|
ISSN 1725-258X |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
|
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
|
|
|
|
Commissione |
|
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 85/2006 DEL CONSIGLIO
del 17 gennaio 2006
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure provvisorie
|
(1) |
In seguito all’apertura (2) di un’inchiesta antidumping in data 23 ottobre 2004, la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 628/2005 (3), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia («regolamento che istituisce un dazio provvisorio» o «regolamento provvisorio»). Il dazio antidumping provvisorio, che ha assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,8 % e il 24,5 % del valore dei prodotti importati, è stato applicato a partire dal 27 aprile 2005. |
|
(2) |
Il 1o luglio 2005, con il regolamento (CE) n. 1010/2005 (4) («regolamento recante modifica»), la Commissione ha modificato la forma delle misure provvisorie sostituendo i dazi ad valorem con un prezzo minimo all’importazione di 2,81 EUR al chilogrammo equivalente pesci interi e prorogando la durata delle misure provvisorie di altri tre mesi, mediante modifica del regolamento che istituisce un dazio provvisorio antidumping. |
1.2. Procedimento successivo
|
(3) |
In seguito alla pubblicazione del regolamento che istituisce i dazi antidumping provvisori, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base alle quali è stato adottato il regolamento provvisorio. Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione. |
|
(4) |
In seguito alla pubblicazione del regolamento recante modifica, tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base a cui è stato modificato il regolamento provvisorio. Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione. |
|
(5) |
Analogamente, tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione delle misure antidumping definitive e delle modalità relative alla riscossione degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. |
|
(6) |
Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive. |
|
(7) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Oltre alle visite di verifica condotte presso le sedi delle società di cui al considerando 7 del regolamento che istituisce un dazio provvisorio, dopo l’istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate visite in loco presso le sedi dei seguenti utilizzatori e associazioni di utilizzatori comunitari:
|
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
|
(8) |
Poiché non è stata ricevuta alcuna osservazione relativa al prodotto in esame e al prodotto simile, vengono confermati il contenuto e le conclusioni provvisorie dei considerando da 10 a 14 del regolamento provvisorio. |
3. DUMPING
3.1. Campionamento
|
(9) |
Come indicato al considerando (18) del regolamento provvisorio, sulla base delle informazioni allora disponibili non è risultato possibile attribuire un margine di dumping individuale a due società. Tuttavia, come indicato, nella fase definitiva del procedimento, la Commissione ha proseguito l’inchiesta. Le due società in oggetto hanno fornito le informazioni richieste ed è stato possibile procedere ad una determinazione individuale definitiva. |
|
(10) |
In mancanza di osservazioni relative al campionamento, si confermano in via definitiva le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 16 e 17 del regolamento provvisorio. |
3.2. Valore normale
|
(11) |
Dopo la comunicazione delle determinazioni provvisorie, non sono stati ricevuti commenti in merito alla metodologia utilizzata per determinare il valore normale relativo agli esportatori norvegesi. Si confermano quindi in via definitiva le conclusioni provvisorie relative al prodotto simile esposte ai considerando da 19 a 31 del regolamento provvisorio. |
|
(12) |
Tuttavia, sono state presentate alcune osservazioni in merito al trattamento di alcune voci utilizzate per la costruzione del valore normale, conformemente alla metodologia di cui al considerando (26) del regolamento provvisorio. |
3.2.1. Osservazioni di carattere generale
|
(13) |
Nei casi di costruzione del valore normale, la Commissione ha calcolato i costi di produzione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Nei casi in cui i costi hanno potuto essere attribuiti direttamente, sono stati presi in considerazione i costi effettivi. Quando ciò non è risultato possibile, i costi sono stati attribuiti sulla base dell’attribuzione tradizionalmente utilizzata dalla società in oggetto, se tali informazioni erano disponibili e confermate dalla società, oppure, in mancanza di tali informazioni, sulla base del giro d’affari, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. |
|
(14) |
Nel caso non sia stato possibile calcolare alcuni costi relativi al periodo dell’inchiesta, i costi sono valutati sulla base dei più recenti bilanci oggetto di revisione contabile. |
3.2.2. Spese straordinarie
|
(15) |
Nella fase provvisoria, la Commissione ha inserito tutte le spese straordinarie applicabili al prodotto in esame, denunciate dalle società durante il periodo dell’inchiesta. Tali spese straordinarie si riferiscono ad una serie di costi caratteristici delle singole società, ma tipicamente comprendono le diminuzioni di valore delle attività materiali, la chiusura di impianti di allevamento, gli impianti di macellazione e trasformazione e i trattamenti di fine rapporto relativi ai dipendenti. Numerose società si sono opposte a tale metodo per due motivi. In primo luogo, esse hanno sostenuto che i costi straordinari non dovrebbero essere presi in considerazione, in quanto costi non ricorrenti che dovrebbero essere completamente esclusi dal normale costo di produzione del salmone. In secondo luogo, nel caso si ritenesse di dovere tenere conto di tali costi, alcuni di questi andrebbero distribuiti sull’effettivo periodo a cui si riferiscono, per esempio, nel caso di spese straordinarie che riguardano un impianto di trasformazione, alla durata utile di esercizio di tale impianto. |
|
(16) |
Per quanto riguarda l’argomentazione che tutte le spese straordinarie dovrebbero essere escluse dal calcolo, la Commissione osserva che l’industria norvegese del salmone è in fase di ristrutturazione da alcuni anni. Pertanto, molte delle società riportano costi straordinari da parecchi esercizi finanziari. Risulta quindi chiaro che i costi straordinari in oggetto non sono costi isolati, non ricorrenti e relativi a poche società. Al contrario, essi sembrano rappresentare costi sistematici di produzione del salmone. Escludendo tutti i costi in questione si otterrebbe un valore che non corrisponde al vero costo di produzione, per cui tale argomentazione deve essere respinta. |
|
(17) |
Per quanto concerne la seconda argomentazione, la Commissione osserva che i costi straordinari di cui si è tenuto conto ai fini delle determinazioni provvisorie corrispondono ai costi effettivamente dichiarati dalle società nel periodo dell’inchiesta, come risulta dalle decisioni finanziarie adottate da tali società. La Commissione ha pertanto adottato l’approccio utilizzato dalle società stesse. |
|
(18) |
Effettivamente, però, la distribuzione dei costi su un periodo di tempo eliminerebbe gli eventuali effetti indesiderati causati dal periodo in cui le società hanno deciso di denunciare tali costi. Idealmente, per ottenere il costo medio annuo, tutti i costi straordinari denunciati relativamente ad una singola attività dovrebbero essere distribuiti sull’intera vita economica di tale attività. Va tuttavia osservato che nessuna delle società in questione ha effettuato un calcolo del genere. La Commissione ha invece deciso di considerare i costi straordinari denunciati dalle società del campione per quanto riguarda gli ultimi tre anni, sulla base dei più recenti rendiconti finanziari disponibili, e di assegnare un terzo di tali costi alla produzione di salmone relativa al periodo dell’inchiesta, in base al giro d’affari. La Commissione ritiene che tre anni rappresentino un periodo adeguato, corrispondendo al tempo necessario affinché un salmone passi dallo stadio di giovane salmone a quello di salmone pronto per la cattura. |
3.2.3. Diminuzione del valore delle licenze e spese finanziarie
|
(19) |
Parecchie società hanno inoltre chiesto che la diminuzione di valore delle licenze di allevamento del salmone e le spese finanziarie non vengano incluse nei costi di produzione del salmone. Per quanto concerne la diminuzione di valore delle licenze, la Commissione osserva che la legge prevede che per allevare i salmoni in Norvegia sia necessario essere in possesso di una licenza valida. Per quanto riguarda la diminuzione di valore delle spese finanziarie, la Commissione osserva che tali spese si riferiscono soprattutto a investimenti di tesoreria disponibile, generalmente tramite prestiti a società collegate attive nel settore e che le società in questione non sono società di investimenti finanziari. |
|
(20) |
Per tali motivi, la Commissione conferma che tali diminuzioni del valore si riferiscono a spese che sono sostenute e devono essere a carico delle società in questione. La Commissione conferma inoltre che tali costi vanno attribuiti alle attività principali della società, che comprendono anche l’allevamento del salmone; l’argomentazione viene pertanto respinta. Come nel caso delle spese straordinarie, la Commissione ha ritenuto opportuno assegnare un terzo dei costi sostenuti dalle società in oggetto negli ultimi tre anni alla produzione di salmone, in base al giro d’affari. |
3.2.4. Diminuzione di valore della biomassa
|
(21) |
Due società del campione hanno sostenuto che la diminuzione del valore della biomassa non dovrebbe essere incluso nel costo della produzione di salmone. Secondo tali società, tali diminuzioni del valore si riferiscono ad adeguamenti contabili basati sulle previsioni relative al futuro valore di vendita di salmone e non rappresentano quindi un costo effettivo. |
|
(22) |
Se le società sono state in grado di dimostrare che tali riduzioni contabili erano semplicemente effetto di variazioni del valore di mercato e non di altri fattori, quali fughe, mortalità o malattie, la Commissione ha concluso che di tali costi non si sarebbe tenuto conto ai fini del calcolo del valore normale e la richiesta delle società del campione è stata accolta. |
3.2.5. Prezzi di trasferimento delle materie prime
|
(23) |
Secondo le osservazioni pervenute, il margine di profitto delle società collegate dovrebbe essere sottratto al momento della determinazione del costo delle materie prime acquistate da tali società. Secondo tale richiesta, questo approccio sarebbe conforme all’approccio adottato nel caso delle società integrate, laddove nel calcolo del costo del prodotto finito si tiene conto solamente del costo di produzione, profitti esclusi. Nel caso in questione, la richiesta riguarda soprattutto l’acquisto di salmoni giovani presso società collegate alle società del campione. |
|
(24) |
A tale proposito, va osservato che le istituzioni comunitarie non hanno avuto la possibilità di verificare i costi di produzione dei salmoni giovani, in quanto le società in questione non hanno fornito dati al riguardo. Non è stato quindi possibile calcolare eventuali profitti o perdite relativi alle vendite effettuate tra tali società collegate. Inoltre, la Commissione non dispone di elementi che indichino che tali prezzi di trasferimento avrebbero alterato l’attendibilità del valore normale costruito. Di conseguenza, tale richiesta deve essere respinta. |
3.2.6. Costo dei mangimi
|
(25) |
Alcune società hanno sostenuto che i costi attribuiti ai mangimi erano troppo elevati. In particolare, esse hanno affermato che il costo dei mangimi utilizzati per i pesci che muoiono prima della cattura è stato inserito tanto nel costo dei mangimi dei pesci catturati che nei costi relativi alla mortalità. |
|
(26) |
La richiesta è stata esaminata e, nei casi in cui è emerso che i costi dei mangimi sono stati considerati due volte, sono state apportate la modifiche necessarie per eliminare il doppio conteggio. |
3.3. Prezzo all’esportazione
|
(27) |
In mancanza di osservazioni relative alla determinazione del prezzo all’esportazione, si confermano in via definitiva le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 32 a 34 del regolamento provvisorio. |
3.4. Confronto
|
(28) |
In mancanza di osservazioni relative al confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, si confermano in via definitiva le conclusioni provvisorie di cui al considerando 35 del regolamento provvisorio. |
3.5. Margine di dumping
3.5.1. Società selezionate
|
(29) |
Per tutte le società del campione sono stati calcolati margini di dumping individuali, utilizzando il metodo di cui al considerando 36 del regolamento provvisorio, introducendo eventualmente degli adeguamenti per tenere conto delle richieste di cui ai considerando da 11 a 26 del presente regolamento. |
3.5.2. Società non incluse nel campione
|
(30) |
In mancanza di osservazioni relative alla determinazione del margine di dumping delle società non incluse nel campione, si confermano in via definitiva le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio. |
3.5.3. Società che non hanno collaborato
|
(31) |
In mancanza di osservazioni relative alla determinazione del margine di dumping delle società che non hanno collaborato, si confermano in via definitiva le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 40 e 41 del regolamento provvisorio. |
3.5.4. Margine di dumping
|
(32) |
Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
|
(33) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione conclude che il margine di dumping della Nordlaks Oppdrett AS è irrilevante, essendo inferiore al 2 %. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di produzione comunitaria e industria comunitaria
|
(34) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, la Commissione ha ricevuto numerosi reclami e dichiarazioni relativi alla valutazione della produzione comunitaria, alla definizione di industria comunitaria e alla selezione del campione di produttori comunitari. La Commissione ha quindi approfondito l’inchiesta sul pregiudizio e ha condotto ulteriori analisi sui dati forniti da tutti i produttori comunitari. Inoltre, in caso di necessità, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni dettagliate a tutte le società che nella fase provvisoria costituivano l’industria comunitaria. In questo modo è stato possibile determinare in via definitiva la produzione comunitaria e l’industria comunitaria e migliorare l’accuratezza e la coerenza dei dati utilizzati per misurare gli indicatori di pregiudizio. |
|
(35) |
Numerosi produttori esportatori e produttori collegati a esportatori norvegesi hanno ribadito la richiesta di essere presi in considerazione ai fini della definizione della produzione comunitaria. |
|
(36) |
La Commissione ha riesaminato tutte le argomentazioni, che erano già state presentate nella fase provvisoria, a sostegno della richiesta. Tuttavia, alla luce di quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il rapporto tra i produttori collegati e gli esportatori o gli importatori del prodotto oggetto di dumping fosse tale da indurre i produttori collegati in oggetto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. |
|
(37) |
Si ricorda infatti che cinque produttori attivi nell’Unione europea, che appartengono a grandi gruppi norvegesi che producono e vendono il prodotto in esame, hanno presentato osservazioni scritte e hanno risposto al questionario. Le osservazioni scritte erano in generale analoghe alle argomentazioni presentate dai produttori norvegesi nel contesto dell’inchiesta. Pur essendo state danneggiate dall’abbassamento dei prezzi e avendo perso quota di mercato a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Norvegia, queste società dell’Unione europea si sono opposte all’apertura dell’inchiesta e all’istituzione di misure antidumping. Tale atteggiamento sembra essere in larga misura influenzato dal loro rapporto con gli esportatori del paese in esame. Pertanto, conformemente al regolamento di base, non si è tenuto conto della produzione di questi altri produttori ai fini del calcolo della produzione comunitaria. Sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 44 del regolamento provvisorio. |
|
(38) |
L’inchiesta ulteriore ha confermato che durante il periodo dell’inchiesta la produzione complessiva comunitaria del prodotto in esame è stata di circa 22 000 tonnellate. |
|
(39) |
Per quanto concerne l’industria comunitaria, l’analisi dettagliata dei dati ricevuti dall’industria del salmone indicavano che alcune società o non producevano più salmone, o non l’avevano prodotto durante il periodo dell’inchiesta, o producevano solo alcuni tipi di salmone, o si trovavano sotto amministrazione controllata durante il periodo dell’inchiesta, o non avevano fornito dati nel formato richiesto. Pertanto, ai fini della definizione di industria comunitaria hanno potuto essere presi in considerazione solo i dati forniti da 15 produttori comunitari, tutti produttori denunzianti o produttori che avevano esplicitamente appoggiato la denuncia. Ciò ha avuto un impatto sugli indicatori macroeconomici di pregiudizio, misurati a livello di tutta l’industria comunitaria, in particolare sugli indicatori relativi a produzione, capacità produttiva, utilizzazione degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione e produttività. I dati riveduti sono descritti in dettaglio ai considerando da 61 a 75. |
|
(40) |
Dall’inchiesta supplementare è emerso che i 15 produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato hanno prodotto, durante il periodo dell’inchiesta, circa 18 000 tonnellate di salmone, un quantitativo che corrisponde all’82 % circa della produzione comunitaria globale stimata del prodotto in esame, come indicato al considerando 38. In altre parole, si tratta di una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria. Pertanto, la Commissione ritiene che i produttori comunitari denunzianti costituiscano l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
4.2. Campionamento ai fini dell’analisi del pregiudizio
|
(41) |
Si ricorda che, in considerazione del numero elevato di produttori di salmone d’allevamento nella Comunità, nell’avviso di apertura era stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento per l’analisi del pregiudizio. |
|
(42) |
Nelle osservazioni ricevute dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti interessate hanno sostenuto che il campione dei produttori comunitari non fosse rappresentativo. Secondo quanto sostenuto, alcune società sono specializzate e interamente dipendenti dalla produzione di salmone biologico, che è diverso dal salmone comune, e gli indicatori di pregiudizio non sono stati rilevati in modo accurato. |
|
(43) |
La Commissione ha realizzato un’analisi supplementare dei dati forniti dai produttori comunitari, compresi tutti i produttori del campione, che ha confermato che la produzione fondamentale dei produttori comunitari era ancora costituita dal salmone comune. Tuttavia, nei casi in cui è emerso che le società del campione producevano salmone biologico, la Commissione ha deciso che il salmone biologico non dovesse essere considerato nell’inchiesta presente, visto che in genere, il salmone biologico è caratterizzato da costi di produzione e di vendita maggiori. Pertanto, tutti gli indicatori di pregiudizio che seguono sono stati misurati nuovamente, escludendo i dati relativi al salmone biologico. |
4.3. Inchiesta sul pregiudizio e tecniche di campionamento
|
(44) |
Alcuni produttori esportatori hanno osservato che alcuni indicatori di pregiudizio sono stati determinati sulla base delle informazioni verificate a livello del campione e alcuni sulla base dei dati raccolti a livello dell’industria comunitaria nel suo insieme ed hanno quindi sostenuto che l’analisi del pregiudizio non era stata condotta in modo obiettivo. |
|
(45) |
L’argomentazione non può essere accolta. Nel caso del campionamento, la prassi consolidata è quella di valutare e analizzare gli indicatori di pregiudizio microeconomici e quelli relativi ai risultati a livello di campione e di valutare e analizzare gli indicatori di pregiudizio macroeconomici sulla base delle informazioni raccolte a livello di industria comunitaria nel suo insieme. |
|
(46) |
La Commissione rammenta che l’analisi del pregiudizio si basa su:
|
|
(47) |
Le informazioni di cui alla lettera b) possono provenire da diverse fonti, quali la denuncia e le risposte al questionario ricevute dai singoli produttori e possono essere verificate utilizzando i dati forniti dalle associazioni di produttori e da fonti governative. I produttori esportatori non hanno suffragato la loro argomentazione con validi elementi di prova, né hanno spiegato in che modo e per quali motivi l’inchiesta sul pregiudizio, basata sulle due fonti di cui sopra alle lettere a) e b), non potesse essere ritenuta obiettiva, né hanno indicato quale indicatore di pregiudizio non fosse stato determinato in modo obiettivo. Si è dovuto quindi respingere la loro argomentazione. |
|
(48) |
Alcune parti interessate hanno inoltre sostenuto che l’approccio scelto dalla Commissione per determinare il pregiudizio può dare risultati non rappresentativi, in quanto nella fase provvisoria i dati di una delle società del campione, la Celtic Atlantic Salmon, sono stati usati per determinare i valori della sottoquotazione e della vendita sottocosto, ma non per determinare gli altri indicatori di pregiudizio. Dopo avere preso attentamente in considerazione tale argomentazione e analizzato ulteriormente la questione, la Commissione ha deciso di calcolare i valori relativi a sottoquotazione e vendite sottocosto escludendo la società in questione, non avendo essa prodotto salmone d’allevamento nel periodo in esame; per questa ragione, alcuni dei dati e delle informazioni richieste nel questionario e relativi a tale società non erano disponibili. L’esclusione dei dati presentati dalla società in questione non ha però modificato in modo significativo i valori relativi a sottoquotazione e vendite sottocosto. |
|
(49) |
La Commissione conferma quindi che gli indicatori di pregiudizio e i valori definitivi relativi a sottoquotazione e vendite sottocosto sono stati determinati sulla base delle informazioni verificate fornite dagli altri cinque produttori comunitari, di cui al considerando 7 del regolamento provvisorio. |
|
(50) |
L’inchiesta supplementare ha dimostrato che la produzione cumulativa dei cinque produttori comunitari selezionati per il campione e che hanno collaborato pienamente all’inchiesta rappresenta circa il 48 % della produzione dell’industria comunitaria del salmone d’allevamento che ha appoggiato la denuncia. La Commissione conferma pertanto che la selezione del campione dei produttori comunitari si è basata sul massimo volume rappresentativo della produzione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, e che il campione è rappresentativo. |
4.4. Informazioni a disposizione delle parti interessate
|
(51) |
Alcuni produttori esportatori norvegesi hanno inoltre sostenuto che la maggior parte dei fascicoli dei produttori comunitari a disposizione delle parti interessate non erano completi. Essi hanno osservato che alcuni produttori comunitari (comprese alcune società del campione) non hanno riempito il modulo utilizzato ai fini della selezione del campione dei produttori comunitari. Inoltre, essi hanno affermato che due società inserite nel campione non hanno risposto al questionario antidumping riservato ai produttori comunitari utilizzando il formato richiesto. I produttori esportatori hanno pertanto concluso che il loro inserimento nel campione non era giustificato e che il campione non era rappresentativo. |
|
(52) |
La Commissione osserva che alla luce delle osservazioni ricevute durante l’inchiesta e dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, essa ha approfondito l’inchiesta, chiedendo a tutte le parti di completare i propri fascicoli a norma dell’articolo 19 del regolamento di base. Le società che non hanno fornito le informazioni richieste o che non hanno fornito precisazioni dettagliate sono state escluse dall’inchiesta. In tale contesto, va tuttavia osservato che tutte le società inserite nel campione sono state sottoposte ad una verifica in loco, nel corso della quale sono state raccolte tutte le informazioni mancanti. I fascicoli completi della versione pubblica sono stati resi disponibili a tutte le parti interessate, alcune delle quali li hanno esaminati in numerose occasioni. La Commissione conclude pertanto che la selezione dei produttori comunitari in causa era giustificata e che il campione dei produttori comunitari è rappresentativo. |
4.5. Consumo comunitario
|
(53) |
In mancanza di qualsiasi osservazione relativa al consumo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 50 a 53 del regolamento provvisorio. |
4.6. Importazioni nella Comunità dal paese in questione
|
(54) |
In mancanza di nuove informazioni o nuovi elementi di prova, si confermano le conclusioni provvisorie relative alle importazioni nella Comunità originarie della Norvegia (volume, quota di mercato e prezzi medi) di cui ai considerando da 54 a 59 del regolamento provvisorio. |
4.7. Sottoquotazione dei prezzi
|
(55) |
Per calcolare il livello di sottoquotazione nel periodo dell’inchiesta, il metodo usato nella fase provvisoria è stato usato anche nella fase definitiva. La media ponderata dei prezzi di vendita delle cinque società del campione dei produttori comunitari è stata confrontata, per ogni tipo di prodotto, con la media ponderata dei prezzi all’esportazione praticati dai produttori esportatori norvegesi del campione. Il raffronto è stato fatto su tipi comparabili di salmone d’allevamento allo stesso stadio commerciale, ossia sulle vendite effettuate al primo acquirente indipendente, e previa detrazione delle riduzioni e degli sconti; i prezzi delle importazioni erano prezzi cif frontiera comunitaria, dopo sdoganamento. |
|
(56) |
I prezzi dei produttori dell’industria comunitaria inclusi nel campione erano a livello franco fabbrica, ovverosia esclusi i costi di trasporto e a stadi commerciali considerati paragonabili a quelli delle importazioni in esame. Per i produttori dell’industria comunitaria inclusi nel campione che effettuavano la vendita del salmone direttamente dai loro allevamenti, detraendo la remunerazione versata allo stabilimento di trasformazione, è stata applicata una maggiorazione onde tener conto dei costi di trasformazione e di imballaggio del prodotto e rendere i loro prezzi comparabili a quelli di altri produttori del campione e alle importazioni oggetto dell’inchiesta. Questo adeguamento è stato effettuato sulla base della remunerazione effettiva versata allo stabilimento di trasformazione oppure sulla base dei costi sostenuti per le stesse attività dagli altri produttori inclusi nel campione. |
|
(57) |
Il confronto tra i prezzi ha rivelato che i prezzi del salmone originario della Norvegia erano significativamente inferiori ai prezzi praticati dall’industria comunitaria sul mercato comunitario nel periodo dell’inchiesta. Il margine medio di sottoquotazione, espresso come percentuale dei prezzi dell’industria comunitaria, si è rivelato essere pari a circa il 12 %, un valore che indica, come nella fase provvisoria, la presenza di un notevole livello di sottoquotazione. |
4.8. Situazione dell’industria comunitaria
|
(58) |
Si ricorda che al considerando 89 del regolamento provvisorio si era concluso in via provvisoria che l’industria comunitaria aveva subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. |
|
(59) |
Diverse parti interessate hanno messo in dubbio l’interpretazione delle cifre e dei dati relativi alla situazione dell’industria comunitaria illustrati ai considerando da 63 a 89 del regolamento provvisorio, affermando che tali cifre e dati non indicano alcun pregiudizio notevole poiché alcuni indicatori di pregiudizio, quali produzione, capacità produttiva, volume delle vendite e scorte, hanno evidenziato un andamento positivo. Pur ammettendo che le prospettive commerciali dell’industria comunitaria non sono molto positive, tali parti hanno aggiunto che tale considerazione non deve indurre a concludere che l’industria comunitaria abbia subito un pregiudizio notevole. |
|
(60) |
Alla luce di tali affermazioni, la Commissione ha proseguito l’inchiesta sul pregiudizio. Va osservato che, come indicato al considerando 40, l’industria comunitaria è ora rappresentata da 15 produttori comunitari denunzianti e che, come indicato al considerando 49, cinque produttori comunitari denunzianti sono stati selezionati per il campione. L’inchiesta ha permesso di trarre le conclusioni di seguito esposte. |
4.8.1. Produzione, capacità produttiva e indice di utilizzazione degli impianti
|
(61) |
La produzione, la capacità produttiva e l’utilizzazione degli impianti dell’industria comunitaria nel suo insieme hanno avuto il seguente andamento: Tabella 1 Produzione, capacità produttiva e indice di utilizzazione degli impianti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(62) |
Come indicato nella tabella, nel periodo considerato la produzione dell’industria comunitaria è aumentata complessivamente del 5 %. Tra il 2001 e il 2002, la produzione è aumentata dell’8 % e poi è diminuita dell’1 % circa e quindi del 2 % nel periodo dell’inchiesta, rimanendo sotto il livello del 2002. L’andamento osservato è analogo a quello rilevato nella fase provvisoria. |
|
(63) |
Nell’arco del periodo considerato, la capacità produttiva è aumentata del 21 %. L’incremento più importante si è avuto nel 2002 (+ 14 %). Si ricorda che la produzione di salmone d’allevamento nella Comunità è limitata da autorizzazioni governative che specificano il quantitativo massimo di pesce vivo che può essere tenuto in acqua in un certo luogo e in un determinato momento. Pertanto, i dati di cui sopra indicano la capacità teorica sulla base del quantitativo globale autorizzato piuttosto che sulla capacità fisica di contenimento delle gabbie o di altro materiale di produzione utilizzato dai produttori comunitari. La Commissione considera quindi che le cifre relative alla capacità non siano determinanti ai fini dell’analisi, in quanto l’effettiva capacità produttiva è minore. |
|
(64) |
L’indice di utilizzazione degli impianti è diminuito del 5 % tra il 2001 e il 2002, del 7 % circa nel 2003 e del 2 % circa nel periodo dell’inchiesta. |
4.8.2. Volume delle vendite, quote di mercato, prezzi unitari medi nella CE e crescita
|
(65) |
Le cifre che seguono rappresentano le vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario. Tabella 2 Volume delle vendite, quote di mercato, prezzi unitari medi nella CE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(66) |
Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il volume delle vendite dell’industria comunitaria è aumentato del 7 %. In pratica, l’industria comunitaria è riuscita ad aumentare il proprio volume delle vendite di circa 1 100 tonnellate. Questo risultato deve essere valutato alla luce dell’aumento del consumo comunitario, che, nello stesso periodo, ha raggiunto le 80 000 tonnellate. |
|
(67) |
Poiché l’industria comunitaria non è riuscita a beneficiare appieno della crescita del mercato, nel periodo considerato la quota di mercato generale è diminuita del 7 %. Dopo una diminuzione tra il 2001 e il 2002, si è registrato un leggero aumento nel 2003, seguito da un brusco calo nel periodo dell’inchiesta, e la quota di mercato è rimasta decisamente al di sotto dei valori del 2001. Considerata l’esiguità della quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria, ogni perdita, per quanto minima, ha un effetto massiccio sulla sua situazione economica. |
|
(68) |
Nel periodo dal 2001 al periodo dell’inchiesta, i prezzi di vendita medi dell’industria comunitaria sono diminuiti del 9 %. La principale diminuzione dei prezzi è avvenuta tra il 2002 e il 2003. |
|
(69) |
Nel periodo in esame, il consumo nella Comunità è aumentato del 15 % e l’industria comunitaria ha aumentato il proprio volume di vendite del 7 %. Tuttavia, nello stesso periodo i prezzi di vendita nella Comunità sono diminuiti del 9 % e la quota di mercato dell’industria comunitaria è scesa del 7 %, mentre le importazioni dalla Norvegia sono aumentate del 35 % circa e la quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping è aumentata di 8,6 punti percentuali. Questi dati confermano che nel periodo in esame l’industria comunitaria ha partecipato solo in misura marginale alla crescita del mercato. |
4.8.3. Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa
|
(70) |
La redditività delle vendite CE rappresenta gli utili generati dalle vendite di salmone d’allevamento sul mercato comunitario da parte dei produttori comunitari del campione. L’utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno potuto essere calcolati in relazione ad una gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base. A tale riguardo va osservato che il salmone d’allevamento rappresenta oltre il 95 % dell’attività economica dell’industria comunitaria inclusa nel campione. Tabella 3 Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa
|
|||||||||||||||||||||||||
|
(71) |
Come indica la tabella, nel 2001 la redditività dell’industria comunitaria ha registrato dei buoni risultati, raggiungendo l’8 %. Tra il 2001 e il 2002, essa ha registrato una tendenza negativa, perdendo 14,9 punti percentuali e toccando il – 6,9 %. Da allora l’industria comunitaria è sempre stata in perdita. La situazione si è deteriorata ulteriormente tra il 2002 e il 2003, con una perdita del 9 % rispetto al fatturato, ovverosia perdendo altri 2,1 punti percentuali. Nel periodo dell’inchiesta, la domanda di salmone è stata elevata e, in concomitanza con l’istituzione delle misure di salvaguardia provvisorie, l’industria comunitaria è riuscita, tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta, ad aumentare i prezzi di vendita di circa il 5 %. In questo modo è stato possibile contenere le perdite, che sono però rimaste significative (– 5 %). Dall’inizio alla fine del periodo considerato, il calo di redditività ha raggiunto i 13 punti percentuali. |
|
(72) |
Durante il periodo considerato, l’utile sugli investimenti e il flusso di cassa hanno evidenziato un andamento negativo simile a quello della redditività. |
4.8.4. Occupazione e produttività
|
(73) |
Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, l’occupazione direttamente legata alla produzione di salmone d’allevamento da parte dell’industria comunitaria (nel suo insieme) è diminuita del 3 %. Tra il 2001 e il 2002 si è verificato un aumento (+ 9 %), riconducibile all’aumento della produzione nello stesso periodo. Come indica la tabella, il peggioramento della situazione economica dell’industria comunitaria non ha permesso di mantenere il livello di occupazione del 2002. Nel periodo in esame, si è registrato anche l’aumento dell’uso dell’automazione. Le cifre relative agli addetti direttamente collegati alla produzione di salmone d’allevamento occupati presso produttori comunitari non collegati a esportatori norvegesi devono essere interpretate alla luce dell’interesse della Comunità di cui al considerando 112. |
|
(74) |
Nel periodo in esame, l’aumento della produzione e la diminuzione del numero di addetti hanno fatto aumentare la produttività dell’8 %. |
4.8.5. Salari
|
(75) |
Nel periodo in esame, a causa del peggioramento della situazione economica, i salari sono diminuiti del 13 %. La cifra relativa ai salari complessivi dipende dalla riduzione del numero di addetti, ma anche dalla riduzione dei singoli salari. |
4.8.6. Altri indicatori di pregiudizio
|
(76) |
L’inchiesta supplementare non ha avuto effetti sugli altri indicatori di pregiudizio. Vengono pertanto confermate le conclusioni provvisorie relative a scorte, investimenti, capacità di reperire capitali, ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping e ampiezza dell’effettivo margine di dumping di cui ai considerando 68, 78, 79, 83 e 84 del regolamento provvisorio. |
4.9. Conclusioni sul pregiudizio
|
(77) |
Nel periodo in esame, a fronte di un sostanziale aumento della domanda registrata dal mercato comunitario, con una crescita del consumo del 15 %, pari a 80 000 tonnellate, il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping è diminuito del 16 %. Sul mercato comunitario, le importazioni di salmone a basso prezzo e oggetto di dumping originarie della Norvegia, il principale paese esportatore, sono continuate senza sosta ed in quantità elevate e crescenti (+ 35 %). La quota di mercato detenuta dalla Norvegia ha raggiunto il 17 %, aumentando cioè di 8,6 punti percentuali. Tra il 2002 e il 2003, l’aumento del volume delle importazioni dalla Norvegia (+ 20 %) e l’abbassamento dei prezzi (– 13 %) sono stati particolarmente pronunciati. L’inchiesta ha rivelato che da allora i prezzi del salmone sul mercato comunitario sono rimasti ad un livello molto basso. |
|
(78) |
Per quanto concerne la situazione economica dell’industria comunitaria, l’analisi complessiva degli indicatori di pregiudizio indica che nel periodo in esame essa si è gradualmente deteriorata. Anche se nel periodo in esame alcuni indicatori (produzione, capacità, volume delle vendite) hanno evidenziato un andamento positivo, la maggior parte di essi ha avuto un andamento negativo: prezzi di vendita (– 9 %), quota di mercato (– 7 %), redditività (diminuita del 13 %), occupazione (– 3 %), salari (– 13 %), flusso di cassa e utile sugli investimenti. La situazione economica dell’industria comunitaria si è soprattutto deteriorata tra il 2002 e il 2003. |
|
(79) |
Per quanto riguarda l’andamento generale positivo della produzione (+ 5 %) e del volume delle vendite (+ 7 %), va osservato che tali aumenti si sono verificati in un periodo di aumento della domanda sul mercato comunitario (+ 15 %). L’industria comunitaria ha beneficiato della crescita del mercato in minima parte e solo in misura tale da evitare, nel periodo dell’inchiesta, perdite più consistenti di quota di mercato. |
|
(80) |
Vale la pena osservare che l’aumento di volume delle vendite da parte dell’industria comunitaria è avvenuto in un momento in cui il mercato comunitario registrava una significativa diminuzione dei prezzi. Tale situazione ha causato la diminuzione significativa della redditività, che è passata da una andamento positivo (8 % nel 2001) a perdite significative per il resto del periodo in esame. L’utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno seguito un andamento simile a quello della redditività. Nel periodo considerato anche i salari sono diminuiti (– 13 %). |
|
(81) |
Va osservato che la principale diminuzione della redditività (– 2,1 punti percentuali) e dei prezzi di vendita (– 12 %) è avvenuta tra il 2002 e il 2003. |
|
(82) |
Tenuto conto di tutti questi fattori, la Commissione conclude in via definitiva che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. |
5. NESSO CAUSALE
5.1. Effetti delle importazioni originarie di altri paesi terzi
|
(83) |
Diverse parti interessate hanno messo in dubbio l’interpretazione delle cifre e dei dati relativi alle importazioni originarie di paesi terzi, di cui ai considerando da 94 a 99 del regolamento provvisorio, affermando che tali cifre e dati indicavano la presenza di un rapporto di causalità tra le importazioni a basso prezzo originarie di alcuni paesi terzi e la situazione dell’industria comunitaria. Le parti in questione hanno affermato che il prezzo medio delle importazioni da tutti i paesi terzi diversi dalla Norvegia e il prezzo medio delle importazioni da alcuni singoli paesi erano inferiori al prezzo delle importazioni dalla Norvegia. Esse hanno inoltre sostenuto che la Commissione non è riuscita a dimostrare che il salmone allo stato libero non abbia alcun impatto sulla situazione dell’industria comunitaria e che il salmone allo stato libero e il salmone d’allevamento non siano intercambiabili. |
|
(84) |
Nessuna delle parti interessate ha messo in discussione le cifre relative ai prezzi e alle quantità assolute delle importazioni originarie di altri paesi terzi, ma piuttosto la loro interpretazione. Nessuna parte ha inoltre sollevato obiezioni in merito al fatto che le statistiche relative alle importazioni non distinguevano tra salmone d’allevamento e salmone allo stato libero e che il prezzo del salmone allo stato libero è inferiore al prezzo del salmone d’allevamento. |
|
(85) |
È quindi importante ricordare che le statistiche relative alle importazioni non distinguono tra salmone d’allevamento e salmone allo stato libero. Si è tuttavia constatato che il gusto del salmone allo stato libero è significativamente diverso dal gusto del salmone d’allevamento. L’inchiesta ha rivelato un aspetto ancora più importante, cioè che, a differenza del salmone d’allevamento, il salmone allo stato libero non viene venduto sul mercato come prodotto fresco, ma, nella maggior parte dei casi, inscatolato. È chiaro quindi che tali prodotti non sono in competizione diretta sul mercato. Ciò spiega perché il prezzo del salmone allo stato libero è inferiore a quello del salmone d’allevamento e perché i due prodotti non risultano intercambiabili per gli utilizzatori e per i consumatori. Infine, nessuna parte interessata ha presentato elementi di prova relativi alla pretesa intercambiabilità di salmone allo stato libero e salmone d’allevamento. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte. |
|
(86) |
Se si esamina il prezzo medio generale di alcuni singoli paesi, per esempio gli Stati Uniti e il Canada, esso appare inferiore al prezzo delle importazioni dalla Norvegia, ma dalle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta risulta che la maggioranza delle importazioni dagli Stati Uniti e dal Canada riguarda il salmone allo stato libero che, come spiegato, è più economico del salmone d’allevamento e non è intercambiabile con esso. Alla luce delle conclusioni di cui al considerando 85, risulta improbabile che le importazioni da tali due paesi possano avere avuto un’incidenza significativa sulla situazione dell’industria comunitaria. |
|
(87) |
Per quanto riguarda gli altri paesi esportatori non oggetto dell’inchiesta, la Commissione ha osservato che, mentre il prezzo medio delle importazioni dal Cile era superiore al livello del prezzo dell’industria comunitaria, nel periodo dell’inchiesta il prezzo delle importazioni dalle Isole Færøer era inferiore al prezzo praticato sul mercato comunitario dai produttori esportatori norvegesi. Ciò non deve però nascondere il fatto che nel periodo in esame il volume delle importazioni dal Cile e dalle Isole Færøer è diminuito rispettivamente del 7 % (pari a 1 895 tonnellate) e dell’8 % (pari a 3 397 tonnellate), mentre le importazioni dalla Norvegia sono aumentate del 35 % (pari a 93 366 tonnellate). Tali dati vanno inoltre interpretati alla luce dell’andamento del consumo, che nello stesso periodo è aumentato del 15 %. |
|
(88) |
Inoltre, nel periodo tra il 2001 e il 2003, in coincidenza con il più grave deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, le importazioni dal Cile e dalle Isole Færøer hanno evidenziato un andamento simile a quello dell’industria comunitaria. A fronte di una significativa diminuzione del volume delle importazioni dal Cile (– 26 %, pari a 6 987 tonnellate) e di un aumento delle importazioni dalle Isole Færøer lievissimo (2 %) rispetto all’aumento del consumo (16 %), le importazioni dalla Norvegia sono aumentate, nello stesso periodo, del 31 % (pari a 82 631 tonnellate). Tenuto conto di quanto precede, anche se non si può escludere completamente che la presenza di salmone a basso prezzo originario di questi due paesi abbia avuto un’incidenza sul mercato comunitario, tale presenza non annulla il nesso causale tra l’aumento dei volumi di importazioni oggetto di dumping dalla Norvegia e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
5.2. Effetto delle variazioni dell’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria
|
(89) |
L’inchiesta ulteriore ha inoltre individuato alcune variazioni del livello delle esportazioni dell’industria comunitaria; i risultati sono riassunti nella tabella. |
|
(90) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che le restrizioni alle importazioni istituite dagli Stati Uniti sul salmone d’allevamento hanno inciso negativamente sull’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria, concludendo che un eventuale pregiudizio causato dall’andamento negativo delle esportazioni non può essere attribuito alle importazioni norvegesi. |
|
(91) |
A tale proposito, va osservato che non è stato presentato alcun elemento di prova relativo alle restrizioni alle importazioni istituite dagli Stati Uniti. In ogni caso, tali restrizioni non hanno avuto ripercussioni notevoli sull’attività di esportazione dell’industria comunitaria. Inoltre, nel periodo in esame l’attività di esportazione dell’industria comunitaria è stata limitata, poiché rappresentava l’1 % circa della produzione dell’industria comunitaria nel 2001 e meno del 3 % nel periodo dell’inchiesta. Contrariamente a quanto asserito, la tabella indica chiaramente che nel periodo in esame le esportazioni sono aumentate in misura significativa. Alla luce di tali dati e considerata la situazione difficile del mercato comunitario, il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria non può essere attribuito al cambiamento del livello delle esportazioni. |
|
(92) |
In ogni caso, la Commissione precisa che i dati relativi ai prezzi e alla redditività utilizzati nella valutazione del pregiudizio sono basati solamente sulle vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti. Pertanto, l’argomentazione secondo la quale il cambiamento dell’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria avrebbe avuto un effetto pregiudizievole sull’industria comunitaria, che non è stata suffragata da alcun elemento di prova, non è stata accolta. |
5.3. Effetto di una pubblicazione scientifica sul volume delle vendite e sul prezzo di vendita dell’industria comunitaria
|
(93) |
Una parte interessata ha sostenuto che la pubblicazione di uno studio scientifico, che concludeva che il salmone scozzese era caratterizzato da un elevato livello di contaminazione, sarebbe all’origine delle perdite significative del volume di vendita e avrebbe avuto un’incidenza negativa sul prezzo di vendita dell’industria comunitaria nel periodo in esame. |
|
(94) |
L’inchiesta ha però rivelato che in tale periodo la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione dei produttori comunitari sono aumentate. |
|
(95) |
Alla luce di tali fatti e della mancanza di elementi di prova, l’argomentazione non è stata accolta. |
5.4. Effetti dell’aumento del tasso di mortalità sui volumi di produzione e di vendita
|
(96) |
Una parte interessata ha riproposto l’argomentazione secondo la quale un tasso di mortalità dei salmoni superiore alla norma in Irlanda e la presenza di epidemie nel Regno Unito e in Irlanda nel 2002 e nel 2003 potrebbero aver provocato una perdita significativa dei volumi di produzione e di vendita dell’industria comunitaria. |
|
(97) |
L’inchiesta ha però rivelato che tali fenomeni hanno riguardato un numero limitato di stabilimenti e non hanno avuto un effetto apprezzabile sui dati generali relativi a vendite e produzione nella Comunità, considerata l’esiguità delle quantità in questione. In effetti, come indicato sopra e ai considerando 62 e 65, nel 2002 e nel 2003 i volumi della produzione e delle vendite dell’industria comunitaria sono aumentati. |
|
(98) |
Di conseguenza, e dato che non era suffragata da altri elementi di prova, l’argomentazione non ha potuto essere accolta. |
5.5. Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio
|
(99) |
Sulla base di tali dati e considerazioni e in mancanza di elementi di prova o di altre osservazioni suffragate da elementi di prova in merito al pregiudizio, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 90 a 111 del regolamento provvisorio. |
6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
6.1. Nota preliminare
|
(100) |
La Commissione ricorda che nell’analisi dell’interesse della Comunità della fase provvisoria il livello di collaborazione delle società di trasformazione (utilizzatori) è stato basso. La Commissione ha quindi proseguito l’inchiesta relativa all’interesse della Comunità incoraggiando tali società (utilizzatori) a presentare altre risposte significative ai questionari, realizzando altre verifiche in loco presso le sedi degli utilizzatori e delle associazioni di utilizzatori di cui al considerando 7 e raccogliendo nuovi dati. |
|
(101) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, le parti interessate, in particolare le società di trasformazione e le associazioni del settore, hanno inviato numerose richieste di verifiche ulteriori, soprattutto relative all’effetto di eventuali misure sulla loro attività e alla forma della misura. |
|
(102) |
Dopo la comunicazione dell’intenzione della Commissione di cambiare la forma del dazio provvisorio, sono state ricevute osservazioni generalmente positive in merito alla scelta di un prezzo minimo all’importazione sotto forma di dazio variabile. |
6.2. Interesse dell’industria comunitaria
|
(103) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che in considerazione del basso livello dell’occupazione nell’industria comunitaria e dell’alto livello dell’occupazione nell’industria degli utilizzatori, sarebbe stato opportuno adottare misure alternative di sostegno all’industria comunitaria, diverse dall’istituzione di dazi antidumping. |
|
(104) |
A tale proposito, la Commissione osserva che le possibili opzioni e le misure antidumping alternative hanno contesti giuridici e obiettivi diversi. La Commissione ricorda inoltre che l’industria comunitaria ha risentito delle importazioni a basso prezzo di salmone d’allevamento provenienti dalla Norvegia. Dato il carattere del pregiudizio subito dall’industria comunitaria, si ritiene che, in assenza di misure antidumping, si verificherebbe inevitabilmente un ulteriore deterioramento della situazione di tale industria. Il fatto di non adottare misure antidumping comporterebbe con ogni probabilità un ulteriore pregiudizio e potrebbe implicare, a medio termine, la scomparsa dell’industria comunitaria, se si considerano le perdite registrate nel periodo in esame. Pertanto, sulla base delle conclusioni relative al periodo dell’inchiesta, la Commissione ritiene che la situazione dell’industria comunitaria sia a rischio, se non viene modificato l’attuale livello del prezzo delle importazioni oggetto di dumping. Considerato che l’inchiesta ha rivelato la presenza di pratiche di dumping pregiudizievole, l’azione più adeguata consiste nell’istituzione di misure antidumping; la questione delle opzioni alternative non è stata quindi presa in considerazione. |
|
(105) |
Se non vengono istituite misure antidumping, la minaccia di presenza massiccia di importazioni di salmone norvegese oggetto di dumping sul mercato comunitario si aggraverà. La situazione presente non offre le garanzie di stabilità a lungo termine che sono indispensabili affinché gli allevatori di salmone della Comunità si riprendano dagli effetti delle attuali pratiche di dumping e rischia di vanificare tutti gli sforzi di ristrutturazione intrapresi dall’industria comunitaria. Considerato il numero elevato di allevamenti che hanno cessato l’attività negli ultimi anni nell’Unione europea, la Commissione ritiene che, in mancanza di misure in grado di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, esista un rischio elevato che l’industria comunitaria scompaia nel breve termine. |
|
(106) |
L’istituzione di misure antidumping permetterebbe di ripristinare sul mercato condizioni di concorrenza leale e all’industria comunitaria di beneficiare della ristrutturazione degli anni recenti. A queste condizioni, l’industria comunitaria potrà rimanere un produttore vitale, in grado di offrire salmone d’allevamento di alta qualità, ed espandersi. In particolare, la Commissione si aspetta che l’industria comunitaria potrà tornare ad una situazione redditizia, come nel 2001. Nel frattempo, se si considerano le capacità degli allevatori che sono stati costretti a cessare l’attività nel periodo in esame, non è escluso che l’industria comunitaria possa raddoppiare la quota di mercato. |
|
(107) |
La vitalità dell’industria comunitaria eserciterebbe una serie di effetti positivi sugli utilizzatori e sui consumatori di salmone. I prodotti di alta qualità offerti dall’industria comunitaria continuerebbero ad essere disponibili per tutti gli utilizzatori e consumatori. È poi ragionevole attendersi che dopo la ristrutturazione e con l’aumento della quota di mercato, l’industria comunitaria potrebbe anche controllare meglio i propri costi e la propria redditività grazie all’economia di scala, diversamente da quanto ha potuto fare in presenza della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Ciò si concretizzerà nel consolidamento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria, in una concorrenza più efficace e nella maggiore stabilità dei prezzi del salmone, a beneficio di tutte le parti attive sul mercato comunitario. |
|
(108) |
Va infine ricordato che numerosi produttori comunitari operano in zone remote e rurali dell’Unione europea, in cui l’occupazione diretta ed indiretta di allevatori di salmone svolge una funzione estremamente importante per le comunità locali. Tali posti di lavoro rischiano di scomparire, se l’industria comunitaria non viene protetta contro le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping originarie della Norvegia. Nel caso di istituzione delle misure, al contrario, è ragionevole attendersi che, assieme al probabile miglioramento della situazione dell’industria comunitaria, aumentino anche i posti di lavoro. |
|
(109) |
In mancanza di altre osservazioni suffragate da elementi di prova relative all’interesse dell’industria comunitaria, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 113 a 116 del regolamento provvisorio. |
6.3. Interesse di importatori e società di trasformazione (utilizzatori)
|
(110) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie e dell’inchiesta supplementare, come indicato al considerando 100, le società di trasformazione del salmone hanno inviato numerose osservazioni. Grazie all’inchiesta supplementare, il livello di collaborazione da parte di importatori e società di trasformazione è aumentato. Le società che nella fase definitiva del procedimento hanno inviato risposte significative al questionario rappresentano ora il 18 % circa delle importazioni complessive dalla Norvegia durante il periodo dell’inchiesta e l’11 % circa del consumo (rispetto a, rispettivamente, il 9 % e il 6 % nella fase provvisoria). |
|
(111) |
Gli importatori e le società di trasformazione (utilizzatori) hanno affermato che i dazi ad valorem avrebbero l’effetto di aumentare i costi sostenuti e ridurre il livello delle vendite e della redditività e che potrebbero portare alla perdita di posti di lavoro o finanche al trasferimento degli impianti. Essi hanno inoltre sostenuto che l’occupazione nel settore della trasformazione dei prodotti ittici è largamente superiore a quella dell’industria della piscicoltura, la quale, in alcuni casi, fornisce posti di lavoro in zone a bassa occupazione. Le società di trasformazione hanno anche sottolineato la necessità di consumatori e operatori commerciali di disporre di salmone d’allevamento di buona qualità a prezzi contenuti. In generale, comunque, per quanto concerne la forma della misura, essi hanno espresso una preferenza per il prezzo minimo all’importazione rispetto al dazio ad valorem. |
|
(112) |
I costi principali relativi all’affumicatura o alle altre trasformazioni del salmone riguardano l’acquisto del salmone e l’occupazione. Per quanto concerne l’occupazione, nel quadro dell’inchiesta supplementare, sono stati presentati alla Commissione studi e comunicazioni riportanti dati diversi. Ai fini della presente inchiesta, tali studi e comunicazioni sono di utilità limitata. In tale contesto va osservato che gli studi presentati si riferiscono a periodi diversi dal periodo dell’inchiesta, non riguardano in modo preciso il prodotto in esame e si basano in parte su parametri diversi che non rientrano nella presente inchiesta. Per questo motivo, la Commissione ha effettuato verifiche in loco presso le sedi delle organizzazioni in questione. In base ai dati raccolti, le stime più attendibili indicano che nella Comunità il settore della trasformazione del salmone occupa direttamente circa 7 500 addetti. |
|
(113) |
L’inchiesta supplementare ha rivelato che il salmone d’allevamento rappresenta il 48-54 % circa e i salari il 6-12 % circa dei costi totali delle società di trasformazione. In normali condizioni di mercato (ovverosia in una situazione di prezzo ragionevole della materia prima e di buon prezzo al dettaglio), le società di trasformazione possono attendersi un margine di profitto compreso tra il 5 % il 12 %, come hanno confermato le società che hanno collaborato che hanno fornito dati sulla redditività. L’inchiesta supplementare ha rivelato che in congiunture favorevoli i profitti possono anche essere superiori. Al termine della catena della distribuzione, i dettaglianti possono avere un margine di profitto compreso tra il 6 % e l’11 %. |
|
(114) |
Le preoccupazioni espresse dall’industria degli utilizzatori sono legittime, in quanto il temuto impatto negativo delle misure proposte sui costi potrebbe produrre una riduzione della redditività. Considerate le circostanze attuali e il prezzo minimo all’importazione proposto, comunque, l’eventuale incidenza sui costi sostenuti dagli utilizzatori dovrebbe essere molto contenuta, se non nulla. |
|
(115) |
Secondo la previsione più ottimistica, le condizioni del mercato rimarranno uguali e i prezzi continueranno ad essere ad un livello molto superiore al prezzo minimo all’importazione. In questo caso, il prezzo minimo all’importazione non avrà alcun impatto sui costi sostenuti dagli utilizzatori. Nessun dazio sarà applicato, se le importazioni vengono effettuate a un prezzo cif frontiera comunitaria pari o superiore al prezzo minimo all’importazione previsto. |
|
(116) |
Secondo la previsione più pessimistica, con l’istituzione delle misure il costo che gli utilizzatori dovranno sostenere per acquistare la materia prima sarà pari al prezzo minimo all’importazione, ovverosia uguale ai costi effettivi sostenuti dai produttori maggiorati di un ragionevole margine di profitto per la consegna sul mercato comunitario. Anche se tale ipotesi non rispecchia le attuali condizioni di mercato, la Commissione ritiene che in un caso del genere non si possa escludere che l’istituzione dei dazi antidumping possa avere un’incidenza negativa sugli importatori e sulle società di trasformazione, poiché gli eventuali dazi sarebbero direttamente pagabili al momento dell’importazione indipendentemente dal livello del prezzo all’importazione. Tuttavia, la Commissione ricorda che la misura proposta assume la forma di un prezzo minimo all’importazione, che consiste in un prezzo di base il cui scopo è quello di garantire che i produttori comunitari possono vendere il loro salmone nella Comunità a prezzi che, in base alla regola del dazio inferiore, permettano loro di coprire i costi e garantiscano quel margine di profitto che sarebbe normale in mancanza delle importazioni oggetto di dumping. I dazi verrebbero prelevati solamente, in casi eccezionali, quando il prezzo franco frontiera comunitaria delle importazioni norvegesi risultasse inferiore al prezzo minimo all’importazione e il loro importo sarebbe pari alla differenza tra il prezzo all’importazione e il prezzo minimo all’importazione. Inoltre, l’intero mercato del salmone, dalla fase della produzione a quella delle consegne ai consumatori, sarebbe caratterizzato dalla presenza di condizioni di concorrenza leale. Tali condizioni permetterebbero che i costi si trasferissero nei prezzi di vendita ad ogni fase della catena della distribuzione. Se il mercato si riprende dagli effetti del dumping pregiudizievole, gli utilizzatori potranno inoltre avere accesso ad una gamma più ampia di forniture da fonti dell’Unione europea e da altri paesi terzi. In effetti, se tutti gli operatori del mercato possono agire in condizioni eque e in una situazione di concorrenza leale, le varie fonti possono offrire la scelta più ampia di prodotti e qualità. I prezzi fissati in base alle indicazioni del mercato dovrebbero avere un’incidenza positiva sulla catena di produzione e distribuzione e permettere maggiori stabilità e prevedibilità di prezzi e costi. |
|
(117) |
Se non vengono istituite le misure e se il prezzo delle esportazioni norvegesi può di nuovo raggiungere i livelli delle precedenti pratiche di dumping, gli utilizzatori potranno beneficiare per un breve periodo delle importazioni sleali a prezzi di dumping. Il mercato, comunque, non potrà reggere a lungo a questa situazione. I prezzi del salmone praticati agli utilizzatori risulteranno inferiori ai costi sostenuti dai produttori per le consegne nel mercato comunitario. Se le pratiche di dumping riprendono, le importazioni norvegesi, che rappresentano il 60 % del consumo comunitario, impediranno le esportazioni da parte di fonti di paesi terzi che non praticano il dumping e gli utilizzatori non potranno scegliere fonti e qualità alternative. Il fatto che i prezzi non saranno fissati in base alle tendenze del mercato produrrà una volatilità dei prezzi e un’incidenza negativa sui prodotti finali destinati ai consumatori. In ultima analisi, ciò potrebbe avere un’incidenza anche sulla redditività delle società di trasformazione. |
|
(118) |
Pertanto, l’istituzione di un prezzo minimo all’importazione avrà un’incidenza minima sui costi sostenuti da importatori e società di trasformazione. Infatti, se i prezzi di mercato rimangono al di sopra del prezzo minimo all’importazione, non ci sarà alcuna conseguenza finanziaria. Tali condizioni di mercato, poi, dovrebbero anche eliminare i rischi di trasferimento degli impianti, in quanto i dazi all’importazione sul salmone trasformato sono elevati. L’industria comunitaria della trasformazione dovrebbe quindi continuare ad avere accesso ad un approvvigionamento adeguato di materia prima. |
|
(119) |
Come indicato al considerando 140, la Commissione si è impegnata a controllare l’andamento del mercato comunitario del salmone d’allevamento. Qualora, in seguito a tali controlli, dovessero emergere elementi di prova che dimostrano che la misura in vigore non sia più necessaria o sufficiente a controbilanciare il dumping pregiudizievole, la Commissione potrebbe valutare l’opportunità di avviare un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e di svolgere un’inchiesta in tempi brevi. Ciò permetterà alla Commissione di reagire rapidamente, se i prezzi del mercato dovessero scendere per un periodo più lungo al di sotto del prezzo minimo all’importazione. |
|
(120) |
Le parti interessate hanno sollevato dubbi in merito alla questione dei livelli di occupazione futuri. Tuttavia, come nel caso degli effetti delle misure sui costi, non ci sono elementi di prova che dimostrino che l’impatto esercitato sui livelli di occupazione da parte di un’eventuale misura antidumping sulle importazioni di salmone dalla Norvegia non sarebbe molto limitato. |
|
(121) |
L’inchiesta supplementare ha confermato che il prezzo minimo all’importazione al livello proposto rappresenti la forma più appropriata del provvedimento (cfr. considerando 128). Si ritiene pertanto che i possibili effetti negativi di un prezzo minimo all’importazione subiti da società di trasformazione/utilizzatori/importatori non possano essere considerati tali da risultare superiori ai vantaggi che dovrebbe comportare per i produttori comunitari l’istituzione delle misure antidumping, corrispondenti al minimo indispensabile per ovviare al grave pregiudizio subito ed impedire un ulteriore grave peggioramento della situazione dei produttori medesimi. Va inoltre osservato che rimangono disponibili altre fonti di approvvigionamento, provenienti da altri paesi terzi. |
|
(122) |
In mancanza di altre osservazioni suffragate da elementi di prova relative all’interesse degli importatori non collegati, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 128 del regolamento provvisorio. |
6.4. Interesse dei produttori di salmoni giovani e di mangimi, dei fornitori e dei produttori comunitari collegati ai produttori importatori norvegesi
|
(123) |
In mancanza di altre osservazioni suffragate da elementi di prova relative all’interesse dei produttori di salmoni giovani e di mangimi, dei fornitori e dei produttori comunitari collegati ai produttori importatori norvegesi, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 117 a 121 del regolamento provvisorio. |
6.5. Interesse dei consumatori
|
(124) |
Dal momento che il prodotto in esame è un bene di consumo, la Commissione ha informato varie organizzazioni di consumatori dell’apertura dell’inchiesta. Una parte ha risposto sostenendo che gli effetti benefici del salmone dal punto di vista dell’alimentazione sono ampiamente riconosciuti e che l’aumento artificiale del prezzo del salmone renderebbe ai consumatori più difficile la scelta di un buon alimento. È stata inoltre espressa la preoccupazione che eventuali aumenti dei prezzi possano rendere il salmone d’allevamento un prodotto economicamente meno conveniente e bloccare la crescita del mercato in quegli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite risulta inferiore alla media. |
|
(125) |
La Commissione ritiene che se vengono istituite misure antidumping, gli operatori economici continueranno ad avere accesso a quantità illimitate di importazioni, ma a prezzi equi. Inoltre, tenuto conto dell’entità dello scarto tra il prezzo dei pesci interi franco allevamento e il prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti trasformati a base di salmone, si ritiene improbabile che le misure incidano in maniera significativa sui prezzi al dettaglio, essendo improbabile che la totalità dell’eventuale aumento di prezzo si ripercuota sui consumatori. Ai prezzi di mercato attuali, che sono molto superiori al prezzo medio all’importazione, non si registrerebbe alcuna incidenza. Le ripercussioni per i consumatori, anche nella peggiore delle ipotesi, sarebbero probabilmente molto limitate. Inoltre i livelli dei prezzi in perdita sono probabilmente insostenibili a medio e lungo termine. Pertanto, la Commissione ritiene che le misure antidumping non avranno alcun impatto negativo significativo sui consumatori. |
6.6. Conclusioni relative all’interesse della Comunità
|
(126) |
Tenuto conto delle conclusioni del regolamento provvisorio e delle comunicazioni presentate dalle varie parti e dei risultati dell’inchiesta supplementare, la Commissione conclude che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni in dumping di salmone d’allevamento originarie della Norvegia e conferma la conclusione di cui al considerando 131 del regolamento provvisorio. |
7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
7.1. Forma delle misure definitive
|
(127) |
Alla luce delle conclusioni definitive raggiunte in merito a dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse della Comunità, la Commissione ritiene opportuno adottare misure antidumping onde impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria. La Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell’aliquota del dazio necessaria per eliminare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Tutti i margini di pregiudizio sono risultati essere superiori al 2 % e non possono pertanto essere considerati trascurabili. La media ponderata del margine di pregiudizio è risultata pari al 14,6 %, un livello cioè inferiore alla media ponderata del margine di dumping. |
|
(128) |
Tuttavia, dopo la comunicazione delle conclusioni che hanno portato all’adozione del regolamento recante modifica, alcune parti interessate si sono esplicitamente espresse contro i dazi ad valorem e a favore dell’istituzione di un prezzo minimo all’importazione. Pertanto, alla luce di tali osservazioni e delle risultanze dell’inchiesta supplementare, la Commissione conferma che il prezzo minimo all’esportazione rappresenta la forma appropriata di misura antidumping. |
7.2. Livello necessario per eliminare il pregiudizio
|
(129) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio definitivo deve essere fissato al livello del più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. Per applicare tale regola, è stato fissato un prezzo minimo all’importazione non pregiudizievole. Per verificare tale metodo, sono stati inoltre calcolati prezzi minimi all’importazione non oggetto di dumping e specifici per le singole società, calcolati sulla base del valore normale e adeguati al prezzo netto franco frontiera comunitaria. Tali prezzi sono stati confrontati con il prezzo minimo all’esportazione non pregiudizievole calcolato con il metodo di cui al considerando 131. In tutti i casi il prezzo minimo all’importazione non pregiudizievole è risultato inferiore al prezzo minimo all’importazione non oggetto di dumping. |
|
(130) |
Per calcolare i prezzi minimi all’importazione non oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto procedere alla conversione da corona norvegese in euro. Nella fase provvisoria, per tale conversione la Commissione aveva usato la media dei tassi di cambio relativa a tre anni. Numerose società hanno sostenuto che il tasso corretto dovesse essere quello in vigore durante il periodo dell’inchiesta. In risposta a tale affermazione, la Commissione precisa che il ciclo medio di produzione del salmone dura tre anni. Poiché un certo numero di costi importanti che vengono considerati per il calcolo del valore normale sono sostenuti rispetto a tutto il ciclo produttivo, la Commissione ritiene che la media dei tassi di cambio sui tre anni sia la più adeguata ai fini del calcolo dei prezzi medi all’importazione non oggetto di dumping. L’obiezione è pertanto respinta. |
|
(131) |
Per quanto riguarda il livello del prezzo non pregiudizievole necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, sono stati presi in considerazione i risultati dell’inchiesta supplementare. Nel calcolare l’aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando i costi di produzione ad un margine di utile dell’8 % rispetto al fatturato. Il costo di produzione è stato verificato sulla base del prezzo medio unitario di vendita dell’industria comunitaria inserita nel campione (2,77 EUR/kg) e della media delle perdite dell’industria comunitaria inserita nel campione (perdita del 5 %) durante il periodo dell’inchiesta. Questo margine di profitto dell’8 % è stato determinato sulla base dell’utile conseguito nel 2001 (cfr. tabella 3) e corrisponde al minimo indispensabile che l’industria comunitaria potrebbe ragionevolmente pretendere di conseguire in mancanza di dumping pregiudizievole. |
|
(132) |
Il salmone d’allevamento viene generalmente commercializzato in diverse presentazioni (eviscerato non decapitato, eviscerato decapitato, filetti di pesce interi, altri filetti o porzioni di filetti). Per ognuna di queste presentazioni è stato quindi calcolato un prezzo minimo all’importazione non pregiudizievole che ne rispecchiasse i diversi costi sostenuti. I diversi prezzi minimi all’importazione sono quindi basati sui risultati di tale inchiesta. Essi sono stati calcolati essenzialmente sulla base dei fattori di conversione stabiliti dal regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio (5) e utilizzati anche nella presente inchiesta. Per i filetti di pesce interi e i filetti tagliati in pezzi si è tenuto conto dei costi di trasformazione. |
|
(133) |
Nessun dazio sarà applicato se le importazioni vengono effettuate a un prezzo cif frontiera comunitaria pari o superiore al prezzo minimo all’importazione stabilito. Se le importazioni sono effettuate a un prezzo inferiore, dovrà essere corrisposta la differenza tra il prezzo effettivo e il prezzo minimo all’importazione stabilito. Poiché il dumping pregiudizievole verrebbe eliminato se i prezzi delle importazioni dalla Norvegia fossero uguali o superiori al prezzo minimo all’importazione, è opportuno applicare un prezzo minimo all’importazione a tutte le importazioni dalla Norvegia ad eccezione di una società per la quale è stato rilevato un margine di dumping inferiore alla soglia minima, come indicato al considerando 33. |
8. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO
|
(134) |
In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati per i produttori esportatori della Norvegia e tenuto conto del livello del pregiudizio causato all’industria comunitaria, la Commissione ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio, modificato dal regolamento (CE) n. 1010/2005, vengano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Nella misura in cui i dazi definitivi sono più bassi dei dazi provvisori, devono essere riscossi in via definitiva solamente gli importi depositati fino al livello corrispondente ai dazi definitivi. |
|
(135) |
I dazi antidumping provvisori sotto forma di dazi ad valorem, compresi tra il 6,8 % e il 24,5 %, relativi ai prodotti importati, che sono stati istituiti con il regolamento (CE) n. 628/2005 e applicati tra il 27 aprile 2005 e il 4 luglio 2005, saranno tuttavia svincolati. Il prelievo di dazi ad valorem sarebbe sproporzionato rispetto all’eliminazione del dumping pregiudizievole, considerato che in tale periodo i prezzi del mercato sono risultati significativamente superiori al prezzo minimo all’importazione che è stato adottato a seguito di un andamento del mercato mai registrato in precedenza ed imprevedibile. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio conformemente al regolamento (CE) n. 1010/2005 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia saranno riscossi in via definitiva, tenendo conto del prezzo minimo all’importazione istituito. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio conformemente al regolamento (CE) n. 1010/2005 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo. |
9. APPLICABILITÀ DEL PREZZO MINIMO ALL’IMPORTAZIONE
|
(136) |
Dopo la comunicazione, alcune parti hanno sostenuto che, rispetto ad altre misure, un prezzo minimo all’importazione potrebbe essere più difficile da applicare e maggiormente suscettibile di dichiarazioni false in merito al valore in dogana dei beni. Effettivamente, considerato che vi sono indicazioni secondo le quali il prezzo minimo all’importazione è stato eluso dopo la sua istituzione in data 1o luglio 2005 e che questo settore del mercato offre possibilità di accordi compensativi, è necessario introdurre un doppio sistema di misure, composto da un prezzo minimo all’importazione (cfr. considerando da 129 a 133) e da un dazio fisso. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio fisso è stato calcolato in base alla media ponderata del margine di pregiudizio, in quanto questa è risultata essere inferiore alla media ponderata del margine di profitto. Per garantire il rispetto effettivo del prezzo minimo all’importazione, gli importatori devono essere consapevoli che, qualora la verifica successiva all’importazione riveli che i) il prezzo netto franco frontiera comunitaria effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità («prezzo successivo all’importazione») è inferiore al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e ii) il prezzo successivo all’importazione è inferiore al prezzo minimo all’importazione, si applica retroattivamente un dazio fisso alle transazioni pertinenti, a meno che l’applicazione del dazio fisso maggiorato del prezzo successivo all’importazione non sia pari ad un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio fisso) che rimane al di sotto del prezzo minimo all’importazione. In tal caso, l’importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione e il prezzo successivo all’importazione. Le autorità doganali devono immediatamente informare la Commissione qualora emergessero indicazioni relative a false dichiarazioni. |
|
(137) |
In tale contesto e per risolvere i dubbi sollevati, la Commissione intende istituire tre pilastri specifici per garantire che le misure continuino ad essere pertinenti e rispettate. In primo luogo, la Commissione fa riferimento al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (6), in particolare all’articolo 78, secondo il quale le autorità doganali possono controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Tali controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. Le autorità doganali possono inoltre procedere all’esame delle merci. |
|
(138) |
In secondo luogo, per evitare in maniera efficace il rischio di assorbimento delle misure, soprattutto tra società collegate, le istituzioni comunitarie notificano la propria intenzione di avviare immediatamente un’inchiesta, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base e di sottoporre le importazioni a registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, nel caso emergessero elementi di prova relativi a pratiche di questo tipo. |
|
(139) |
Le istituzioni comunitarie si baseranno anche sulle informazioni relative al controllo delle importazioni fornite dalle autorità doganali nazionali e sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. |
|
(140) |
Infine, la Commissione si impegna a controllare l’andamento del mercato comunitario del salmone d’allevamento. Qualora, in seguito a tali controlli, dovessero emergere elementi di prova che dimostrino che la misura in vigore non sia più necessaria o sufficiente a controbilanciare il dumping pregiudizievole, la Commissione può valutare l’opportunità di avviare un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e di svolgere un’inchiesta in tempi brevi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d’allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 (di seguito «salmone d’allevamento») originarie della Norvegia.
2. Il salmone allo stato libero non è assoggettato al dazio antidumping definitivo. Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s’intende quello catturato in mare, per il salmone dell’Atlantico o del Pacifico, o in acque fluviali, per quello del Danubio, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, mediante tutti i documenti opportuni.
3. L’importo del dazio antidumping definitivo relativo alla Nordlaks Oppdrett AS è:
|
Società |
Dazio definitivo |
Codice addizionale TARIC |
|
Nordlaks Oppdrett AS, Boks 224, 8455 Stokmarknes, Norvegia |
0,0 % |
A707 |
4. Per tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999), l’importo del dazio antidumping definitivo sarà pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 5 e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera comunitaria è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 5.
5. Ai fini del paragrafo 4, si applica il prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. Qualora la verifica successiva all’importazione riveli che il prezzo netto franco frontiera comunitaria effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità (prezzo successivo all’importazione) è inferiore al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e che il prezzo successivo all’importazione è inferiore al prezzo minimo all’importazione, si applica il dazio antidumping fisso di cui alla colonna 3 della tabella seguente, a meno che l’applicazione del dazio fisso di cui alla colonna 3 più il prezzo successivo all’importazione non sia pari ad un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio fisso) inferiore al prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. In tal caso, si applica un importo di dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente e il prezzo successivo all’importazione. Se il dazio antidumping fisso viene riscosso retroattivamente, esso viene riscosso al netto del dazio antidumping pagato in precedenza, calcolato sulla base del prezzo minimo all’importazione.
|
Presentazione del salmone d’allevamento |
Prezzo minimo all’importazione (in EUR/kg di peso netto del prodotto) |
Dazio fisso (in EUR/kg di peso netto del prodotto) |
Codice TARIC |
|
Pesce intero fresco, refrigerato o congelato |
2,80 |
0,40 |
0302120012, 0302120033, 0302120093, 0303110093, 0303190093, 0303220012, 0303220083 |
|
Eviscerato, non decapitato, fresco, refrigerato o congelato |
3,11 |
0,45 |
0302120013, 0302120034, 0302120094, 0303110094, 0303190094, 0303220013, 0303220084 |
|
Altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato |
3,49 |
0,50 |
0302120015, 0302120036, 0302120096, 0303110018, 0303110096, 0303190018, 0303190096, 0303220015, 0303220086 |
|
Filetti di pesce interi e filetti tagliati in pezzi, di peso superiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati, con la pelle |
5,01 |
0,73 |
0304101313, 0304101394, 0304201313, 0304201394 |
|
Filetti di pesce interi e filetti tagliati in pezzi, di peso superiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati, senza pelle |
6,40 |
0,93 |
0304101314, 0304101395, 0304201314, 0304201395 |
|
Altri filetti di pesce interi o filetti tagliati in pezzi, di peso pari o inferiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati |
7,73 |
1,12 |
0304101315, 0304101396, 0304201315, 0304201396 |
6. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dei paragrafi 4 e 5, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
7. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazi provvisori a norma del regolamento (CE) n. 628/2005, precedentemente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1010/2005, sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia sono svincolati.
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1010/2005 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia sono svincolati in via definitiva secondo i seguenti criteri:
|
a) |
gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo; |
|
b) |
qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 gennaio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU C 261 del 23.10.2004, pag. 8.
(3) GU L 104 del 23.4.2005, pag. 5.
(4) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 32.
(5) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 321/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 3).
(6) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
(7) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 86/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
052 |
100,8 |
|
204 |
67,7 |
|
|
212 |
95,5 |
|
|
624 |
115,6 |
|
|
999 |
94,9 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
160,9 |
|
204 |
79,5 |
|
|
999 |
120,2 |
|
|
0709 10 00 |
220 |
88,5 |
|
999 |
88,5 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
144,3 |
|
204 |
148,7 |
|
|
999 |
146,5 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
45,9 |
|
204 |
53,0 |
|
|
212 |
48,3 |
|
|
220 |
45,9 |
|
|
624 |
45,3 |
|
|
999 |
47,7 |
|
|
0805 20 10 |
052 |
74,2 |
|
204 |
69,4 |
|
|
999 |
71,8 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
67,5 |
|
204 |
98,1 |
|
|
400 |
87,5 |
|
|
464 |
142,9 |
|
|
624 |
73,0 |
|
|
662 |
27,9 |
|
|
999 |
82,8 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
50,9 |
|
220 |
60,9 |
|
|
999 |
55,9 |
|
|
0808 10 80 |
400 |
119,3 |
|
404 |
104,9 |
|
|
512 |
58,4 |
|
|
720 |
66,5 |
|
|
999 |
87,3 |
|
|
0808 20 50 |
400 |
84,9 |
|
720 |
39,1 |
|
|
999 |
62,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 87/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall'organismo d'intervento greco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d'intervento. |
|
(2) |
La quantità di risone immagazzinata attualmente dall'organismo d'intervento greco è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 11 115 tonnellate di risone detenuto da tale organismo. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'organismo d'intervento greco indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 1o febbraio 2006.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 marzo 2006.
3. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento greco:
|
Opekepe |
|
Acharnon Street 241 |
|
GR-104 46 Atene |
|
Tel. (30-210) 212 48 46 e 210-212 47 88 |
|
Fax (30-210) 212 47 91 |
Articolo 3
In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
ALLEGATO
|
Gruppo |
1 |
2 |
3 |
|
Quantitativo (approssimativo) |
3 658 t |
5 859 t |
1 598 t |
|
Anno di raccolta |
1999 |
2000 |
2002 |
|
Tipo di riso |
tutti |
tutti |
grani tondi, medi e lunghi A |
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 88/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d'intervento. |
|
(2) |
La quantità di risone immagazzinata attualmente dall'organismo d'intervento spagnolo è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 16 251 tonnellate di risone detenuto da tale organismo. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'organismo d'intervento spagnolo indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 1o febbraio 2006.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 marzo 2006.
3. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo:
|
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) |
|
Beneficencia 8 |
|
E-28004 Madrid |
|
Telex 23427 FEGA E |
|
Fax (34) 915 21 98 32 e (34) 915 22 43 87 |
Articolo 3
In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
ALLEGATO
|
Gruppo |
1 |
2 |
|
Quantitativo (approssimativo) |
6 251 t |
10 000 t |
|
Anno di raccolta |
2002 |
2003 |
|
Tipo di riso |
tutti |
tutti |
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 89/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2295/2003 per quanto riguarda le denominazioni che possono essere utilizzate per la commercializzazione delle uova in caso di restrizioni all’accesso delle galline all’aperto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90. |
|
(2) |
La direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (3), ha stabilito le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. |
|
(3) |
Al fine di tutelare il consumatore da eventuali affermazioni formulate nell’intento fraudolento di ottenere prezzi superiori a quelli praticati per le uova di galline allevate in batteria o per le uova «standard», il regolamento (CE) n. 2295/2003 stabilisce criteri minimi di allevamento da rispettare per poter utilizzare indicazioni relative ad un particolare tipo di allevamento. Di conseguenza, possono essere utilizzate unicamente le diciture di cui all’allegato II del suddetto regolamento e, per poterle utilizzare, devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all’allegato III. |
|
(4) |
Tra i criteri tassativi che definiscono le condizioni per la commercializzazione delle uova con la denominazione «uova da allevamento all’aperto», un fattore essenziale è costituito dalla possibilità per le ovaiole di accedere a spazi all’aperto. |
|
(5) |
L’accesso delle galline all’aperto può essere limitato da restrizioni, anche d’ordine veterinario, disposte a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali. |
|
(6) |
Qualora il produttore non sia in grado di rispettare tutte le condizioni di allevamento prescritte nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2295/2003, egli deve rinunciare, nell’interesse del consumatore, ad utilizzare nell’etichettatura le indicazioni obbligatorie relative al metodo di allevamento. |
|
(7) |
Per tenere conto degli effetti economici di eventuali restrizioni e della necessità di un congruo periodo di adattamento per l’insieme del comparto avicolo, segnatamente in materia di etichettatura, è opportuno prevedere una fase transitoria durante la quale i produttori possano continuare ad utilizzare le indicazioni relative al tipo di allevamento (segnatamente «allevamento all’aperto»), sempreché non ne risulti compromessa la qualità dei prodotti. |
|
(8) |
Una deroga all’accesso delle galline all’aperto è espressamente prevista dall’allegato III, punto 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 2295/2003 in caso di «restrizioni temporanee imposte dalle autorità veterinarie». |
|
(9) |
Non essendo precisata la durata della restrizione temporanea durante la quale i produttori possono continuare ad utilizzare la dicitura «allevamento all’aperto» anche se le ovaiole non possono più accedere all’aperto, occorre limitarla nel tempo a tutela degli interessi del consumatore. |
|
(10) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2295/2003. |
|
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato III, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2295/2003, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
|
«— |
Le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all’esterno; una deroga a questo requisito, motivata da restrizioni, anche d’ordine veterinario, disposte a norma del diritto comunitario, non può essere applicata per più di dodici settimane.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1).
(2) GU L 340 del 24.12.2003, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2004 (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 7).
(3) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 90/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato V al suddetto regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001. |
|
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
|
(4) |
L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
|
(5) |
Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi. |
|
(6) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati conformemente all’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 gennaio 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
|
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
|
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
32,39 |
32,39 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 91/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 17a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 17a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 35,924 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 92/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 20 gennaio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
|
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
|
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
|
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
|
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 20 gennaio 2006
|
(EUR) |
|||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
|
1703 10 00 (2) |
10,93 |
— |
0 |
|
1703 90 00 (2) |
11,55 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 93/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
|
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
|
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
|
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
|
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
|
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
|
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
|
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
|
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 20 GENNAIO 2006 (1)
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
29,79 (2) |
|||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
29,79 (2) |
|||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
29,79 (2) |
|||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
29,79 (2) |
|||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3239 |
|||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
32,39 |
|||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
32,39 |
|||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
32,39 |
|||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3239 |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
||||||
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 94/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento. |
|
(4) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento. |
|
(5) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
|
(7) |
Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo. |
|
(8) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni. |
|
(9) |
L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale. |
|
(10) |
Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
|
(11) |
In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
|
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 20 GENNAIO 2006 (1)
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
|
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
32,39 (2) |
|||
|
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
32,39 (2) |
|||
|
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
61,54 (3) |
|||
|
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3239 (4) |
|||
|
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
32,39 (2) |
|||
|
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3239 (4) |
|||
|
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3239 (4) |
|||
|
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
||||
|
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
32,39 (2) |
|||
|
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3239 (4) |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
||||||
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(5) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 95/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1),
visto il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE ammette il cumulo ACP/PTOM/CE dell’origine per i prodotti di cui al capitolo 17 e alle voci tariffarie 1806 10 30 e 1806 10 90, per un quantitativo annuo di 28 000 tonnellate di zucchero. |
|
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 192/2002, sono state presentate alle autorità nazionali domande relative al rilascio di titoli d’importazione per un quantitativo totale di 84 000 tonnellate, superiore al quantitativo fissato dalla decisione 2001/822/CE. |
|
(3) |
La Commissione deve quindi fissare il coefficiente correttore di riduzione per il rilascio dei titoli d’importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli per il 2006. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d’importazione presentate fino al 7 gennaio 2006 ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 192/2002 sono accolte nella misura del 33,3333 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
La presentazione di nuove domande per il 2006 è sospesa.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(2) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 96/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
|
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 gennaio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/44 |
REGOLAMENTO (CE) N. 97/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
|
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 13 al 19 gennaio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 9,00 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/45 |
REGOLAMENTO (CE) N. 98/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2094/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara. |
|
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 gennaio 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 4.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/46 |
REGOLAMENTO (CE) N. 99/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2093/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
|
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 13 al 19 gennaio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 22,86 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 84 655 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 335 del 20.12.2005, pag. 3.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/47 |
REGOLAMENTO (CE) N. 100/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. |
|
(2) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo. |
|
(3) |
In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 18 gennaio 2006, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 marzo 2006, per le zone di destinazione 1) Africa, 2) Asia e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 16 al 17 gennaio 2006 e sospendere per queste zone fino al 16 marzo 2006 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 17 gennaio 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 69,72 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, nella misura del 58,71 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia e nella misura del 70,45 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.
2. Fino al 16 marzo 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 2) Asia e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 18 gennaio 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 20 gennaio 2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
|
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che modifica la decisione 2005/59/CE relativa a zone della Slovacchia in cui si dovranno applicare i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici
[notificata con il numero C(2005) 5632]
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
(2006/20/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie per il controllo della peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Commissione ha approvato la decisione 2005/59/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini in Slovacchia (2); come uno dei molteplici provvedimenti destinati a combattere la peste suina classica. |
|
(2) |
Le autorità slovacche hanno informato la Commissione sulla recente evoluzione della malattia nei suini selvatici. Dall’informazione emerge che la peste suina classica nei suini selvatici è stata eradicata con successo nei territori dei distretti veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Trnava, Piešťany e Hlohovec) e di Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno). Il piano di eradicazione approvato non deve più essere applicato in queste zone. |
|
(3) |
È pertanto necessario modificare in conformità la decisione 2005/59/CE. |
|
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 1 dell’allegato della decisione 2005/59/CE è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione 2003.
(2) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2005/226/CE (GU L 71, del 17.3.2005, pag. 72).
ALLEGATO
«1. Zone nelle quali è attuato il piano di eradicazione
Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (compreso unicamente il distretto di Ilava), Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (compresi i distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár) e Veľký Krtíš.»