ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 240/2006 della Commissione, del 10 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2006, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in alcuni paesi terzi [notificata con il numero C(2006) 332] ( 1 ) |
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Banca centrale europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 239/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 10 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
91,5 |
204 |
42,2 |
|
212 |
88,5 |
|
624 |
106,4 |
|
999 |
82,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
114,0 |
204 |
101,8 |
|
999 |
107,9 |
|
0709 10 00 |
220 |
57,6 |
624 |
101,9 |
|
999 |
79,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
160,4 |
204 |
79,4 |
|
999 |
119,9 |
|
0805 10 20 |
052 |
53,6 |
204 |
49,3 |
|
212 |
45,0 |
|
220 |
44,2 |
|
448 |
47,7 |
|
624 |
61,1 |
|
999 |
50,2 |
|
0805 20 10 |
204 |
87,2 |
999 |
87,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
63,4 |
204 |
106,7 |
|
400 |
79,6 |
|
464 |
131,1 |
|
624 |
70,9 |
|
662 |
45,3 |
|
999 |
82,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
54,1 |
999 |
54,1 |
|
0808 10 80 |
400 |
109,0 |
404 |
105,2 |
|
720 |
74,3 |
|
999 |
96,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
88,6 |
400 |
98,4 |
|
512 |
67,9 |
|
528 |
67,3 |
|
720 |
74,0 |
|
999 |
79,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 240/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (2), è stato il primo atto normativo contenente tali misure. |
(2) |
Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni. |
(3) |
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivo
L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Relativamente alla riservatezza dell’allegato, si applica l’articolo 3 del regolamento summenzionato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 65/2006 (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 5).
ALLEGATO
A norma dell’articolo 1, il presente allegato è segreto e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 241/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1004/2001 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La classificazione di un monitor al plasma a colori munito di dischetti di installazione stabilita nel regolamento (CE) n. 1004/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2), ha determinato la classificazione del monitor al plasma a colori nel codice NC 8528 21 90 e dei dischetti di installazione nel codice NC 8524 91 00. Dato che la nota 6 del capitolo 85 della nomenclatura combinata è stata modificata con effetto dal 1o gennaio 2002 e tenuto conto del fatto che il comitato SA si è messo d’accordo nell’ottobre 2004 sull’interpretazione di questa nota, il regolamento (CE) n. 1004/2001 è da considerarsi non corretto. |
(2) |
Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1004/2001. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La seconda voce della tabella riportata nell’allegato del regolamento (CE) n. 1004/2001 è sostituita dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2175/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 9).
(2) GU L 140, 24.5.2001, pag. 8.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
Apparecchio condizionato per la vendita al minuto, comprendente un monitor a colori con dischetti di installazione e accessori (fermacavi, cavo di alimentazione, telecomando alimentato da due batterie e un manuale d’istruzioni). Monitor con schermo al plasma, con una diagonale dello schermo di 105,6 cm (42 pollici), avente le seguenti dimensioni: 103,5 cm di larghezza × 64 cm di altezza × 15 cm di profondità, con una configurazione di 852 × 480 pixel e due altoparlanti interni. Il monitor è munito delle seguenti interfacce:
Le diverse interfacce consentono al monitor di visualizzare, a colori, sia i dati provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione sia le immagini fisse o mobili provenienti da uno strumento di registrazione o di riproduzione videofonica, da un lettore DVD, da una videocamera, ecc. |
8528 21 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3.b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90. Il carattere essenziale dell’apparecchio è dato dal monitor. La classificazione nella sottovoce 8471 60 è esclusa, in quanto il monitor è in grado di riprodurre un’immagine a colori a partire da un segnale video composito (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8471, punto I.D.1). Il monitor inoltre non può essere classificato nella voce 8531, poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531, punto D). |
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 242/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni e che sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2175/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 9).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Preparazione alimentare costituita da polvere di cacao e zucchero (% in peso):
Il prodotto si presenta sotto forma di cristalli marroncini. È utilizzato e venduto come zucchero. |
1806 10 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 18 e dal testo dei codici NC 1806, 1806 10 e 1806 10 90. Il prodotto non può essere classificato nel capitolo 17 perché la percentuale di polvere di cacao può essere determinata dalle analisi chimiche. Il prodotto è una preparazione alimentare contenente cacao (nota 2 del capitolo 18). |
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 243/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2006
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). |
(2) |
L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. |
(3) |
Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 febbraio 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di marzo 2006 possono essere presentate domande di titoli per 7 706,862 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2186/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 74).
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 244/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/2006 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.
(4) GU L 39 del 10.2.2006, pag. 15.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dall'11 febbraio 2006
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
36,52 |
0,33 |
1701 11 90 (1) |
36,52 |
3,95 |
1701 12 10 (1) |
36,52 |
0,19 |
1701 12 90 (1) |
36,52 |
3,65 |
1701 91 00 (2) |
36,08 |
7,19 |
1701 99 10 (2) |
36,08 |
3,51 |
1701 99 90 (2) |
36,08 |
3,51 |
1702 90 99 (3) |
0,36 |
0,31 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 245/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2006
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,448 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 246/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2006
recante sessantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 7 febbraio 2006, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 142/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 55).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:
|
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
|
|
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/15 |
DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA
del 9 marzo 2005
relativa alla partecipazione della Bulgaria al sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo (RAPEX) a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti
(2006/82/CE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
visto l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, firmato a Bruxelles l’8 marzo 1993, in particolare l'articolo 93,
vista la direttiva 2001/95/CE (1), in particolare l'articolo 12,
vista la lettera del 28 novembre 2003, trasmessa dalla missione della Repubblica di Bulgaria al direttore generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione delle Comunità europee, con la richiesta di avviare le procedure per consentire l'accesso della Bulgaria al sistema RAPEX,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 93 dell'accordo europeo stabilisce che le parti cooperino al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Bulgaria e della Comunità. A tal fine la cooperazione comprende, tra le altre cose e nell'ambito delle possibilità esistenti, scambi di informazioni e accesso alle banche dati della Comunità. |
(2) |
L'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dispone che l'accesso al sistema RAPEX è aperto ai paesi candidati nell'ambito di accordi fra la Comunità e detti paesi, secondo le modalità ivi definite. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nella Comunità. |
(3) |
L'allegato II della direttiva 2001/95/CE stabilisce le procedure di applicazione del sistema RAPEX e gli orientamenti per la notifica. |
(4) |
A norma del punto 8 dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, il 29 aprile 2004 la Commissione ha adottato orientamenti per la gestione del sistema RAPEX (2). |
(5) |
Dal suo avvio nel maggio del 1999, la Bulgaria ha partecipato attivamente al sistema TRAPEX (sistema comunitario transitorio di scambio rapido di informazione), che riflette le attività del RAPEX per i paesi candidati, |
DECIDE:
Articolo 1
La Bulgaria partecipa al sistema RAPEX con gli stessi diritti ed obblighi dei membri attuali, conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 2001/95/CE e degli orientamenti RAPEX.
Articolo 2
La Bulgaria applica gli stessi principi di riservatezza applicati dagli altri membri del sistema RAPEX.
Articolo 3
In cooperazione con i servizi della Commissione, la Bulgaria prende le disposizioni pratiche necessarie per garantire di essere in grado di ottemperare appieno alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e di seguire le procedure incluse negli orientamenti RAPEX.
La Commissione fornisce in particolare, la formazione iniziale dei funzionari bulgari riguardante l'utilizzo del sistema RAPEX.
Articolo 4
Eventuali problemi che possano sorgere dall'applicazione della presente decisione vanno risolti mediante contatti diretti tra i servizi della Commissione e le autorità bulgare nell'ambito del sistema RAPEX. Qualora non sia possibile raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti, su richiesta di una di esse si procederà ad uno scambio di pareri in seno al Consiglio di associazione entro i tre mesi successivi alla richiesta.
Successivamente allo scambio di pareri o alla scadenza del periodo indicato nel paragrafo precedente, il Consiglio di associazione può emettere raccomandazioni appropriate per la risoluzione dei problemi.
Le procedure in seno al Consiglio di associazione non pregiudicano le azioni intraprese a norma delle rispettive legislazioni di tutela dei consumatori in vigore nel territorio delle parti.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2005.
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 86; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 73.
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2006
concernente la firma, a nome della Comunità europea, e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2005 al 31 maggio 2006
(2006/83/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe (1), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato. |
(2) |
Le parti contraenti hanno deciso di prorogare di un ulteriore anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, il protocollo attuale approvato con il regolamento (CE) n. 2348/2002 del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2002 al 31 maggio 2005 (2), nell’attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo. |
(3) |
In virtù di tale scambio di lettere, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2005 al 31 maggio 2006. |
(4) |
Per evitare un’interruzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. È quindi opportuno firmare l’accordo in forma di scambio di lettere e applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
(5) |
Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvata, a nome della Comunità, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2005 al 31 maggio 2006, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o giugno 2005.
Articolo 3
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a) |
tonniere con reti a circuizione:
|
b) |
tonniere con lenze e canne:
|
c) |
pescherecci con palangari di superficie:
|
2. Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Articolo 4
Gli Stati membri le cui navi operano nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (3).
Articolo 5
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 54 del 25.2.1984, pag. 2.
(2) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 12.
(3) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2005 al 31 maggio 2006
Egregio signore,
Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1o giugno 2002-31 maggio 2005) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:
1. |
A decorrere dal 1o giugno 2005 e fino al 31 maggio 2006 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell’ambito del regime provvisorio corrisponderà all’importo previsto all’articolo 2 del protocollo attualmente in vigore (637 500 EUR). Tale importo sarà interamente versato a titolo di contropartita finanziaria e il pagamento sarà effettuato entro il 31 gennaio 2006. Inoltre la Comunità finanzierà nell’anno in questione uno studio di valutazione sullo stato del granchio di acque profonde per un importo di 50 000 EUR. |
2. |
Durante tale periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all’articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, dietro pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell’allegato del protocollo. |
La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.
Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Consiglio dell’Unione europea
Egregio signore,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1o giugno 2002-31 maggio 2005) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:
1. |
A decorrere dal 1o giugno 2005 e fino al 31 maggio 2006 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell’ambito del regime provvisorio corrisponderà all’importo previsto all’articolo 2 del protocollo attualmente in vigore (637 500 EUR). Tale importo sarà interamente versato a titolo di contropartita finanziaria e il pagamento sarà effettuato entro il 31 gennaio 2006. Inoltre la Comunità finanzierà nell’anno in questione uno studio di valutazione sullo stato del granchio di acque profonde per un importo di 50 000 EUR. |
2. |
Durante tale periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all’articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, dietro pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell’allegato del protocollo.» |
Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.
Voglia accettare l’espresisone della mia profonda stima.
Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe
Commissione
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2006
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di Germania e Portogallo volti a rafforzare le infrastrutture d’ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2006) 238]
(I testi in lingua tedesca e portoghese sono i soli facenti fede)
(2006/84/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13, lettera c), punto 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/29/CE dispone la concessione agli Stati membri di un contributo finanziario della Comunità al fine di rafforzare le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi. |
(2) |
La Germania e il Portogallo hanno istituito programmi volti a rafforzare le rispettive infrastrutture d'ispezione sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi. I suddetti Stati membri hanno chiesto per il 2006 una partecipazione finanziaria della Comunità a questi programmi, a norma del regolamento (CE) n. 998/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, che stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi (2). |
(3) |
Le informazioni tecniche fornite dalla Germania e dal Portogallo hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo; la Commissione ha redatto un elenco dei programmi di rafforzamento dei posti d'ispezione che potevano essere ammessi, recante gli importi del contributo comunitario proposto per ciascun programma. Tali informazioni sono state esaminate anche dal comitato fitosanitario permanente. |
(4) |
Tutti i programmi compresi nell'elenco sono stati valutati individualmente in vista dell’approvazione. La Commissione ha concluso che le condizioni e i criteri indicati nella direttiva 2000/29/CE e nel regolamento (CE) n. 998/2002 per la concessione di un contributo finanziario della Comunità sono stati rispettati. |
(5) |
Quindi è opportuno concedere un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese che saranno sostenute nel 2006 da Germania e Portogallo per detti programmi. |
(6) |
I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese che saranno sostenute dalla Germania nel 2006 per il suo programma di rafforzamento dei posti d'ispezione.
2. È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese che saranno sostenute dal Portogallo nel 2006 per il suo programma di rafforzamento dei posti d'ispezione.
Articolo 2
1. L'importo totale del contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è pari a 45 625 EUR.
2. L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità ai singoli Stati membri interessati è il seguente:
a) |
22 025 EUR: Germania; |
b) |
23 600 EUR: Portogallo. |
3. L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di rafforzamento dei posti d'ispezione è indicato nell'allegato.
Articolo 3
Il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di cui all'allegato è versato soltanto se:
a) |
lo Stato membro interessato ha fornito alla Commissione, mediante la documentazione del caso, la prova dell'acquisto e/o del miglioramento degli impianti e/o delle attrezzature elencati nel programma; e |
b) |
lo Stato membro interessato ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 998/2002. |
Articolo 4
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Portogallo sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/77/CE della Commissione (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 17).
(2) GU L 152 del 12.6.2002, pag. 16. Il regolamento è stato pubblicato come regolamento (CE) n. 997/2002, ma è stato successivamente rinumerato con la rettifica pubblicata nella GU L 153 del 13.6.2002, pag. 18.
ALLEGATO
PROGRAMMI DI RAFFORZAMENTO DEI POSTI D'ISPEZIONE
Programmi e corrispondente contributo finanziario della Comunità per il 2006
(EUR) |
|||
Stato membro |
Nomi dei posti d'ispezione (unità amministrativa, nome) |
Spese rimborsabili |
Contributo comunitario massimo |
Germania |
Hessen, Frankfurt Flughafen, punto di entrata 7.2 |
17 600 |
8 800 |
Hessen, Gießen ZA Kassel, punto di entrata 7.3 |
2 300 |
1 150 |
|
Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, punti di entrata 8.2 e 8.3 |
520 |
260 |
|
Mecklenburg-Vorpommern, Wismar, punto di entrata 8.4 |
520 |
260 |
|
Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz-Mukran, punti di entrata 8.5 e 8.6 |
520 |
260 |
|
Niedersachsen, ZA Wilhelmshaven, punto di entrata 9.5 |
460 |
230 |
|
Saarland, ZA Flughafen Saarbrücken & ZA Im Hauptgüterbahnhof, punto di entrata 12.1 e 12.2 |
500 |
250 |
|
Schleswig-Holstein, Einlassstelle Kiel, punti di entrata da 15.3 a 15.6 |
5 050 |
2 525 |
|
Thüringen,Erfurt-Kühnhausen, punto di entrata 16.1 |
16 580 |
8 290 |
|
Portogallo |
Porto (aeroporto) |
3 820 |
1 910 |
Leixões (porto) |
5 620 |
2 810 |
|
Aveiro (porto) |
5 620 |
2 810 |
|
Lisboa (aeroporto) |
3 820 |
1 910 |
|
Lisboa (porto) |
5 620 |
2 810 |
|
Setúbal (porto) |
5 620 |
2 810 |
|
Sines (porto) |
5 620 |
2 810 |
|
Faro (aeroporto) |
3 820 |
1 910 |
|
Ponta Delgada (aeroporto) |
3 820 |
1 910 |
|
Funchal (aeroporto) |
3 820 |
1 910 |
|
Totale del contributo finanziario della Comunità |
45 625 |
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2006
che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in alcuni paesi terzi
[notificata con il numero C(2006) 332]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/85/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), prevede che gli Stati membri possano importare embrioni dai paesi terzi solo se raccolti, analizzati e conservati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione. |
(2) |
Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti d’America hanno chiesto di emendare gli elenchi di tali paesi riguardo a una serie di gruppi di raccolta e di produzione di embrioni. |
(3) |
Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti d’America hanno garantito la conformità alle relative norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i servizi veterinari di tali paesi hanno ufficialmente riconosciuto, ai fini delle esportazioni verso la Comunità, i gruppi di raccolta di embrioni interessati. |
(4) |
La decisione 92/452/CEE va dunque modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 92/452/CEE viene modificato ai sensi dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 14 febbraio 2006.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/8/CE (GU L 6 dell’11.1.2006, pag. 32).
ALLEGATO
L’allegato alla decisione 92/452/CEE è modificato come segue:
a) |
la riga per il gruppo di raccolta e di produzione di embrioni n. E593 del Canada è sostituita dalla riga che segue:
|
b) |
viene inserita la seguente riga per la Nuova Zelanda:
|
c) |
vengono cancellate le seguenti righe dei gruppi di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d’America:
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d) |
per gli Stati Uniti d’America vengono inserite le righe che seguono:
|
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2006
recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Grecia
[notificata con il numero C(2006) 455]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(2006/86/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è un rischio che l’agente della malattia si diffonda dagli uccelli selvatici a quelli domestici, in particolare il pollame, e da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati. |
(2) |
La Grecia ha notificato alla Commissione l’isolamento di un virus H5 dell’influenza aviaria in un caso clinico negli uccelli selvatici. In attesa della determinazione del tipo di neuroaminidasi (N) e dell’indice di patogenicità, il quadro clinico e le circostanze epidemiologiche danno adito al sospetto che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1. |
(3) |
La Grecia ha posto in atto senza indugio alcuni provvedimenti di cui alla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4). |
(4) |
In considerazione del rischio patogeno occorre adottare misure provvisorie di protezione per affrontare i rischi particolari in diverse aree. |
(5) |
Per motivi di coerenza è opportuno applicare, ai fini della presente decisione, alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5), alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (6), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (8). |
(6) |
Occorre stabilire delle zone di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui la malattia è stata rilevata negli uccelli selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l’introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali. |
(7) |
È opportuno controllare e limitare i movimenti, in particolare, di volatili vivi e uova da cova, permettendo però l’invio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni. |
(8) |
Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle aree particolarmente a rischio (9) dovrebbero applicarsi alle zone di protezione e sorveglianza indipendentemente dal livello di rischio attribuito all’area in cui l’influenza aviaria ad alta patogenicità è sospettata o confermata per quanto riguarda gli uccelli selvatici. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (10) autorizza l’immissione sul mercato di una serie di sottoprodotti di origine animale, come la gelatina per uso tecnico, materiali per uso farmaceutico e altri, originari di aree della Comunità sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria poiché tali prodotti sono considerati sicuri date le condizioni specifiche di produzione, trattamento e utilizzazione che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili. È quindi appropriato consentire il trasporto dalle zone di protezione di strame usato o concime non trattato affinché sia trattato conformemente al regolamento, nonché dei sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni ivi stabilite. |
(10) |
La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (11) prevede organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che deve accompagnare gli animali o i loro gameti nel trasporto tra tali strutture riconosciute nei diversi Stati membri. Si dovrebbe prevedere una deroga alle restrizioni sul trasporto per i volatili provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità della direttiva, o ad essi diretti. |
(11) |
Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In particolare, l’invio di uova da cova ad altri paesi può essere consentito fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla direttiva 2005/94/CE. In tali casi, i certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 90/539/CEE dovrebbero contenere un riferimento alla presente decisione. |
(12) |
L’invio dalle zone di protezione di carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne dovrebbe essere consentito a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto di alcune norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (12). |
(13) |
La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (13) stabilisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni, e prevede la possibilità di istituire una speciale bollatura sanitaria e un contrassegno sanitario per le carni di cui non è autorizzata l’immissione sul mercato in ragione di considerazioni di polizia sanitaria. È opportuno consentire l’invio dalle zone di protezione di carni recanti la bollatura sanitaria prevista dalla suddetta direttiva, e di prodotti a base di carne sottoposti al trattamento ivi indicato. |
(14) |
In attesa che si riunisca il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe adottare misure provvisorie di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione saranno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
1. La presente decisione stabilisce alcune misure provvisorie di protezione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Grecia provocata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 di cui sia sospettata l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria dagli uccelli selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, nonché la contaminazione dei prodotti da loro derivati.
2. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) |
«uova da cova»: le uova definite all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE; |
b) |
«selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e al punto 1.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004; |
c) |
«altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2005/94/CE, compresi:
|
Articolo 2
Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza
1. La Grecia istituisce attorno all’area in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:
a) |
una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri, |
b) |
una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione. |
2. L’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.
3. Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, la Grecia collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dell’istituzione delle zone stesse.
4. La Grecia comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo.
Articolo 3
Misure nella zona di protezione
1. La Grecia provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti:
a) |
individuazione di tutte le aziende presenti nella zona; |
b) |
visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio; |
c) |
attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività; |
d) |
attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE; |
e) |
controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame in conformità dell’articolo 9; |
f) |
monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall’infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili; |
g) |
campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e i bird-watcher. |
2. La Grecia provvede affinché nella zona di protezione siano vietati:
a) |
la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti; |
b) |
la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni; |
c) |
il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata; |
d) |
l’invio dalla zona di uova da cova; |
e) |
l’invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica; |
f) |
il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell’area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002; |
g) |
la caccia di uccelli selvatici. |
Articolo 4
Misure nella zona di sorveglianza
1. La Grecia provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti:
a) |
individuazione di tutte le aziende presenti nella zona; |
b) |
attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compreso l’uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda; |
c) |
attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE; |
d) |
controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all’interno della zona. |
2. La Grecia provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati:
a) |
il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all’istituzione della zona stessa; |
b) |
la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni; |
c) |
la caccia di uccelli selvatici. |
Articolo 5
Durata delle misure
Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli articoli 3 e 4 sono abrogate.
Se la presenza di un virus dell’influenza A sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici è confermata, le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, per almeno 21 giorni nel caso della zona di protezione e 30 giorni nel caso della zona di sorveglianza a partire dalla data in cui è stato isolato un virus dell’influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.
Articolo 6
Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno
1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), la Grecia può autorizzare il trasporto di pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso verso le aziende poste sotto controllo ufficiale site nella zona di protezione o di sorveglianza.
2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), la Grecia può autorizzare il trasporto di:
a) |
pollame destinato a macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza o, se ciò risulta impossibile, verso un macello designato dall’autorità competente e sito al di fuori della zona; |
b) |
pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Grecia nelle quali non vi siano altro pollame o volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), separati dal pollame; |
c) |
pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza alle aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Grecia; |
d) |
pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso dalla zona di sorveglianza verso le aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Grecia; |
e) |
volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), verso locali posti sul territorio della Grecia in cui non si tenga pollame, se l’invio è costituito al massimo da cinque volatili in gabbia, indipendentemente dalle norme nazionali di cui all’articolo 1, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE; |
f) |
volatili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto ii), provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità dell’articolo 13 della direttiva 92/65/CEE, o ad essi diretti. |
Articolo 7
Deroghe per le uova da cova
1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), la Grecia può autorizzare:
a) |
il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d’incubazione designato sul territorio della Grecia; |
b) |
l’invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d’incubazione situati al di fuori del territorio della Grecia, purché:
|
2. I certificati di polizia sanitaria di cui al modello 1 dell’allegato IV alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b), inviate verso altri Stati membri recano la dicitura:
«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/86/CE della Commissione».
Articolo 8
Deroghe per carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne
1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), la Grecia può autorizzare l’invio dalla zona di protezione di:
a) |
carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall’interno o dall’esterno della zona, prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004; |
b) |
carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004; |
c) |
carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III di tale direttiva; |
d) |
prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III della direttiva 2002/99/CE; |
e) |
carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’esterno della zona di protezione, prodotta in stabilimenti all’interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004; |
f) |
carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004. |
2. La Grecia provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) siano accompagnati da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione:
«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/86/CE della Commissione».
Articolo 9
Condizioni per i sottoprodotti di origine animale
1. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), la Grecia può autorizzare l’invio di:
a) |
sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite ai capitoli II (A), III (B), IV (A), VI (A e B), VII (A), VIII (A), IX (A) e X (A) dell’allegato VII, e ai capitoli II (B) e III (II) (A) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002; |
b) |
piume o parti di piume non trasformate conformemente al capitolo VIII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame proveniente dall’esterno della zona di protezione; |
c) |
piume e parti di piume di pollame trasformate che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad assicurare l’eliminazione degli agenti patogeni; |
d) |
prodotti ricavati da pollame o altri volatili in cattività che, conformemente alla legislazione comunitaria, non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria né a divieti o restrizioni d’ordine zoosanitario, compresi i prodotti di cui al capitolo VII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002. |
2. La Grecia provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), siano accompagnati da un documento commerciale in conformità del capitolo X dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1774/2002 recante, al punto 6.1 del documento, la dichiarazione che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare che non rimangono agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
Articolo 10
Condizioni per i movimenti
1. Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli da 6 a 9, devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell’influenza aviaria.
2. Laddove la spedizione, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 7, 8 e 9, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati separatamente da altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell’immissione sul mercato o dell’esportazione verso paesi terzi.
Articolo 11
Rispetto delle norme
La Grecia adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informa immediatamente la Commissione.
Articolo 12
Destinatario
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).
(4) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(5) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(6) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(7) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(8) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).
(9) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/855/CE (GU L 316 del 2.12.2005, pag. 21).
(10) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
(11) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).
(12) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(13) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
Banca centrale europea
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/32 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 febbraio 2006
che modifica l’indirizzo BCE/2005/5 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all’interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica
(BCE/2006/2)
(2006/87/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare, gli articoli 5.1 e 5.2, 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (PDE), modifica fra le altre cose le scadenze per la trasmissione dei dati ai fini della PDE in modo da garantirne la coerenza con quelle relative al programma di trasmissione del Sistema europeo dei conti 95 (SEC 95) (2). A seguito di tale modifica, a partire dal 2006 gli Stati membri saranno tenuti a trasmettere i dati ai fini della PDE entro il 1o aprile e il 1o ottobre di ogni anno. |
(2) |
Per ragioni di coerenza, gli obblighi dell’Eurosistema di cui all’indirizzo BCE/2005/5, del 17 febbraio 2005, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all’interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica (3), dovrebbero essere basati, per quanto possibile, sulle norme statistiche del SEC 95. Pertanto, le scadenze di cui all’articolo 4 dell’indirizzo BCE/2005/5 relative alla trasmissione due volte l’anno di serie complete di dati da parte delle Banche centrali nazionali (BCN) alla Banca centrale europea (BCE) necessitano di essere modificate. |
(3) |
In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
L’indirizzo BCE/2005/5 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Le BCN trasmettono serie complete di dati due volte l’anno, ossia entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre.»; |
2) |
l’allegato IV è modificato come segue. La parola «Settembre», contenuta nella colonna destra con titolo «Data della prima trasmissione» delle due tavole «Dati correnti» e Dati storici, è sostituita dalla parola «Ottobre». |
Articolo 2
Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.
Articolo 3
Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 febbraio 2006.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).
(3) GU L 109 del 29.4.2005, pag. 81.