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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Regolamento (CE) n. 65/2006 della Commissione, del 13 gennaio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 63/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
89,6 |
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204 |
47,1 |
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|
212 |
92,7 |
|
|
624 |
115,6 |
|
|
999 |
86,3 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
169,1 |
|
204 |
83,8 |
|
|
999 |
126,5 |
|
|
0709 10 00 |
220 |
94,1 |
|
999 |
94,1 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
113,0 |
|
204 |
128,4 |
|
|
999 |
120,7 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
46,7 |
|
204 |
55,8 |
|
|
220 |
47,0 |
|
|
388 |
66,5 |
|
|
624 |
58,5 |
|
|
999 |
54,9 |
|
|
0805 20 10 |
052 |
74,2 |
|
204 |
71,2 |
|
|
999 |
72,7 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
052 |
71,1 |
|
204 |
76,7 |
|
|
400 |
84,3 |
|
|
464 |
133,0 |
|
|
624 |
74,7 |
|
|
662 |
27,9 |
|
|
999 |
78,0 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
55,6 |
|
220 |
60,9 |
|
|
999 |
58,3 |
|
|
0808 10 80 |
400 |
108,1 |
|
404 |
93,3 |
|
|
512 |
58,4 |
|
|
720 |
60,2 |
|
|
999 |
80,0 |
|
|
0808 20 50 |
400 |
97,2 |
|
720 |
54,4 |
|
|
999 |
75,8 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 64/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1695/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1695/2005 della Commissione (2) è stata aperta una gara permanente per l’esportazione di 500 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo di intervento francese. |
|
(2) |
In seguito alle aggiudicazioni effettuate dal momento dell’apertura della gara, i quantitativi messi a disposizione degli operatori economici sono quasi interamente esauriti. Tenuto conto della forte domanda registrata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, occorre rendere disponibili nuovi quantitativi e autorizzare l’organismo di intervento francese ad aumentare di 500 000 tonnellate il quantitativo posto in vendita per l’esportazione. |
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(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1695/2005. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1695/2005 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 1 000 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera.
(*1) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.» "
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 65/2006 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (1); in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2), è stato il primo atto normativo contenente tali misure. |
|
(2) |
Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni. |
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(3) |
In particolare deve essere possibile testare nuove tecnologie e nuovi processi, su base sperimentale e per un periodo di tempo limitato. Tali esperimenti non devono pregiudicare i livelli generali di sicurezza dell'aviazione civile. |
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(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 622/2003 è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Nuove metodologie e procedure
1. Gli Stati membri possono autorizzare metodologie o procedure per i controlli di sicurezza diverse da quelle previste nell'allegato, a condizione che tale metodologia o procedura:
|
a) |
sia utilizzata al fine di valutare un nuovo modo di effettuare i controlli di sicurezza in questione; |
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b) |
non pregiudichi il livello complessivo di sicurezza raggiunto. |
2. Almeno quattro mesi prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato informerà per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri circa la nuova metodologia o procedura che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantirà che l'applicazione della nuova metodologia o procedura soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b). La notifica dovrà contenere anche informazioni dettagliate sul sito/sui siti nel quale tale metodologia o procedura sarà utilizzata e la durata prevista del periodo di valutazione.
3. In caso di risposta favorevole da parte della Commissione, o qualora non fosse pervenuta alcuna risposta entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta scritta, lo Stato membro potrà autorizzare l'introduzione della nuova metodologia o procedura.
Qualora non ritenga che la nuova metodologia o procedura fornisca garanzie sufficienti per il mantenimento del livello generale di sicurezza dell’aviazione civile, la Commissione informerà di ciò gli Stati membri entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, esponendo le sue preoccupazioni. In tal caso lo Stato membro interessato non darà inizio a tale metodologia o procedura fino a quando non avrà risposto in modo soddisfacente alle preoccupazioni della Commissione.
4. Il periodo di valutazione massimo per ogni metodologia o procedura è di 18 mesi. La durata del periodo di valutazione potrà essere estesa dalla Commissione al massimo di 12 mesi, a condizione che lo Stato membro fornisca una giustificazione adeguata.
5. Durante il periodo di valutazione, l’autorità competente dello Stato membro interessato trasmetterà periodicamente alla Commissione, a intervalli non superiori a sei mesi, una relazione sullo stato di avanzamento della valutazione. La Commissione comunicherà agli altri Stati membri il contenuto di tale relazione.
6. Nessun periodo di valutazione potrà avere durata superiore a 30 mesi.»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/2005 (GU L 143 del 7.6.2005, pag. 9).
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/6 |
REGOLAMENTO (EURATOM) N. 66/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 2, lettera d), e gli articoli 74, 77, 124 e 161,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, del 29 novembre 1966, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capitolo sull'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali (1), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
|
(2) |
Le condizioni di approvvigionamento della Comunità in materie nucleari consentono, sia per i minerali e le materie grezze, sia per le materie fissili speciali, di concedere la dispensa prevista dall'articolo 74 del trattato, secondo modalità atte a garantire un regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato, per quanto riguarda i minerali e le materie grezze di uranio e di torio:
|
a) |
il trasferimento e l'importazione nella Comunità di quantitativi non superiori a 1 t di uranio o di torio per ogni operazione, nei limiti di 5 t all'anno e per utilizzatore per ciascuna di queste materie; |
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b) |
l'esportazione fuori della Comunità di quantitativi il cui contenuto di uranio o torio non siano superiori a 1 t, nei limiti di 5 t all'anno e per esportatore per ciascuna di queste materie. |
Articolo 2
Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato sull'approvvigionamento di materie fissili speciali, il trasferimento e l'importazione nella Comunità, nonché l'esportazione all'esterno della Comunità, di quantitativi, riferiti alla forma elementare, non superiori a 200 g di uranio 235, uranio 233 e plutonio per ciascuna operazione, entro il limite annuo di 1 000 g per ciascuna di tali materie e per utilizzatore, fatte salve, per quanto riguarda le materie importate ed esportate, le disposizioni degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con i paesi terzi.
Articolo 3
Chiunque effettui un'importazione o un'esportazione e ogni fornitore che effettui un trasferimento nell'ambito della Comunità, in base alla dispensa di cui agli articoli 1 e 2, trasmette all'Agenzia di approvvigionamento un prospetto trimestrale delle operazioni effettuate, nel quale sono menzionati:
|
a) |
la data della conclusione del contratto di fornitura; |
|
b) |
il nome delle parti contraenti; |
|
c) |
la località in cui vengono prodotte le materie; |
|
d) |
le caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti; |
|
e) |
i quantitativi, espressi in unità del sistema metrico; |
|
f) |
l'impiego di questi minerali, materie grezze e materie fissili speciali. |
I dati di cui al primo comma, lettera e), sono comunicati in chilogrammi di uranio o di torio contenuto, per i minerali e le materie grezze, e in grammi di uranio 233, di uranio 235 o di plutonio contenuto, per le materie fissili speciali. I numeri seguiti da decimali sono arrotondati all'unità inferiore o superiore a seconda che i decimali siano inferiori o superiori a 0,5. Quando il decimale è 0,5 il numero viene arrotondato all'unità superiore o inferiore, a seconda che la cifra precedente il decimale sia pari o dispari.
I prospetti trimestrali sono trasmessi all'Agenzia entro un mese dalla fine di ogni trimestre nel quale siano state effettuate operazioni contemplate dal presente regolamento.
Articolo 4
Il regolamento n. 17/66/Euratom è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Il presidente
(1) GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74 (GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27).
(2) Cfr. allegato I.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e relativa modifica
Regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione (GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66)
Regolamento (Euratom) n. 3137/74 della Commissione (GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27)
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
|
Regolamento n. 17/66/Euratom |
Presente regolamento |
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Articolo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, frase introduttiva |
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Articolo 1, primo trattino |
Articolo 1, lettera a) |
|
Articolo 1, secondo trattino |
Articolo 1, lettera b) |
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
|
Articolo 3, primo comma |
Articolo 3, primo comma |
|
Articolo 3, primo comma, nota 3 |
Articolo 3, secondo comma |
|
Articolo 3, secondo comma |
Articolo 3, terzo comma |
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— |
Articolo 4 |
|
Articolo 4 |
Articolo 5 |
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— |
Allegato I |
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— |
Allegato II |
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 67/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 23 dicembre 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2128/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2128/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2128/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 gennaio 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
|
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
|
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
32,19 |
32,19 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
|
17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 68/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 elenca le autorità competenti a cui sono attribuite funzioni specifiche per l’applicazione del regolamento suddetto. |
|
(2) |
La Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare gli indirizzi delle rispettive autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1205/2001 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2001, pag. 14) e dall’atto di adesione del 2003, allegato II, sezione 20, punto 8 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 773).
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 è modificato come segue.
|
1) |
Gli indirizzi che figurano alla voce «Germania» sono sostituiti dal testo seguente:
|
|
2) |
L’indirizzo che figura alla voce «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:
|
|
3) |
Gli indirizzi che figurano alla voce «Svezia» sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 3
|
|
4) |
Gli indirizzi che figurano alla voce «Regno Unito» sono sostituiti dal testo seguente:
Per Gibilterra:
|
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 69/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri. |
|
(2) |
È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili. |
|
(3) |
A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese. |
|
(4) |
Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5). |
|
(5) |
Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 18 al 31 gennaio 2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
(3) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.
ALLEGATO
|
(EUR/100 pezzi) |
||||
|
Periodo: dal 18 al 31 gennaio 2006 |
||||
|
Prezzi comunitari alla produzione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
|
16,49 |
12,05 |
35,88 |
13,68 |
|
Prezzi comunitari all’importazione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
Giordania |
— |
— |
— |
— |
|
17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 70/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2161/2005 della Commissione (4). |
|
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 17 gennaio 2006
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
31,28 |
1,90 |
|
1701 11 90 (1) |
31,28 |
5,89 |
|
1701 12 10 (1) |
31,28 |
1,77 |
|
1701 12 90 (1) |
31,28 |
5,46 |
|
1701 91 00 (2) |
31,08 |
9,69 |
|
1701 99 10 (2) |
31,08 |
5,17 |
|
1701 99 90 (2) |
31,08 |
5,17 |
|
1702 90 99 (3) |
0,31 |
0,34 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
|
17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 71/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 9/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 9/2006 della Commissione (2). |
|
(2) |
Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 9/2006, è opportuno modificare tali restituzioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 9/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
ALLEGATO
IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 17 GENNAIO 2006 (1)
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
29,61 (1) |
|||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
29,61 (1) |
|||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
29,61 (1) |
|||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
29,61 (1) |
|||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3219 |
|||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
32,19 |
|||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
32,19 |
|||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
32,19 |
|||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3219 |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
||||||
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
|
17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 72/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 2132/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2132/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 2132/2005, è opportuno modificare tali restituzioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 2132/2005 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
ALLEGATO
IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI (1)
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
|
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
32,19 (1) |
|||
|
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
32,19 (1) |
|||
|
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
61,16 (2) |
|||
|
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3219 (3) |
|||
|
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
32,19 (1) |
|||
|
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3219 (3) |
|||
|
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3219 (3) |
|||
|
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
||||
|
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
32,19 (1) |
|||
|
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3219 (3) |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
||||||
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
|
17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2006
che modifica l’allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l’allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina
[notificata con il numero C(2005) 5840]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/16/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, e l’articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2003/43/CE del Consiglio (2) ha modificato la direttiva 88/407/CEE, rendendo necessario rivedere le decisioni della Commissione per quanto concerne le condizioni zoosanitarie per le importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina nella Comunità. |
|
(2) |
La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2004/639/CE, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (3), che riunisce in un unico atto le norme sulle importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina. |
|
(3) |
Si sono tuttavia verificati problemi con le importazioni di sperma bovino dai paesi terzi a causa della mancanza o dell’inesattezza delle informazioni nell’allegato B della direttiva 88/407/CEE e nell’allegato II della decisione 2004/639/CE, che pertanto occorre modificare. |
|
(4) |
Per far sì che gli operatori economici possano adeguarsi alle nuove condizioni definite nella presente decisione, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale, a determinate condizioni, possano autorizzarsi le importazioni nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina che soddisfi le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario applicabile prima della data di attuazione della presente decisione. |
|
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato B della direttiva 88/407/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione 2004/639/CE è sostituito dall’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Per un periodo transitorio che si conclude il 31 marzo 2006, gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina a condizione che esso:
|
a) |
soddisfi le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all’allegato II della decisione 2004/639/CE, il quale era applicabile prima della data di attuazione della presente decisione; e |
|
b) |
sia accompagnato da tale certificato debitamente compilato. |
Articolo 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).
(2) GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 23.
(3) GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2005/290/CE (GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34).
ALLEGATO I
L’allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva 88/407/CEE è sostituito dal testo seguente:
«L’autorità competente può permettere che le prove di cui alla lettera d) siano effettuate su campioni raccolti nella stazione di quarantena. In tal caso, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare prima della data del campionamento. Pur tuttavia, qualora una delle prove di cui alla lettera d) risulti positiva, l’animale interessato è immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso di isolamento in gruppo, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare per gli animali restanti finché l’animale risultante positivo non viene allontanato.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Modelli di certificati veterinari per le importazioni
PARTE 1
SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA DESTINATO ALLE IMPORTAZIONI RACCOLTO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE
Il seguente modello di certificato è applicabile alle importazioni di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE.
PARTE 2
SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2004 PER ESSERE IMPORTATO A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2005, IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO
Il seguente modello di certificato è applicabile a partire dal 1o gennaio 2005 alle importazioni di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, e importato dopo tale data in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE.
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 gennaio 2006
che modifica l'appendice A dell'allegato V dell'atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti attivi nei settore delle carni e del latte nella Repubblica ceca
[notificata con il numero C(2005) 6052]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/17/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'allegato V, capitolo 3, sezione A, punto 1, lettera d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Alla Repubblica ceca sono stati concessi periodi transitori per alcuni stabilimenti elencati nell'allegato V, appendice A (1), dell'atto di adesione del 2003. |
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(2) |
Secondo una dichiarazione ufficiale dell'autorità ceca competente, alcuni stabilimenti hanno completato il processo di ammodernamento e risultano ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Alcuni di essi hanno inoltre cessato l’attività per cui avevano ottenuto un periodo transitorio. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime transitorio. |
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(3) |
La situazione dei tre stabilimenti di produzione delle carni e la loro riclassificazione come stabilimenti a bassa capacità vengono ancora discussi con l’autorità ceca competente. Per chiarire la situazione, è necessario un breve periodo supplementare. |
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(4) |
Per questi motivi, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato V, appendice A, dell’atto di adesione 2003. Per maggiore chiarezza, occorre sostituire tale allegato. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice A dell'allegato V dell'atto di adesione del 2003 è sostituita dal testo dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
ALLEGATO
«Appendice A
di cui al capitolo 3, sezione A, punto 1, dell’allegato V (*1)
Elenco degli stabilimenti comprese le relative carenze e i termini entro cui porvi rimedio.
MACELLI
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N. |
veterinario |
Denominazione dello stabilimento |
Carenza |
Data di messa in piena conformità |
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1 |
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JABOR, s.r.o. |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||
|
2 |
|
Jaroslav Kouba, Řeznictví — uzenářství |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||
|
3 |
|
Karel Nozar, Jatky Janov |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
|
31.12.2006 |
||||||||||||||
|
4 |
|
Pavel Hřebejk — Firma Slávie |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
31.12.2006 |
||||||||||||||
|
5 |
|
Zemědělské družstvo Čechtice — Jatka Jeníkov |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
|
31.12.2006 |
||||||||||||||
|
6 |
|
ZD Rosice u Chrasti — masná výroba a jatky |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
|
31.12.2006 |
||||||||||||||
|
7 |
|
Zemědělské obchodní družstvo, družstvo Šebkovice |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||
|
8 |
|
ZVOS Hustopeče, a.s. |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||
|
9 |
|
MASOEKO, s.r.o. |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
|
31.12.2006 |
TRASFORMAZIONE DELLE CARNI E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
|
N. |
veterinario |
Nome dello stabilimento |
Carenze |
Data di messa in piena conformità |
||||||||||
|
1 |
|
Agrodružstvo vlastníků — ADV Libštát |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
31.12.2006 |
||||||||||
|
2 |
|
Josef Kalina — JoKa Litoměřice (ora JOTIS s.r.o Litoměřice) |
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
31.12.2006 |
||||||||||
|
3 |
|
Drůbež Příšovice a.s. |
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
CASEIFICI
|
N. |
veterinario |
Nome dello stabilimento |
Carenza |
Data di messa in piena conformità |
||||||||
|
1 |
|
Krkonošské sýrárny a.s. |
Direttiva 92/46/CEE del Consiglio:
|
31.12.2006 |
||||||||
|
2 |
|
PROM s.r.o. |
Direttiva 92/46/CEE del Consiglio:
|
31.12.2006 |
||||||||
|
3 |
|
Tavírna sýrů Nymburk s.r.o. |
Direttiva 92/46/CEE del Consiglio:
|
31.12.2006» |
(*1) Per consultare il testo dell’allegato V, cfr. GU L 236 del 23.9.2003, pag. 803.
|
17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
che modifica la decisione 2000/690/CE relativa all’istituzione di un «gruppo politica delle imprese», al fine di prorogarne il periodo di validità
(2006/18/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità dell’articolo 6 della decisione 2000/690/CE della Commissione (1), si ritiene opportuno che i lavori del gruppo di esperti denominato «gruppo politica delle imprese» proseguano nel 2006 alle condizioni specificate nella citata decisione. |
|
(2) |
Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2000/690/CE, |
DECIDE:
Articolo unico
Nella decisione 2000/690/CE, articolo 6, prima frase, il testo «resta in vigore fino al 31 dicembre 2005» va sostituito dal testo «resta in vigore fino al 31 dicembre 2006».
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 285, del 10.11.2000, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione 2003/247/CE (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 27).