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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 4 gennaio 2006, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda determinati gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Canada e negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2005) 5795] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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11.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 24/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
76,9 |
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204 |
39,8 |
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212 |
88,1 |
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999 |
68,3 |
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0707 00 05 |
052 |
150,4 |
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204 |
79,4 |
|
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999 |
114,9 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
131,0 |
|
204 |
62,5 |
|
|
999 |
96,8 |
|
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0805 10 20 |
052 |
47,9 |
|
204 |
52,2 |
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|
220 |
50,3 |
|
|
524 |
24,6 |
|
|
624 |
58,2 |
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999 |
46,6 |
|
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0805 20 10 |
052 |
83,4 |
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204 |
81,6 |
|
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999 |
82,5 |
|
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0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
69,8 |
|
204 |
60,4 |
|
|
400 |
86,4 |
|
|
464 |
129,9 |
|
|
624 |
67,2 |
|
|
999 |
82,7 |
|
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0805 50 10 |
052 |
52,6 |
|
999 |
52,6 |
|
|
0808 10 80 |
400 |
109,5 |
|
404 |
102,5 |
|
|
720 |
84,4 |
|
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999 |
98,8 |
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0808 20 50 |
400 |
75,8 |
|
720 |
73,8 |
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999 |
74,8 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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11.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 25/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2006
recante apertura di una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento belga
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento. |
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(3) |
Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l’esportazione di 68 551 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento belga. |
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(4) |
Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, è opportuno prevedere un sistema di garanzia che assicuri il rispetto degli obiettivi voluti, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, in particolare a quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2131/93. |
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(5) |
Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara indetta a norma del presente regolamento. |
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(6) |
Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo d’intervento belga procede, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, ad una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero da esso detenuto.
Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 68 551 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.
Articolo 3
1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.
2. Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
3. In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.
Articolo 4
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 12 gennaio 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno effettuate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.
2. Le offerte devono essere presentate presso l’organismo d’intervento belga al seguente indirizzo:
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Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) |
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Rue de Trèves, 82 |
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B-1040 Bruxelles |
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Fax (32-2) 287 25 24 |
Articolo 6
L’organismo d’intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, con una frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e all’analisi degli stessi. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.
Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal magazzino.
In caso di contestazione, i risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione per via elettronica.
Articolo 7
1. L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:
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a) |
è superiore a quella descritta nel bando di gara; |
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b) |
è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
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2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:
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a) |
accettare la partita senza riserve; |
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b) |
rifiutare di prendere in consegna la partita. |
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. L’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.
Articolo 8
Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo d’intervento di fornirgli un’altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla domanda dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
L’aggiudicatario che, dopo sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
Articolo 9
1. Se l’uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.
2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a carico di quest’ultimo.
Articolo 10
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell’allegato II.
Articolo 11
1. La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.
2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. Metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.
Articolo 12
L’organismo d’intervento belga comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo riportato nell’allegato III.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).
(4) Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(6) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.
ALLEGATO I
Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nell’ambito della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento belga
[Regolamento (CE) n. 25/2006]
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— |
Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario: |
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— |
Data dell’aggiudicazione: |
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— |
Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario: |
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Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Indirizzo del silo |
Motivo del rifiuto della partita |
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ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 10
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— |
: |
in spagnolo |
: |
Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006 |
|
— |
: |
in ceco |
: |
Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006 |
|
— |
: |
in danese |
: |
Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006 |
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— |
: |
in tedesco |
: |
Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006 |
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— |
: |
in estone |
: |
Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006 |
|
— |
: |
in greco |
: |
Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006 |
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— |
: |
in inglese |
: |
Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006 |
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— |
: |
in francese |
: |
Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006 |
|
— |
: |
in italiano |
: |
Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006 |
|
— |
: |
in lettone |
: |
Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006 |
|
— |
: |
in lituano |
: |
Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006 |
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— |
: |
in ungherese |
: |
Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet |
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— |
: |
in neerlandese |
: |
Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006 |
|
— |
: |
in polacco |
: |
Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006 |
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— |
: |
in portoghese |
: |
Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006 |
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— |
: |
in slovacco |
: |
Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006 |
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— |
: |
in sloveno |
: |
Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006 |
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— |
: |
in finlandese |
: |
Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006 |
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— |
: |
in svedese |
: |
Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006. |
ALLEGATO III
Gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento belga
Modulo (1)
[Regolamento (CE) n. 25/2006]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Prezzo d’offerta (in EUR/t) (2) |
Abbuoni (+) Detrazioni (–) (in EUR/t) (per memoria) |
Spese commerciali (3) (in EUR/t) |
Destinazione |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
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|
|
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
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(1) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).
(2) Questo prezzo comprende gli abbuoni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.
(3) Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo d’intervento nel semestre precedente l’apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.
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11.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 26/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2006
recante apertura di una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento danese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento. |
|
(3) |
Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l’esportazione di 157 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento danese. |
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(4) |
Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, è opportuno prevedere un sistema di garanzia che assicuri il rispetto degli obiettivi voluti, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, in particolare a quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2131/93. |
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(5) |
Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara indetta a norma del presente regolamento. |
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(6) |
Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo d’intervento danese procede, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, ad una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero da esso detenuto.
Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 157 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.
Articolo 3
1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.
2. Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
3. In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.
Articolo 4
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 12 gennaio 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno effettuate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.
2. Le offerte devono essere presentate presso l’organismo d’intervento danese al seguente indirizzo:
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Direktoratet for Fødevareerhverv |
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Nyropsgade 30 |
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DK-1780 Copenhague |
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Fax (45) 33 95 80 34 |
Articolo 6
L’organismo d’intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, con una frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e all’analisi degli stessi. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.
Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal magazzino.
In caso di contestazione, i risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione per via elettronica.
Articolo 7
1. L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:
|
a) |
è superiore a quella descritta nel bando di gara; |
|
b) |
è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
|
2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:
|
a) |
accettare la partita senza riserve; |
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b) |
rifiutare di prendere in consegna la partita. |
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. L’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.
Articolo 8
Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo d’intervento di fornirgli un’altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla domanda dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
L’aggiudicatario che, dopo sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
Articolo 9
1. Se l’uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.
2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a carico di quest’ultimo.
Articolo 10
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell’allegato II.
Articolo 11
1. La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.
2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. Metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.
Articolo 12
L’organismo d’intervento danese comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo riportato nell’allegato III.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).
(4) Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(6) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.
ALLEGATO I
Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nell’ambito della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento danese
[Regolamento (CE) n. 26/2006]
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— |
Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario: |
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— |
Data dell’aggiudicazione: |
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— |
Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario: |
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Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Indirizzo del silo |
Motivo del rifiuto della partita |
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|
|
|
|
|
ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 10
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— |
: |
in spagnolo |
: |
Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006 |
|
— |
: |
in ceco |
: |
Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006 |
|
— |
: |
in danese |
: |
Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006 |
|
— |
: |
in tedesco |
: |
Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006 |
|
— |
: |
in estone |
: |
Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006 |
|
— |
: |
in greco |
: |
Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006 |
|
— |
: |
in inglese |
: |
Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006 |
|
— |
: |
in francese |
: |
Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006 |
|
— |
: |
in italiano |
: |
Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006 |
|
— |
: |
in lettone |
: |
Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006 |
|
— |
: |
in lituano |
: |
Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006 |
|
— |
: |
in ungherese |
: |
Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet |
|
— |
: |
in neerlandese |
: |
Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006 |
|
— |
: |
in polacco |
: |
Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006 |
|
— |
: |
in portoghese |
: |
Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006 |
|
— |
: |
in slovacco |
: |
Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006 |
|
— |
: |
in sloveno |
: |
Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006 |
|
— |
: |
in finlandese |
: |
Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006 |
|
— |
: |
in svedese |
: |
Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006. |
ALLEGATO III
Gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento danese
Modulo (1)
[Regolamento (CE) n. 26/2006]
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Prezzo d’offerta (in EUR/t) (2) |
Abbuoni (+) Detrazioni (–) (in EUR/t) (per memoria) |
Spese commerciali (3) (in EUR/t) |
Destinazione |
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1 |
|
|
|
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2 |
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|
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3 |
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|
|
|
|
|
|
ecc. |
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|
|
|
|
|
(1) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).
(2) Questo prezzo comprende gli abbuoni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.
(3) Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo d’intervento nel semestre precedente l’apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.
|
11.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 27/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2006
recante apertura di una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento. |
|
(3) |
Data la situazione attuale del mercato è opportuno indire una gara permanente per l’esportazione di 500 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento tedesco. |
|
(4) |
Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine è opportuno prevedere un sistema di garanzia che assicuri il rispetto degli obiettivi voluti, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, in particolare a quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2131/93. |
|
(5) |
Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara indetta a norma del presente regolamento. |
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(6) |
Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo d’intervento tedesco procede, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, ad una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero da esso detenuto.
Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.
Articolo 3
1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.
2. Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
3. In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.
Articolo 4
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 12 gennaio 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 13 aprile 2006, il 25 maggio 2006 e il 15 giugno 2006, settimane nelle quali non saranno effettuate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.
2. Le offerte devono essere presentate presso l’organismo d’intervento tedesco al seguente indirizzo:
|
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) |
|
Deichmannsaue 29 |
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D-53179 Bonn |
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Fax (49-228) 68 45 39 85 |
|
(49-228) 68 45 32 76 |
Articolo 6
L’organismo d’intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, con una frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e all’analisi degli stessi. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.
Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal magazzino.
In caso di contestazione, i risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione per via elettronica.
Articolo 7
1. L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:
|
a) |
è superiore a quella descritta nel bando di gara; |
|
b) |
è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
|
2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:
|
a) |
accettare la partita senza riserve; oppure |
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b) |
rifiutare di prendere in consegna la partita. |
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. L’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.
Articolo 8
Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo d’intervento di fornirgli un’altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla domanda dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
L’aggiudicatario che, dopo sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
Articolo 9
1. Se l’uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.
2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a carico di quest’ultimo.
Articolo 10
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell’allegato II.
Articolo 11
1. La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.
2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. Metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.
Articolo 12
L’organismo d’intervento tedesco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo riportato nell’allegato III.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).
(4) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.
(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(6) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.
ALLEGATO I
Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nell’ambito della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento tedesco
[Regolamento (CE) n. 27/2006]
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— |
Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario: |
|
— |
Data dell’aggiudicazione: |
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— |
Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario: |
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Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Indirizzo del silo |
Motivo del rifiuto della partita |
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ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 10
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— |
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in spagnolo |
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Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006 |
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— |
: |
in ceco |
: |
Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006 |
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— |
: |
in danese |
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Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006 |
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— |
: |
in tedesco |
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Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006 |
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— |
: |
in estone |
: |
Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006 |
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— |
: |
in greco |
: |
Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006 |
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— |
: |
in inglese |
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Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006 |
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— |
: |
in francese |
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Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006 |
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— |
: |
in italiano |
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Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006 |
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— |
: |
in lettone |
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Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006 |
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— |
: |
in lituano |
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Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006 |
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in ungherese |
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Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet |
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in neerlandese |
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Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006 |
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in polacco |
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Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006 |
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in portoghese |
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Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006 |
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in slovacco |
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Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006 |
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— |
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in sloveno |
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Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006 |
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in finlandese |
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Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006 |
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in svedese |
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Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006. |
ALLEGATO III
Gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento tedesco
Modulo (1)
[Regolamento (CE) n. 27/2006]
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Prezzo d’offerta (in EUR/t) (2) |
Abbuoni (+) Detrazioni (–) (in EUR/t) (per memoria) |
Spese commerciali (3) (in EUR/t) |
Destinazione |
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1 |
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|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
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|
|
|
ecc. |
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(1) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).
(2) Questo prezzo comprende gli abbuoni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.
(3) Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo d’intervento nel semestre precedente l’apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.
|
11.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 28/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2006
recante apertura di una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento. |
|
(3) |
Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l’esportazione di 208 956 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento svedese. |
|
(4) |
Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, è opportuno prevedere un sistema di garanzia che assicuri il rispetto degli obiettivi voluti, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, in particolare a quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2131/93. |
|
(5) |
Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara indetta a norma del presente regolamento. |
|
(6) |
Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo d’intervento svedese procede, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, ad una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero da esso detenuto.
Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 208 956 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.
Articolo 3
1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.
2. Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
3. In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.
Articolo 4
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 12 gennaio 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno effettuate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.
2. Le offerte devono essere presentate presso l’organismo d’intervento svedese al seguente indirizzo:
|
Statens Jordbruksverk |
|
Vallgatan 8 |
|
S-551 82 Jönköping |
|
Fax (46) 36 19 05 46 |
Articolo 6
L’organismo d’intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, con una frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e all’analisi degli stessi. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.
Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal magazzino.
In caso di contestazione, i risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione per via elettronica.
Articolo 7
1. L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:
|
a) |
è superiore a quella descritta nel bando di gara; |
|
b) |
è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
|
2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:
|
a) |
accettare la partita senza riserve; |
|
b) |
rifiutare di prendere in consegna la partita. |
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. L’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.
Articolo 8
Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo d’intervento di fornirgli un’altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla domanda dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
L’aggiudicatario che, dopo sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
Articolo 9
1. Se l’uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.
2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a carico di quest’ultimo.
Articolo 10
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell’allegato II.
Articolo 11
1. La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.
2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. Metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.
Articolo 12
L’organismo d’intervento svedese comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo riportato nell’allegato III.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).
(4) Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(6) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.
ALLEGATO I
Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nell’ambito della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento svedese
[Regolamento (CE) n. 28/2006]
|
— |
Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario: |
|
— |
Data dell’aggiudicazione: |
|
— |
Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario: |
|
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Indirizzo del silo |
Motivo del rifiuto della partita |
||||||||||
|
|
|
|
|
ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 10
|
— |
: |
in spagnolo |
: |
Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006 |
|
— |
: |
in ceco |
: |
Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006 |
|
— |
: |
in danese |
: |
Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006 |
|
— |
: |
in tedesco |
: |
Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006 |
|
— |
: |
in estone |
: |
Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006 |
|
— |
: |
in greco |
: |
Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006 |
|
— |
: |
in inglese |
: |
Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006 |
|
— |
: |
in francese |
: |
Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006 |
|
— |
: |
in italiano |
: |
Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006 |
|
— |
: |
in lettone |
: |
Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006 |
|
— |
: |
in lituano |
: |
Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006 |
|
— |
: |
in ungherese |
: |
Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet |
|
— |
: |
in neerlandese |
: |
Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006 |
|
— |
: |
in polacco |
: |
Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006 |
|
— |
: |
in portoghese |
: |
Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006 |
|
— |
: |
in slovacco |
: |
Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006 |
|
— |
: |
in sloveno |
: |
Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006 |
|
— |
: |
in finlandese |
: |
Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006 |
|
— |
: |
in svedese |
: |
Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006. |
ALLEGATO III
Gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento svedese
Modulo (1)
[Regolamento (CE) n. 28/2006]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Prezzo d’offerta (in EUR/t) (2) |
Abbuoni (+) Detrazioni (–) (in EUR/t) (per memoria) |
Spese commerciali (3) (in EUR/t) |
Destinazione |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
|
|
|
(1) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).
(2) Questo prezzo comprende gli abbuoni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.
(3) Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo d’intervento nel semestre precedente l’apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.
|
11.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 29/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i codici doganali per il bromoclorometano
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il bromoclorometano, sostanza che riduce lo strato di ozono, figura tra le sostanze controllate elencate nel gruppo IX dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000. |
|
(2) |
I codici doganali stabiliti per il bromoclorometano e i miscugli contenenti bromoclorometano vanno inseriti nella tabella dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2037/2000. Per maggiore chiarezza, è necessario sostituire l’allegato. |
|
(3) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2037/2000. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).
ALLEGATO
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO IV
Gruppi, codici della nomenclatura combinata 2004 (NC 04) (1) e descrizioni delle sostanze di cui agli allegati I e III
|
Gruppo |
codice NC 04 |
Descrizione |
|
Gruppo I |
2903 41 00 |
Triclorofluorometano |
|
2903 42 00 |
Diclorodifluorometano |
|
|
2903 43 00 |
Triclorotrifluoroetani |
|
|
2903 44 10 |
Diclorotetrafluoroetani |
|
|
2903 44 90 |
Cloropentafluoroetano |
|
|
Gruppo II |
2903 45 10 |
Clorotrifluorometano |
|
2903 45 15 |
Pentaclorofluoroetano |
|
|
2903 45 20 |
Tetraclorodifluoroetani |
|
|
2903 45 25 |
Eptaclorofluoropropani |
|
|
2903 45 30 |
Esaclorodifluoropropani |
|
|
2903 45 35 |
Pentaclorotrifluoropropani |
|
|
2903 45 40 |
Tetraclorotetrafluoropropani |
|
|
2903 45 45 |
Tricloropentafluoropropani |
|
|
2903 45 50 |
Dicloroesafluoropropani |
|
|
2903 45 55 |
Cloroeptafluoropropani |
|
|
Gruppo III |
2903 46 10 |
Bromoclorodifluorometano |
|
2903 46 20 |
Bromotrifluorometano |
|
|
2903 46 90 |
Dibromotetrafluoroetani |
|
|
Gruppo IV |
2903 14 00 |
Tetracloruro di carbonio |
|
Gruppo V |
2903 19 10 |
1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio) |
|
Gruppo VI |
2903 30 33 |
Bromometano (bromuro di metile) |
|
Gruppo VII |
2903 49 30 |
Idrobromofluorometani, -etani o propani |
|
Gruppo VIII |
2903 49 10 |
Idroclorofluorometani, -etani o propani |
|
Gruppo IX |
ex 2903 49 80 |
Bromoclorometano |
|
ex 3824 71 00 |
Miscugli contenenti solo sostanze che rientrano nei codici da 2903 41 00 a 2903 45 55 |
|
|
ex 3824 79 00 |
Miscugli contenenti solo una o più sostanze che rientrano nei codici da 2903 46 10 a 2903 46 90 |
|
|
ex 3824 90 99 |
Miscugli contenenti uno o più sostanze che rientrano nei codici 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 o 2903 49 80 (solo bromoclorometano) |
(1) L’indicazione “ex” prima di un codice significa che altri prodotti, oltre a quelli indicati nella colonna “designazione”, possono rientrare in questa voce.»
|
11.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 30/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2006
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
|
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,147 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
|
11.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 31/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2006
relativo alle domande di titoli d’importazione di riso di origine egiziana nell’ambito del contingente tariffario per l’anno 2006, previsto dal regolamento (CE) n. 955/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dell’Egitto (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 presentate il 2 gennaio 2006 entro le ore 13, e comunicate alla Commissione vertono su un quantitativo di 67 593 tonnellate, mentre la quantità massima da importare è di 5 605 tonnellate di riso del codice NC 1006, conformemente al protocollo dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (3), allegato alla decisione 2005/89/CE del Consiglio (4). |
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(2) |
Occorre pertanto fissare la percentuale di riduzione per le domande di titoli d’importazione presentate il 2 gennaio 2006 entro le ore 13 che beneficiano della riduzione del 100 % del dazio doganale calcolato conformemente all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
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(3) |
È inoltre necessario che non siano più rilasciati titoli d’importazione che consentano di ottenere una riduzione del 100 % del dazio doganale per l’anno 2006. |
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(4) |
Tenuto conto del suo oggetto, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 nell’ambito del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005, presentate il 2 gennaio 2006 entro le ore 13 e comunicate alla Commissione, danno luogo al rilascio dei titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione di un coefficiente di riduzione di 91,7077 %.
Articolo 2
Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 presentate a decorrere dal 2 gennaio 2006 alle ore 13 fino alla fine dell’anno 2006 non danno più luogo al rilascio di titoli d’importazione nell’ambito del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.
(3) GU L 31 del 4.2.2005, pag. 31.
(4) GU L 31 del 4.2.2005, pag. 30.
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11.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 32/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2006
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). |
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(2) |
L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. |
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(3) |
Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 gennaio 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di febbraio 2006 possono essere presentate domande di titoli per 6 802,347 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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11.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2006
che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda determinati gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Canada e negli Stati Uniti d’America
[notificata con il numero C(2005) 5795]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/8/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione. |
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(2) |
Il Canada e gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare, per i loro rispettivi paesi, le diciture su tale elenco per quanto concerne determinati gruppi di raccolta e produzione di embrioni. |
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(3) |
Il Canada e gli Stati Uniti d’America hanno fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i gruppi interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell’esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tali paesi. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare la decisione 92/452/CEE. |
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(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 92/452/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 14 gennaio 2006.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/774/CE (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 46).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:
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a) |
sono soppresse le seguenti righe relative ai gruppi di raccolta degli embrioni in Canada:
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b) |
sono inserite le seguenti righe per il Canada:
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c) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta e produzione degli embrioni n. E71 è sostituita dal testo seguente:
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d) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E593 è sostituita dal testo seguente:
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e) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E607 è sostituita dal testo seguente:
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f) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta e produzione degli embrioni n. E661 è sostituita dal testo seguente:
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g) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E728 è sostituita dal testo seguente:
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h) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta e produzione degli embrioni n. E764 è sostituita dal testo seguente:
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i) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta e produzione degli embrioni n. E827 è sostituita dal testo seguente:
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j) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E885 è sostituita dal testo seguente:
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k) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta e produzione degli embrioni n. E933 è sostituita dal testo seguente:
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l) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E1033 è sostituita dal testo seguente:
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m) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E1142 è sostituita dal testo seguente:
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n) |
la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. NSET002 è sostituita dal testo seguente:
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o) |
sono soppresse le seguenti righe relative ai gruppi di raccolta degli embrioni negli Stati Uniti d’America:
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p) |
è inserita la seguente riga relativa agli Stati Uniti d’America:
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q) |
la riga relativa al gruppo statunitense di raccolta degli embrioni n. 93WI060 è sostituita dal testo seguente:
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r) |
la riga relativa al gruppo statunitense di raccolta degli embrioni n. 96OR085 è sostituita dal testo seguente:
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s) |
la riga relativa al gruppo statunitense di raccolta degli embrioni n. 99MI105 è sostituita dal testo seguente:
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t) |
la riga relativa al gruppo statunitense di raccolta degli embrioni n. 92WI057 è sostituita dal testo seguente:
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u) |
la riga relativa al gruppo statunitense di raccolta degli embrioni n. 91WI045 è sostituita dal testo seguente:
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