ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 339

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
22 dicembre 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) e il protocollo 26 [sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato] dell'accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2005, del 30 settembre 2005, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

53

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2005, del 30 settembre 2005, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

55

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 108/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione, del 15 febbraio 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (6),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, il capitolo II d è modificato nel modo seguente:

1.

Al punto 1zc (Direttiva 2002/70/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 L 0007: direttiva 2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005 (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 41).»

2.

Al punto 1zze (regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

«1zzf.

32005 R 0255: regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione, del 15 febbraio 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3).

1zzg.

32005 R 0358: regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).

1zzh.

32005 R 0378: regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).»

3.

Al punto 19 (direttiva 71/250/CEE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0006: direttiva 2005/6/CE della Commissione del 26 gennaio 2005 (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 33).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 255/2005, (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 378/2005 e delle direttive 2005/6/CE e 2005/7/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (7) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 16.

(2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 33.

(3)  GU L 27 del 29.1.2005, pag. 41.

(4)  GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3.

(5)  GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.

(6)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8.

(7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 109/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo II, al punto 33, (direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il trattino seguente:

«—

32005 L 0008: direttiva 2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005 (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/8/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 16.

(2)  GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

IT

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L 339/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 110/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/114/CE della Commissione, del 7 febbraio 2005, relativa al proseguimento nel 2005 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Medicago sativa L. e Beta a norma delle direttive 66/401/CEE e 2002/54/CE del Consiglio, iniziate nel 2004 (3),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo è modificato nel modo seguente:

1.

Nella parte 1, ai punti 2 (direttiva 66/401/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 66/402/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 2002/54/CE del Consiglio), 12 (direttiva 2002/55/CE del Consiglio) e 13 (direttiva 2002/57/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0117: direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004 (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).»

2.

Nella parte 2, dopo il punto 39 (decisione 2005/5/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:

«40.

32005 D 0114: decisione 2005/114/CE della Commissione, del 7 febbraio 2005, relativa al proseguimento nel 2005 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Medicago sativa L. e Beta a norma delle direttive 66/401/CEE e 2002/54/CE del Consiglio, iniziate nel 2004 (GU L 36 del 9.2.2005, pag. 8).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/117/CE e della decisione 2005/114/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 18.

(2)  GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18.

(3)  GU L 36 del 9.2.2005, pag. 8.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 111/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2005 del 10 giugno 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/21/CE della Commissione, del 7 marzo 2005, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/27/CE della Commissione, del 29 marzo 2005, che modifica, a fini di adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi (3),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo, il capitolo I è modificato come segue:

1.

Al punto 12 (direttiva 72/306/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0021: direttiva 2005/21/CE della Commissione, del 7 marzo 2005 (GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 25).»

2.

Al punto 45zc (direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 L 0027: direttiva 2005/27/CE della Commissione, del 29 marzo 2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 44).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2005/21/CE e 2005/27/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 268 del 13.10.2005, pag. 5.

(2)  GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 25.

(3)  GU L 81 del 30.3.2005, pag. 44.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 112/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2005 del 10 giugno 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/11/CE della Commissione, del 16 febbraio 2005, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CEE del Consiglio, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo, capitolo I, al punto 45d (direttiva 92/23/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0011: direttiva 2005/11/CE della Commissione, del 16 febbraio 2005 (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 42).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/11/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 268 del 13.10.2005, pag. 5.

(2)  GU L 46 del 17.2.2005, pag. 42.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

IT

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L 339/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 113/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/13/CE della Commissione, del 21 febbraio 2005, recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell'allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei trattori agricoli o forestali (2).

(3)

Inoltre, occorre aggiungere come punto distinto del capitolo II dell'allegato II dell'accordo la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), già integrata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo, il capitolo II è modificato come segue:

1.

Al punto 28 (Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0013: direttiva 2005/13/CE della Commissione, del 21 febbraio 2005 (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 35).»

2.

Dopo il punto 28 (direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«29.

32000 L 0025: direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1), modificata da:

32005 L 0013: direttiva 2005/13/CE della Commissione, del 21 febbraio 2005 (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 35).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/13/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.

(2)  GU L 55 dell l.3.2005, pag. 35.

(3)  GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 114/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/115/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari (2), rettificata dalla GU L 5 del 7.1.2005, pag. 26 e dalla GU L 72 del 18.3.2005, pag. 50,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XII, al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0115: direttiva 2004/115/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 64; rettifica nella GU L 5 del 7.1.2005, pag. 26, e nella GU L 72 del 18.3.2005, pag. 50).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/115/CE, rettificata nella GU L 5 del 7.1.2005, pag. 26 e nella GU L 72 del 18.3.2005, pag. 50, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 24.

(2)  GU L 374 del 22.12.2004, pag. 64.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 115/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo, al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII, viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 R 2254: Regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004 (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2254/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 24.

(2)  GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 116/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo, capitolo XIII, al punto 15v (direttiva 2004/33/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:

«15w.

32004 L 0023: direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/23/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 28.

(2)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 117/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 77/2005 della Commissione, del 13 gennaio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato VI dell'accordo, il punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] è modificato come segue:

1.

Viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 0077: regolamento (CE) n. 77/2005 della Commissione, del 13 gennaio 2005 (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 3).»

2.

Ai punti 303. (ISLANDA — DANIMARCA), 323. (ISLANDA — FINLANDIA), 324. (ISLANDA — SVEZIA) e 327. (ISLANDA — NORVEGIA), il testo dell'adattamento g) è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi degli esami medici).»

3.

Al punto 314. (ISLANDA — LUSSEMBURGO), il testo dell'adattamento g) è sostituito dal testo seguente:

«Convenzione del 30 novembre 2001 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 77/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(2)  GU L 16 del 20.1.2005, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 118/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 199 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 13 ottobre 2004, relativa ai modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (serie E 300) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 200 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 15 dicembre 2004, relativa ai metodi operativi e alla composizione della commissione tecnica per il trattamento telematico dei dati, istituita in seno alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 201 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 15 dicembre 2004, relativa ai modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (serie E 400) (4).

(5)

La decisione n. 154 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, attualmente integrata nell'accordo, è stata sostituita dalla decisione n. 199.

(6)

La decisione n. 169 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, attualmente integrata nell'accordo, è stata sostituita dalla decisione n. 200.

(7)

La decisione n. 155 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, attualmente integrata nell'accordo, è stata sostituita dalla decisione n. 201,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come segue:

1.

I testi dei punti 3.40 (decisione n. 154), 3.41 (decisione n. 155) e 3.50 (decisione n. 169) sono soppressi.

2.

I punti seguenti sono inseriti dopo il punto 3.74 (decisione n. 198):

«3.75.

32005 D 0204: decisione n. 199 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 13 ottobre 2004, relativa ai modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (serie E 300) (GU L 73 del 18.3.2005, pag. 1).

3.76.

32005 D 0324: decisione n. 200 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 15 dicembre 2004, relativa ai metodi operativi e alla composizione della commissione tecnica per il trattamento telematico dei dati istituita in seno alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 104 del 23.4.2005, pag. 42).

3.77.

32005 D 0376: decisione n. 201 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 15 dicembre 2004, relativa ai modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (serie E 400) (GU L 129 del 23.5.2005, pag. 1).»

Articolo 2

I testi delle decisioni n. 199, n. 200 e n. 201 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(2)  GU L 73 del 18.3.2005, pag. 1.

(3)  GU L 104 del 23.4.2005, pag. 42.

(4)  GU L 129 del 23.5.2005, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 119/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

1.

Ai punti 2 (direttiva 73/239/CEE del Consiglio), 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 12c (direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 14 (direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 24 (direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 30 (direttiva 85/611/CEE del Consiglio) e 30a (direttiva 93/6/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 L 0001: direttiva 2005/1/CE del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 2005 (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).»

2.

Ai punti 19a (direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 30e (direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 L 0001: direttiva 2005/1/CE del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 2005 (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/1/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.

(2)  GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 120/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (2).

(3)

Il Liechtenstein attuerà appieno la direttiva 2004/109/CE, senza pregiudizio tuttavia della direttiva 2001/34/CE, dato che per il momento non viene effettuata nel Liechtenstein alcuna attività ai sensi di quest'ultima direttiva,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

1.

Al punto 29f (direttiva 2004/72/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

«29g.

32004 L 0109: direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).»

2.

Al punto 24 (direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0109: direttiva 2004/109/CE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/109/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 31.12.2005, pag. 45.

(2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 121/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 56cb (direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 L 0012: direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005 (GU L 48 del 19.2.2005, pag. 19).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/12/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.

(2)  GU L 48 del 19.2.2005, pag. 19.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 122/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 66p (regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione) viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32005 R 0381: regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione del 7 marzo 2005 (GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 381/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.

(2)  GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 123/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) e il protocollo 26 [sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato] dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 131/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Il protocollo 26 dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3), rettificato dalla GU L 25 del 28.1.2005, pag. 74 e dalla GU L 131 del 25.5.2005, pag. 45.

(4)

L'integrazione nell'accordo del regolamento 794/2004 rende obsoleti alcuni punti inclusi nell'allegato XV dell'accordo, che devono pertanto essere cancellati dall'accordo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XV dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo 26 dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 794/2004, rettificato nella GU L 25 del 28.1.2005, pag. 74 e nella GU L 131 del 25.5.2005, pag. 45, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67.

(2)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(3)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO I

L'allegato XV dell'accordo è modificato come segue.

Il testo dei punti 2 (C/252/80/pag. 2: Notificazione degli aiuti di Stato alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE), 3 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(81) 12740 del 2 ottobre 1981], 4 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89) D/5521 del 27 aprile 1989], 5 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(87) D/5540 del 30 aprile 1989], 6 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(90) D/28091 dell'11 ottobre 1990], 7 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(91) D/4577 del 4 marzo 1991], 8 (C/40/90/pag. 2: Notifica di regimi di aiuti di importanza minore], 10 (C/318/83/pag. 3: Comunicazione della Commissione sugli aiuti versati illegalmente) e 34 (C/3/85/pag. 2: Comunicazione della Commissione sul cumulo degli aiuti a finalità plurima) è soppresso.


ALLEGATO II

Il protocollo 26 dell'accordo è modificato come segue.

1.

All'articolo 2, i termini «l'atto seguente riflette» sono sostituiti da «gli atti seguenti riflettono».

2.

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio diventa punto 1.

3.

Dopo il punto 1 [regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:

«2.

32004 R 0794: regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 25 del 28.1.2005, pag. 74 e dalla GU L 131 del 25.5.2005, pag. 45


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L 339/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 124/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2005 del 10 giugno 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005, che adatta il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione dei codici dei paesi dichiaranti e che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti comunitari (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1.

Al punto 7h [regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5).»

2.

Al punto 7i [regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione] viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 546/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 268 del 13.10.2005, pag. 21.

(2)  GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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L 339/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 125/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2005 del 10 giugno 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 179/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto riguarda la trasmissione di dati alla Commissione (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XXI dell'accordo, il punto 16a [regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione] è modificato nel modo seguente:

1.

Viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 0179: regolamento (CE) n. 179/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 6).»

2.

Viene aggiunto il seguente adattamento:

«(h)

Il Liechtenstein è dispensato dalla raccolta dei dati richiesti all'articolo 32, paragrafo 1), lettera a).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 179/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 261 del 13.10.2005, pag. 21.

(2)  GU L 30 del 3.2.2005, pag. 6.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 126/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2005 del 10 giugno 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2007 al 2009, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio. (2)

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 388/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che adotta le specifiche del formulario ad hoc 2006 sul passaggio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 246/2003 (3).

(4)

La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato nel modo seguente:

1.

Dopo il punto 18af [regolamento (CE) n. 29/2004 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:

«18ag.

32005 R 0384: regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2007 al 2009, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

18ah.

32005 R 0388: regolamento (CE) n. 388/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che adotta le specifiche del formulario ad hoc 2006 sul passaggio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 246/2003 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

2.

Al punto 18ad [regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione] viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32005 R 0388: regolamento (CE) n. 388/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 7).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 384/2005 e (CE) n. 388/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 268 del 13.10.2005, pag. 21.

(2)  GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23.

(3)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 7.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

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L 339/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 127/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2005 del 10 giugno 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell'8 dicembre 2004, che adatta e applica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione ai fini dell'organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2005 e nel 2007 (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue.

1.

Al punto 23 [regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 R 2139: regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell'8 dicembre 2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26).»

2.

L'elenco dell'appendice 1 è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.

3.

Il testo di adattamento del punto 23 [regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio] è così modificato.

i)

È inserito il seguente adattamento:

«k)

Il Liechtenstein è dispensato dal fornire i dati richiesti dal presente regolamento.»

ii)

Nell'adattamento d) sono soppressi i termini «e il Liechtenstein».

iii)

È soppresso l'adattamento f).

iv)

Nell'adattamento h) sono soppressi i termini «il Liechtenstein e».

4.

Al punto 23a (decisione 2000/115/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 R 2139: regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell'8 dicembre 2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26).»

5.

Il testo di adattamento del punto 23a (decisione 2000/115/CE della Commissione) è così modificato.

i)

Nell'adattamento e) sono soppressi i termini «Liechtenstein: 16 anni».

ii)

E' inserito il seguente adattamento:

«f)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein.»

6.

Dopo il punto 23a (decisione 2000/115/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«23b.

32004 R 2139: regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell'8 dicembre 2004, che adatta e applica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione ai fini dell'organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2005 e nel 2007 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 4 viene aggiunto il testo seguente:

“Gli Stati EFTA comunicano entro il 31 dicembre 2006 i dati individuali convalidati risultanti dalle indagini sulla struttura delle aziende agricole del 2005 ed entro il 31 dicembre 2008 i dati individuali convalidati risultanti dalle indagini sulla struttura delle aziende agricole del 2007.

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.”»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2139/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo, 1 dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 268 del 13.10.2005, pag. 21.

(2)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

A.   ELENCO DELLE CARATTERISTICHE PER IL 2005 E IL 2007 (1)

 

 

N

IS

A.

Ubicazione geografica dell'azienda

 

 

 

1.

Circoscrizione d'indagine

codice

 

 

a)

Comune o sottocircoscrizione d'indagine (2)

codice

 

 

2.

Zona svantaggiata (2)

si/no

NR

NR

a)

Zona di montagna (2)

si/no

NR

NR

3.

Zona agricola con restrizioni ambientali

si/no

NR

NR

B.

Personalità giuridica e gestione dell'azienda (alla data dell'indagine)

 

 

 

1.

La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:

 

 

 

a)

una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?

si/no

 

 

b)

una o più persone fisiche che partecipano a un gruppo di aziende? (3)

si/no

 

 

c)

una persona giuridica?

si/no

 

 

2.

Se la risposta alla domanda B/1 a) è «sì», il conduttore è al tempo stesso il responsabile dell'azienda?

si/no

 

 

a)

Se la risposta alla domanda B/2 è «no», il responsabile dell'azienda è un membro della famiglia del conduttore?

si/no

NS

NS

b)

Se la risposta alla domanda B/02 a) è «sì», il responsabile dell'azienda è il coniuge del conduttore?

si/no

NS

NS

3.

Grado di formazione professionale agraria del capo azienda (esperienza agraria esclusivamente pratica, formazione agraria elementare, formazione agraria completa) (4)

codice

 

 

C.

Sistema di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione

 

 

 

Superficie agricola utilizzata:

 

 

 

1.

in conduzione diretta

ha/a

 

 

2.

in affitto

ha/a

 

 

3.

a mezzadria o ad altre forme di conduzione

ha/a

NE

 

5.

Sistemi e pratiche di produzione agricola

 

 

 

a)

superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione dell'agricoltura biologica conformemente alle disposizioni della Comunità europea

ha/a

 

 

d)

superficie agricola utilizzata in fase di conversione ai metodi di produzione dell'agricoltura biologica

ha/a

 

 

e)

l'azienda applica metodi di produzione biologica anche all'allevamento del bestiame?

Totalmente, in parte, affatto

 

 

f)

aiuti diretti agli investimenti per l'azienda agricola, nell'ambito della politica agricola comune, nel corso dell'ultimo quinquennio

 

 

 

i)

l'azienda ha beneficiato direttamente di aiuti pubblici nell'ambito di investimenti produttivi (4)?

si/no

NR

NR

ii)

l'azienda ha beneficiato direttamente di aiuti pubblici nell'ambito delle misure per lo sviluppo rurale (4)?

si/no

NR

NR

6.

Destinazione della produzione dell'azienda

 

 

 

a)

La famiglia del conduttore consuma più del 50 % del valore della produzione finale dell'azienda (4)?

si/no

NS

NR

b)

Le vendite dirette ai consumatori rappresentano oltre il 50 % delle vendite totali (4)?

si/no

NS

NR

D.

Seminativi

 

 

 

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi):

 

 

 

1.

Frumento tenero e spelta

ha/a

 

NE

2.

Frumento (grano) duro

ha/a

NE

NE

3.

Segale

ha/a

 

NE

4.

Orzo

ha/a

 

 

5.

Avena

ha/a

 

NE

6.

Granturco

ha/a

NE

NE

7.

Riso

ha/a

NE

NE

8.

Altri cereali per la produzione di granella

ha/a

NS

NE

9.

Colture proteiche per la produzione di granella (compresi sementi e miscugli di cereali e di legumi secchi)

ha/a

NS

NE

di cui

 

 

 

e)

piselli, fave e favette, lupini dolci

ha/a

NS

NE

f)

lenticchie, ceci e vecce

ha/a

NE

NE

g)

altre colture proteiche raccolte secche

ha/a

NE

NE

10.

Patate (ivi comprese la patate primaticce e da semina)

ha/a

 

 

11.

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

ha/a

NE

NE

12.

Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

ha/a

NS

NS

Piante industriali

 

 

 

23.

Tabacco

ha/a

NE

NE

24.

Luppolo

ha/a

NE

NE

25.

Cotone

ha/a

NE

NE

26.

Colza e ravizzone

ha/a

 

 

27.

Semi di girasole

ha/a

NE

NE

28.

Fave di soia

ha/a

NE

NE

29.

Semi di lino

ha/a

NE

NE

30.

Altri semi oleosi

ha/a

NE

ME

31.

Lino

ha/a

NE

NE

32.

Canapa

ha/a

NE

NE

33.

Altre piante tessili

ha/a

NE

NE

34.

Piante aromatiche, medicinali e spezie

ha/a

NS

NS

35.

Piante industriali non citate altrove

ha/a

NE

NE

Ortaggi freschi, meloni, fragole:

 

 

 

14.

All'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

ha/a

 

 

di cui

 

 

 

a)

in coltivazioni di pieno campo

ha/a

 

 

b)

coltivazioni in orti stabili ed industriali

ha/a

 

 

15.

Coltivazioni in serre o sotto protezioni alte (accessibili)

ha/a

 

 

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai):

 

 

 

16.

All'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

ha/a

NS

NS

17.

Coltivazioni in serre o sotto protezioni alte (accessibili)

ha/a

 

 

18.

Piante foraggere:

 

 

 

a)

prati e pascoli temporanei

ha/a

 

 

b)

altri foraggi verdi

ha/a

 

 

di cui

 

 

 

i)

mais verde (mais da silo)

ha/a

NS

NS

iii)

altre piante foraggere

ha/a

 

 

19.

Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)

ha/a

 

 

20.

Altre coltivazioni per seminativi

ha/a

 

 

21.

Terreni a riposo senza aiuti finanziari

ha/a

 

 

22.

Terreni a riposo soggetti a regime d'aiuto, non sfruttati economicamente

ha/a

NR

NR

E.

Orti familiari

ha/a

NS

NS

F.

Prati permanenti e pascoli

 

 

 

1.

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha/a

 

 

2.

Pascoli magri

ha/a

 

 

G.

Coltivazioni permanenti

 

 

 

1.

Frutteti e piantagioni di bacche

ha/a

 

 

a)

frutta fresca e bacche delle specie di origine temperata (5)

ha/a

 

 

b)

frutta e bacche delle specie di origine subtropicale

ha/a

NE

NE

c)

frutta a guscio

ha/a

NE

NE

2.

Agrumeti

ha/a

NE

NE

3.

Oliveti

ha/a

NE

NE

a)

che producono normalmente olive da tavola

ha/a

NE

NE

b)

che producono normalmente olive per olio

ha/a

NE

NE

4.

Vigneti

ha/a

NE

NE

che producono normalmente:

 

 

 

a)

vino di qualità

ha/a

NE

NE

b)

altri vini

ha/a

NE

NE

c)

uva da tavola

ha/a

NE

NE

d)

uva passa

ha/a

NE

NE

5.

Vivai

ha/a

NS

NS

6.

Altre coltivazioni permanenti

ha/a

NE

NE

7.

Coltivazioni permanenti sotto vetro

ha/a

NE

NE

H.

Altre superfici

 

 

 

1.

Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento)

ha/a

 

 

2.

Superficie boschiva (6)

ha/a

 

 

3.

Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.) (7)

ha/a

 

 

I.

Coltivazioni successive secondarie, funghi, irrigazione e ritiro dei seminativi

 

 

 

1.

Coltivazioni successive secondarie (escluse le coltivazioni orticole e le coltivazioni sotto vetro) (8)

ha/a

NE

NE

2.

Funghi

ha/a

NS

NS

3.

Superficie irrigata

 

 

 

a)

superficie irrigua totale

ha/a

 

NR

b)

superficie delle coltivazioni irrigate

ha/a

NS

NR

4.

Superfici soggette a regime di aiuti suddivise in:

ha/a

NR

NR

a)

terreni a riposo non sfruttati economicamente (già compresi in D/22)

ha/a

NR

NR

b)

superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad es. barbabietole, colza, alberi e arbusti non forestali, ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce) (già comprese in D e G)

ha/a

NR

NR

c)

superfici trasformate in prati permanenti e pascoli (già comprese in F/1 e F/2); (4)

ha/a

NR

NR

d)

superfici agricole trasformate in superfici a bosco o in via di imboschimento (già comprese in H/2) (9)

ha/a

NR

NR

e)

altre (già comprese in H/1 e H/3) (9)

ha/a

NR

NR

J.

Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell'indagine)

 

 

 

1.

Equidi

numero di capi

 

 

Bovini:

 

 

 

2.

Bovini di meno di un anno, maschi e femmine

numero di capi

 

 

3.

Bovini da un anno a meno di due anni: maschi

numero di capi

 

 

4.

Bovini da un anno a meno di due anni: femmine

numero di capi

 

 

5.

Bovini di due anni e più: maschi

numero di capi

 

 

6.

Giovenche di due anni e più

numero di capi

 

 

7.

Vacche da latte

numero di capi

 

 

8.

Altre vacche

numero di capi

 

 

Ovini e caprini:

 

 

 

9.

Ovini (di tutte le età)

numero di capi

 

 

a)

ovini: femmine da riproduzione

numero di capi

 

 

b)

altri ovini

numero di capi

 

 

10.

Caprini (di tutte le età)

numero di capi

 

 

a)

caprini: femmine da riproduzione

numero di capi

 

 

b)

altri caprini

numero di capi

 

 

Suini:

 

 

 

11.

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

numero di capi

 

 

12.

Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

numero di capi

 

 

13.

Altri suini

numero di capi

 

 

Pollame:

 

 

 

14.

Polli da carne

numero di capi

 

 

15.

Galline ovaiole (10)

numero di capi

 

 

16.

Altro pollame

numero di capi

NS

NS

di cui:

 

 

 

a)

tacchini

numero di capi

NS

NS

b)

anatre

numero di capi

NS

NS

c)

oche

numero di capi

NS

NS

d)

altro pollame non citato altrove

numero di capi

NE

NE

17.

Coniglie fattrici

numero di capi

NS

NS

18.

Api

numero di alveari

NS

NE

19.

Altri animali, non citati altrove

si/no

NS

NS

K.

Trattrici, motocoltivatori, macchine e impianti

 

 

 

1)

Di proprietà esclusiva dell'azienda nel giorno dell'indagine

 

 

 

1.

Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi per classi di potenza (kW) (4)

numero

 

 

a)

< 40 (11)

numero

 

 

b)

40 to < 60 (11)

numero

 

 

c)

60 - < 100 (11)

numero

 

 

d)

100 e oltre (11)

numero

 

 

2.

Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici (4)

numero

NS

NS

3.

Mietitrebbiatrici (4)

numero

 

 

9.

Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata (4)

numero

 

 

10.

Impianti di irrigazione (4)

si/no

 

NE

a)

se esiste un impianto di irrigazione, si tratta di un impianto mobile? (4)

si/no

 

NE

b)

se esiste un impianto di irrigazione, si tratta di un impianto fisso? (4)

si/no

NS

NE

2)

Macchine utilizzate da più aziende negli ultimi 12 mesi (di proprietà di un'altra azienda, di proprietà di una cooperativa o in comproprietà) o di proprietà di un'impresa di lavori agricoli

 

 

 

1.

Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi per classi di potenza (kW) (4)

si/no

 

 

2.

Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici (4)

si/no

NS

NS

3.

Mietitrebbiatrici (4)

si/no

 

 

9.

Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata (4)

si/no

 

 

L.

Manodopera agricola (nei 12 mesi precedenti la data dell'indagine)

 

 

 

Per ogni persona che lavora nell'azienda e che appartiene alle seguenti categorie di manodopera agricola, i dati statistici sono raccolti in modo da permettere incroci multipli tra loro e/o con qualsiasi altra caratteristica dell'indagine.

 

 

 

1.

Conduttore

 

 

 

In questa rubrica rientrano:

persone fisiche:

i conduttori unici di aziende indipendenti [tutti coloro che hanno risposto «sì» alla domanda B/1 a)]

il socio di un gruppo di aziende identificato come conduttore

persone giuridiche

 

 

 

Per ciascuna delle persone fisiche di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

 

 

 

sesso

 

 

 

età secondo le seguenti classi:

 

 

 

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65

e oltre,

 

 

 

lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

 

 

 

0 %, > 0 < 25 %, 25 < 50 %, 50 < 75 %, 75 < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

 

 

 

1

a)

Responsabile dell'azienda

In questa categoria rientrano:

i responsabili di aziende indipendenti, compresi i coniugi e gli altri membri della famiglia di un conduttore che sono anche responsabili dell'azienda (risposta affermativa alla domanda B/2 a) o B/2 b).

i soci di un gruppo di aziende identificati come responsabili dell'azienda.

i responsabili di aziende in cui il conduttore è una persona giuridica.

(I responsabili dell'azienda che sono al tempo stesso conduttori unici o soci identificati come conduttori di un gruppo di aziende sono registrati una sola volta, cioè come conduttori nella categoria L/1).

 

 

 

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

 

 

 

sesso

 

 

 

età secondo le seguenti classi:

 

 

 

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65

e oltre,

 

 

 

lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

 

 

 

> 0 < 25 %, 25 < 50 %, 50 < 75 %, 75 < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

 

 

 

2.

Coniuge del conduttore

In questa rubrica rientrano i coniugi di conduttori unici [risposta affermativa alla domanda B/1 a)] che non sono compresi nelle rubriche L/1 o L/1 a) [non sono responsabili dell'azienda: la risposta alla domanda B/2 b) è «no»]

 

 

 

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

 

 

 

sesso

 

 

 

età secondo le seguenti classi:

 

 

 

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre,

 

 

 

lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

 

 

 

0 %, > 0 < 25 %, 25 < 50 %, 50 < 75 %, 75 < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

 

 

 

3

a)

Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: maschi [escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1 a) e L/2]

 

 

 

3

b)

Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: femmine [escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1 a) e L/2]

 

 

 

Per ogni persona delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

 

 

 

età secondo le seguenti classi:

 

 

 

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre (4)

 

 

 

lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

 

 

 

> 0 < 25 %, 25 < 50 %, 50 < 75 %, 75 < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

 

 

 

4

a)

Manodopera non familiare regolarmente occupata: maschi (escluse le persone comprese nelle categorie L/1, L/1a, L/2 e L/3)

 

 

 

4

b)

Manodopera non familiare regolarmente occupata: femmine (escluse le persone comprese nelle categorie L/1, L/1a, L/2 e L/3)

 

 

 

Per ciascuna delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

 

 

 

età secondo le seguenti classi:

 

 

 

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre (4)

 

 

 

lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

 

 

 

> 0 < 25 %, 25 < 50 %, 50 < 75 %, 75 < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

 

 

 

5 + 6

Manodopera non familiare occupata non regolarmente: maschi e femmine

numero di giornate di lavoro

 

 

7.

Il conduttore che è al tempo stesso il capo azienda svolge un'altra attività lucrativa?

 

 

 

come attività principale?

si/no

 

 

come attività secondaria?

si/no

 

 

8.

Il coniuge del conduttore unico svolge un'altra attività lucrativa?

 

 

 

come attività principale?

si/no

 

 

come attività secondaria?

si/no

 

 

9.

Gli altri membri della famiglia del conduttore unico, addetto a lavori agricoli dell'azienda, svolgono un'altra attività lucrativa? In caso affermativo, quanti svolgono altre attività lucrative:

 

 

 

come attività principale?

numero di persone

 

 

come attività secondaria?

numero di persone

 

 

10.

Numero totale delle giornate equivalenti di lavoro agricolo, a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine, non comprese nelle rubriche L/1 — L/6, prestate nell'azienda da persone non direttamente assunte dal conduttore (per es. dipendenti di imprese di lavori per conto terzi) (12)

numero di giornate

 

 

M.

Sviluppo rurale

 

 

 

1 Altre attività lucrative dell'azienda (diverse dall'agricoltura), collegate direttamente all'azienda

 

 

 

a)

turismo, alloggio e altre attività ricreative

si/no

 

 

b)

artigianato

si/no

NS

 

c)

lavorazione di prodotti agricoli

si/no

NS

NE

d)

lavorazione del legno (per es. segatura, ecc.)

si/no

 

NS

e)

acquacoltura

si/no

NS

 

f)

produzione di energia rinnovabile (energia eolica, combustione di paglia, ecc.)

si/no

NS

NE

g)

lavori per conto terzi (utilizzando l'attrezzatura dell'azienda)

si/no

 

 

h)

altre

si/no

 

 


(1)  Nota per il lettore: La numerazione dipende dalla lunga storia delle indagini sulle strutture e deve essere mantenuta inalterata per non compromettere la comparabilità delle indagini.

(2)  Le informazioni relative alle zone svantaggiate (A2) e alle zone di montagna (A2a) sono facoltative nel caso in cui sia inviato il codice del comune (A1a) per ciascuna azienda. Nel caso in cui il codice del comune (A1a) non sia fornito per l'azienda, è obbligatorio fornire le informazioni relative alle zone svantaggiate (A2) e alle zone di montagna (A2a).

(3)  Informazione volontaria.

(4)  Caratteristica non registrata nell'indagine 2007.

(5)  Belgio, Paesi Bassi e Austria possono includere la rubrica G/1c «frutta a guscio»

(6)  In Norvegia questa voce comprende le superfici forestali produttive.

(7)  In Norvegia questa voce comprende le superficie boschive diverse dalle superfici forestali produttive.

(8)  Informazione volontaria.

(9)  La Germania può raggruppare le rubriche 8 c), 8 d) e 8 e).

(10)  In Norvegia, i galli da riproduzione sono esclusi da questa voce.

(11)  Caratteristica facoltativa nell'indagine 2005. Non registrata nell'indagine 2007.

(12)  Caratteristica facoltativa per gli Stati membri che possono fornire una stima globale per questa caratteristica a livello regionale.


22.12.2005   

IT

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L 339/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 128/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2005 del 10 giugno 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 24c [regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 306/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 268 del 13.10.2005, pag. 21.

(2)  GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2005   

IT

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L 339/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 129/2005

del 30 settembre 2005

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 D 0456: decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE, prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

(2)  GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.