ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
* |
||
|
|
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
Direttiva 2006/10/CE della Commissione, del 27 gennaio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb ( 1 ) |
|
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
|
|
|
Consiglio |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 151/2006 DEL CONSIGLIO
del 24 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (1). È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, nonché prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza tuttavia perturbare i mercati dei prodotti di cui trattasi. |
(2) |
Poiché il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari non è sufficiente per soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria nell’attuale periodo contingentale, esso dovrebbe essere pertanto aumentato a decorrere dal 1o gennaio 2005 e adattato a decorrere dal 1o gennaio 2006. |
(3) |
Non è più nell’interesse della Comunità mantenere nel 2006 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2005. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere cancellati dalla tabella di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96. |
(4) |
In considerazione dell’elevato numero di modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’intero allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2505/96 va modificato di conseguenza, |
(6) |
In considerazione dell’importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea. |
(7) |
Poiché l’allegato del presente regolamento deve applicarsi dal 1o gennaio 2006, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 2
Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:
— |
il volume contingentale del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 3 900 tonnellate ad un dazio dello 0 %, |
— |
il volume contingentale del contingente tariffario 09.2975 è fissato a 540 tonnellate ad un dazio dello 0 %. |
Articolo 3
Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:
— |
il volume contingentale del contingente tariffario 09.2002 è fissato a 600 tonnellate, |
— |
il volume contingentale del contingente tariffario 09.2003 è fissato a 1 400 000 unità, |
— |
il volume contingentale del contingente tariffario 09.2030 è fissato a 300 tonnellate, |
— |
il volume contingentale del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 4 500 tonnellate, |
— |
il volume contingentale del contingente tariffario 09.2612 è fissato a 1 500 tonnellate, |
— |
il volume contingentale del contingente tariffario 09.2624 è fissato a 425 tonnellate, |
— |
il volume contingentale del contingente tariffario 09.2837 è fissato a 600 tonnellate, |
— |
il volume contingentale del contingente tariffario 09.2975 è fissato a 600 tonnellate, |
— |
il volume contingentale del contingente tariffario 09.2979 è fissato a 800 000 unità. |
Articolo 4
I contingenti tariffari 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 e 09.2998 sono chiusi a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER
(1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1151/2005 (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 27).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (in %) |
Periodo contingentale |
||||||||||
09.2002 |
2928 00 90 |
30 |
Fenilidrazina |
600 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2003 |
8543 89 97 |
63 |
Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni esterne non superano 30 × 30 mm |
1 400 000 unità |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2026 |
2903 30 80 |
70 |
1,1,1,2-tetrafluoretano, certificato inodore, contenente un massimo di:
destinato alla fabbricazione di propellente di qualità farmaceutica per inalatori-dosatori ad uso medico (1) |
4 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2030 |
2926 90 95 |
74 |
Clorotalonil |
300 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2140 |
3824 90 99 |
98 |
Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:
|
4 500 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2602 |
ex 2921 51 19 |
10 |
O-fenilendiammina |
1 800 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2603 |
ex 2931 00 95 |
15 |
Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) |
4 500 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2604 |
ex 3905 30 00 |
10 |
Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-azido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina |
100 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2610 |
ex 2925 20 00 |
20 |
Cloruro di (clorometilen)dimetilammino |
100 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2611 |
ex 2826 19 00 |
10 |
Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere |
55 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2612 |
ex 2921 59 90 |
30 |
Dicloridrato di 3,3′-diclorobenzidina |
1 500 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2615 |
ex 2934 99 90 |
70 |
Acido ribonucleico |
110 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2616 |
ex 3910 00 00 |
30 |
Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100) |
1 300 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2618 |
ex 2918 19 80 |
40 |
Acido (R)-2-cloromandelico |
100 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2619 |
ex 2934 99 90 |
71 |
2-tienilacetonitrile |
80 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2620 |
ex 8526 91 80 |
20 |
Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione |
500 000 unità |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2624 |
2912 42 00 |
|
Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) |
425 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2625 |
ex 3920 20 21 |
20 |
Pellicole di polimeri di polipropilene, biassialmente orientati, di spessore uguale o superiore a 3,5 μm, ma inferiore a 15 μm, con larghezza uguale o superiore a 490 mm, ma non superiore a 620 mm, destinate alla produzione di condensatori di potenza (1) |
170 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2627 |
ex 7011 20 00 |
55 |
Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 814,8 (± 1,5) mm, con una translucidità del 51,1 (± 2,2) % e uno spessore di riferimento di 12,5 mm |
500 000 unità |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2628 |
ex 7019 52 00 |
10 |
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso |
350 000 m2 |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2629 |
ex 7616 99 90 |
85 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) |
240 000 unità |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2703 |
ex 2825 30 00 |
10 |
Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) |
13 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2713 |
ex 2008 60 19 |
10 |
Ciliegie dolci, conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1):
|
2 000 tonnellate |
10 (4) |
1.1.-31.12. |
||||||||||
ex 2008 60 39 |
10 |
10 |
||||||||||||||
09.2719 |
ex 2008 60 19 |
20 |
Ciliegie acide (Prunus cerasus) conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1):
|
2 000 tonnellate |
10 (4) |
1.1.-31.12. |
||||||||||
ex 2008 60 39 |
20 |
10 |
||||||||||||||
09.2727 |
ex 3902 90 90 |
93 |
Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 × 10-6 m2 s-1 (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445 |
10 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2799 |
ex 7202 49 90 |
10 |
Ferrocromo contenente, in peso, l’1,5 % o più, ma non più del 4 % di carbonio e non più del 70 % di cromo |
50 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2809 |
ex 3802 90 00 |
10 |
Montmorillonite attivata all'acido, destinata alla fabbricazione di carta autocopiante (1) |
10 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2829 |
ex 3824 90 99 |
19 |
Estratto solido, insolubile nei solventi alifatici, del residuo ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:
|
1 600 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2837 |
ex 2903 49 80 |
10 |
Bromoclorometano |
600 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2841 |
ex 2712 90 99 |
10 |
Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio |
10 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2849 |
ex 0710 80 69 |
10 |
Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2) |
700 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2851 |
ex 2907 12 00 |
10 |
O-cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % |
20 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2853 |
ex 2930 90 70 |
35 |
Glutatione |
15 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2882 |
ex 2908 90 00 |
20 |
2,4-dicloro-3-etil-6-nitrofenolo, sotto forma di polvere |
90 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2889 |
3805 10 90 |
— |
Essenza di cellulosa al solfato |
20 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2904 |
ex 8540 11 19 |
95 |
Tubo catodico a colori con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo pari o superiore a 79 cm, ma non superiore a 81 cm, e un raggio di curvatura pari o superiore a 50 m |
8 500 unità |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2913 |
ex 2401 10 41 |
10 |
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1) |
6 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
ex 2401 10 49 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 10 50 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 10 70 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 10 90 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 20 41 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 20 49 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 20 50 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 20 70 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 20 90 |
10 |
|||||||||||||||
09.2914 |
ex 3824 90 99 |
26 |
Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici |
38 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2917 |
ex 2930 90 13 |
90 |
Cistina |
600 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2919 |
ex 8708 29 90 |
10 |
Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati (1) |
2 600 unità |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2933 |
ex 2903 69 90 |
30 |
1,3-diclorobenzene |
2 600 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2935 |
3806 10 10 |
— |
Colofonia ed acidi resinici di gemme |
200 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2945 |
ex 2940 00 00 |
20 |
D-xilosio |
400 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2947 |
ex 3904 69 90 |
95 |
Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1) |
1 300 tonnes |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2950 |
ex 2905 59 10 |
10 |
2-cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1) |
8 400t onnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2955 |
ex 2932 19 00 |
60 |
Flurtamone (ISO) |
300 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianidride benzofenon-3,3′:4,4′-tetracarbossilica |
600 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2976 |
ex 8407 90 10 |
10 |
Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (1) o motofalciatrici della sottovoce 8433 20 10 (1) |
750 000 unità (3) |
0 |
1.7.2005-30.6.2006 |
||||||||||
09.2979 |
ex 7011 20 00 |
15 |
Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 81,5 (± 0,2) cm, con una translucidità dell’80 (± 3) % e uno spessore di riferimento di 11,43 mm |
800 000 unità |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2981 |
ex 8407 33 90 |
10 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm3 e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione:
|
210 000 unità |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
ex 8407 90 80 |
10 |
|||||||||||||||
ex 8407 90 90 |
10 |
|||||||||||||||
09.2986 |
ex 3824 90 99 |
76 |
Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:
|
14 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2992 |
ex 3902 30 00 |
93 |
Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e il 32 % o più, ma non oltre il 40 %, di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 oC, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1) |
1 000 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
09.2995 |
ex 8536 90 85 |
95 |
Tastiere
|
20 000 000 unità |
0 |
1.1.-31.12. |
||||||||||
ex 8538 90 99 |
93 |
(1) Il controllo dell’uso per questa designazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.
(2) Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
(3) Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1o luglio 2005, conformemente al regolamento (CE) n. 1151/2005, saranno interamente dedotte da questa quantità.
(4) Il dazio specifico addizionale è applicabile.
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 152/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
112,9 |
204 |
43,4 |
|
212 |
97,4 |
|
624 |
120,2 |
|
999 |
93,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
151,5 |
204 |
102,3 |
|
628 |
155,5 |
|
999 |
136,4 |
|
0709 10 00 |
220 |
80,1 |
624 |
91,7 |
|
999 |
85,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
146,3 |
204 |
148,6 |
|
999 |
147,5 |
|
0805 10 20 |
052 |
44,2 |
204 |
54,8 |
|
212 |
52,8 |
|
220 |
50,9 |
|
624 |
58,3 |
|
999 |
52,2 |
|
0805 20 10 |
204 |
79,3 |
999 |
79,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
61,1 |
204 |
100,0 |
|
400 |
86,0 |
|
464 |
148,0 |
|
624 |
78,3 |
|
662 |
32,0 |
|
999 |
84,2 |
|
0805 50 10 |
052 |
57,8 |
220 |
61,7 |
|
999 |
59,8 |
|
0808 10 80 |
400 |
130,4 |
404 |
107,0 |
|
720 |
68,7 |
|
999 |
102,0 |
|
0808 20 50 |
388 |
113,3 |
400 |
83,1 |
|
720 |
48,3 |
|
999 |
81,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 153/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1819/2005 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), con il regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione (4) è stato approvato un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2006. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano, il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento, e gli stanziamenti per l’acquisto di determinati prodotti sul mercato. |
(2) |
Per tenere conto delle esigenze specifiche della Grecia, occorre modificare il piano annuale del 2006, autorizzando il ritiro di riso per il pagamento di cereali e prodotti a base di cereali, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), quarto comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92. È pertanto necessario adeguare di conseguenza il quantitativo di riso inizialmente attribuito alla Grecia di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1819/2005. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1819/2005. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1819/2005 è così modificato:
1) |
la parte b) è sostituita dal testo dell’allegato I del presente regolamento; |
2) |
il testo dell’allegato II del presente regolamento viene inserito come parte c). |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(3) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).
(4) GU L 293 del 9.11.2005, pag. 3.
ALLEGATO I
«b) |
Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):
|
ALLEGATO II
«(c) |
Quantitativi di riso di cui è autorizzato il ritiro dalle scorte d’intervento per il pagamento delle forniture di cereali o di prodotti di cereali mobilizzate sul mercato, fatti salvi i quantitativi massimi di cui alla lettera a):
|
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 154/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2006
recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 2a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 2a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 2a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
||||||
Formula |
A |
B |
||||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
206 |
210 |
— |
— |
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
||
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
79 |
79 |
— |
— |
|
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 155/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 2a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 2a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 2a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
|||||
Formula |
A |
B |
|||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
Importo massimo dell’aiuto |
Burro ≥ 82 % |
38,5 |
35 |
38,5 |
35 |
Burro < 82 % |
— |
34,1 |
— |
34 |
|
Burro concentrato |
46 |
42,6 |
46 |
42 |
|
Crema |
— |
— |
18,5 |
15 |
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
42 |
— |
42 |
— |
Burro concentrato |
51 |
— |
51 |
— |
|
Crema |
— |
— |
20 |
— |
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 156/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2006
che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 97a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita. |
(3) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 97a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 24 gennaio 2006, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:
|
190,97 EUR/100 kg, |
||
|
35,00 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1194/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 7).
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 157/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 2a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %. |
(2) |
Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio. |
(3) |
Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 2a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 45 EUR/100 kg.
L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 50 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 158/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2006
che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 33a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001. |
(3) |
Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 33a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 24 gennaio 2006, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 191,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 8).
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 159/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 111/2006 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.
(4) GU L 19 del 24.1.2006, pag. 4.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 28 gennaio 2006
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
36,00 |
0,49 |
1701 11 90 (1) |
36,00 |
4,10 |
1701 12 10 (1) |
36,00 |
0,35 |
1701 12 90 (1) |
36,00 |
3,81 |
1701 91 00 (2) |
35,19 |
7,64 |
1701 99 10 (2) |
35,19 |
3,78 |
1701 99 90 (2) |
35,19 |
3,78 |
1702 90 99 (3) |
0,35 |
0,31 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 160/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2006
che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2006 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Le domande presentate dal 1o al 10 gennaio 2006 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 gennaio 2006, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 1 e 2 e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.G e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/2005 (GU L 171 del 2.7.2005, pag. 19).
ALLEGATO I.A
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4590 |
— |
09.4599 |
1,0000 |
09.4591 |
— |
09.4592 |
— |
09.4593 |
— |
09.4594 |
1,0000 |
09.4595 |
0,0088 |
09.4596 |
1,0000 |
ALLEGATO I.B
1. Prodotti originari della Romania
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4771 |
1,0000 |
09.4772 |
— |
09.4758 |
0,3846 |
2. Prodotti originari della Bulgaria
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4773 |
— |
09.4660 |
1,0000 |
09.4675 |
— |
ALLEGATO I.C
Prodotti originari dei paesi ACP
Numero di contingente |
Quantità (t) |
09.4026 |
— |
09.4027 |
— |
ALLEGATO I.D
Prodotti originari della Turchia
Numero di contingente |
Quantità (t) |
09.4101 |
— |
ALLEGATO I.E
Prodotti originari delľAfrica del Sud
Numero di contingente |
Quantità (t) |
09.4151 |
— |
ALLEGATO I.F
Prodotti originari della Svizzera
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4155 |
0,2053 |
09.4156 |
1,0000 |
ALLEGATO I.G
Prodotti originari della Giordania
Numero di contingente |
Quantità (t) |
09.4159 |
— |
ALLEGATO I.H
Prodotti originari della Norvegia
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4781 |
1,0000 |
09.4782 |
0,9468 |
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/24 |
DIRETTIVA 2006/10/CE DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2006
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In forza dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE la Spagna, in data 7 dicembre 1998, ha ricevuto dalla SKW Trosberg AG (a nome della taskforce SKW Trosberg AG (Degussa AG) e della Kyowa Hakko Kogyo Co.Ltd) una domanda di iscrizione della sostanza attiva forchlorfenuron nell'allegato I alla suddetta direttiva. Con decisione 2000/181/CE (2) il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(2) |
Il 6 ottobre 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, una domanda della DuPont de Nemours diretta a ottenere l’inserimento della sostanza attiva indoxacarb nell’allegato I di tale direttiva. Con decisione 1998/398/CE (3) il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione i rapporti di valutazione delle sostanze, rispettivamente il 2 marzo 2001 (forchlorfenuron) e il 7 febbraio 2000 (indoxacarb). |
(4) |
I rapporti di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L'esame si è concluso il 23 settembre 2005 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente il forchlorfenuron e l’indoxacarb. |
(5) |
L’esame del forchlorfenuron non ha sollevato questioni né evidenziato preoccupazioni che richiedessero la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge i compiti un tempo spettanti a tale comitato. |
(6) |
Per l’indoxacarb sono state trasmesse al comitato scientifico per le piante (SCP) due questioni. All’SCP è stato chiesto di esprimersi in merito al NOEL (no observed effect level — livello al quale non sono riscontrabili effetti) per gli effetti sui globuli rossi dei ratti e di indicare una base adeguata per la derivazione di una dose di riferimento acuta per l’indoxacarb. Il comitato scientifico per le piante ha replicato (4) che i mutamenti osservati in taluni parametri dei globuli rossi erano di solito lievi e non accompagnati da reticolocitosi, che fornisce l’immagine globale di un lieve effetto emolitico. Poiché non è stato possibile determinare adeguatamente il NOEL, l’SCP ha individuato una dose entro la quale gli effetti osservati non sono sfavorevoli. Inoltre l’SCP ha affermato che gli effetti generali e non specifici di tossicità osservati nello studio di neurotossicità acuta nei ratti possono essere utilizzati come base per la derivazione della dose acuta di riferimento. |
(7) |
Delle raccomandazioni dell’SCP è stato tenuto conto durante l’ulteriore analisi da parte degli Stati membri e della Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, nella presente direttiva e nel rapporto di riesame. La suddetta valutazione ha individuato i dati pertinenti (dose di riferimento acuta e dose giornaliera ammissibile — ADI) sulla base dei livelli di esposizione identificati dall'SCP. |
(8) |
Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e descritti dettagliatamente nei rapporti di esame della Commissione. Per tale motivo il forchlorfenuron e l’indoxacarb vanno iscritti nell'allegato I alla direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive nel rispetto delle prescrizioni della direttiva. |
(9) |
Fermi restando gli obblighi definiti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’iscrizione per rivedere le autorizzazioni temporanee esistenti di prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron e indoxacarb, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni dell'allegato I. Gli Stati membri trasformano le autorizzazioni temporanee esistenti in autorizzazioni a pieno titolo, le modificano o le revocano secondo quanto stabilito dalle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine va concesso un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III per ogni prodotto fitosanitario e per ogni utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(10) |
L’iscrizione del forchlorfenuron nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE si basa su un fascicolo comprendente l’utilizzo di tale sostanza attiva sui kiwi. Altri impieghi della sostanza non sono finora stati documentati adeguatamente dal notificante e non tutti i rischi connessi a tali impieghi sono stati trattati adeguatamente secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI alla direttiva. Qualora gli Stati membri intendano concedere autorizzazioni per altri impieghi, essi dovrebbero richiedere i dati e le informazioni necessari a provare che tali impieghi sono compatibili con i criteri della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda l’effetto sui consumatori e sull’ambiente. |
(11) |
La direttiva 91/414/CEE va quindi modificata di conseguenza. |
(12) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I alla direttiva 91/414/CEE è modificato come indicato nell’allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.
Essi applicano le suddette disposizioni a partire dal 1o ottobre 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. Conformemente alla direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se del caso, modificano o ritirano le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive forchlorfenuron o indoxacarb entro il 30 settembre 2006. Entro la suddetta data essi verificano che siano rispettate le condizioni dell’allegato I alla suddetta direttiva relative al forchlorfenuron e all’indoxacarb, eccetto quelle della parte B della voce riguardante tali sostanze attive, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa avere accesso ad una documentazione conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13.
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente forchlorfenuron o indoxacarb come sostanza attiva unica o in associazione con una o più sostanze attive, inserite nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE entro il 31 marzo 2006, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI alla direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B della voce nell'allegato I alla direttiva riguardante forchlorfenuron e indoxacarb. Sulla base di tale valutazione essi determinano se il prodotto soddisfi le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.
Sulla base di quanto stabilito gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente forchlorfenuron o indoxacarb come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 settembre 2007; oppure |
b) |
nel caso di un prodotto contenente forchlorfenuron o indoxacarb come sostanza attiva in combinazione con altre modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 settembre 2007 oppure entro un termine più esteso stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza attiva interessata nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o aprile 2006.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/6/CE della Commissione (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21).
(2) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 35.
(3) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 34.
(4) Parere del comitato scientifico per le piante su domande specifiche della Commissione relative alla valutazione dell’indoxacarb (SCP/Indoxa/002-def.); parere del 18 luglio 2002).
ALLEGATO
Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE le seguenti righe sono aggiunte alla fine della tabella
Numero |
Nome comune Numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell’iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«119 |
Forchlorfenuron CAS n. 68157-60-8 CIPAC n. 633 |
1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phenylurea |
≥ 978 g/kg |
1o aprile 2006 |
31 marzo 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron per usi diversi dall’applicazione su piante di kiwi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si assicurano che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame del forchlorfenuron, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
120 |
Indoxacarb CAS n. 173584-44-6 CIPAC n. 612 |
methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate |
TC (materiale tecnico): ≥ 628 g/kg indoxacarb |
1o aprile 2006 |
31 marzo 2016 |
PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame dell’indoxacarb, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.» |
(1) Per ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive si rinvia al rapporto di riesame.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 gennaio 2006
relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia
(2006/41/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 97/787/CE (2) il Consiglio prevedeva la concessione di assistenza finanziaria eccezionale all’Armenia e alla Georgia in forma di prestiti e contributi a fondo perduto a lungo termine. |
(2) |
Con la decisione 2000/244/CE il Consiglio prevedeva la concessione di assistenza finanziaria eccezionale al Tagikistan e prorogava fino al 2004 il periodo di attuazione dell’assistenza all’Armenia e alla Georgia. |
(3) |
Nel caso della Georgia, gli obiettivi dell’assistenza non sono stati pienamente realizzati, a causa del prevalere nel paese, per gran parte del periodo di attuazione, di un contesto che non ha consentito una politica economica soddisfacente. |
(4) |
Pertanto solo 31,5 milioni di EUR dell’importo totale di 65 milioni di EUR stanziato per il contributo a fondo perduto a favore della Georgia sono stati impegnati e versati nel quadro dell’assistenza finanziaria eccezionale. |
(5) |
Le attuali autorità georgiane si sono poste l’obiettivo della stabilizzazione economica e delle riforme strutturali, sostenute in questo dal Fondo monetario internazionale (FMI) tramite un accordo triennale nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita, approvato il 4 giugno 2004 per un importo totale di 98 milioni di diritti speciali di prelievo. Successivamente, il 21 luglio 2004, i creditori del Club di Parigi hanno accettato la ristrutturazione del debito pubblico bilaterale della Georgia secondo le cosiddette «condizioni di Houston». |
(6) |
Il nuovo governo della Georgia ha inoltre ricevuto un forte sostegno dalla comunità internazionale alla conferenza dei donatori tenutasi a Bruxelles il 16 giugno 2004. |
(7) |
Nel giugno 2004 la Banca mondiale ha approvato un credito a sostegno delle riforme e continuerà ad offrire assistenza alla Georgia nel quadro di una nuova strategia di partenariato per paese, mediante operazioni di sostegno alla riduzione della povertà. |
(8) |
Le autorità georgiane hanno espresso l’intenzione di procedere al rimborso anticipato del debito nei confronti della Comunità, al fine di migliorare la sostenibilità del debito. |
(9) |
Dato che le relazioni UE-Georgia si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato, che dovrebbe consentire di giungere ad una maggiore integrazione economica, si ritiene opportuno il sostegno comunitario al programma di riforme economiche del governo. |
(10) |
La messa a disposizione di un importo equivalente all’importo non utilizzato del contributo a fondo perduto dell’assistenza finanziaria eccezionale, che consentirà di sostenere le riforme economiche del paese e contribuirebbe a ridurre il debito estero, rappresenta un contributo appropriato da parte della Commissione alla messa in atto in Georgia delle strategie di crescita e di riduzione della povertà. |
(11) |
Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all’assistenza macrofinanziaria in oggetto, occorre che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza in oggetto, che la Commissione preveda l’effettuazione di tutti i controlli del caso e che la Corte dei conti provveda alle verifiche contabili. |
(12) |
Nell’ottobre 2004 i servizi della Commissione, coadiuvati dagli esperti esterni incaricati allo scopo, hanno effettuato una valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative presso il ministero delle Finanze georgiano e la Banca nazionale della Georgia per accertare l’esistenza di un quadro che consenta una sana gestione finanziaria. |
(13) |
L’erogazione dell’assistenza in forma di contributi a fondo perduto lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio. |
(14) |
Prima di presentare la proposta, la Commissione ha consultato il comitato economico e finanziario. |
(15) |
Il trattato non prevede, per l’adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli dell’articolo 308, |
DECIDE:
Articolo 1
1. La Comunità mette a disposizione della Georgia l’assistenza macrofinanziaria in forma di contributi a fondo perduto fino a un importo massimo di 33,5 milioni di EUR, al fine di sostenere le riforme economiche e di assistere il paese nel miglioramento della sostenibilità del debito.
2. L’assistenza macrofinanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi conclusi tra il FMI e la Georgia.
3. L’assistenza macrofinanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.
Articolo 2
1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Georgia le condizioni finanziarie e di politica economica cui è subordinata l’assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d’intesa. Tali condizioni devono essere compatibili con gli accordi conclusi tra il FMI e la Georgia.
2. Nel corso dell’attuazione dell’assistenza della Comunità, la Commissione sorveglia la solidità dei circuiti finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia, pertinenti per l’assistenza macrofinanziaria della Comunità.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del governo georgiano siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza in oggetto e che siano rispettate le condizioni finanziarie e di politica economica concordate.
Articolo 3
1. L’importo del contributo a fondo perduto è messo a disposizione della Georgia almeno in due rate, a condizione che la sua posizione debitoria netta nei confronti della Comunità sia stata ridotta di un importo almeno equivalente.
2. La prima rata del contributo a fondo perduto viene erogata subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dal FMI nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita.
La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dal FMI e delle altre misure eventuali e non prima che siano trascorsi tre mesi dall’erogazione della precedente rata.
3. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Il beneficiario ultimo dei fondi è il ministero delle Finanze della Georgia.
Articolo 4
L’assistenza in oggetto viene attuata in conformità con le disposizioni del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e delle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum di intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, prevede l’adozione da parte della Georgia di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza in oggetto. Prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compresi quelli dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con il diritto di eseguire verifiche e accertamenti in loco, e prevede anche verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da realizzarsi in loco, se necessario.
Articolo 5
Almeno una volta all’anno, prima di settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente.
Articolo 6
La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER
(1) Parere reso il 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37. Decisione modificata dalla decisione 2000/244/CE (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 11).
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 gennaio 2006
che autorizza la Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari
(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)
(2006/42/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista sesta la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. |
(2) |
Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 16 marzo 2005, la Lettonia ha chiesto di essere autorizzata a prorogare l’applicazione di una misura di deroga sulle operazioni relative al legname. |
(3) |
Conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 10 maggio 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 31 maggio 2005, la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta. |
(4) |
Il mercato del legname in Lettonia è dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi fiscali che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare. Per combattere questo abuso è stata introdotta una disposizione particolare nella legislazione lettone sull’IVA, che stabilisce che, in determinate circostanze, il soggetto debitore dell’IVA è il soggetto passivo per il quale viene effettuata la fornitura di beni o servizi soggetta a tassazione. |
(5) |
L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell’articolo 28 octies della stessa direttiva, stabilisce che, in regime interno, il soggetto passivo che fornisce beni o servizi è di norma tenuto al pagamento dell’imposta. Tuttavia, l’atto di adesione del 2003, in particolare l’allegato VIII, capitolo 7, punto 1, lettera b), autorizzava la Lettonia per un periodo limitato a continuare ad applicare la propria procedura di riscossione dell’IVA alle operazioni relative al legname. |
(6) |
La Commissione ritiene che questa disposizione abbia consentito alla Lettonia di ridurre il rischio di evasione dell’IVA e semplificare la riscossione di tale imposta nel mercato del legname. |
(7) |
La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell’articolo 28 octies della stessa direttiva, la Lettonia è autorizzata, dal 1o maggio 2005 fino al 31 dicembre 2009, a continuare a designare il destinatario quale debitore dell’IVA nel caso delle operazioni relative al legname.
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/92/CE (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19).