ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
|
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
|
|
|
Consiglio |
|
|
* |
||
|
|
Commissione |
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume da determinati paesi terzi [notificata con il numero C(2006) 33] ( 1 ) |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
10.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 21/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
62,0 |
204 |
41,2 |
|
212 |
88,1 |
|
999 |
63,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
133,7 |
204 |
83,1 |
|
999 |
108,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
107,2 |
204 |
62,2 |
|
999 |
84,7 |
|
0805 10 20 |
052 |
46,8 |
204 |
53,0 |
|
220 |
45,2 |
|
524 |
24,6 |
|
624 |
51,9 |
|
999 |
44,3 |
|
0805 20 10 |
052 |
83,4 |
204 |
72,9 |
|
999 |
78,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
69,0 |
400 |
86,4 |
|
464 |
113,8 |
|
624 |
75,2 |
|
999 |
86,1 |
|
0805 50 10 |
052 |
65,0 |
999 |
65,0 |
|
0808 10 80 |
400 |
111,8 |
404 |
102,5 |
|
720 |
93,1 |
|
999 |
102,5 |
|
0808 20 50 |
400 |
79,7 |
720 |
73,8 |
|
999 |
76,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
10.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 22/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2006
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi d’intervento belga, ceco, francese, irlandese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, svedese e ungherese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, la Polonia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e l’Ungheria dispongono di scorte d’intervento di zucchero. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero. |
(2) |
Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d’intervento (2). |
(3) |
Non trova tuttavia applicazione l’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, secondo il quale il bando di gara deve essere pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, giacché gli Stati membri incontrano difficoltà nella traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità e si creerebbero ritardi ingiustificati nella vendita delle loro scorte d’intervento di zucchero. Inoltre, l’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento stabilisce una cauzione di gara pari a 0,73 EUR per 100 chilogrammi di zucchero. Ai fini della vendita sul mercato interno delle scorte d’intervento di zucchero, la cauzione versata dall’offerente deve essere allineata al prezzo d’intervento. Per questo motivo non trova applicazione l’articolo 28, paragrafo 1, lettera a). |
(4) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale. |
(5) |
Gli organismi d’intervento belga, ceco, francese, irlandese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, svedese e ungherese devono comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli organismi d’intervento belga, ceco, francese, irlandese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, svedese e ungherese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 1 009 124 tonnellate di zucchero da essi detenuto e ammesso all’intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno. Gli Stati membri detentori e i quantitativi previsti sono riportati nell’allegato I.
Articolo 2
1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, le gare e le vendite di cui all’articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.
2. In deroga all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, gli organismi d’intervento interessati redigono un bando di gara che pubblicano almeno otto giorni prima dell’inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.
Il bando indica in particolare le condizioni della gara.
Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.
Articolo 3
L’offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.
Articolo 4
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 26 gennaio 2006 e termina il 1o febbraio 2006 alle 15.00, ora di Bruxelles.
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:
— |
15 febbraio 2006, |
— |
1o, 15 e 29 marzo 2006, |
— |
5 e 19 aprile 2006, |
— |
3, 17 e 31 maggio 2006, |
— |
7, 14, 21 e 28 giugno 2006. |
2. Le offerte devono essere presentate agli organismi d’intervento detentori indicati nell’allegato I.
Articolo 5
In deroga all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero.
Articolo 6
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, gli organismi d’intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.
L’identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura nell’allegato II.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 7
1. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
In caso di offerte con lo stesso prezzo per uno Stato membro, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all’aggiudicazione:
a) |
suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure |
b) |
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure |
c) |
per estrazione a sorte. |
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).
ALLEGATO I
Stati membri detentori di scorte d’intervento di zucchero
Stato membro |
Organismo d’intervento |
Quantitativi detenuti dall’organismo d’intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno |
||||||||
Belgio |
|
100 539 |
||||||||
Repubblica ceca |
|
13 000 |
||||||||
Spagna |
|
8 300 |
||||||||
Francia |
|
20 000 |
||||||||
Irlanda |
|
12 000 |
||||||||
Italia |
|
571 111 |
||||||||
Ungheria |
|
110 500 |
||||||||
Polonia |
|
94 636 |
||||||||
Slovacchia |
|
20 000 |
||||||||
Svezia |
|
59 038 |
ALLEGATO II
Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi d’intervento
Modulo (1)
Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all’articolo 6
[Regolamento (CE) n. 22/2006]
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Stato membro che vende le scorte d’intervento di zucchero |
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantitativo (t) |
Prezzo dell’offerta EUR/100 kg |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(1) Da trasmettere via fax al seguente numero: (32) 2 292 10 34.
10.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 23/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2006
che modifica per l'ottava volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) (1), in particolare l'articolo 10, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 elenca le persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche a norma dello stesso regolamento. |
(2) |
La Commissione è autorizzata a modificare detto allegato, in virtù delle decisioni adottate dal Consiglio per attuare la posizione comune 2004/694/PESC, del 1o ottobre 2005, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (2). La decisione 2005/927/PESC del Consiglio (3), applica tale posizione comune. Occorre quindi modificare in conformità l’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2006.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/2005 della Commissione (GU L 261 del 7.10.2005, pag. 20).
(2) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.
(3) GU L 337 del 22.12.2005, pag. 71.
ALLEGATO
La persona seguente è depennata dall'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004:
Gotovina, Ante. Data di nascita: 12.10.1955. Luogo di nascita: Isola di Pasman, comune di Zara, Repubblica di Croazia. Nazionalità: a) croata, b) francese.
10.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/10 |
DIRETTIVA 2006/2/CE DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2006
che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 96/74/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (2), dispone che l’etichetta indichi la composizione delle fibre dei prodotti tessili e che siano eseguiti controlli analizzando la conformità dei prodotti in questione con le indicazioni riportate sull’etichetta. |
(2) |
Nella direttiva 96/73/CE sono indicati metodi uniformi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili. |
(3) |
Sulla base di recenti risultati di ricerche ad opera di un gruppo di lavoro tecnico, la direttiva 96/74/CE è stata adattata al progresso tecnico aggiungendo le fibre polilattide ed elastomultiestere all’elenco delle fibre che figura negli allegati I e II alla citata direttiva. |
(4) |
Occorre quindi definire metodi di prova uniformi per le fibre polilattide ed elastomultiestere. |
(5) |
Occorre pertanto modificare conseguentemente la direttiva 96/73/CE. |
(6) |
Le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 6 gennaio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/34/CE della Commissione (GU L 89 del 26.3.2004, pag. 35).
ALLEGATO
Il capitolo 2 dell'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato come segue (1):
1) |
La tabella «METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA» è sostituita dalla seguente tabella: «2. METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA
|
2) |
Il punto 1.2 del metodo n. 1 è sostituito dal seguente testo:
|
3) |
Il punto 1.2 del metodo n. 2 è sostituito dal seguente testo:
|
4) |
Il punto 1.2 del metodo n. 4 è sostituito dal seguente testo:
|
5) |
Il metodo n. 6 è modificato come segue:
|
6) |
Il punto 1.2 del metodo n. 7 è sostituito dal seguente testo:
|
7) |
Il metodo n. 8 è modificato come segue:
|
8) |
Il punto 1.2 del metodo n. 9 è sostituito dal seguente testo:
|
9) |
I punti 1.1 e 1.2 del metodo n. 13 sono sostituiti dal seguente testo:
|
10) |
Il punto 1.2 del metodo n. 14 è sostituito dal seguente testo:
|
(1) Numero delle fibre: 1. poliestere (34) ex (31), 2. polipropilene (36) ex (33), 3. elastane (42) ex (39), 4. fibra di vetro (43) ex (40). Cfr. direttiva 96/74/CE (GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38), modificata dalla direttiva 97/37/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 74).
10.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/14 |
DIRETTIVA 2006/3/CE DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2006
che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori, la direttiva 96/74/CE stabilisce le norme che disciplinano l’etichettatura o la stampigliatura dei prodotti per quanto riguarda la loro composizione in fibre tessili. I prodotti tessili possono essere commercializzati all’interno della Comunità solo se conformi alle disposizioni di detta direttiva. |
(2) |
Alla luce dei recenti risultati ottenuti da un gruppo tecnico di lavoro, è necessario, al fine di adeguare la direttiva 96/74/CE al progresso tecnico, aggiungere la fibra elastomultiestere all’elenco di fibre di cui agli allegati I e II di tale direttiva. |
(3) |
La direttiva 96/74/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 96/74/CE è modificata come segue:
1) |
Nell’allegato I viene inserita la seguente riga 45:
|
2) |
Nell’allegato II viene inserita la seguente voce 45:
|
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 gennaio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/34/CE della Commissione (GU L 89 del 26.3.2004, pag. 35).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
10.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2005
che adotta la regolamentazione che stabilisce le modalità relative alla concessione di un aiuto finanziario che completa la pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità
(2006/6/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 76 bis di detto statuto,
visto il parere del comitato dello statuto,
considerando che le istituzioni delle Comunità europee devono stabilire di comune accordo le condizioni relative alla concessione di un aiuto finanziario che completa la pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE REGOLAMENTAZIONE:
Articolo 1
Nel quadro delle azioni a carattere sociale previste dallo statuto, la pensione del coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità può essere completata da un aiuto versato dall’istituzione per tutta la durata della malattia grave o prolungata oppure della disabilità, sulla base di un esame delle condizioni sociali e mediche dell’interessato.
Articolo 2
La decisione di accordare un aiuto a norma dell’articolo 76 bis dello statuto è presa dell’autorità che ha il potere di nomina («AIPN») della Commissione.
La gestione degli stanziamenti previsti per l’applicazione dell’articolo 76 bis dello statuto è di competenza della Commissione.
Articolo 3
Il coniuge superstite interessato o il suo rappresentante legale (di seguito «richiedente») presenta una domanda al servizio sociale dell’istituzione responsabile della fissazione dei diritti a pensione del coniuge superstite in causa. Alla domanda deve essere allegata una relazione medica circostanziata, eventualmente corredata di documenti giustificativi, del medico curante del coniuge superstite. Tale relazione stabilisce la malattia grave o prolungata oppure la disabilità e propone le misure necessarie per ovviare agli effetti della disabilità oppure della malattia grave o prolungata.
Articolo 4
La decisione dell’AIPN della Commissione è presa sulla base di un parere medico e di un parere relativo alle condizioni sociali della persona interessata, tenendo conto delle finalità di cui all’articolo 1.
Articolo 5
Tenendo conto del parere del medico curante, il medico di fiducia dell’istituzione responsabile ai sensi dell’articolo 3 si pronuncia sulla possibilità di riconoscere la malattia o la disabilità nonché sulla gravità e la presumibile durata della stessa. Egli si pronuncia inoltre sulle misure da adottare per ovviare agli effetti della malattia o della disabilità. In caso di parere sfavorevole del medico di fiducia dell’istituzione, la pratica è trasmessa per parere ad una commissione formata dal medico di fiducia dell’istituzione, dal medico curante del richiedente e da un terzo medico designato di comune accordo dai primi due medici.
Articolo 6
Il parere sulla situazione sociale del richiedente è formulato da un assistente sociale dell’istituzione responsabile ai sensi dell’articolo 3. Tale parere sociale tiene conto del parere medico e comprende un’analisi della situazione sociale, delle reali esigenze in rapporto alla malattia o alla disabilità e in particolare della situazione finanziaria e dei redditi e degli oneri del richiedente. Sulla base del parere medico e dell’analisi di cui sopra, l’assistente sociale propone, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, l’importo da accordare a titolo di aiuto finanziario, il periodo durante il quale tale aiuto è concesso ed il riesame, se lo ritiene necessario, della situazione sociale e dello stato di salute della persona di cui trattasi. In caso di disaccordo tra il richiedente e l’assistente sociale sull’analisi socio-economica, la pratica è sottoposta per parere ad un comitato paritario costituito su iniziativa della Commissione.
Articolo 7
L’AIPN della Commissione prende la propria decisione entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, sulla base dei pareri formulati a norma degli articoli 5 e 6. Se viene accordato, l’aiuto finanziario prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda ed è concesso per una durata massima di 12 mesi.
Articolo 8
Qualora conformemente alla decisione dell’AIPN il periodo dell’aiuto finanziario sia giunto a scadenza ma la disabilità o la malattia grave o prolungata persista, è prevista la possibilità di accordare una proroga. L’AIPN delibera in merito alla proroga dell’intervento finanziario sulla base, se del caso, di un nuovo parere medico e di un parere sulla situazione sociale dell’interessato conformemente agli articoli 5 e 6. Se tale proroga è concessa, l’aiuto prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’ultimo mese di applicazione della precedente decisione.
Articolo 9
Il richiedente deve indicare la propria situazione finanziaria (in particolare beni, patrimonio immobiliare e azioni) e presentare una dichiarazione sull’onore relativa ai propri redditi basata sull’ultima dichiarazione fiscale (pensione versata dall’istituzione, eventuali altre pensioni versate da terzi, indennità connesse alla disabilità o alla malattia grave o prolungata, nonché ogni altra fonte di reddito).
Articolo 10
Qualora gli venga riconosciuta una malattia grave o prolungata oppure una disabilità, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, il coniuge superstite beneficia di un aiuto finanziario calcolato nel modo seguente:
— |
l’importo corrispondente alle spese connesse alla malattia grave o prolungata o alla disabilità non rimborsate da altre fonti, maggiorato del minimo vitale e detratti i redditi dell’interessato ai sensi dell’articolo 9. L’importo dell’aiuto non può tuttavia essere superiore all’ammontare delle spese suddette. |
Articolo 11
L’intervento finanziario dell’istituzione è versato mensilmente nei casi in cui, secondo il parere medico, la durata della malattia grave o prolungata o della disabilità è superiore a un mese e in un’unica soluzione nel caso contrario.
Articolo 12
Il richiedente è tenuto a dichiarare quanto prima al servizio sociale dell’istituzione responsabile ai sensi dell’articolo 3 tutti i cambiamenti relativi alla sua situazione.
Articolo 13
La Commissione presenta una relazione dettagliata sull’applicazione della presente regolamentazione, ivi inclusi l’intervento finanziario annuo medio e l’impatto finanziario complessivo, tre anni dopo l’entrata in vigore della stessa e successivamente ogni tre anni.
Articolo 14
La presente regolamentazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha constatato il comune accordo delle istituzioni previsto all’articolo 76 bis dello statuto.
Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).
Commissione
10.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2006
recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume da determinati paesi terzi
[notificata con il numero C(2006) 33]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/7/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno possa venire introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti derivati dal pollame, tra cui le piume non trattate. |
(2) |
Le autorità turche hanno notificato diversi focolai di influenza aviaria tra gli animali di pollai dell'Anatolia orientale. Non si può escludere la presenza della malattia in Armenia, Azerbaigian, Georgia, Iran, Iraq e Siria dato che è probabile che siano stati gli uccelli migratori a provocare la diffusione della malattia in Turchia. |
(3) |
Attualmente dai paesi confinanti con la Turchia non sono autorizzate le importazioni di prodotti derivati dal pollame, salvo che si tratti di piume non trattate e di parti delle medesime. |
(4) |
A norma della decisione 2005/733/CE della Commissione (2) sono già sospese le importazioni dalla Turchia di piume non trattate. |
(5) |
Mancando ulteriori informazioni sulla sorveglianza dell'influenza aviaria nei paesi che confinano con la parte orientale della Turchia e tenuto conto del rischio per la salute degli animali rappresentato dall'introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno sospendere le importazioni dall'Armenia, dall'Azerbaigian, dalla Georgia, dall'Iran, dall'Iraq e dalla Siria di piume non trattate e di parti delle medesime. |
(6) |
Di conseguenza, per le importazioni dai paesi terzi interessati di partite commerciali di piume trasformate è opportuno esigere una prova dell'avvenuto trattamento. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri sospendono le importazioni di piume non trattate e di parti di piume non trattate provenienti dal territorio dei paesi elencati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché le partite di piume o parti di piume trattate (escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali) importate dal territorio dei paesi elencati nell'allegato siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trattate sono state sottoposte a getto di vapore o ad altro metodo di trattamento che assicuri l'inattivazione dell'agente patogeno.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 4
La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2006.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
(2) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 102.
ALLEGATO
Paesi di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione:
— |
Georgia |
— |
Armenia |
— |
Azerbaigian |
— |
Iran |
— |
Iraq |
— |
Siria |
Rettifiche
10.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/20 |
Rettifica dell’azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327 del 14 dicembre 2005 )
In copertina e a pagina 28, nel titolo; a pagina 32, nella data di adozione:
anziché:
«12 dicembre 2005»,
leggi:
«25 novembre 2005».