ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 340

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
23 dicembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2114/2005 del Consiglio, del 13 dicembre 2005, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale del GATT 1994

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale

3

 

*

Regolamento (CE) n. 2116/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1480/2003 che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea

7

 

*

Regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

17

 

 

Regolamento (CE) n. 2118/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

18

 

*

Regolamento (CE) n. 2119/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale

20

 

*

Regolamento (CE) n. 2120/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 638/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

22

 

*

Regolamento (CE) n. 2121/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2255/2004 per quanto riguarda la durata di applicazione

24

 

*

Regolamento (CE) n. 2122/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, recante fissazione dell'importo supplementare da versare per gli agrumi a Cipro a norma del regolamento (CE) n. 634/2004

25

 

*

Regolamento (CE) n. 2123/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

27

 

*

Regolamento (CE) n. 2124/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti in merci non figuranti nell’allegato I del trattato esportati in paesi terzi diversi dalla Romania

29

 

*

Regolamento (CE) n. 2125/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che stabilisce misure transitorie derivanti dall’adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardanti l’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Romania

31

 

*

Regolamento (CE) n. 2126/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 350/93 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

33

 

*

Regolamento (CE) n. 2127/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

35

 

 

Regolamento (CE) n. 2128/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

37

 

 

Regolamento (CE) n. 2129/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

39

 

 

Regolamento (CE) n. 2130/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 23 dicembre 2005

43

 

 

Regolamento (CE) n. 2131/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

45

 

 

Regolamento (CE) n. 2132/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

47

 

 

Regolamento (CE) n. 2133/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 15a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

50

 

 

Regolamento (CE) n. 2134/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

51

 

 

Regolamento (CE) n. 2135/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

54

 

 

Regolamento (CE) n. 2136/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

56

 

 

Regolamento (CE) n. 2137/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

57

 

 

Regolamento (CE) n. 2138/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005

58

 

 

Regolamento (CE) n. 2139/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

59

 

 

Regolamento (CE) n. 2140/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

60

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT) 1994

61

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT) 1994

62

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/848/CE

64

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005, che dispensa la Finlandia e la Svezia dall’obbligo di applicare la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite [notificata con il numero C(2005) 5469]

67

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini [notificata con il numero C(2005) 5506]  ( 1 )

68

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica per la seconda volta la decisione 2005/693/CE recante alcune misure protettive contro l'influenza aviaria in Russia [notificata con il numero C(2005) 5563]  ( 1 )

70

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2005 [notificata con il numero C(2005) 5564]

73

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2005, che modifica la decisione 2005/237/CE riguardo all’aiuto finanziario dalla Comunità per il funzionamento del Laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria nel 2005 [notificato con il numero C(2005) 5617]

78

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2005/936/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2005, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2005/847/PESC

80

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2114/2005 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2005

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale del GATT 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

Con decisione 2005/929/CE del 13 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 (1), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le aliquote del dazio di cui all'allegato si applicano per i periodi indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. GRANT


(1)  Cfr. pag. 61 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Parte seconda

Tabella dei dazi

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

3903 19 00

Polistirene, in forme primarie (diverso dal polistirene espansibile)

Aliquota pari al 4,0 % (1)

8521 10 30

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione su nastri magnetici, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, che utilizzano nastri magnetici di larghezza non superiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità non superiore a 50 mm/s, diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

Aliquota pari al 13,0 % (1)

8525 40 99

Altri «camescopes», diversi da quelli che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

Aliquota pari al 12,5 % (2)

8527 31 91

Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, con lettori ottici laser, diversi da quelli con uno o più altoparlanti incorporati nello stesso involucro

Aliquota pari all’11,4 % (1)


(1)  Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima.

(2)  L’aliquota ridotta sopra indicata deve essere applicata per quattro anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima.


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2115/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (2), la Comunità ha approvato detta convenzione («la convenzione NAFO»).

(2)

La convenzione NAFO costituisce il quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionale delle risorse ittiche nella zona da essa regolamentata.

(3)

Nella riunione del giugno 2003 il Consiglio scientifico della NAFO ha comunicato che lo stock di ippoglosso nero si sta rapidamente depauperando e ha raccomandato una netta riduzione del totale di catture ammissibili (TAC).

(4)

Nel corso della sua 25a riunione annuale svoltasi dal 15 al 19 settembre 2003, l’organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano di ricostituzione della durata di 15 anni per l’ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO («il piano di ricostituzione NAFO»). Tale piano persegue le stesse finalità dei piani di ricostituzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3).

(5)

Ai fini della ricostituzione dello stock, il piano di ricostituzione prevede una riduzione dei TAC fino al 2007 e una serie di misure di controllo destinate a garantire l’efficacia del piano stesso.

(6)

Il piano di ricostituzione NAFO è stato attuato in via provvisoria rispettivamente con i regolamenti (CE) n. 2287/2003 (4) e (CE) n. 27/2005 (5) che stabiliscono, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, in attesa dell’adozione del regolamento del Consiglio che attua le misure pluriennali per la ricostituzione dello stock di ippoglosso nero.

(7)

È pertanto necessario attuare il piano di ricostituzione NAFO in modo permanente tramite un piano di ricostituzione, come stabilito nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002. A tal fine è opportuno stabilire una procedura per la trasmissione dell’elenco delle navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (6).

(8)

Per ottemperare alle misure di controllo del piano di ricostituzione NAFO è opportuno prevedere obblighi di notifica per i comandanti delle navi comunitarie, nonché l’obbligo per gli Stati membri di assegnare i rispettivi contingenti alle navi autorizzate.

(9)

Occorrono misure di controllo supplementari volte a garantire l’effettiva attuazione a livello comunitario e ad assicurare la coerenza con i piani di ricostituzioni adottati dal Consiglio in altre zone. Tali misure dovrebbero comprendere l’obbligo di notificare preliminarmente l’entrata nel porto designato dagli Stati membri e una limitazione dei margini di tolleranza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni e le condizioni generali relative all’applicazione, da parte della Comunità, di un piano di ricostituzione per lo stock di ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO.

L’obiettivo del piano di ricostituzione è raggiungere un livello medio di biomassa utilizzabile di cinque anni e più di 140 000 tonnellate, consentendo una resa stabile nel lungo termine nella pesca dell’ippoglosso nero.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«Sottozona 2 della NAFO»: la zona geografica definita all’allegato III 3, lettera a) della convenzione NAFO;

2)

«Divisioni 3KLMNO»: la zona geografica definita all’allegato III 4, lettera b) della convenzione NAFO.

Articolo 3

Totali ammissibili di catture (TAC)

I TAC per lo stock di ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO sono i seguenti:

18 500 tonnellate nel 2006,

16 000 tonnellate nel 2007.

Tuttavia, qualora in ambito NAFO si stabiliscano nuovi TAC il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica corrispondentemente i TAC di cui al primo comma.

Articolo 4

Divieto riguardante l’ippoglosso nero

È fatto divieto di pescare l’ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO, nonché di detenere a bordo, trasbordare o sbarcare catture di ippoglosso nero effettuate in dette zone ai pescherecci comunitari che non detengano un permesso di pesca speciale rilasciato dal rispettivo Stato membro di bandiera.

Articolo 5

Permessi di pesca speciali per lo stock di ippoglosso nero

1.   Gli Stati membri garantiscono che le navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 4 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e il numero di registro della flotta peschereccia comunitaria quali definito all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (7). Gli Stati membri rilasciano il permesso di pesca speciale solo se una nave è stata iscritta nel registro NAFO delle navi.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui al paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive.

3.   Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’entrata nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato della NAFO.

4.   Gli Stati membri assegnano il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell’elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’assegnazione dei rispettivi contingenti entro il 15 gennaio di ogni anno.

Articolo 6

Relazioni

1.   I comandanti dei pescherecci di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera:

a)

i quantitativi di ippoglosso nero detenuti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO; tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna entrata della nave nella zona in questione;

b)

i quantitativi settimanali di ippoglosso nero; tali informazioni sono comunicate per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all’entrata della nave nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO o, qualora le sortite di pesca prendano più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO nella settimana precedente che si è conclusa la domenica alle ore 24;

c)

i quantitativi di ippoglosso nero detenuti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 della NAFO e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e comprendono il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate in detta zona;

d)

i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo.

2.   Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri le trasmettono alla Commissione.

3.   Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero comunicate in conformità del paragrafo 2, abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 7

Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (8) e dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2868/88 della Commissione, del 16 settembre 1988, che stabilisce le modalità d’applicazione del programma internazionale d’ispezione reciproca adottato dall’organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (9), il margine di tolleranza consentito nella stima dei quantitativi di ippoglosso nero pescato nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO ed espressa in chilogrammi è pari all’8 %.

Articolo 8

Porti designati

1.   È vietato sbarcare dalle navi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quantitativi di ippoglosso nero pescati nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO in un luogo che non sia uno dei porti a tal fine designati dalle parti contraenti. È vietato lo sbarco di ippoglosso nero in porti di parti non contraenti.

2.   Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e stabiliscono le relative procedure d’ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco.

3.   Entro il 15 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei porti designati e le relative procedure d’ispezione e sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

4.   La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri l’elenco dei porti designati di cui al paragrafo 2 e dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.

Articolo 9

Notifica preliminare

Prima di ogni ingresso in un porto designato, i capitani dei pescherecci di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o i loro rappresentanti, trasmettono alle competenti autorità dello Stato membro del porto che intendono utilizzare, almeno 72 ore prima dell’orario previsto di arrivo in porto, le seguenti informazioni:

1)

l’orario di arrivo nel porto designato;

2)

una copia del permesso di pesca speciale di cui all’articolo 4;

3)

i quantitativi di ippoglosso nero detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

4)

la zona o le zone della NAFO in cui è stata effettuata la cattura.

Articolo 10

Ispezioni nei porti

1.   Gli Stati membri assicurano che tutte le navi di cui all’articolo 5, paragrafo 1 che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare catture di ippoglosso nero realizzate nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3 KLMNO siano sottoposte a un’ispezione in porto in conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO.

2.   Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori.

3.   Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione.

4.   Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all’ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro quattordici giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione.

Articolo 11

Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di parti non contraenti

Sono vietati lo sbarco e il trasbordo di ippoglosso nero da o verso navi di parti non contraenti della NAFO che hanno svolto attività di pesca nella sua zona di regolamentazione.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  Parere espresso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 653/80 (GU L 74 del 20.3.1980, pag. 1).

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(4)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

(5)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.

(6)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(7)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

(8)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(9)  GU L 257 del 17.9.1988, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 494/1997 (GU L 77 del 19.3.1997, pag. 5).


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/7


REGOLAMENTO (CE) N. 2116/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1480/2003 che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1480/2003 (il regolamento iniziale) (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo del 34,8 % (il dazio compensativo) sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici noti come DRAM (Dynamic Random Access Memories - memorie dinamiche ad accesso casuale), originari della Repubblica di Corea e prodotti da tutte le società ad eccezione della Samsung Electronics Co., Ltd («Samsung»), per la quale è stata fissata un'aliquota dello 0 %.

(2)

Due produttori esportatori coreani hanno collaborato all’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore («l’inchiesta iniziale»), la Samsung e la Hynix Semiconductor Inc., che è proprietaria di un impianto di produzione negli Stati Uniti. Nell’inchiesta iniziale, l’industria comunitaria era costituita da due produttori responsabili della proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di DRAM, la Infineon Technologies AG, Monaco, Germania e la Micron Europe Ltd, Crowthorne, Regno Unito.

2.   Motivi dell’apertura dell’inchiesta attuale

(3)

Nel contesto del controllo delle misure di difesa commerciale, la Commissione è stata informata che era possibile che il dazio compensativo in vigore sulle importazioni di DRAM originarie della Repubblica di Corea non venisse prelevato su alcune importazioni di detto prodotto.

3.   Apertura dell’inchiesta

(4)

Il 22 marzo 2005, con un avviso («l’avviso») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), la Commissione ha annunciato l’apertura di un’inchiesta allo scopo di determinare l’opportunità di adottare disposizioni particolari, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di base, per garantire il corretto prelievo del dazio compensativo sulle importazioni di DRAM originarie della Repubblica di Corea.

4.   Osservazioni

(5)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell’inchiesta le autorità del paese esportatore e tutte le parti notoriamente interessate. Copie dell’avviso e dei documenti non riservati in base ai quali è stata avviata l’inchiesta sono stati spediti ai due produttori esportatori coreani, agli importatori, agli utilizzatori e ai due produttori comunitari, nominati nell’inchiesta iniziale o altrimenti noti alla Commissione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell’avviso.

(6)

I due produttori esportatori coreani, i due produttori comunitari e un utilizzatore comunitario hanno presentato delle osservazioni. Dal momento che la Commissione disponeva di tutte le informazioni e dei dati necessari all'inchiesta, non è stato necessario effettuare visite di verifica presso le sedi delle società che hanno presentato tali osservazioni.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(7)

Il prodotto in esame oggetto dell’inchiesta presente è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ovvero alcuni microcircuiti elettronici noti come DRAM (Dynamic Random Access Memories - memorie dinamiche ad accesso casuale), di ogni tipo, densità e variante, assemblati, montati su wafer o sotto forma di chip (dies), costruiti utilizzando tipi diversi di semiconduttori metallo-ossidi (MOS), compresi tipi di MOS complementari (CMOS), di ogni densità (comprese le densità future), indipendentemente dalla velocità di accesso, dalla configurazione, dalla confezione o dal supporto, ecc., originari della Repubblica di Corea. Del prodotto in esame fanno parte anche le DRAM presentate in moduli di memoria (standard) o schede di memoria (standard), o aggregate in altri modi, a condizione che la loro funzione principale sia quella di fornire memoria.

(8)

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01, ex 8542 21 05, ex 8548 90 10, ex 8473 30 10 e ex 8473 50 10.

C.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

(9)

Per valutare l’opportunità di adottare disposizioni particolari per garantire il corretto prelievo del dazio compensativo, l’inchiesta ha riguardato i seguenti elementi: 1) la descrizione del prodotto in esame e la sua trasposizione nella nomenclatura NC/TARIC e 2) le anomalie emerse dall'analisi dei flussi commerciali del prodotto in esame nella Comunità.

1.   Descrizione del prodotto in esame e trasposizione nella nomenclatura NC/TARIC

(10)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale afferma che il prodotto in esame assoggettato al dazio compensativo è costituito da alcuni microcircuiti elettronici noti come DRAM, di ogni tipo, originari della Repubblica di Corea. Il prodotto in esame è tale indipendentemente da densità, velocità di accesso, configurazione, confezione, supporto, ecc. Nell’articolo si fa inoltre riferimento al processo produttivo [tipi diversi di semiconduttori metallo-ossidi (MOS), compresi tipi di MOS complementari (CMOS)].

(11)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale indica i codici NC/TARIC ai quali è classificabile in prodotto in esame. Tali codici NC/TARIC comprendono i seguenti tipi di DRAM: DRAM montate su wafer, DRAM in forma di chip (dies), memorie (chip montati, ovverosia muniti di contatti, anche inseriti in un involucro di ceramica, di metallo o di plastica, le cosiddette «DRAM montate» e note commercialmente come componenti di DRAM) e le DRAM presentate in moduli, schede di memoria o aggregate in altri modi («DRAM in forme multicombinate»).

(12)

Le DRAM montate sono prodotte attraverso un processo cosiddetto «back-end» e consistono di chip assemblati (collegamento tramite cavo della cellula di memoria del chip ai contatti esterni all'involucro), testati (per verificare che i chip inseriti nell'involucro funzionino) e marcati.

(13)

I tipi di prodotto in esame esplicitamente menzionati all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale sono le DRAM montate su wafer o in forma di chip (dies), DRAM assemblate (DRAM montate e DRAM in forme multicombinate) e le DRAM presentate in moduli di memoria (standard) o schede di memoria o aggregate in altri modi («DRAM in forma di chip e/o DRAM montate, integrate in DRAM in forme multicombinate»).

(14)

Come si osserva, la descrizione del prodotto in esame e i codici NC/TARIC non coincidono perfettamente. Da un lato, le DRAM montate, anche se rientrano chiaramente nella definizione del prodotto in esame — che comprende tutti i tipi di DRAM — e se vengono specificatamente nominate nella descrizione dei codici NC/TARIC di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale, vengono descritte, nella descrizione del prodotto in esame, utilizzando l’espressione ambigua «assemblate» («assembled»), che si riferisce anche alle DRAM in forme multicombinate. Dall’altro, le DRAM sotto forma di chip e/o le DRAM montate, integrate in DRAM in forme multicombinate, anche se nominate esplicitamente nella descrizione del prodotto in esame, non sono specificatamente menzionate nella descrizione di nessuno dei codici NC/TARIC di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale. In effetti, tali codici nominano esplicitamente le DRAM in forme multicombinate, le DRAM sotto forma di chip e le DRAM montate, importate in quanto tali; pertanto, su questo tipo di DRAM non sono stati prelevati dazi compensativi.

(15)

Le DRAM montate sono diverse sia dalle DRAM in forma di chip che dalle DRAM in forme multicombinate. Per garantire coerenza e certezza del diritto, è opportuno che la descrizione del prodotto faccia riferimento esplicito a tale tipo di DRAM.

(16)

Per quanto concerne le DRAM in forma di chip e/o le DRAM montate integrate in DRAM in forme multicombinate, il fatto che queste non siano specificamente menzionate in nessun codice NC/TARIC diventa importante nelle situazioni in cui le DRAM in forme multicombinate non sono originarie della Repubblica di Corea e non sono quindi assoggettate al dazio compensativo al momento dell'importazione nella Comunità, anche se contengono DRAM sotto forma di chip e/o DRAM montate di origine coreana.

(17)

In effetti, conformemente alla prassi consolidata degli Stati membri dell’Unione europea, che consiste nell’utilizzare la posizione di negoziato della CE relativa al programma di lavoro di armonizzazione dell’OMC come base di interpretazione dell’articolo 24 del codice doganale comunitario (4), le norme non preferenziali sull’origine applicabili alle DRAM in forme multicombinate classificabili ai codici NC ex 8473 30 10, ex 8473 50 10 ed ex 8548 90 10, prevedono che il paese di origine sia l'ultimo paese in cui l'aumento di valore aggiunto dovuto alla lavorazione o trasformazione e, se del caso, all'integrazione di parti originarie di tale paese rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica delle DRAM in forme multicombinate. Se questa norma non viene soddisfatta, le DRAM sono considerate originarie del paese in chi ha origine la maggioranza dei materiali usati.

(18)

I documenti e gli elementi di prova presentati nel corso dell’inchiesta hanno permesso di concludere che le DRAM in forme multicombinate di origine non coreana potrebbero contenere DRAM in forma di chip e/o DRAM montate di origine coreana. Tale conclusione si basa su tre tipi di prove. In primo luogo, la Commissione ha ricevuto elementi di prova a prima vista sufficienti che indicavano che le DRAM in forme multicombinate dichiarate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea contenevano DRAM montate originarie della Repubblica di Corea e prodotte da società assoggettate al dazio compensativo. In secondo luogo, nel 2003 sono state fornite informazioni vincolanti in materia di origine relative a DRAM in forme multicombinate classificabili al codice NC ex 8548 90 10 (codice TARIC 85489010*10) fabbricate in parte negli Stati Uniti e in parte nella Repubblica di Corea. Infine, sono stati presentati due articoli apparsi sulla stampa che facevano riferimento al fatto che le norme non preferenziali sull’origine applicabili nella Comunità permettevano alle società coreane di esportare verso la Comunità DRAM in forma di chip o DRAM montate fabbricate da società coreane assoggettate al versamento del dazio compensativo, integrandole in moduli di DRAM che venivano dichiarati con un origine diversa dalla Repubblica di Corea.

(19)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che sia necessario adottare disposizioni particolari per garantire che venga prelevato il dazio compensativo sulle DRAM in forma di chip o sulle DRAM montate prodotte da società assoggettate al pagamento del dazio compensativo e integrate in DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea.

(20)

Una società assoggettata al dazio compensativo ha sostenuto che dopo essere state integrate nelle DRAM in forme multicombinate le DRAM in forma di chip o le DRAM montate non possono più essere considerate un prodotto potenzialmente assoggettato al dazio compensativo. A questo proposito, la Commissione ritiene che le DRAM in forma di chip e le DRAM montate mantengono le loro proprietà e funzioni anche dopo essere state integrate in DRAM in forme multicombinate. Il fatto di essere integrate in DRAM in forme multicombinate non altera le loro caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre, la funzione svolta dalle DRAM in forme multicombinate, che consiste nel fornire memoria, corrisponde esattamente, anche se su scala maggiore, a quella delle singole DRAM in forma di chip e delle singole DRAM montate. La Commissione conclude pertanto che l’integrazione in DRAM in forme multicombinate non altera la natura delle DRAM in forma di chip o delle DRAM montate e non può essere considerata una buona ragione per escluderle dall'applicazione del dazio compensativo. Per tali motivi, l'argomentazione è stata respinta.

(21)

La stessa parte e il governo della Repubblica di Corea hanno inoltre sostenuto che le DRAM in forma di chip e le DRAM montate presenti nelle DRAM in forme multicombinate non vengono menzionate all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento originale in quanto non sarebbero state oggetto dell’inchiesta iniziale. Come già indicato al considerando 13 , l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento originale specifica chiaramente che il dazio compensativo viene istituito anche sulle DRAM in forma di chip e sulle DRAM montate presenti nelle DRAM in forme multicombinate. Per quanto riguarda l’argomentazione che le DRAM montate presenti nelle DRAM in forme multicombinate non sarebbero state oggetto dell’inchiesta iniziale, non è stata fornito alcun elemento di prova. Al contrario, considerata la natura delle sovvenzioni ricevute, per valutare il livello di sovvenzionamento, nell’inchiesta iniziale sono state prese in considerazione tutte le vendite effettuate dalle società. Per tali motivi l'argomentazione è stata respinta.

2.   Anomalie emerse dall’analisi dei flussi commerciali

(22)

Alla luce delle norme non preferenziali sull’origine applicabili nella Comunità alle DRAM, sono stati analizzati i flussi delle importazioni di due principali categorie del prodotto in esame: da una parte le DRAM montate su wafer, le DRAM sotto forma di chip e le DRAM montate originarie del paese in cui avviene l'operazione di diffusione (5), e dall’altra le DRAM in forme multicombinate originarie del paese che soddisfa i criteri di cui al considerando 17. Per l’analisi, che ha riguardato il periodo compreso tra maggio 2003 e maggio 2005, sono state utilizzate le statistiche COMEXT relative ai codici TARIC.

(23)

Per quanto riguarda la prima categoria del prodotto in esame, la Commissione ha concluso, in base alle informazioni fornite dall’industria comunitaria, che attualmente l’operazione di diffusione avviene esclusivamente nei seguenti paesi diversi dalla Comunità (in ordine decrescente di capacità produttiva): Repubblica di Corea, Taiwan, Stati Uniti, Giappone, Singapore e Repubblica popolare cinese. È evidente perciò che le importazioni dichiarate come originarie di paesi diversi da questi recano una dichiarazione d'origine non corrispondente al vero. Ciò è particolarmente evidente nel caso delle importazioni dichiarate originarie di Malaysia, Hong Kong e, in una certa misura, Repubblica popolare cinese, che dispone di capacità di diffusione limitate. Secondo i dati Comext, alcune importazioni di DRAM sono state dichiarate originarie anche di altri paesi.

(24)

Considerato il fatto che le norme non preferenziali sull’origine applicabili sono sufficientemente chiare e che, conformemente alla legislazione vigente, le dichiarazioni di origine erronee possono essere trattate dalle autorità doganali, la Commissione ritiene che il modo più opportuno di risolvere il problema sia quello di informare periodicamente le autorità doganali dei paesi in cui avviene l’operazione di diffusione in modo da effettuare i controlli del caso.

(25)

Per quanto riguarda la seconda categoria del prodotto in esame, l’inchiesta ha rivelato che le importazioni di tale categoria rappresentano la parte più consistente (73 %) delle importazioni nella Comunità di tutti i tipi di DRAM. In particolare, le importazioni di questa categoria di prodotto dichiarate originarie della Malaysia rappresentano il 78 % di tutti i tipi provenienti da tale paese, il 95 % nel caso di Hong Kong e il 93 % nel caso della Repubblica popolare cinese.

(26)

Come illustrato, nei paesi di cui al considerando 25 non si svolgono, o si svolgono in misura limitata, operazioni di diffusione. A tale proposito, la Commissione dispone di elementi di prova che indicano che la percentuale di valore aggiunto in tali paesi era probabilmente inferiore alla soglia del 45 % prevista dalle attuali norme sull’origine e che è ancora meno probabile che gli interventi effettuati in tali paesi costituissero la proporzione maggioritaria del processo produttivo complessivo.

(27)

Alla luce di questi dati, la Commissione ritiene che sia necessario adottare disposizioni particolari per garantire che venga dichiarata correttamente l’origine delle DRAM in forme multicombinate e che le autorità doganali possano effettuare i controlli necessari.

D.   DISPOSIZIONI PARTICOLARI PROPOSTE

(28)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra, la Commissione ritiene che sia necessario adottare disposizioni particolari allo scopo di:

a)

rendere più chiara la descrizione del prodotto in esame;

b)

garantire che l’origine dichiarata delle DRAM in forme multicombinate corrisponda al vero e che le autorità doganali possano effettuare i controlli necessari;

c)

garantire il prelievo del dazio compensativo sulle importazioni di DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea e che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie della Repubblica di Corea;

d)

garantire il prelievo del dazio compensativo in caso di informazioni lacunose o mancata collaborazione da parte del dichiarante.

(29)

La disposizione particolare relativa al punto a) del considerando 28 consiste in una descrizione più chiara del prodotto in esame, che descriva individualmente tutti i tipi diversi di DRAM e che nomini esplicitamente le DRAM montate.

(30)

Le disposizioni particolari relative ai punti b) e c) del considerando 28 dovrebbero prendere la forma di un numero di riferimento che il dichiarante dovrà indicare nella casella 44 del Documento amministrativo unico (DAU) all’atto della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica delle importazioni di DRAM. Tale numero dovrebbe corrispondere alla descrizione delle DRAM in forme multicombinate, che tiene contro di 1) la forma, 2) l’origine (Repubblica di Corea oppure paesi diversi dalla Repubblica di Corea), 3) eventualmente, la società coreana («Samsung» oppure «tutte le società ad eccezione della Samsung») coinvolta nel processo di fabbricazione e 4) nel caso di DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung, il valore rappresentato dalle Dram in forma di chip e/o dalle DRAM montate rispetto al valore complessivo delle DRAM in forme multicombinate. I numeri di riferimento corrispondenti ai diversi tipi di prodotto in esame sono i seguenti:

N.

Descrizione del prodotto e dell’origine

Numero di riferimento

1.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea o originarie dalla Repubblica di Corea e prodotte dalla Samsung

D010

2.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano meno del 10 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate.

D011

3.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 10 % e meno del 20 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate

D012

4.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 2 % e meno del 30 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate

D013

5.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 30 % e meno del 40 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate

D014

6.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 40 % e meno del 50 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate

D015

7.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano una percentuale maggiore o uguale al 50 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate

D016

(31)

La descrizione del prodotto e dell’origine corrispondente al n. 1 non deve essere accompagnata da alcun elemento di prova supplementare. In effetti, l’indicazione del numero di riferimento è ritenuta sufficiente per indurre il dichiarante a considerare attentamente l’origine del prodotto in esame e il luogo di attività di tutti i produttori coinvolti. Inoltre, altri documenti graverebbero indebitamente sul dichiarante nei casi di importazioni di DRAM nella produzione delle quali non è intervenuta nessuna delle società assoggettate al pagamento del dazio compensativo.

(32)

Le descrizioni del prodotto e dell’origine di cui ai numeri da 2 a 7, al contrario, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione rilasciata dall’ultimo produttore della DRAM e presentata dal dichiarante assieme al DAU al momento della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica, conformemente al testo presentato in allegato. Tale dichiarazione deve tra l’altro riportare il valore del processo produttivo realizzato dalle società assoggettate al dazio compensativo rispetto al valore complessivo delle DRAM importate.

(33)

L’aliquota di dazio compensativo applicabile alle DRAM in forme multicombinate di cui ai numeri da 2 a 7 è proporzionale al valore rappresentato dal contenuto di DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie della Repubblica di Corea rispetto al valore complessivo delle DRAM in forme multicombinate. Allo scopo di semplificare la prassi doganale e l’applicazione delle aliquote di dazio corrispondenti a tale valore, vengono definiti i seguenti sei livelli di aliquote di dazio, ognuno dei quali corrisponde ad un tipo di descrizione del prodotto e dell’origine:

N. 2: si applica un’aliquota del dazio del 0 %,

N. 3: si applica un’aliquota del dazio del 3,4 %,

N. 4: si applica un’aliquota del dazio del 6,9 %,

N. 5: si applica un’aliquota del dazio del 10,4 %,

N. 6: si applica un’aliquota del dazio del 13,9 %,

N. 7: si applica un’aliquota del dazio del 17,4 %.

(34)

Le aliquote del dazio di cui al considerando 33 corrispondono alla percentuale più bassa (prevista per il tipo corrispondente di DRAM in forme multicombinate) applicata al dazio compensativo (per esempio, il 10 % del 34,8 % per le DRAMS in forme multicombinate di cui al N. 3, pari al 3,4 %), in modo da garantire l’applicazione equilibrata della disposizione ed evitare che un onere sproporzionato gravi sugli operatori economici che importano e vendono nella Comunità il prodotto in esame.

(35)

Infine, per quanto concerne la disposizione particolare relativa al punto d) del considerando 28, la Commissione ritiene che l’assenza di un numero di riferimento nella casella 44 del DAU, previsto dal considerando 30, e l’assenza di una dichiarazione nei casi di cui al considerando 32 rendano necessaria l’applicazione del dazio compensativo del 34,8 %, in quanto, in mancanza di prove del contrario, le DRAM in forme multicombinate devono essere considerate originarie della Repubblica di Corea e prodotte da società assoggettate al dazio compensativo.

(36)

Inoltre, per quanto riguarda i casi di cui al considerando 32, qualora le DRAM in forma di chip o le DRAM montate integrate nelle DRAM in forme multicombinate non riportassero alcuna marcatura e i produttori non risultassero facilmente identificabili a partire dalla dichiarazione prevista, si presupporrà — in mancanza di prove del contrario — che tali DRAM in forma di chip e/o le DRAM montate siano originarie della Repubblica di Corea e siano state prodotte dalle società assoggettate al dazio compensativo. Ciò farà scattare l’applicazione di un’aliquota del dazio compensativo pari al 34,8 % nei casi in cui, in base a quanto precede, le DRAM in forme multicombinate sono originarie della Repubblica di Corea. Negli altri casi, il dazio compensativo applicabile corrisponderà all’aliquota prevista dal considerando 33 e corrispondente alle fasce di valori di cui al considerando 30.

(37)

Per quanto concerne la disposizione particolare e le circostanze di cui ai considerando 35 e 36, è emerso che i fornitori di DRAM sono tenuti, nel quadro di obblighi contrattuali nei confronti dei clienti, a rispettare alcune specifiche tecniche previste dagli standard industriali, tra cui rientra il riferimento al nome delle società in cui si sono verificate le operazioni di diffusione e assemblaggio. Per questo motivo, pertanto, si ritiene che le informazioni e le prove richieste non rappresentino un onere indebito per il dichiarante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1480/2003 del Consiglio è modificato come segue:

1)

All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni circuiti elettronici integrati noti come DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale), costruiti utilizzando tipi diversi di semiconduttori metallo-ossidi (MOS), compresi tipi di MOS complementari (CMOS), di ogni tipo, densità, variante, velocità di accesso, configurazione, confezione o supporto, ecc., originarie della Repubblica di Corea.

Le DRAM di cui al paragrafo precedente possono avere la seguente forma:

DRAM montate su wafer classificabili al codice NC ex 8542 21 01 (codice TARIC 8542210110),

DRAM in forma di chip (dies) classificabili al codice NC ex 8542 21 05 (codice TARIC 8542210510),

DRAM montate classificabili ai codici NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15 e 8542 21 17,

DRAM in forme multicombinate (moduli di memoria, schede di memoria o aggregate in altri modi) classificabili ai codici NC ex 8473 30 10 (codice TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (codice TARIC 8473501010) ed ex 8548 90 10 (codice TARIC 8548901010),

DRAM in forma di chip e/o DRAM montate incorporate in DRAM in forme multicombinate a condizione che le DRAM in forme multicombinate siano originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea, classificabili ai codici NC ex 8473 30 10 (codice TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (codice TARIC 8473501010) ed ex 8548 90 10 (codice TARIC 8548901010).»

2)

All’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Produttori coreani

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Samsung Electronics Co., Ltd (“Samsung”)

24th Fl., Samsung Main Bldg

250, 2-Ga, Taepyeong-Ro

Jung-Gu, Seul

0 %

A437

Hynix Semiconductor Inc.

891, Daechidong

Kangnamgu, Seul

34,8 %

A693

Tutte le altre società

34,8 %

A999»

3)

Il paragrafo 3 dell’articolo 1 diventa paragrafo 7.

4)

All'articolo 1 è inserito un nuovo paragrafo 3:

«3.   All'atto della presentazione alle autorità doganali degli Stati membri della dichiarazione per l’immissione in libera pratica delle DRAM in forme multicombinate, il dichiarante indica alla casella 44 del Documento amministrativo unico (DAU) il numero di riferimento corrispondente alle descrizioni del prodotto e dell’origine di cui alla tabella seguente. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

N.

Descrizione del prodotto e dell’origine

Numero di riferimento

Aliquota del dazio (%)

1.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea o originarie dalla Repubblica di Corea e prodotte dalla Samsung

D010

0 %

2.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano meno del 10 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate.

D011

0 %

3.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 10 % e meno del 20 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate

D012

3,4 %

4.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 20 % e meno del 30 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate

D013

6,9 %

5.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 30 % e meno del 40 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate

D014

10,4 %

6.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 40 % e meno del 50 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate

D015

13,9 %

7.

DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano una percentuale maggiore o uguale al 50 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate

D016

17,4 %»

5)

All'articolo 1 é inserito il seguente paragrafo 4:

«4.   Per quanto concerne il paragrafo 3, l’indicazione alla casella 44 del DAU del primo tipo di descrizione del prodotto e dell’origine, corrispondente al n. 1, è considerata un elemento di prova sufficiente. Per le altre descrizioni del prodotto e dell’origine, il dichiarante allegherà una dichiarazione rilasciata dall’ultimo produttore che certifica l’origine, i produttori e il valore di tutte le componenti delle DRAM in forme multicombinate, conformemente alle condizioni specificate nell’allegato. Tale dichiarazione verrà presentata su carta intestata della società in questione e sarà convalidata dal timbro della società.»

6)

All'articolo 1 é inserito il seguente paragrafo 5:

«5.   In caso di mancata indicazione di un numero di riferimento nel DAU, conformemente al paragrafo 3, ovvero se la dichiarazione in dogana non è accompagnata dalla dichiarazione nei casi previsti di cui al paragrafo 4, le DRAM in forme multicombinate saranno considerate, in mancanza di prove del contrario, originarie della Repubblica di Corea e prodotte da tutte le società diverse dalla Samsung e verrà quindi applicata l’aliquota di dazio compensativo del 34,8 %.

Qualora alcune delle DRAM in forma di chip e/o le DRAM montate integrate nelle DRAM in forme multicombinate siano prive di marcatura chiara e i produttori non risultino chiaramente individuabili dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4, si dovrebbe concludere — in mancanza di prove del contrario — che le DRAM in forma di chip e/o le DRAM montate siano originarie della Repubblica di Corea e siano state prodotte dalle società assoggettate al dazio compensativo. In tali casi, l’aliquota del dazio compensativo applicabile alle DRAM in forme multicombinate é calcolata in base alla percentuale rappresentata dal prezzo netto franco frontiera comunitaria delle DRAM in forma di chip e/o dalle DRAM montate originarie della Repubblica di Corea rispetto al prezzo netto franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate, secondo la tabella di cui al paragrafo 3, numeri da 2 a 7. Tuttavia, qualora il valore di tali DRAM in forma di chip e/o DRAM montate sia tale da indurre a concludere che le DRAM in forme multicombinate nelle quali sono integrate sono di origine coreana, a tali DRAM in forme multicombinate si applicherà l’aliquota del dazio compensativo del 34,8 %.»

7)

All'articolo 1 è inserito un nuovo paragrafo 6:

«6.   Ai fini della verifica dei dati da parte delle autorità doganali degli Stati membri, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 28, paragrafo 4 e l'articolo 28, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 212 del 22.8.2003, pag. 1.

(3)  GU C 70 del 22.3.2005, pag. 2.

(4)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(5)  Allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

Dichiarazione da allegare al documento amministrativo unico relativo alle importazioni di DRAM in forme multicombinate

NB: La presente dichiarazione deve essere rilasciata dall’ultimo produttore di DRAM in forme multicombinate; essa sarà redatta su carta intestata della società e recherà il timbro della società.

1.

Numero di riferimento: (numero di cui all’articolo 1, paragrafo 4)

2.

Nome di tutti i fabbricanti coinvolti nella produzione della DRAM in forma di chip e/o DRAM montate integrate nelle DRAM in forme multicombinate: (nome completo, indirizzo e tipo di operazione effettuata)

3.

Numero e data della fattura commerciale:

4.

Informazioni generali:

DRAM in forme multicombinate

Prezzo delle DRAM in forma di chip e/o delle DRAM montate prodotte da tutte le società diverse dalla Samsung e integrate nelle DRAM in forme multicombinate

Quantità

Prezzo

(netto franco frontiera comunitaria)

Origine

Prezzo espresso come percentuale rispetto al prezzo complessivo netto, franco frontiera comunitaria, delle DRAM in forme multicombinate

Codice addizionale TARIC del fabbricante coreano

 

 

 

 

 


23.12.2005   

IT

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L 340/17


REGOLAMENTO (CE) N. 2117/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (CE) n. 384/96 (1) il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri delle Comunità europee.

(2)

Tenuto conto dei notevoli progressi compiuti dall’Ucraina nel creare le condizioni dell'economia di mercato, come è stato riconosciuto nelle conclusioni del vertice Ucraina-Unione europea del 1o dicembre 2005, è opportuno consentire che per gli esportatori e i produttori ucraini il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 384/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella prima frase dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 384/96, l’espressione «dall’Ucraina» è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento in base a una domanda di apertura presentata dopo tale data, o su iniziativa della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).


23.12.2005   

IT

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L 340/18


REGOLAMENTO (CE) N. 2118/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

78,8

204

50,2

212

90,9

999

73,3

0707 00 05

052

121,7

204

60,0

220

196,3

628

155,5

999

133,4

0709 90 70

052

157,8

204

110,9

999

134,4

0805 10 20

052

69,0

204

52,2

220

65,0

388

22,5

624

59,8

999

53,7

0805 20 10

052

67,9

204

59,3

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,3

220

36,7

400

86,5

464

143,9

624

82,4

999

85,4

0805 50 10

052

58,5

999

58,5

0808 10 80

096

18,3

400

79,3

404

88,1

528

48,0

720

74,3

999

61,6

0808 20 50

052

125,5

400

82,4

720

51,2

999

86,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.12.2005   

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L 340/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2119/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione (2) ha fissato le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime di approvvigionamento specifico delle isole minori del Mar Egeo in determinati prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore di tale approvvigionamento.

(2)

In applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione (3) fissa il bilancio di approvvigionamento previsionale in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati.

(3)

È opportuno fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento per il 2006.

(4)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 3175/94.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato congiunto dei comitati di gestione per i settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento n. 3175/94 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2002 (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 22).

(3)  GU L 335 del 23.12.1994, pag. 54. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 53/2005 (GU L 13 del 15.01.2005, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati per il 2006

(in t)

Quantitativi

2006

Prodotti cerealicoli e foraggi essiccati di origine comunitaria

Codici NC

Isole del gruppo A

Isole del gruppo B

Cereali in chicchi

1001, 1002, 1003, 1004 e 1005

9 500

74 000

Orzo originario di Limnos

1003

3 000

Farina di frumento

1101 e 1102

10 000

31 000

Residui e cascami delle industrie alimentari

da 2302 a 2308

9 000

55 000

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2309 20

2 000

19 500

Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti essiccati

1214 10 00

1214 90 91

1214 90 99

3 000

8 000

Sementi di cotone

1207 20 90

500

500

Totale del gruppo

34 000

188 000

Totale

225 000

La composizione dei gruppi di isole A e B è definita negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.»


23.12.2005   

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L 340/22


REGOLAMENTO (CE) N. 2120/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 638/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) (2), in particolare l’articolo 5,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (3), in particolare l’allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua i regimi d’importazione dagli Stati ACP a seguito dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

(2)

In virtù della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell’origine ACP/PTOM ai sensi dell’allegato III, articolo 6, paragrafi 1 e 5, di detta decisione è ammesso nel limite di un totale annuo di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006.

(3)

Il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione (4) prevede che i titoli di importazione siano rilasciati con una periodicità atta a consentire una gestione equilibrata del mercato. Nelle attuali condizioni di gestione, tenuto conto dei periodi di raccolto negli Stati ACP e nei PTOM interessati, tale obiettivo non è stato pienamente raggiunto. Per porre rimedio a tale situazione e far sì che il rilascio dei titoli sia meglio adattato ai periodi di raccolto negli Stati ACP e nei PTOM interessati, occorre posticipare di un mese il lotto attualmente previsto per il mese di gennaio e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 638/2003.

(4)

Per consentire la gestione ottimale dei contingenti tariffari di cui trattasi, è necessario disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 638/2003 è modificato come segue.

a)

All’articolo 3, paragrafo 1, la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

b)

All’articolo 5, paragrafo 1, la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

c)

L’articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue:

i)

alla lettera a), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio»;

ii)

alla lettera b), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(4)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).


23.12.2005   

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L 340/24


REGOLAMENTO (CE) N. 2121/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2255/2004 per quanto riguarda la durata di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 11, primo comma, secondo trattino, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Nel caso di una restituzione all’esportazione differenziata nel settore dello zucchero, il regolamento (CE) n. 2255/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, relativo alla prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (2), prevede fino al 31 dicembre 2005 una maggiore flessibilità per quanto riguarda la prova dell’espletamento delle formalità doganali.

(2)

Dal momento che tuttora persistono le difficoltà d’ordine amministrativo all’origine di tale deroga, e le relative conseguenze sul mercato, occorre prorogare di un anno l’applicazione di detto regolamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2255/2004 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2255/2004, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 385 del 29.12.2004, pag. 22.


23.12.2005   

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L 340/25


REGOLAMENTO (CE) N. 2122/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

recante fissazione dell'importo supplementare da versare per gli agrumi a Cipro a norma del regolamento (CE) n. 634/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto il regolamento (CE) n. 634/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2111/2003 a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea (1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi di limoni, pompelmi, pomeli e arance, oggetto di domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1o dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (2), non superano il limite comunitario. È necessario, quindi, che al termine della campagna di commercializzazione 2004/2005 venga versato un importo supplementare a Cipro.

(2)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 49 220 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento, è stato rilevato un superamento del limite relativo a Cipro. Pertanto, per quanto riguarda Cipro, per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi dell’aiuto per i mandarini, le clementine e i mandarini satsuma, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96, devono essere ridotti del 17,83 %.

(3)

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 i produttori della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia non hanno presentato alcuna domanda concernente gli agrumi destinati alla trasformazione. In tali Stati membri non è pertanto necessario versare alcun importo supplementare per la suddetta campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda Cipro e per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi supplementari dell’aiuto da concedere, ai sensi del regolamento (CE) n. 2202/96, per limoni, pompelmi e pomeli, arance e piccoli agrumi consegnati alla trasformazione figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2004 (GU L 366 dell'11.12.2004, pag. 8).

(2)  GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

 

 

Contratti pluriennali

Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione

Singoli produttori

Cipro

Limoni

2,62

2,28

2,05

Pompelmi e pomeli

2,62

2,28

2,05

Arance

2,82

2,45

2,21

Mandarini

0,75

0,66

0,59

Clementine

0,75

0,66

0,59

Mandarini Satsuma

0,75

0,66

0,59


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/27


REGOLAMENTO (CE) N. 2123/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 e il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1796/2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 42).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione «ex», il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomodori

dal 1o ottobre al 31 maggio

810 159

78.0020

dal 1o giugno al 30 settembre

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Cetrioli

dal 1o maggio al 31 ottobre

10 637

78.0075

1o novembre al 30 aprile

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Carciofi

al 1o novembre al 30 giugno

90 600

78.0100

0709 90 70

Zucchine

dal 1o gennaio al 31 dicembre

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Arance

dal 1o dicembre al 31 maggio

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Clementine

dal 1o novembre a fine febbraio

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

dal 1o novembre a fine febbraio

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Limoni

dal 1o giugno al 31 dicembre

265 745

78.0160

dal 1o gennaio al 31 maggio

82 467

78.0170

ex 0806 10 10

Uve da tavola

dal 21 luglio al 20 novembre

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Mele

dal 1o gennaio al 31 agosto

805 913

78.0180

dal 1o settembre al 31 dicembre

80 454

78.0220

ex 0808 20 50

Pere

dal 1o gennaio al 30 aprile

239 893

78.0235

dal 1o luglio al 31 dicembre

105 438

78.0250

ex 0809 10 00

Albicocche

dal 1o giugno al 31 luglio

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

dal 21 maggio al 10 agosto

54 213

78.0270

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

dall’11 giugno al 30 settembre

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Prugne

dall’11 giugno al 30 settembre

54 605»


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/29


REGOLAMENTO (CE) N. 2124/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti in merci non figuranti nell’allegato I del trattato esportati in paesi terzi diversi dalla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), dispone che all’esportazione di prodotti consistenti in merci non figuranti nell’allegato I del trattato si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (3).

(2)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che il diritto alla restituzione si costituisce all’atto dell’importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli 14, 15 e 16 di detto regolamento stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, con particolare riferimento ai documenti da fornire a riprova dell’arrivo a destinazione delle merci.

(3)

In caso di restituzione all’esportazione differenziata l’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che la parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, venga versata, su domanda dell’esportatore, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

(4)

La decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, del 5 luglio 2005, relativa al miglioramento del regime di scambi per prodotti agricoli trasformati di cui al protocollo 3 dell’accordo europeo (4), dispone che a partire dal 1o dicembre 2005 siano abolite le restituzioni relative a prodotti agricoli trasformati non inclusi nell’allegato I del trattato, esportati verso la Romania.

(5)

La Romania si è impegnata a concedere termini preferenziali per l’importazione di alcune merci sul suo territorio unicamente qualora le merci in questione siano accompagnate da documenti comprovanti che esse non possono beneficiare del pagamento di restituzioni all’esportazione.

(6)

Alla luce dei suddetti accordi è opportuno, a titolo di provvedimento transitorio, in vista della possibile adesione della Romania all’Unione europea, oltre che allo scopo di evitare d’imporre costi superflui agli operatori nei loro scambi commerciali con altri paesi terzi, derogare al regolamento (CE) n. 800/1999 se ed in quanto esso richiede che venga comprovata l’importazione nel caso di restituzioni differenziate. Quando per i particolari paesi di destinazione in questione non siano state fissate restituzioni all’esportazione, è parimenti opportuno non tener conto di tale fatto all’atto di determinare il tasso più basso di restituzione.

(7)

Poiché i provvedimenti previsti dalla decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania si applicano a partire dal 1o dicembre 2005, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga a quanto prescritto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, laddove la restituzione risulti differenziata unicamente a motivo del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione per la Romania, la prova dell’espletamento delle formalità doganali all’importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione in rapporto alle merci figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 e oggetto della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania.

Articolo 2

Il fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione all’esportazione per le esportazioni verso la Romania delle merci figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005, che rientrano nel campo d’applicazione della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, non verrà preso in considerazione all’atto di determinare il tasso di restituzione più basso a termini dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(4)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 26.


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/31


REGOLAMENTO (CE) N. 2125/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che stabilisce misure transitorie derivanti dall’adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardanti l’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), e in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità ha recentemente concluso un accordo commerciale con la Romania sugli scambi di prodotti agricoli trasformati in vista della sua adesione alla Comunità. Tale accordo prevede concessioni che includono, da parte della Comunità, l’abolizione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli trasformati.

(2)

La decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, del 5 luglio 2005, relativa al miglioramento del regime di scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al protocollo 3 dell’accordo europeo (2) dispone che dal 1o dicembre 2005 siano abolite le restituzioni per prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I del trattato, esportati in Romania.

(3)

Quale contropartita per l’abolizione delle restituzioni all’esportazione di cui alla decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, le autorità rumene si sono impegnate a concedere regimi preferenziali per l’importazione di alcune merci sul loro territorio, a condizione che tali merci siano accompagnate da una copia della dichiarazione di esportazione indicante che esse non possono beneficiare del pagamento di restituzioni all’esportazione. Qualora le merci non siano accompagnate dalla suddetta documentazione, saranno soggette al dazio ad aliquota completa.

(4)

Con l’entrata in vigore della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, le merci per le quali gli operatori hanno richiesto titoli di restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento 3448/93 del Consiglio pere quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), non daranno più diritto al versamento di restituzioni quando vengono esportate verso la Romania.

(5)

Nei casi in cui gli operatori possono dimostrare in modo soddisfacente per le autorità nazionali competenti che le loro richieste di restituzioni sono state pregiudicate dall’entrata in vigore della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, sarà consentita una riduzione dei titoli di restituzione e la cauzione corrispondente sarà proporzionalmente svincolata. Nella valutazione delle richieste di riduzione dell’importo del titolo di restituzione e di liberazione proporzionale della rispettiva cauzione, l’autorità nazionale competente, in caso di dubbio, dovrà tenere presente soprattutto la documentazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (4), ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del suddetto regolamento. Per motivi amministrativi è opportuno accertarsi che le richieste di riduzione dell’importo del titolo di restituzione e di svincolo della cauzione siano effettuate tempestivamente e che gli importi per i quali sono state concesse le riduzioni vengano notificati alla Commissione immediatamente, in modo da poterne tenere conto nella fissazione dell’importo per il quale vanno rilasciati i titoli di restituzione da utilizzare a partire dal 1o febbraio 2006, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1043/2005.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti all’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci per le quali sono stati aboliti i titoli di restituzione in applicazione della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania vengono importate in esenzione da dazi, in esenzione da dazi nel limite dei contingenti o a tassi di dazi ridotti verso la Romania se accompagnate da una copia debitamente compilata della dichiarazione di esportazione nella quale, alla casella 44, figuri la dicitura seguente:

«Restituzione all’esportazione: 0 EUR/decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania».

Articolo 2

1.   I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1043/2005 per l’esportazione di merci per cui le restituzioni all’esportazione sono state abolite dalla decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania possono, su richiesta della parte interessata, usufruire di riduzioni alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Per poter beneficiare di una riduzione del relativo importo, i titoli di restituzione di cui al paragrafo 1 devono essere stati richiesti prima della data d’entrata in vigore della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania ed avere un periodo di validità che giunga a termine dopo il 30 novembre 2005.

3.   Il titolo viene ridotto dell’importo per il quale la parte interessata si trova nell’impossibilità di richiedere una restituzione all’esportazione in seguito all’entrata in vigore della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, come comprovato con soddisfazione delle competenti autorità nazionali.

In caso di dubbio, nell’effettuare la loro valutazione le competenti autorità fanno riferimento in particolare ai documenti commerciali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

4.   Le pertinenti garanzie vengono liberate in proporzione alle riduzioni in questione.

Articolo 3

1.   Per poter venir prese in considerazione a norma dell’articolo 2 le richieste devono tassativamente pervenire alle competenti autorità entro il 7 gennaio 2006.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 14 gennaio 2006 gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento. Gli importi così notificati vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della somma per la quale rilasciare certificati di restituzione utilizzabili a partire dal 1o febbraio 2006, in forza dell’articolo 33, lettera c), del regolamento (CE) n. 1043/2005.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 26.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/33


REGOLAMENTO (CE) N. 2126/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 350/93 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 350/93 della Commissione, del 17 febbraio 1993, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2) stabilisce misure relative alla classificazione nella nomenclatura combinata di un paio di short di cui al punto 8 dell’allegato di tale regolamento (foto n. 509).

(2)

È necessario specificare la descrizione delle tasche dell’indumento in questione e, conseguentemente, allineare il secondo paragrafo delle motivazioni, allo scopo di evitare classificazioni divergenti. Fino ad ora, il fatto che le tasche non avessero alcun sistema di chiusura era semplicemente illustrato nella foto n. 509.

(3)

Inoltre, nelle motivazioni date per la classificazione dell’indumento in questione, si fa riferimento al capitolo 62, nota 8, della nomenclatura combinata, senza menzionare quale paragrafo di quella nota debba essere applicato, cosa che potrebbe condurre a classificazioni divergenti.

(4)

Allo scopo di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata è necessario chiarire che la classificazione stabilita nel regolamento (CEE) n. 350/93 non si basava sul primo paragrafo della nota 8 e perciò non era determinata dalla motivazione relativa al taglio dell’indumento, il quale indica con chiarezza che è stato progettato per donna.

(5)

È necessario sancire il fatto che si applicava la nota 8, secondo paragrafo, del capitolo 62, e che l’indumento in questione veniva classificato nel codice NC 6204 63 90 perché il taglio dell’indumento di cui trattasi non consente di renderlo riconoscibile come indumento per uomo o ragazzo o per donna o ragazza.

(6)

Pertanto, il regolamento (CEE) n. 350/93 deve essere emendato in tal senso.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CEE) n. 350/93, il punto 8 è modificato come segue:

1)

nella colonna 1 (Descrizione) l’ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«L’indumento presenta una tasca interna aperta su ogni lato, nonché uno slip interno a maglia (65 % poliestere, 35 % cotone), cucito al livello della vita (short) (cfr. la foto n. 509) (*).»;

2)

nella colonna 3 (Motivazioni) il testo è sostituito dal testo seguente:

«La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8, secondo paragrafo, del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6204, 6204 63 e 6204 63 90.

La classificazione come costume da bagno è esclusa in quanto l’indumento in questione, a causa del taglio, dell’aspetto generale e della presenza di tasche laterali senza un sistema di chiusura, non può essere considerato destinato ad essere indossato esclusivamente o essenzialmente come costume da bagno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 41 del 18.2.1993, pag. 7.


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/35


REGOLAMENTO (CE) N. 2127/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, completamente o solo in parte o che vi aggiunga suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Veicolo nuovo a quattro ruote, del tipo “pick-up”, incompleto e smontato, con motore diesel di cilindrata 2 500 cm3, peso lordo pari a circa 2 650 kg e con una capacità complessiva di carico pari a 1 000 kg.

Il veicolo è provvisto di una fila di posti per due persone (compreso il conducente) e di un’area di carico aperta lunga 2,28 m.

Tutti gli elementi sono presentati e dichiarati in dogana contemporaneamente e nello stesso luogo.

Il radiatore, i finestrini, i pneumatici, la batteria, gli ammortizzatori e i rivestimenti dei sedili e degli sportelli non sono presenti.

8704 21 91

Classificazione secondo le regole generali 1, 2.a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8704, 8704 21 e 8704 21 91.

Il veicolo è classificato alla voce 8704 perché, anche se presentato smontato, mantiene il carattere essenziale di veicolo completo o finito [regola generale 2.a), prima frase]. Cfr. anche le note esplicative SA del capitolo 87.

Il fatto che il veicolo sia presentato smontato non incide sulla sua classificazione come prodotto completo o finito [regola generale 2.a), seconda frase].


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/37


REGOLAMENTO (CE) N. 2128/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato V al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati conformemente all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 dicembre 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

35,00

35,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/39


REGOLAMENTO (CE) N. 2129/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 dicembre 2005 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,687

2,687

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,714

1,714

– – negli altri casi

3,499

3,499

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,812

1,812

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,286

1,286

– – negli altri casi

2,624

2,624

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,714

1,714

– altri (incluso allo stato naturale)

3,499

3,499

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,133

2,133

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,714

1,714

– negli altri casi

3,499

3,499

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/43


REGOLAMENTO (CE) N. 2130/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 23 dicembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 23 dicembre 2005

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

11,16

0

1703 90 00 (2)

11,79

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/45


REGOLAMENTO (CE) N. 2131/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 23 DICEMBRE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3500

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3500

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/47


REGOLAMENTO (CE) N. 2132/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 23 DICEMBRE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

35,00 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

35,00 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

66,50 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3500 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

35,00 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3500 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3500 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3500 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

35,00 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3500 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/50


REGOLAMENTO (CE) N. 2133/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 15a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 15a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,750 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/51


REGOLAMENTO (CE) N. 2134/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

48,99

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

62,98

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

48,99

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

55,98

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

45,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

52,49

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

40,24

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

8,75

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

54,85

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

41,99

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

54,85

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

54,85

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

41,99

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

57,47

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

39,89

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

41,99

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera e del Liechtenstein.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera e del Liechtenstein.


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/54


REGOLAMENTO (CE) N. 2135/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 dicembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


23.12.2005   

IT

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L 340/56


REGOLAMENTO (CE) N. 2136/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

10,08 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

19,42 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


23.12.2005   

IT

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L 340/57


REGOLAMENTO (CE) N. 2137/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 16 al 22 dicembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 2,97 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


23.12.2005   

IT

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L 340/58


REGOLAMENTO (CE) N. 2138/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005/2006 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1438/2005.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 16 al 22 dicembre 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 228 del 3.9.2005, pag. 5.


23.12.2005   

IT

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L 340/59


REGOLAMENTO (CE) N. 2139/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 16 al 22 dicembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 8,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


23.12.2005   

IT

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L 340/60


REGOLAMENTO (CE) N. 2140/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 16 al 22 dicembre 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 22,72 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 1 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2005 (GU L 256 del 10.10.2005, pag. 13).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

23.12.2005   

IT

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L 340/61


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2005

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT) 1994

(2005/929/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994. È opportuno approvare tale accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (1).

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. GRANT


(1)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT) 1994

Bruxelles, addì 13 dicembre 2005

Egregio signor …,

A seguito dell’avvio dei negoziati tra la Comunità europea (CE) e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, la CE e la Repubblica di Corea convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nell’elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

La CE conviene di introdurre le seguenti aliquote ridotte:

 

8525 40 99: aliquota ridotta pari al 12,5 %,

 

3903 19 00: aliquota ridotta pari al 4 %,

 

8521 10 30: aliquota ridotta pari al 13,0 %,

 

8527 31 91: aliquota ridotta pari all’11,4 %.

Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. Tuttavia, l’aliquota ridotta per la voce 8525 40 99 deve essere applicata per quattro anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. I periodi sopra indicati decorrono dalla data di applicazione.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dalla Repubblica di Corea una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune entrino siano messe in atto entro e non oltre il 1o gennaio 2006.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità europea

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Bruxelles, addì 13 dicembre 2005

Egregio signor …,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera così redatta:

«A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, la CE e la Repubblica di Corea convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nell’elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

La CE conviene di introdurre le seguenti aliquote ridotte:

 

8525 40 99: aliquota ridotta pari al 12,5 %,

 

3903 19 00: aliquota ridotta pari al 4 %,

 

8521 10 30: aliquota ridotta pari al 13,0 %,

 

8527 31 91: aliquota ridotta pari all’11,4 %.

Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. Tuttavia, l’aliquota ridotta per la voce 8525 40 99 deve essere applicata per quattro anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. I periodi sopra indicati decorrono dalla data di applicazione.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dalla Repubblica di Corea una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune entrino siano messe in atto entro e non oltre il 1o gennaio 2006.»

Posso comunicarLe l’accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Corea

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23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/64


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/848/CE

(2005/930/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/848/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga la decisione 2005/722/CE (2).

(2)

È stato deciso di adottare un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dal seguente:

«1)   Persone

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 ad Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 ad Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita

6.

ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

7.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

8.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

9.

ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

10.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

11.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

12.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

13.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia saudita, cittadinanza saudita

14.

FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.9.1971 ad Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

15.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

16.

LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

18.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

19.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)

20.

NOUARA, Farid n. 25.11.1973 ad Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

21.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 ad Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

22.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 ad Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

23.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 ad Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

24.

SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

25.

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine

26.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2)   Gruppi ed Entità

1.

Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)

2.

Brigata dei martiri di Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir e al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Partito comunista delle Filippine , incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine, incluso NPA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)

10.

Hamas( incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mujahideen (HM)

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)

13.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

14.

Kahane Chai (Kach)

15.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

16.

Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)

17.

Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)

18.

Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional)

19.

Fronte di liberazione della Palestina (PLF)

20.

Jihad islamica palestinese (PIJ)

21.

Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)

22.

Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)

23.

Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)

24.

Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)

25.

Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)

26

Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)

27.

Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)».

Articolo 2

La decisione 2005/848/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa ha effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1957/2005 della Commissione (GU L 314 del 30.11.2005, pag. 16).

(2)  GU L 314 del 30.11.2005, pag. 46.


Commissione

23.12.2005   

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L 340/67


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

che dispensa la Finlandia e la Svezia dall’obbligo di applicare la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

[notificata con il numero C(2005) 5469]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2005/931/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1), in particolare l’articolo 18 bis,

viste le richieste presentate dalla Finlandia e dalla Svezia,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 68/193/CEE definisce taluni criteri relativi alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Tale direttiva prevede anche che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano essere totalmente o parzialmente dispensati dall’obbligo di applicare detta direttiva.

(2)

I materiali di moltiplicazione vegetativa della vite non sono di norma riprodotti o commercializzati in Finlandia e in Svezia. Inoltre la coltura della vite ha una rilevanza economica minima nei paesi summenzionati.

(3)

Fino a che tali condizioni perdurano, gli Stati membri interessati possono essere dispensati dall’obbligo di applicare le disposizioni della direttiva 68/193/CEE ai materiali in questione.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia e la Svezia sono dispensate dall'applicare la direttiva 68/193/CEE ad eccezione dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 12 bis.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/43/CE della Commissione (GU L 164 del 24.6.2005, pag. 37).


23.12.2005   

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L 340/68


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini

[notificata con il numero C(2005) 5506]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/932/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato E della direttiva 91/68/CEE stabilisce i modelli di certificato sanitario per lo scambio intracomunitario di ovini e caprini, per l’abbattimento, l’ingrasso e l’allevamento, sotto forma di modello I, II e III rispettivamente.

(2)

Problemi di certificazione si sono verificati negli Stati membri in cui il veterinario ufficiale non è stato in grado di certificare i requisiti di residenza e di immobilizzazione, informazione nota solo all’agricoltore.

(3)

I certificati sanitari devono evidenziare che la certificazione concernente i requisiti di residenza e di immobilizzazione si basano su una dichiarazione dell’agricoltore o su un esame delle registrazioni conservate in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (2).

(4)

La direttiva 91/68/CEE deve perciò essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato E della direttiva 91/68/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 febbraio 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).

(2)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.


ALLEGATO

L’allegato E della direttiva 91/68/CEE è modificato come segue.

1)

Nel modello I, inserire il seguente punto prima del punto 12.4.1:

«12.4.

In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall’allevatore o ad un esame del registro dell’azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare nelle parti B e C dell’allegato del predetto regolamento:».

2)

Nei modelli II e III, il punto 12.4 è sostituito dal seguente:

«12.4.

In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall’allevatore o ad un esame del registro dell’azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare nelle parti B e C dell’allegato del predetto regolamento, sono rimasti presso la stessa azienda d’origine per un periodo di almeno 30 giorni prima del caricamento o sin dalla nascita, se di età inferiore ai 30 giorni; nessun animale della specie ovina e caprina è stato introdotto nell’azienda d’origine nei 21 giorni precedenti al caricamento, nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell’azienda d’origine nei 30 giorni precedenti alla spedizione da parte dell’azienda d’origine, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;».


23.12.2005   

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L 340/70


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

che modifica per la seconda volta la decisione 2005/693/CE recante alcune misure protettive contro l'influenza aviaria in Russia

[notificata con il numero C(2005) 5563]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/933/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

La decisione 2005/693/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante talune misure protettive contro l’influenza aviaria in Russia (3) è stata adottata in seguito alla presenza di focolai di influenza aviaria in Russia. Tale decisione sospende l’importazione di volatili diversi dal pollame dalla Russia e di piume e parti di piume non trattate dalle regioni della Russia elencate nell’allegato I di detta decisione.

(3)

Poiché in alcune parti della Russia continuano a manifestarsi focolai di influenza aviaria è necessario prorogare i provvedimenti di cui alla decisione 2005/693/CE. La decisione potrà tuttavia essere rivista prima dalla data di fine validità alla luce delle informazioni fornite dalle competenti autorità veterinarie russe.

(4)

I focolai nella parte europea della Russia sono comparsi tutti nella zona centrale e non nelle regioni settentrionali. Non è quindi più necessario mantenere la sospensione delle importazioni di piume e parti di piume non trattate da tali regioni.

(5)

Occorre pertanto modificare la decisione 2005/693/CE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/693/CE è così modificata:

1)

All’articolo 3 la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «31 marzo 2006».

2)

L'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2005/740/CE (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 68).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Distretti federali della Russia di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3

1.   Distretto federale dell’Estremo Oriente

Comprende le seguenti parti della Federazione russa: Oblast di Amur, Circondario autonomo dei Ciukci, Oblast autonomo degli Ebrei, Oblast di Kamčatka, Territorio di Khabarovsk, Circondario autonomo dei Coriachi, Oblast di Magadan, Territorio di Primorskij, Repubblica di Sakha (Jakuzia), Oblast di Sakhalin.

2.   Distretto federale siberiano

Comprende le seguenti parti della Federazione russa: Circondario autonomo buriato di Aginskoje, Repubblica dell’Altaj, Territorio dell’Altaj, Repubblica dei Buriati, Oblast di Čita, Circondario autonomo degli Evenki, Oblast di Irkutsk, Oblast di Kemerovo, Repubblica della Khakassia, Territorio di Krasnojarsk, Oblast di Novosibirsk, Oblast di Omsk, Circondario autonomo del Tajmyr, Oblast di Tomsk, Repubblica di Tuva, Circondario autonomo buriato di Ust-Orda.

3.   Distretto federale degli Urali

Comprende le seguenti parti della Federazione russa: Oblast di Čeljabinsk, Circondario autonomo dei Khanty-Mansi, Oblast di Kurgan, Oblast di Sverdlovsk, Oblast di Tjumen, Circondario autonomo degli Jamalo-Neneckij.

4.   Distretto federale centrale

Comprende le seguenti parti della Federazione russa: Oblast di Belgorod, Oblast di Brjansk, Oblast di Ivanovo, Oblast di Kaluga, Oblast di Kursk, Oblast di Lipeck, Mosca (capitale federale), Oblast di Mosca, Oblast di Orël, Oblast di Rjazan, Oblast di Tambov, Oblast di Tula, Oblast di Vladimir, Oblast di Voronež.

5.   Distretto federale meridionale

Comprende le seguenti parti della Federazione russa: Repubblica dell’Adigezia, Oblast di Astrakhan, Repubblica dei Ceceni, Repubblica del Daghestan, Repubblica degli Ingusci, Repubblica di Cabardino-Balcaria, Repubblica dei Calmucchi, Repubblica di Karačajevo-Čerkessija, Territorio di Krasnodar, Repubblica dell’Ossezia settentrionale, Territorio di Stavropol, Oblast di Rostov, Oblast di Volgograd.

6.   Distretto federale del Privolžskij (Volga)

Comprende le seguenti parti della Federazione russa: Repubblica dei Baschiri, Repubblica dei Ciuvasci, Oblast di Kirov, Repubblica Mari El, Repubblica dei Mordvini, Oblast di Nižni Novgorod, Oblast di Orenburg, Oblast di Penza, Oblast di Perm, Circondario autonomo dei Komi-Permiacchi, Oblast di Samara, Oblast di Saratov, Repubblica dei Tartari, Repubblica degli Udmurti, Oblast di Uljanovsk.»


23.12.2005   

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L 340/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

che modifica le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2005

[notificata con il numero C(2005) 5564]

(2005/934/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/696/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, sull’elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di talune TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 (2) elenca i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 presentati alla Commissione dagli Stati membri. Tale decisione stabilisce anche l’aliquota di finanziamento proposta e l’importo massimo dei contributi per ciascun programma.

(2)

La decisione 2004/863/CE della Commissione, del 30 novembre 2004, che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2005 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità (3), approva i programmi elencati nella decisione 2004/696/CE e definisce gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità.

(3)

La decisione 2004/863/CE dispone inoltre che ogni mese gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di sorveglianza delle TSE e sulle spese sostenute. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i propri stanziamenti per il 2005, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo sovvenzionato.

(4)

Occorre dunque adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni dei programmi citati. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(5)

È quindi necessario modificare di conseguenza le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 2004/696/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2004/863/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 7, paragrafo 2, «8 846 000 EUR» è sostituito da «8 536 000 EUR»;

2)

all’articolo 10, paragrafo 2, «8 677 000 EUR» è sostituito da «8 397 000 EUR»;

3)

all’articolo 11, paragrafo 2, «353 000 EUR» è sostituito da «503 000 EUR»;

4)

all’articolo 16, paragrafo 2, «4 510 000 EUR» è sostituito da «4 840 000 EUR»;

5)

all’articolo 18, paragrafo 2, «1 480 000 EUR» è sostituito da «1 540 000 EUR»;

6)

all’articolo 21, paragrafo 2, «313 000 EUR» è sostituito da «363 000 EUR»;

7)

all’articolo 24, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»;

8)

all’articolo 25, paragrafo 2, «2 500 000 EUR» è sostituito da «3 350 000 EUR»;

9)

all’articolo 26, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «80 000 EUR»;

10)

all’articolo 28, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «20 000 EUR»;

11)

all’articolo 29, paragrafo 2, «150 000 EUR» è sostituito da «20 000 EUR»;

12)

all’articolo 31, paragrafo 2, «500 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;

13)

all’articolo 35, paragrafo 2, «150 000 EUR» è sostituito da «30 000 EUR»;

14)

all’articolo 36, paragrafo 2, «450 000 EUR» è sostituito da «460 000 EUR»;

15)

all’articolo 37, paragrafo 2, «10 000 EUR» è sostituito da «25 000 EUR»;

16)

all’articolo 38, paragrafo 2, «975 000 EUR» è sostituito da «845 000 EUR»;

17)

all’articolo 39, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «10 000 EUR»;

18)

all’articolo 41, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «10 000 EUR»;

19)

all’articolo 45, paragrafo 2, «20 000 EUR» è sostituito da «120 000 EUR»;

20)

all’articolo 49, paragrafo 2, «1 555 000 EUR» è sostituito da «865 000 EUR»;

21)

all’articolo 50, paragrafo 2, «9 525 000 EUR» è sostituito da «9 035 000 EUR»;

22)

all’articolo 51, paragrafo 2, «1 300 000 EUR» è sostituito da «2 400 000 EUR»;

23)

all’articolo 54, paragrafo 2, «5 565 000 EUR» è sostituito da «5 075 000 EUR»;

24)

all’articolo 58, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «55 000 EUR»;

25)

all’articolo 59, paragrafo 2, «575 000 EUR» è sostituito da «755 000 EUR»;

26)

all’articolo 61, paragrafo 2, «695 000 EUR» è sostituito da «915 000 EUR»;

27)

all’articolo 64, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «25 000 EUR».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 316 del 15.10.2004, pag. 91. Decisione modificata dalla decisione 2005/413/CE (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 24).

(3)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 82. Decisione modificata dalla decisione 2005/413/CE.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della decisione 2004/696/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«

ALLEGATO I

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in EUR)

Malattia

Stato membro

Percentuale di test effettuati (1)

Importo massimo

TSE

Austria

100 %

2 076 000

Belgio

100 %

3 586 000

Cipro

100 %

503 000

Repubblica ceca

100 %

1 736 000

Danimarca

100 %

2 426 000

Estonia

100 %

294 000

Finlandia

100 %

1 170 000

Francia

100 %

29 755 000

Germania

100 %

15 170 000

Grecia

100 %

1 487 000

Ungheria

100 %

1 184 000

Irlanda

100 %

6 172 000

Italia

100 %

8 397 000

Lituania

100 %

836 000

Lussemburgo

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Paesi Bassi

100 %

4 840 000

Portogallo

100 %

1 540 000

Slovenia

100 %

444 000

Spagna

100 %

8 536 000

Svezia

100 %

363 000

Regno Unito

100 %

5 690 000

Totale

96 396 000

ALLEGATO II

Elenco dei programmi per l’eradicazione della BSE

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in EUR)

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

BSE

Austria

50 % abbattimento

25 000

Belgio

50 % abbattimento

100 000

Cipro

50 % abbattimento

25 000

Repubblica ceca

50 % abbattimento

3 350 000

Danimarca

50 % abbattimento

80 000

Estonia

50 % abbattimento

20 000

Finlandia

50 % abbattimento

10 000

Francia

50 % abbattimento

310 000

Germania

50 % abbattimento

875 000

Grecia

50 % abbattimento

20 000

Irlanda

50 % abbattimento

4 000 000

Italia

50 % abbattimento

205 000

Lussemburgo

50 % abbattimento

30 000

Paesi Bassi

50 % abbattimento

460 000

Portogallo

50 % abbattimento

845 000

Repubblica slovacca

50 % abbattimento

25 000

Slovenia

50 % abbattimento

10 000

Spagna

50 % abbattimento

1 320 000

Regno Unito

50 % abbattimento

4 235 000

Totale

15 945 000

ALLEGATO III

Elenco dei programmi per l’eradicazione della scrapie

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in EUR)

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

Malattia del trotto (scrapie)

Austria

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

10 000

Belgio

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

105 000

Cipro

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

5 075 000

Repubblica ceca

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

120 000

Danimarca

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

5 000

Estonia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

10 000

Finlandia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

25 000

Francia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

2 400 000

Germania

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

2 275 000

Grecia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

865 000

Ungheria

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

55 000

Irlanda

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

800 000

Italia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

2 485 000

Lettonia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

5 000

Lituania

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

5 000

Lussemburgo

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

35 000

Paesi Bassi

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

755 000

Portogallo

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

915 000

Repubblica slovacca

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

340 000

Slovenia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

65 000

Spagna

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

9 035 000

Svezia

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

10 000

Regno Unito

50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

7 380 000

Totale

32 775 000

»

(1)  Test rapidi e test molecolari iniziali.


23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/78


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che modifica la decisione 2005/237/CE riguardo all’aiuto finanziario dalla Comunità per il funzionamento del Laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria nel 2005

[notificato con il numero C(2005) 5617]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2005/935/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario (1) e in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (2) fissa misure di controllo da adottare in caso d’insorgenza dell’influenza aviaria nel pollame e chiede che siano designati laboratori nazionali per l’influenza aviaria nonché un laboratorio di riferimento comunitario per tale malattia.

(2)

La decisione 2005/237/CE della Commissione, del 15 marzo 2005, relativa all’aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2005 (3), concedeva un aiuto finanziario comunitario al laboratorio di riferimento comunitario per l’influenza aviaria designato dalla direttiva 92/40/CEE.

(3)

A causa di recenti sviluppi della situazione di polizia sanitaria relativa all’influenza aviaria nella Comunità e in paesi terzi, è notevolmente cresciuta la mole di lavoro che deve svolgere il laboratorio comunitario di riferimento per questa malattia. L’aumento è dovuto soprattutto alla caratterizzazione dei virus presentati al laboratorio nonché alla produzione, aggiornamento e distribuzione dell’attuale gamma dei reagenti.

(4)

Il laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria ha inoltre un ruolo essenziale nel sostegno alle unità diagnostiche dei laboratori nazionali di riferimento per l’influenza aviaria, il che comprende anche visite a tali laboratori.

(5)

L’ampliamento dell’attuale gamma di possibilità diagnostiche, come la convalida di tecniche e metodi nuovi di diagnostica molecolare, l’elaborazione di norme e la realizzazione di prove tra diversi laboratori, che è andata ad aggiungersi ai compiti e alle funzioni del programma di lavoro approvato per il 2005, ha fatto lievitare i volumi di lavoro svolti nel laboratorio di riferimento comunitario per l’influenza aviaria.

(6)

La Commissione ha analizzato recenti informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria sulle spese necessarie per il 2005. Tenendo conto di tale informazione, il contributo finanziario comunitario a tale laboratorio deve essere adeguato ed è perciò opportuno incrementare il finanziamento per il 2005.

(7)

La decisione 2005/237/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(8)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 3 della decisione 2005/237/CE, «135 000 EUR» è sostituito da «285 000 EUR».

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3)  GU L 72 del 18.3.2005, pag. 47.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/80


POSIZIONE COMUNE 2005/936/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2005/847/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 29 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/847/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

La posizione comune 2001/931/PESC prevede un riesame a intervalli regolari.

(4)

È stato deciso di aggiornare l’allegato della posizione comune 2001/931/PESC e di abrogare la posizione comune 2005/847/PESC.

(5)

È stato redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC figura nell’allegato.

Articolo 2

La posizione comune 2005/847/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)  GU L 314 del 30.11.2005, pag. 41.


ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 (1)

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell’ETA, membro di K. Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipùzcoa), carta di identità n. 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207

14.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

15.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

17.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell’ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell’ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia saudita, cittadinanza saudita

20.

FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.9.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819

23.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell’ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID;pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

25.

LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

27.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101

31.

NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1963 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine

42.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30.627.290

44.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell’ETA) n. 21.5.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d’identità n. 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)

2.

Brigata dei martiri di Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir e al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti

6.

Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini - Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo

8.

Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle

11.

Partito comunista delle Filippine , incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine, incluso NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)

16.

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1o ottobre (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahideen (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

24.

Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)

25.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

26.

Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI)] [anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani]

27.

Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional)

28.

* Orange Volunteers (OV)

29.

Fronte di liberazione della Palestina (PLF)

30.

Jihad islamica palestinese (PIJ)

31.

Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)

32.

Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)

33.

* Real IRA

34.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente

35.

* Red Hand Defenders (RHD)

36.

Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)

37.

* Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines

38.

* Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)

40.

* Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

41.

Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)

42.

Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)

43.

* Brigata XX Luglio

44.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

45.

Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

46.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria

47.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria

48.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale


(1)  Le persone, i gruppi e le entità contraddistinti da un * sono soggetti unicamente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.