ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 29

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
2 febbraio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 177/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurvi l’allegato I, recante l’elenco dei prodotti alimentari e dei mangimi cui si applicano i livelli massimi di residui di antiparassitari ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 179/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, recante istituzione di un regime di titoli di importazione per le mele importate da paesi terzi

26

 

*

Regolamento (CE) n. 180/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 1159/2003

28

 

*

Regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento ( 1 )

31

 

 

Regolamento (CE) n. 182/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

35

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

2.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/1


REGOLAMENTO (CE) N. 177/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

93,4

204

43,0

212

90,9

624

115,6

999

85,7

0707 00 05

052

136,7

204

102,3

628

180,0

999

139,7

0709 10 00

220

74,5

624

91,7

999

83,1

0709 90 70

052

156,1

204

130,2

999

143,2

0805 10 20

052

43,8

204

61,8

212

53,7

220

52,0

624

60,4

999

54,3

0805 20 10

204

83,9

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

129,1

400

87,6

464

135,7

624

76,7

662

36,9

999

87,9

0805 50 10

052

53,2

220

61,7

999

57,5

0808 10 80

400

143,4

404

107,7

720

83,2

999

111,4

0808 20 50

388

83,1

400

90,1

720

64,3

999

79,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


2.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/3


REGOLAMENTO (CE) N. 178/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurvi l’allegato I, recante l’elenco dei prodotti alimentari e dei mangimi cui si applicano i livelli massimi di residui di antiparassitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione deve redigerne gli allegati I, II, III e IV, poiché la loro stesura è una condizione per l'applicazione dei capitoli II, III e V di detto regolamento.

(2)

È necessario includere nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 tutti i prodotti per i quali si applicano attualmente livelli massimi di residui (LMR) comunitari o nazionali, come pure i prodotti per i quali è opportuno applicare LMR armonizzati.

(3)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(5)

Per il pesce e per le colture destinate esclusivamente all’alimentazione degli animali non sono ancora stati richiesti LMR specifici; non sono disponibili informazioni in base alle quali possono essere stabiliti i suddetti LMR. Di conseguenza è opportuno concedere il periodo di tempo necessario a costituire o rilevare tali informazioni. Si ritiene che un periodo di tre anni sia sufficiente per la costituzione o la rilevazione delle informazioni necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) 396/2005 viene inserito come allegato I il testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Prodotti di origine vegetale e animale di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Numero di codice (1)

Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR

Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR

Nome scientifico (2)

Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR

Parti dei prodotti cui si applicano i LMR

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

0110000

i)

Agrumi

 

 

 

Prodotto intero

0110010

 

Pompelmi

Citrus paradisi

Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi

 

0110020

 

Arance

Citrus sinensis

Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi

 

0110030

 

Limoni

Citrus limon

Limone

 

0110040

 

Limette

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarini

Citrus reticulata

Clementine, tangerini e altri ibridi

 

0110990

 

Altri (3)

 

 

 

0120000

ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

 

 

 

Prodotto intero, previa sgusciatura (castagne e marroni esclusi)

0120010

 

Mandorle

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Noci del Brasile

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Noci di anacardi

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Castagne e marroni

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Noci di cocco

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Nocciole

Corylus avellana

Nocciola di Dalmazia

 

0120070

 

Noci del Queensland

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Noci di pecàn

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinoli

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacchi

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Noci comuni

Juglans regia

 

 

0120990

 

Altri (3)

 

 

 

0130000

iii)

Pomacee

 

 

 

Prodotto intero, senza peduncolo

0130010

 

Mele

Malus domesticus

Mela selvatica

 

0130020

 

Pere

Pyrus communis

Nashi

 

0130030

 

Cotogne

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Nespole (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Nespole del Giappone (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Altro (3)

 

 

 

0140000

iv)

Drupacee

 

 

 

Prodotto intero, senza peduncolo

0140010

 

Albicocche

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Ciliege

Prunus cerasus, Prunus avium

Ciliegie dolci, amarene

 

0140030

 

Pesche

Prunus persica

Nettarine e ibridi simili

 

0140040

 

Prugne

Prunus domestica

Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano

 

0140990

 

Altri (3)

 

 

 

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di opercolo, capsula ed eventuale peduncolo; nel caso del ribes, i frutti col peduncolo

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

 

 

 

0151010

 

Uve da tavola

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

Uve da vino

Vitis euvitis

 

 

0152000

b)

Fragole

 

Fragaria × ananassa

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

 

 

0153010

 

More di rovo

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

More selvatiche

Rubus ceasius

More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro

 

0153030

 

Lamponi

Rubus idaeus

Uva giapponese

 

0153990

 

Altri (3)

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

 

0154010

 

Mirtilli

Vaccinium corymbosum

Mirtilli neri, mirtilli rossi

 

0154020

 

Mirtilli giganti americani

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Uva spina

Ribes uva-crispa

Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes

 

0154050

 

Rosa canina (cinorrodonti)

Rosa canina

 

 

0154060

 

More di gelso (4)

Morus spp.

Bacche di corbezzolo

 

0154070

 

Azzeruolo (4)

Crataegus azarolus

 

 

0154080

 

Bacche di sambuco (4)

Sambucus nigra

Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti

 

0154990

 

Altri (3)

 

 

 

0160000

vi)

Frutta varia

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo o, nel caso dell’ananas, del ciuffo

0161000

a)

Buccia commestibile

 

 

 

 

0161010

 

Datteri

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Fichi

Ficus carica

 

 

0161030

 

Olive da tavola

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumquat (4)

Fortunella species

Kumquat marumi, kumquat, nagami

 

0161050

 

Carambole (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Cachi (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (4) (susina di Giava)

Syzygium cumini

Java apple (pomo d’acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile (grumichama), ciliegia del Suriname

 

0161990

 

Altri (3)

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Litci

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan

 

0162030

 

Passiflore

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Fichi d’India (4) (fichi di cactus)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Cainito (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Cachi di Virginia (4)

Diospyros virginiana

Zapote nero, zapote bianco, zapote verde sapote canistel (zapote giallo) e mammey zapote

 

0162990

 

Altri (3)

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

0163010

 

Avocadi

Persea americana

 

 

0163020

 

Banane

Musa × paradisica

Banana nana, banana da cuocere, banana comune

 

0163030

 

Manghi

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaie

Carica papaya

 

 

0163050

 

Melagrane

Punica granatum

 

 

0163060

 

Cherimolia (4)

Annona cherimola

Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza

 

0163070

 

Guava (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Frutti dell’albero del pane (4)

Artocarpus altilis

Jack

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Annona (4) (guanabana)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Altri (3)

 

 

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione dei germogli (se presenti) e dei detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0211000

a)

Patate

 

Tuber form Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

 

0212010

 

Manioca

Manihot esculenta

Dasheen, taro, tannia

 

0212020

 

Patate dolci

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Ignami

Dioscorea sp.

Tuberi di igname, Jicama del Messico

 

0212040

 

Maranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Altri (3)

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

 

 

0213010

 

Bietole rosse

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Carote

Daucus carota

 

 

0213030

 

Sedani-rapa

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Rafano

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

Topinambur

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastinaca

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Prezzemolo a grossa radice

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ravanelli

Raphanus sativus var. sativus

Ramolaccio nero, ravanelli, ravanello giapponese e varietà simili

 

0213090

 

Salsefrica

Tragopogon porrifolius

Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica)

 

0213100

 

Rutabaga

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Rape

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Altri (3)

 

 

 

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi (per gli ortaggi secchi) o di radici e detriti terrosi (per gli ortaggi freschi)

0220010

 

Agli

Allium sativum

 

 

0220020

 

Cipolle

Allium cepa

Cipolle argentate

 

0220030

 

Scalogni

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Cipolline

Allium cepa

Cipolle invernali e varietà simili

 

0220990

 

Altri (3)

 

 

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

 

 

 

Prodotto intero senza peduncolo (nel caso del mais dolce, senza brattee)

0231000

a)

Solanacee

 

 

 

 

0231010

 

Pomodori

Lycopersicum esculentum

Pomodori ciliegia

 

0231020

 

Peperoni

Capsicum annuum, var grossum e var. longum

Peperoni piccanti

 

0231030

 

Melanzane

Solanum melongena

Pepini

 

0231040

 

Okra, gombo

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Altri (3)

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

 

 

 

0232010

 

Cetrioli

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Cetriolini

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Zucchine

Cucurbita pepo var. melopepo

Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)

 

0232990

 

Altri (3)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

 

 

 

0233010

 

Meloni

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Zucche

Cucurbita maxima

Zucca invernale

 

0233030

 

Cocomeri

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Altri (3)

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

 

Zea mays var. saccharata

 

Granella e pannocchie senza brattee

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

 

 

0240000

iv)

Cavoli

 

 

 

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

Soltanto le infiorescenze

0241010

 

Cavoli broccoli

Brassica oleracea var. italica

Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)

 

0241020

 

Cavolfiori

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Altri (3)

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste

0242010

 

Cavoletti di Bruxelles

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Soltanto i grumoli

0242020

 

Cavoli cappucci

Brassica oleracea convar. capitata

Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi

 

0242990

 

Altri (3)

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste

0243010

 

Cavoli cinesi

Brassica pekinensis

Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), cavolo cinese (pe-tsai), cavolo riccio

 

0243020

 

Cavoli ricci

Brassica oleracea convar. acephala

Cavolo nero (a foglie increspate)

 

0243990

 

Altri (3)

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici, cime e terra (se presenti)

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie esterne guaste e terra (se presenti)

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

 

 

 

0251010

 

Dolcetta

Valerianella locusta

Gallinella carenata

 

0251020

 

Lattughe

Lactuca sativa

Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana

 

0251030

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

Cichorium endiva

Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero

 

0251040

 

Crescione (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Barbarea (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Rucola (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Rucola selvatica

 

0251070

 

Senape nera (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Foglie e germogli di Brassica spp. (4)

Brassica spp.

Brassica rapa var. nipponica (mizuna)

 

0251990

 

Altri (3)

 

 

 

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

 

 

 

 

0252010

 

Spinaci

Spinacia oleracea

Spinaci della Nuova Zelanda, cime di rapa

 

0252020

 

Portulaca (4)

Portulaca oleracea

Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia

 

0252030

 

Bietole da foglia e da costa

Beta vulgaris

Foglie di bietole rosse

 

0252990

 

Altri (3)

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

d)

Crescione acquatico

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Cicoria Witloof

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

f)

Erbe fresche

 

 

 

 

0256010

 

Cerfoglio

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Erba cipollina

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Foglie di sedano

Apium graveolens var. seccalinum

Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre apiacee

 

0256040

 

Prezzemolo

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Salvia (4)

Salvia officinalis

Santoreggia montana, erba di S. Giuliano

 

0256060

 

Rosmarino (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Timo (4)

Thymus spp.

Maggiorana, origano

 

0256080

 

Basilico (4)

Ocimum basilicum

Foglie di melissa, menta, menta peperita

 

0256090

 

Foglie di alloro (4) (lauro)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Dragoncello (4)

Artemisia dracunculus

Issopo

 

0256990

 

Altri (3)

 

 

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

 

 

 

Prodotto intero

0260010

 

Fagioli (con baccello)

Phaseolus vulgaris

Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo di Yardlong

 

0260020

 

Fagioli (senza baccello)

Phaseolus vulgaris

Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, cowpea

 

0260030

 

Piselli (con baccello)

Pisum sativum

Pisello mangiatutto (pisello dolce)

 

0260040

 

Piselli (senza baccello)

Pisum sativum

Piselli coltivati, piselli verdi, ceci

 

0260050

 

Lenticchie (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Altri (3)

 

 

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione del tessuto guasto, dei detriti terrosi e delle radici

0270010

 

Asparagi

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Cardi

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Sedani

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Finocchi

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Carciofi

Cynara scolymus

 

L’intero capolino, compreso il ricettacolo

0270060

 

Porri

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbaro

Rheum × hybridum

 

Gambi, previa rimozione di radici e foglie

0270080

 

Germogli di bambù (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Cuori di palma (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Altri (3)

 

 

 

0280000

viii)

Funghi  (4)

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del substrato

0280010

 

Coltivati

 

Prataioli, orecchioni, shitake

 

0280020

 

Spontanei

 

Canterelle, tartufi, spugnole, porcini

 

0280990

 

Altri (3)

 

 

 

0290000

ix)

Alghe marine  (4)

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione delle foglie guaste

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

 

 

 

Prodotto intero

0300010

 

Fagioli

Phaseolus vulgaris

Fave, fagioli comuni, fagiolini, [jack bean] Canavalia ensiformis, fagioli di Lima, favini, [cowpea] fagiolo dall’occhio

 

0300020

 

Lenticchie

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Piselli

Pisum sativum

Ceci, piselli, cicerchia

 

0300040

 

Lupini (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Altri (3)

 

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione del guscio, del nocciolo e della buccia, se possibile

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

 

 

 

0401010

 

Semi di lino

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Semi di arachide

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Semi di papavero

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Semi di sesamo

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Semi di girasole

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Semi di colza

Brassica napus

Colza, ravizzone

 

0401070

 

Semi di soia

Glycine max.

 

 

0401080

 

Semi di senape

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Semi di cotone

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Semi di zucca (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 

 

0401110

 

Semi di cartamo (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Semi di borragine (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Semi di camelina (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Semi di canapa (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Semi di ricino

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Altri (3)

 

 

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

 

 

 

0402010

 

Olive da olio (4)

Olea europaea

 

Frutti interi, previa rimozione degli steli o della terra (se presenti)

0402020

 

Noci di palmisti (semi di palma) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Frutti di palma (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Capoc (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Altri (3)

 

 

 

0500000

5.

CEREALI

 

 

 

Prodotto intero

0500010

 

Orzo

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Grano saraceno

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

Mais

Zea mays

 

 

0500040

 

Miglio (4)

Panicum spp.

Panico, tef

 

0500050

 

Avena

Avena fatua

 

 

0500060

 

Riso

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Segale

Secale cereale

 

 

0500080

 

Sorgo (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

Frumento

Triticum aestivum

Spelta, triticale

 

0500990

 

Altri (3)

 

 

 

0600000

6.

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

 

 

 

 

0610000

i)

(foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

Camellia sinensis

 

Prodotto intero

0620000

ii)

Chicchi di caffè  (4)

 

 

 

Soltanto i chicchi

0630000

iii)

Infusioni di erbe  (4) (essiccate)

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

Fiori interi, senza steli e foglie guaste

0631010

 

Fiori di camomilla

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

Fiori di ibisco

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Petali di rosa

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Fiori di gelsomino

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

Tiglio

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Altri (3)

 

 

 

0632000

b)

Foglie

 

 

 

Prodotto intero, senza radici e foglie guaste

0632010

 

Foglie di fragola

Fragaria × ananassa

 

 

0632020

 

Foglie di rooibos

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Altri (3)

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0633010

 

Radici di valeriana

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Radici di ginseng

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Altri (3)

 

 

 

0639000

d)

Altre infusi di erbe

 

 

 

 

0640000

iv)

Cacao  (4) (semi fermentati)

 

Theobroma cacao

 

Semi sgusciati

0650000

v)

Carruba  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Prodotto intero, senza steli e senza corona

0700000

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

 

Humulus lupulus

 

Prodotto intero

0800000

8.

SPEZIE (4)  (8)

 

 

 

Prodotto intero

0810000

i)

Semi

 

 

 

 

0810010

 

Anice verde

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Grano nero

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Semi di sedano

Apium graveolens

Levistico

 

0810040

 

Semi di coriandolo

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Semi di cumino

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Semi di aneto

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Semi di finocchio

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Semi di fieno greco

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Noci moscate

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Altri (3)

 

 

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

 

 

 

 

0820010

 

Pimenti

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Semi di anice (pepe giapponese)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

 

Carvi

Carum carvi

 

 

0820040

 

Cardamomo

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Bacche di ginepro

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Pepe nero, pepe bianco

Piper nigrum

Pepe lungo, pepe rosa

 

0820070

 

Baccelli di vaniglia

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarindo

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Altri (3)

 

 

 

0830000

iii)

Corteccia

 

 

 

 

0830010

 

Cannella

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Cassia

 

0830990

 

Altri (3)

 

 

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

 

 

 

0840010

 

Liquirizia

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Zenzero

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Curcuma

Curcuma domestica syn. C. longa

 

 

0840040

 

Barbaforte o cren

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Altri (3)

 

 

 

0850000

v)

Germogli

 

 

 

 

0850010

 

Chiodi di garofano

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Capperi

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Altri (3)

 

 

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

 

 

 

 

0860010

 

Zafferano

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Altri (3)

 

 

 

0870000

vii)

Arillo

 

 

 

 

0870010

 

Macis

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Altri (3)

 

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO (4)

 

 

 

 

0900010

 

Barbabietola da zucchero

Beta vulgaris

 

Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0900020

 

Canna da zucchero

Saccharum officinarum

 

Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici

0900030

 

Radici di cicoria (4)

Cichorium intybus

 

Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0900990

 

Altri (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

 

 

Prodotto intero o solo la parte grassa (5)

1011000

a)

Suini

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Carne

 

 

 

1011020

 

Grasso privo di carne magra

 

 

 

1011030

 

Fegato

 

 

 

1011040

 

Reni

 

 

 

1011050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1011990

 

Altri (3)

 

 

 

1012000

b)

Bovini

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Carne

 

 

 

1012020

 

Grasso

 

 

 

1012030

 

Fegato

 

 

 

1012040

 

Reni

 

 

 

1012050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1012990

 

Altri (3)

 

 

 

1013000

c)

Ovini

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Carne

 

 

 

1013020

 

Grasso

 

 

 

1013030

 

Fegato

 

 

 

1013040

 

Reni

 

 

 

1013050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1013990

 

Altri (3)

 

 

 

1014000

d)

Caprini

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Carne

 

 

 

1014020

 

Grasso

 

 

 

1014030

 

Fegato

 

 

 

1014040

 

Reni

 

 

 

1014050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1014990

 

Altri (3)

 

 

 

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Carne

 

 

 

1015020

 

Grasso

 

 

 

1015030

 

Fegato

 

 

 

1015040

 

Reni

 

 

 

1015050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1015990

 

Altri (3)

 

 

 

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Carne

 

 

 

1016020

 

Grasso

 

 

 

1016030

 

Fegato

 

 

 

1016040

 

Reni

 

 

 

1016050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1016990

 

Altri (3)

 

 

 

1017000

g)

Altri animali domestici

 

 

Conigli, canguri

 

1017010

 

Carne

 

 

 

1017020

 

Grasso

 

 

 

1017030

 

Fegato

 

 

 

1017040

 

Reni

 

 

 

1017050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1017990

 

Altri (3)

 

 

 

1020000

ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

 

 

Prodotto intero o solo la parte grassa (6)

1020010

 

Bovini

 

 

 

1020020

 

Ovini

 

 

 

1020030

 

Caprini

 

 

 

1020040

 

Equini

 

 

 

1020990

 

Altri (3)

 

 

 

1030000

iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

Prodotto intero o solo la parte grassa (7)

1030010

 

Galline

 

 

 

1030020

 

Anatre

 

 

 

1030030

 

Oche

 

 

 

1030040

 

Quaglie

 

 

 

1030990

 

Altro (3)

 

 

 

1040000

iv)

Miele

 

Apis melifera, Melipona spec.

Pappa reale, polline

 

1050000

v)

Rettili e anfibi

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Cosce di rana, coccodrilli

 

1060000

vi)

Gasteropodi

 

Helix spec.

 

 

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 

 

 

 

1100000

11.

PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

1200000

12.

COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE (8)

 

 

 

 


(1)  Il numero di codice introdotto con il presente allegato serve a istituire una classificazione nell’ambito di questo allegato e degli altri allegati connessi del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)  Ove possibile e pertinente, viene indicato il nome scientifico dei prodotti elencati nella colonna “Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR”. Si segue per quanto possibile il sistema di nomenclatura internazionale.

(3)  Il termine “altri” comprende le voci non esplicitamente menzionate negli altri codici dei “Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR”.

(4)  I LMR degli allegati II e III per il prodotto in oggetto si applicano soltanto al prodotto destinato al consumo umano. Per le parti del prodotto utilizzate esclusivamente come ingredienti di mangimi si applicano LMR distinti.

(5)  Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di carni (compreso il grasso), preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di grasso contenuto nella carne, nelle preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Negli alimenti il cui contenuto di grassi è uguale o inferiore al 10 % in peso, il residuo si riferisce al peso complessivo dell’alimento disossato. In tal caso il livello massimo corrisponde ad un decimo del valore riferito al contenuto di grasso, ma non inferiore a 0,01 mg/kg. Quest’ultimo valore non si applica al latte vaccino e al latte vaccino intero. Non si applica neppure agli altri prodotti, se il LMR viene fissato al LD.

(6)  Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte e prodotti lattiero-caseari. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte vaccino e latte vaccino intero. Nella fissazione dei residui per il latte vaccino crudo e per il latte vaccino intero, va preso come base un contenuto di grasso pari al 4 % in peso. Per il latte crudo ed il latte intero di altra origine animale, i residui vengono espressi sulla base del grasso. Per gli altri alimenti elencati il cui contenuto di grassi è inferiore al 2 % in peso, il livello massimo è uguale alla metà di quello fissato per il latte crudo ed il latte intero, per quelli con un contenuto di grassi uguale o superiore al 2 % in peso, il livello massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tali casi il livello massimo è 25 volte quello fissato per il latte crudo e per il latte intero. Quest’ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.

(7)  Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3), il LMR viene espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d’uovo. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), il LMR viene anche espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d’uovo. Tuttavia, per le uova e i prodotti a base di uova aventi contenuto di grassi superiore al 10 %, il livello massimo viene espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il livello massimo è dieci volte superiore al livello massimo per le uova fresche. Quest’ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.

(8)  I LMR non sono applicabili finché non saranno individuati ed elencati i singoli prodotti.»


2.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/26


REGOLAMENTO (CE) N. 179/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2006

recante istituzione di un regime di titoli di importazione per le mele importate da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I produttori di mele comunitari si sono recentemente trovati in una situazione difficile dovuta tra l’altro ad un sensibile aumento delle importazioni di mele da alcuni paesi dell’emisfero australe.

(2)

Occorre pertanto migliorare il controllo delle importazioni di mele. Lo strumento idoneo per la realizzazione di tale obiettivo è costituito da un meccanismo basato sul rilascio di titoli di importazione previa costituzione di una cauzione a garanzia dell’effettiva esecuzione delle operazioni per le quali sono stati richiesti titoli di importazione.

(3)

È necessario applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2) e del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (3).

(4)

Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’immissione in libera pratica di mele del codice NC 0808 10 80 è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.

2.   Ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 2

1.   Gli importatori possono presentare domande di titoli di importazione alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro.

Essi inseriscono il paese di origine nella casella 8 della domanda di titolo e contrassegnano con una crocetta la parola «sì».

2.   All’atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell’impegno ad importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione. L’importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata.

Salvo casi di forza maggiore, se entro il periodo di validità del titolo di importazione l’importazione non è effettuata o è effettuata solo parzialmente, si procede all’incameramento totale o parziale della cauzione.

Articolo 3

1.   Il titolo è rilasciato immediatamente agli interessati che ne facciano richiesta, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

Nella casella 8 del titolo di importazione è inserito il paese d’origine e la parola «sì» è contrassegnata con una crocetta.

2.   Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

Il titolo d’importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine.

La comunicazione dei dati suddetti è effettuata mediante il sistema elettronico indicato dalla Commissione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).

(3)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).


2.2.2006   

IT

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L 29/28


REGOLAMENTO (CE) n. 180/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2006

recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 1159/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India.

(2)

In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India, dell’articolo 9, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003, la Commissione ha stabilito, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2005/2006 per ciascun paese esportatore.

(3)

L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede che il paragrafo 1 di detto articolo non si applichi se la differenza fra il quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna e il quantitativo totale di zucchero preferenziale ACP-India addebitato non supera il 5 % del quantitativo corrispondente all’obbligo di consegna. Per la Costa d’Avorio, l’India e il Madagascar, i quantitativi consegnati sono inferiori rispettivamente del 6,7 %, del 7,6 % e del 6,7 % ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna. Tenuto conto che i quantitativi di cui trattasi sono modesti e che l’impatto sul mercato comunitario dello zucchero e sull’approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per tale periodo di consegna è stato esiguo, è preferibile non applicare l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003 all’India, alla Costa d’Avorio e al Madagascar e aggiungere i quantitativi non consegnati ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di detti paesi per il periodo di consegna 2005/2006, in conformità all’articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, il paragrafo 1 di detto articolo non si applica ai quantitativi non consegnati accertati per la Costa d’Avorio, l’India e il Madagascar per il periodo di consegna 2004/2005.

I quantitativi non consegnati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiunti ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di cui all’articolo 2.

Articolo 2

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell’allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006, espressi in equivalente zucchero bianco.

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India

Obblighi di consegna 2005/2006

Barbados

32 638,29

Belize

40 306,70

Congo

10 225,97

Costa d’Avorio

10 772,81

Figi

165 305,43

Guyana

159 259,91

India

10 781,10

Giamaica

118 851,82

Kenya

5 050,48

Madagascar

14 217,02

Malawi

20 993,62

Maurizio

493 856,36

Mozambico

6 018,62

Uganda

0,00

Saint Christopher e Nevis

15 689,30

Suriname

0,00

Swaziland

116 631,85

Tanzania

10 298,66

Trinidad e Tobago

47 717,60

Zambia

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59

Totale

1 315 964,78


2.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/31


REGOLAMENTO (CE) N. 181/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2006

che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, l’articolo 22, paragrafo 2, e l’articolo 32, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l’utilizzo sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico. Tale divieto è in linea con l’attuale divieto riguardante l’alimentazione degli animali nell’Unione europea ed è destinato a prevenire ogni possibile rischio di contaminazione dai pascoli dove potrebbero essere presenti materiali di categoria 2 e di categoria 3. Tali rischi possono essere dovuti al pascolo diretto o all’uso del foraggio insilato o del fieno da parte degli animali di allevamento. Il regolamento prevede che le misure di attuazione del divieto, comprese le misure di controllo, siano adottate dopo aver consultato il comitato scientifico competente.

(2)

Vari comitati scientifici hanno emesso pareri scientifici che riguardano l’applicazione di fertilizzanti organici e ammendanti. Fra questi, in primo luogo il parere del 24 e 25 settembre 1998 del comitato di coordinamento scientifico sulla sicurezza dei fertilizzanti organici derivati dai mammiferi, in secondo luogo il parere del 24 aprile 2001 del comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente sulla valutazione del trattamento dei fanghi di depurazione per la riduzione degli agenti patogeni, in terzo luogo, il parere del 10 e 11 maggio 2001 del comitato di coordinamento scientifico sulla sicurezza dei fertilizzanti organici derivati da ruminanti, e in quarto luogo il parere del 3 marzo 2004 del gruppo di esperti scientifici sui rischi biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla sicurezza relativa al rischio biologico, comprese le TSE, dell’utilizzo di fertilizzanti organici o ammendanti sui pascoli.

(3)

I pareri scientifici raccomandano che i tessuti animali che potrebbero contenere agenti di TSE non siano incorporati ai fertilizzanti organici e agli ammendanti per un utilizzo su terreni accessibili al bestiame. Altri materiali possono essere utilizzati nella produzione di fertilizzanti organici e ammendanti a talune condizioni sanitarie che comprendono il riscaldamento e il reperimento di fonti sicure per ridurre ulteriormente i rischi potenziali.

(4)

Le norme di attuazione, comprese le misure di controllo, dovrebbero essere fissate sulla base di tali pareri scientifici per quanto riguarda l’utilizzo di fertilizzanti organici o ammendanti sui terreni, compresi residui di digestione e compost.

(5)

Le modalità di applicazione previste dal presente regolamento non pregiudicano le misure transitorie attualmente previste dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

(6)

La commercializzazione e l’esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti è possibile a condizione che siano rispettate le norme previste dal presente regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   Il presente regolamento non pregiudica le misure transitorie adottate in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

2.   Gli Stati membri possono applicare norme nazionali più rigorose di quelle previste dal presente regolamento per quanto riguarda il modo di utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti sul loro territorio, allorché tali norme siano giustificate per proteggere la salute pubblica o animale.

Articolo 2

Modifica

All’allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002, il punto 39 è sostituito dal seguente:

«39)

“pascoli”: superficie a prato con altre colture erbacee destinate al pascolo degli animali di allevamento, escluse le superfici a cui sono stati applicati fertilizzanti organici e ammendanti in conformità del regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione (2);

Articolo 3

Requisiti per fertilizzanti organici e ammendanti

I fertilizzanti organici e gli ammendanti sono prodotti unicamente sulla base di materiale di categoria 2 e 3.

Articolo 4

Controllo degli agenti patogeni, imballaggio e etichettatura

I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere conformi alle misure previste relative al controllo degli agenti patogeni, all’imballaggio e all’etichettatura fissate nella parte I e II dell’allegato.

Articolo 5

Trasporto

I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere trasportati in conformità a quanto previsto alla parte III dell’allegato.

Articolo 6

Utilizzo e restrizioni speciali di pascolo

1.   Le restrizioni speciali di pascolo fissate alla parte IV dell’allegato sono di applicazione sulle superfici su cui sono stati applicati fertilizzanti organici e ammendanti.

2.   I prodotti derivati dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in impianti in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 non devono essere applicati come tali direttamente a superfici accessibili agli animali da allevamento.

Articolo 7

Registri

La persona responsabile di superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento deve tenere per almeno due anni registri su:

a)

la quantità di fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati;

b)

le date e le località in cui sono stati applicati i fertilizzanti organici e ammendanti;

c)

le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono stati raccolti i prodotti destinati all’alimentazione animale.

Articolo 8

Immissione sul mercato, esportazione e transito

L’immissione sul mercato, l’esportazione e il transito di fertilizzanti organici e ammendanti è sottoposta a quanto previsto alla parte I e II dell’allegato.

Articolo 9

Controlli

1.   L’autorità competente prende le misure necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2.   L’autorità competente effettua controlli periodici delle superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento.

3.   L’autorità competente adotta immediatamente opportuni provvedimenti nel caso di mancato rispetto del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(2)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31


ALLEGATO

CONDIZIONI DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI

I.   Controllo degli agenti patogeni

I produttori di fertilizzanti organici e ammendanti devono assicurare che la decontaminazione degli agenti patogeni sia effettuata prima del loro utilizzo in conformità:

del capitolo I.D.10 dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 nel caso di proteine animali trasformate o prodotti trasformati derivati da materiale di categoria 2,

del capitolo II dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 nel caso di residui di biogas e compost.

II.   Imballaggio e etichettatura

1.

Dopo l’elaborazione e/o la trasformazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo il caso, del regolamento (CE) n. 1774/2002, i fertilizzanti organici e gli ammendanti vanno adeguatamente conservati e trasportati nel loro imballaggio.

2.

L’imballaggio va contrassegnato chiaramente e in modo leggibile con il nome e l’indirizzo del fabbricante e deve portare la dicitura «fertilizzanti organici e ammendanti/gli animali da allevamento non devono avere accesso alla superficie per almeno 21 giorni dopo l’applicazione».

III.   Trasporto

1.

L’autorità competente può decidere di applicare o no il punto II, paragrafi 1 e 2, ai fertilizzanti organici e agli ammendanti che sono trasportati e/o utilizzati nello stesso Stato membro o trasportati e/o utilizzati in un altro Stato membro dove sussista un accordo reciproco a tale scopo, sempre che la decisione non presenti un rischio per la salute pubblica o animale.

2.

Il documento commerciale che accompagna i fertilizzanti organici e gli ammendanti deve portare la dicitura «fertilizzanti organici e ammendanti/gli animali da allevamento non devono avere accesso alla superficie per almeno 21 giorni dopo l’applicazione».

3.

Un documento commerciale non è richiesto se i fertilizzanti organici e gli ammendanti sono forniti dai dettaglianti agli utenti finali che non siano gli operatori commerciali.

IV.   Restrizioni speciali di pascolo

1.

L’autorità competente può prendere le misure necessarie per assicurare che gli animali da allevamento non abbiano accesso alle superfici su cui sono stati utilizzati fertilizzanti organici e ammendanti prima che siano passati 21 giorni dall’ultimo utilizzo.

2.

Dopo 21 giorni dalla data dell’ultimo utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti, il pascolo può essere permesso e l'erba o le altre colture erbacee usate come mangime per gli animali da allevamento può essere tagliata, sempre che l’autorità competente non ritenga che ci possa essere un rischio per la salute pubblica o animale.

3.

L’autorità competente può fissare un periodo più lungo di quello indicato al punto 2 durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale.

4.

L’autorità competente assicura che i codici di buone pratiche agricole siano messi a disposizione di coloro che utilizzano fertilizzanti organici e ammendanti, tenendo conto delle condizioni locali.


2.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/35


REGOLAMENTO (CE) N. 182/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2006

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 23 al 27 gennaio 2006, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

Nella settimana dal 23 al 27 gennaio 2006 sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il contingente di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale speciale.

(6)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 23 al 27 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP–INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.1.2006-27.1.2006

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

0

Raggiunto

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

92,9965

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

0

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

0

Raggiunto

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.1.2006-27.1.2006

Limite

India

100

Raggiunto

ACP

0

Raggiunto


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.1.2006-27.1.2006

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(2006/53/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria, in passato denominata «peste avicola», è una malattia infettiva dei volatili molto grave, che comporta rischi molto seri per la salute degli animali. Il virus dell’influenza di origine aviaria può anche rappresentare a determinate condizioni un rischio per la salute umana.

(2)

La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3), prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità agli Stati membri per l’eradicazione di talune malattie degli animali. Detta decisione prevede la possibilità di concedere tale contributo per l’eradicazione dell’influenza aviaria causata da ceppi di virus detti «altamente patogeni».

(3)

Durante le recenti epidemie di influenza aviaria focolai della malattia causati da virus a bassa patogenicità successivamente mutati in virus ad alta patogenicità hanno avuto conseguenze devastanti e hanno comportato rischi per la salute pubblica. Una volta avvenuta la mutazione, diventa estremamente difficile contrastare il virus. La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4), stabilisce misure obbligatorie di sorveglianza e di lotta anche nei confronti di virus a bassa patogenicità, al fine di evitare l’insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(4)

Tenendo conto dell’adozione della direttiva 2005/94/CE, è opportuno modificare la decisione 90/424/CEE per rendere possibile la concessione di aiuti finanziari comunitari anche per le misure di eradicazione attuate dagli Stati membri per combattere i ceppi di virus a bassa patogenicità dell’influenza aviaria che possono mutare in virus ad alta patogenicità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:

1)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1 il sesto trattino è soppresso;

b)

nel paragrafo 2 il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

l’abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la loro distruzione;»

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se, a causa dell’evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l’azione di cui al paragrafo 2 e all’articolo 3 bis, può essere adottata, secondo la procedura di cui all’articolo 41, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, che potrà essere superiore al 50 % previsto al paragrafo 5, primo trattino. Al momento dell’adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell’azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.»

2)

È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   Il presente articolo e l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano nel caso in cui l’influenza aviaria si manifesti nel territorio di uno Stato membro.

2.   Lo Stato membro interessato ottiene un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione dell’influenza aviaria se sono state applicate in modo completo ed efficace, in ottemperanza della legislazione comunitaria in materia, le misure minime di lotta previste dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (5) e se, nel caso della soppressione di animali di specie sensibili colpiti o contaminati o che si suppone che siano stati colpiti o contaminati, i proprietari del bestiame sono stati indennizzati in modo rapido ed adeguato.

3.   Il contributo finanziario della Comunità ripartito, se del caso, in più quote, ammonta:

al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l’indennizzo dei proprietari per i costi di abbattimento del pollame o di altri volatili tenuti in cattività,

al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per la distruzione degli animali e dei loro prodotti, pulizia e disinfezione dell’azienda e del materiale, distruzione degli alimenti contaminati e distruzione dei materiali contaminati, qualora questi non possano essere disinfettati,

nel caso in cui la vaccinazione di emergenza sia stata decisa a norma dell’articolo 54 della direttiva 2005/94/CE, al 100 % delle spese per la fornitura del vaccino e al 50 % delle spese per l’esecuzione della vaccinazione stessa.

3)

Nell’articolo 6, paragrafo 1, nell’articolo 7, paragrafo 1, e nell’articolo 8, paragrafo 1, è inserito, dopo il riferimento «all’articolo 3, paragrafo 1», il riferimento «all’articolo 3 bis, paragrafo 1.»

4)

Nell’allegato, al gruppo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

influenza aviaria.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Parere espresso il 1o dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere espresso il 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(4)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16