ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 38

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
9 febbraio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 212/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 213/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

3

 

*

Regolamento (CE) n. 214/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

5

 

*

Regolamento (CE) n. 215/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003 ( 1 )

11

 

*

Regolamento (CE) n. 216/2006 della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2184/97 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

15

 

*

Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l’applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima ( 1 )

17

 

*

Regolamento (CE) n. 218/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1262/2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento

19

 

*

Regolamento (CE) n. 219/2006 della Commissione, dell’8 febbraio 2006, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di banane del codice NC 08030019 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006

22

 

 

Regolamento (CE) n. 220/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

25

 

 

Regolamento (CE) n. 221/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, recante fissazione del coefficiente di riduzione da applicare nell’ambito del sottocontingente tariffario III per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, in applicazione del regolamento (CE) n. 169/2006

27

 

 

Regolamento (CE) n. 222/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

28

 

 

Regolamento (CE) n. 223/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 9 febbraio 2006

30

 

 

Regolamento (CE) n. 224/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

32

 

 

Regolamento (CE) n. 225/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

34

 

*

Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE ( 1 )

36

 

*

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani ( 1 )

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/1


REGOLAMENTO (CE) N. 212/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

84,2

204

47,8

212

113,2

624

111,0

999

89,1

0707 00 05

052

98,6

204

101,8

628

167,7

999

122,7

0709 10 00

220

72,5

624

101,9

999

87,2

0709 90 70

052

158,8

204

99,3

999

129,1

0805 10 20

052

53,6

204

51,8

212

46,9

220

42,6

448

47,8

624

60,7

999

50,6

0805 20 10

204

89,3

999

89,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

110,2

400

79,6

464

145,9

624

92,1

662

45,3

999

89,0

0805 50 10

052

52,1

999

52,1

0808 10 80

400

133,2

404

103,9

720

86,4

999

107,8

0808 20 50

388

89,3

400

82,4

528

111,0

720

45,5

999

82,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/3


REGOLAMENTO (CE) N. 213/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 9 febbraio 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03 A24,

Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/5


REGOLAMENTO (CE) N. 214/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

42,82

24,57

1 221,30

319,61

669,93

10 749,96

147,84

29,80

18,38

164,12

10 252,86

1 599,84

397,25

29,08

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

23,69

13,60

675,73

176,84

370,67

5 947,85

81,80

16,49

10,17

90,80

5 672,81

885,18

219,80

16,09

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

166,64

95,64

4 753,27

1 243,91

2 607,36

41 838,53

575,38

115,98

71,54

638,73

39 903,83

6 226,54

1 546,09

113,17

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

73,65

42,27

2 100,72

549,75

1 152,33

18 490,65

254,29

51,26

31,62

282,29

17 635,61

2 751,84

683,30

50,01

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

48,65

27,92

1 387,69

363,15

761,21

12 214,56

167,98

33,86

20,89

186,48

11 649,73

1 817,81

451,37

33,04

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

100,54

57,70

2 867,80

750,49

1 573,11

25 242,58

347,14

69,98

43,16

385,37

24 075,31

3 756,68

932,81

68,28

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

38,44

22,06

1 096,46

286,94

601,46

9 651,13

132,73

26,75

16,50

147,34

9 204,84

1 436,31

356,65

26,10

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

69,15

39,69

1 972,51

516,20

1 082,01

17 362,19

238,77

48,13

29,69

265,06

16 559,33

2 583,89

641,60

46,96

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

426,42

244,72

12 163,24

3 183,06

6 672,04

107 061,55

1 472,35

296,79

183,06

1 634,47

102 110,80

15 933,22

3 956,33

289,58

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

191,84

110,10

5 471,96

1 431,99

3 001,60

48 164,49

662,37

133,52

82,36

735,31

45 937,26

7 167,99

1 779,86

130,28

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

432,00

247,92

12 322,37

3 224,71

6 759,33

108 462,24

1 491,61

300,67

185,46

1 655,86

103 446,72

16 141,68

4 008,10

293,37

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

263,01

150,94

7 502,03

1 963,25

4 115,18

66 033,37

908,11

183,05

112,91

1 008,11

62 979,85

9 827,29

2 440,19

178,61

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

172,09

98,76

4 908,70

1 284,58

2 692,62

43 206,64

594,19

119,77

73,88

659,62

41 208,67

6 430,14

1 596,65

116,87

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

186,94

107,28

5 332,28

1 395,43

2 924,98

46 935,03

645,47

130,11

80,25

716,54

44 764,65

6 985,01

1 734,43

126,95

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

67,46

38,71

1 924,16

503,54

1 055,48

16 936,60

232,92

46,95

28,96

258,57

16 153,42

2 520,56

625,87

45,81

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

334,34

191,88

9 536,71

2 495,71

5 231,28

83 942,74

1 154,41

232,70

143,53

1 281,53

80 061,06

12 492,61

3 102,01

227,05

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

128,43

73,71

3 663,31

958,67

2 009,48

32 244,69

443,44

89,39

55,13

492,27

30 753,63

4 798,75

1 191,57

87,22

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

78,30

44,94

2 233,55

584,51

1 225,19

19 659,81

270,37

54,70

33,62

300,14

18 750,70

2 925,83

726,51

53,18

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

59,70

34,26

1 702,82

445,62

934,07

14 988,35

206,12

41,55

25,63

228,82

14 295,26

2 230,61

553,88

40,54

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

181,73

104,29

5 183,58

1 356,52

2 843,41

45 626,20

627,47

126,48

78,02

696,56

43 516,35

6 790,23

1 686,06

123,41

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

altre

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

75,00

43,04

2 139,20

559,82

1 173,44

18 829,35

258,95

52,20

32,20

287,46

17 958,64

2 802,24

695,82

50,93

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

73,83

42,37

2 105,80

551,08

1 155,12

18 535,37

254,90

51,38

31,69

282,97

17 678,25

2 758,49

684,95

50,13

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

82,02

47,07

2 339,48

612,23

1 283,30

20 592,21

283,19

57,08

35,21

314,37

19 639,98

3 064,60

760,96

55,70

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

163,85

94,04

4 673,79

1 223,11

2 563,77

41 138,97

565,76

114,04

70,34

628,05

39 236,62

6 122,43

1 520,24

111,27

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

63,37

36,37

1 807,57

473,03

991,53

15 910,31

218,80

44,11

27,20

242,90

15 174,58

2 367,82

587,95

43,03

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

46,72

26,81

1 332,68

348,76

731,03

11 730,34

161,32

32,52

20,06

179,08

11 187,91

1 745,75

433,48

31,73

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

92,06

52,83

2 625,91

687,19

1 440,42

23 113,40

317,86

64,07

39,52

352,86

22 044,59

3 439,81

854,13

62,52

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

149,08

85,56

4 252,44

1 112,84

2 332,64

37 430,22

514,75

103,76

64,00

571,43

35 699,37

5 570,48

1 383,19

101,24

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 05

0809 20 95

324,28

186,10

9 249,71

2 420,61

5 073,85

81 416,50

1 119,67

225,70

139,21

1 242,96

77 651,63

12 116,65

3 008,65

220,22

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

188,34

108,09

5 372,11

1 405,86

2 946,83

47 285,65

650,29

131,08

80,85

721,89

45 099,06

7 037,19

1 747,39

127,90

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

150,11

86,15

4 281,85

1 120,54

2 348,77

37 689,10

518,31

104,48

64,44

575,39

35 946,27

5 609,01

1 392,76

101,94

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

165,49

94,97

4 720,37

1 235,30

2 589,32

41 549,00

571,40

115,18

71,04

634,31

39 627,68

6 183,45

1 535,39

112,38

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

254,12

145,84

7 248,44

1 896,88

3 976,07

63 801,26

877,42

176,87

109,09

974,03

60 850,95

9 495,10

2 357,70

172,57

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

530,81

304,63

15 140,82

3 962,28

8 305,37

133 270,47

1 832,78

369,44

227,88

2 034,59

127 107,76

19 833,72

4 924,86

360,47

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 068,17

613,02

30 468,48

7 973,46

16 713,23

268 185,44

3 688,18

743,45

458,57

4 094,30

255 783,99

39 912,17

9 910,48

725,39

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

178,63

102,52

5 095,24

1 333,40

2 794,95

44 848,63

616,77

124,33

76,69

684,69

42 774,74

6 674,51

1 657,33

121,31

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

140,90

80,86

4 019,03

1 051,76

2 204,61

35 375,76

486,50

98,07

60,49

540,07

33 739,91

5 264,73

1 307,27

95,69

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

181,50

104,16

5 177,03

1 354,80

2 839,82

45 568,53

626,67

126,32

77,92

695,68

43 461,34

6 781,65

1 683,93

123,25

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/11


REGOLAMENTO (CE) N. 215/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) prevedono specifiche disposizioni per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili. Nella sua forma attuale, il sistema si è rivelato problematico, tenuto conto dei flussi commerciali e delle norme generali di valutazione. Occorre pertanto sostituire il sistema attuale con un sistema in base al quale i prezzi unitari comunicati dagli Stati membri e divulgati dalla Commissione europea possano essere direttamente usati per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna.

(2)

L'informazione sulla natura della transazione, che viene riportata nella casella 24 del documento amministrativo unico, consente di specificare i diversi tipi di transazioni per l’elaborazione delle statistiche sugli scambi commerciali tra la Comunità ed i paesi terzi nonché tra gli Stati membri. La codificazione di questa informazione è prevista nella normativa comunitaria in vigore relativa a tali statistiche, ed in particolare nel regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (3). Per motivi di coerenza e di efficacia, è quindi opportuno fare riferimento a tale normativa per quanto riguarda i codici da inserire nella casella 24 (natura della transazione) del documento amministrativo unico.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione (4) ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2454/93 nuove norme sull’uso del documento amministrativo unico. Il termine iniziale d’applicazione di tali misure è stato fissato al 1o gennaio 2006. La Commissione ha valutato i programmi adottati dagli Stati membri per l’attuazione di dette misure sulla base di una relazione elaborata tenendo conto dei contributi degli Stati membri, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2286/2003. Tale valutazione ha rivelato che taluni Stati membri non sono in grado di adattare i loro sistemi informatici entro il 1o gennaio 2006. Risulta quindi necessario prevedere che, in talune circostanze, il termine iniziale per l’applicazione delle misure di cui trattasi sia differito al 1o gennaio 2007.

(4)

Occorre pertanto modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 2454/93 e (CE) n. 2286/2003.

(5)

L’elenco delle transazioni stabilito nel regolamento (CE) n. 1917/2000, da impiegarsi per l’inserimento dei codici nella casella 24 del documento amministrativo unico, è stato modificato a decorrere dal 1o gennaio 2006. Il termine assegnato agli Stati membri per l’adeguamento dei sistemi informatici di sdoganamento scade nello stesso giorno. Le relative disposizioni del presente regolamento devono quindi applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2006.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.

1)

Nell'articolo 152, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a) bis:

«a) bis

Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna può essere direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5).

I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente.

i)

Previa deduzione degli elementi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli Stati Membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui alla lettera a), punto ii). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.

ii)

Il prezzo unitario può essere usato per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdì.

iii)

Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.

iv)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi sono divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.

Le merci di cui al primo comma della presente lettera a) bis sono riportate nell'allegato 26.

2)

Gli articoli da 173 a 177 sono soppressi.

3)

L'allegato 26 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

4)

L'allegato 27 è soppresso.

5)

L’allegato 38 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2286/2003, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I punti da 3 a 9, 17 e 18 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006. Gli Stati membri possono tuttavia anticiparne l’applicazione.

Gli Stati membri che incontrino difficoltà nell’adeguare i sistemi informatici di sdoganamento possono differire tale adeguamento fino al 1o gennaio 2007. In tal caso essi comunicano alla Commissione il modo e la data in cui danno applicazione ai punti da 3 a 9, 17 e 18 dell’articolo 1. La Commissione pubblica tale informazione.»

Articolo 3

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   I punti da 1) a 4) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 19 maggio 2006.

3.   Il punto 5 dell’articolo 1 e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

(3)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 10).

(4)  GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.

(5)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1


ALLEGATO I

«ALLEGATO 26

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 152, PARAGRAFO 1, LETTERA a) bis

Procedura semplificata per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice (1)

Codice NC (TARIC)

Designazione delle merci

Periodo di validità

0701 90 50

Patate di primizia

1.1.-30.6.

0703 10 19

Cipolle

1.1.-31.12.

0703 20 00

Agli

1.1.-31.12.

0708 20 00

Fagioli

1.1.-31.12.

0709200010

Asparagi:

verdi

1.1.-31.12.

0709200090

Asparagi:

altri

1.1.-31.12.

0709 60 10

Peperoni

1.1.-31.12.

ex 0714 20

Patate dolci, fresche o refrigerate, intere

1.1.-31.12.

0804300090

Ananas

1.1.-31.12.

0804400010

Avocadi

1.1.-31.12.

0805 10 20

Arance dolci

1.6.-30.11.

0805201005

Clementine

1.3.-31.10.

0805203005

Monreal e satsuma

1.3.-31.10.

0805205007

0805205037

Mandarini e Wilkings

1.3.-31.10.

0805207005

0805209005

0805209009

Tangerini e altri

1.3.-31.10.

0805400011

Pompelmi:

bianchi

1.1.-31.12.

0805400019

Pompelmi:

rosei

1.1.-31.12.

0805509011

0805509019

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1.1.-31.12.

0806 10 10

Uve da tavola

21.11.-20.7.

0807 11 00

Cocomeri

1.1.-31.12.

0807190010

0807190030

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1.-31.12.

0807190091

0807190099

Altri meloni

1.1.-31.12.

0808205010

Pere:

Nashi (Pyrus pyrifolia)

Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5.-30.6.

0808205090

Pere:

altre

1.5.-30.6.

0809 10 00

Albicocche

1.1.-30.5. e 1.8.-31.12.

0809 30 10

Pesche noci

1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.

0809 30 90

Pesche

1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.

0809 40 05

Prugne

1.10.-10.6.

0810 10 00

Fragole

1.1.-31.12.

0810 20 10

Lamponi

1.1.-31.12.

0810 50 00

Kiwi

1.1.-31.12.»


(1)  In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel presente allegato, l'elenco di prodotti è determinato dal contenuto dei codici NC e TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Nei casi in cui sono preceduti da “ex”, i codici e la corrispondente designazione vanno letti congiuntamente.


ALLEGATO II

Nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la nota relativa alla casella 24 è sostituita dal testo seguente:

«Casella n. 24: Natura della transazione

Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (1), escluso, se del caso, il codice 9; tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella.


(1)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/15


REGOLAMENTO (CE) N. 216/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2184/97 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La classificazione di un sistema videofonico comprendente vari elementi e munito di due dischetti di installazione nel regolamento (CE) n. 2184/97, del 3 novembre 1997, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2), ha determinato la classificazione del sistema videofonico nel codice NC 8517 50 90 e dei due dischetti di installazione nel codice NC 8524 91 10. Dato che la nota 6 del capitolo 85 della nomenclatura combinata è stata modificata con effetto dal 1o gennaio 2002 e tenuto conto del fatto che il comitato SA si è messo d’accordo nell’ottobre 2004 sull’interpretazione di questa nota, il regolamento (CE) n. 2184/97 è da considerarsi non corretto.

(2)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 2184/97.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 4 della tabella riportata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2184/97 è sostituita dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2175/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 9).

(2)  GU L 299 del 4.11.1997, pag. 6.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio condizionato per la vendita al minuto, comprendente:

unità audio munita di cornetta telefonica,

carta elettronica di telecomunicazione,

videocamera collegabile con una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione,

unità di collegamento alla rete,

due dischetti con programmi di applicazione per la videofonia.

L’apparecchio permette di svolgere una funzione complementare (videotelefonia) ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.

8517 50 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, punto 1, punto 3 b) e punto 6, e del testo dei codici NC 8517, 8517 50 e 8517 50 90.

Il carattere essenziale dell’apparecchio è dato dal dispositivo di telecomunicazione (unità audio e carta elettronica di comunicazione).


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/17


REGOLAMENTO (CE) N. 217/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2006

che stabilisce norme per l’applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l'articolo 24, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, le sementi possono essere commercializzate solo qualora siano soddisfatte le prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima. Nel caso in cui i quantitativi di sementi disponibili conformi alle prescrizioni sulla facoltà germinativa siano insufficienti, la Commissione ha autorizzato per un periodo limitato la commercializzazione di quantitativi massimi definiti di sementi non conformi alle prescrizioni stabilite da dette direttive in tema di facoltà germinativa minima.

(2)

Attualmente la procedura di rilascio delle autorizzazioni è troppo lenta.

(3)

Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di autorizzazione, pur garantendo che la Commissione e gli Stati membri dispongano di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda e rispondere, lo strumento adeguato sembra essere una procedura di consultazione tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti le richieste di autorizzazione a permettere la commercializzazione temporanea di sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima, presentate dagli Stati membri in conformità:

a)

dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE;

b)

dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE;

c)

dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2002/54/CE;

d)

dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE; e

e)

all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2002/57/CE.

2.   Il presente regolamento non si applica alla commercializzazione delle «sementi di base» quali definite nelle direttive di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Uno Stato membro che incontri difficoltà di approvvigionamento e intenda permettere la commercializzazione temporanea di sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima (di seguito «Stato membro richiedente») presenta alla Commissione una domanda in cui figurino le informazioni di cui all’articolo 3. Simultaneamente lo Stato membro richiedente informa gli altri Stati membri. Ogni Stato membro designa dei punti di contatto.

2.   Nei 15 giorni successivi alla comunicazione di cui al paragrafo 1, gli altri Stati membri possono notificare alla Commissione e allo Stato membro richiedente:

a)

un’offerta di sementi disponibili che consenta di superare le temporanee difficoltà di approvvigionamento; oppure

b)

obiezioni alla commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni delle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

3.   Le sementi oggetto della richiesta possono essere commercializzate nella Comunità fino al raggiungimento del quantitativo indicato dallo Stato membro richiedente senza essere conformi alle prescrizioni delle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo 1, se entro il periodo fissato nel paragrafo 2 allo Stato membro richiedente e alla Commissione non vengono notificate offerte né obiezioni, oppure qualora vengano formulate offerte che lo Stato membro richiedente e lo Stato o gli Stati membri offerenti concordano nel ritenere inadeguate, a meno che nello stesso periodo di tempo la Commissione non abbia informato lo Stato membro richiedente che la sua domanda è ritenuta ingiustificata.

La Commissione comunica le condizioni alle quali la commercializzazione è autorizzata, compresi i quantitativi consentiti, ai punti di contatto designati da ogni Stato membro e le pubblica sul proprio sito web.

4.   Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non possono essere soddisfatte, o se la Commissione ritiene che la domanda non sia giustificata, essa ne informa i punti di contatto designati da ogni Stato membro.

La questione è sottoposta all’esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali e, se del caso, viene immediatamente adottata una decisione che approvi o respinga la richiesta a norma della procedura prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Le informazioni pubblicate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, comprendono i seguenti dati:

a)

specie e varietà, segnatamente le caratteristiche in tema di coltivazione ed impiego;

b)

facoltà germinativa minima prevista;

c)

quantitativi interessati;

d)

documentazione giustificativa indicante le ragioni della richiesta;

e)

destinazione proposta della commercializzazione, con indicazione delle regioni dello Stato membro richiedente che incontrano difficoltà di approvvigionamento di sementi;

f)

periodo di applicazione richiesto per l’autorizzazione.

Articolo 4

Fatte salve tutte le norme sull’etichettatura previste dalle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’etichetta ufficiale sulle sementi indica che le sementi in questione appartengono a una categoria soggetta a prescrizioni meno rigorose di quelle stabilite dalle direttive citate e ne precisa la facoltà germinativa minima.

Articolo 5

1.   Alle condizioni stabilite nel presente regolamento, gli Stati membri consentono ai fornitori di immettere sul mercato le sementi autorizzate a norma dell’articolo 3. Essi possono esigere che i fornitori chiedano un’autorizzazione preventiva, che può essere rifiutata qualora:

a)

vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione; oppure

b)

il quantitativo totale per il quale il fornitore chiede l’autorizzazione in conformità della pertinente deroga superi il quantitativo massimo autorizzato dalla Comunità a norma dell’articolo 2.

2.   Lo Stato membro richiedente coordina il lavoro degli altri Stati membri, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non venga superato.

3.   Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i punti di contatto di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(2)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/19


REGOLAMENTO (CE) N. 218/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1262/2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regime d’intervento nel settore dello zucchero. Alla luce dell’esperienza acquisita, appaiono opportuni alcuni adattamenti diretti a semplificare il regime e ad armonizzarlo con le pratiche seguite per altri prodotti come i cereali o la polvere di latte.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede una garanzia di prezzo e di smercio soltanto per lo zucchero prodotto in regime di quote. Occorre pertanto limitare l’accesso all’intervento ai fabbricanti titolari di quote che, in cambio della garanzia sul prezzo, sono tenuti a pagare il prezzo minimo per le barbabietole, rispettando nel contempo il legittimo affidamento dei commercianti specializzati già in possesso del riconoscimento necessario per offrire zucchero all’intervento.

(3)

L’esperienza recentemente acquisita nelle operazioni d’intervento concernenti lo zucchero ha evidenziato la necessità di rafforzare i criteri di stoccaggio dello zucchero all’intervento e di riconoscimento dei magazzini e dei sili di stoccaggio, in particolare attribuendo maggiore discrezionalità agli organismi d’intervento. Inoltre è ammesso che in presenza delle condizioni richieste lo zucchero possa rimanere immagazzinato senza rischio di deterioramento per un periodo molto lungo. È necessario quindi modificare le norme relative alle date limite di ritiro, pur mantenendo queste norme, a tutela del legittimo affidamento, per lo zucchero offerto all’intervento prima di una data determinata.

(4)

Le procedure d’intervento per lo zucchero devono essere armonizzate con quelle in vigore in altri settori come quello dei cereali o della polvere di latte, in particolare per quanto riguarda i termini per il pagamento a decorrere dalla presentazione delle offerte all’intervento.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1262/2001, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1498/2005, prevede le condizioni che devono soddisfare determinati tipi di imballaggio in cui deve essere consegnato lo zucchero acquistato. Allo scopo di garantire la corretta applicazione di tali disposizioni, è necessario apportare alcune precisazioni.

(6)

Per facilitare la gestione corrente dell’intervento, in particolare mediante la costituzione di partite omogenee, è opportuno aumentare il quantitativo minimo al di sotto del quale l’organismo d’intervento non è tenuto ad accettare l’offerta.

(7)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1262/2001.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1262/2001 è modificato come segue.

1)

L'articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'organismo d'intervento acquista lo zucchero soltanto se è offerto:

a)

da un fabbricante titolare di una quota di produzione;

b)

da un commerciante specializzato nel settore dello zucchero e riconosciuto anteriormente al 1o marzo 2006 dallo Stato membro nel cui territorio si trova il suo stabilimento.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Può essere preso in consegna solo lo zucchero prodotto in regime di quote immagazzinato separatamente, al momento dell’offerta, in un magazzino o in un silo riconosciuto, che non sia stato utilizzato da ultimo per immagazzinare prodotti diversi dallo zucchero.»

2)

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Gli organismi d’intervento possono imporre requisiti supplementari per il riconoscimento di un silo o di un magazzino.»;

b)

al paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

nei limiti di un quantitativo globale corrispondente ad un massimo di cinquanta volte la capacità giornaliera di svincolo dello zucchero sfuso, che il richiedente si impegna a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento al momento del ritiro, se si tratta di un silo o di un magazzino per l'ammasso di zucchero sfuso.»;

c)

al paragrafo 3, primo comma, la seconda frase è soppressa.

3)

L'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per offrire zucchero all’intervento, il commerciante specializzato di cui al paragrafo 1 deve essere riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi. Il riconoscimento è concesso anteriormente al 1o marzo 2006 dallo Stato membro sul cui territorio è situato lo stabilimento del commerciante ai richiedenti che soddisfano o che sono ritenuti in grado di soddisfare, per la campagna di commercializzazione in parola, i requisiti di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i requisiti supplementari che lo Stato membro può imporre per la concessione del riconoscimento.»;

b)

il secondo comma del paragrafo 3 e il paragrafo 4 sono soppressi;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il riconoscimento è revocato quando si constata che l'interessato non soddisfa più o non è più in grado di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Il riconoscimento può essere revocato nel corso della campagna di commercializzazione. Esso non ha effetto retroattivo.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le misure adottate ai sensi del presente articolo riguardo alla concessione o alla revoca del riconoscimento sono notificate per iscritto all' interessato.»

4)

All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti requisiti:

a)

essere prodotti in regime di quote nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta;

b)

essere in cristalli.»

5)

All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti del presente regolamento, si intende per “partita” un quantitativo minimo di zucchero di 2 000 tonnellate, avente la stessa qualità e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio.»

6)

L'articolo 9 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il contratto di magazzinaggio ha effetto cinque settimane dopo la data di accettazione dell’offerta di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e scade alla fine della decade nel corso della quale è ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero in questione.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese di magazzinaggio sono a carico dell'organismo d'intervento per il periodo decorrente dall'inizio della decade nel corso della quale prende effetto il contratto di cui al paragrafo 2 fino alla scadenza del suddetto contratto.»;

c)

al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso.

7)

All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento dello zucchero.»

8)

L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

L’organismo d’intervento effettua il pagamento al più presto il centoventesimo giorno a decorrere dal giorno di accettazione dell’offerta, sempreché siano stati eseguiti i controlli relativi alla verifica del peso e delle caratteristiche qualitative delle partite offerte.»

9)

All'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il ritiro dello zucchero acquistato avviene:

a)

per le offerte accettate anteriormente al 30 settembre 2005, al più tardi alla fine del settimo mese successivo a quello nel corso del quale l'offerta è stata accettata, fatto salvo l'articolo 34;

b)

per le offerte accettate dal 1o ottobre 2005 al 9 febbraio 2006, al più tardi il 30 settembre 2006, fatto salvo l'articolo 34;

c)

per le offerte accettate a partire dal 10 febbraio 2006, al più tardi alla data di ritiro prevista dall’articolo 34.»

10)

L'articolo 18 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo forfettario per le spese relative ai modi di condizionamento che l’organismo d’intervento esige o accetta, di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a 15,70 EUR per tonnellata di zucchero.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso.

11)

All'articolo 19, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«1.   All'atto del ritiro per gli zuccheri di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a) e b), ed entro il termine previsto dall’articolo 16 per gli zuccheri di cui al medesimo paragrafo 4, lettera c), gli esperti riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato oppure gli esperti designati di comune accordo dall'organismo d'intervento e dal venditore provvedono al prelievo di quattro campioni per analisi.»

12)

All'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare è:

a)

nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), quello indicato nell'offerta;

b)

nel caso di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), quello indicato nelle condizioni della gara.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L’articolo 1, punto 1, lettera b), e punti da 4 a 8, si applica allo zucchero offerto all’intervento a partire dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/22


REGOLAMENTO (CE) N. 219/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2006

recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005, dal 1o gennaio di ogni anno, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2006, è aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000 tonnellate di peso netto a dazio zero per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 (2), ha stabilito le misure transitorie necessarie per garantire l’approvvigionamento del mercato comunitario, assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP ed evitare perturbazioni dei flussi commerciali nel corso dei due mesi suddetti. A tal fine è stato reso disponibile un quantitativo totale di 160 000 tonnellate per il rilascio di titoli di importazione nell’ambito del suddetto contingente tariffario.

(3)

Occorre pertanto aprire il contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 per il 2006 e stabilirne le modalità di gestione per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006.

(4)

Analogamente a quanto previsto per le importazioni non preferenziali, è opportuno adottare un metodo di gestione del suddetto contingente tariffario atto a favorire lo sviluppo del commercio internazionale e una maggiore fluidità degli scambi. A tal fine risulta più appropriato il metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», in base al quale l’accesso al contingente è determinato dall’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP e un congruo approvvigionamento del mercato comunitario, evitando nel contempo perturbazioni dei flussi commerciali, è opportuno che una parte del contingente tariffario sia riservata, a titolo provvisorio, agli operatori che hanno approvvigionato il mercato comunitario di banane ACP nell’ambito del regime di importazione precedentemente in vigore.

(5)

Occorre pertanto stabilire che, nell’ambito del contingente tariffario, sia riservato un quantitativo totale di 146 850 tonnellate agli operatori che hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP nel corso del 2005. Tale quota del contingente tariffario dovrebbe essere gestita mediante titoli di importazione rilasciati a ciascun operatore proporzionalmente ai quantitativi immessi in libera pratica nel corso del 2005.

(6)

In considerazione dei quantitativi disponibili, è opportuno limitare il quantitativo su cui può vertere la domanda di titolo di ciascun operatore per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006.

(7)

L’accesso alla parte restante del contingente tariffario dovrebbe essere aperto a tutti gli operatori stabiliti nella Comunità in base al metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», secondo quanto previsto agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(8)

A seguito dell’entrata in vigore dell’aliquota della tariffa doganale comune per le banane, stabilita dal regolamento (CE) n. 1964/2005, il regime dei contingenti tariffari all’importazione istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (4), ha cessato di essere applicabile il 31 dicembre 2005, in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento. Le modalità di gestione dei contingenti tariffari previsti dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93, adottate con il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione (5), sono pertanto divenute prive di oggetto.

(9)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 896/2001. Tuttavia è opportuno mantenere in applicazione alcune disposizioni del suddetto regolamento, con particolare riguardo a quelle relative alla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, che risultano utili ai fini della gestione delle importazioni effettuate a norma del presente regolamento.

(10)

Per consentire la presentazione delle domande di titoli in tempo utile, è opportuno prevedere l’immediata entrata in vigore del presente regolamento.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

È aperto per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006 il contingente tariffario a dazio zero per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005.

Articolo 2

Quantitativi disponibili

I quantitativi disponibili del contingente tariffario sono fissati a 615 000 tonnellate, ripartite come segue:

a)

un quantitativo di 146 850 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo II con il numero d’ordine 09.4164;

b)

un quantitativo di 468 150 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo III con i numeri d’ordine seguenti: 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 e 09.1644.

CAPO II

IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA a)

Articolo 3

Titoli di importazione

1.   Le importazioni nell’ambito del quantitativo di cui all’articolo 2, lettera a), sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità alle disposizioni del presente capo.

2.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (6), eccetto l’articolo 8, paragrafi 4 e 5.

Articolo 4

Presentazione delle domande di titoli

1.   Possono presentare una domanda di titolo di importazione gli operatori economici stabiliti nella Comunità che, nel 2005, hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP.

2.   I quantitativi richiesti da ciascun operatore non possono superare il 40 % dei quantitativi di banane originarie dei paesi ACP che detto operatore ha immesso in libera pratica nella Comunità nel corso del 2005.

3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate da ciascun operatore il 15 e 16 febbraio 2006 presso le competenti autorità dello Stato membro che nel 2005 ha rilasciato i titoli di importazione per i quantitativi di cui al paragrafo 2.

Le autorità competenti sono quelle che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.

4.   La domanda di titolo è corredata di una copia del(i) titolo(i) utilizzato(i) nel 2005 per l’importazione di banane originarie dei paesi ACP, debitamente imputato(i), e dei documenti comprovanti l’origine ACP dei quantitativi su cui vertono i titoli, nonché della prova della costituzione di una cauzione in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (7). L’importo della cauzione è di 150 EUR/tonnellata.

5.   Le domande di titoli presentate in maniera non conforme al disposto del presente articolo sono irricevibili.

6.   Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 219/2006 — capo II».

Articolo 5

Rilascio dei titoli

1.   Entro il 21 febbraio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande ricevibili di titoli.

2.   Se i quantitativi richiesti superano il quantitativo di cui all’articolo 2, lettera a), la Commissione stabilisce entro il 24 febbraio 2006 un coefficiente di assegnazione da applicare ad ogni domanda di titolo.

3.   Le autorità competenti rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 27 febbraio 2006, applicando, se del caso, il coefficiente di assegnazione di cui al paragrafo 2.

4.   In caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione, se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, è immediatamente svincolata relativamente al quantitativo non assegnato.

Articolo 6

Durata di validità dei titoli e comunicazione degli Stati membri

1.   I titoli di importazione rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, sono validi dal 1o marzo al 31 dicembre 2006.

2.   Dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane importati nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3.

CAPO III

IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA b)

Articolo 7

Modalità di gestione

1.   Il quantitativo di cui all’articolo 2, lettera b), è suddiviso in cinque quote di 93 630 tonnellate ciascuna, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

Numero d’ordine

Periodo contingentale

09.1638

Dal 1o marzo al 30 aprile

09.1639

Dal 1o maggio al 30 giugno

09.1640

Dal 1o luglio al 31 agosto

09.1642

Dal 1o settembre al 31 ottobre

09.1644

Dal 1o novembre al 31 dicembre

2.   Le quote di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 896/2001 è abrogato. Tuttavia gli articoli 21, 26 e 27, nonché l’allegato del suddetto regolamento, rimangono applicabili alle importazioni effettuate a norma del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

(2)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 5.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

(4)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(5)  GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(7)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/25


REGOLAMENTO (CE) N. 220/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 9 febbraio 2006 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

3,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

40,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

20,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

73,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

18,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi, esclusa la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 esportate a partire dal 1o febbraio 2005,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera, la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/27


REGOLAMENTO (CE) N. 221/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

recante fissazione del coefficiente di riduzione da applicare nell’ambito del sottocontingente tariffario III per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, in applicazione del regolamento (CE) n. 169/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2375/2002 è stato aperto un contingente tariffario annuale di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 169/2006 della Commissione, del 31 gennaio 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 2375/2002 per quanto riguarda il rilascio dei titoli di importazione nell’ambito del lotto n. 1 del sottocontingente tariffario III per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta (3), ha fissato a 464 879,874 tonnellate il quantitativo del sottocontingente III ancora disponibile per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2006.

(3)

I quantitativi richiesti il 6 febbraio 2006, in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, sono superiori ai quantitativi disponibili. È quindi opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d’importazione per il sottocontingente III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, presentata e trasmessa alla Commissione il 6 febbraio 2006 in conformità all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002, è soddisfatta a concorrenza dell’80,56049 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 27 dell’1.2.2006, pag. 3.


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/28


REGOLAMENTO (CE) N. 222/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero, dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

Il regolamento (CE) n. 180/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2005/2006 (4), ha fissato come obbligo di consegna per il Congo, l'India, il Mozambico, la Tanzania e lo Zimbabwe un quantitativo superiore al quantitativo totale su cui vertono le domande di titoli di importazione già presentate per il periodo di consegna 2005/2006.

(3)

In queste circostanze, per maggior chiarezza, è opportuno indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 30 gennaio al 3 febbraio 2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

(4)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 28.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP–INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 30.1.2006-3.2.2006

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

0

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 30.1.2006-3.2.2006

Limite

India

0

Raggiunto

ACP

0

Raggiunto


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 30.1.2006-3.2.2006

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/30


REGOLAMENTO (CE) N. 223/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 9 febbraio 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle uova impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.

(3)

L'attuale situazione dei mercati e della concorrenza in alcuni paesi terzi rende necessario fissare una restituzione differenziata in funzione della destinazione di taluni prodotti del settore delle uova.

(4)

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, gli ovoprodotti, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, devono recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (3).

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. La soppressione delle restituzioni non deve tuttavia portare ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

(6)

Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, dell'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(3)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 9 febbraio 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 unità

1,35

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 unità

0,70

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 (GU L 126 del 19.05.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E16

tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'Americe, della Romania e della Bulgaria.

E17

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10.

E18

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania e della Bulgaria.


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/32


REGOLAMENTO (CE) N. 224/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/2006 (GU L 14 del 19.1.2006, pag. 10).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 febbraio 2006 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

111,7

2

01

96,5

6

02

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

195,3

32

01

229,4

21

02

279,7

6

03

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

120,6

12

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

236,2

18

01

276,7

6

03

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

206,6

24

01

264,0

7

02

199,2

26

03


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile.»


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/34


REGOLAMENTO (CE) N. 225/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 200/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 32 del 4.2.2006, pag. 39.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 9 febbraio 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

36,67

0,28

1701 11 90 (1)

36,67

3,90

1701 12 10 (1)

36,67

0,15

1701 12 90 (1)

36,67

3,61

1701 91 00 (2)

35,79

7,34

1701 99 10 (2)

35,79

3,60

1701 99 90 (2)

35,79

3,60

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/36


DIRETTIVA 2006/15/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di limiti dell’esposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (VLIEP), da stabilirsi a livello comunitario.

(2)

Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale ad agenti chimici (SCOEL) istituito con decisione 95/320/CE della Commissione (2).

(3)

I valori limiti indicativi dell’esposizione professionale si fondano su criteri di natura sanitaria, non sono vincolanti, sono il risultato degli studi scientifici più recenti e tengono conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi fissano valori soglia al di sotto dei quali non sono previste conseguenze dannose per una qualsiasi sostanza. Questi valori risultano necessari affinché i datori di lavoro possano determinare e valutare i rischi, secondo quanto disposto all’articolo 4 della direttiva 98/24/CE.

(4)

Per qualsiasi agente chimico per il quale sono stabiliti a livello comunitario valori limiti indicativi dell’esposizione professionale, si richiede agli Stati membri di fissare un valore limite nazionale dell’esposizione professionale che tenga conto del valore limite comunitario, la cui natura può tuttavia essere determinata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

(5)

I valori indicativi dell’esposizione professionale vanno considerati come un elemento importante dell'approccio globale per garantire la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro dai rischi derivanti da agenti chimici pericolosi.

(6)

I risultati delle strategie di valutazione e riduzione dei rischi messe a punto nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (3), relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, contemplano la definizione o la revisione dei LEP per un certo numerio di sostanze.

(7)

Le direttive della Commissione 91/322/CEE (4) e 96/94/CE (5) hanno stabilito un primo e un secondo elenco indicativo dei valori limite dell’esposizione professionale nell'ambito della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (6).

(8)

La direttiva 80/1107/CEE è abrogata dalla direttiva 98/24/CE, con effetto a partire dal 5 maggio 2001.

(9)

La direttiva 98/24/CE dispone che le direttive 91/322/CEE e 96/94/CE rimangano in vigore.

(10)

La direttiva 96/94/CE è abrogata, con effetto a partire dal 31 dicembre 2001, dalla direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (7).

(11)

Tenuto conto della valutazione dei dati scientifici più recenti di cui si dispone, è opportuno rivedere i valori limite indicativi dell’esposizione professionale che figurano nella direttiva 91/322/CEE.

(12)

Conformemente a quanto disposto all’articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato SCOEL ha valutato in tutto 33 sostanze, elencate nell’allegato alla presente direttiva. Di queste, 17 figuravano già nell’allegato alla direttiva 91/322/CEE. Per quattro di queste sostanze, la raccomandazione del comitato scientifico sostiene la definizione di un nuovo valore limite indicativo, mentre per altre 13 sostanze preconizza il mantenimento dei valori limite precedenti. Ne consegue che le 17 sostanze elencate nell’allegato alla presente direttiva dovrebbero essere cancellate dall’allegato alla direttiva 91/322/CEE, mentre le altre 10 sostanze rimarranno elencate nell’allegato alla direttiva 91/322/CEE.

(13)

È dunque opportuno che dieci sostanze continuino a figurare nell’allegato alla direttiva 91/322/CEE. Per nove di queste, il comitato SCOEL non ha ancora indicato valori limite indicativi dell’esposizione professionale, mentre per la sostanza rimanente è previsto che siano disponibili fra breve nuovi dati scientifici supplementari e pertanto sarà sottoposta ad un nuovo esame da parte del comitato in questione.

(14)

L'elenco che figura nell'allegato alla presente direttiva comprende inoltre altre 16 sostanze per le quali il comitato scientifico SCOEL ha raccomandato valori limite indicativi dell’esposizione professionale, in esito alla valutazione dei dati scientifici più recenti relativi alle conseguenze sanitarie e prendendo inoltre in considerazione la disponibilità di tecniche di misurazione, conformemente alla procedura che figura nell’articolo 3 della direttiva 98/24/CE.

(15)

Una delle 16 sostanze in questione, il monoclorobenzene, è stata inserita nell’allegato alla direttiva 2000/39/CE. Il comitato SCOEL ha riesaminato i VLIEP alla luce dei dati scientifici più recenti e ha raccomandato la definizione di nuovi VLIEP. Occorre quindi eliminare dall’allegato alla direttiva 2000/39/CE la sostanza in questione che figura attualmente nell’allegato alla presente direttiva.

(16)

Per talune sostanze occorre fissare valori limite per l’esposizione a breve termine, onde tener conto degli effetti derivanti da un’esposizione di breve durata.

(17)

Per talune sostanze occorre considerare anche la possibilità di penetrazione attraverso l'epidermide, al fine di garantire il migliore livello possibile di protezione.

(18)

La presente direttiva costituisce un passo concreto verso il conseguimento della dimensione sociale del mercato interno.

(19)

Le misurazioni fornite in questa direttiva risultano conformi al parere del comitato istituito in forza dell’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (8).

(20)

Occorre pertanto modificare la direttiva 91/322/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’ambito dell’attuazione della direttiva 98/24/CE, si definisce un secondo elenco di valori limite indicativi comunitari dell’esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell’allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri fissano a livello nazionale valori limite dell’esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell’allegato, tenendo conto dei valori stabiliti a livello comunitario.

Articolo 3

Nell’allegato della direttiva 91/322/CEE, sono soppressi i riferimenti alle seguenti sostanze: nicotina, acido formico, metanolo, acetonitrile, nitrobenzene, risorcinolo, dietilammina, diossido di carbonio, acido ossalico, cianammide, pentaossido di difosforo, pentasolfuro di difosforo, bromo, pentacloruro di fosforo, piretro, bario (composti solubili come Ba), argento (composti solubili come Ag) e i loro valori limite indicativi.

Nell’allegato della direttiva 2000/39/CE, si elimina il riferimento alla sostanza clorobenzene.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate per le questioni disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(2)  GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.

(3)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22.

(5)  GU L 338 del 28.12.1996, pag. 86.

(6)  GU L 327 del 3.12.1980, pag. 8.

(7)  GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47.

(8)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.


ALLEGATO

VALORI LIMITE INDICATIVI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

EINECS (1)

CAS (2)

Nome dell'agente chimico

Valori limite

Notazione (3)

8 ore (4)

Breve durata (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nicotina

0,5

epidermide

200-579-1

64-18-6

Acido formico

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanolo

260

200

epidermide

200-830-5

75-00-3

Cloroetano

268

100

200-835-2

75-05-8

Acetonitrile

70

40

epidermide

201-142-8

78-78-4

Isopentano

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzene

1

0,2

epidermide

203-585-2

108-46-3

Resorcinolo

45

10

epidermide

203-625-9

108-88-3

Toluene

192

50

384

100

epidermide

203-628-5

108-90-7

Monoclorobenzene

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentano

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dietilammina

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-Esano

72

20

203-806-2

110-82-7

Cicloesano

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfolina

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metossietossi)etanolo

50,1

10

epidermide

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butossietossi)etanolo

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Anidride carbonica

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-Amminoetanolo

2,5

1

7,6

3

epidermide

205-634-3

144-62-7

Acido ossalico

1

206-992-3

420-04-2

Cianammide

1

0,58

epidermide

207-343-7

463-82-1

Neopentano

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Pentaossido di fosforo

1

215-242-4

1314-80-3

Pentasolfuro di difosforo

1

231-131-3

 

Argento (composti solubili come Ag)

0,01

Bario (composti solubili come Ba)

0,5

Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) ( non solubili)

2

231-714-2

7697-37-2

Acido nitrico

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Bromo

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Cloro

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfina

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)

1

233-060-3

10026-13-8

Pentacloruro di fosforo

1


(1)  EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.

(2)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).

(3)  Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide.

(4)  Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.

(5)  Un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non deve avvenire e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

(6)  mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa.

(7)  ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3).


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/40


DIRETTIVA 2006/17/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2006

che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a),

vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (1), in particolare l’articolo 28, lettere b), d), e), f) ed i),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/23/CE stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tutti i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo nonché dei prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.

(2)

Per prevenire la trasmissione di malattie attraverso tessuti e cellule umani destinati all’applicazione sull’uomo e garantire un livello equivalente di qualità e sicurezza, la direttiva 2004/23/CE invita a stabilire prescrizioni tecniche specifiche per ciascuna delle fasi del processo di applicazione di tessuti e cellule umani.

(3)

L’impiego di tessuti e cellule umani destinati ad essere applicati al corpo umano comporta un rischio di trasmissione di malattie e di altri potenziali effetti negativi sui riceventi. Tale rischio può essere ridotto mediante un’attenta selezione dei donatori, il controllo di ciascuna donazione e l’applicazione di procedure per l’approvvigionamento di tessuti e cellule in conformità delle norme e delle procedure stabilite e aggiornate in base ai migliori pareri scientifici disponibili. Tutti i tessuti e le cellule umani, compresi quelli impiegati come materie prime per la produzione di medicinali, destinati all’utilizzo nella Comunità devono pertanto rispettare le prescrizioni in tema di qualità e sicurezza stabilite dalla presente direttiva.

(4)

Data la particolare natura della loro applicazione le cellule riproduttive hanno particolari esigenze di qualità e sicurezza che sono prese in considerazione nella presente direttiva.

(5)

Se la donazione di cellule riproduttive avviene tra partner che hanno rapporti fisici, è giustificato richiedere test biologici meno rigorosi, poiché in tal caso il rischio per il ricevente è considerato inferiore rispetto a una donazione da terzi. Al fine di ridurre i rischi di contaminazione incrociata, occorre sottoporre il donatore ad analisi biologiche solo ove le cellule donate siano lavorate, coltivate o conservate.

(6)

La presente direttiva si basa sull’esperienza internazionale ricavata da un’approfondita documentazione: la Guide to safety and quality assurance for organs, tissues and cells (Guida per assicurare sicurezza e qualità di organi, tessuti e cellule), del Consiglio d’Europa, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4.4.1997) del Consiglio d’Europa con i suoi protocolli addizionali nonché le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Per quanto riguarda in particolare ulteriori test biologici per donatori provenienti da aree ad alta incidenza di determinate malattie, o i cui partner sessuali o genitori provengono da aree ad alta incidenza, gli Stati membri faranno riferimento alla documentazione scientifica internazionale esistente. La presente direttiva è conforme ai principi fondamentali sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2004/23/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a)

«cellule riproduttive»: tutti i tessuti e le cellule destinati ad essere utilizzati ai fini della riproduzione assistita;

b)

«donazione da parte di un partner»: la donazione di cellule riproduttive tra un uomo e una donna che dichiarano di avere rapporti fisici;

c)

«impiego diretto»: qualsiasi procedura in base alla quale le cellule donate vengono utilizzate senza essere conservate;

d)

«sistema di qualità»: la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse destinati ad attuare la gestione della qualità, comprese tutte le attività che direttamente o indirettamente contribuiscono alla qualità;

e)

«procedure operative standard» (POS): istruzioni scritte che descrivono le fasi di un determinato processo nonché i materiali e i metodi da utilizzare e il prodotto finale previsto;

f)

«convalida» (o «qualifica» in caso di attrezzature o ambienti): la definizione di elementi di prova documentati, in grado di garantire con un elevato livello di certezza che determinati processi, POS, attrezzature o ambienti diano luogo a un prodotto conforme alle specifiche e alle caratteristiche qualitative prestabilite; un processo è convalidato al fine di valutare se un sistema funziona efficacemente in rapporto all’impiego previsto;

g)

«tracciabilità»: la facoltà di reperire e individuare i tessuti o le cellule in ogni fase dell’approvvigionamento, della lavorazione, del controllo e dello stoccaggio fino alla distribuzione al ricevente o al luogo di smaltimento, compresa la capacità di individuare il donatore e l’istituto dei tessuti o il centro di produzione che ricevono, lavorano o conservano i tessuti o le cellule e, a livello di strutture mediche, la capacità di individuare i responsabili che effettuano il trapianto dei tessuti o delle cellule sui riceventi; la tracciabilità comporta inoltre la facoltà di reperire e individuare tutti i dati pertinenti relativi ai prodotti e ai materiali che entrano in contatto con tali tessuti o cellule;

h)

«organismo di approvvigionamento»: un centro di assistenza sanitaria, un’unità ospedaliera o un altro organismo in cui si effettuano prelievi di tessuti e cellule umani che può non essere accreditato, designato, autorizzato o provvisto di licenza come istituto dei tessuti.

Articolo 2

Prescrizioni relative all’approvvigionamento di tessuti e cellule umani

1.   Ad eccezione della donazione da parte di un partner di cellule riproduttive destinate all’impiego diretto, gli Stati membri assicurano che l’approvvigionamento di tessuti e cellule umani venga accreditato, riconosciuto, autorizzato o sia oggetto di una licenza solo qualora siano rispettate le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a12.

2.   Il prelievo di tessuti e di cellule umani è effettuato da persone che hanno completato con successo un programma di formazione predisposto da un’équipe clinica specializzata nei tessuti e nelle cellule da prelevare o da un istituto dei tessuti autorizzato ai fini dell’approvvigionamento.

3.   L’istituto dei tessuti o l’organismo di approvvigionamento concludono con il personale o l’équipe clinica responsabile della selezione dei donatori che non faccia parte dello stesso istituto o organizzazione accordi scritti in merito alle procedure da seguire per garantire la conformità ai criteri di selezione dei donatori di cui all’allegato I.

4.   L’istituto dei tessuti o l’organismo di approvvigionamento concludono con il personale o l’équipe clinica responsabile della selezione dei donatori che non faccia parte dello stesso istituto o organizzazione accordi scritti in merito al tipo di tessuti, di cellule e/o di campioni da prelevare nonché ai protocolli da seguire.

5.   Vengono definite procedure operative standard (POS) al fine di verificare:

a)

l’identità del donatore;

b)

i documenti relativi all’assenso o all’autorizzazione del donatore o della sua famiglia;

c)

la valutazione dei criteri di selezione dei donatori di cui all’articolo 3;

d)

la valutazione degli esami di laboratorio richiesti per i donatori a norma dell’articolo 4.

Vengono inoltre definite POS relative ad approvvigionamento, imballaggio, etichettatura e trasporto dei tessuti e delle cellule fino al punto di arrivo, presso l’istituto dei tessuti o, in caso di distribuzione diretta di tali materiali, presso l’équipe clinica responsabile della loro applicazione, ovvero, in caso di campioni di tessuti o di cellule, presso il laboratorio per il controllo, in conformità dell’articolo 5 della presente direttiva.

6.   L’approvvigionamento è effettuato in strutture adeguate, seguendo procedure che riducono il rischio di contaminazione batterica o di altro tipo dei tessuti e delle cellule prelevati a norma dell’articolo 5.

7.   I materiali e le attrezzature utilizzati per l'approvvigionamento sono gestiti conformemente alle norme e alle specifiche di cui all'allegato IV, sezione 1.3, tenendo debitamente conto delle regolamentazioni, delle normative e degli orientamenti pertinenti, nazionali e internazionali, relativi alla sterilizzazione di medicinali e dispositivi medici. Per il prelievo di tessuti e cellule, vengono impiegati strumenti e dispositivi qualificati, sterili.

8.   Il prelievo di tessuti e cellule da donatori vivi è effettuato in un contesto che ne assicuri la salute, la sicurezza e la tutela dei dati personali.

9.   Se pertinente, si dispone del personale e delle attrezzature necessarie per la ricomposizione del corpo di donatori deceduti. Tale ricomposizione è completata in modo efficace.

10.   Le procedure relative al prelievo di tessuti e cellule sono applicate conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 5.

11.   Durante l’approvvigionamento, o presso l’istituto dei tessuti, viene attribuito un codice d’identificazione unico al donatore nonché ai tessuti e alle cellule donati, in modo da garantire un’adeguata identificazione del donatore e la tracciabilità dei materiali donati. I codici e i rispettivi dati sono iscritti in un registro predisposto a tal fine.

12.   La documentazione relativa al donatore è conservata in conformità dell’allegato IV, punto 1.4.

Articolo 3

Criteri di selezione dei donatori di tessuti e di cellule

Le autorità competenti si assicurano che i donatori siano conformi ai criteri di selezione di cui:

a)

all’allegato I per i donatori di tessuti e cellule, eccettuati i donatori di cellule riproduttive;

b)

all’allegato III per i donatori di cellule riproduttive.

Articolo 4

Esami di laboratorio richiesti per i donatori

1.   Le autorità competenti si assicurano che:

a)

i donatori di tessuti e di cellule, eccettuati i donatori di cellule riproduttive, siano sottoposti ai test biologici di cui all’allegato II, punto 1;

b)

i test di cui alla lettera a) siano effettuati in conformità delle prescrizioni generali stabilite nell’allegato II, punto 2.

2.   Le autorità competenti si assicurano che:

a)

i donatori di cellule riproduttive siano sottoposti ai test biologici di cui all’allegato III, punti 1, 2 e 3;

b)

i test di cui alla precedente lettera a) siano effettuati in conformità delle prescrizioni generali stabilite nell’allegato III, punto 4.

Articolo 5

Procedure relative alla donazione e all’approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e ricevimento presso l’istituto dei tessuti

Le autorità competenti si assicurano che le procedure relative alla donazione e all’approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e il ricevimento degli stessi presso l’istituto dei tessuti siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV.

Articolo 6

Prescrizioni in merito alla distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule ai riceventi

Le autorità competenti possono autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui è effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato.

Articolo 7

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1o novembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.


ALLEGATO I

CRITERI DI SELEZIONE DEI DONATORI DI TESSUTI E/O DI CELLULE (ECCETTUATI I DONATORI DI CELLULE RIPRODUTTIVE) DI CUI ALL’ARTICOLO 3, LETTERA a)

I criteri di selezione dei donatori si basano su analisi dei rischi connessi all’applicazione delle cellule e dei tessuti in questione. Gli indicatori di tali rischi vanno individuati mediante esami fisici, controllo dell’anamnesi medica e comportamentale, test biologici, autopsie (nel caso di donatori deceduti) e qualsiasi altro esame pertinente. A meno che una valutazione dei rischi documentata, approvata dalla persona responsabile di cui all’articolo 17 della direttiva 2004/23/CE, lo giustifichi, non si può essere donatori qualora ricorra uno dei casi di seguito illustrati.

1.   Donatori deceduti

1.1.   Criteri generali di esclusione

1.1.1.

Causa di morte sconosciuta, a meno che l’autopsia dopo il prelievo fornisca informazioni al riguardo e non si applichi nessuno dei criteri generali di esclusione di cui alla presente sezione.

1.1.2.

Malattie di eziologia sconosciuta.

1.1.3.

Presenza o precedenti manifestazioni di patologie maligne, eccettuato il carcinoma basocellulare primario, il carcinoma in situ della cervice uterina ed alcuni tumori primari del sistema nervoso centrale che vanno valutati sulla base della documentazione scientifica. I donatori affetti da patologie maligne possono essere valutati e presi in considerazione per la donazione della cornea, tranne in caso di retinoblastoma, neoplasia ematologica e tumori maligni del segmento anteriore dell’occhio.

1.1.4.

Rischio di trasmissione di malattie causate da prioni. Tale rischio riguarda, per esempio:

a)

persone alle quali è stata diagnosticata la malattia di Creutzfeldt-Jakob, o la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, ovvero con antecedenti familiari della malattia di Creutzfeldt-Jakob non iatrogena;

b)

persone con un’anamnesi di demenza a rapida progressione, o di malattie neurologiche degenerative, comprese le patologie di origine sconosciuta;

c)

riceventi di ormoni derivanti dall’ipofisi umana (come gli ormoni della crescita), riceventi con innesti di cornea, sclera e dura madre nonché persone che hanno subito interventi neurochirurgici non documentati (nei quali può essere stata utilizzata la dura madre).

Per la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, possono essere raccomandate ulteriori misure precauzionali.

1.1.5.

Infezioni sistemiche che non sono state controllate al momento della donazione, comprese malattie batteriche e infezioni sistemiche virali, fungine e parassitarie o gravi infezioni locali dei tessuti e delle cellule destinati a donazioni. I donatori affetti da setticemia batterica possono essere valutati e presi in considerazione per la donazione degli occhi solo qualora le cornee siano destinate alla conservazione mediante coltura degli organi, al fine di consentire l’individuazione di eventuali contaminazioni del tessuto.

1.1.6.

Anamnesi, prove cliniche o di laboratorio relative al rischio di trasmissione dell’HIV, dell’epatite B acuta o cronica (eccettuate le persone la cui immunità è documentata), dell’epatite C e dell’HTLV I e II o prove riguardo ad altri fattori di rischio connessi a tali infezioni.

1.1.7.

Anamnesi di malattie sistemiche autoimmuni croniche che potrebbero pregiudicare la qualità dei tessuti da prelevare.

1.1.8.

Indicazioni in merito ai risultati dell'esame dei campioni di sangue del donatore, non validi a causa di:

a)

emodiluizione, conformemente alle specifiche dell’allegato II, sezione 2, qualora non sia disponibile un campione prelevato prima della trasfusione; ovvero

b)

un trattamento a base di agenti immunosoppressivi.

1.1.9.

Prove relative ad altri fattori di rischio connessi a malattie trasmissibili, sulla base di una valutazione dei rischi che tenga conto dei viaggi e dell’esposizione del donatore a tali rischi, nonché della prevalenza locale di malattie infettive.

1.1.10.

Presenza nel corpo del donatore di segni fisici che implicano un rischio di malattie trasmissibili, secondo quanto descritto nell’allegato IV, punto 1.2.3.

1.1.11.

Ingestione o esposizione a una sostanza (quale cianuro, piombo, mercurio o oro) che può essere trasmessa al ricevente in quantità tali da poterne compromettere la salute.

1.1.12.

Vaccinazione recente con virus vivi attenuati, ove il rischio di trasmissione sia ritenuto possibile.

1.1.13.

Xenotrapianti.

1.2.   Criteri di esclusione supplementari per donatori bambini deceduti

1.2.1.

I bambini nati da madri affette da HIV o che comunque rientrano in uno dei criteri di esclusione di cui alla sezione 1.1 non possono essere ammessi come donatori finché sia definitivamente escluso qualsiasi rischio di trasmissione dell’infezione.

a)

I bambini di età inferiore a 18 mesi, nati da madri affette da HIV, epatite B, epatite C o HTLV, o a rischio di contrarre l'infezione, che sono stati allattati dalle madri nei 12 mesi precedenti non possono essere considerati donatori, indipendentemente dai risultati degli esami analitici.

b)

I bambini nati da madri affette da HIV, epatite B, epatite C o HTLV, o a rischio di contrarre l'infezione, che non sono stati allattati dalle madri nei 12 mesi precedenti e che non risultano affetti da HIV, epatite B, epatite C o HTLV sulla base degli esami analitici o fisici e del controllo delle cartelle cliniche possono essere ammessi come donatori.

2.   Donatori vivi

2.1.   Donatori vivi autologhi

2.1.1.

Se i tessuti e le cellule asportati sono destinati ad essere conservati o coltivati, occorre effettuare la stessa quantità minima di test biologici prescritta per i donatori vivi allogenici. I risultati positivi degli esami non comportano necessariamente il divieto di conservare, trattare e reimpiantare tessuti, cellule o qualsiasi prodotto derivato, purché vi sia la possibilità di conservarli isolatamente, al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata con altri innesti o di contaminazione con agenti avventizi, ovvero di confusione.

2.2.   Donatori vivi allogenici

2.2.1.

I donatori vivi allogenici vanno selezionati in base all’anamnesi sanitaria e medica risultante da un questionario e da un colloquio di un professionista sanitario esperto e qualificato con il donatore, conformemente al punto 2.2.2. Tale valutazione deve comprendere fattori rilevanti che possono contribuire a individuare e ad escludere le persone la cui donazione può costituire un rischio sanitario per gli altri, come la possibilità di trasmettere malattie, o un rischio sanitario per i donatori stessi. Per qualsiasi donazione, la procedura del prelievo non deve interferire con lo stato di salute del donatore, né comprometterlo. Nel caso della donazione di cellule ematiche del cordone ombelicale o della membrana amniotica, questo vale tanto per la madre quanto per il neonato.

2.2.2.

I criteri di selezione dei donatori allogenici vivi vanno stabiliti e documentati dall’istituto dei tessuti (e dal chirurgo che esegue il trapianto in caso di distribuzione diretta al ricevente) sulla base dei tessuti e delle cellule necessari per la donazione, delle condizioni fisiche del donatore, dell’anamnesi medica e comportamentale nonché dei risultati di indagini cliniche e di esami di laboratorio relativi allo stato di salute del donatore.

2.2.3.

Vanno applicati gli stessi criteri di esclusione dei donatori deceduti ad eccezione del punto 1.1.1. In base al tessuto o alle cellule destinati alla donazione, può essere necessario aggiungere criteri di esclusione specifici, quali:

a)

gravidanza (eccettuati i donatori di cellule ematiche del cordone ombelicale e della membrana amniotica nonché i donatori collaterali di cellule progenitrici ematopoietiche);

b)

allattamento al seno;

c)

nel caso di cellule progenitrici ematopoietiche, la possibilità di trasmettere patologie ereditarie.


ALLEGATO II

ESAMI DI LABORATORIO RICHIESTI PER I DONATORI (ECCETTUATI I DONATORI DI CELLULE RIPRODUTTIVE) DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1.   Test biologici richiesti per i donatori

1.1.

La prescrizione minima relativa ai test biologici che tutti i donatori sono tenuti ad effettuare comprende i seguenti test:

HIV 1 e 2

Anti-HIV-1,2

Epatite B

HBsAg

Anti-HBc

Epatite C

Anti-HCV Ab

Sifilide

Cfr. 1.4 (sotto)

1.2.

L’esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta incidenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree.

1.3.

Se il test degli anticorpi anti-HBc risulta positivo e quello dell’HbsAg negativo, occorre indagare ulteriormente mediante una valutazione dei rischi per decidere in merito all’idoneità per uso clinico.

1.4.

Per escludere la presenza di un’infezione attiva di Treponema pallidum, va applicato un algoritmo di controllo convalidato. In caso di test negativo, specifico o non specifico, i tessuti e le cellule possono essere utilizzati. Se si effettua un test non specifico, il risultato positivo non esclude il prelievo o l’utilizzo, quando il test di conferma specifico sul treponema è negativo. Per un donatore risultato positivo in un test specifico del treponema, occorre una valutazione dei rischi approfondita al fine di decidere in merito all’idoneità per uso clinico.

1.5.

In determinate circostanze possono risultare necessari ulteriori esami, in base agli antecedenti del donatore e alle caratteristiche dei tessuti o delle cellule donati (per es. in caso di cardiopatia reumatica, HLA, malaria, CMV, toxoplasma, EBV, Trypanosoma cruzi).

1.6.

In caso di donatori autologhi, si applica l’allegato I, punto 2.1.1.

2.   Prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei marcatori biologici

2.1.

Gli esami vanno effettuati da un laboratorio qualificato, riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro come centro di analisi, che utilizza dispositivi di diagnosi con il marchio CE, se pertinente. Il tipo di test impiegato va convalidato per il suo scopo conformemente alle attuali conoscenze scientifiche.

2.2.

I test biologici vanno effettuati sul siero o sul plasma del donatore e non su altri fluidi o secrezioni quali l’umore acqueo o vitreo, a meno che sia specificamente giustificato da un punto di vista clinico e si utilizzi un test convalidato per tale fluido.

2.3.

Se i potenziali donatori hanno avuto emorragie e recentemente hanno ricevuto una donazione di sangue, suoi componenti, colloidi o cristalloidi, l’esame del sangue può non essere valido a causa dell’emodiluizione dei campioni. Per valutare il grado di emodiluizione, occorre applicare un calcolo algoritmico nelle seguenti circostanze:

a)   campioni di sangue di donatori vivi: se il sangue, i suoi componenti e/o i colloidi sono stati iniettati entro le 48 ore precedenti il prelievo di sangue e se i cristalloidi sono stati iniettati un’ora prima del prelievo;

b)   campioni di sangue di donatori deceduti: se il sangue, i suoi componenti e/o i colloidi sono stati iniettati entro le 48 ore precedenti la morte e se i cristalloidi sono stati iniettati un’ora prima della morte.

Gli istituti dei tessuti possono accettare tessuti e cellule di donatori con una diluizione del plasma superiore al 50 % solo se utilizzano procedure di analisi convalidate per il plasma o se dispongono di un campione precedente la trasfusione.

2.4.

In caso di donatori deceduti, i campioni di sangue vanno prelevati immediatamente prima della morte, oppure, se non è possibile, il prelievo dei campioni va effettuato quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dalla morte.

2.5.

a)

Per quanto riguarda i donatori vivi (ad eccezione, per motivi pratici, dei donatori allogenici di cellule staminali del midollo osseo e del sangue periferico), i campioni di sangue vanno prelevati contemporaneamente alla donazione, oppure, se non è possibile, entro 7 giorni dalla donazione (si tratta del «campione della donazione»).

b)

Ove i tessuti e le cellule di donatori allogenici vivi possano essere conservati per lunghi periodi, dopo un intervallo di 180 giorni occorre ripetere il prelievo dei campioni e gli esami. In caso di ripetizione degli esami, il campione della donazione può essere prelevato sino a 30 giorni prima e 7 giorni dopo la donazione.

c)

Se i tessuti e le cellule di donatori allogenici vivi non possono essere conservati per lunghi periodi e risulta quindi impossibile ripetere il campionamento, si applica la lettera a) del presente punto 2.5.

2.6.

Se il «campione della donazione» di un donatore vivo (eccettuati i donatori allogenici di cellule staminali del midollo osseo e del sangue periferico), di cui alla lettera a) del punto 2.5, è ulteriormente sottoposto a test per l’HIV, l’HBV e l’HCV mediante la tecnica per l'amplificazione degli acidi nucleici (NAT), non è necessario ripetere l’esame dei campioni di sangue. La ripetizione degli esami non è richiesta neppure se il trattamento comprende una fase di inattivazione convalidata per i virus interessati.

2.7.

In caso di prelievo di cellule staminali del midollo osseo e del sangue periferico, i campioni di sangue vanno prelevati a fini di analisi nei 30 giorni precedenti la donazione.

2.8.

Nel caso di donatori neonati, i test biologici possono essere effettuati sulla madre del donatore, al fine di evitare interventi medici inutili sul bambino.


ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE ED ESAMI DI LABORATORIO RICHIESTI PER I DONATORI DI CELLULE RIPRODUTTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 3, LETTERA b), E ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1.   Donazione del partner destinata all’impiego diretto

In caso di donazione da parte del partner di cellule riproduttive destinate all'impiego diretto, non occorre applicare i criteri di selezione dei donatori né effettuare gli esami di laboratorio.

2.   Donazione del partner (casi diversi dall’impiego diretto)

Le cellule riproduttive lavorate e/o conservate e le cellule riproduttive che daranno origine ad embrioni criocongelati devono essere conformi ai seguenti criteri.

2.1.

Il medico clinico che segue il donatore deve definire e documentare, sulla base dell’anamnesi medica del paziente e delle indicazioni terapeutiche, una giustificazione della donazione e la sua sicurezza per il ricevente e per gli eventuali bambini che possono nascere.

2.2.

Al fine di valutare il rischio di contaminazioni incrociate, vanno effettuati i seguenti test biologici:

HIV 1 e 2

Anti-HIV-1,2

Epatite B

HBsAg

Anti-HBc

Epatite C

Anti-HCV Ab

Nel caso di sperma lavorato per l’inseminazione intrauterina non destinato alla conservazione, e a condizione che l’istituto dei tessuti possa dimostrare che il rischio di contaminazione incrociata e di esposizione del personale sia stato scongiurato tramite il ricorso a procedure convalidate, è possibile rinunciare all’obbligatorietà dello svolgimento di test biologici.

2.3.

Ove i risultati dei test dell’HIV 1 e 2, dell’epatite B o dell’epatite C siano positivi oppure non disponibili, o qualora risulti che il donatore comporta un rischio d’infezione, occorre predisporre un sistema di conservazione separata.

2.4.

L’esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta incidenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree.

2.5.

In determinate circostanze, possono risultare necessari ulteriori esami, in base ai viaggi e all’esposizione del donatore a fattori di rischio e alle caratteristiche dei tessuti o delle cellule donati (per es. in caso di cardiopatia reumatica, malaria, CMV, T. cruzi).

2.6.

I risultati positivi non impediscono necessariamente la donazione del partner in base alla normativa nazionale.

3.   Donazioni da persone diverse dal partner

La donazione di cellule riproduttive da parte di persone diverse dal partner deve soddisfare i seguenti criteri.

3.1.

I donatori vanno selezionati in base all’età, all’anamnesi sanitaria e medica risultante da un questionario e da un colloquio individuale con un professionista sanitario esperto e qualificato. Tale valutazione deve comprendere fattori rilevanti che possono contribuire a individuare e ad escludere le persone la cui donazione può costituire un rischio sanitario per gli altri, come la possibilità di trasmettere malattie (come infezioni trasmesse sessualmente), o un rischio sanitario per i donatori stessi (per es. superovulazione, somministrazione di sedativi o rischi associati all’intervento per il prelievo di ovaie, oppure conseguenze psicologiche per il donatore).

3.2.

I donatori devono risultare negativi ai test per l’HIV 1 e 2, l’HCV, l’HBV e la sifilide effettuati su un campione di siero o di plasma conformemente all’allegato II, punto 1.1 e i donatori di sperma devono inoltre risultare negativi al test per la clamidia, effettuato su un campione di urina mediante la tecnica per l'amplificazione degli acidi nucleici (NAT).

3.3.

L’esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta incidenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree.

3.4.

In determinate circostanze, possono risultare necessari ulteriori esami, in base agli antecedenti del donatore e alle caratteristiche dei tessuti o delle cellule donati (per es. in caso di cardiopatia reumatica, malaria, CMV, T. cruzi).

3.5.

In caso di donatori autologhi, si applica l’allegato I, punto 2.1.1.

3.6.

Occorre effettuare lo screening genetico di geni autosonici recessivi risultati prevalenti nel contesto etnico del donatore in base a prove scientifiche internazionali, nonché una valutazione del rischio di trasmissione di patologie ereditarie che risultano presenti nella famiglia del donatore, dopo aver ottenuto l’autorizzazione. Vanno fornite informazioni complete a norma delle disposizioni in vigore negli Stati membri. Al ricevente vanno fornite e spiegate con chiarezza informazioni dettagliate sui rischi associati e sui provvedimenti presi al fine di attenuarli.

4.   Prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei marcatori biologici

4.1.

I test vanno effettuati conformemente all’allegato II, punti 2.1 e 2.2.

4.2.

I campioni di sangue vanno prelevati al momento della donazione.

4.3.

Le donazioni di sperma da persone diverse dal partner sono messe in quarantena per almeno 180 giorni e successivamente occorre ripetere gli esami. Se il campione di sangue della donazione è ulteriormente sottoposto a test per l’HIV, l’HBV e l’HCV mediante la tecnica per l'amplificazione degli acidi nucleici (NAT), non occorre ripetere l’esame dei campioni di sangue. La ripetizione degli esami non è richiesta neppure se il trattamento comprende una fase di inattivazione convalidata per i virus interessati.


ALLEGATO IV

PROCEDURE RELATIVE ALLA DONAZIONE E ALL’APPROVVIGIONAMENTO DI TESSUTI E/O DI CELLULE E RICEVIMENTO PRESSO L’ISTITUTO DEI TESSUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5

1.   Procedure relative alla donazione e all’approvvigionamento

1.1.   Autorizzazione e identificazione del donatore

1.1.1.

Prima di procedere all’approvvigionamento di tessuti e cellule, una persona autorizzata deve confermare e indicare:

a)

che l’autorizzazione relativa al prelievo è stata ottenuta in conformità dell’articolo 13 della direttiva 2004/23/CE; nonché

b)

il modo in cui il donatore è stato identificato attendibilmente e da chi.

1.1.2.

Nel caso di donatori vivi, l’operatore sanitario incaricato di ottenere informazioni sull’anamnesi sanitaria deve accertarsi che il donatore:

a)

abbia capito le informazioni fornite;

b)

abbia avuto l’opportunità di porre domande e abbia ricevuto risposte esaurienti;

c)

abbia confermato, in fede, che tutte le informazioni fornite sono veritiere.

1.2.   Valutazione del donatore (questa sezione non si applica alle donazioni di cellule riproduttive da parte del partner e ai donatori autologhi)

1.2.1.

Una persona autorizzata deve raccogliere e registrare tutte le informazioni relative all’anamnesi medica e comportamentale del donatore secondo le disposizioni di cui alla sezione 1.4.

1.2.2.

Al fine di acquisire informazioni adeguate, si può fare riferimento a diverse fonti, compreso almeno un colloquio con il donatore, nel caso di donatori vivi e, se del caso, quanto segue:

a)

la scheda medica del donatore;

b)

un colloquio con una persona che conosceva bene il donatore, se si tratta di donatori deceduti;

c)

un colloquio con il medico curante;

d)

un colloquio con il medico generico;

e)

il referto dell’autopsia.

1.2.3.

In caso di donatori morti e, qualora risulti giustificato, di donatori vivi, va inoltre effettuato un esame fisico del corpo, al fine di rilevare eventuali segni sufficienti di per sé ad escludere il donatore o da valutare alla luce della storia medica e personale dello stesso.

1.2.4.

I dati completi relativi al donatore vanno esaminati e valutati ai fini dell’idoneità nonché firmati da un operatore sanitario qualificato.

1.3.   Procedure relative all’approvvigionamento di tessuti e cellule

1.3.1.

Le procedure di approvvigionamento vanno adeguate al tipo di donatore e al tipo di tessuti o cellule donati. Occorre instaurare procedure per tutelare la sicurezza dei donatori vivi.

1.3.2.

Le procedure di approvvigionamento devono salvaguardare le proprietà dei tessuti o delle cellule necessarie per l'uso clinico finale e nel contempo ridurre i rischi di contaminazione microbiologica durante il processo, in particolare quando i tessuti o le cellule non possono essere sterilizzate.

1.3.3.

In caso di donazioni di persone decedute, l’area di accesso va limitata. Occorre utilizzare un tavolo sterile locale, dotato di teli sterili. L’abbigliamento del personale che effettua il prelievo deve essere adeguato al tipo di prelievo. Di norma questo comporta la necessità di disinfettarsi e di indossare abiti e guanti sterili nonché schermi per il viso o maschere di protezione.

1.3.4.

Se il donatore è deceduto, occorre indicare il luogo dell’approvvigionamento e l’intervallo di tempo intercorso tra la morte e il prelievo, al fine di garantire che siano salvaguardate le proprietà biologiche e/o fisiche necessarie dei tessuti o delle cellule.

1.3.5.

Dopo l’asportazione dei tessuti o delle cellule, il corpo del donatore deceduto va ricomposto in modo che riacquisti il più possibile l'aspetto anatomico originale.

1.3.6.

Qualsiasi incidente avvenuto durante il prelievo che abbia danneggiato o possa aver danneggiato un donatore vivo nonché il risultato di eventuali indagini volte ad accertarne le cause vanno registrati ed analizzati.

1.3.7.

Occorre predisporre provvedimenti e procedure intesi a ridurre il rischio di contaminazione dei tessuti o delle cellule da parte membri del personale affetti da malattie trasmissibili.

1.3.8.

Per il prelievo di tessuti e cellule vanno utilizzati strumenti e dispositivi sterili. Tali strumenti o dispositivi devono essere di buona qualità e vanno convalidati o espressamente certificati nonché regolarmente impiegati per l’approvvigionamento di tessuti e cellule.

1.3.9.

Se occorre impiegare strumenti riutilizzabili, deve essere predisposta una procedura convalidata di pulizia e sterilizzazione, al fine di eliminare gli agenti infettivi.

1.3.10.

Ove sia possibile, vanno impiegati solo strumenti medici con il marchio CE e tutti i membri del personale interessati devono seguire un’adeguata formazione sul loro utilizzo.

1.4.   Documentazione del donatore

1.4.1.

Per ciascun donatore va tenuto un registro che contiene:

a)

l’identificazione del donatore (nome, cognome e data di nascita — se nella donazione sono coinvolti una madre e un bambino, nome e data di nascita della madre nonché data di nascita del bambino e nome, se noto);

b)

età, sesso, anamnesi medica e comportamentale (le informazioni raccolte devono essere sufficienti a consentire l’applicazione dei criteri di esclusione ove richiesto);

c)

se del caso, l’esito dell’esame del corpo;

d)

la formula relativa all’emodiluizione, se pertinente;

e)

il modulo di autorizzazione, se pertinente;

f)

dati clinici, risultati di esami di laboratorio e risultati di altri test effettuati;

g)

se è stata effettuata un’autopsia, i risultati devono figurare nel registro (in caso di tessuti e cellule che non possono essere conservati per lunghi periodi, va registrato un resoconto preliminare orale dell'autopsia);

h)

per i donatori di cellule progenitrici ematopoietiche, va documentata l’idoneità del donatore al ricevente scelto. Per donazioni senza un preciso destinatario, ove l'organizzazione responsabile dell'approvvigionamento abbia un accesso limitato ai dati del ricevente, al centro di trapianti vanno forniti i dati del donatore necessari a confermare l’idoneità.

1.4.2.

L’organizzazione che effettua il prelievo deve presentare una relazione sull’approvvigionamento da trasmettere all’istituto dei tessuti. Nella relazione figurano almeno:

a)

identificazione: denominazione e indirizzo dell’istituto dei tessuti cui sono destinati i tessuti o le cellule;

b)

dati d’identificazione del donatore (compreso il modo in cui è stato identificato e da chi);

c)

descrizione e identificazione dei tessuti e delle cellule prelevati (compresi i campioni destinati alle analisi);

d)

generalità della persona responsabile del prelievo, compresa la firma;

e)

data, ora (se pertinente, d’inizio e di conclusione) e luogo del prelievo nonché procedura impiegata (POS), compresi eventuali incidenti verificatisi; se pertinente, condizioni della struttura di approvvigionamento (descrizione dell’area fisica in cui è stato effettuato il prelievo);

f)

per i donatori deceduti, condizioni in cui viene conservato il cadavere: congelato (o no), ora d’inizio e di fine del congelamento;

g)

numero del lotto o d’identificazione dei reagenti nonché soluzioni adottate durante il trasporto.

La relazione deve riportare data e ora della morte, ove possibile.

Qualora lo sperma sia prelevato a casa, la relazione sul prelievo deve indicarlo e vi deve figurare solo:

a)

denominazione e indirizzo dell’istituto dei tessuti cui sono destinati i tessuti o le cellule;

b)

dati d’identificazione del donatore.

La data e l’ora del prelievo possono essere indicati, ove possibile.

1.4.3.

Tutti i registri devono essere chiari e leggibili, protetti da modifiche non autorizzate e conservati, nonché facilmente recuperabili nella forma originale durante tutto il periodo di conservazione conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati.

1.4.4.

I registri dei donatori, necessari ai fini di una completa tracciabilità, vanno conservati per almeno 30 anni dopo l’uso clinico o dopo la scadenza in un archivio adeguato, approvato dall’autorità competente.

1.5.   Imballaggio

1.5.1.

Dopo l’approvvigionamento, tutti i tessuti e le cellule prelevati vanno imballati in modo da ridurre il rischio di contaminazioni e conservati a temperature che salvaguardano le caratteristiche e le funzioni biologiche necessarie delle cellule o dei tessuti. L’imballaggio deve inoltre evitare la contaminazione del personale incaricato di imballare e trasportare i tessuti e le cellule.

1.5.2.

Le cellule o i tessuti imballati vanno spediti in un contenitore idoneo al trasporto di materiali biologici e in grado di salvaguardare la sicurezza e la qualità dei tessuti e delle cellule in esso contenuti.

1.5.3.

Eventuali campioni di tessuti o di sangue che accompagnano i materiali a fini di analisi devono essere accuratamente etichettati per garantire l’identificazione del donatore e devono recare l’indicazione dell’ora e del luogo in cui sono stati prelevati.

1.6.   Etichettatura dei tessuti o delle cellule prelevati

Al momento del prelievo, ogni imballaggio contenente tessuti e cellule deve essere etichettato. Il contenitore primario dei tessuti o delle cellule deve recare l’identificazione o il codice della donazione e l’indicazione del tipo di tessuti o di cellule. Ove le dimensioni del contenitore lo consentano, vanno inoltre fornite le seguenti informazioni:

a)

data (e, ove possibile, ora) della donazione;

b)

avvertenze;

c)

tipo di additivi (se pertinente);

d)

in caso di donatori autologhi, l’etichetta deve recare la dicitura «solo per uso autologo»;

e)

in caso di donazioni con destinatario, l’etichetta deve identificare il ricevente scelto.

Se le informazioni di cui alle precedenti lettere da a) a e) non possono essere indicate nell'etichetta del contenitore primario, vanno fornite in un foglio separato che accompagna il contenitore.

1.7.   Etichettatura del contenitore usato per il trasporto

Ove i tessuti e le cellule siano trasportati da un intermediario, ogni contenitore usato per il trasporto deve essere etichettato e recare le seguenti indicazioni:

a)

le diciture: TESSUTI E CELLULE e MANIPOLARE CON CAUTELA;

b)

l’identificazione dell’istituto dal quale viene spedito l’imballaggio (indirizzo e numero di telefono) e persona da contattare in caso di problemi;

c)

l’identificazione dell’istituto dei tessuti di destinazione (indirizzo e numero di telefono) e persona da contattare per la consegna del contenitore;

d)

data e ora d’inizio del trasporto;

e)

descrizione delle condizioni di trasporto con riguardo alla qualità e alla sicurezza dei tessuti e delle cellule;

f)

per tutti i prodotti cellulari, occorre aggiungere la seguente dicitura: NON IRRADIARE;

g)

ove un prodotto risulti positivo a un marcatore di una malattia infettiva, la seguente dicitura: RISCHIO BIOLOGICO;

h)

in caso di donatori autologhi, la seguente dicitura: SOLO PER USO AUTOLOGO;

i)

avvertenze sulle condizioni di conservazione (come NON SURGELARE).

2.   Ricevimento dei tessuti e delle cellule presso l’istituto dei tessuti

2.1.

Quando i tessuti e le cellule asportati arrivano presso l’istituto dei tessuti, occorre effettuare una verifica documentata della conformità della partita, comprese le condizioni di trasporto, l’imballaggio, l’etichettatura nonché la documentazione e i campioni acclusi, alle disposizioni del presente allegato e alle specifiche dell’istituto ricevente.

2.2.

Ciascun istituto deve assicurare che i tessuti e le cellule ricevuti siano tenuti in quarantena finché tali materiali e la pertinente documentazione siano stati ispezionati o altrimenti verificati secondo le prescrizioni. L’esame delle pertinenti informazioni sul donatore e sul prelievo nonché la conseguente accettazione della donazione vanno effettuati da persone debitamente autorizzate.

2.3.

Ciascun istituto dei tessuti deve disporre di linee di condotta e di specifiche documentate in base alle quali verifica ogni partita di tessuti e di cellule, inclusi i campioni. Tale documentazione comprende le prescrizioni tecniche citate e altri criteri che l’istituto dei tessuti ritiene essenziale ai fini della salvaguardia di un’adeguata qualità. L’istituto dei tessuti deve disporre di procedure documentate per la gestione e la separazione delle partite non conformi o con risultati delle analisi incompleti, al fine di garantire che non sussistono rischi di contaminazione per altri tessuti e cellule lavorati, conservati o stoccati.

2.4.

Tra i dati che l’istituto dei tessuti deve registrare (tranne in caso di donatori di cellule riproduttive destinate alla donazione al partner) rientrano:

a)

l’assenso o autorizzazione, in particolare lo scopo per cui possono essere impiegati i tessuti e le cellule (ovvero uso terapeutico o uso di ricerca, oppure uso sia terapeutico che di ricerca) e qualsiasi istruzione specifica relativa all’eliminazione se i tessuti o le cellule non sono utilizzati per scopo a cui erano destinati;

b)

tutti i registri prescritti in merito all’approvvigionamento e agli antecedenti del donatore, secondo quanto indicato nella sezione sulla documentazione del donatore;

c)

i risultati dell’esame fisico, dei test di laboratorio e degli altri esami (quali il referto dell’autopsia, ove sia stata effettuata a norma del punto 1.2.2.);

d)

per i donatori allogenici, un riesame debitamente documentato dell’intera valutazione del donatore sulla base dei criteri di selezione effettuato da una persona autorizzata ed esperta;

e)

in caso di colture di cellule destinate all’uso autologo, indicazione di eventuali allergie medicinali del ricevente (per esempio agli antibiotici).

2.5.

Per quanto riguarda le cellule riproduttive destinate alla donazione al partner, i dati che l’istituto dei tessuti deve registrare comprendono:

a)

l’autorizzazione, in particolare lo scopo per cui possono essere impiegati i tessuti e le cellule (per esempio, solo per uso terapeutico e/o per ricerca) e qualsiasi istruzione specifica relativa all’eliminazione, se i tessuti o le cellule non sono utilizzati per scopo a cui erano destinati;

b)

generalità e caratteristiche del donatore: tipo di donatore, età, sesso, presenza di fattori di rischio e, in caso di donatori deceduti, causa della morte;

c)

generalità del partner;

d)

luogo del prelievo;

e)

tessuti e cellule prelevati e relative caratteristiche.