ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 26

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
31 gennaio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 161/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie, tra l’altro, della Russia

1

 

 

Regolamento (CE) n. 162/2006 della Commissione, del 30 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento (CE) n. 163/2006 della Commissione, del 30 gennaio 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

7

 

 

Regolamento (CE) n. 164/2006 della Commissione, del 30 gennaio 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006

9

 

 

Regolamento (CE) n. 165/2006 della Commissione, del 30 gennaio 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006

11

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2005, recante abrogazione della decisione 2001/381/CE della Commissione, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Russia

13

 

*

Decisione n. 3/2005 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 13 gennaio 2006, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti core yarn

14

 

*

Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L. ibrido MON 863 × MON 810) geneticamente modificato resistente alla diabrotica del mais e a determinati lepidotteri [notificata con il numero C(2005) 5980]

17

 

*

Decisione della Commissione, del 27 gennaio 2006, che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici [notificata con il numero C(2006) 122]  ( 1 )

20

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2006/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

21

 

*

Posizione comune 2006/50/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che proroga e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM)

24

 

*

Posizione comune 2006/51/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

28

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 143/2006 della Commissione, del 26 gennaio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU L 23 del 27.1.2006)

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/1


REGOLAMENTO (CE) N. 161/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie, tra l’altro, della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

A seguito di un’inchiesta («inchiesta iniziale») il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 950/2001 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo del 14,9 % sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Russia. A seguito dell’accettazione di un impegno del produttore esportatore russo United Company Siberian Aluminium, Joint Stock Company, la cui ragione sociale (3) nel frattempo è cambiata in Open Joint Stock Company Rusal Sayanal («Sayanal»), la Commissione, con la decisione 2001/381/CE (4), ha esentato dal dazio antidumping le importazioni provenienti da questo esportatore.

2.   Richiesta di riesame intermedio

(2)

Una richiesta di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 950/2001 è stata presentata dalla Sayanal, un produttore esportatore di fogli e nastri sottili di alluminio oggetto di un impegno sui prezzi e parte del gruppo Russian Aluminium («Rusal»).

(3)

Nella richiesta, presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Sayanal sosteneva che le circostanze relative al dumping che avevano portato all’istituzione delle misure in vigore erano cambiate e che tali cambiamenti erano duraturi. La Sayanal inoltre dichiarava, fornendo elementi di prova a prima vista sufficienti, che un confronto tra il valore normale calcolato sui suoi costi o prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all’esportazione nella Comunità permetterebbe di calcolare un margine di dumping di gran lunga inferiore al livello delle misure in vigore (14,9 %). Essa sosteneva pertanto che per controbilanciare il dumping non era più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul precedente livello del dumping.

3.   Apertura

(4)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5), ha avviato un riesame intermedio parziale, limitato alla verifica delle pratiche di dumping, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e ha avviato l’inchiesta.

(5)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame intermedio il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(6)

La Commissione ha inoltre inviato un questionario al richiedente e ne ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato controlli di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Sayanal, Sayanogorsk, Russia, e sue società collegate all’interno del gruppo Rusal:

SAZ, Sayanogorsk, Russia (fonderia di alluminio),

Rusal Sayanskaya Folga, Dmitrov, Russia (trasformazione di piccoli rotoli),

Trading House Russian Foil, Mosca, Russia,

Trading House Safoil, Mosca, Russia,

Rual Trade (BVI) Limited, Mosca, Russia,

Sibirsky Aluminium GmbH, Düsseldorf, Germania.

4.   Periodo dell’inchiesta ai fini del riesame

(7)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2004 («periodo dell’inchiesta»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(8)

Il prodotto oggetto dell’attuale riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, vale a dire taluni fogli e nastri sottili di alluminio di spessore pari o superiore a 0,009 mm, ma non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, originari della Russia, attualmente classificabili al codice NC 7607 11 10.

2.   Prodotto simile

(9)

Diversamente dall’inchiesta precedente, la Sayanal e le società ad essa collegate vendevano fogli e nastri sottili di alluminio anche sul mercato interno russo. Il prodotto in esame viene venduto nella CE sotto forma di «bobine di fabbrica», mentre sul mercato interno russo è venduto sotto forma di «piccoli rotoli». I piccoli rotoli sono prodotti a partire da bobine di fabbrica, che vengono tagliate in lunghezze più piccole e imballate per la vendita agli utilizzatori finali. È stato tuttavia rilevato che i fogli e nastri sottili di alluminio in bobine di fabbrica e in piccoli rotoli hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi.

(10)

Di conseguenza, sia i fogli e i nastri sottili di alluminio prodotti e venduti sul mercato interno russo sia quelli esportati nella Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi, e possono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

1.   Valore normale

(11)

Le vendite sul mercato interno sono effettuate dalla Sayanal, attraverso la Trading House Russian Foil («THRF»), alla Rusal Sayanskaya Folga («RSF»), la quale trasforma le bobine di fabbrica in piccoli rotoli e poi li vende in Russia ad acquirenti indipendenti.

(12)

Le bobine di fabbrica non vengono vendute ad acquirenti indipendenti russi e non si registrano vendite rappresentative di piccoli rotoli ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Non è pertanto possibile effettuare un valido confronto sulla base del tipo di prodotto. Il valore normale è stato quindi costruito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, sommando ai costi di produzione della società un congruo importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti.

(13)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, se «i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata», i costi di fabbricazione vengono adeguati.

(14)

Dall’inchiesta è emerso che l’elettricità, prodotta nell’impianto idroelettrico della Sayano-Shushenskoe Hydro-Electricity Plant, veniva fatturata alla fonderia collegata a un prezzo molto più basso rispetto a quello applicato in paesi terzi con impianti idroelettrici comparabili. Si è ritenuto che tali prezzi, fissati dalla commissione regionale per l’energia, fossero anormalmente bassi e non rispecchiassero i costi normali. Essi sono stati pertanto adeguati sulla base del prezzo dell’elettricità applicato nel 2004 alle industrie ad alto consumo energetico in un altro mercato rappresentativo, la Norvegia. Detto prezzo era pari a 14 EUR/MWh.

(15)

Per quanto riguarda le spese generali, amministrative e di vendita, esse sono state stabilite in base ai dati forniti dalla società, conformemente alla parte iniziale dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. È stato tuttavia necessario effettuare una modifica per rispecchiare il fatto che, come precisato nel considerando 12, la società non vende lo stesso tipo di rotoli di fogli e nastri sottili di alluminio sul mercato comunitario e su quello russo e che inoltre tali tipi di rotoli sono venduti a stadi commerciali diversi.

(16)

Per lo stesso motivo, anche il profitto sulle vendite effettuate nel mercato interno ha dovuto essere adeguato. Per effettuare tali adeguamenti, tenuto conto dell’esistenza di prezzi di trasferimento all’interno del gruppo, è stato ritenuto opportuno determinare il profitto in base al margine di profitto (32,1 %) rilevato per i conti consolidati del gruppo Rusal sottoposti a revisione contabile, espresso in percentuale dei costi totali.

2.   Prezzi all’esportazione

(17)

Le vendite nell’UE sono effettuate tramite una serie di società di vendita del gruppo Rusal: THRF, Trading House Safoil («Safoil»), Rual Trade (BVI) Limited («Rual») e Sibirsky Aluminium GmbH («SAG»).

(18)

Per le vendite realizzate tramite un importatore collegato nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti dall’importatore in questione tra l’importazione e la rivendita, incluse le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Tale margine è stato calcolato sulla base del margine di profitto rilevato per un importatore non collegato nel corso dell’inchiesta precedente.

(19)

Per le vendite effettuate tramite una società collegata situata fuori della Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità.

3.   Confronto

(20)

Il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale costruito è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, movimentazione, assicurazione e dazi corrisposti. Sono stati inoltre applicati adeguamenti, allorché le vendite all’esportazione erano state effettuate attraverso una società collegata situata in un paese diverso dal paese interessato o dalla Comunità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

4.   Margine di dumping

(21)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale costruito per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione netto franco fabbrica del tipo di prodotto in esame corrispondente.

(22)

Dal confronto descritto in precedenza non è emersa l’esistenza di pratiche di dumping.

D.   CAMBIAMENTO DURATURO DI CIRCOSTANZE

(23)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è cercato di accertare se il cambiamento di circostanze possa ragionevolmente essere considerato duraturo.

(24)

Al riguardo è stato anzitutto considerato il fatto che, dal momento dell’istituzione delle misure, la Sayanal, per il tramite della società di vendite controllata nella Comunità, Sibirsky Aluminium GmbH («SAG»), aveva rispettato l’impegno sui prezzi. Nello stesso tempo, la Sayanal ha conservato una quota notevole del mercato comunitario, dimostrando di essere in grado di competere a prezzi non di dumping.

(25)

Sono stati inoltre esaminati i prezzi del prodotto in esame venduto su mercati di paesi terzi, al fine di valutare il comportamento della società in mercati privi di misure di difesa commerciale. È emerso che tali prezzi erano solo leggermente inferiori ai prezzi all’esportazione attualmente praticati nella Comunità e che in tali mercati non sussistevano pratiche di dumping. Si è pertanto ritenuto che non vi fossero motivi per ritenere che tale cambiamento di circostanze e le conclusioni sull’assenza di dumping non fossero di carattere duraturo.

E.   MISURE ANTIDUMPING

(26)

A seguito dell’inchiesta effettuata si ritiene opportuno modificare le misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio effettuate dalla Sayanal.

(27)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 950/2001 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Le loro osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2001 è sostituita dalla seguente:

«Paese

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

15,0

Russia

Open Joint Stock Company Rusal Sayanal, Promploshadka, Sayanogorsk, Repubblica di Khakasia 655600, Russia

0

A255

Tutte le altre società

14,9

A999»

Articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 950/2001 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 998/2004 (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 4).

(3)  Cfr. l’avviso 2004/C 193/03 (GU C 193 del 29.7.2004, pag. 3).

(4)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 67.

(5)  GU C 285 del 23.11.2004, pag. 3.


31.1.2006   

IT

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L 26/5


REGOLAMENTO (CE) N. 162/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

76,8

204

43,2

212

102,0

624

120,2

999

85,6

0707 00 05

052

93,4

204

102,3

628

155,5

999

117,1

0709 10 00

220

80,1

624

91,7

999

85,9

0709 90 70

052

122,9

204

147,5

999

135,2

0805 10 20

052

43,5

204

56,8

212

48,0

220

50,6

624

58,4

999

51,5

0805 20 10

204

82,4

999

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,6

204

101,1

400

85,6

464

144,8

624

79,0

662

36,9

999

84,8

0805 50 10

052

40,2

220

61,7

999

51,0

0808 10 80

400

130,0

404

99,2

720

73,8

999

101,0

0808 20 50

388

83,3

400

83,9

720

45,8

999

71,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


31.1.2006   

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L 26/7


REGOLAMENTO (CE) N. 163/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2006

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 20 gennaio 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 90/2006 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 90/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 90/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 15 del 20.1.2006, pag. 32.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 31 gennaio 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

26,02

26,02


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


31.1.2006   

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L 26/9


REGOLAMENTO (CE) N. 164/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2006

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 della Commissione (2). Tali restituzioni sono state modificate dal regolamento (CE) n. 112/2006 (3).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 93/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 15 del 20.1.2006, pag. 37.

(3)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 6.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 31 GENNAIO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

23,93 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,93 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

23,93 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,93 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2602

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,02

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,02

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,02

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2602

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


31.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/11


REGOLAMENTO (CE) N. 165/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2006

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006 della Commissione (2). Tali restituzioni sono state modificate dal regolamento (CE) n. 113/2006 (3).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 94/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 15 del 20.1.2006, pag. 39.

(3)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 8.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

26,02 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

26,02 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

49,44 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2602 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

26,02 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2602 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2602 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2602 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

26,02 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2602 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

31.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante abrogazione della decisione 2001/381/CE della Commissione, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Russia

(2006/45/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 950/2001 (2) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie, tra l'altro, della Russia. Con la decisione 2001/381/CE (3), la Commissione ha accettato un impegno del produttore esportatore russo Joint Stock «United Company Siberian Aluminium», la cui ragione sociale (4) nel frattempo è cambiata in Open Joint Stock Company Rusal Sayanal (di seguito «Sayanal»).

B.   ABROGAZIONE DELLA DECISIONE N. 2001/381/CE

(2)

In seguito a una richiesta presentata dalla Sayanal, la Commissione ha avviato (5) un riesame intermedio parziale, limitato alla verifica delle pratiche di dumping, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

(3)

Dai risultati del riesame, esposti in dettaglio nel regolamento (CE) n. 161/2006 (6) del Consiglio, è emerso che la Sayanal ha cessato le pratiche di dumping. Di conseguenza, il suddetto regolamento fissa a 0 % l'aliquota di dazio antidumping applicabile alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio provenienti da tale società.

(4)

In considerazione di quanto precede, la decisione 2001/381/CE, con cui la Commissione ha accettato un impegno della Sayanal, deve essere abrogata,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/381/CE della Commissione è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 998/2004 (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 4).

(3)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 67.

(4)  Cfr. l’avviso 2004/C 193/03 (GU C 193 del 29.7.2004, pag. 3).

(5)  GU C 285 del 23.11.2004, pag. 3.

(6)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


31.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/14


DECISIONE N. 3/2005 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE

del 13 gennaio 2006

che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti «core yarn»

(2006/46/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l’allegato V, protocollo n. 1, articolo 38,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall’insediamento di nuove industrie.

(2)

Il 10 maggio 2001 il Comitato di cooperazione doganale ACP-CE ha adottato la decisione n. 3/2001, che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti «core yarn» (1) (codici SA 5206.22, 5206.42, 5402.52 e 5402.62). La deroga sancita dall’articolo 1 della suddetta decisione si applica nel periodo compreso tra il 1o aprile 2001 e il 31 marzo 2006.

(3)

In previsione della scadenza di questa disposizione, l’8 luglio 2005 gli Stati ACP hanno presentato, per conto del Regno dello Swaziland, una richiesta di nuova deroga alle norme di origine contenute nell’accordo di partenariato ACP-CE per quanto riguarda un quantitativo annuo di 1 300 tonnellate di filati ad anima detti «core yarn», prodotti da tale paese per un periodo di 5 anni e importati nella Comunità a partire dal 1o aprile 2006.

(4)

La deroga richiesta soddisfa le condizioni pertinenti di cui all’articolo 38, paragrafi 5 e 6, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di industrie esistenti nello Swaziland, il fatto che il richiedente sia uno Stato senza sbocco sul mare e l’inapplicabilità delle norme sul cumulo dell’origine.

(5)

Dati i quantitativi delle importazioni in oggetto, la deroga non arrecherà grave pregiudizio ad un’industria comunitaria ben avviata, a condizione che siano rispettate alcune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.

(6)

La deroga non può essere concessa per un periodo di cinque anni, in quanto, ai sensi dell’articolo 37 dell’accordo di partenariato ACP-CE, il 1o gennaio 2008 entrerà in vigore un nuovo regime commerciale. La presente decisione si applica pertanto dal 1o aprile 2006 alla fine del 2007, in attesa dell’adozione del nuovo regime commerciale.

(7)

Ai sensi dell’articolo 38, è pertanto possibile concedere una deroga al Regno dello Swaziland per quanto riguarda i filati ad anima detti «core yarn», per un quantitativo pari a 1 300 t/anno e per il periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 dicembre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell’elenco di cui all’allegato II del protocollo n. 1 dell’allegato V all’accordo di partenariato ACP-CE, i filati ad anima detti «core yarn» dei codici SA 5206.22, 5206.42, 5402.52 e 5402.62 fabbricati nello Swaziland con materie non originarie sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati in allegato importati nella Comunità dallo Swaziland nel periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 dicembre 2007.

Articolo 3

I quantitativi di cui all’allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all’allegato.

Articolo 4

1.   Le autorità doganali dello Swaziland adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati in relazione alla presente decisione recano un riferimento a quest’ultima.

2.   Ogni tre mesi, le autorità competenti dello Swaziland presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

«Derogation — Decision No 3/2005».

Articolo 6

Gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, gli Stati membri e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o aprile 2006.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2006.

Per il Comitato di cooperazione doganale ACP-CE

I presidenti

Robert VERRUE

Peter H. KATJAVIVI


(1)  GU L 144 del 30.5.2001, pag. 35.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Swaziland

Numero d’ordine

Codice SA

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativi

09.1698

5206.22

5206.42

5402.52

5402.62

Filati ad anima detti «core yarn»

1.4.2006-31.3.2007

1 300 t

1.4.2007-31.12.2007

975 t


31.1.2006   

IT

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L 26/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2006

relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L. ibrido MON 863 × MON 810) geneticamente modificato resistente alla diabrotica del mais e a determinati lepidotteri

[notificata con il numero C(2005) 5980]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/47/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2001/18/CE, l’immissione in commercio di un prodotto contenente o costituito da un organismo geneticamente modificato o da una combinazione di organismi geneticamente modificati è subordinata al rilascio di un’autorizzazione scritta da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato, secondo la procedura stabilita da detta direttiva.

(2)

La Monsanto Europe SA ha presentato alla competente autorità tedesca una notifica (riferimento C/DE/02/9) relativa all’immissione in commercio di due tipi di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. linea MON 863 e l’ibrido MON 863 × MON 810). Agli effetti del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (2), e agli effetti del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (3), al granturco MON 863 × MON 810 è stato assegnato un identificatore unico (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6).

(3)

La notifica originaria riguardava l’importazione e l’uso delle varietà derivate dall’evento di trasformazione MON 863 e dell’ibrido MON 863 × MON 810, per gli stessi fini previsti per qualunque altro tipo di granturco, compresa l’alimentazione animale, ma non l’alimentazione umana e la coltivazione nella Comunità.

(4)

L’autorità competente della Germania ha elaborato, secondo la procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2001/18/CE, una relazione di valutazione che ha trasmesso alla Commissione nell’aprile 2003. La Commissione ha inviato la notifica e la relazione di valutazione agli altri Stati membri nel maggio 2003. Secondo detta relazione di valutazione non sono emersi motivi che giustifichino un rifiuto dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti MON 863 e MON 863 × MON 810, purché siano rispettate determinate condizioni.

(5)

Le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni all’immissione in commercio dei prodotti MON 863 e MON 863 × MON 810.

(6)

L’immissione in commercio del granturco MON 810 è autorizzata ai sensi della decisione 98/294/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (4). L’immissione in commercio del granturco MON 863 è autorizzata ai sensi della decisione 2005/608/CE della Commissione, dell’8 agosto 2005, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L. linea MON 863) geneticamente modificato tollerante alla diabrotica del mais (5).

(7)

Il 2 aprile 2004, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha ritenuto scientificamente valida l’utilizzazione dei dati riguardanti rispettivamente le linee MON 863 e MON 810 per valutare la sicurezza dell’ibrido MON 863 × MON 810, ma per completare tale valutazione ha ritenuto necessario ottenere dati di conferma mediante uno studio subcronico dell’ibrido di granturco sui ratti, della durata di novanta giorni.

(8)

Il parere adottato l’8 giugno 2005 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, sulla base dei dati forniti, non emergono motivi per ritenere che il granturco MON 863 × MON 810 possa avere un effetto negativo sulla salute umana e animale o sull’ambiente nel contesto dell’uso proposto. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre ritenuto che la portata del piano di monitoraggio fornito dal richiedente fosse conforme agli usi previsti per il MON 863 × MON 810.

(9)

L’8 luglio 2005, la Monsanto Europe SA ha accettato di limitare il campo di applicazione della presente decisione all’importazione e alla trasformazione. La Monsanto ha presentato domanda per l’immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti dal granturco MON 863 × MON 810 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (6).

(10)

Dall’esame delle informazioni contenute nella notifica, delle obiezioni presentate dagli Stati membri nell’ambito della direttiva 2001/18/CE e del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare non emergono motivi per ritenere che l’immissione in commercio del granturco Zea mays L. ibrido MON 863 × MON 810 avrà effetti negativi sulla salute umana o animale o sull’ambiente.

(11)

Le tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di organismi geneticamente modificati presenti nei prodotti sono esenti dai requisiti di etichettatura e di tracciabilità nei limiti fissati dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

(12)

In base al parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, per gli usi previsti del prodotto non è necessario stabilire condizioni specifiche di manipolazione e condizionamento del prodotto o misure di protezione di particolari ecosistemi, ambienti o aree geografiche.

(13)

Prima dell’immissione in commercio del prodotto si applicano tutte le misure necessarie per assicurarne l’etichettatura e la tracciabilità in tutte le fasi dell’immissione in commercio, garantendo la possibilità di effettuare verifiche con una metodologia di rilevazione adeguata e convalidata.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30 della direttiva 2001/18/CE; la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato le misure di esecuzione proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse, la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione proposto, a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione

Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il regolamento (CE) n. 1829/2003, le competenti autorità tedesche rilasciano l’autorizzazione scritta all’immissione in commercio, ai sensi della presente decisione, del prodotto di cui all’articolo 2, notificato dalla Monsanto Europe SA (riferimento C/DE/02/9).

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, detta autorizzazione indica specificamente le condizioni cui essa è subordinata, enunciate agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Prodotto

Gli organismi geneticamente modificati da immettere in commercio come tali o come ingredienti di altro prodotto (di seguito «il prodotto») sono costituiti da semi di granturco (Zea mays L. MON 863 × MON 810) ottenuti con metodi di riproduzione convenzionali dalle linee MON 863 e MON 810. Il granturco MON 810 e il granturco MON 863 sono descritti, rispettivamente, nelle decisioni 98/294/CE e 2005/608/CE.

Articolo 3

Condizioni di immissione in commercio

Il prodotto può essere usato come qualsiasi altro tipo di granturco, ma non per la coltivazione e per l’alimentazione umana o animale, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni:

a)

l’autorizzazione ha una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio;

b)

l’identificatore unico del prodotto è MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6;

c)

fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione, su richiesta, mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto o il suo materiale genetico o il materiale di riferimento;

d)

fatti salvi i requisiti specifici di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene granturco geneticamente modificato MON 863 × MON 810» deve figurare su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non fissino un limite al di sotto del quale tale informazione non sia richiesta;

e)

finché non sia stata autorizzata l’immissione in commercio del prodotto a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto.

Articolo 4

Monitoraggio

1.   Durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto a garantire che il piano di monitoraggio contenuto nella notifica, comprendente un piano generale di sorveglianza e destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o animale o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso del prodotto, sia messo in atto e applicato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio dello stesso, comprese le opportune misure di gestione da adottare in caso di disseminazione accidentale di semi.

3.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati delle attività di monitoraggio.

4.   Fatto salvo l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio notificato è modificato, se del caso e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro al quale è stata inviata la notifica originaria, dal titolare dell’autorizzazione e/o dall’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria alla luce dei risultati delle attività di monitoraggio. Le proposte riguardanti una revisione del piano di monitoraggio devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri.

5.   Il titolare dell’autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:

a)

le reti di monitoraggio, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni utili per il monitoraggio del prodotto;

b)

i membri di tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione tali informazioni prima della data di presentazione della relazione sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di applicazione di una decisione comunitaria che autorizzi l’immissione in commercio del prodotto di cui all’articolo 1 come alimento o mangime o come ingrediente di alimenti o mangimi a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e comprenda un metodo di rilevamento del prodotto convalidato dal laboratorio di riferimento della Comunità.

Articolo 6

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(3)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(4)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 32.

(5)  GU L 207 del 10.8.2005, pag. 17.

(6)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).


31.1.2006   

IT

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L 26/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2006

che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici

[notificata con il numero C(2006) 122]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/48/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE designa il laboratorio dell’Agence française de sécurité sanitaire des aliments di Nancy (laboratorio AFSSA di Nancy) in Francia come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

(2)

La decisione 2000/258/CE prevede inoltre che il laboratorio AFSSA di Nancy invii alla Commissione l'elenco dei laboratori comunitari abilitati ad effettuare tali test sierologici. Il laboratorio AFSSA di Nancy effettua pertanto le prove di idoneità necessarie per valutare i laboratori prima dell’autorizzazione ad effettuare i test sierologici.

(3)

La decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (2) stabilisce un elenco dei laboratori autorizzati negli Stati membri sulla base dei risultati delle prove di idoneità comunicati dal laboratorio AFSSA di Nancy.

(4)

Un ulteriore laboratorio è stato autorizzato in Germania dal laboratorio AFSSA di Nancy conformemente alla decisione 2000/258/CE.

(5)

È opportuno pertanto aggiungere tale laboratorio all'elenco dei laboratori autorizzati negli Stati membri di cui all'allegato della decisione 2004/233/CE.

(6)

La decisione 2004/233/CE va quindi modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella sezione sulla Germania dell’allegato I alla decisione 2004/233/CE è aggiunto il seguente punto 8:

«8.

Vet Med Labor GmbH

Mörikestr. 28/3

D-71636 Ludwigsburg».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

(2)  GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/656/CE (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 63).


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

31.1.2006   

IT

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L 26/21


AZIONE COMUNE 2006/49/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina, come stabilito dall'azione comune 2004/569/PESC (1) il 12 luglio 2004, scade il 28 febbraio 2006.

(2)

Il 24 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/824/PESC, del 24 novembre 2005, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (2), che prevede il proseguimento dell'EUPM con mandato e dimensioni adattati.

(3)

Il 14 dicembre 2005 il comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace ha nominato alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, quale successore di Lord Ashdown, il sig. Christian Schwarz-Schilling, a partire dal 1o febbraio 2006.

(4)

A decorrere dal 1o febbraio 2006, il sig. Schwarz-Schilling dovrebbe essere nominato nuovo RSUE in Bosnia-Erzegovina. L'azione comune 2004/569/PESC dovrebbe essere abrogata con effetto dalla stessa data.

(5)

In base al riesame dell'azione comune 2004/569/PESC, è opportuno prorogare il mandato del RSUE fino al 28 febbraio 2007.

(6)

Il mandato del RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinazione con la Commissione, al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza comunitaria.

(7)

Il RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe degradarsi e nuocere agli obiettivi della PESC enunciati all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il sig. Christian SCHWARZ-SCHILLING è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina dal 1o febbraio 2006 al 28 febbraio 2007.

Articolo 2

Il mandato del RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'UE in Bosnia-Erzegovina. Questi sono imperniati sulla realizzazione di costanti progressi nell'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina, in conformità del progetto di attuazione della missione dell'ufficio dell'alto rappresentante, nonché nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la Bosnia-Erzegovina diventi stabile, vitale, pacifica e multietnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'Unione europea.

Articolo 3

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'UE in Bosnia-Erzegovina, il RSUE ha mandato di:

a)

offrire la consulenza dell'UE e i suoi buoni uffici nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico generale dell'UE in Bosnia-Erzegovina;

c)

promuovere il coordinamento globale dell'UE e dare una direzione politica locale agli sforzi dell'UE nella lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo il ruolo guida della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) nel coordinamento degli aspetti di polizia relativi a tali sforzi e della catena di comando militare dell'ALTHEA (EUFOR);

d)

fornire consulenza politica a livello locale al comandante delle forze dell’UE, anche per quanto riguarda la capacità di tipo unità integrata di polizia, cui il RSUE può attingere, con l'accordo del detto comandante, senza pregiudizio della catena di comando;

e)

contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell'UE in Bosnia Erzegovina, anche mediante briefing ai capi missione dell'UE e tramite la partecipazione alle loro riunioni periodiche o la rappresentanza nelle medesime, presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori dell’UE presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all'attuazione dell'azione dell'UE, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della Bosnia-Erzegovina;

f)

assicurare la coerenza dell'azione dell'UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce del RSUE costituisce il principale punto di contatto dell'UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD);

g)

avere una visione d'insieme dell'intera gamma di attività in materia di Stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) e alla Commissione;

h)

fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUPM nell'ambito delle sue competenze più generali e del suo ruolo nella catena di comando dell'EUPM;

i)

nel contesto del più ampio approccio della comunità internazionale e delle autorità della Bosnia Erzegovina in materia di Stato di diritto e in base alle competenze tecniche di polizia e all'assistenza al riguardo fornite dall'EUPM, sostenere la preparazione e l'attuazione della ristrutturazione della polizia;

j)

fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia tra giustizia penale e polizia della Bosnia-Erzegovina, in stretto collegamento con l'EUPM;

k)

per quanto concerne le attività svolte nel quadro del titolo VI del trattato, compresa l'Europol, e le attività comunitarie connesse, fornire, se del caso, consulenza al SG/AR e alla Commissione, e partecipare al necessario coordinamento locale;

l)

al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per l'assistenza comunitaria alla ricostruzione, allo sviluppo e alla stabilizzazione.

Articolo 4

1.   Il RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del SG/AR. Il RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato del RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al RSUE nell'ambito del mandato.

Articolo 5

Il ruolo del RSUE non pregiudica in alcun modo il mandato dell'alto rappresentante in Bosnia Erzegovina, né il suo ruolo di coordinamento dell'insieme di attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall'accordo quadro generale per la pace in Bosnia Erzegovina e delle successive conclusioni e dichiarazioni del Consiglio per l'attuazione della pace.

Articolo 6

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del RSUE è pari a 770 000 EUR.

2.   Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini del paese ospitante e dei paesi vicini.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2006.

4.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 7

1.   Per coadiuvare il RSUE nell'attuazione del suo mandato viene distaccato del personale dedicato dell’UE che dia l'immagine dell'identità dell'Unione europea e che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina, in particolare nelle questioni politiche, politico-militari e di sicurezza e riguardo alla comunicazione e alle relazioni con i media. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, il RSUE è responsabile della costituzione di una propria équipe in consultazione con la presidenza, assistita dal SG/AR e con la piena partecipazione della Commissione. Il RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva di tale équipe.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono proporre il comando di personale che operi con il RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso il RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE interessata.

3.   Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE, al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4.   I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Di norma il RSUE riferisce personalmente al SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente al SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Il RSUE può riferire al Consiglio su raccomandazione del SG/AR e del CPS.

Articolo 9

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE, le attività del RSUE sono coordinate con quelle del SG/AR, della presidenza e della Commissione. Il RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione che si adoperano al meglio per assistere il RSUE nell'esecuzione del suo mandato. Il RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo, tra cui l'OSCE.

Articolo 10

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il RSUE presenta al SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2006 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro metà novembre 2006. Dette relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, il SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 11

L'azione comune 2004/569/PESC è abrogata con effetto dal 1o febbraio 2006.

Articolo 12

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 13

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 7. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2005/825/PESC (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 59; rettifica nella GU L 349 del 31.12.2005, pag. 35).

(2)  GU L 307 del 25.11.2005, pag. 55.


31.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/24


POSIZIONE COMUNE 2006/50/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

che proroga e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) (1).

(2)

La posizione comune 2004/133/PESC è stata modificata dalla posizione comune 2005/80/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2005 (2) e prorogata sino al 9 febbraio 2006.

(3)

A seguito del riesame della posizione comune 2004/133/PESC si considera opportuno prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo di dodici mesi nonché riesaminare l'elenco delle persone di cui all'allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/133/PESC è prorogata sino al 9 febbraio 2007.

Articolo 2

L'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/133/PESC è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato della presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Essa si applica dal 10 febbraio 2006.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 19.

(2)  GU L 29 del 2.2.2005, pag. 45.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

Nome

:

ADILI Gafur

Pseudonimo

:

Valdet Vardari

Data di nascita

:

5.1.1959

Luogo di nascita/origine

:

Harandjell (Kicevo), ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nome

:

ALIJA, Shukri

Pseudonimo

:

Data di nascita

:

6.11.1974

Luogo di nascita/origine

:

Shterpche (Ferisaj/Urosevac), Serbia e Montenegro (Kosovo)

Nome

:

BEQIRI Idajet

Pseudonimo

:

Data di nascita

:

20.2.1951

Luogo di nascita/origine

:

Mallakaster, Fier, Albania

Nome

:

BUTKA Spiro

Pseudonimo

:

Vigan Gradica

Data di nascita

:

29.5.1949

Luogo di nascita/origine

:

Serbia e Montenegro (Kosovo)

Nome

:

HYSENI Xhemail

Pseudonimo

:

Xhimi Shea

Data di nascita

:

15.8.1958

Luogo di nascita/origine

:

Lojane (Lipkovo), ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nome

:

JAKUPI Avdil

Pseudonimo

:

Cakalla

Data di nascita

:

20.4.1974

Luogo di nascita/origine

:

Tanusevci, ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nome

:

JAKUPI Lirim

Pseudonimo

:

“Commandante Nazi”

Data di nascita

:

1.8.1979

Luogo di nascita/origine

:

Bujanovac, Serbia e Montenegro

Nome

:

KRASNIQI Agim

Pseudonimo

:

Data di nascita

:

15.9.1979

Luogo di nascita/origine

:

Kondovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nome

:

LIMANI Fatmir

Pseudonimo

:

Data di nascita

:

14.1.1973

Luogo di nascita/origine

:

Kicevo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nome

:

MISIMI Naser

Pseudonimo

:

Data di nascita

:

8.1.1959

Luogo di nascita/origine

:

Mala Recica (Tetovo), ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nome

:

MUSTAFAJ Taip

Pseudonimo

:

Mustafai, Mustafi o Mustafa

Data di nascita

:

23.1.1964

Luogo di nascita/origine

:

Bacin Dol (Gostivar), ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nome

:

REXHEPI Daut

Pseudonimo

:

Leka

Data di nascita

:

6.1.1966

Luogo di nascita/origine

:

Poroj, ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nome

:

RUSHITI Sait

Pseudonimo

:

Data di nascita

:

7.7.1966

Luogo di nascita/origine

:

Tetovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nome

:

SAMIU Izair

Pseudonimo

:

Baci

Data di nascita

:

23.7.1963

Luogo di nascita/origine

:

Semsevo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nome

:

SHITI Ramadan

Pseudonimo

:

Data di nascita

:

9.5.1983

Luogo di nascita/origine

:

Dimce (Pristina), Serbia e Montenegro (Kosovo)

Nome

:

STOJKOV Goran

Pseudonimo

:

Data di nascita

:

25.2.1970

Luogo di nascita/origine

:

Strumica, ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nome

:

SUMA Emrush

Pseudonimo

:

Data di nascita

:

27.5.1974

Luogo di nascita/origine

:

Dirnce, Serbia e Montenegro (Kosovo)

Nome

:

SULEJMANI Gyner

Pseudonimo

:

Data di nascita

:

3.3.1954

Luogo di nascita/origine

:

Turchia

Nome

:

UKSHINI Sami

Pseudonimo

:

“Commandante Sokoli [Falco]”

Data di nascita

:

5.3.1963

Luogo di nascita/origine

:

Gjakova, Serbia e Montenegro (Kosovo)»


31.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/28


POSIZIONE COMUNE 2006/51/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC (1), che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 21 febbraio 2004.

(2)

La posizione comune 2005/146/PESC del Consiglio (2), adottata il 21 febbraio 2005, ha prorogato la posizione comune 2004/161/PESC fino al 20 febbraio 2006.

(3)

Tenuto conto della situazione in Zimbabwe, la posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe essere prorogata per un nuovo periodo di dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/161/PESC è prorogata fino al 20 febbraio 2007.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

(2)  GU L 49 del 22.2.2005, pag. 30.


Rettifiche

31.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/29


Rettifica del regolamento (CE) n. 143/2006 della Commissione, del 26 gennaio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23 del 27 gennaio 2006 )

A pagina 57, nella tabella, seconda parte, ultima riga, seconda colonna «Destinazione», al codice prodotto «2106 90 55 9000»:

anziché:

«C10»,

leggi:

«C14».