ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
* |
||
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
Direttiva 2006/4/CE della Commissione, del 26 gennaio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di carbofuran ( 1 ) |
|
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
|
|
|
Consiglio |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 130/2006 DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2006
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE PROVVISORIE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1259/2005 (2) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico («AT»), attualmente classificabile al codice NC 2918 12 00, originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
(2) |
Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004 («periodo in esame»). Il periodo adottato ai fini delle risultanze relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all'eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI. |
B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO
(3) |
A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di AT originarie della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. |
(4) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha svolto ulteriori visite di accertamento, principalmente per verificare la determinazione del valore normale, presso le sedi delle seguenti società: Produttori esportatori della RPC
|
(5) |
Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. |
(6) |
Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state debitamente modificate. |
C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(7) |
Il prodotto in questione è l’acido tartarico, attualmente classificabile al codice NC 2918 12 00. Tale prodotto viene utilizzato nella produzione del vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Esso può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione, come nel caso di tutti i produttori comunitari oppure, mediante sintesi chimica, da composti petrolchimici, come nel caso di tutti i produttori esportatori cinesi. |
(8) |
Due importatori hanno sostenuto che occorre distinguere tra l’AT di qualità alimentare o farmaceutica, come l’AT naturale fabbricato dall’industria comunitaria e l’AT sintetico ad uso tecnico (non alimentare). Essi hanno aggiunto che quest’ultimo tipo doveva essere escluso dal procedimento perché, diversamente dall’AT fabbricato dalle industrie comunitarie, le qualità ad uso tecnico non possono essere utilizzate per il consumo umano. |
(9) |
Un importatore ha inoltre fatto osservare che l’AT fabbricato dall’industria comunitaria e quello importato dalla RPC sono ottenuti mediante processi di produzione completamente diversi e che soltanto l’AT naturale può essere utilizzato nella produzione di vino. Lo stesso importatore ha aggiunto che il tipo particolare di AT che ha importato rispondeva alle esigenze di un utilizzatore in particolare e non poteva essere utilizzato da altri, asserendo quindi che questo tipo di AT e quello fabbricato dall’industria comunitaria non sono prodotti simili. |
(10) |
Se è vero che esistono diversi tipi di AT che non sono parimenti adatti a tutte le applicazioni, l’inchiesta ha però confermato che tutti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base. Per quanto riguarda le applicazioni, soltanto l’AT naturale può essere impiegato per la produzione di vino, che rappresenta il 25 % circa del mercato. Per il 75 % rimanente tuttavia, tra cui alcuni prodotti destinati al consumo umano, può essere utilizzato AT sia naturale che sintetico, che sono quindi in concorrenza tra loro. Peraltro va precisato che i processi di produzione di per sé non sono pertinenti ai fini della definizione di prodotto simile. |
(11) |
In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 11 a 13 del regolamento provvisorio. |
D. DUMPING
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(12) |
In mancanza di osservazioni riguardo la concessione del TEM, sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 17 del regolamento provvisorio. |
2. Valore normale
(13) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, non sono pervenute osservazioni circa il metodo per stabilire il valore normale. Pertanto sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando da 18 a 34 del regolamento provvisorio. |
3. Prezzo all’esportazione
(14) |
In mancanza di osservazioni pertinenti relative ai prezzi all’esportazione, sono confermate le conclusioni esposte al considerando 35 del regolamento provvisorio. |
4. Confronto
(15) |
In mancanza di osservazioni riguardo al confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione, sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando 36 e 37 del regolamento provvisorio. |
5. Margine di dumping
a) Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM
(16) |
Due produttori esportatori hanno presentato osservazioni relative ai calcoli dettagliati effettuati per determinare il livello dei margini di dumping provvisori accertati. Queste osservazioni sono state esaminate alla luce dei nuovi dati ottenuti nel corso delle visite di accertamento di cui al considerando 4 del presente regolamento. Inoltre sono stati corretti alcuni errori di calcolo. |
(17) |
Di conseguenza, i margini di dumping definitivi medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
b) Per tutti gli altri produttori esportatori
(18) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, non sono pervenute osservazioni circa il metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori. Di conseguenza, il margine di dumping unico per l’intero paese è stato fissato definitivamente al 34,9 % del prezzo cif franco frontiera comunitaria. |
E. PREGIUDIZIO
1. Produzione comunitaria
(19) |
In mancanza di osservazioni relative alla produzione comunitaria, si confermano i considerando 43 e 44 del regolamento provvisorio. |
2. Definizione di industria comunitaria
(20) |
Un importatore ha asserito che alcuni dei produttori comunitari all’origine della denuncia avevano cessato la produzione e ha chiesto alla Commissione di verificare se l’inchiesta beneficiasse ancora di un grado di sostegno sufficiente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(21) |
A tale riguardo l’inchiesta ha confermato che i produttori che sostengono la denuncia rappresentavano oltre il 95 % della produzione comunitaria stimata durante il PI. Pertanto le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte. |
(22) |
In assenza di ulteriori osservazioni relative alla definizione di industria comunitaria, si conferma il considerando 45 del regolamento provvisorio. |
3. Consumo nella Comunità
(23) |
In mancanza di osservazioni relative al consumo nella Comunità, si conferma il considerando 46 del regolamento provvisorio. |
4. Importazioni nella Comunità dal paese interessato
(24) |
In mancanza di osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, si confermano i considerando da 47 a 52 del regolamento provvisorio. |
5. Situazione dell’industria comunitaria
(25) |
Un importatore/utilizzatore e un esportatore hanno contestato l’analisi del regolamento provvisorio, sostenendo che alcuni produttori comunitari avevano cessato la produzione e non avrebbero quindi dovuto essere considerati ai fini dell’esame della situazione dell'industria comunitaria. |
(26) |
Occorre precisare che l’analisi effettuata dalla Commissione dei fattori indicati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non si è basata su alcun dato proveniente dalle società che avevano cessato la produzione. Tali società sono state menzionate nel regolamento provvisorio unicamente allo scopo di interpretare alcuni indicatori aggregati come le quote di mercato o la capacità di produzione totale, come illustrava chiaramente il testo relativo a ciascun indicatore, e di fornire in tal modo un quadro completo ed esatto della situazione dell’industria comunitaria. Pertanto si ritiene che l'analisi della situazione dell’industria comunitaria sia stata svolta in modo pienamente conforme al regolamento di base. |
(27) |
In assenza di ulteriori osservazioni relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 53 a 82 del regolamento provvisorio. |
F. NESSO CAUSALE
(28) |
Un esportatore ha sostenuto che i produttori comunitari occupavano una posizione dominante sul mercato e che le importazioni del prodotto cinese, pari ad appena l’11,5 % del mercato, non potevano rappresentare la principale causa di pregiudizio. |
(29) |
La quota di mercato delle esportazioni della RPC è stimata tra l’11,5 % e il 15,8 %, a seconda che si utilizzino dati Eurostat o fonti statistiche cinesi. Anche una quota di mercato dell'11,5 %, stabilita secondo una stima conservativa, non può considerarsi trascurabile poiché, come precisato nel regolamento provvisorio, il pregiudizio è chiaramente imputabile alla crescente pressione esercitata dall’incremento delle importazioni realizzate a prezzi tali da determinare una notevole sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria. Il fatto che l’industria comunitaria abbia occupato o meno una posizione dominante è sostanzialmente irrilevante, dal momento che si accerta che ha subito un pregiudizio la cui causa fondamentale risiede nelle importazioni oggetto di dumping. Va fatto osservare a tale riguardo che nonostante detenesse una quota di mercato maggiore, l’industria comunitaria ha tuttavia subito perdite ingenti nel corso del periodo in questione, dato questo che contraddice l’affermazione secondo cui ha beneficiato di una posizione dominante. Inoltre le importazioni dai paesi terzi hanno garantito un grado sufficiente di concorrenza sul mercato. |
(30) |
Un altro esportatore ha fatto notare che la produzione commercializzata dai due produttori comunitari che si sono stabiliti di recente nella Comunità è stata superiore all'aumento delle importazioni cinesi e che quindi il pregiudizio è stato autoinflitto. Tuttavia, i prezzi di questi nuovi produttori comunitari erano conformi a quelli praticati dai produttori di lunga data e la loro produzione è stata inferiore a quella delle società che hanno cessato la produzione. Pertanto, senza le importazioni del prodotto cinese, il loro ingresso sul mercato non potrebbe giustificare il crollo dei prezzi, che si è verificato in un contesto caratterizzato da un aumento del consumo nella Comunità. |
(31) |
Un altro esportatore ha argomentato che il quadro normativo della politica agricola comune falsa le condizioni normali del mercato per i produttori comunitari, cosa di cui l’analisi sulla causalità non ha tenuto conto. Sebbene questa argomentazione sia stata formulata in termini assai generici, va precisato che la politica agricola comune non disciplina il prezzo dell'AT stesso, limitandosi a stabilire i prezzi minimi per alcuni dei fattori necessari alla sua produzione nonché un prezzo di vendita per l'alcole. Come precisato al considerando 89 del regolamento provvisorio, questi parametri normativi sono rimasti stabili per tutto il periodo considerato e non possono quindi essere ritenuti responsabili del peggioramento della situazione dell’industria comunitaria. Essi non rimettono in causa il fatto che le importazioni dalla RPC formano oggetto di dumping e arrecano un pregiudizio all’industria comunitaria. |
(32) |
In mancanza di altre osservazioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 83 a 95 del regolamento provvisorio. |
G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(33) |
Un utilizzatore dell’industria del gesso ha sostenuto che la proporzione rappresentata dall’AT nei costi di produzione di questa industria, indicata nel regolamento provvisorio (meno del 2 %), è stata sottostimata. Tale cifra si basava tuttavia sui dati comunicati dalla società stessa. In base agli stessi dati, la cifra sarebbe leggermente più elevata se venisse espressa in percentuale dei soli prodotti contenenti AT. In compenso, due altri gruppi produttori di gesso hanno indicato percentuali di gran lunga inferiori. Ciò conferma che i dati utilizzati nel regolamento provvisorio possono considerarsi una stima ragionevole. |
(34) |
Si ricorda peraltro che i prodotti a base di gesso in cui viene utilizzato l'AT come agente ritardante non sono soggetti ad una concorrenza molto forte da parte dei fornitori dei paesi terzi, come risulta dai dati Eurostat. Vengono pertanto confermate le conclusioni del regolamento provvisorio, secondo cui un dazio antidumping moderato su questa parte dei costi non dovrebbe incidere significativamente sui costi e sulla competitività di queste industrie utilizzatrici. |
(35) |
Lo stesso utilizzatore ha sostenuto che le misure potrebbero determinare una penuria di AT, cosa che si sarebbe già verificata in passato. Tuttavia, si ritiene che i dazi antidumping dei livelli individuali proposti su società che rappresentano i due terzi circa delle esportazioni della RPC non dovrebbero precludere il mercato comunitario ai fornitori di questo paese. |
(36) |
Un utilizzatore dell’industria degli emulsionanti ha sostenuto che l’introduzione di misure sulle importazioni di AT originario della RPC metterebbe a rischio la competitività di questo settore. Lo stesso utilizzatore ha aggiunto che in seguito all’evoluzione tecnica, gli emulsionanti sono sempre più soggetti alla concorrenza dei prodotti non comunitari e che un eventuale aumento dei costi dovuto all’istituzione delle misure inciderebbe sulla loro posizione concorrenziale sul mercato. La Commissione ha cercato di verificare, nella misura del possibile, l’incidenza possibile delle misure su questa categoria di utilizzatori sulla base di elementi quantificati, il che si è rivelato impossibile per mancanza di risposte significative al questionario della Commissione e di collaborazione da parte di questo gruppo di utilizzatori. |
(37) |
In mancanza di altre osservazioni relative all’interesse della Comunità, si confermano i considerando da 98 a 114 del regolamento provvisorio. |
H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio
(38) |
A seguito della comunicazione delle conclusioni provvisorie, l’industria comunitaria ha sostenuto che il prezzo non pregiudizievole calcolato fosse troppo basso, per due motivi:
|
(39) |
In mancanza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 115 a 118 del regolamento provvisorio. |
2. Forma e livello dei dazi
(40) |
Alla luce di quanto sopra esposto e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping accertati, dal momento che per tutti i produttori esportatori interessati il livello necessario per eliminare il pregiudizio è risultato più elevato dei margini di dumping. |
(41) |
Per quanto concerne la forma delle misure, l’industria comunitaria ha chiesto che venisse imposto un prezzo minimo basato sul livello di eliminazione del pregiudizio. Tuttavia, dato che il livello del dazio antidumping definitivo si basa sui margini di dumping accertati, come spiegato al precedente considerando, viene confermata l’istituzione del dazio antidumping definitivo sotto forma di dazi ad valorem. |
(42) |
Alla luce di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti:
|
(43) |
Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento, applicabili a titolo individuale ad alcune società, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente documento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(44) |
Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. |
(45) |
Al fine di garantire un'adeguata applicazione del dazio antidumping, il livello del margine residuo dovrebbe essere applicato non solo agli esportatori che non hanno collaborato ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PI. Queste ultime, tuttavia, se soddisfano i requisiti dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame ai sensi di tale articolo, affinché la loro situazione sia esaminata individualmente. |
3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(46) |
In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, cioè dal regolamento (CE) n. 1259/2005, siano definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti. Poiché i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. |
(47) |
Tuttavia, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle considerevoli differenze tra i diversi importi del dazio, si ritiene che, nella fattispecie, siano necessarie misure speciali per garantire un'adeguata applicazione dei dazi antidumping. Rientra in tali misure speciali quanto di seguito specificato. |
(48) |
La presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati in allegato al presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori. |
(49) |
Inoltre, la Commissione sorveglierà i flussi di esportazione e il relativo codice NC per i sali e gli esteri di AT. Se il volume delle esportazioni di una delle società che beneficia delle aliquote individuali più basse dovesse aumentare significativamente o se le importazioni dichiarate a titolo del relativo codice NC per i sali e gli esteri di AT dovessero aumentare in modo rilevante, le relative misure individuali potrebbero essere considerate insufficienti a compensare le pratiche di dumping pregiudizievoli riscontrate. Di conseguenza, nel rispetto delle condizioni richieste, Commissione può avviare un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Nell’ambito del riesame si valuterebbe, tra l'altro, l’opportunità di eliminare le aliquote individuali del dazio e di imporre, di conseguenza, un dazio a livello nazionale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00, originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:
Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, Repubblica popolare cinese |
0,0 % |
A687 |
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, Repubblica popolare cinese |
10,1 % |
A688 |
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese |
4,7 % |
A689 |
Tutte le altre società |
34,9 % |
A999 |
3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1259/2005 sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00 e originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 73.
Commissione delle Comunità europee |
Direzione generale «Commercio» |
Direzione B, ufficio J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles. |
ALLEGATO
La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve essere corredata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società, secondo lo schema seguente:
1) |
nome e funzione ricoperta dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale; |
2) |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che [quantitativo] di acido tartarico venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» |
Data e firma
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 131/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
109,1 |
204 |
46,7 |
|
212 |
97,4 |
|
624 |
140,9 |
|
999 |
98,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
138,3 |
204 |
101,5 |
|
999 |
119,9 |
|
0709 10 00 |
220 |
80,1 |
624 |
101,2 |
|
999 |
90,7 |
|
0709 90 70 |
052 |
147,8 |
204 |
139,4 |
|
999 |
143,6 |
|
0805 10 20 |
052 |
43,4 |
204 |
55,6 |
|
212 |
48,0 |
|
220 |
51,3 |
|
624 |
58,2 |
|
999 |
51,3 |
|
0805 20 10 |
204 |
78,4 |
999 |
78,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
62,6 |
204 |
98,5 |
|
400 |
86,7 |
|
464 |
148,0 |
|
624 |
75,3 |
|
662 |
32,0 |
|
999 |
83,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
58,6 |
220 |
60,5 |
|
999 |
59,6 |
|
0808 10 80 |
400 |
132,0 |
404 |
106,8 |
|
720 |
67,9 |
|
999 |
102,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
109,6 |
400 |
82,3 |
|
720 |
37,7 |
|
999 |
76,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 132/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
relativo alla fissazione di una percentuale di accettazione dei contratti sottoscritti per una distillazione facoltativa di vino da tavola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (1), in particolare l'articolo 63 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 fissa le condizioni d'applicazione del regime di distillazione dei vini di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (2). Si tratta di una distillazione sovvenzionata e volontaria intesa a sostenere il mercato vitivinicolo e a facilitare il proseguimento delle forniture al settore dell'alcole per usi commestibili. A tal fine vengono stipulati contratti tra i produttori di vino e i distillatori. Tali contratti andavano notificati dagli Stati membri alla Commissione fino al 15 gennaio 2006. |
(2) |
Per la campagna 2005/2006 la distillazione era aperta per il periodo compreso tra il 1o ottobre e il 23 dicembre. Sulla base dei quantitativi di vino oggetto di contratti di distillazione notificati dagli Stati membri alla Commissione, si constata un superamento dei limiti imposti dalle disponibilità di bilancio e dalla capacità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili. Occorre quindi fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi notificati per la distillazione. |
(3) |
Conformemente all’articolo 63 bis, paragrafo 6, primo comma del regolamento (CE) n. 1623/2000, gli Stati membri devono approvare i contratti di distillazione durante un periodo che prende avvio il 30 gennaio. È necessario quindi prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi di vino per i quali i contratti sono stati sottoscritti e notificati alla Commissione a norma dell’articolo 63 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 fino alla data del 15 gennaio 2006 sono accettati nella misura del 84,58 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 133/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (2) sono state determinate le modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità. |
(2) |
Al fine di garantire la buona esecuzione del piano annuale di distribuzione per il 2006, istituito con il regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), occorre adeguare i termini fissati per il ritiro dei prodotti lattiero-caseari dalle scorte di intervento. |
(3) |
I prodotti da ritirare dalle scorte di intervento nell’ambito del piano annuale possono essere forniti nello stato in cui si trovano o essere trasformati per fabbricare derrate alimentari, oppure essere destinati al pagamento della fornitura o della fabbricazione di derrate alimentari reperite sul mercato comunitario. Per quest’ultimo tipo di forniture, è opportuno precisare i prodotti disponibili nelle scorte di intervento che possono essere ritirati per pagare la fabbricazione di prodotti cerealicoli. In tal caso occorre precisare di conseguenza le condizioni della gara di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3149/92 per l’organizzazione delle forniture negli Stati membri. |
(4) |
Dal momento che le spese di trasporto intracomunitario sono assunte dalla Comunità sulla base delle spese reali determinate mediante gara, non è più necessario prevedere per il rimborso la presentazione di documenti giustificativi relativi alla distanza percorsa. |
(5) |
Secondo l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 modificato dal regolamento (CE) n. 1903/2004 (4), il periodo di esecuzione del piano annuale termina il 31 dicembre. È quindi opportuno adattare di conseguenza il termine per la presentazione delle relazioni annuali previsto dall’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3149/92. |
(6) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è modificato come segue.
1) |
All'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, è aggiunto il seguente testo: «Nel caso del burro assegnato agli Stati membri nell’ambito del piano annuale 2006, se le assegnazioni riguardano quantitativi superiori a 500 tonnellate, il 70 % del quantitativo di burro deve essere ritirato dalle scorte di intervento prima del 1o marzo 2006.» |
2) |
L'articolo 4 è modificato come segue:
|
3) |
All'articolo 7, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «A tal fine la domanda di rimborso reca tutti i documenti giustificativi necessari, relativi in particolare al trasporto effettuato.» |
4) |
All'articolo 10, primo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 30 giugno, una relazione sull'esecuzione del piano nel loro territorio durante l'esercizio precedente.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(2) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1608/2005 (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 13).
(3) GU L 293 del 9.11.2005, pag. 3.
(4) GU L 328 del 30.10.2004, pag. 77.
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 134/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Apertura
(1) |
Il 28 aprile 2005, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) (di seguito «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»). |
(2) |
Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata l’11 marzo 2005 da tre produttori comunitari, Interkov spol sro, MI.ME.CA Srl e Niko — Metallurgical company, d.d. Zelezniki (di seguito «il denunciante») che rappresentano una quota maggioritaria, nella fattispecie più del 50 %, della produzione comunitaria totale di meccanismi a leva. La denuncia è stata sostenuta inoltre da IML, un altro produttore comunitario. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. |
2. Parti interessate dal procedimento
(3) |
La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunciante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
(4) |
Il denunciante, altri produttori comunitari che hanno collaborato, produttori esportatori, importatori, fornitori, utilizzatori e associazioni di utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
(5) |
Per consentire ai produttori esportatori cinesi di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari di richiesta alle imprese cinesi notoriamente interessate. Quattro società hanno chiesto il TEM, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento individuale, qualora dall'inchiesta fosse emersa una non conformità alle condizioni cui è subordinato il TEM, mentre una società ha chiesto solo il trattamento individuale. |
(6) |
Nell'avviso di apertura la Commissione aveva indicato che nell'inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento per gli importatori. Effettivamente, dato il numero elevato di importatori che hanno manifestato disponibilità a cooperare, si è deciso di procedere al campionamento. |
(7) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto i tre produttori comunitari autori della denuncia, altri due produttori comunitari, cinque produttori esportatori della RPC, 12 fornitori di materie prime, due importatori indipendenti e otto utilizzatori indipendenti della Comunità. |
(8) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:
Altri tre produttori esportatori hanno presentato domanda per ottenere il TEM e si sono dichiarati disposti a cooperare al procedimento. Essi hanno tuttavia ritirato la propria cooperazione prima dell’esame della loro domanda di TEM. |
(9) |
Vista l'esigenza di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento è stata effettuata una visita di verifica presso la sede delle seguenti società: produttore in Iran:
|
3. Periodo dell'inchiesta
(10) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 (di seguito «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito «periodo in esame»). |
4. Prodotto in esame e prodotto simile
4.1. Osservazioni generali
(11) |
I meccanismi a leva sono prodotti di metallo che possono costituire uno dei componenti dei raccoglitori utilizzati per archiviare fogli e altri documenti. Le caratteristiche del prodotto dipendono soprattutto dal materiale utilizzato, dalle dimensioni del meccanismo e dal trattamento dell’acciaio. |
4.2. Prodotto in esame
(12) |
Il prodotto in esame è costituito dai meccanismi a leva utilizzati generalmente per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori. Essi consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti, sono originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «prodotto in esame») e sono normalmente classificati al codice NC ex 8305 10 00. |
(13) |
Benché i prodotti in questione presentino, sotto certi aspetti, differenze, tra cui la qualità e lo spessore dell’acciaio, le dimensioni del meccanismo e il trattamento della superficie, è emerso dall’inchiesta che tutti i tipi del prodotto in esame definito nel precedente considerando possiedono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono utilizzati allo stesso scopo. Pertanto, ai fini del presente procedimento antidumping, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati come un unico prodotto. |
4.3. Prodotto simile
(14) |
Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e i meccanismi a leva prodotti e venduti sul mercato interno della RPC e dell’Iran, il quale è stato utilizzato come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per le importazioni dalla RPC. In effetti, questi meccanismi a leva presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le medesime applicazioni di quelli esportati dalla RPC nella Comunità. |
(15) |
Allo stesso modo, non sono state individuate differenze tra i meccanismi a leva prodotti dall’industria comunitaria e venduti sul mercato della Comunità e quelli importati dalla RPC. Entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le medesime applicazioni. |
(16) |
Detti prodotti sono pertanto considerati, in via provvisoria, prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
B. DUMPING
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(17) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:
|
(18) |
Quattro produttori esportatori della RPC hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito il formulario destinato ai produttori esportatori per tale tipo di richiesta. |
(19) |
Tuttavia, tre di questi produttori esportatori hanno ritirato la loro cooperazione prima che fosse eseguita la visita di verifica. Non è stato quindi possibile accertare se tali società rispondessero ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. |
(20) |
Quanto al restante produttore esportatore, la Commissione ha raccolto e verificato presso la sua sede tutte le informazioni riportate nel modulo di richiesta e ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta. |
(21) |
In base alle risultanze dell’inchiesta, la richiesta di applicazione del TEM ha dovuto essere respinta. Gli accertamenti effettuati a proposito della società riguardo a ciascuno dei cinque criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base hanno dimostrato che la società non soddisfaceva i requisiti del secondo e del terzo criterio. Inoltre, non si è potuto giungere ad una conclusione riguardo al primo criterio. |
(22) |
Per quanto riguarda il secondo criterio, non si è potuto accertare che la società disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. |
(23) |
Per quanto riguarda il terzo criterio, la società non ha fornito documenti giustificativi né una spiegazione esauriente della sua privatizzazione e della nuova valutazione degli attivi. Essa non ha pertanto dimostrato l’assenza di distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. |
(24) |
Non si è potuta raggiungere una conclusione riguardo al primo criterio a causa di dubbi persistenti circa un'eventuale interferenza statale nell'approvazione dei contratti di lavoro e dell’impossibilità di stabilire se tutti i costi rispondessero a valori di mercato. Ad ogni modo, date le conclusioni relative al secondo e al terzo criterio, non è necessario prendere una decisione al riguardo. |
(25) |
Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze. |
2. Trattamento individuale
(26) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del medesimo regolamento viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, tranne nei casi in cui le imprese possono dimostrare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, di essere libere di determinare i propri prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori aliquote del dazio differenti. |
(27) |
Il produttore esportatore cui non è stato possibile concedere il TEM ha chiesto anche il trattamento individuale nel caso non potesse ottenere il TEM. Dalle informazioni disponibili è emerso che la società rispondeva a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale, di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(28) |
Ha chiesto il trattamento individuale anche un altro produttore esportatore che non aveva chiesto il TEM. Si tratta di una società che, attraverso imprese ad essa collegate, ha effettuato vendite a clienti indipendenti nella Comunità durante il PI e ha cooperato all’inchiesta. È emerso dall’inchiesta che questa società soddisfaceva tutti i requisiti per ottenere il trattamento individuale stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(29) |
Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale ai seguenti due produttori esportatori della RPC:
|
3. Valore normale
(30) |
La società esportatrice che ha chiesto unicamente il trattamento individuale non è riuscita a fornire, entro la proroga concessale, una risposta esauriente e del tutto fondata al questionario per gli esportatori. Non è stato pertanto possibile determinare in tal modo il margine di dumping e la società ha dovuto essere considerata come una parte che non ha cooperato all’inchiesta. |
3.1. Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM
a) Paese analogo
(31) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento. |
(32) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione ha annunciato che intendeva scegliere l’India come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. |
(33) |
Un utilizzatore, un produttore esportatore che ha cooperato e uno che non ha cooperato hanno fatto obiezione a tale proposito. Le argomentazioni principali addotte contro l’adozione dell’India come paese di riferimento erano:
|
(34) |
Le parti interessate non sono però state in grado di proporre un’alternativa più appropriata né di fornire particolari o suffragare con prove le loro asserzioni di una presunta inadeguatezza dell’India come paese di riferimento. |
(35) |
La Commissione ha deciso perciò di chiedere la cooperazione, oltre che dell’India, anche di tutti gli altri potenziali paesi di riferimento noti, quali la Turchia, il Sudafrica, l’Iran e la Thailandia. |
(36) |
Si è constatato tuttavia che, tra i suddetti paesi, i meccanismi a leva sono prodotti attualmente solo da pochissimi produttori e solo in India e in Iran. Inoltre, non è stato possibile ottenere una cooperazione completa dall’India, mentre il produttore iraniano ha accettato di cooperare pienamente con la Commissione. |
(37) |
Dall’esame della risposta è emerso che l’Iran dispone di un produttore e che esso vende sul mercato interno. Si è constatata inoltre una presenza sostanziale sul mercato iraniano di importazioni dei prodotti cinesi in questione. È chiaro pertanto che i prodotti iraniano e cinese competono tra loro sul mercato iraniano. |
(38) |
Sulla scorta di quanto precede, si conclude provvisoriamente che l’Iran costituisce il paese di riferimento più appropriato e opportuno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. |
b) Determinazione del valore normale nel paese di riferimento
(39) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento. Poiché si è constatato che le vendite del produttore iraniano erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno iraniano per tutti i tipi di prodotto comparabili. |
(40) |
Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore iraniano che ha collaborato all’inchiesta. |
4. Prezzi all'esportazione
(41) |
Per le vendite all’esportazione nella Comunità effettuate, tramite imprese collegate insediate all’esterno della Comunità, dal produttore esportatore cui è stato riconosciuto il trattamento individuale, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base al prezzo di rivendita applicato ad acquirenti indipendenti nella Comunità. |
(42) |
Nei casi in cui le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. |
5. Confronto
(43) |
Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. |
(44) |
Su tale base, nei casi sufficientemente suffragati da prove sono stati effettuati adeguamenti per tener conto dei diversi costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, nonché delle differenze esistenti nelle spese di credito, nelle commissioni e nei costi per i servizi di assistenza postvendita (garanzia, ecc.). Sono stati inoltre applicati adeguamenti, allorché le vendite all'esportazione erano state effettuate attraverso una società collegata situata in un paese diverso dal paese interessato o da uno Stato membro dell’UE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. |
6. Margine di dumping
6.1. Per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta e al quale è stato concesso il trattamento individuale
(45) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per la società cui è stato concesso il trattamento individuale la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità, calcolata per il paese analogo, è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente esportato nella Comunità. |
(46) |
La media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:
|
6.2. Per tutti gli altri produttori esportatori
(47) |
Per poter calcolare il dazio unico a livello nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si ricorda in proposito che tre delle quattro società che avevano inizialmente chiesto la concessione del TEM hanno ritirato la loro collaborazione e che, ad eccezione di una quarta società che ha chiesto il trattamento individuale ma che ha dovuto essere considerata non cooperante, non vi è stata cooperazione da parte di altri produttori esportatori cinesi. |
(48) |
In mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM o il trattamento individuale, il calcolo è stato effettuato in base ai dati disponibili. Di conseguenza, il margine di dumping a livello nazionale è stato calcolato in base al numero di controllo del prodotto (NCP) più rappresentativo, esportato dalla RPC da produttori esportatori che non hanno beneficiato del TEM o del trattamento individuale. Il prezzo all’esportazione è stato quindi confrontato con il valore normale determinato per il paese di riferimento. Per garantire l’effettiva equità del confronto la Commissione ha cercato inoltre informazioni sul mercato atte a determinare i prezzi all’importazione praticati da altri produttori esportatori. Nessuna delle informazioni raccolte in tale ambito ha indicato che i calcoli non fossero equi o ragionevoli. |
(49) |
Su questa base, il livello unico del dumping per tutto il paese è stato fissato in via provvisoria al 48,1 % del prezzo cif franco frontiera comunitaria. |
(50) |
Tale margine si applica a tutti i produttori ai quali non è stato riconosciuto il trattamento individuale. |
C. PREGIUDIZIO
1. Produzione comunitaria
(51) |
L’inchiesta ha stabilito che i seguenti produttori comunitari fabbricavano meccanismi a leva durante il periodo dell’inchiesta: i tre produttori comunitari autori della denuncia, altri due produttori che l’hanno sostenuta e hanno cooperato pienamente con la Commissione durante l’inchiesta ed Esselte che produceva meccanismi a leva solo ad uso proprio. |
(52) |
Un’altra società produceva e importava meccanismi a leva esclusivamente per uso proprio durante il PI, ma ha cessato la produzione nel corso del PI. La società ha risposto al questionario destinato ai produttori comunitari fornendo i dati relativi alla sua produzione. |
(53) |
Riguardo ad un altro produttore che aveva inviato una lettera di sostegno alla denuncia, si è constatato che non aveva fabbricato il prodotto in esame durante il PI. |
(54) |
I denuncianti hanno sostenuto che qualche altra società fabbricava il prodotto in esame durante il PI, anche se in quantità limitate. Queste imprese non si sono manifestate né hanno fornito dati sulla loro produzione nell’ambito dell’inchiesta. I quantitativi relativi a queste società non saranno inclusi, provvisoriamente, nel calcolo della produzione comunitaria. |
(55) |
È emerso che uno dei produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta e sostenuto la denuncia ha anche importato il prodotto in esame dalla RPC. Anche se la maggior parte del prodotto venduto da tale produttore sul mercato comunitario durante il PI era stato fabbricato nella Comunità, si è constatato che il 25 % circa del volume delle sue vendite nella Comunità proveniva dalla RPC. Si trattava del 39 % della sua produzione totale. |
(56) |
Benché si tratti di una quota relativamente importante delle operazioni della società, si è accertato che tali importazioni rappresentavano una forma di autodifesa contro le importazioni a prezzi di dumping dalla RPC. In effetti, già all’inizio del periodo in esame, il produttore, quando si è reso conto che non poteva competere veramente con le importazioni a basso prezzo dalla RPC, ha deciso di spedire i suoi vecchi macchinari in Cina e costituire una joint-venture con un produttore cinese. La verifica dei dati finanziari forniti da questo produttore comunitario per il periodo in esame ha rivelato che vendeva meccanismi a leva cinesi per compensare una parte delle forti perdite subite sulle vendite dei prodotti di fabbricazione propria sul mercato comunitario. È certamente grazie all’importazione di meccanismi a leva cinesi che la società ha potuto sopravvivere finora. |
(57) |
Si è accertato anche che l’attività principale di questa società si trova nella Comunità e che il suo comportamento è chiaramente quello di un produttore comunitario. La cooperazione assicurata dalla società ha messo in evidenza un comportamento e interessi analoghi a quelli degli altri autori della denuncia nell’ambito dell’inchiesta. Si ritiene pertanto che la produzione di questo produttore debba essere inclusa nel calcolo della produzione comunitaria. |
(58) |
Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, il volume della produzione comunitaria è stato calcolato in via provvisoria sommando alla produzione dei cinque produttori comunitari che hanno collaborato e sostenuto la denuncia, i dati disponibili relativi alla produzione di un altro produttore. |
2. Definizione di industria comunitaria
(59) |
Si è calcolato che la produzione dei cinque produttori comunitari che hanno cooperato completamente all’inchiesta e hanno sostenuto la denuncia ammontava a 220 milioni di unità durante il periodo dell’inchiesta. Tale quantità rappresenta più del 90 % della produzione comunitaria. Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, detti produttori comunitari costituiscono «l'industria comunitaria». |
(60) |
Anche nell’eventualità di un’esclusione dal volume della produzione comunitaria e dalla definizione di industria comunitaria del produttore che importa meccanismi a leva cinesi, i restanti produttori costituirebbero comunque una porzione maggioritaria della produzione totale della Comunità, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. Consumo comunitario
(61) |
Il consumo è stato determinato sommando al volume delle vendite dei produttori noti ad acquirenti indipendenti nella Comunità le importazioni da paesi terzi. I dati relativi alle vendite dei produttori comunitari sono stati attinti in gran parte dalle loro risposte al questionario, mentre il volume delle importazioni ha dovuto essere ricavato dai dati contenuti nella denuncia, a causa della scarsa cooperazione dei produttori esportatori cinesi e dell’impossibilità di utilizzare i dati Eurostat perché insufficientemente specifici. In effetti, il codice della nomenclatura combinata relativo ai meccanismi a leva comprende anche i meccanismi ad anelli ed il volume è espresso in tonnellate e non in unità. |
(62) |
Dalla tabella che segue risulta che la domanda del prodotto in esame nella Comunità è aumentata sensibilmente durante il periodo in esame. Tabella 1
|
(63) |
La variazione più forte si è avuta tra il 2003 e la fine del PI, quando il consumo è aumentato del 18 %, ossia di più di 62 milioni di unità. Il volume delle vendite dell’industria comunitaria è aumentato dell’8 %, ossia di 14 milioni di unità, mentre, nello stesso periodo, le importazioni dalla Cina sono aumentate del 29 %, ossia di 48 milioni di unità. |
4. Importazioni nella Comunità dalla RPC
4.1. Volume, quota di mercato e prezzo medio delle importazioni in questione
a) Volume delle importazioni e quota di mercato
(64) |
Come indicato al considerando 61, per determinare il volume delle importazioni cinesi ci si è basati sui dati contenuti nella denuncia. Questi dati sono stati però messi a confronto con i dati Eurostat e con i dati delle esportazioni del principale esportatore cinese, verificati presso la sua sede; questi rappresenta più del 65 % delle esportazioni totali cinesi e ha cooperato all’inchiesta. Entrambe le fonti hanno confermato che le tendenze relative al volume erano analoghe a quelle contenute nella denuncia. |
(65) |
Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume e quota di mercato: Tabella 2
|
(66) |
La tabella 1 rivela che il consumo di meccanismi a leva nella Comunità è aumentato del 32 %, ossia di 98 milioni di unità, nel periodo in esame. Nello stesso periodo le importazioni dal paese in questione sono aumentate del 59 % circa, ossia di 79 milioni di unità. Di conseguenza la loro quota di mercato è passata dal 44,8 % al 53,6 % nel periodo in esame, con un incremento pari a 8,8 punti percentuali. Va notato che l’incremento principale del volume e della quota di mercato delle importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi è avvenuto tra il 2003 e il PI, quando le importazioni in dumping sono aumentate di 48 milioni di unità e la quota di mercato di 4,4 punti percentuali. |
b. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione
(67) |
La tabella che precede mostra come sono evoluti i prezzi medi all’importazione dalla RPC nel periodo in esame. Vi è stata una diminuzione da 120 EUR/1 000 unità di meccanismi a leva nel 2001 a 107 EUR nel PI. Il livello dei prezzi delle importazioni era talmente basso nel 2003, in coincidenza con un incremento del 20 % nel consumo, che ha potuto essere aumentato dell’11 % tra il 2003 e il PI. Il livello di questi prezzi si è mantenuto però molto al di sotto di quello dell’industria comunitaria. Nel complesso il calo dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping è stato pari all’11 % nel periodo in esame. |
(68) |
È stato effettuato un confronto tra i prezzi di vendita praticati sul mercato comunitario durante il PI, raffrontando i prezzi dell'industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori cinesi. Il confronto è stato eseguito previa deduzione di riduzioni e sconti e applicando adeguamenti per tutti i costi sostenuti dopo l’importazione. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati adeguati al livello franco fabbrica, mentre i prezzi delle importazioni erano cif franco frontiera comunitaria. |
(69) |
Emerge dal confronto che durante il PI i meccanismi a leva cinesi sono stati importati nella Comunità a prezzi che sottoquotavano sensibilmente quelli dell’industria comunitaria. Espresso in percentuale di quest’ultimo prezzo, il margine di sottoquotazione era pari al 24,3 %. Da questo livello di sottoquotazione, come dall’evoluzione dei prezzi e della redditività dell’industria comunitaria, illustrata oltre, emerge chiaramente che un notevole ribasso dei prezzi aveva già avuto luogo nel periodo in esame. |
5. Situazione economica dell'industria comunitaria
(70) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sulla situazione dell’industria comunitaria ha compreso anche una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici che hanno influito sulla situazione di detta industria nel periodo in esame, ossia tra il 2001 e il PI. |
(71) |
Nella tabella che segue figurano i dati aggregati, sottoposti a verifica, riguardanti i cinque produttori comunitari che hanno collaborato. |
5.1. Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti
(72) |
I livelli di produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti hanno seguito la seguente evoluzione: Tabella 4
|
(73) |
Nonostante l’incremento della domanda, la produzione dell'industria comunitaria è lievemente diminuita (2 %) nel periodo in esame. In considerazione delle buone prospettive del mercato e del crescente consumo, l’industria comunitaria ha effettuato investimenti per incrementare la sua capacità di produzione. Tuttavia, l’utilizzazione degli impianti è diminuita del 9 %, anche a causa di un lieve calo della produzione. |
5.2. Scorte
(74) |
Nella tabella seguente è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo. Tabella 5
|
(75) |
È emerso dall’inchiesta che le scorte detenute dall’industria comunitaria non erano un indicatore pertinente per la valutazione della situazione economica dell’industria comunitaria. Quest’ultima produce infatti principalmente su ordinazione e il livello delle scorte rappresentava, nel periodo in esame, una quota limitata della produzione, corrispondente a forniture per 3-4 settimane circa. |
5.3. Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella Comunità
(76) |
Le cifre sottoindicate rappresentano il volume delle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario. Tabella 6
|
(77) |
L’inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria ha potuto beneficiare in parte dell’aumento di consumo incrementando le vendite del 12 %, ossia di circa 19 milioni di unità, nel periodo in esame. |
(78) |
Tuttavia, la sua quota di mercato è scesa dal 55,1 % nel 2001 al 46,4 % alla fine del PI, con una perdita di 8,7 punti percentuali. La flessione più forte della quota di mercato è stata registrata tra il 2003 e il PI, quando è diminuita di 4,4 punti percentuali. |
(79) |
È pertanto evidente che l’industria comunitaria non ha beneficiato completamente della crescita del mercato. |
(80) |
La precedente tabella indica inoltre che l’industria comunitaria ha sofferto di un notevole abbassamento dei prezzi di vendita medi (13 %), verificatosi in concomitanza di un maggiore afflusso di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping sul mercato comunitario. |
5.4. Redditività
(81) |
La tabella che segue indica i margini di redditività; il risultato finanziario conseguito dall’industria comunitaria è espresso in percentuale del fatturato realizzato sul mercato comunitario. Tabella 7
|
(82) |
La redditività è stata negativa per tutto il periodo in esame, ma l’entità delle perdite è aumentata considerevolmente, soprattutto a causa dei bassi livelli dei prezzi. Benché l’industria comunitaria abbia ottimizzato la produzione per competere con le importazioni cinesi, adattando tutti i possibili parametri tecnici del prodotto in esame, le perdite sono aumentate costantemente nel periodo considerato. I risultati conseguiti durante il PI non sono sostenibili, nemmeno a breve termine. |
5.5. Utile sul capitale investito, flusso di cassa, investimenti e capacità di ottenere capitali
(83) |
Nella seguente tabella è riportata l’evoluzione degli utili sul capitale investito, del flusso di cassa e degli investimenti. Tabella 8
|
(84) |
Come accennato ai considerando 78 e 82, la tendenza al ribasso seguita dai prezzi dell’industria comunitaria ha inciso in modo significativo sulla sua redditività. Ne è conseguito anche un effetto negativo sugli indicatori di pregiudizio collegati alla redditività. Si osserva che la tendenza negativa rilevata riguardo all’utile sul capitale investito e al flusso di cassa rispecchia in gran parte quella della redditività indicata dalla tabella 6. |
(85) |
Come si è rilevato al considerando 73, l’industria comunitaria ha aumentato gli investimenti nel prodotto in esame, poiché le condizioni del mercato erano molto positive in tale periodo. Essa ha investito principalmente nella sostituzione di impianti e macchinari esistenti piuttosto che nella creazione di nuovi impianti di produzione. |
(86) |
L’industria comunitaria ha sottolineato di avere sempre più difficoltà a reperire capitali. In effetti, le risultanze che emergono dai dati sopra riportati, in particolare il valore della redditività negativa (– 26 %), indicano chiaramente che la capacità dell’industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fornitori finanziari esterni che dalle società madri, è fortemente ridotta dalla sua catastrofica situazione finanziaria. |
5.6. Occupazione, produttività e salari
(87) |
Tra il 2001 e il PI l'industria comunitaria ha ridotto il numero dei dipendenti. Essa ha potuto migliorare la produttività nel periodo in esame, grazie ad un aumento degli investimenti associato alla riduzione del numero di dipendenti. |
(88) |
Il totale dei salari e dei costi connessi pagati dall’industria comunitaria è rimasto stabile nel periodo in esame. Benché il numero di dipendenti sia diminuito del 10 % in tale periodo, la massa salariale si è ridotta in termini relativi a causa dell’inflazione. |
5.7. Entità del margine di dumping effettivo
(89) |
I margini di dumping sono indicati nella precedente sezione dedicata al dumping. I margini constatati sono nettamente al di sopra della soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile. |
5.8. Effetti di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamenti
(90) |
L'industria comunitaria non deve riprendersi dalle conseguenze di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamenti non essendo state condotte precedenti inchieste in merito. |
5.9. Conclusioni in merito al pregiudizio
(91) |
Fin dall’inizio del periodo in esame la RPC deteneva la metà del mercato comunitario dei meccanismi a leva. Essa ha rafforzato notevolmente la sua già forte posizione. Le importazioni dalla RPC sono aumentate in modo considerevole, in termini sia di volume (+ 79 milioni di unità) che di quota di mercato (+ 8,8 punti percentuali), durante il periodo in esame. Inoltre, il prezzo unitario medio di tali importazioni è diminuito dell’11 %, il che si traduce nella sottoquotazione dei prezzi accertata durante l’inchiesta. |
(92) |
Benché il volume delle vendite dell’industria comunitaria sia aumentato, non si può dire che essa abbia beneficiato della notevole crescita del mercato comunitario (+ 32 % ovvero + 98 milioni di unità) durante il PI. Tale industria ha perso quote di mercato significative e ha dovuto ridurre i prezzi in media del 13 %. Ciò ha determinato il raddoppiamento delle perdite, una riduzione del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito, una diminuzione della produzione e dell’utilizzo delle capacità, la stagnazione dei salari e l’obbligo di ridurre l’occupazione nel periodo in esame. Nonostante gli sforzi compiuti per migliorare la competitività, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria è peggiorata in maniera sensibile durante il PI. |
(93) |
Va altresì notato che alcuni produttori comunitari hanno interrotto la produzione o cessato le attività negli ultimi anni. |
(94) |
Tenuto conto di tutti gli indicatori, si conclude che durante il PI l’industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. |
D. CAUSA DEL PREGIUDIZIO
1. Osservazioni preliminari
(95) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se esistesse un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Sono stati anche esaminati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’industria comunitaria, in modo da assicurarsi che l’eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non venisse attribuito alle importazioni in dumping. |
2. Incidenza delle importazioni dalla RPC
(96) |
Si ricorda che, durante il periodo in esame, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 43 % circa e che la loro quota di mercato è cresciuta di 8,8 punti percentuali. Inoltre, come si è indicato al considerando 67, i prezzi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti dell’11 % sottoquotando quelli dell’industria comunitaria del 24 %. Inoltre, i prezzi dell’industria comunitaria hanno subito una forte spinta al ribasso. |
(97) |
Nel periodo in esame vi è stata anche una coincidenza temporale tra l’ulteriore aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping e il sensibile peggioramento della già difficile situazione dell’industria comunitaria. Questa circostanza è illustrata perfettamente dal confronto tra i risultati economici conseguiti dai produttori esportatori cinesi e quelli dell’industria comunitaria tra il 2003 e il PI. In tale periodo il volume dei meccanismi a leva importati dalla Cina è aumentato di 48 milioni di unità, mentre veniva praticata, come si è constatato, una notevole sottoquotazione dei prezzi. Di conseguenza, i produttori esportatori cinesi hanno potuto aumentare la propria quota di mercato di 4,4 punti percentuali. Nello stesso periodo il volume delle vendite dell’industria comunitaria è aumentato solo di 14 milioni di unità, con una conseguente perdita di quota di mercato di 4,3 punti percentuali in un mercato in rapida espansione. Allo stesso tempo l’industria comunitaria ha dovuto ridurre i prezzi di vendita medi del 4 % circa. Il drastico peggioramento della sua situazione finanziaria in tale periodo è dimostrato, tra l’altro, da un incremento delle perdite di 7 punti percentuali. Va notato che le importazioni dalla Cina erano già ad un livello elevato all’inizio del periodo in esame e che l’industria comunitaria si trovava pertanto in una situazione di fragilità fin dall’inizio di tale periodo. |
(98) |
Come indica l’accresciuta quota di mercato di cui alla tabella 2, durante il PI i produttori esportatori cinesi che praticavano il dumping sono divenuti gli attori principali del mercato comunitario sostituendosi all’industria comunitaria. |
3. Effetti delle importazioni da altri paesi terzi
(99) |
Come si è indicato al considerando 36, non vi sono molte società nel mondo che producono ed esportano meccanismi a leva. Nel quadro della scelta del paese di riferimento sono stati individuati alcuni produttori in India e in Iran, ma dalle informazioni disponibili si deduce che i produttori noti di questi paesi, se esportano il prodotto in esame, si tratta solo di quantitativi limitati. Il mercato principale di questi produttori è chiaramente il mercato interno. |
(100) |
È pertanto molto improbabile che importazioni originarie di altri paesi terzi, come l’India, possano aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Poiché le informazioni disponibili sono estremamente scarse, non è nemmeno possibile procedere a una stima attendibile di tali eventuali limitati quantitativi di importazioni da altri paesi terzi. |
(101) |
Si considera pertanto che le importazioni di meccanismi a leva originari di altri paesi terzi non possano aver influito sulla situazione economica dell’industria comunitaria. |
4. Effetti delle importazioni dalla Cina effettuate dall’industria comunitaria
(102) |
Come indicato al considerando 55, si è constatato che uno dei produttori che hanno cooperato, facente parte dell’industria comunitaria, ha importato il prodotto in questione dalla RPC nel periodo in esame. La maggior parte del prodotto venduto da tale produttore sul mercato comunitario durante il PI era fabbricato nella Comunità, mentre il 25 % circa del volume delle sue vendite nella Comunità proveniva dalla RPC. |
(103) |
Dall’inchiesta è emerso che detto produttore importava dalla Cina meccanismi a leva fabbricati da una società cinese con la quale aveva un accordo commerciale. Si è constatato che il prezzo al quale questa società rivendeva i meccanismi a leva importati era paragonabile al prezzo al quale vendeva i meccanismi a leva di produzione propria. |
(104) |
Non si ritiene pertanto che le importazioni di detto produttore abbiano contribuito al pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria. Benché le importazioni in questione rappresentino chiaramente un volume non trascurabile (pari al 6 % circa delle vendite totali dell’industria comunitaria durante il PI), si deve tener conto delle seguenti considerazioni. Innanzitutto, i prezzi di rivendita del prodotto importato corrispondevano ai prezzi di vendita delle merci di produzione propria. A parte ciò, la vendita del prodotto importato completava la gamma dei prodotti propri. In secondo luogo, come indicato ai considerando 55 e 56, è in parte grazie a queste importazioni che il produttore in questione ha potuto ridurre alcune delle forti perdite subite con la vendita sul mercato comunitario dei prodotti di fabbricazione propria. È certamente grazie all’importazione di meccanismi a leva cinesi che la società ha potuto sopravvivere finora. Pertanto, il completamento della sua gamma di prodotti con importazioni dalla Cina era una specie di autodifesa della società per proteggersi dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Questo produttore ha inoltre sostenuto chiaramente il presente procedimento. |
(105) |
È pertanto molto improbabile che le sue importazioni abbiano contribuito al pregiudizio constatato. |
5. Effetti dei risultati conseguiti dalle esportazioni dell’industria comunitaria
(106) |
Si è esaminato anche se le esportazioni di meccanismi a leva effettuate dall’industria comunitaria possano aver contribuito al pregiudizio da essa subito nel periodo in esame. |
(107) |
Come indica la tabella che segue, il mercato principale dell’industria comunitaria è sempre stato il mercato comunitario. Le esportazioni verso paesi terzi hanno rappresentato una quota variante tra il 7,4 % e il 16,2 % delle vendite totali dell’industria comunitaria nel periodo in esame. Tabella 10
|
(108) |
Le esportazioni dell’industria comunitaria sono diminuite di circa 18 milioni di unità nel corso del periodo in esame. Questo calo va visto alla luce della consistente crescita registrata dal mercato comunitario in tale periodo. Non si deve dimenticare che contemporaneamente le esportazioni cinesi acquisivano quote di mercato anche in altri mercati mondiali, come ha messo in evidenza l’analisi delle informazioni raccolte per la scelta del paese di riferimento. |
(109) |
Inoltre, l’inchiesta ha mostrato che la produzione dell’industria comunitaria era piuttosto stabile, essendo diminuita solo del 2 % nel periodo in esame. L’industria comunitaria è stata in grado di contenere e persino di ridurre i costi. |
(110) |
In base alle informazioni attualmente disponibili si ritiene pertanto che, anche qualora il calo di volume delle esportazioni abbia contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria, esso non può giustificare il notevole abbassamento dei prezzi verificatosi sul mercato comunitario né le perdite finanziarie subite dall’industria comunitaria durante il PI. |
6. Conclusioni in merito al nesso causale
(111) |
Va sottolineato che nella fattispecie il pregiudizio si presenta principalmente sotto forma di una depressione dei prezzi che ha causato un ulteriore aumento delle perdite. Ciò ha coinciso con il rapido incremento delle importazioni dalla RPC a prezzi di dumping, notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Nulla indica che gli altri fattori menzionati sopra possano aver costituito una causa significativa del notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Nel corso dell’inchiesta non sono stati individuati ulteriori fattori in grado di causare un grave pregiudizio. Sulla base della precedente analisi degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria, si conclude in via provvisoria che esiste una chiara coincidenza temporale e pertanto un nesso causale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1.1. Considerazioni generali
(112) |
Si è esaminato, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, se esistessero motivi validi per concludere che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dal paese in questione è contraria all'interesse della Comunità. I servizi della Commissione hanno inviato questionari a importatori, operatori commerciali e utilizzatori industriali. Due utilizzatori hanno fornito risposte parziali al questionario. Altri utilizzatori non hanno risposto al questionario, ma hanno presentato osservazioni scritte. |
(113) |
Sulla base dei dati forniti dalle parti che hanno collaborato all’inchiesta, sono state tratte le conclusioni seguenti. |
1.2. Interesse dell’industria comunitaria
(114) |
Si rammenta che l’industria comunitaria è costituita da cinque produttori, presso i quali sono impiegate circa 700 persone addette alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Si ricorda altresì che gli indicatori economici dell’industria comunitaria hanno evidenziato un peggioramento dei risultati finanziari nel periodo in esame, che negli ultimi anni ha costretto alcuni produttori comunitari a cessare la produzione nella Comunità. Tuttavia, l’industria comunitaria è sana e non è disposta ad abbandonare questo segmento di mercato, come dimostrano le azioni intraprese per affrontare l’impennata delle importazioni oggetto di dumping. L’inchiesta ha dimostrato, ad esempio, che l’industria comunitaria è stata in grado di migliorare il processo di produzione e abbreviare i tempi di consegna nel periodo in esame. |
(115) |
Se non verranno istituite misure è probabile che la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping aumenti, la situazione finanziaria dell’industria comunitaria continui a peggiorare e altri produttori della Comunità siano costretti a cessare la produzione, con ripercussioni negative sull’intero settore che subisce già le ripercussioni delle importazioni a prezzi di dumping. |
(116) |
Con l’istituzione di misure si può prevedere che la produzione e il volume delle vendite dell’industria comunitaria aumenti entro un termine molto breve, consentendo così a tale industria di ripartire i costi fissi su una maggiore produzione. A questo proposito va detto che l’utilizzo delle capacità dell’industria comunitaria è molto basso e che essa può effettivamente aumentare la produzione in modo significativo. Questa misura le consentirebbe di riguadagnare le quote di mercato perdute nel periodo in esame e di fare economie di scala. È probabile che, nel momento in cui la determinazione dei prezzi non sia più distorta dalle importazioni in dumping, la situazione finanziaria dell’industria comunitaria ritorni ad un livello più sostenibile. |
(117) |
È pertanto chiaro che l’istituzione di misure antidumping è nell’interesse dell’industria comunitaria. |
1.3. Interesse dei fornitori
(118) |
12 fornitori di materie prime ai produttori comunitari hanno scritto alla Commissione in merito al presente procedimento. Queste parti sono favorevoli all’istituzione di misure antidumping e, nel quadro del presente procedimento, sono considerate rappresentative del settore dei fornitori di acciaio. |
(119) |
È chiaro che il settore delle forniture rischia di assistere alla scomparsa a breve termine di un segmento del mercato, qualora non siano adottate misure nei confronti delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. Le forti perdite subite dall’industria comunitaria non sono più sostenibili. |
(120) |
I fornitori invocano l’istituzione di misure anche perché in tal modo si dovrebbe introdurre una maggiore sicurezza sul mercato, dallo stadio della fornitura di materie prime fino alla consegna dei meccanismi a leva all’industria utilizzatrice. Essi sottolineano l’importanza economica dell’industria comunitaria di meccanismi a leva dalla prospettiva degli utilizzatori della Comunità. Questi argomenti sono stati avanzati in nome degli utilizzatori (cfr. oltre). |
(121) |
Sulla base di quanto precede, si conclude pertanto che l'istituzione di misure antidumping non è contraria all'interesse dei fornitori comunitari. |
1.4. Interesse degli utilizzatori e degli importatori
(122) |
Sono state ricevute risposte da otto utilizzatori e due importatori operanti sul mercato comunitario. Gli utilizzatori sono di solito anche importatori, poiché importano i meccanismi a leva per produrre raccoglitori di documenti, il prodotto derivato. Il fatturato totale di queste parti è considerevole, ma i meccanismi a leva rappresentano solo il 10 % della loro attività complessiva. |
(123) |
Gli utilizzatori e gli importatori sono generalmente contrari all’istituzione di misure antidumping, poiché il prodotto in esame rappresenta buona parte del costo del prodotto derivato, pari al 20 % circa. Gli utilizzatori e gli importatori in questione sono rappresentativi del settore, dato che ne costituiscono il 50 %. Essi sostengono che l’introduzione di misure li porrebbe in una posizione di svantaggio nei confronti dei loro acquirenti (principalmente catene di negozi e grandi distributori). Asseriscono inoltre che, essendovi una sovraccapacità di produzione nel settore dei raccoglitori di documenti, essi si trovano in una posizione negoziale debole con i loro clienti e temono che, se sono istituite misure sui meccanismi a leva, i raccoglitori saranno importati dalla Cina. Queste asserzioni non sono state però avvalorate da prove. |
(124) |
Solitamente le società che utilizzano il prodotto in esame concludono accordi di acquisto con i produttori cinesi per importare i meccanismi a leva nella Comunità. Gli utilizzatori sostengono che, in seguito ad un lungo periodo di sviluppo del prodotto in collaborazione con i loro partner in Cina, i prodotti cinesi hanno raggiunto un livello qualitativo molto buono rispetto ai prodotti della Comunità. Di conseguenza, secondo loro, è migliorata la disponibilità del prodotto e la concorrenza sul mercato. Essi affermano inoltre che l’istituzione di misure comporterebbe il rischio di una penuria di forniture. |
(125) |
Gli importatori che hanno cooperato hanno espresso preoccupazioni simili. Un solo utilizzatore si è dichiarato favorevole all’istituzione di misure, ma sostiene che esse dovrebbero essere introdotte anche nei confronti dei raccoglitori di documenti. |
(126) |
In considerazione delle ampie capacità di produzione disponibili nella Comunità (cfr. tabella 4) e del fatto che i produttori comunitari potrebbero facilmente incrementarle con investimenti supplementari per soddisfare la domanda in un mercato non distorto dalle pratiche di dumping, la preoccupazione di una possibile penuria dovuta ad insufficienti capacità dell’industria comunitaria non sembra fondata e certamente non è suffragata da elementi di prova. La Commissione non ritiene che ne deriverebbe una riduzione della concorrenza sul mercato comunitario. |
(127) |
Si pensa inoltre che l’istituzione di misure non inciderebbe in maniera sostanziale sulla competitività delle industrie utilizzatrici. L’inchiesta ha rivelato che alcuni produttori di meccanismi a leva fabbricano anche i prodotti derivati e che una consistente porzione di utilizzatori continua ad acquistare prevalentemente tali meccanismi da fonti che non praticano il dumping. Tutti gli utilizzatori avrebbero la possibilità di tornare ad approvvigionarsi presso fonti che non praticano il dumping. |
(128) |
Per quanto riguarda un possibile aumento dei costi, non si può escludere che esso si verifichi immediatamente dopo l’introduzione di misure antidumping. Sarebbero interessate da un tale aumento in particolare le società che acquistano principalmente prodotti cinesi a basso prezzo oggetto di dumping. Nell’ipotesi peggiore, considerando l’attuale quota di mercato dell’industria comunitaria, le misure proposte potrebbero determinare un incremento medio del 2,5 % del costo del prodotto derivato. Non va dimenticato però che il prodotto in esame costituisce solo una parte ridotta delle attività dell’industria a valle e che inoltre la redditività del prodotto è realmente molto elevata. Tuttavia, la Commissione non ritiene che si produrrà questo scenario, bensì uno più realistico, come si è illustrato ai considerando 116 e 120, in base al quale l’introduzione di misure antidumping determinerà un incremento della concorrenza sul mercato comunitario e il recupero da parte dell’industria comunitaria di quote di mercato e della precedente situazione economica. In tal modo si dovrebbe evitare a breve termine un indebito aumento dei prezzi sul mercato comunitario. |
(129) |
Ad ogni modo, ogni eventuale aumento di prezzo dovrebbe essere considerato alla luce degli interessi delle società utilizzatrici che acquistano i meccanismi a leva principalmente dall’industria comunitaria. |
(130) |
Concludendo, si ritiene in via provvisoria che qualsiasi incidenza sui costi di taluni utilizzatori non sia tale da impedire l’istituzione di misure antidumping. |
1.5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità
(131) |
È evidente che l’istituzione di misure nei confronti delle importazioni di meccanismi a leva originari della RPC sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria. Un’eventuale ripercussione sui prezzi dei meccanismi a leva non dovrebbe influire in modo rilevante sulla competitività degli importatori/operatori commerciali e delle industrie degli utilizzatori, né sulla concorrenza sul mercato comunitario. Invece, le perdite subite dall’industria comunitaria e dalle industrie fornitrici, nonché i rischi di ulteriori chiusure di linee di produzione sono chiaramente di grande entità. |
(132) |
Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non istituire misure antidumping sulle importazioni di meccanismi a leva originari della RPC. |
F. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio
(133) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al conseguente pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria. |
(134) |
Le misure dovrebbero essere istituite a un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione, senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l’aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Il margine di profitto, al lordo delle imposte, utilizzato in questo calcolo è pari al 5 % del fatturato. Tale margine corrisponde a quello realizzato nella categoria industriale generale in assenza di importazioni in dumping ed è pertanto considerato in via provvisoria un margine congruo. È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di utile del 5 %. |
(135) |
Il livello dell’aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. |
(136) |
Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio cif all'importazione. Si è constatato che, in tutti i casi, i margini di pregiudizio erano superiori ai margini di dumping accertati. |
2. Misure provvisorie
(137) |
Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio pari al livello del margine accertato, che però non deve superare il margine di pregiudizio sopra calcolato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(138) |
Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente documento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(139) |
Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. |
(140) |
In base a quanto precede, le aliquote del dazio provvisorio sono le seguenti:
|
G. DISPOSIZIONI FINALI
(141) |
Ai fini di una buona gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi, elaborate ai fini del presente regolamento, sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali misure definitive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di meccanismi a leva per archiviare fogli e altri documenti in cartelle e raccoglitori, di cui al codice NC ex 8305 10 00, (codice TARIC 8305100050), originari della Repubblica popolare cinese. Tali meccanismi a leva consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:
Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
Dongguan Nanzha Leco Stationery |
33,3 % |
A729 |
Tutte le altre società |
48,1 % |
A999 |
3. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere della sua entrata in vigore.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU C 103 del 28.4.2005, pag. 18.
(3) Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, B-1049 Bruxelles.
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 135/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso per le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Sulla base dell’esame dei quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione per la quota del mese di gennaio 2006 occorre rilasciare i titoli relativi ai quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione di una percentuale di riduzione, e stabilire i quantitativi disponibili per la quota successiva,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di riso aperti con il regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2006 e comunicate alla Commissione, si applicano le percentuali di riduzione stabilite nell’allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi relativi alla quota di gennaio 2006 disponibili per la quota successiva sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 30).
ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti per la quota del mese di gennaio 2006 e quantitativi disponibili per la quota successiva:
a) contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98
Origine |
Numero d’ordine |
Percentuale di riduzione per la quota del mese di gennaio 2006 |
Quantitativo disponibile per la quota del mese di aprile 2006 (t) |
Stati Uniti d’America |
09.4127 |
0 (1) |
1 729 |
Thailandia |
09.4128 |
0 (1) |
4 262,005 |
Australia |
09.4129 |
— |
— |
Altre origini |
09.4130 |
— |
— |
b) contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98
Origine |
Numero d’ordine |
Percentuale di riduzione per la quota del mese di gennaio 2006 |
Quantitativo disponibile per la quota del mese di aprile 2006 (t) |
Australia |
09.4139 |
0 (1) |
2 608 |
Stati Uniti d’America |
09.4140 |
0 (1) |
1 911 |
Thailandia |
09.4144 |
— |
— |
Altre origini |
09.4145 |
— |
— |
c) contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98
Origine |
Numero d’ordine |
Percentuale di riduzione per la quota del mese di gennaio 2006 |
Quantitativo disponibile per la quota del mese di luglio 2006 (t) |
Thailandia |
09.4149 |
0 (1) |
17 318,2 |
Australia |
09.4150 |
0 (1) |
8 395,7 |
Guyana |
09.4152 |
0 (1) |
5 866 |
Stati Uniti d’America |
09.4153 |
0 (1) |
4 277,46 |
Altre origini |
09.4154 |
98,3454 |
— |
d) contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98
Origine |
Numero d’ordine |
Percentuale di riduzione per la quota del mese di gennaio 2006 |
Quantitativo disponibile per la quota del mese di luglio 2006 (t) |
Thailandia |
09.4112 |
98,1478 |
— |
Stati Uniti d’America |
09.4116 |
98,0399 |
— |
India |
09.4117 |
98,5571 |
— |
Pakistan |
09.4118 |
98,6080 |
— |
Altre origini |
09.4119 |
98,2978 |
— |
(1) Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 136/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base. |
(4) |
Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione. |
(5) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati. |
(6) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
(3) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, p. 20).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 27 gennaio 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
9,44 |
10,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
22,72 |
24,52 |
||
|
46,72 |
50,00 |
||
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
49,62 |
54,00 |
||
|
92,71 |
100,25 |
||
|
85,46 |
93,00 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 137/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
(4) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
(5) |
A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione. |
(6) |
In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. |
(7) |
Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche. |
(8) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(3) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
(4) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(5) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 27 gennaio 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
|||
Codice NC |
Descrizione dei prodotti (2) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi: |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
1002 00 00 |
segala |
— |
— |
1003 00 90 |
orzo |
|
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1004 00 00 |
avena |
— |
— |
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
|
|
– amido |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
2,978 |
3,269 |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
2,325 |
2,325 |
|
– – negli altri casi |
3,899 |
3,899 |
|
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
2,003 |
2,294 |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
1,744 |
1,744 |
|
– – negli altri casi |
2,924 |
2,924 |
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
2,325 |
2,325 |
|
– altri (incluso allo stato naturale) |
3,899 |
3,899 |
|
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco: |
|
|
|
– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
2,380 |
2,685 |
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
2,325 |
2,325 |
|
– negli altri casi |
3,899 |
3,899 |
|
ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
|
|
– a grani tondi |
— |
— |
|
– a grani medi |
— |
— |
|
– a grani lunghi |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Rotture |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina |
— |
— |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
(2) Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.
(3) Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.
(4) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(5) Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 138/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato. |
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:
|
(4) |
A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione. |
(5) |
L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane. |
(6) |
A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità. |
(7) |
Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti. |
(8) |
Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione. |
(9) |
Nel determinare i prodotti e le destinazioni ammissibili alle restituzioni, conviene tener conto da una parte del fatto che la posizione competitiva di certi prodotti comunitari non giustifica di incoraggiarne l’esportazione, e dall’altra parte del fatto che la prossimità geografica di certi territori rischia di facilitare certe deviazioni di traffico e abusi. |
(10) |
L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento. |
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(4) GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||||
0401 30 31 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
0401 30 31 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|||||||||
0401 30 31 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|||||||||
0401 30 39 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
0401 30 39 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|||||||||
0401 30 39 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|||||||||
0401 30 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|||||||||
0401 30 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|||||||||
0401 30 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
38,10 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
54,43 |
|||||||||
0402 10 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0402 10 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0402 10 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
0402 10 99 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
0402 21 11 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0402 21 11 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
35,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
44,94 |
|||||||||
0402 21 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
36,55 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,92 |
|||||||||
0402 21 11 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
38,94 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||
0402 21 17 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0402 21 19 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
35,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
44,94 |
|||||||||
0402 21 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
36,55 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,92 |
|||||||||
0402 21 19 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
38,94 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||
0402 21 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
39,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,30 |
|||||||||
0402 21 91 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
39,42 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,61 |
|||||||||
0402 21 91 9350 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
39,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,12 |
|||||||||
0402 21 91 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
42,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
54,94 |
|||||||||
0402 21 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
39,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,30 |
|||||||||
0402 21 99 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
39,42 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,61 |
|||||||||
0402 21 99 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
39,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,12 |
|||||||||
0402 21 99 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
42,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
53,96 |
|||||||||
0402 21 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
42,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
54,94 |
|||||||||
0402 21 99 9600 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
45,83 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,82 |
|||||||||
0402 21 99 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
47,52 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
61,03 |
|||||||||
0402 21 99 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
49,51 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
63,55 |
|||||||||
0402 29 15 9200 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
0402 29 15 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3503 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4494 |
|||||||||
0402 29 15 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3655 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4692 |
|||||||||
0402 29 15 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3894 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5000 |
|||||||||
0402 29 19 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3503 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4494 |
|||||||||
0402 29 19 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3655 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4692 |
|||||||||
0402 29 19 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3894 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5000 |
|||||||||
0402 29 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3919 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5030 |
|||||||||
0402 29 99 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3919 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5030 |
|||||||||
0402 29 99 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4203 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5396 |
|||||||||
0402 91 11 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,127 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
5,895 |
|||||||||
0402 91 19 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,127 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
5,895 |
|||||||||
0402 91 31 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,877 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
6,967 |
|||||||||
0402 91 39 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,877 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
6,967 |
|||||||||
0402 91 99 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
15,93 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
22,76 |
|||||||||
0402 99 11 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
0402 99 19 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
0402 99 31 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1095 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1565 |
|||||||||
0402 99 31 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0953 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1362 |
|||||||||
0402 99 39 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1095 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1565 |
|||||||||
0403 90 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,18 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,86 |
|||||||||
0403 90 13 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,18 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,86 |
|||||||||
0403 90 13 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
34,70 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
44,55 |
|||||||||
0403 90 13 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
36,23 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,50 |
|||||||||
0403 90 13 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
38,61 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,55 |
|||||||||
0403 90 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
38,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,86 |
|||||||||
0403 90 33 9400 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3470 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4455 |
|||||||||
0403 90 33 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3861 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4955 |
|||||||||
0403 90 59 9310 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
0403 90 59 9340 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
0403 90 59 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
0403 90 59 9510 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
0404 90 21 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
7,07 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
8,53 |
|||||||||
0404 90 21 9160 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0404 90 23 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0404 90 23 9130 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
35,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
44,94 |
|||||||||
0404 90 23 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
36,55 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,92 |
|||||||||
0404 90 23 9150 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
38,94 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||
0404 90 29 9110 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
39,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,30 |
|||||||||
0404 90 29 9115 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
39,42 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,61 |
|||||||||
0404 90 29 9125 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
39,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,12 |
|||||||||
0404 90 29 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
42,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
54,94 |
|||||||||
0404 90 81 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
0404 90 83 9110 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
0404 90 83 9130 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3503 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4494 |
|||||||||
0404 90 83 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3655 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4692 |
|||||||||
0404 90 83 9170 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3894 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5000 |
|||||||||
0404 90 83 9936 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
0405 10 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
67,29 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
90,74 |
|||||||||
0405 10 11 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,98 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
93,00 |
|||||||||
0405 10 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
67,29 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
90,74 |
|||||||||
0405 10 19 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,98 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
93,00 |
|||||||||
0405 10 30 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
67,29 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
90,74 |
|||||||||
0405 10 30 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,98 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
93,00 |
|||||||||
0405 10 30 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,98 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
93,00 |
|||||||||
0405 10 50 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,98 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
93,00 |
|||||||||
0405 10 50 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
67,29 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
90,74 |
|||||||||
0405 10 50 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,98 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
93,00 |
|||||||||
0405 10 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
71,50 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
96,41 |
|||||||||
0405 20 90 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
63,09 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
85,07 |
|||||||||
0405 20 90 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
65,61 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
88,46 |
|||||||||
0405 90 10 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
86,09 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
116,07 |
|||||||||
0405 90 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,85 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
92,83 |
|||||||||
0406 10 20 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9230 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
12,99 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
16,24 |
|||||||||
0406 10 20 9290 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9610 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9620 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9630 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
19,96 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
24,94 |
|||||||||
0406 10 20 9640 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,32 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
36,65 |
|||||||||
0406 10 20 9650 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
24,44 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
30,55 |
|||||||||
0406 10 20 9830 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
9,08 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
11,33 |
|||||||||
0406 10 20 9850 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
10,99 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
13,74 |
|||||||||
0406 20 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 20 90 9913 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
21,76 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,20 |
|||||||||
0406 20 90 9915 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,54 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
36,93 |
|||||||||
0406 20 90 9917 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
31,41 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
39,24 |
|||||||||
0406 20 90 9919 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,08 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,86 |
|||||||||
0406 30 31 9710 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 30 31 9730 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
0406 30 31 9910 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 30 31 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
0406 30 31 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
0406 30 39 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
0406 30 39 9700 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
0406 30 39 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
0406 30 39 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
6,44 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
15,09 |
|||||||||
0406 30 90 9000 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 40 50 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
34,48 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,09 |
|||||||||
0406 40 90 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,41 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
44,26 |
|||||||||
0406 90 13 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|||||||||
0406 90 15 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|||||||||
0406 90 17 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|||||||||
0406 90 21 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,43 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
56,30 |
|||||||||
0406 90 23 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|||||||||
0406 90 25 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
34,67 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,63 |
|||||||||
0406 90 27 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
31,39 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
44,95 |
|||||||||
0406 90 31 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|||||||||
0406 90 33 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|||||||||
0406 90 33 9919 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 33 9951 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 35 9190 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|||||||||
0406 90 35 9990 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|||||||||
0406 90 37 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|||||||||
0406 90 61 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,68 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
64,65 |
|||||||||
0406 90 63 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,02 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
63,49 |
|||||||||
0406 90 63 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
42,31 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
61,32 |
|||||||||
0406 90 69 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 69 9910 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
42,93 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,22 |
|||||||||
0406 90 73 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,12 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,75 |
|||||||||
0406 90 75 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|||||||||
0406 90 76 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
32,71 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,82 |
|||||||||
0406 90 76 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|||||||||
0406 90 76 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
33,92 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
48,15 |
|||||||||
0406 90 78 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,88 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,42 |
|||||||||
0406 90 78 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,54 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,76 |
|||||||||
0406 90 78 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
34,55 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
0406 90 79 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,35 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
42,19 |
|||||||||
0406 90 81 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|||||||||
0406 90 85 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|||||||||
0406 90 85 9970 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|||||||||
0406 90 86 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 86 9200 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,61 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,80 |
|||||||||
0406 90 86 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 86 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
38,16 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
55,80 |
|||||||||
0406 90 86 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|||||||||
0406 90 87 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 87 9200 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 87 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
33,16 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,00 |
|||||||||
0406 90 87 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
33,86 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,49 |
|||||||||
0406 90 87 9951 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|||||||||
0406 90 87 9971 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|||||||||
0406 90 87 9972 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
15,21 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
21,86 |
|||||||||
0406 90 87 9973 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,33 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,57 |
|||||||||
0406 90 87 9974 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
37,84 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
53,93 |
|||||||||
0406 90 87 9975 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
37,52 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
53,02 |
|||||||||
0406 90 87 9979 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|||||||||
0406 90 88 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 88 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,29 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,13 |
|||||||||
0406 90 88 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
30,20 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,15 |
|||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/51 |
REGOLAMENTO (CE) N. 139/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 24 gennaio 2006. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 24 gennaio 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).
ALLEGATO
(EUR/100 kg) |
||
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
99,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
120,10 |
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/53 |
REGOLAMENTO (CE) N. 140/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 24 gennaio 2006. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 24 gennaio 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 12,20 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/54 |
REGOLAMENTO (CE) N. 141/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 2006 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2005-30 giugno 2006) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 992/2005 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2006. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione. |
(2) |
Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o aprile 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 992/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di gennaio 2006 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 992/2005 è soddisfatta integralmente.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 992/2005 ammontano a 167 730 capi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 168 del 30.6.2005, pag. 16.
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/55 |
REGOLAMENTO (CE) N. 142/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
recante sessantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 18 gennaio 2006, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 76/2006 della Commissione (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 7).
ALLEGATO
Le due voci seguenti dell’elenco «Persone fisiche» sono depennate dall’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:
1) |
Mohamed Mansour (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed). Indirizzo: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurigo), Svizzera; data di nascita: 30.8.1928. Luogo di nascita: a) Egitto b) Emirati Arabi Uniti. Nazionalità: svizzera. Altre informazioni: a) Zurigo, Svizzera, b) non è stato rilasciato nessun passaporto svizzero intestato a questo nome. |
2) |
Zeinab Mansour Fattouh. Indirizzo: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Svizzera; data di nascita: 7 maggio 1933. |
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/57 |
REGOLAMENTO (CE) N. 143/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(4) |
È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato. |
(5) |
Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione. |
(6) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(7) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio. |
(8) |
Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
54,59 |
|||||||||||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
46,79 |
|||||||||||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
46,79 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9900 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 30 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
70,18 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
54,59 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
46,79 |
|||||||||||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
46,79 |
|||||||||||||||
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 60 9000 |
C12 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 20 9000 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
62,38 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
50,69 |
|||||||||||||||
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
58,49 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
44,84 |
|||||||||||||||
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
9,75 |
|||||||||||||||
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
62,38 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
62,38 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
62,38 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
62,38 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
61,12 |
|||||||||||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
46,79 |
|||||||||||||||
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
61,12 |
|||||||||||||||
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
46,79 |
|||||||||||||||
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
46,79 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
61,12 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
46,79 |
|||||||||||||||
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
64,04 |
|||||||||||||||
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
44,45 |
|||||||||||||||
2106 90 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
46,79 |
|||||||||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C10 |
: |
Tutte le destinazioni. |
C11 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria. |
C12 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania. |
C13 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania. |
C14 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera e del Liechtenstein. |
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 144/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(3) |
Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali. |
(4) |
L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni. |
(5) |
L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione. |
(6) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
|
2309 10 11 9000, |
|
2309 10 13 9000, |
|
2309 10 31 9000, |
|
2309 10 33 9000, |
|
2309 10 51 9000, |
|
2309 10 53 9000, |
|
2309 90 31 9000, |
|
2309 90 33 9000, |
|
2309 90 41 9000, |
|
2309 90 43 9000, |
|
2309 90 51 9000, |
|
2309 90 53 9000. |
Prodotti cerealicoli |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
|
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/62 |
REGOLAMENTO (CE) N. 145/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata. |
(2) |
Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare. |
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:
a) |
19,39 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena; |
b) |
29,20 EUR/t per la fecola di patata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/63 |
REGOLAMENTO (CE) N. 146/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2094/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 gennaio 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 4.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/64 |
REGOLAMENTO (CE) N. 147/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2093/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 20 al 26 gennaio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 25,47 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 62 000 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 335 del 20.12.2005, pag. 3.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/65 |
REGOLAMENTO (CE) N. 148/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
(3) |
Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95. |
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio. |
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
9,23 |
|||
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
8,63 |
|||
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
7,95 |
|||
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
7,35 |
|||
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
6,87 |
|||
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
|
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/67 |
REGOLAMENTO (CE) N. 149/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 gennaio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/68 |
REGOLAMENTO (CE) N. 150/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 20 al 26 gennaio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 6,74 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/69 |
DIRETTIVA 2006/4/CE DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2006
che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di carbofuran
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, i limiti di residui dipendono dall'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che ne risulti un quantitativo di residui quanto più basso e accettabile possibile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. I limiti massimi di residui (LMR) comunitari rappresentano il valore superiore dei quantitativi di tali residui di cui è prevedibile la presenza nei prodotti alimentari quando siano state rispettate le buone pratiche agricole. |
(2) |
Gli LMR degli antiparassitari vengono periodicamente riesaminati e modificati per tener conto dei nuovi dati e delle nuove informazioni. Tali LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi nei paesi terzi di prodotti fitosanitari che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono stati suffragati dai dati necessari. |
(3) |
Diversi Stati membri hanno informato la Commissione dell'intenzione di rivedere i rispettivi LMR nazionali conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori sull'assunzione da parte dei consumatori. Sono state presentate alla Commissione proposte di revisione degli LMR comunitari. |
(4) |
L'esposizione nel corso della vita e a breve termine dei consumatori agli antiparassitari oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (3). È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si verifichi alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori. |
(5) |
Ove necessario, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi comunitarie e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenerne i residui. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore ai nuovi LMR proposti nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti. |
(6) |
I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione. |
(7) |
Occorre pertanto modificare gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella direttiva 86/362/CEE, l'allegato II, parte A, è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Nella direttiva 90/642/CEE, l'allegato II, parte A, è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 luglio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 luglio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE della Commissione (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 14).
(2) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE.
(3) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato del Codex sui residui di antiparassitari, pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
ALLEGATO I
Nella direttiva 86/362/CEE, allegato II, parte A, la riga relativa al carbofuran è sostituita dalla seguente:
«Residui di antiparassitari |
Quantità massime in mg/kg |
Carbofuran (somma di carbofuran e di 3-idrossicarbofuran espressa in carbofuran) |
0,02 (1) cereali |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
ALLEGATO II
Nella direttiva 90/642/CEE, allegato II, parte A, le righe relative al carbofuran sono sostituite dalle seguenti:
Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |
|||
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti |
Carbofuran (somma di carbofuran e di 3-idrossicarbofuran espressa in carbofuran) |
||
«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio |
|||
|
0,3 |
||
Pompelmi |
|
||
Limoni |
|
||
Limette |
|
||
Mandarini (compresi clementine e altri ibridi) |
|
||
Arance |
|
||
Pomeli |
|
||
Altri |
|
||
|
0,02 (1) |
||
Mandorle |
|
||
Noci del Brasile |
|
||
Noci di anacardio |
|
||
Castagne e marroni |
|
||
Noci di cocco |
|
||
Nocciole |
|
||
Noci del Queensland |
|
||
Noci di pecàn |
|
||
Pinoli |
|
||
Pistacchi |
|
||
Noci comuni |
|
||
Altra |
|
||
|
0,02 (1) |
||
Mele |
|
||
Pere |
|
||
Cotogne |
|
||
Altre |
|
||
|
0,02 (1) |
||
Albicocche |
|
||
Ciliegie |
|
||
Pesche (compresi nettarine e ibridi simili) |
|
||
Prugne |
|
||
Altre |
|
||
|
0,02 (1) |
||
|
|
||
Uve da tavola |
|
||
Uve da vino |
|
||
|
|
||
|
|
||
More di rovo |
|
||
More palustri |
|
||
More-lamponi |
|
||
Lamponi |
|
||
Altre |
|
||
|
|
||
Mirtilli neri |
|
||
Mirtilli rossi |
|
||
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) |
|
||
Uva spina |
|
||
Altre |
|
||
|
|
||
|
0,02 (1) |
||
Avocadi |
|
||
Banane |
|
||
Datteri |
|
||
Fichi |
|
||
Kiwi |
|
||
Kumquat |
|
||
Litchi |
|
||
Manghi |
|
||
|
|
||
Olive (da tavola) |
|
||
Olive (da olio) |
|
||
Passiflore |
|
||
Ananas |
|
||
Papaia |
|
||
Altra |
|
||
|
0,02 (1) |
||
|
|
||
Barbabietole |
|
||
Carote |
|
||
Sedani rapa |
|
||
Barbaforte |
|
||
Topinambur |
|
||
Pastinaca |
|
||
Prezzemolo a grossa radice |
|
||
Ravanelli |
|
||
Salsefrica |
|
||
Patate dolci |
|
||
Rutabaga |
|
||
Rape |
|
||
Igname |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
Agli |
|
||
Cipolle |
|
||
Scalogni |
|
||
Cipolline |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
|
|
||
Pomodori |
|
||
Peperoni |
|
||
Melanzane |
|
||
Altre |
|
||
|
|
||
Cetrioli |
|
||
Cetriolini |
|
||
Zucchine |
|
||
Altre |
|
||
|
|
||
Meloni |
|
||
Zucche |
|
||
Cocomeri |
|
||
Altre |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Cavoli broccoli |
|
||
Cavolfiori |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
Cavoletti di Bruxelles |
|
||
Cavoli cappucci |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
Cavoli cinesi |
|
||
Cavoli ricci |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Crescione |
|
||
Dolcetta |
|
||
Lattuga |
|
||
Scarola |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
Spinaci |
|
||
Bietole da foglia e da costa |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Cerfoglio |
|
||
Erba cipollina |
|
||
Prezzemolo |
|
||
Foglie di sedano |
|
||
Altre |
|
||
|
|
||
Fagioli (non sgranati) |
|
||
Fagioli (sgranati) |
|
||
Piselli (non sgranati) |
|
||
Piselli (sgranati) |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
Asparagi |
|
||
Cardi |
|
||
Sedani |
|
||
Finocchi |
|
||
Carciofi |
|
||
Porri |
|
||
Rabarbaro |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
0,02 (1) |
||
Fagioli |
|
||
Lenticchie |
|
||
Piselli |
|
||
Altri |
|
||
|
0,1 |
||
Semi di lino |
|
||
Semi di arachide |
|
||
Semi di papavero |
|
||
Semi di sesamo |
|
||
Semi di girasole |
|
||
Semi di colza |
|
||
Semi di soia |
|
||
Semi di senape |
|
||
Semi di cotone |
|
||
Altri |
|
||
|
0,02 (1) |
||
Patate precoci |
|
||
Patate tardive |
|
||
|
0,05 (1) |
||
|
0,05 (1) |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
27.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/78 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2006
relativa all’approvazione della concessione di un aiuto nazionale eccezionale da parte della Repubblica di Cipro agli agricoltori ciprioti ai fini del rimborso di una parte dei debiti agricoli contratti molto tempo prima dell’adesione di Cipro all’Unione europea
(2006/39/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,
vista la richiesta presentata della Repubblica di Cipro il 21 novembre 2005,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 novembre 2005, Cipro ha presentato al Consiglio una richiesta affinché decida, conformemente all’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, sulla compatibilità con il mercato comune del progetto di Cipro di concedere un aiuto nazionale agli agricoltori ciprioti ai fini del rimborso di una parte dei debiti agricoli contratti molto tempo prima dell’adesione di Cipro all’Unione europea a causa di circostanze eccezionali. |
(2) |
Il governo cipriota ha profuso sforzi notevoli per rimettere al lavoro le molte decine di migliaia di agricoltori e abitanti delle zone rurali forzati ad abbandonare le loro aziende e le loro abitazioni in seguito all’invasione turca del 1974. |
(3) |
Per consentire a detti agricoltori e abitanti delle zone rurali di continuare le loro attività a Cipro, sono stati erogati prestiti garantiti dal governo per acquistare macchinari e bestiame e/o per realizzare altri investimenti nell’agricoltura. |
(4) |
Nel 1990 Cipro è stata colpita da una grave siccità senza precedenti, durata sette anni, con conseguenze devastanti per la produzione e il reddito agricoli. Nella speranza di una raccolta migliore l’anno successivo, molti agricoltori ciprioti colpiti dalla siccità hanno fatto ricorso a prestiti per acquistare mezzi di produzione agricoli, cadendo così nella trappola dell’accumulo di debiti anno dopo anno. L’entità delle perdite subite dagli agricoltori ciprioti e l’accumulo dei debiti hanno pregiudicato la loro capacità di rimborsare i debiti contratti. |
(5) |
Il governo si è assunto l’impegno politico di far fronte al problema dell’accumulo dei debiti agricoli sin dagli inizi del 1999, ma un mancato accordo con i sindacati agricoli ha impedito di applicare il regime di rimborso dei debiti prima dell’adesione all’Unione. È soltanto dopo lunghe discussioni e sotto la pressione delle gravi sfide alle quali è stato confrontato il settore agricolo cipriota dopo l’adesione, che i sindacati agricoli hanno accettato di rivedere le loro posizioni. |
(6) |
Dopo l’adesione di Cipro all’Unione, il settore agricolo cipriota è entrato in un lungo periodo di crisi e i redditi agricoli hanno registrato un calo, a differenza di quanto si è verificato in tutti gli altri nuovi Stati membri. I prezzi alla produzione dei cereali e della frutta diversa dagli agrumi sono scesi notevolmente. Gran parte della raccolta di uva non ha trovato sbocchi normali sul mercato e Cipro ha chiesto e ottenuto un aiuto comunitario per attuare un regime di estirpazione immediato. Il piano di sviluppo rurale nazionale per il periodo 2004-2006, anticipando le necessità di adeguamento, conversione e diversificazione, ha previsto una serie di regimi e programmi che richiedono considerevoli investimenti da parte degli agricoltori e altri interessati del settore. Tuttavia, i debiti agricoli accumulati nel periodo anteriore all’adesione si sono rivelati un ostacolo importante all’attuazione di tale piano, in quanto le banche e le altre istituzioni finanziarie hanno chiesto il rimborso dei debiti precedenti prima di concederne di nuovi. |
(7) |
Il rifiuto degli enti creditizi di erogare ulteriori prestiti costituisce un ostacolo importante agli sforzi di modernizzazione e rinnovamento delle unità di produzione agricola e zootecnica. La mancanza di modernizzazione nonché l’abbassamento della produttività e la riduzione della redditività che ne derivano, unitamente alle conseguenti dure condizioni di vita e di lavoro per gli agricoltori ciprioti, comportano il rischio di abbandono della crescita, con l’ulteriore rischio di serie ripercussioni economiche e sociali per gli agricoltori ciprioti interessati. |
(8) |
L’aiuto è inteso a sostenere le seguenti categorie di agricoltori colpiti dall’accumulo di debiti e non in grado di rimborsare i prestiti ottenuti:
|
(9) |
L’aiuto che dovrà essere concesso da Cipro è pari a un importo di 23 milioni di CYP (equivalenti a 39,33 milioni di EUR) e corrisponde ai prestiti ottenuti tra il 1974 e il 31 dicembre 1998. |
(10) |
Il numero di beneficiari del proposto regime di aiuto nazionale è calcolato in oltre 15 000 agricoltori. |
(11) |
Sussistono pertanto le circostanze eccezionali che consentono di ritenere che l’aiuto previsto da Cipro, destinato agli agricoltori ciprioti ai fini del rimborso di una parte dei debiti agricoli contratti molto tempo prima dell’adesione di Cipro all’Unione, sia compatibile con il mercato comune, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È considerato compatibile con il mercato comune l’aiuto nazionale concesso dalla Repubblica di Cipro, pari a un importo di 23 milioni di CYP (equivalente a 39,33 milioni di EUR), per consentire agli agricoltori ciprioti di rimborsare alle banche e ad altre istituzioni finanziarie una parte dei loro debiti agricoli contratti prima del 31 dicembre 1998 a causa delle circostanze eccezionali verificatesi fino a tale data.
Articolo 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL