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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2141/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
72,1 |
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204 |
47,6 |
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212 |
90,9 |
|
|
999 |
70,2 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
112,4 |
|
204 |
60,1 |
|
|
220 |
196,3 |
|
|
628 |
155,5 |
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|
999 |
131,1 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
101,5 |
|
204 |
109,0 |
|
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999 |
105,3 |
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|
0805 10 20 |
052 |
71,5 |
|
204 |
51,8 |
|
|
220 |
55,8 |
|
|
388 |
22,5 |
|
|
624 |
59,1 |
|
|
999 |
52,1 |
|
|
0805 20 10 |
052 |
67,9 |
|
204 |
56,8 |
|
|
999 |
62,4 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
77,6 |
|
220 |
36,7 |
|
|
400 |
86,5 |
|
|
464 |
143,9 |
|
|
624 |
78,6 |
|
|
999 |
84,7 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
46,6 |
|
999 |
46,6 |
|
|
0808 10 80 |
096 |
18,3 |
|
400 |
109,7 |
|
|
404 |
100,0 |
|
|
528 |
48,0 |
|
|
720 |
76,3 |
|
|
999 |
70,5 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
125,5 |
|
400 |
99,3 |
|
|
720 |
51,6 |
|
|
999 |
92,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2142/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(3) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione. |
|
(4) |
Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato. |
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(5) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
(3) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
|
(EUR/t) |
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Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 1 |
1o term. 2 |
2o term. 3 |
3o term. 4 |
4o term. 5 |
5o term. 6 |
6o term. 7 |
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1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
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|
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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|
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
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|
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
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1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
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1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
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— |
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1101 00 11 9000 |
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— |
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1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
– 0,63 |
– 1,26 |
– 1,89 |
– 2,52 |
— |
— |
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1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
– 0,59 |
– 1,18 |
– 1,77 |
– 2,36 |
— |
— |
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1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
– 0,54 |
– 1,09 |
– 1,63 |
– 2,17 |
— |
— |
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|
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
– 0,50 |
– 1,00 |
– 1,50 |
– 2,00 |
— |
— |
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1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
– 0,47 |
– 0,94 |
– 1,41 |
– 1,88 |
— |
— |
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1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
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1101 00 90 9000 |
— |
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1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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— |
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1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
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— |
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1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
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1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1103 11 90 9800 |
— |
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NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2143/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
|
(3) |
La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
|
(5) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio. |
|
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
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NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). |
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2144/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(3) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
(3) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
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(EUR/t) |
|||||||
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Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 1 |
1o term. 2 |
2o term. 3 |
3o term. 4 |
4o term. 5 |
5o term. 6 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(EUR/t) |
|||||||
|
Codice prodotto |
Destinazione |
6o term. 7 |
7o term. 8 |
8o term. 9 |
9o term. 10 |
10o term. 11 |
11o term. 12 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2145/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie. |
|
(2) |
Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni. |
|
(3) |
Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette. |
|
(4) |
I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(3) GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
|
(EUR/t) |
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|
Codice prodotto |
Ammontare della restituzione |
|
1001 10 00 9400 |
0,00 |
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1001 90 99 9000 |
0,00 |
|
1002 00 00 9000 |
0,00 |
|
1003 00 90 9000 |
0,00 |
|
1005 90 00 9000 |
0,00 |
|
1006 30 92 9100 |
0,00 |
|
1006 30 92 9900 |
0,00 |
|
1006 30 94 9100 |
0,00 |
|
1006 30 94 9900 |
0,00 |
|
1006 30 96 9100 |
0,00 |
|
1006 30 96 9900 |
0,00 |
|
1006 30 98 9100 |
0,00 |
|
1006 30 98 9900 |
0,00 |
|
1006 30 65 9900 |
0,00 |
|
1007 00 90 9000 |
0,00 |
|
1101 00 15 9100 |
10,96 |
|
1101 00 15 9130 |
10,24 |
|
1102 10 00 9500 |
0,00 |
|
1102 20 10 9200 |
48,99 |
|
1102 20 10 9400 |
41,99 |
|
1103 11 10 9200 |
0,00 |
|
1103 13 10 9100 |
62,98 |
|
1104 12 90 9100 |
0,00 |
|
NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. |
|
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2146/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 gennaio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco. |
|
(3) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 31,180 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 gennaio 2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2147/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
I regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (2), (CEE) n. 1964/82 (3), (CEE) n. 2388/84 (4), (CEE) n. 2973/79 (5) e (CE) n. 2051/96 (6) stabiliscono le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne e le modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione per determinate destinazioni. |
|
(3) |
La penuria crescente di carni bovine sul mercato comunitario ha comportato un aumento dei prezzi che va decisamente oltre il prezzo di base di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, che rappresenta il livello di sostegno auspicato sul mercato comunitario. |
|
(4) |
L’opinione pubblica è sempre più preoccupata del benessere degli animali che vengono esportati su distanze particolarmente lunghe e per i quali non è possibile garantire completamente che sia riservato loro un trattamento umano, in particolare dopo la consegna nei paesi terzi. Per quanto riguarda il trasporto, benché le condizioni di trasporto degli animali vivi siano soggette ad un gran numero di requisiti, materiali, procedurali e in materia di controllo, che sono stati ulteriormente intensificati nel 2003, dall’esperienza emerge che il benessere degli animali non è sempre garantito. Inoltre, le norme relative al benessere degli animali vigenti nei paesi di destinazione sono spesso meno rigorose di quelle comunitarie. |
|
(5) |
L’esportazione di animali vivi destinati alla macellazione rappresentano un valore aggiunto piuttosto basso per la Comunità e le restituzioni all’esportazione concesse per l’esportazione di tali animali comportano un aumento dei costi connessi alla sorveglianza e al controllo delle condizioni di benessere degli animali. Per garantire l’equilibrio del mercato, l’evoluzione naturale dei prezzi e degli scambi sul mercato interno e il benessere degli animali, si ravvisa quindi l’opportunità di cessare di incoraggiare le esportazioni di animali vivi destinati alla macellazione nei paesi terzi con la concessione di restituzioni all’esportazione. |
|
(6) |
Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all’esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di età non superiore a trenta mesi. |
|
(7) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2000/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine (7). |
|
(8) |
Per permettere lo smercio sul mercato internazionale di alcuni prodotti comunitari del settore delle carni bovine, devono essere concesse restituzioni alle esportazioni per determinate destinazioni relativamente ad alcuni prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50. |
|
(9) |
Il livello di utilizzazione delle restituzioni all’esportazione per alcune categorie di prodotti del settore delle carni bovine risulta irrilevante. Ciò vale anche per determinate destinazioni molto vicine al territorio comunitario. In questi casi non devono essere più fissate restituzioni all’esportazione. |
|
(10) |
Le restituzioni previste dal presente regolamento sono fissate sulla base dei codici dei prodotti come definiti nella nomenclatura adottata con il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (8). |
|
(11) |
Gli importi delle restituzioni per l’insieme delle carni congelate devono essere allineati su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti. |
|
(12) |
È opportuno intensificare i controlli sui prodotti del codice NC 1602 50 stabilendo che questi prodotti possono beneficiare di restituzioni soltanto se elaborati nell’ambito del regime previsto dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (9). |
|
(13) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità. Occorre pertanto stabilire che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario, come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (10), dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (11) e dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carne macinate e di preparazioni di carni (12). |
|
(14) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento. |
|
(15) |
I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. La soppressione delle restituzioni non deve tuttavia portare ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi. |
|
(16) |
Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:
|
— |
nell’allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE, |
|
— |
nell’allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE, |
|
— |
nell’allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE. |
Articolo 2
Nel caso previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l’importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 10 EUR/100 kg.
Articolo 3
La non fissazione di una restituzione all’esportazione per la Romania e la Bulgaria non si considera costituire una restituzione differenziata.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 2000/2005 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell’11.4.2000, pag. 3).
(3) GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).
(4) GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16).
(5) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7).
(6) GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 (GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13).
(7) GU L 320 dell'8.12.2005, pag. 46.
(8) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).
(9) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).
(10) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(11) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(12) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni (7) |
||||||||||||
|
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
37,0 |
||||||||||||
|
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
37,0 |
||||||||||||
|
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
52,4 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
30,8 |
|||||||||||||
|
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
69,8 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
41,1 |
|||||||||||||
|
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
69,8 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
41,1 |
|||||||||||||
|
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
52,4 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
30,8 |
|||||||||||||
|
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
87,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
51,4 |
|||||||||||||
|
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
52,4 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
30,8 |
|||||||||||||
|
0201 30 00 9050 |
US (3) |
EUR/100 kg peso netto |
16,9 |
||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg peso netto |
16,9 |
|||||||||||||
|
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
32,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
10,8 |
|||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
121,3 |
|||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
71,3 |
|||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg peso netto |
147,9 |
|||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
72,8 |
|||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
42,8 |
|||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg peso netto |
88,8 |
|||||||||||||
|
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,8 |
|||||||||||||
|
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,8 |
|||||||||||||
|
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,8 |
|||||||||||||
|
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,8 |
|||||||||||||
|
0202 30 90 9100 |
US (3) |
EUR/100 kg peso netto |
16,9 |
||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg peso netto |
16,9 |
|||||||||||||
|
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
32,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
10,8 |
|||||||||||||
|
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
61,3 |
||||||||||||
|
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
54,5 |
||||||||||||
|
1602 50 39 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
61,3 |
||||||||||||
|
1602 50 39 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
54,5 |
||||||||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
|||||||||||||||
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.
(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.
(3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.
(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.
(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato.
(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.
(7) In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
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B00 |
: |
tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania e della Bulgaria. |
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B02 |
: |
B04 e destinazione EG. |
|
B03 |
: |
Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), modificato]. |
|
B04 |
: |
Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho. |
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2148/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che determina la quantità disponibile per il primo semestre 2006 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Al momento dell'assegnazione dei titoli di importazione per il secondo semestre 2005 per taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli vertevano su quantità inferiori a quelle disponibili per i prodotti interessati. Occorre, pertanto, determinare per ogni contingente interessato la quantità disponibile per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 30 giugno 2006, prendendo in considerazione le quantità non assegnate conformemente al regolamento (CE) n. 1255/2005 della Commissione (3), che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le quantità disponibili per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 30 giugno 2006 per il secondo semestre dell'anno d'importazione di taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 sono indicate in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004; versione rettificata: GU L 215 del 16.6.2004, pag. 104).
(3) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 65.
ALLEGATO I.A
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4590 |
68 000,0 |
|
09.4591 |
5 300,0 |
|
09.4592 |
18 400,0 |
|
09.4593 |
5 200,0 |
|
09.4594 |
20 000,0 |
|
09.4595 |
7 500,0 |
|
09.4596 |
19 275,34 |
|
09.4599 |
8 989,084 |
ALLEGATO I.B
1. Prodotti originari della Romania
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4771 |
750,0 |
|
09.4772 |
1 000,0 |
|
09.4758 |
1 500,0 |
2. Prodotti originari della Bulgaria
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4773 |
3 300,0 |
|
09.4660 |
3 500,0 |
|
09.4675 |
770,0 |
ALLEGATO I.F
Prodotti originari della Svizzera
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4155 |
1 000,0 |
|
09.4156 |
5 186,0 |
ALLEGATO I.H
Prodotti originari della Norvegia
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4781 |
1 763,8 |
|
09.4782 |
266,5 |
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2149/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante fissazione dei coefficienti di riduzione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per i mesi di gennaio e febbraio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1),
visto il regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane, per i mesi di gennaio e febbraio 2006 (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le domande di titolo di importazione presentate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2015/2005 e trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 6 di detto regolamento vertono, per gli operatori di cui ai titoli II e III del medesimo regolamento, rispettivamente su 135 000 e 25 000 tonnellate, e cioè su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili di cui all’articolo 2. |
|
(2) |
Occorre pertanto fissare i coefficienti di riduzione da applicare a ciascuna domanda di titolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 2015/2005 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 135 000 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 22,039 %.
2. A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 2015/2005 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 25 000 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 1,294 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.
(2) GU L 324 del 10.12.2005, pag. 5.
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2150/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’uso flessibile dello spazio aereo è un concetto di gestione dello spazio aereo descritto dall’ICAO e sviluppato da Eurocontrol in base al quale lo spazio aereo non viene considerato come uno spazio puramente civile o puramente militare, ma come un continuum nel quale tutte le esigenze degli utenti devono essere soddisfatte nella misura massima possibile. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 è stato conferito mandato ad Eurocontrol di assistere la Commissione europea nell’elaborazione di norme di attuazione sull’uso flessibile dello spazio aereo. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 30 dicembre 2004, redatta in base a detto mandato. |
|
(3) |
Il presente regolamento non contempla le operazioni e l’addestramento militari come disposto dall’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004. |
|
(4) |
Gli Stati membri, in una dichiarazione sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (3), si sono impegnati a cooperare tra loro, tenendo conto delle esigenze militari nazionali, per garantire che il concetto di uso flessibile dello spazio aereo sia pienamente ed uniformemente applicato in tutti gli Stati membri, da tutti gli utenti dello spazio aereo. |
|
(5) |
La relazione congiunta di Eurocontrol e della Eurocontrol Performance Review Unit pubblicata nell’ottobre 2001 afferma che sussistono ampie possibilità di migliorare gli attuali livelli di uso flessibile dello spazio aereo in Europa. |
|
(6) |
Il concetto di uso flessibile dello spazio aereo in mare aperto deve essere applicato senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi imposti agli Stati membri dalla Convenzione sull’aviazione civile internazionale e relativi allegati o dal diritto internazionale della navigazione. |
|
(7) |
Alcune attività esigono che sia ad esse riservato l’uso esclusivo e specifico di un determinato volume di spazio aereo, per periodi determinati, in ragione delle caratteristiche del loro profilo di volo o della loro inerente pericolosità e della necessità di garantire una separazione efficace e sicura del traffico aereo che non partecipa a dette attività. |
|
(8) |
Per un’applicazione efficace e armonizzata dell’uso flessibile dello spazio aereo in tutta la Comunità europea sono necessarie norme chiare e coerenti per il coordinamento civile-militare che prendano in considerazione tutte le esigenze degli utenti dello spazio aereo e la natura delle loro diverse attività. |
|
(9) |
Procedure efficaci per il coordinamento civile-militare devono basarsi su regole e norme atte a garantire l’uso efficiente dello spazio aereo da parte di tutti i suoi utenti. |
|
(10) |
In sede di applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo è di fondamentale importanza promuovere la cooperazione tra gli Stati membri confinanti e tenere conto delle operazioni transfrontiere. |
|
(11) |
Costituiscono un limite alla gestione uniforme e tempestiva dello spazio aereo le differenze nell’organizzazione della cooperazione civile e militare nella Comunità. È quindi di fondamentale importanza identificare le persone e gli organismi competenti, in ogni Stato membro, per l’applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo. Dette informazioni devono essere comunicate agli Stati membri. |
|
(12) |
Procedure coerenti per il coordinamento civile-militare e per l’uso dello spazio aereo comune sono un fattore essenziale per istituire blocchi funzionali di spazio aereo come definiti nel regolamento (CE) n. 549/2004. |
|
(13) |
Nel concetto di uso flessibile dello spazio aereo rientrano funzioni distinte quali la gestione strategica, la gestione pretattica e la gestione tattica dello spazio aereo, che sono strettamente interdipendenti e che devono essere svolte in modo compatibile per garantire un uso efficiente dello spazio aereo. |
|
(14) |
I programmi attualmente in fase di sviluppo a livello di cooperazione europea dovrebbero mirare a conseguire gradualmente la compatibilità tra le funzioni di gestione dello spazio aereo, la gestione del flusso del traffico aereo e i servizi di traffico aereo. |
|
(15) |
Quando nello stesso spazio aereo hanno luogo attività dell’aviazione diverse con esigenze diverse, il loro coordinamento deve mirare sia all’effettuazione dei voli in condizioni di sicurezza sia all’uso ottimale dello spazio aereo disponibile. |
|
(16) |
La comunicazione tempestiva ai controllori civili e militari delle informazioni sulla condizione dello spazio aereo e su singole specifiche situazioni del traffico aereo, nonché la precisione di tali informazioni, hanno conseguenze dirette sulla sicurezza e sull’efficienza delle operazioni. |
|
(17) |
L’accesso tempestivo ad informazioni aggiornate sulla condizione dello spazio aereo è un requisito essenziale per i soggetti interessati che desiderano avvalersi delle strutture di spazio aereo rese disponibili, al momento della compilazione o modificazione dei loro piani di volo. |
|
(18) |
La valutazione a scadenze periodiche dell’uso dello spazio aereo è un valido mezzo per accrescere la reciproca fiducia tra fornitori e utenti di servizi civili e militari ed è uno strumento essenziale per migliorare la configurazione e la gestione dello spazio aereo. |
|
(19) |
La relazione annuale sull’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004 deve contenere informazioni pertinenti in rapporto agli obbiettivi iniziali ed al solo scopo di soddisfare in maggior misura le esigenze degli utenti. |
|
(20) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio idoneo a soddisfare le esigenze di coordinamento tra le unità adibite al servizio del traffico aereo civile e le unità adibite al servizio del traffico aereo militare o le unità di controllo militare. |
|
(21) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul cielo unico istituito dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento rafforza ed armonizza l’applicazione, all’interno del cielo unico europeo, del concetto di uso flessibile dello spazio aereo come definito all’articolo 2, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 549/2004 allo scopo di facilitare la gestione dello spazio aereo e la gestione del traffico aereo nell’ambito della politica comune dei trasporti.
Il presente regolamento migliora la cooperazione tra i soggetti civili e militari responsabili della gestione del traffico aereo che operano nello spazio aereo posto sotto la responsabilità degli Stati membri.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004.
2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti:
|
a) |
«cellula di gestione dello spazio aereo» («air management cell», AMC): cellula competente per la gestione quotidiana dello spazio aereo posto sotto la responsabilità di uno o più Stati membri; |
|
b) |
«riserva di spazio aereo»: volume definito di spazio aereo riservato in via temporanea all’uso esclusivo o specifico di determinate categorie di utenti; |
|
c) |
«restrizione dello spazio aereo»: volume definito di spazio aereo entro il quale possono essere eseguite, in vario modo, attività pericolose per i voli o per gli aeromobili in ore determinate («zona pericolosa»); ovvero spazio aereo al di sopra della terraferma o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è subordinato al rispetto di specifiche condizioni («zona regolamentata»); ovvero spazio aereo al di sopra della terraferma o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è vietato («zona vietata»); |
|
d) |
«struttura dello spazio aereo»: specifica porzione di spazio aereo configurata per assicurare operazioni sicure e ottimali degli aeromobili; |
|
e) |
«unità dei servizi di traffico aereo» («air traffic services», ATS): unità civile o militare responsabile della fornitura di servizi di traffico aereo; |
|
f) |
«coordinamento civile-militare»: coordinamento esistente tra le componenti civile e militare autorizzate a prendere decisioni e ad approvare una determinata azione o condotta; |
|
g) |
«unità militare di controllo»: unità militare fissa o mobile che gestisce il traffico aereo militare e/o altre attività che, in ragione della loro specifica natura, possono richiedere una riserva o una restrizione dello spazio aereo; |
|
h) |
«spazio aereo transfrontiere»: struttura di spazio aereo che si estende al di là dei confini nazionali o dei confini delle regioni informazioni volo; |
|
i) |
«intenzione di volo»: traiettoria di volo e relativi dati di volo che descrivono la traiettoria programmata di un volo fino alla sua destinazione, aggiornata ad ogni istante; |
|
j) |
«traiettoria di volo»: traiettoria di un aeromobile attraverso lo spazio, definita in base a tre dimensioni; |
|
k) |
«tempo reale» (real-time): momento effettivo del tempo nel quale ha luogo un processo o un evento; |
|
l) |
«separazione»: porzione di spazio tra aeromobili, livelli o rotte; |
|
m) |
«utenti»: aeromobili civili o militari che operano nello spazio, nonché qualunque altra parte che richieda spazio aereo. |
Articolo 3
Principi
Il concetto di uso flessibile dello spazio aereo è retto dai seguenti principi:
|
a) |
il coordinamento tra le autorità civili e militari è organizzato ai livelli strategico, pretattico e tattico della gestione dello spazio aereo mediante accordi e procedure finalizzati ad accrescere la sicurezza e la capacità dello spazio aereo ed a migliorare l’efficienza e la flessibilità delle operazioni degli aeromobili; |
|
b) |
è garantita e mantenuta la coerenza tra le funzioni di gestione dello spazio aereo, di gestione dei flussi di traffico aereo e i servizi di traffico aereo ai tre livelli di gestione dello spazio aereo di cui alla lettera a), al fine di assicurare a tutti gli utenti un’efficiente pianificazione, assegnazione e uso dello spazio aereo; |
|
c) |
la riserva di spazio aereo per uso esclusivo o specifico di alcune categorie di utenti è di natura temporanea, è applicata esclusivamente per periodi limitati, basati sull’uso effettivo e deve essere annullata non appena cessi l’attività che l’ha determinata; |
|
d) |
gli Stati membri cooperano ai fini dell’applicazione efficiente e coerente del concetto di uso flessibile dello spazio aereo attraverso le frontiere nazionali o attraverso i limiti delle regioni informazioni volo e disciplinano, in particolare, le attività transfrontiere. La cooperazione si estende a tutti i pertinenti aspetti giuridici, operativi e tecnici; |
|
e) |
le unità dei servizi di traffico aereo e gli utenti devono fare il miglior uso possibile dello spazio aereo disponibile. |
Articolo 4
Gestione strategica dello spazio aereo (livello 1)
1. Gli Stati membri esercitano le seguenti funzioni:
|
a) |
provvedere all’applicazione complessiva del concetto di uso flessibile dello spazio aereo ai livelli strategico, pretattico e tattico; |
|
b) |
riesaminare periodicamente le esigenze degli utenti; |
|
c) |
convalidare le attività che richiedono restrizioni o riserve dello spazio aereo; |
|
d) |
definire strutture e procedure temporanee per lo spazio aereo idonee ad offrire una pluralità di opzioni di rotte e di riserva di spazio aereo; |
|
e) |
fissare i criteri e le procedure per la creazione e l’utilizzo di limiti laterali e verticali modificabili dello spazio aereo nella misura richiesta per accogliere differenti variazioni delle traiettorie di volo e cambiamenti dei voli a breve termine; |
|
f) |
valutare le strutture e la rete di rotte dello spazio aereo nazionale allo scopo di pianificare strutture e procedure flessibili per lo spazio aereo; |
|
g) |
definire le modalità specifiche in base alle quali la responsabilità della separazione tra i voli civili e militari è assegnata alle unità dei servizi di traffico aereo o alle unità militari di controllo. |
|
h) |
sviluppare l’uso transfrontiere dello spazio aereo con gli Stati membri confinanti qualora i flussi di traffico e le attività degli utenti lo rendano necessario; |
|
i) |
coordinare la propria politica di gestione dello spazio aereo con quella degli Stati membri confinanti, allo scopo di regolare congiuntamente l’uso dello spazio aereo al di là delle frontiere o dei confini delle regioni informazioni volo; |
|
j) |
istituire e mettere a disposizione degli utenti le strutture dello spazio aereo in stretta cooperazione e coordinamento con gli Stati membri confinanti quando le strutture in questione abbiano un impatto significativo sul traffico transfrontiere o sui confini di una regione informazioni volo allo scopo di assicurare l’utilizzo ottimale dello spazio aereo a tutti gli utenti nella Comunità. |
|
k) |
individuare con gli Stati membri confinanti un complesso comune di norme per la separazione tra voli civili e militari per le attività transfrontiere; |
|
l) |
creare meccanismi di consultazione tra le persone o organizzazioni di cui al paragrafo 3 e tutti i soggetti o le organizzazioni pertinenti in modo da assicurare che le esigenze degli utenti siano adeguatamente prese in considerazione; |
|
m) |
valutare e riesaminare le procedure per lo spazio aereo e i risultati delle operazioni nell’ambito dell’uso flessibile dello spazio aereo; |
|
n) |
istituire i meccanismi idonei per archiviare i dati sulle richieste, le assegnazioni e l’uso effettivo delle strutture dello spazio aereo per fini ulteriori di analisi e programmazione. |
Le condizioni di cui alla lettera g) sono documentate e di esse si tiene conto nella valutazione di sicurezza di cui all’articolo 7.
2. Negli Stati membri nei quali la gestione dello spazio aereo rientra nella competenza, o prevede la partecipazione, di autorità sia civili sia militari, le funzioni di cui al paragrafo 1 sono esercitate tramite un procedimento congiunto civile e militare.
3. Gli Stati membri individuano e notificano alla Commissione le persone o le organizzazioni responsabili per l’assolvimento delle funzioni di cui al paragrafo 1. La Commissione mantiene e pubblica l’elenco di tutte le persone o le organizzazioni individuate, allo scopo di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri.
Articolo 5
Gestione pretattica dello spazio aereo (livello 2)
1. Gli Stati membri designano o istituiscono una cellula di gestione dello spazio aereo incaricata di assegnare lo spazio aereo alle condizioni e con le procedure di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Negli Stati membri nei quali la gestione dello spazio aereo rientra nella competenza, o prevede la partecipazione, di autorità sia civili sia militari, la cellula assume la forma di una cellula mista civile e militare.
2. Due o più Stati membri possono istituire una cellula comune di gestione dello spazio aereo.
3. Gli Stati membri provvedono all’istituzione di adeguati sistemi di supporto, al fine di mettere in grado la cellula di gestione dello spazio aereo di effettuare l’assegnazione di spazio aereo e di comunicare tempestivamente la disponibilità di spazio aereo a tutti gli utenti coinvolti, alle cellule di gestione dello spazio aereo, ai fornitori di servizi di traffico aereo e a tutti gli interessati operatori e organizzazioni.
Articolo 6
Gestione tattica dello spazio aereo (livello 3)
1. Gli Stati membri provvedono all’istituzione di procedure di coordinamento civile-militare e di strutture di comunicazione tra le competenti unità dei servizi di traffico aereo e le unità militari di controllo idonee a consentire la messa a disposizione reciproca di dati sullo spazio aereo in modo da attivare, disattivare o riassegnare in tempo reale lo spazio aereo assegnato a livello pretattico.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le unità militari di controllo e le unità dei servizi di traffico aereo interessate si comunichino reciprocamente, in modo efficace e tempestivo, tutte le modifiche dell’attivazione pianificata di tale spazio aereo e notifichino a tutti gli utenti coinvolti lo stato corrente dello spazio aereo.
3. Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure di coordinamento ed a creare sistemi di supporto fra le unità dei servizi di traffico aereo e le unità militari di controllo al fine di garantire la sicurezza nella gestione delle interazioni tra i voli civili e i voli militari.
4. Gli Stati membri provvedono affinché tra le unità dei servizi di traffico aereo civile e militare siano istituite procedure di coordinamento idonee a consentire la comunicazione diretta di informazioni pertinenti al fine di risolvere specifiche situazioni di traffico in cui i controllori civili e militari forniscono servizi all’interno dello stesso volume di spazio aereo. Queste informazioni pertinenti devono essere messe a disposizione – in particolare quando siano richieste per ragioni di sicurezza – dei controllori civili e militari e delle unità militari di controllo tramite uno scambio tempestivo di dati sui voli, ivi comprese la posizione e l’intenzione di volo degli aeromobili.
5. Nel caso delle attività transfrontiere, gli Stati membri provvedono affinché le unità dei servizi di traffico aereo civile e le analoghe unità militari e/o le unità militari di controllo interessate da tali attività convengano una serie di procedure comuni intese a gestire specifiche situazioni di traffico e a migliorare la gestione dello spazio aereo in tempo reale.
Articolo 7
Valutazione di sicurezza
Allo scopo di mantenere o migliorare gli attuali livelli di sicurezza gli Stati membri provvedono – nell’ambito di un processo per la gestione della sicurezza – affinché sia effettuata una valutazione della sicurezza che comprende l’individuazione, la valutazione e l’attenuazione dei rischi, prima d’introdurre ogni modifica nel funzionamento dell’uso flessibile dello spazio aereo.
Articolo 8
Relazione
Nella relazione annuale sull’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004, gli Stati membri illustrano gli aspetti indicati in dettaglio nell’allegato al presente regolamento.
Articolo 9
Controllo dell’applicazione del regolamento
Gli Stati membri controllano l’applicazione del presente regolamento mediante ispezioni, indagini e audit di sicurezza.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 6 si applica 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(3) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 9.
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ELEMENTI CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE FIGURARE NELLA RELAZIONE SULL’APPLICAZIONE DELL’USO FLESSIBILE DELLO SPAZIO AEREO
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— |
Descrizione generale dell’organizzazione nazionale e delle sue competenze ai livelli 1, 2 e 3 dell’uso flessibile dello spazio aereo. |
|
— |
Valutazione del funzionamento di accordi, procedure e sistemi di supporto istituiti ai livelli strategico, tattico e pretattico della gestione dello spazio aereo. La valutazione deve essere effettuata in relazione alla sicurezza della navigazione aerea (safety), alla capacità dello spazio aereo, all’efficienza e alla flessibilità delle operazioni degli aeromobili di tutti gli utenti. |
|
— |
Problemi incontrati nell’applicazione del presente regolamento, iniziative adottate e esigenze di modifica. |
|
— |
Risultati delle ispezioni, dei controlli e degli audit della sicurezza nazionali. |
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— |
Cooperazione fra gli Stati membri sulla gestione dello spazio aereo e, specialmente, sull’istituzione e sulla gestione dello spazio aereo transfrontiere e delle attività transfrontiere. |
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2151/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante modalità di applicazione per l’apertura e la gestione del contingente tariffario per prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, come previsto dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2005/914/CE del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per l’importazione nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (2) (di seguito denominato «ASA»), la Comunità concede l’accesso in esenzione doganale alle importazioni nel suo territorio di prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nel limite di un contingente tariffario annuo di 7 000 tonnellate (peso netto). |
|
(2) |
Poiché l’accordo ASA entra in vigore il 1o gennaio 2006, è necessario che il contingente sia aperto con efficacia a partire dal 1o gennaio 2006, come pure le relative modalità di applicazione. |
|
(3) |
Per garantire il rispetto del quantitativo di 7 000 tonnellate del contingente tariffario annuo è necessario evitare ogni tolleranza in eccesso sui quantitativi importati e vietare la trasferibilità dei diritti connessi ai titoli di importazione. È pertanto necessario derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3). |
|
(4) |
Ai fini di un’efficace gestione delle importazioni realizzate nell’ambito del contingente tariffario annuo, è necessario prevedere disposizioni che consentano agli Stati membri di registrare i dati pertinenti e di comunicarli alla Commissione. |
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(5) |
Per migliorare i controlli è opportuno sorvegliare le importazioni dei prodotti importati nell’ambito del contingente tariffario annuo, a norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4). |
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(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle importazioni nella Comunità di prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, soggetti al contingente tariffario annuo in esenzione doganale di 7 000 tonnellate (peso netto) di cui all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altro (di seguito «ASA»).
2. Il contingente di cui al paragrafo 1 è aperto a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 2
1. Le importazioni di cui all’articolo 1 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione recante il numero d’ordine del contingente 09.4327.
2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i titoli di importazione di cui al paragrafo 1 sono rilasciati in conformità ai regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1464/95 (5) della Commissione.
Articolo 3
Ai fini del presente regolamento si intende per:
|
a) |
«periodo di importazione» il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre; |
|
b) |
«giorno lavorativo» un giorno lavorativo per gli uffici della Commissione a Bruxelles. |
Articolo 4
1. Le domande di titolo di importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.
2. La domanda di titoli di importazione è corredata della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di importo pari a 2 EUR/100 kg.
Articolo 5
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
|
a) |
nella casella 8, «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», con una crocetta sulla menzione «sì»; |
|
b) |
nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato II. |
Il titolo di importazione è valido soltanto per i prodotti originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Articolo 6
1. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti del settore dello zucchero, ripartiti per codici NC a otto cifre, per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione durante la settimana precedente.
2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione.
3. Se le domande di titolo presentate per il contingente tariffario di cui all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, dell’ASA superano il livello di detto contingente, la Commissione sospende la presentazione di nuove domande per il suddetto contingente per il periodo di importazione in corso, fissa un coefficiente di assegnazione e informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite previsto.
4. Se in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3 il quantitativo per il quale è rilasciato un titolo è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, la domanda di titolo può essere ritirata entro tre giorni lavorativi dall’adozione delle misure suddette. In tal caso la cauzione è svincolata immediatamente.
5. I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le misure adottate dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3.
6. Se in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3 il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo di importazione è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, l’importo della cauzione è ridotto in proporzione.
7. Insieme alla comunicazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a norma del paragrafo 5, oppure le cui domande sono state ritirate a norma del paragrafo 4, nonché i quantitativi di zucchero per i quali sono stati restituiti titoli non utilizzati o utilizzati solo parzialmente. Tali comunicazioni si riferiscono alle informazioni ricevute dal lunedì al venerdì della settimana precedente.
8. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 7 sono effettuate con mezzi elettronici utilizzando gli appositi moduli trasmessi dalla Commissione agli Stati membri.
Articolo 7
I titoli di importazione sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio fino al 31 dicembre successivo.
Articolo 8
1. In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene apposta la cifra «0».
2. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti connessi ai titoli di importazione non sono trasferibili.
Articolo 9
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, dati dettagliati sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’ambito del contingente tariffario annuale nei mesi precisati dalla Commissione, a norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 333 del 20.12.2005, pag. 44.
(2) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.
(3) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).
(4) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).
(5) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).
ALLEGATO
Diciture di cui all’articolo 5, lettera b):
|
— |
: |
in spagnolo |
: |
Exención de derechos de importación [SAA, artículo 27(2)], número de orden 09.4327 |
|
— |
: |
in ceco |
: |
Osvobozeno od dovozního cla (SAA, čl. 27(2)), pořadové číslo 09.4327 |
|
— |
: |
in danese |
: |
Fritages for importtold (artikel 27(2) SAA), løbenummer 09.4327 |
|
— |
: |
in tedesco |
: |
Frei von Einfuhrabgaben (SAA, Artikel 27(2)), laufende Nummer 09.4327 |
|
— |
: |
in estone |
: |
Impordimaksust vabastatud (SAA, artikkel 27(2)), järjekorranumber 09.4327 |
|
— |
: |
in greco |
: |
Δασμολογική απαλλαγή [SAA, άρθρο 27(2)], αύξων αριθμός 09.4327 |
|
— |
: |
in inglese |
: |
Free from import duty (SAA, Article 27(2)), order number 09.4327 |
|
— |
: |
in francese |
: |
Exemption du droit d'importation [SAA, article 27(2)], numéro d'ordre 09.4327 |
|
— |
: |
in italiano |
: |
Esenzione dal dazio all'importazione [SAA, articolo 27(2)], numero d'ordine 09.4327 |
|
— |
: |
in lettone |
: |
Atbrīvots no importa nodokļa (SAA, 27(2). pants), kārtas numurs 09.4327 |
|
— |
: |
in lituano |
: |
Atleista nuo importo muito (SAA, 27(2) straipsnis), kvotos numeris 09.4327 |
|
— |
: |
in ungherese |
: |
Mentes a behozatali vám alól (SAA, 27(2) cikk), rendelésszám 09.4327 |
|
— |
: |
in maltese |
: |
Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (SAA, Artikolu 27(2)), numru tas-serje 09.4327 |
|
— |
: |
in olandese |
: |
Vrij van invoerrechten (SAA, artikel 27(2)), volgnummer 09.4327 |
|
— |
: |
in polacco |
: |
Wolne od przywozowych opłat celnych (SAA, art. 27(2)), numer kontyngentu 09.4327 |
|
— |
: |
in portoghese |
: |
Isenção de direitos de importação [SAA, artigo 27(2)], número de ordem 09.4327 |
|
— |
: |
in slovacco |
: |
Oslobodený od dovozného cla [SAA, čl 27(2)], poradové číslo 09.4327 |
|
— |
: |
in sloveno |
: |
Brez uvozne carine (SAA, člen 27(2)), „številka kvote“ 09.4327 |
|
— |
: |
in finlandese |
: |
Vapaa tuontitulleista (SAA, 27(2) artikla), järjestysnumero 09.4327 |
|
— |
: |
in svedese |
: |
Importtullfri (SAA, artikel 27(2)), löpnummer 09.4327 |
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2152/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso nonché il regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 4,
vista la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT 1994 (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione del 20 dicembre 2005 prevede l’apertura di un nuovo contingente d’importazione annuo globale di 13 500 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice 1006 30 a dazio zero, mentre il contingente d’importazione annuo globale di rotture di riso del codice 1006 40 00, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3) è portato a 100 000 tonnellate. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (4) prevede una deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 in ordine al regime d’importazione del riso e fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati. |
|
(3) |
Ai fini di una migliore gestione amministrativa dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, è opportuno attribuire a detti contingenti un numero d’ordine individuale. |
|
(4) |
La decisione del 20 dicembre 2005 nella Comunità, nel periodo tra il 1o settembre 2005 e il 30 giugno 2006. Occorre pertanto prendere i provvedimenti necessari per quanto riguarda i dazi doganali applicabili all’importazione del riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 per il periodo transitorio previsto. |
|
(5) |
La decisione del 20 dicembre 2005 prevede inoltre che il dazio applicabile alle importazioni di rotture di riso del codice 1006 40 00 sia di 65 EUR/t. |
|
(6) |
Tenuto conto del fatto che l’accordo approvato con la decisione, del 20 dicembre 2005, si applica a decorrere del 1o settembre 2005, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento concernenti i dazi doganali per l’importazione del riso semilavorato o lavorato e le rotture di riso si applichino dalla stessa data. Parimenti, è opportuno prevedere l’applicazione dal 1o gennaio 2006 dei nuovi contingenti contemplati dall’accordo con la Thailandia, nonché aumentare in proporzione i quantitativi del nuovo contingente globale di riso semilavorato e lavorato e del contingente di rotture di riso per tenere conto dei quantitativi corrispondenti al periodo tra il 1o settembre e il 31 dicembre 2005. |
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(7) |
Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 327/98 e (CE) n. 1549/2004. |
|
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 327/1998 è modificato come segue:
|
1) |
Il testo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Il 1o gennaio di ogni anno sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali globali di importazione, ripartiti per paese di origine e per quote periodiche, in conformità all’allegato IX:
2. Per il 2006, i contingenti di cui al paragrafo 1 e le quote periodiche corrispondenti sono stabiliti in conformità all’allegato X. |
|
2) |
L’articolo 2 è modificato come segue:
|
|
3) |
L’articolo 3 è modificato come segue:
|
|
4) |
L’articolo 4 è modificato come segue:
|
|
5) |
All’articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica e in conformità all’allegato III, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per numero d’ordine del contingente, con indicazione del paese d’origine, per i quali sono state presentate domande di titoli, il numero del titolo richiesto e il nome e l’indirizzo del richiedente. Se è richiesto il titolo di esportazione, è indicato anche il numero di detto titolo.» |
|
6) |
All’articolo 8, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Gli organismi competenti comunicano alla Commissione, per via elettronica e in conformità all’allegato III, le seguenti informazioni:». |
|
7) |
L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento. |
|
8) |
L’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
|
9) |
L’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento. |
|
10) |
Il testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegati VIII, IX e X. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1549/2004 è modificato come segue:
|
1) |
All’articolo 1 bis, le parole «riso semigreggio» sono sostituite dalle parole «riso semigreggio, riso semilavorato e riso lavorato». |
|
2) |
Il testo dell’articolo 1 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 1 ter 1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio all’importazione per il riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione, entro 10 giorni dalla fine del periodo di riferimento di cui trattasi, a:
La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato. 2. Per il calcolo dei quantitativi importati di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali nel corrispondente periodo di riferimento sono stati rilasciati titoli d’importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1785/2003.» |
|
3) |
È inserito il seguente articolo 1 quinquies: «Articolo 1 quinquies In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio applicabile alle importazioni di rotture di riso del codice 1006 40 00 è di 65 EUR/t.» |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
L’articolo 2, punti 2) e 3), si applica a decorrere dal 1o settembre 2005. Tuttavia i dazi di cui all’articolo 1 ter del regolamento (CE) n. 1549/2004, come modificato dall’articolo 2, punto 2), del presente regolamento, sono fissati per la prima volta entro un termine di tre giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale [COM(2005) 601].
(3) GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).
(4) GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2005 (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 26).
(5) GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13.»
ALLEGATO I
«ALLEGATO III
RISO — regolamento (CE) n. 327/98
|
|
Domanda di titolo d’importazione (1) |
|
|
Rilascio di titolo d’importazione (1) |
|
|
Immissione in libera pratica (1) |
|
|
Destinatario: DG AGRI D-2 |
|
|
Indirizzo elettronico: AGRI-IMP-TRQ-RICE-CER@cec.eu.int |
|
|
Mittente: |
|
Data |
Numero del titolo di esportazione |
Numero del titolo di importazione |
Numero d’ordine del contingente |
Codice NC |
Quantitativo (tonnellate) |
Paese d’origine |
Nome e indirizzo del richiedente/titolare |
Condizionamento ≤ 5 kg (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Compilare solo in caso affermativo.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO V
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a)
|
— |
: |
In spagnolo |
: |
Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra a)] |
|
— |
: |
In ceco |
: |
Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98, čl. 1 odst. 1 písm. a)) |
|
— |
: |
In danese |
: |
Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra a)) |
|
— |
: |
In tedesco |
: |
Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) |
|
— |
: |
In estone |
: |
Tollimaksuvabastus kuni käeoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt a) |
|
— |
: |
In greco |
: |
Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α)] |
|
— |
: |
In inglese |
: |
Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(a)) |
|
— |
: |
In francese |
: |
Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point a)] |
|
— |
: |
In italiano |
: |
Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera a)] |
|
— |
: |
In lettone |
: |
Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
|
— |
: |
In lituano |
: |
Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a punktas) |
|
— |
: |
In ungherese |
: |
Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés a) pont) |
|
— |
: |
In maltese |
: |
Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Regolament (KE) Nru 327/98, Artikolu 1, paragrafu 1, punt a)) |
|
— |
: |
In neerlandese |
: |
Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98, artikel 1, lid 1, onder a)) |
|
— |
: |
In polacco |
: |
Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. a)) |
|
— |
: |
In portoghese |
: |
Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea a) do n.o 1 do artigo 1.o] |
|
— |
: |
In slovacco |
: |
Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98] |
|
— |
: |
In sloveno |
: |
Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98, člen 1(1)(a)) |
|
— |
: |
In finlandese |
: |
Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohta) |
|
— |
: |
In svedese |
: |
Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 a)» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO VII
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c)
|
— |
: |
In spagnolo |
: |
Derecho reducido un 30,77 % con respecto al derecho fijado en la nomenclatura combinada hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98] |
|
— |
: |
In ceco |
: |
Snížení cla o 30,77 % cla stanoveného v kombinované nomenklatuře až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98) |
|
— |
: |
In danese |
: |
Nedsættelse på 30,77 % af tolden i den kombinerede nomenklatur op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98) |
|
— |
: |
In tedesco |
: |
Zollsatz, um 30,77 % des in der Kombinierten Nomenklatur festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge ermäßigt (Verordnung (EG) Nr. 327/98) |
|
— |
: |
In estone |
: |
Kombineeritud nomenklatuuris sätestatud tollimaksust 30,77 % võrra madalam tollimaks kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määrus (EÜ) nr 327/98) |
|
— |
: |
In greco |
: |
Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στη συνδυασμένη ονοματολογία έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98] |
|
— |
: |
In inglese |
: |
Duty fixed in the Combined Nomenclature reduced by 30,77 % up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98) |
|
— |
: |
In francese |
: |
Droit réduit de 30,77 % du droit fixé dans la nomenclature combinée jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98] |
|
— |
: |
In italiano |
: |
Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato nella nomenclatura combinata fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98] |
|
— |
: |
In lettone |
: |
Muitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts kombinētajā nomenklatūrā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98) |
|
— |
: |
In lituano |
: |
Muito mokestis, 30,77 % mažesnis už Kombinuotoje nomenklatūroje nustatytą, neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98) |
|
— |
: |
In ungherese |
: |
A kombinált nómenklatúrában meghatározottnál 30,77 %-kal csökkentett vámtétel az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet) |
|
— |
: |
In maltese |
: |
Dazju imnaqqas ta’ 30,77 % tad-dazju ffissat fin-nomenklatura magħquda sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 ta-ċertifikat preżenti (Regolament (KE) Nru 327/98) |
|
— |
: |
In neerlandese |
: |
Verlaging met 30,77 % van het in de GN vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98) |
|
— |
: |
In polacco |
: |
Stawka celna obniżona o 30,77 % wobec ustalonej w nomenklaturze scalonej do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia na przywóz (rozporządzenie (WE) nr 327/98) |
|
— |
: |
In portoghese |
: |
Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado na Nomenclatura Combinada até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98] |
|
— |
: |
In slovacco |
: |
Clo znížené o 30,77 % z cla stanoveného v kombinovanej nomenklatúre až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98] |
|
— |
: |
In sloveno |
: |
Znižanje uvozne dajatve za 30,77 % dajatve, določene v kombinirani nomenklaturi, do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98) |
|
— |
: |
In finlandese |
: |
Yhdistetyssä nimikkeistössä vahvistetun tullin alennus 30,77 prosentilla tämän todistuksen 17 ja 18 kohdassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98) |
|
— |
: |
In svedese |
: |
Nedsättning med 30,77 % av den tull som fastställs i Kombinerade nomenklaturen upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)» |
ALLEGATO IV
ALLEGATO VIII
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera d)
|
— |
: |
In spagnolo |
: |
Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)] |
|
— |
: |
In ceco |
: |
Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98, čl. 1 odst. 1 písm. d)) |
|
— |
: |
In danese |
: |
Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d)) |
|
— |
: |
In tedesco |
: |
Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) |
|
— |
: |
In estone |
: |
Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d) |
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— |
: |
In greco |
: |
Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)] |
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— |
: |
In inglese |
: |
Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d)) |
|
— |
: |
In francese |
: |
Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)] |
|
— |
: |
In italiano |
: |
Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)] |
|
— |
: |
In lettone |
: |
Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts) |
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— |
: |
In lituano |
: |
Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas) |
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— |
: |
In ungherese |
: |
Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont) |
|
— |
: |
In maltese |
: |
Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Regolament (KE) Nru 327/98, Artikolu 1, paragrafu 1, punt d)] |
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— |
: |
In neerlandese |
: |
Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98, artikel 1, lid 1, onder d)) |
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— |
: |
In polacco |
: |
Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. d)) |
|
— |
: |
In portoghese |
: |
Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o] |
|
— |
: |
In slovacco |
: |
Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98] |
|
— |
: |
In sloveno |
: |
Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98, člen 1(1)(d)) |
|
— |
: |
In finlandese |
: |
Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta) |
|
— |
: |
In svedese |
: |
Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d) |
ALLEGATO IX
Contingenti e quote previsti a partire dal 2007
|
a) |
Contingente di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) |
Contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) |
Contingente di 100 000 tonnellate di rotture di riso di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) |
Contingente di 13 500 tonnellate di riso lavorato o semilavorato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGATO X
Contingenti e quote previsti per il 2006
|
a) |
Contingente di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) |
Contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) |
Contingente di 106 667 tonnellate di rotture di riso di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) |
Contingente di 18 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Saldo dei quantitativi non utilizzati delle quote precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.
(2) Saldo dei quantitativi non utilizzati delle quote precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.
(3) Saldo dei quantitativi non utilizzati delle quote precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.
(4) Saldo dei quantitativi non utilizzati delle quote precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2153/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 865/2004 prevede la possibilità di applicare un regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva in caso di grave perturbazione del mercato in talune regioni della Comunità. |
|
(2) |
Per consentire la rapida attivazione di detto regime in caso di necessità, occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento in questione. Il regime di aiuto all’ammasso privato deve essere basato su contratti stipulati con operatori che offrano sufficienti garanzie e che siano riconosciuti dagli Stati membri a determinate condizioni. |
|
(3) |
Per potenziare l’effetto del regime sul mercato a livello dei produttori e per facilitarne il controllo, occorre concentrare gli aiuti sull’ammasso di olio di oliva vergine sfuso. |
|
(4) |
È opportuno disporre di informazioni sull’andamento dei prezzi e della produzione di olio di oliva. Tali informazioni sono necessarie ai fini di un monitoraggio costante del mercato dell’olio di oliva, per poter valutare se si verificano le condizioni di una grave perturbazione. |
|
(5) |
Per rispecchiare il più possibile la situazione del mercato, l’importo dell’aiuto deve essere determinato per i settori di mercato che lo richiedono. Le categorie di olio sono quelle specificate nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/2004. |
|
(6) |
Occorre precisare le informazioni che devono figurare nelle offerte e le modalità per la presentazione e lo spoglio delle stesse, onde disporre di informazioni esaurienti su ciascuna offerta. |
|
(7) |
È opportuno che le gare siano indette secondo determinate modalità, in particolare per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte e il quantitativo minimo di ciascuna offerta presentata. Più precisamente, le offerte devono contemplare un magazzinaggio di lunga durata ed un quantitativo minimo commisurato alla realtà del settore, al fine di poter incidere sulla situazione del mercato. |
|
(8) |
L’esecuzione dell’offerta deve essere garantita mediante il deposito di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (2), il cui importo e la cui durata siano correlati ai rischi di variazione dei prezzi sul mercato e al numero di giorni effettivi di magazzinaggio che danno diritto all’aiuto. |
|
(9) |
Per poter essere accettate, le offerte devono essere di importo inferiore o pari all’importo massimo dell’aiuto per giorno di magazzinaggio, da stabilire in funzione della situazione del mercato dell’olio di oliva. Per ciascuna categoria o regione determinata devono essere garantiti la rappresentatività delle offerte e il rispetto dei quantitativi massimi previsti dalla gara. |
|
(10) |
Occorre precisare gli elementi essenziali da inserire nel contratto. Per evitare disfunzioni del mercato, la durata del contratto deve poter essere modificata dalla Commissione tenendo conto, tra l’altro, delle previsioni relative al raccolto della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è stato stipulato il contratto. |
|
(11) |
Per assicurare una gestione adeguata del regime, è necessario specificare le condizioni in cui può essere concesso un anticipo sull’aiuto, i controlli indispensabili del rispetto del diritto all’aiuto, determinate modalità di calcolo dell’aiuto e gli elementi che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione. |
|
(12) |
Per ragioni di chiarezza e di trasparenza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva (3), e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
|
(13) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio di oliva e le olive da tavola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Gli organismi competenti degli Stati membri produttori stipulano contratti di ammasso privato per l’olio di oliva vergine sfuso alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Al fine di determinare gli aiuti da concedere per l’esecuzione dei contratti di ammasso privato dell’olio di oliva vergine sfuso, la Commissione può indire gare di durata limitata secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004. Nel corso di una gara di durata limitata, si procede a gare parziali.
Articolo 2
1. Possono essere indette gare di durata limitata nei casi in cui:
|
a) |
in alcune regioni della Comunità si verifichino gravi perturbazioni del mercato che possono essere attenuate o risolte mediante misure di ammasso privato dell’olio di oliva vergine sfuso; |
|
b) |
il prezzo medio di uno o più dei seguenti prodotti, registrato sul mercato per un periodo di almeno due settimane, sia inferiore a:
|
2. Nella gara di durata limitata viene specificato un quantitativo massimo per l’insieme della gara e possono essere specificati dei quantitativi massimi per:
|
— |
ciascuna categoria di olio di oliva vergine di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/2004, |
|
— |
ciascuna regione o ciascuno Stato membro della Comunità. |
L’apertura della gara di durata limitata può essere ristretta a determinate categorie di olio di oliva vergine o regioni di cui al primo comma.
La gara di durata limitata può essere chiusa prima del termine secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004.
Articolo 3
Possono presentare offerte per le gare parziali unicamente gli operatori del settore dell’olio di oliva appositamente riconosciuti dall’organismo competente dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri stabiliscono i criteri e le procedure per il riconoscimento degli operatori, i quali appartengono ad una delle categorie seguenti:
|
a) |
un’organizzazione di produttori di olio di oliva composta di almeno 700 olivicoltori, ove si tratti di un’organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio di oliva; |
|
b) |
un’organizzazione di produttori che rappresenti almeno il 25 % degli olivicoltori o della produzione di olio di oliva della regione in cui è situata; |
|
c) |
un’associazione di organizzazioni di produttori appartenenti a diverse regioni economiche, composta di almeno dieci organizzazioni di produttori di cui alle lettere a) e b) o di un numero di organizzazioni che rappresenti almeno il 5 % della produzione di olio di oliva dello Stato membro interessato; |
|
d) |
un frantoio i cui impianti abbiano una capacità di estrazione pari almeno a due tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia ottenuto un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva vergine; |
|
e) |
un’impresa di condizionamento che disponga, sul territorio di uno stesso Stato membro, di una capacità pari almeno a 6 tonnellate di olio condizionate per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia condizionato un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva. |
Qualora una o più organizzazioni per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio di oliva siano affiliate all’organizzazione di cui al secondo comma, lettera a), gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente ai fini del calcolo del numero minimo di 700 olivicoltori.
Articolo 4
Ai fini del riconoscimento di cui all’articolo 3, gli operatori si impegnano a:
|
a) |
accettare che l’organismo competente dello Stato membro sigilli i recipienti contenenti l’olio di oliva oggetto di un contratto di ammasso; |
|
b) |
tenere una contabilità di magazzino per gli oli ed eventualmente le olive da essi detenuti; |
|
c) |
sottostare a tutti i controlli previsti nell’ambito del presente regime di aiuto ai contratti di ammasso privato. |
Gli operatori interessati devono dichiarare la capacità degli impianti di magazzinaggio di cui dispongono, fornendone la planimetria, e addurre gli elementi di prova relativi alle condizioni di cui all’articolo 3.
Articolo 5
1. Gli operatori che soddisfano le condizioni indicate agli articoli 3 e 4 sono riconosciuti e ricevono un numero di riconoscimento entro due mesi dalla presentazione del fascicolo completo a corredo della loro domanda di riconoscimento.
2. Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 3:
|
a) |
le organizzazioni di produttori del settore oleicolo e le loro unioni, nonché i frantoi e le imprese di condizionamento, che sono state abilitate dallo Stato membro ad esercitare attività di ammasso privato durante le campagne da 1998-1999 a 2004-2005, si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento, sempreché possiedano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4; |
|
b) |
il riconoscimento è rifiutato o revocato immediatamente qualora l’operatore:
|
Articolo 6
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana, i prezzi medi registrati durante la settimana precedente sui principali mercati rappresentativi del loro territorio per le varie categorie di olio di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 865/2004.
I prezzi sono comunicati per posta elettronica e corredati di commenti sul volume e la rappresentatività delle operazioni.
2. Prima del 10 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima della produzione totale di olio di oliva e di olive da tavola per la campagna in corso.
3. Da settembre a maggio di ogni campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 di ogni mese, la stima dei quantitativi di olio di oliva e di olive da tavola prodotti dall’inizio della campagna in corso.
Per ottenere tali dati, gli Stati membri possono attingere a varie fonti di informazione, tra cui i dati forniti dai frantoi e dalle imprese di trasformazione delle olive da tavola, i sondaggi condotti presso gli operatori del settore oleicolo o le stime effettuate da istituti statistici.
Entro la fine della campagna di commercializzazione in corso, gli Stati membri comunicano alla Commissione la stima dei quantitativi totali di olio di oliva e di olive da tavola prodotti.
4. Gli Stati membri predispongono il sistema di rilevazione dei dati che ritengono più idoneo per raccogliere ed elaborare i dati da comunicare ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e stabiliscono, se del caso, gli obblighi di comunicazione dei dati da parte degli operatori oleicoli interessati.
5. Le stime dei quantitativi di olio di oliva e di olive da tavola di cui ai paragrafi 2 e 3 sono comunicate per posta elettronica mediante il modulo fornito dalla Commissione.
6. La Commissione può attingere ad altre fonti di informazione.
Articolo 7
I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:
|
a) |
per i mesi di novembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre: dal 4 all’8 alle ore 12.00 e dal 18 al 22 alle ore 12.00; |
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b) |
per il mese di agosto: dal 18 al 23 alle ore 12.00; |
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c) |
per il mese di dicembre: dal 9 al 14 alle ore 12.00. |
L’ora limite è l’ora locale di Bruxelles. Se in uno Stato membro il giorno di scadenza del termine è festivo per l’organismo incaricato di ricevere le offerte, il termine scade alle ore 12.00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente.
Articolo 8
1. Fatto salvo l’articolo 15, le offerte per un quantitativo minimo di 50 tonnellate si riferiscono all’importo giornaliero dell’aiuto all’ammasso privato, per 365 giorni in recipienti sigillati e conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento, di olio di oliva vergine sfuso di una delle tre categorie contemplate nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/2004.
2. Gli operatori riconosciuti partecipano alla gara parziale presentando un’offerta scritta presso l’organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante messaggio elettronico inviato a detto organismo.
L’operatore che partecipa ad una gara parziale per più categorie di olio o per recipienti situati presso diversi indirizzi deve presentare un’offerta separata per ciascun caso.
Un’offerta è valida per una sola gara parziale. Le offerte presentate non possono essere ritirate o modificate una volta scaduto il termine per la loro presentazione.
Articolo 9
1. Le offerte di cui all’articolo 8 indicano:
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a) |
il riferimento al presente regolamento e alla gara parziale a cui si riferisce l’offerta; |
|
b) |
il nome e l’indirizzo dell’offerente; |
|
c) |
la categoria dell’operatore riconosciuto, tra quelle menzionate all’articolo 3, paragrafo 1, e il numero di riconoscimento; |
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d) |
la quantità e la categoria dell’olio di oliva vergine oggetto dell’offerta; |
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e) |
l’indirizzo preciso del luogo in cui si trovano i recipienti dell’olio destinato all’ammasso e le indicazioni che permettano di reperire i recipienti a cui si riferisce l’offerta; |
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f) |
l’importo giornaliero dell’aiuto all’ammasso privato per tonnellata di olio di oliva vergine, espresso in euro con due cifre decimali; |
|
g) |
l’importo della cauzione da costituire conformemente all’articolo 10, espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l’offerta. |
2. L’offerta può essere riconosciuta valida soltanto se:
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a) |
è redatta, così come la documentazione a corredo, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’organismo competente che la riceve; |
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b) |
è presentata conformemente alle disposizioni del presente regolamento e contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1; |
|
c) |
non contiene condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento; |
|
d) |
è presentata da un operatore riconosciuto dallo Stato membro che la riceve e riguarda recipienti per l’ammasso situati in tale Stato membro; |
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e) |
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, viene fornita la prova che l’offerente ha costituito la cauzione indicata nell’offerta. |
Articolo 10
1. L’offerente costituisce una cauzione di 50 EUR per tonnellata di olio di oliva oggetto dell’offerta.
2. Se le offerte non sono accettate, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’importo massimo dell’aiuto per la gara parziale di cui trattasi.
3. Per le offerte per le quali è stato aggiudicato l’aiuto, la cauzione di cui al paragrafo 1 è completata, entro il primo giorno di esecuzione del contratto di cui all’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, da una cauzione di 200 EUR per tonnellata di olio di oliva.
4. Per lo svincolo delle cauzioni di cui ai paragrafi 1 e 3, l’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l’esecuzione per sei mesi del magazzinaggio previsto dall’offerta alle condizioni del contratto di cui al presente regolamento.
Tuttavia, qualora la durata del contratto sia ridotta a meno di sei mesi in virtù dell’articolo 15, il periodo di magazzinaggio di cui al primo comma termina insieme al periodo di esecuzione del contratto.
Articolo 11
1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall’organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Fatto salvo il paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute a conservare il segreto.
2. Le offerte valide sono comunicate per via elettronica alla Commissione, classificate in ordine crescente di importo e in forma anonima, entro 48 ore dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Qualora il termine scada il venerdì, le offerte sono comunicate entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo.
3. In ciascuna offerta comunicata devono essere indicati la quantità, la categoria dell’olio e l’importo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d) e f). Qualora nella gara si faccia riferimento a quantitativi massimi per regione, in ciascuna offerta devono essere indicate le regioni corrispondenti.
Articolo 12
1. Entro il nono giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte alle gare parziali, viene fissato, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004 e in base alle offerte ricevute, un importo massimo giornaliero dell’aiuto all’ammasso privato.
2. L’importo massimo dell’aiuto è fissato tenendo conto della situazione e dell’evoluzione prevedibile del mercato dell’olio di oliva, nonché delle possibilità che la misura in questione contribuisca in modo significativo alla regolarizzazione del mercato.
Si tiene inoltre conto dei quantitativi che sono già oggetto di un contratto di ammasso privato e dell’entità delle offerte ricevute.
3. All’atto della fissazione dell’importo massimo e secondo la stessa procedura, tutte le offerte per una delle categorie di olio o una delle regioni per le quali è stato fissato un quantitativo massimo conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, possono essere respinte nel caso in cui, per la categoria o la regione di cui trattasi:
|
— |
le offerte non siano rappresentative, o |
|
— |
l’importo massimo fissato potrebbe portare ad un superamento del quantitativo massimo corrispondente. |
Articolo 13
1. Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 3, l’aiuto è aggiudicato all’offerente o agli offerenti la cui offerta è stata comunicata conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, e il cui ammontare è pari o inferiore all’importo massimo giornaliero dell’aiuto all’ammasso privato per il quantitativo indicato nell’offerta.
I diritti e gli obblighi dell’aggiudicatario non sono trasmissibili.
2. L’organismo competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti gli offerenti l’esito della loro partecipazione alla gara, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’importo massimo dell’aiuto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. La data di stipulazione del contratto è la data dell’invio all’offerente della notifica di accettazione dell’offerta.
La data di inizio dell’esecuzione del contratto, a condizione che sia stata depositata la cauzione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto e l’olio di cui trattasi deve trovarsi nelle condizioni previste dal contratto.
Tuttavia, l’esecuzione del contratto non può avere inizio prima che i recipienti siano stati sigillati, previo prelievo dei campioni, conformemente al paragrafo 4, lettere c) e d).
4. Entro il trentesimo giorno successivo alla stipulazione del contratto, l’organismo competente dello Stato membro:
|
a) |
identifica i recipienti contenenti l’olio di oliva di cui trattasi; |
|
b) |
rileva il peso netto dell’olio; |
|
c) |
preleva un campione rappresentativo dell’offerta; |
|
d) |
sigilla ciascun recipiente. |
Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di trenta giorni di cui al primo comma può essere prorogato di quindici giorni.
5. Il campione prelevato ai sensi del paragrafo 4, lettera c), viene al più presto analizzato per accertare che l’olio corrisponda alla categoria indicata nell’offerta dell’aggiudicatario.
Qualora l’analisi riveli che l’olio in questione non corrisponde alla categoria indicata nell’offerta dell’aggiudicatario, l’intero quantitativo oggetto dell’offerta è rifiutato e la cauzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, è incamerata.
Articolo 14
1. Il contratto redatto in duplice copia contiene come minimo le seguenti indicazioni:
|
a) |
il nome e l’indirizzo dell’organismo competente dello Stato membro; |
|
b) |
l’indirizzo postale completo e il numero di riconoscimento del contraente, nonché la sua categoria ai sensi dell’articolo 3; |
|
c) |
l’indirizzo preciso del luogo di magazzinaggio e l’ubicazione dei recipienti di cui trattasi; |
|
d) |
la data di stipulazione del contratto; |
|
e) |
la data di inizio e quella di fine dell’esecuzione del contratto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 15; |
|
f) |
il riferimento al presente regolamento e alla gara parziale di cui trattasi. |
2. Per ciascuna partita oggetto del contratto sono indicati:
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a) |
la categoria e il peso netto dell’olio di oliva vergine; |
|
b) |
l’identificazione e l’ubicazione dei recipienti che contengono l’olio in questione. |
3. Il contratto prevede i seguenti obblighi a carico del contraente:
|
a) |
conservare in magazzino, per tutto il periodo pattuito, il quantitativo di prodotto convenuto, per proprio conto e a suo rischio; |
|
b) |
immagazzinare gli oli di categorie differenti in recipienti separati, identificati nel contratto e sigillati dall’organismo competente dello Stato membro; |
|
c) |
permettere in qualsiasi momento all’organismo competente dello Stato membro di controllare l’adempimento degli obblighi previsti dal contratto. |
Il cambio dei recipienti di cui alla lettera b), deve essere autorizzato dall’organismo competente dello Stato membro ed effettuato in presenza di quest’ultimo, con il prelievo di un campione rappresentativo dei recipienti in questione e l’apposizione di nuovi sigilli, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, lettere c) e d).
4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, il contraente che risolve il contratto in corso di esecuzione perde il beneficio dell’aiuto per l’intero periodo contemplato dal contratto e per tutti i quantitativi da esso previsti.
Articolo 15
1. La Commissione, in base all’andamento del mercato dell’olio di oliva e alla sua evoluzione prevedibile per il futuro e secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004, può decidere di ridurre la durata dei contratti in corso.
La modifica dei contratti può essere decisa solo nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre e potrà avere effetto solo dopo che sarà trascorso il mese successivo a quello della decisione.
2. Qualora si proceda ad una modifica del contratto in virtù del paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale di riduzione che si applica al numero di giorni di esecuzione previsti dopo una data determinata per tutti i contratti in corso a tale data.
Articolo 16
1. A decorrere dalla data di inizio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, può essere versato un anticipo corrispondente all’aiuto previsto per il periodo che comincia all’inizio dell’esecuzione del contratto e termina il 31 agosto successivo, previa costituzione di una cauzione per un importo pari al 120 % dell’anticipo.
A decorrere dal 1o gennaio può essere versato un nuovo anticipo per i contratti in corso, per il periodo che inizia il 1o settembre e termina con i contratti suddetti, alle condizioni indicate nel primo comma.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata immediatamente dopo il pagamento del saldo dell’aiuto, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3.
Articolo 17
1. Prima del pagamento definitivo dell’aiuto, l’organismo competente dello Stato membro:
|
a) |
raccoglie e verifica gli elementi di prova relativi alle condizioni previste dal presente regolamento; |
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b) |
effettua i controlli necessari per accertarsi della presenza in magazzino dell’olio di oliva di cui trattasi per tutto il periodo del magazzinaggio contrattuale; |
|
c) |
prende tutte le misure necessarie per garantire il controllo dell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. |
2. Il controllo comprende un’ispezione materiale delle merci immagazzinate, nonché una verifica della contabilità.
Le operazioni di ispezione materiale vertono, in particolare, sulla conformità delle scorte oggetto del contratto alle categorie di olio previste dal contratto stesso, sul mantenimento dei sigilli e sulla presenza dei quantitativi previsti.
3. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, non viene concesso alcun aiuto in forza del contratto in questione ed è revocato il riconoscimento dell’operatore, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili. Inoltre, le cauzioni di cui all’articolo 10 e all’articolo 16 sono incamerate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85.
Articolo 18
1. L’importo dell’aiuto è calcolato sul peso netto constatato conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, lettera b).
Il tasso applicabile per la conversione in moneta nazionale dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato è il tasso di conversione in vigore il giorno di inizio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma.
2. Gli obblighi relativi ai quantitativi previsti dalle offerte e dai contratti si considerano adempiuti se lo sono effettivamente per il 98 % dei quantitativi in questione.
Qualora l’analisi di cui all’articolo 13, paragrafo 5, non consenta di confermare la categoria di olio indicata nell’offerta dell’aggiudicatario, l’intero quantitativo oggetto dell’offerta è considerato non conforme.
3. L’aiuto o il saldo dell’aiuto, qualora sia stato concesso un anticipo in virtù dell’articolo 16, è versato solo quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi del contratto. Il pagamento dell’aiuto, o del saldo dell’aiuto, ha luogo previo controllo dell’adempimento dei suddetti obblighi, entro sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del contratto.
Articolo 19
1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure nazionali prese ai fini dell’applicazione del presente regolamento nonché il modello del contratto.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, i quantitativi di olio di oliva per i quali è stato aggiudicato un aiuto e che, se del caso, non hanno formato oggetto:
|
— |
della stipulazione di un contratto, |
|
— |
dell’osservanza o dell’esecuzione completa del contratto. |
Le comunicazioni di cui al primo comma fanno riferimento alla gara parziale in questione nonché, ove del caso, alle categorie di olio, alle categorie di operatori o alle regioni interessate. Tali comunicazioni si effettuano quanto prima possibile, al più tardi il 10 del mese successivo a quello considerato.
Articolo 20
Il regolamento (CE) n. 2768/98 è abrogato.
Articolo 21
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.
(2) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).
(3) GU L 346 del 22.12.1998, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2004 (GU L 264 dell’11.8.2004, pag. 6).
(4) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
(5) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/47 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2154/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sidra de Asturias» o «Sidra d’Asturies» (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La domanda della Spagna concernente la registrazione della denominazione «Sidra de Asturias» o «Sidra d’Asturies» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
|
(2) |
Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la denominazione di cui trattasi deve essere pertanto iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU C 98 del 22.4.2005, pag. 3.
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
ALLEGATO
Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana
Altri prodotti dell’allegato I (spezie ecc.)
SPAGNA
«Sidra de Asturias» eller «Sidra d’Asturies» (DOP)
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/49 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2155/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante modifica di alcuni elementi del disciplinare relativo ad una denominazione d’origine figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Miel de sapin des Vosges) [DOP]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 9, terzo comma, e l'articolo 6, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 9, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto la modifica di alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione d’origine protetta «Miel de sapin des Vosges», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
|
(2) |
La modifica richiesta attiene al metodo di valutazione del colore del miele, che attualmente consiste nel misurarne l’intensità in base alla scala di Pfund. |
|
(3) |
La modifica implica che, in futuro, per verificare se il miele possiede la colorazione richiesta, si procederà all’esame organolettico di un campione di riferimento caratteristico del colore. Tale metodo è infatti considerato più affidabile. |
|
(4) |
Dall’esame della suddetta richiesta, risulta trattarsi di una modifica di scarsa rilevanza: la modifica non altera le caratteristiche della denominazione d'origine perché la caratteristica relativa al colore rimane invariata. Ciò che cambia, infatti, è soltanto il metodo di valutazione del colore. |
|
(5) |
Per la denominazione d’origine protetta «Miel de sapin des Vosges» è quindi opportuno modificare il punto «descrizione» del disciplinare, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2081/92, sopprimendo la menzione relativa all’intensità nella scala di Pfund. |
|
(6) |
Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione (3), la Commissione pubblica la scheda riepilogativa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(7) |
Si tratta di una modifica conforme al regolamento (CEE) n. 2081/92. La modifica della descrizione del prodotto protetto dalla denominazione «Miel de sapin des Vosges» deve essere pertanto registrata e pubblicata. È opportuno quindi aggiungere alla scheda riepilogativa le precisazioni, contenute nel disciplinare, relative al colore dei mieli protetti dalla denominazione di cui trattasi. |
|
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La procedura prevista all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 non si applica alle modifiche di cui all’articolo 2.
Articolo 2
Il disciplinare della denominazione d’origine «Miel de sapin des Vosges» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 14).
(3) GU L 64 del 2.3.2004, pag. 16.
ALLEGATO I
Nel disciplinare della denominazione d’origine «Miel de sapin des Vosges» (Francia), il punto «4.2. Descrizione» è sostituito dal seguente testo:
«4.2. Descrizione: Miele liquido proveniente da melate raccolte dalle api sui pini neri dei Vosgi, con aromi balsamici e sapore maltato, senza retrogusto amaro né sapori estranei. Il colore è marrone scuro con riflessi verdognoli.»
ALLEGATO II
SCHEDA CONSOLIDATA
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
«MIEL DE SAPIN DES VOSGES»
N. CE: FR/00204/11.7.2004
DOP (X) IGP ( )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un’informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti tutelati dalla DOP o dall’IGP in questione, sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1.
|
Nome |
: |
Institut national des appellations d'origine |
|
Indirizzo |
: |
51, rue d'Anjou — 75008 Paris |
|
Telefono |
: |
(33) 153 89 80 00 |
|
Fax |
: |
(33) 142 25 57 97 |
2.
|
2.1. |
: |
Nome |
: |
Syndicat de défense du miel de sapin des Vosges |
|
2.2. |
: |
Indirizzo |
: |
2, chemin du Cant — 88700 Roville-aux-Chênes |
|
2.3. |
: |
Composizione |
: |
produttore/trasformatore (X) altro ( ) |
3.
4.
4.1. Nome «Miel de sapin des Vosges»
4.2. Descrizione Miele liquido proveniente da melate raccolte dalle api sui pini neri dei Vosgi, con aromi balsamici e sapore maltato, senza retrogusto amaro né sapori estranei. Il colore è marrone scuro con riflessi verdognoli.
4.3. Zona geografica Il miele di pino dei Vosgi è prodotto sul complesso del versante lorenese della catena dei Vosgi che comprende, oltre al dipartimento dei Vosgi, alcuni comuni dei dipartimenti di Meurthe-et-Moselle, Moselle, Haute-Saône nonché del territorio di Belfort.
4.4. Prova dell’origine I mieli debbono essere raccolti (laddove per raccolta si intende l’elaborazione da parte delle api, la raccolta dei favi e l’estrazione), decantati e fatti oggetto di riconoscimento all’interno della zona geografica definita per tale denominazione.
La procedura di riconoscimento prevede:
una dichiarazione di impianto degli alveari, in cui siano indicati, per ciascuna azienda, la data di impianto degli alveari, il numero degli alveari e la loro esatta ubicazione,
una dichiarazione di raccolta redatta annualmente dal produttore che dichiara il numero di alveari, la produzione totale di mieli dell’azienda e la produzione totale di mieli dell’azienda che possono beneficiare della denominazione.
I singoli operatori sono tenuti altresì a redigere una dichiarazione annua delle scorte.
La tenuta di registri consente di individuare la provenienza e la destinazione dei mieli nonché i quantitativi ottenuti e messi in circolazione.
L’intera procedura è quindi completata da un esame analitico ed organolettico che consente di garantire il rispetto della qualità e della tipicità dei prodotti.
Condicio sine qua non per la commercializzazione dei mieli con la denominazione d’origine controllata «Miel de sapin des Vosges» è il rilascio, a conclusione degli esami sopra citati, di un certificato di riconoscimento da parte dell’Institut national des appellations d’origine conformemente alle condizioni definite dai testi normativi nazionali relativi alla denominazione.
La garanzia dell’origine del prodotto è completata dall’apposizione, sulle singole confezioni, di un contrassegno di identificazione che si strappa al momento dell'apertura del vasetto. Tali contrassegni sono rilasciati sulla base dei certificati di riconoscimento.
4.5. Metodo di ottenimento I mieli provengono da melate bottinate dalle api sui pini dei Vosgi (Abies Pectinata). A loro volta le melate sono prodotte da afidi che succhiano la linfa degli alberi. L’estrazione avviene mediante centrifugazione a freddo e i mieli debbono essere obbligatoriamente filtrati e decantati per almeno due settimane. È vietata la pastorizzazione dei mieli. Il miele si presenta sotto forma liquida. La produzione di miele di pino dei Vosgi varia notevolmente a seconda degli anni in funzione dell'entità della produzione di melate (detta «miellée»).
4.6. Legame Il «Miel de sapin des Vosges» è un prodotto che possiede un legame molto forte con il suo territorio d’origine poiché è il risultato di una catena ininterrotta a partire dalla varietà di pino dei Vosgi, di gran lunga la conifera più diffusa nel Massiccio dei Vosgi, che si sviluppa in simbiosi con il suolo costituito da substrato acido, graniti e gres. È da questa varietà che l’afide estrae la linfa poi trasformata nelle melate che le api bottinano per produrre un miele molto caratteristico.
Tale produzione è quindi fortemente legata alla presenza delle foreste di pini tipiche della regione dei Vosgi, di cui gli apicoltori hanno saputo sfruttare e poi conservare tutta la specificità.
4.7. Strutture di controllo
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Nome |
: |
I.N.A.O. |
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Indirizzo |
: |
51, rue d'Anjou — 75008 Paris |
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Nome |
: |
D.G.C.C.R.F. |
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Indirizzo |
: |
59, Bd V.-Auriol — 75703 Paris Cedex 13 |
4.8. Etichettatura L’etichettatura dei mieli tutelati dalla denominazione d'origine controllata «Miel de sapin des Vosges» comporta le diciture «Miel de sapin des Vosges» e «Denominazione d’origine controllata» o «DOC». La dicitura «Denominazione d’origine controllata» deve figurare immediatamente al di sotto del nome della denominazione, in caratteri di dimensioni pari almeno alla metà dei caratteri della denominazione. Dette diciture sono raggruppate nello stesso campo visivo.
4.9. Condizioni nazionali Decreto relativo alla denominazione «Miel de sapin des Vosges».
(1) Commissione europea, direzione generale Agricoltura, Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/54 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2156/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che modifica elementi del disciplinare di una denominazione di origine figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Siurana) [DOP]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino, e l'articolo 9,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la richiesta della Spagna di modifica di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Siurana», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
|
(2) |
Non essendo stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione d'opposizione, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, tali modifiche devono essere registrate ed essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare della denominazione di origine «Siurana» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra il vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 708/2005 (GU L 119 dell’11.5.2005, pag. 3).
(3) GU C 162 dell’11.7.2003, pag. 8 («Siurana»).
ALLEGATO I
SPAGNA
«Siurana»
Modifiche apportate:
|
— |
sezione del disciplinare:
|
|
— |
modifiche: la zona geografica deve essere ampliata in modo da comprendere i seguenti comuni:
La zona geografica che si intende ampliare presenta, dal punto di vista del legame con l'ambiente (storia, pedologia, orografia e climatologia), un carattere unitario ed un grado di omogeneità simile a quello che essa presentava prima dell'ampliamento (DOP iniziale) e risponde a tutte le principali condizioni del disciplinare di questa denominazione di origine protetta, iscritta nel registro comunitario; vi si produce infatti un olio d'oliva extra vergine avente le stesse caratteristiche dell'olio protetto. |
(1) Garcia: zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23.
ALLEGATO II
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«SIURANA»
(n. CE: ES/0072/24.1.1994)
DOP (X) IGP ( )
La presente scheda costituisce una sintesi informativa. Per informazioni complete gli interessati, in particolare i produttori del prodotto coperto dalla DOP o dall'IGP in questione, sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1.
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Nome |
: |
Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada. Dirección General de Alimentación. Secretaría General de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. |
|
Indirizzo |
: |
Paseo Infanta Isabel, 1 — E-28071 MADRID |
|
Tel. |
: |
(34) 913 47 53 94 |
|
Fax |
: |
(34) 913 47 54 10 |
2.
|
2.1. |
|
|
2.2. |
|
|
2.3. |
|
3.
4.
4.1. Nome «Siurana»
4.2. Descrizione olio vergine di oliva ottenuto da olive delle varietà «Arbequina», «Royal» e «Morrut», che presentano un grado di acidità inferiore a 0,5. Indice massimo di perossidi: 12; umidità ed impurità inferiori a 0,1. Colore verdognolo e giallo, sapore fruttato, dolce.
4.3. Zona geografica la zona geografica è costituita da una serie di comuni che attraversa l'intera provincia di Tarragona, da Lérida fino alla costa mediterranea. I comuni che ne fanno parte sono:
4.4. Prova d'origine le piante di ulivo site nella zona di produzione ed iscritte nel registro del Consejo Regulador producono olive dalle quali si estrae l'olio in frantoi regolarmente registrati. L'olio viene successivamente condizionato da imprese anch'esse debitamente iscritte nel registro e quindi munito di etichetta e di controetichetta numerata, rilasciata dal Consejo Regulador.
4.5. Metodo di ottenimento estrazione dell'olio dalle olive raccolte direttamente dalla pianta, sane, pulite e frante grazie a tecniche specifiche di estrazione che non ne alterano le caratteristiche.
4.6. Legame il clima mediterraneo, con una pluviometria media annua compresa tra 550 e 380 mm ed una temperatura media annua oscillante fra 14,5 °C e 16 °C, nonché le differenze tra le due comarche che compongono la zona di produzione (la prima caratterizzata da terreni accidentati, la seconda da una topografia dolce e da terreni ben strutturati) offrono le condizioni ambientali idonee allo sviluppo dell'ulivo. Coltivazione, raccolta e ottenimento appropriati e controllati.
4.7. Struttura di controllo
|
Nome |
: |
CONSEJO REGULADOR DE LA DOP «SIURANA» |
|
Indirizzo |
: |
Antoni Gaudí, 66 D-1 B — E-43203 Reus |
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Tel. |
: |
(34) 977 33 19 37 |
|
Fax |
: |
(34) 977 33 19 37 |
Il Consejo Regulador della denominazione di origine «Siurana» è conforme alla norma EN 45011.
4.8. Etichettatura la dicitura «Denominación de origen “Siurana” aceite virgen» («Denominazione di origine “Siurana” olio vergine») deve essere messa in risalto. Etichette autorizzate dal Consejo Regulador. Controetichette numerate e rilasciate dal Consejo Regulador.
4.9. Condizioni nazionali legge n. 25/1970, del 2 dicembre 1970. Decreto del 19 novembre 1979 relativo alla denominazione di origine «Siurana» degli oli vergini d’oliva e al rispettivo Consejo Regulador.
(1) Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura, Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli», B-1049 Bruxelles..
(2) Zone di lavorazione: Flix, 13,18,19,20 e 21; Garcia: zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23; Tivissa: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 (distretto La Serra d'Almòs); Torre de l'Espanyol: 1 e 2; Vinebre: 8 e 9.
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/59 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante fissazione dei canoni applicabili nel 2006 per i pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca nelle acque della Groenlandia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (1), in particolare l’articolo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1245/2004 stabilisce che i proprietari di pescherecci comunitari cui è rilasciata una licenza che autorizza un peschereccio comunitario a esercitare attività di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia pagano un canone conforme a quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2140/2004 della Commissione, del 15 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1245/2004 per quanto riguarda le domande di licenza di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia (2), attua un accordo amministrativo sulle licenze di pesca secondo quanto stabilito all’articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo. |
|
(3) |
Nella parte B.4 dell’accordo amministrativo si precisa che i canoni per il 2006 saranno stabiliti mediante un allegato all’accordo e che saranno calcolati in ragione del 3 % del prezzo per tonnellata della specie. |
|
(4) |
È opportuno fissare nel presente regolamento i canoni per il 2006, concordati dalla Comunità e dalla Groenlandia il 12 dicembre 2005 in un allegato dell’accordo amministrativo. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I canoni per il 2006 per i pescherecci comunitari autorizzati ad esercitare attività di pesca nella zona economica esclusiva della Groenlandia sono fissati secondo quanto stabilito nell’allegato dell’accordo amministrativo di cui al regolamento (CE) n. 2140/2004.
Il testo dell'allegato dell’accordo amministrativo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 1.
(2) GU L 369 del 16.12.2004, pag. 49.
ALLEGATO
I canoni per il 2006 sono i seguenti.
|
Specie: |
EUR per tonnellata |
|
Scorfano di Norvegia |
42 |
|
Ippoglosso nero |
77 |
|
Gamberoni |
64 |
|
Ippoglosso atlantico |
85 |
|
Capelin |
3 |
|
Granatiere |
19 |
|
Grancevole artiche |
122 |
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/61 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2158/2005 della Commissione
del 23 dicembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio con riguardo alla proroga dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) secondo trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In base all'offerta che ha presentato nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) e parallelamente al suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 1971 la Comunità europea ha concesso ai prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di alcuni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie consistenti in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, nell’esenzione totale di tali dazi. |
|
(2) |
Dopo l'entrata in vigore del regime SPG nel 1995, la Comunità ha proceduto in margine al GATT all'apertura autonoma di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per determinati quantitativi di prodotti manufatti di iuta e di cocco. I contingenti tariffari aperti per tali prodotti dal regolamento (CE) n. 32/2000 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005 dal regolamento (CE) n. 25/2005 della Commissione (2). |
|
(3) |
Poiché il regime SPG è stato prolungato fino al 31 dicembre 2008 dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3), è necessario prorogare fino al 31 dicembre 2008 anche il regime dei contingenti tariffari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco. |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000, quinta colonna («periodo contingentale»), per i numeri d'ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111, i termini «dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005« sono sostituiti da «dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1102/2005 della Commissione (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 65).
(2) GU L 6 dell’8.1.2005, pag. 4.
(3) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/62 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2159/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o gennaio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
|
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
|
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
|
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o gennaio 2006
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
41,20 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
53,35 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
53,35 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
41,20 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dall'15.12.2005-22.12.2005
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 17,87 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 25,24 EUR/t. |
|
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/65 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2160/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1918/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2131/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 2131/2005, è opportuno modificare tali restituzioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 2131/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 45.
ALLEGATO
IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 DICEMBRE 2005 (1)
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
32,19 (2) |
|||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,92 (2) |
|||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
32,19 (2) |
|||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,92 (2) |
|||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3500 |
|||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
35,00 |
|||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,62 |
|||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,62 |
|||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3500 |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
||||||
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/67 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2161/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2101/2005 della Commissione (4). |
|
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.
(4) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 36.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 24 dicembre 2005
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(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
30,08 |
2,26 |
|
1701 11 90 (1) |
30,08 |
6,49 |
|
1701 12 10 (1) |
30,08 |
2,13 |
|
1701 12 90 (1) |
30,08 |
6,06 |
|
1701 91 00 (2) |
28,38 |
11,04 |
|
1701 99 10 (2) |
28,38 |
6,52 |
|
1701 99 90 (2) |
28,38 |
6,52 |
|
1702 90 99 (3) |
0,28 |
0,37 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/69 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2162/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
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(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
|
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,051 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
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24.12.2005 |
IT |
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L 342/70 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2163/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2005
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), e l’articolo 10, paragrafo 2 bis,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 20 dicembre 2005, la Commissione ha annunciato l’intenzione politica di modificare il regolamento (CE) n. 2000/2005, del 7 dicembre 2005, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine (3), in modo che non siano più concesse restituzioni all’esportazione per l’esportazione dei bovini adulti maschi da macello destinati all’Egitto e al Libano. |
|
(2) |
Nei giorni successivi all’annuncio, sono state osservate domande di titoli di esportazione relative a quantitativi di bovini adulti maschi da macello per le destinazioni succitate superiori al normale. Tali domande devono considerarsi speculative in vista della modifica del regolamento (CE) n. 2000/2005. |
|
(3) |
È pertanto opportuno respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli di esportazione e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per un periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di esportazione che comportano la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione per i bovini adulti maschi da macello (codice NC 0102 90 71 9000) destinati all’Egitto e al Libano, presentate nei quattro giorni lavorativi precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento, sono respinte.
La presentazione delle domande di titoli di esportazione per detti animali è sospesa per un periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
(3) GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 46.
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24.12.2005 |
IT |
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L 342/71 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2164/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante riapertura della pesca dell’ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005. |
|
(2) |
Il 24 agosto 2005 la Spagna ha comunicato alla Commissione, in conformità all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2847/93, che avrebbe provvisoriamente chiuso la pesca dell’ippoglosso nero nelle acque della zona NAFO 3LMNO per le navi battenti la sua bandiera con effetto a decorrere dal 1o settembre 2005. |
|
(3) |
Il 14 settembre 2005 la Commissione, in conformità all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2847/93 e all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1486/2005 relativo al divieto di pesca dell’ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera spagnola (4). |
|
(4) |
Secondo le nuove informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità spagnole, all’interno del contingente spagnolo per la zona NAFO 3LMNO è ancora disponibile un quantitativo di ippoglosso nero. Occorre quindi autorizzare la pesca dell’ippoglosso nero nelle acque suddette per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna. |
|
(5) |
Tale autorizzazione deve prendere effetto il 10 dicembre 2005, per permettere che il quantitativo di ippoglosso nero di cui trattasi sia pescato prima della fine dell’anno. |
|
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1486/2005 è pertanto abrogato a decorrere dal 10 dicembre 2005. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1486/2005 è abrogato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).
(4) GU L 238 del 14.9.2005, pag. 5.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/72 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2003
relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della Jahnke Stahlbau GmbH, Halle
[notificata con il numero C(2003) 3375]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/940/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai suddetti articoli (1),
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
|
(1) |
Con lettera datata 30 dicembre 1999 la Germania ha notificato alla Commissione una serie di misure di aiuto a favore della Jahnke Stahlbau GmbH, Halle (di seguito «Jahnke»). Il caso è stato registrato con il numero NN 9/2000. |
|
(2) |
Con lettera datata 2 marzo 2001 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all’aiuto in oggetto e alla vendita degli attivi che era stata notificata. La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull’aiuto in questione. |
|
(3) |
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3), la Commissione ha ingiunto alla Germania di fornire tutte le informazioni necessarie per accertare se il Land Sassonia-Anhalt abbia concesso un prestito di consolidamento conformemente a un regime di aiuti autorizzato. |
|
(4) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati. |
|
(5) |
Il 17 maggio 2001, il 22 novembre 2002 e il 17 gennaio 2003 la Germania ha presentato le proprie osservazioni riguardo all’avvio del procedimento. |
|
(6) |
Il 17 gennaio 2003 la Germania ha comunicato alla Commissione che la Jahnke aveva chiesto l’apertura di una procedura di insolvenza; il 31 luglio 2003 la Jahnke ha comunicato che nel febbraio 2003 era stata aperta una procedura di insolvenza. |
II. DESCRIZIONE
|
(7) |
L’impresa di costruzioni in acciaio Jahnke si trova a Halle (Sassonia-Anhalt), una regione ammissibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. |
1. Contesto
|
(8) |
La Jahnke è stata fondata il 12 novembre 1999 da Bernd Jahnke, direttore dell’impresa di costruzioni in acciaio Stahlbau GmbH Lenzen (di seguito «Jahnke Lenzen»), con l’obiettivo di rilevare gli attivi della HAMESTA Steel GmbH (di seguito «HAMESTA»), che aveva chiesto la dichiarazione di fallimento nel maggio 1999. La HAMESTA era succeduta alla Hallische Metall- und Stahlbau GmbH i.Gv., fallita nel 1998. Nel 1995 la Treuhandanstalt ha privatizzato la Hallische Metall- und Stahlbau GmbH a favore della Thuringia AG, con la conseguente concessione di un regolare aiuto pari a circa 37 milioni di EUR. |
|
(9) |
Nel novembre 1999 il curatore fallimentare della HAMESTA ha comunicato al signor Jahnke che la vendita degli attivi della HAMESTA era subordinata all’approvazione dell’assemblea dei creditori. In vista della successiva vendita, egli prospettò l’ipotesi che la Jahnke potesse utilizzare gli attivi in cambio di un pagamento mensile di 13 000 EUR, pagabili a partire dal 1o gennaio 2000. |
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(10) |
Il 3 febbraio 2001 è stata elaborata la bozza di un accordo di rilevamento tra il curatore fallimentare e il signor Jahnke, in base al quale gli attivi sarebbero stati acquistati dall’investitore per un prezzo stimato a circa 2,5 milioni di EUR. Nel frattempo l’assemblea dei creditori aveva tuttavia deciso di non procedere con l’esecuzione dell’accordo di rilevamento e di vendere piuttosto gli attivi attraverso un’asta pubblica. Pertanto, l’accordo non è stato convalidato ed è privo di effetti giuridici. |
|
(11) |
Nel maggio 2000 il curatore fallimentare e il signor Jahnke hanno firmato un nuovo accordo di affitto dalla durata illimitata e con un canone mensile pari a circa 11 300 EUR e un termine di preavviso di sei mesi entro fine anno. |
|
(12) |
Nel novembre 2002 la Germania ha comunicato alla Commissione che, per assicurarsi gli attivi, la Jahnke intendeva acquisire i diritti immobiliari di due creditori della HAMESTA per consolidare la sua posizione di acquirente. A tal fine la Jahnke ha concluso un accordo con entrambi i creditori per l’acquisizione dei diritti immobiliari dietro il pagamento di 1,54 milioni di EUR. |
|
(13) |
A detta della Germania l’asta pubblica degli attivi della HAMESTA non ha avuto luogo. La Jahnke è ancora oggetto di una procedura di insolvenza. L’asta pubblica degli attivi della HAMESTA era stata prevista originariamente per il 2002 e ora è fissata alla fine del 2003. La procedura di insolvenza contro la Jahnke non sarà portata a termine prima della metà del 2004. |
|
(14) |
Nel marzo 2001 la Jahnke aveva raggiunto un fatturato pari a circa 5 milioni di EUR (nel 2000 erano circa 2 milioni di EUR), contava più o meno 80 dipendenti e registrava un risultato d’esercizio pari a circa 18 000 EUR (circa 100 000 EUR nel 2000). Nel 2001 la Jahnke Lenzen vantava un fatturato di 3,3 milioni di EUR (4,4 milioni di EUR nel 2000) e un risultato d’esercizio pari a circa 21 000 EUR (circa 71 000 EUR nel 2000). La Jahnke Lenzen ha circa 40 dipendenti. |
2. Misure di aiuto
|
(15) |
Le risorse necessarie per la ristrutturazione e i relativi costi hanno subito una notevole variazione rispetto ai dati presentati inizialmente dalla Commissione nel 1999 e nel 2000. Con lettera del 4 settembre 2000 fu dichiarato il seguente fabbisogno finanziario:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) |
Il prezzo d’acquisto degli attivi doveva essere finanziato con un prestito bancario pari a 2,5 milioni di DEM, di cui l’80 % doveva essere coperto da una garanzia del Land Sassonia-Anhalt. Il restante 20 % doveva essere garantito mediante i diritti immobiliari e i beni patrimoniali. |
|
(17) |
La garanzia del Land Sassonia-Anhalt doveva essere emessa nell’ambito di un regime di garanzie approvato (4). Una delle condizioni di tale regime era che venissero rispettati i criteri degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (di seguito «orientamenti») (5). |
|
(18) |
Secondo la Germania il prestito bancario per l’acquisto degli attivi non è stato erogato, né è stata emessa la garanzia. |
|
(19) |
Per coprire le spese di avviamento la Jahnke necessitava di un capitale di esercizio di 1,08 milioni di EUR da utilizzare principalmente per il finanziamento degli ordini e per il proprio credito in conto corrente. A tal fine l’investitore ha fornito 260 000 EUR, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (di seguito «BvS») ha concesso due prestiti per un valore complessivo di 560 000 EUR e il Land Sassonia-Anhalt un prestito di 260 000 EUR (6). |
|
(20) |
Previa approvazione della Commissione, i prestiti della BvS dovevano essere convertiti in sovvenzioni. |
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(21) |
Il capitale di esercizio serviva per le misure di manutenzione, per il finanziamento transitorio dei crediti esigibili e per il finanziamento degli ordini. A detta delle autorità tedesche è prassi comune nell’industria delle costruzioni in acciaio che all’inizio circa il 10 % dell’ammontare dell’ordine venga garantito da una banca. In seguito alla conclusione dei lavori e alla consegna il cliente ha diritto ad una garanzia del 5 % per un periodo compreso tra i due e i cinque anni. |
3. Il piano di ristrutturazione
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(22) |
Secondo la Germania gli elementi fondamentali del piano di ristrutturazione dell’investitore sono sostanzialmente i seguenti: il know-how acquisito da quest’ultimo, l’introduzione di un efficace controllo e il rafforzamento della gestione aziendale, la riduzione delle attività amministrative, la ristrutturazione dei comparti aziendali e il crescente utilizzo della rete aziendale della Jahnke Lenzen. La ristrutturazione sarebbe iniziata il 1o dicembre 1999 per concludersi il 30 novembre 2002. |
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(23) |
In base al piano di ristrutturazione il fatturato/risultato dell’esercizio sarebbe ammontato a circa 8 milioni/250 000 EUR nel 2000, a 9 milioni/600 000 EUR nel 2001 e a 10 milioni/600 000 EUR nel 2002. Nel 2000 il fatturato/risultato dell’esercizio ammontava a 2 milioni/100 000 EUR e nel 2001 a 5 milioni/15 000 EUR. |
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(24) |
A detta della Germania il piano di ristrutturazione prevedeva le misure descritte qui di seguito. |
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(25) |
Secondo la Germania la gestione aziendale carente è uno dei fattori che hanno contributo in ultima analisi allo stato di insolvenza della HAMESTA. Quest’ultima contava troppi dipendenti nel reparto operativo e amministrativo, il che generava costi elevati e rendeva inefficiente la gestione. |
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(26) |
Il numero dei dipendenti è stato ridotto a 80, di cui 45 nel reparto produttivo. Il personale direttivo ha subito la maggiore contrazione. Oltre al personale fisso, si è fatto ricorso a due consulenti esterni, un avvocato e un consulente aziendale per espletare alcune delle funzioni precedentemente eseguito a livello interno. |
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(27) |
Secondo la Germania in passato la HAMESTA ha gestito gli ordini in maniera poco professionale. In sede di esecuzione dei contratti essa non ha tenuto conto delle prestazioni supplementari, che quindi non sono state imputate ai clienti. Ciò ha a sua volta causato errori nel calcolo dei costi relativi agli ordini. |
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(28) |
Nell’ambito della ristrutturazione, nel dicembre 1999 è stato introdotto un piano di gestione aziendale che prevedeva la formulazione, la gestione e l’esecuzione degli obiettivi aziendali e che faceva ricorso a moderni strumenti di software per la contabilità e la programmazione aziendale. Ciò avrebbe permesso di calcolare in maniera esatta i diversi ordini in corso di esecuzione. |
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(29) |
Grazie ad un sistema di gestione delle scorte, queste ultime sarebbero state inventariate e gestite con maggiore efficienza. Al fine di evitare scarti e sfridi, la Jahnke si sarebbe procurata l’acciaio necessario direttamente in acciaieria. Quest’ultima doveva provvedere a tagliare la materia prima nelle dimensioni richieste in base ai singoli ordini e spedirla direttamente alla Jahnke utilizzando un collegamento ferroviario privato. |
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(30) |
Con la penetrazione di nuovi settori più redditizi sarebbe stato ampliato il portafoglio clienti. Mentre l’amministrazione della HAMESTA puntava ad aumentare il più possibile i volumi di produzione dell’acciaio riducendo nel contempo i tempi di lavorazione, la Jahnke perseguiva l’obiettivo di produrre costruzioni in acciaio ambiziose e complesse. |
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(31) |
A differenza della HAMESTA, che non si è specializzata in nessun settore dell’industria delle costruzioni in acciaio, la Jahnke Halle ha sviluppato una gamma di prodotti di più elevata qualità. In collaborazione con un architetto, l’amministrazione ha progettato una vasta serie di capannoni, che integravano elementi di vetro e di legno nelle costruzioni in acciaio. Per offrire un prodotto «chiavi in mano» utilizzando un’unica unità produttiva, nel 1998 è stata fondata, insieme alla Jahnke Lenzen, la Jahnke Bau GmbH, che avrebbe curato i lavori quali ad esempio la costruzione delle fondamenta in cemento dei capannoni in acciaio. |
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(32) |
La Jahnke avrebbe dovuto essere integrata nella rete di distribuzione della Jahnke Lenzen e sondare sistematicamente il mercato. Secondo la Germania la Jahnke già dispone di un portafoglio clienti consolidato nel quale figurano imprese rinomate che considerano la Jahnke un fornitore qualificato e affidabile e sarebbero interessate a sviluppare ulteriormente i rapporti commerciali con essa. |
4. Analisi di mercato
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(33) |
La Jahnke si occupa della fabbricazione di elementi da costruzione in metallo (codice Nace 1 28.1). |
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(34) |
Dal punto di vista geografico, il mercato più importante è la Germania, dove la Jahnke detiene una quota di mercato pari a circa lo 0,3 %. A livello europeo, la sua quota è inferiore a 0,01 %. A detta delle autorità tedesche la Jahnke ha ottenuto finora soltanto un ordine di consegna per il mercato europeo, il cui valore ammonta a 154 000 EUR. |
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(35) |
Secondo i dati forniti dalla Germania, né il mercato tedesco (circa 80 % di utilizzo della capacità in Germania occidentale e 90 % in Germania orientale) né quello comunitario presentano una capacità di produzione eccedentaria. |
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(36) |
Dal 1990 la Jahnke ha ridotto costantemente la sua capacità e abbandonato una serie di attività al fine di migliorare la struttura dei costi. Inoltre, nel 1991 essa ha diminuito il numero dei dipendenti, che sono passati da 650 agli attuali 80. L’obiettivo dell’aiuto non è aiutare il beneficiario ad ampliare la propria capacità di produzione, bensì finanziare le sue spese di avviamento. |
5. Apertura della procedura d’esame
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(37) |
Con lettera datata 28 febbraio 2001 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di aprire una procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per chiarire:
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(38) |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ha ingiunto alle autorità tedesche di fornire le informazioni necessarie al fine di verificare se il prestito di consolidamento del Land Sassonia-Anhalt sia stato concesso nel rispetto dei criteri del regime di aiuti applicabile. |
III. PARERE DELLA GERMANIA
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(39) |
Nella sua risposta all’apertura della procedura di esame la Germania ha sostenuto che la lettera del 30 novembre 1999 inviata dal curatore fallimentare della HAMESTA al signor Jahnke andrebbe considerata come un accordo di rilevamento e che pertanto la Jahnke possa beneficiare della deroga al divieto generale di fornire aiuti alla ristrutturazione a un’impresa di nuova costituzione, prevista dalla nota n. 10 degli orientamenti. Le autorità tedesche hanno inoltre affermato che già tra il 2000 e il 2002 la Jahnke aveva rilevato le scorte della HAMESTA ed aveva investito 237 000 EUR in lavori di riparazione. |
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(40) |
La Germania continua a sostenere che il piano di ristrutturazione era adatto a ripristinare la redditività a lungo termine della Jahnke senza generare indebite distorsioni a livello della concorrenza. |
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(41) |
Le autorità tedesche hanno fornito ulteriori informazioni riguardo all’attuazione del regime, in virtù del quale il Land Sassonia-Anhalt aveva concesso il prestito di consolidamento. Secondo le autorità tedesche il prestito è stato concesso nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dal regime. |
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(42) |
La Germania ha ricordato alla Commissione che in passato sono stati autorizzati aiuti alla ristrutturazione a imprese di nuova costituzione e rinvia a tal riguardo alla decisione della Commissione, del 2 agosto 2000, riguardante gli aiuti in favore della Homatec Industrietechnik GmbH (HOMATEC) e della Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH (AMBAU) (7). |
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(43) |
Nel gennaio e luglio 2003 la Germania ha comunicato alla Commissione che la Jahnke aveva chiesto l’avvio di una procedura di insolvenza che sarebbe durata almeno fino a metà del 2004. |
IV. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
1. Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
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(44) |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali delle Comunità europee, la condizione dell’incidenza sugli scambi è soddisfatta se l’impresa beneficiaria svolge un’attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri. |
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(45) |
La Jahnke ha ottenuto due prestiti pari a 560 000 EUR dalla BvS e un prestito di consolidamento di 260 000 EUR dal Land Sassonia-Anhalt. Quest’ultimo era disposto a concedere una garanzia supplementare per un prestito bancario destinato a coprire il prezzo d’acquisto degli attivi. Queste misure assicuravano alla Jahnke dei vantaggi che altre imprese con problemi economici analoghi non avrebbero mai potuto ottenere sul mercato finanziario. |
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(46) |
Il Land Sassonia-Anhalt è un ente territoriale e anche la BvS è un ente pubblico le cui attività sono finanziate dallo Stato. Essa agisce come ente di diritto pubblico ed è tenuta, in virtù del proprio statuto, a privatizzare, per conto dello Stato e nel pubblico interesse, le imprese da essa assistite. Per questo motivo le misure da essa adottate sono imputabili anche allo Stato. |
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(47) |
Le misure in questione vengono varate, attingendo a fondi pubblici, per aiutare una determinata impresa a ridurre i costi che essa dovrebbe normalmente sostenere per portare a termine il proprio piano di ristrutturazione. La Jahnke (l’impresa beneficiaria) opera nel settore delle costruzioni in acciaio e fabbrica prodotti che formano l’oggetto di scambi tra gli Stati membri. Poiché l’aiuto minaccia di falsare la concorrenza, esso rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
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(48) |
Una deroga al divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, può essere concessa in applicazione dei paragrafi 2 e 3 di detto articolo. |
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(49) |
La Germania non ha preteso che l’aiuto venga autorizzato ai sensi del paragrafo 2 del suddetto articolo. La non applicabilità di tale disposizione risulta ovvia. |
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(50) |
Viene valutata l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, in base al quale la Commissione può autorizzare gli aiuti di Stato in determinate circostanze. Le deroghe di cui alle lettere b), d) ed e) di detto articolo non sono state invocate nel caso in questione, né sono pertinenti. In base alle disposizioni di cui alla lettera a) la Commissione può autorizzare gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Il Land Sassonia-Anhalt corrisponde a tali caratteristiche. Tuttavia, in questo caso lo scopo principale dell’aiuto è promuovere lo sviluppo di un determinato settore economico e non lo sviluppo economico di una regione. Pertanto, l’aiuto alla ristrutturazione dell’impresa secondo il piano di ristrutturazione presentato andrebbe valutato in base alle disposizioni di cui alla lettera c), e non della lettera a), dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. |
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(51) |
La Jahnke rientra nella categoria delle PMI ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (8). |
2. Concessione dell’aiuto nel quadro di un regime approvato
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(52) |
Nella sua decisione relativa all’apertura di una procedura d’esame la Commissione osservava che il Land Sassonia-Anhalt intendeva accordare una garanzia di prestito in base agli orientamenti formulati in materia dallo stesso Land (9) e approvati dalla Commissione (N 413/91 — regime di garanzie). La garanzia di 2 milioni di EUR era destinata a coprire l’80 % di un prestito di 2,5 milioni di EUR. |
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(53) |
Il Land Sassonia-Anhalt ha inoltre concesso un prestito di consolidamento pari a 260 000 EUR. A detta della Germania l’operazione è stata effettuata in applicazione degli orientamenti sulla concessione di un prestito di consolidamento alle PMI del Land Sassonia-Anhalt, anch’essi approvati dalla Commissione (N 452/97 — secondo regime). |
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(54) |
Entrambi i regimi subordinano la concessione dell’aiuto al rispetto di una serie di condizioni: nel caso di una ristrutturazione l’aiuto deve essere limitato ai piani di ristrutturazione finalizzati a ripristinare la redditività di lungo termine del beneficiario, il quale deve contribuire in maniera significativa con le risorse proprie; infine, l’aiuto deve rappresentare l’importo minimo necessario per ripristinare la competitività del beneficiario. Entrambi i regimi vietano gli aiuti agli investimenti a favore di imprese di nuova costituzione. |
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(55) |
La Commissione aveva formulato, in relazione al prestito di consolidamento del Land Sassonia-Anhalt, un’ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 al fine di verificare se tale prestito rispettasse tutte le condizioni previste dal secondo regime. |
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(56) |
Per quanto riguarda la prevista garanzia, la Commissione aveva espresso alcuni dubbi quanto al rispetto di tutte le condizioni del regime di garanzie (ripristino della redditività di lungo termine; divieto di fornire aiuti agli investimenti iniziali di un’impresa di nuova costituzione). La Commissione ha pertanto classificato la prevista garanzia come aiuto ad hoc. |
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(57) |
Nella sua risposta all’ingiunzione di fornire informazioni e alla decisione di aprire formalmente una procedura d’esame, la Germania ha dichiarato che entrambe le misure erano state o sarebbero state adottate nel rispetto delle condizioni previste dai relativi regimi. |
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(58) |
Quanto alle motivazioni riportate nel punto 3, la Commissione ritiene che il proposto piano di ristrutturazione non soddisfi il criterio della redditività definito negli orientamenti e che la Jahnke non abbia diritto a beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione. Ne consegue che il prestito e la garanzia del Land Sassonia-Anhalt non sono stati o non sarebbero stati concessi nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regimi. |
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(59) |
Poiché entrambe le misure non soddisfano le condizioni dei relativi regimi di aiuti, esse devono essere considerate come aiuti ad hoc. |
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(60) |
L’importo complessivo degli aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, da valutare nel quadro della presente decisione, ammonta pertanto a 2,82 milioni di EUR. |
3. Aiuto alla ristrutturazione per la Jahnke
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(61) |
Negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (10) la Commissione ha illustrato in dettaglio i criteri per la valutazione degli aiuti alla ristrutturazione. |
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(62) |
A norma del paragrafo 3.2.2 degli orientamenti, un’impresa di nuova costituzione non può essere beneficiaria di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione anche se la sua posizione finanziaria iniziale è precaria. Questo caso può verificarsi, in particolare, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un’impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi soli beni produttivi. Le uniche eccezioni a tale regola sono gli eventuali casi trattati da BvS nel quadro della sua missione di privatizzazione e altri casi analoghi nei nuovi Länder riguardanti le imprese oggetto di una liquidazione o di un rilevamento avvenuti entro il 31 dicembre 1999. |
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(63) |
Nella sua decisione di aprire una procedura formale d’esame, la Commissione notava che la Jahnke, registrata nel novembre 1999, era un’impresa di nuova costituzione e dubitava che essa potesse essere esentata dal divieto generale di fornire aiuti alla ristrutturazione a un’impresa di nuova costituzione, poiché gli attivi della HAMESTA non erano stati liquidati e la Jahnke non aveva effettuato un vero e proprio rilevamento di quest’ultima, dal momento che l’assemblea dei creditori aveva deciso di non cedere gli attivi della Jahnke Halle, bensì di venderla mediante asta pubblica. |
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(64) |
Nella sua risposta la Germania sosteneva che la lettera inviata il 30 novembre 1999 dal curatore fallimentare al signor Jahnke andava considerata come un accordo di rilevamento. Nella lettera il curatore fallimentare ipotizzava che la Jahnke potesse utilizzare gli attivi fino alla loro vendita. Le autorità tedesche hanno inoltre affermato che la Jahnke gestiva gli affari della HAMESTA da dicembre 1999 e che il signor Jahnke e la sua impresa, la Jahnke Lenzen, avevano assunto una serie di impegni. |
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(65) |
La Germania sosteneva inoltre che la Commissione aveva già autorizzato in diversi casi degli aiuti a favore di imprese di nuova costituzione e citava in particolare i casi HOMATEC e AMBAU. |
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(66) |
Secondo le autorità tedesche il rilevamento degli attivi della HAMESTA ad opera della Jahnke è avvenuto come segue. |
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(67) |
Il 30 novembre 1999 il curatore fallimentare ha informato il signor Jahnke che intendeva vendere gli attivi alla Jahnke, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea dei creditori. Nel frattempo il signor Jahnke avrebbe potuto utilizzare gli attivi, con il consenso dell’altro locatore, per un prezzo pari a circa 13 000 EUR, pagabili dopo il 1o gennaio 2000. |
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(68) |
Nel febbraio 2000 è stato redatto un progetto di contratto di vendita. Dopodiché è emerso che l’assemblea dei creditori della HAMESTA non avrebbe approvato tale contratto e che preferiva vendere gli attivi mediante un’asta pubblica. Nel maggio 2000 è stato quindi firmato un nuovo contratto di locazione a durata illimitata. |
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(69) |
La Germania aveva fissato come termine per l’asta inizialmente il 2002 e successivamente il 2003. Per garantire che la Jahnke si aggiudicasse gli attivi all’asta, essa doveva innanzitutto acquistare le ipoteche dei creditori della HAMESTA e quindi gli attivi. |
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(70) |
La Jahnke ha inoltre rilevato le scorte della HAMESTA al prezzo di 76 694 EUR ed ha investito tra il 2000 e il 2002 circa 237 000 EUR per le misure di riparazione degli attivi. |
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(71) |
Con lettera datata 30 novembre 1999, il curatore fallimentare della HAMESTA ha comunicato alla Jahnke la sua intenzione di venderle gli attivi della HAMESTA per 2,5 milioni di EUR, a condizione che ricevesse l’autorizzazione dell’assemblea dei creditori. All’epoca gli attivi erano stati concessi in locazione ad altri fino al 31 marzo 2000. Il curatore ha inoltre offerto al signor Jahnke di poter utilizzare gli attivi, in accordo con il locatore, per un importo pari a circa 13 000 EUR, pagabili a partire dal 1o gennaio 2000. |
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(72) |
Il contratto di vendita stipulato dal curatore fallimentare e la Jahnke nel febbraio 2000 non è mai entrato in vigore, poiché l’assemblea dei creditori della HAMESTA ha preferito vendere gli attivi mediante un’asta pubblica. |
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(73) |
Nel maggio 2000 il curatore fallimentare e la Jahnke hanno concluso un nuovo accordo di locazione, rescindibile a sei mesi dalla scadenza annuale. L’accordo sarebbe scaduto in coincidenza con il termine della gestione fallimentare della HAMESTA. |
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(74) |
La Commissione è dell’avviso che dalla lettera del 30 novembre 1999 non emerge chiaramente che il curatore fallimentare si impegnava ad operare il rilevamento definitivo degli attivi ad opera della Jahnke. Egli si limitò esclusivamente ad offrire al signor Jahnke la possibilità di poter utilizzare gli attivi per un periodo indeterminato, in accordo con il locatario. Il signor Jahnke poteva quindi utilizzare gli attivi fino a quando il curatore fallimentare non avrebbe terminato l’accordo entro il termine previsto dalla legge. |
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(75) |
Nel novembre 1999 il curatore fallimentare non era ovviamente in grado di fissare un impegno a lungo termine riguardo al rilevamento degli attivi, dal momento che non disponeva della relativa autorizzazione da parte dell’assemblea dei creditori. Nel febbraio 2000 è emerso chiaramente che l’assemblea dei creditori non approvava la vendita diretta degli attivi alla Jahnke, privilegiando la vendita all’asta. |
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(76) |
Finora la prevista vendita all’asta degli attivi della HAMESTA non ha avuto luogo. A detta delle autorità tedesche il loro valore deve essere determinato nuovamente prima di procedere all’asta, prevista ormai per la fine del 2003. La Commissione non può pertanto presupporre che la Jahnke sia in grado di acquistare gli attivi o utilizzarli in maniera durevole. |
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(77) |
Il caso in oggetto si distingue dai casi HOMATEC e AMBAU, i quali rientravano nell’ambito degli orientamenti del 1994 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (11). Tenuto conto delle circostanze eccezionali riscontrate nei nuovi Länder, la Commissione ha deciso, in base agli orientamenti del 1994, di concedere degli aiuti alla ristrutturazione anche alle imprese di nuova costituzione mediante delle «soluzioni di rilevamento» (12). Poiché il caso della HOMATEC e quello della AMBAU rientravano in questa categoria e rispettavano tutti i criteri stabiliti dagli orientamenti del 1994, la Commissione ha autorizzato all’epoca gli aiuti alla ristrutturazione destinati a queste due imprese. |
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(78) |
Il caso in oggetto riguarda invece l’attuazione degli orientamenti del 1999, che limitavano l’applicazione del concetto di soluzione di rilevamento ai casi trattati prima del 31 dicembre 1999. Questo caso presenta inoltre delle differenze obiettive, poiché la Jahnke non ha rilevato le attività della HAMESTA mediante un accordo di lungo termine, bensì soltanto sulla base dell’offerta da parte del curatore fallimentare ad utilizzare gli attivi esclusivamente fino al termine della procedura fallimentare. È qui che risiede la differenza tra i due casi menzionati in precedenza e il caso in oggetto. Inoltre, dal momento che quest’ultimo deve essere valutato sulla base dei nuovi orientamenti (che sono più severi), la Commissione deve applicare altri parametri rispetto a quanto abbia fatto con la HOMATEC o la AMBAU. |
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(79) |
Per i motivi esposti precedentemente, la Commissione non può ritenere che la Jahnke soddisfi i criteri per essere esentata dal divieto generale di concedere aiuti alla ristrutturazione alle imprese di nuova costituzione. |
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(80) |
La Commissione è dell’avviso che, sulla base delle considerazioni relative al divieto di concedere aiuti alla ristrutturazione, gli aiuti in questione non soddisfacevano i requisiti per un’applicazione favorevole dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Per valutare se le misure soddisfino gli altri criteri dei regimi di aiuti autorizzati, la Commissione ha esaminato le altre disposizioni applicabili che figurano negli orientamenti. |
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(81) |
Gli orientamenti prevedono che il piano di ristrutturazione conduca al ripristino della redditività e della prosperità nel lungo termine in un arco di tempo ragionevole e sulla base di presupposti realistici riguardo alle future condizioni di gestione. Per soddisfare il criterio della redditività, il piano di ristrutturazione deve mettere l’impresa in una posizione tale da poter sostenere tutte le spese, ivi comprese le spese di ammortamento e le spese finanziarie, e ottenere un rendimento minimo del capitale che elimini la necessità di ulteriori aiuti in seguito alla ristrutturazione e permetta di affrontare la concorrenza del mercato con le proprie forze. |
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(82) |
Nella sua decisione relativa all’apertura di una procedura formale d’esame la Commissione ha constatato che la collaborazione con la Jahnke Lenzen rappresenta l’elemento principale del piano di ristrutturazione. A tal riguardo la Commissione ha osservato che non poteva autorizzare il piano di ristrutturazione se il beneficiario dell’aiuto non sarebbe stato in ogni caso in grado di attuare le misure di ristrutturazione. Essa dubitava inoltre che l’investitore disponesse dei mezzi necessari per l’acquisto degli attivi. Considerando il fatto che la ristrutturazione sarebbe terminata nel novembre 2002 e che l’asta pubblica avrebbe avuto luogo soltanto tra marzo e settembre del 2002, la Commissione ha espresso qualche dubbio circa la capacità del piano di ristrutturazione di ripristinare la redditività della Jahnke, conformemente agli orientamenti. |
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(83) |
Stando alle informazioni disponibili sembrerebbe che la Jahnke non sia stata ancora in grado di acquistare definitivamente gli attivi della HAMESTA, il che basta a confermare che l’impresa non è autosufficiente. Nell’immediato futuro è assai improbabile che la Jahnke riesca ad acquistare gli attivi per i seguenti motivi:
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(84) |
Il difetto del piano di ristrutturazione consiste nel fatto che non viene mai garantito, in termini finanziari, il presupposto per la sua attuazione, ossia il rilevamento degli attivi. Le informazioni trasmesse in seguito alla decisione di apertura della procedura d’esame non permettono di concludere che vi sia stato in un qualche momento un impegno vincolante da parte della banca finanziatrice. Non emerge neanche che l’investitore avrebbe potuto reperire le risorse finanziarie mancanti attingendo alle risorse proprie, che erano già state utilizzate per finanziare le spese di avviamento, o alle previste eccedenze dell’impresa, le quali sarebbero anche state insufficienti. |
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(85) |
Va rilevato inoltre che i dubbi della Commissione hanno trovato conferma nel fatto che i risultati effettivi della Jahnke sono stati inferiori alle aspettative. Mentre il piano di ristrutturazione puntava ad un risultato di esercizio pari a 250 000 EUR nel 2000 e a 600 000 EUR nel 2001, le cifre effettive ammontavano a 100 000 EUR nel 2000 e a 15 000 EUR nel 2001. |
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(86) |
La Commissione non può ritenere che il piano di ristrutturazione si basi su presupposti realistici e che la redditività a lungo termine della Jahnke possa essere ripristinata in un arco di tempo adeguato. |
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(87) |
Il piano di ristrutturazione deve prevedere delle misure atte a compensare gli eventuali effetti nocivi per i concorrenti, poiché altrimenti l’aiuto sarebbe contrario al comune interesse e non potrebbe beneficiare della deroga a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. |
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(88) |
Ne consegue che, se l’impresa in questione opera in un mercato della Comunità in cui, secondo una valutazione obiettiva, la situazione della domanda e dell’offerta presenta un’eccedenza strutturale della capacità produttiva, il piano di ristrutturazione deve fornire un contributo tangibile (proporzionale all’entità dell’aiuto ricevuto) alla ristrutturazione del settore economico che corrisponde al mercato comunitario in questione, attraverso la definitiva riduzione o interruzione della capacità. Se non esistono eccedenze di capacità strutturali, la Commissione non chiede generalmente una riduzione delle capacità in cambio dell’aiuto. |
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(89) |
La Germania ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sulla situazione dell’industria delle costruzioni in acciaio, dimostrando in tal modo che non esistono eccedenze strutturali della capacità di produzione sul mercato tedesco, dove la Jahnke Halle mantiene gran parte delle sue attività e dove la sua quota di mercato è inferiore all’1 %, o sul mercato europeo, dove la quota di mercato della Jahnke non raggiunge lo 0,001 %. |
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(90) |
Poiché la Jahnke è una PMI e il piano di ristrutturazione non prevede un’espansione della capacità di produzione, la Commissione ritiene che il corrispondente criterio degli orientamenti sia soddisfatto. |
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(91) |
L’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere ridotti al minimo necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere proporzionati, dal punto di vista della Commissione, ai previsti vantaggi. L’investitore deve quindi fornire un contributo significativo ai costi della ristrutturazione attingendo alle risorse proprie. |
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(92) |
In base alle informazioni fornite dalla Germania, il contributo dell’investitore ammonterebbe al 21 % del costo complessivo. Poiché la Jahnke è una PMI, la Commissione può eseguire una valutazione meno severa dell’aiuto. Essa ritiene pertanto che il contributo proprio dell’investitore sia adeguato. |
V. CONCLUSIONI
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(93) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, sebbene i suoi dubbi riguardo all’eccessiva distorsione della concorrenza e all’adeguatezza dell’aiuto siano stati dissipati, non è stato soddisfatto né il criterio dell’ammissibilità dell’impresa, né il criterio di redditività fissato dagli orientamenti sulla ristrutturazione. L’aiuto viene pertanto considerato incompatibile con il mercato comune. |
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(94) |
La Commissione rileva che la Repubblica federale di Germania ha concesso illegalmente un aiuto pari a circa 820 000 EUR in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. |
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(95) |
Gli aiuti concessi illegalmente, che consistono in due prestiti della BvS iHv. pari a 560 000 EUR e un prestito del Land Sassonia-Anhalt iHv. di 260 000 EUR, devono essere recuperati presso il beneficiario, qualora ciò non sia già stato fatto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli aiuti concessi dalla Germania alla Jahnke Stahlbau GmbH mediante due prestiti della BvS pari a 560 000 EUR e un prestito del Land Sassonia-Anhalt pari a 260 000 EUR sono incompatibili con il mercato comune.
Articolo 2
L’aiuto pari a 2 000 000 EUR concesso dalla Germania alla Jahnke Stahlbau GmbH sotto forma di una garanzia del Land Sassonia-Anhalt è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 3
1. La Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario gli aiuti di cui all’articolo 1 concessi illegalmente.
2. Il recupero degli aiuti viene eseguito in base alle procedure nazionali, nelle misura in cui queste ultime consentano l’esecuzione effettiva ed immediata della decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a partire dal momento in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla loro effettiva restituzione. Gli interessi vengono conteggiati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionali.
Articolo 4
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.
Articolo 5
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2003.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
(1) GU C 160 del 2.6.2001, pag. 2.
(2) Cfr. la nota 1.
(3) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(4) «Bürgschaftsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt EdErl vom 4.4.2000», N 413/91; E 5/94; E 8/01.
(5) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(6) In applicazione della direttiva sulla concessione di prestiti di consolidamento alle PMI della Sassonia-Anhalt, autorizzata dalla Commissione (N 452/97).
(7) HOMATEC: decisione del 12.7.2002 (GU C 310 del 13.12.2002, pag. 22); AMBAU: decisione della Commissione 2003/261/CE (GU L 103 del 24.4.2003, pag. 51).
(8) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4. Cfr. anche l’allegato, articolo 11, paragrafi 1 e 6.
(9) Questi orientamenti sono stati adattati mediante le circolari del ministero delle Finanze del 4 aprile 2000 e del 3 marzo 2001.
(10) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2. Questi orientamenti sono applicabili, poichè una parte degli aiuti è stata concessa dopo la loro pubblicazione (cfr. paragrafo 101 degli orientamenti).
(11) GU C 386 del 23.12.1994, pag. 12.
(12) Nuove imprese nate da un procedimento fallimentare e che rilevano le attività delle imprese fallite alle quali sono succedute.
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/81 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2004
concernente l’aiuto di Stato cui la Francia intende dare esecuzione in favore della società Bull
[notificata con il numero C(2004) 4514]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/941/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste dette osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
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(1) |
Il 13 novembre 2002 la Commissione ha chiuso il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'anticipazione di tesoreria di 450 milioni di EUR, concessa dallo Stato francese a Bull, adottando una decisione positiva, a condizione che l’aiuto fosse rimborsato entro il 17 giugno 2003 [decisione 2003/599/CE della Commissione (2)]. Il 26 novembre 2003 la Commissione ha adito la Corte di giustizia per il mancato rispetto della decisione da parte della Francia (3). Alla fine del 2003 e all’inizio del 2004 si sono svolte varie riunioni, nel corso delle quali le autorità francesi e la società Bull hanno spiegato il contenuto del piano di ristrutturazione di Bull, in particolare la terza tappa concernente la ricapitalizzazione. La Francia ha notificato il progetto di aiuto, oggetto della presente decisione, con lettera del 20 febbraio 2004. |
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(2) |
Con lettera del 16 marzo 2004, la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione all’aiuto in oggetto. |
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(3) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto in causa. |
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(4) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte dei rappresentanti dei dipendenti della società Bull. L’8 giugno 2004 si è svolta una riunione tra una delegazione di detti rappresentanti e la Commissione, al termine della quale i primi hanno trasmesso alla Commissione informazioni complementari. La Commissione le ha trasmesse alla Francia perché potesse commentarle, formulando al contempo interrogativi su vari aspetti del caso. La Commissione ha ricevuto i commenti e le risposte della Francia con lettere del 28 maggio 2004 e 29 luglio 2004. Il 10 settembre 2004 ha avuto luogo una riunione tra la Commissione, le autorità francesi e Bull. |
II. DESCRIZIONE
1. Il beneficiario
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(5) |
Bull è un gruppo informatico internazionale, avente base in Europa e operante in oltre 100 paesi (5). Il gruppo Bull è presente principalmente in due campi di attività:
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(6) |
Il fatturato di Bull, nel 2003, è stato di 1 265 milioni di EUR, disaggregati come segue: prodotti 46 %, manutenzione connessa 27 % e servizi 27 %. |
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(7) |
Bull è una società per azioni di diritto francese. I suoi azionisti, dopo la ricapitalizzazione del luglio 2004 e dopo l’esercizio dell’opzione di sottoscrizione di azioni da parte dei possessori di obbligazioni convertibili, comprendono France Télécom e NEC, ciascuna per il 10,1 %, Axa Private Equity e Artemis per l’8,6 %, i quadri dirigenti di Bull per il 5,1 %, Motorola per il 3,0 % e Debeka per il 2,9 %. Lo Stato francese detiene solo il 2,9 %; il restante 57,3 % è costituito dal flottante. |
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(8) |
Dal 1994 in poi, per risolvere le difficoltà incontrate all’inizio degli anni ’90, Bull ha attuato le misure previste da un precedente piano di ristrutturazione, conformemente agli impegni assunti dalla Francia e di cui la Commissione aveva preso atto nella decisione 94/1073/CE, del 12 ottobre 1994, relativa ad un aiuto di Stato accordato dalla Francia al gruppo Bull sotto forma di un aiuto di capitale non notificato (6). In particolare, è stata ceduta Zenith Data Systems e la divisione OSS («open systems and software») è stata chiusa. Inoltre la Francia ha privatizzato Bull, aprendone il capitale agli investitori. A partire dal 1999, la società Bull è stata nuovamente costretta a cedere attivi ed a licenziare personale. Nel 2000, un piano ha reso necessaria una riconcentrazione strategica, la cessione di attivi non strategici e la riduzione dei costi. Alla fine del 2001, l’organico di Bull contava ormai solo 9 500 unità in tutta Europa, invece delle 11 500 persone del 1999. |
2. Le difficoltà di Bull prima del piano di ristrutturazione oggetto della presente decisione
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(9) |
Malgrado le misure indicate al considerando 8, il piano è fallito nel 2001. Da un lato, la crisi borsistica dei valori tecnologici ha impedito a Bull di cedere a terzi la divisione Integris, fortemente deficitaria. Dall’altro, la crisi del settore Internet ha pesantemente penalizzato le attività di tecnologie connesse ad Internet. Il crollo del mercato delle telecomunicazioni e l’esplosione della bolla Internet, la forte riduzione dei margini delle imprese, le tensioni internazionali hanno provocato una contrazione della domanda. Le spese delle imprese in computer sono considerevolmente crollate nel 2002 (– 25 % per i server di fascia medio/alta). Il mercato dei servizi ha subito un drastico calo rispetto all’aumento precedente, a causa del problema del passaggio all’anno 2000 e della transizione verso l’euro. Il deterioramento della situazione economica, in seguito agli avvenimenti dell’11 settembre 2001, ha aggravato ulteriormente la situazione di Bull. |
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(10) |
Bull da vari anni aveva fortemente investito nelle tecnologie Internet, incentrando le sue offerte commerciali sui concetti di «e-services» e di «net-infrastructure». La crisi del settore Internet ha dimostrato che il gruppo Bull, in questo contesto, ha fatto cattive scelte tecnologiche e si è concentrato su mercati nei quali non ha avuto successo. Del resto Bull ha dimostrato una grave mancanza di coerenza, tra le sue ambizioni in termini di mercati target e di prodotti offerti, da un lato, e gli investimenti di sviluppo tecnologico e le spese commerciali e amministrative realizzate, dall’altro. |
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(11) |
Il gruppo, inoltre, ha subito il contraccolpo degli oneri molto elevati connessi ai sistemi di pensionamento dei suoi dipendenti negli Stati Uniti. Secondo le norme americane, l’attivo del bilancio consolidato comprendeva il costo delle pensioni da pagare, che rappresentava l’eccedente di valore degli attivi del fondo pensione (valore di mercato attuale) rispetto al debito attualizzato sulla base delle proiezioni dei diritti a pensione. Nel 2002 Bull ha deciso di trasferire la totalità dei suoi obblighi pensionistici alle società di assicurazione. Assieme al crollo dei valori borsistici, questa decisione si è tradotta in una perdita finanziaria di 87 milioni di EUR per l’insieme degli anni 2002 e 2003. |
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(12) |
L’incertezza sulla capacità finanziaria dell’impresa ha provocato una certa reticenza da parte dei clienti a realizzare grandi progetti, in quanto non erano più certi che l’impresa fosse in grado di adempiere i suoi obblighi in futuro. I fornitori hanno imposto condizioni di pagamento più rigorose, proprio mentre Bull non aveva praticamente più accesso alle garanzie bancarie. |
3. Piano di ristrutturazione
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(13) |
Il 2 dicembre 2001 è stato nominato un nuovo presidente alla guida di Bull. Il piano di ristrutturazione del gruppo, adottato dal consiglio d'amministrazione nel marzo 2002, comprende una massiccia riduzione delle spese generali e dell’organico e la riorganizzazione delle attività sui punti forti dell’impresa attraverso importanti cessioni di attivi industriali. La strategia di sviluppo si basa su tre assi principali:
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(14) |
I principi fondamentali dell’aspetto finanziario sono i seguenti:
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(15) |
Una volta attuato l'insieme di dette misure, il capitale proprio del gruppo Bull dovrebbe ammontare a 59,2 milioni di EUR. Le proiezioni finanziarie associate al piano figurano nella tabella. Tabella
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4. Descrizione dell’aiuto
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(16) |
L'aiuto notificato assumerà la forma di un pagamento da parte dello Stato francese di 517 milioni di EUR, da effettuarsi non prima del 31 dicembre 2004. Tale importo equivale all'aiuto al salvataggio autorizzato dalla decisione 2003/599/CE, inclusi gli interessi maturati dalla data di erogazione nel dicembre 2001 e nel giugno 2002. Il nuovo aiuto sarà effettivamente erogato soltanto una volta effettuato il rimborso da parte di Bull di detto aiuto al salvataggio. In cambio, lo Stato impone una clausola di ritorno in bonis, strutturata sotto forma di versamento allo Stato da parte della società Bull del 23,5 % del suo utile operativo annuo consolidato al lordo delle imposte per un periodo di otto anni a decorrere dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. |
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(17) |
Secondo le autorità francesi, tale clausola corrisponde in valore attuale a 50-60 milioni di EUR. L'aiuto massimo, di conseguenza, ammonterebbe a 467 milioni di EUR, ossia a circa il 90 % del credito in essere. In tal modo, le autorità francesi cercano di garantire un trattamento analogo a quello dei possessori di obbligazioni convertibili che, anch’essi, rinunciano a circa il 90 % dei loro crediti. |
III. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO
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(18) |
La decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato contiene una valutazione preliminare della misura di aiuto fatta, in particolare, alla luce degli orientamenti per gli aiuti di Stato al salvataggio ed alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (10) (di seguito «gli orientamenti»). In detta decisione, la Commissione ha espresso il dubbio che il piano garantisca il ripristino della redditività. Gli ultimi dati finanziari mostravano un ripristino della redditività, qualora il piano fosse risanato, ma la Commissione ha ritenuto che un anno fosse un arco di tempo troppo limitato per comprovare il ripristino della redditività. Le previsioni per i mercati in causa non erano molto dettagliate, non avevano tutte lo stesso tenore e sembrava che vari mercati continuassero ad essere difficili, soprattutto a breve termine. Più essenzialmente, l'informazione fornita dalle autorità francesi non permetteva di valutare se Bull fosse in grado di trarre vantaggio da un'eventuale crescita dei mercati, dato che le altre attività industriali del gruppo si basavano prevalentemente sulla fabbricazione di sistemi nei quali la concorrenza era intensa. Inoltre, il progetto di ricapitalizzazione non comportava alcun partner nuovo, oltre agli attori già presenti, che erano France Télécom e NEC. |
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(19) |
Visto l'importo elevato dell'aiuto, la Commissione dubitava anche che fossero effettivamente impedite distorsioni indebite di concorrenza, che l'aiuto si limitasse al minimo necessario e che portasse l'impresa a disporre di liquidità eccedentarie che poteva impiegare per attività aggressive atte a provocare distorsioni di mercato e che non sarebbero state connesse al processo di ristrutturazione. Ad esempio, non era chiaro quali sarebbero stati i coefficienti di solvibilità e di liquidità dopo l’erogazione dell'aiuto né come si sarebbero situati rispetto a quelli dei concorrenti sui mercati in questione. |
IV. OSSERVAZIONI DEI TERZI E COMMENTI DELLA FRANCIA
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(20) |
La Francia ha trasmesso proiezioni attualizzate per i mercati in causa, precisazioni sui principali concorrenti, sui dati finanziari e sugli eventi degli ultimi mesi, tra cui il successo della ricapitalizzazione. |
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(21) |
La Francia sottolinea che l'aiuto è corredato da impegni finanziari importanti da parte di determinati azionisti e di creditori privati. Sotto il profilo della concorrenza, la sopravvivenza di Bull sembra più atta a promuovere la concorrenza sul mercato europeo che ad ostacolarla. La quota di mercato di Bull non permetterebbe al gruppo di svolgere un ruolo di «price leader»; svolgerebbe piuttosto il ruolo di «outsider» utile ad animare la concorrenza. L'attuazione della strategia di Bull, basata su Itanium e l’open source, rafforzerebbe in futuro tale ruolo. |
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(22) |
La Francia constata che il miglioramento dei risultati dell'impresa si è confermato durante tutto l’anno 2003 in una congiuntura deteriorata. Le previsioni per il 2004, che ancora una volta si iscrivono in un contesto difficile, indicano un risultato operativo analogo a quello realizzato nel 2003: un EBIT di 17 milioni di EUR e un risultato netto di 2 milioni di EUR per il primo semestre di 2004. Ciò dimostrerebbe che l'impresa è riuscita a ridurre sensibilmente il suo break-even. In tali condizioni, il miglioramento del fatturato scontato a partire dall'anno prossimo, grazie ad una ripresa dei mercati attesa per il 2005, al decollo delle nuove offerte di Bull e ad una situazione finanziaria risanata, si tradurrebbe meccanicamente in un ulteriore progresso della redditività. Del pari, il business plan per il periodo 2004-2007 mostrerebbe che il ripristino della redditività dell'impresa sarebbe duraturo. |
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(23) |
Nel fondare il suo sviluppo anche sui server a base d'architettura Intel 64 bit, Bull ha adottato opzioni tecnologiche che corrispondono ai fabbisogni dei clienti per i prossimi anni. Inoltre, l'utilizzazione di questa tecnologia sui server Bull apre nuovi assi di crescita, in particolare nel campo del calcolo scientifico. |
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(24) |
In materia di servizi, la strategia di Bull si incentra sull’impiego di tre competenze distinte e su tre settori prioritari. I campi di competenza sono i seguenti: 1) l'integrazione e l’impiego di infrastrutture aperte, 2) la sicurezza dei sistemi d'informazione e 3) la gestione di sistemi distribuiti. I settori prioritari sono quelli cui appartengono i clienti più fedeli di Bull: l’amministrazione pubblica, gli operatori di telecomunicazioni e i servizi pubblci («utilities»). |
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(25) |
Queste competenze e queste scelte settoriali sono in perfetta sintonia con le tendenze di fondo del mercato che si possono rilevare nelle analisi degli esperti: ottimizzazione e riduzione dei costi delle infrastrutture (che generano fabbisogni di impiego di infrastrutture aperte), urbanizzazione e consolidamento dei sistemi d'informazione (campi in cui Bull eccelle), amministrazione e securizzazione (nei quali Bull interviene a vari titoli: fornitore di strumenti di crittografia, editore e integratore di software). Bull si è anche posizionato molto rapidamente su taluni mercati emergenti: piattaforme mobili, amministrazione digitale, uso generalizzato dell'identità e della firma digitali. |
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(26) |
Dato che il peso di Bull è molto relativo e che la concentrazione sul mercato rilevante è particolarmente forte, l'aiuto a Bull non sarebbe di natura tale da comportare distorsioni indebite di concorrenza. Su determinati mercati specifici, l'offerta di Bull potrebbe essere l’unica alternativa credibile a IBM. Inoltre, la strategia di Bull orientata verso l’open source sarebbe di natura tale da dinamizzare la concorrenza sul mercato dei server nei prossimi anni. |
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(27) |
L'aiuto sarebbe limitato al minimo. Il ripristino della redditività dell'impresa comporta inevitabilmente la ricostituzione del capitale proprio, di cui l'aiuto e il disindebitamento costituiscono fattori essenziali. I vari investitori non avrebbero accettato di investire, se una parte del finanziamento necessario al ripristino della redditività dell'impresa fosse stata realizzata mediante prestito. |
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(28) |
Bull non dovrebbe disporre di liquidità eccedentarie dopo l’erogazione dell'aiuto. Quest’ultimo dovrebbe permettere di riportare il capitale proprio ad un livello adeguato, ma lungi dall'essere eccessivo, il che confermerebbe il rapporto debito-fondi propri e il rapporto tra copertura dei debiti a breve e attivo circolante, rispetto agli stessi rapporti dei principali concorrenti. |
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(29) |
Per il contributo privato al piano di ristrutturazione, sarebbe necessario riunire tre elementi: gli sforzi intrapresi dall'impresa stessa nel 2002-2003, l'aumento di capitale e il contributo dei possessori di obbligazioni convertibili. |
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(30) |
La Francia fa presente che ai considerando 60 e 70 della decisione 2003/599/CE, che autorizza il versamento di un aiuto al salvataggio a Bull, la Commissione ha espressamente indicato che la Francia non dovrà concedere aiuti alla ristrutturazione di Bull prima del 31 dicembre 2004. |
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(31) |
I rappresentanti dei dipendenti di Bull appoggiano il piano di ristrutturazione e sottolineano l'importanza dell'aiuto ai fini della sopravvivenza della società e degli impieghi esistenti. Essi appoggiano gli elementi apportati dalle autorità francesi ed hanno trasmesso informazioni e riferimenti complementari concernenti in particolare la redditività e la situazione concorrenziale dell'impresa. Le loro osservazioni sono state comunicate alle autorità francesi che le hanno condivise. |
V. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
1. Sussistenza dell’aiuto
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(32) |
Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti accordati dagli Stati, ovvero mediante risorse di statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
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(33) |
La misura notificata dalla Francia costituisce effettivamente un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La misura, accordata dallo Stato, sarà finanziata mediante risorse statali a vantaggio di un'impresa ben precisa, ossia Bull. La misura non è conforme al principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. In particolare, non si potrebbe sostenere che lo Stato interviene allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei possessori di obbligazioni convertibili, dal momento che il credito della Francia concerne un aiuto di Stato al salvataggio, il cui termine di rimborso è già scaduto, e la rinuncia a siffatto credito o la concessione di un nuovo aiuto di importo equivalente a quello dell'aiuto da rimborsare non rientrano nel comportamento di un investitore e non possono quindi essere valutati conformemente al principio dell'investitore privato. Inoltre, la misura notificata differisce nella forma e nelle condizioni dalle misure finanziarie adottate dagli azionisti e dai possessori di obbligazioni convertibili. In ogni caso, la misura notificata non è corredata da impegni finanziari analoghi da parte degli altri azionisti. L'aiuto incide sugli scambi tra Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza, in quanto Bull è una società internazionale i cui prodotti formano oggetto di scambi internazionali. Inoltre, Bull ha concorrenti sul mercato comune, tra cui IBM, Fujitsu/Siemens, Sun e HP. Le autorità francesi non contestano tale valutazione. |
2. La compatibilità dell’aiuto
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(34) |
La misura notificata deve essere valutata in quanto aiuto di Stato ad hoc. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato prevede deroghe all'incompatibilità generale enunciata al paragrafo 1 del medesimo articolo. |
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(35) |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato cono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Su tale base, la Commissione ha adottato orientamenti specifici per valutare gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (11). Visti i dati concernenti i fondi propri, è evidente che la società Bull deve essere considerata come una società in difficoltà ai sensi del punto 5, lettera a), degli orientamenti e che, del pari, l’insieme del gruppo è in difficoltà ai sensi dei punti 4-8 di detti orientamenti (12). La Commissione, al termine dell'esame, ritiene che nessun’altra disciplina comunitaria o altra disposizione permetterebbe nella fattispecie di dichiarare l'aiuto compatibile con il mercato comune. La Francia non ha peraltro invocato alcuna altra deroga del trattato e si è esclusivamente basata sugli orientamenti per difendere la compatibilità dell'aiuto in questione. La Commissione ha pertanto valutato l'aiuto alla luce degli orientamenti. |
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(36) |
Gli orientamenti stabiliscono che per autorizzare un aiuto alla ristrutturazione debbono essere soddisfatte quattro condizioni cumulative: un piano di ristrutturazione atto a permettere il ripristino della redditività dell’impresa a lungo termine, la prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall’aiuto, aiuti limitati al minimo e piena attuazione del piano di ristrutturazione. Inoltre sono applicabili il principio «dell'aiuto unico» (una tantum) e quello enunciato nella sentenza «Deggendorf» (13). |
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(37) |
Conformemente agli orientamenti, la concessione dell'aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, per tutti gli aiuti individuali, dovrà essere approvato dalla Commissione. Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere il ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un programma di ristrutturazione realizzabile che impegna lo Stato membro. |
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(38) |
L'aiuto in causa è collegato al piano di ristrutturazione del marzo 2002 ed in particolare alla parte finanziaria che è stata precisata all’atto della notificazione dell'aiuto. Il piano concerne il periodo che va fino alla fine del 2007, in seguito al quale la situazione finanziaria deve essere ripristinata e la nuova struttura instaurata. La maggior parte delle misure sono già state attuate e la ricapitalizzazione è già stata completata. Ciononostante, il periodo che va fino alla fine del 2007 può essere considerato come un arco di tempo ragionevole e necessario per ristrutturare l'offerta dell'impresa e per adattare le sue attività agli sviluppi sui mercati interessati. |
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(39) |
Il piano sembra basarsi su ipotesi realistiche quanto alle condizioni operative future. Esso tiene conto della lenta ripresa dei mercati e non sembra esageratamente ottimistico. Il piano presenta tre possibili scenari per quanto concerne i risultati della ricapitalizzazione, di cui il più ottimistico è il più prossimo al risultato attuale. Il piano sottolinea il ripristino della coerenza tra la strategia dell'impresa, i suoi punti forti, i fabbisogni dei clienti e gli sviluppi tecnologici. Tenuto conto delle incertezze tecnologiche e commerciali, il piano sembra sufficientemente preciso, viste le informazioni supplementari inviate dalle autorità francesi. |
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(40) |
Il miglioramento della redditività risulta principalmente da misure interne, in particolare dalla cessazione delle attività «non-core», dalla ristrutturazione dell'offerta e dalla riduzione delle spese generali. |
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(41) |
Le difficoltà dell'impresa sono derivate principalmente da cattive scelte tecnologiche e dalla concentrazione su mercati nei quali Bull non ha avuto successo. Tali attività sono state abbandonate, inclusa la rete di servizi in numerosi paesi europei. Varie ragioni, cui imputare perdite specifiche, ad esempio quelle legate ai sistemi di pensionamento, sono di natura tale da non ripetersi. La maggior parte degli alti dirigenti è stata sostituita. Bull si è incentrato sui suoi punti forti. |
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(42) |
Per gli anni 2000-2002, il margine lordo rispetto al fatturato oscillava tra il 21 % e il 25 %. Ciononostante, l’insieme delle spese di ricerca e di sviluppo, delle spese commerciali e delle spese amministrative superava il margine lordo di circa 100 milioni di EUR all’anno. Il piano di ristrutturazione prevede un risanamento di tale squilibrio: le spese di ricerca e di sviluppo scendono da 160 milioni di EUR nel 2000 a […]* milioni di EUR previsti per gli anni 2005-2007. Le spese commerciali ed amministrative diminuiscono da 706 milioni di EUR nel 2000 a […]* milioni di EUR previsti per gli anni 2006-2007. Le proiezioni tengono conto di riserve connesse ad eventuali decisioni di giustizia («contingency»). Questa linea aumenta fino al […]* % del fatturato nel 2007. Sulla base di tali proiezioni, l’EBIT futuro è stimato pari al […]* % al netto di «contingency». Le spese attuali per il 2003 e per il primo semestre del 2004 confermano tali proiezioni. Da questo punto di vista, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione permetta una performance operativa soddisfacente. |
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(43) |
In futuro, si prevede che la ripresa della domanda segua un ritmo più moderato di quello registrato nel decennio precedente, per l'effetto congiunto di vari fattori: la diminuzione delle tariffe di comunicazione, lo sviluppo delle reti ad alta velocità di trasmissione, l'espansione delle teleprocedure nel settore pubblico, l'aumento della condivisione via Internet, lo sviluppo della mobilità e la maggiore attenzione per le questioni di sicurezza ed infine la generalizzazione dell’impiego delle tecnologie digitali che sostituiscono ovunque gli strumenti analogici preesistenti. Secondo le ultime previsioni di IDC (International Data Corporation) per gli anni 2003-2007, il mercato europeo dei server dovrebbe aumentare in volume del 44 % e quello dei server di fascia media e alta del 39 %. Il mercato dei server a base di componenti Intel 64 bit, che costituisce un asse principale dello sviluppo di Bull, dovrebbe espandersi considerevolmente. Infatti, si stima che il mercato sarà di circa 2,4 miliardi di USD nel 2007, il che rappresenterebbe il 16 % del mercato dei server (contro meno dell’1 % nel 2003). |
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(44) |
IDC, in uno studio che risale al dicembre 2002, prevede nell’Europa occidentale un aumento del 30 % delle spese delle imprese nei servizi e di circa il 20 % nei server fino al 2006. Le previsioni più recenti di Gartner (novembre 2003) per i servizi nell’Europa occidentale indicano un aumento del 3 % nel 2004 ed un tasso di crescita medio annuo del 6,2 % tra il 2002 e il 2007. Per i server, la crescita sarà differenziata soprattutto in funzione delle tecnologie impiegate; in particolare, i componenti Intel Itanium, che costituiscono la base della nuova offerta di server di Bull e che hanno cominciato ad essere utilizzati nel 2003, dovrebbero realizzare un fatturato di 8 miliardi di EUR nel 2008. Il mercato dei servizi è alquanto frazionato, molto concorrenziale e in permanente ristrutturazione, ma nel medio/lungo termine la crescita sarà più rapida di quella del mercato dei prodotti. Concludendo, le condizioni dei mercati in questione non sono tali da rimettere in discussione il ripristino della redditività e rendono possibile l'aumento della quota dei servizi nelle vendite totali ed il margine lordo, secondo quanto previsto nel piano di ristrutturazione. |
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(45) |
Vari studi confermano le proiezioni di crescita nelle nicchie che interessano Bull e le opportunità nelle tecnologie prescelte (14). |
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(46) |
Il parco dei grandi server, i GCOS, presso i clienti attuali costituisce un importante filone da sfruttare. Ciononostante, dopo il […]*, la sostituzione dei GCOS sarà in gran parte ultimata e Bull dovrà far fronte ai suoi concorrenti e realizzare le sue ambizioni, anche se modeste, in altre condizioni. In tale contesto, la Commissione ha formulato le osservazioni riportate, in particolare, ai considerando da 47 a 54. |
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(47) |
Avendo optato per le soluzioni a base di architettura Intel 64 bit, per programmi open source e per lo sfruttamento della standardizzazione dei componenti («commoditisation»), Bull sembra aver effettuato la svolta tecnologica corretta corrispondente agli sviluppi sul mercato e ai fabbisogni dei suoi clienti. Tali sviluppi aumenteranno l'intensità della concorrenza sui mercati dei server e sui contratti di servizi, ma grazie alla sua dimensione, Bull è in grado di investire somme non trascurabili nella R&S e di offrire una gamma più ampia e coerente delle start-up e piccole imprese più specializzate. La sua dimensione potrebbe inoltre assicurare al gruppo Bull una certa credibilità presso i clienti che annettono un'importanza strategica alla scelta del loro fornitore di server. Invece, i giganti, tra cui IBM, HP e Dell, sono piuttosto specializzati nei prodotti di grande serie, il cui campo di applicazione è più ampio e nel quale i clienti non hanno lo stesso bisogno di prodotti «su misura». |
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(48) |
Il piano s'incentra sui settori nei quali i clienti sono i più fedeli: il settore pubblico, la difesa e la sicurezza, nonché gli operatori di telecomunicazioni. Bull non ha altre ambizioni, oltre a quella di essere un «niche player». |
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(49) |
L'introduzione sul mercato della nuova gamma di server NovaScale, per sostituire i sistemi GCOS, è stata valutata in maniera positiva da esperti indipendenti (15). Bull vi ha infatti realizzato importanti vendite di riferimento e si ritiene che questa linea di prodotti dovrebbe differenziarsi dai prodotti concorrenti in termini di costo, affidabilità, facilità d'impiego e adattabilità di dimensione. |
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(50) |
La ristrutturazione di Bull permetterà al gruppo di ritrovare una certa coerenza tra know-how, offerta, organizzazione e obiettivi a breve termine. Una causa importante delle sue difficoltà era stata infatti l'assenza di siffatta coerenza. Il ringiovanimento dell'organico, in gran parte realizzato nel 2002, e la gamma sostanziale di partenariati strategici dovrebbero assicurare al gruppo gli atout tecnologici futuri. |
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(51) |
Il ruolo previsto per la nuova linea di server a base di processori Intel, soprattutto il processore 64 bit, è molto importante: nel 2007, il fatturato dovrebbe corrispondere al […]* % delle vendite totali, con un margine lordo del […]* %. Poiché non si tratta più di una tecnologia «ad assetto proprietario», è logico che questo margine non corrisponda al livello dei margini sui vecchi server, i GCOS. I server a 64 bit permettono di sostenere sistemi più complessi e più ampi, ma evidentemente sono più costosi dei server «standard» a 32 bit. Bull cercherà di conquistare la fiducia dei clienti attraverso la qualità tecnica dei suoi server a 64 bit, aggiungendovi la sua offerta di servizi, di cui sono riconosciute le competenze specializzate, per detti prodotti. Bull istituirà una forma di cooperazione tra le sue equipe e quelle dei clienti. La Commissione riconosce che tale strategia è coerente con la concentrazione di Bull su determinati settori. |
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(52) |
Quanto al segmento dei servizi, è bene citare alcune conclusioni del summenzionato rapporto Forrester (16). Nel campo dei servizi «open source», Bull è considerato di gran lunga più esperto degli altri generalisti globali, tra cui IBM. Tra questi ultimi e quelli di medie dimensioni Bull è l’unico che disponga di una copertura tecnologica completa. Il rapporto cita soltanto un piccolo specialista di open source avente la stessa copertura. |
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(53) |
Il progetto di ricapitalizzazione non comporta alcun partner industriale nuovo oltre agli attori già presenti, che sono France Télécom e NEC. Tuttavia la partecipazione di Debeka, compagnia di assicurazioni, conferma la strategia di focalizzazione su un numero ridotto di settori. Peraltro Bull dispone di vari partenariati ed è impegnato in numerosi progetti di sviluppo di tecnologie chiave per le attività future. Infine, a titolo indicativo, si deve citare la firma di un primo contratto «Original Equipment Manufacturer» con Kraftway, il costruttore russo leader sui server a base Intel. Un altro accordo concerne la distribuzione di server in Cina. |
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(54) |
Concludendo, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione permetta a Bull di posizionarsi in maniera soddisfacente. Nonostante i rischi tecnologici e commerciali inerenti ai mercati in questione, la Commissione ritiene che il ripristino della redditività sia sufficientemente garantito. |
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(55) |
Gli aiuti alla ristrutturazione, per essere autorizzati dalla Commissione, devono soddisfare una seconda condizione che consiste nell’adozione di misure in grado di controbilanciare per quanto possibile gli eventuali effetti negativi che gli aiuti potrebbero avere sui concorrenti. |
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(56) |
Come è stato sottolineato dalla Francia, le quote di mercato di Bull nel campo dei servizi e nel campo dei server sono molto modeste. Nel campo dei server, il mercato geografico di riferimento deve essere considerato come mondiale o perlomeno europeo. Nel 2002, sull’insieme del mercato dei server della Comunità a quindici, Bull deteneva una quota di mercato del 3 %. Sul segmento dei server di fascia media e alta, Bull aveva conservato una posizione valutata pari a circa il 5 %, ben lungi dai principali concorrenti che sono IBM (40 %), HP-Compaq (24 %), Sun (17 %) e Fujitsu (9 %). Nel segmento di fascia alta, la quota di mercato sarà più elevata. Infatti Bull vuole posizionarsi come leader europeo delle soluzioni a base di architettura Intel 64 bit e di software open source sui mercati in questione. Il mercato dei server a base di architettura Intel 64 bit è stimato pari a circa 2,4 milioni di USD nel 2007, il che rappresenterebbe il 16 % del mercato dei server (rispetto a meno dell’1 % nel 2003). |
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(57) |
Nel campo dei servizi, esistono indicazioni secondo cui il mercato geografico di riferimento deve essere considerato come mercato europeo, benché non si possa escludere l’esistenza di mercati regionali o nazionali. Sul mercato dei servizi della Comunità a quindici, Bull, nel 2002, deteneva una quota di mercato pari a circa lo 0,4 % e dopo il 2002, Bull si è ulteriormente concentrato sui servizi di infrastruttura e su altri aspetti specifici, subendo notevoli riduzioni del fatturato nei servizi. In uno studio del settembre 2003, pubblicato dall’Institut Gartner, Bull non figura tra i primi dieci concorrenti sul mercato mondiale dei servizi informatici e nel 2002 è soltanto al ventiduesimo posto sul mercato europeo. Inoltre, questo mercato è estremamente concorrenziale, il che ha permesso, ad esempio, l’autorizzazione da parte della Commissione delle operazioni di concentrazione riguardanti vari concorrenti di Bull [HP-Compaq (17), Cap Gemini-Transiciel (18), ATOS Origin-SEMA (19)], dal momento che dette concentrazioni non pregiudicherebbero le condizioni di concorrenza sul mercato dei servizi informatici. |
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(58) |
Evidentemente la presenza di Bull è più importante in determinate aree geografiche, in particolare in Francia. Ma la concorrenza continua ad essere intensa, ivi compreso a livello di dette aree geografiche. |
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(59) |
Per determinati segmenti del mercato dei server in Europa, la sopravvivenza di Bull è piuttosto tale da dinamizzare la concorrenza sul mercato, in particolare nei segmenti in cui la posizione di IBM è preponderante. Nel segmento dei sistemi ad alta intensità di trasmissione, ad esempio, l’offerta di Bull sembra costituire l’unica alternativa ad IBM per tutti i clienti che non possono facilmente migrare verso soluzioni Sun, HP o Wintel (banche, compagnie assicurative, organismi sociali, amministrazioni sociali, ecc.). […]* mostra che questo tipo di clienti intende preservare la sopravvivenza dell’offerta di Bull. Si tratta, ciononostante, di mercati di nicchia molto specifici e la sopravvivenza di Bull incide scarsamente, ai fini della concorrenza, sul segmento di server di fascia alta nel loro insieme. |
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(60) |
La Commissione tiene anche conto del fatto che la strategia di Bull è orientata verso l’open source. Del resto la maggior parte dei concorrenti sono allo stesso tempo partner in vari progetti di sviluppo. Nessun concorrente si è espresso in merito a distorsioni di concorrenza in occasione dell’avvio del procedimento. |
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(61) |
Non è prevista alcuna operazione di espansione esterna, a parte l’acquisizione di «materia grigia», che corrisponde alle pratiche frequenti nel settore. Bull ritiene che qualsiasi acquisto importante sia contrario alla strategia del piano di ristrutturazione e causerebbe problemi d’integrazione. |
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(62) |
Bull ha ceduto attivi importanti. Sul segmento dei prodotti, Bull ha ceduto l’insieme delle attività riguardanti i distributori automatici, i terminali di pagamento, le carte microchip e una buona parte dei programmi di middleware. Sul mercato dei servizi, Bull ha ceduto la maggior parte della sua rete commerciale fuori della Francia e dell’Italia attraverso la vendita della sua divisione Integris a Steria. Il piano di ristrutturazione prevede la focalizzazione sulle attività di base. Ciò limita anche l’impatto negativo dell’aiuto sulla concorrenza tra Stati membri. In tale contesto è importante che questa strategia, prevista nel piano di ristrutturazione, sia effettivamente attuata. |
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(63) |
Visto quanto sopra, la Commissione ritiene che siano evitate indebite distorsioni della concorrenza. La posizione di Bull sui mercati in questione, unitamente al rispetto del piano di ristrutturazione e alla focalizzazione sulle attività di base già effettuate, non rendono necessarie contropartite addizionali. |
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(64) |
Perché l’aiuto possa essere autorizzato, occorre che sia soddisfatta una terza condizione, la quale prevede che l’importo e l’intensità dell’aiuto siano limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa, dei suoi azionisti e del gruppo di cui fa parte. I beneficiari dell’aiuto devono contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione con fondi propri. In tutti i casi deve essere dimostrato alla Commissione che l’aiuto serve solo al ripristino della redditività dell’impresa e che non permetterà al beneficiario, durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, di sviluppare la propria capacità di produzione. |
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(65) |
Il contributo del beneficiario e dei suoi azionisti è considerevole. Dal 31 dicembre 2001 Bull ha contribuito alla ristrutturazione con 160 milioni di EUR provenienti da cessioni di attivi «non-core business» nel 2002 e nel primo semestre del 2003. Inoltre aveva riservato per le azioni di ristrutturazione 94 milioni di EUR provenienti da capitale liquido disponibile al 31 dicembre 2001 (20). Gli azionisti esistenti e quelli nuovi hanno contribuito alla ricapitalizzazione con 44,2 milioni di EUR, il che costituisce un contributo notevole. Il fatto che la sottoscrizione del capitale provenga in parte da imprese che hanno creato partenariati con Bull (France Télécom, NEC), da clienti (Debeka) e da quadri dirigenti del gruppo Bull nulla toglie a tale constatazione. La Commissione può tener conto anche del capitale apportato in occasione dell’esercizio da parte dei vecchi possessori di obbligazioni convertibili dei loro buoni di sottoscrizione di azioni per un importo pari a 17 milioni di EUR, dato che non erano obbligati a scegliere tale opzione. |
|
(66) |
I coefficienti di solvibilità e liquidità, una volta erogato l’aiuto e qualora l’aiuto sia considerato come un debito, si situano a livelli analoghi a quelli dei concorrenti. Il risanamento finanziario permetterà innanzi tutto di ottenere garanzie bancarie per le attività correnti. Infatti, è previsto che Bull continui a ricorrere al finanziamento esterno a breve termine basato sulla cartolarizzazione dei suoi crediti, per un volume tra […]* e […]* milioni di EUR. Tenuto conto dei rischi inerenti ai mercati e dato che la strategia di Bull è quella di «niche player», sembra poco verosimile che le istituzioni finanziarie si mostrino disposte a concedere nuove linee di credito per attività aggressive che non sarebbero collegate al processo di ristrutturazione. |
|
(67) |
Secondo le autorità francesi, con un aiuto più ridotto, gli altri partner non avrebbero accettato di investire e i possessori di obbligazioni convertibili non avrebbero accettato di scambiare i loro titoli di credito contro nuovi titoli. Per quanto concerne la principale alternativa proposta da un fondo d’investimento americano, che non è stata scelta, le autorità francesi hanno spiegato in maniera soddisfacente che non avrebbe richiesto un aiuto meno elevato. Il fondo prevedeva un conferimento di capitale più elevato di quello di 33 milioni di EUR previsto dal gruppo di investitori, ma la garanzia a concorrenza di 11 milioni di EUR da parte dei possessori di obbligazioni convertibili copre la differenza. |
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(68) |
Concludendo, la Commissione ritiene che l’aiuto non consenta all’impresa di disporre di liquidità eccedentarie che potrebbe dedicare ad attività aggressive atte a provocare distorsioni sul mercato, che non sarebbero collegate al processo di ristrutturazione. |
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(69) |
Onde evitare qualsiasi sostegno indebito, il punto 48 degli orientamenti precisa che gli aiuti alla ristrutturazione sono da concedersi una sola volta. Se l’impresa abbia già usufruito in passato di un aiuto di Stato alla ristrutturazione, qualora siano trascorsi meno di dieci anni dal termine del periodo di ristrutturazione, la Commissione di regola non autorizzerà la concessione di un nuovo prestito alla ristrutturazione, salvo circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all’impresa. Gli aiuti notificati nel caso di specie saranno erogati non prima del 31 dicembre 2004. Nel 1993 e 1994 lo Stato francese ha accordato aiuti alla ristrutturazione di Bull, che sono stati approvati dalla Commissione alla fine del 1994. Ciononostante il piano di ristrutturazione in causa riguardava un arco di tempo che andava fino alla fine del 1995. La decisione 2003/599/CE, mediante la quale la Commissione ha autorizzato l’aiuto al salvataggio (21), che al considerando 60 indica la data del 31 dicembre 2004 come la data a partire dalla quale può essere concesso un nuovo aiuto alla ristrutturazione, è errata su tale punto. Nel caso di specie non è ancora scaduto il termine di dieci anni. |
|
(70) |
Tuttavia, il principio dell’aiuto unico non può essere applicato in maniera assoluta. Come ha sentenziato la Corte (22), certamente nel quadro del trattato CECA, ma a maggior ragione anche nel quadro del trattato CE, le norme in materia di aiuti sono intese ad attribuire alla Commissione i poteri necessari per far fronte a situazioni impreviste, tenendo conto della continua evoluzione delle condizioni di mercato. Difatti l’applicazione indiscriminata del principio «una tantum» limiterebbe in maniera eccessiva la categoria degli aiuti suscettibili di essere ritenuti necessari e non consentirebbe alla Commissione di verificare, in ciascun caso particolare, se un progetto di aiuto alla ristrutturazione sia indispensabile ai fini della realizzazione degli obiettivi del trattato. Del pari, la Commissione non può in principio basarsi esclusivamente sull’esistenza di una decisione precedente per rifiutare un aiuto successivo allo stesso beneficiario (23). |
|
(71) |
È in tale contesto che gli orientamenti precisano la possibilità di derogare al principio dell’aiuto una tantum in presenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all’impresa. A questo proposito occorre osservare che benché la crisi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione del 2001 non sia stata né eccezionale né imprevedibile, la sua ampiezza, soprattutto per il segmento delle tecnologie connesse ad Internet e alle telecomunicazioni, era eccezionale, imprevedibile e non imputabile a Bull. Un’altra considerazione di cui tener conto nel caso di specie è la grandissima rapidità degli sviluppi tecnologici nel settore in questione. |
|
(72) |
Va peraltro sottolineato a questo proposito che Bull e lo Stato francese avevano scrupolosamente rispettato il piano di ristrutturazione precedente, in particolare la privatizzazione, il partenariato con NEC e France Télécom e la cessione di vari attivi, quale proposto da un esperto indipendente e sottoscritto dalla Commissione e che detto piano non poteva prevedere le difficoltà attuali. Infatti, all’epoca, le difficoltà finanziarie erano in gran parte connesse a divisioni e filiali che sono state cedute nell’ambito del piano di ristrutturazione, in particolare Zenith Data Systems nel settore dei microcomputer e la divisione OSS. Vi è stata effettivamente una prima ristrutturazione di Bull nel cui ambito l’impresa ha cercato di adattarsi al suo ambiente. La diminuzione dell’organico dell’impresa rispecchia questo cambiamento radicale: da 44 500 persone nel 1990, era sceso a 24 000 unità nel 1995 e a 11 500 nel 1999. Le difficoltà attuali, quali descritte ai considerando da 9 a 12, differiscono nella loro natura da quelle che hanno portato alle ristrutturazioni nel 1993-1995. |
|
(73) |
Ne consegue che nel caso di specie, la ratio del principio dell’aiuto una tantum, ossia di evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito, è rispettata. Lo Stato non ha mantenuto artificiosamente in vita Bull, malgrado il carattere ricorrente delle sue difficoltà. Al contrario, l’aiuto che forma oggetto della presente decisione mirava a far fronte a difficoltà di carattere nuovo. |
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(74) |
Va inoltre precisato che il termine di dieci anni è quasi raggiunto. |
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(75) |
Concludendo, nelle circostanze specifiche, la Commissione ritiene che il criterio dell’aiuto una tantum non osti all’autorizzazione dell’aiuto notificato. |
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(76) |
Secondo la sentenza «Deggendorf» della Corte (24), quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, in particolare l’eventuale effetto cumulato di tale aiuto e di altri aiuti che non sono stati rimborsati. Nella fattispecie, Bull fruisce dell’aiuto al salvataggio la cui autorizzazione era condizionata al rimborso del medesimo da parte di Bull al più tardi entro il 17 giugno 2003. Secondo le autorità francesi, l’aiuto notificato sarà erogato soltanto dopo l’avvenuto rimborso dell’aiuto al salvataggio. In tali condizioni il principio «Deggendorf» è rispettato, ma la Commissione deve tuttavia accertarsi che tale sia effettivamente il caso. |
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(77) |
Conformemente al punto 43 degli orientamenti, il piano di ristrutturazione presentato alla Commissione, quale precisato e completato, deve essere rispettato integralmente. |
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(78) |
Conformemente ai punti 45 e 46 degli orientamenti, devono essere trasmesse alla Commissione relazioni annuali. |
VI. CONCLUSIONE
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(79) |
La Commissione ritiene che l’aiuto alla ristrutturazione in favore della società Bull, notificato dalla Francia, possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune, purché siano soddisfatti tutti gli impegni assunti dalla Francia e tutte le condizioni imposte, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato, cui la Francia intende dare esecuzione in favore della società Bull, che consiste nel versamento di 517 milioni di EUR, corredato da una clausola di ritorno in bonis, è compatibile con il mercato comune fatte salve le condizioni di cui all’articolo 2.
Articolo 2
1. Il piano di ristrutturazione di Bull, quale comunicato alla Commissione dalla Francia, è eseguito integralmente.
2. L’aiuto di cui all’articolo 1 non sarà versato prima del rimborso dell’aiuto al salvataggio autorizzato con decisione della Commissione 2003/599/CE. L’aiuto sarà versato non prima del 31 dicembre 2004.
3. La Francia invia alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione del piano di ristrutturazione per il periodo che si conclude alla fine del 2007.
Articolo 3
La Francia informa la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 102 del 28.4.2004, pag. 12.
(2) GU L 209 del 19.8.2003, pag. 1.
(3) Causa registrata con il n. C-504/03.
(4) Cfr. nota 1.
(5) http://www.bull.com
(6) GU L 386 del 31.12.1994, pag. 1.
(7) Cfr. la decisione 2003/599/CE per ulteriori dettagli sul piano di ristrutturazione.
(8) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.
(9) Utile al lordo di interessi e imposte (Earnings before interest and taxes)
(10) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(11) È stata recentemente pubblicata una nuova versione degli orientamenti (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2). Conformemente al punto 103 di questa nuova versione, l'aiuto, nella fattispecie, deve essere esaminato in base ai criteri in vigore al momento della notificazione dell'aiuto, ossia gli orientamenti del 1999.
(12) Dal 2001 il capitale proprio è negativo: alla fine del 2003 era pari a – 726 milioni di EUR. Le perdite registrate nel 2000, 2001 e 2002 ammontavano a 243 milioni di EUR, 253 milioni di EUR e 548 milioni di EUR.
(13) Sentenza del 15 maggio 1997 nella causa C-355/95, Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione e Germania, Raccolta 1997, pag. I-2549.
(14) Ad esempio: Forrester, Market overview — Exploiting open source in Europe, 22.6.2004.
(15) Cfr. The Clipper Group Navigator, Bull transitions GCOS 8 to Open Systems — Novascale 9000 to the Rescue, 15.10.2003, e IDC, Vendor needs and Strategies, Bull fills out Novascale line — targets commercial and High-Performance Computing (HPC) Customers in 2004, aprile 2004. IDC, ad esempio, conclude che «l'introduzione dei server NovaScale da parte di Bull nel 2003 ha permesso al gruppo di migliorare il suo approccio rispetto al mercato dei computer di fascia alta, cui si era precedentemente interessato. Durante lo scorso anno ha conquistato un numero elevato di clienti di riferimento in questo settore. (…) L’aggiunta del sistema operativo per il server Microsoft Windows 2003 e del server SQL, nonché del nuovo software ISV, in particolare da parte di Oracle, SAP e BEA, permetterà al gruppo Bull di soddisfare la crescita prevista della domanda di applicazioni commerciali di fascia alta in un mercato europeo in fase di ripresa».
(16) Cfr. nota 12.
(17) Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2002, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso N IV/M.2609 — HP/Compaq) in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 39 del 13.2.2002, pag. 23).
(18) Decisione della Commissione, del 24 novembre 2003, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso N IV/M.3307 — Cap Gemini/Transiciel) in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 295 del 5.12.2003, pag. 16).
(19) Decisione della Commissione, del 10 novembre 2003, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso N IV/M.3295 — Atos Origin/Sema Group) in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 295 del 5.12.2003, pag. 16).
(20) Questo importo non include l’anticipazione dello Stato accordata a fine dicembre 2001 né le risorse che Bull ha potuto generare grazie a tale anticipazione.
(21) Cfr. nota 7.
(22) Sentenza del 23 novembre 2000 nella causa C-441/97 P, Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commissione, punto 55, Raccolta 2000, pag. I-10293.
(23) Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa C-110/02, Commissione/Consiglio, punto 43 (non ancora pubblicata nella Raccolta).
(24) Cfr. nota 11.
|
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/92 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2005
che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio in merito alle garanzie fornite sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi
[notificata con il numero C(2005) 5485]
(2005/942/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, il Consiglio stabilisce, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della suddetta direttiva. |
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(2) |
La Commissione tuttavia non dispone ancora di informazioni sufficienti circa le condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare le decisioni in questione nei confronti di tali paesi. |
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(3) |
Per evitare l’interruzione del flusso di scambi è opportuno autorizzare gli Stati membri a prendere dette decisioni in merito a specifici materiali importati da determinati paesi. Dall’analisi della Commissione risulta che questi materiali offrono garanzie equivalenti a quelle dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nelle Comunità ai sensi della direttiva 1999/105/CE. |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati a decidere nei confronti dei paesi terzi elencati nell’allegato e delle specie, delle categorie e dei tipi di materiali di base ivi menzionati se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in detti paesi offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e ai provvedimenti adottati per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE.
I materiali forestali di moltiplicazione importati da detti paesi terzi devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e di documenti che contengano i dettagli di tutte le partite da esportare, prodotti dal fornitore nel paese terzo.
Articolo 2
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni prese a norma della presente decisione e su qualsiasi ritiro delle medesime.
Articolo 3
L’autorizzazione di cui all’articolo 1 si applica dal 1o gennaio 2006 e scade il 31 dicembre 2008.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.
ALLEGATO
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Paese di origine |
Specie |
Categoria |
Tipo di materiale di base |
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|
Bielorussia |
Picea abies Karst. |
SI |
SS, St |
||||||||||||||||||||
|
Canada (British Columbia) |
Abies grandis Lindl. |
SI, Q, T |
SS, St, SO, PF |
||||||||||||||||||||
|
Picea sitchensis Carr. |
SI, Q |
SS, St, SO |
|||||||||||||||||||||
|
Pinus contorta Loud. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Pseudotsuga menziesii Franco |
SI, Q, T |
SS, St, SO, PF |
|||||||||||||||||||||
|
Croazia (I-1. Podravina, Podunavlje, I-2. Posavina) |
Quercus robur L. |
SI |
SS, St |
||||||||||||||||||||
|
Norvegia |
Picea abies Karst |
SI |
SS, St |
||||||||||||||||||||
|
Pinus sylvestris L. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Quercus petraea Liebl. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Quercus robur L. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Romania |
Abies alba Mill. |
SI |
SS, St |
||||||||||||||||||||
|
Acer platanoides L. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Fagus sylvatica L. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Larix decidua Mill. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Picea abies Karst. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Pinus nigra Arnold |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Prunus avium L. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Quercus cerris L. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Quercus petraea Liebl. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Quercus robur L. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Quercus rubra L. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Robinia pseudoacacia L. |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Svizzera |
Fagus sylvatica L. |
SI |
SS, St |
||||||||||||||||||||
|
Turchia |
Cedrus libani A. Richard |
SI, SE |
SS, St |
||||||||||||||||||||
|
Pinus brutia Ten. |
SI, SE |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Stati Uniti d’America (Washington, Oregon, California) |
Abies grandis Lindl. |
SI, Q, T |
SS, St, SO, PF |
||||||||||||||||||||
|
Picea sitchensis Carr |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Pinus contorta Loud |
SI |
SS, St |
|||||||||||||||||||||
|
Pseudotsuga menziesii Franco |
SI, Q, T |
SS, St, SO, PF |
|||||||||||||||||||||
|
Legenda:
|
|||||||||||||||||||||||
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/94 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2005
che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea
[notificata con il numero C(2005) 5496]
(2005/943/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19, punto ii),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma della decisione 93/195/CEE della Commissione (2) la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato in un paese terzo per meno di 30 giorni. |
|
(2) |
Conformemente a tale decisione, peraltro, i cavalli che hanno partecipato alla Endurance World Cup degli Emirati arabi uniti e soddisfano le prescrizioni fissate in tale decisione possono essere reintrodotti nel territorio comunitario dopo un’esportazione temporanea di meno di 60 giorni. |
|
(3) |
Onde facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità a tali competizioni, tale norma speciale è applicabile a tutte le competizioni nell’ambito della Endurance World Cup avvenute conformemente alle norme — compreso il controllo veterinario — della Federazione internazionale per gli sport equestri (FEI), a prescindere dal paese tra quelli autorizzati a titolo della direttiva 90/426/CEE in cui si svolge la competizione. |
|
(4) |
La decisione 93/195/CEE va pertanto modificata di conseguenza. |
|
(5) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:
|
1) |
all’articolo 1, il testo del settimo trattino è sostituito dal testo seguente:
|
|
2) |
l’allegato VII è sostituito dall’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 27 dicembre 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).
(2) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/771/CE (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 38).
ALLEGATO
«ALLEGATO VII
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/96 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2005
che chiude il procedimento antiassorbimento relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese
(2005/944/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 12,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Misure iniziali
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(1) |
Nel marzo 2004, con il regolamento (CE) n. 435/2004 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo («la misura iniziale») sulle importazioni di ciclamato di sodio («il prodotto in esame») originario della Repubblica popolare cinese («la RPC»). Ai produttori esportatori della RPC che hanno collaborato sono state imposte aliquote individuali del dazio comprese fra 0 e 0,11 EUR al chilo. L’aliquota applicabile a tutte le altre società è pari a 0,26 EUR al chilo. |
2. Richiesta di nuova inchiesta
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(2) |
Il 14 marzo 2005, è stata presentata, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, una richiesta per una nuova inchiesta sulla misura iniziale. La richiesta è stata presentata da Productos Aditivos SA («il richiedente»), l'unico produttore comunitario di ciclamato di sodio, che ha dichiarato e presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a seguito dell'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all’esportazione sono diminuiti e si è registrata una variazione insufficiente nei prezzi di rivendita o nei successivi prezzi di vendita nella Comunità. |
3. La nuova inchiesta
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(3) |
Il 27 aprile 2005, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) l'apertura di una nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC. |
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(4) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura della nuova inchiesta i produttori/esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori e gli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. |
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(5) |
Sono pervenute risposte complete al questionario da un esportatore e dai suoi due produttori collegati nella RPC, nonché da tre importatori della Comunità. Si noti che i produttori esportatori con aliquota del dazio pari a 0 EUR rappresentavano circa il 60 % delle esportazioni totali di ciclamato di sodio dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di questa nuova inchiesta. |
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(6) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni che essa ha ritenuto necessarie ai fini della nuova inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
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(7) |
Altri tre importatori hanno dichiarato di non avere importato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Un importatore ha dichiarato che non avrebbe risposto al questionario perché durante il periodo dell'inchiesta aveva importato quantitativi estremamente modesti del prodotto in esame. |
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(8) |
Il periodo dell’inchiesta di questa nuova inchiesta («nuovo PI») va dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. Esso è stato utilizzato per stabilire il livello attuale dei prezzi all'esportazione e il livello dei prezzi di rivendita nella Comunità. Nel determinare se i prezzi all’esportazione e i prezzi di rivendita o i successivi prezzi di vendita nella Comunità avessero registrato una variazione sufficiente, i prezzi applicati nel nuovo PI sono stati raffrontati con quelli applicati durante il periodo dell’inchiesta che aveva condotto all’istituzione delle misure iniziali («PI iniziale»), che aveva coperto il periodo compreso tra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002. |
B. PRODOTTO IN ESAME
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(9) |
Il prodotto oggetto della richiesta e per il quale è stata avviata la nuova inchiesta è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00. |
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(10) |
Il ciclamato di sodio è un prodotto di base utilizzato come additivo alimentare, consentito per legge nella Comunità europea e in numerosi paesi quale dolcificante per alimenti e bevande dietetici e ipocalorici. Viene largamente impiegato come additivo dall'industria alimentare, come pure dai produttori di dolcificanti (o edulcoranti) ipocalorici e dietetici «da tavola». Piccole quantità di prodotto vengono inoltre utilizzate nell'industria farmaceutica. |
C. RISULTANZE
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(11) |
Obiettivo della nuova inchiesta era in primo luogo stabilire se, dall’imposizione delle misure iniziali, i prezzi all’esportazione fossero diminuiti o meno, ovvero se si fosse registrata una variazione insufficiente nei prezzi di rivendita o nei successivi prezzi di vendita nella Comunità di ciclamato di sodio originario della RPC. Se si fosse rilevato che si era verificato un assorbimento, il margine di dumping avrebbe dovuto essere ricalcolato. |
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(12) |
Conformemente all'articolo 12 del regolamento di base, gli importatori/utilizzatori e gli esportatori hanno avuto la possibilità di sottoporre elementi di prova a giustificazione del calo dei prezzi all’esportazione e dell'assenza di variazioni nei prezzi di rivendita nella Comunità in seguito all'istituzione di misure per motivi diversi dall'assorbimento del dazio antidumping. |
1. Calo dei prezzi all'esportazione
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(13) |
Nel nuovo PI, le vendite del prodotto in esame originario della RPC erano di norma effettuate direttamente a importatori e/o distributori indipendenti dell’UE. Le variazioni dei prezzi all’esportazione sono state calcolate raffrontando, alle stesse condizioni di consegna, il prezzo medio osservato nel nuovo PI con quello stabilito durante il PI iniziale. |
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(14) |
Il raffronto dei prezzi delle società che hanno collaborato non ha rivelato alcun calo del prezzo medio all'esportazione del ciclamato di sodio originario della RPC. |
2. Variazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità
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(15) |
La variazione dei prezzi nella Comunità a livello degli importatori e/o distributori è stata calcolata raffrontando, alle stesse condizioni di consegna (DDP), il prezzo medio di rivendita, compresi il dazio convenzionale e il dazio antidumping, del PI iniziale con quello stabilito nel nuovo PI, più i dazi, sia convenzionale che antidumping. Si noti che, fra i due PI, il dazio convenzionale medio applicabile alle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC è diminuito dell’1,5 %. Il prezzo di rivendita è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dall’importatore nella Comunità che rappresentava la maggioranza delle importazioni delle merci della società della RPC che ha collaborato. |
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(16) |
Il raffronto ha messo in luce che il prezzo medio di rivendita nella Comunità di ciclamato di sodio originario della RPC, espresso in euro, è diminuito del 10 %. |
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(17) |
Si è osservato che il ciclamato di sodio importato dalla RPC è stato fatturato in dollari USA sia nel PI iniziale che in quello nuovo. Qualsiasi calo dei prezzi di rivendita nella Comunità di sodio di ciclamato dovrebbe pertanto essere valutato tenendo conto della variazione del tasso di cambio USD/EUR fra il PI iniziale e il nuovo PI. |
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(18) |
A seguito di verifica, è emerso che il dollaro USA si era deprezzato del 35 % nei confronti dell'euro tra il PI iniziale e il nuovo PI. Pertanto, quando il raffronto è stato effettuato tenendo conto dell’effetto di tale deprezzamento del dollaro USA rispetto all’euro, non si è osservata alcuna diminuzione dei prezzi di rivendita nella Comunità fra il PI iniziale e il nuovo PI ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base. |
3. Società che non hanno collaborato
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(19) |
Si è rilevato che, nella nuova inchiesta in oggetto, un gruppo di produttori esportatori che non sono soggetti a dazio antidumping sulle loro importazioni nella Comunità rappresentava circa il 60 % delle esportazioni attuali dalla RPC verso l’UE, mentre l’esportatore che ha collaborato rappresentava il 35 % delle suddette esportazioni. |
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(20) |
Si è concluso che le società che non hanno collaborato rappresentavano solo una parte modesta, meno del 5 %, delle esportazioni totali del prodotto in esame nella Comunità durante il nuovo PI e il dazio nazionale deve pertanto restare inalterato. |
D. CONCLUSIONI
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(21) |
Si è concluso che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, non si era verificato un assorbimento dei dazi antidumping poiché non si era rilevato alcun calo dei prezzi all’esportazione e la diminuzione osservata nei prezzi di rivendita nella Comunità di ciclamato di sodio originario della RPC era inferiore a quella che si sarebbe potuta prevedere tenuto conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio. |
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(22) |
Pertanto, la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RCP deve essere chiusa, |
DECIDE:
Articolo 1
La nuova inchiesta ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese è chiusa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 1.
(3) GU C 101 del 27.4.2005, pag. 26.
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/99 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
relativa alla prosecuzione nel 2006 delle prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di Paeonia spp. e Geranium spp. a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio iniziate nel 2005
(2005/945/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (1),
vista la decisione 2005/2/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante disposizioni per l'esecuzione di prove e analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di alcune specie a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio per il periodo 2005-2006 (2), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2005/2/CE reca disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative a norma della direttiva 98/56/CE per quanto riguarda Paeonia spp. e Geranium spp. nel corso del periodo 2005-2006. |
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(2) |
Le prove e le analisi effettuate nel 2005 vanno proseguite nel 2006, |
DECIDE:
Articolo unico
Le prove e le analisi comparative comunitarie iniziate nel 2005 sui materiali di moltiplicazione di Paeonia spp. e Geranium spp. vengono proseguite nel 2006 in conformità della decisione 2005/2/CE.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
(2) GU L 1 del 4.1.2005, pag. 12.
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/100 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto riguarda le misure di controllo della peste suina classica in Germania e Slovacchia
[notificata con il numero C(2005) 5631]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/946/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
A seguito della comparsa di casi di peste suina classica in taluni Stati membri, il 18 luglio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/526/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in certi Stati membri (2). Tale decisione ha stabilito determinati provvedimenti di controllo supplementari per tale malattia. |
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(2) |
La Germania ha informato la Commissione delle recenti evoluzioni della malattia nei suini selvatici nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia. In considerazione delle informazioni epidemiologiche disponibili, occorre modificare le zone della Germania in cui si applicano di misure di controllo per includere alcune zone della Renania settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato. |
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(3) |
L’andamento della malattia in Slovacchia è notevolmente migliorato nei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (comprendente i distretti di Trnava, Piešťany e Hlohovec) e Banská Bystrica (comprendente i distretti di Banská Bystrica e Brezno). Le misure adottate per tali zone a norma della decisione 2003/526/CE dovrebbero pertanto cessare di essere applicabili. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2003/526/CE. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2003/526/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2005/339/CE (GU L 108, 29.4.2005, pag. 87).
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE I
Zone della Germania e della Francia di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8
1. Germania
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A. |
Nel Land della Renania-Palatinato:
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B. |
Nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia:
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2. Francia:
Il territorio del dipartimento Bas Rhin et Moselle situato a ovest del Reno e del canale Reno Marna, a nord dell’autostrada A 4, a est del fiume Saar e a sud del confine con la Germania e i comuni di Holtzheim, Lingolsheim e Eckbolsheim.
PARTE II
Zone della Slovacchia di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8
Il territorio del distretto amministrativo veterinario e alimentare di Trenčín (comprendente i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (comprendente i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (comprendente solo il distretto di Ilava), Žiar nad Hronom (comprendente i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (comprendente i distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (comprendente i distretti di Lučenec e Poltár) e Veľký Krtíš.»
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/103 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
relativa alla prosecuzione nel 2006 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., comprese le miscele, e di Asparagus officinalis a norma delle direttive del Consiglio 66/401/CEE e 2002/55/CE iniziate nel 2005
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/947/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1),
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2),
vista la decisione 2005/5/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di alcune specie di piante agricole e di ortaggi nonché della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio per gli anni 2005-2009 (3), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2005/5/CE reca disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative a norma delle direttive 66/401/CEE e 2002/55/CE per quanto riguarda Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., comprese le miscele, e Asparagus officinalis nel corso del periodo 2005-2009. |
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(2) |
Le prove e le analisi effettuate nel 2005 vanno proseguite nel 2006, |
DECIDE:
Articolo unico
Le prove e le analisi comparative comunitarie iniziate nel 2005 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., comprese le miscele, e di Asparagus officinalis vengono proseguite nel 2006 in conformità della decisione 2005/5/CE.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).
(2) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.
(3) GU L 2 del 5.1.2005, pag. 12.
Rettifiche
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/104 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 2134/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 23 dicembre 2005 )
A pagina 53, nella tabella, seconda parte, ultima riga, seconda colonna «Destinazione», al codice prodotto «2106 90 55 9000»:
anziché:
«C10»,
leggi:
«C14».