ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 346

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
29 dicembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro

1

 

 

Regolamento (CE) n. 2170/2005 della Commissione, del 28 dicembre 2005, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili al riso semilavorato o lavorato a decorrere dal 1o settembre 2005

6

 

*

Regolamento (CE) n. 2171/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

7

 

*

Regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

10

 

*

Direttiva 2005/93/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2005, che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sulle importazioni di birra in Finlandia

16

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio

18

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

24

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

26

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore della decisione 2005/953/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

30

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 2005, che modifica l'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per consentire alla Banca di finanziare operazioni in Mongolia

31

 

 

Commissione

 

*

Decisione n. 3/2005 del Comitato misto per l’agricoltura istituito con l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 19 dicembre 2005, concernente l’adeguamento, in seguito all’allargamento dell’Unione europea, degli allegati 1 e 2

33

 

*

Decisione n. 4/2005 del Comitato misto per l’agricoltura, del 19 dicembre 2005, concernente la modifica dell’appendice 1 dell’allegato 9 all’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

44

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione EUPAT/1/2005 del Comitato politico e di sicurezza, del 7 dicembre 2005, relativa alla nomina del capo del gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia EUPAT nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dell'informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 208 dell'11 agosto 2005)

47

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2169/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3), prevede la sostituzione con l’euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri che soddisfacevano alle condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica all’epoca nella quale la Comunità entrava nella terza fase dell’unione economica e monetaria. Tale regolamento comprende anche norme relative all’unità monetaria nazionale di quegli stessi Stati membri nel periodo di transizione che si sarebbe concluso il 31 dicembre 2001, e norme relative alle banconote e alle monete metalliche.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2596/2000 ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l’euro.

(3)

Nel regolamento (CE) n. 974/98 è stabilito un calendario per il passaggio all’euro negli Stati membri ora partecipanti. Nell’intento di fornire chiarezza e certezza riguardo alle norme relative all’introduzione dell’euro in altri Stati membri, è necessario stabilire disposizioni generali, per precisare come si determineranno in futuro i vari periodi di transizione per il passaggio all’euro.

(4)

È opportuno prevedere un elenco degli Stati membri partecipanti, che potrà essere esteso quando altri Stati membri adotteranno l’euro come moneta nazionale.

(5)

Per predisporre un agevole passaggio all’euro, il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio prevede un periodo di transizione tra la sostituzione con l’euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri partecipanti e l’introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro. Il periodo di transizione dovrebbe essere al massimo di tre anni, e comunque quanto più breve possibile.

(6)

Il periodo di transizione può essere ridotto a zero, nel qual caso la data di adozione dell’euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido se uno Stato membro non ritiene necessario un periodo di transizione più lungo. Il tal caso sul suo territorio le banconote e le monete metalliche in euro avranno corso legale alla data di adozione dell’euro. Lo Stato membro interessato potrà beneficiare tuttavia di un periodo di «abbandono graduale» della durata di un anno, nel corso del quale in nuovi strumenti giuridici si potrà continuare a far riferimento all’unità monetaria nazionale. In tal modo, gli operatori economici dello Stato membro disporranno di un maggiore lasso di tempo per adeguarsi all’introduzione dell’euro, il che agevolerà tale passaggio.

(7)

Nel periodo di circolazione delle due monete, dovrebbe essere possibile per il pubblico cambiare gratuitamente le banconote e monete metalliche nell’unità monetaria nazionale in banconote e monete metalliche in euro, fatti salvi determinati massimali.

(8)

È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 974/98 è modificato come segue:

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

a)

“Stati membri partecipanti”: gli Stati membri elencati nella tabella in allegato;

b)

“strumenti giuridici”: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica;

c)

“tasso di conversione”: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante, a norma dell’articolo 123, paragrafo 4, prima frase oppure del medesimo articolo 123, paragrafo 5 del trattato;

d)

“data di adozione dell’euro”: la data alla quale il rispettivo Stato membro entra nella terza fase a norma dell’articolo 121, paragrafo 3 del trattato o, se del caso, la data alla quale l’abrogazione della deroga per il rispettivo Stato membro entra in vigore ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato;

e)

“data di sostituzione del denaro liquido”: la data alla quale le banconote e le monete metalliche in euro entrano in corso legale in un determinato Stato membro partecipante;

f)

“unità euro”: l’unità monetaria di cui all’articolo 2, seconda frase;

g)

“unità monetaria nazionale”: l’unità della moneta nazionale di uno Stato membro partecipante, quale è il giorno precedente alla data alla quale tale Stato membro adotta l’euro;

h)

“periodo di transizione”: il lasso di tempo, di tre anni al massimo, avente inizio all’ora zero della data di adozione dell’euro e avente fine all’ora zero della data di sostituzione del denaro liquido;

i)

“periodo di abbandono graduale”: il lasso di tempo di un anno al massimo avente inizio alla data di adozione dell’euro, che può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell’euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido;

j)

“ridenominare”: modificare l’unità nella quale è espresso l’importo di un debito in essere, da un’unità monetaria nazionale all’unità euro; l’atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale.

k)

“enti creditizi”: gli enti creditizi definiti nell’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4). Ai fini del presente regolamento non sono considerati enti creditizi gli enti elencati nell’articolo 2, paragrafo 3 di tale direttiva ad eccezione degli uffici dei conti correnti postali.

2)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell’euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l’eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti in allegato.»

3)

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell’euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l’euro. L’unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.»

4)

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 bis

Le banconote e le monete metalliche denominate in un’unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale, entro i loro limiti territoriali, come il giorno precedente l’adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro partecipante.»

5)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

Quanto segue si applica agli Stati membri che beneficiano di un periodo di abbandono graduale. Negli strumenti giuridici posti in essere durante il periodo di abbandono graduale e applicabili in tali Stati membri si può continuare a far riferimento all’unità monetaria nazionale. Tali riferimenti sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Fatto salvo l’articolo 15 gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell’unità euro. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.

Lo Stato membro in questione limita la possibilità di cui al comma precedente a determinati tipi di strumenti giuridici, oppure agli strumenti giuridici adottati in determinati settori.

Lo Stato membro in questione può abbreviare il periodo di cui trattasi.»

6)

Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

Con effetto dalle rispettive date di sostituzione del denaro liquido la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti.

Fatto salvo l’articolo 15, le banconote denominate in euro sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti.

Articolo 11

Con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido, gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma di quanto contenuto nella seconda frase dell’articolo 106, paragrafo 2 del trattato. Fatti salvi l’articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all’articolo 111, paragrafo 3, del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell’autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.»

7)

Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Gli articoli 10, 11, 14, 15 e 16 si applicano in ciascuno Stato membro partecipante con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido.

Articolo 14

Nel caso che, in strumenti giuridici esistenti il giorno precedente la data di sostituzione del denaro liquido, vi siano riferimenti a un’unità monetaria nazionale, questi sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.»

8)

L’articolo 15 è modificato come segue:

a)

Ai paragrafi 1 e 2, l’indicazione «dopo la fine del periodo transitorio» è sostituita dall’indicazione «con decorrenza dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Durante il periodo di cui al paragrafo 1, negli Stati membri partecipanti che adottano l’euro dopo il 1o gennaio 2002 gli enti creditizi cambiano le banconote e le monete metalliche dei loro clienti denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro in banconote e in monete metalliche in euro senza oneri sino al massimale eventualmente stabilito dalla legge nazionale. Gli enti creditizi possono chiedere di essere ufficialmente avvertiti nel caso che l’importo da cambiare sia superiore al massimale stabilito dalla legge nazionale o, in assenza di tali disposizioni, da loro stessi e corrispondente a un determinato importo per ogni nucleo familiare.

Gli enti creditizi di cui al primo comma cambiano gratuitamente le banconote e le monete metalliche denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro presentate loro da persone diverse dai loro clienti, sino al massimale stabilito dalla legge nazionale, o in assenza di disposizioni in tal senso, da loro stessi.

La legge nazionale può limitare l’obbligo di cui ai due precedenti commi a determinati tipi di enti creditizi. La legge nazionale può altresì estendere tale obbligo ad altre persone.»

9)

Il testo figurante in allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e fatti salvi i protocolli n. 25 e n. 26 e l’articolo 122, paragrafo 1 del trattato.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  Parere espresso il 1o dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 316 del 13.12.2005, pag. 25.

(3)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

(4)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).»


ALLEGATO

«ALLEGATO

Stato membro

Data di adozione dell’euro

Data di sostituzione del denaro liquido

Adozione di un periodo di “abbandono graduale”

Belgio

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

non applicabile (n.a.)

Germania

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Grecia

1o gennaio 2001

1o gennaio 2002

n.a.

Spagna

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Francia

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Irlanda

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Italia

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Lussemburgo

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Paesi Bassi

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Austria

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Portogallo

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Finlandia

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.»


29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/6


REGOLAMENTO (CE) N. 2170/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2005

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili al riso semilavorato o lavorato a decorrere dal 1o settembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati (1), in particolare l'articolo 1 ter,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 per un quantitativo di 193 841 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2004 al 31 agosto 2005. Il dazio all'importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 deve quindi essere modificato.

(2)

Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro tre giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(3)

La modifica deve decorrere dal 1o settembre 2005 per tener conto dell'applicabilità a tale data del regolamento (CE) n. 2152/2005. Considerato che il dazio suddetto è fissato retroattivamente, occorre prevedere il rimborso dei dazi riscossi in eccesso, su semplice richiesta degli operatori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è di 145 EUR/t.

Articolo 2

Gli importi dei dazi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1o settembre 2005 sono rimborsati o sgravati.

A questo fine, gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in conformità alle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) e delle relative disposizioni di applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale


(1)  GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 30).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).


29.12.2005   

IT

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L 346/7


REGOLAMENTO (CE) N. 2171/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), avente una diagonale dello schermo di 38,1 cm (15″) e dimensioni totali di 34,5 (L) × 35,3 (A) × 16,5 (P) cm (formato 5:4) che presenta le seguenti caratteristiche:

risoluzione massima di 1 024 × 768 pixel a 75 Hz

dimensione pixel di 0,279 mm.

Il prodotto ha unicamente un’interfaccia mini D-sub a 15 pin.

È destinato ad essere utilizzato soltanto unitamente ad un prodotto classificabile alla voce 8471.

8471 60 80

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5(B) del capitolo 84 nonché dal testo dei codici NC 8471, 8471 60 e 8471 60 80.

Il prodotto non può essere classificato alla voce 8531 poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531, punto D).

In base all’utilizzazione prevista, il monitor riceve segnali dall'unità di elaborazione centrale di un sistema automatico per l’elaborazione dei dati.

Il prodotto è anche in grado di riprodurre segnali audio e video. Tuttavia, date le sue dimensioni e la limitata capacità di ricevere segnali da una fonte diversa da un sistema automatico per l’elaborazione dei dati tramite una scheda priva della funzionalità di elaborazione video, è considerato del tipo da utilizzare unicamente o principalmente nei sistemi automatici di elaborazione dei dati.

2.

Monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), avente una diagonale dello schermo di 50,8 cm (20″) e dimensioni totali di 47,1 (L) × 40,4 (A) × 17,4 (P) cm (formato 16:10) che presenta le seguenti caratteristiche:

densità pixel dello schermo pari a 100 dpi

dimensione pixel di 0,25 mm

risoluzione di 1 680 × 1 050 pixel

larghezza di banda fissa pari a 120 MHz.

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato per lo sviluppo di grafici sofisticati (sistemi CAD-CAM) nonché per il montaggio e la produzione di pellicole video.

Il prodotto è munito di un’interfaccia DVI che gli consente di visualizzare segnali ricevuti da un sistema automatico di elaborazione dati (ad esempio per il montaggio e la produzione di pellicole video).

Il prodotto è in grado anche di riprodurre testi, fogli elettronici, presentazioni ecc.

8528 21 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 5(B) e 5(E) del capitolo 84 nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.

La classificazione alla sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il prodotto non è del tipo impiegato unicamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dei dati [cfr. nota 5 (B) del capitolo 84].

Il prodotto non può essere classificato alla voce 8531 poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo con funzione di segnalazione (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531, punto D).

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato nella riproduzione di segnali video per lo sviluppo di grafici o per il montaggio e la produzione di pellicole video in un sistema CAD/CAM o in un sistema di montaggio video [cfr. nota 5 (E) del capitolo 84].

3.

Monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), avente una diagonale dello schermo di 54 cm (21″) e dimensioni totali di 46,7 (L) × 39,1 (A) × 20 (P) cm (formato 4:3) che presenta le seguenti caratteristiche:

risoluzione massima di 1 600 × 1 200 pixel a 60 Hz

dimensione pixel di 0,27 mm.

Il prodotto è dotato delle seguenti interfacce:

mini D-sub a 15 pin

DVI-D

DVI-I

ingresso/uscita audio.

Il prodotto può visualizzare segnali ricevuti da diverse fonti, come un sistema televisivo a circuito chiuso, un lettore DVD, una videocamera oppure un sistema automatico di elaborazione dei dati.

8528 21 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nota 5 del capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.

La classificazione alla sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo impiegato unicamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dei dati (cfr. nota 5 del capitolo 84), pur essendo in grado di visualizzare segnali ricevuti da diverse fonti.

Il prodotto non può essere classificato alla voce 8531 poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo con funzione di segnalazione (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531, punto D).

4.

Monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), avente una diagonale dello schermo di 76 cm (30″) e dimensioni totali di 71 (L) × 45 (A) × 11 (P) cm (formato 15:9) che presenta le seguenti caratteristiche:

risoluzione massima di 1 024 × 768 pixel;

dimensione pixel di 0,50 mm.

Il prodotto è dotato delle seguenti interfacce:

mini DIN a 15 pin

BNC

mini DIN a 4 pin

RS 232 C

DVI-D

audio stereo e PC.

Il prodotto può visualizzare segnali ricevuti da diverse fonti, come un sistema automatico di elaborazione dei dati, un sistema televisivo a circuito chiuso, un lettore DVD oppure una videocamera.

8528 21 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nota 5 del capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.

La classificazione alla sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo impiegato unicamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dei dati (cfr. nota 5 del capitolo 84), pur essendo in grado di visualizzare segnali ricevuti da diverse fonti.

Il prodotto non può essere classificato alla voce 8531 poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531, punto D).


29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/10


REGOLAMENTO (CE) N. 2172/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno convenuto di procedere all’adeguamento delle concessioni tariffarie previste nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (di seguito «accordo»). L’adeguamento delle suddette concessioni tariffarie, con decisione n. 3/2005 del comitato misto per l’agricoltura (3) recante modifica degli allegati 1 e 2 dell’accordo, prevede l’apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi, di peso superiore a 160 chilogrammi, originari della Svizzera. Occorre adottare le modalità di apertura e gestione di tale contingente tariffario su base pluriennale.

(2)

Per la ripartizione del contingente tariffario e tenuto conto dei prodotti di cui trattasi, è opportuno applicare il metodo dell'esame simultaneo di cui all'articolo 32, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3)

Per poter fruire di questo contingente tariffario, gli animali vivi devono essere originari della Svizzera, secondo le regole di cui all'articolo 4 dell'accordo.

(4)

Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi ammissibili nell'ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare che commercializzano con paesi terzi quantitativi di una certa entità. Per tale motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi nell’anno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi, dal momento che una partita di 50 capi può essere considerata un carico normale. L'esperienza ha dimostrato che l'acquisto di una singola partita costituisce il requisito minimo affinché una transazione possa considerarsi reale e fattibile.

(5)

Per consentire il controllo dei suddetti criteri, è necessario che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

(6)

Anche per evitare speculazioni, occorre escludere dall'accesso al contingente gli importatori che al 1o gennaio precedente l’inizio del periodo contingentale annuale di cui trattasi non erano più attivi nel commercio di bovini vivi. Inoltre occorre fissare una cauzione per i diritti di importazione, escludere la possibilità di trasferire i titoli e disporre che i titoli di importazione siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti di importazione.

(7)

Per consentire un accesso più equo al contingente, garantendo nel contempo per ciascuna domanda un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale, è opportuno fissare un numero massimo e un numero minimo di capi per domanda.

(8)

È opportuno disporre che i diritti di importazione siano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, se necessario, un coefficiente fisso di attribuzione.

(9)

In applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, il regime deve essere gestito mediante titoli di importazione. A tal fine occorre precisare le modalità di presentazione delle domande nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, se necessario in aggiunta o in deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5).

(10)

Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro assegnati, occorre stabilire che, in ordine alla cauzione per i diritti di importazione, tale domanda di titoli costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6).

(11)

L’esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all’acquisto, al trasporto e all’importazione degli animali di cui trattasi. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un’esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(12)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell’ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto, su base pluriennale, per periodi dal 1o gennaio al 31 dicembre, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 chilogrammi, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4203.

2.   Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le regole sull'origine di cui all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

1.   Per avere accesso al contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato nei dodici mesi precedenti il termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3, paragrafo 3, almeno 50 capi di cui ai codici NC 0102 10 e 0102 90.

Il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2.   La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a indicarlo nella comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, per ogni richiedente interessato.

3.   Non possono beneficiare di alcuna assegnazione gli operatori che, al 1o gennaio precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi, abbiano cessato l'attività nell'ambito degli scambi commerciali con i paesi terzi nel settore delle carni bovine.

4.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di diritti di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2.   Le domande di diritti di importazione devono riferirsi ad un quantitativo pari ad almeno 50 capi e a non più del 5 % del quantitativo disponibile.

Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

3.   Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del 1o dicembre precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi.

Tuttavia, per il periodo contingentale che va dalla data in entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2006, le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’inesistenza di domande, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando, nel caso in cui siano state effettivamente presentate domande, il modulo riprodotto nell'allegato I.

Articolo 4

1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

2.   Se i quantitativi oggetto delle domande di cui all’articolo 3 superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente unico di attribuzione dei quantitativi richiesti.

Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui al primo comma risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno. Un quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce un’unica partita.

Articolo 5

1.   La cauzione per i diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa deve essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti di importazione.

2.   I titoli di importazione devono essere chiesti per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3.   Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il numero dei diritti di importazione da assegnare risulta inferiore a quello dei diritti richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 6

1.   L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.

2.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d'origine;

b)

nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79;

c)

nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4203) e almeno una delle diciture di cui all'allegato II.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

2.   La validità dei titoli cessa comunque dopo il 31 dicembre del periodo contingentale annuale di cui trattasi.

3.   La garanzia del titolo d'importazione è subordinata al deposito di una cauzione di 20 EUR/capo costituita:

a)

dalla cauzione di 3 EUR di cui all’articolo 5, paragrafo 1; e

b)

dall’importo di 17 EUR che il richiedente deposita insieme alla domanda di titolo.

4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

5.   In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

6.   Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi:

a)

la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, intestata al nome del titolare, rilasciata dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento da parte del titolare o dell'apertura, da parte del titolare, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

b)

il documento di trasporto intestato al nome del titolare per gli animali di cui trattasi;

c)

la prova attestante l'immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare in qualità di destinatario.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(3)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 33.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).


ALLEGATO I

Fax (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Applicazione del regolamento (CE) n. 2172/2005

Image


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c)

:

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 2172/2005

:

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 2172/2005

:

in danese

:

Forordning (EF) nr. 2172/2005

:

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 2172/2005

:

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 2172/2005

:

in greco

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/2005

:

in inglese

:

Regulation (EC) No 2172/2005

:

in francese

:

Règlement (CE) no 2172/2005

:

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 2172/2005

:

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 2172/2005

:

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

:

in ungherese

:

2172/2005/EK rendelet

:

in maltese

:

Regolament (KE) Nru 2172/2005

:

in olandese

:

Verordening (EG) nr. 2172/2005

:

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 2172/2005

:

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 2172/2005

:

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 2172/2005

:

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 2172/2005

:

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 2172/2005

:

in svedese

:

Förordning (EG) nr 2172/2005


29.12.2005   

IT

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L 346/16


DIRETTIVA 2005/93/CE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sulle importazioni di birra in Finlandia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 4 e 5 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (3), prevedono franchigie per le merci soggette ad accisa contenute nei bagagli dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che tali importazioni siano prive di qualsiasi carattere commerciale.

(2)

La direttiva 69/169/CEE autorizza la Finlandia, fino al 31 dicembre 2005, ad applicare un limite quantitativo non inferiore a 6 litri per persona alle importazioni di birra a seguito delle gravi difficoltà economiche incontrate dai commercianti finlandesi al dettaglio situati nelle regioni frontaliere, nonché delle notevoli perdite di entrate dovute all’aumento delle importazioni di birra provenienti da paesi terzi. La Finlandia ha applicato la franchigia soltanto entro una certa misura e ha limitato l’importazione di birra ad un massimo di 16 litri per persona.

(3)

L’adesione di nuovi Stati membri ha aperto nuove possibilità a chi viaggia da uno Stato membro, soprattutto dall’Estonia, e intende introdurre birra in Finlandia. La Finlandia ha fatto fronte a tale situazione riducendo mediamente del 33 % l’imposta sulle bevande alcoliche alla frontiera, il ribasso più significativo degli ultimi 40 anni.

(4)

La riduzione delle imposte sugli alcolici ha provocato non solo ingenti perdite per il gettito delle accise, ma ha anche aggravato i problemi riguardo alla politica in materia di alcolici e alle politiche sociale e sanitaria. Sono inoltre aumentati i problemi di ordine pubblico e i reati collegati agli alcolici.

(5)

La Finlandia ha chiesto una deroga al disposto dell’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 69/169/CEE per poter applicare un limite massimo non inferiore a 16 litri per persona sulle importazioni di birra da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi.

(6)

È necessario tener conto della situazione geografica della Finlandia, delle difficoltà economiche dei commercianti finlandesi al dettaglio situati nelle regioni frontaliere e della notevole perdita di entrate dovuta all’aumento delle importazioni di birra provenienti da paesi terzi.

(7)

Per i motivi suddetti e alla luce delle riflessioni in corso su una revisione generale dei valori e dei quantitativi di merci fissati nella direttiva 69/169/CEE, è opportuno autorizzare la Finlandia ad applicare la deroga richiesta per un ulteriore periodo, fino al 31 dicembre 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’articolo 5, paragrafo 9 della direttiva 69/169/CEE è sostituito dal seguente:

«9.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, la Finlandia è autorizzata ad applicare un limite quantitativo massimo non inferiore a 16 litri alle importazioni di birra provenienti da paesi terzi fino al 31 dicembre 2007.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative unitamente ad una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  Parere espresso il 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere espresso il 14 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

29.12.2005   

IT

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L 346/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio

(2005/952/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3,

vista la decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all’adozione del suo regolamento interno (1), in particolare l’articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2001/264/CE (2) prevede che il segretario generale/alto rappresentante adotti le misure adeguate per garantire che, nel trattamento delle informazioni classificate UE, le norme di sicurezza del Consiglio siano rispettate all’interno del segretariato generale del Consiglio (SGC) e, fra l’altro, dai contraenti esterni dell’SGC.

(2)

L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/264/CE dispone che gli Stati membri adottano le misure adeguate, in conformità di accordi nazionali, per garantire che, nel trattamento delle informazioni classificate UE, le norme di sicurezza del Consiglio siano rispettate all’interno dei loro servizi e degli edifici, fra l’altro, dai contraenti esterni degli Stati membri.

(3)

La decisione 2001/264/CE del Consiglio non prevede attualmente elementi sulle modalità di applicazione dei principi fondamentali e delle norme minime da essa previsti, nel caso in cui il segretariato generale del Consiglio affidi a soggetti esterni, mediante contratto, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE.

(4)

È pertanto necessario che siano inserite al riguardo specifiche norme minime comuni nella decisione 2001/264/CE del Consiglio.

(5)

Anche gli Stati membri dovrebbero osservare tali norme minime comuni per l’adozione di misure, in conformità di accordi nazionali, qualora siano affidate ai soggetti esterni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/264/CE del Consiglio, mediante contratto, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE.

(6)

Tali norme minime comuni dovrebbero applicarsi fatti salvi gli atti pertinenti, in particolare la direttiva 2004/18/CE (3), il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4) e le relative modalità d’esecuzione e l’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC,

DECIDE:

Articolo 1

La seguente frase è inserita nella parte I, punto 8, dell’allegato alla decisione 2001/264/CE del Consiglio:

«Dette norme minime comprendono altresì norme minime da applicare qualora il segretariato generale affidi a soggetti industriali o di altra natura, mediante contratto, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE; tali norme minime comuni figurano nella parte II, sezione XIII.»

Articolo 2

Il testo riportato in allegato alla presente decisione è inserito nella parte II, sezione XIII, dell’allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).

(2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/571/CE (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 31).

(3)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).


ALLEGATO

«SEZIONE XIII

NORME MINIME COMUNI SULLA SICUREZZA INDUSTRIALE

1.

La presente sezione contempla gli aspetti di sicurezza delle attività industriali inerenti specificamente alla negoziazione e alla stipulazione dei contratti per l’assegnazione di mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE e all’esecuzione di tali contratti da parte di soggetti industriali o di altra natura, per quanto riguarda anche la comunicazione di informazioni classificate UE o l’accesso alle medesime durante la procedura di aggiudicazione (fase di presentazione delle offerte e trattative precontrattuali).

DEFINIZIONI

2.

Ai fini delle norme minime comuni s’intende per:

a)

“contratto classificato”: contratto di forniture, di lavori o di servizi la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE;

b)

“subcontratto classificato”: contratto di forniture, di lavori o di servizi, stipulato fra un contraente e un altro contraente (il subcontraente), la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE;

c)

“contraente”: persona fisica o soggetto giuridico aventi capacità giuridica per sottoscrivere un contratto;

d)

“autorità di sicurezza designata (DSA)”: autorità che fa capo all’autorità di sicurezza nazionale (NSA) di uno Stato membro dell’UE, incaricata di comunicare ai soggetti industriali o di altra natura la linea politica dello Stato membro riguardo a tutti gli aspetti della sicurezza industriale e di fornire guida e assistenza nell’attuazione della medesima. Le funzioni della DSA possono essere svolte dalla NSA;

e)

“nulla osta di sicurezza dei luoghi (FSC)”: decisione amministrativa di una NSA/DSA, secondo la quale i luoghi sono in grado, sotto il profilo della sicurezza, di offrire un’adeguata protezione alle informazioni classificate UE di un determinato grado di classificazione di sicurezza e il personale che deve accedere alle informazioni classificate UE ha debitamente ottenuto il nulla osta di sicurezza ed è stato istruito sui pertinenti requisiti di sicurezza necessari all’accesso e alla protezione delle informazioni classificate UE;

f)

“soggetto industriale o di altra natura”: soggetto che si occupa della fornitura di prodotti, della realizzazione di opere o della prestazione di servizi; sono compresi i soggetti industriali, commerciali, di servizi, scientifici, di ricerca, didattici o di sviluppo;

g)

“sicurezza industriale”: applicazione di misure e procedure di protezione volte a prevenire e individuare i casi di manomissione o perdita di informazioni classificate UE trattate da un contraente o da un subcontraente in sede di negoziato precontrattuale e di esecuzione del contratto, e a porvi rimedio;

h)

“autorità di sicurezza nazionale (NSA)”: autorità governativa di uno Stato membro dell’UE cui spetta la responsabilità ultima della protezione delle informazioni classificate UE;

i)

“grado generale di classificazione di sicurezza del contratto”: determinazione del grado di classificazione di sicurezza dell’intero contratto in base alla classificazione delle informazioni e/o del materiale che devono o possono essere prodotti, comunicati o resi accessibili per un elemento qualsiasi del contratto generale. Il grado generale di classificazione di sicurezza di un contratto non può essere inferiore alla classificazione più elevata di uno dei suoi elementi, ma può essere più alto per via dell’effetto di raggruppamento;

j)

“disposizioni sugli aspetti di sicurezza (SAL)”: pacchetto di condizioni contrattuali specifiche emesso dal committente, che è parte integrante di un contratto classificato implicante l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE e in cui sono individuati i requisiti di sicurezza o gli elementi del contratto che richiedono una protezione di sicurezza;

k)

“guida alla classificazione di sicurezza (SCG)”: documento che illustra gli elementi di un progetto o di un contratto classificati e precisa i gradi di classificazione di sicurezza applicabili. La guida alla classificazione di sicurezza può essere integrata per tutta la durata del progetto o del contratto e gli elementi informativi possono essere riclassificati o declassati. Le SAL devono comprendere la SCG.

ORGANIZZAZIONE

3.

Il segretariato generale del Consiglio può affidare mediante contratto mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE a soggetti industriali o di altra natura aventi sede in uno Stato membro.

4.

Nell’aggiudicare un contratto classificato il segretariato generale del Consiglio provvede a che tutti i requisiti derivanti da queste norme minime siano soddisfatti.

5.

Gli Stati membri assicurano che la rispettiva sia dotata delle strutture adeguate per applicare le norme minime sulla sicurezza industriale. Esse possono comprendere una o più DSA.

6.

Alla loro direzione spetta la responsabilità ultima della protezione delle informazioni classificate UE presso i soggetti industriali o di altra natura.

7.

Quando è aggiudicato un contratto o un subcontratto rientrante nell’ambito di applicazione delle presenti norme minime, il segretariato generale del Consiglio e/o, a seconda dei casi, la NSA/DSA ne informa immediatamente la NSA/DSA dello Stato membro in cui ha sede il contraente o il subcontraente.

CONTRATTI CLASSIFICATI

8.

La classificazione di sicurezza dei contratti classificati deve tener conto dei seguenti principi:

a)

il segretariato generale del Consiglio determina, ove appropriato, gli aspetti del contratto soggetti a protezione e la conseguente classificazione di sicurezza, tenendo conto della classificazione inizialmente assegnata dall’originatore alle informazioni prodotte prima dell’aggiudicazione del contratto;

b)

il grado generale di classificazione del contratto non può essere inferiore alla classificazione più elevata di uno dei suoi elementi;

c)

le informazioni classificate UE derivanti da attività contrattuali sono classificate secondo la SCG;

d)

se del caso, il segretariato generale del Consiglio è responsabile di modificare, in consultazione con l’originatore, il grado generale di classificazione del contratto o la classificazione di sicurezza di uno dei suoi elementi e di informarne tutte le parti interessate;

e)

le informazioni classificate comunicate al contraente o al subcontraente o derivanti da attività contrattuali non devono essere usate per scopi diversi da quelli stabiliti dal contratto classificato e non devono essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’originatore.

9.

Alle NSA/DSA degli Stati membri spetta la responsabilità di assicurare che i contraenti e i subcontraenti aggiudicatari di contratti classificati che comportano informazioni classificate CONFIDENTIEL UE o SECRET UE adottino tutte le misure adeguate per proteggere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, tali informazioni classificate UE ad essi comunicate o da essi prodotte nell’esecuzione del contratto classificato. L’inadempimento delle obbligazioni relative alla sicurezza può determinare la risoluzione del contratto.

10.

Tutti i soggetti industriali o di altra natura partecipanti a contratti classificati che comportano l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE o SECRET UE devono disporre di un FSC nazionale. L’FSC è rilasciato dalla NSA/DSA di uno Stato membro a conferma che i luoghi possono offrire e garantire alle informazioni classificate UE un’adeguata protezione commisurata al loro grado di classificazione.

11.

La NSA/DSA è responsabile del rilascio, conformemente alla regolamentazione nazionale, di un nulla osta di sicurezza del personale (PSC) a tutti coloro che sono impiegati presso soggetti industriali o di altra natura che svolgono funzioni per le quali è richiesto l’accesso alle informazioni classificate UE di grado CONFIDENTIEL UE o SECRET UE oggetto di un contratto classificato.

12.

I contratti classificati devono includere le SAL definite al punto 2, lettera j). Le SAL devono includere una guida alla classificazione di sicurezza (SCG).

13.

Prima di avviare la negoziazione di un contratto classificato, il segretariato generale del Consiglio contatterà la NSA/DSA degli Stati membri in cui hanno sede i soggetti industriali o di altra natura interessati, al fine di ottenere la conferma che essi dispongono di un FSC valido commisurato al grado di classificazione del contratto.

14.

L’autorità contraente non deve passare all’offerente preferenziale un contratto classificato prima di aver ricevuto un valido certificato di FSC.

15.

Salvo diversamente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, non è richiesto un FSC per i contratti che comportano informazioni classificate RESTREINT UE.

16.

Per quanto concerne le offerte in relazione ad un contratto classificato, gli inviti devono contenere una disposizione che impone all’offerente che non ha presentato l’offerta o che non è stato selezionato l’obbligo di restituire tutti i documenti entro un periodo di tempo determinato.

17.

È possibile che un contraente debba negoziare subcontratti classificati con subcontraenti a vari livelli. Il contraente è responsabile di assicurare che tutte le attività del subcontratto siano svolte in conformità delle norme minime comuni previste dalla presente sezione. Tuttavia, il contraente non deve fornire informazioni o del materiale classificati senza previo consenso scritto dell’originatore.

18.

Le condizioni di subcontrattazione applicabili al contraente devono essere definite nel bando di gara e nel contratto. Nessun subcontratto può essere aggiudicato a un soggetto avente sede in uno Stato non appartenente all’UE senza l’espressa autorizzazione scritta del segretariato generale del Consiglio.

19.

Per tutta la durata del contratto, il rispetto delle disposizioni di sicurezza ad esso applicabili è controllato dalla pertinente NSA/DSA in coordinamento con il segretariato generale del Consiglio. Gli eventuali incidenti connessi alla sicurezza, sono notificati conformemente alle disposizioni previste nella parte II, sezione X, delle presenti norme di sicurezza. La modifica o la revoca di un FSC è comunicata senza indugio al segretariato generale del Consiglio o a qualsiasi altra NSA/DSA cui è stata notificata.

20.

In caso di estinzione di un contratto o di un subcontratto classificato, il segretariato generale del Consiglio e/o, a seconda dei casi, la NSA/DSA ne informano immediatamente la NSA/DSA dello Stato membro in cui ha sede il contraente o il subcontraente.

21.

Dopo l’estinzione o la cessazione del contratto o del subcontratto classificato, i contraenti e i subcontraenti continuano a rispettare le norme minime comuni previste dalla presente sezione e a mantenere la riservatezza delle informazioni classificate.

22.

Per l’eliminazione delle informazioni classificate al termine del contratto sono inserite disposizioni specifiche nelle SAL o nelle altre disposizioni pertinenti che determinano i requisiti di sicurezza.

VISITE

23.

Le visite del personale del segretariato generale del Consiglio presso i soggetti industriali o di altra natura situati negli Stati membri che eseguono contratti classificati UE devono essere fissate con la pertinente NSA/DSA. Le visite dei dipendenti di soggetti industriali o di altra natura nel quadro di un contratto classificato UE devono essere fissate fra le NSA/DSA interessate. Tuttavia, le NSA/DSA interessate da contratti classificati UE hanno la facoltà di concordare una procedura secondo cui le visite dei dipendenti dei soggetti industriali o di altra natura possono essere fissate direttamente.

TRASMISSIONE E TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE

24.

Per quanto concerne la trasmissione delle informazioni classificate UE, si applicano le disposizioni della parte II, sezione VII, capitolo II e, ove pertinente, della sezione XI delle presenti norme di sicurezza. Ad integrazione di tali disposizioni si applicano le eventuali procedure vigenti fra Stati membri.

25.

Il trasporto internazionale di materiale classificato UE riguardante contratti classificati è effettuato secondo le procedure nazionali degli Stati membri. Nell’esaminare le disposizioni di sicurezza per il trasporto internazionale si applicano i seguenti principi:

a)

la sicurezza è garantita in tutte le fasi del trasporto e in tutte le circostanze, dal luogo di origine alla destinazione finale;

b)

il livello di protezione di una spedizione è determinato dal grado di classificazione più elevato del materiale trasportato;

c)

le società addette al trasporto sono dotate, se necessario, di un FSC. In tal caso, il nulla osta di sicurezza è rilasciato al personale che si occupa della spedizione secondo le norme minime comuni previste dalla presente sezione;

d)

i tragitti sono effettuati, per quanto possibile, da punto a punto e sono completati quanto più rapidamente possibile;

e)

gli itinerari dovrebbero percorrere, per quanto possibile, unicamente Stati membri dell’UE. Gli itinerari attraverso Stati non appartenenti all’UE dovrebbero essere percorsi soltanto previa autorizzazione della NSA/DSA degli Stati di spedizione e di destinazione;

f)

qualsiasi movimento di materiale classificato UE è subordinato a un programma di trasporto elaborato dallo speditore e approvato dalle NSA/DSA interessate.»


29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

(2005/953/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare alcune concessioni previste per il riso. Il 2 luglio 2003 la Comunità europea ha quindi notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della CE.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall’articolo 133 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d’America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio), e con l’India e il Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).

(4)

Gli accordi conclusi con l’India e con il Pakistan sono stati approvati a nome della Comunità rispettivamente con le decisioni 2004/617/CE (1) e 2004/618/CE (2). Il nuovo dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) e al riso lavorato (codice NC 1006 30) è stato fissato con decisione 2004/619/CE (3). L’accordo con gli Stati Uniti è stato approvato con decisione 2005/476/CE (4).

(5)

La Commissione ha ora negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Thailandia che dovrebbe pertanto essere approvato.

(6)

Al fine di garantire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2005 e nell’attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (5), occorrerebbe autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento e a prendere le necessarie misure di attuazione.

(7)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6),

DECIDE:

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, è approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque entro il 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2005.

2.   Le modalità di attuazione dell’accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 (7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (8).

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17.

(2)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23.

(3)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 29.

(4)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67.

(5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(8)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

Bruxelles, 20 dicembre 2005.

Egregio signore,

In esito ai negoziati condotti tra la Comunità europea (CE) e il Regno di Thailandia (Thailandia) nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), la CE concorda sulle conclusioni riportate qui di seguito.

1.

I dazi consolidati per il riso semigreggio (codice SA 1006 20), per il riso semilavorato e il riso lavorato (codice SA 1006 30) e per le rotture di riso (codice SA 1006 40) sono fissati rispettivamente a 65 EUR/t, 175 EUR/t e 128 EUR/t.

2.

La CE applica un dazio per il riso semilavorato e lavorato (codice SA 1006 30), fissato in conformità dei punti da 3 a 6.

3.

Il livello annuale di riferimento delle importazioni corrisponde al volume medio delle importazioni totali nella CE-25 di riso semilavorato e lavorato di qualsiasi origine, effettuate nelle campagne di commercializzazione 1o settembre 2001-31 agosto 2002, 1o settembre 2002-31 agosto 2003 e 1o settembre 2003-31 agosto 2004, maggiorato del 10 % (vale a dire, 337 168 tonnellate).

4.

Livello semestrale di riferimento delle importazioni: per ciascuna campagna di commercializzazione, viene calcolato un livello semestrale di riferimento delle importazioni, che corrisponde al 47 % del livello annuale di riferimento di cui al punto 3 (vale a dire, 158 469 tonnellate).

5.

Adeguamento semestrale del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine dei primi sei mesi di ciascuna campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono superiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 4 (vale a dire, superiori a 182 239 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

b)

se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono inferiori o pari al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente precedente al punto 4, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 182 239 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

6.

Adeguamento di fine campagna del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine della campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono superiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3 (vale a dire, superiore a 387 743 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

b)

se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono inferiori o pari al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 387 743 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

7.

Contingente tariffario: la CE apre un nuovo contingente tariffario annuale di 13 500 tonnellate di riso semilavorato e lavorato, di cui 4 313 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il tasso applicabile all’interno del contingente è pari a zero.

8.

Rotture di riso: per il riso del codice SA 1006 40 la CE applica un dazio all’importazione di 65 EUR/t.

9.

Il volume del contingente tariffario attuale di rotture di riso è portato a 100 000 tonnellate. Il dazio applicabile all’interno del contingente è pari al dazio di cui al precedente punto 8, ridotto del 30,77 %.

10.

Dati: i livelli effettivi, annuali e semestrali, delle importazioni di cui ai punti 5 e 6 sono calcolati utilizzando i dati delle licenze comunitarie d’importazione di riso. La CE pubblica settimanalmente questi dati su Internet.

11.

Trasparenza: la CE provvede a pubblicare tempestivamente qualsiasi adeguamento del dazio applicato.

12.

Consultazione: su richiesta di una delle parti, le parti procedono a consultazioni sulle materie disciplinate dal presente accordo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

13.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2005.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede.

Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Image

Bangkok, 21 dicembre 2005.

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«In esito ai negoziati condotti tra la Comunità europea (CE) e il Regno di Thailandia (Thailandia) nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), la CE concorda sulle conclusioni riportate qui di seguito.

1.

I dazi consolidati per il riso semigreggio (codice SA 1006 20), per il riso semilavorato e il riso lavorato (codice SA 1006 30) e per le rotture di riso (codice SA 1006 40) sono fissati rispettivamente a 65 EUR/t, 175 EUR/t e 128 EUR/t.

2.

La CE applica un dazio per il riso semilavorato e lavorato (codice SA 1006 30), fissato in conformità dei punti da 3 a 6.

3.

Il livello annuale di riferimento delle importazioni corrisponde al volume medio delle importazioni totali nella CE-25 di riso semilavorato e lavorato di qualsiasi origine, effettuate nelle campagne di commercializzazione 1o settembre 2001-31 agosto 2002, 1o settembre 2002-31 agosto 2003 e 1o settembre 2003-31 agosto 2004, maggiorato del 10 % (vale a dire, 337 168 tonnellate).

4.

Livello semestrale di riferimento delle importazioni: per ciascuna campagna di commercializzazione, viene calcolato un livello semestrale di riferimento delle importazioni, che corrisponde al 47 % del livello annuale di riferimento di cui al punto 3 (vale a dire, 158 469 tonnellate).

5.

Adeguamento semestrale del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine dei primi sei mesi di ciascuna campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono superiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 4 (vale a dire, più di 182 239 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

b)

se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono inferiori o pari al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente precedente al punto 4, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 182 239 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

6.

Adeguamento di fine campagna del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine della campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono superiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3 (vale a dire, superiori a 387 743 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

b)

se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna commerciale trascorsa sono inferiori o pari al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 387 743 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

7.

Contingente tariffario: la CE apre un nuovo contingente tariffario annuale di 13 500 tonnellate di riso semilavorato e lavorato, di cui 4 313 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il tasso applicabile all’interno del contingente è pari a zero.

8.

Rotture di riso: per il riso del codice SA 1006 40 la CE applica un dazio all’importazione di 65 EUR/t.

9.

Il volume del contingente tariffario attuale di rotture di riso è portato a 100 000 tonnellate. Il dazio applicabile all’interno del contingente è pari al dazio di cui al precedente punto 8, ridotto del 30,77 %.

10.

Dati: i livelli effettivi, annuali e semestrali, delle importazioni di cui ai punti 5 e 6 sono calcolati utilizzando i dati delle licenze comunitarie d’importazione di riso. La CE pubblica settimanalmente questi dati su Internet.

11.

Trasparenza: la CE provvede a pubblicare tempestivamente qualsiasi adeguamento del dazio applicato.

12.

Consultazione: su richiesta di una delle parti, le parti procedono a consultazioni sulle materie disciplinate dal presente accordo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

13.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2005.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede.»

La Thailandia si pregia di confermare il suo accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Regno della Thailandia

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29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/30


Informazione relativa all’entrata in vigore della decisione 2005/953/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

L’accordo è entrato in vigore alla data della firma, il 21 dicembre 2005.


29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

che modifica l'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per consentire alla Banca di finanziare operazioni in Mongolia

(2005/954/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181a,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Sebbene sia membro della BERS dal 2000, la Mongolia non è attualmente fra i paesi nei quali la Banca è autorizzata ad effettuare operazioni con risorse proprie.

(2)

Su richiesta del primo ministro della Mongolia, il Consiglio di amministrazione della BERS ha espresso un consenso unanime all'ammissione della Mongolia fra i paesi di operazione della Banca.

(3)

Con l'adozione della risoluzione del 30 gennaio 2004 il Consiglio dei governatori della BERS ha votato a favore della modifica dell'accordo che istituisce la Banca necessaria per consentirle di finanziare operazioni in Mongolia. Tutti i governatori della Banca hanno votato a favore di tale modifica, compreso il governatore che rappresenta la Comunità europea.

(4)

Dato che la modifica riguarda lo scopo e le funzioni della Banca, deve essere inoltre formalmente accettata da tutti i paesi e le istituzioni che sono membri della Banca, compresa la Comunità europea.

(5)

L'accettazione di questa modifica da parte della Comunità europea è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della Comunità nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità la modifica dell'accordo che istituisce la BERS necessaria per consentire alla Banca di finanziare operazioni in Mongolia.

Il testo della modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il governatore della BERS che rappresenta la Comunità europea comunicherà alla BERS l'atto di approvazione della presente modifica.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  Parere espresso il 15 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


Modifica dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

L'articolo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Scopo

Nel contribuire al progresso e alla ricostruzione economica, la Banca si propone lo scopo di favorire la transizione verso economie aperte e orientate verso il mercato e di promuovere l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale nei paesi dell'Europa centro-orientale che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato. Lo scopo della Banca può essere perseguito anche in Mongolia alle stesse condizioni. Di conseguenza, qualsiasi riferimento contenuto nel presente accordo e nei suoi allegati a “paesi dell'Europa centro-orientale”, “paese beneficiario (o paesi beneficiari)” o “membro beneficiario (o membri beneficiari)” include anche la Mongolia.»


Commissione

29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/33


DECISIONE N. 3/2005 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO CON L’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 19 dicembre 2005

concernente l’adeguamento, in seguito all’allargamento dell’Unione europea, degli allegati 1 e 2

(2005/955/CE)

IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

visto l’accordo fra la Comunità europea (in appresso designata dalla sigla «CE»), da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l’accordo»), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002 e contiene in particolare un allegato 1 e un allegato 2 che riguardano le concessioni commerciali bilaterali accordate dalle parti.

(2)

Il 1o maggio 2004, l’Unione europea si è allargata in seguito all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, e della Repubblica slovacca.

(3)

In occasione del loro incontro al vertice del 19 maggio 2004, le parti hanno convenuto di adeguare le concessioni commerciali bilaterali conformemente al principio in base al quale è opportuno che esse mantengano globalmente, dopo l’allargamento dell’UE, le correnti di scambi derivanti dalle preferenze accordate sulla base degli accordi bilaterali conclusi fra i nuovi Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera.

(4)

Le parti hanno adottato, in via autonoma e transitoria, misure dirette ad assicurare la continuità delle correnti di scambi dopo il 1o maggio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato 1 e l’allegato 2 dell’accordo sono sostituiti rispettivamente dall’allegato 1 e dall’allegato 2 della presente decisione.

Articolo 2

La Confederazione svizzera conferma che le esportazioni svizzere di animali della specie bovina a destinazione della Comunità europea saranno effettuate nel rispetto delle regole del sistema di identificazione e di registrazione previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2005.

Per il Comitato misto per l’agricoltura

Il capo della delegazione della Comunità europea

Aldo LONGO

Il capo della delegazione svizzera

Christian HÄBERLI

Il segretario del Comitato misto per l’agricoltura

Remigi WINZAP


(1)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO 1

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzera

Designazione delle merci

Dazio doganale applicabile

(FS/100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo in peso netto

(tonnellate)

0101 90 95

Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)

0

100 capi

0207 14 81

Petti di galli e di galline delle specie domestiche, congelati

15

2 000

0207 14 91

Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

15

1 200

0207 27 81

Petti di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, congelati

15

800

0207 27 91

Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

15

600

0207 33 11

Anatre delle specie domestiche, intere, congelate

15

700

0207 34 00

Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, freschi o refrigerati

9,5

20

0207 36 91

Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, congelati (esclusi i fegati grassi)

15

100

0208 10 00

Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate

11

1 700

0208 90 10

Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)

0

100

ex ex 0210 11 91

Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati

esente

1 000 (1)

ex ex 0210 19 91

Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati

esente

0210 20 10

Carni secche della specie bovina

esente

200 (2)

ex ex 0407 00 10

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

47

150

ex ex 0409 00 00

Miele naturale di acacia

8

200

ex ex 0409 00 00

Miele naturale diverso da quello di acacia

26

50

0602 10 00

Talee senza radici e marze

esente

illimitato

 

Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

esente

 (3)

0602 20 11

— innestati, con radici nude

0602 20 19

— innestati, con zolla

0602 20 21

— non innestati, con radici nude

0602 20 29

— non innestati, con zolla

 

Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

esente

 (3)

0602 20 31

— innestati, con radici nude

0602 20 39

— innestati, con zolla

0602 20 41

— non innestati, con radici nude

0602 20 49

— non innestati, con zolla

 

Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:

esente

illimitato

0602 20 51

— con radici nude

0602 20 59

— altri

 

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:

 

 

0602 20 71

— di frutta a granella

 

 

0602 20 72

— di frutta a nocciolo

esente

 (3)

0602 20 79

— altri

esente

illimitato

 

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:

 

 

0602 20 81

— di frutta a granella

 

 

0602 20 82

— di frutta a nocciolo

esente

 (3)

0602 20 89

— altri

esente

illimitato

0602 30 00

Rododendri e azalee, anche innestati

esente

illimitato

 

Rosai, anche innestati:

esente

illimitato

0602 40 10

— rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici

 

— altri:

0602 40 91

— con radici nude

0602 40 99

— altri, con zolla

 

Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio):

esente

illimitato

0602 90 11

— piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli

0602 90 12

— bianco di funghi (micelio)

0602 90 19

— altri

 

Altre piante vive (comprese le loro radici):

esente

illimitato

0602 90 91

— con radici nude

0602 90 99

— altre, con zolla

0603 10 31

Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1o maggio al 25 ottobre

esente

1 000

0603 10 41

Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1o maggio al 25 ottobre

 

Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1o maggio al 25 ottobre:

0603 10 51

— legnosi

0603 10 59

— altri

0603 10 71

Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

esente

illimitato

 

Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:

esente

illimitato

0603 10 91

— legnosi

0603 10 99

— altri

 

Pomodori, freschi o refrigerati:

esente

10 000

 

— pomodori ciliegia (cherry):

0702 00 10

— dal 21 ottobre al 30 aprile

 

— pomodori Peretti (di forma allungata):

0702 00 20

— dal 21 ottobre al 30 aprile

 

— altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

0702 00 30

— dal 21 ottobre al 30 aprile

 

— altri:

0702 00 90

— dal 21 ottobre al 30 aprile

 

Lattuga iceberg, senza corona:

esente

2 000

0705 11 11

— dal 1o gennaio alla fine di febbraio

 

Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:

esente

2 000

0705 21 10

— dal 21 maggio al 30 settembre

0707 00 30

Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma =< 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile

5

100

0707 00 31

Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma =< 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre

5

100

0707 00 50

Cetriolini, freschi o refrigerati

3,5

300

 

Melanzane, fresche o refrigerate:

esente

1 000

0709 30 10

— dal 16 ottobre al 31 maggio

0709 51 00

0709 59 00

Funghi, freschi o refrigerati, del genere Agaricus o altri, esclusi i tartufi

esente

illimitato

 

Peperoni, freschi o refrigerati:

2,5

illimitato

0709 60 11

— dal 1o novembre al 31 marzo

0709 60 12

Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1o aprile al 31 ottobre

5

1 300

 

Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:

esente

2 000

0709 90 50

— dal 31 ottobre al 19 aprile

ex ex 0710 80 90

Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

esente

illimitato

0711 90 90

Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

0

150

0712 20 00

Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

0

100

0713 10 11

Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali

Riduzione di 0,9 sul dazio applicato

1 000

0713 10 19

Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l’alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)

0

1 000

 

Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche:

esente

illimitato

0802 21 90

— con guscio, diverse da quelle per l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli

0802 22 90

— senza guscio, diverse da quelle per l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli

ex ex 0802 90 90

Pinoli, freschi o secchi

esente

illimitato

0805 10 00

Arance, fresche o secche

esente

illimitato

0805 20 00

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

esente

illimitato

0807 11 00

Cocomeri, freschi

esente

illimitato

0807 19 00

Meloni, freschi, diversi dai cocomeri

esente

illimitato

 

Albicocche, fresche, in imballaggio aperto:

esente

2 000

0809 10 11

— dal 1° settembre al 30 giugno

 

in altro imballaggio:

0809 10 91

— dal 1° settembre al 30 giugno

0809 40 13

Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1o luglio al 30 settembre

0

600

0810 10 10

Fragole, fresche, dal 1o settembre al 14 maggio

esente

10 000

0810 10 11

Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto

0

200

0810 20 11

Lamponi, freschi, dal 1o giugno al 14 settembre

0

250

0810 50 00

Kiwi, freschi

esente

illimitato

ex ex 0811 10 00

Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentate in imballaggi per la vendita al minuto, destinate alla lavorazione a scopi industriali

10

1 000

ex ex 0811 20 90

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione industriale

10

1 000

0811 90 10

Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

200

0811 90 90

Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)

0

1 000

0904 20 90

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati

0

150

0910 20 00

Zafferano

esente

illimitato

1001 90 40

Frumento (grano) e frumento segalato [escluso il frumento (grano) duro], denaturati, per l’alimentazione di animali

Riduzione di 0,6 sul dazio applicato

50 000

1005 90 30

Granturco per l’alimentazione di animali

Riduzione di 0,5 sul dazio applicato

13 000

 

Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione di animali:

 

 

1509 10 91

— in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 litri

60,60 (4)

illimitato

1509 10 99

— in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 litri, o in altri recipienti

86,70 (4)

illimitato

 

Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l’alimentazione di animali:

 

 

1509 90 91

— in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 litri

60,60 (4)

illimitato

1509 90 99

— in glass containers holding more than 2 litres or in other containers

86,70 (4)

illimitato

 

Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:

 

 

2002 10 10

— in recipienti eccedenti 5 kg

2,50

illimitato

2002 10 20

— in recipienti non eccedenti 5 kg

4,50

illimitato

 

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:

esente

illimitato

2002 90 10

— in recipienti eccedenti 5 kg

2002 90 21

Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg

esente

illimitato

2002 90 29

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:

esente

illimitato

— in recipienti non eccedenti 5 kg

2003 10 00

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

0

1 700

 

Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

ex ex 2004 90 18

— in recipienti eccedenti 5 kg

17,5

illimitato

ex ex 2004 90 49

— in recipienti non eccedenti 5 kg

24,5

illimitato

 

Asparagi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

esente

illimitato

2005 60 10

— in recipienti eccedenti 5 kg

2005 60 90

— in recipienti non eccedenti 5 kg

 

Olive preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:

esente

illimitato

2005 70 10

— in recipienti eccedenti 5 kg

2005 70 90

— in recipienti non eccedenti 5 kg

 

Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

ex ex 2005 90 11

— in recipienti eccedenti 5 kg

17,5

illimitato

ex ex 2005 90 40

— in recipienti non eccedenti 5 kg

24,5

illimitato

2008 30 90

Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove

esente

illimitato

2008 50 10

Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

10

illimitato

2008 50 90

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

15

illimitato

2008 70 10

Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

esente

illimitato

2008 70 90

Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

esente

illimitato

ex ex 2009 39 19

ex ex 2009 39 20

Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole:

 

 

— senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

6

illimitato

— con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

14

illimitato

 

Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:

 

 

2204 21 50

— non eccedente 2 litri (5)

8,5

illimitato

2204 29 50

— eccedente 2 litri (5)

8,5

illimitato

ex ex 2204 21 50

Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 litri, secondo la descrizione (6)

esente

1 000 hl

ex ex 2204 21 21

Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 litri, secondo la descrizione (7)

esente

500 hl

 

Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 litri, secondo la descrizione (7), con titolo alcolometrico volumico:

ex ex 2204 29 21

— eccedente 13 % vol.

ex ex 2204 29 22

— non eccedente 13 % vol.


(1)  Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

(2)  Ivi comprese 170 t di bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

(3)  Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

(4)  Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.

(5)  Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’accordo.

(6)  Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(7)  Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all’allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.


ALLEGATO 2

Concessioni della comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio doganale applicabile

(EUR/100 kg peso netto)

Quantitativo annuo in peso netto

(tonnellate)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg

0

4 600 capi

ex 0210 20 90

Carni della specie bovina, disossate, secche

esenzione

1 200

ex 0401 30

Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

esenzione

2 000

0403 10

Yogurt

0402 29 11

ex 0404 90 83

Latte speciale, detto «per l’alimentazione dei lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % (1)

43,8

illimitato

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

esenzione

illimitato

0603 10

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

esenzione

illimitato

0701 10 00

Patate, da semina, fresche o refrigerate

esenzione

4 000

0702 00

Pomodori freschi o refrigerati

esenzione (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

esenzione

5 000

0704 10

0704 90

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

esenzione

5 500

0705 11

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), compresa la cicoria Witloof (Cichorium intybus var. foliosum), fresche o refrigerate

esenzione

3 000

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati

esenzione

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati

esenzione

3 000

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

esenzione (2)

1 000

0708 20

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati

esenzione

1 000

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate:

esenzione

500

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

esenzione

500

0709 51 00

Funghi del genere Agaricus, freschi o refrigerati

esenzione

illimitato

0709 52 00

Tartufi, freschi o refrigerati

esenzione

illimitato

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, freschi o refrigerati

esenzione

illimitato

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

esenzione

1 000

0709 90 10

Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie, fresche o refrigerate

esenzione

1 000

0709 90 50

Finocchi, freschi o refrigerati

esenzione

1 000

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

esenzione (2)

1 000

0709 90 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

esenzione

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

esenzione

illimitato

0712 90

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi

esenzione

illimitato

ex 0808 10 80

Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche

esenzione (2)

3 000

0808 20

Pere e cotogne, fresche

esenzione (2)

3 000

0809 10 00

Albicocche, fresche

esenzione (2)

500

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche

esenzione (2)

1 500 (3)

0809 40

Prugne e prugnole, fresche

esenzione (2)

1 000

0810 20 10

Lamponi, freschi

esenzione

100

0810 20 90

More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche

esenzione

100

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

esenzione

5

1106 30 90

Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8

esenzione

illimitato

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esenzione

illimitato

2003 90 00

Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

esenzione

illimitato

0710 10 00

Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

esenzione

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Patate preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi

2005 20 80

Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

ex 2005 90

Polveri di legumi e miscele di legumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esenzione

illimitato

ex 2008 30

Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esenzione

illimitato

ex 2008 40

Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esenzione

illimitato

ex 2008 50

Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esenzione

illimitato

2008 60

Ciliege, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

esenzione

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

0811 90 80

Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

ex 2008 70

Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esenzione

illimitato

ex 2008 80

Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esenzione

illimitato

ex 2008 99

Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esenzione

illimitato

ex 2009 19

Polveri di succhi d’arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

illimitato

ex 2009 21

ex 2009 29

Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

illimitato

ex 2009 31

ex 2009 39

Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

illimitato

ex 2009 41

ex 2009 49

Polveri di succhi di ananas, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

illimitato

ex 2009 71

ex 2009 79

Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

illimitato

ex 2009 80

Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

illimitato

ex 2009 80

Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

illimitato


(1)  Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2)  Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

(3)  Comprese le 1 000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

(4)  Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.


29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/44


DECISIONE N. 4/2005 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA

del 19 dicembre 2005

concernente la modifica dell’appendice 1 dell’allegato 9 all’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2005/956/CE)

IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

visto l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato 9 all’accordo è diretto a favorire il commercio di prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato 9 dell’accordo agricolo, il gruppo di lavoro esamina l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti e formula, in particolare, proposte da sottoporre al comitato misto per l’agricoltura al fine di adeguare e aggiornare le relative appendici.

(4)

L’appendice 1 dell’allegato 9 dell’accordo riguarda le disposizioni regolamentari applicabili al commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera.

(5)

È necessario adeguare l’appendice 1 dell’allegato 9 dell’accordo al fine di tenere conto dell’evoluzione delle disposizioni regolamentari nella Comunità e in Svizzera,

DECIDE:

Articolo 1

L’appendice 1 dell’allegato 9 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli è sostituita dal testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2005.

Per il Comitato misto per l’agricoltura

Il capo della delegazione della Comunità europea

Aldo LONGO

Il capo della delegazione svizzera

Christian HÄBERLI

Il segretario del Comitato misto per l’agricoltura

Remigi WINZAP


ALLEGATO

«APPENDICE 1

Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).

Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 del suddetto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39).

Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17).

Disposizioni applicabili in Svizzera

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4891).

Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4895).

Esclusione del regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nell’ambito della conversione verso l’agricoltura biologica.

Prodotti derivati dalla produzione caprina svizzera quando gli animali beneficiano della deroga dell’articolo 39d dell’ordinanza 910.18 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari biologici.»


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/46


DECISIONE EUPAT/1/2005 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 7 dicembre 2005

relativa alla nomina del capo del gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia EUPAT nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

(2005/957/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/826/PESC del Consiglio, del 24 novembre 2005, relativa all'istituzione di un gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia (EUPAT) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 2 dell'azione comune 2005/826/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato, compresa la decisione di nominare, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, un capo dell'EUPAT.

(2)

Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto la nomina di Jürgen SCHOLZ,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Jürgen SCHOLZ è nominato capo del gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia (EUPAT) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia a partire dal 15 dicembre 2005.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 14 giugno 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2005.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

J. KING


(1)  GU L 307 del 25.11.2005, pag. 61.


Rettifiche

29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/47


Rettifica dell'informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 208 dell'11 agosto 2005 )

L'accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (1), firmato a Bruxelles il 22 novembre 2004, è entrato in vigore l'11 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo.


(1)  GU L 192 del 22.7.2005, pag. 2.».