ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Comitato misto SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 77/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 18 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
104,1 |
204 |
59,9 |
|
212 |
92,7 |
|
624 |
111,0 |
|
999 |
91,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
154,8 |
204 |
83,8 |
|
999 |
119,3 |
|
0709 10 00 |
220 |
94,1 |
999 |
94,1 |
|
0709 90 70 |
052 |
144,0 |
204 |
144,5 |
|
999 |
144,3 |
|
0805 10 20 |
052 |
46,0 |
204 |
53,3 |
|
220 |
46,3 |
|
388 |
66,5 |
|
624 |
45,3 |
|
999 |
51,5 |
|
0805 20 10 |
052 |
74,2 |
204 |
73,5 |
|
999 |
73,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
67,9 |
204 |
102,4 |
|
400 |
87,5 |
|
464 |
142,9 |
|
624 |
64,8 |
|
662 |
27,9 |
|
999 |
82,2 |
|
0805 50 10 |
052 |
52,3 |
220 |
60,9 |
|
999 |
56,6 |
|
0808 10 80 |
400 |
115,2 |
404 |
97,7 |
|
512 |
58,4 |
|
720 |
65,7 |
|
999 |
84,3 |
|
0808 20 50 |
400 |
93,8 |
720 |
35,6 |
|
999 |
64,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 78/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d’intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 632 272 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d’intervento tedesco. |
(3) |
La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 300 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l'esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Germania. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1065/2005. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1065/2005 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 932 272 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti e la Svizzera.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 3).
(4) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 79/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1062/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento austriaco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1062/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 80 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento austriaco. |
(3) |
L’Austria ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 44 109 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta dell’Austria. |
(4) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1062/2005. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1062/2005 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 124 109 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 30.
(4) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 80/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2006
recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato. |
(2) |
Tuttavia, poiché a partire dalla campagna 2004/2005 la segala non beneficia più delle misure d’intervento, non è più necessario prevedere, in caso di rivendita delle scorte, un obbligo di destinazione particolare per le stesse, inteso ad evitare il rischio che i prodotti di cui trattasi siano oggetto di una nuova presentazione all’intervento, e poiché finora non c’è un prezzo d’intervento applicabile, non è neppure necessario esigere un prezzo di vendita legato al prezzo d’intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93. |
(3) |
La Germania dispone di scorte d'intervento di segala che è opportuno riassorbire. |
(4) |
Tenuto conto dell’esistenza di una forte domanda sul mercato interno e della situazione di tale mercato, è opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di segala detenute dall’organismo d’intervento tedesco. |
(5) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
(6) |
Tenuto conto degli interessi finanziari in gioco, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo della cauzione che deve essere costituita da parte degli offerenti e derogare quindi alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93. |
(7) |
Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione è inoltre importante mantenere l'anonimato degli offerenti. |
(8) |
Al fine di ammodernare la gestione, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 50 000 tonnellate di segala da esso detenute.
Articolo 2
La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia:
a) |
in deroga all'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; |
b) |
in deroga all'articolo 5 dello stesso regolamento, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali. |
Articolo 3
In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 25 gennaio 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno effettuate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 giugno 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco al seguente indirizzo:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) |
Deichmannsaue 29 |
D-53179 Bonn |
Fax (49-228) 68 45 39 85 |
(49-228) 68 45 32 76 |
Articolo 5
Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute. Tale comunicazione avviene per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell'allegato.
Articolo 6
Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita di 50 000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco
Modulo (1)
[Regolamento (CE) n. 80/2006]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numero dell'offerente |
Numero della partita |
Quantitativo (t) |
Prezzo d'offerta EUR/t |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
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ecc. |
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(1) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 81/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 per quanto riguarda le denominazioni che possono essere utilizzate per la commercializzazione delle carni di pollame in caso di restrizioni all’accesso del pollame all’aperto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90. |
(2) |
Al fine di tutelare il consumatore da eventuali affermazioni formulate nell’intento fraudolento di ottenere prezzi superiori a quelli praticati per le carni di pollame allevato in modo «standard», l’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1538/91 elenca tassativamente le denominazioni che possono essere utilizzate per designare il tipo di allevamento. Pertanto, l’allegato IV di detto regolamento subordina l’indicazione del tipo di allevamento al rispetto di precisi criteri. |
(3) |
Tra i criteri tassativi che definiscono le condizioni per la commercializzazione delle carni di pollame con le denominazioni «all’aperto», «rurale all’aperto» e «rurale in libertà», un fattore essenziale è costituito dalla possibilità di accedere a spazi all’aperto per un certo periodo della vita degli animali. |
(4) |
L’accesso del pollame all’aperto può essere limitato da restrizioni, anche d’ordine veterinario, disposte a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali. |
(5) |
Qualora il produttore non sia in grado di rispettare tutte le condizioni di allevamento prescritte nell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91, egli deve rinunciare, nell’interesse del consumatore, ad utilizzare nell’etichettatura le indicazioni facoltative relative al tipo di allevamento. |
(6) |
Per tenere conto degli effetti economici di tali restrizioni temporanee, indipendenti dalla volontà dei produttori, e della necessità di un congruo periodo di adattamento per l’insieme del comparto avicolo, segnatamente in materia di etichettatura, è opportuno prevedere una fase transitoria durante la quale i produttori possano continuare ad utilizzare le indicazioni relative al tipo di allevamento, sempreché non ne risulti compromessa la qualità dei prodotti. |
(7) |
Nell’interesse del consumatore, l’applicazione di questa deroga deve essere limitata nel tempo. |
(8) |
Sono necessarie deroghe specifiche alle definizioni dei vari tipi di allevamento. |
(9) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1538/91. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue:
1) |
dopo il titolo «Allegato IV» è aggiunta la riga seguente: «Le condizioni di cui all’articolo 10 sono le seguenti:»; |
2) |
è aggiunto il comma seguente: «In caso di restrizione, anche d’ordine veterinario, all’accesso del pollame all’aperto, disposta a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali, il pollame allevato secondo i metodi di produzione di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), eccetto le faraone allevate in voliera, può continuare ad essere commercializzato con una particolare indicazione del tipo di allevamento durante il periodo di applicazione della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 (GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12).
(2) GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 814/2004 (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 3).
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 82/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2006
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).
(4) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1998/2005 (GU L 320 dell'8.12.2005, pag. 42).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 18 gennaio 2006 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
118,3 |
0 |
01 |
102,5 |
5 |
03 |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
209,8 |
27 |
01 |
219,5 |
24 |
02 |
||
236,0 |
19 |
03 |
||
311,0 |
0 |
04 |
||
0207 25 10 |
Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate |
120,6 |
12 |
01 |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
239,6 |
17 |
01 |
285,0 |
4 |
04 |
||
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
206,7 |
24 |
01 |
264,0 |
7 |
03 |
||
199,2 |
26 |
04 |
(1) Origine delle importazioni:
01 |
Brasile |
02 |
Thailandia |
03 |
Argentina |
04 |
Cile.» |
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 83/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 gennaio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale. |
(3) |
L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, il pollame di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, deve recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (3). |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.
Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell'allegato della direttiva 71/118/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).
(3) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 gennaio 2006
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,00 |
||
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,00 |
||
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,00 |
||
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,00 |
||
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
2,00 |
||
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
2,00 |
||
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
26,00 |
||
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
26,00 |
||
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
26,00 |
||
0207 14 20 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
10,00 |
||
0207 14 60 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
10,00 |
||
0207 14 70 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
10,00 |
||
0207 14 70 9290 |
V03 |
EUR/100 kg |
10,00 |
||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 84/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 14 dicembre 2005, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direzione generale per le Relazioni esterne
(1) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1824/2005 (GU L 294 del 10.11.2005, pag. 3).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:
La voce «Dr Ignace Murwanashy-Aka (alias Ignace). Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: presidente delle FDLR. Residente in Germania» è sostituita dal seguente:
Dr Ignace Murwanashyaka (alias Ignace). Data di nascita: 14.5.1963. Luogo di nascita: Butera, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: presidente delle FDLR. Residente in Germania.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 130/2005
del 21 ottobre 2005
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo e all'autorizzazione provvisoria di nuovi utilizzi di certi additivi già autorizzati negli alimenti per animali (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente l’autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo, capitolo II, dopo il punto 1zzh [regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione] vengono aggiunti i seguenti punti:
«1zzi. |
32005 R 0521: regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo e all'autorizzazione provvisoria di nuovi utilizzi di certi additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3). |
1zzj. |
32005 R 0600: regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente l’autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 600/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 22 ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 339 del 22.12.2005, pag. 4.
(2) GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3.
(3) GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 131/2005
del 21 ottobre 2005
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 273/2004 abroga la direttiva 92/109/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Nell’allegato II dell’accordo, il capitolo XIII è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 15w (direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:
|
2) |
il testo del punto 15f (direttiva 92/109/CEE del Consiglio) è soppresso. |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 273/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 22 ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 339 del 22.12.2005, pag. 18.
(2) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
(3) GU L 370 del 10.12.1992, pag. 76.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/20 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 132/2005
del 21 ottobre 2005
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/25/CE del Consiglio, del 14 marzo 2005, che modifica l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo, capitolo XV, al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32005 L 0025: direttiva 2005/25/CE del Consiglio (GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/25/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 22 ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.
(2) GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 133/2005
del 21 ottobre 2005
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 642/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo, capitolo XV, dopo il punto 12s [regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione] viene aggiunto il punto seguente:
«12t. |
32005 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 107 del 28.4.2005, pag. 14).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 642/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 22 ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.
(2) GU L 107 del 28.4.2005, pag. 14.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 134/2005
del 21 ottobre 2005
che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (2). |
(3) |
La direttiva 2004/37/CE abroga la direttiva 90/394/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XVIII dell’accordo è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 14 (direttiva 90/394/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:
|
2) |
il testo del punto 14 (direttiva 90/394/CEE del Consiglio) è soppresso. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2004/37/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 22 ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.
(2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.
(3) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
19.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/24 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 135/2005
del 21 ottobre 2005
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 90/2004 (1). |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005, |
DECIDE:
Articolo 1
Nel protocollo 31 dell’accordo, articolo 3, paragrafo 7, è aggiunto il testo seguente:
«d) |
atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.
(2) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.