applicano determinate misure una volta che sia stata confermata la presenza di una TSE in greggi di ovini o caprini. All'epoca negli ovini e nei caprini non era possibile individuare in modo routinario due tipi di TSE potenzialmente presenti in tali animali, ovvero lo scrapie e l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Furono pertanto introdotte misure rigorose considerato che ogni caso di TSE negli ovini e nei caprini avrebbe potuto essere un caso di BSE.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 modificato dal regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione (3), dal mese di gennaio del 2005 per tutti i casi confermati di TSE negli ovini e nei caprini è obbligatoria l'effettuazione di un test di differenziazione. I primi risultati, conseguenti al rafforzamento della sorveglianza negli ovini e nei caprini nel 2005 secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 999/2001 modificato dal regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione (4), indicano che finora in tutti i casi positivi di TSE si possa escludere la BSE. Le misure finalizzate all'eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini saranno riesaminate nel quadro del piano per le TSE. Il dibattito su tale tema non sarà concluso tuttavia prima della fine del 2005.

(4)

Per evitare che diventino applicabili misure più rigorose di eradicazione delle TSE negli ovini benché sia in corso un dibattito sul loro possibile riesame, è opportuno prorogare la validità delle misure transitorie in materia di ripopolamento di greggi abbattute per la TSE, misure che per ora si applicano fino al 1o gennaio 2006.

(5)

Nella relazione del 2 settembre 2005 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha raccomandato l'approvazione di un nuovo test diagnostico rapido post mortem per la BSE. Tale test dovrebbe essere incluso nell'elenco dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE.

(6)

Non è stata finora conclusa alcuna valutazione formale dei test destinati specificamente agli ovini e ai caprini. In attesa di tale valutazione, cinque test diagnostici rapidi, attualmente elencati nell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001, sono stati provvisoriamente approvati per il programma di sorveglianza negli ovini e nei caprini in base ai dati forniti dai produttori dei test.

(7)

Nelle relazioni del 17 maggio e del 26 settembre 2005 concernenti la valutazione dei test diagnostici rapidi post mortem per gli ovini e i caprini, l'EFSA ha raccomandato l'approvazione di otto nuovi test diagnostici rapidi post mortem, tra cui i cinque già approvati provvisoriamente. Tali test dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza delle TSE negli ovini e nei caprini.

(8)

I test diagnostici rapidi e i protocolli di prova possono essere modificati soltanto previa approvazione da parte del laboratorio comunitario di riferimento per le TSE. Il laboratorio ha approvato le modifiche del test diagnostico rapido post mortem per la BSE denominato «Inpro CDI». Il laboratorio ha anche accettato la modifica della denominazione del test in «Beckman Coulter InPro CDI kit».

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/2005 della Commissione (GU L 317 del 3.12.2005, pag. 4).

(2)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 7.

(3)  GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9.

(4)  GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9.


ALLEGATO

1.

Nel regolamento (CE) n. 999/2001, allegato VII, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Per un periodo transitorio che scadrà al più tardi il 1o gennaio 2007 e in deroga alla restrizione di cui al punto 4, lettera b), qualora sia difficile ottenere capi ovini di sostituzione di un genotipo noto, gli Stati membri hanno la facoltà di consentire l'introduzione di pecore non gravide di genotipo ignoto nelle aziende alle quali si applicano le misure di cui al punto 2, lettera b), punti i) e ii).»

2.

Nel regolamento (CE) n. 999/2001, allegato X, capitolo C, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Test diagnostici rapidi

Per eseguire i test diagnostici rapidi conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati i metodi seguenti ai fini dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini:

test di immunocolorazione (immunoblotting) secondo la metodica Western blotting per l'individuazione del frammento PrPRes resistente alla proteinasi K (test Prionics Check Western),

test ELISA a chemiluminescenza comprendente una procedura di estrazione e una tecnica ELISA con utilizzazione di un reagente chemiluminescente potenziato (test Enfer e Enfer TSE Kit versione 2.0, preparazione automatizzata dei campioni),

immunodosaggio a sandwich della PrPRes previa denaturazione e concentrazione (test Bio-Rad TeSeE),

immunodosaggio su micropiastra (ELISA) per l'individuazione della PrPRes resistente alla proteinasi K con anticorpi monoclonali (test Prionics-Check LIA),

immunodosaggio dipendente dalla conformazione (conformation-dependent immunoassay, CDI), kit per il test dell'antigene della BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

ELISA chemiluminescente per la determinazione qualitativa della PrPSc (test CediTect BSE),

immunodosaggio che utilizza un polimero chimico per la cattura selettiva della PrPSc e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),

immunodosaggio chemiluminescente su micropiastra per l'individuazione della PrPSc nei tessuti bovini (Institut Pourquier Speed'it BSE),

immunodosaggio a flusso laterale che utilizza due anticorpi monoclonali differenti per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (Prionics Check PrioSTRIP),

immunodosaggio a sandwich che utilizza due anticorpi monoclonali differenti diretti contro due epitopi presenti nella PrPSc bovina nello stato altamente unfolded (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

ELISA sandwich per l'individuazione della PrPSc resistente alla proteinasi K (Roche Applied Science Prion-Screen),

ELISA a cattura dell'antigene che utilizza due anticorpi monoclonali differenti per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (test Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE).

Per eseguire i test diagnostici rapidi conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati i metodi seguenti ai fini dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza della TSE negli ovini e nei caprini:

immunodosaggio dipendente dalla conformazione (conformation-dependent immunoassay, CDI), kit per il test dell'antigene della BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

immunodosaggio a sandwich della PrPRes previa denaturazione e concentrazione (test Bio-Rad TeSeE),

immunodosaggio a sandwich della PrPRes previa denaturazione e concentrazione (test Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat),

test ELISA a chemiluminescenza comprendente una procedura di estrazione e una tecnica ELISA con utilizzazione di un reagente chemiluminescente potenziato (Enfer TSE Kit versione 2.0),

immunodosaggio che utilizza un polimero chimico per la cattura selettiva della PrPSc e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP (IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA),

immunodosaggio chemiluminescente su micropiastra per l'individuazione della PrPSc nei tessuti ovini (POURQUIER'S-LIA Scrapie),

test di immunocolorazione (immunoblotting) secondo la metodica Western blotting per l'individuazione del frammento PrPRes resistente alla proteinasi K (test Prionics Check Western Small Ruminant),

immunodosaggio a chemiluminescenza su micropiastra per l'individuazione della PrPSc resistente alla proteinasi K (Prionics Check LIA Small Ruminants).

Per tutti i test, il campione di tessuto utilizzato deve essere conforme alle istruzioni d'uso del fabbricante.

Il produttore dei test rapidi deve aver predisposto un sistema di assicurazione della qualità approvato dal laboratorio comunitario di riferimento in grado di garantire la stabilità dei risultati del test. Il produttore deve fornire il protocollo dei test al laboratorio comunitario di riferimento.

I test diagnostici rapidi e i loro protocolli possono essere modificati solo previa comunicazione al laboratorio comunitario di riferimento e purché quest'ultimo concluda che la modifica non riduce la sensibilità, specificità o affidabilità del test. Tale conclusione deve essere comunicata alla Commissione e ai laboratori nazionali di riferimento.»


15.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/13


REGOLAMENTO (CE) N. 254/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 febbraio 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

30,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

30,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

30,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


15.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/15


DIRETTIVA 2006/19/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva 1-metilciclopropene

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2002 i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una richiesta di Rohm and Haas France SA diretta a ottenere l’inserimento della sostanza attiva 1-metilciclopropene nell’allegato I della direttiva stessa. Con la decisione 2003/35/CE (2) il fascicolo è stato dichiarato completo o comunque rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 22 marzo 2003 gli Stati membri relatori designati hanno presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) un progetto di relazione di valutazione della sostanza in questione.

(3)

Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA in seno al gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 14 gennaio 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per la sostanza 1-metilciclopropene (3). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 23 settembre 2005 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per la sostanza 1-metilciclopropene.

(4)

L’esame della sostanza 1-metilciclopropene non ha sollevato questioni né evidenziato preoccupazioni che richiedessero la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge i compiti un tempo spettanti a tale comitato.

(5)

Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione rispettino in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. La sostanza 1-metilciclopropene va perciò iscritta nell’allegato I della direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.

(6)

Fermi restando gli obblighi definiti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’iscrizione per rivedere le autorizzazioni temporanee esistenti di prodotti fitosanitari contenenti 1-metilciclopropene, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni dell'allegato I. Gli Stati membri trasformano le autorizzazioni temporanee esistenti in autorizzazioni a pieno titolo, le modificano o le revocano secondo quanto stabilito dalle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine va concesso un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III per ogni prodotto fitosanitario e per ogni utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7)

La direttiva 91/414/CEE va quindi modificata di conseguenza.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come indicato nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Essi applicano le suddette disposizioni a partire dal 1o ottobre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

1.   A norma della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se del caso, modificano o revocano le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva l’1-metilciclopropene entro il 30 settembre 2006. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti la sostanza 1-metilciclopropene, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente 1-metilciclopropene come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 marzo 2006, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda la sostanza 1-metilciclopropene. In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente 1-metilciclopropene come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2007; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente 1-metilciclopropene come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2007 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o aprile 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/6/CE della Commissione (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21).

(2)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 52.

(3)  Rapporto scientifico EFSA (2005) 30, 1-46, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-methyilcyclopropene (ultimato il 14 gennaio 2005).


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE le seguenti righe sono aggiunte alla fine della tabella

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«118

1-metilciclopropene (per tale sostanza attiva non sarà preso in considerazione il nome comune ISO)

N. CAS 3100-04-7

N. CIPAC non assegnato

1-metilciclopropene

≥ 960 g/kg

Le impurità di fabbricazione 1-cloro-2-metilpropene e 3-cloro-2-metilpropene presentano rischi a livello tossicologico e non devono essere presenti nel materiale tecnico a livelli superiori a 0,5 g/kg.

1o aprile 2006

31 marzo 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame dell’1-metilciclopropene, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

15.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/18


DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA

del 31 gennaio 2006

che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

(2006/92/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (di seguito «l'accordo»), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo, il Comitato misto stabilisce prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.

(2)

Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi delle materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione dei prezzi.

(3)

È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2,

DECIDE:

Articolo 1

La tabella III e la tabella IV, punto b), del protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle dell'allegato I e dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2006.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2006.

Per il Comitato misto

Il presidente

Bernhard MARFURT


ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi di riferimento interni CE e svizzeri

(CHF per 100 kg netti)

Materie prime di origine agricola

Prezzi di riferimento interni svizzeri

Prezzi di riferimento interni CE

Differenza tra prezzi di riferimento svizzeri e CE

Frumento tenero

55,36

17,88

37,48

Frumento duro

35,39

26,51

8,88

Segale

48,45

17,82

30,63

Orzo

26,48

20,33

6,15

Granturco

29,42

20,67

8,75

Farina di frumento tenero

99,96

37,36

62,60

Latte intero in polvere

583,10

370,70

212,40

Latte scremato in polvere

456,50

315,29

141,21

Burro

897,00

433,29

463,71

Zucchero bianco

0,00

Uova (1)

255,00

205,50

49,50

Patate fresche

42,00

21,00

21,00

Grassi vegetali (2)

390,00

160,00

230,00


(1)  Derivato dai prezzi delle uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il fattore 0,85.

(2)  Prezzi dei grassi vegetali (destinati all'industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi un tenore di materie grasse pari al 100 %.»


ALLEGATO II

«TABELLA IV

b)

Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli:


(CHF per 100 kg netti)

Materie prime di origine agricola

Importo di base applicato a partire dall'entrata in vigore

Importo di base applicato tre anni dopo l'entrata in vigore

Frumento tenero

34,00

32,00

Frumento duro

8,00

8,00

Segale

28,00

26,00

Orzo

6,00

5,00

Granturco

8,00

7,00

Farina di frumento tenero

54,00

51,00

Latte intero in polvere

191,00

181,00

Latte scremato in polvere

127,00

120,00

Burro

464,00 (1)

464,00 (1)

Zucchero bianco

Zero

Zero

Uova

36,00

36,00

Patate fresche

19,00

18,00

Grassi vegetali

207,00

196,00


(1)  Tenuto conto delle sovvenzioni accordate al burro nel quadro del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, e regolamenti successivi, l'importo di base applicato al burro non è ridotto rispetto alla differenza di prezzo di cui alla tabella III.»


15.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/21


DECISIONE N. 2/2006 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA

del 31 gennaio 2006

che modifica la tabella I, la tabella II, la tabella IV c) e l’appendice della tabella IV del protocollo n. 2

(2006/93/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (di seguito «l'accordo»), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il libero accesso reciproco al mercato dell’alcole etilico non denaturato va realizzato mediante l’aggiunta dell’alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol alla voce SA n. 2208.90 della tabella I e della tabella IV c) del protocollo n. 2.

(2)

Nella tariffa doganale svizzera i prodotti contenenti grasso non sono classificati al numero 1901.2099. È pertanto opportuno adattare la composizione standard di detto numero della tariffa nell’appendice della tabella IV, eliminando il tenore in burro e sostituendolo parzialmente con un tenore più elevato di farina di frumento.

(3)

Le bevande contenenti componenti del latte devono essere oggetto di provvedimenti di compensazione dei prezzi e pertanto elencati nella tabella I del protocollo n. 2. A seguito della modifica della tabella I va modificata anche la tabella II del protocollo n. 2. Poiché per la Svizzera non vengono applicati dazi ad importazioni preferenziali, tali prodotti vanno elencati anche nella tabella IV c) del protocollo n. 2,

DECIDE:

Articolo 1

La tabella I, la tabella II, la tabella IV c) e l’appendice della tabella IV del protocollo n. 2 sono modificate come indicato negli allegati da I a IV della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2006.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2006.

Per il Comitato misto

Il presidente

Bernhard MARFURT


ALLEGATO I

«TABELLA I

N. della voce SA

Denominazione dei prodotti

0403 a 2106

immutato

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

.90

- altre:

ex ex .90

- - contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

.90

- altri:

ex ex .90

- - diversi dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole

3501

immutato»


ALLEGATO II

«TABELLA II

N. della voce SA

Denominazione dei prodotti

0501 a 2201

immutato

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della 2009

.10

- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

.90

- altre:

ex ex .90

- - diverse dai succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati e diverse da quelle contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

2203 a 2209

immutato»


ALLEGATO III

La tabella IV, parte c), è sostituita dalla seguente:

«c)

Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.

Voce della tariffa svizzera

Osservazioni

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex ex 2103.9000

Diversi dal “chutney” di mango liquido

2104.1000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

ex ex 2202.9090

Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

2208.9010

 

2208.9099»

 


ALLEGATO IV

L’appendice della tabella IV è sostituita dalla seguente:

«Appendice

Voce della tariffa svizzera

Osservazioni

Frumento tenero

Frumento duro

Segale

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

Latte intero in polvere

Latte scremato in polvere

Burro

Zucchero

Uova

Patate fresche

Grassi vegetali

kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

1901.2099

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

20»

 

 

 


15.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2006

recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Austria

[notificata con il numero C(2006) 517]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/94/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è un rischio che l’agente della malattia si diffonda dagli uccelli selvatici a quelli domestici, in particolare il pollame, e da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati.

(2)

L'Austria ha notificato alla Commissione l’isolamento di un virus H5 dell’influenza aviaria in un caso clinico negli uccelli selvatici. In attesa della determinazione del tipo di neuroaminidasi (N) e dell’indice di patogenicità, il quadro clinico e le circostanze epidemiologiche danno adito al sospetto che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1.

(3)

L'Austria ha posto in atto senza indugio alcuni provvedimenti di cui alla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4).

(4)

In considerazione del rischio patogeno occorre adottare misure provvisorie di protezione per affrontare i rischi particolari in diverse aree.

(5)

Per motivi di coerenza è opportuno applicare, ai fini della presente decisione, alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5), alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (6), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (8).

(6)

Occorre stabilire delle zone di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui la malattia è stata rilevata negli uccelli selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l’introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali.

(7)

È opportuno controllare e limitare i movimenti, in particolare, di volatili vivi e uova da cova, permettendo però l’invio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni.

(8)

Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle aree particolarmente a rischio (9) dovrebbero applicarsi alle zone di protezione e sorveglianza indipendentemente dal livello di rischio attribuito all’area in cui l’influenza aviaria ad alta patogenicità è sospettata o confermata per quanto riguarda gli uccelli selvatici.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (10) autorizza l’immissione sul mercato di una serie di sottoprodotti di origine animale, come la gelatina per uso tecnico, materiali per uso farmaceutico e altri, originari di aree della Comunità sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria poiché tali prodotti sono considerati sicuri date le condizioni specifiche di produzione, trattamento e utilizzazione che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili. È quindi appropriato consentire il trasporto dalle zone di protezione di strame usato o concime non trattato affinché sia trattato conformemente al regolamento, nonché dei sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni ivi stabilite.

(10)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (11), prevede organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che deve accompagnare gli animali o i loro gameti nel trasporto tra tali strutture riconosciute nei diversi Stati membri. Si dovrebbe prevedere una deroga alle restrizioni sul trasporto per i volatili provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità della direttiva, o ad essi diretti.

(11)

Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In particolare, l’invio di uova da cova ad altri paesi può essere consentito fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla direttiva 2005/94/CE. In tali casi, i certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 90/539/CEE dovrebbero contenere un riferimento alla presente decisione.

(12)

L’invio dalle zone di protezione di carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne dovrebbe essere consentito a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto di alcune norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (12).

(13)

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (13) stabilisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni, e prevede la possibilità di istituire una speciale bollatura sanitaria e un contrassegno sanitario per le carni di cui non è autorizzata l’immissione sul mercato in ragione di considerazioni di polizia sanitaria. È opportuno consentire l’invio dalle zone di protezione di carni recanti la bollatura sanitaria prevista dalla suddetta direttiva, e di prodotti a base di carne sottoposti al trattamento ivi indicato.

(14)

In attesa che si riunisca il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe adottare misure provvisorie di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione saranno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1.   La presente decisione stabilisce alcune misure provvisorie di protezione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Austria provocata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 di cui sia sospettata l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria dagli uccelli selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, nonché la contaminazione dei prodotti da loro derivati.

2.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«uova da cova»: le uova definite all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE;

b)

«selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e al punto 1.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

«altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2005/94/CE, compresi:

i)

gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003,

ii)

i volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimenti e laboratori di sperimentazione.

Articolo 2

Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza

1.   L'Austria istituisce attorno all’area in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:

a)

una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri,

b)

una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione.

2.   L’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.

3.   Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, l'Austria collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dell’istituzione delle zone stesse.

4.   L'Austria comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo.

Articolo 3

Misure nella zona di protezione

1.   L'Austria provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti:

a)

individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

b)

visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;

c)

attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività;

d)

attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

e)

controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame in conformità dell’articolo 9;

f)

monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall’infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili;

g)

campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e i bird-watcher.

2.   L'Austria provvede affinché nella zona di protezione siano vietati:

a)

la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti;

b)

la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

c)

il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;

d)

l’invio dalla zona di uova da cova;

e)

l’invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica;

f)

il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell’area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g)

la caccia di uccelli selvatici.

Articolo 4

Misure nella zona di sorveglianza

1.   L'Austria provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti:

a)

individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

b)

attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compreso l’uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda;

c)

attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

d)

controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all’interno della zona.

2.   L'Austria provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati:

a)

il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all’istituzione della zona stessa;

b)

la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

c)

la caccia di uccelli selvatici.

Articolo 5

Durata delle misure

Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli articoli 3 e 4 sono abrogate.

Se la presenza di un virus dell’influenza A sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici è confermata, le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, per almeno 21 giorni nel caso della zona di protezione e 30 giorni nel caso della zona di sorveglianza a partire dalla data in cui è stato isolato un virus dell’influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.

Articolo 6

Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'Austria può autorizzare il trasporto di pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso verso le aziende poste sotto controllo ufficiale site nella zona di protezione o di sorveglianza.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), l'Austria può autorizzare il trasporto di:

a)

pollame destinato a macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza o, se ciò risulta impossibile, verso un macello designato dall’autorità competente e sito al di fuori della zona;

b)

pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio dell'Austria nelle quali non vi siano altro pollame o volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), separati dal pollame;

c)

pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza alle aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio dell'Austria;

d)

pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso dalla zona di sorveglianza verso le aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio dell'Austria;

e)

volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), verso locali posti sul territorio dell'Austria in cui non si tenga pollame, se l’invio è costituito al massimo da cinque volatili in gabbia, indipendentemente dalle norme nazionali di cui all’articolo 1, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE;

f)

volatili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto ii), provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità dell’articolo 13 della direttiva 92/65/CEE, o ad essi diretti.

Articolo 7

Deroghe per le uova da cova

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), l'Austria può autorizzare:

a)

il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d’incubazione designato sul territorio dell'Austria;

b)

l’invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d’incubazione situati al di fuori del territorio dell'Austria, purché:

i)

le uova da cova siano state raccolte da gruppi di animali:

non sospettati di infezione col virus dell’influenza aviaria,

risultati negativi a un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 %;

ii)

siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2005/94/CE.

2.   I certificati di polizia sanitaria di cui al modello 1 dell’allegato IV alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b), inviate verso altri Stati membri recano la dicitura:

«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/94/CE della Commissione».

Articolo 8

Deroghe per carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), l'Austria può autorizzare l’invio dalla zona di protezione di:

a)

carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall’interno o dall’esterno della zona, prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

b)

carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III di tale direttiva;

d)

prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III della direttiva 2002/99/CE;

e)

carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’esterno della zona di protezione, prodotta in stabilimenti all’interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

f)

carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.

2.   L'Austria provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) siano accompagnati da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione:

«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/94/CE della Commissione».

Articolo 9

Condizioni per i sottoprodotti di origine animale

1.   In conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), L'Austria può autorizzare l’invio di:

a)

sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite ai capitoli II(A), III(B), IV(A), VI(A e B), VII(A), VIII(A), IX(A) e X(A) dell’allegato VII, e ai capitoli II(B) e III(II)(A) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002;

b)

piume o parti di piume non trasformate conformemente al capitolo VIII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame proveniente dall’esterno della zona di protezione;

c)

piume e parti di piume di pollame trasformate che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad assicurare l’eliminazione degli agenti patogeni;

d)

prodotti ricavati da pollame o altri volatili in cattività che, conformemente alla legislazione comunitaria, non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria né a divieti o restrizioni d’ordine zoosanitario, compresi i prodotti di cui al capitolo VII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002.

2.   L'Austria provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), siano accompagnati da un documento commerciale in conformità del capitolo X dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1774/2002 recante, al punto 6.1 del documento, la dichiarazione che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare che non rimangono agenti patogeni.

Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

Articolo 10

Condizioni per i movimenti

1.   Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli da 6 a 9, devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell’influenza aviaria.

2.   Laddove la spedizione, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 7, 8 e 9, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati separatamente da altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell’immissione sul mercato o dell’esportazione verso paesi terzi.

Articolo 11

Rispetto delle norme

L'Austria adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Destinatario

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(4)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(8)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(9)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/855/CE (GU L 316 del 2.12.2005, pag. 21).

(10)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(11)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

(12)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(13)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

15.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/31


POSIZIONE COMUNE 2006/95/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

che proroga misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/179/PESC (1) concernente misure restrittive, sotto forma di restrizioni all'ammissione, nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova. Dette misure, prorogate dalla posizione comune 2005/147/PESC (2), scadono il 27 febbraio 2006.

(2)

In base ad un riesame della posizione comune 2004/179/PESC, occorre prorogare le misure restrittive per altri 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/179/PESC è prorogata fino al 27 febbraio 2007.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 68. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2006/96/PESC (cfr. pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 49 del 22.2.2005, pag. 31.


15.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/32


DECISIONE 2006/96/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

che attua la posizione comune 2004/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/179/PESC (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova. Tali misure sono state prorogate dalla posizione comune 2006/95/PESC (2).

(2)

L'allegato I della posizione comune 2004/179/PESC dovrebbe essere modificato a seguito di cambiamenti nelle funzioni delle persone contemplate dalle misure restrittive,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato I della posizione comune 2004/179/PESC è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 68. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2005/890/PESC (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 33).

(2)  Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino

1.

SMIRNOV, Igor Nikolayevich, “Presidente”, nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto russo n. 50 NO. 0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del Presidente e “Presidente del Comitato doganale statale”, nato il 3 aprile 1961 a Kupiansk (?), Kharkovskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 NO. 00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevich, figlio del Presidente e “Consulente del Comitato doganale statale”, nato l'8 agosto 1967 a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 60 NO. 1907537.

4.

LEONTIYEV, Serghey Fedorovich, “Vicepresidente”, nato il 9 febbraio 1944 a Leontiyevka, Odesskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 NO. 0065438.

5.

MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, “Membro del Soviet Supremo”, nato il 15 ottobre 1942 a Teya, Grigoriopolsky Raion, Moldova. Ex passaporto sovietico n. 8BM724835.

6.

KAMINSKY, Anatoly Vladimirovich, “Vicepresidente del Soviet Supremo”, nato il 15 marzo 1950 a Chita, Federazione russa. Ex passaporto sovietico n. A25056238.

7.

SHEVCHUK, Evgheny Vassilyevich, “Presidente del Soviet Supremo”, nato il 21 giugno 1946 a Novosibirsk, Federazione russa. Ex passaporto sovietico n. A25004230.

8.

LITSKAI, Valery Anatolyevich, “Ministro degli affari esteri”, nato il 13 febbraio 1949 a Tver, Federazione russa. Passaporto russo n. 51 NO. 0076099, emesso il 9 agosto 2000.

9.

KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, “Ministro della difesa”, nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione russa.

10.

ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, “Ministro della sicurezza dello Stato”, nato nel 1951 a Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo.

11.

KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, “Ministro dell'interno”, nato nel 1951 a Briansk, Federazione russa. Passaporto russo.

12.

BALALA, Viktor Alekseyevich, nato nel 1961 a Vinnitsa, Ucraina.

13.

AKULOV, Boris Nikolayevich, “Rappresentante della Transnistria in Ucraina”.

14.

ZAKHAROV, Viktor Pavlovich, “Procuratore della Transnistria”, nato nel 1948 a Kamenka, Moldova.

15.

LIPOVTSEV, Alexey Valentinovich, “Vicepresidente del servizio doganale statale”.

16.

GUDYMO, Oleg Andreyevich, “Viceministro della sicurezza dello Stato”, nato l'11 settembre 1944 ad Alma-Ata, Kazakstan. Passaporto russo n. 51 NO. 0592094.

17.

KOSOVSKY, Eduard Alexandrovich, “Presidente della Banca della Repubblica transnistriana”, nato il 7 ottobre 1958 a Floresti, Moldova.»